Rassegna Stampa Lunedì 31 Marzo 2014 Sommario Testata Data Pag. Titolo p. 1. Previdenza Sole 24 Ore (Il) 31/03/2014 1 Impiego di licenziati, via al bonus. La fruizione esclude il recupero per il passato (Rota Porta 1 Alessandro) Sole 24 Ore (Il) 31/03/2014 33 Previdenza. I principali provvedimenti e i chiarimenti al 20 marzo 2014 (Rossi Arturo;Vicario 4 Monica) Italia Oggi 31/03/2014 1 Assunzioni, bonus in partenza (De Lellis Carla) 7 Estratto da pag. LAVORO Mini-bonus al posto della piccola mobilità Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Lunedì 31/03/2014 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 233.997 Al via il bonus da 190 euro al mese che ha sostituito la «piccola mobilità» peri datori che hanno assunto nel 2013 lavoratori licenziati. Istanze entro il 12 aprile. >• pagina 27 Incentivi. La circolare 32/2014 dell'Inps fissa le regole per la misura che sostituisce la «piccola mobilità» n percorso Impiego di licenziati, via al bonus Istanze fino al 12 aprile per gli assunti 2013: premio da 190 euro al mese PAGINAACURADI Alessandro Rota Porta Ultimi giorni disponibili per i datori di lavoro che intendono chiedere il bonus contributivo di 190 euro al mese, introdotto nel 2013 per compensare la fine delle agevolazioni legate alla "piccola mobilità". Con la circolare 32/2014 dell'Inps, emanata il 13 marzo, sono state infatti definite, a un anno di distanza dall'introduzione del beneficio, le disposizioni operative per inviare le istanze e conguagliare l'agevolazione, consentendo la piena attuazione del decreto direttoriale del ministero del Lavoro n. 264 del 19 aprile 2013 (modificato dal decreto 390 del 3 giugno 2013). Il termine per inviare (online) le istanze all'Inps scade il 12 aprile. A chi spetta il bonus Possono usufruire del beneficio i datori di lavoro privati che nel 2013 hanno assunto lavoratori, licenziati nei 12 mesi precedenti, da imprese che occupavano meno di quindici dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di at tività o di lavoro. Tra i lavoratori che possono far scattare la dote, rientrano anche quelli che avevano cessato il rapporto con risoluzione consensuale, in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (articolo 7, comma 7, della legge 604/1966). La misura è legata, appunto, alla mancata proroga delle disposizioni sull'iscrizione nelle liste di mobilità prevista dall'articolo 6 della legge 223/1991 dei lavoratori oggetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, e dei benefici contributivi riservati ai datori per l'assunzione di questi lavoratori, in base agli articoli 8 e 25 della stessa legge. Il bonus può essere Previdenza riconosciuto anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevo labile secondo il decreto, così come in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato effettuata nel 2013 - di un rapporto instaurato prima del 2013, con lavoratori iscritti nelle liste, allora in vigore, della cosiddetta "piccola mobilità". Con riferimento ai rapporti a tempo determinato, l'agevolazione spetta anche per contratti con scadenza inferiore a sei mesi. Quantovale l'agevolazione La durata dell'agevolazione è di 12 mesi in caso di contratto a tempo indeterminato e di 6 me si nell'ipotesi di rapporto di lavoro a termine. Se quest'ultimo è di durata inferiore a sei mesi, il bonus spetta per una misura e durata proporzionalmente ridotte. In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato in base al decreto ministeriale, l'incentivo spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di sei e dodici mesi. Se il contratto agevolato è sottoscritto in forma parttime, il beneficio è proporzionalmente ridotto. I paletti Oltre agli aspetti descritti, bisogna però tenere in considerazione le condizioni richieste per poter godere del bonus: si tratta, infatti, di una serie di paletti che potrebbero costituire un ostacolo per l'accesso. Prima di inviare le domande, è quindi opportuno verificare che sussistano tutti i requisiti (da dichiarare nell'istanza). In primo luogo, la circolare 32/2014 richiamando il testo del decreto direttoriale per la disciplina dell'incentivoimplici tamente ricorda che, tra le condizioni necessarie, il datore di lavoro deve aver garanti to al lavoratore agevolato interventi di formazione professionale sul posto di lavoro. È una previsione di non poco conto, che andrà dimostrata in caso di verifica da parte dell'organo ispettivo. Ma non basta: il beneficio è subordinato alle condizioni di regolarità