Gli strumenti finanziari a disposizione delle aziende esportatrici: buyer e supplier credits. L’intervento della banca UniCredit S.p.A. Milano, 23 gennaio 2014 Francesca Beomonte, Head of Structured Trade & Export Finance, Italy L'INTERVENTO DELLE BANCHE 2 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO BUYER'S CREDIT SUPPLIER'S CREDIT ECA COVERED ASSET FINANCE IL CONTESTO DI RIFERIMENTO Quadro Normativo Internazionale Consensus l’Unione di Berna Nazionale Delibera CIPE 1999 Decreto 2007 n. 63 Il Supporto pubblico ll Buyer’s Credit beneficia in Italia di programmi pubblici di supporto alle esportazioni offerti da due società per azioni controllate indirettamente dallo Stato e preposte al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, quali SACE Spa e SIMEST Spa. Nell’ambito del Buyer’s Credit : SACE : offre servizi assicurativi per la copertura dei rischi politici e commerciali SIMEST : attraverso un contributo agli interessi permette l’applicazione dei tassi CIRR sui finanziamenti concessi dalle banche 3 LA NORMATIVA INTERNAZIONALE DI RIFERIMENTO: IL CONSENSUS Accordo tra i Paesi aderenti all’OCSE stipulato nel 1978. Il principale accordo internazionale che regolamenta le attività pubbliche di sostegno del credito all’esportazione è l’Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credit, noto anche come “Consensus”. Tale accordo stabilito in sede OCSE ha l’obiettivo di eliminare, nel contesto del sostegno delle esportazioni, eventuali pratiche non concorrenziali fra gli stati membri dell’OCSE ed evitare il “deterioramento” del credito Contiene “LINEE DIRETTRICI IN MATERIA DI CREDITO ALL’ESPORTAZIONE” e stabiliscono CONDIZIONI UNIFORMI che i paesi membri sono tenuti ad applicare alle operazioni di export credit, tra cui: Quota Anticipata (non inferiore al 15% del valore contrattuale dell’operazione) Dilazione da 2 a 10 anni (salvo casi particolari per cui si ammettono durate più lunghe fino a 15 anni) Dilazione fino a 5 anni, estensibile fino a 8,5 anni per i Paesi di 1^ categoria: ad “Alto Reddito” così definiti dalla Banca Mondiale in base al loro RNL Dilazione fino a 10 anni per i Paesi di 2^ categoria: tutti gli altri paesi Dilazione oltre i 10 anni operazioni riguardanti la costruzione di navi, aerei, centrali elettriche convenzionali e nucleari, project finance e nel settore delle energie rinnovabili e progetti idraulici ) Rimborsi del Credito in rate con cadenza massima semestrale e quota capitale di uguale importo e quota interessi decrescente (deroghe previste per il project finance e altri casi valutati caso per caso) La data di scadenza della prima rata non può superare i sei mesi dal Punto di Partenza del Credito, normalmente la data di accettazione provvisoria degli impianti o dalla data di consegna dei macchinari Tassi di interesse minimi applicabili sono i c.d. CIRR (tassi di interesse di riferimento commerciale). Variano mensilmente e sono comunicati da OCSE. Premi assicurativi – premi minimi (dal 1999) Classificazione dei Paesi in 8 categorie (da 0 a 7) Premi minimi dalla categoria 1 alla 7 per copertura di rischi sovrani (minimum premium rates) al di sotto dei quali ciascuna ECA si è impegnata a non scendere 4 IL CONSENSUS – ACCORDI SETTORIALI All’ interno del Consensus sono previsti Accordi Settoriali che disciplinano le operazioni in settori specifici Gli Accordi Settoriali sono quattro e prevedono una disciplina che si discosta parzialmente dalle regole generali del Consensus a seconda del tipo di settore che nello specifico sono: Navale Nucleare Aereo (che esclude velivoli militari e simulatori di volo)* Energie rinnovabili e progetti idraulici *nel caso dell’ accordo relativo al settore aereo (ASU), è prevista l’applicazione di CIRR “ad hoc” 5 IL BUYER’S CREDIT: Gli Attori ESPORTATORE (SUPPLIER) IMPORTATORE (BUYER) EVENTUALE GARANTE BANCA/BANCHE EROGATRICE/I (talvolta costituite in pool) BANCA AGENTE SACE SIMEST 6 IL BUYER’S CREDIT : Definizione Il credito acquirente, conosciuto anche con il termine anglosassone "buyer's credit", è un finanziamento a medio/lungo termine normalmente da 2 a 10 anni * accordato da un intermediario finanziario direttamente all'acquirente estero a supporto di un'esportazione italiana. Può essere concesso a: controparti estere sovrane (Stati e organismi statali) enti pubblici esteri non sovrani controparti estere private (corporate o bancarie) per permettere il pagamento all’impresa esportatrice dell’importo dovuto per: una fornitura di beni (macchinari, impianti etc) servizi, anche collegati alle forniture dei beni l’esecuzione di impianti “chiavi in mano” o esecuzione di lavori Inoltre … può essere concesso sia singolarmente sia combinato ad altre forme di finanziamento anche nell’ambito di operazioni strutturate. * Durate superiori a 10 anni sono previste in base ai termini del Consensus (es: centrali elettriche convenzionali e nucleari, project finance, energie rinnovabili, ecc.) 7 IL BUYER’S CREDIT: Tipologie Il “Buyer’s Credit”è uno strumento “tailor-made”, in quanto strutturato rispetto al profilo e alle caratteristiche di ogni singola operazione commerciale oggetto del finanziamento. Ricordiamo le seguenti tipologie: 1. crediti legati o "TIED“, rappresentati da un singolo Loan Agreement, diretti al finanziamento di un singolo specifico contratto commerciale: Il “Loan Agreement” è il frutto del processo di confronto tra la banca ed il debitore teso a definire tutte le clausole di un contratto di finanziamento, inizialmente basate su standard internazionali (LMA Standard) e successivamente riadattate per riflettere le esigenze delle parti e le specifiche della transazione. 2. crediti aperti "OPEN" o "MULTITIED", utilizzati per finanziare esportazioni verso più compratori destinate ad un determinato Paese (“Framework Agreements”). Con “Framework Agreements” si intendono i c.d. Accordi Quadro contenenti tutte le previsioni generali che regolano la concessione di un finanziamento e che si applicano a tutti i “mini” finanziamenti concessi, attraverso l'inclusione nell'accordo quadro per mezzo di uno "Standard Loan Agreement" ("SLA"), a fronte di singoli contratti commerciali. Gli SLA riporteranno i termini specifici/applicabili alle singole operazioni richiamandosi per il resto all’Accordo Quadro. 8 IL BUYER’S CREDIT: Struttura di un Buyer’s Credit Multitied o Linea di Credit Open Pagamento Documenti di spedizione ESPORTATORI Contratto di compravendita Merci e/o Servizi BORROWER / BANCA Finanziamento IMPORTATORI Rifinanziamento (“on-lending”) Rimborso a scadenza UniCredit STEF Tasso Agevolato/CIRR (Opzionale) 9 Copertura assicurativa IL BUYER’S CREDIT: Struttura di un Buyer’s Credit Tied Contratto di compravendita Merci e/o Servizi DEBITORE pagamento UniCredit STEF Tasso Agevolato / CIRR 10 Rimborso finanziamento Copertura assicurativa GARANTE Garanzia Documenti di spedizione ESPORTATORE CONVENZIONE FINANZIARIA: LE FASI Due periodi temporali: 1. “tiraggio o drawdown period”: Utilizzo del credito (la richiesta di tiraggio accettata dal debitore viene inviata alla Banca da parte del Debitore o Esportatore) in una o (di solito) più riprese. L’importatore/debitore paga solamente gli interessi relativi agli importi utilizzati, mentre l’esportatore riesce a reperire la necessaria liquidità per approntare la produzione e completare la commessa Il periodo di utilizzo termina alla data di completamento della fornitura o dell’accettazione provvisoria della commessa da parte del debitore estero la durata è direttamente proporzionale alla complessità del bene oggetto della commessa 2. “repayment period”: il debitore estero rimborsa la quota capitale del finanziamento concesso; la durata del rimborso è in linea con le regole dettate dal “Consensus” e dall'Unione di Berna che stabiliscono durate differenti a seconda della tipologia di fornitura e della categoria Paese a cui appartiene il debitore. 11 BUYER’S CREDIT Vantaggi per le parti Supporta l’offerta commerciale tramite una proposta di finanziamento che risponde alla necessità di un pagamento dilazionato da parte dell’importatore estero. Consente all’importatore di accedere ad un operazione a M/L termine, a tassi di mercato internazionali, senza ricadute sulle linee di credito accordategli dalle banche locali. Permette di ottenere un pagamento a vista a presentazione dei documenti di spedizione o a fronte di servizi prestati. Rimozione dei rischi di natura politica e commerciale. 