19/03/2014 Università degli Studi di Bergamo lezioni 10 e 11 I TRASPORTI INTERNAZIONALI Silvia Ceraolo © introduzione • • • • • • • il trasporto internazionale le modalità la containerizzazione vettori e spedizionieri documenti del trasporto internazionale responsabilità e risarcimento dei danni pianificazione della logistica merci Silvia Ceraolo © 1 19/03/2014 I TRASPORTI INTERNAZIONALI Silvia Ceraolo © TRASPORTO di merci nazionali c/proprio di persone internazionali c/terzi 2 19/03/2014 TRASPORTI INTERNAZIONALI Negli ultimi decenni, il tema dei trasporti internazionali ha via via assunto un’importanza crescente in relazione a: • esplosione dei traffici internazionali, anche in seguito alla progressiva apertura dei mercati • riduzione di tempi e costi di trasporto • modifiche delle modalità di trasporto e dei soggetti che vi operano • “velocizzazione” delle attività economiche Silvia Ceraolo © TRASPORTI INTERNAZIONALI servizi di trasporto e logistica internazionale = trasferimento fisico delle merci oggetto di un contratto (tipicamente: la compravendita) da un luogo di partenza ad un luogo di destinazione sito in un altro Stato Silvia Ceraolo © 3 19/03/2014 CONTRATTO DI COMPRAVENDITA art. 1470 c.c. La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo Silvia Ceraolo © CONTRATTO DI COMPRAVENDITA art. 1476 comma 1 n.1) Le obbligazioni principali del venditore sono: 1. consegnare la cosa al compratore 2. fargli acquistare la proprietà della cosa 3. garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa Silvia Ceraolo © 4 19/03/2014 TRASPORTI INTERNAZIONALI • molti operatori considerano il trasporto come una trafila di adempimenti burocratici da delegare preferibilmente al compratore • ciò è sbagliato (a meno di operatori occasionali) • controllare il trasporto significa controllare gli tutti gli aspetti accessori relativi alla consegna (operazioni doganali, documenti, informazioni sui requisiti di sicurezza del carico, operazioni di verifica necessarie secondo le normative del Paese acquirente, ecc.) Silvia Ceraolo © COSTI DEL TRASPORTO Le spese accessorie al contratto di vendita (quindi anche quelle di spedizione o trasporto) gravano direttamente o indirettamente sul compratore. Silvia Ceraolo © 5 19/03/2014 LE MODALITÀ DI TRASPORTO Silvia Ceraolo © TRASPORTI INTERNAZIONALI Il trasporto internazionale è regolato da norme di diritto civile e commerciale, di diritto assicurativo, di diritto amministrativo, di diritto doganale, di diritto comunitario e di diritto internazionale, oltre che dalla normativa interna e internazionale sulla fiscalità diretta (= IVA) Silvia Ceraolo © 6 19/03/2014 NORME PRINCIPALI • CodiceCivile – artt. da 1678 a 1702 (contratto di trasporto) – artt. da 1703 a 1741 (mandato) Si applicano al trasporto via terra (stradale e ferroviario), nonché a quello marittimo e aereo per quanto non regolato dalle norme speciali sulla navigazione marittima ed aerea • l. 22 agosto 1985 n. 450 (risarcimento del vettore stradale per perdita o avaria) • Codice della Navigazione marittima, interna e aerea Silvia Ceraolo © NORME PRINCIPALI Convenzioni internazionali: • sul trasporto marittimo – Convenzione di Bruxelles del 25/08/1924 (unificazione regole su polizza di carico) – Protocollo di Bruxelles del 23/02/1968 (modifica della suindicata Convenzione) – Protocollo di Bruxelles del 21/12/1979 (modifica della suindicata Convenzione) – Regole di Amburgo = convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci via mare del 31/03/1978 Silvia Ceraolo © 7 19/03/2014 NORME PRINCIPALI Convenzioni internazionali: • sul trasporto aereo – Convenzione di Montreal (regole su polizza di carico) del 28/05/1999 • sul trasporto ferroviario – Convenzione CO.T.I.F. di Berna sul trasporto internazionale ferroviario del 09/05/1980) – Protocollo di Vilnius del 03/06/1999 (modifica alla Convenzione) Silvia Ceraolo © NORME PRINCIPALI Convenzioni internazionali: • sul trasporto stradale – Convenzione C.M.R. di Ginevra del 19/05/1956 (contratto di trasporto internazionale di merci su strada) – Protocollo di Ginevra del 05/07/1978 (modifica della Convenzione) – Convenzione europea per il trasporto di merci pericolose [A.D.R.] di Ginevra del 30/09/1957 Silvia Ceraolo © 8 19/03/2014 MODALITÀ DI TRASPORTO • • • • • • • via fiume o canale per condotta stradale ferroviario marittimo aereo intermodale Silvia Ceraolo © MODALITÀ DI TRASPORTO In via generale: • trasporto via fiume o canale: residuale • trasporto per condotta: merci allo stato liquido o gassoso • trasporto