bilancio delle ispezioni AEEGSI

L’attività ispettiva dell’AEEGSI in
materia di unbundling
Resoconto degli anni 2011-2014 di attività ispettiva
L’intero contenuto del presente documento è stato tratto da fonti pubbliche, e non
contiene né permette di dedurre informazioni a noi note in conseguenza dei
rapporti di collaborazione intercorsi con le società interessate.
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Il Testo Integrato di Unbundling (TIU) ha riformato le norme in materia di separazione contabile a decorrere
dall’esercizio 2007 e ha introdotto le norme in materia di separazione funzionale con decorrenza dal
30/06/2008.
L’Autorità ha atteso che le nuove norme entrassero a regime per poi avviare le attività di verifica ispettiva.
In particolare:
nel piano strategico triennale 2010-2012, nonché in quello 2011-2013, l’Autorità si è posta l’obiettivo di
“Effettuare controlli sulla corretta applicazione della disciplina dell’unbundling”;
nel Piano Operativo 2010 ha definito l’effettuazione di n. 2 verifiche ispettive sulla corretta applicazione
della disciplina dell’unbundling nel IIIQ 2010, verifiche che poi non hanno avuto luogo;
nel Piano Operativo 2011 ha definito l’effettuazione di n. 3 verifiche ispettive sulla corretta applicazione
della disciplina dell’unbundling nel IIIQ 2011;
nel luglio 2013 la competente Direzione dell’Autorità ha richiesto “l’effettuazione di una verifica
ispettiva in materia di separazione amministrativa e contabile (unbundling) nei confronti di un’impresa
di distribuzione del gas naturale” approvata nel maggio 2014.
Le tre verifiche pianificate per il 2011 e l’unica per il 2014 sono poi state effettivamente eseguite e hanno
portato, in tutti e quattro i casi, all’avvio di procedimenti sanzionatori.
Distributore
Elettrico 1
Impresa di
stoccaggio
Distributore
Elettrico 2
Distributore Gas
Programmazione
Del. VIS 54/11
Delibera VIS 68/11
Del. VIS 54/11
Del. 240/2014/E/gas
Esecuzione
Maggio 2011
Luglio 2011
Novembre 2011
Giugno 2014
Procedimento
sanzionatorio
Del. VIS 104/11
Del. VIS 87/11
Del. 242/12/S/com
Del. 568/2014/S/gas
21/11/2011
20/03/2012
22/06/2012
27/11/2014
210 + 45
210 + 45
180 + 60
180 + 90
Data di avvio
1
Durata presunta [gg]
2
I procedimenti sanzionatori sono stati avviati per accertare le violazioni che sarebbero emerse nel corso
delle attività ispettive e, in caso di accertamento, per irrogare le conseguenti sanzioni. I procedimenti
sanzionatori hanno lo scopo di permettere alle imprese interessate di esercitare le proprie difese o, se lo
_______________________________
1
La data di avvio coincide con quella in cui la delibera è stata notificata all’impresa interessata, coperta di riservatezza. Pertanto
in questa tabella abbiamo inserito la data di pubblicazione della delibera sul sito internet dell’AEEGSI, data che dovrebbe essere
successiva di qualche giorni rispetto alla data di notifica.
2
Si tratta della durata espressa in giorni che l’Autorità ha stabilito per la conclusione del procedimento e, successivamente, per
l’adozione del provvedimento finale. Non si tratta di un termine temporale vincolante. Da una ns. statistica condotta sul 2011 si
rileva che la durata media effettiva è stata pari a circa il triplo della durata media prevista.
Min
Med
Max
Durata prevista
dell’istruttoria
Tempo previsto per
provvedimento finale
Tempo totale previsto
60
139
240
45
56
90
105
195
330
Tempo effettivo
(campione 34 irrogazioni
2011)
170
588
1155
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ritengono, di formulare le proprie proposte di impegni. Fino alla conclusione dei procedimenti le violazioni
contestate e non ancora accertate devono pertanto considerarsi presunte.
