EDITORIALE Il ruolo delle Op - Organizzazioni di Produttori nelle nuove politiche di sviluppo dell’economia agricola DOMENICO MAMONE - Presidente dell’Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori L’Unsic nel valutare gli scenari delle future politiche agricole nei mercati, sia nazionale che internazionale sempre più globale e agguerrito, e il ruolo del settore primario, che continua ad essere strategico nel processo di sviluppo dell’economia agricola del Paese, si sta attivando per promuovere, sostenere, implementare la creazione di OP – Organizzazioni di produttori. La nostra Unione, infatti, ritiene che sia maturata la necessità di porre all’attenzione dei propri associati e delle strutture territoriali tale tematica. In sostanza l’Unsic ampliando la sua visione d’insieme considera che, maggiore efficienza di ogni singolo comparto, più concorrenzialità delle aziende agricole, avviamento di nuove iniziative di penetrazione commerciale nei Paesi emergenti insieme alla strategia di puntare sulla politica dell’aggregazione, possano essere un utile strumento per ridurre l’eccessiva frammentazione delle imprese che in alcuni settori caratterizza ancora la realtà produttiva italiana; in quanto soggetti economici in grado di promuovere la concentrazione dell’offerta e valorizzare le produzioni specifiche del territorio, nel rispetto della loro distintività, tipicità e peculiarità. Come ben noto “muovendo da considerazioni connesse alla tradizionale condizione di debolezza economica dei produttori agricoli nei confronti delle imprese di trasformazione e commercializzazione, l’organizzazione economica dei produttori agricoli è stata sin dall’inizio accolta ed incentivata a livello comunitario. In particolare, la presenza di un’offerta concertata o coordinata dei prodotti è stata considerata non già come un elemento di perturbazione del mercato o limitativo della concorrenza ma, al contrario, come un necessario fattore di consolidamento strutturale delle imprese produttrici e di promozione della loro forza di mercato, meritevole pertanto di una disciplina di favore.” A livello comunitario, con i vari regolamenti in materia, si è partiti proprio dalla considerazione che carenze strutturali derivavano dall’esistenza di un gran numero di aziende agricole di dimensioni ridotte e insufficientemente organizzate, per cui la UE ha individuato nella nascita delle associazioni degli agricoltori (e unioni di tali associazioni) uno strumento idoneo ad intervenire nel processo economico con azioni volte a concentrare l’offerta e ad adeguare la produzione alle esigenze del mercato, al fine di stabilizzarlo. La forma giuridica per il riconoscimento di OP Ortofrutticole sono: Società di capitali i cui soci siano gli agricoltori; Società cooperative agricole e loro consorzi; Società consortili costituite da agricoltori. Le aziende sono vincolate a conferire all’OP l’85% della produzione, mentre la restante parte può essere venduta in maniera diretta. La durata minima di adesione all’OP è di 1 anno. Le organizzazioni di produttori hanno il vincolo della commercializzazione del prodotto e quindi possono esternalizzare la commercializzazione massimo del 40%. Il 4,1% del fatturato dell’OP può essere ridistribuito ai produttori per il miglioramento aziendale, attraverso i piani operativi: Strutture ed impianti di lavorazione; Impianti di coltivazione arboree; Macchinari; Spese per mezzi tecnici. Altro importante ruolo è rivestito dalle AOP – Associazioni Organizzazioni di Produttori formate da due o più OP costituite sia a livello regionale che interregionale. Il riconoscimento è presentato nella Regione in cui l’AOP ha la propria sede legale e in cui l’insieme delle OP aderenti realizza il maggior valore di produzione commercializzabile. Le AOP sono riconosciute per i medesimi prodotti o gruppi di prodotto oggetto dello stesso riconoscimento. I vantaggi per le AOP sono: Raggiungere economie di scala; Aumentare la capacità e l’efficienza commerciale; Concentrazione dell’offerta; Migliorare il potere contrattuale. Infine, come ulteriore evoluzione aggregativa, si possono costituire le Unioni di organizzazioni di produttori formate da 20 o più OP riconosciute in cinque Regioni amministrative, che detengono almeno il 5% della PLV (Prodotto Lordo Vendibile) nazionale del settore di riferimento. Per concludere, l’Unsic auspica che queste forme di aggregazione possano dare vita a nuove sinergie tra le aziende agricole associate. Domenico Mamone Presidente Nazionale UNSIC 1 1 EDITORIALE DOMENICO MAMONE Presidente dell’Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori Il Job Act è legge 20 19 DAL TERRITORIO Il ruolo delle Op - Organizzazioni di Produttori nelle nuove politiche di sviluppo dell’economia agricola 4 IL SISTEMA SERVIZI UNSIC Iscrizione definitiva UnsiConc al Registro degli Organismi abilitati alla Mediazione 6 UNIPROMOS: Consultazione per la riforma del Terzo Settore Amianto, al via il corso di formazione dell’Unsic a Rende 20 Unsic Modica: visita assessore regionale Reale a Modica per Expo Milano 2015 22 Meno tasse ai mecenati, sì al dl cultura Crescono le imprese under35, CCIAA al fianco dell’imprenditorialità giovanile 21 8 12 16 Unsic Lecce: assegno di cura ai cittadini non autosufficienti 20 MONDO AGRICOLO 12 Pac 2014-2020: scelte nazionali, raggiunto l’accordo definitivo 22 12 DAL NAZIONALE Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati 16 Vino: via libera alla convalida dei documenti di accompagnamento tramite PEC IV Gamma, emanato il decreto per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli 24 24 DALLE REGIONI 28 NOVITÀ 30 LAVORO E PREVIDENZA Anticipazione durante pausa contrattuale 30 Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 1° maggio 2014 INFOIMPRESA Periodico dell’Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori Direttore responsabile Domenico Mamone 30 Detassazione: le regole per il 2014 SOMMARIO 26 Redazione Maria Grazia Arceri - Francesca Campanile Sonia D’Annibale - Francesca Gambini Nazareno Insardà - Salvatore Mamone Fortunata Reggio - Lea Capriotti - Vittorio Piscopo 31 Progetto Grafico - Impaginazione Fortunata Reggio Sede legale e Redazione 32 JUS JURIS Via Angelo Bargoni, 78 - 00153 Roma Tel. 06 58333803 - Fax 06 5817414 www.unsic.it - [email protected] Registr. Tribunale di Roma N° 76/2003 del 5/03/2003 3 IL SISTEMA SERVIZI UNSIC Giovani lavoratori: la formazione e le buone prassi I ragazzi di età compresa tra i 18 e i 24 anni rappresentano una fascia importante di lavoratori, che ha almeno il 50% di probabilità in più di subire un infortunio sul lavoro rispetto ai lavoratori con maggiore esperienza e anzianità. In relazione a questi dati, tratti da una campagna lanciata nel 2006 dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, e nell’attuale difficile fase di elevata disoccupazione giovanile, il Settore Ricerca, Certificazione e Verifica - Dipartimento Processi Organizzativi dell’Inail ha realizzato un opuscolo dal titolo “Giovani, formazione e lavoro - Le tue opportunità, la tua sicurezza”. In particolare, nel capitolo relativo al lavoro vengono forniti strumenti di conoscenza e indicazioni, anche con riferimento al tema della sicurezza e delle buone prassi che vengono presentate nei diversi contesti lavorativi e nelle varie realtà territoriali. Nel capitolo “Giovani e sicurezza sul lavoro” viene analizzato il dato che correla gli infortuni all’età: “(…) i lavoratori anziani si infortunano di meno perché, dalle interviste realizzate, sono più concentrati nell’attività e più coscienti dei fattori di rischio. È infatti importante sapere che nella prevenzione infortunistica non è solo la prestanza fisica a fare la differenza, ma la competenza e l’esperienza”. Di fronte a questo dato, cosa fare? Va potenziato “(…) il coinvolgimento nel lavoro dei dipendenti con più esperienza, che devono affiancare i lavoratori più giovani, migliorando così anche il clima aziendale”. In particolare, gli apprendisti “(…) si infortunano molto più spesso degli altri lavoratori; un giovane su tre ha un in- 4 cidente sul lavoro durante l’apprendistato, è quindi estremamente importante prevenire l’insorgere ed il proliferare di questa piaga che, purtroppo, potrebbe incombere, come una silenziosa spada di Damocle”. Purtroppo, “(…) il rischio di farsi male è maggiore per chi non ha esperienza, per chi è alle prese con un nuovo mestiere e per chi lavora in una nuova impresa”. Le insidie alla salute di un giovane lavoratore, nell’approccio con una nuova realtà lavorativa,“(…) potrebbero essere costituite dall’immaturità, ad esempio, dal punto di vista sia fisico sia psicologico, dalla mancanza di competenze e conoscenze, dalla mancata conoscenza della normativa di sicurezza”, dei diritti e delle responsabilità, dalla non attitudine a confrontarsi con altri lavoratori. In questo senso, è importante il “(…) coinvolgimento di saggi anziani nell’affiancamento di giovani esuberanti, attraverso tutorship e mentoring” per aiutarli a trovare un significato motivazionale profondo nel lavoro, in quanto la prima buona pratica alla quale aspirare è proprio l’intelligenza coraggiosa di affrontare la questione salute sul lavoro. Tuttavia, nelle aziende “(…) spesso accade che i datori di lavoro sottovalutino questa vulnerabilità e non forniscano la formazione, la supervisione e la salvaguardia necessaria”. A questo proposito, il documento, rivolto direttamente ai giovani, sottolinea alcuni punti: 1. “hai il diritto di lavorare in modo sicuro e sano, di fare domande se qualcosa non ti è chiaro e di rifiutarti di svolgere eventuali attività pericolose; 2. qual è dunque la prima e fondamentale disposizione d’animo che devi avere? Sicuramente è quella dell’ascolto. Devi ascoltare attentamente le istruzioni che ricevi, è poi importante che tu possa ‘trovare’ il tuo ritmo di lavoro perché l’infortunio avviene proprio quando si fanno le cose troppo in fretta; 3. non devi dimenticare “che la consapevolezza dei tuoi diritti e dei rischi che devi affrontare è molto importante: un giovane lavoratore deve aspettare di essere adeguatamente istruito prima di tuffarsi in qualsiasi attività lavorativa”. L’opuscolo si sofferma poi sul tema dei lavoratori temporanei, lavoratori che possono potenzialmente essere esposti a maggiori rischi perché meno informati e formati. Spesso questi lavoratori hanno infatti “(…) meno controllo sull’ordine di esecuzione degli incarichi, sul ritmo e sui metodi di lavoro, sono sottoposti a pressioni più elevate e sono meno preparati a gestire i rischi presenti sul lavoro, mancata informazione che può essere causa di incidenti, talora fatali, sul luogo di lavoro. Questa tipologia di contratti riguarda soprattutto i giovani, ma non solo. Probabilmente è anche per questo che i lavoratori giovani, contro il comune pensare e le attese degli stessi ricercatori, si ammalano di più dei lavoratori anziani”. Nel documento si fa cenno anche ai settori lavorativi a maggiore presenza giovanile, con particolare riferimento al settore alberghiero, il primo e più importante compartimento che vede un massiccio impiego di forza lavoro giovanile. Nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering vi sono alberghi, bar, pub, ristoranti, servizi di catering, ristorazione rapida da asporto, caffè e bistrot; in tale ambito lavorativo circa il 48% dei dipendenti ha meno di 35 anni. Viene fatta anche una breve rassegna dei vari rischi a cui i giovani lavoratori sono soggetti. Ad esempio, si segnala che secondo alcune indagini condotte a livello comunitario e nazionale le attività pesanti dal punto di vista fisico (come il lavoro svolto assumendo posture scorrette, la manipolazione di carichi pesanti e le attività ripetitive) sono più frequenti tra i giovani lavoratori ri- spetto alla media della forza lavoro. Infine, l’ultima parte del capitolo è dedicata alle buone prassi e alla cultura della sicurezza. Parlando di formazione ed istruzione in materia di SSL vengono citate le Buone Pratiche ENETOSH (European Network Education and Training in Occupational Safety and Health). Questa Rete europea parte dall’idea che la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro “(…) devono essere parte integrante dell’apprendimento durante tutta la vita” e per raggiungere questo obiettivo sono stati raccolti più di 300 esempi di buone pratiche, provenienti da 26 paesi. Ed è stato elaborato uno standard di qualità per i formatori e gli istruttori nell’ambito della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro. L’opuscolo è scaricabile dal sito dell’Inail. Per approfondimenti in materia di Sicurezza sul Lavoro potete contattare la Divisione Lavoro Unsic, all’indirizzo: [email protected] ENUIP: Corsi di formazione ed aggiornamento professionale gratuiti e finanziati dalla Regione Lazio I mportante opportunità offerta alle aziende dalla Regione Lazio (1Avviso Pubblico, “Crescita dell’adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua” - Attuazione del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione Regione Lazio 2007 / 2013 - Asse “I” - Adattabilità “Sostenere l’Adattabilità dei Lavoratori attraverso il rafforzamento di un’offerta formativa di apprendimento permanente”) per dare loro la possibilità di partecipare gratuitamente a percorsi di aggiornamento professionale e rafforzare così le competenze in essere e diventare più competitive sul mercato. Al riguardo, attraverso l’ENUIP – l’Ente nazionale di formazione dell’UNSIC – ci stiamo attivando per dare la possibilità concreta alle aziende associate di poter cogliere tale opportunità, realizzando dei corsi che rispondano alle effettive esigenze delle imprese. A tal fine si sollecita la partecipazione delle associate sia nel diffondere l’iniziativa che nel rilevare quali possano essere le aree tematiche di maggiore interesse per le nostre imprese e segnalarci le eventuali aziende interessate e gli argomenti che intendono approfondire. Gli ambiti tematici su cui focalizzare la formazione possono essere molteplici; tra tutti ne abbiamo evidenziato alcuni solo a titolo di esempio e che, in quanto tali, non risultano esaustivi: - Gli acquisti verdi pubblici e i CAM (Criteri ambientali minimi) a cui le Amministrazioni Pubbliche sono tenuti a dare priorità