stradale: destinazioni a breve e medio raggio, door to door, merci deperibili, consegne quotidiane • trasporto ferroviario: merci pesanti, destinazioni a medio raggio • trasporto marittimo: è la forma più comune per le lunghe distanze • trasporto aereo: spedizioni urgenti, merci deperibili sul lungo raggio, merci ad alto valore aggiunto = che giustifichino gli alti costi ingenti • trasporto intermodale: combinazione di due o più modalità Silvia Ceraolo © 9 19/03/2014 MODALITÀ DI TRASPORTO La prevalenza di una modalità o l’altra dipende da: • struttura geo-morfologica del Paese • evoluzione storica • composizione del tessuto produttivo commerciale • fattori di mercato • scelte politiche e Silvia Ceraolo © MODALITÀ DI TRASPORTO Un’innovazione introdotta nel secondo dopoguerra ha letteralmente rivoluzionato il settore della logistica e dei trasporti, agevolando lo sviluppo delle spedizioni internazionali e favorendo quindi l’esplosione del commercio con l’estero (e quindi l’internazionalizzazione delle imprese). Quale? Silvia Ceraolo © 10 19/03/2014 LA CONTAINERIZZAZIONE DELLE SPEDIZIONI INTERNAZIONALI Silvia Ceraolo © IL CONTAINER parallelepipedo in metallo di dimensioni standard, adoperabile praticamente per ogni tipologia di merce solida, impilabile e riutilizzabile, usato per trasporto di merce di un unico mittente o per spedizioni in groupage Silvia Ceraolo © 11 19/03/2014 IL CONTAINER Vantaggi della containerizzazione: • riduzione dei costi • standardizzazione e automazione delle operazioni di carico/scarico • facilità di stivaggio • contenimento dei tempi di carico/scarico • adattabilità a diversi mezzi di trasporto ⇒ sviluppo dell’intermodalità • la merce non viene manipolata ⇒ riduzione di danneggiamenti, perdite e furti Silvia Ceraolo © IL CONTAINER • alcune merci non necessitano di imballaggio o containerizzazione (es. tubi) • con l’utilizzo dei container i vari ambienti di trasporto si integrano in un’unica linea ininterrotta dall'origine a destinazione • non sostituisce l'imballaggio vero e proprio, in particolare in piccole partite o in merci che, a monte o a valle del trasporto internazionale, sono inoltrate ancora con mezzi di tipo tradizionale • attualmente si stima che circa il 90% delle merci trasportate con cargo attraverso l'uso di circa 200 milioni di TEU/anno Silvia Ceraolo © 12 19/03/2014 IL CONTAINER Le dimensioni (larghezza x lunghezza x profondità) sono state standardizzate dall’ISO: • 20 piedi = 2,438 x 6,058 x 2,591 m • 40 piedi = 2,438 x 12,192 x 2,591 m • il 20 piedi è l'unità di misura base delle capacità di carico dei mezzi, definita TEU (Twewty-Feet Equivalent Unit) Silvia Ceraolo © IL CONTAINER Silvia Ceraolo © 13 19/03/2014 IL CONTAINER 1 – 2 TEU 1 – 20 TEU 60 – 400 TEU 100 – 18000 TEU Silvia Ceraolo © IL CONTAINER • ogni container è numerato e registrato con un codice di 11 caratteri alfanumerici che lo identifica univocamente • oltre alle dimensioni, sono standardizzati anche gli attacchi presenti sugli angoli del contenitore per il fissaggio sui vari mezzi di trasporto • per usi particolari esistono anche dei container ISO cisterna, frigoriferi, open top (con tetto apribile) e con pareti laterali apribili, ma non sono molto diffusi • nel trasporto su strada l'utilizzo diffuso di pallet standard di 120 × 80 cm di base (non affiancabili all'interno di un container ISO) ha fatto nascere la soluzione ibrida delle casse mobili, contenitori con “zampe” con pareti laterali più sottili e pertanto una superficie utile interna leggermente maggiore Silvia Ceraolo © 14 19/03/2014 IL CONTAINER a pieno carico FCL nolo container nolo condiviso a carico parziale LCL groupage NOLO A PIENO CARICO • FCL = Full Container Load • la merce è indirizzata da un unico esportatore verso un’unica destinazione • usato da chi deve inviare ad un unico ricevente merce di volume o quantità tale da riempire almeno un 20 piedi • colli a geometria complicata o imballaggi che non tengano conto delle dimensioni e/o delle portate del mezzo o del container comportano perdite di spazio • FCL non significa che il contenitore è caricato per il massimo peso o volume consentito, ma solo che vi è un’unica destinazione Silvia Ceraolo © 15 19/03/2014 NOLO A PIENO CARICO • il compenso dovuto al vettore per il trasporto viene definito nolo • solitamente i carichi completi hanno tariffe forfettarie indipendenti dal fattore di riempimento. Ove possibile quindi l’azienda esportatrice dovrebbe concordare con l'acquirente forniture che consentano di sfruttare il FCL • def. lotto economico = quantità minima di una spedizione, che permetta di sfruttare condizioni tariffarie ottimali • . Esistono tariffe a forfait • (proposte solitamente per mezzi completi o quantitativi fissi) e, Silvia Ceraolo © GROUPAGE • raggruppamento di piccoli carichi provenienti da mittenti diversi di un dato Paese e indirizzate a destinatari diversi di un altro Paese • lo spedizioniere consolida le partite di merce (= le raggruppa) nella sua CFS, abbinandole per − − − − − − − destinazione volume peso caratteristiche intrinseche (per evitare contaminazioni e danneggiamenti) compatibilità merceologica pericolosità (trattamento doganale) • il mittente deve fornire tutta la documentazione sulla partita, poiché sono a suo carico i danni derivanti da erronee o omesse indicazioni in merito alla pericolosità o alle caratteristiche della merce • il nolo è a tariffe unitarie calcolate sul peso o sul volume della merce Silvia Ceraolo © 16 19/03/2014 IMBALLAGGIO • serve a contenere, proteggere e conservare le merci • gli eventi dannosi che possono colpire le merci (schiacciamento, furto, rottura, bagnamento, ecc.) sono diversi a seconda del modo di trasporto utilizzato. • il rischio aumenta in dipendenza dal numero delle rotture di carico (= trasbordi da un mezzo di trasporto ad un altro) • ⇒ le decisioni legate alla logistica devono essere effettuate anche in relazione all’imballaggio Silvia Ceraolo © IMBALLAGGIO • è necessario mantenere il costo del packaging ad un livello accettabile, senza però sottovalutare o ignorare i vincoli di carattere tecnico e normativo delle vendite sui mercati esteri • è importante scegliere l’imballaggio corretto sia in relazione alle esigenze funzionali (solidità, maneggevolezza, sicurezza, ecc.) sia ai costi indiretti. Si deve cioè evitare che l'imballaggio incrementi eccessivamente il peso e/o il volume complessivo generando così significativi incrementi di costi (trasporto, manipolazioni, possibile mancata saturazione delle portate dei mezzi, ecc) Silvia Ceraolo © 17 19/03/2014 STOCCAGGIO • bisogna evitare lunghi stoccaggi, perché si traducono in immobilizzazione di capitali (con inevitabili ripercussione sugli oneri finanziari e sulla liquidità aziendale) e aumenti di spese • ⇒ è fondamentale pianificare attentamente i flussi legati alla logistica Silvia Ceraolo © SPESE DI TRASPORTO • costi inerenti il trasferimento delle merci e che venditore e compratore si accolleranno in misura diversa a seconda delle pattuizioni prese ( Incoterms®) • comprendono tutti i costi di trasporto propriamente detto (anteporto, trasporto internazionale, rispedizione) ma anche tutte le spese relative al transito, alle manipolazioni, alle operazioni di carico, scarico, magazzinaggio, trasbordo, operazioni doganali, ecc. • sono molto variabili, in funzione dei mezzi e dei supporti logistici disponibili per ogni modalità di trasporto NB: ricordiamoci che queste spese nella sostanza economica gravano direttamente o indirettamente sul compratore! Silvia Ceraolo © 18 19/03/2014 SPESE DI TRASPORTO • le tariffe del trasporto sono principalmente condizionate da: – diversità delle offerte dei vettori – tipologia dei mezzi utilizzati (riflessi sull'offerta di carico) – entità dei traffici in termini di volumi e quantità – esistenza di eventuali "cartelli" per destinazioni o tipologie di carico – politiche commerciali di spedizionieri e vettori Silvia Ceraolo © RIPASSO: VETTORE E SPEDIZIONIERE Silvia Ceraolo © 19 19/03/2014 LUOGO DELLA CONSEGNA art. 1510 co 2 Luogo della consegna Salvo patto o uso contrario ( Incoterms®...) se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere Silvia Ceraolo © VETTORE/SPEDIZIONIERE VETTORE art. 1678 Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all’altro SPEDIZIONIERE art. 1737 Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie Silvia Ceraolo © 20 19/03/2014 VETTORE • esegue il trasferimento fisico delle merci, utilizzando mezzi propri o altrui (ad es. noleggiati) • risponde dell'integrità del carico • risponde del risultato finale del trasporto = della consegna delle merci a destino • poiché è contrattualmente obbligato a trasferire le merci, è tenuto ad una obbligazione di risultato Silvia Ceraolo © SPEDIZIONIERE • è l’intermediario spedizione che organizza l'intera • si occupa dell'evasione di tutte le pratiche burocratiche necessarie a compiere le operazioni accessorie • ⇒ deve avere propri corrispondenti esteri Silvia Ceraolo © 21 19/03/2014 SPEDIZIONIERE • si occupa del reperimento dei mezzi