Si noti che in tre casi su quattro le verifiche ispettive hanno portato alla contestazioni di violazioni anche a
carico della capogruppo.
Nelle more degli accertamenti delle violazioni contestate, è comunque utile effettuare una prima statistica
circa quanto sarebbe emerso nel corso delle attività ispettive.
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Violazioni TIU
Distributore Elettrico 1
2.1
La violazione del presente comma non è
esplicitamente contestata, sebbene dove si
contesta la violazione dell’8.1 e del 12.1 è scritto
che tali violazioni potrebbero aver pregiudicato
“il perseguimento delle finalità di cui all’art. 2,
comma 1 del TIU”.
Finalità di separazione funzionale.
2.2
Finalità di separazione contabile.
7.4
Limitazione dell’esercizio dei poteri di indirizzo e
controllo da parte della capogruppo.
Impresa di stoccaggio
Distributore Elettrico 2
Distributore Gas
La violazione del presente comma non è
esplicitamente contestata, sebbene dove si
contesta la violazione dell’art. 25 è
preliminarmente scritto che i contratti esaminati
avrebbero ad oggetto servizi che per loro natura
non possono essere svolti dalla società di
distribuzione del gruppo senza che le finalità
stesse del TIU vengano frustrate alla radice.
La violazione è probabilmente riferibile alla
lettera b) dell’art. 2.2 (divieto di discriminazioni e
di trasferimenti incrociati di risorse tra attività e
tra comparti”) in quanto si contesta che:
la capogruppo avrebbe applicato alla società di
vendita un prezzo inferiore a quello praticato
alla società di distribuzione per almeno un
servizio;
talune operazioni di finanziamento infragruppo
avverrebbero a condizioni diverse da quelle di
mercato.
La violazione è contestata alla capogruppo
poiché:
dalla lettura dei verbali del consiglio di
amministrazione della società di distribuzione
emergerebbe che la capogruppo avrebbe
interferito in scelte operative della controllata
anziché limitarsi all’esercizio di poteri di
indirizzo e controllo;
nel corso della verifica ispettiva sarebbe
emerso che la capogruppo avrebbe imposto a
tutte le società del gruppo i costi della mano
d’opera.
La violazione contestata alla società di
distribuzione nonché capogruppo sarebbe
riferibile al fatto di non essersi limitata all’esercizio
di poteri di indirizzo e controllo propri della
capogruppo, ma di avere svolto, per il tramite dei
propri dipendente e per conto della società di
vendita, attività proprie della vendita quali il
“recupero crediti” e l’”assistenza e consulenza
strategico-commerciale”.
Circa il primo punto: i verbali sono coperti da
omissis per cui non sono note le caratteristiche
delle interferenze che la capogruppo avrebbe
operato.
8.1
Obbligo di conferire autonomia
decisionale edorganizzativa ad ogni attività
regolata svolta dall’IVI.
Motivo della contestazione è che da alcuni verbali
del consiglio di amministrazione risulterebbe che il
Distributore ha svolto l’attività di distribuzione
senza la necessaria autonomia decisionale e
gestionale.
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11.3.a.ii
Motivo della contestazione deriverebbe dalla
strutturazione del gruppo in cui, il fatto che la
società di vendita sia direttamente controllata al
100% dalla società di distribuzione, sarebbe
considerato dall’Autorità incompatibile con le
“finalità di separazione funzionale”.
Divieto di includere nel Gestore coloro che fanno
parte di strutture societarie dell’IVI direttamente
o indirettamente responsabili di attività libere
della filiera del gas.
Da questa situazione ne deriverebbe che il
componente del GI consigliere di amministrazione,
facendo parte della struttura societaria che
indirettamente, ossia tramite la controllata società
di vendita, gestisce l’attività di vendita ai clienti
finale del gas, violerebbe l’art. 11.3.a.ii.
