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Riflessioni sull'applicazione della direttiva
nitrati in provincia di Milano
Michele Gioletta
Settore Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca - Provincia di Milano
Cascina Pietrasanta, Pontevecchio di Magenta
22 gennaio 2014
Applicazione della direttiva nitrati:
premessa
- Normative regionali: DGR 5868/2007 e DGR
2208/2011 (“Programma d’azione”).
- Finalità generale: tutela e risanamento delle
acque dall’inquinamento causato da nitrati di
origine agricola.
- Con queste norme vengono disciplinati i criteri e
le tecniche generali che le aziende agricole devono
osservare per l’utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento, dei fertilizzanti azotati,
degli ammendanti e di tutti gli apporti azotati.
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Applicazione della direttiva nitrati:
obblighi per le aziende agricole
1) adempimenti amministrativi;
2) obblighi relativi agli stoccaggi degli effluenti di
allevamento;
3) divieti spaziali e temporali relativi
all’utilizzazione dei fertilizzanti azotati;
4) rispetto dell’utilizzo dei fertilizzanti azotati
nelle dosi previste.
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Applicazione della direttiva nitrati:
cosa “conoscono” le aziende agricole
- è necessario presentare informaticamente la
Comunicazione Nitrati (POA-POAS con eventuale
PUA-PUAS);
- esistono obblighi per lo stoccaggio del liquame e
del letame;
- esistono divieti per lo spandimento (esempio:
divieto invernale; divieto nei giorni di pioggia);
- esistono dei limiti massimi per l’utilizzo dell’azoto
zootecnico e per l’utilizzo dell’azoto totale in base
alle esigenze delle singole colture.
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Adempimenti amministrativi:
cosa “non è chiaro” alle aziende agricole
(1/4)
L’azienda agricola deve tenere copia di:
- Comunicazione Nitrati (POA-POAS ed eventuale PUAPUAS), che deve essere presentata informaticamente e
periodicamente aggiornata;
- una planimetria aggiornata di tutti i terreni aziendali ove
vengono distribuiti i fertilizzanti azotati (sia organici che
minerali);
- un registro delle concimazioni azotate (organiche e
minerali). Nel registro bisogna riportare entro 10 giorni
dalla distribuzione: il tipo e la quantità del fertilizzante;
l’appezzamento identificabile sulla planimetria; la data
dell’intervento.
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Adempimenti amministrativi:
Esempio di registro di concimazione
(2/4)
Voci necessarie:
Registro delle fertilizzazioni – Anno xxxx
Azienda: xxxxxxxx – CUAA: xxxxxxxx
Indirizzo: xxxxxxx – Comune: xxxxxx
Distribuzioni effettuate:
Data
Coltura
Comune
Appezzamento
/mappale
(presente su
planimetria)
Sup. ha
Fertilizzante
Titolo
Quantità
del
concime
distribuita
N.B.: Titolo in azoto del concime: per il liquame e il letame, si può considerare il valore risultante
dalla comunicazione nitrati (azoto totale annuo del liquame o del letame in kg/quantità totale
annua di liquame o letame in mc); per i concimi minerali: valore percentuale riportato in etichetta.
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Adempimenti amministrativi:
Esempio di registro di concimazione
(3/4)
Ulteriori dati:
Registro di magazzino dei fertilizzanti: Inventario iniziale
Nome del fertilizzante
Titolo
Quantità
Acquisto dei concimi:
Prodotto
Quantità
DDT – Fattura (numero e data)
Registro di magazzino dei fertilizzanti: Inventario finale
Nome del fertilizzante
Titolo
Quantità
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Adempimenti amministrativi:
cosa “non è chiaro” alle aziende agricole
(4/4)
L’azienda agricola deve disporre anche:
- di eventuali contratti di cessione / acquisizione degli
effluenti di allevamento in corso di validità (anche per le
aziende esonerate);
- dei documenti di trasporto degli effluenti aziendali.
Nota Bene:
1: Nel caso di trasporto all’interno della medesima azienda, è sufficiente
conservare la comunicazione nitrati con la planimetria dei terreni aziendali;
in caso di aziende esonerate dalla presentazione della comunicazione
nitrati, occorre conservare in azienda una autodichiarazione di
movimentazione.
