STUDIO LEGALE CAROLI Avv. Chiara Fanigliulo Via F. Lubello n. 2/A 73100 Lecce (LE) Tel 0832 247522 Fax 0832 253610 Cell. 349 4522545 C.F. FNG CHR 79L58 D862I P. Iva 04554920753 E-mail: [email protected] TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI Dr.ssa Simona Panzera Proc. N. 3463/12 R.G.N.R. mod. 44 e N. 784/2013 R.G. GIP Udienza 02.07.2014 Memoria ex art. 121 C.P.P. ***** Il sottoscritto Avv. Chiara Fanigliulo, difensore di fiducia del sig. Molendini Gabriele, parte offesa nel procedimento in epigrafe indicato, con la presente memoria ex art. 121 C.P.P. intende prendere posizione sulle argomentazioni poste a sostegno della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. Dr.ssa Elsa Valeria Mignone in data 24.01.2014 cui ha fatto seguito il decreto per la fissazione dell’udienza in camera di consiglio per il giorno 02.07.2014. Segnatamente, lo scrivente difensore ritiene che le conclusioni cui é giunto il P.M. siano infondate sia in fatto sia in diritto e all’uopo espone quanto appresso. A) In ordine alla rubricazione del reato nel registro delle notizie di reato a carico di persone ignote (mod. 44): individuazione del o dei responsabili del fatto contestato Alla luce delle argomentazioni che verranno qui di seguito illustrate, appare quanto mai infondata la conclusione cui perviene il P.M. a proposito della difficoltà (che, tuttavia, non rappresenta un’impossibilità!) “di individuare responsabilità penali in capo a singole persone per le omesse bonifiche ambientali”. E ciò appare ancora più evidente ove si consideri che è la stessa norma in esame a prevedere espressamente la disciplina sanzionatoria in caso di soggetto giuridico diverso dalla persona fisica - responsabile diretto della condotta illecita. Inoltre, a modesto avviso di chi scrive, le indagini espletate, che si distinguono per precisione ed accuratezza, consentono di ravvisare precipue responsabilità in capo ai soggetti che di volta in volta hanno rivestito la carica di Comandante della Scuola di Cavalleria ed i cui nominativi sono stati puntualmente indicati e riportati nel fascicolo del P.M. - A1) In generale: il problema della responsabilità delle persone giuridiche o degli enti in ipotesi di danni ambientali Al fine di individuare il soggetto che astrattamente può essere qualificato quale responsabile del reato nell’ipotesi di delitti ambientali è necessario fare un breve richiamo alla normativa che ha preceduto l’attuale c.d. Testo Unico dell’ambiente (T.U.A. - D. Lgs. N. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 121/2011 che ha recepito STUDIO LEGALE CAROLI Avv. Chiara Fanigliulo Via F. Lubello n. 2/A 73100 Lecce (LE) Tel 0832 247522 Fax 0832 253610 Cell. 349 4522545 C.F. FNG CHR 79L58 D862I P. Iva 04554920753 E-mail: [email protected] la Direttiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio). Con il D.Lgs. 231/2001, infatti, il Legislatore ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa/penale delle persone giuridiche per i reati commessi dai soggetti che operano nel contesto operativo delle stesse. Sebbene l’art. 27 della Costituzione sancisce che la responsabilità penale è personale, secondo questa legge rispondono della commissione di alcuni reati, sia il soggetto che li ha commessi, sia l’ente presso il quale questo soggetto presta l’attività lavorativa, sempre che tali reati siano stati compiuti a vantaggio e comunque nell’interesse dell’ente stesso. Tornando all’argomento in oggetto, con il d.lgs. 121/2011, in particolare, il legislatore, oltre ad introdurre due nuovi reati nel codice penale, ha previsto nuove sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di reati ambientali a carico delle persone giuridiche, nonché nuove responsabilità, appunto, in materia di trattamento di rifiuti. La più rilevante novità della nuova disciplina è l’aver inserito alcuni reati ambientali fra i reati presupposto della responsabilità degli enti di cui al d.lgs. 231/2001. L’art. 25 undecies di tale decreto, introdotto dall’art. 2 del d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, prevede ora un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che ricomprende, fra tante altre, le seguenti fattispecie in tema di rifiuti: 1) raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 2) realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 3) inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 4) miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 5) deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 6) predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 7) traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 8) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 9) violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso di ritenere che “in tema di gestione dei rifiuti, in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti ad opera dei dipendenti di una società di capitale, il legale rappresentante è responsabile, quantomeno per “culpa in vigilando”, del reato di cui all’art. 51 comma 2, del d. lg. 5.02.1997 n. 22 (realizzazione e gestione di discarica abusiva)” (Cass. Pen. Sez. III, STUDIO LEGALE CAROLI Avv. Chiara Fanigliulo Via F. Lubello n. 2/A 73100 Lecce (LE) Tel 0832 247522 Fax 0832 253610 Cell. 349 4522545 C.F. FNG CHR 79L58 D862I P. Iva 04554920753 E-mail: [email protected] 18.04.2005, n. 14285) O ancora Cass. Pen. Sez. III 12/03/2007 n.10484 secondo cui “Il proprietario del terreno è infatti ritenuto corresponsabile della realizzazione o gestione della discarica effettuata da altri se l'accumulo continuato e sistematico di rifiuti sul suo terreno gli può essere addebitato almeno a titolo di negligenza. Ne consegue che lo stesso proprietario è obbligato alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello status quo, ad esempio, se pur essendo consapevole dell’attività di discarica effettuata da altri non si attivi con segnalazioni, denunce all’autorità, installazione di una recinsione ecc ”. Queste sentenze che, peraltro, anticipano quanto si dirà al punto sub C) in ordine alla qualificazione giuridica del fatto – reato. Per quanto attiene il reato ipotizzato, è utile precisare che l’art. 256 del D. Lgs. n. 152 del 2006 al comma 2 prevede espressamente “Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.” - A2) In particolare: il caso di specie, l’individuazione del soggetto - persona fisica responsabile delle omesse bonifiche ambientali in zona Torre Veneri – Frigole LE Per quanto concerne il caso di specie, le apparenti difficoltà nell’individuazione del soggetto e / o soggetti responsabili dell’illecito contestato, possono essere facilmente superate con l’ausilio della normativa attualmente in vigore - sopra richiamatanonché del Disciplinare per la Tutela Ambientale del Poligono di Torre Veneri (Edizione 2010, validato dal Gen.B. Emanuele Sblendorio in data 04/05/11 - agli atti) i quali forniscono tutti gli elementi utili a tale scopo. Le indagini espletate dalla P.G. fanno emergere con assoluta certezza che, al di là delle attività addestrative che nel corso degli anni si sono svolte sul terreno di Torre Veneri e che hanno visto avvicendarsi numerosi “utenti” (con relativi “Direttori di Tiro/Esercitazione”, di volta in volta responsabili del singolo addestramento e della bonifica del terreno), nel detto sito e nell’ambito della gestione dello stesso, vi è sempre stato un soggetto responsabile della raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti durante le esercitazioni. Tale incarico, infatti, é rivestito dal Comandante della Scuola di Cavalleria - Caserma Floriani (Torre Veneri, Frigole LE) anche per il tramite di un delegato, un ufficiale superiore, all’uopo da questi nominato (Parte Settima, punto nr. 3 del Disciplinare che parla di una facoltà) e – conditio sine qua non - munito di apposite conoscenze in ambito ambientale. Questa possibilità non esclude, però, che la responsabilità ultima debba rinvenirsi in capo al comandante, il quale era ed è l’unico referente in materia di bonifica e trattamento dell’intero sito di addestramento. Ove anche si volesse ipotizzare un trasferimento sia di poteri sia di responsabilità a STUDIO LEGALE CAROLI Avv. Chiara Fanigliulo Via F. Lubello n. 2/A 73100 Lecce (LE) Tel 0832 247522 Fax 0832 253610 Cell. 349 4522545 C.F. FNG CHR 79L58 D862I P. Iva 04554920753 E-mail: [email protected] favore degli ufficiali delegati, non potrebbe disconoscersi che la validità dell’atto traslativo (atto di delega) ne costituisca un presupposto indefettibile. Perché ciò avvenga è necessario che il soggetto destinatario della delega possegga tutti i requisiti richiesti dalla norma, circostanza che non ricorre nel caso di specie. Da quanto è emerso nel corso delle indagini, infatti, gli ufficiali delegati escussi a S.I.T. nel periodo di conferimento dell’incarico non avevano le conoscenze tecniche in materia ambientale così come richiesto dal disciplinare. L’assenza