IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI (IAS 16)

BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI
INTERNAZIONALI
- IAS 16 e IAS 40 –
Dott. RENZO PARISOTTO
Università degli Studi di Bergamo
Anno accademico 2013/2014
Bergamo, 10 e 12 Marzo 2014 (1° parte)
INDICE
2

Immobili, impianti e macchinari (IAS 16)

Investimenti immobiliari (IAS 40)

Le attività materiali nella Circolare 262/05: BILANCIO INDIVIDUALE
INDICE

Immobili, impianti e macchinari (IAS 16):
 ambito di applicazione dello IAS 16;
 rilevazione iniziale;
 l’ammortamento;
 valutazione successiva;
 fair value o rideterminazione del valore, come sostituto del costo;
 IAS 16: transizione agli IAS;
 informazioni generali in nota integrativa
3
IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI (IAS 16):
Ambito di applicazione dello IAS 16
Lo Ias 16 si applica a tutti gli immobili, impianti e macchinari, fatta eccezione
per il caso in cui un altro principio contenga specifiche disposizioni in materia.
Occorre da subito rilevare che l’ambito di applicazione dello Ias 16 non è del tutto
assimilabile al concetto di immobilizzazioni materiali che siamo abituati a fare
riferimento nella redazione del bilancio “italiano”.
Lo Ias 16 si applica agli immobili, impianti e macchinari definiti come beni
tangibili che:
a) sono posseduti dall’impresa per essere utilizzati nella produzione o nella
fornitura di beni o servizi, per affittarli ad altri o per scopi amministrativi; e
b) ci si attende che siano utilizzati per più di un esercizio.
4
IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI (IAS 16):
Ambito di applicazione dello IAS 16 – segue -
Lo Ias 16 medesimo (Ias 16, par. 3.7), tuttavia, fornisce la seguente lista – da
ritenersi non esaustiva – di separate classi di immobilizzazioni, impianti e
macchinari:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
5
terreni;
terreni e fabbricati;
macchinari;
navi;
aerei;
autoveicoli;
mobili e attrezzature; e
macchine d’ufficio.
IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI (IAS 16):
Ambito di applicazione dello IAS 16 –segue -
Lo Ias 16 non si applica a:
6
-
immobili, impianti e macchinari classificati come posseduti per la vendita in
conformità all’Ifrs 5;
-
attività biologiche connesse all’attività agricola, la cui disciplina è contenuta
nello Ias 41;
-
diritti e riserve minerarie (petrolio, gas naturale) e altre risorse naturali non
rigenerabili, la cui disciplina è per lo più contenuta nell’Ifrs 6, Esplorazione e
valutazione delle risorse minerarie, concernente l’esplorazione e la
valutazione delle risorse minerarie in un futuro principio.
IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI (IAS 16):
Rilevazione iniziale
Le condizioni previste perché uno degli elementi oggetto di disciplina dello Ias 16
possa essere contabilizzato sono quelle standard per cui un’attività in genere sia
rilevabile.
Si prevede, quindi, che immobili, impianti e macchinari debbano essere iscritti in
bilancio quando:
probabile che l’impresa potrà godere dei benefici economici connessi al
bene;
è
costo del bene o il fair value – a seconda del criterio valutativo utilizzato –
può essere attendibilmente determinato.
il
Lo Ias 16 indica tre diverse tipologie di iscrizione iniziale in bilancio per i quali sono
previsti criteri valutativi diversi:
acquisto;
b) permuta;
c) costruzione in economia.
a)
7
IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI (IAS 16):
Rilevazione iniziale – segue -
8
a)
Acquisto: lo Ias 16 prevede che i beni acquisiti debbano inizialmente essere
rilevati al loro costo, inteso come importo monetario o equivalente pagato (prezzo
d’acquisto, eventuali dazi all’importazione, tasse d’acquisto non recuperabili, altri
costi direttamente imputabili). Sconti e abbuoni costituiscono, invece, voci da
portare in detrazione del costo di acquisto.
Il valore di un immobile, impianto e macchinario comprende, in aggiunta
qualsiasi costo direttamente attribuibile a portare l’attività nel luogo e nelle
condizioni necessarie per renderlo operante, quali costi di manodopera, costi di
preparazione del luogo, costi di trasporto e consegna, installazione, collaudo
nonché spese di natura professionale (1).
