ODV e adempimenti antiriciclaggio

D.Lgs. 231/2001
D.Lgs. 231/2007
ODV e ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO
Gruppo di lavoro «il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001» ODCEC Torino
Torino, 14 aprile 2014
SOMMARIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
RIFERIMENTI NORMATIVI
ESONERO EX ART. 12 CO. 3-BIS D.LGS. 231/2007
ADEMPIMENTI ODV EX ART. 52 D.LGS. 231/2007
SOGGETTI DESTINATARI DEL D.LGS. 231/2007
MODALITA’ VIGILANZA ODV ADEMPIMENTI DI AV – R – SOS
OBBLIGHI ODV TITOLO III D.LGS. 231/2007
1.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.LGS. 231/2001 – ODV
Art. 6
1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate
nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde
se prova che:
..
b) il compito di VIGILARE sul funzionamento e
l'osservanza dei MODELLI di CURARE il loro
aggiornamento è stato affidato a un organismo
dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di
controllo;
D.LGS. 231/2001 – ODV
Art. 6 :(segue)
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella
lettera b), del comma 1, possono essere svolti
direttamente dall'organo dirigente.
4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il
consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo
della gestione possono svolgere le funzioni
dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera
b).(1)
(1)
Comma inserito dall'art. 14, co. 12, L. 183/2011 dall'1.1.2012.
D.LGS. 231/2007 - ANTIRICICLAGGIO
TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Capo III – Soggetti destinatari degli obblighi (Artt. 10-14)
TITOLO II – DEGLI OBBLIGHI
Capo I – Obblighi di Adeguata Verifica
Capo II – Obblighi di Registrazione
Capo III – Obblighi di Segnalazione
(AV)
(R)
(SOS)
TITOLO III – MISURE ULTERIORI
Limitazioni uso contante
Divieto di conti anonimi o con intestazione fittizia
TITOLO IV – VIGILANZA E CONTROLLI
(Art. 52 ODV)
TITOLO V – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI
D.LGS. 231/2007 - ANTIRICICLAGGIO
TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Capo III – Soggetti destinatari degli obblighi:
ART. 12 Professionisti
3-bis I componenti degli organi di controllo, comunque
denominati, per quanto disciplinato dal presente
decreto e fermo restando il rispetto del disposto di
cui all'articolo 52, sono ESONERATI dagli obblighi di
cui al TITOLO II, capi I, II e III.
Comma inserito dall’art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 151/2009
D.LGS. 231/2007 - ANTIRICICLAGGIO
TITOLO IV – VIGILANZA E CONTROLLI
ART. 52 Organi di controllo
1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da
leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di
sorveglianza, il comitato di controllo di gestione,
l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione
comunque denominati presso i soggetti destinatari
del presente decreto VIGILANO, ciascuno nell'ambito
(1),
delle
proprie
attribuzioni
e
competenze
sull'osservanza delle norme in esso contenute.
(1) Le parole ", ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze," sono state
inserite dall'art. 30, co.1-a), D.Lgs. 151/2009.
D.LGS. 231/2007 - ANTIRICICLAGGIO
TITOLO IV – VIGILANZA E CONTROLLI
ART. 52 Organi di controllo
2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1:
a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di
vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui
vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri
compiti, che possano costituire una violazione delle
disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma
2;
b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o
al legale rappresentante o a un suo delegato, le
infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo
41 di cui hanno notizia;
D.LGS. 231/2007 - ANTIRICICLAGGIO
TITOLO IV – VIGILANZA E CONTROLLI
ART. 52 Organi di controllo
2. (segue)
c) comunicano, entro trenta giorni, al MEF (ora RTS)
le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49,
commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'articolo 50 di cui
hanno notizia;
d) comunicano, entro trenta giorni, alla autorità di
vigilanza di settore(1) le infrazioni alle disposizioni
contenute nell’art.36 di cui hanno notizia.
(1)
Le parole "autorità di vigilanza di settore" sono così sostituite alla precedente "UIF"
dall'art. 30, co.1- b), D.Lgs. 151/2009.
