S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO BILANCIO 2013 NOVITA’ FISCALI MASSIMILIANO SIRONI Legnano - 17 Aprile 2014 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO INTERPELLO DISAPPLICATIVO SOCIETA’ NON OPERATIVE Una premessa All'interno dell'ambito soggettivo Cause di esclusione Cause di disapplicazione No inversione onere della prova Sì inversione onere della prova Istanza (*) 3 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Istanza di disapplicazione Art. 30 co. 4-bis L. n. 724/1994 “In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonche’ del reddito determinati ai sensi del presente articolo, […] la societa’ interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600”. 4 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Istanza di disapplicazione/osservazioni Osservazioni [1]: - si privilegia la natura anti-elusiva • Finalizzata ad evitare un “uso improprio della struttura societaria” al solo scopo di “consentire l’anonimato degli effettivi proprietari”, nonché la “deduzione di costi che poco hanno a che fare con l’attività” (rel. accomp. L. n.662/1996; cfr. anche da ultimo circ. Ag. Entrate n. 25/E del 4/5/2007) 5 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Istanza di disapplicazione/osservazioni (segue) Osservazioni [2]: - causa che non opera “in automatico”, ma deve essere “attivata” tramite istanza = inversione onere della prova • Art. 37-bis D.P.R. n. 600/1973 – “le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario possono essere disapplicate, qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi […]” 6 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Istanza di disapplicazione/osservazioni (segue) Osservazioni [3]: - istanza preventiva (cfr. anche circ. 32/E del 2010) • Art. 37-bis D.P.R. n. 600/1973 [segue] – “[…] A tal fine il contribuente deve presentare istanza al Direttore Regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l’operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione” 7 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Modalita’ di presentazione istanza D.M. n. 259/1998: - indirizzata al Direttore D.R.E. - spedita in plico raccomandato (A.R.) o consegnata all’U.T. competente per l’accertamento - Deve contenere a pena di inamissibilita’: a. dati identificativi del contribuente e del suo legale rappresentante b. indicazione dell’eventuale domiciliatario presso il quale sono effettuate le comunicazioni c. sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante - Descrizione compiuta della fattispecie concreta per la quale si richiede la disapplicazione - Allegazione copia documentazione (ed elenco) rilevante ai fini della qualificazione prospettata 8 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Termini di presentazione istanza Ottenimento della risposta al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione UNICO Presentazione istanza = ricevimento plico da parte U.T. Il risultato dell’esame istanza va comunicato non oltre 90 gg. dalla presentazione istanza, salvo ulteriori richieste istruttorie da parte del Direttore, che sospendono i termini fino alla data di ricezione della risposta da parte (dell’istante o di terzi soggetti) Ricezione risposta = ricevimento plico da parte dell’istante 9 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Termini di presentazione istanza (segue) QUINDI = termine “mobile” in funzione dell’adempimento dichiarativo (cfr. Ris. 81/E del 2012) Termine ordinario presentazione dichiarazione D.P.R. n. 322/1998 Non rilevano i momenti di versamenti degli acconti/saldi di imposta Termine presentazione dichiarazione redditi: 30/09/2013 Termine presentazione istanza: 02/07/2013 “il difetto del requisito della preventivita’ […] comporta l’inamissibilita’ degli interpelli ed agli stessi […] non verra’ fornita alcuna risposta nel merito, nemmeno a titolo di consulenza giuridica” (cfr. Circ. Ag. Entrate n.32/E del 2010) 10 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Obbligatorieta’ presentazione istanza Mancata