11.3.d
Motivo della contestazione è che:
un componente del GI sarebbe dipendente di
altra società del gruppo,
il Garante avrebbe avuto in passato un incarico
di consulenza da parte di un’altra società del
gruppo.
Divieto di includere nel Gestore coloro che sono
legati ad altre società dell’IVI da un rapporto di
lavoro o simile che ne possa compromettere
l’indipendenza.
In entrambi i casi non sono specificati i fattori che
compromettono l’indipendenza degli interessati.
11.4.b
Obbligo di prevedere che i contratti di impiego
dei componenti del Gestore Indipendente
prevedano l’obbligo di esplicitare le cause del
3
licenziamento .
11.4.d
Obbligo di garantire al Gestore Indipendente
l’indipendenza nella scelta dei collaboratori.
Motivo della contestazione è che l’obbligo di
indicare le cause di un’eventuale revoca degli
amministratori non sarebbe stabilito in forma
scritta, né può dirsi surrogato da una previsione di
legge poiché il codice civile non conterrebbe una
siffatta norma.
Motivo della contestazione è che sarebbero
attribuiti
all’Assemblea
i
poteri
relativi
all’assunzione, alla retribuzione, all’avanzamento
di carriera ed economico ed al licenziamento di
dirigenti, quadri e direttori generali.
_______________________________
3
L’orientamento dell’Autorità che sta emergendo su questo tema è quello di considerare i termini “contratti di impiego” e “licenziamento” in senso lato e quindi applicabili anche agli amministratori come se fossero sinonimi di “lettera di incarico” (o strumento equipollente) e di
“revoca”, considerato peraltro che i componenti del Gestore Indipendente sono in primo luogo gli amministratori e, se esistenti, i dirigenti apicali.
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11.5
Motivi della contestazione risulterebbero:
le medesime per le quali è stato contestato
l’art. 11.3.a.ii ossia legate alla situazione in cui
la società di distribuzione che controlla la
società di vendita determinerebbe un mancato
rispetto dei requisiti anche nel caso in cui il GI
sia istituito con la modalità derogata;
due delle tre condizioni che consentono
all’esercente di prevedere che non tutti i
consiglieri siano componenti del GI non
sarebbero state rispettate. Nello specifico:
lo statuto sociale non includerebbe quanto
previsto dall’art. 2.1 del TIU;
non esisterebbe una “apposita struttura
organizzativa, parte del GI” che esprima parere
vincolante sulle decisioni del CdA relative agli
aspetti gestionali e organizzativi della
distribuzione.
Obbligo di rispettare tutti i requisiti indicati per
poter ottemperare agli obblighi di separazione
funzionale utilizzando la modalità cosiddetta
“derogata” nell’istituzione del GI.
12.1
Obbligo di gestire leattività secondo criteri di
efficienza, economicità, neutralità e non
discriminazione.
Motivo della contestazione è che da alcuni verbali
del consiglio di amministrazione risulterebbe il
mancato rispetto dei prescritti criteri di efficienza,
economicità, neutralità e non discriminazione.
12.2
Viene contestato il fatto che il GI non avrebbe
garantito l’osservanza del programma degli
adempimenti. L’elemento che viene portato in
evidenza è che dalla lettura di un verbale del CdA
sarebbero emerse delle problematiche nel
censimento e nella predisposizione dell’elenco del
personale coinvolto così come previsto nel
programma degli adempimenti.
Obbligo di predisposizione ed invio del
programma degli adempimenti e di controllo
sulla sua osservanza.
12.5
Obbligo di notifica all’AEEGSI di ogni modifica
rilevante ai fini della separazione funzionale
apportata al programma degli adempimenti.
Motivo della contestazione è che al momento
della verifica ispettiva alcuni dei documenti del
programma di adempimenti (regole di governance,
manuale
organizzativo
ed
organigramma,
referente del programma di Adempimenti, piano
dettagliato delle misure per realizzare la
separazione fisica delle banche dati) non
sarebbero stati più attuali.
