Parità di Genere, Mercato delle «quote» e cumulo di cariche Prof. Valeria Falce Università Europea di Roma [email protected] Legge 120/2011 sulla parità di genere Il principio della parità di genere si applica in Italia a: Società quotate Società partecipate (direttamente) dallo Stato e dagli enti pubblici locali Enforcement e attività di controllo Il «persuasivo» ricorso alla moral suasion Parità di Genere, mercato delle «quote» e cumulo di cariche - Prof. Valeria Falce 2 Legge 120/2011- Prime applicazioni nelle Società quotate Parità di Genere, mercato delle «quote» e cumulo di cariche - Prof. Valeria Falce 3 Legge 120/2011 – Prime applicazioni nelle Società Pubbliche Si registra una presenza di donne pari al 17,2 % sul totale degli oltre 24 mila membri degli organi collegiali di amministrazione e controllo delle circa 4 mila società pubbliche non quotate Nelle società che hanno rinnovato gli organi dopo il 12 febbraio 2013 la presenza di donne è salita al 23,8% Tra le società che devono ancora rinnovare i propri organi la quota di donne è pari solo al 14,3% Per raggiungere la soglia del 20% (che dovrà salire fino al 33% nel terzo rinnovo) le ulteriori cariche che dovranno essere ricoperte da donne sono: a) circa 1230 nei CDA b) circa 1550 nei CS (di cui 900 Sindaci Effettivi e 645 Sindaci Supplenti) Fonte: M. Parrella, Convegno di apertura del Corso Avanzato di Alta Formazione Corporate governance e parità di genere, 11 giugno 2014; Rapporto Dip. Pari Opp. – CERVED, 2014 Parità di Genere, mercato delle «quote» e cumulo di cariche - Prof. Valeria Falce 4 Legge 120/2011 – Le reazioni del mercato Le politiche delle imprese per contenere i costi della regolazione Riduzione del numero di Membri degli Organi e della durata dei mandati La preferenza verso gli «Amministratori Indipendenti» Emersione di un Mercato delle «quote» e ricorso a società di reclutamento Accreditamento, clubs e possibile cumulo di cariche Parità di Genere, mercato delle «quote» e cumulo di cariche - Prof. Valeria Falce 5 Legge 214/2011 – Nuove regole sul Cumulo di cariche 1. È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti 2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell‘articolo 7 della legge 10 ottobre, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici Parità di Genere, mercato delle «quote» e cumulo di cariche - Prof. Valeria Falce 6 L’ estensione della regola alle Fondazioni - Art. 27-quater della legge 27/2012 Previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di […] modalita' di designazione e di nomina ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità dirette a consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei soggetti che partecipano alla formazione dell'organo Previsione, tra le ipotesi di incompatibilità' […] dell'assunzione o dell'esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo Richiamo ai principi di onorabilità e professionalità per le nomine degli organi di governance delle Fondazioni Ampliamento tra le ipotesi di incompatibilità, dell’assunzione o dell’esercizio di cariche in organi di società concorrenti della società bancaria conferita La previsione sulle Fondazioni “non individua un organo deputato alla sua applicazione né una sanzione in caso di violazione” (AGCM, 2 ottobre 2012) Parità di Genere, mercato delle «quote» e cumulo di cariche - Prof. Valeria Falce 7 Divieto assoluto di cumulo di cariche Introduzione di un nuovo requisito di incompatibilità Opzione o decadenza. Tertium non datur: sanzione non revocabile, assenza di potere discrezionale □ □ □ Scostamento dal principio dell’autonomia privata (art. 2390 e ss. cc; autoregolazione) Riferimento ad un modello «senza se e senza ma»: applicazione ex ante e a priori Previsione di diritto della concorrenza applicata a livello regolamentare E soprattutto: separazione (anzi discriminazione) del settore finanziario rispetto ad altri settori, parimenti concentrati Parità di Genere, mercato delle «quote» e cumulo di cariche - Prof. Valeria Falce 8 Requisiti soggettivi L’art. 36 vieta il cumulo tra i titolari delle cariche detenute nel consiglio di amministrazione, di gestione, di sorveglianza e/o nel collegio sindacale Il divieto non si estende ai supplenti, si applica invece ai funzionari di vertice, ossia ai direttori generali ed i dirigenti di società quotate preposti alla redazione dei documenti contabili societari previsti dall’art. 154 bis TUF Amministratore – Amministratore anche indipendente Sindaco - Sindaco Amministratore – Sindaco Sindaco – Sindaco supplente Amministratore – Direttore