contributiva, di rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro e degli accordi e contratti collettivi nazionali, di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo i, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006). Inoltre, il bonus è subordinato anche all'applicazione dei principi stabiliti dall'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012, al rispetto delle previsioni de minimis del Regolamento Ce 1998/2006, e alla circostanza che il datore di lavoro non sia un'impresa in difficoltà (regolamento Ce 800/2008). ©RIPRODUZIONE RISERVATA Piccola mobilità • È la possibilità, che era concessa ai lavoraton licenziati individualmente per giustificato motivo oggettivo da aziende con meno di 15 dipendenti, di potersi iscnvere alle liste di mobilità. La legge di stabilità 2013 non ha prorogato questa misura interrotta così a 131 dicembre 2012 - facendo decadere la possibilità, peri daton di lavoro che ricollocavano questi lavoraton, di versare la contnbuzione al 10% per 24 mesi al massimo. Pag. 1 Estratto da pag. Lunedì 31/03/2014 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 233.997 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) I passaggi per richiedere il beneficio 1. LA MISURA E LA DURATA II bonus vale 190 euro al mese per sei mesi, in relazione a rapporti a tempo determinato, o per dodici mesi, se si tratta di rapporti a tempo indeterminato. Spetta ai datori di la voro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo, connesso a rid uzione, trasformazione o cessazione di atti vita o di lavoro 2.1 REQUISITI PRINCIPALI L'ammissioneal bonus presuppone che il lavoratore sia stato licenziato nei 12 mesi precedenti l'assunzione. Nell'ipotesi del contratto a termine, il 3. LA DOMANDA La domanda di ammissione ai benefici deve essere inviata solo in via telematica accedendo al modulo «Lice», disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende ovvero all'interno del 4. L'ESITO Trascorsi30giorni, l'avvisosull'esitodella domanda sarà dato con la pubblicazione di un messaggio sul sito Inps. In caso di accoglimento dell'istanza, la comunicazioneindicheràl'importospettanteele quote di ripartizione mensile: alle posizioni contributive correlate è assegnato il codice di autorizzazione «AN» da esporre sulle denunce mensili 5.1 CASI PARTICOLARI In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste allora vigenti della «piccola mobilità», il limite massimo del bonus è calcolato a partire rispettivamente dalla data della proroga e della trasformazione. Per bonus non è ammesso quando la trasformazione soddisfa un diritto di precedenza all'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore cassetto previdenziale aziende agricole, tramite il sito www.inps.it. In caso di proroga o trasformazione di un rapporto agevolato in base al decreto deve essere presentata una nuova istanza Uniemens perconguagliareil beneficio, tramite le codifiche descritte nella circolare 32/2014(anche nel casoin cui il rapporto di lavoro agevolato sia cessato). Per questo bonus sono stati stanziati 20 milioni: in caso di insufficienza, l'ordine di priorità nell'accesso al beneficio è dato dalla data dell'assunzione, proroga otrasformazioneatempoindeterminato rapporti di durata inferiore al mese di calendario, l'importo di 190 euro deve essere ridotto: si moltiplica l'importo convenzionale di 6,33 euro (un trentesimo di 190) per il numero di giorni del rapporto di lavoro. In caso di indebita fruizione, il bonus dovrà essere restituito Previdenza Pag. 2 Estratto da pag. Lunedì 31/03/2014 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 233.997 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) II problema aperto. Da chiarire la disciplina degli sconti usati fino al 2013 La fruizione esclude il recupero per il passato II bonus introdotto dal decreto direttoriale del Lavoro del 19 aprile 2013 sana solo m parte la vicenda legata agli incentivi della "piccola mobilità". Facendo un passo indietro, nel quadro normativo m vigore fino al 31 dicembre 2012, i lavoratori inseriti nelle relative liste erano portatori di una dote - per il datore di lavoro che li riassumeva a tempo indeterminato - che consisteva nel versamento dei contributi al 10% dell'imponibile ai fini previdenziali, per massimo 18 mesi. L'articolo 8, comma 2, della legge 223/1991, incentivava anche l'assunzione a termine degli stessi lavoratori per un massimo di 12 mesi. Se il rapporto m corso era poi trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spettava per ulteriori dodici mesi. L'agevolazione non aveva effetto per i premi Inail. Le criticità sono sorte nel momento in cui la legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) non ha prorogato la possibilità per i lavoratori coinvolti m licenziamenti individuali, per giustificato motivo oggettivo, da aziende con meno di 15 dipendenti, di iscriversi alle liste di mobilità. In base alla circolare Inps 13/2013, sono state bloccate le agevolazioni: non solo, però, quelle riferite a nuove assunzioni avvenute nel 2013 di questi lavoratori, ma anche quelle riferite alle assunzioni avvenute nel 2O12, che proseguivano nel 2013, così come la possibilità di riconoscere le agevolazioni per proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati nel 2012. Con il messaggio 18639/2013, l'Inps ha poi sospeso il recuperodegli incentivi fruiti indebitamente nel corso del 2013, m attesa di chiarimenti da parte del Lavoro (che devono ancora arrivare ma, a questo punto, non sono più rinviabih). Bisogna precisare che, sulla materia, il messaggio Inps 4679 del 18 marzo 2013 è intervenuto «m corsa», anticipando al 31 dicembre 2O12 la scadenza dei benefici legati ai rapporti agevolati m corso di validità, instaurati con lavoratori iscritti alla "piccola mobilità". L'ultimo atto della vicenda è contenuto nel messaggio 2889/2014, che sospende fino al 15 settembre 2014 il recupero delle agevolazioni fruite, nel frattempo, durante 112013. Appaiono dunque opportune due considerazioni: m caso di fruizione del bonus di 190 euro mensili regolato dalla circo lare 32/2014 dell'Inps e di successivo sblocco dei benefici della piccola mobilità legati ai rapporti di lavoro agevolati m corso al 31 dicembre 2013, quest'ultimo non sarà più riconosciuto. Non si comprende, m secondo luogo, come l'Inps possa trattare m modo differente situazioni analoghe: la circolare 137/2012 - nell'illustrare la sorte delle agevolazioni legate ai trattamenti di "mobilità" - che terminerà al 31 dicembre 2016 per via delle disposizioni della legge 92/2012, specifica, infatti, che alle assunzioni, proroghe e trasformazioni che dovessero arrivare entro il 31 dicembre 2016, spetterà l'incentivo per la durata prevista dalle disposizioni abrogate, anche se questo dovesse scadere successivamente. Contrariamente a quanto è avvenuto con gli incentivi della piccola mobilità, ad esempio, se il datore di lavoro assume il primo ottobre 2016 a tempo determinato per sei mesi un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, avrà diritto all'incentivo fino a marzo 2017. ©RIPRODUZIONE RISERVATA O APPROFONDIMENTO ONLINE La circolare 32/2014 dell'Inps www ilsole24ore com/norme/documenti Previdenza Pag. 3 Lunedì 31/03/2014 Estratto da pag. ER33 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) L'AGENDA Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 233.997 PREVIDENZA I chiarimenti e gli aggiorna menti a 120 marzo Dalla «smaterialzzazione» del Dure alle agevolazioni per il reimpiego di lavoratori e per l'ingresso m Italia di extracomunitari qualificati: gli aggiornamenti sulla previdenza Rossi e Vicario>• in ultima pagina iiiiiiiiiili I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI EI CHIARIMENTI AL 2O MARZO 2O14 A CURA DI Arturo Rossi e Monica Vicario Decisiva la data di stipulazione dell'accordo Ammortizzatori sodali Ministero del Lavoro, interpello 30 gennaio 2014, n 8 Settore trasporto aereo. È stato posto u n q uesito, alla direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del Lavoro, in merito alla abrogazione dell'articolo I-bis del DI 249/2004 (convcrtito dalla legge 291/2004) operata dall'articolo 3, comma 46, legge 92/2012. Nello specifico, è stato chiesto quali siano gli effetti di tale abrogazione in ordine agli accordi sindacali sottoscritti per l'attivazione di strumenti di sostegno del reddito dopo il 31 dicembre 2012, sulla base di accordi quadro stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della legge 92/2012. Il Ministero ha sottolineato che i decreti ministeriali di concessione dei relativi trattamenti, sebbene emanati successivamente ail" gennaio 2013, sono integralmente assoggettabili al regime legale vigente al momento della stipula Previdenza dell'accordo, secondo il principio del "tempus Tale principio riguarda anche le ipotesi in cui l'accordo sindacale sia stato sottoscritto dopo l'abrogazione della norma in argomento, ovvero nel corso dell'anno 2013, nel contesto di un processo