Sono inclusi, inoltre, nel valore dei cespiti gli elementi acquisiti per motivi
ambientali e di sicurezza anche se questi non portano direttamente benefici
economici all’azienda, quali i costi di smantellamento o bonifica.
Sul piano contabile il valore iscrizione include tali costi in contropartita ad una
passività.
1)
Costi accessori verificatisi in corso d’opera devono essere, invece, imputati al conto economico
dell’esercizio in cui gli stessi hanno la propria manifestazione economica.
IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI (IAS 16):
Rilevazione iniziale – segue -
9
b)
Permuta: diversamente da quanto previsto per i beni acquistati in modo ordinario,
un bene che rientra nell’ambito di applicazione dello IAS 16, e che sia stato
ricevuto in permuta, deve essere sempre iscritto al suo fair value fatta eccezione
per i casi in cui:

la transazione non ha natura commerciale: una transazione viene ritenuta
“commerciale” quando a) la configurazione dei flussi (rischio, tempistica e
importi) dei flussi finanziari dell’attività ricevuta differisce dalla configurazione
dei flussi finanziari dell’attività trasferita; oppure b) il valore specifico di una
parte dell’attività aziendale è condizionato dal risultato dello scambio; e c) la
differenza di cui in a) o b) è significativa se riferita al fair value delle attività
oggetto di scambio.
c)
Costruzione in economia: la valutazione iniziale segue i medesimi principi previsti
per le attività acquisite. I costi sostenuti che risultano direttamente attribuibili alla
costruzione sono capitalizzati, mentre i costi dovuti a inefficienze e inadempienze
non possono essere inclusi nel costo del bene, ma devono essere imputati
interamente nel conto economico del periodo.
ATTIVITÀ MATERIALI: IAS 16
Approccio “Per Componenti”
–
Obbligo di determinare separatamente la quota di ammortamento per ciascuna
parte rilevante di una immobilizzazione.
Esempio. Terreni e fabbricati
–
I terreni e gli edifici sono beni separabili e sono contabilizzati separatamente,
anche quando vengono acquistati congiuntamente. I terreni non sono
ammortizzabili, in quanto hanno vita utile illimitata: fanno eccezione cave e siti
utilizzati per discariche.
– Gli edifici, invece, sono ammortizzati, in quanto hanno vita utile limitata.
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IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI (IAS 16):
L’ammortamento
L’ammortamento del costo deve avvenire “al netto del valore residuo”, se questo è
determinabile. Il valore residuo di un bene è definito come il valore stimato che
l’impresa potrebbe ricevere in quel momento dalla sua dismissione, al netto dei costi
stimati di dismissione, se il bene fosse già al tempo e nella condizione attesa alla fine
della sua vita utile.
Valore ammortizzabile = Valore contabile – Valore residuo
Il valore residuo può essere rappresentato dal valore già fissato per la vendita del bene.
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IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI (IAS 16):
L’ammortamento– segue -
L’ammortamento inizia dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile per
l’uso, per esempio, quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie perché sia in
grado di funzionare e continua fino alla dismissione, anche se durante tale periodo
l’immobilizzazione è inattiva.
L’ammortamento cessa quando l’attività è eliminata contabilmente. Quindi,
l’ammortamento non cessa quando l’attività diventa inutilizzata, non è più in uso ed
è destinata alla dismissione, a meno che l’attività non sia completamente
ammortizzata.
L’eliminazione di una immobilizzazione segue le regole dettate dallo Ias 18, pertanto,
rileva, a tal fine, il trasferimento dei rischi e dei benefici in capo all’acquirente:
trasferimento che, generalmente, ma non sempre avviene, con il passaggio giuridico
della proprietà.
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IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI (IAS 16):
La valutazione successiva
Le spese successive, se si ritiene probabile che avranno l’effetto di apportare all’impresa
un flusso di benefici economici superiore a quello attuale, devono essere capitalizzate,
altrimenti devono essere imputate a conto economico.
Lo Ias 16 dispone che gli elementi di immobilizzazioni, impianti e macchinari possono
essere valutati, successivamente, applicando:

il modello del costo: il quale prevede che i beni siano iscritti al costo, al netto degli
ammortamenti accumulati;

il modello di rideterminazione del valore: secondo tale metodo i beni devono essere
iscritti al fair value inteso come l’importo al quale un’attività può essere scambiata tra parti
consapevoli e consenzienti in una libera transazione.