nell’individuazione dei propri partner e fornitori; - Informatica; - Inglese; - Reti di impresa; - Internazionalizzazione. Per poter partecipare all’iniziativa, la Regione Lazio ha previsto alcune scadenze per la presentazione delle relative domande, ovvero: - per la FORMAZIONE AZIENDALE, che prevede la partecipazione di un’unica impresa: o Dal 27/06/2014 al 04/07/2014 o Dal 08/09/2014 al 15/09/2014 o Dal 10/11/2014 al 17/11/2014 o Dal 02/02/2015 al 09/02/2015 - per la FORMAZIONE MULTAZIENDALE, che prevede la partecipazione di più imprese con fabbisogni formativi analoghi o Dal 07/07/2014 al 14/07/2014 o Dal 15/09/2014 al 22/09/2014 o Dal 17/11/2014 al 24/11/2014 o Dal 09/02/2015 al 16/02/2015 Per ulteriori informazioni o chiarimenti, o per segnalare aziende interessate si può inviare una e-mail a: [email protected] 5 Iscrizione definitiva UnsiConc al Registro degli Organismi abilitati alla Mediazione S i informa che il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile – ha disposto con proprio provvedimento del 04/06/2014 l’iscrizione definitiva, al numero progressivo 575, dell’UnsiConc al Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione. Ricordiamo che UnsiConc amministra le procedure di mediazione, nella propria sede nazionale o nelle sedi periferiche, per la conciliazione di controversie civili, societarie e commerciali e comunque tutte quelle riferite a diritti disponibili, promosse su tutto il territorio italiano che le parti vogliano risolvere volontariamente e bonariamente in maniera collaborativa in forza di un accordo, di una disposizione di legge, di una clausola contrattuale, di una clausola statutaria ovvero su invito del Giudice o su iniziativa di una o di tutte le parti. Sul sito UNSICONC (www.unsiconc.it) è possibile trovare tutte le notizie, le informazioni e la modulistica riguardanti la Mediazione Civile, anche relativamente a requisiti, istanza, svolgimento, responsabilità. Il Portale è anche visitabile dal sito UNSIC (www.unsic.it) attraverso l’area servizi, cliccando alla voce “Mediazione Civile”. Per informazioni: [email protected] Promozione delle Organizzazioni di Produttori (O.P.) in agricoltura U NSIC ritiene che sia maturata la necessità di porre all’attenzione dei propri associati e delle strutture territoriali il tema delle Organizzazioni di Produttori (O.P.) Come noto, si tratta delle organizzazioni che vengono costituite tra produttori agricoli, sovente ma non esclusivamente in forma cooperativa, con lo scopo, tra l’altro, di migliorare la commercializzazione della produzione agricola e zootecnica, grazie alla programmazione della produzione, alla concentrazione dell’offerta alla commercializzazione diretta, ricercando la stabilizzazione dei prezzi all’origine. Le Organizzazioni di Produttori sono sorte da appositi regolamenti comunitari per 6 il settore ortofrutta, ma si sono estese, a livello nazionale, a tutti gli altri settori, con un significativo sostegno europeo e nazionale alle O.P., in quanto strutture di democrazia economica capaci anche di tutelare i produttori e migliorare l’offerta di prodotti agricoli nazionali e comunitari. Per questi motivi appare evidente l’importanza che una moderna organizzazione di coltivatori si attrezzi, a beneficio principalmente dei propri soci, nel sostenerne la creazione e il successo. UNSIC sta avviando una serie di iniziative in questo senso. Le strutture settoriali promosse da UNSIC sono in ogni caso a disposizione per ogni ulteriore proposta o quesito. Per informazione: [email protected]; [email protected] EaSI: il nuovo programma europeo per l’imprenditoria sociale e la mobilità dei lavoratori I l programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI) è uno strumento di finanziamento attivo a livello europeo, gestito direttamente dalla Commissione Europea, che ha l’obiettivo di sostenere l’occupazione, la politica sociale e la mobilità del lavoro in tutta l’UE. Al centro del programma EaSI si trova il concetto di innovazione sociale, orientato in particolare ai giovani, e il programma metterà a disposizione 10-14 milioni di euro l’anno per attività di innovazione sociale. EaSI raccoglie tre diversi programmi preesistenti, Progress per l’occupazione e la solidarietà, Progress Microfinance per il microcredito d’impresa, Eures per i servizi per l’impiego. EaSI si inserisce nella strategia di crescita decennale dell’UE, per il raggiungimento degli obiettivi sociali e occupazionali della strategia Europa 2020. Ha scopi ambiziosi: con Progress, sostenere lo sviluppo di adeguati sistemi di protezione sociale e di opportune politiche per il mercato del lavoro, promuovendo la buona amministrazione, l’apprendimento reciproco e l’innovazione sociale; modernizzare la legislazione dell’UE e garantirne l’applicazione efficace. Con Eures, promuovere la mobilità geografica e incrementare le opportunità di occupazione attraverso lo sviluppo di un mercato del lavoro aperto. Con Microfinance, aumentare la disponibilità e l’accessibilità della microfinanza per i gruppi vulnerabili e per le microimprese, oltre ad agevolare l’accesso ai finanziamenti per le imprese sociali. Più nel dettaglio, Progress sostiene analisi, scambi di buone pratiche e studi per la revisione e il miglioramento delle politi- che per la protezione sociale, per esempio i servizi per l’impiego. Possono partecipare “le parti sociali”. Il sostegno alla sperimentazione della politica sociale avrà lo scopo di applicare su larga scala innovazioni sociali in grado di fornire risposte innovative alle esigenze sociali degli Stati membri. Contribuirà a verificare la realizzabilità delle innovazioni introdotte in ambito occupazionale e sociale che offrono risposte politiche innovative alle esigenze sociali, prima di replicarle su una scala più grande se dimostrano di generare risultati adeguati. Eures si riferisce alla costruzione di una rete europea per la mobilità professionale che fornisca informazioni, orientamento e servizi per i datori di lavoro e le persone che lo ricercano. Prevede anche lo sviluppo di servizi per la ricerca del personale. Nell’ambito del programma verranno sviluppati anche dei servizi per la ricerca di personale e il collocamento dei lavoratori, mettendo in relazione i posti vacanti e le richieste di assunzione a livello europeo. Ad esempio, ver- ranno creati e sviluppati dei programmi specifici per la mobilità, per fornire supporto e aiuto finanziario a chi desidera cercare lavoro in altri paesi dell’UE. Progress Microfinance consente la partecipazione a enti pubblici o privati che eroghino micro finanziamenti a microimprese e imprese sociali. La strategia è di aumentare l’accesso ai microfinanziamenti e la loro disponibilità per i gruppi vulnerabili che intendono creare o sviluppare un’attività e per le microimprese; potenziare la capacità istituzionale degli operatori del microcredito; sostenere lo sviluppo delle imprese sociali, in particolare facilitando l’accesso ai finanziamenti. La partecipazione avviene attraverso il concorso ai bandi che periodicamente vengono pubblicati. Si tratta di un programma che riguarda quindi le aziende direttamente, ma anche i servizi orientati alle aziende, di credito, di orientamento al lavoro, e le stesse organizzazioni sindacali e imprenditoriali, che possono avanzare e sperimentare nuovi modelli di intervento. (A cura del Centro studi Unsic) 7 UNIPROMOS: Consultazione per la riforma del Terzo Settore I l Ministero del Lavoro ha promosso una consultazione sull’annunciata riforma del Terzo settore, per «costruire un nuovo Welfare partecipativo, fondato su una governance sociale allargata alla partecipazione dei singoli, dei corpi intermedi e del terzo settore». Il fine è «ammodernare le modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi, rimuovere le sperequazioni e ricomporre il rapporto tra Stato e cittadini, tra pubblico e privato, secondo principi di equità, efficienza e solidarietà sociale». E ancora istituire «una ‘Authority del Terzo settore» e coordinare «la disciplina civilistica, le singole leggi speciali e la disciplina fiscale, con la redazione di un Testo unico del Terzo settore». Unipromos si è espressa con il seguente documento. “Unipromos è un’Associazione di Promozione Sociale costituita nel 2005, che fa parte del mondo UNSIC, l’Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori. L’impegno di UNIPROMOS è volto a garantire la promozione sul territorio di iniziative, progetti territoriali e corsi di formazione su tematiche legate alla salvaguardia dei diritti civili, alla tutela e al sostegno di tutte le categorie di soggetti a rischio di esclusione sociale, alla trasmissione di principi di cittadinanza attiva e di democrazia ed alla lotta all’emarginazione. UNIPROMOS fa parte del mondo UNSIC, l’Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori. La lettura delle linee guida per la riforma del Terzo Settore proposte dal sito del Ministero del Lavoro nell’ambito della consultazione suscita senz’altro il nostro consenso per la scelta di attri- 8 buire finalmente una più definita base giuridica alla pluralità di soggetti tradizionalmente definiti, e non per caso, in negativo come “non profit” o “settore terzo”. La necessità di una definizione positiva, ancora non consolidata addirittura nel linguaggio, si rispecchia nell’opportunità di migliori fondamenta giuridiche. Peraltro, al di là del suddetto consenso di principio e della valutazione positiva dell’impegno del governo, si ritiene di poter segnalare quanto segue, sulle proposte avanzate nel documento: 1) Finalità sociali e modalità economicamente efficienti di gestione. Appare curioso, per lo meno dal punto di vista terminologico, il passaggio delle linee guida laddove si sostiene che obiettivo della riforma è quello di creare un soggetto che “abbia i canoni dell’impresa capitalistica (capacità di stare sul mercato e attrarre investimenti) ma che operi con l’obiettivo di massimizzare l’impatto sociale e non quello di massimizzare il profitto”. Piaccia o meno, l’impresa capitalistica ha per sua natura il fine della massimizzazione del profitto, mentre “stare sul mercato e attrarre investimenti” sono soltanto mezzi per questo fine. I soggetti non profit non possono essere imprese capitalistiche, quindi, anche se devono operare secondo criteri di sostenibilità economica non diversi da quelli aziendali. Questa contraddizione tra necessità di far quadrare i bilanci e le finalità sociali pesa senza dubbio ogni giorno nella vita degli organismi di promozione sociale, intesi nel senso più ampio del termine: si potrebbe dire che hanno tutti i doveri di un’impresa, senza potersi (e, a scanso di equi- voci: senza doversi) avvalere delle utilità di un’impresa capitalistica propriamente detta, cioè del profitto. La contraddizione, forse in parte irrisolvibile, può essere affrontata, ragionevolmente, solo garantendo ai soggetti sociali e alle imprese socialmente attive non solo un più chiaro riconoscimento, ma anche un’effettiva semplificazione nella gestione amministrativa, favorevoli regimi fiscali, ed effettive opportunità di accesso a forme di finanziamento di sostegno, senza la pretesa che il Terzo settore possa reperire per virtù magica risorse senza business. 2) Elementi di sostegno effettivo al Terzo Settore. I soggetti operanti nel terzo settore quali associazioni di volontariato, le associazioni di famiglie, le cooperative sociali di tipo A e/o B, le fondazioni, le banche etiche ecc. svolgono una utile e necessaria funzione di supporto sociale ed ormai in molti casi di vera e propria “supplenza” a funzioni e compiti che i servizi pubblici, cioè il circuito fiscalità generale-servizi al pubblico non riescono sovente a fornire in maniera adeguata. Elementi delle linee guida, per esempio la promessa, molto importante, di “consolidamento” del 5 per mille, vanno in questa direzione. E’ allora doveroso prevedere una riforma del sistema fiscale e contributivo applicato in questo ambito che alleggerisca il carico fiscale che grava sul Terzo settore e consenta di finanziarne meglio le attività. Per esempio: così come per la cooperazione sociale è prevista una fiscalità di vantaggio nel momento in cui impiega ed avvia al lavoro soggetti “protetti” (ex detenuti, ex tossicodipendenti, invalidi.. ), si potrebbe estendere ana- logamente questo sistema di vantaggio per tutti gli operatori del Terzo settore. Un’estensione e potenziamento, “all’americana” se si vuole, del sistema delle donazioni da privati e del correlato sgravio fiscale, offrendo più ampie possibilità e creando effettivamente un circuito di finanziamento donazioni per servizi-sgravi fiscali distinto da quello summenzionato e oggi prevalente una tassazione complessiva che agevoli il mecenatismo e ne liberi il potenziale. Favorire lo sviluppo del Terzo settore non è una scelta di carattere esclusivamente etico, ma risponde ad una esigenza pratica di dare rilievo e prevalenza a soggetti che si sono dimostrati efficienti nella prestazione della propria opera. Vedi per esempio il paragone tra i costi di degenza in una struttura privata ed una pubblica, così come di un esame strumentale. L’esplosione dei costi nel pubblico fa pensare ad una crisi di sistema del servizio pubblico che in rapporto agli attori nel terzo settore diventa lampante. Vale anche la pena ricordare la funzione anticiclica della cooperazione, soprattutto la cooperazione sociale, che anche solo per questo meriterebbe maggior attenzione dal legislatore fiscale. 3) Criteri di valutazione dell’efficacia dell’intervento. Proprio perché i soggetti di promozione sociale non sono e non saranno mai imprese capitalistiche nel senso proprio, gli indicatori della loro perfomance non possono essere gli stessi di un’azienda, soprattutto in termini di ricavi, profitti e redditività. Nelle linee guida si adombra brevemente il tema della misurazione dell’impatto sociale. Esso è tema cruciale, poiché misura l’effettiva efficienza del Terzo settore e la sua reale perfomance rispetto ai fini. Questo tema deve quindi essere adeguatamente sviluppato: esso appare un’applicazione dei temi promossi nella letteratura economica più avanzata, da Amartya Sen in poi, circa la ricerca di criteri di misurazione dello sviluppo in termini qualititativi diversi dal PIL. Ma la sua attuazione ai soggetti sociali, al di là di un qualche sviluppo della consapevolezza sulla responsabilità sociale di impresa (sempre comunque elemento aggiuntivo e integrante dell’attività tesa al profitto) appare bisognosa di ben maggiore elaborazione e sviluppo. 