Shipping aprile maggio

 SHIPPING AND TRANSPORT BULLETIN Aprile – Maggio 2014 In questo numero Elusione delle misure anti dumping: un recente caso delle Corti UE ............................................................ 2 Autorità Portuali, canoni demaniali e normativa antitrust: come può reagire il concessionario che paga più del suo competitor? .................................... 3 L’AGCM contro il monopolio nel settore dei servizi tecnico – nautici. Una prima (mancata) decisione in merito emessa dal TAR della Regione Sicilia ............. 5 Sicurezza a bordo, verso una responsabilità oggettiva dell’armatore? ........................................... 6 Contributi dagli uffici NCTM nel mondo ... 7 Rubrica UE: gli atti più significativi nel bimestre passato che attengono il mondo del trasporto e del commercio internazionale ........................................ 7 Eventi NCTM ........................................... 9 APRILE ....................................................................... 9 MAGGIO .................................................................... 9 Sala Stampa NCTM ................................. 10 In questo numero commentiamo una recente sentenza del Tribunale di Primo Grado della UE che affronta il tema, sempre più frequente ed attuale nel commercio internazionale, delle condotte elusive di dazi antidumping. Ci siamo poi chiesti se cosa accade se un concessionario in un porto paga un canone demaniale più alto di quanto paga un terminalista concorrente nello stesso segmento di attività. La risposta è scontata. Un po’ meno se si considera che il fenomeno è molto diffuso e privo di adeguata (finora) protezione. Il TAR Sicilia rinuncia a decidere, con una sentenza che lascia perplessi, sulla diatriba insorta tra Ministero di Trasporti e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che riguarda la legittimità del monopolio naturale fin qui garantito ai concessionari dei servizi tecnico nautici nei porti italiani . Una recente sentenza della Corte di Cassazione italiana afferma un ambito di responsabilità dell’armatore in materia di mantenimento degli apparati di sicurezza della nave che dovrà essere tenuta in debito conto a pena di sgradite sorprese. Il nostro ufficio di Bruxelles cura il consueto aggiornamento sullo stato della legislazione comunitaria in materia di trasporti e di commercio intenzionale. Troverete, infine, un primo elenco dei prossimi eventi previsti nelle nostre sedi di Milano e di Roma, oltre al consueto update sulle attività dello Studio nel bimestre passato. Alberto Rossi Partner, Milano Responsabile Dipartimento Shipping e Trasporti E-­‐mail: [email protected] Elusione delle misure anti dumping: un recente caso delle Corti UE Bernard O‘Connor Partner, Bruxelles Telephone: +32 (0) 2 285 4685 E-­‐mail: [email protected] Contract Professor, Statale di Milano, Visiting Professor, Bocconi di Milano Spesso accade che alcuni operatori commerciali tentino di eludere o di aggirare le misure antidumping o anti sovvenzioni, specialmente quando i dazi da pagare sono elevati. Maggiori sono i dazi e maggiori saranno il vantaggio in termini commerciali in caso di elusione nonché la tentazione di eluderne il pagamento. Nel contesto di un procedimento conclusosi giovedì 16 gennaio 2014, il Tribunale di primo grado dell’Unione Europea ha emesso per la prima volta una sentenza relativa a un caso di elusione. Il Tribunale ha stabilito la legittimità delle misure adottate dalle Istituzioni Europee per sanzionare BP North America a seguito dell’importazione nell’UE di biodiesel diluito e della relativa elusione dei dazi antidumping sul biodiesel concentrato. Il procedimento ha avuto inizio nel luglio 2009. All’epoca l’UE aveva adottato due regolamenti che introducevano dazi antidumping e anti sovvenzioni sulle importazioni nell’UE di biodiesel proveniente dagli Stati Uniti. Il biodiesel viene trasportato in forma altamente concentrata e successivamente, soltanto in prossimità del luogo di utilizzo, viene diluito con gasolio minerale per raggiungere il livello di concentrazione appropriato per consentirne l’utilizzo nei motori degli autoveicoli. In Europa la concentrazione di biodiesel nel gasolio minerale si aggira generalmente tra il 5% e il 7%. Prima dell’introduzione dei dazi antidumping e anti sovvenzioni, il biodiesel importato nell’UE dagli USA era solo in forma altamente concentrata. Il trasporto di miscele contenenti basse concentrazioni di biodiesel non era economicamente vantaggioso poiché, in sostanza, equivaleva al trasporto di un maggior quantitativo di gasolio minerale rispetto a quello di biodiesel, mentre in Europa il gasolio è reperibile a un prezzo inferiore. L’UE aveva, all’esito di una serie di valutazioni tecniche, limitato l’imposizione di dazi antidumping e anti sovvenzioni alle miscele di biodiesel e gasolio minerale con una concentrazione di biodiesel superiore al 20%. Le miscele con concentrazioni inferiori, invece, non erano state colpite dalle misure. Le misure avevano un’incidenza significativa sulle importazioni, considerato che i dazi antidumping ammontavano fino a 198 Euro per tonnellata di biodiesel puro (alcune società non ricorrevano a pratiche di dumping), e i dazi anti sovvenzioni variavano da 211 a 237 Euro per tonnellata di biodiesel. Una volta appurato che le misure non si applicavano alle miscele con concentrazioni di biodiesel inferiori al 20% per tonnellata, BP North America ha iniziato a importare nell’UE miscele con concentrazioni più basse, solitamente intorno al 15%. I