Rassegna_stampa_29_31_03_2014

Rassegna Stampa
Lunedì 31 Marzo 2014
Sommario
Testata
Data
Pag. Titolo
p.
1. Previdenza
Sole 24 Ore (Il)
31/03/2014
1 Impiego di licenziati, via al bonus. La fruizione
esclude il recupero per il passato (Rota Porta
1
Alessandro)
Sole 24 Ore (Il)
31/03/2014
33 Previdenza. I principali provvedimenti e i
chiarimenti al 20 marzo 2014 (Rossi Arturo;Vicario
4
Monica)
Italia Oggi
31/03/2014
1 Assunzioni, bonus in partenza (De Lellis Carla)
7
Estratto da pag.
LAVORO Mini-bonus al posto
della piccola mobilità
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Lunedì
31/03/2014
1
Direttore Responsabile
Diffusione Testata
Roberto Napoletano
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Al via il bonus da 190 euro al
mese che ha sostituito la
«piccola mobilità» peri datori
che hanno assunto nel 2013
lavoratori licenziati. Istanze
entro il 12 aprile. >• pagina
27
Incentivi. La circolare 32/2014 dell'Inps fissa le regole per la misura che sostituisce la
«piccola mobilità» n percorso Impiego di licenziati, via al bonus Istanze fino al 12 aprile
per gli assunti 2013: premio da 190 euro al mese
PAGINAACURADI Alessandro Rota Porta
Ultimi giorni disponibili per i datori di lavoro che
intendono chiedere il bonus contributivo di 190
euro al mese, introdotto nel 2013 per compensare
la fine delle agevolazioni legate alla "piccola
mobilità". Con la circolare 32/2014 dell'Inps,
emanata il 13 marzo, sono state infatti definite, a
un anno di distanza dall'introduzione del
beneficio, le disposizioni operative per inviare le
istanze e conguagliare l'agevolazione,
consentendo la piena attuazione del decreto
direttoriale del ministero del Lavoro n. 264 del
19 aprile 2013 (modificato dal decreto 390 del 3
giugno 2013). Il termine per inviare (online) le
istanze all'Inps scade il 12 aprile. A chi spetta il
bonus Possono usufruire del beneficio i datori di
lavoro privati che nel 2013 hanno assunto
lavoratori, licenziati nei 12 mesi precedenti, da
imprese che occupavano meno di quindici
dipendenti, per giustificato motivo oggettivo
connesso a riduzione, trasformazione o
cessazione di at
tività o di lavoro. Tra i lavoratori
che possono far scattare la dote,
rientrano anche quelli che
avevano cessato il rapporto con
risoluzione consensuale, in sede
di conciliazione successiva al
preavviso di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo
(articolo 7, comma 7, della legge
604/1966).
La misura è legata, appunto, alla
mancata proroga delle
disposizioni sull'iscrizione nelle
liste di mobilità prevista
dall'articolo 6 della legge
223/1991 dei lavoratori oggetto
di licenziamento individuale per
giustificato motivo oggettivo, e
dei benefici contributivi riservati
ai datori per l'assunzione di
questi lavoratori, in base agli
articoli 8 e 25 della stessa legge.
Il bonus può essere
Previdenza
riconosciuto anche in caso di
proroga e trasformazione a
tempo indeterminato di un
rapporto instaurato nel 2013 e
già agevo labile secondo il
decreto, così come in caso di
proroga e trasformazione a
tempo indeterminato effettuata nel 2013 - di un
rapporto instaurato prima del
2013, con lavoratori iscritti
nelle liste, allora in vigore,
della cosiddetta "piccola
mobilità". Con riferimento ai
rapporti a tempo determinato,
l'agevolazione spetta anche per
contratti con scadenza inferiore
a sei mesi. Quantovale
l'agevolazione La durata
dell'agevolazione è di 12 mesi
in caso di contratto a tempo
indeterminato e di 6 me
si nell'ipotesi di rapporto di
lavoro a termine. Se
quest'ultimo è di durata
inferiore a sei mesi, il bonus
spetta per una misura e durata
proporzionalmente ridotte. In
caso di proroga e
trasformazione a tempo
indeterminato di un rapporto
precedentemente agevolato in
base al decreto ministeriale,
l'incentivo spetta per un
periodo complessivo massimo
rispettivamente di sei e dodici
mesi. Se il contratto agevolato
è sottoscritto in forma parttime, il beneficio è
proporzionalmente ridotto. I
paletti Oltre agli aspetti
descritti, bisogna però tenere in
considerazione le condizioni
richieste per poter godere del
bonus: si tratta, infatti, di una
serie di paletti che potrebbero
costituire un ostacolo per
l'accesso. Prima di inviare le
domande, è quindi opportuno
verificare che sussistano tutti i
requisiti (da dichiarare
nell'istanza). In primo luogo, la
circolare 32/2014 richiamando il testo del
decreto direttoriale per la
disciplina dell'incentivoimplici
tamente ricorda che, tra le
condizioni necessarie, il datore
di lavoro deve aver garanti to al
lavoratore agevolato interventi
di formazione professionale sul
posto di lavoro. È una previsione
di non poco conto, che andrà
dimostrata in caso di verifica da
parte dell'organo ispettivo. Ma
non basta: il beneficio è
subordinato alle condizioni di
regolarità contributiva, di
rispetto degli obblighi di
sicurezza sul lavoro e degli
accordi e contratti collettivi
nazionali, di quelli regionali,
territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più
rappresentative sul piano
nazionale (articolo i, commi
1175 e 1176, della legge
296/2006). Inoltre, il bonus è
subordinato anche
all'applicazione dei principi
stabiliti dall'articolo 4, commi
12, 13 e 15, della legge 92/2012,
al rispetto delle previsioni de
minimis del Regolamento Ce
1998/2006, e alla circostanza
che il datore di lavoro non sia
un'impresa in difficoltà
(regolamento Ce 800/2008).