presentazione istanza e disapplicazione disciplina CONSEGUENZE (in caso di verifica) profilo “formale” - irrogazione sanzione in misura fissa ex art. 11 co. 1 lett. a) D.lgs. n. 471/1997 (min Euro 258 – max Euro 2.065) profilo sostanziale – insussistenza delle esimenti per disapplicazione disciplina – applicazione sanzioni in misura massima (fattispecie: dichiarazione infedele) “finalità comune a tutte le istanze di interpello è quella di far conoscere il parere dell’Amministrazione finanziaria in ordine all’interpretazione/ applicazione di una norma tributaria ad una fattispecie concreta, riferibile alla posizione del contribuente istante” (circ. Ag. Entrate n. 32/E 2010) 11 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Obbligatorieta’ presentazione istanza (segue) Mancata presentazione istanza Preclude la possibilita’ di successivi ricorsi per carenza di preventivita’ istanza ? (tesi della circ. Ag. Entrate n. 7/E del 2009) NO - impostazione definitivamente “superata” (cfr. anche par. 8 Circ. Ag. Entrate n. 32/E del 2010) Principio: tutela del diritto di difesa del contribuente 12 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO La risposta all’istanza Le possibili risposte della DRE (che vengono sempre notificate) Positiva Negativa La società non è di "comodo" Il contribuente è libero di non uniformarsi alla risposta; possibile contestazione Declaratoria di inammissibilità E' impugnabile ? 13 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Istanze inammissibili circolare 32/E 2010 - Ag. Entrate - ISTANZE INAMMISSIBILI istanze prive di dati identificativi dell'istante e del suo legale rappresentante istanze prive di sottoscrizione istanze presentate da professionisti privi di procura istanze presentate dai consulenti con riferimento a questioni prospettate in maniera generale ed astratta istanze che costituiscono mere reiterazioni di precedenti istanze richieste di riesame istanze che interferiscono con esercizio di poteri accertativi istanze di per società non operative nei casi di presenza di una clausola di esclusione "automatica" istanze di interpello non sufficientemente circostanziate nella definizione della fattispecie concreta istanze non preventive (cfr. lucidi precedenti) 14 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Impugnabilita’? NO • La risposta non è vincolante per il contribuente (cc.mm. 5/E 2007; 7/E 2009; 32/E 2010) • C’è la possibilità di difesa nel successivo accertamento, rientrando tra i pareri (cfr. anche Consiglio di Stato, decisione 414/2009) • Non è compreso tra gli atti impugnabili ex art. 19 D.lgs. n. 546/1992 (CTP Milano, sez. VIII n.108 del 2/5/2008; CTP Ancona sez. I nn.108 e 109 del 10/09/2010) • Non contiene una vera e propria pretesa tributaria compiuta e definita (Cass. n. 21405, 11/10/2007) 15 Sì • E’ ricompreso tra gli atti di revoca/diniego agevolazioni ex art. 19 co.1 lett. h) D.lgs. n. 546/1992 (CTP Lecce, sez V, n.93 del 15/04/2008) • L’elencazione dell’art. 19 D.lgs. n.546/1992 non è da ritenersi tassativa sulla base dell’evoluzione normativa (CTP Lecce, sez. del 12/11/2008; CTR Puglia n.71 11/05/2010) • La Cassazione (sent. n.8663/2011) ritiene che il diniego ad un’istanza di disapplicazione ex art. 37-bis co.8 costituisca negazione di una agevolazione fiscale • Necessaria valutazione delle finalità per cui la società è costituita (società veicolo tra investitori istituzionali per utilizzo marchio; CTP Palermo, sent. 127/4/11) • Impugnazione ammessa ma meramente facoltativa (Cass. n.17010 del 5/10/2012) • Impugnazione necessaria per il successivo ricorso contro accertamento (Cass. n. 20394 del 20/11/2012) S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Impugnabilita’? – (segue) Cass. civ., sez. tributaria – sentenza n. 8663 del 15/04/2011) 1) il diniego da parte del direttore regionale delle Entrate alla disapplicazione di una legge antielusiva ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 37 citato è atto recettizio di immediata rilevanza esterna; 2) tale atto costituisce ipotesi