Con riferimento all’ammortamento lo Ias 16 dispone che i terreni e gli edifici, essendo beni
separabili, devono essere contabilizzati separatamente. Gli edifici hanno una vita utile
limitata e, per questo motivo, sono ammortizzati; i terreni, al contrario, hanno vita utile
illimitata e, quindi, non sono ammortizzati (Ias 16, par. 58).
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IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI (IAS 16):
La valutazione successiva – segue 
MODELLO DEL COSTO
La valutazione al costo prevede che gli elementi di immobili, impianti e macchinari siano
iscritti al costo al netto degli ammortamenti accumulati e delle eventuali riduzioni durevoli
di valore effettuate.
MODELLO
DI RIDERTEMINAZIONE DEL VALORE
Il modello poggia essenzialmente sulla rideterminazione dei valori dei cespiti al loro fair
value. Condizione necessaria perché si possa utilizzare il modello è che il fair value sia
“attendibilmente” determinabile altrimenti, le pertinenti informazioni contenute in bilancio
sarebbero prive della caratteristica qualitativa dell’attendibilità ritenuta per il Framework
fondamentale.
È fondamentale sottolineare che l’applicazione del metodo della rideterminazione del valore
non elimina l’ammortamento. In definitiva, anche se un cespite è valutato al fair value,
negli esercizi in cui non si effettua la verifica del suo valore effettivo, è comunque
necessario ammortizzare il bene in base al suo piano di ammortamento.
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FAIR VALUE O RIDERTERMINAZIONE DEL VALORE, COME
SOSTITUTO DEL COSTO
In fase di transizione dai principi contabili nazionali a quelli internazionali può risultare
difficile la valutazione al costo; infatti in tale circostanza talora può essere impossibile
ricostruire i dati, comprese le tabelle di ammortamento, relativi al costo degli immobili. Il
Board ha, quindi, deciso di consentire l’uso del fair value o del valore rivalutato come
costo presunto (deemed cost). Tale disposizione può essere applicata agli investimenti,
immobili e macchinari (IAS 16), alle attività immateriali (IAS 38) e agli investimenti
immobiliari (IAS 40).
L’impresa può scegliere di valutare un elemento degli immobili, impianti e
macchinari alla data di passaggio agli IAS/IFRS al fair value (valore equo) e utilizzare
tale valore come sostituto del costo a tale data.
Il neo-utilizzatore può scegliere di utilizzare il valore rideterminato di un elemento
degli immobili, impianti e macchinari, alla data di passaggio agli IAS/IFRS, o ad una data
precedente a tale passaggio, in base ai precedenti principi contabili, come sostituto del
costo alla data della rideterminazione del valore, se tale rideterminazione del valore, alla
data in cui è stata effettuata, era nel complesso paragonabile al:
a) fair value; o
b) al costo o al costo ammortizzato in base agli IAS/IFRS, rettificato per riflettere, per
esempio, le variazioni di un indice dei prezzi generale o specifico.
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IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI (IAS 16):
Transizione agli Ias
In sede di prima applicazione, l’impresa deve verificare i valori iniziali di iscrizione delle
immobilizzazioni materiali considerando il trattamento di:
• eventuali oneri finanziari impliciti;
• oneri di ripristino e/o smantellamento;
• capitalizzazione di oneri finanziari;
• eventuali operazioni di permuta;
• manutenzioni e riparazioni;
• fondi per manutenzioni cicliche, i quali devono essere eliminati se non esiste
un’obbligazione implicita alla data del bilancio che deriva da un evento passato;
• fondi di ripristino e sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili, i quali devono essere
eliminati, ove non sussista un’obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio, quale
risultato di un evento passato.
L’IFRS 1, ai paragrafi 16-19, consente, in sede di transizione agli IAS/IFRS, di derogare al
principio del costo, utilizzando un valore che rappresenterà in seguito il costo stesso. Tale
valore è rappresentato dal fair value alla data della situazione di apertura, ovvero dal costo
ammortizzato, rideterminato per riflettere la variazione nell’indice generale o specifico dei
prezzi. La deroga può essere utilizzata anche per un singolo bene e non comporta che tale
bene in seguito debba essere trattato come bene rivalutato. Gli ammortamenti saranno
successivamente calcolati sulla base del valore attribuito in sede di apertura.