©RIPRODUZIONE
RISERVATA
Piccola mobilità • È la
possibilità, che era
concessa ai lavoraton
licenziati individualmente
per giustificato motivo
oggettivo da aziende con
meno di 15 dipendenti, di
potersi iscnvere alle liste
di mobilità. La legge di
stabilità 2013 non ha
prorogato questa misura interrotta così a 131
dicembre 2012 - facendo
decadere la possibilità,
peri daton di lavoro che
ricollocavano questi
lavoraton, di versare la
contnbuzione al 10% per
24 mesi al massimo.
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I passaggi per richiedere il beneficio 1. LA MISURA E LA DURATA II bonus vale 190 euro al mese per sei
mesi, in relazione a rapporti a tempo determinato, o per dodici mesi, se si tratta di rapporti a tempo
indeterminato. Spetta ai datori di la voro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati nei dodici mesi
precedenti per giustificato motivo oggettivo, connesso a rid uzione, trasformazione o cessazione di atti vita o di
lavoro 2.1 REQUISITI PRINCIPALI L'ammissioneal bonus presuppone che il lavoratore sia stato licenziato nei
12 mesi precedenti l'assunzione. Nell'ipotesi del contratto a termine, il 3. LA DOMANDA La domanda di
ammissione ai benefici deve essere inviata solo in via telematica accedendo al modulo «Lice», disponibile
all'interno del cassetto previdenziale aziende ovvero all'interno del 4. L'ESITO Trascorsi30giorni,
l'avvisosull'esitodella domanda sarà dato con la pubblicazione di un messaggio sul sito Inps. In caso di
accoglimento dell'istanza, la comunicazioneindicheràl'importospettanteele quote di ripartizione mensile: alle
posizioni contributive correlate è assegnato il codice di autorizzazione «AN» da esporre sulle denunce mensili
5.1 CASI PARTICOLARI In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato
prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste allora vigenti della «piccola mobilità», il limite massimo del
bonus è calcolato a partire rispettivamente dalla data della proroga e della trasformazione. Per bonus non è
ammesso quando la trasformazione soddisfa un diritto di precedenza all'assunzione a tempo indeterminato del
lavoratore cassetto previdenziale aziende agricole, tramite il sito www.inps.it. In caso di proroga o
trasformazione di un rapporto agevolato in base al decreto deve essere presentata una nuova istanza Uniemens
perconguagliareil beneficio, tramite le codifiche descritte nella circolare 32/2014(anche nel casoin cui il
rapporto di lavoro agevolato sia cessato). Per questo bonus sono stati stanziati 20 milioni: in caso di
insufficienza, l'ordine di priorità nell'accesso al beneficio è dato dalla data dell'assunzione, proroga
otrasformazioneatempoindeterminato rapporti di durata inferiore al mese di calendario, l'importo di 190 euro
deve essere ridotto: si moltiplica l'importo convenzionale di 6,33 euro (un trentesimo di 190) per il numero di
giorni del rapporto di lavoro. In caso di indebita fruizione, il bonus dovrà essere restituito
Previdenza
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2
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II problema aperto. Da chiarire la disciplina degli sconti usati fino al 2013 La
fruizione esclude il recupero per il passato II bonus introdotto dal decreto
direttoriale del Lavoro del 19 aprile 2013 sana solo m parte la vicenda legata agli
incentivi della "piccola mobilità". Facendo un passo indietro, nel quadro
normativo m vigore fino al 31 dicembre 2012, i lavoratori inseriti nelle relative
liste erano portatori di una dote - per il datore di lavoro che li riassumeva a tempo
indeterminato - che consisteva nel versamento dei contributi al 10%
dell'imponibile ai fini previdenziali, per massimo 18 mesi. L'articolo 8, comma 2,
della legge 223/1991, incentivava anche l'assunzione a termine degli stessi
lavoratori per un massimo di 12 mesi. Se il rapporto m corso era poi trasformato a
tempo indeterminato, il beneficio contributivo spettava per ulteriori dodici mesi.