di diniego di agevolazione fiscale, e quindi è direttamente impugnabile innanzi alle Commissioni Tributarie, ai sensi del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h), che tale tipologia di atto espressamente prevede come autonomamente impugnabile; 3) non è dubbia la sussistenza di un interesse ad agire, in capo al destinatario del diniego, che con la azione giurisdizionale è in grado di evitare un effetto a sé pregiudizievole; 4) vertendosi in tema di diritti soggettivi e non di interessi legittimi il giudizio del giudice tributario è a cognizione piena, per cui estendendosi questa al merito dell’atto e non alla mera illegittimità del medesimo è possibile una decisione di merito sulla fondatezza o meno della domanda di disapplicazione, attribuendo direttamente, ove si ritengano ricorrenti le condizioni applicative, la agevolazione fiscale richiesta […]”. 16 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Impugnabilita’? – (segue) Cass. civ., sez. tributaria – sentenza n. 17010 del 5/10/2012) 1) Richiamo dei contenuti della Cass. n. 8663 del 2011 per discostarsi nei limiti di seguito precisati 2) Esclusione della equiparazione tra “agevolazione fiscale” e “disapplicazione norma antielusiva” 3) Impossibilità di riconduzione del diniego all’istanza di interpello anche alla norma di chiusura dell’art. 19 co. 1 lett. i, D.lgs. n. 546/1992 4) l’atto stesso non può essere ritenuto obbligatoriamente impugnabile, dovendosi escludere (per certezza dei rapporti giuridici e per tutela del diritto alla difesa) che possa essere introdotta in via interpretativa una decadenza del contribuente di contestare una pretesa tributaria 5) tuttavia, il costante orientamento per un’interpretazione estensiva degli atti autonomamente impugnabili rende (alla luce anche dell’art. 100 c.p.c.) facoltativa per il contribuente, l’impugnativa di atti che individuino una pretesa tributaria a prescindere da quelli espressamente indicati all’art. 19 D.lgs. n. 546/1992 6) diritto del contribuente a chiarire (all’atto della ricezione della notizia) la sua posizione circa la pretesa tributaria 17 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Contenuto istanze di interpello Interpello disapplicativo Società in "perdita sistematica" Società non operative 18 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Soggetti in perdita sistematica/interpello Art. 2 co. 36-decies D.L. n.138/2011 (conv. con modifiche L. n.148/2011): 2009 2010 2011 2012 Perdita fiscale 5.000 Perdita fiscale 2.000 Perdita fiscale 1.000 NON OPERATIVA Almeno uno di questi periodi interessati da interpello 19 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Soggetti in perdita sistematica/interpello (segue) 2009 2010 2011 2012 Perdita fiscale 5.000 Reddito fiscale + 2.000 Perdita fiscale 1.000 NON OPERATIVA Interpello disapplicativo non necessario per “perdita sistematica” 20 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Soggetti in perdita sistematica/interpello (segue) Art. 2 co. 36-undecies D.L. n. 138/2011 (conv. con modifiche in L. n.148/2011) 2009 2010 Perdita fiscale 5.000 Perdita fiscale 2.000 2011 2012 Reddito inferiore al minimo NON OPERATIVA MA ANCHE 2011 2009 2010 Perdita fiscale 5.000 Reddito inferiore al minimo Perdita fiscale 1.000 2012 NON OPERATIVA Periodi potenzialmente interessati da interpello disapplicativo per “perdita sistematica” 21 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Contenuto istanze di interpello Possibilità di disapplicazione “parziale”: - limitata ad alcuni assets (cfr. c.m. n.44/E del 2007) - limitata ad alcuni comparti impositivi (es.: sostenimento di costi straordinari con ricavi insufficienti; non operatività ai soli fini IRES; cfr. C.M. n.21/E del 2008) Possibilità di istanza pluriperiodale (cfr. C.M. n.5/E del 2007) – [Att.ne: verifica permanenza della concreta situazione oggettiva rappresentata nell’istanza per i periodi successivi alla stessa] 22 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Contenuto istanze di interpello (segue) Quale