produttori europei di biodiesel hanno interpretato tale mossa come un tentativo di elusione delle misure di difesa in vigore e hanno chiesto alle autorità europee di indagare. A seguito di un’indagine durata un anno, nel maggio 2011 l’UE ha adottato misure per impedire l’elusione estendendo, tra gli altri, dazi antidumping in vigore alle importazioni di miscele con concentrazioni inferiori al 20%. Come avvenuto per le misure antidumping e anti sovvenzioni, anche le misure antielusione sono state adottate dal Consiglio dell’UE con proprio regolamento. Il Consiglio ha constatato una modifica della configurazione degli scambi commerciali di biodiesel nella misura in cui, prima dell’introduzione delle misure antidumping e anti sovvenzioni, nessuna società aveva mai importato miscele con concentrazioni inferiori al 20%. Il Consiglio ha, inoltre, constatato l’assenza di una valida motivazione economica alla base di tale mutamento se non l’intenzione di eludere i dazi antidumping e anti sovvenzioni tramite miscele di biodiesel lievemente modificate. Il Consiglio ha poi accertato che BP stava vendendo sottocosto e a quotazioni inferiori a quelle dei concorrenti UE. Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio ha ritenuto necessario intervenire e ha introdotto le misure antielusione sulle concentrazioni inferiori al 20%. 2 BP ha contestato i rilievi del Consiglio e ha presentato un ricorso dinanzi il Tribunale di Primo Grado a Lussemburgo contro il regolamento che ha imposto le misure antielusione. Secondo BP, dato che le miscele con concentrazioni inferiori al 20% erano state esplicitamente escluse dai provvedimenti originari, tali miscele non potevano essere soggette alle misure antielusione successive. Con sentenza del 16 gennaio scorso, il Tribunale ha respinto le argomentazioni di BP e ha stabilito che le misure antielusione sono applicabili non solo nel caso in cui le pratiche elusive riguardano lo stesso prodotto, ma anche quando i prodotti importati sono lievemente alterati al fine di eludere i dazi. Nel caso di specie, BP aveva posto in essere proprio tale lieve alterazione del prodotto che non aveva altra ragione d’essere se non l’elusione dei dazi antidumping e anti sovvenzione. A sostegno delle proprie pretese, BP ha, inoltre, sostenuto che si era verificata alcuna modifica della configurazione degli scambi commerciali atteso che una tale “modifica” può verificarsi solo in presenza di scambi commerciali preesistenti, mentre prima dell’introduzione dei dazi importava qualsiasi tipo di biodiesel in Europa. Il Tribunale ha respinto tale argomentazione, oltre ad altre asserzioni di natura giuridica. Il caso in commento assume particolare rilievo nella misura in cui per la prima volta il Tribunale si è pronunciato in dettaglio in merito alle norme e alle procedure UE relative al contrasto all’elusione. Tale fenomeno sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti per il mercato. La conferma che l’UE sta utilizzando adeguatamente i propri poteri per far fronte al fenomeno rappresenta un passo importante per assicurare che tutti gli operatori commerciali svolgano la propria attività nel rispetto delle medesime regole di leale concorrenza. Autorità Portuali, canoni demaniali e normativa antitrust: come può reagire il concessionario che paga più del suo competitor? Alberto Torrazza Salary Partner, Milan Telephone: +3902725511 E-­‐mail: [email protected] Accade talvolta che in alcuni porti e nel medesimo mercato (quelle delle operazioni portuali) alcuni concessionari demaniali siano costretti a lavorare in situazioni di svantaggio concorrenziale rispetto a quelli dei propri competitor. Una di tali situazioni, ad esempio, si verifica allorché l’Autorità Portuale (che è un ente pubblico non economico secondo il nostro ordinamento) pretenda il pagamento di canoni demaniali diversi per l’utilizzo (funzionale al traffico portuale) di aree (coperte o scoperte) tra di loro simili, senza alcuna apparente o sostanziale giustificazione che possa eventualmente legittimare tale diverso trattamento. L’interrogativo che in questi casi il concessionario potrebbe porsi è se il comportamento dell’Autorità Portuale possa integrare gli estremi di un illecito concorrenziale (con conseguente possibilità di ottenere il ristoro per il diverso trattamento subito), nonostante la legge italiana escluda espressamente la natura di impresa pubblica di detto Ente. Giova preliminarmente rilevare che, secondo una costante giurisprudenza, nel contesto del diritto della concorrenza, la nozione di impresa comprende qualsiasi entità che eserciti una attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e delle modalità del suo finanziamento (sentenza 12 settembre 2000, cause riunite da C/180/98 a C/184/98 Pavolv ed altri). Per quel che riguarda poi l'eventuale applicazione delle norme del Trattato in materia di 3 concorrenza alle “imprese pubbliche”, è d'uopo distinguere tra l'ipotesi in cui lo Stato agisca esercitando il potere d'imperio e quella in cui svolga attività economiche di natura industriale o commerciale consistenti nell'offrire beni o servizi sul mercato (v., in questo senso, sentenza 16 giugno 1987, causa 118/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 2599, punto 7). A questo proposito non ha rilevanza il fatto che lo Stato agisca direttamente tramite un organo che fa parte della pubblica amministrazione o tramite un ente cui ha conferito diritti speciali o esclusivi (v., in questo senso, sentenza Commissione/Italia, già ricordata, punto 8). Per distinguere tra