L'agevolazione non aveva effetto per i premi Inail. Le criticità sono sorte nel
momento in cui la legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) non ha prorogato la
possibilità per i lavoratori coinvolti m licenziamenti individuali, per giustificato
motivo oggettivo, da aziende con meno di 15 dipendenti, di iscriversi alle liste di
mobilità. In base alla circolare Inps 13/2013, sono state bloccate le agevolazioni:
non solo, però, quelle riferite a nuove assunzioni avvenute nel 2013 di questi
lavoratori, ma anche quelle riferite alle assunzioni avvenute nel 2O12, che
proseguivano nel 2013, così come la possibilità di riconoscere le agevolazioni per
proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti
agevolati instaurati nel 2012. Con il messaggio 18639/2013, l'Inps ha poi sospeso
il recuperodegli incentivi fruiti indebitamente nel corso del 2013, m attesa di
chiarimenti da parte del Lavoro (che devono ancora arrivare ma, a questo punto,
non sono più rinviabih). Bisogna precisare che, sulla materia, il messaggio Inps
4679 del 18 marzo 2013 è intervenuto «m corsa», anticipando al 31 dicembre
2O12 la scadenza dei benefici legati ai rapporti agevolati m corso di validità,
instaurati con lavoratori iscritti alla "piccola mobilità". L'ultimo atto della vicenda
è contenuto nel messaggio 2889/2014, che sospende fino al 15 settembre 2014 il
recupero delle agevolazioni fruite, nel frattempo, durante 112013. Appaiono
dunque opportune due considerazioni: m caso di fruizione del bonus di 190 euro
mensili regolato dalla circo lare 32/2014 dell'Inps e di successivo sblocco dei
benefici della piccola mobilità legati ai rapporti di lavoro agevolati m corso al 31
dicembre 2013, quest'ultimo non sarà più riconosciuto. Non si comprende, m
secondo luogo, come l'Inps possa trattare m modo differente situazioni analoghe:
la circolare 137/2012 - nell'illustrare la sorte delle agevolazioni legate ai
trattamenti di "mobilità" - che terminerà al 31 dicembre 2016 per via delle
disposizioni della legge 92/2012, specifica, infatti, che alle assunzioni, proroghe e
trasformazioni che dovessero arrivare entro il 31 dicembre 2016, spetterà
l'incentivo per la durata prevista dalle disposizioni abrogate, anche se questo
dovesse scadere successivamente. Contrariamente a quanto è avvenuto con gli
incentivi della piccola mobilità, ad esempio, se il datore di lavoro assume il primo
ottobre 2016 a tempo determinato per sei mesi un lavoratore iscritto nelle liste di
mobilità, avrà diritto all'incentivo fino a marzo 2017. ©RIPRODUZIONE
RISERVATA O APPROFONDIMENTO ONLINE La circolare 32/2014 dell'Inps
www ilsole24ore com/norme/documenti
Previdenza
Pag.
3
Lunedì
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Estratto da pag. ER33
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L'AGENDA
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PREVIDENZA I chiarimenti e gli
aggiorna menti a 120 marzo Dalla
«smaterialzzazione» del Dure alle
agevolazioni per il reimpiego di
lavoratori e per l'ingresso m Italia
di extracomunitari qualificati: gli
aggiornamenti sulla previdenza
Rossi e Vicario>• in ultima pagina
iiiiiiiiiili I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI
EI CHIARIMENTI AL 2O MARZO 2O14
A CURA DI Arturo Rossi e Monica Vicario
Decisiva la data di
stipulazione
dell'accordo
Ammortizzatori sodali
Ministero del Lavoro,
interpello 30 gennaio
2014, n 8 Settore
trasporto aereo. È
stato posto u n q
uesito, alla direzione
generale per l'attività
ispettiva del ministero
del Lavoro, in merito
alla abrogazione
dell'articolo I-bis del
DI 249/2004
(convcrtito dalla legge
291/2004) operata
dall'articolo 3, comma
46, legge 92/2012.