di ristrutturazione avviato con accordo quadro stipulato in sede governativa, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di carattere abrogativo. Sul punto bisogna evidenziare che anche in tali casi l'accordo sindacale, sulla base del quale verrà emanato il decreto ministeriale di autorizzazione all'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, assume un ruolo fondamentale. In risposta al quesito bisogna, quindi, tenere conto del momento della stipulazione dell'accordo stesso alfine di individuare il regime legale applicabile che, nella fattispecie prospettata, risulta essere quello della legge 92/2012, abrogativa dell'articolo I-bis del DI 249/2004, nonché modificativa della disciplina contenuta nella legge 223/1991. Non è, infatti, possibile ritenere che il semplice accordo quadro, nello specifico stipulato nel 2008, possa consentire la ultrattività della disciplina previgente. Regolarità contributiva in tempo reale Dure Decreto legge 20 marzo 2014, n 34, articolo 4 Semplificazioni. Nel decreto legge sul rilancio dell'occupazione, è stato previsto un intervento di semplificazione che riguarda la smaterializzazione del Dure (Documento unico di regolarità È così superato l'attuale sistema che impone ripetuti adempimenti burocratici alle imprese. Dal 21 marzo 2014, non sarà più l'interessato a fare formale richiesta del Dure e ad attendere circa un mese il rilascio del relativo documento cartaceo. Chiunque vi abbia interesse potrà verificare, con modalità telematica e in tempo reale, la regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti nel settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. Il certificato sarà costituito dall'esito dell'interrogazione, e avrà la durata di 120 giorni. «GazzettaUfficiale»20marzo2014,n 66 Inps Messaggio n 3156 del7marzo2014 Avvisi bonari artigiani/commercianti. Con il messaggio in esame, l'Inps informa che sono disponibili all'interno del Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, e in particolare nella parte relativa alla Posizione assicurativa/Avvisi bonari, gli avvisi bonari concernenti la rata in scadenza a novembre 2013. Nell'ipotesi in cui gli assicurati avessero già effettuato il pagamento, potranno comunicare gli estremi del modello F24 chiamando il calì center dell'istituto, in modo tale da consentire un rapido abbinamento del versamento. Invece, se il pagamento non è stato effettuato, si dovrà provvedere intalsenso, altrimenti scatterà il recupero coattivo tramite l'emissione dell'avvisodi addebito. Messaggio3234 dell'll marzo 2014 Contratti di solidarietà. Incrementointegrazione salariale. L'Inps informa che, per quest'anno, l'ammontare deltrattamento di integrazione salariale peri contratti di solidarietà è aumentato nella misura dellO%della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014. Nello specifico, con il messaggio in argomento, vengono fornite tutte le istruzioni operative riguardanti la compilazione delflusso UniEmens per l'esposizione dell'importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione salariale. Benefici per l'impiego di lavoratori ùrcolaren 32 del 13 marzo 2014 Pag. 4 Lunedì 31/03/2014 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Estratto da pag. ER33 Reimpiego di lavoratori licenziati. Arriva, la tanto att esa, circolare per i datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. In particolare, gli stessi datori potranno essere ammessi a un beneficio mensile di 190 euro perseimesiincaso di rapporti a tempo determinato, o per dodici mesi in caso di rapporti a tempo indeterminato. Per accedere ai benefìci è necessario inoltrare all'Inps una specifica istanza, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circola re. La domanda di ammissione ai benefici potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo disponibile all'interno delCassetto previdenziale aziende oppure all'interno delCassetto previdenziale aziende agricole, presso il sito internet www.inps.it. Per le cooperative e loro consorzi di trasformazione, manipolazioneo commercializzazione di prodotti agricoli, rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 233.997 Messaggio3326 del 14 marzo 2014 Regolamentazione comunitaria. Accordi per lavoratori inviatiin Francia. I datori di lavoro che inviano all'Inps una richiesta di accordo in applicazione dell'articolo 16 del regolamento Cee 883/2004, per lavoratori inviati in Francia, alfine di evitare ritardi nel rilascio delle relative autorizzazioni da parte