le due ipotesi prospettate, si deve esaminare l'indole delle attività svolte dalla pubblica impresa o dall'ente al quale lo Stato ha conferito diritti speciali o esclusivi (v., in questo senso, sentenza Commissione/Italia, già ricordata, punto 7). Per quanto poi attiene alle Autorità Portuali, una recente decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato ha precisato che «Il progetto notificato riguarda la costruzione d'infrastrutture presso il porto di Augusta, che saranno sfruttate commercialmente dall’autorità portuale di Augusta attraverso il loro noleggio/concessione agli operatori di terminali. In questo contesto l’autorità portuale di Augusta intraprenderà un'attività economica, ed è quindi considerata un'impresa ai fini della presente decisione» (enfasi aggiunte)1. Con particolare riferimento al rapporto concessorio (riguardante un’area demaniale del porto di Genova), la Corte di Giustizia ha inoltre a suo tempo sottolineato che «un rapporto giuridico nell’ambito del quale ad un soggetto è concesso il diritto di occupare e di usare, in modo anche esclusivo, un bene pubblico, specificamente zone del demanio marittimo, per una durata limitata e dietro corrispettivo, rientra nella nozione di «locazione di beni immobili» …<omissis>…. La caratteristica fondamentale di questo tipo di rapporto giuridico, infatti, in comune con la locazione di un bene immobile, consiste nel mettere a disposizione una superficie, in particolare una parte del demanio marittimo, dietro corrispettivo, garantendo all’altra parte contrattuale il diritto di occuparlo o di utilizzarlo e di escludere le altre persone dal godimento di un tale diritto» (enfasi aggiunte)2. In tale suesposto contesto, appare quindi che le Autorità Portuali esercitino un’attività economica di natura commerciale allorché “sfruttino commercialmente” le aree demaniali, ritraendone appunto il pagamento dei canoni demaniali (che rappresentano normativamente -­‐ o dovrebbero rappresentare -­‐ una delle principali entrate dell’Ente ai sensi dell’art. 13 della l. n. 84/94), per cui potrebbero considerarsi alla stregua di “imprese pubbliche” ed essere quindi sottoposte alla applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza. Quest’ultima, come noto, vieta espressamente all’impresa pubblica di poter abusare della propria posizione dominante (quale potrebbe essere la posizione della Autorità Portuale nella gestione e messa a disposizione delle aree demaniali), imponendo condizioni dissimili a prestazioni equivalenti (ad esempio, la pretesa del pagamento di un canone demaniale iniquo ad un determinato concessionario). Significativa, al riguardo, è la nota sentenza “GT-­‐
Link”3. Nella sentenza “GT – Link” la Corte ha infatti osservato che un’impresa che fruisca di un monopolio legale su una parte sostanziale del mercato comune può essere considerata un’impresa che occupa una posizione dominante. Ciò si verifica anche per un impresa pubblica che sia proprietaria di un porto commerciale e che lo gestisca e, per tale motivo, sia l’unica ad usufruire in tale porto del diritto di riscuotere le tasse portuali dovute per l’uso degli impianti portuali. Con tale pronuncia, in particolare, la Corte di Giustizia ha chiarito che «Quando un'impresa pubblica, che è proprietaria di un porto commerciale e lo gestisce, detiene una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato 2 Causa C-­‐174/06, Ministero delle Finanze contro CO.GE.P. Srl 1 Aiuto di Stato SA.34940 (2012/N) – Italia Porto di Augusta 3 Sentenza 17 luglio 1997, causa C-­‐242/95, GT-­‐Link, Racc. pag. I-­‐4449 4 comune, l'art. 90, n. 1, in combinato disposto con l'art. 86 del Trattato CEE, osta a che, in base ad una normativa dello Stato membro da cui essa dipende, la detta impresa riscuota tasse portuali d'importo iniquo o esenti dal versamento di tali tasse i propri servizi traghetto e, a titolo di reciprocità, quelli di alcuni dei suoi contraenti, qualora siffatte esenzioni comportino l'applicazione di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti.» 4(enfasi aggiunte). In conclusione, eventuali ingiustificate richieste di più onerosi (e quindi diversi) canoni demaniali per la remunerazione di una concessione demaniale simile a quella di altro competitor nel porto di riferimento, potrebbero configurare un possibile abuso di posizione dominante dell’Autorità Portuale concedente, con ogni conseguenza immaginabile per l’Ente e per il concessionario svantaggiato (che potrà avere titolo per reagire all’abuso e per ottenere il risarcimento derivante dallo stesso). L’AGCM contro il monopolio nel settore dei servizi tecnico – nautici. Una prima (mancata) decisione in merito emessa dal TAR della Regione Sicilia Barbara Gattorna Associate, Milano Telefono: +3902725511 E-­‐mail: barbara. [email protected]