D.LGS. 231/2007 - ANTIRICICLAGGIO
TITOLO V – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI
ART. 55 Sanzioni penali
5. Chi,
essendovi
tenuto,
omette
di
effettuare
la
comunicazione di cui all’articolo 52, comma 2, è punito
con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a
1.000 euro.
2.
ODV - ESONERO
EX ART. 12 CO. 3-BIS D.LGS. 231/2007
ODV - ESONERO art. 12 co. 3- bis
TITOLO II – DEGLI OBBLIGHI
TITOLO III – MISURE ULTERIORI
Artt. 49-51
Capo I – (AV)
Capo II – (R)
Capo III – (SOS)
TITOLO IV – VIGILANZA E
CONTROLLI
Comunicazioni art. 52
TITOLO V– DISPOSIZIONI
SANZIONATORIE E FINALI
3.
ADEMPIMENTI ODV
EX ART. 52 D.LGS. 231/2007
ODV – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
ex art. 52 co. 2
Alle Autorità di vigilanza del settore (Banca d’Italia,
Consob, Isvap ecc.)
• le violazioni delle disposizioni emanate dalle stesse,
relative alle modalità di adempimento degli obblighi di
adeguata verifica del cliente, l’organizzazione, la
registrazione, le procedure e i controlli interni volti a
prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti
che svolgono attività finanziaria di cui all’art. 11 a fini di
riciclaggio o di finanziamento al terrorismo;
• la violazione delle disposizioni inerenti gli obblighi di
Registrazione dei dati nonché di conservazione dei
documenti e delle informazioni acquisite dalla clientela.
ODV – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
ex art. 52 co. 2
Al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un
suo delegato
• le violazioni delle disposizioni inerenti l’obbligo di
Segnalazione Operazioni Sospette, sia omesse che
tardive, da parte dei soggetti di cui agli artt. 10 co. 2,
11, 13 e 14;
Alle RTS (Ragionerie territoriali dello Stato) (1)
• le violazioni delle disposizioni che inerenti le
limitazioni all’uso del contante e dei titoli al
portatore e il divieto di conti e libretti di risparmio
anonimi o con intestazione fittizia;
(1) MEF
nota 3.10.2012 prot. 77009
ODV – SANZIONI
ex art. 55
In caso di inosservanza
comunicazione:
degli
obblighi
di
• alle Autorità di vigilanza del settore
• al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un
suo delegato
• alle RTS
è prevista come sanzione penale:
• la reclusione fino a un anno e
• la multa da 100 a 1.000 euro.
4.
SOGGETTI DESTINATARI
DEL D.LGS. 231/2007
TITOLO I – Capo III – Soggetti destinatari degli obblighi
ART. 10 co.2
Soggetti tenuti solamente agli obblighi del Titolo II – Capo III:
SOS
a) società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
b) società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari
e soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti
finanziari e di fondi interbancari;
c) società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su
strumenti finanziari;
d) società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle
operazioni in strumenti finanziari;
e) le seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso di
licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla
preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richieste dalle
norme a fianco di esse riportate:
TITOLO I – Capo III – Soggetti destinatari degli obblighi
ART. 10 co.2
e) segue:
1) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per
finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la
dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
2) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e
l'importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di
cui all'articolo 127 del TULPS;
3) …
4) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva
prevista dall'articolo 126 del TULPS;
5) esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale è prevista alla
licenza prevista dall'articolo 115 del TULPS;
5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della L. 18.6. 2009, n. 69;
f) alle succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi
sede legale in uno stato estero;
g) …
TITOLO I – Capo III – Soggetti destinatari degli obblighi
ART. 11 - INTERMEDIARI FINANZIARI
Soggetti tenuti a tutti gli obblighi del Titolo II: AV – R – SOS
1.
a)
Banche;
b)
Poste italiane S.p.A.;
c)
Istituti di moneta elettronica;
c-bis) Istituti di pagamento;
d,e,f) SIM; SGR; SICAV;
g)
imprese di assicurazione nei rami di cui all'art. 2, co.1, CAP;
h)
agenti di cambio;
i)
società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
m)
intermediari finanziari ex art.106 TUB;
m-bis) società fiduciarie ex art. 199 D.Lgs. 58/98;
n)
succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere
precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;
o)
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
TITOLO I – Capo III – Soggetti destinatari degli obblighi
ART. 11 - INTERMEDIARI FINANZIARI
Soggetti tenuti a tutti gli obblighi del Titolo II – AV – R – SOS
2.