16
RELAZIONI E BILANCI 2005 BPU
transizione agli IAS
17
RELAZIONI E BILANCI 2005 BPU
transizione agli IAS
1. Attività materiali
I principi contabili internazionali prevedono la separazione del valore del terreno rispetto
al valore del fabbricato con riguardo agli immobili, siano questi detenuti ad uso
funzionale o per investimento. Al fine di determinare in modo attendibile il valore
attribuibile al terreno, si è effettuata un’apposita perizia attraverso un terzo indipendente
che ha quantificato in termini percentuali l’incidenza del terreno sul complesso
immobiliare. In fase di prima applicazione si è pertanto provveduto ad iscrivere
separatamente il valore del terreno dal valore del fabbricato e ad annullare il fondo
ammortamento cumulato relativo al terreno. L’effetto derivante dallo storno del fondo
ammortamento terreni è complessivamente pari a 114.215 migliaia di euro che generano
un impatto positivo a patrimonio netto.
Inoltre, in fase di prima applicazione si è utilizzata l’esenzione concessa dall’IFRS 1 e si
è quindi provveduto ad iscrivere sia i fabbricati che i terreni al fair value in sostituzione
del costo.
18
Informazioni generali, relative allo IAS 16, da indicare in nota
integrativa
Nel bilancio sono indicate le seguenti informazioni per ciascuna classe di immobili, impianti e
macchinari :
A.
B.
C.
D.
E.
i criteri impiegati nella determinazione del valore contabile lordo (costo o rideterminazione di valore);
il criterio di ammortamento impiegato;
le vite utili o le aliquote di ammortamento utilizzate;
Il valore contabile lordo iscritto e l’ammortamento accumulato (aumentano con le perdite per riduzioni
di valore accumulate) all’inizio e al termine dell’esercizio;
una riconciliazione del valore contabile all’inizio e alla fine dell’esercizio che mostri :
i.
incrementi ;
ii.
attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo di dismissione
classificato come posseduto per la vendita in conformità all’IFRS 5 ad altre dismissioni;
acquisizioni a seguito di aggregazioni aziendali;
incrementi o decrementi derivanti da rivalutazioni e da perdite per riduzioni di valore rilevate o
eliminate contabilmente direttamente nel patrimonio netto secondo quanto previsto dallo a IAS 36;
perdite per riduzione di valore iscritte in conto economico secondo quanto previsto dallo IAS 36;
eliminazione di perdite per riduzione di valore rilevante a conto economico secondo quanto
previsto dallo IAS 36;
ammortamento (iscritto a conto economico come costo ovvero costo di altre attività);
differenze nette di cambio derivanti dalla conversazione del bilancio dalla valuta funzionale alla
differente moneta di presentazione, e altre conversazioni di gestione estere nella moneta di
presentazione dell’impresa che redige il bilancio;
altri cambiamenti.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
19
Informazioni generali, relative allo IAS 16, da indicare in nota
integrativa – segue 




20
L’esistenza e l’ammontare di restrizioni gravanti sulla titolarità e proprietà di immobili,
impianti e macchinari impegnati a garanzia di passività;
l’ammontare delle spese rilevate nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e
macchinari nel corso della sua costruzione;
l’ammontare degli impegni contrattuali esistenti per l’acquisto di immobili, impianti e
macchinari; e
se non è indicato separatamente nel prospetto del conto economico, l’importo del
risarcimento da parte di terzi, imputato a conto economico, per elementi di immobili,impianti
e macchinari che hanno subito una perdita di valore, sono stati persi o dismessi.
In conformità con quanto previsto dallo IAS 8, qualsiasi cambiamento in una stima contabile
(ad. es. con riguardo a valori residui, costi stimati di smantellamento che ha un effetto
sull’esercizio corrente o su quelli futuri.
