PORTONI BLINDATI E DETRAZIONE SUL RISPARMIO ENERGETICO (65%) La legge 27 dicembre 2006 n.296, ha introdotto le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico, riconoscendo una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES delle spese sostenute per gli interventi edilizi effettuati a tal fine, nella misura del 55%. Tale agevolazione è rimasta in vigore per quasi 7 anni, fino all’entrata in vigore della Legge 3 agosto 2013, n.90 che ha innalzato la percentuale di detrazione al 65% . La più recente Legge 23 dicembre 2014 n.190 ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine di scadenza per ottenere le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico. Questa scadenza è valida sia per gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari che per quelli realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali. Secondo la legge, esistono quattro categorie di interventi ammesse alla detrazione fiscale e ad ognuna di esse è associato un valore massimo di detrazione: - Interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti - Installazione di pannelli solari - Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale - Interventi sugli involucri degli edifici: questi interventi comprendono anche la sostituzione di portoni d’ingresso. Per usufruire della detrazione fiscale, è necessario che il il nuovo portone sia dotato di specifici requisiti tecnici. Condizione indispensabile per usufruire della detrazione del 65% è che il portone di ingresso da sostituire delimiti il perimetro del volume riscaldato dell’abitazione. E’ quindi detraibile la sostituzione di un portone che da un locale riscaldato della casa apra verso l’ambiente esterno oppure verso un locale non riscaldato (es. vano scala). Oltre a questa condizione, è necessario che la trasmittanza del portone rispetti determinati valori (vedi il D.M.11 marzo 2008 e successiva modifica con Decreto del 6 gennaio 2010). La trasmittanza è l’indice che ci informa di quanto calore lascia passare il portoncino. Più la trasmittanza è bassa e più il portoncino è isolato. E’ importante, ai fini della detrazione, che la trasmittanza del portoncino sia certificata dal produttore. Inoltre, i requisiti di trasmittanza non sono uguali in tutta Italia, ma dipendono dalla zona climatica in cui vengono installati. Ad ogni zona climatica (A, B, C, D, E, F) è associato un valore di trasmittanza, limite che il nuovo portoncino non può superare. Se si intende beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico è quindi fondamentale al momento della richiesta del preventivo chiedere espressamente al serramentista un portone con la trasmittanza necessaria per la vostra zona climatica. Ricordiamo che dal 1° gennaio 2016, il beneficio scenderà dal 65% al 36% che è il beneficio previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia. CLICCA QUI PER SCARICARE IL DOCUMENTO INFORMATIVO RIGUARDANTE LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER RISPARMIO ENERGETICO. PORTONI BLINDATI EDILIZIE (50%) E DETRAZIONE SULLE RISTRUTTURAZIONI Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, la detrazione Irpef sale al 50%. La detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie non pone, come quella sul risparmio energetico, la condizione indispensabile che il portone delimiti il volume riscaldato. E’ quindi possibile portare in detrazione anche portoni che dalla strada danno accesso a un vano scala non riscaldato, portoni che dalla strada introducono ad una corte interna, ecc. E’ importante però per questa detrazione stabilire una distinzione tra le opere eseguite su parti comuni di edifici condominiali e opere eseguite sulle singole unità abitative. Nel primo caso, ad esempio, quando si sostituisce il portone di ingresso condominiale che introduce in un vano scala comune, sono detraibili le spese sostenute per installare un portone di qualsiasi tipo. Si può quindi detrarre un portone con le stesse caratteristiche del precedente, come anche un portone blindato, un portone coibentato, ecc. Se invece si interviene su parti private, ad esempio se si sostituisce la porta di ingresso di una singola abitazione all’interno di un condominio o se si sostituisce la porta di ingresso di un fabbricato privato senza parti comuni, è necessario invece valutare bene il portone prima dell’acquisto. I nuovi portoni di ingresso di abitazioni private esistenti sono detraibili se rientrano almeno in uno dei seguenti casi: - il nuovo portone ha caratteristiche finalizzate a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi (es. portoni blindato o rinforzati); - il nuovo portone ha sagoma o colore diverso dal precedente - il nuovo portone è coibentato e rispetta gli stessi standard di legge previsti per l’installazione di serramenti su nuove costruzioni. Possono beneficiare delle detrazioni non solo la fornitura e posa del nuovo portone, ma anche tutte le opere correlate e necessarie ai fini della sua installazione, come ad esempio la rimozione e lo smaltimento del vecchio portone. Sono detraibili anche eventuali spese tecniche correlate, come ad esempio la fattura del tecnico che provvede ad inviare la comunicazione all’Enea finalizzata alla detrazione sul risparmio energetico. Nel caso in cui la sostituzione del vecchio portone di ingresso possa beneficiare di entrambe le detrazioni fiscali di cui abbiamo accennato, bisogna scegliere solo una delle due detrazioni non essendo cumulabili. CLICCA QUI PER SCARICARE IL DOCUMENTO INFORMATIVO RIGUARDANTE LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.
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