a)
b)
c)
3.
a)
b)
c)
d)
società fiduciarie ex L. 23.11.1939, n. 1966;
Microcredito e Confidi (artt. 111 e 112 TUB);
cambiavalute;
promotori finanziari iscritti ex art. 31 TUF;
intermediari assicurativi ex art. 109, co. 2, a) b) del CAP che
operano nei rami di cui al co. 1, g);
mediatori creditizi iscritti ex art. 128-sexies, co. 2, TUB;
agenti in attività finanziaria ex artt.128-quater, co. 2,6,7 TUB.
TITOLO I – Capo III – Soggetti destinatari degli obblighi
ART. 13 - REVISORI LEGALI
Soggetti tenuti agli tutti gli obblighi del Titolo II: AV – R – SOS
• Società di Revisione su enti di interesse pubblico
TITOLO I – Capo III – Soggetti destinatari degli obblighi
ART. 14 - ALTRI SOGGETTI
Soggetti tenuti agli obblighi del Titolo II
a) recupero di crediti per conto terzi, (licenza art. 115 TULPS);
b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a
mezzo di guardie particolari giurate, (licenza art. 134 TULPS);
c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego
di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione
nell'albo delle persone giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6.6.1974, n. 298;
d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni e
requisiti di legge;
e, ebis) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o
di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in
denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione
istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici;
f) agenzia di affari in mediazione immobiliare.
5.
MODALITA’ VIGILANZA ODV
ADEMPIMENTI DI AV – R – SOS
TITOLO II – Capo I – Obblighi di Adeguata Verifica
ARTT. 15 – 35
Gli obblighi di AV sono differenziati per tipologia di soggetto:
• Intermediari finanziari
• Revisori legali
• Altri soggetti, in particolare per le attività di gioco
Possono essere:
• Semplificati
• Rafforzati
Possono essere assolti da terzi nelle ipotesi tassative previste
nel Capo I – Sez. IV.
TITOLO II – Capo I – Obblighi di Adeguata Verifica
ARTT. 15 – 35
Gli obblighi di AV della clientela consistono nelle seguenti
attività:
a)
b)
c)
d)
identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di
documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte
affidabile e indipendente;
identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne
l'identità;
ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura
prevista del rapporto continuativo o della prestazione
professionale;
svolgere un controllo costante nel corso del rapporto
continuativo o della prestazione professionale.
TITOLO II – Capo II – Obblighi di Registrazione
ARTT. 36 – 40
Gli obblighi di Registrazione sono differenziati per tipologia
di soggetto:
• Intermediari finanziari
• Revisori legali
• Altri soggetti
Gli obblighi di Registrazione non sono necessari nelle ipotesi
di soggetti tenuti agli obblighi semplificati di AV
TITOLO II – Capo II – Obblighi di Registrazione
ARTT. 36 – 40
I soggetti tenuti agli obblighi di Registrazione devono:
• conservare la documentazione richiesta per l’AV e per la
registrazione delle operazioni per un periodo di 10 anni,
salvo deroghe previste per l’attività di gestione dei giochi on
line,
• registrare nell’AUI i dati e le informazioni nei tempi e
secondo le specifiche tecniche e modalità previste per le
diverse tipologie di soggetto destinatario degli obblighi:
• dal D.Lgs. 231/2007
• dai regolamenti attuativi
• dalle Autorità di vigilanza
TITOLO II – Capo III – Obblighi di SOS
ARTT. 41 – 48
I soggetti indicati negli articoli 10 co. 2, 11, 12, 13, 14 sono
tenuti a inviare alla UIF una SOS "quando sanno sospettano o
hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o
che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo".
Il contenuto delle SOS è definito dalla UIF con proprie
Istruzioni.
La modalità di SOS è regolamentata per tipologia di soggetto
agli artt. 42 – 44.