Generale Approccio “ampio”: tutti i membri degli organi di governance e i funzionari di vertice a prescindere dall’esercizio di funzioni esecutive e dalla capacità di interferire sui processi decisionali Parità di Genere, mercato delle «quote» e cumulo di cariche - Prof. Valeria Falce 9 Requisiti soggettivi – Imprese Il divieto si applica alle imprese la cui attività è sottoposta ad autorizzazione e vigilanza ai sensi del TUB, TUF, del codice delle assicurazioni, delle normative speciali che rinviano a tali discipline (Linee Guida, § 1.2.) Banche, Compagnie di assicurazione e Riassicurazione SIM; SGR; SICAV Intermediari finanziari Istituti di pagamento - IMEL Poste Italiane per le attività Bancoposta CDP Sono invece escluse le società che svolgono servizi accessori o strumentali (i.e. società che svolgono servizi di back office, consulenza, informazione finanziaria, recupero crediti, gestione sinistri ed immobili) Parità di Genere, mercato delle «quote» e cumulo di cariche - Prof. Valeria Falce 10 Requisiti soggettivi – I Gruppi (1) Il divieto si applica anche ai gruppi di imprese In particolare l’art. 36 si applica al cumulo di cariche detenute: in imprese - appartenenti a gruppi diversi - individualmente attive nei mercati rilevanti; □ in una impresa individualmente attiva in un mercato rilevante e in una capogruppo che controlla un’impresa concorrente. □ Parità di Genere, mercato delle «quote» e cumulo di cariche - Prof. Valeria Falce 11 Requisiti soggettivi – I Gruppi (2) □ in imprese appartenenti a gruppi attivi in mercati in concorrenza ma che operano individualmente in mercati non direttamente in concorrenza purché il fatturato realizzato a livello nazionale da ciascuna impresa sia superiore al 3% del fatturato nazionale del gruppo di appartenenza (soglia de minimis) Parità di Genere, mercato delle «quote» e cumulo di cariche - Prof. Valeria Falce 12 Requisiti oggettivi La norma si applica ai “concorrenti”, vale a dire a “le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici” Primo requisito oggettivo (di tipo negativo): il test del controllo e la nozione di gruppo Coerenza con la disciplina antitrust: controllo come nozione ampia che si traduce nella possibilità di esercitare un’influenza determinante delle scelte strategiche di un’impresa o comunque di causare una situazione di stallo (Linee Guida, § 2 iii) Lettura estensiva per limitare la latitudine della norma: Lo stesso individuo può rivestire più cariche all’interno di un gruppo o in più imprese legate da rapporti di controllo di diritto o anche di fatto, passivo, diretto o indiretto, esclusivo o anche congiunto Parità di Genere, mercato delle «quote» e cumulo di cariche - Prof. Valeria Falce 13 Requisiti oggettivi. Impatto concorrenziale vs applicazione formalistica La norma si applica ai “concorrenti”, vale a dire a “le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici” Secondo requisito oggettivo (di tipo positivo): la relazione di concorrenza diretta e attuale, in via orizzontale Compresenza sullo stesso mercato quali concorrenti attuali: i) stesso mercato del prodotto (riferimento al criterio della sostituibilità dal lato della domanda) ii) stesso mercato geografico (riferimento al criterio della sostituibilità dal lato dell’offerta) Coerenza con la disciplina antitrust nell’interpretazione delle nozioni di mercato e di rapporto di concorrenza Parità di Genere, mercato delle «quote» e cumulo di cariche - Prof. Valeria Falce 14 Requisiti oggettivi. Impatto concorrenziale vs applicazione formalistica La nozione rilevante di mercato accolta dal diritto antitrust: □ il mercato del prodotto in quello comprendente “tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati” □ il mercato geografico come quello comprendente “l'area nella quale le imprese in causa forniscono o acquistano prodotti o servizi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse”. (Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza) Parità di Genere, mercato delle «quote» e cumulo di cariche - Prof. Valeria Falce 15 Alcuni temperamenti in sede di interpretazione Gli indirizzi delle Autorità di regolazione confermano il rationale concorrenziale della disciplina e comunque la propensione verso un’interpretazione di ragionevolezza: 1. Il divieto non riguarda le cariche detenute in imprese che, per quanto ricomprese in gruppi bancari, assicurativi o finanziari, non operano nei mercati finanziari in senso lato (FAQ, § 1.3) 2. Safe harbour dimensionale: Il divieto non opera quando le imprese o i gruppi in cui il soggetto detiene