Agosto 2014 - Italia Oggi

Agosto 2014
Saldo IMU 2013 / 1° acconto IMU-TASI 2014 enti non commerciali
Lunedì
Termine per effettuare il versamento del saldo IMU 2013 e della prima rata di 4 agosto
acconto IMU (e TASI, se dovuta) 2014 da parte degli enti non commerciali nel
caso in cui il Comune si sia avvalso della facoltà di non applicare sanzioni ed
interessi secondo i criteri indicati dal Ministero delle Finanze per individuare il
“termine ragionevole” entro il quale i contribuenti possono effettuare i
versamenti in applicazione dell’art. 10 legge 27 luglio 2000 n. 212 (Decreto 26
giugno 2014 GU n. 153 del 4 luglio 2014; risoluzione n. 1/DF del 23 giugno
2014).
Personale
Venerdì
Entro oggi effettuare il versamento all'Inpdap delle quote dovute per il mese 8 agosto
precedente per l'ammortamento delle sovvenzioni in conto concessione del
quinto delle retribuzioni, cumulativamente per tutti i dipendenti, sul c/c
postale n. 980004 (Circolare INDPAP n. 30 del 26/11/2003).
Status Amministratori
L'Ente provvede a proprio carico, dandone tempestiva comunicazione ai datori
di lavoro, al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai
rispettivi istituti per gli amministratori locali dipendenti di cui all'art. 86, T.U.
267/2000. L'Ente provvede a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di
accantonamento per il TFR degli amministratori locali lavoratori dipendenti di
cui all'art. 86 del sopraccitato decreto.
Per gli oneri relativi agli amministratori locali lavoratori autonomi, occorre
effettuare il pagamento delle quote forfettarie nella misura prevista per l'anno
precedente, salvo successivo conguaglio; devono altresì essere corrisposte,
senza aggravio di oneri accessori, anche le quote dovute per i periodi pregressi,
decorrenti dal mese di nomina degli amministratori, non anteriori alla data di
iscrizione alla gestione e, comunque, al 21 agosto 1999.
Accesso al credito
Venerdì
Comunicazione al Ministero Economia e Finanze, Dipartimento del Tesoro, 15 agosto
Direzione II, dei dati relativi all’utilizzo del credito a breve termine presso le
banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle
operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari
emessi ed alle operazioni di apertura di credito (art. 1, DM 1 dicembre 2003 n.
389).
Monitoraggio debiti commerciali
Le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica
del MEF per la certificazione dei crediti (fatture emesse dal 1/7/2014) i dati
relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni,
forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali,
nel mese precedente, sia stato superato il termine di scadenza senza che ne sia
stato disposto il pagamento (decorrenza degli interessi moratori di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive
2
modificazioni). Il mancato rispetto degli obblighi è rilevante ai fini della
misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente
responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure
analogamente applicabili. Il competente organo di controllo di regolarità
amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette
procedure (art. 7bis D.L. 35/2013; art. 27 D.L. 66/2014).
Differimento termini di agosto
Mercoledì
Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, 20 agosto
comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (es. imposte, ritenute, addizionali,
contributi, anche con versamento rateale), che hanno scadenza dal 1° al 20
agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso
mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37 comma 11 bis D.L. 4 luglio 2006 n.
223; comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 3-quater, D.L. 2 marzo 2012, n. 16,
nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44).
I.V.A. - Operazioni con l’estero
Emissione delle fatture: per le operazioni intracomunitarie, effettuate nel
mese precedente (artt. 39 e 46 D.L. 331/1993); per le prestazioni di servizi rese
a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione
europea non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter; per le prestazioni
di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel
territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito; per le prestazioni di
servizi generiche rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato
ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito (art. 21 D.P.R. 633/1972). Gli enti
non commerciali identificati a fini IVA si considerano comunque soggetti
passivi IVA ai fini delle prestazioni di servizi internazionali anche al di fuori delle
attività istituzionali (art. 7ter lett. b) D.P.R. 633/1972).