Nello specifico, è
stato chiesto quali
siano gli effetti di tale
abrogazione in ordine
agli accordi sindacali
sottoscritti per
l'attivazione di
strumenti di sostegno
del reddito dopo il 31
dicembre 2012, sulla
base di accordi quadro
stipulati
antecedentemente
all'entrata in vigore
della legge 92/2012. Il
Ministero ha
sottolineato che i
decreti ministeriali di
concessione dei
relativi trattamenti,
sebbene emanati
successivamente ail"
gennaio 2013, sono
integralmente
assoggettabili al
regime legale vigente
al momento della
stipula
Previdenza
dell'accordo, secondo il principio
del "tempus Tale principio
riguarda anche le ipotesi in cui
l'accordo sindacale sia stato
sottoscritto dopo l'abrogazione
della norma in argomento,
ovvero nel corso dell'anno 2013,
nel contesto di un processo di
ristrutturazione avviato con
accordo quadro stipulato in sede
governativa, prima dell'entrata in
vigore delle disposizioni di
carattere abrogativo. Sul punto
bisogna evidenziare che anche in
tali casi l'accordo sindacale, sulla
base del quale verrà emanato il
decreto ministeriale di
autorizzazione all'erogazione dei
trattamenti di integrazione
salariale, assume un ruolo
fondamentale. In risposta al
quesito bisogna, quindi, tenere
conto del momento della
stipulazione dell'accordo
stesso alfine di individuare il
regime legale applicabile che,
nella fattispecie prospettata,
risulta essere quello della legge
92/2012, abrogativa dell'articolo
I-bis del DI 249/2004, nonché
modificativa della disciplina
contenuta nella legge 223/1991.
Non è, infatti, possibile ritenere
che il semplice accordo quadro,
nello specifico stipulato nel
2008, possa consentire la
ultrattività della disciplina
previgente. Regolarità
contributiva in tempo reale Dure
Decreto legge 20 marzo 2014, n
34, articolo 4
Semplificazioni. Nel decreto
legge sul rilancio
dell'occupazione, è stato
previsto un intervento di
semplificazione che riguarda
la smaterializzazione del
Dure (Documento unico di
regolarità È così superato
l'attuale sistema che impone
ripetuti adempimenti
burocratici alle imprese. Dal
21 marzo 2014, non sarà più
l'interessato a fare formale
richiesta del Dure e ad
attendere circa un mese il
rilascio del relativo
documento cartaceo.
Chiunque vi abbia interesse
potrà verificare, con modalità
telematica e in tempo reale, la
regolarità contributiva nei
confronti di Inps, Inail e, per
le imprese tenute ad applicare
i contratti nel settore
dell'edilizia, nei confronti
delle Casse edili. Il certificato
sarà costituito dall'esito
dell'interrogazione, e avrà la
durata di 120 giorni.
«GazzettaUfficiale»20marzo2014,n 66 Inps
Messaggio n 3156
del7marzo2014 Avvisi bonari
artigiani/commercianti. Con
il messaggio in esame, l'Inps
informa che sono disponibili
all'interno del Cassetto
previdenziale artigiani e
commercianti, e in particolare
nella parte relativa alla
Posizione assicurativa/Avvisi
bonari, gli avvisi bonari
concernenti la rata in
scadenza a novembre 2013.
Nell'ipotesi in cui gli
assicurati avessero già
effettuato il pagamento,
potranno comunicare gli
estremi del modello F24
chiamando il calì center
dell'istituto, in modo tale da
consentire un rapido
abbinamento
del versamento. Invece, se il
pagamento non è stato effettuato,
si dovrà
provvedere intalsenso, altrimenti
scatterà il recupero coattivo
tramite l'emissione dell'avvisodi
addebito. Messaggio3234 dell'll
marzo 2014 Contratti di
solidarietà.
Incrementointegrazione
salariale. L'Inps informa che, per
quest'anno, l'ammontare
deltrattamento di integrazione
salariale peri contratti di
solidarietà è aumentato nella
misura dellO%della retribuzione
persa a seguito della riduzione di
orario, nel limite massimo di 50
milioni di euro per lo stesso
anno 2014. Nello specifico, con
il messaggio in argomento,
vengono fornite tutte le
istruzioni operative riguardanti
la compilazione delflusso
UniEmens per l'esposizione
dell'importo dei ratei di
competenze annuali o periodiche
relative al trattamento
straordinario di integrazione
salariale. Benefici per l'impiego
di lavoratori ùrcolaren 32 del 13
marzo 2014
Pag.
4
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Estratto da pag. ER33
Reimpiego di lavoratori
licenziati. Arriva, la tanto att
esa, circolare per i datori di
lavoro che nel 2013 hanno
assunto lavoratori licenziati nei
dodici mesi precedenti per
giustificato motivo oggettivo
connesso a riduzione,
trasformazione o cessazione di
attività o di lavoro. In
particolare, gli stessi datori
potranno essere ammessi a un
beneficio mensile di 190 euro
perseimesiincaso di rapporti a
tempo determinato, o per dodici
mesi in caso di rapporti a tempo
indeterminato. Per accedere ai
benefìci è necessario inoltrare
all'Inps una specifica istanza, a
pena di decadenza, entro 30
giorni dalla data di
pubblicazione della presente
circola re. La domanda di
ammissione ai benefici potrà
essere inviata esclusivamente in
via telematica accedendo
disponibile all'interno
delCassetto previdenziale
aziende oppure all'interno
delCassetto previdenziale
aziende agricole, presso il sito
internet www.inps.it. Per le
cooperative e loro consorzi di
trasformazione, manipolazioneo
commercializzazione di prodotti
agricoli, rientranti nell'ambito di
applicazione dell'articolo 2
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Messaggio3326 del 14 marzo
2014 Regolamentazione
comunitaria. Accordi per
lavoratori inviatiin Francia. I
datori di lavoro che inviano
all'Inps una richiesta di accordo
in applicazione dell'articolo 16
del regolamento Cee 883/2004,
per lavoratori inviati in Francia,
alfine di evitare ritardi nel
rilascio delle relative
autorizzazioni da parte del Cleiss
(Centro dei rapporti europei e
internazionali di sicurezza
sociale), sono invitati a
compilare la versione aggiornata
del questionario, in allegato al
messaggio in argomento. I datori
di lavoro interessati sono invitati,
altresì, a compilare ((formulario
nella versionein lingua francese,
anch'esso allegato allo stesso
messaggio (alsolo scopo di
rendere più agevole la
compilazione, è allegata anche la
versione italiana delformulario).