Motivo della contestazione sarebbe conseguente
alla contestazione dell’art. 12.2 in quanto, non
procedendo all’osservanza del programma degli
adempimenti, non si sarebbe proceduto alla
modifica dello stesso e alla relativa notifica
all’Autorità.
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14.1
Obbligo di effettuare acquisti di beni e servizi nel
rispetto dei principi di economicità ed efficienza.
Motivi della contestazione:
non sarebbero effettuate attività di
benchmarking con offerte da parte di fornitori
di servizi alternativi esterni al Gruppo;
almeno in un caso la società di distribuzione
acquisterebbe dalla capogruppo un servizio ad
un prezzo più elevato di quello praticato dalla
stessa capogruppo nei confronti di un’altra
società del gruppo.
Motivo della contestazione è il Garante delle
informazioni commercialmente sensibili sarebbe
stato nominato dal CdA e non invece dal GI.
15.1.d
Obbligo di limitazione dell’accesso alle
informazioni commercialmente sensibili almeno
mediante l’adozione di un registro delle richieste
di accesso.
15.2
Obbligo di limitazione dell’accesso alla
informazioni commercialmente sensibili almeno
mediante l’adozione di un registro delle richieste
di accesso.
15.3
Obbligo di definire un piano dettagliato
finalizzato alla separazione fisica della banca dati
contenente le informazioni commercialmente
sensibili.
19.2
Obbligo di adottare sistemi contabili idonei ad
articolare fin dall’origine le poste economiche e
patrimoniali secondo la modulistica di
unbundling.
Probabilmente la violazione è contestata
considerando un insieme di aspetti che sarebbero
così emersi:
uffici di diverse società nello stesso stabile e
uffici di presidenza sullo stesso piano;
uffici del distributore accessibili ai dipendenti
di tutte le società del gruppo;
unicità dell’ufficio protocollo per tutte le
società del gruppo;
nessuna richiesta di accesso alle informazioni
commercialmente sensibili registrata;
manutenzione dell’infrastruttura che ospita la
banca dati affidata alla capogruppo e non
collocata in un Data Center dedicato, archivio
cartaceo unico per tutte le società del gruppo.
Motivo della contestazione è che il GI non avrebbe
adottato o fatto osservare una procedura che
preveda almeno la presentazione di richieste
scritte motivate e la tenuta di un registro di tali
richieste accessibile in ogni momento all’Autorità.
L’adozione di strumenti HW/SW per la tracciatura
del processo di autorizzazione non sarebbe
risultato uno strumento alternativo idoneo.
Motivo della contestazione è che la società non
avrebbe prodotto le richieste di accesso a dette
informazioni mostrando come il GI non avesse
posto in essere limitazioni efficaci al loro accesso e
non avendo fatto osservare una procedura che
prevedesse almeno la presentazione di richieste
scritte motivate e la tenuta di un registro di tali
richieste.
Motivo della contestazione è che non risulterebbe
che il GI abbia definito un piano dettagliato
finalizzato alla separazione fisica della banca dati
contenente le informazioni acquisite nello
svolgimento dell’attività di distribuzione.
Motivi della contestazione:
il sistema contabile non sarebbe stato in grado
di rilevare fin dall’origine le poste relative
all’attività di misura;
né sarebbe stato in grado di rilevare fin
dall’origine la destinazione dei costi per i servizi
intercompany.
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19.6
Motivi della contestazione:
per sopperire alla mancata attribuzione diretta
delle poste attinenti l’attività di misura,
sarebbero state operate attribuzioni basate su
analisi extra contabili ex post;
i costi per servizi intercompany sarebbero stati
attribuiti alle attività a fine anno, sulla base di
un calcolo ex post.
Obbligo di rispettare una specifica procedura di
attribuzione (attribuzioni dirette in primis alle
attività, poi a SC e FOC, ecc.)