del Cleiss (Centro dei rapporti europei e internazionali di sicurezza sociale), sono invitati a compilare la versione aggiornata del questionario, in allegato al messaggio in argomento. I datori di lavoro interessati sono invitati, altresì, a compilare ((formulario nella versionein lingua francese, anch'esso allegato allo stesso messaggio (alsolo scopo di rendere più agevole la compilazione, è allegata anche la versione italiana delformulario). Lavoro a termine e apprendistato Decreto legge 20 marzo 2014, n 34,articolile2 Rilando dell'occupazione. È in vigore dal 21 marzo 2014 il decreto legge che apporta semplificazioni in materia di contrattodi lavoro a termine e di apprendistato, perfavorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e generare nuova occupazione, in particolare giovanile. Per il lavoro a termine, le novità riguardano l'eliminazione della causalità, in quanto, stabilito che il contratto di lavoro a tempo indeterminato non costituisce la forma comune di contratto di lavoro, l'apposizione del termine non è più subordinata a ragioni di carattere tecnico, della legge 15 giugno 1984, n. 240, la domanda di ammissione potrà essere presentata accedendo, esclusivamente, alCassetto previdenziale aziende e non anche tramite Cassetto previdenziale aziende agricole. In caso di proroga o tra sformazione di un rapporto agevolato, ai sensi del decreto, dev'essere presentata una nuova istanza. In caso di insufficienza delle risorse, l'ordine di priorità nell'accesso al beneficio è rappresentato dalla data dell'assunzione, proroga o tra sformazione a tempo indeterminato. I datori di lavoro ammessi al beneficio ne potranno fruire mediante produttivo.organizzativo o conguaglio o compensazione con sostitutivo. Quanto alla durata i contributi dovuti. delcontratto, la stipula del contratto è legata alla durata: il termine, in effetti, è elevato da 12 a 36 mesi, comprese eventuali proroghe per lo svolgimento di qualsiasi mansione Previdenza sia per i I contratto di lavoro a tempo determinato, sia per il contratto di somministrazione. Il contratto potrà essere prorogato fino a un massimo di otto volte (finora era possibile solo una volta), purché le proroghe si riferiscanoalla stessa attività lavorativa perla quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Inoltre, il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine non può eccedere il limite del 20% dell'organicocomplessivo. Infine, in relazione alla validità della durata, il termine deve risultare, direttamente o indirettamente, da atto se ritto. La mancata apposizione la rende priva di effetto. Perilcontrattodi apprendistato.ildatore di lavoro deve usare la forma scritta solo per il contratto e il patto di pro va, escludendo il relativo pianoformativoindividuale; ha libertà di assumere liberamente altri apprendisti, non essendo più condizionata l'assunzione alla conferma in servizio di precedenti apprendisti altermine del percorso formativo; non è più obbligato, ma puòdecidere a sua discrezione se integrare la formazione con l'offerta formativa pubblica, nei limiti delle risorse annualmente disponibili. «Gazzetta Ufficiale» 20 marzo 2014, n 66 Pubblico impiego Ministero della Funzione pubblica, circolare 18 marzo 2014, n 3 stata pubblicata la circolare con la quale la Funzione pubblica fornisce indicazioni e chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici introdotte dalla legge di stabilità 2014. Agevolazioni pergliextra-Ue «qualificati» Stranieri Ministeri Lavoro- Interno, circolare congiunta 17 marzo 2014 Modifiche alTu sull'immigrazione. Sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alle modifiche apportate dal DI 145/2013 (convertito dalla legge 9/2014) in materia di ingresso a lavoro di cittadini extra-Ue. In particolare, sono definiti gli ambiti delle modifiche prodotte alTesto unico sull'immigrazione (Digs 286/1998), in tema di ingresso e soggiorno per la ricerca scientifica e per lavoratori altamente qualificati (carta Blu Ue). La legge prevede agevolazioni per i ricercatori sia con riferimento alla disciplina dell'ingresso nel territorio italianosia a quella del ricongiungimento dei propri familiari. Perii ricongiungimento non è più necessaria la dimostrazione della disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa. Inoltre, è stato disposto cheil ricercatore che fa richiesta del permesso disoggiornoCeper soggiornanti di lungo periodo non è tenuto a sostenere il test di lingua italiana. Per l'ingresso di soggiorno