Lavoro a termine e apprendistato
Decreto legge 20 marzo 2014, n
34,articolile2 Rilando
dell'occupazione. È in vigore dal
21 marzo 2014 il decreto legge
che apporta semplificazioni in
materia di contrattodi lavoro a
termine e di apprendistato,
perfavorire l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro e
generare nuova occupazione, in
particolare giovanile. Per il
lavoro a termine, le novità
riguardano l'eliminazione della
causalità, in quanto, stabilito che
il contratto di lavoro a tempo
indeterminato non costituisce la
forma comune di contratto di
lavoro, l'apposizione del termine
non è più subordinata a ragioni
di carattere tecnico,
della legge 15 giugno 1984, n.
240, la domanda di ammissione
potrà essere presentata
accedendo, esclusivamente,
alCassetto previdenziale aziende
e non anche tramite Cassetto
previdenziale aziende agricole.
In caso di proroga o tra
sformazione di un rapporto
agevolato, ai sensi del decreto,
dev'essere presentata una nuova
istanza. In caso di insufficienza
delle risorse, l'ordine di priorità
nell'accesso al beneficio è
rappresentato dalla data
dell'assunzione, proroga o tra
sformazione a tempo
indeterminato. I datori di lavoro
ammessi al beneficio ne
potranno fruire mediante
produttivo.organizzativo o
conguaglio o compensazione con sostitutivo. Quanto alla durata
i contributi dovuti.
delcontratto, la stipula del
contratto è legata alla durata: il
termine, in effetti, è elevato da
12 a 36 mesi, comprese eventuali
proroghe per lo svolgimento di
qualsiasi mansione
Previdenza
sia per i I contratto di lavoro a
tempo determinato, sia per il
contratto di somministrazione. Il
contratto potrà essere prorogato
fino a un massimo di otto volte
(finora era possibile solo una
volta), purché le proroghe si
riferiscanoalla stessa attività
lavorativa perla quale il contratto
è stato stipulato a tempo
determinato. Inoltre, il numero
complessivo di rapporti di lavoro
a termine non può eccedere il
limite del 20%
dell'organicocomplessivo. Infine,
in relazione alla validità della
durata, il termine deve risultare,
direttamente o indirettamente, da
atto se ritto. La mancata
apposizione la rende priva di
effetto. Perilcontrattodi
apprendistato.ildatore di lavoro
deve usare la forma scritta solo
per il contratto e il patto di pro
va, escludendo il relativo
pianoformativoindividuale; ha
libertà di assumere liberamente
altri apprendisti, non essendo più
condizionata l'assunzione alla
conferma in servizio di
precedenti apprendisti altermine
del percorso formativo; non è più
obbligato, ma puòdecidere a sua
discrezione se integrare la
formazione con l'offerta
formativa pubblica, nei limiti
delle risorse annualmente
disponibili. «Gazzetta Ufficiale»
20 marzo 2014, n 66 Pubblico
impiego Ministero della
Funzione pubblica, circolare 18
marzo 2014, n 3 stata pubblicata
la circolare con la quale la
Funzione pubblica fornisce
indicazioni e chiarimenti
sull'applicazione delle
disposizioni in materia di limiti
alle retribuzioni e ai trattamenti
pensionistici introdotte dalla
legge di stabilità 2014.
Agevolazioni pergliextra-Ue
«qualificati» Stranieri
Ministeri Lavoro- Interno,
circolare congiunta 17 marzo
2014 Modifiche alTu
sull'immigrazione. Sono stati
forniti alcuni chiarimenti in
merito alle modifiche apportate
dal DI 145/2013 (convertito dalla
legge 9/2014) in materia di
ingresso a lavoro di cittadini
extra-Ue. In particolare, sono
definiti gli ambiti delle modifiche
prodotte alTesto unico
sull'immigrazione (Digs
286/1998), in tema di ingresso e
soggiorno per la ricerca
scientifica e per lavoratori
altamente qualificati (carta Blu
Ue). La legge prevede
agevolazioni per i ricercatori sia
con riferimento alla disciplina
dell'ingresso nel territorio
italianosia a quella del
ricongiungimento dei propri
familiari. Perii ricongiungimento
non è più necessaria la
dimostrazione della disponibilità
di un alloggio conforme ai
requisiti igienico-sanitari, nonché
di idoneità abitativa. Inoltre, è
stato disposto cheil ricercatore
che fa richiesta del permesso
disoggiornoCeper soggiornanti di
lungo periodo non è tenuto a
sostenere il test di lingua italiana.