4) Cooperazione Sociale: in questo ambito più specifico della cooperazione sociale, sarebbe utile migliorare la relazione fornitore di servizi/fruitore del servizio, coinvolgendo più direttamente la figura del cittadino-consumatore-fruitore, migliorando così in un sol colpo sia costi che produttività. Tuttavia è da apprezzare ogni tentativo di semplificazione e snellimento normativo-burocratico nel momento in cui si consente il riconoscimento delle cooperative sociali come imprese sociali di diritto, senza inutili e costose modifiche statutarie o di denominazione.” 9 CAF UNSIC Informa: Novità Modello F24 dal primo ottobre D all’1/10/2014, grazie alle modifiche apportate dall’art. 11 del D.L. 66/2014, il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e dei premi assicurativi potrà essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane, Equitalia) solo dai soggetti persone fisiche, che debbano versare un saldo pari o inferiore a € 1.000, senza alcuna compensazione. In tutti gli altri casi sarà necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o dalle banche/Poste (Home banking o circuito Cbi). L’uso dei servizi telematici di banche o poste è addirittura inibito nel caso della “delega a zero”, cioè qualora il modello presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni; in tal caso si potranno utilizzare solo i servizi Entratel o Fisconline. Nuovi limiti oltre a quelli per le compensazioni IVA - I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti in materia di IVA: come l’obbligo di presentazione con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, i limiti alla compensazione dei crediti IVA e dei crediti di imposte dirette, il divieto di compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo e non pagati. Dunque, i titolari di partita Iva non possono mai procedere al versamento mediante il modello F24 cartaceo e se intendono effettuare la compensazione orizzontale di crediti IVA per importi superiori a € 5.000,00 hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei 10 servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche/Poste, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti IVA inferiori a € 5.000,00. “F24 A ZERO” per effetto delle compensazioni - Dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. È necessario essere registrati ai servizi Entratel o Fisconline. Diventa obbligatorio l’utilizzo dei seguenti servizi telematici: • “F24 on line”, cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del “pincode” di abilitazione; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute; • “F24 web”, il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare, sul proprio computer, alcun software; il pagamento avviene con un “ordine di addebito” sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell’Agenzia delle Entrate; • “F24 cumulativo”, riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es.: dottori e ragionieri commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo. Non sarà quindi più possibile presentare i modelli F24 in formato cartaceo o in via telematica, avvalendosi dei sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI del sistema bancario o di altri sistemi di home banking, offerti dagli istituti di credito o dalle Poste. F24 con un saldo finale positivo, ma nei quali siano state effettuate compensazioni - Dovranno essere presentati mediante i servizi telematici messi a disposizione: • dall’Agenzia delle Entrate; • oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa. I modelli F24 in cui sono indicati importi a debito superiori agli importi a credito dovranno essere presentati esclusivamente mediante (forme alternative): • i servizi “F24 on line”, “F24 web” e “F24 cumulativo”; • i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste e agenti della riscossione. F24 con saldo finale di importo superiore a € 1.000 senza l’effettuazione di compensazioni - Dovranno essere presentati mediante i servizi telematici messi a disposizione: • dall’Agenzia delle Entrate; • oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa. Il modello F24 che evidenzi un importo a debito superiore a € 1.000,00 oppure che comprenda più importi a debito che, sommati, danno un saldo finale superiore a € 1.000,00 dovrà essere presentato esclusivamente mediante (forme alternative): • i servizi “F24 on line”, “F24 web” e “F24 cumulativo”; • i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste e agenti della riscossione. F24 cartaceo - Il modello cartaceo potrà essere presentato presso le banche, le Poste o uno sportello di Equitalia se lo stesso comprende un saldo pari o inferiore a € 1.000,00, senza la presenza di alcuna compensazione. Solo dai soggetti non titolari di partita IVA. F24 cumulativo - L’utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (professionista, società di servizi, Caf) può inviare la delega di versamento (mod. F24) anche di un soggetto terzo (cliente), mediante addebito su propri strumenti di pagamento (proprio conto corrente), previo rilascio all’intermediario (banca) di apposita autorizzazione, anche cumulativa, a operare in tal senso, da parte dell’intestatario effettivo della delega. Il cliente, per consentire l’addebito del proprio modello F24 sul conto corrente del professionista, mediante i servizi di home banking e di remote banking delle banche/Poste, dovrà predisporre un’autorizzazione alla banca. In caso di mancato pagamento del modello, rimane responsabile, a ogni effetto, l’intestatario della delega (il cliente), che potrà rivalersi sul professionista. Programma garanzia giovani (Youth Guarantee) È in fase d’avvio il Programma Garanzia Giovani. Anche noto con il termine inglese di Youth Guarantee, la Garanzia Giovani è un grande programma europeo che si rivolge ai giovani disoccupati. Si tratta, forse per la prima volta nella storia, di un programma sociale che si rivolge ai cittadini di tutta l’Unione Europa in maniera coordinata e simile per tutti i Paesi: lo scopo è di garantire a tutti i giovani un’offerta, un’opportunità di tirocinio, apprendistato, formazione. Questo, entro 4 mesi dall’uscita dalla scuola dell’obbligo, dal diploma o dall’inizio della disoccupazione. Per questo programma, l’Unione europea ha stanziato una cifra di dimensioni notevolissime: basti pensare che solo per l’Italia si tratta di oltre 1 miliardo di euro, a cui si aggiunge il cofinanziamento nazionale fino a una disponibilità complessiva di 1 miliardo e 513 milioni di euro. Il programma verrà gestito operativamente dalle Regioni, che stanno procedendo in questi giorni all’accreditamento delle agenzie private partecipanti, e ai bandi relativi. Infatti, assieme ai Centri per l’Impiego, le agenzie private di servizi al cittadino possono partecipare ai servizi della Garanzia Giovani che, in sintesi, si possono descrivere così: un sistema di sportelli di orientamento e informazione, cui si accede con registrazione obbligatoria dei giovani utenti; azioni di presa in carico e orientamento specializzato; offerte di apprendistato e tirocinio; offerte formative; sostegno all’autoimprenditorialità; incentivo alla mobilità in tutta Europa. È evidente che il Programma Garanzia Giovani interessa e sfida il mondo UNSIC, non soltanto per le sue strutture di servizio, formative e di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro bensì per tutte le aziende associate, che hanno un’opportunità particolarmente importante di ricevere giovani in tirocinio finanziato, apprendisti con incentivo, sostegno alla costituzione di nuove iniziative imprenditoriali gestite da giovani. Per questo motivo, UNSIC invita le sue strutture e i suoi associati a: effettuare una ricognizione sul territorio che individui le sedi e le risorse umane che possano essere investite in attività di servizio nel quadro della Garanzia Giovani; diffondere tra le aziende associate la conoscenza del programma, e ricercare sinergie tra i servizi (che offrono ai giovani le opportunità) e azione (che possono godere dell’impiego di nuove risorse umane grazie agli incentivi previsti); individuare gli interlocutori istituzionali, presso le amministrazioni competenti, per avviare un proficuo scambio di informazioni in vista dei bandi regionali. La Divisione Lavoro UNSIC (Francesca Gambini) ed il Centro Studi UNSIC (Luca Cefisi) sono a disposizione per ogni ulteriore informazione, ai seguenti recapiti: Tel 0658333803 – Tel/Fax 065817414 – e-mail: [email protected] e [email protected] 11 Meno tasse ai mecenati, sì al dl cultura L a parola d’ordine del provvedimento è mecenatismo, i privati che faranno donazioni per il restauro e la protezione di beni culturali beneficeranno di un credito d’imposta del 65% per il 20014 e 2015 e del 50% nel 2016. Graziano Delrio parla di misure improntate alla riduzione fiscale e alla semplificazione: le donazioni potranno essere di un massimo del 15% del reddito imponibile per le persone e del 5 per mille del fatturato delle imprese. Provvedimenti sono previsti anche per il cinema. Il limite massimo del tax credit per le produzioni cinemato- grafiche raddoppia da 5 a 10 milioni con l’obiettivo di attrarre in Italia gli stranieri. Mentre il fondo per le agevolazioni fiscali a cinema e audiovisivi passa da 110 a 115 milioni di euro. La spinta al turismo passerà dalla liquidazione di Promuovi Italia, per la quale sarà nominato un commissario, e dalla riorganizzazione dell’Enit, giudicato ormai non più adeguato al compito e per questo destinato a trasformarsi da ente pubblico a ente pubblico economico. Le agevolazioni fiscali prevedono invece la concessione di un credito d’imposta del 30% per le spese sostenute tra il 2014 e il 2018 per l’ ammodernamento delle strutture e soprattutto per la digitalizzazione (con acquisti di siti web, applicazioni spazi pubblicitari su piattaforme specializzate). Il decreto si propone inoltre di adottare entro sei mesi un piano straordinario per la mobilità, al fine di rendere più semplice raggiungere i siti del patrimonio artistico e naturale. Il Consiglio dei ministri ha infine conferito gli incarichi di direttore dell’Agenzia per le dogane e i monopoli a Giuseppe Peleggi, e di direttore generale dell’Agenzia nazionale per i giovani a Paolo Pennesi. Crescono le imprese under35, CCIAA al fianco dell’imprenditorialità giovanile C amere di commercio in campo per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile. Dal 12 maggio la rete delle camere di commercio (si veda l’elenco alla pagina web www.filo.unioncamere.it/giovani) mette a disposizione dei giovani un servizio gratuito dedicato espressamente a quanti vogliono creare una nuova attività imprenditoriale. Il supporto offerto ai giovani dalle camere di commercio consiste in un’attività multidisciplinare diretta all’orientamento, alla formazione, all’assistenza, all’accompagnamento e supporto espressamente a rispondere 12 ai diversi bisogni degli start up e poststart up, favorendo anche l’accesso a strumenti di credito e microcredito o agli incentivi pubblici nazionali e regionali, per valorizzare le opportunità occupazionali legate al lavoro indipendente. Il Presidente di UnionCamere ha dichiarato: “il network degli sportelli per il sostegno dell’autoimprenditorialità giovanile delle camere di commercio accoglierà i giovani che intendono aprire una nuova impresa assicurando loro percorsi specialistici migliorati. Nelle nostre strutture è prevista la messa a disposizione gratuita di un modello di servizio e d’intervento comune, basato sull’adozione di standard omogenei, secondo declinazioni e articolazioni territoriali differenziate sulla base della specificità locali (in termini di opportunità, collaborazioni, specializzazioni, risorse, attori e reti disponibili). Si tratta, evidentemente, di un contributo concreto e fattivo che Unioncamere e le Camere di commercio italiane sono pronte a mettere a disposizione per il rilancio dell’occupazione giovanile”. Attualmente le imprese giovanili ammontano a 70.774 unità e le regioni più coinvolte sono sicuramente Lombardia, Lazio e Campania. Mise: in arrivo nuove agevolazioni per le startup I n arrivo nuove agevolazioni per le start up. Il ministero dello Sviluppo economico e Unioncamere rendono nota l’estensione del campo d’applicazione dell’esonero dai diritti camerali di segreteria a favore delle startup innovative e dagli incubatori certificati, a tutti gli atti depositati da tali imprese, ivi incluso, ad esempio, il bilancio d’esercizio. Al contempo, le agevolazioni fiscali in favore delle startup innovative e degli incubatori certificati pubblicata dall’Agenzia delle Entrate ha chiarito, relativamente alla norma citata, che l’esonero dal versamento dell’imposta di bollo può essere interpretato in senso generale, relativo cioè a tutti gli atti posti in essere dalle startup innovative, successivi all’iscrizione nel registro delle imprese. ”Da oggi le startup innovative e gli incubatori certificati possono beneficiare di un’ulteriore riduzione degli oneri legati all’attività d’impresa. Si tratta di un alleggerimento senza precedenti. In forte continuità con le amministrazioni precedenti, il ministro Guidi sta sostenendo con forza le nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico, vero asset strategico nei processi di crescita e di creazione di occupazione”, ha commentato Stefano Firpo, capo della segreteria tecnica del ministro dello Sviluppo economico. “Decisiva per la messa in atto della nostra proposta è stato lo spirito davvero collaborativo di Unioncamere e dell’Agenzia dell’entrate, indice che le startup innovative vengono concepite sempre più nitidamente come un terreno fertile di sperimentazione per nuove politiche pubbliche atte a snellire e migliorare il contesto normativo entro cui operano le imprese”, ha proseguito. ”La nascita di startup innovative è un impegno che le Camere di commercio hanno assunto con grande determinazione in questi mesi, anche sostenendo tutte le azioni che possono rappresentare una semplificazione e una riduzione di costi per le nuove imprese”, ha aggiunto il segretario generale di Unioncamere, Claudio Gagliardi. ”Siamo dunque particolarmente lieti che il governo abbia mostrato, anche con tale misura di agevolazione fiscale, un’attenzione particolare per queste nuove aziende, il cui sviluppo è strategico per l’economia nazionale”. Genova: contributi per l’inserimento lavorativo di disabili L a provincia di Genova ha pubblicato un avviso per individuare azioni finanziabili con le risorse del Fondo per l’Occupazione delle persone disabili, finalizzate a sostenere l’inserimento o il mantenimento lavorativo delle persone disabili attraverso il telelavoro. L’avviso prevede la concessione di contributi per la creazione di postazioni di telelavoro e per le connesse nuove assunzioni, con l’obiettivo di promuovere strumenti utile all’ inserimento lavorativo delle persone con disabilità, iscritte al collocamento disabili o computabili ex lege 68/99, nonché di ridurre la discriminazione delle persone disabili nel mercato del lavoro realizzando il più possibile percorsi flessibili e personalizzati. Nel dettaglio le due voci di finanziamento previste sono: •Presentazione richieste di contributo per l’apprestamento di nuove postazioni per telelavoro a domicilio o secondo la modalità del centro satellite, finalizzate all’inclusione socio-lavorativa delle persone disabili, ex lege 68/99 •Presentazione richieste di contributo una tantum, per nuove assunzioni (anche come trasformazioni di contratti a termine) di persone iscritte negli elenchi del collocamento obbligatorio e connesse alla creazione delle nuove postazioni di telelavoro. Possono presentare domanda di contributo entro il 31 ottobre 2014, i datori di lavoro privati, con almeno una sede operativa o unità produttiva ubicata in provincia di Genova, in regola con i requisiti richiesti e secondo le modalità indicate nell’avviso. 