il possibile contenuto per i soggetti in c.d. “perdita sistematica”? dimostrazione di economicità nella conduzione aziendale/imprenditoriale esistenza di fattori esogeni non controllabili dalla società (per es.: vincoli normativi) esistenza di particolari agevolazioni in uno dei periodi d’imposta in cui si manifesta la perdita (Tremonti-ter) perdite su crediti di importo rilevante (e conseguente a procedure concorsuali “subite”) 23 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO La correzione degli errori in bilancio 24 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Definizione di errore contabile OIC n.29: “[…] un errore consiste nella impropria o nella mancata applicazione di un principio contabile, nel caso in cui, al momento in cui esso viene commesso, siano disponibili le informazioni ed i dati necessari per il suo corretto trattamento. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere tutte le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile. Non costituiscono, invece, errori: - le variazioni successivamente dimostratesi necessarie nelle valutazioni e nelle stime, fatte a suo tempo in base alle informazioni ed ai dati disponibili in quel momento; - l’adozione di criteri contabili effettuata in base ad informazioni e dati disponibili in quel momento che, successivamente, si dimostrino diversi da quelli a suo tempo assunti a base della scelta operata; se, in entrambi i casi, tali informazioni e dati sono stati raccolti al momento del loro uso con la dovuta diligenza”. SONO ESCLUSI I CAMBIAMENTI DI STIMA CONTABILE 25 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Classificazione di errore contabile Classificazione Errori Determinante NON Determinante "[hanno] un effetto talmente rilevante sui bilanci su cui essi sono stati commessi che i bilanci medesimi non possano più essere considerati attendibili”. L’errore sia esso determinante o meno, “[…] deve trovare tempestiva correzione nell’esercizio in cui esso viene individuato”, attraverso una rettifica che abbia come contropartita la voce “proventi straordinari” (E20 di conto economico) o “oneri straordinari” (E21 di conto economico), oltre agli opportuni richiami di informativa nella nota integrativa al bilancio relativa all’esercizio in cui si effettua la correzione dell’errore determinante. 26 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Ripercussioni fiscali Principio di derivazione Principio di competenza ART.109 co. 1 T.U.I.R. "I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza […]” Principio inderogabile “[…] in quanto risponde all’esigenza di non lasciare il contribuente arbitro dell’imputazione, in un periodo di imposta o in un altro, degli elementi reddituali positivi e negativi" (circ. 31/E) Evitare duplicazioni o "salti" di imposta 27 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Ripercussioni fiscali – (segue) Circ. 31/E 2013, gli errori oggetto di correzione vengono suddivisi in due macro-categorie: - mancata imputazione di un componente negativo di reddito nel corretto esercizio di competenza, con allocazione dello stesso in un successivo periodo d’imposta per dare evidenza dell’errore; - mancata imputazione di un componente positivo di reddito nel corretto esercizio di competenza, con rilevazione successiva (a correzione dell’errore) in un periodo d’imposta successivo. Dal punto di vista fiscale una triplice necessita’: 1. sterilizzare la correzione dell’errore nel periodo in cui lo stesso e’ stato rilevato, per carenza del requisito di competenza; 2. riallocare fiscalmente nel corretto periodo di competenza il componente negativo o positivo non rilevato originariamente; 3. ripresentare le dichiarazioni reddituali relative ai periodi interessati, al fine di rideterminare l’imponibile. 