Per l'ingresso di soggiorno di
lavoratori altamente qualificati,
non sarà più necessario acquisire
la certificazione di conformità del
titolo di istruzione superiorealla
qualifica professionale da parte
del ministero dell'Istruzione,
dell'università e della ricerca, ma
sarà sufficiente la dichiarazione
di valore relativa al titolo
distudioestero, che sarà effettuata
presso la rappresentanza
diplomati ca italiana del Paese di
residenza dello straniero. Si è
proceduto, poi, a eliminare il
vincolo "di secondo livello"
riferito al master universitario,
ritenendo così idoneo il titolo a
prescindere dal livello di
riferimento. È stata, infine,
abrogata la norma che prevedeva
l'emanazione di un dee reto
annuale perfissa re il numero
massimo dei visti di ingressoedei
permessi di soggiorno per
l'accesso all'istruzione
universitaria degli studenti
stranieri
Pag.
5
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residenti all'estero. Tfr Istat,
comunicato marzo 2014
Aggiornamento perii mese di
febbraio 2014. Alfinedel computo
deltrattamento di fine rapporto
maturato nel periodo compreso
tra il 15 febbraioeill4 marzo
2014, la q uota accantonata a
titolo di Tfr al 31 dicembre 2013
deve essere rivalutata dello
0,320028 per cento.
©RIPRODUZIONE
RISERVATA
Previdenza
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31/03/2014
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Direttore Responsabile
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Pierluigi Magnaschi
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Impresa/3 - Via libera al bonus sostitutivo della
piccola mobilità. Le istruzioni per richiedere aU'lnps
l'ammissione agli incentivi. Domande entro il 12
aprile De Lellis a pag. 17
Le istruzioni per richiedere all'Inps gli incentivi sostitutivi della
piccola mobilità Assunzioni, bonus in partenza Via dal 12/4 alle
domande di ammissione al beneficio
Pagina a cura DI CARLA DE
LELLIS Via libera al bonus
sostitutivo della piccola mobilità.
Entro il prossimo 12 aprile, i
datori di lavoro che nel 2013
hanno assunto lavoratori licenziati
per giustificato motivo soggettivo
possono richiedere all'Inps il
riconoscimento del beneficio di
190 euro mensili per la durata di
sei/dodici mesi in base
all'assunzione (a termine/ tempo
indeterminato) entro il limite di
20 milioni di euro. Il bonus è
fruibile anche sui rapporti di
apprendistato (ed quarto tipo) per
la durata di 12 mesi. Ex piccola
mobilità. Esattamente a un anno
dall'annuncio (lo fece il ministro
Fornero con comunicato stampa
I'll marzo 2013), l'Inps con
circolare n. 32/2014 ha reso
operativo l'incentivo finalizzato a
compensare la mancata proroga
della possibilità d'iscrizione alle
liste di mobilità per i lavoratori
licenziati da aziende fino a 15
dipendenti (la ed piccola
mobilità). Possono fruirne i datori
di lavoro che nel 2013 hanno
assunto lavoratori che nei 12 mesi
precedenti l'assunzione siano stati
licenziati da imprese che
occupano anche meno di 15
dipendenti per giustificato motivo
oggettivo connesso a riduzione,
trasformazione o cessazione di
attività o di lavoro. L'incentivo
spetta anche per l'assunzione del
lavoratore che, in virtù del nuovo
rito Fornero, abbia accettato
l'estinzione del rapporto di lavoro
per giustificato motivo oggettivo
in sede conciliativa. Incentivo
economico. Il bonus spetta in caso
di
Previdenza
assunzioni a tempo
indeterminato o a termine, a
tempo pieno o parziale, anche
se a scopo di somministrazione.
È di 190 euro mensili e spetta
per 12 mesi se l'assunzione è a
tempo indeterminato, per sei
mesi se l'assunzione a termine.
In quest'ultimo caso, precisa
l'Inps, spetta anche se
l'assunzione è di durata
inferiore a sei mesi,
ovviamente in misura
riproporzionata. La fruizione
avviene mediante conguaglio o
compensazione con i contributi
dovuti. Le condizioni. Diverse
le condizioni. Il bonus è
subordinato alla regolarità
contributiva, al rispetto degli
obblighi di sicurezza sul
lavoro, al rispetto degli accordi
e contratti collettivi. Il bonus
inoltre è soggetto ai principi e criteri della
riforma Fornero (legge n.