13 Umbria: Bando per il recupero dei mestieri tradizionali L a Camera di Commercio di Terni concede contributi per favorire l’avvio e il consolidamento di imprese basate sul recupero di mestieri tradizionali. Destinatarie dell’iniziativa sono le micro imprese che svolgono attività relative all’esercizio di alcune delle professioni artigianali più antiche: pelletteria e tappezzeria, lavorazione ferro battuto, abbigliamento su mi- sura, fotografia, riproduzione disegni e pittura, lavorazione del vetro e della ceramica e della carta, lavorazione pietre preziose, pietre dure, tessitura, ricamo e affini. Alle piccole imprese si richiede inoltre di: avere sede legale nella provincia di Terni; essere attive sul territorio per almeno 3 anni dalla data di costituzione o implementazione delle attività. A favore delle imprese sono concesse agevo- lazioni pari al 50% delle spese ammesse, a fronte di un investimento pari a 5mila euro e fino a un massimo di 20mila euro. Nel caso di imprese femminili o giovanili, i contributi sono maggiorate fino al 55%, a fronte di un massimo di 21mila euro. Per partecipare al bando è necessario inviare le domande di contributo a partire dal 1 luglio e non oltre il 31 dicembre 2014. Sgravi fiscali all’e-commerce L e ultime Finanziarie hanno stanziato somme elevatissime per il sostegno dell’innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese, esse sono state destinate specificatamente al sostegno dell’attività d’impresa attraverso le nuove tecnologie e il commercio elettronico. Arrivano due nuovi crediti d’imposta: uno per chi investe in commercio elettronico per vendere prodotti agroalimentari made in Italy e un secondo per il potenziamento delle reti di impresa e della cooperazione di filiera. I due bonus, da qualche tempo allo studio del governo, sono previsti nella versione finale del decreto legge ambiente-agricoltura, approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri e ora in dirittura d’arrivo per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di un provvedimento, denominato anche decreto #campolibero, che recepisce le norme contenute nel- 14 l’omonimo piano, proposto dal ministro alle politiche agricole, Maurizio Martina. Il credito d’imposta per l’ecommerce viene riconosciuto alle imprese che producono prodotti agricoli e alle Pmi che producono prodotti agroalimentari, anche se consorziate o costituite in forma cooperativa. Il bonus copre il 40% delle spese sostenute dalle aziende nel triennio 2014-2016 per nuovi investimenti, ma fino a un massimo di 50 mila euro ad attività. Le spese devono però essere finalizzate alla realizzazione e all’ampliamento di una infrastruttura informatica finalizzata a potenziare le attività di commercio elettronico dell’azienda. Ovviamente l’incentivo ha un limite di copertura nel bilancio dello stato. Tetto che il decreto legge agricoltura fissa in 500 mila euro per il 2014, un mln di euro per il 2015 e un altro mln per il 2016. Il credito d’imposta per le reti d’impresa, invece, servirà a sostenere sia i net- work nascenti che quelli esistenti. In particolare, l’incentivo viene riconosciuto alle aziende agricole e alle Pmi dell’agroalimentare che attivano investimenti e pratiche per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie. Ivi inclusa la cooperazione di filiera. Le spese saranno coperte per il 40% dal bonus fiscale, ma fino a un tetto massimo di 400 mila euro complessivi per rete d’impresa, spalmati sul triennio 2014/2016. Per un continuo aggiornamento sulle possibilità di finanziamento e-commerce consigliamo un’attenta navigazione in alcuni siti, istituzionali e non, che frequentemente contengono utili informazioni sulle agevolazioni ecommerce. Questi siti sono: www.camcom.it, sul quale sono disponibili tutti gli indirizzi delle camere di commercio; www.palazzochigi.it/fsi, il Forum per la Società dell’ informazione; PMI Internet e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Editoria digitale nel Lazio: bando “New Book” L a Regione Lazio, attraverso Filas, mette a disposizione dei “giovani talenti” under 35 e delle “PMI del Lazio” 800mila euro per promuovere lo sviluppo di prodotti editoriali digitali avanzati e sistemi di produzione e distribuzione digitali innovativi. Le 30 idee progetto selezionate dovranno essere destinate alla realizzazione di tipologie di prodotti, come: •Singoli prodotti editoriali o collane, con caratteristiche interattive, multimediali e cross-mediali avanzate (eBook, Enhanced Book, ecc.); •Sistemi autore per editoria digitale, sistemi web app, piattaforme anche mobile, programmi per computer, smartphone, tablet; •Sistemi per l’editoria digitale in una prospettiva di pubblicazione crossmediali e di creazione e gestione di comunità di utenti digitali; •Piattaforme digitali che favoriscano esperimenti, scambi e diffusione di contenuti digitali aperti, basati su licence Creative Commons o similari. Possono partecipare al bando: •Giovani creativi con 35 anni di età non ancora compiuti alla data di pubblicazione del bando, che non abbiano in essere un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, che non siano titolari di partita IVA, ad eccezione di quella rilasciata ai sensi del “regime dei minimi”; •Piccole e medie imprese costituite da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della manifestazione di interesse e con almeno una sede operativa nella Regione Lazio; •Esperti e consulenti di editoria digitale e/o di nuovi media (“Coach”) disponibili ad affiancare i giovani creativi con la loro esperienza. Le idee-progetto dei giovani creativi, le manifestazioni d’interesse delle PMI Incubatrici e le manifestazioni d’interesse dei Coach potranno essere inoltrate fino al 15 luglio 2014. L’agevolazione concedibile è pari al 100% dei costi ritenuti congrui e ammissibili, con un tetto massimo, in valore assoluto, fissato a 40.000 euro. 15 DAL NAZIONALE Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati L’ Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, in continuità con le specifiche dettate dall’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ha reso importanti delucidazioni in merito al riconoscimento di un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. L’importo del credito è di 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro. Per consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari. Specificamente l’Agenzia ha chiarito che l’articolo 1 del decretolegge 24 aprile 2014, n. 66 concernete la “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”, con la finalità di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. L’importo del credito è di 640 euro per i possessori di reddito 16 complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro. Per consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi. Il credito spettante è attribuito dai sostituti d’imposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Il credito in esame è riconosciuto per l’anno 2014, in attesa dell’intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l’anno 2015. Soggetti beneficiari Il comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, introdotto dall’articolo 1 del decreto, prevede che “Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari: 1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; 2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro”. Il comma 1- bis citato richiede di verificare tre presupposti per la maturazione del diritto al credito, legati alla tipologia di reddito prodotto, alla sussistenza di un’imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro, nonché all’importo del reddito complessivo. Potenziali beneficiari del credito sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato: - dai redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR; - dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, del TUIR, di seguito specificati: a) compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a); b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b); c) somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c); d) redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis); e) remunerazioni dei sacerdoti (lett. d); f) le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis); g) compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l). I contribuenti titolari dei redditi in precedenza indicati devono altresì avere un’imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1 dell’art. 13 del TUIR. Al riguardo si ricorda che l’importo delle detrazioni di cui al comma 1 dell’art. 13 del TUIR è stato modifi- cato dall’art. 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) e che per la determinazione di dette detrazioni il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Non rileva la circostanza che l’imposta lorda del contribuente generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste dall’art. 13, comma 1, del TUIR, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia previste dall’articolo 12 del medesimo TUIR. Per aver diritto al credito è necessario, infine, che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l’anno d’imposta 2014 non superiore a 26.000 euro. Anche il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (cfr. comma 6-bis dell’art. 13 del TUIR). Per quanto detto sono esclusi dal credito: - i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificati dal comma 1-bis; - i contribuenti che non hanno un’imposta lorda generata da redditi specificati al comma 1-bis superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, spettanti in base all’art. 13, comma 1, del TUIR; - i contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda “capiente”, sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000. Sostituti di imposta incaricati L’articolo 1, comma 4, del decreto prevede che, per l’anno 2014, i sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi dell’articolo 13 del TUIR, come modificato dall’articolo 1 del decreto, “in via automatica” e “ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile”. Si rammenta che ai sensi del primo comma dell’art. 23 del DPR n. 600 del 1973 sono sostituti d’imposta, tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta dovuta dai percipienti sui redditi di lavoro dipendente: - gli enti e le società indicati nell’art. 73, comma 1, del TUIR; - le società e associazioni indicate nell’art. 5 del TUIR; - le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’art. 55 del TUIR; - le imprese agricole; - le persone fisiche che esercitano arti e professioni; - il curatore fallimentare; - il commissario liquidatore; - il condominio. I medesimi soggetti, in base al primo comma dell’art. 24 del DPR n. 600 del 1973, sono tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta dovuta dai percipienti sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente da essi corrisposti. Per effetto del richiamo ai sostituti d’imposta di cui all’art. 29 del DPR n. 600 del 1973, sono tenuti a riconoscere il credito anche: - le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo; - le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale. I soggetti in precedenza indicati, al ricorrere delle condizioni previste dal comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, sono tenuti a riconoscere il credito “in via automatica”. Ciò comporta che i sostituti d’imposta, che erogano le tipologie di redditi che conferiscono ai beneficiari il diritto al credito, devono riconoscere il credito spettante, in aggiunta alle retribuzioni erogate, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari. Il credito, per espressa previsione del comma 4 dell’art. 1 del decreto, è riconosciuto “ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile”. Considerata la data di entrata in vigore del decreto, i sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Solo nella particolare ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014. Modalità di determinazione del credito I sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. In particolare, i sostituti d’imposta devono effettuare le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, nonché in base ai dati di cui i sostituti d’imposta entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014. Per espressa previsione del comma 2 dell’articolo 1 del decreto, il credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”. Per tale ragione, ove