55 istituzione area pedonale Selene Lanusei

UNIONE COMUNI D’OGLIASTRA (OG)
COMUNE DI LANUSEI
COMUNE DI ARZANA
COMUNE DI ELINI
COMUNE DI LOCERI
COMUNE DI BARI SARDO
COMUNE DI ILBONO
POLIZIA LOCALE
Via Ilbono ( ex Enaip ) 08045 Lanusei (OG) tel. 0782-41313 - 0782-349164 fax 0782-209932
ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Prot. n. 3344
N.
55/A
DEL
09/08/2014
OGGETTO: ISTITUZIONE DI UN’ AREA PEDONALE NEL
PARCO COMUNALE IN LOCALITA’ SELENE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO
lo statuto e la convenzione approvati dai singoli comuni;
PRESO ATTO
delle funzioni trasferite all’ unione ai sensi degli artt. 8 e 9 dello statuto;
VISTI
gli artt. 32 e 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, e l’art. 3, comma 2 della
L.R. 2 agosto 2005 n° 12 e successive modificazioni;
PREMESSO che:
l’art. 3, comma 1, (punto n. 2) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (e ss.mm.ii.),
definisce l ‘area pedonale “zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di
emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie,
nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter
essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso
apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali”;
l’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (e ss.mm.ii.) prevede che “ i
Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico
limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute,
sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio ”;
con Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 31 luglio 2014 il comune di Lanusei ha stabilito di
istituire un’ area pedonale nel parco comunale in località Selene;
CONSIDERATO che:
l’intera area è meta di numerosi turisti e appassionati di archeologia e ambiente, è utilizzata
dai cittadini come area di ristoro, anche per la presenza di attrezzature da pic-nic;
è obiettivo strategico dell’amministrazione migliorare la qualità e la vivibilità del parco
sostenendo la sua frequentazione e rafforzare l’identità del territorio attraverso la diffusione di una
cultura di tutela del paesaggio e della montagna, promossa attraverso l’implementazione di forme di
turismo sostenibile;
è intenzione dell’Amministrazione agevolare iniziative dirette a promuovere e valorizzare il bosco
Selene ed ottimizzarne il carattere turistico nonché soddisfare preminenti esigenze di vivibilità del
parco.
DATO ATTO della necessità di gestire in maniera razionale il traffico veicolare in loco, che negli ultimi
anni ha assunto proporzioni che contrastano con la destinazione del sito, attraverso l’adozione di misure
idonee a garantire, per quanto possibile, l’uso razionale e sostenibile dell’area in funzione di una fruizione
socio-ricreativa, ambientalistica e turistica.
segue
Ordinanza del Responsabile del Servizio n° 55/A del 09/08/2014
CONSIDERATO che la forte concentrazione di pedoni rappresenta, soprattutto nella stagione a più alta
presenza turistica, un problema di sicurezza per una utilizzazione promiscua di tale aree con il transito
veicolare;
RAVVISATA la necessità di disciplinare con propria ordinanza l’ istituzione dell’ area pedonale nel parco
comunale in località Selene;
ESEGUITE
VISTI
le opportune indagini e sopralluoghi con i responsabili dell’ ufficio Tecnico e di Polizia
Locale;
-
il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000,
il D.L.vo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni,
il D.P.R. n° 495 del 16/12/1992,
lo statuto del comune;
ORDINA
Per i motivi espressi in premessa:
L’istituzione di un’ area pedonale nel parco comunale in località Selene, compresa nel tratto stradale
lastricato per una lunghezza di circa mt 180 adiacente all’accesso delle strutture turistico-ricettive e
ricreative, a far data dal 09/08/2014 e fino al 30/09/2014 indicata con le modalità di seguito indicate:
- Posizionamento di n° 2 segnale divieto di transito e zona pedonale all’ inizio e alla
fine del tratto lastricato.
- Posizionamento di n° 2 segnale di preavviso di strada chiusa al traffico; uno nella
strada comunale per Selene a mt 10 dal passaggio a livello e uno nella strada
comunale per Selene a mt 6 dall’ intersezione con la strada statale 198.
DISPONE
Per garantire un’ adeguata informazione agli utenti, l’ ufficio tecnico del Comune è incaricato a
disporre la necessaria segnaletica di preavviso per le restrizioni al traffico, da concordare con il
Comando Polizia Locale.
ORDINA
Che alla presente ordinanza venga data pubblicità mediante esposizione all’ albo pretorio dell’ Unione e del
Comune di Lanusei ai sensi di legge, e inviata in copia, al Commissariato P.S. di Lanusei, alla Stazione
Carabinieri di Lanusei, al Distaccamento VV.FF. di Lanusei, al Corpo Forestale e di V.A. di Lanusei, agli
operatori del 118 e dell’ A.V.L., al responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Lanusei..
AVVERTE
Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme.
Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale
Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 06
dicembre 1971, n° 1034, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
-
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel
termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture, con la procedura di cui all'art 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n° 495/1992. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente la presente ordinanza. I
contravventori saranno puniti a termine di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Comandante Gisellu Antonio )