Circolare 25.07.14 - Studio Dottori Commercialisti

Studio Dottori Commercialisti
Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna
Dott. Sergio Massa
Dott. Elena Melandri
Dott. Paola Belelli
Dott. Pierpaolo Arzarello
Bologna, 25 luglio 2014
A TUTTI I CLIENTI
LORO INDIRIZZI
BONUS INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI – DL 91/2014
L’art. 18 del D.L. 24.6.2014 n. 91 prevede un’agevolazione fiscale a sostegno delle imprese che investono nell’acquisto
(anche a mezzo leasing) di determinati beni mobili strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel
territorio dello Stato.
I soggetti interessati sono esclusivamente i titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma giuridica e dal regime
contabile adottato, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nella divisione 28 della Tabella
ATECO nel periodo che va dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015.
Per l’agevolazione conta la data di consegna (o spedizione) del bene, non la data del pagamento.
Quali beni sono agevolati
Le norme non sono un campione di chiarezza.
Rientrano sicuramente nell’agevolazione gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla divisione 28 della Tabella
ATECO 2007: si tratta in generale di tutti quei macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o
termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione. E’ irrilevante che il soggetto cedente (fornitore) abbia o meno
un codice attività appartenente a tale divisione 28.
Sono agevolabili anche gli investimenti in macchinari ed apparecchiature nuovi compresi nella divisione 28, destinati
ad essere incorporati in beni complessi già esistenti ma non compresi nella suddetta divisione.
È agevolabile anche l’acquisto di componenti e parti indispensabili per il funzionamento dei beni, pur se non inclusi
nella divisione 28 (quali computer e software che servono a far funzionare macchinari e apparecchiature), che ne
costituiscono dotazione; al di fuori di tale ipotesi rileva l’acquisto di parti e accessori solo se espressamente inclusi
nella divisione 28.
Quali beni sono esclusi
In generale sono esclusi tutti i beni non compresi nella tabella 28, ad es. I computer dell’amministrazione.
Sono in generale esclusi dall’agevolazione quei beni che presentano una semplice relazione di collegamento
funzionale ma che non sono indispensabili per l’utilizzo del bene agevolato. Sono quindi agevolati gli stampi
(divisione 25) se acquistati unitamente al macchinario e se ne costituiscono ordinaria dotazione.
Sembra invece debbano essere esclusi, ad es., i nastri trasportatori che hanno una mera funzione di collegamento tra
il bene agevolato e altri impianti e macchinari che fanno parte della medesima struttura produttiva.
Credito d’imposta
Su questi investimenti è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% calcolato sulla differenza (se positiva) tra
l’ammontare degli investimenti effettuati nel periodo 25.6.14-31.12.14 oppure 1.1.2015-30.6.2015 e la media degli
investimenti, relativi ai medesimi beni, realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti.
Questo vuol dire che per gli investimenti effettuati nella seconda parte del 2014, si dovrà far riferimento alla media degli
investimenti dei periodi 2009 – 2013. Di questi anni potrà essere eliminato l’anno in cui gli investimenti risultano
maggiori, così da ridurre la media da porre a confronto con gli investimenti effettuati.
Per gli investimenti effettuati nel periodo 1.1.2015 – 30.6.2015 si dovrà far riferimento alla media degli investimenti nei
periodi 2010 – 2014.
Il conteggio tuttavia si complica perche’:
per le imprese costituite da meno di cinque anni: si deve aver riguardo alla media degli investimenti effettuati
nei periodi d’imposta precedenti, anche se inferiori a cinque;
per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014 (ammesse comunque all’agevolazione). si ha
riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo;
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nel calcolo della media è possibile escludere il periodo d’imposta in cui gli investimenti sono stati
maggiori;
non si considerano gli investimenti di importo unitario inferiore a euro 10.000.
Il credito d’imposta cosi’ calcolato va ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo, e deve essere indicato
nella dichiarazione in cui lo stesso e’ maturato ed in quelle successive in cui avviene l’utilizzo.
Il credito d’imposta non e’ tassato in quanto:
non concorre alla formazione del reddito Irpef o Ires e del valore della produzione ai fini Irap;
è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e
non è soggetto al limite di cui all’art. 1 c. 53 L. 244/2007 (euro 250.000 da indicare nel quadro RU del modello
Unico);
la prima quota annuale è utilizzabile nel secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato
effettuato l’investimento (quindi nel 2016 per le imprese che maturano il credito d’imposta per investimenti nel
periodo 25.6.2014-31.12.2014).
Facendo un semplice esempio, se un’impresa effettua investimenti agevolabili per euro 100.000 e la media degli ultimi
cinque esercizi, escluso il periodo in cui gli investimenti sono stati maggiori, e’ pari a euro 60.000,
Il credito d’imposta spettante sarà pari ad euro (100.000 – 60.000) x 15% = 6.000 ed esso potrà essere utilizzato in
compensazione a partire dal 1° gennaio 2016 con le seguenti modalità:
€ 2.000 a partire dal 1° gennaio 2016;
€ 2.000 a partire dal 1° gennaio 2017;
€ 2.000 a partire dal 1° gennaio 2018.
Decadenza
Il credito d’imposta maturato è revocato se i beni oggetto dell’investimento agevolato siano ceduti a terzi, ovvero
autoconsumati o destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa, prima del secondo periodo d’imposta
successivo all’acquisto. Quindi un bene agevolato acquistato nel periodo 25.6.14-31.12.14 non puo’ essere ceduto nel
2015, ma lo puo’ essere nel 2016.
MODIFICHE AL DIRITTO SOCIETARIO – DL 91/2014
Il diritto societario continua ad essere riformato con interventi che, se da un lato comportano dei benefici in capo alle
imprese, dall’altro hanno sollevato qualche perplessità. Parliamo del D.L. 91/2014 che ha introdotto diverse novità nella
disciplina delle società per azioni, nonché nell’ambito dei controlli nelle società a responsabilità limitata.
Scopo del provvedimento e’ stato quello di ridurre i costi dei controlli in capo alle società, fino ad oggi esercitati dal
Collegio sindacale, nonché quello di favorire la nascita delle società per azioni.
Vediamo in sintesi le novita’.
La riduzione del capitale minimo delle SPA- La prima novità introdotta, forse la più rilevante, è quella relativa alla
riduzione del capitale minimo previsto per le Spa, al fine di favorire la diffusione di questa forma societaria: il capitale
sociale minimo prima richiesto, pari a 120.000 euro, è stato portato a 50.000 euro.
Meno controlli nelle Srl – Con l’abrogazione del secondo comma dell’art. 2477 del codice civile, se prima della riforma
le Srl che avevano un capitale sociale non inferiore a quello minimo previsto per le Spa dovevano nominare l’organo di
controllo, a seguito delle novità introdotte tale disposizione non è più applicabile.
Saranno pertanto obbligate a nominare l’organo di controllo soltanto le Srl che sono tenute alla redazione del bilancio
consolidato, o che controllano società obbligate alla revisione legale dei conti o che per due esercizi consecutivi hanno
superato due dei tre limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata, che sono:
Ricavi € 8.800.000
Attivo € 4.400.000
Dipendenti: 50 in media
TASSO D’INTERESSE PER TARDIVI PAGAMENTI
Il saggio degli interessi di mora applicabile ai ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, per il periodo dal 1°
luglio al 31 dicembre 2014, è stato ridotto dall'8,25% all’ 8,15%.
Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori
approfondimenti sono reperibili anche sul sito www.studio-dott-comm.it, con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti.
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