ricorrano i presupposti per fruirne, il credito di euro 640, o il minore importo spettante per effetto della riduzione prevista per i titolari di reddito complessivo superiore a euro 24.000 ma non a euro 26.000, deve essere rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all’anno, 17 del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno. Al riguardo si precisa che il calcolo del periodo di lavoro nell’anno 2014 va effettuato tenendo conto delle ordinarie regole applicabili a ciascuna tipologia di reddito beneficiaria, non prevedendo il decreto delle deroghe a tal riguardo. Adempimenti dei sostituti di imposta Il comma 5 dell’articolo 1 del decreto stabilisce che “Il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all’applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. Il comma 6 stabilisce che “L’INPS recupera i contributi di cui al comma 5 non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto d’imposta. I commi 5 e 6 stabiliscono gli adempimenti dei sostituti d’imposta nell’erogazione del credito e forniscono le regole da seguire in caso di incapienza del sostituto in modo da assicurare la percezione del credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis nello stesso periodo di paga a tutti coloro che ne hanno diritto. In particolare, il comma 5 dispone che il sostituto d’imposta, al fine di erogare il credito indicato nell’articolo 13, comma 1-bis, utilizza l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga. Al riguardo, si fa presente che rientrano nell’ammontare complessivo utilizza- 18 bile, a titolo di esempio, le ritenute relative all’IRPEF, alle addizionali regionale e comunale nonché le ritenute relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà. In caso di incapienza del monte ritenute tale da non consentire l’erogazione nello stesso periodo di paga a tutti i percipienti che ne hanno diritto, è previsto che il sostituto d’imposta utilizza, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono quindi essere versati. I contributi utilizzati per l’erogazione del credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, determinati dall’incapienza del monte ritenute e non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali, sono scomputati dall’INPS dall’ammontare delle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto d’imposta. L’importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD). Gli importi non versati per effetto delle disposizioni in commento dovranno essere indicati nel modello 770. I contribuenti senza sostituto d’imposta I soggetti titolari nel corso dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati indicati nell’art. 1bis dell’art. 13 del TUIR, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, secondo modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi, e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero richiederlo a rimborso. La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche ai contribuenti per i quali il credito in commento, spettante per l’anno d’imposta 2014, non sia stato ricono- sciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio. Il credito spettante Fermo restando che i sostituti d’imposta devono riconoscere in via automatica il credito in base alle informazioni in loro possesso, i contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Si ricorda che il reddito complessivo ai sensi dell’articolo 13, comma 6-bis, del TUIR, va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, dello stesso TUIR. Il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d’imposta un credito di cui al comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi. Rilevanza del credito Per espressa previsione del comma 1bis dell’art. 13, il credito “non concorre alla formazione del reddito” e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale. Non costituendo retribuzione per il percettore, i crediti non incidono sul calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti eroganti. Il Job Act è legge I l D.L. n. 34/2014 c.d. decreto lavoro è stato convertito in legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio nella legge di conversione n. 78 ed è entrato in vigore il giorno successivo. L’esito della votazione ha visto prevalere i 279 favorevoli contro 143 contrari e 3 astenuti. Le modifiche più rilevanti rispetto al testo pubblicato in Gazzetta ufficiale al momento della presentazione riguardano alcuni tra gli aspetti più delicati, come il rinnovo dei contratti a termine. Nello specifico, il limite di una proroga nei tre anni è stato portato a cinque. Un’altra novità rilevante è indubbiamente quella della non causalità per qualunque tipo di contratto acceso nell’arco dei tre anni, rispetto ai 12 mesi della legge varata dal governo precedente. Questo primo tassello del mosaico del più complesso fenomeno che costituirà il Job Act cade, secondo i dati Istat aggiornati al mese di marzo 2014, in un periodo storico particolarmente sensibile del nostro mercato del lavoro ove il tasso di disoccupazione nazionale è ancora stabile al 12,7%. A proposito dei contratti a termine è importante approfondire l’argomento del nuovo limite percentuale (20%) introdotto dal legislatore all’utilizzo dei contratti a termine. La percentuale in caso di somministrazione - le modifiche apportate alla norma in sede di conversione hanno definitivamente chiarito che il nuovo limite del 20% non riguarda i contratti di somministrazione di manodopera conclusi dalle aziende utilizzatrici, ma soltanto i contratti di lavoro a tempo determinato conclusi dai datori di lavoro, anche nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato. In ragione delle ulteriori modifiche intervenute, il teso dell’art. 1 comma 1 del D. Lgs. 368/01 reciterà così: “E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10, comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite del 20 per cento dell’organico complessivo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell’anno di assunzione. Per le imprese, per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato”. Pertanto per le imprese che utilizzano la somministrazione di lavoro a termine, il nuovo limite di contingentamento previsto dalla legge riguarda esclusivamente i contratti a termine stipulati direttamente tra l’azienda e il lavoratore, mentre per i con- tratti di somministrazione di manodopera nulla cambia, dovendo l’utilizzatore continuare ad attenersi alle norme eventualmente contenute nel CCNL applicato in azienda. La percentuale del 20%: tempistica, computo e modalità - ma tornando al punto per noi fondamentale del convertito D.L. n. 34/2014 ossia quello del limite percentuale di contratti stipulabili che il Legislatore, con alcune eccezioni, stabilisce nel 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. In ogni caso vanno considerati i limiti previsti (maggiori o minori) dal CCNL di riferimento e che consente ai datori di lavoro con un organico dimensionato oltre la percentuale legale di rientrare nei limiti entro il prossimo 31 dicembre a meno che un contratto collettivo applicabile nell’azienda non disponga un limite percentuale o un termine più favorevole. Tutto questo comporta l’impossibilità per le imprese non in regola con tale percentuale di stipulare nuovi contratti a tempo determinato fino a quando non si riallineano nell’aliquota. Le modalità di individuazione del personale “numerico” di riferimento sul quale va calcolata la percentuale del personale in forza nell’anno di riferimento devono riferirsi soltanto al personale in forza a tempo indeterminato escludendo da suddetta parametrizzazione i lavoratori a termine, accessori, intermittenti a tempo determinato o i titolari di rapporti di natura autonoma. I lavoratori a tempo parziale sono calcolati “pro-quota” rispetto all’orario contrattuale pieno, così come previsto dall’art. 6 del D.L.vo n. 61/2000, mentre per quelli intermittenti a tempo indeterminato le prestazioni lavorative vanno rilevate con riferimento al semestre precedente, secondo quanto afferma l’art. 39 del D.L.vo n. 276/2003. Va, peraltro, ricordato ciò che si evince dal comma 7 dell’art. 10 del D.L.vo n. 368/2001, nel senso che alcuni contratti a tempo determinato non rientrano nei limiti del contingentamento. Essi sono: a) quelli stipulati nella fase di avvio di nuove attività per i periodi definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento sia ad aree geografiche che a comparti merceologici. Qui, non essendo rilevabile una disposizione di carattere comune, i datori di lavoro interessati debbono, necessariamente, riferirsi al CCNL applicato e verificare ciò che, eventualmente, lo stesso ha disciplinato; b) quelli per ragioni di carattere sostitutivo (malattia, maternità, infortunio, ferie, anche a scorrimento) o di stagionalità (DPR n. 1525/1963 o attività definite come tali dalla contrattazione collettiva, cosa che, in alcuni settori, ha portato a definizioni molto ampie); c) quelli per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; d) quelli con lavoratori di età superiore ai 55 anni (che, forse, il Legislatore avrebbe potuto abbassare a 50, viste le disposizioni incentivanti anche in materia di contratti a termine previste dall’art. 4, commi 8 e 9 della legge n. 92/2012). Per dare maggiore completezza alla nuova disciplina si evidenzia, altresì, che non rientrano nella percentuale del 20% perché non disciplinati dal D.L.vo n. 368/2001 (fatti salvi, per talune tipologie, gli articoli 6 ed 8) i contratti a termine stipulati con: a) i lavoratori in mobilità ex art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991, secondo quanto affermato dall’art. 10, comma 1, lettera c – ter del predetto decreto legislativo. Ad essi non sono, minimamente, applicabili taluni elementi specifici come il periodo di intervallo tra un contratto e l’altro, il diritto di precedenza (tranne che ciò non risulti dalla contrattazione collettiva od individuale), il numero “contingentato” delle proroghe, la sommatoria dei 36 mesi; b) i richiamati in servizio appartenenti al servizio volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo la previsione dell’art. 10, comma 1, lettera c-bis. La piena legittimità della disposizione è stata riconosciuta, recentemente, da una sentenza della Corte Costituzionale; c) i lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro (art. 10, comma 1, lettera c); d) gli operai a tempo determinato nel settore agricolo, secondo la definizione fornita dall’art. 12, comma 2, del D.L.vo n. 375/1993 (art. 10, comma 2). L’estrapolazione trova una specifica giustificazione nel fatto che la regola che disciplina tale tipologia né rappresentata da prestazioni di natura giornaliera; e) i prestatori con contratti di durata non superiore a tre giorni per l’esecuzione di servizi speciali, nei settori del turismo e dei pubblici esercizi (art. 10, comma 3). Si tratta di una disposizione che, per la specialità dei rapporti e per il periodo breve (è personale che serve per banchetti, meetings e cerimonie), trova una propria giustificazione anche per le modalità sintetiche della comunicazione on-line di assunzione (se non si hanno tutti i dati disponibili); f) i dirigenti il cui contratto a tempo determinato può avere una durata non superiore a cinque anni (art. 10, comma 4). Tale disposizione conferma quanto già fu detto con la legge n. 230/1962 e comunque, consente al dirigente di recedere dal contratto, previo preavviso ex art. 2118 c.c., dopo che sia trascorso un triennio; g) i lavoratori a termine con conferimento di supplenze sia del personale docente che ATA (art. 10, comma 4-bis), vista la particolare necessità “di assicurare la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea” dei titolari dell’incarico; h) i lavoratori alle dipendenze di aziende che esercitano il commercio di import – export e all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli (art. 10, comma 5). Tale esclusione non è supportata da alcuna disposizione specifica: da ciò ne consegue che tali rapporti sono da collocare in un’area di totale libertà contrattuale. 19 DAL TERRITORIO Unsic Lecce: assegno di cura ai cittadini non autosufficienti D alla Regione Puglia arriva l’assegno di cura per l’anno 2014 riservato alle persone non autosufficienti. La procedura è a sportello, cioè le domande saranno definite in ordine temporale di arrivo. La domanda di accesso al contributo doveva essere trasmessa entro il 30/04/2014. Il contributo per gli assegni di cura per grave stato di salute non autosufficienti è pari a 600 euro mensili e 7.200 euro annui. Tale con- tributo può essere erogato fino ad un massimo di 1.100,00 euro al mese, nella fase di maggiore aggravamento della malattia. Hanno diritto al contributo le persone affette da SLA (sclerosi laterale amiotrofica), SMA (atrofia muscolare spinale) ed altre patologie rare: Demenza Frontotemporale (FTD), Atrofia Muscolare Spinale Progressiva Sporadica, Atrofia Muscolare bulbo-spinale progressiva (Malattia di Kennedy), Paraparesi Spa- stica Ereditaria (SPG), Sclerosi Laterale Primaria. L’obiettivo è quello di favorire la permanenza di persone non autosufficienti a domicilio ed assicurare alle famiglie che hanno assunto il carico di questo lavoro di cura, una forma di sostegno economico adeguata. L’Unsic Lecce e le sedi locali del Patronato Enasc sono state a disposizione della cittadinanza interessata. In molti si sono rivolti alle sedi di patronato per le suddette partiche. Amianto, al via il corso di formazione dell’Unsic a Rende P rende il via il corso di formazione professionale per responsabili tecnici e lavoratori addetti alla rimozione, smaltimento e bonifica amianto. L’iniziativa, che ha registrato un gran numero di adesioni, è stata presentata nella giornata a Rende presso l’Hotel Majorana. L’attività formativa si avvale della segreteria organizzativa dell’Unsic provinciale di Cosenza e della partnership del Corpo forestale dello Stato e dell’Azienza sanitaria provinciale di Cosenza. A presentare il piano, per le figure di addetti e coordinatori, è intervenuto il dott. Giovanni Misasi, direttore del corso nonché commissario e consigliere del Consiglio nazionale dell’Ordine nazionale dei biologi. Ha preso la parola anche Carlo Franzisi, presi- 20 dente dell’Unsic provinciale di settore che ha sposato