12/03/2014 Università degli Studi di Bergamo lezione 9 ASSICURAZIONE DELLE MERCI Silvia Ceraolo © introduzione • • definizione polizze – – • • a viaggio singolo in abbonamento calcolo del valore assicurabile accertamento del danno a destino Silvia Ceraolo © 1 12/03/2014 ASSICURAZIONE art. 1882 c.c. L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento del premio si obbliga a rivalere l’assicurato […] del danno ad esso prodotto da un sinistro Silvia Ceraolo © ASSICURAZIONE MERCI • è un contratto stipulato tra contraente e assicuratore per coprire il rischio di danneggiamento o perdita del carico • risarcisce i danni che si possono verificare nel trasporto e nelle attività attinenti: – carico – scarico – trasbordo – deposito – sosta Silvia Ceraolo © 2 12/03/2014 ASSICURAZIONE MERCI • serve a trasferire tali rischi del trasporto dall’impresa all’assicuratore • non va confusa con l’assicurazione di responsabilità del produttore né con quella di responsabilità dello spedizioniere o del vettore • No rischio Paese (ma si possono stipulare apposite coperture assicurative) • non necessaria la forma scritta a substantiam (solo a probationem) • polizza + certificato di assicurazione (normalmente trasferibile) Silvia Ceraolo © ASSICURAZIONE MERCI • vengono risarciti solo i danni materiali e diretti. Normalmente no danni immateriali (es mancato guadagno), tranne particolari forme • falsa diffusa credenza che spedizionieri e vettori rispondano integralmente dei danni del trasporto: falso! ⇒ tema normalmente sottovalutato dagli operatori. • a volte obbligatoria per legge • solo 2 Incoterms® 2010 (CIF e CIP) stabiliscono obbligo assicurativo per il venditore • nasce storicamente con lo sviluppo del trasporto marittimo ⇒ nel nostro ordinamento è disciplinata da Codice Civile e da Codice della Navigazione (CdN) Silvia Ceraolo © 3 12/03/2014 PREMIO • l’assicuratore fissa il premio, che dipende da: − natura e valore della merce − tipologia di imballaggio − modalità di trasporto − caratteristiche del trasporto (necessità di trasbordi e/o magazzinaggi, vettori coinvolti, ecc) − età e nazionalità della nave − itinerario − Paese di destinazione − numero di assicurati per lo stesso rischio − ecc. Silvia Ceraolo © RISCHI ASSICURABILI a) ordinari: tutti quelli che possono provocare un danno diretto e materiale. Per il trasporto marittimo il CdN ne elenca alcuni (tempesta, incendio, esplosione, saccheggio, pirateria, ecc). Sono oggetto dell’assicurazione trasporto merci b) speciali; rischi di tipo socio – politico (scioperi, turbative, sommosse, guerre, ecc.). Non sono incluse nell’assicurazione trasporto merci ma devono essere assicurati a parte Silvia Ceraolo © 4 12/03/2014 RISCHI ASSICURABILI Rischi esclusi dall’assicurazione merci: • difetti dell’imballaggio • qualità proprie della merce • contrabbando, commercio proibito o clandestino • smarrimento, mancata o ritardata consegna • colpa dell’assicurato • calo naturale • cattivo stivaggio • autocombustione Silvia Ceraolo © CLASSIFICAZIONE assicurazione aerea assicurazione marittima secondo la modalità di trasporto assicurazione terrestre assicurazione fluvio-lacuale Silvia Ceraolo © 5 12/03/2014 CLASSIFICAZIONE assicurazione a viaggio singolo secondo la forma assicurativa assicurazione in abbonamento Silvia Ceraolo © ASSICURAZIONE A VIAGGIO SINGOLO • si stipula considerando i dati (tipologia di merce, itinerario, destinazione, cc.) di una singola determinata spedizione • l’assicurato ha l’obbligo di comunicare all’assicuratore i dati della spedizione. Mancata copertura in caso contrario • la polizza è al portatore ⇒ non nominativa e riscuotibile dal portatore • più vecchia è la nave, maggiore il rischio ⇒ aumenta il premio. Se non si conosce il nome della nave: provvisoriamente in quovis, ma obbligo di comunicarlo appena noto (evntl. conguaglio) • se non disponibile l’esatta quantità della merce (ad es. partite rinfuse): provvisoriamente “in ciò che consistono o possono contenere” ma obbligo di comunicarlo appena noto (evntl. conguaglio) Silvia Ceraolo © 6 12/03/2014 ASSICURAZIONE IN ABBONAMENTO • si stipula quando l’impresa regolarità all’assicurazione • durata solitamente annuale • vantaggi: ricorre con – minor costo complessivo – maggiore facilità di gestione (non vanno comunicati preliminarmente i dati di ciascuna spedizione) – certezza del costo dell’assicurazione da includere nelle offerte ai clienti (polizza sul valore stimato delle merci nel periodo ⇒ costo fisso) – si evita il rischio di “dimenticare” l’assicurazione per merci già spedite Silvia Ceraolo © ASSICURAZIONE IN ABBONAMENTO • l’assicuratore fissa il premio sulla base di elementi stimati. Eventuale conguaglio in caso di eccedenza di quantità o di valore. Differenza in negativo non è rimborsata • due forme di applicazione: – obbligatoria: su tutte le merci indicate in polizza – facoltativa: il contraente può scegliere su quali merci indicate in polizza far emettere o meno il certificato di assicurazione Silvia Ceraolo © 7 12/03/2014 CALCOLO DEL VALORE ASSICURABILE • si parte dal valore della merce nel luogo e al momento della partenza (= valore franco fabbrica), si aggiunge il costo del trasporto, lo stesso premio assicurativo e una percentuale di utile sperato, che il CdN fissa convenzionalmente nel 10% (ma si può concordare con l’assicuratore un valore maggiore). • si arriva così al valore a destino = valore assicurabile • ciò è indicato nelle polizze e nei documenti commerciali con la dicitura “110 % del valore fattura” Silvia Ceraolo © CALCOLO DEL VALORE ASSICURABILE es: merce spedita via mare del valore di € 50.000, costo della spedizione € 700, premio di assicurazione 0,6% del CFR Calcolo del valore assicurabile: valore franco fabbrica € 50.000,00 costi di trasporto € valore CFR € 50.700,00 premio di assicurazione € valore CIF € 51.004,20 utile sperato (10%) € 5.100,42 = valore assicurabile € 56.104,62 700,00 304,20 Silvia Ceraolo © 8 12/03/2014 POLIZZE IN USO • sono le più variegate, dalla minima che copre la perdita totale (Total Loss) a quella che copre tutti i rischi (All risks) • largamente in uso le polizze inglesi Institute Cargo Clauses • in Italia Polizza Italiana di Assicurazione per Merci Trasportate (1998), valide qualunque sia il modo di trasporto adottato (compreso la loro combinazione) Silvia Ceraolo © DENUNCIA DEI DANNI danno responsabilità risarcimento Silvia Ceraolo © 9 12/03/2014 DENUNCIA DEI DANNI • il contraente ha l’obbligo di denuncia del danno apponendo una riserva sul documento di trasporto e invitando le parti a constatarlo • deve inoltre mettere in atto tutte le cautele che possano estendere o aggravare il danno • le convenzioni internazionali sul trasporto indicano termini diversi per la denuncia a seconda della modalità di trasporto attuata • il risarcimento è proporzionale al valore assicurato e comprende le eventuali spese per limitare il danno Silvia Ceraolo © Domande? Silvia Ceraolo © 10
© Copyright 2024 Paperzz