Nelle nostre precedenti news letters abbiamo dato conto dei primi passi mossi dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (per brevità AGCM), allo scopo di porre fine alle violazioni delle normative italiana e comunitaria perpetrate in questo specifico settore economico. L’AGCM ha persistito nei suoi tentativi di “sottomettere” il settore dei servizi tecnico – nautici ai principi della libera prestazione di servizi e della concorrenza (come prescritto sia dalla legislazione nazionale italiana sia dalla 4 Ibidem legislazione UE). Come in precedenza visto, a seguito di un reclamo ricevuto da una compagnia di navigazione a causa della rigetto di una richiesta di esercitare servizi di rimorchio all’interno del porto di Milazzo, pur nella concorrenza di altro operatore ivi già operante, l’AGCM aveva inviato alla Capitaneria di Porto di Milazzo richiesta formale di chiarimenti in ordine alle ragioni che avrebbero impedito l’esercizio dei summenzionati servizi da parte di uno o più soggetti diversi rispetto all’attuale concessionario . La Capitaneria di Porto di Milazzo, per il tramite di una nota, aveva risposto che le prescrizioni contenute nell’attuale legislazione in materia di servizi tecnico – nautici permetteva la prestazione di detti servizi da parte di un solo operatore per ciascun porto. Era seguito un parere motivato della AGCM – indirizzato, tra gli altri, al Ministero Italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti (per brevità, MIT) – nel quale la AGCM aveva indicato le violazioni delle norme a tutela della concorrenza da essa rilevate ed aveva affermato che il diritto alla libera prestazione di servizi di tal specie non può essere escluso a priori senza un’adeguata motivazione relativa alla tutela della pubblica sicurezza. In altre parole, non esisterebbe il diritto di negare ad un soggetto che abbia i requisiti, l’autorizzazione ad operare un servizio tecnico nautico in concorrenza con l’attuale concessionario senza che sia stata previamente accertata l’esistenza di esigenze di pubblica sicurezza che ostino all’esercizio di dette concorrenti attività. Nel caso di specie dette valutazioni mancavano del tutto. Da ciò le critiche della AGCM. E’ noto che il MIT confermava le ragioni addotte in precedenza dalla Capitaneria di Porto di Milazzo. E’ altrettanto noto che l’AGCM si è risolta, con atto del tutto inedito nel nostro settore, a presentare ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia impugnando l’atto di diniego dell’autorizzazione che aveva colpito il soggetto interessato allo svolgimento del servizio di rimorchio nel porto siciliano. 5 L’Autorità ricorrente ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione: degli articoli 14, 49, 56, 106 e 107 del TFUE; dell’articolo 101 del Codice della Navigazione Italiano; degli articoli 3 e 6 della L. n. 241/1990 (per mancanza di istruttoria procedimentale e di motivazione del provvedimento di rigetto dell’autorizzazione richiesta, rilasciato dalla Autorità Portuale di Milazzo); dell’art. 14 della L. n. 84/1994 (intitolata “Riorganizzazione della legislazione in materia portuale”), il quale prevede il principio della libera concorrenza “per i porti ed entro i porti” per il settore dei servizi tecnico – nautici; più in generale della legislazione italiana e comunitaria a tutela della libera concorrenza. In alte parole, il Tribunale non ha assunto direttamente una decisione in relazione ad una questione di grande interesse per tutto il cluster marittimo. In particolare, l’AGCM ha affermato che: “essendo l’art. 106, paragrafo 2, TFUE, una disposizione derogatoria rispetto al Trattato, la stessa debba essere interpretata restrittivamente. Nel caso in esame, non ricorrerebbero gli indicati requisiti per l’applicazione della deroga, rendendo, pertanto, l’affermazione della Capitaneria di Porto di Milazzo e del Ministero in ordine alla necessità della sottrazione del servizio di rimorchio dalle regole di concorrenza, in quanto ostacolerebbero -­‐ in linea di diritto e di fatto – il raggiungimento della finalità per cui sono istituiti, risulterebbe priva di giustificazione e di fondamento.”; Sicurezza a bordo, verso una responsabilità oggettiva dell’armatore? una corretta interpretazione dell’art. 101 del Codice della Navigazione italiano non fonda la motivazione -­‐ addotta dalla Autorità Portuale di Milazzo e validata dal MIT – secondo cui il rigetto dell’istanza di concessione, presentata dalla compagnia di navigazione, sarebbe stata giustificata dalla circostanza secondo la quale l’attuale assetto normativo sui servizi tecnico-­‐
nautici imporrebbe l’affidamento diretto della gestione dei servizi stessi ad un unico concessionario; il provvedimento di rigetto, non debitamente motivato, non lascia intendere che l’Autorità Portuale di Milazzo abbia tentato di operare un bilanciamento tra le asserite esigenze di sicurezza e il pubblico interesse alla tutela della libera concorrenza. Il TAR della Regione Sicilia, nella propria sentenza, dopo aver brevemente riepilogato le argomentazioni fondanti il ricorso da parte dell’AGCM, ha rigettato lo stesso ritenendolo tardivo. Non dubitiamo del fatto che l’AGCM tenterà nuovamente di portare la questione (e le proprie argomentazioni a riguardo) avanti alle corti competenti. In medio tempore il MIT ha ottenuto un risultato che si può definire positivo, pur in mancanza di un esame nel merito da parte del TAR. Quali saranno i futuri sviluppi in proposito? Non mancheremo di tenervi aggiornati. Luca Cavagnaro Associate, Milano Telephone: +3902725511 E-­‐mail:[email protected] Torniamo a parlare di sicurezza a bordo delle navi e di una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, 17 dicembre 2013, n. 50935) che è senz’altro destinata la lasciare un segno nel dibattuto tema della responsabilità armatoriale. La Corte Suprema, ricorrendo a una “pericolosa” interpretazione dell’art 1231 Cod. Nav. e ponendosi parzialmente in contrasto rispetto a precedente propria giurisprudenza, ha affermato alcune responsabilità concorrenti in capo all’armatore rispetto a quelle proprie del comandante della nave. La sentenza in commento risolve un caso, deciso in primo grado (e confermata in appello) dal Tribunale di Vasto, che aveva condannato il proprietario e armatore di una nave per aver omesso di provvedere alla revisione degli estintori già installati a bordo del natante e alla dotazione di altri due dispositivi antincendio prescritti dai vigenti regolamenti. L’armatore proponeva ricorso in Cassazione, lamentando, tra l’altro, la violazione dell'art. 1231 6 Cod. Nav. e del decreto ministeriale del 05/08/2002 n. 218, in particolare affermando che: •