INDICE
 Investimenti immobiliari (IAS 40):
 ambito di applicazione dello IAS 40;
 valutazione degli investimenti al fair value;
 IAS 40: transizione agli IAS;
 informazione generale in nota integrativa;
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INVESTIMENTI IMMOBILIARI (IAS 40):
Ambito di applicazione
Lo Ias 40 si applica a tutte le tipologie di imprese che detengono investimenti
immobiliari: pertanto il documento non riguarda soltanto le imprese specializzate in tali
investimenti. Gli investimenti immobiliari, in base allo Ias 40, non sono ammortizzati e si
valutano al fair value. Tale valutazione non è obbligatoria, in quanto le imprese, come
evidenziato di seguito, possono utilizzare la valutazione al costo prevista dallo Ias 16,
relativo alle immobilizzazioni materiali, ma, in questo caso, non possono applicare il
trattamento alternativo consentito che permette la rivalutazione degli immobili (con
imputazione a riserva della stessa).
Se un’impresa utilizza il fair value deve valutare tutti gli investimenti, con l’eccezione dei
casi in cui il fair value non si attendibile:
Investimenti immobiliari: alternative previste per la valutazione
Valutazione: due possibilità
22
1
2
Fair value (IAS 40) nel conto economico
senza ammortamento
Costo non rivalutato (IAS 16) con
ammortamento
INVESTIMENTI IMMOBILIARI (IAS 40):
Ambito di applicazione – segueLa contabilizzazione al fair value differisce dalla contabilizzazione effettuata per le
rivalutazioni, consentite, quale trattamento contabile alternative al costo, per alcune attività
non finanziarie (Ias 16). In base a tale criterio alternativo, gli incrementi di valore contabile
di una valutazione basata sul costo sono rivalutati in una riserva di rivalutazione,
mentre in base alla valutazione al fair value prevista dallo Ias 40 tutti i cambiamenti dello
stesso sono rilevati nel conto economico. In sostanza, tutte le oscillazioni del fair
value, sia in aumento che in diminuzione, sono imputate al conto economico,
mentre le rivalutazioni del costo previste dallo Ias 16 sono imputate in un’apposita
riserva.
IAS 40
Investimenti immobiliari
non sono più ammortizzati e si valutano al fair value con imputazione delle variazione
nel conto economico.
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VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI AL FAIR VALUE
Gli investimenti immobiliari (IAS 40), in alternativa al costo:
–
non sono più ammortizzati e si valutano al "fair value" con imputazione delle
variazioni nel conto economico
Fair Value: si determina tramite:
–
mercato attivo
– prezzi correnti di mercati attivi di immobili di diversa natura rettificati
– prezzi recenti di immobili similari in mercati meno attivi rettificati
– flussi finanziari attualizzati
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INVESTIMENTI IMMOBILIARI (IAS 40):
Quali sono gli investimenti immobiliari
Sono investimenti immobiliari e si applica lo IAS 40
 terreno posseduto per investimento;
 terreno posseduto per un utilizzo futuro non ancora determinato al momento attuale;
 edificio di proprietà dell’impresa locato a terzi con leasing operativo;
 edificio posseduto tramite un contratto di leasing finanziario, locato a terzi con
leasing operativo;
 investimenti immobiliari già esistenti che sono in fase di ristrutturazione per poter
essere utilizzati continuativamente in futuro come investimenti immobiliari;
 immobile costruito per un utilizzo come investimento immobiliare, a partire dal
momento, in cui la costruzione o lo sviluppo è terminato.
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INVESTIMENTI IMMOBILIARI (IAS 40):
Quali sono gli investimenti immobiliari – segueNON sono investimenti immobiliari e non si applica lo IAS 40
 immobile posseduto per la vendita;
 immobile che viene costruito e sviluppato per conto terzi;
 immobile a uso del proprietario, inclusi gli immobili posseduti per un utilizzo futuro
come immobili a uso del proprietario;
 immobili posseduti per una futura ristrutturazione e un successivo utilizzo come
immobili a uso del proprietario;
 immobili a uso dei dipendenti e immobili a suo del proprietario in procinto di essere
dismessi;
 immobile che, al momento attuale, è costruito e sviluppato per un utilizzo futuro come
investimento immobiliare, prima del termine della costruzione o dello sviluppo;
 immobili dati in locazione a un’altra impresa tramite un leasing finanziario(vedi IAS 17).