di trasporto più idonei • agisce come mandatario dell’azienda, stipulando in nome proprio ma per conto dell’azienda un contratto di trasporto con un vettore • opera su preciso incarico affidatogli del mandante committente o, in mancanza di istruzioni, “nel migliore interesse del medesimo” (art. 1739 c.c.) Silvia Ceraolo © SPEDIZIONIERE • deve compiere tutte le operazioni accessorie alla spedizione = tutti gli atti materiali, giuridici e formali strumentali o conseguenti alla conclusione del negozio di trasporto, tra cui: − l’assicurazione delle merci (se prevista dalle parti o dagli usi o dalle norme) − gli accertamenti peritali − la pesatura e la custodia della merce, il deposito, il magazzinaggio, il carico e lo scarico − il ritiro della merce dal cliente e la consegna al trasportatore − tutte le operazioni necessarie o utili al trasporto (es. trasbordo della merce negli scali intermedi, scorta della merce, riscossione dei crediti ove concordato, ecc) • è tenuto unicamente ad un’obbligazione di mezzi Silvia Ceraolo © 22 19/03/2014 SPEDIZIONIERE DOGANALE • = doganalista • è una tipologia particolare di spedizioniere, a cui l’impresa delega la rappresentanza diretta (= in nome e per conto) dell’azienda per l’espletamento delle pratiche doganali • per esercitare deve superare un esame di Stato per l’ottenimento dell’autorizzazione (patentino) e l’iscrizione all’Albo degli Spedizionieri Doganali • sono gli unici abilitati ad operare c/o la Dogana Silvia Ceraolo © VETTORE / SPEDIZIONIERE VETTORE SPEDIZIONIERE • esegue il trasferimento fisico delle merci, con mezzi propri o altrui • risponde dell'integrità del carico • risponde della consegna delle merci a destino) • ha un’obbligazione di risultato • organizza l'intera spedizione • è mandatario dell’azienda, stipulando in nome proprio ma per conto dell’azienda un contratto di trasporto con un vettore • esegue le operazioni accessorie alla spedizione spedizioniere doganale • ha un’obbligazione di mezzi Silvia Ceraolo © 23 19/03/2014 VETTORE / SPEDIZIONIERE • la tradizionale distinzione sembra oggi superata dall’evoluzione che stanno vivendo le due tipologie di operatori, che offrono servizi logistici e di trasporto diversi e integrati • nella pratica il generico termine “spedizioniere” identifica oggi una gamma di attività diverse, complesse ed eterogenee che in caso di controversie non è facile inquadrare in precise categorie giuridiche, con conseguente difficoltà di individuare responsabilità e norme applicabili ⇒ • importante formalizzare un contratto di trasporto scritto, nel quale si individuino le pattuizioni tra impresa e trasportatore, i rispettivi diritti ed obblighi e la regolamentazione delle correlate responsabilità • NO incarichi verbali o istruzioni incomplete Silvia Ceraolo © IL CONTRATTO DI TRASPORTO Art. 1678 c.c. Con il contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro Natura giuridica: • tipico: la legge regolamenta il contratto, pur non imponendo la forma scritta • se stipulato dal venditore, produce effetti a favore di un soggetto terzo (destinatario) che non è parte del contratto • è una prestazione accessoria alla compravendita (come il contratto di assicurazione) Silvia Ceraolo © 24 19/03/2014 I DOCUMENTI DEL TRASPORTO INTERNAZIONALE Silvia Ceraolo © DOCUMENTI DI SPEDIZIONE • in generale, i documenti amministrativi da predisporre in una transazione internazionale variano notevolmente in relazione alla tipologia di merce, al Paese di destinazione e alla modalità di trasporto • si distingue tra: ― documenti di identificazione e certificazione ― documenti di assicurazione ― documenti di trasporto (DDT) Silvia Ceraolo © 25 19/03/2014 DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE • è la categoria più numerosa perché comprende tutti quei documenti previsti dalle norme amministrative e fiscali tanto del Paese dell’esportatore che in quello dell’importatore, anche a seconda del tipo di merce • es: – – – – – – – fattura commerciale, fattura consolare, fattura doganale certificato di sanificazione degli imballaggi in legno certificato sanitario (per prodotti eno-agroalimentari) certificato di libera vendita (per medicinali e cosmetici) certificati di collaudo, di ispezione, di pesatura certificati di origine ….. Silvia Ceraolo © DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE • per l’esportazione le informazioni ufficiali sui documenti da predisporre sono disponibili nella banca dati della Commissione Europea MARKET ACCESS DATABASE http://madb.com • non tutti i