28 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Correzioni componenti negativi Correzione relativa a componenti negativi Periodo oggetto di errore "non emendabile " Periodo oggetto di errore "emendabile " L’emendabilità del periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore, è da valutarsi alla luce dell’art. 2 co. 8-bis D.P.R. n. 322/1998, secondo cui è possibile la presentazione di una dichiarazione integrativa “a favore” “[…] non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo” 29 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Componenti negativi/periodo emendabile A s.r.l. Descrizione [a] Reddito imponibile [b] = [a] x 27,5% Imposte liquidate in dichiarazione (IRES 27,5%) 27.500 [c] Acconti versati 20.000 [d] = [b] -[c] Debito imposta in dichiarazione 7.500 [e] Rettifica reddito imponibile per fitti passivi competenza 2012 -1.000 [f] = [a] - [e] Reddito imponibile da dichiarazione integrativa 99.000 [g] = [f] x 27,5% Imposta liquidata in dichiarazione integrativa (IRES 27,5%) 27.225 [c] Acconti versati 20.000 [h] = [g] - [c] Debito imposta da dichiarazione integrativa Eccedenza di versamento a saldo IRES 2012 (da riportare in RX di dichiarazione integrativa 2012 e da utilizzare in dichiarazione 2013) [i] = [d] - [h] 1. 2. 3. 4. 2012 100.000 7.225 275 Rilevazione errore nel bilancio: 2013 Competenza fitti passivi rettificati: 2012 Dichiarazione integrativa per l’anno 2012 (con eccedenza versamento/maggior credito) Dichiarazione relativa al 2013 (con variazione in aumentoS.A.F.relativa a DIE21 (sopravv.) SCUOLA ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 30 Componenti negativi/periodo non emendabile La circolare 31/E afferma che “[…] deve comunque essere riconosciuta la possibilità di dare evidenza all’elemento di costo non dedotto”, rispettando però i termini di accertamento previsti dall’art. 43 D.P.R. n. 600/1973 secondo cui “gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione” 2012 anno di corretta imputazione componente negativo 1° anno ricostruzione imponibile 2013 2014 Avviso di irregolarità 2° anno ricostruzione imponibile 3° anno ricostruzione imponibile. Dichiarazione integrativa 2014 31 2015 2016 anno di rilevazione correzione Dichiarazione ordinaria per anno 2015 Termine per presentazione dichiarazioni: 30/09/2016 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Componenti positivi Nella generalità dei casi: integrazione “a sfavore” Art. 2 co. 8 D.P.R. n. 322/1998 “[…] entro e non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43” D.P.R. n. 600/1973 Correzione relativa a componenti positivi Effetti della correzione su più periodi d'imposta Effetti della correzione solo su periodo imposta successivo Tutte i periodi interessati hanno redditi imponibili 32 Tutte i periodi interessati hanno perdite fiscali Annualità oggetto d'errore con perdita fiscale e successive con redditi/perdite S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Componenti positivi/effetti solo su periodo successivo A s.r.l. Descrizione [a] Reddito imponibile [b] = [a] x 27,5% Imposte liquidate in dichiarazione (IRES 27,5%) 5.500 [c] Acconti versati 3.000 [d] = [b] -[c] Debito imposta in dichiarazione 2.500 [e] Rettifica reddito imponibile per fitti attivi competenza 2012 1.000 [f] = [a] - [e] Reddito imponibile da dichiarazione integrativa [g] = [f] x 27,5% Imposta liquidata in dichiarazione integrativa (IRES 27,5%) 5.775 [c] Acconti versati 3.000 [h] = [g] - [c] Debito imposta da dichiarazione integrativa 2.775 [i] = [h] - [d] Imposta 2012 da versare a seguito di integrativa 1. 2. 3. 4. 2012 20.000 21.000 275 Correzione errore: nel 2013 Presentazione dichiarazione integrativa per: 2012 Versamento della minore imposta (con sanzioni e interessi) Sterilizzazione correzione fatta nel 2013 (variazione in diminuzione per 1.000) 33 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Componenti positivi/effetti su più periodi/perdite fiscali 2012 2013 2014 anno di corretta imputazione componente positivo Dichiarazione integrativa per anno 2012 2015 2016 anno di rilevazione correzione Dichiarazione integrativa per anno 2013 Dichiarazione integrativa per anno 2014 34 Dichiarazione ordinaria per anno 2015 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Componenti positivi/altri