dei requisiti necessari al conferimento della delega, quindi, di fatto avrebbe reso e renderebbe nullo l’atto traslativo, riportando al soggetto delegante la responsabilità per le azioni del delegato. Ad ogni buon conto, il soggetto delegante potrebbe sempre rispondere dell’operato del delegato a titolo di “culpa in eligendo” proprio a causa della consapevolezza dell’assenza dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico conferitogli ovvero a titolo di “culpa in vigilando” per non aver verificato l’operato dei delegati. Precipitato logico di ciò è che, anche a voler accettare questa interpretazione della norma del disciplinare, la delega conferita dal Comandante agli Ufficiali sprovvisti delle conoscenze tecniche richieste per l’espletamento dell’incarico, di fatto non avrebbe spogliato e non spoglierebbe il primo delle responsabilità per gli illeciti commessi in Torre Veneri. La fondatezza dell’assunto di parte offesa appare ancor più evidente dalla lettura delle note redatte dallo stesso sig. Molendini Gabriele (qui allegate ed a cui il sottoscritto procuratore si riporta integralmente) che, con chiarezza espositiva e cognizione di causa, ripercorre tutti i passaggi fondamenti dell’odierna vicenda procedurale, giungendo alla conclusione che qui si invoca. B) In ordine alla qualificazione della Scuola di Cavalleria di Lecce quale parte offesa Per tutto quanto sopra esposto non si comprende la ragione della qualificazione della Scuola di Cavalleria di Lecce come parte offesa dal reato, ovvero “persona” titolare del diritto violato dal reo e, pertanto, si chiede che l’On.le Giudice adito verifichi l’effettivo ruolo di questa nella vicenda per cui è procedimento. C) In ordine alla qualificazione giuridica del fatto reato: il reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata ex art. 51 comma 3 D. Lgs. N. 22 del 1997 ora art. 256 comma 3 T.U.A. La fattispecie sin qui esaminata ben avrebbe potuto essere sussunta in una diversa ipotesi di reato che meglio la configura. La condotta censurata, infatti, consiste nell’aver riversato, nel corso degli anni, nel mare antistante il poligono di tiro sito in Torre Veneri il materiale di scarto delle esercitazioni, senza che fosse mai stata fatta una vera e propria bonifica della zona. STUDIO LEGALE CAROLI Avv. Chiara Fanigliulo Via F. Lubello n. 2/A 73100 Lecce (LE) Tel 0832 247522 Fax 0832 253610 Cell. 349 4522545 C.F. FNG CHR 79L58 D862I P. Iva 04554920753 E-mail: [email protected] Così facendo il mare è divenuto una vera e propria discarica ad uso esclusivo dei militari presenti presso il poligono di Torre Veneri. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità é costante nel configurare fattispecie analoghe sotto il profilo del reato, non già di gestione illecita di rifiuti, bensì di gestione di discarica non autorizzata. Cassazione penale , sez. III, sentenza 07.01.2008 n° 203. “…È stato reiteratamente affermato da questa Corte in ordine alla nozione di discarica abusiva che In tema di gestione di rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, comma 3, è necessario l'accumulo, più o meno sistematico ma comunque ripetuto e non occasionale, di rifiuti in un'area determinata, la eterogeneità dell'ammasso dei Materiali, la definitività del loro abbandono ed il degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione (sez. 3, 17.6.2004 n. 27296, Micheletti, RV 229062; conf. sez. 3, 8.9.2004 n. 36062, Tomasoni; RV 229484)”. Ancora Corte di Cassazione penale, Sez. III, 4 dicembre 2012, n. 49504 " discarica " è l'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sui suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonchè qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno…” I giudici di Cassazione si sono occupati del reato di discarica abusiva, attraverso numerose sentenze che ne definiscono i presupposti applicativi. Per quanto riguarda le modalità attraverso le quali deve integrarsi la condotta illecita, si determina che “La realizzazione di una discarica può effettuarsi attraverso diverse attività: attraverso il vero e proprio allestimento a discarica di un'area con il compimento delle opere occorrenti a tal fine: spianamento del terreno, apertura dei relativi accessi, recinzione, etc.; ma anche il ripetitivo accumulo nello stesso luogo di sostanze oggettivamente destinate all'abbandono con trasformazione, sia pure tendenziale, del sito, degradato dalla presenza dei rifiuti” (Cass. Pen., sez. III, 