25.1
Motivo della possibile violazione è che in
corrispondenza dell’ampliamento del perimetro
delle attività svolte dalla società non sarebbe
conseguito un aggiornamento dei corrispettivi per
i servizi intercompany.
Obbligo di indicare nei CAS il valore normale
delle
transazioni
intercompany,
e
ciò
indipendentemente dal prezzo effettivamente
pagato.
25.2.a
Obbligo di conservazione di contratti di servizio
che regolamentino in dettaglio natura, modalità
di fruizione e prezzi interni utilizzati per le
operazioni.
25.2.b
Obbligo di conservazione di
che evidenzi le
documentazione
modalità di calcolo dei prezzi unitari
trasferimento utilizzati per le operazioni.
di
Motivo della contestazione è che non sarebbero
conservati contratti formalizzati relativi alle attività
di finanziamento intercompany .
Motivo della contestazione è che non esisterebbe
documentazione ufficiale circa le modalità di
dettaglio per la determinazione del “pricing”.
Motivo della contestazione è che la società non
avrebbe prodotto le evidenze relative alle
modalità di calcolo ed ai driver utilizzati per la
ripartizione delle prestazioni da parte della
capogruppo alle società destinatarie dei servizi.
Non è precisato esplicitamente quali delle tre
lettere che compongono l’art. 25.2 sarebbe
oggetto di violazione.
Si precisa che il corrispettivo indicato nei contratti
avrebbe avuto carattere forfettario.
25.2.c
Obbligo di rilevazione a consuntivo del numero e
della quantità di operazioni registrate nel corso
dell’esercizio.
Motivi della contestazione:
i contratti di servizio riporterebbero un
corrispettivo forfetizzato per singolo servizio e,
pur avendolo sottoposto (ex post) a benchmark
per verificarne la corrispondenza ai prezzi di
mercato, non sarebbe stata conservata la
documentazione che evidenzi le modalità a suo
tempo seguite per il calcolo di tale
corrispettivo;
non sarebbe disponibile documentazione a
supporto della percentuale del 15% applicata
nell’ambito di alcune forniture interne a
copertura di alcuni costi (oneri amministrativi,
oneri per la sicurezza, costi di progettazione,
ecc.)
Motivo della contestazione è che l’esercente non
avrebbe prodotto la documentazione relativa alle
modalità di calcolo dei prezzi unitari di
trasferimento utilizzati per le operazioni.
Motivo della contestazione è che, sulla base delle
stesse premesse di cui al punto precedente
(contratti forfettari) non risulterebbe operata la
rilevazione a consuntivo del numero e delle
quantità di operazioni registrate nel corso degli
esercizi.
Motivo della
analogamente
prodotto la
rilevazione a
quantità di
dell’esercizio.
contestazione è che l’esercente,
al punto precedente, non avrebbe
documentazione relativa alla
consuntivo del numero e delle
operazioni registrate nel corso
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Dall’esperienza sopra descritta possono derivare alcune raccomandazioni, tra le quali:
Ferma restando la prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali, prestare particolare attenzione
alla redazione dei verbali del consiglio di amministrazione, poiché questi vengono sistematicamente
acquisiti allo scopo di verificare l’effettiva indipendenza del gestore. Dai contenuti dei verbali, oltretutto,
potrebbero emergere violazioni di vario tipo sia a carico dell’esercente che a carico della capogruppo.
Inserire nella documentazione con la quale è affidato ed accettato l’incarico di amministratore
componente del Gestore Indipendente una clausola legalmente valida in base alla quale i soci, qualora
revocassero il mandato ad un amministratore, sarebbero tenuti a dare evidenza delle cause che hanno
indotto tale decisione. Tale prassi, in affiancamento alla analoga prassi da seguire per i componenti del
Gestore Indipendente legati alla società da un contratto di lavoro, è necessaria per evitare la
contestazione della violazione dell’art. 11.4.b.