documenti competono all’esportatore • il compratore potrebbe richiedere altri documenti per cautelarsi contro il rischio di frodi, discordanze qualitative rispetto alle specifiche contrattuali o contro altre inadempienze: valutare! Silvia Ceraolo © 26 19/03/2014 DOCUMENTI DI ASSICURAZIONE • certificato di assicurazionie • non molto utilizzati, per la scarsa propensione ad assicurare le merci viaggianti • vd. parte relativa Silvia Ceraolo © DOCUMENTI DI TRASPORTO • comprovano l’esistenza e il contenuto del contratto di trasporto • consentono di individuare le responsabilità connesse all’esecuzione del trasporto • certificano la presa in carico delle merci da parte del vettore, l’assunzione dell’obbligo di custodirle, di trasportarle nonché quello di riconsegnarle al destinatario • legittimano il viaggio • attestano l’avvenuta spedizione della merce • se riportano il conteggio del nolo: documento contabile • se riportano il valore della merce: documento assicurativo Silvia Ceraolo © 27 19/03/2014 DOCUMENTI DI TRASPORTO MARITTIMO a) BILL OF LADING (B/L) = POLIZZA DI CARICO b) LETTERA DI VETTURA MARITTIMA c) TROUGH BILL OF LADING d) altri Silvia Ceraolo © BILL OF LADING (B/L) • attesta il carico della merce a bordo della nave nominativamente indicata e serve per la richiesta di trasporto da porto a porto. • viene rilasciata in 2-3 originali (“gioco completo” o “giro completo” = l’insieme di tutti gli originali emessi) su moduli a stampa predisposti dal vettore • vi sono riportate, tra l’altro, le condizioni generali che disciplinano il trasporto Silvia Ceraolo © 28 19/03/2014 BILL OF LADING (B/L) • rilasciata dal capitano della nave (=master) o dalla compagnia di navigazione (=carrier) o dai suoi agenti (=agents) • fin da epoca remota ha la funzione supplementare di rappresentare le merci in essa descritte ed incorporate • ⇒ è un titolo negoziabile • è possibile trasferire le merci mediante semplice trasmissione del documento con girata (in bianco o nominativa). Silvia Ceraolo © BILL OF LADING (B/L) Può essere emessa: a) a soggetto nominato (polizza nominativa) = la polizza è intestata ad una persona (fisica o giuridica) determinata che, per effetto di ciò, è legittimato ad ottenere dal vettore la consegna delle merci indicate nel documento b) al portatore = non indica alcun soggetto ma contiene la clausola espressa che è al portatore o la clausola all'ordine senza indicare di chi è emessa c) all'ordine = quando è emessa all'ordine del soggetto in essa indicato; il suo trasferimento avviene mediante girata Silvia Ceraolo © 29 19/03/2014 LETTERA DI VETTURA MARITTIMA • polizza di carico priva del requisito della negoziabilità • consente al possessore di ritirare le merci indipendentemente dalla presentazione di un esemplare del documento Silvia Ceraolo © TROUGH BILLOF LADING • = POLIZZA DIRETTA DI CARICO • indica un punto interno e non un porto come luogo di consegna delle merci. Il trasporto è pertanto effettuato mediante almeno due mezzi diversi • lo spedizioniere si fa carico del trasporto tra il luogo di invio e di destinazione, compresi i percorsi antecedenti o successivi al viaggio marittimo. • lo spedizioniere amplia così la sua attività tipica assumendo anche la veste di vettore • nella pratica è anche spesso usata per “coprire” un trasporto assunto cumulativamente da più vettori in forza di un unico contratto • è un contratto atipico Silvia Ceraolo © 30 19/03/2014 altri documenti marittimi • nella pratica l’attività di trasporto si modifica molto rapidamente e gli operatori del trasporto (spedizionieri, agenti marittimi, operatori di terminal) tendono ad ampliare la propria offerta di servizi (stoccaggio, marcatura dei colli o degli imballaggi, groupage, trasporto vero e proprio, deconsolidazione, distribuzione) assumendo talvolta anche la veste di vettori • ciò ha portato alla creazione di documenti di trasporto diversi da quelli tradizionali, indicati con denominazioni diverse (ad es. house B/L, multimodal transport document, FIATA B/L, ecc.) • non sono espressamente disciplinati dalla legge (atipicità) che, tuttavia, non esclude la possibilità di emettere titoli diversi da quelli previsti • sono efficaci in quanto accettati e generalmente riconosciuti da parte dei soggetti interessati all’esercizio dei diritti in essi incorporati Silvia Ceraolo © DOCUMENTI DI TRASPORTO AEREO a) AIR WAY BILL (AWB) = LETTERA DI VETTURA AEREA Silvia Ceraolo © 31 19/03/2014 LETTERA DI VETTURA AEREA • documento emesso dal vettore o dallo spedizioniere agente IATA nel