di lavoratori altamente qualificati, non sarà più necessario acquisire la certificazione di conformità del titolo di istruzione superiorealla qualifica professionale da parte del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ma sarà sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo distudioestero, che sarà effettuata presso la rappresentanza diplomati ca italiana del Paese di residenza dello straniero. Si è proceduto, poi, a eliminare il vincolo "di secondo livello" riferito al master universitario, ritenendo così idoneo il titolo a prescindere dal livello di riferimento. È stata, infine, abrogata la norma che prevedeva l'emanazione di un dee reto annuale perfissa re il numero massimo dei visti di ingressoedei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri Pag. 5 Lunedì 31/03/2014 Estratto da pag. ER33 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 233.997 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) residenti all'estero. Tfr Istat, comunicato marzo 2014 Aggiornamento perii mese di febbraio 2014. Alfinedel computo deltrattamento di fine rapporto maturato nel periodo compreso tra il 15 febbraioeill4 marzo 2014, la q uota accantonata a titolo di Tfr al 31 dicembre 2013 deve essere rivalutata dello 0,320028 per cento. ©RIPRODUZIONE RISERVATA Previdenza Pag. 6 Estratto da pag. Lunedì 31/03/2014 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 78.551 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Impresa/3 - Via libera al bonus sostitutivo della piccola mobilità. Le istruzioni per richiedere aU'lnps l'ammissione agli incentivi. Domande entro il 12 aprile De Lellis a pag. 17 Le istruzioni per richiedere all'Inps gli incentivi sostitutivi della piccola mobilità Assunzioni, bonus in partenza Via dal 12/4 alle domande di ammissione al beneficio Pagina a cura DI CARLA DE LELLIS Via libera al bonus sostitutivo della piccola mobilità. Entro il prossimo 12 aprile, i datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati per giustificato motivo soggettivo possono richiedere all'Inps il riconoscimento del beneficio di 190 euro mensili per la durata di sei/dodici mesi in base all'assunzione (a termine/ tempo indeterminato) entro il limite di 20 milioni di euro. Il bonus è fruibile anche sui rapporti di apprendistato (ed quarto tipo) per la durata di 12 mesi. Ex piccola mobilità. Esattamente a un anno dall'annuncio (lo fece il ministro Fornero con comunicato stampa I'll marzo 2013), l'Inps con circolare n. 32/2014 ha reso operativo l'incentivo finalizzato a compensare la mancata proroga della possibilità d'iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da aziende fino a 15 dipendenti (la ed piccola mobilità). Possono fruirne i datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori che nei 12 mesi precedenti l'assunzione siano stati licenziati da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. L'incentivo spetta anche per l'assunzione del lavoratore che, in virtù del nuovo rito Fornero, abbia accettato l'estinzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo in sede conciliativa. Incentivo economico. Il bonus spetta in caso di Previdenza assunzioni a tempo indeterminato o a termine, a tempo pieno o parziale, anche se a scopo di somministrazione. È di 190 euro mensili e spetta per 12 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato, per sei mesi se l'assunzione a termine. In quest'ultimo caso, precisa l'Inps, spetta anche se l'assunzione è di durata inferiore a sei mesi, ovviamente in misura riproporzionata. La fruizione avviene mediante conguaglio o compensazione con i contributi dovuti. Le condizioni. Diverse le condizioni. Il bonus è subordinato alla regolarità contributiva, al rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro, al rispetto degli accordi e contratti collettivi. Il bonus inoltre è soggetto ai principi e criteri della riforma Fornero (legge n. 92/2012) ed è soggetto alla regola de minimis. Infine non spetta se il datore di lavoro è un'impresa in difficoltà. La domanda. Per accedere ai benefici è necessario inoltrare all'Inps specifica istanza, a pena di decadenza, entro il prossimo 12 aprile (30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare n. 32 del 13 marzo che ha dato il via libera alla fruizione del bonus). La domanda di ammissione può essere inviata esclusivamente in via telematica disponibile all'interno del «Cassetto previdenziale aziende» ovvero all'interno del «Cassetto previdenziale aziende agricole» sul