IVA – lettere di intento
Presentazione della comunicazione da parte dei contribuenti mensili dei dati
contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute dai c.d. “esportatori abituali”
per le quali le operazioni effettuate senza applicazione di imposta sono
confluite nella liquidazione periodica relativa al mese precedente (art. 8bis
D.P.R. 633/1972; art. 1 D.L. 29/12/1983, n. 746; art. 2, comma 4, D.L. 2 marzo
2012, n.16).
I.V.A.
Scade il termine per la liquidazione ed il versamento, con F24EP, dell'IVA
relativa al mese precedente per i soggetti tenuti al versamento mensile
effettuando l'annotazione degli estremi del versamento nell'apposito registro
(art. 27 e 30, D.P.R. 633/1972; art. 32-ter D.L. 185/2008; R.M. 101/E del
7/10/2010).
3
Addizionale regionale IRPEF
Versamento tramite tesoreria provinciale dello Stato ovvero F24EP in unica
soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti
e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito della cessazione
del rapporto di lavoro.
Versamento della rata dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai
lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a
seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno (art. 50, co. 3 D.Lgs.
446/1997; art. 32-ter D.L. 185/2008; R.M. 367/E del 12/12/2007).
Addizionale comunale IRPEF
Versamento tramite tesoreria provinciale dello Stato ovvero F24EP in unica
soluzione, dell’addizionale comunale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori
dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito della
cessazione del rapporto di lavoro. Versamento delle rate dell'addizionale
comunale all'Irpef trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle
competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di
fine anno ed a titolo di acconto (art. 1, D.Lgs. n. 360/1998; art. 32-ter D.L.
185/2008, R.M. 367/E del 12/12/2007).
IRAP
Entro oggi scade il termine per effettuare il versamento in acconto, relativo al
mese precedente, dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute
dall'ente locale su retribuzioni, redditi assimilati, collaborazioni coordinate e
continuative, redditi da lavoro autonomo occasionale e obblighi di fare, non
fare e permettere, con modello F24EP (DM 421/1998; art. 32-ter D.L.
185/2008; R.M. 367/E del 12/12/2007).
Ritenute sulle retribuzioni
Versamento tramite tesoreria provinciale dello Stato ovvero F24EP delle
ritenute fiscali e previdenziali operate nel mese di precedente relativamente a:
 redditi di lavoro dipendente e da pensione, comprese le indennità per la
cessazione del rapporto di lavoro (TFR);
 redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
 reddito di lavoro autonomo;
 contributi, indennità e premi vari;
 premi e vincite;
 indennità di esproprio (art. 11 Legge 413/91);
 pignoramento presso terzi
(artt. 23 e ss., D.P.R. 600/73; art. 32-ter D.L. 185/2008; DM 12 marzo 2010;
R.M. 367/E del 12/12/2007).
Collaborazioni coordinate e continuative
Entro oggi effettuare il versamento all'Inps - gestione separata del contributo
del 28,72%, (22% per chi ha già una cassa pensioni e per i pensionati) sui
compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per
prestazioni inerenti ai rapporti di collabora-zione coordinata e continuativa
senza copertura previdenziale di cui all'art. 50 comma 1, lettera c bis), del TUIR
4
D.P.R. 917/1986. Per i titolari di partita IVA, il contributo resta fissato.
Limitatamente al 2014, al 27,72% (art. 1, c. 79 L. 247/2007; art. 59, comma 16,
L. n. 449/1997; art. 32-ter D.L. 185/2008; R.M. 98/E del 7/10/2010; art. 1
commi 419 e 744 L. 147/2013; circolare INPS n. 18 del il 4 febbraio 2014).
Versamenti con F24
Termine ultimo per versamenti tramite modello F24, limitatamente ai soli
importi da compensare. Se a seguito della compensazione restano ancora
ritenute da versare, queste, vanno versate tramite modello F24EP (C.M.