2: Nel caso di trasporto degli effluenti di allevamento da un’azienda
agricola (cedente) verso un’altra azienda agricola diversa (cessionario o
acquirente), il trasporto deve essere sempre accompagnato da un
documento con le informazioni richieste dal decreto della Regione
Lombardia (Ddg 5306/2012). Copia del documento deve essere conservata
dall’impresa cedente, dall’impresa cessionaria e dal trasportatore.
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Corretto stoccaggio degli effluenti di allevamento:
cosa “non è chiaro” alle aziende agricole (1/4)
Chi produce e/o utilizza effluenti di allevamento deve disporre di
strutture di stoccaggio dimensionate in maniera adeguata (90
giorni per il letame, 120 o 180 giorni per il liquame). Gli stoccaggi
andavano adeguati entro il 31.12.2010.
La cubatura per lo stoccaggio a volte non è calcolata correttamente
nella Comunicazione Nitrati. Errori più comuni nel calcolo:
- il bestiame indicato non è coerente come numero di capi, o come
categoria, o come tipologia di stabulazione con il carico allevato;
- non vengono considerate le aree scoperte (es. paddock) che
convogliano le acque di pioggia in vasca;
- nelle vasche di stoccaggio scoperte: non si considera il battente
di sicurezza di 30 cm e le acque meteoriche incidenti, che ne
riducono la cubatura utile.
Esempio: profondità della vasca scoperta: 2 metri; precipitazioni
medie: 1000 mm/anno. La profondità utile allo stoccaggio è:
• 1,37 m per 120 giorni di stoccaggio (2 metri - 0,3 - 0,33);
• 1,20 m per 180 giorni di stoccaggio (2 metri - 0,3 - 0,5).
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Corretto stoccaggio degli effluenti di allevamento:
cosa “non è chiaro” alle aziende agricole (2/4)
L’adeguato dimensionamento viene calcolato in modo corretto:
- Se il numero dei capi indicati nel fascicolo aziendale SIARL è
aggiornato con la reale consistenza dell’allevamento (il numero
di capi indicati nel fascicolo aziendale SIARL non è collegato al
dato presente nell’Anagrafe zootecnica ma è comunicato
dall’allevatore; occorre quindi aggiornare questo dato).
- Se è considerata l’esatta tipologia di stabulazione con la quale
si determina la produzione di liquame e letame (es.: cuccetta con
paglia, ma paglia convogliata in vasca: gestione “a liquame”).
- Se è indicata la superficie di tutte le aree scoperte interessate
dalla presenza di reflui (es.: paddock), che convogliano le acque
piovane nelle strutture di stoccaggio.
- Se è indicata l’acqua di lavaggio delle strutture e degli impianti
zootecnici (es.: acque di mungitura).
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Corretto stoccaggio degli effluenti di allevamento:
cosa “non è chiaro” alle aziende agricole (3/4)
L’adeguato dimensionamento per lo stoccaggio letame viene
calcolato correttamente:
- Se è indicata la reale capacità di stoccaggio delle lettiere
permanenti, che devono essere impermeabilizzate e che devono
consentire un accumulo e una maturazione del letame (ad
esempio, una lettiera ove si ha una pulizia quotidiana o
settimanale non può essere considerata come stoccaggio).
- Se la platea dichiarata è impermeabilizzata, è munita di
cordolo/muro perimetrale di contenimento, ha adeguata
pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo e delle
acque meteoriche o di lavaggio in appositi sistemi di stoccaggio.
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Corretto stoccaggio degli effluenti di allevamento:
cosa “non è chiaro” alle aziende agricole (4/4)
Inoltre:
- Le strutture devono garantire l’assenza di perdite e/o
percolazioni (esempio: cordolature dei paddock e delle lettiere
permanenti, impermeabilità delle vasche).
- Nelle aziende che hanno una produzione di azoto da e.a.
superiore a 6000 kg/anno, gli stoccaggi per il liquame devono
essere separati (doppia vasca o vasca singola con divisorio), nel
caso di costruzione di nuove strutture o di ampliamento delle
esistenti a partire dal dicembre 2007.
- In generale, le strutture devono rispettare le prescrizioni del
permesso a costruire.
N.B.: anche le aziende esonerate dalla presentazione della
comunicazione nitrati sono obbligate ad avere idonee strutture
di stoccaggio in base al proprio carico di allevamento.
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Principali divieti di utilizzazione del liquame, del
letame e dei fertilizzanti azotati diversi dagli e.a.