momento della presa in carico della merce • attesta il carico della merce su un mezzo aereo (stiva di aerei passeggeri opp. all-cargo = freighters) • comprova il contratto di trasporto aereo e sul retro le condizioni ad esso applicabili • ha valore fiscale e contabile perché vale come fattura del nolo aereo (poiché vi è indicato il corrispettivo pattuito per il trasporto) Silvia Ceraolo © LETTERA DI VETTURA AEREA • ha valore doganale poiché una copia della AWB deve essere presentata alle Autorità doganali al momento dello sdoganamento • ha valore di contratto di assicurazione quando si richiede al vettore aereo anche la copertura dei rischi • per la legge italiana l'originale di pertinenza del caricatore "for the Shipper" sarebbe un titolo di credito trasmissibile mediante girata, ma in base agli accordi IATA l’AWB non incorpora le merci ⇒ non è un titolo negoziabile Silvia Ceraolo © 32 19/03/2014 LETTERA DI VETTURA AEREA • è composta generalmente da 3 originali: ‒ originale 1 per il vettore aereo emittente (carrier), prova del contratto di trasporto ‒ originale 2 accompagna la merce fino a destino e viene rilasciata al destinatario al momento della consegna delle merci (attestazione del trasporto) ‒ originale 3 consegnato al mittente dopo la convalida, cioè dopo l’indicazione di data e luogo del contratto e firma del mittente (o suo agente) (prova dell’accettazione delle condizioni di trasporto) Silvia Ceraolo © DOCUMENTI DI TRASPORTO FERROVIARIO a) RAILWAY BILL (RWB) = LETTERA DI VETTURA FERROVIARIA Silvia Ceraolo © 33 19/03/2014 RAILWAY BILL • attesta il contratto di trasporto ferroviario • dev’essere presentato unitamente alla merce alla stazione di partenza • la ferrovia accetta il trasporto apponendo timbro, data e firma e perfezionando così il contratto • alcuni sistemi giuridici (tra cui quello italiano e quello inglese) prevedono la trasmissibilità tramite girata ma la Convenzione di Berna del ‘52 (che lo regola) stabilisce che non è un documento negoziabile ⇒ non è necessario esibirlo per ottenere la consegna della merce all’arrivo Silvia Ceraolo © DOCUMENTI DI TRASPORTO STRADALE a) C.M.R. (Convention de Merchandise par Route, Ginevra ’56) = LETTERA DI VETTURA STRADALE Silvia Ceraolo © 34 19/03/2014 CMR • attesta sia l’avvenuta presa in carico della merce da parte del vettore sia il suo obbligo di curarne il trasporto da una località all’altra • è il documento probatorio del contratto di trasporto • non è rappresentativo della merce ⇒ non è titolo negoziabile • è compilato al momento del caricamento della merce, in alcune parti dal mittente, in altre dal vettore Silvia Ceraolo © CMR • solitamente emesso in 4 originali firmati dal mittente e dal vettore – originale 1 per il mittente – originale 2 per il destinatario (accompagna le merci fino a destino) – originale 3 per il vettore – originale 4 per l’eventuale spedizioniere • ha valore fiscale perché serve ad attestare il trasferimento fisico delle merci nelle cessioni intracomunitarie ai fini del loro trattamento IVA Silvia Ceraolo © 35 19/03/2014 DOCUMENTI DI TRASPORTO INTERMODALE a) COMBINED BILL OF LADING = POLIZZA DI TRASPORTO COMBINATO Silvia Ceraolo © COMBINED BILL OF LADING • copre più modalità di trasporto, dalla località di partenza a quella di arrivo • usata in particolare per le spedizioni di container, quando è utile avere un unico documento di trasporto per la totalità del percorso Silvia Ceraolo © 36 19/03/2014 RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE Silvia Ceraolo © DANNI • la merce durante il trasporto può subire danneggiamenti, cali o perdite a seguito di aggressioni meccaniche e chimiche (urti, pressioni, vibrazioni, caduta, corrosione, inquinamento, ecc.), impatti climatici (pioggia, umidità, freddo, caldo), furti, atti vandalici, danneggiamenti fortuiti, incidenti durante le operazioni di carico, scarico, trasporto, magazzinaggio, trasbordo, stivaggio ecc. Silvia Ceraolo © 37 19/03/2014 RESPONSABILITÀ DEL VETTORE le convenzioni internazionali sul trasporto stabiliscono che il vettore è responsabile della perdita o dell’avaria delle merci oggetto del trasporto dal momento in cui le riceve dal mittente fino a quello in cui le consegna al destinatario Silvia Ceraolo © 38 19/03/2014 RESPONSABILITÀ DEL VETTORE La responsabilità è infatti esclusa se il vettore riesce a provare che la perdita o l’avaria sono derivate: • da caso fortuito • dalla natura o dai vizi delle merci • dal loro imballaggio • dall’operato del mittente o del destinatario • da circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare (caso fortuito o forza maggiore) In taluni casi determinati la responsabilità è inoltre esclusa se egli prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare i danni Silvia Ceraolo © RESPONSABILITÀ DEL VETTORE • ciò significa che la prova liberatoria è a carico del vettore, è cioè a questo che spetta dimostrare la sua estraneità al fatto che ha provocato il danneggiamento delle cose trasportate presunzione di colpa durante il trasporto • possibilità di invertire contrattualmente l’onere della prova ponendolo a carico del reclamante. In tal caso la presunzione di responsabilità cessa con la consegna della merce nel luogo definito come termine del trasporto (magazzino del destinatario, porto, aeroporto, stazione) • il mancato rispetto dei termini previsti dalle convenzioni per le riserve sullo stato della merce non libera automaticamente il vettore dalle proprie responsabilità, ma inverte l’onere della prova, ponendo a carico del destinatario il compito di fornire adeguata prova che il danno lamentato si è verificato mentre la merce si trovava sotto la custodia del vettore Silvia Ceraolo © 39 19/03/2014 RESPONSABILITÀ DEL VETTORE • è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli da quando le riceve a quando le consegna al destinatario, a meno che, in caso perdite o avarie, non dimostri l'esistenza di una causa di esonero da responsabilità: – caso fortuito – natura o vizi delle cose – vizi dell’imballaggio – operato del mittente o del destinatario – circostanze che il vettore non poteva evitare o alle cui conseguenze non poteva rimediare Silvia Ceraolo © RESPONSABILITÀ DEL VETTORE • la responsabilità permane anche in caso di mancato ritiro della merce da parte del destinatario, ovvero nel caso di omessa trasmissione di istruzioni da parte del mittente • In tali casi opera il regime giuridico del deposito il vettore è tenuto a custodire la merce, conservandola nel medesimo stato in cui si trovava al momento del ritiro c/o il mittente Silvia Ceraolo © 40 19/03/2014 RESPONSABILITÀ DELLO SPEDIZIONIERE È responsabile "solo" degli errori derivanti da • inosservanza delle istruzioni ricevute dall’azienda mandante • cattiva esecuzione delle operazioni accessorie • scelta negligente di un vettore non adeguato Silvia Ceraolo © RISARCIMENTO DEL DANNO • è diretta conseguenza della responsabilità contrattuale • l’importo deve risarcire: − il danno emergente = perdita patrimoniale subita dal danneggiato, quantificato oggettivamente o in via equitativa dal giudice o arbitro − il lucro cessante = il mancato guadagno che il danneggiato non potrà realizzare, valutato dal giudice o dall’arbitro con equo apprezzamento Silvia Ceraolo © 41 19/03/2014 RISARCIMENTO DEL DANNO art. 1696 c.c. il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna • il vettore, in caso di danni a lui imputabili potrebbe così trovarsi a dover risarcire somme ingenti, assolutamente eccessive rispetto all’entità del corrispettivo richiesto per il trasporto • ⇒ le convenzioni internazionali massimali di risarcimento stabiliscono Silvia Ceraolo © MASSIMALI DI RISARCIMENTO MODALITÀ DI TRASPORTO CONVENZIONE LIMITE DI RISARCIMENTO stradale CMR ∼ 10 € / Kg lordo ferroviario CIM ∼ 22,78 € / Kg lordo marittimo Bruxelles ∼893 € per colli interi, 2,68 € / Kg lordo aereo Varsavia ∼ 22,78 € / Kg lordo NB: è una tabella semplificata • in caso di perdita o avaria dovuta a dolo o colpa grave il vettore è tenuto al risarcimento integrale del valore della merce • ricordiamoci inoltre che la responsabilità è esclusa in casi di forza maggiore, eventi fortuiti e inevitabili – vizi propri della merce o imballaggio – colpa dell’avente diritto – prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare i danni (applicabile solo alcuni casi) Silvia Ceraolo © 42 19/03/2014 DENUNCIA DEL DANNO Se a destino la merce appare danneggiata il destinatario deve: 1. mettere in opera tutte le cautele per arginare o minimizzare il danno 2. dare pronta comunicazione all’assicurazione e chiedere intervento del commissario d’avaria (surveyor) sostenendone i costi (che si sommeranno alle spese da farsi rimborsare) o richiesto 3. apporre la riserva sul documento di trasporto e comunicarle per iscritto al vettore (anche al fine di consentire all’assicurazione l’eventuale rivalsa) Silvia Ceraolo © PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI LOGISTICI E DI TRASPORTO Silvia Ceraolo © 43 19/03/2014 MODALITÀ DI TRASPORTO L’impresa deve effettuare scelte corrette relativamente