26
INVESTIMENTI IMMOBILIARI (IAS 40):
Quali sono gli investimenti immobiliari – segue-
Immobile di un’impresa locato e a disposizione della capogruppo
27
Bilancio di esercizio
Bilancio consolidato
Investimento immobiliare
Immobile a uso del
proprietario
INVESTIMENTI IMMOBILIARI (IAS 40):
Quali sono gli investimenti immobiliari – segue-
Due diversi metodi di valutazione
28
Rivalutazione di
immobilizzazioni
(Ias 16)
Variazioni di fair value di
investimenti immobiliari
(Ias 40)
Sono imputate al patrimonio
netto
Sono imputate nel conto
economico
INVESTIMENTI IMMOBILIARI (IAS 40):
Transazione agli IAS
In sede di transizione agli IAS/IFRS, l’impresa deve:
•
individuare e classificare separatamente gli investimenti immobiliari, stornando le
eventuali attività non iscrivibili ai fini IAS, con contropartita l’apposita riserva di
patrimonio netto in cui confluiscono le differenze con gli IAS;
• decidere come valutare gli investimenti immobiliari, cioè se con il modello del costo o
con quello del fair value (tuttavia, gli immobili posseduti tramite leasing operativo,
qualificati come investimenti immobiliari, devono essere obbligatoriamente valutati al
fair value).
In particolare l’IFRS 1 consente, alla data di passaggio agli IFRS, di:
•
valutare gli investimenti immobiliari al fair value e utilizzare tale valore come sostituto
del costo;
• utilizzare il valore rideterminato degli investimenti, alla data di passaggio o a
una data precedente, in base ai precedenti principi contabili, come sostituto del
costo se tale valore era, alla data in cui venne rideterminato, assimilabile al fair
value o al costo o costo ammortizzato.
29
Informazioni generali, relative allo IAS 40, da indicare in nota
integrativa
Qualunque sia il modello scelto, fair value o costo, lo IAS 40 richiede a tutte le imprese di
indicare il fair value dei loro investimenti immobiliari. Quindi le seguenti informazioni sono
richieste in entrambi i casi:
a.
Se applica il modello il modello del fair value o il modello del costo;
b.
Se applica il modello del fair value, se ed in quali circostanze, gli immobili posseduti
tramite leasing operativi sono classificati e contabilizzati come investimenti immobiliari;
c.
Quando la classificazione risulti difficile, i criteri definiti per distinguere un investimento
immobiliare da un immobile ad uso del proprietario e da un immobile posseduto per la
vendita nel normale svolgimento dell’attività imprenditoriale;
d.
I criteri e le significative assunzioni utilizzati nel determinare il fair value
dell’investimento immobiliare, precisando se la determinazione del fair value sia stata
effettuata sulla base di indicazioni di mercato oppure sia stata basata principalmente su
altri fattori (che vanno specificati dall’impresa) a causa della natura dell’investimento e
della mancanza di dati di mercato comparabili;
30
Informazioni generali, relative allo IAS 40, da indicare in nota
integrativa – seguee)
La misura in cui il fair value dell’investimento immobiliare (iscritto o indicato
nell’informativa di bilancio) si basa su una valutazione di un perito indipendente che
possiede riconosciute e rilevanti qualifiche professionali e ha una recente esperienza nella
localizzazione e nella tipologia dell’investimento immobiliare oggetto di valutazione. Se
non ci sono tali valutazioni da parte di un perito indipendente, questo fatto è indicato;
f)
gli importi rilevati nel conto economico per:
ricavi per canoni da investimenti immobiliari;
ii.
costi operativi diretti (incluse le riparazioni e le manutenzioni) derivanti
dall’investimento immobiliare che ha prodotto ricavi da canoni di locazione nel corso
dell’esercizio; e
iii. costi operativi diretti (incluse le riparazioni e le manutenzioni) derivanti
dall’investimento immobiliare che non ha prodotto ricavi da canoni di locazione nel
corso dell’esercizio;
iv. la variazione complessiva del fair value rilevata a conto economico sulla “vendita”
di un investimento immobiliare da un gruppo di attività in cui è adottato il modello del
costo a un gruppo in cui è adottato il modello del fair value.
i.
g)
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l’esistenza e gli importi dovuti a restrizioni sulla realizzabilità degli investimenti immobiliari
o per riparazioni, manutenzioni o migliorie.