(divieti comuni)
Alcuni divieti di utilizzazione sono simili (tutti i divieti sono validi
per tutte le aziende, anche quelle esonerate):
- nei boschi (ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali
nell’allevamento brado);
- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante e su
terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a
colture che richiedono la sommersione;
- nella stagione autunno-invernale, nei termini stabiliti dalla
Direzione Generale Agricoltura;
- nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi;
- in golena entro argine, a meno che non venga distribuito nel
periodo di magra e venga interrato immediatamente.
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Principali divieti di utilizzazione del liquame
N.B.: i divieti di utilizzazione agronomica dei liquami sono validi
per tutte le aziende, anche le esonerate:
- a meno di 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua
superficiali; a meno di 30 metri dall’inizio dell’arenile per le acque
lacuali o delle zone umide. Questi divieti non si applicano ai canali
artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non
connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.
- in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente (senza
processi di trattamento dei prodotti) alla alimentazione umana;
- su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del
foraggio o il pascolamento;
- in prossimità di strade e di centri abitati, a meno che i liquami
siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori
sgradevoli, o vengano immediatamente interrati;
- solo per le aree in ZVN - divieto di utilizzo delle seguenti
tecniche: irrigatori a lunga gittata; distribuzione da strada a bordo
campo; tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera.
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Principali divieti di utilizzazione del letame e
dei fertilizzanti azotati diversi dagli e.a.
N.B.: i divieti di utilizzazione agronomica dei letami e degli altri
fertilizzanti azotati sono validi per tutte le aziende, anche le
esonerate:
- a meno di 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- a meno di 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali
significativi (naturali: Adda, Lambro, Olona-Lambro Meridionale,
Seveso, Ticino; artificiali: Muzza, Naviglio Grande, Naviglio
Pavese); a meno di 25 m dall'inizio dell'arenile per le acque
lacuali o delle zone umide.
I suddetti divieti non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo
utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici
naturali, ed ai canali arginati.
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Accumulo temporaneo del letame in campo
Il cumulo in campo di “letame palabile” è ammesso:
- solo per letami “maturi”, dopo uno stoccaggio di almeno 90
giorni (e per lettiere di avicunicoli con ciclo inferiore a 90 giorni,
se idonee);
- solo sulle aree destinate alla sua distribuzione o in loro
prossimità, in quantità adeguate ai fabbisogni delle colture;
- per una durata massima di 3 mesi, dopo di che non va ripetuto
sullo stesso sito nella medesima annata agraria.
Divieto di accumulo temporaneo dei letami:
- a meno di 5 m dalle scoline;
- a meno di 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- a meno di 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide.
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Ulteriori vincoli/divieti per
l’utilizzazione del liquame e del letame
Su terreni che ricevono effluenti di allevamento è vietata la
distribuzione di fanghi di depurazione nel medesimo anno
solare.
Nelle aziende localizzate in zona vulnerabile le distribuzioni
vanno effettuate a bassa pressione e con l’obbligo di
interramento degli effluenti di allevamento entro le 24 ore dalla
distribuzione.
Rispettare i divieti e le modalità di distribuzione dell'e.a. senza
immissione, diretta o indiretta in corpo idrico superficiale o in
acque sotterranee.
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Rispetto dell’utilizzo dei fertilizzanti
azotati nelle dosi previste
1) La quantità di azoto derivante da effluente di allevamento non
deve superare i 170 Kg/ha/anno di azoto al campo nelle aree
vulnerabili e i 340 Kg/ha/anno di azoto al campo nelle aree
non vulnerabili, inteso come quantitativo medio aziendale.
Calcolo:
azoto totale allevamento / SAU aziendale
(dalla quantità di azoto si detraggono eventuali cessioni di e.a. e si
sommano eventuali acquisizioni di e.a.).
2) La quantità totale di azoto efficiente apportato per le singole
colture non deve superare la quantità espressa come “MAS”
(Apporti Massimi Standard di azoto efficiente alle colture).
Per calcolare il MAS si utilizza l’azoto efficiente.
Efficienza (aziende non in deroga nitrati): letame: 40%;
liquame suino e avicunicolo: 60%; liquame bovino: 50%.
Concimi chimici: 100%.