l’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza a bordo della nave, durante la navigazione, gravava unicamente in capo al comandante, quale soggetto effettivamente preposto al controllo delle dotazioni di bordo; •
l’armatore non poteva essere gravato degli oneri di controllo delle dotazioni di sicurezza, in quanto non presente a bordo durante la navigazione e, per questo motivo, concretamente impossibilitato in tal senso; •
l’art. 1231 Cod. Nav. non poteva essere interpretato in modo tale da gravare l’armatore (per il solo fatto di essere proprietario della nave) di una responsabilità oggettiva dipendente da eventuali omissioni del comando nave. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso asserendo che, differentemente da quanto sostenuto dal ricorrente: (i) l’art. 1231 del Cod. Nav. non limita l’obbligo di “osservare una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente in materia di sicurezza della navigazione” al solo comandate della nave; (ii) per questo motivo, tale obbligo deve intendersi esteso anche all’armatore, quale soggetto tenuto ad accertare il rispetto della normativa vigente da parte dei propri dipendenti (equipaggi). La sensazione è che la pronuncia in esame costituisca un pericoloso precedente traducendo eventuali omissioni del comando nave e/o dell’equipaggio in precise responsabilità (quasi oggettive) dell’armatore. Contributi dagli uffici NCTM nel mondo Rubrica UE: gli atti più significativi nel bimestre passato che attengono il mondo del trasporto e del commercio internazionale Bernard O‘Connor Partner, Bruxelles Telephone: +32 (0) 2 285 4685 E-­‐mail: [email protected] Contract Professor, Statale di Milano, Visiting Professor, Bocconi di Milano La Commissione UE avvia le consultazioni sull'estensione del regime di concorrenza per il trasporto marittimo di linea Lo scorso 27 febbraio la Commissione europea ha invitato i terzi interessati a presentare entro il prossimo 31 marzo le loro osservazioni sul progetto per modificare il regolamento comunitario 206/2009 che concede ai consorzi di trasporto marittimo di linea un'esenzione per categoria dal divieto di cui all'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ( TFUE). Il regolamento di esenzione per categoria per i consorzi di trasporto marittimo di linea consente alle aziende di trasporto di stabilire una cooperazione (un “accordo di consorzio”) per la fornitura di servizi marittimi congiunti nel settore del trasporto merci. La Commissione adotterà un nuovo regolamento di esenzione per categoria per i consorzi, prima del prossimo aprile 2015. NCTM è a disposizione per ogni chiarimento circa le proposte formulate dalla Commissione. Aiuti per la costruzione del Liverpool Cruise Terminal Lo scorso 10 marzo la Commissione europea ha autorizzato il finanziamento pubblico, pari a circa 22 milioni di Euro, che ha consentito la costruzione del Liverpool Cruise Terminal. Secondo la Commissione, la nuova infrastruttura 7 promuove gli obiettivi europei prefissi in tema di trasporti senza provocare alcuna distorsione sotto il profilo della libera concorrenza del mercato. Una non decisione della Commissione parlamentare Trasporti del Parlamento Europeo in materio di Porti . Il Parlamento europeo ha deciso di non decidere in merito alla proposta formulata dalla Commissione di accedere al mercato dei servizi portuali. Nel corso della riunione della Commissione Trasporti e Turismo (TRAN) tenutasi lo scorso 18 marzo non è stata infatti presa alcuna decisione. Il Parlamento europeo ha deciso di passare il dossier al prossimo comitato parlamentare che verrà eletto il prossimo maggio. La proposta, che resta nell’agenda della Commissione, ma solo a fini dibattimentali, punta nello specifico a liberalizzare una serie di servizi portuali, tra cui il pilotaggio e il rimorchio. La presenza di operatori portuali può essere limitata solo per ragioni di ordine logistico e, in tal caso, gli stessi dovranno essere individuati mediante gara a procedura aperta. I membri del Parlamento europeo considerano la proposta un dossier speciale. I tentativi di una liberalizzazione proposti dalla Commissione sono stati rigettati due volte, la prima nel 2003 e la seconda nel 2006. Comunicazione della Commissione europea per una strategia dell’UE sulla sicurezza marittima. Il 6 marzo 2014 la Commissione europea e l'alto rappresentante della politica estera dell'UE hanno adottato una comunicazione congiunta indirizzata al Parlamento e al Consiglio dell'Unione Europea che propone una strategia dell'UE per la sicurezza marittima e le aree in cui la cooperazione tra i diversi soggetti marittimi, dalle Guardie Costiere alle Marine militari, dalle Autorità Portuali alle Dogane, può essere migliorata. Tale comunicazione si applica a ciascuna nave battente bandiera di un Stato Membro. Il documento servirà come base per il lavoro con gli Stati membri per la definizione di una strategia di sicurezza marittima dell'UE. verranno modificate per poterne consentire l’allineamento con la strategia di crescita europea, Europa 2020. Le nuove regole incoraggeranno lo sviluppo di misure in tema di aiuti di Stato nel rispetto del gioco della libera concorrenza. Allo