cariche presentano un fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall’impresa o dal gruppo di appartenenza di 47 milioni di euro (Linee Guida § 1.2. B) 3. Safe harbour sul rilievo strategico delle attività: Il divieto non opera nei confronti delle imprese che individualmente operano in mercati diversi a condizione che il fatturato a livello nazionale di ciascuna delle imprese considerate sia inferiore al 3% del fatturato nazionale del gruppo di appartenenza (Linee Guida § 2.3.B) Parità di Genere, mercato delle «quote» e cumulo di cariche - Prof. Valeria Falce 16 Alcuni temperamenti in sede di interpretazione 4. Inapplicabilità del divieto ai sindaci supplenti, fino a quando non comincino ad esercitare effettivamente le funzioni in supplenza (Linee Guida, § 3.1.1. C) 5. Inapplicabilità del divieto tra le cariche detenute in imprese o in gruppi che operano con finalità di supporto al settore e quelle rivestite nelle imprese appartenenti al settore (Linee Guida, § 2.2.) 6. Frammentazione dei mercati: mercato dei fondi/comparti immobiliari distinto dal mercato dei fondi/comparti mobiliari; quello dei fondi/comparti mobiliari aperti distinto da quelli chiusi; quello dei fondi/comparti destinati a clientela retail distinto da quelli riservati a investitori professionali (FAQ, § 4.2) Parità di Genere, mercato delle «quote» e cumulo di cariche - Prof. Valeria Falce 17 Accertamento e Dichiarazione della Decadenza In caso di cumulo vietato il titolare della carica deve optare nel termine di 90 giorni dalla nomina trascorso il termine di 90 giorni, l’organo societario competente decide, entro 30 giorni, in merito alla sussistenza o meno di una situazione di cumulo vietato e, se ne ricorrono i presupposti, dichiara la decadenza dall’ufficio dell’interessato copia del verbale della riunione in cui è stata valutata la situazione di cumulo tra cariche è trasmesso all’autorità di settore competente e all’AGCM qualora contenga valutazioni in merito al mercato rilevante in caso di inerzia dell’organo aziendale, la decadenza è pronunciata dall’autorità di settore competente (i.e. quella che ha rilasciato all’intermediario l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, a seconda dei casi Banca d’Italia, Consob, IVASS) Parità di Genere, mercato delle «quote» e cumulo di cariche - Prof. Valeria Falce 18 La Decadenza come sanzione comune Per le società quotate: controllo affidato alla Consob che, in caso di violazione, intima alla società di adeguarsi alla nuova normativa entro quattro mesi e, in caso di inottemperanza, dispone un ulteriore termine di tre mesi, comminando - previa contestazione degli addebiti ai sensi dell’art. 195 Tuif - una non irrilevante sanzione pecuniaria (compresa tra 100.000 e 1.000.000 di euro per il mancato rispetto delle quote per il c.d.a. e tra 20.000 e 200.000 euro per il mancato rispetto per il collegio sindacale) Nell’ipotesi di persistente inottemperanza, l’intero organo nominato in spregio della riserva decade automaticamente dalla carica Per le società pubbliche non quotate: controllo affidato al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le Pari Opportunità, cui è assegnato anche il compito di presentare al Parlamento una relazione triennale sullo stato di applicazione della normativa Le società interessate sono a loro volta tenute a comunicare senza indugio all’Autorità preposta la composizione degli organi sociali, compreso l’eventuale disequilibrio tra i generi Nei casi in cui venga accertata una violazione, è disposta una doppia diffida affinché la società si adegui rispettivamente entro il termine di sessanta giorni, pena la decadenza dell’intero organo sociale Non sono però previste sanzioni pecuniarie Parità di Genere, mercato delle «quote» e cumulo di cariche - Prof. Valeria Falce 19 Conclusioni Le misure in tema di parità di genere e di cumulo di cariche contribuiscono ad una nuova stagione tesa a favorire un maggiore dinamismo nella composizione degli organi sociali e in ultima analisi una maggiore concorrenzialità del sistema L’auspicio è che le nuove regole innestino un circolo virtuoso che consenta di: Rinunciare ad un regolamentazione a presidio della concorrenzialità e del principio della parità di genere Rinnovare la prassi societaria all’insegna della modernizzazione della corporate governance in Italia Parità di Genere, mercato delle «quote» e cumulo di cariche - Prof. Valeria Falce 20 Grazie dell’attenzione Prof. Valeria Falce Università Europea di Roma [email protected]
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