4 marzo 2005, n. 21963). La differenza tra l’abbandono di rifiuti e la discarica non autorizzata è individuabile assolutamente nel carattere occasionale del primo e ripetuto e abituale del secondo. La qualificazione giuridica di discarica necessita quindi della sussistenza di almeno due elementi: a) il numero e il tempo dei conferimenti, che denota una sorta di organizzazione dell'attività (Giampietro F. Lo smaltimento dei rifiuti. Commento al D.P.R. 915/82; Novarese, Brevi considerazioni sulla natura giuridica dei reati di realizzazione e gestione di discarica abusiva, in: Riv. Giur. Edilizia 1993, I, 459). Secondo i giudici penali si configura una attività di gestione dei rifiuti abusiva, attività di smaltimento, sanzionata penalmente dall’art. 51 comma 1, in quanto, è applicabile a “chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, STUDIO LEGALE CAROLI Avv. Chiara Fanigliulo Via F. Lubello n. 2/A 73100 Lecce (LE) Tel 0832 247522 Fax 0832 253610 Cell. 349 4522545 C.F. FNG CHR 79L58 D862I P. Iva 04554920753 E-mail: [email protected] smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27,28,29,30,31,32,33“(Cass. Pen., Sez. III, 10/11/2000 n 133. Una mancata occasionalità e ripetitività dell’abbandono, riferita ad una persona fisica, si configurerebbe comunque nella sanzione penale di cui all’art. 51 comma 1 del Dlgs 22/97, trattandosi di una vera e propria gestione illecita di rifiuti propri, con atti continui di abbandono e depositi incontrollati.) Per cui si configura l’abbandono di rifiuti solo nel caso di assoluta occasionalità, mancanza di ripetitività o abitualità dell’evento, anche se si tratti di rifiuti propri. Inoltre, la temporaneità del deposito si ha dimostrando il rispetto dei “limiti temporali” previsti dal Dlgs 36/2003 (Trib di Grosseto del 09/10/2003 n 793). b) la trasformazione subita dal territorio per effetto degli stessi, a seguito della permanenza della destinazione dell'area. A tale concetto è assolutamente necessario accostare quello relativo al problema temporale della permanenza dei rifiuti in quanto, “l'attività di deposito incontrollato di rifiuti che non sia occasionale e discontinua bensì reiterata per un tempo apprezzabile e con carattere di definitività integra gli estremi del reato di cui all'articolo 51 comma 3 del Dlgs n. 22/97”( Cass. Pen. Sez. III, 5.7.1994, in Mass. Cass. Pen. 1994, fasc.11) la giurisprudenza di merito ha specificato che la semplice difformità rispetto alla tipologia dei rifiuti, la cui raccolta ha formato oggetto di autorizzazione, vale ad integrare la meno grave contravvenzione di smaltimento di rifiuti senza autorizzazione (Trib Torino 13.12.2000 in Giur. di Merito, 2001, 1125). Il tutto rimane collegato alla esatta nozione di rifiuto che stenta ad arrivare, considerato anche il fatto che la nozione di rifiuto tutta italiana è stata contestata dalla Commissione Europea ed inviata alla Corte di Giustizia UE con le osservazioni dell’Avvocato Generale dell’UE che condannano la Legge 178/2002 per conflitto con la direttiva 75/442 CEE sui rifiuti (Bruxelles 09/07/2003 – 2002/2213 C(2003)2201) D) In ordine al mancato sequestro del area adibita a poligono militare di Torre Veneri Da ultimo si evidenzia come l’attività, consistente secondo la richiesta di archiviazione del PM, in un “accertato abbandono di rifiuti”, “frutto di attività susseguitesi nel corso di tutti gli anni in cui il poligono è stato destinato ad attività addestrative”, siano lungi dall’essere cessate. Infatti, il medesimo poligono risulta utilizzato mediamente per oltre 200 giorni l’anno (a titolo meramente esemplificativo si allega l’avviso delle esercitazioni a fuoco per il mese di giugno – 20 giorni su 30 - affisso nell’albo pretorio del Comune di Lecce) e le attività esercitative che il PM descrive come produttrici di “accertato abbandono di rifiuti” proseguono ininterrottamente In particolare in mare si continua a non rimuovere i rifiuti prodotti, proseguendo nell’attività che va avanti da oltre 50 anni in violazione del D.Lgs.152/2006 e STUDIO LEGALE CAROLI Avv. Chiara Fanigliulo Via F. Lubello n. 2/A 73100 Lecce (LE) Tel 0832 247522 Fax 0832 253610 Cell. 349 4522545 C.F. FNG CHR 79L58 D862I P. Iva 04554920753 E-mail: [email protected] del Dpr 120/2003 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Alla luce del perdurare dell’attività che lo stesso PM definisce produttive di abbandono di rifiuti in contrasto con il D.Lgs.152/2006, si