stesso tempo, la Commissione punterà a semplificare la relativa normativa in modo da facilitarne l’implementazione da parte dei singoli Stati membri. Le nuove linee guida in tema di aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree si inquadrano perfettamente in tale contesto. Il quarto pacchetto ferroviario Lo scorso 26 febbraio il Parlamento europeo ha dato il via libera in prima lettura al “quarto pacchetto ferroviario” generando lo scontento della Commissione europea. Il pacchetto era stato adottato all'inizio dello scorso anno dalla Commissione Europea e includeva sei proposte legislative tese a modificare direttive e regolamenti con lo scopo di ottenere un'armonizzazione tecnica del settore ferroviario dell'Unione Europea e di aprire i mercati ferroviari nazionali. Al contrario, secondo la Commissione, le modifiche adottate dal Parlamento europeo il 26 febbraio limiteranno il gioco della libera concorrenza nel settore ferroviario. Lo scorso 14 marzo 2014 i ministri dei trasporti degli Stati membri hanno completato il loro esame sul fondamento tecnico del quarto pacchetto ferroviario adottando un approccio generale sul nuovo regolamento per l’Agenzia Ferroviaria europea (ERA). In future tale Agenzia, basata a Valenciennes, in Francia si occuperà dell’emissione di certificati di sicurezza ed autorizzazioni in sinergia con le agenzie di sicurezza nazionali, che per volontà degli Stati non sono state rimosse dalla rete ferroviaria. Ulteriori dettagli di tali argomenti sono disponibili presso NCTM Aiuti di Stato agli aeroporti ed alle compagnie aeree. La Commissione sta attraversando una fase volta a modernizzare la normativa emanata in tema di aiuti di Stato. Le linee guida della Commissione 8 Eventi NCTM Milano, Sala Conferenze NCTM Via Agnello 12, alle 16:00 APRILE Martedì 7, “Investire nell’arte” Milano, Sala Conferenze NCTM Via Agnello 12, ore 18.45 Lunedì 11, “Paddock Cocktail at Ferrari House” Presentazione del libro a cura dell’autore Claudio Borghi Aquilini. Introduzione a cura di Gabi Scardi, curatore del progetto nctm e l’arte Evento organizzato in occasione del congresso annuale INTA -­‐ International Trademark Association presso lo Showroom Ferrari di Hong Kong. Alla fine dell’incontro si terrà un aperitivo Hong Kong, 60 Repulse Bay, dalle ore 17:00 Mercoledì 9, “La revisione della retribuzione” Roma, Sala Conferenze NCTM Via delle Quattro Fontane 161, ore 17.30 Convegno organizzato in collaborazione con GIDP Mercoledì 14, “Ricadute della normativa di tutela delle indicazioni geografiche sui processi di produzione e distribuzione: la difesa della qualità è un lavoro di squadra” Tra i relatori l’avv. Michele Bignami della sede di Milano e l’avv. Luca Garramone della sede di Roma Alla fine dell’incontro si terrà un aperitivo Tra i relatori il Prof. Bernard O’Connor, il Prof. Tommaso dalla Massara e gli avvocati Paolo Quattrocchi e Laura Formichella Mercoledì 16, “Gli investimenti stranieri nel Real Estate” Convegno organizzato in collaborazione con Quotidiano Immobiliare Evento organizzato in collaborazione con il Club dei Diplomatici Italiani. Roma, Sala Conferenze NCTM Via delle Quattro Fontane 161, alle 16:30 Tra i relatori l’avv. Luigi Croce della sede di Milano Venerdì 16, “Questioni recenti in temi di effetti del giudicato straniero” Milano, Sala Conferenze Via Agnello 12, alle ore 8:45 Scuola di Formazione Professionale NCTM MAGGIO Venerdì 9, “Responsabilità contrattuali non nascenti da contratto” Scuola di Formazione Professionale NCTM Tra i relatori il Prof. Paolo Colombo e il Prof. Tommaso dalla Massara Tra i relatori il Prof. Tommaso dalla Massara Milano, Sala Conferenze NCTM Via Agnello 12, alle 16:00 Venerdì 30, “Le restrizioni verticali della concorrenza: tipi e clausole contrattuali, rischi e sanzioni” Scuola di Formazione Professionale NCTM Tra i relatori l’avv. Luca Toffoletti 9 Milano, Sala Conferenze NCTM Via Agnello 12, alle 16:00 Sala Stampa NCTM NCTM Studio Legale Associato nel MBO di Gas Energia NCTM Studio Legale Associato ha assistito il management nell'acquisizione del 100% di Gas Energia Pluriservizi S.p.A. da una molteplicità di persone fisiche e giuridiche. Gas Energia Pluriservizi S.p.A., le cui origini risalgono al 1932, presieduta dal prof. Umberto Bocchino, è leader nel settore della progettazione, costruzione e vendita di impianti di riscaldamento e condizionamento, sia industriali che civili, che utilizzano gas e suoi sottoprodotti, nonché nella fornitura di servizi post-­‐contatore inerenti la manutenzione di detti impianti. In particolare, Gas Energia dispone di risorse e capacità operativa su scala nazionale. L'operazione è stata coordinata dai soci Corrado Verna e Piero Corigliano di NCTM. NCTM al fianco di La Gardenia Beauty S.p.A. nell’operazione di ristrutturazione NCTM Studio Legale Associato ha assistito La Gardenia Beauty S.p.A. nell’operazione di ristrutturazione a seguito dell’ingresso del Fondo Orlando Italy nel capitale sociale di La Gardenia. Il team di NCTM è composto da partner Paolo Montironi e dall’associate Massimo Castiglioni per gli aspetti corporate e dal senior associate Giovanni De’ Capitani per gli aspetti banking. NCTM insieme a Società Europa Tessile nell'acquisizione di Stamperia Chiara NCTM Studio Legale Associato ha assistito la SET Società Europa Tessile S.p.A. -­‐ attiva nella creazione, sviluppo, produzione e vendita di prodotti tessili , stampati e uniti, per l'abbigliamento femminile -­‐ nell'acquisizione della Stamperia Chiara, azienda leader in Italia nell’attività di