Nel caso di Gestore Indipendente istituito secondo la modalità derogata, disciplinare nella maniere più
formale possibile l’“apposita struttura organizzativa, parte del gestore indipendente” che esprima
parere vincolante sulle decisione del CdA relative agli aspetti gestionali e organizzativi dell’attività in
separazione funzionale
Affidare al Gestore Indipendente effettivi poteri inerenti il personale, incluso a pieno titolo il personale
apicale, poiché in tal senso va interpretata la prescrizione circa l’indipendenza nella scelta dei
collaboratori, evitando che sia contestata la violazione dell’art. 11.4.d.
Ove possibile evitare che componenti del Gestore Indipendente o il Garante abbiano rapporti con altre
società del gruppo, oppure procurarsi chiara evidenza della non sussistenza di fattori che ne possano
compromettere l’indipendenza, e ciò per evitare che possa essere contestata la violazione dell’art.
11.3.d.
Mantenere sistematicamente aggiornato il Programma degli Adempimenti ed inviare tempestivamente
all’Autorità i relativi aggiornamenti – rispettando in particolare il termine di 15 giorni dall’approvazione
dello stesso di cui al punto 7 della Determina 6/10 – in modo che in qualsiasi momento la
rappresentazione del sistema di separazione funzionale a disposizione dell’AEEGSI corrisponda allo stato
di fatto, con ciò evitando la contestazione della violazione dell’art. 12.5 del TIU.
Con riferimento agli scambi intercompany, onde evitare la contestazione della violazione degli artt. 14 e
25:
disciplinarli mediante contratti scritti e dettagliati che esprimano un corrispettivo basato su prezzi
unitari da applicare a quantità da rilevare a consuntivo, evitando le formule forfettarie e conservando
documentazione che evidenzi in che modo è stato determinato il prezzo unitario,
eseguire il benchmark di tali prezzi confrontandosi con il mercato e conservando riferimenti di prezzo
documentati (tipicamente offerte di fornitori alternativi esterni al gruppo),
verificare l’uniformità del pricing ossia dei prezzi praticati per i medesimi servizi erogati in favore di
diverse società del gruppo.
Con riferimento alla gestione dei dati commercialmente sensibili:
porre particolare attenzione anche ai flussi informativi cartacei e non soltanto alle basi dati
elettroniche,
limitare e porre sotto controllo gli accessi alle aree occupate dalla struttura dirigenziale ed operativa
del Gestore Indipendente,
utilizzare concretamente il registro delle richieste di accesso alle informazioni commercialmente
sensibili,
eseguire una rigorosa separazione fisica delle banche dati, valutando anche il soggetto proprietario,
l’amministratore del sistema, il luogo fisico che la ospita, il soggetto deputato alla manutenzione, ecc.
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Alcune considerazioni:
In quattro casi su quattro sono state contestate violazioni sia delle norme in materia di separazione
contabile che in materia di separazione funzionale.
Le contestazioni totali in materia di separazione funzionale sono state 20, mentre quelle in materia di
separazione contabile sono state 11.
Le prescrizioni oggetto del maggior numero di presunte violazioni sono quelle che riguardano
l’intercompany e di conseguenza l’articolo più violato – unico che sarebbe stato violato da tutte e
quattro le imprese – sarebbe l’art. 25.2
Sarebbero state violate da tre imprese su quattro anche le prescrizioni in materia di gestione delle
informazioni commercialmente sensibili, segnatamente per quanto riguarda la norma di cui all’art. 15.2
Dopo la Faq pubblicata sul proprio sito e l’orientamento espresso nel recente Documento per la
consultazione 346/2014/R/com per la riforma degli obblighi di separazione funzionale, l’Autorità ha
confermato come ritenga incompatibile con le finalità di separazione funzionale la situazione in cui la
società di distribuzione controlla la società di vendita
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