il progetto formativo. Per l’Asp è intervenuto Mario Marino, direttore dell’Unità operativa complessa Spisal Cosenza, Valle Crati, Tirreno. A rappresentare il Corpo forestale dello Stato il comandante regionale Giuseppe Graziano. Gli interventi hanno sottolineato come, nonostante a livello legislativo sia regolata da tanti anni (legge 257 del 92) la tendenziale eliminazione dall’ambiente dei materiali a contenuto di amianto, ci siano ancora mancanza di sinergie atte a contrastare i comportamenti illeciti, limitate risorse per gli interventi, disinformazione sui rischi per la salute e sull’attività di rimozione e bonifica. Questo corso è rivolto ai lavoratori addetti (per un totale di 30 ore) ed ai co- ordinatori (50 ore) alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto e saranno formati ed informati anche diversi funzionari del Corpo forestale dello Stato per intervenire consapevolmente sulle situazioni irregolari. L’obiettivo è di far acquisire all’allievo idonee ed adeguate conoscenze legislative, tecniche ed operative nonché della sensibilizzazione alla sicurezza e della consapevolezza del rischio, dei sistemi di controllo, dei dispositivi di protezione individuali. Le attività di bonifica da amianto devono essere affidate a personale qualificato, adeguatamente informato sui rischi e addestrato a lavorare in sicurezza. Il corso consente di acquisire l’abilitazione professionale per svolgere tale importante funzione. Unsic Modica: visita assessore regionale Reale a Modica per Expo Milano 2015 L’ attività di Expo Milano 2015, intrapresa dall’amministrazione comunale, si è arricchita dalla presenza dell’Assessore regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Ezechia Reale a Palazzo San Domenico. Accolto dal Sindaco, Ignazio Abbate, l’assessore è stato aggiornato sui lavori sin qui concretizzati dall’Ente in previsione dell’esposizione mondiale. Il primo cittadino lo ha informato sulla presenza del cioccolato di Modica nel Cluster del Cacao grazie ad Eurochocolate che lo gestirà e ha espresso la necessità che il prodotto principe dell’enogastronomia locale possa anche trovare visibilità nel padiglione siciliano. “Il cioccolato è un motivo aggiunto nell’ampia ricchezza dei prodotti di questo territorio” ha sottolineato, l’on. Orazio Ragusa. E del tutto evidente che tale necessità si allarga anche ad altri prodotti del territorio: ovicultura, olio, ortaggi, caseario che fanno sintesi con il paesaggio rurale di eccezionale bellezza. Sul piano del rilancio turistico il Sindaco ha ricordato il protocollo d’intesa “TAMO” sottoscritto con Taormina con la quale si stanno programmando azioni comuni. L’Assessore Reale, ben conoscendo la realtà produttiva della provincia di Ragusa, ha evidenziato che Modica ha dimostrato questa capacità specifica nell’organizzarsi per Expo Milano 2015, definita un’occasione da non perdere per un bacino di visitatori valutato in trenta milioni di unità e per il grande effetto mediatico che lo accompagna. Sul piano della programmazione Reale ha evidenziato come dalla conferenza Stato-Regione per la discussione sui Pac, la Sicilia ha avuto destinate risorse ragguardevoli destinate alla zootecnia e quindi il territorio dovrà essere pronto ad accettare la sfida. Per quanto riguarda Expo Milano 2015 registra la solida interazione tra Regione e Comune di Modica e in questo senso la città sarà presente anche nel Paglione Italia per esporre le proprie eccellenze quando sarà programmato il turno della Sicilia. Altro momento espositivo importante sarà quello che proporrà padiglione (circa 6500 metri quadri) “Diversità bio Mediterranea” un Cluster che sarà gestito dall’assessorato all’Agricoltura della Sicilia e che vedrà la presenza di dodici paesi collocati utilmente nello spazio. Qui olio di oliva, pane, vino e altri prodotti della terra sono i protagonisti della vetrina. C’è la necessità di attivare in tempi strettissimi itinerari turistici ed enogastronomici considerato che molte altre realtà sono già pronte a giocare questa sfida. Alla riunione hanno partecipato l’on. Orazio Ragusa, il vice sindaco di Modica, Giorgio Linguanti, l’assessore ai servizi sociali e allo sport, Rita Floridia, l’assessore alla viabilità, Pietro Lorefice, il capo dell’Ispettorato all’agricoltura, dr. Giorgio Carpenzano, i direttore del CTCM, Nino Scivoletto, il presidente della Fondazione “Giovan Pietro Grimaldi”, prof. Giuseppe Barone che ha sottolineato la necessità di evitare operazioni “Palermocentriche” a danno di realtà magari minori di grande effervescenza e capaci di offrire prodotti straordinari per originalità e qualità, i componenti del Consorzio degli operatori turistici di Modica, Francesco Frasca Polara e Daniele Cilia, il presidente del Consorzio avicolo, Franco Savarino che ha rilevato che il territorio è in condizione di poter offrire un pacchetto di prodotti di grande qualità e l’ovicultura è tra queste, dirigente dell’Azienda Foreste Demaniali di Ragusa Antonio De Marco, il direttore regionale delle associazioni degli allevatori, Carmelo Meli, il Corfilac con Saro Pedriglieri che rimarca l’esigenza di una presenza forte ad Expo Milano 2015 che possa raccontare culturalmente i territori attraverso prodotti di grande qualità, il rappresentante dell’Unsic, Agatino Antoci, il soprintendente della Fondazione Teatro Garibaldi nonché consulente culturale del sindaco, Simona Celi. “Valuto utilissima la visita dell’Assessore Reale a Modica, commenta il Sindaco, in quanto gli impegni assunti concordano perfettamente con la programmazione che ci siamo dati e che stiamo sviluppando all’interno del gruppo di lavoro che abbiamo costituito in occasione di Expo Milano 2015. E’ un’occasione unica che ci dovrà trovare pronti perché quell’evento deciderà un pezzo importante dell’economia futura della nostra città e delle future generazioni. Valorizzeremo al massimo i “gioielli” del nostro territorio sapendo di dover accettare una scommessa non facile ma dalla posta molto allettante”. 21 MONDO AGRICOLO Pac 2014-2020: scelte nazionali, raggiunto l’accordo definitivo I l 27 maggio 2014, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Maurizio Martina e gli Assessori all’Agricoltura delle regioni italiane hanno trovato un accordo politico sull’attuazione nazionale della PAC 2014-2020. L’Italia deve adottare numerose scelte di attuazione della nuova PAC entro il 1° agosto 2014; si tratta di decisioni molto importanti, come il valore dei titoli, gli aiuti accoppiati, l’agricoltore attivo, la soglia minima, la regressività, il capping e tante altre scelte. Nei mesi di aprile e maggio si erano susseguite numerose riunioni a livello nazionale e regionale. L’8 maggio 2014, il Ministro aveva proposto un testo di accordo; il 27 maggio 2014, le Regioni hanno formulato delle modifiche unitarie al testo del Ministero, che hanno portato, alla definizione dell’intesa complessiva sul nuovo sistema di pagamenti diretti. Il Reg. 1307/2013 prevede un’articolazione dei pagamenti diretti in 7 tipologie, di cui 3 obbligatorie e 5 facoltative per gli Stati membri. L’Italia deve decidere le tipologie dei pagamenti da attivare e le percentuali da destinare ad esse. Le scelte italiane sono ormai chiaramente definitive nel seguente modo: • pagamento di base: 58% del massimale nazionale; • pagamento ecologico (greening) 30%; • pagamento per i giovani agricoltori 1%; • pagamento per le zone con vincoli naturali – non attivato, per evitare sovrapposizione con il secondo pilastro; • pagamento redistributivo – non attivato; • pagamento accoppiato l’11%; • pagamento per i piccoli agricoltori – attivato per ragioni di semplificazione. Il dibattito più contrastato ha riguar- 22 dato il sostegno accoppiato, in cui si sono confrontati i promotori del disaccoppiamento e i favorevoli all’accoppiamento. Alla fine, l’accordo ha previsto un compromesso con un sostegno accoppiato all’11%. Alla luce di queste decisioni, il pagamento di base si attesta al 58% del massimale nazionale; ricordiamo che il pagamento di base poteva essere fissato all’interno di una forbice tra il 18% e il 69% del massimale. Già da alcuni mesi, le Regioni e il Ministero avevano trovato un compromesso per la regionalizzazione, che prevede una regione unica nazionale, con la scelta del modello di convergenza parziale o modello “irlandese”. Un’altra conferma riguarda il calcolo dei “nuovi titoli”, che verrà fatto sulla base dei pagamenti percepiti dall’agricoltore nel 2014, anziché in base al valore dei titoli detenuti dall’agricoltore al 15/05/2014. Questa scelta presenta notevoli sviluppi: • i pagamenti percepiti sui titoli in affitto vengono conteggiati a favore dell’affittuario; • i pagamenti percepiti possono tener conto anche dei pagamenti dell’Art. 68, ma solo in alcuni casi. Se il settore interessato dall’Art. 68 avrà il sostegno accoppiato nella nuova PAC (come nel caso della carne bovina e della barbabietola), i pagamenti percepiti non tengono conto dell’Art. 68. Viceversa, se il settore interessato dall’Art. 68 non avrà il sostegno accoppiato nella nuova PAC (come nel caso del tabacco e delle patate), i pagamenti percepiti tengono conto dell’Art. 68. In tutti i casi, i pagamenti percepiti dall’Art. 68 non tengono conto dei contributi percepiti dagli agricoltori per le assicurazioni agevolate. Il Reg. 1307/2013 (art. 11) prevede una riduzione obbligatoria dei pagamenti diretti (regressività) di almeno del 5% per gli importi superiori a 150.000 €. Tuttavia gli Stati membri possono volontariamente applicare percentuali di riduzione superiori al 5%, anche del 100%. Di conseguenza, la regressività può rappresentare uno strumento per realizzare un tetto (capping) ai pagamenti diretti. L’accordo prevede una riduzione molto rilevante, seppure applicabile solo al pagamento di base: • 50% per gli importi superiore ai 150.000 €; • 100% per gli importi superiori ai 500.000 €. Di fatto, l’Italia ha scelto di adottare un capping a 500.000 €. Le scelte sulla regressività e il capping sono apparentemente “feroci” con tagli consistenti, ma in realtà sono molto alleggerite dalla contabilizzazione dei costi del lavoro. Il Reg. 1307/2013 (art. 11, par. 2) prevede la possibilità per gli Stati membri di sottrarre, dal calcolo della regressività e del capping, salari e stipendi per le aziende che utilizzano il lavoro. L’accordo del 27 maggio 2014 prevede questa opzione, per cui i costi della manodopera agricola (salari, stipendi, oneri previdenziali, anche quelli pagati dall’imprenditore per la propria posizione e quella dei suoi familiari) sono detratti dal calcolo della regressività e del capping. In altri termini, il calcolo prevede l’applicazione della seguente formula: • IM = (PD-AP) – L dove: • IM = importo soggetto alla riduzione della regressività: • PD = pagamenti diretti dell’azienda; • AP = altri pagamenti (pagamento ecologico, pagamento giovani agricoltori, aiuto accoppiato); • L = costo del lavoro. L’accordo finale destina al sostegno accoppiato (art. 52, Reg. 1307/2013) un importo di 426,8 milioni di €, distribuiti in 17 misure di sostegno. La maggior parte delle risorse è destinata alla zootecnia, (210,5 milioni di € pari al 49,3%) ripartita fra i seguenti settori: • vitelli/e nati da vacche da latte, vacche nutrici, bovini macellati 12-24 mesi, ovicaprini, bufalini. Il sostegno ai seminativi (14% delle ri- sorse) interessa quattro settori: riso, barbabietola, pomodoro da industria e grano duro. La grande novità è l’inclusione del grano duro con 59,7 milioni di €, che dovrebbe generare un pagamento di circa 50€ /ha. Il piano proteine ottiene l’8,4% delle risorse. La soia è stata inclusa nel sostegno con 10 milioni di € e dovrebbe generare un pagamento di circa 95 €/ha. L’olivicoltura acquisisce un sostegno di 70 milioni di €, distribuito in tre misure: • premio base per le Regioni con superficie olivicola > 25% Sau regio- nale (Liguria, Puglia e Calabria); • premio aggiuntivo in zone olivicole con pendenza medio alta (Puglia e Calabria); • olio di oliva certificato Dop, Igp e biologico. I dettagli sulle condizioni di ammissibilità sono ancora indefiniti, in quanto l’accordo politico deve essere tramutato in un testo giuridico, da cui si potranno evincere i dettagli. L’accordo sugli aiuti accoppiati è stato molto contrastato, perché muoveva notevoli interessi regionali e settoriali. Le tabelle riepilogative, sulle scelte nazionali sono reperibili all’indirizzo mail: [email protected] 23 Vino: rapporto attività 2013 per la tutela della qualità del Made In Italy “L a vigilanza a carico delle strutture di controllo che operano nell’ambito delle produzioni di qualità regolamentata, diretta alla verifica dei requisiti necessari per l’espletamento dell’attività di controllo e certificazione, nell’anno 2013 è stata svolta secondo le disposizioni impartite con circolare n. 23880 del 12/11/2010 della Direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore, vale a dire che gli Uffici territoriali hanno proceduto alla: estrazione presso la sede dell’Organismo di controllo dei fascicoli relativi agli operatori presso i quali verificare l’attività svolta dallo stesso Organismo; verifica documentale e ispettiva (review audit), anche in affiancamento con il personale dell’Organismo (witness audit), presso un campione rappresentativo di operatori. Nel 2013 sono state sottoposte all’attività di vigilanza da parte dell’Ispettorato tutte le Strutture di controllo autorizzate non riservate, attraverso accordi bilaterali, per l’annualità all’attività regionale. Nell’anno 2013 l’attività di vigilanza è stata svolta in coerenza con quanto programmato. Dall’attività non sono emerse inadempienze sostanziali tali da compromettere la conformità del sistema dei controlli degli Organismi vigilati. Nei settori dei Vini di qualità e delle produzioni DOP, IGP, e STG, dove sono previste sanzioni amministrative a carico degli Organismi di controllo e dei Consorzi di tutela, sono state elevate 34 contestazioni per inadempienze alle prescrizioni o agli obblighi impartiti dall’Autorità competente. Di queste 19 nel settore delle Produzioni agroalimentari DOP, IGP e STG e 15 nel settore dei Vini DOP e IGP. Di seguito si riportano i dati riassuntivi dell’attività di vigilanza svolta a carico delle diverse strutture