sito internet www.inps.it. In caso di proroga o trasformazione di un rapporto agevolato deve essere presentata una nuova istanza. Trascorso il termine del 12 aprile, i sistemi informativi centrali dell'Inps provvederanno a definire le istanze pervenute nei termini. Dell'avvenuta definizione sarà dato avviso mediante la pubblicazione di un apposito messaggio sul sito internet dell'istituto; i singoli datori di lavoro riceveranno specifica comunicazione, con l'indicazione, in caso di accoglimento dell'istanza, dell'importo complessivo spettante e delle quote di ripartizione mensile; per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (Otd) sarà cura del datore di lavoro individuare, in base al numero di giornate effettivamente lavorate nel singolo mese, la quota di ripartizione mensile da esporre nella denuncia Omag. I datori di lavoro ammessi al beneficio ne potranno fruire mediante conguaglio o compensazione con i contributi dovuti. Contestualmente all'attribuzione dell'esito positivo al modulo d'istanza «Lice» presentato, al datore di lavoro verrà attribuito dall'Inps il codice di autorizzazione «4N» (datori di lavoro ammesso al beneficio del bonus ex piccola mobilità). In caso d'insufficienza delle risorse (come detto l'incentivo è riconoscibile nel limite di 20 milioni di euro), l'ordine di priorità nell'accesso al beneficio è rappresentato dalla data dell'assunzione, proroga o trasformazione a tempo indeterminato. ———© Riproduzione riservata—^^Ê Pag. 7 Estratto da pag. Lunedì 31/03/2014 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 78.551 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Quote ridotte per rapporti sotto i sei mesi periodo dal 1° al 14 aprile: (6,33 x 14) = 88,62; totale beneficio spettante = euro 367,24 • Rapporti a part-time. In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto. Nelle ipotesi di aumento della percentuale oraria di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, U bonus mensile rimane fissato in proporzione alla percentuale dichiarata al momento dell'assunzione. Il bonus mensile però non può superare la misura originariamente autorizzata dall'Inps perché è intrinsecamente connesso alla graduatoria dei datori di lavoro ammessi al beneficio, formata in relazione alla complessiva risorsa disponibile. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, il datore di lavoro è tenuto a ridurre proporzionalmente il bonus. Esempio: Tizio è assunto dal 1° febbraio 2013 al 30 aprile 2013 con orario pieno; a decorrere dal 1° marzo 2013 il rapporto è trasformato in part-time al 50 per cento. Spetta il bonus di euro 190 per febbraio, di euro 95 per marzo e di euro 95 per aprile. • Bonus anche per l'apprendistato. Nella circolare n. 150/2013 l'Inps aveva fatto riserva di chiarire gli effetti della mancata proroga della piccola mobilità sui rapporti di apprendistato instaurati ex art. 7, comma 4, del Tu (digs n. 167/2011). Si tratta del ed «quarta tipologia» di apprendistato, ossia quella instaurabile a prescindere dall'età con lavoratori precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo e comunque iscritti nelle liste di mobilità. Nella circolare n. 32/2014 l'Inps ha precisato che in questi casi non è possibile applicare gli incentivi contributivi deUa legge n. 223/1991 e, pertanto, è invece possibile fruire del bonus di 190 mensili per 12 mesi. periodo dal 1° al 14 aprile: (6,33 x 14) = 88,62; totale beneficio spettante = euro 367,24 • Rapporti a parttime. In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto. Nelle ipotesi di aumento della percentuale oraria di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, U bonus mensile rimane fissato in proporzione alla percentuale dichiarata al momento dell'assunzione. Il bonus mensile però non può superare la misura originariamente autorizzata dall'Inps perché è intrinsecamente connesso alla graduatoria dei datori di lavoro ammessi al beneficio, formata in relazione alla complessiva risorsa disponibile. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, il datore di lavoro è tenuto a ridurre proporzionalmente il bonus. Esempio: Tizio è assunto dal 1° febbraio 2013 al 30 aprile 2013 con orario pieno; a decorrere dal 1° marzo 2013 il rapporto è trasformato in part-time al 50 per cento. Spetta il bonus di euro 190 per febbraio, di euro 95 per marzo e di euro 95 per aprile. • Bonus anche per l'apprendistato. Nella circolare n. 150/2013 l'Inps aveva fatto riserva di chiarire gli effetti della mancata proroga della piccola mobilità sui rapporti di apprendistato instaurati ex art. 7, comma 4, del Tu (digs n. 167/2011). Si tratta del ed «quarta tipologia» di apprendistato, ossia quella instaurabile a prescindere dall'età con lavoratori precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo e comunque iscritti nelle liste di mobilità. Nella circolare n. 32/2014 l'Inps ha precisato che in questi casi non è possibile applicare gli incentivi contributivi deUa legge n. 223/1991 e, pertanto, è invece possibile fruire del bonus di 190 mensili per 12 mesi. L'Inps ha precisato che, in caso di rapporto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi, il bonus spetta per una misura e durata proporzionalmente ridotte. In caso di proroga e di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato, inoltre, il bonus spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di sei e dodici mesi. In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta « piccola mobilità», il limite massimo del bonus è calcolato a decorrere rispettivamente dalla data della proroga e della trasformazione. Esempio: Alfa ha assunto a tempo determinato per sei mesi dal 1° agosto 2012 al 31 gennaio 2013 Tizio, iscritto nelle liste della «piccola mobilità». Il1° febbraio 2013 il rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato: Alfa ha diritto il bonus per 12 mesi a decorrere dal 1 febbraio 2013. • Rapporti inferiori al mese. Per rapporti di durata inferiore al mese di calendario l'importo di euro 190 (che è una misura mensile) deve essere ridotto; si applica il criterio per cui si moltiplica l'importo convenzionale di euro 6,33 (un trentesimo di 190) per il numero di giorni complessivi del rapporto di lavoro. Per ogni mese di calendario interamente compreso nel rapporto di lavoro agevolato viene riconosciuto l'importo di euro 190; per gli eventuali mesi di calendario non interi compresi nel rapporto agevolato viene riconosciuto un importo di euro 6,33 per ogni giorno compreso nel rapporto agevolato. Esempio di calcolo per l'assunzione a termine dal 15 febbraio al 14 aprile: periodo dal 15 al 28 febbraio: (6,33 x 14) = 88,62; mese di marzo = 190 euro; L'Inps ha precisato che, in caso di rapporto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi, il bonus spetta per una misura e durata proporzionalmente ridotte. In caso di proroga e di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato, inoltre, il bonus spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di sei e dodici mesi. In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta « piccola mobilità», il limite massimo del bonus è calcolato a decorrere rispettivamente dalla data della proroga e della trasformazione. Esempio: Alfa ha assunto a tempo determinato per sei mesi dal 1° agosto 2012 al 31 gennaio 2013 Tizio, iscritto nelle liste della «piccola mobilità». Il1° febbraio 2013 il rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato: Alfa ha diritto il bonus per 12 mesi a decorrere dal 1 febbraio 2013. • Rapporti inferiori al mese. Per rapporti di durata inferiore al mese di calendario l'importo di euro 190 (che è una misura mensile) deve essere ridotto; si applica il criterio per cui si moltiplica l'importo convenzionale di euro 6,33 (un trentesimo di 190) per il numero di giorni complessivi del rapporto di lavoro. Per ogni mese di calendario interamente compreso nel rapporto di lavoro agevolato viene riconosciuto l'importo di euro 190; per gli eventuali mesi di calendario non interi compresi nel rapporto agevolato viene riconosciuto un importo di euro 6,33 per ogni giorno compreso nel rapporto agevolato. Esempio di calcolo per l'assunzione a termine dal 15 febbraio al 14 aprile: periodo dal 15 al 28 febbraio: (6,33 x 14) = 88,62; mese di marzo = 190 euro; Come compilare l'Uniemens Le quote mensili dell'incentivo da porre a conguaglio vanno valorizzate all'interno di , elemento : «LICE» («bonus assunzione lavoratori licenziati») «HOO» (Stato) Importo posto a conguaglio relativo al mese corrente Importo del beneficio spettante per periodi pregressi Per restituire importi non spettanti, vanno valorizzati i seguenti dati all'interno di , , : «M302» («Restituzione bonus lavoratori licenziati») Importo da restituire Per fruire del bonus per i lavoratori non più in forza, vanno valorizzate all'interno di , elemento : «LICE» «HOO» (Stato) Importo del beneficio spettante per periodi pregressi «NFOR» Previdenza Pag. 8
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