casi Correzione su più periodi/sempre componenti positivi = integrativa “a sfavore” nell’anno di competenza Correzione su più periodi/perdita fiscale nel periodo di competenza/redditi imponibili in tutti gli altri periodi = pluralità di dichiarazioni integrative “a sfavore” 35 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Altri casi Se ∆+ > ∆ - Integrativa "a favore" Se ∆+ < ∆ - Integrativa "a sfavore" Nel medesimo anno Contemporanea presenza di rettifiche per componenti positivi e negativi In diverse annualità Applicazione di entrambe le procedure 36 Termine S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO La deducibilità degli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela 37 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Premessa Art. 105 co. 1 T.U.I.R.: “Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell‘ art. 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformita' alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi” Art. 105. co. 4 T.U.I.R.: “I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi” Art. 105 co. 4 T.U.I.R.: “Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennita' di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c), d) [indennita’ per la cessazione dei rapporti di agenzia] e f). 38 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Indennita’ cessazione rapporti di agenzia • Art. 1751 c.c. “all’atto della cessazione del rapporto, il preponente e’ tenuto a corrispondere all’agente un’indennita’ se ricorrono le seguenti condizioni […]” • Modificato da articolo 4 D.lgs. n. 303/1991 (a decorrere dal 1° gennaio 1993 Deducibilità Disposizioni legislative e fiscali TUIR Art. 1751 c.c. 39 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Evoluzione civilistica Ante-1993 Post-1993 a. indennità di risoluzione del rapporto No rinvio al contratto b. indennità suppletiva collettivo di clientela c. indennità meritocratica Erogazione sottoposta a specifica condizione: "se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente o rappresentante" 40 Dovuta se "l'agente ha procurato nuovi clienti o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi" S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Giurisprudenza Ante-1993 Cass. n.10221 del Accantonamenti 20/6/2003 deducibili Cass. n. 7690 del 16/5/2003 Cass. n. 24973 del 24/11/2006 Post-1993 Cass. nn.13506-13507- Accantonamenti 13508 11/6/2009 deducibili Accantonamento non deducibile. Deducibilità all'atto del pagamento Natura aleatoria. Deducibilità all'atto del pagamento 41 Cass. n. 8134 del 11/4/2011 Conferma sentenze precedenti Cass. n. 8288 del 4/4/2013 Conferma sentenza n. 13506 (*) S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Circolare n. 33/E 2013 “A fronte della chiara lettera normativa e della conseguente unitarietà del trattamento di fine rapporto dell’agente di commercio, l’esclusione della deducibilità dell’accantonamento, fondata sul carattere aleatorio […] non convince […] tutti gli accantonamenti per rischi […] contemplano spese di carattere aleatorio senza che, per questo, se ne possa desumere, contra legem, l’indeducibilità” (Cass.) Circolare 33 • Disallineamento tra “carattere aleatorio” e deducibilità • Certezza e determinabilità (ex art. 109 T.U.I.R. – inapplicabilità per presenza di disposizione specifica – vd. art. 105 T.U.I.R. – cfr. parere 02/10/2013 nr. 391527 Avvocatura di Stato) 42 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Prassi Agenzia Entrate Ris. Min. 59/E 9/4/2004 deducibilità accantonam. dal 1° gen. 1993 Circ. 42/E 6/7/2007 Circ. 33/E 8/11/2013 NO deducibilità per competenza Deducibilità per competenza 43 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Impatto sul bilancio 2013 Accantonamenti anno: deducibilità per competenza Fondi esistenti (accantonamenti pregressi): nessuna variazione fino alla data di pagamento Liquidazione/pagamento indennità: necessità di “ricostruire” il criterio di deducibilità adottato per ogni singola annualità Imposte non correnti: OIC 24 44 