di controllo nell’anno 2013, suddivisi per produzione regolamentata.” IV Gamma, emanato il decreto per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli L a norma adottata dal Mipaaf definisce i parametri chimicofisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione, nonché i requisiti qualitativi e le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni. E’ stato emanato il decreto interministeriale sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. In particolare, il provvedimento definisce i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo 24 produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, nonché i requisiti qualitativi minimi e le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore, oltre a prevedere l’utilizzo obbligatorio di imballaggi ecocompatibili. La norma è stata adottata di concerto dal Mipaaf con i ministri della Salute e dello Sviluppo economico, per dare pratica attuazione alla legge 13 maggio 2011 n. 77, recante “disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma”. “In questo settore la nostra industria è leader in Europa – ha commentato il ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina –. Con questo provvedimento siamo intervenuti su un comparto molto importante dando, da una parte, la garanzia della sicurezza alimentare ai consumatori, dall’altra la certezza giuridica agli operatori di questo importante segmento dell’agroalimentare italiano”. Vino: Mipaaf, via libera alla convalida dei documenti di accompagnamento tramite la posta elettronica certificata I l Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è stato firmato dal Capo dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari il decreto per la convalida dei documenti di accompagnamento vitivinicoli tramite la Posta Elettronica Certificata. Il decreto dipartimentale sarà pubblicato sul sito internet del Ministero – sezione Controlli – Ispettorato centrale repressione frodi – ed entrerà in vigore il 1° settembre 2014. Si tratta di una nuova e più agevole modalità di convalida che viene messa a disposizione degli operatori vitivinicoli e si aggiunge ai sistemi già presenti (Comune/ICQRF/Microfilmatrice). In particolare, nel rispetto delle prescrizioni nazionali e dell’Unione europea, con la determinazione del Capo dell’Ispettorato è stata data attuazione a quanto previsto dal Decreto ministeriale del 2 luglio 2013, procedendo a un’ulteriore semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori, che potranno convalidare i loro documenti direttamente dal proprio computer, senza doversi recare fisi- camente presso gli uffici preposti della Pubblica Amministrazione. “Il sistema vino in Italia vanta un fatturato complessivo di 14 miliardi di euro – ha affermato il Ministro Maurizio Martina – e, lo scorso anno, l’export ha raggiunto i 5 miliardi euro, confermando il nostro Paese primo esportatore mondiale in volume. Proprio per questo è necessario tutelare il settore attraverso una politica di semplificazione burocratica. Il provvedimento, insieme alle misure di Campolibero per il vino, rappresenta un passo significativo in questo percorso”. 25 DALLE REGIONI PUGLIA: PRATICHE GIÀ SVILUPPATE E OPERANTI. APPROVATO PIANO REGIONALE GARANZIA IN PALIO 5MILA EURO GIOVANI La Puglia approva il Piano regionale per l’attuazione della Garanzia Giovani, che integra le misure previste dal governo con le esperienze regionali di successo a sostegno dell’occupazione giovanile. Rivolto ai giovani tra i 15 e 29 anni, Garanzia Giovani è lo strumento attraverso cui l’Ue vuole garantire ai soggetti in possesso dei requisiti, e cioè privi di occupazione o fuori dal sistema di istruzione formale e della formazione professionale, un percorso di reinserimento nel sistema di istruzione e formazione o di inserimento nel mondo del lavoro. A fianco degli strumenti classici previsti dal Piano nazionale e dal Pon predisposto dal ministero, che privilegiano una impostazione fondata su incentivi e bonus economici, la Regione Puglia concentra le proprie risorse sulle politiche di attivazione destinate proprio alle fasce più marginali dei giovani Neet, quella platea di giovani pugliesi disoccupati e scoraggiati. Obiettivo: mettere a valore le consolidate esperienze in tema di politiche giovanili e per l’istruzione, di sostegno all’autoimpiego e all’occupazione giovanile, integrando gli strumenti regionali e le buone pratiche fino ad oggi sviluppate con le azioni previste dal Piano nazionale. Previste nel piano regionale ben sei misure complementari rispetto a quelle previste a livello nazionale, che saranno attivate con risorse finanziarie della Regione: Principi attivi, Neet, Scuola Bollenti Spiriti, Nidi, Staffetta generazionale, Finmeccanica. Le buone prassi del Piano Straordinario per il Lavoro, del Programma Bollenti Spiriti e dell’avviso ‘Diritti a Scuola’ trovano quindi una rinnovata applicazione. TOSCANA: CONCORSO 26 DI IDEE INNOVATIVE E BUONE La Regione Toscana ha pubblicato sul Burt del 28 maggio 2014 un concorso per selezionare idee innovative applicabili e buone pratiche già in atto del settore agricolo e agroalimentare della Toscana. Le prime 20 proposte selezionate (10 per la sezione A e 10 per la sezione B) - che vinceranno anche un premio di 5mila euro ciascuna - saranno presentate all’Expo 2015, il cui tema principale è “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita”. Il concorso è suddiviso in due sezioni: Idee innovative applicabili, è rivolta a imprese, ricercatori delle università e delle scuole di alta formazione, degli enti di ricerca pubblici e privati della Toscana. Buone pratiche già operanti, è rivolta a imprese, professionisti, istituti scolastici di ogni ordine e grado, associazioni e fondazioni, consorzi di tutela e associazioni di valorizzazione dei prodotti riconosciuti come DOP e IGP. I temi del concorso riguardano: scienza e tecnologia per la sicurezza e la qualità alimentare, scienza e tecnologia per l’agricoltura e la biodiversità, innovazione della filiera agroalimentare, educazione alimentare, alimentazione e stili di vita, cibo e cultura, cooperazione e sviluppo dell’alimentazione. Le domande di partecipazione possono essere inviate entro l’11 luglio 2014, utilizzando esclusivamente il modello (allegato A dell’avviso pubblico), da inviare tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected] e avendo cura di indicare nell’oggetto “Regione Toscana - ACO Sviluppo rurale - settore Forestazione, promozione dell’innovazione e interventi comunitari per l’agro ambiente – avviso pubblico per un concorso di idee - sezione A (oppure sezione B). PESCARA: 600MILA EURO PER IMPRESE ARTIGIANE CHE ASSUMONO E’ possibile presentare le domande alla Provincia di Pescara per accedere agli incentivi rivolti alle imprese artigiane. Incentivi, spiegano il presidente Guerino Testa e l’assessore alle Attività Produttive Aurelio Cilli, finalizzati a sostenere quelle imprese artigiane che assumono giovani. L’avviso pubblico è on line, sul sito della Provincia di Pescara (www.provincia.pescara.it), insieme al modulo per la domanda, e dispone di risorse pari a 600.000 euro, trasferite dalla Regione Abruzzo. Possono fare richiesta di incentivo economico esclusivamente le imprese artigiane o i consorzi di imprese artigiane con sede legale e/o operativa in provincia di Pescara. Per beneficiare dell’incentivo, i lavoratori assunti non devono non aver compiuto il 35° anno di età alla data dell’assunzione. A pena di esclusione, l’incentivo è ammesso per assunzioni con contratti a tempo indeterminato, compreso l’apprendistato; contratti a tempo determinato non inferiori a 6 mesi continuativi. L’importo del contributo è pari al 40% della retribuzione contrattuale prevista per il settore e non può superare la durata di un anno. Nel caso di assunzione di soggetti disabili, il contributo è pari al 60% per un periodo massimo di 2 anni. Non sono concessi contributi per periodi di occupazione inferiori ai primi sei mesi continuativi. L’avviso prevede una procedura di invio delle domande da parte delle imprese di tipo aperto, che avviene per tranche. Le domande vengono esaminate dalla Provincia, a sportello, entro il mese solare successivo a quello in cui la domanda è stata presentata, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le assunzioni vanno fatte entro il termine del 30 giugno 2015. EXPO: DA CAMERA COMMERCIO MILANO 400 MILA EURO PER RETI IMPRESA Dalla Camera di commercio di Milano 400mila euro di incentivi per le pic- cole e medie imprese che si aggregano per affrontare al meglio l’Expo. Per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi come ad esempio di impiantistica, interpretariato, allestimenti ma anche interventi per migliorare, in vista di Expo, la ricettività, l’attrattività e la vivibilità del territorio tipo trasporti, servizi turistici, ristorazione e tecnologie per la Smart City. Le domande possono essere presentate entro le ore 12 del 30 settembre, anche in modalità telematica accedendo alla procedura Bandi online sul sito. Il contributo copre il 50% delle spese fino a un massimo di 50.000 euro per ciascuna rete d’impresa. Secondo un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati Infocamere, le imprese lombarde scelgono sempre di più di ‘mettersi in rete’: a maggio 2014 sono saliti a 493 i contratti di rete (erano 410 a settembre 2013) che coinvolgono 1.786 aziende, 298 imprese in più in otto mesi. Così la Lombardia è la regione leader in Italia con circa un terzo del totale dei contratti di rete conclusi e il 23,8% delle imprese nazionali coinvolte. Prima Milano con 575 imprese (quasi 8% del totale italiano), seguono Brescia (327) e Bergamo (196). Vengono poi Monza e Brianza con 128 imprese coinvolte, Varese con 110 e Lecco con 107. 27 NOVITÀ OCSE: AD APRILE TREND POSITIVO EURO E ITALIA DELLA CRESCITA IN AREA Il super-indice dell’Ocse segna un trend positivo della crescita nella zona euro e in particolare in Italia. In Germania e in Francia il super-indice segna un trend ‘’di crescita stabile”. Lo rende noto l’Ocse in un comunicato. Nei paesi emergenti, invece, il super-indice segna “rallentamenti dell’attività” nelle principali economie mentre nell’area dell’Ocse il super-indice registra una “dinamica di crescita stabile”. Nel primo trimestre dell’anno il pil, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2005, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e dello 0,5% nei confronti del primo trimestre del 2013, confermando la stima preliminare diffusa il 15 maggio 2014. Lo rende noto l’Istat in un comunicato. Il primo trimestre dell’anno, rileva l’Istat, ha avuto una giornata lavorativa in meno sia rispetto al trimestre precedente, sia rispetto al primo trimestre del 2013. La variazione acquisita per il 2014 è pari a 0,2%. Sale la spesa delle famiglie - In termini congiunturali - comunica l’Istat - le importazioni di beni e servizi sono aumentate dello 0,3% e il totale delle risorse (PIL e importazioni di beni e servizi) ha segnato una variazione nulla. Dal lato della domanda, le esportazioni hanno registrato un incremento dello 0,8% e i consumi finali nazionali dello 0,1%, mentre gli investimenti fissi lordi sono diminuiti dell’1,1%. Nell’ambito dei consumi finali, la spesa delle famiglie residenti è aumentata dello 0,1%, quella della Pubblica Amministrazione (PA) e delle Istituzioni Sociali Private (ISP) dello 0,4%. In termini tendenziali, le importazioni di beni e servizi sono aumentate dell’1,3% e il totale delle risorse ha segnato una diminuzione dello 28 0,1%. Dal lato della domanda, le esportazioni hanno registrato un incremento del 3,3%, i consumi finali nazionali una flessione dello 0,3% e gli investimenti fissi lordi un calo dell’1,3%. Nell’ambito dei consumi finali, la spesa delle famiglie residenti è diminuita dello 0,6%, mentre quella della PA e delle ISP è aumentata dello 0,3%. NON PROFIT: FORUM TERZO SETTORE, SIA PROTAGONISTA FONDI UE 2014-2020 Il terzo settore vuole essere protagonista dei Fondi Strutturali europei 2014-2020, nelle scelte e nell’individuazione di politiche e programmi. Lo ha detto Pietro Barbieri, portavoce del Forum nazionale del terzo settore, commentando la chiusura del seminario ‘Fondi europei 2014 2020 e il ruolo del terzo settore’ organizzato in collaborazione con la Fondazione Con il Sud e a cui hanno partecipato oltre duecento rappresentanti del non profit italiano. Il seminario, ha precisato Barbieri, è un punto di partenza per la costruzione di un ruolo centrale del terzo settore nella programmazione dei Fondi strutturali europei. “Nella scorsa tornata dei Fondi - ha ricordato il portavoce - ci sono stati moltissimi problemi. In particolare sui Pac sono stati impegnati, ad oggi, solamente 6 milioni dei 750 disponibili. Il tema di fondo è stato il non dare il giusto ruolo ai diversi attori coinvolti, dai comuni, alle regioni, alle amministrazioni, e a non coinvolgere in maniera piena il terzo settore”. Per Barbieri bisogna “vedere nei Fondi uno strumento capace di far crescere un tessuto sociale, di creare rete tra i soggetti coinvolti e quindi di saper creare programmi di qualità e far crescere anche l’occupazione deve essere alla base del nuovo processo di programmazione”. Il terzo settore, ha concluso, deve quindi presidiare i Fondi e deve “saper costruire progettualità e avere consapevolezza delle sue capacità “per essere considerato come un interlocutore autorevole”. “O si riconosce al terzo settore pari dignità rispetto agli altri soggetti coinvolti, istituzionali e non, oppure non si va da nessuna parte”, ha precisato Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione Con il Sud. NASCE [email protected], “DIGITALI” A BRUXELLES RETE ITALIANI Un network che diffonda la cultura digitale tra gli italiani attivi in Europa nel settore dell’innovazione e gli permetta di scambiarsi idee e visioni della rete del futuro. Ma che aiuti anche lo sviluppo delle nuove tecnologie in Italia durante il semestre di presidenza italiana dell’Ue. Questi gli obiettivi del network lanciato a Bruxelles, [email protected], alla presenza del Commissario Agcom Antonio Nicita e del vice presidente di Confindustria Digitale Cristiano Radaelli. ‘’Il semestre europeo rappresenta un momento storico importante - ha detto Antonio