MAS: Mais irriguo 280 kg N/ha; Mais non irriguo: 210 kg N/ha
Sorgo granella: 220 kg N/ha; Sorgo da foraggio: 110 kg N/ha
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DGR 2208/2011 - Allegato I bis
NOTE:
1. Valori applicabili per produzione
sia di granella che di insilato;
2. L’apporto massimo di azoto e la
resa di riferimento vanno ridotti
del 45% nel caso in cui il sorgo
segua un cereale vernino; resta
invariato il fattore correttivo.
3. L’apporto massimo di azoto e la
resa di riferimento vanno ridotti
del 30% nel caso di prati non
irrigati; resta invariato il fattore
correttivo.
4. La fertilizzazione con azoto è
consentita esclusivamente in
presemina o in copertura
immediatamente dopo la semina.
N.B.: Gli apporti massimi di azoto
possono essere superati se
l’azienda giustifica e dimostra nel
PUA, sulla base di opportuna
documentazione, che il livello
produttivo raggiunto negli ultimi 3
anni supera quello delle resa di
riferimento tabellare. In tal caso si
applica per ogni tonnellata di resa
superiore a quella di riferimento il
fattore correttivo indicato.
Gli apporti massimi di azoto
devono essere ridotti nei seguenti
casi:
– Coltura che segue l’aratura di un
prato avvicendato di durata
almeno triennale: - 40 kg N/ha
– Coltura che segue l’aratura di un
medicaio di durata almeno
triennale: - 60 kg N/ha
Applicazione della direttiva nitrati:
aziende zootecniche esonerate
Le aziende zootecniche esonerate devono:
- conservare eventuali contratti di acquisizione/cessione degli
effluenti di allevamento, eventuali documenti di trasporto degli
effluenti o possedere un’autodichiarazione di movimentazione;
- essere in possesso di idonee strutture per lo stoccaggio del
liquame e del letame;
- rispettare i divieti per la distribuzione dei reflui e dei fertilizzanti
azotati;
- rispettare l’utilizzo dei fertilizzanti nelle dosi previste.
Localizzazione
az. zootecnica
Classi dimensionali: azoto al campo
utilizzato (Kg/anno)
Esonero/Non esonero
ZVN
Fino a 1000
Esonero
ZVN
Superiore a 1000
Non esonero
NON ZVN
Fino a 3000
Esonero
NON ZVN
Superiore a 3000
Non esonero
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Applicazione della direttiva nitrati:
aziende non zootecniche
Le aziende non zootecniche devono:
- Rispettare gli obblighi amministrativi, al pari delle aziende
zootecniche;
- rispettare i divieti relativi alla distribuzione dei fertilizzanti
azotati;
- rispettare l’utilizzo dei fertilizzanti nelle dosi previste.
Localizzazione az.
non zootecnica
Classi dimensionali: azoto al
campo utilizzato (Kg/anno)
Esonero / Non esonero
ZVN
Fino a 3000
Esonero
ZVN
Superiore a 3000
Non esonero (POA e PUAS/PUA)
NON ZVN
Fino a 6000
Esonero
NON ZVN
Superiore a 6000
Non esonero (POA e PUA)
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Controllo e sanzioni
Le Province effettuano i controlli a campione definiti ogni anno
da Regione Lombardia. L'entità delle sanzioni varia in funzione
della tipologia e della gravità dell'infrazione:
-
inosservanze agli adempimenti amministrativi: da 200 a
2.000 euro;
-
inosservanze alle disposizioni relative all'utilizzazione
agronomica (mancato rispetto dei divieti spazio-temporali di
distribuzione dei fertilizzanti e mancato rispetto dell’utilizzo
dei fertilizzanti nelle dosi previste): da 500 a 5.000 euro;
-
inosservanze alle disposizioni relative alle caratteristiche,
dimensioni, stato manutentivo delle strutture di stoccaggio:
da 1.000 a 10.000 euro.
La reiterazione delle infrazioni nei cinque anni successivi
comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al
doppio della sanzione massima applicabile per ciascuna
tipologia.
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Per maggiori informazioni sull’applicazione
della Direttiva Nitrati:
1) Sito web della Provincia di Milano – Settore Agricoltura
(menù: Produzioni Zootecniche):
http://www.provincia.milano.it/agricoltura/
2) Sito web della Direzione Generale Agricoltura della
Regione Lombardia (argomento: Gestione direttiva
nitrati): http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/
3) Sito web di ERSAF – Ente Regionale per i Servizi
all’Agricoltura e alle Foreste:
http://www.ersaf.lombardia.it/
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Riflessioni sull'applicazione della direttiva
nitrati in provincia di Milano
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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