VALUTAZIONE SUCCESSIVA
TRATTAMENTO CONTABILE PREFERITO:
COSTO (AMMORTIZZATO)
IMMOBILI
TRATTAMENTO CONTABILE ALTERNATIVO:
STRUMENTALI (IAS 16)
RIVALUTAZIONE (impatto a PN a meno che sia
successiva a precedenti svalutazioni. Sì
ammortamento)
TRATTAMENTO CONTABILE
PREFERITO:
FAIR VALUE (impatto a CE e no ammortamento)
IMMOBILI
NON STRUMENTALI (IAS 40)
TRATTAMENTO CONTABILE ALTERNATIVO:
COSTO (sì ammortamento)
Il fair value può essere adottato a condizione che:
• la rideterminazione del valore venga effettuata con sufficiente regolarità;
• la valutazione venga effettuata per l’intera categoria di beni alla quale appartiene il bene rideterminato.
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DISMISSIONI E CESSIONI
Un bene deve essere eliminato dallo stato patrimoniale:
–
al momento della cessione
– quando nessun beneficio economico futuro è atteso dal suo utilizzo o
dismissione
La differenza tra il corrispettivo netto di cessione e il valore di bilancio deve
essere rilevata a conto economico
33
INDICE
34

Immobili, impianti e macchinari (IAS 16)

Investimenti immobiliari (IAS 40)

Le attività materiali nella Circolare 262/05: BILANCIO INDIVIDUALE
LEGGE STABILITÀ 2014
(LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147)
Per i soggetti IAS Adopter il comma 147 della Legge di stabilità rinviando all’art. 14
della Legge 342/2000 consente di riallineare, previo versamento di un’imposta
sostitutiva IRES e IRAP con aliquota del 16%, il valore dei beni d’impresa,
strumentali e non, incluse le partecipazioni in società ed enti, costituenti
immobilizzazioni finanziarie(art. 85 c. 3 bis TUIR) indipendentemente dalle modalità
con cui sono state acquisite quindi, non solo nel contesto di operazioni straordinarie.
L’importo oggetto di riallineamento da considerare al netto dell’imposta sostitutiva,
comporta la correlata apposizione di un vincolo di sospensione d’imposta ad una
riserva che può essere “liberata”, al pari della situazione di rivalutazione vista sopra,
mediante versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva di IRES e IRAP con aliquota
del 10%.
E’ prevista l’emanazione di un provvedimento attuativo.
Adattando le disposizioni degli artt. 10 e 14 della legge n. 342/2000 alla terminologia
utilizzata dai principi contabili internazionali, ne discende che i beni riallineabili sono
quelli iscritti tra le attività non correnti, vale a dire (seguendo l’elenco contenuto nello
IAS 1):
1)gli immobili, impianti macchinari, posseduti per essere utilizzati nella produzione o
nella fornitura di beni e servizi, ovvero per scopi amministrativi (IAS 16);
35
LEGGE STABILITÀ 2014
(LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147)
I beni immateriali, consistenti in attività non monetarie prive di consistenza fisica
(IAS 38);
3) gli investimenti immobiliari, posseduti per essere locati a terzi o in attesa di un
incremento di valore, da cui originano flussi finanziari indipendenti dalle altre
attività aziendali (IAS 40).
L’ultimo periodo del comma 147 dispone che le imprese IAS Adopter devono
vincolare una riserva in sospensione d’imposta ai fini fiscali, soggetta alla
medesima disciplina del saldo attivo di rivalutazione (comma 142), per l’importo
corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento al netto dell’imposta
sostitutiva.
Il vincolo della sospensione d’imposta può essere costituito sulle riserve di
rivalutazione iscritte per effetto del revalutation model (in base allo IAS 16 e allo
IAS 38).
Qualora i maggiori valori iscritti siano stati imputati direttamente al conto
economico senza la costituzione di una apposita riserva (come nel caso delle
variazioni relative agli investimenti immobiliari di cui allo IAS 40), il vincolo della
sospensione va costituito in relazione a qualsiasi altra riserva del patrimonio netto,
che non si trovi già in regime di sospensione d’imposta.
2)
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ATTIVITÀ MATERIALI NELLO STATO PATRIMONIALE DELLE
BANCHE : CIRCOLARE 262/2005, 2° AGGIORNAMENTO 21/01/2014
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ATTIVITÀ MATERIALI: DEFINIZIONE CONTENUTA NELLA
CIRCOLARE 262/05, 2° AGGIORNAMENTO 21 GENNAIO 2014
5.24 Attività materiali (principi generali, paragrafo 5)
Le “attività materiali” comprendono sia gli immobili, gli impianti e i macchinari e le
altre attività materiali disciplinate dallo IAS 16 sia gli investimenti immobiliari
(terreni e fabbricati) disciplinati dallo IAS 40. Sono incluse le attività oggetto di
operazioni di locazione finanziaria (per i locatari) e di leasing operativo (per i
locatori) nonché le migliorie e le spese incrementative sostenute su beni di terzi
purché relative ad attività materiali identificabili e separabili (es. ATM).