Nicita, che ricopre anche il ruolo di Professore all’Università La Sapienza di Roma - proprio ora che in Italia ab- biamo un premier che va veloce, dobbiamo essere capaci di stargli dietro su tutti i temi che richiedono riforme strutturali’’. Nicita ha toccato svariati temi per una nuova agenda digitale europea, come ‘’l’interoperabilità delle app, per promuovere innovazione e creatività, e la produzione indipendente di contenuti’’. Radaelli ha segnalato il ‘‘Laboratorio per il Turismo Digitale (TDLAB) appena costituito dal Ministro Franceschini (MiBACT), che avrà il compito di favorire l’incremento dei flussi turistici verso l’Italia e lo sviluppo di imprenditoria nel settore turistico e dei beni culturali, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie e delle applicazioni digitali’’. ‘’[email protected] è un’iniziativa che vuole rispondere all’esigenza di maggiore cooperazione fra i professionisti italiani nel settore digitale’’, ha detto Maria Rosa Gibellini, direttrice della European Internet Foundation e ideatrice dell’iniziativa con Fabrizio Porrino, responsabile relazioni pubbliche della startup italiana FacilityLive, e Innocenzo Genna, esperto di politiche digitali e telecomunicazioni. ‘’Il successo del primo incontro - ha detto Gibellini - con due ospiti d’eccezione e oltre 80 partecipanti, ci invita a pensare già ad un secondo appuntamento, che si terrà sicuramente durante la presidenza italiana dell’Ue’’. VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA TASI E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n.132 del 10 giugno 2014) il Decreto-legge n. 88 del 9 giugno 2014 contenente la disciplina per il versamento della Tasi. Le regole per il solo anno 2014 prevedono il versamento della prima rata entro il 16 giugno se i Comuni hanno deliberato e inviato entro il 23 maggio, in via telematica, l’aliquota sull’imponibile immobiliare. I municipi che non hanno rispettato il termine di maggio sono tenuti a trasmettere le deliberazioni entro il 10 settembre. In questo caso il pagamento per i contribuenti è differito al 16 ottobre. AGEVOLAZIONI FISCALI, MISURE PER LE START-UP INNOVATIVE E GLI INCUBATORI CERTIFICATI Con circolare n. 16/e del 11 giugno 2014, l’Agenzia delle Entrate ha definito la portata degli interventi introdotti dal decreto legge 179/2012 volti a favorire la nascita e crescita di nuove imprese innovative. E’ stato illustrato l’ambito di applicazione della disciplina diretta a accrescere gli investimenti nel capitale e l’impiego di personale altamente qualificato. 29 LAVORO E PREVIDENZA Anticipazione durante pausa contrattuale L’ Inail, con la nota n. 3413 del 5 maggio 2014, ha risposto ad alcuni quesiti pervenuti e riguardanti la richiesta di disapplicazione, nel periodo di pausa contrattuale, in caso di part-time ciclico, dell’art. 70 del DPR n. 1124/1965 secondo il quale il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sull’indennità per inabilità temporanea quando ne sia richiesto dall’Istituto assicuratore. L’Istituto ha chiarito come non sia possibile la disapplicazione dell’art. 70 del DPR 1124/1965 con la conseguenza che l’anticipazione della prestazione da parte del datore di lavoro non può essere sospesa durante il periodo di pausa contrattuale afferente al parttime ciclico. Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 1° maggio 2014 L’ INPS con circolare n. 54 del 02/05/2014 ha indicato la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 1° maggio 2014. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata fissata al 5,14% la misura degli interessi di mora. Tale misura decorre dal 1° maggio 2014 e trova applicazione oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi del comma 9, dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dispone l’applicazione degli interessi di mora, per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a decor- 30 rere dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento. Tali interessi sono dovuti al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (1) del 4 marzo 2013, con effetto dal 1° maggio 2013, detta misura era stata fissata al 5,2233% in ragione annuale. Considerato che il citato art. 30 prevede che il tasso degli interessi di mora sia determinato annualmente, l’Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d’Italia, con provvedimento Protocollo n. 51685/2014 del 10 aprile 2014, ha disposto la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 5,14% in ragione annuale. La varia- zione decorre dal 1° maggio 2014. In ragione del predetto provvedimento, è modificata la misura degli interessi di mora di cui al comma 9, art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo art. 116, senza che il contribuente abbia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Pertanto, la nuova misura degli interessi di mora di cui al citato comma 9 dell’art. 116 della legge n. 388/2000 è fissata al 5,14% in ragione annuale con decorrenza 1° maggio 2014. Detassazione: le regole per il 2014 S econdo quanto già stabilito dalla Legge di Stabilità 2013, la detassazione delle somme erogate in denaro ai dipendenti del settore privato a titolo di premi di produttività, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 10%, si applica anche per il 2014. L’agevolazione, introdotta inizialmente dal D.L. n. 93/2008, è stata poi prorogata di anno in anno. Quest’anno l’agevolazione si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2013 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 40.000 e su un importo massimo di “retribuzione di produttività” 2014 pari a 3.000 euro. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19.02.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29.04.2014, sono state stabilite le regole attuative dell’agevolazione per il 2014. In particolare, l’agevolazione prevede l’assoggettamento delle somme erogate nel 2014 in denaro a titolo di “retribuzione di produttività” ad un’imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, nel limite massimo di importo agevolabile pari a € 3.000. Per fruire dell’agevolazione, il lavoratore deve aver conseguito nel 2013 un reddito da lavoratore dipendente non superiore a € 40.000, al lordo delle somme assoggettate per quel periodo alla medesima agevolazione. Per le modalità di applicazione dell’agevolazione, il D.p.c.m. rinvia a quanto era stato stabilito lo scorso anno dal D.p.c.m. 22.01.2013 con riferimento all’agevolazione per il 2013, regole che quindi restano valide anche quest’anno. In merito si ricorda che importanti chiarimenti sulla disciplina, che dal 2013 presenta alcune novità sostanziali rispetto agli anni scorsi, erano stati forniti dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 15 del 3 aprile 2013 e, poi, anche dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013. Per il 2014 il D.P.C.M. 19 febbraio 2014 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 28 del 29 aprile 2014) stabilisce che le misure per l’incremento della produttività del lavoro trovano applicazione: 1) con esclusivo riferimento al settore privato; 2) per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2013, ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2013 all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 22 gennaio 2013; 3) la retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell’agevolazione non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno 2014, ad euro 3.000 lordi; 4) continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013, con il quale erano state declinate le modalità di attuazione della agevolazione. Il Ministero detta le linee guida per quest’anno, richiamando – in virtù dell’applicazione dei contenuti del D.P.C.M. del 2013 - alcuni orientamenti interpretativi già espressi con la circolare n. 15/2013 e con risposta ad interpello n. 21/2013. L’erogazione delle somme deve avvenire “in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (...) ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda”. Il Ministero del lavoro ribadisce che l’erogazione delle somme deve avvenire in esecuzione di contratti collettivi stipulati da RSA e da RSU operanti in azienda. Non sono validi, ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione, eventuali contratti nazionali di categoria. Il D.P.C.M. del 2013 aveva già stabilito che “per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione.” Il Ministero spiega che le voci retributive sono separatamente valorizzate all’interno della contrattazione collettiva, suscettibili di variazione in relazione all’andamento dell’impresa. Più in particolare tali voci possono variare sulla base di indicatori quantitativi che vadano a remunerare un apporto lavorativo finalizzato ad un miglioramento della produttività in senso lato e quindi anche ad una “efficientazione” aziendale. Tali voci retributive possono infatti far riferimento alternativamente ad indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione e pertanto è sufficiente la previsione della correlazione ad uno solo di essi da parte della contrattazione collettiva per l’applicabilità della agevolazione. In ogni caso deve trattarsi di importi collegati ad indicatori quantitativi e che possono essere anche incerti nella loro corresponsione o nel loro ammontare. 31 JUS JURIS ESENZIONE DELL’INVALIDO CIVILE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA – PRESENTAZIONE DI APPOSITA DOMANDA ALLA ASL – NECESSITÀ – DECORRENZA DEL BENEFICIO – DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 13854 DEL 18 GIUGNO 2014) Ai fini dell’esenzione dell’invalido civile dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la domanda alla ASL, prevista dall’art. 12 della legge n. 181 del 1982, costituisce formalità necessaria per consentire all’amministrazione la verifica dei presupposti per la concessione del beneficio, la cui attribuzione, in difetto di diversa indicazione normativa, decorre dalla data di presentazione della domanda stessa. LA PRESENZA DEL RSPP NON ESONERA IL DATORE DI LAVORO - DAGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA (CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 18296 DEL 5 MAGGIO 2014) La Cassazione ha affermato che non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di fornire, ai propri dipendenti, i dispositivi di protezione individuale necessari a prevenire i rischi in relazione alle lavorazioni svolte nell’azienda, la presenza del RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) sul luogo di lavoro. STRESS LAVORO CORRELATO (CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 9945 DELL’8 MAGGIO 2014) La Corte di Cassazione ha stabilito un nesso di concausalità in merito al caso di un lavoratore di una società di telecomunicazioni che ha effettuato tra le undici ore di superlavoro e l’infarto che lo ha portato alla morte. L’impresa si era opposta alla richiesta di risarcimento avanzata dalla moglie. Secondo il datore di lavoro l’attività, 32 svolta anche a casa, era il risultato dello stacanovismo del dipendente e della sua dedizione al lavoro non certo dagli impegni gravosi imposti dall’azienda. La Cassazione però allineandosi ai giudici d’appello ricorda che la responsabilità del modello organizzativo e della distribuzione del lavoro è comunque sempre in capo all’azienda che non può sottrarsi agli addebiti che possono derivare dagli effetti lesivi di una inadeguata scansione dei tempi di attività e ha dichiarato il nesso tra l’infarto e l’impegno lavorativo oltre i limiti della tollerabilità. L’articolo 2087 del codice civile, conclude la Cassazione, impone al lavoratore la prova di aver subito il danno ricollegabile all’attività lavorativa, e il datore può evitare la condanna solo se prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo: nel caso di specie, poiché i presupposti di fatto che integrano la prova gravante sul prestatore di lavoro erano stati tutti positivamente accertati, e non era stata fornita una prova liberatoria sufficientemente valida dall’azienda, la stessa è stata condannata al risarcimento del danno nei confronti degli eredi. LICENZIAMENTO: SANZIONE SPROPORZIONATA IN CASO DI USO PRIVATO DEL COMPUTER AZIENDALE (CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 6222 DEL 18 MARZO 2014) La Cassazione ha affermato che l’uso, anche quotidiano, della e-mail aziendale per ragioni private, così come l’installazione sul pc di programmi non inerenti all’attività lavorativa, non costituiscono violazioni sufficienti ad autorizzare il licenziamento del dipendente. INCIDENTE STRADALE - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE (CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 9597 DEL 5 MAGGIO 2014) La Corte di Cassazione ha affermato la legittimità di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo in capo al lavoratore che durante la propria attività lavorativa ha provocato un incidente stradale danneggiando anche la merce trasportata. Secondo la Suprema Corte, l’episodio non può essere considerato estraneo al rapporto di lavoro in quanto si è verificato nel pieno svolgimento delle mansioni espletate dal lavoratore. INVALIDI LICENZIABILI - SOLO COL VIA LIBERA - DELLA COMMISSIONE MEDICA (CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 8450 DEL 10 APRILE 2014) Il licenziamento del soggetto invalido, avviato al lavoro tramite le liste di collocamento per disabili, è legittimo solo se l’impossibilità di reinserimento all’interno dell’azienda venga accertata dalla apposita Commissione medica. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 8450/2014 del 10 aprile scorso, respingendo il ricorso di una azienda contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva disposto la reintegra del lavoratore. LICENZIAMENTO PER ASSENZE INGIUSTIFICATE - ED ONERE PROBATORIO - IN CAPO AL DATORE DI LAVORO (CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 7108 DEL 26 MARZO 2014) La Cassazione ha ribadito che in tema di licenziamento per giusta causa dovuto ad assenze ingiustificate del lavoratore, l’onere della prova è in capo al datore di lavoro. In pratica, spetta al datore di lavoro provare le assenze del lavoratore, mentre in capo a questi permane la possibilità di dimostrare che tali assenze non derivino da cause addebitabili allo stesso.
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