Contratto di lavoro part-time: diritti e obblighi Caratteristiche e tipologie del contratto di lavoro part-time, diritti del lavoratore e obblighi dell’azienda in materia di retribuzione, welfare e assunzione con passaggio al tempo pieno. Nell’ambito del lavoro dipendente, il contratto a tempo parziale si caratterizza per la previsione di un orario lavorativo inferiore a 40 ore settimanali o del minor orario fissato dai contratti collettivi di riferimento. Deve essere stipulato per iscritto e contenere durata complessiva e collocazione temporale dell’orario stabilito facendo riferimento a giorno, settimana, mese e anno. Il part-time nel lavoro a chiamata Tipologie In relazione alla modalità di distribuzione dell’orario si determinano tre tipi di part-time: orizzontale: riduzione orario giornaliero, il lavoratore presta attività tutti i giorni per un numero di ore inferiore allo standard; verticale: attività solo in determinati giorni della settimana, in determinate settimane del mese o in prefissati periodi dell’anno; misto: l’attività combina la tipologia orizzontale e verticale. Da tempo pieno a part-time La trasformazione da tempo pieno a tempo parziale è ammessa se risultante da atto scritto controfirmato da datore di lavoro e lavoratore, contenente: dati del dipendente e dell’impresa, data di assunzione, tipologia di contratto, qualifica e mansione, trattamento economico, durata e articolazione dell’orario di lavoro. Entro cinque giorni dalla firma deve essere inviata la comunicazione ai servizi competenti. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla trasformazione non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Da part-time a tempo pieno senza consenso: sì dalla UE Diritti del lavoratore Il lavoratore part-time ha diritto alla stessa retribuzione oraria del tempo pieno e allo stesso trattamento normativo: ferie annuali, congedo di maternità e parentale, trattamento di malattia e infortunio (in caso di part-time verticale l’indennità spetta solo per i giorni per i quali contrattualmente è prevista prestazione lavorativa). La retribuzione è proporzionale alle ore svolte. Per l’assegno del nucleo familiare occorre fare riferimento alle ore lavorate nella settimana: se pari o superiori a 24 si ha diritto a quello pieno, se inferiori sono previsti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate effettivamente lavorate. Diritto di precedenza In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei dipendenti a tempo parziale, adibiti alla stessa mansione o equivalente. Inoltre, è tenuto a darne comunicazione al personale a tempo pieno e a prendere in considerazione eventuali domande di trasformazione in part-time. In caso di violazione del diritto di precedenza, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza tra l’importo della retribuzione percepita nel part-time e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi. Assunzioni agevolate 2015, guida al bonus per i datori di lavoro Lavoro supplementare e straordinario Il lavoro supplementare è reso oltre l’orario concordato nel contratto individuale ma entro il limite del tempo pieno. Spetta alla contrattazione collettiva individuare numero massimo di ore effettuabili, causali e conseguenze del superamento dei limiti. Il lavoro straordinario è la prestazione che va oltre l’orario di una giornata lavorativa nel part-time di tipo verticale o misto: è consentito solo quando sia stato raggiunto il tempo pieno settimanale. Clausole elastiche e flessibili La contrattazione collettiva può prevedere clausole che consentono al datore di lavoro di variare la collocazione delle prestazioni lavorative (clausole flessibili) e aumentare la quantità delle prestazioni (clausole elastiche), individuando limiti massimi di variabilità. In ogni caso il datore di lavoro potrà modificare la collocazione temporale o aumentare la prestazione lavorativa dando al dipendente un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. La condizione per l’apposizione nel contratto di lavoro o nell’atto pattizio delle clausole elastiche o flessibili è anche il consenso del lavoratore in forma scritta, da manifestarsi in sede di stipula del contratto o successivamente in caso di mutate esigenze organizzative aziendali. Computo lavoratori In tutte le ipotesi in cui si renda necessario accertare la forza occupazionale, i lavoratori part-time si contano proporzionalmente all’orario di lavoro svolto: sommando l’orario concordato con ogni singolo dipendente e raffrontando la somma con l’orario complessivo svolto dai lavoratori a tempo pieno. Si considera anche l’eventuale lavoro supplementare o prestato per effetto di clausole elastiche.
© Copyright 2024 Paperzz