ASSICURAZIONE DELLE MERCI - Università degli studi di Bergamo

12/03/2014
Università degli Studi di Bergamo
lezione 9
ASSICURAZIONE
DELLE MERCI
Silvia Ceraolo ©
introduzione
•
•
definizione
polizze
–
–
•
•
a viaggio singolo
in abbonamento
calcolo del valore assicurabile
accertamento del danno a destino
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ASSICURAZIONE
art. 1882 c.c.
L’assicurazione è il contratto col quale
l’assicuratore, verso pagamento del
premio si obbliga a rivalere l’assicurato
[…] del danno ad esso prodotto da un
sinistro
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ASSICURAZIONE MERCI
• è un contratto stipulato tra contraente e
assicuratore
per
coprire
il
rischio
di
danneggiamento o perdita del carico
• risarcisce i danni che si possono verificare nel
trasporto e nelle attività attinenti:
– carico
– scarico
– trasbordo
– deposito
– sosta
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ASSICURAZIONE MERCI
• serve a trasferire tali rischi del trasporto dall’impresa
all’assicuratore
• non va confusa con l’assicurazione di responsabilità del
produttore né con quella di responsabilità dello
spedizioniere o del vettore
• No rischio Paese (ma si possono stipulare apposite
coperture assicurative)
• non necessaria la forma scritta a substantiam (solo a
probationem)
• polizza + certificato di assicurazione (normalmente
trasferibile)
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ASSICURAZIONE MERCI
• vengono risarciti solo i danni materiali e diretti. Normalmente no
danni immateriali (es mancato guadagno), tranne particolari
forme
• falsa diffusa credenza che spedizionieri e vettori rispondano
integralmente dei danni del trasporto: falso! ⇒ tema
normalmente sottovalutato dagli operatori.
• a volte obbligatoria per legge
• solo 2 Incoterms® 2010 (CIF e CIP) stabiliscono obbligo
assicurativo per il venditore
• nasce storicamente con lo sviluppo del trasporto marittimo ⇒
nel nostro ordinamento è disciplinata da Codice Civile e da
Codice della Navigazione (CdN)
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PREMIO
• l’assicuratore fissa il premio, che dipende da:
− natura e valore della merce
− tipologia di imballaggio
− modalità di trasporto
− caratteristiche del trasporto (necessità di trasbordi e/o
magazzinaggi, vettori coinvolti, ecc)
− età e nazionalità della nave
− itinerario
− Paese di destinazione
− numero di assicurati per lo stesso rischio
− ecc.
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RISCHI ASSICURABILI
a) ordinari: tutti quelli che possono provocare un
danno diretto e materiale. Per il trasporto marittimo
il CdN ne elenca alcuni (tempesta, incendio,
esplosione,
saccheggio,
pirateria,
ecc).
Sono oggetto dell’assicurazione trasporto merci
b) speciali; rischi di tipo socio – politico (scioperi,
turbative, sommosse, guerre, ecc.). Non sono
incluse nell’assicurazione trasporto merci ma
devono essere assicurati a parte
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RISCHI ASSICURABILI
Rischi esclusi dall’assicurazione merci:
•
difetti dell’imballaggio
•
qualità proprie della merce
•
contrabbando, commercio proibito o clandestino
•
smarrimento, mancata o ritardata consegna
•
colpa dell’assicurato
•
calo naturale
•
cattivo stivaggio
•
autocombustione
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CLASSIFICAZIONE
assicurazione
aerea
assicurazione
marittima
secondo la modalità di
trasporto
assicurazione
terrestre
assicurazione
fluvio-lacuale
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CLASSIFICAZIONE
assicurazione a
viaggio singolo
secondo la forma
assicurativa
assicurazione in
abbonamento
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ASSICURAZIONE A VIAGGIO SINGOLO
•
si stipula considerando i dati (tipologia di merce, itinerario,
destinazione, cc.) di una singola determinata spedizione
•
l’assicurato ha l’obbligo di comunicare all’assicuratore i dati della
spedizione. Mancata copertura in caso contrario
•
la polizza è al portatore ⇒ non nominativa e riscuotibile dal portatore
•
più vecchia è la nave, maggiore il rischio ⇒ aumenta il premio.
Se non si conosce il nome della nave: provvisoriamente in quovis, ma
obbligo di comunicarlo appena noto (evntl. conguaglio)
•
se non disponibile l’esatta quantità della merce (ad es. partite rinfuse):
provvisoriamente “in ciò che consistono o possono contenere” ma
obbligo di comunicarlo appena noto (evntl. conguaglio)
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ASSICURAZIONE IN ABBONAMENTO
• si stipula quando l’impresa
regolarità all’assicurazione
• durata solitamente annuale
• vantaggi:
ricorre
con
– minor costo complessivo
– maggiore facilità di gestione (non vanno
comunicati preliminarmente i dati di ciascuna
spedizione)
– certezza del costo dell’assicurazione da includere
nelle offerte ai clienti (polizza sul valore stimato
delle merci nel periodo ⇒ costo fisso)
– si evita il rischio di “dimenticare” l’assicurazione
per merci già spedite
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ASSICURAZIONE IN ABBONAMENTO
• l’assicuratore fissa il premio sulla base di
elementi stimati. Eventuale conguaglio in
caso di eccedenza di quantità o di valore.
Differenza in negativo non è rimborsata
• due forme di applicazione:
– obbligatoria: su tutte le merci indicate in
polizza
– facoltativa: il contraente può scegliere su
quali merci indicate in polizza far emettere o
meno il certificato di assicurazione
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CALCOLO DEL VALORE ASSICURABILE
• si parte dal valore della merce nel luogo e al momento della
partenza (= valore franco fabbrica), si aggiunge il costo del
trasporto, lo stesso premio assicurativo e una percentuale
di utile sperato, che il CdN fissa convenzionalmente nel
10% (ma si può concordare con l’assicuratore un valore
maggiore).
• si arriva così al valore a destino = valore assicurabile
• ciò è indicato nelle polizze e nei documenti commerciali con
la dicitura “110 % del valore fattura”
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CALCOLO DEL VALORE ASSICURABILE
es: merce spedita via mare del valore di € 50.000,
costo della spedizione € 700, premio di assicurazione 0,6% del CFR
Calcolo del valore assicurabile:
valore franco fabbrica
€ 50.000,00
costi di trasporto
€
valore CFR
€ 50.700,00
premio di assicurazione
€
valore CIF
€ 51.004,20
utile sperato (10%)
€ 5.100,42
= valore assicurabile
€ 56.104,62
700,00
304,20
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POLIZZE IN USO
• sono le più variegate, dalla minima che copre
la perdita totale (Total Loss) a quella che copre
tutti i rischi (All risks)
• largamente in uso le polizze inglesi Institute
Cargo Clauses
• in Italia Polizza Italiana di Assicurazione per
Merci Trasportate (1998), valide qualunque sia
il modo di trasporto adottato (compreso la loro
combinazione)
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DENUNCIA DEI DANNI
danno
responsabilità
risarcimento
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DENUNCIA DEI DANNI
• il contraente ha l’obbligo di denuncia del danno
apponendo una riserva sul documento di
trasporto e invitando le parti a constatarlo
• deve inoltre mettere in atto tutte le cautele che
possano estendere o aggravare il danno
• le convenzioni internazionali sul trasporto
indicano termini diversi per la denuncia a
seconda della modalità di trasporto attuata
• il risarcimento è proporzionale al valore
assicurato e comprende le eventuali spese per
limitare il danno
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Domande?
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