Contratto di lavoro part-time: diritti e obblighi

Contratto di lavoro part-time: diritti e obblighi
Caratteristiche e tipologie del contratto di lavoro part-time, diritti
del lavoratore e obblighi dell’azienda in materia di retribuzione,
welfare e assunzione con passaggio al tempo pieno.
Nell’ambito del lavoro dipendente, il contratto a tempo parziale si caratterizza per la previsione di
un orario lavorativo inferiore a 40 ore settimanali o del minor orario fissato dai contratti collettivi di
riferimento. Deve essere stipulato per iscritto e contenere durata complessiva e collocazione
temporale dell’orario stabilito facendo riferimento a giorno, settimana, mese e anno.
Il part-time nel lavoro a chiamata
Tipologie
In relazione alla modalità di distribuzione dell’orario si determinano tre tipi di part-time:
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orizzontale: riduzione orario giornaliero, il lavoratore presta attività tutti i giorni per un
numero di ore inferiore allo standard;
verticale: attività solo in determinati giorni della settimana, in determinate settimane del
mese o in prefissati periodi dell’anno;
misto: l’attività combina la tipologia orizzontale e verticale.
Da tempo pieno a part-time
La trasformazione da tempo pieno a tempo parziale è ammessa se risultante da atto
scritto controfirmato da datore di lavoro e lavoratore, contenente: dati del dipendente e
dell’impresa, data di assunzione, tipologia di contratto, qualifica e mansione, trattamento
economico, durata e articolazione dell’orario di lavoro. Entro cinque giorni dalla firma deve essere
inviata la comunicazione ai servizi competenti. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla trasformazione
non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Da part-time a tempo pieno senza consenso: sì dalla UE
Diritti del lavoratore
Il lavoratore part-time ha diritto alla stessa retribuzione oraria del tempo pieno e allo stesso
trattamento
normativo: ferie annuali, congedo di
maternità
e parentale,
trattamento
di malattia e infortunio (in caso di part-time verticale l’indennità spetta solo per i giorni per i quali
contrattualmente è prevista prestazione lavorativa). La retribuzione è proporzionale alle ore svolte.
Per l’assegno del nucleo familiare occorre fare riferimento alle ore lavorate nella settimana: se pari
o superiori a 24 si ha diritto a quello pieno, se inferiori sono previsti tanti assegni giornalieri quante
sono le giornate effettivamente lavorate.
Diritto di precedenza
In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro è tenuto a riconoscere
un diritto di precedenza in favore dei dipendenti a tempo parziale, adibiti alla stessa mansione o
equivalente. Inoltre, è tenuto a darne comunicazione al personale a tempo pieno e a prendere in
considerazione eventuali domande di trasformazione in part-time. In caso di violazione del diritto di
precedenza, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura corrispondente alla
differenza tra l’importo della retribuzione percepita nel part-time e quella che gli sarebbe stata
corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi.
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Lavoro supplementare e straordinario
Il lavoro supplementare è reso oltre l’orario concordato nel contratto individuale ma entro il limite
del tempo pieno. Spetta alla contrattazione collettiva individuare numero massimo di ore effettuabili,
causali e conseguenze del superamento dei limiti. Il lavoro straordinario è la prestazione che
va oltre l’orario di una giornata lavorativa nel part-time di tipo verticale o misto: è consentito solo
quando sia stato raggiunto il tempo pieno settimanale.
Clausole elastiche e flessibili
La contrattazione collettiva può prevedere clausole che consentono al datore di lavoro di variare
la collocazione delle prestazioni lavorative (clausole flessibili) e aumentare la quantità delle
prestazioni (clausole elastiche), individuando limiti massimi di variabilità. In ogni caso il datore di
lavoro potrà modificare la collocazione temporale o aumentare la prestazione lavorativa dando al
dipendente un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. La condizione per l’apposizione nel
contratto di lavoro o nell’atto pattizio delle clausole elastiche o flessibili è anche il consenso del
lavoratore in forma scritta, da manifestarsi in sede di stipula del contratto o successivamente in
caso di mutate esigenze organizzative aziendali.
Computo lavoratori
In tutte le ipotesi in cui si renda necessario accertare la forza occupazionale, i lavoratori part-time
si contano proporzionalmente all’orario di lavoro svolto: sommando l’orario concordato con ogni
singolo dipendente e raffrontando la somma con l’orario complessivo svolto dai lavoratori a tempo
pieno. Si considera anche l’eventuale lavoro supplementare o prestato per effetto di clausole
elastiche.