richiede inoltre che venga adottato provvedimento di sequestro preventivo dell’area de quo, stanti i presupposti del fumus boni iuris, peraltro evidenziati dal PM e del periculum in mora che si concretizzerebbe ove continuasse, come di fatto ad oggi, l’attività assunta come delittuosa e di pregiudizio dell’ambiente ed in particolare dell’area SIC protetta dal Dpr 120/2003 di attuazione della direttiva 92/43/CEE (di cui risulta violata la prescrizione della Valutazione di Incidenza Ambientale). Il sequestro preventivo (artt. 321-323 c.p.p.), infatti, è disposto "quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati”. A sostegno di ciò si evidenziano analoghi precedenti già in Cassazione Penale Sez. III del 5 marzo 2004 (Cc. 14/11/2003), sentenza n. 10662. Con la citata sentenza si discuteva il ricorso dell’Amministrazione della Difesa avverso l'ordinanza 12.6.2003 pronunziata dal Tribunale per il riesame di LA SPEZIA in convalida del decreto di sequestro preventivo - emesso dal P.M. in via di urgenza in data 19.5.2003 - di un'area insistente all'interno del locale Arsenale della Marina Militare in relazione al reato di cui all'art. 51, 2^ comma, del D.Lgs. n. 22/1997, ipotizzato nei confronti degli ammiragli Nascerti Dino e Zannini Ermogene. Veniva contestato agli indagati, nella qualità di successivi responsabili pro tempore dell'ente militare: di avere disposto o consentito o comunque non impedito, avendone l'obbligo - senza alcuna precauzione a tutela dell'ambiente ed in difetto di qualsivoglia titolo autorizzativo; - il deposito/abbandono incontrollato al suolo, in violazione del divieto di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 22/1997, di ingentissimi quantitativi di rifiuti, almeno in parte pericolosi, per molte migliaia di metri cubi contemporaneamente e per più anni di seguito, nonché tra loro disordinatamente frammisti, in un'area dell'Arsenale, a cielo aperto e non pavimentata, estesa complessivamente circa mq. 16.607, denominata "magazzino materiali fuori-uso e rottami", accessibile tramite superamento di sbarra metallica ed inclusiva di sotto-area estesa circa mq. 2.961 recintata da transenne metalliche e chiusa con cancello denominata "deposito metalli pregiati". … II ricorso deve essere rigettato, poiché infondato. 1. Sequestro preventivo e regime dei beni demaniali. La 6^ Sezione di questa Corte Suprema con la sentenza 31.1.2001, n. 3947, ric. Sindoni - ha affermato il principio della legittimità del sequestro di un'area demaniale, allorquando la misura di cautela reale sia rivolta ad STUDIO LEGALE CAROLI Avv. Chiara Fanigliulo Via F. Lubello n. 2/A 73100 Lecce (LE) Tel 0832 247522 Fax 0832 253610 Cell. 349 4522545 C.F. FNG CHR 79L58 D862I P. Iva 04554920753 E-mail: [email protected] impedire il protrarsi di un'attività illecita in corso di effettuazione sull'area medesima. La formale inalienabilità ed impignorabilità dei beni demaniali, sancita dall'art. 823 cod. civ., non vale a garantire, infatti, che su tali beni o per mezzo di essi possano essere commessi reati e che tali reati, ove siano tuttora "in itinere", possano provocare ulteriori conseguenze pregiudizievoli dell'interesse primario tutelato dalla norma penale violata. Il sequestro preventivo (che non ha alcun collegamento necessario con la confisca) è rivolto appunto a tutelare l'esigenza di protezione della collettività dalla prosecuzione dell'attività criminosa ovvero dalla commissione di nuovi reati e, nella specie, razionalmente è stata ravvisata la probabilità di danno futuro connessa all'uso (considerato illecito) che in concreto viene fatto di un'area del demanio militare”. P.Q.M. il sottoscritto difensore, nella spiegata qualità, CHIEDE che l’On.le G.U.P. adito disponga che il P.M. formuli l’imputazione dei confronti dei nominativi individuati come sopra per i reati di discarica abusiva o, in subordine, di illecita gestione di rifiuti cui al d.lgs. 152/06, ovvero che disponga ulteriori indagini volte ad accertare la responsabilità degli stessi. CHIEDE inoltre, che i medesimi rifiuti vengano classificati come pericolosi, almeno in relazione ai campioni delle analisi in Perizia ove risultano concentrazioni di piombo superiori ai valori limite. CHIEDE infine, che venga disposto il sequestro preventivo dell’area adibita a poligono di tiro di Torre Veneri – Frigole LE. Con osservanza Lecce, 25.06.2014 Avv. Chiara Fanigliulo
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