92/2012) ed è soggetto alla
regola de minimis. Infine non
spetta se il datore di lavoro è
un'impresa in difficoltà. La
domanda. Per accedere ai
benefici è necessario inoltrare
all'Inps specifica istanza, a
pena di decadenza, entro il
prossimo 12 aprile (30 giorni
dalla data di pubblicazione
della circolare n. 32 del 13
marzo che ha dato il via libera
alla fruizione del bonus). La
domanda di ammissione può
essere inviata esclusivamente
in via telematica disponibile
all'interno del «Cassetto
previdenziale aziende» ovvero
all'interno del «Cassetto
previdenziale aziende agricole»
sul sito internet www.inps.it. In
caso di proroga o
trasformazione di un rapporto
agevolato deve essere
presentata una nuova istanza.
Trascorso il termine del 12
aprile, i sistemi informativi
centrali dell'Inps provvederanno
a definire le istanze pervenute
nei termini. Dell'avvenuta
definizione sarà dato avviso
mediante la pubblicazione di un
apposito messaggio sul sito
internet dell'istituto; i singoli
datori di lavoro riceveranno
specifica comunicazione, con
l'indicazione, in caso di
accoglimento dell'istanza,
dell'importo complessivo
spettante e delle quote di
ripartizione mensile; per i
rapporti di lavoro a tempo
determinato degli operai agricoli
(Otd) sarà cura del datore di
lavoro individuare, in base al
numero di giornate
effettivamente lavorate nel
singolo mese, la quota di
ripartizione mensile da esporre
nella denuncia Omag. I datori di
lavoro ammessi al beneficio ne
potranno fruire mediante
conguaglio o compensazione con
i contributi dovuti.
Contestualmente all'attribuzione
dell'esito positivo al modulo
d'istanza «Lice» presentato, al
datore di lavoro verrà attribuito
dall'Inps il codice di
autorizzazione «4N» (datori di
lavoro ammesso al beneficio del
bonus ex piccola mobilità). In
caso d'insufficienza delle risorse
(come detto l'incentivo è
riconoscibile nel limite di 20
milioni di euro), l'ordine di
priorità nell'accesso al beneficio
è rappresentato dalla data
dell'assunzione, proroga o
trasformazione a tempo
indeterminato. ———©
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Quote ridotte per rapporti sotto i sei mesi periodo dal 1° al 14 aprile: (6,33 x 14) = 88,62; totale beneficio spettante = euro 367,24 • Rapporti a
part-time. In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto. Nelle ipotesi di aumento della percentuale oraria di
lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, U bonus mensile rimane fissato in
proporzione alla percentuale dichiarata al momento dell'assunzione. Il bonus mensile però non può superare la misura originariamente
autorizzata dall'Inps perché è intrinsecamente connesso alla graduatoria dei datori di lavoro ammessi al beneficio, formata in relazione alla
complessiva risorsa disponibile. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva
trasformazione in part-time, il datore di lavoro è tenuto a ridurre proporzionalmente il bonus. Esempio: Tizio è assunto dal 1° febbraio 2013 al
30 aprile 2013 con orario pieno; a decorrere dal 1° marzo 2013 il rapporto è trasformato in part-time al 50 per cento. Spetta il bonus di euro
190 per febbraio, di euro 95 per marzo e di euro 95 per aprile. • Bonus anche per l'apprendistato. Nella circolare n. 150/2013 l'Inps aveva fatto
riserva di chiarire gli effetti della mancata proroga della piccola mobilità sui rapporti di apprendistato instaurati ex art. 7, comma 4, del Tu
(digs n. 167/2011). Si tratta del ed «quarta tipologia» di apprendistato, ossia quella instaurabile a prescindere dall'età con lavoratori
precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo e comunque iscritti nelle liste di mobilità. Nella circolare n. 32/2014 l'Inps ha
precisato che in questi casi non è possibile applicare gli incentivi contributivi deUa legge n. 223/1991 e, pertanto, è invece possibile fruire del
bonus di 190 mensili per 12 mesi. periodo dal 1° al 14 aprile: (6,33 x 14) = 88,62; totale beneficio spettante = euro 367,24 • Rapporti a parttime. In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto. Nelle ipotesi di aumento della percentuale oraria di lavoro,
compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, U bonus mensile rimane fissato in proporzione
alla percentuale dichiarata al momento dell'assunzione. Il bonus mensile però non può superare la misura originariamente autorizzata dall'Inps
perché è intrinsecamente connesso alla graduatoria dei datori di lavoro ammessi al beneficio, formata in relazione alla complessiva risorsa
disponibile. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in
part-time, il datore di lavoro è tenuto a ridurre proporzionalmente il bonus. Esempio: Tizio è assunto dal 1° febbraio 2013 al 30 aprile 2013
con orario pieno; a decorrere dal 1° marzo 2013 il rapporto è trasformato in part-time al 50 per cento. Spetta il bonus di euro 190 per febbraio,
di euro 95 per marzo e di euro 95 per aprile. • Bonus anche per l'apprendistato. Nella circolare n. 150/2013 l'Inps aveva fatto riserva di chiarire
gli effetti della mancata proroga della piccola mobilità sui rapporti di apprendistato instaurati ex art. 7, comma 4, del Tu (digs n. 167/2011). Si
tratta del ed «quarta tipologia» di apprendistato, ossia quella instaurabile a prescindere dall'età con lavoratori precedentemente licenziati per
giustificato motivo oggettivo e comunque iscritti nelle liste di mobilità. Nella circolare n. 32/2014 l'Inps ha precisato che in questi casi non è
possibile applicare gli incentivi contributivi deUa legge n. 223/1991 e, pertanto, è invece possibile fruire del bonus di 190 mensili per 12 mesi.