nobilitazione dei tessuti, e in particolare la preparazione, la stampa e il finissaggio di tessuti per l'abbigliamento. In particolare, Stamperia Chiara è un partner di riferimento di importanti gruppi nel mondo della grande distribuzione della moda italiana ed internazionale. L’operazione è stata coordinata dagli avvocati Sante Ricci e Piero Corigliano, soci di NCTM Studio Legale Associato. NCTM Studio Legale Associato nella ristrutturazione di CIS NCTM Studio Legale Associato ha assistito otto primari istituti bancari Italiani nell'operazione di ristrutturazione dell'indebitamento di CIS, Compagnia Investimenti e Sviluppo S.p.A. e del suo ramo immobiliare. L'operazione, che ha previsto anche la concessione di nuova finanza, è stata attuata mediante la sottoscrizione di accordi di ristrutturazione dell'indebitamento ex art. 182bis della Legge Fallimentare relativamente a CIS, a RECIS S.r.l. (subholding immobiliare del Gruppo CIS) ed ai veicoli sottostanti. Il team che ha prestato assistenza nell’articolata operazione è stato coordinato dall’avv. Stefano Padovani, equity partner e dall’avv. Vincenzo Trizza, salary partner. NCTM nella vendita di MS Printing Solutions a Dover NCTM Studio Legale Associato ha assistito MS Printing Solutions S.r.l. – azienda italiana leader nella progettazione, produzione e distribuzione di innovativi sistemi di stampa digitale a getto d'inchiostro e relativi accessori e materiali di consumo per il settore tessile, grafico ed elettronico – nell’acquisizione della società da parte di Dover, produttore mondiale. Attraverso questa operazione, MS Printing Solutions diventerà parte della divisione “Stampa e Identificazione “ di Dover. 10 MS Printing Solutions S.r.l. è stata assistita da un team di NCTM Studio Legale Associato, guidato dal partner Matteo Trapani e dalla collaboratrice Lucia Corradi. NCTM amplia le sue practice inaugurando un team di professionisti dedicati al Luxury & Fashion NCTM Studio Legale Associato vara la nuova practice Luxury & Fashion, settore nel quale lo Studio vanta una forte esperienza. Il team, composto da dieci professionisti attivi nelle varie aree del diritto, offre un’assistenza trasversale ai propri clienti che rappresentano l’intera filiera del Luxury & Fashion. “Fiore all’occhiello del Made in Italy” commenta Paolo Montironi, Senior Partner di NCTM, “il Luxury & Fashion è un settore di punta del nostro Paese, uno dei pochi che è riuscito a tenere testa alla crisi, cavalcandola. L’esperienza maturata al fianco di primari operatori del settore, come l’ipo di Brunello Cucinelli, per citarne uno, ci ha posti davanti all’opportunità di consolidare un team dedicato, capace di riconoscere le problematiche e le necessità tipiche del Luxury & Fashion”. “La nostra assistenza raggiunge gli imprenditori e tutti i molteplici soggetti coinvolti nella ricca filiera di questo segmento” aggiunge Michele Bignami, socio responsabile della nuova practice. ”Ci occupiamo di operazioni straordinarie, così come di consulenza strategica e contenzioso e di assistenza lavoristica, tributaria o doganale. Le diverse professionalità che compongono il team, presenti in tutte le nostre sedi, Cina inclusa, garantiscono una copertura reale di tutto lo spettro dei servizi richiesti sia dal mercato italiano che da quello composto da investitori stranieri che guardano ai brand e al know how del Made in Italy con crescente favore”. Tra le recenti operazioni di spicco seguite dai professionisti del team, l’assistenza a L Capital nell’acquisto del 30% di Vicini spa da Giuseppe Zanotti, che segue quella relativa all’acquisizione di Dondup; l’assistenza giudiziale in materia Ip in favore di Ermanno Scervino, Nike e Abercrombie & Fitch SA; e la consulenza lavoristica per Marchon e Chimento. NCTM Studio Legale Associato rafforza il Dipartimento B&F con l’ingresso a Londra di Andrea De Tomas, in qualità di Socio. Andrea De Tomas, vanta una lunga esperienza nell’area del Banking & Finance, maturata in Inghilterra, essendo stato resident partner a Londra di un importante studio italiano e forte di una precedente esperienza in Allen & Overy. “Andrea può dare un importante contributo a NCTM -­‐ commenta Paolo Montironi, Senior Partner di NCTM-­‐ per la sua consolidata carriera professionale nell’area che più di tutte caratterizza la realtà giuridica londinese. L’ingresso dell’avv. De Tomas può consentire allo Studio di rafforzare ancor più la propria presenza su un mercato che già lo vede protagonista tra gli studi esteri con sede in UK, essendosi aggiudicato in passato, unico studio italiano, il prestigioso premio “London Office of the year” ai “British Legal Awards” per ben due volte”. Laureato con lode e diritto di menzione presso l’Università di Torino nel 1994, De Tomas ha svolto attività professionale in Italia sino al 2002 per poi proseguirla a Londra presso Allen & Overy e poi presso la sede londinese di un importante studio italiano, maturando specifiche competenze in acquisition finance, leveraged finance, real estate finance, general banking e restructuring. NCTM nella vendita di un ramo d’azienda di Krizia S.p.A a Shenzhen Marisfrolg Fashion Co. Ltd. NCTM Studio Legale Associato ha assistito Krizia S.p.A. nell’operazione di vendita della style business division della società, di tutti i marchi e dell’archivio storico a Shenzhen Marisfrolg Fashion Co. Ltd, azienda cinese fondata nel 1993, con oltre 4000 dipendenti, di proprietà di Zhu ChongYun. La chiusura dell’accordo, soggetto ad alcune condizioni sospensive, è prevista entro la fine di