Finanze, Agenzia Entrate, 5 marzo 2001, n. 20; Artt. 17 e 18 D.Lgs. n. 241/1997;
art. 32-ter D.L. 185/2008).
Ravvedimento
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute
non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 luglio 2014
(ravvedimento con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione
ridotta al 3%) D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 13 – Circolare 10/07/1998, n.
180/E - Circolare 25/01/1999, n. 23/E - Legge n. 220 del 13/12/2010, art. 1,
commi 20-22 - Risoluzione N.367 del 12/12/2007 – Risoluzione n. 101 del
7/10/2010). Gli interessi legali dal 1/1/2014 sono pari all’1%. (DM Economia e
finanze 12/12/2013).
Bonus IRPEF
I sostituti di imposta che hanno erogato la rata per il c.d. bonus IRPEF
compensano l’importo a valere su tributi e contributi assistenziali versabili in
F24 utilizzando il codice tributo 1655. Il medesimo codice è utilizzabile per il
recupero delle somme non spettanti. Gli enti locali possono scomputare
l’importo direttamente da quanto dovuto a titolo di ritenute e contributi
previdenziali (art. 1 D.L. 24 aprile 2014, n. 66; art. 13 T.U.I.R.; Circolari Agenzia
delle Entrate n. 8/E del 24 aprile 2014, n. 9/E del 14 maggio 2014; n. 22 del 11
luglio 2014; risoluzione Agenzia delle Entrate n. 48/E del 7 maggio 2014).
Bilancio di previsione 2015
Il responsabile del Servizio finanziario invita i dirigenti e responsabili dei servizi
ad effettuare le loro proposte, in base al programma pluriennale dell'ente, per
la redazione del bilancio e del P.E.G. ed a farle pervenire, con ogni elemento di
valutazione necessario, entro il termine fissato dal regolamento di contabilità.
Personale
Venerdì
Emettere i mandati di pagamento degli stipendi al personale dipendente e 22 agosto
curarne la consegna al Tesoriere comunale.
Contestualmente ai mandati delle retribuzioni inviare al Tesoriere i mandati
dei contributi dovuti all'INPDAP, relativi al mese in corso (art. 22, D.L. n.
359/1987 convertito con modificazioni dalla L. 440/1987).
5
Bonus IRPEF
I sostituti di imposta che erogano redditi da lavoro dipendente ed assimilati di
cui all’art. 50 comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) T.U.I.R. erogano
automaticamente il c.d. “bonus Irpef” ai soggetti che, in base ai dati in loro
possesso, possiedono i requisiti di cui al comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR
(reddito complessivo inferiore a 26.000 euro, imposta lorda sui redditi da
lavoro superiore alla relativa detrazione), ripartendolo fra le retribuzioni
erogate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 66/2014, a
partire dal primo periodo di paga utile e fino alla fine del 2014. Il credito (pari a
640 euro) è rapportato al periodo di lavoro nell’anno. Le somme sono
recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione di
cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli enti pubblici e
le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate anche
mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l’eventuale eccedenza,
dei contributi previdenziali (art. 1 D.L. 24 aprile 2014, n. 66; art. 13 T.U.I.R.;
Circolari Agenzia delle Entrate n. 8/E del 28 aprile 2014, n. 9/E del 14 maggio
2014, n. 22 del 11 luglio 2014; risoluzione Agenzia delle Entrate n. 48/E del 7
maggio 2014).
Certificazione crediti
Sabato
Entro oggi i soggetti creditori nei confronti delle pubbliche amministrazioni 23 agosto
possono presentare istanza di certificazione dei crediti certi liquidi ed esigibili
al 31/12/2013 e non ancora certificati al 24 aprile 2014, utilizzando l’apposita
piattaforma elettronica affinché possano essere assistiti della garanzia da parte
dello Stato. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza deve avvenire
la certificazione o il diniego, anche parziale, della stessa, purché puntualmente
motivato. In caso di mancato rispetto degli obblighi si applicano le sanzioni di
cui all’art. 37 comma 1 lettera b) D.L. 66/2014 (art. 37 comma 1 lettera a) D.L.