L'Inps ha precisato che, in caso di rapporto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi, il bonus spetta per una misura e durata
proporzionalmente ridotte. In caso di proroga e di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato, inoltre, il
bonus spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di sei e dodici mesi. In caso di proroga e trasformazione a tempo
indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta « piccola mobilità», il
limite massimo del bonus è calcolato a decorrere rispettivamente dalla data della proroga e della trasformazione. Esempio: Alfa ha assunto a
tempo determinato per sei mesi dal 1° agosto 2012 al 31 gennaio 2013 Tizio, iscritto nelle liste della «piccola mobilità». Il1° febbraio 2013 il
rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato: Alfa ha diritto il bonus per 12 mesi a decorrere dal 1 febbraio 2013. • Rapporti
inferiori al mese. Per rapporti di durata inferiore al mese di calendario l'importo di euro 190 (che è una misura mensile) deve essere ridotto; si
applica il criterio per cui si moltiplica l'importo convenzionale di euro 6,33 (un trentesimo di 190) per il numero di giorni complessivi del
rapporto di lavoro. Per ogni mese di calendario interamente compreso nel rapporto di lavoro agevolato viene riconosciuto l'importo di euro
190; per gli eventuali mesi di calendario non interi compresi nel rapporto agevolato viene riconosciuto un importo di euro 6,33 per ogni giorno
compreso nel rapporto agevolato. Esempio di calcolo per l'assunzione a termine dal 15 febbraio al 14 aprile: periodo dal 15 al 28 febbraio:
(6,33 x 14) = 88,62; mese di marzo = 190 euro; L'Inps ha precisato che, in caso di rapporto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi,
il bonus spetta per una misura e durata proporzionalmente ridotte. In caso di proroga e di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto
precedentemente agevolato, inoltre, il bonus spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di sei e dodici mesi. In caso di
proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della
cosiddetta « piccola mobilità», il limite massimo del bonus è calcolato a decorrere rispettivamente dalla data della proroga e della
trasformazione. Esempio: Alfa ha assunto a tempo determinato per sei mesi dal 1° agosto 2012 al 31 gennaio 2013 Tizio, iscritto nelle liste
della «piccola mobilità». Il1° febbraio 2013 il rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato: Alfa ha diritto il bonus per 12
mesi a decorrere dal 1 febbraio 2013. • Rapporti inferiori al mese. Per rapporti di durata inferiore al mese di calendario l'importo di euro 190
(che è una misura mensile) deve essere ridotto; si applica il criterio per cui si moltiplica l'importo convenzionale di euro 6,33 (un trentesimo di
190) per il numero di giorni complessivi del rapporto di lavoro. Per ogni mese di calendario interamente compreso nel rapporto di lavoro
agevolato viene riconosciuto l'importo di euro 190; per gli eventuali mesi di calendario non interi compresi nel rapporto agevolato viene
riconosciuto un importo di euro 6,33 per ogni giorno compreso nel rapporto agevolato. Esempio di calcolo per l'assunzione a termine dal 15
febbraio al 14 aprile: periodo dal 15 al 28 febbraio: (6,33 x 14) = 88,62; mese di marzo = 190 euro;
Come compilare l'Uniemens Le quote mensili
dell'incentivo da porre a conguaglio vanno
valorizzate all'interno di , elemento : «LICE»
(«bonus assunzione lavoratori licenziati») «HOO»
(Stato) Importo posto a conguaglio relativo al
mese corrente Importo del beneficio spettante per
periodi pregressi Per restituire importi non
spettanti, vanno valorizzati i seguenti dati
all'interno di , , : «M302» («Restituzione bonus
lavoratori licenziati») Importo da restituire Per
fruire del bonus per i lavoratori non più in forza,
vanno valorizzate all'interno di , elemento :
«LICE» «HOO» (Stato) Importo del beneficio
spettante per periodi pregressi «NFOR»
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