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ATTIVITÀ MATERIALI NELLO STATO PATRIMONIALE DELLE
BANCHE : CIRCOLARE 262/2005, 2° AGGIORNAMENTO 21/01/2014
110. Attività materiali / 120. Attività materiali (consolidato)
Figurano nella presente voce le attività materiali ad uso funzionale e quelle
detenute a scopo di investimento di cui, rispettivamente, agli IAS 16 e 40 nonché
quelle oggetto di locazione finanziaria (per il locatario) e di leasing operativo (per
il locatore) di cui allo IAS 17. Nel caso di locazione finanziaria “con ritenzione dei
rischi”, cioè nel caso in cui i rischi non si trasferiscono sul locatario anteriormente
alla presa in consegna del bene e alla decorrenza dei canoni di locazione, i
locatori riconducono nella presente voce i beni in corso di costruzione e quelli in
attesa di locazione.
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ATTIVITÀ MATERIALI NEL CONTO ECONOMICO DELLE BANCHE :
CIRCOLARE 262/2005, 2° AGGIORNAMENTO 21 GENNAIO 2014
N.B: per motivi di spazio, il conto economico sopra riportato è stato “tagliato”. Per la sua visione integrale si
rimanda alle slide presentate nel corso della prima lezione del corso.
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ATTIVITÀ MATERIALI NEL CONTO ECONOMICO DELLE BANCHE :
CIRCOLARE 262/2005, 2° AGGIORNAMENTO 21 GENNAIO 2014
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
200. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (consolidato)
Nella presente voce va indicato il saldo, positivo o negativo, fra le rettifiche di valore e le
riprese di valore relative alle attività materiali detenute ad uso funzionale o a scopo di
investimento, incluse quelle relative ad attività acquisite in locazione finanziaria e ad attività
concesse in leasing operativo. Vi figurano convenzionalmente anche i risultati delle
valutazioni, effettuate ai sensi dell'IFRS 5, delle attività materiali classificate come "singole
attività".
220. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
250. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
(consolidato)
Nella presente voce figura il saldo, positivo o negativo, fra le svalutazioni e le rivalutazioni diverse dalle rettifiche di valore e dalle riprese di valore da deterioramento, che sono
indicate nelle voci 170 e 180 - delle attività materiali e immateriali (diverse dall’avviamento)
valutate al fair value o al valore rivalutato, che ai sensi degli IAS 16, 36 e 40 devono essere
iscritte nel conto economico.
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Attività materiali nel Bilancio consolidato 2012 UBI banca
Parte A – Politiche contabili
7. Attività Materiali
7.1 Definizione attività ad uso funzionale
Sono definite “Attività ad uso funzionale” le attività tangibili possedute per essere utilizzate ai
fini dell’espletamento dell’attività sociale ed il cui utilizzo è ipotizzato su un arco temporale
maggiore dell’esercizio. Sono ricompresi anche gli immobili concessi in locazione a
dipendenti, ex dipendenti e loro eredi nonché le opere d’arte.
7.2 Definizione attività detenute a scopo di investimento
Sono definite “Attività detenute a scopo di investimento” le proprietà possedute con la finalità
di percepire canoni di locazione o per l’apprezzamento del capitale investito. Di conseguenza,
un investimento immobiliare si distingue dall’attività detenuta ad uso del proprietario per il fatto
che origina flussi finanziari ampiamente differenziati dalle altre attività possedute dal Gruppo
bancario.
Sono ricomprese tra le attività materiali (ad uso funzionale e detenute a scopo di investimento)
anche quelle iscritte a seguito di contratti di leasing finanziario sebbene la titolarità giuridica
delle stesse rimanga in capo all’azienda locatrice.
7.3 Criteri di iscrizione
7.4 Criteri di valutazione - 7.4.1 Definizione e determinazione del fair value
7.5 Attività materiali acquisite in leasing finanziario
7.6 Criteri di cancellazione
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