66/2014).
IVA intracomunitaria
Lunedì
Presentazione elenchi INTRASTAT relativi alle cessioni e/o acquisti e 25 agosto
prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente (operatori
mensili). L’obbligo è previsto anche per acquisti di beni e servizi da parte degli
enti che non agiscono nell’ambito di attività commerciale, ma comunque
identificati a fini IVA (art. 1 comma 2 DM 20/2/2010).
Contratti di locazione
Domenica
Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili 31 agosto
aventi decorrenza dal 1° del corrente mese e per il versamento dell'imposta di
registro sugli stessi (art. 17, c. 1 DPR 131/1986 come modificato dall'art. 68 L.
342/2000).
6
Denuncia Inpdap
Tutti gli enti sostituti di imposta iscritti all'Inpdap devono trasmettere
mensilmente e per via telematica, i dati anagrafici, retributivi e contributivi
relativi ai propri dipendenti entro e non oltre l'ultimo giorno del mese
successivo a quello di ricevimento (Denuncia Mensile Analitica) (art. 44, c. 9 L.
326/2003). La nuova DMA 2, è contestualmente integrata nel flusso Uniemens,
e assume il nome di ListaPosPA (Circolare INPS n. 105/2012 - Messaggio INPS
n. 17297 del 24 ottobre 2012).
Gestione finanziaria
Adempimenti
Il giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese, il ricorrenti
concessionario della riscossione procede al versamento distinto per ogni
imposta, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato e alle
casse degli enti destinatari, dell'ammontare delle somme affluite nella decade
precedente per versamenti diretti, al netto delle somme oggetto di dilazione e
sgravio a norma dell'art. 22, c. 1, D.Lgs. 112/99.
Diritti d'ufficio e altre somme riscosse
Provvedere, almeno 1 volta al mese (o altra scadenza prevista dal regolamento
di contabilità), al versamento in tesoreria dei diritti d'ufficio e di tutte le altre
somme riscosse dagli agenti contabili.
Conti correnti postali
Le somme disponibili sul c/c/p devono essere riversate presso il Tesoriere
entro il decimo giorno successivo alla riscossione (circolare RGS 18/06/98 n.
50; art. 22, c. 1, D.Lgs. 112/1999).
Riversamento entrate locali
Nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b),
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate
viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione,
postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione
delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme
riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di
tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese
anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni
mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione
nel mese precedente (art. 7 lettera gg) septies D.L. 70/2011).
Obblighi di pubblicazione
Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: a) l'elenco degli
enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla
amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere
7
di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di
servizio pubblico affidate; b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente
quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; c) l'elenco
degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo
dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività
svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico
affidate (D.Lgs. n. 33/2013 art. 22).
Registro unico fatture ricevute
Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel
quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste
equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per
obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti dal
1/7/2014. il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite
funzionalità che saranno rese disponibili sulla Piattaforma elettronica per la
certificazione dei crediti (art. 42 D.L. 66/2014).
Trasparenza gestione debiti PA
Le pubbliche amministrazioni, attraverso la Piattaforma certificazione crediti,
obbligatoriamente comunicano contestualmente all'ordinazione di pagamento
le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi
contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per
somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni
professionali (emesse dal 1/7/2014). Il mancato rispetto degli obblighi è
rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance
individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, o misure analogamente applicabili. Il competente organo di controllo di
regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle
predette procedure (art. 7bis D.L. 35/2013; art. 27 D.L. 66/2014).
Comunicazione dei debiti
Comunicazione mediante la piattaforma elettronica disponibile all’indirizzo
web http://certificazionecrediti.mef.gov.it, entro il 15 di ciascun mese, dei dati
relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni,
forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali,
nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi
moratori (art. 7bis DL 35/2013 introdotto dall’art. 27, c.1 DL 66/2014).
8