TITOLO II – Capo III – Obblighi di SOS
ARTT. 41 – 48
La segnalazione viene effettuata - secondo uno schema
segnaletico uniforme per tutti i segnalanti - attraverso il canale
telematico, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia.
L’individuazione delle operazioni sospette è agevolata da
indicatori di anomalia emanati e periodicamente aggiornati
dalle autorità competenti (Banca d'Italia, Ministero della
Giustizia,
Ministero
dell'Interno),
nonché
da
schemi
di
comportamento anomalo sotto il profilo finanziario, emanati e
diffusi dalla UIF.
TITOLO II – Capo III – Obblighi di SOS
Per i provvedimenti di Banca d’Italia
Sito: Banca d’Italia-Vigilanza-Contrasto al riciclaggio al
finanziamento del terrorismo-Antiriciclaggio e antiterrorismoNormativa-Nazionale
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/anti/antiriciclaggio/normativa
/nazionale
Per gli schemi di comportamento anomalo di UIF
Sito: Banca d’Italia-UIF-Prevenzione del riciclaggioSegnalazione di operazioni sospette-normativa-circolari e
provvedimenti
http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/norm-sos/norm-circ
TITOLO II – Capo III – Obblighi di SOS
Indicatori di anomalia
• Provvedimento Banca d'Italia 30.1.2013
per le società di revisione su enti di interesse pubblico
• Provvedimento Banca d'Italia 24.08.2010
per gli intermediari finanziari
• Decreto 16.4.2010 del Ministero della Giustizia
per i professionisti
• Decreto 17.2.2011 del Ministero dell’Interno
per operatori non finanziari (altri soggetti).
6.
OBBLIGHI ODV
TITOLO III - D.LGS. 231/2007
TITOLO III – MISURE ULTERIORI
ARTT. 49 – 51
L’art. 49 ha previsto dei limiti all’utilizzo dei contanti, in particolare:
•
ha vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di
deposito bancari o postali al portatore o di titoli al
portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi
titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di
trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000
euro, limite aumentato a 2.500 euro per i cambiavalute;
•
ha vietato il trasferimento anche quando è effettuato con più
pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente
frazionati;
•
ha precisato che il trasferimento può essere eseguito per il
tramite di Banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta
elettronica e istituti di pagamento .
TITOLO III – MISURE ULTERIORI
ARTT. 49 – 51
L’art. 50 ha vietato:
• l'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in
forma anonima o con intestazione fittizia.
• l'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in
forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati
esteri.
L’art. 51 ha previsto:
• un obbligo di comunicazione alle Ragionerie territoriali dello
Stato (RTS)(1) delle infrazioni alle disposizioni del Titolo III, da
parte dei soggetti destinatari della normativa.
L’art. 12 co. 3 bis:
• Non prevede l’esonero degli obblighi di cui al Titolo III per l’ ODV
(1) MEF
nota 3.10.2012 prot. 77009
TITOLO V – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI
ART. 55 Sanzioni penali
5. Chi,
essendovi
tenuto,
omette
di
effettuare
la
comunicazione di cui all’articolo 52, comma 2, è punito
con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a
1.000 euro.
TITOLO IV – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
Sanzioni amministrative
ART. 58 – Violazioni del Titolo III
Art. 58 commi 7 e 7bis:
• La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del
presente decreto è punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria dal 3 % al 30 % dell'importo dell'operazione, del
saldo del libretto ovvero del conto.
• la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque
essere inferiore nel minimo all'importo di 3.000 euro.
TITOLO III – MISURE ULTERIORI
In caso di omessa comunicazione da parte dei soggetti obbligati
(ex art. 51) le sedi RTS competenti sono 6(1): Roma - Milano - Napoli
- Genova - Bologna – Bari.
La comunicazione dell’ODV deve indicare:
le caratteristiche dell’infrazione
le generalità del soggetto che ha commesso l’infrazione
le generalità del segnalante (o dei segnalanti)
circostanze in cui il segnalante ha rilevato o ha avuto
notizia dell’infrazione.
La comunicazione deve essere inviata con raccomandata A/R entro
30 giorni dal giorno in cui l’ODV ne ha acquisito notizia.
(1)
CM 16.1.2012 N. 2/RGS punto 5.