al mezzo e alla modalità di trasporto, al suo specifico iter, allo spedizioniere e al vettore, valutando in relazione alle specifiche caratteristiche di ogni spedizione Silvia Ceraolo © PIANIFICAZIONE LOGISTICA Funzioni aziendali coinvolte: • Acquisti (ottimizzare flussi di merce, senza immobilizzare capitali ma garantendo approvvigionamenti, gestioni just in time, non creare "colli di bottiglia") • Commerciale (pattuizioni, costi, consegne rapide ed efficaci) • Amministrazione (adempimenti documentari e contabili) • Marketing (controllo prezzo e distribuzione) • Qualità e servizi after sales • Finanza (incorporare costi di trasporto nel prezzo riduce l’esposizione complessiva) • Magazzino (velocità di turnover, imballaggi standard) • Logistica (ottimizzare entrate/uscite di merci, trattare costi migliori, gestire i fornitori affidabili Silvia Ceraolo © 44 19/03/2014 PIANIFICAZIONE LOGISTICA Lo spossessamento (= separarsi dalle merci) conseguente alla vendita comporta inevitabilmente :che l’impresa debba gestirne gli correlati: • scelta del vettore • adempimenti doganali per l’attraversamento dei confini dei vari Paesi • carico scarico • gestione dei rischi di trasporto • magazzinaggio (e relativa sicurezza/tutela merci) • tempi di viaggio ( tempi di consegna/distribuzione) • servizi dello spedizioniere Silvia Ceraolo © TRASPORTI INTERNAZIONALI Il venditore non può ignorare il tema fondamentale della logistica e del trasporto per: • impatto sui costi di impresa • considerazioni commerciali: − garantire ai clienti un servizio di consegna economico, rapido e sicuro − controllare la consegna delle merci − controllare un elemento che influisce sul prezzo di ingresso del prodotto • controllo dei rischi (qualità, perdite, avarie, furti, ecc.) • implicazioni contrattuali, fiscali, doganali, amministrative Silvia Ceraolo © 45 19/03/2014 SCELTA DEL MEZZO DI TRASPORTO quali sono le modalità di trasporto ideali? dipende! Silvia Ceraolo © SCELTA DEL MEZZO DI TRASPORTO Si valutano: • dimensioni e struttura aziendale • fatturato export • politiche commerciali • tipologia delle merci trattate • caratteristiche delle forniture (su base regolare o spot, ecc.) • caratteristiche della clientela • ……… Silvia Ceraolo © 46 19/03/2014 SCELTA DELLO SPEDIZIONIERE /1 In generale si devono valutare: a) esperienza e professionalità b) correttezza (lo spedizioniere è tenuto al segreto professionale) c) solidità, determinante perché in caso di negligenze nell’esecuzione del mandato deve risarcire il danno d) parco clienti e) organizzazione: una grande casa di spedizione tende a offrire un’ampia gamma di servizi di servizi, ma in modo più spersonalizzato, mentre una piccola casa di spedizione ha un’offerta più limitata, però di regola segue i clienti uno a uno Silvia Ceraolo © SCELTA DELLO SPEDIZIONIERE /2 f) specializzazione merceologica o per destinazione o per modalità di trasporto g) localizzazione: oltre alla comodità operativa di una vicinanza dello spedizioniere alla sede dell’azienda, è importante poter contare su informazioni e consigli relativi in generale a tutto ciò che riguarda gli scambi internazionali, nonché potere visionare direttamente case di spedizioni e loro addetti h) essere spedizioniere / vettore: vantaggio di avere un solo referente per l’attività di spedizione e di trasporto delle merci i) presenza di corrispondenti fissi (e non solo occasionali) nel Paese di destinazione e valutare anche i centri di smistamento j) politiche commerciali dello spedizioniere ( sconti) Silvia Ceraolo © 47 19/03/2014 SCELTA DEL VETTORE a) in generale si devono valutare: b) parco clienti c) mezzi di trasporto, recenti, efficienti e con rapido ciclo di sostituzione d) presenza di filiali nel paese di destinazione e magari in quelli attraversati e) strutture e infrastrutture adeguate (centri di raccolta, centri di smistamento custoditi, locali coperti per lo stoccaggio, attrezzature per la movimentazione, ecc.) f) disponibilità sicura di container e unità di carico (udc) Silvia Ceraolo © SCELTA DEL VETTORE a) esperienza consolidata sulla tratta e/o sulla tipologia di merce b) qualificazione ed esperienza del personale, possibilmente dipendente (ad es. conoscenza dei documenti di trasporto e doganali delle lingue straniere, ecc.) c) copertura assicurativa offerta d) capacità di magazzinaggio e) solidità economica f) propensione alla diversificazione dei servizi offerti ( vettore/spedizioniere) g) eventuale offerta di Intermodalià Silvia Ceraolo © 48
© Copyright 2024 Paperzz