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Compensi amministratore – quadro sintesi giurisprudenza 45 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Premessa Art. 95 co. 5 T.U.I.R. “I compensi spettanti agli amministratori delle societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico” 46 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Rappresentazione Rappresentazione Civilistica Fiscale Rappresentazione per competenza economica Criterio di cassa "allargato" Differenze temporanee = Fiscalità non corrente 47 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Criterio di cassa “allargato” Assimilazione ai redditi di lavoro dipendente (cfr. anche circ. n.7/E del 26/1/2001) Deducibilità nel 2013 --- se corrisposti entro il 12 gennaio 2014 (rif. artt. 51 e 52 T.U.I.R.) 48 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO La congruita’ Rilievo sulla congruita’ dei compensi Consentito sempre (cfr. Cass. nn. 12813 del 27/9/2000 e n. 13478 del 30/10/2000) [nel rispetto del principio generale di valutazione di congruità di costi e ricavi] Cass. n. 21155 del 31/10/2005 “allo stato attuale della legislazione l’Amministrazione finanziaria non ha il potere di valutare la congruita’ dei compensi corrisposti agli amministratori” (cfr. anche Cass. n. 28595 del 2/12/2008) 49 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Congruita’ – (segue) Quindi? Valutazione di congruita’ “assoluta”: - Cass. n. 21169 del 6/8/2008 “è, tuttavia, suscettibile di sindacato da parte dell’Amministrazione finanziaria, giacche’ la discrezionalità che, in proposito, caratterizza l’autonomia imprenditoriale non può, comunque, spingersi oltre il limite della ragionevolezza del costo medesimo in rapporto alle effettive esigenze dell’attivita’ sociale […] (nel senso del riconoscimento di un criterio generale antielusivo di matrice comunitario: cfr. Cass. nn.10257/08, 21221/06) Valutazione di congruita’ “relativa” – ovvero “in relazione all’attivita’ di fatto svolta dall’amministratore” (cfr. Ardito in Boll. Trib. n.2/2002) Sanzioni – disapplicazione per obiettive condizioni di incertezza (rif. art. 6 co. 2 D.lgs. n. 472/1997 – cfr. C.T.P. Torino n. 79 del 10/6/2009) 50 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Compensi amministratori e delibere assembleari Cass. SS.UU. n. 21933 del 29/8/2008 (in ambito civilistico – azione di responsabilità) attribuzione e determinazione di compensi deve avvenire a pena di nullita’ con specifica delibera assembleare insufficienza della delibera di approvazione del bilancio in cui sono inseriti i compensi non previamente deliberati 51 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Compensi amministratori e delibere assembleari – (segue) Quali ricadute in ambito tributario? Cass. n. 20265 del 4/9/2013 1. Richiamo alla sentenza di SS.UU. 2. Mancanza di specifica delibera 3. Insussistenza (o carenza) degli elementi fattuali a. Preventiva delibera assembleare b. Iscrizione libro paga e libro matricola c. cedolini / scheda contabili C.T.R. Torino n. 21/28/10 del 25/3/2010 Cass. n. 17673 del 19/7/2013 1. Richiamo (indiretto) alla sentenza di SS.UU. 2. Mancanza di specifica delibera 3. Assenza della prova di predeterminazione comp. 52 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Compensi amministratori e delibere assembleari – (segue) Considerazioni: - interpellanza parlamentare n.5-03498 del 30/9/2010 - deducibilità compenso→inerenza - inerenza→art. 109 co. 5 T.U.I.R. “Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi” 53 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Rimedi Assenza di delibera specifica: - previsione di apposito punto all’odg in sede di approvazione bilancio (ratifica) - assemblea totalitaria che specificamente discute e approva la proposta di determinazione compenso agli amministratori (cfr. Cass. n. 20265 4/9/13) Compensi erogati in misura superiore a quelli deliberati: - vd. sopra 54 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
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