Aprile 2014. Attraverso questo accordo, Shenzhen Marisfrolg Fashion Co. Ltd amplierà il business Krizia con l'apertura di 50 negozi in Cina e con l’avvio di 11 flagship store nelle più importanti città internazionali. Krizia è stata assistita da NCTM con il socio Simone De Carli e l’associate Eleonora Parrocchetti. NCTM Studio Legale Associato e Rospatt Osten Pross con Ferrari nella vittoria in Germania in materia di contraffazione NCTM Studio Legale Associato, avvalendosi del supporto dello Studio tedesco Rospatt Osten Pross, ha assistito vittoriosamente Ferrari S.p.A. nel contenzioso instaurato dinanzi alla Corte Regionale di Düsseldorf nei confronti di un’importante catena di distribuzione, facente capo alla società tedesca KiK GmbH. La nota catena di distribuzione aveva commercializzato su scala nazionale, attraverso la propria rete di rivenditori, modellini giocattolo di vetture di Formula 1 di colore rosso, riproducenti un marchio confondibile con la celebre effigie del “Cavallino Rampante”, storico simbolo della scuderia di Maranello. La Corte tedesca, ricordando che il marchio Ferrari accede alla tutela tipica del marchio rinomato anche in Germania, ha riconosciuto che la riproduzione sul modellino in scala di una monoposto rossa, della rappresentazione grafica di un animale di colore nero in posa dinamica all’interno di una effigie scudata gialla costituisce contraffazione del marchio Ferrari, soprattutto poiché posta in essere con modalità tali da sfruttarne parassitariamente la reputazione ed indurre il consumatore all’acquisto. La Corte ha pertanto ritenuto sussistere la contraffazione del marchio del Cavallino sui modellini giocattolo non autorizzati. L’innovativa decisione che tutela i titolari di marchi rinomati assume una particolare rilevanza alla luce della precedente giurisprudenza tedesca e comunitaria affermatasi in materia a partire dalla nota sentenza “Opel v. Autec” della Corte di Giustizia UE, i cui principi nel caso di specie sono stati espressamente esclusi dalla Corte di Düsseldorf. NCTM ha agito con l’equity partner Sante Ricci, il salary partner Gianluca Massimei e l'associate Luca Guidobaldi. NCTM al fianco di LVMH nell’acquisizione di una quota del brand De Vincenzo NCTM ha assistito LVMH, gruppo multinazionale specializzato in beni di lusso, nella costituzione, come socio di minoranza, di una joint venture societaria per lo sviluppo del brand italiano della moda Marco De Vincenzo (stilista che disegna accessori per Fendi), nell'ambito della strategia di una maggiore focalizzazione verso giovani emergenti. Nell’operazione, LVMH è stata supportata da NCTM Studio Legale Associato, con un team di professionisti guidato dai soci Paolo Montironi e Pietro Zanoni. NCTM ha recentemente avviato la practice Luxury & Fashion, settore in cui lo Studio vanta una forte esperienza. Tra le operazioni appena concluse più significative, NCTM ha prestato assistenza a Krizia nell’operazione di vendita della style business division della società, di tutti i marchi e dell’archivio storico all’azienda cinese Shenzhen Marisfrolg Fashion Co. Ltd. Inoltre, NCTM ha prestato assistenza al fondo Investcorp nella vicenda Versace. NCTM nella quotazione su AIM Italia di Gala NCTM ha assistito GALA S.p.A., uno dei tra i principali operatori italiani nella fornitura di energia elettrica alla Pubblica Amministrazione e a società a partecipazione pubblica, nella quotazione su AIM Italia -­‐ Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. La quotazione di Gala S.p.A. è una delle maggiori operazioni per raccolta e capitalizzazione realizzate sul segmento AIM Italia. Le negoziazioni prenderanno avvio il [10] marzo 2014. NCTM Studio Legale Associato, nelle persone di Lukas Plattner e Andrea Iovieno, ha svolto il ruolo di consulente legale dell’Emittente. NCTM assiste Triboo Media nella quotazione all’AIM NCTM ha affiancato Triboo Media, una delle principali aziende italiane indipendenti specializzate nella pubblicità online di ultima 12 generazione, nella quotazione all’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale gestito da Borsa Italiana. Il progetto di quotazione si inserisce nel programma di crescita della società, con l’obiettivo di posizionarsi in modo sempre più distintivo nel settore della pubblicità online. Il team di NCTM che ha assistito Triboo Media è stato guidato dall’avvocato Lukas Plattner. Con questa operazione, sono 10 le quotazioni all’AIM seguite da NCTM nel corso dell’ultimo anno. Il magazine digitale di NCTM dedicato all’arte è disponibile su Flipboard Da qualche settimana NCTM Studio Legale Associato ha dato vita al nuovo magazine digitale disponibile su Flipboard, la piattaforma social di notizie che sta ottenendo sempre più consensi dal pubblico in tutto il mondo. La rivista, nctm e l’arte, porta lo stesso nome del progetto dedicato all’arte contemporanea avviato dallo Studio nel 2011 sul tema della sostenibilità. All’interno del magazine è possibile trovare le novità che riguardano gli artisti le cui opere fanno parte della collezione nctm e l’arte (tra cui Adrian Paci, Kiki Smith o Anri Sala): di ogni artista nctm e l’arte segnala mostre e inaugurazioni, interviste e progetti in Italia e nel mondo. Parallelamente, la nuova rivista segue anche gli artisti italiani premiati dai bandi di gara annuali che NCTM organizza a sostegno della carriere dei giovani talenti del nostro Paese. nctm e l’arte è disponibile su Flipboard al link https://flipboard.com/section/nctm-­‐e-­‐l’arte-­‐
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