12 IL SUPPLIER’S CREDIT: Gli Attori ESPORTATORE (SUPPLIER) IMPORTATORE (BUYER) EVENTUALE GARANTE/AVALLANTE BANCA SCONTANTE SACE SIMEST 13 SUPPLIER’S CREDIT : Definizione Il credito fornitore è lo schema contrattuale attraverso il quale il venditore/esportatore del bene concede al compratore di dilazionare il pagamento della fornitura. Diversamente dal credito acquirente, nel credito fornitore la relazione creditizia si instaura tra i due soggetti che sottoscrivono il contratto commerciale. Il credito fornitore soddisfa le esigenze del compratore ma genera le seguenti necessità al venditore: LIQUIDITA’ e MITIGAZIONE RISCHIO DI CREDITO Ne deriva quindi la necessità da parte del venditore di stipulare, parallelamente al contratto commerciale: un contratto di finanziamento che gli permetta di anticipare i flussi di cassa futuri; e una polizza assicurativa credito fornitore SACE per mitigare il rischio di credito. 14 SUPPLIER’S CREDIT (con Voltura di Polizza) Schema Merci, servizi, studi e progettazioni Cambiali (Promissory Notes/Bills of Exchange) 15 ESPORTATORE Eventuale Contributo Agevolativo COMPRATORE Contratto Commerciale Sconto Pro-Soluto UniCredit STEF Cambiali (Promissory Notes/Bills of Exchange) LO SCONTO PRO-SOLUTO CON VOLTURA DI POLIZZA Requisiti minimali contratto commerciale Requisiti minimali del contratto commerciale richiesti da SACE sono: 16 Incoterms data ultima di spedizione modalità di pagamento Anticipo (Consensus) Elenco cambiali (domicilio) modalità di liberazione degli effetti (deposito fiduciario) entrata in vigore subordinata all'assicurazione SACE dichiarazione di accettazione merce o Acceptance Certificate arbitrato legge che regola il contratto SUPPLIER’S CREDIT : Vantaggi per l’Esportatore Permette di offrire al compratore estero una dilazione dei termini di pagamento che integra l’offerta commerciale. Può offrire un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza. Tramite lo smobilizzo del credito, consente l’ottenimento di un pagamento cash a fronte di un regolamento dilazionato. Presenta tempi e modalità d’istruttoria più leggeri rispetto ad un credito acquirente. E’ uno strumento particolarmente indicato per le piccole e medie imprese. 17 ECA Covered Asset Finance Asset Based Export Credit assistito da una garanzia ECA a copertura dell’importo del finanziamento utilizzato normalmente a supporto di forniture relative a specifici settori quali: aircrafts, shipping,ecc … PECULIARITA’ del finanziamento con schema asset based: Il bene finanziato rappresenta la garanzia principale per i finanziatori consentendo di basare la valutazione del profilo di rischio non solo sul merito di credito del debitore ma anche sul pacchetto di garanzie che tale struttura offre e che, di fatto, permette alle banche di detenere, sia pure indirettamente, la proprietà dei beni che viene trasferita all’acquirente solo dopo il rimborso integrale del finanziamento. VANTAGGI: La struttura in questione consente pertanto di finanziare anche controparti che, in schemi tradizionali, avrebbero maggiori difficoltà di reperire fonti di finanziamento. 18 ECA Covered Asset Finance GLI ATTORI Ad agire nella veste di debitore del Buyer’s Credit è una Special Purpose Company (“SPC” o “Debitore”) che, in qualità di Locatore (“Lessor”) attraverso uno schema di “Finance Lease” concede in leasing i beni al Locatario (“Lessee”), utilizzatore finale del bene. I PRESUPPOSTI La cessione del contratto di fornitura da parte del compratore al Debitore che quindi acquista la proprietà del bene e contestualmente ne cede il possesso al Locatario attraverso la stipula di un contratto di leasing finanziario. 19 Esempio di Security Package copertura assicurativa della ECA; pegno sulle azioni della SPC; ipoteca di primo grado sul bene oggetto del finanziamento; cessione della polizza di assicurazione relativa al bene; cessione della garanzia del produttore (nel contratto commerciale); cessione dei pagamenti e dei diritti derivanti dal contratto di leasing; pegno sul conto corrente del Debitore sul quale vengono accreditati i canoni del leasing; un “Remarketing Agreement” firmato tra il produttore e la Banca che prevede, in caso di default, l’impegno da parte del produttore, su base best effort, a fornire la propria collaborazione alla Banca per l’espletamento di tutte le attività e le procedure propedeutiche al recupero del bene, la sua manutenzione e la messa in vendita dello stesso sul mercato secondario al fine di recuperare l’importo del credito in essere mediante l’incasso del prezzo di vendita del bene (al netto dei costi e delle fees dovute). 20
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