Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino Appuntamento Internazionale Martedì 31/03/2015 Il racconto di una verifica fiscale sul transfer pricing (Lorenzo Baldanzi) Il Business di ALFA S.p.A. ALFA S.p.A. è la filiale italiana del Gruppo ALFA, ed è responsabile della distribuzione sul mercato italiano dei prodotti a marchio ALFA, fabbricati dalle consociate produttive residenti sia nella UE che fuori dall’Unione Europea; Il flusso infragruppo (rilevante ex art. 110, comma 7, TUIR) è dunque l’acquisto dei beni dalle fabbriche del Gruppo, mentre la vendita di tali beni sul mercato italiano avviene verso terzi, indipendenti dal Gruppo ALFA. LEGENDA Acquisti infragruppo ALFA UE 1 Vendite fuori gruppo ALFA UE 2 ALFA S.p.A. ALFA UE 3 TERZO 1 ALFA EXTRA-UE 1 TERZO 2 TERZO 3 ALFA EXTRA-UE 2 Il metodo di TP selezionato: Sales based TNMM Il metodo CUP non può essere utilizzato in quanto i prodotti a marchio ALFA sono fabbricati unicamente da entità appartenenti al Gruppo e non vi sono prodotti similari sul mercato in ragione dell’unicità dell’intangible e know-how ALFA. Non vi sono transazioni con parti terze, interne ad ALFA o presenti sul mercato, sufficientemente comparabili dal punto di vista funzionale per l’applicazione del metodo RPM . FONTE: OECD – “TRANSFER PRICING METHODS, JULY 2010” Il metodo TNMM risulta il più affidabile in quanto i margini netti sono meno influenzati dalle differenze funzionali. ALFA non effettua acquisti comparabili presso terzi e dunque la comparazione deve essere effettuata tramite uno studio di benchmarking. Il metodo di TP selezionato: Net Profit Indicator Nell’applicazione del metodo TNMM occorre selezionare un indicatore di profitto coerente in riferimento alla transazione controllata: nel caso di un soggetto distributore la transazione controllata è costituita dagli acquisti infragruppo, il cui prezzo di mercato è determinato sottraendo ai ricavi di vendita ottenuti presso i terzi (transazione non controllata) il margine di profitto % su base vendite determinato in base ad un apposito studio di benchmarking all’uopo predisposto, di modo da ottenere il prezzo di mercato della transazione controllata. FONTE: OECD – “TRANSFER PRICING METHODS, JULY 2010” Il metodo di TP selezionato: l’approccio ex-ante ALFA S.p.A. applica il TNMM sui dati previsionali (approccio ex-ante), con un adeguamento prospettico semestrale: la fissazione dei prezzi di trasferimento avviene, quindi, in due steps: 1. Il budget relativo a ciascun esercizio è predisposto alla fine dell’esercizio precedente; l’obiettivo è proprio quello di definire, a partire dal 1° gennaio di ogni periodo d’imposta, i relativi prezzi di trasferimento; 2. viene inoltre adottato uno strumento utile ad un’eventuale ricalibrazione dei prezzi di trasferimento. Tale strumento permette di effettuare un controllo di “interim” sui dati di budget e permette, quindi, di apportare opportune misure correttive se la Società prevede di realizzare una perdita o prevede di non attestarsi nel range inter-quartile della relativa analisi di benchmark. L’approccio ex-ante: vantaggi e svantaggi La fissazione e verifica dei prezzi di trasferimento prima dell’incorrere della transazione controllata (approccio ex-ante), ovvero successivamente alla stessa (approccio ex-post) sono entrambi egualmente validi in base alle Linee Guida OCSE, che stabiliscono inoltre il principio in base al quale, nel caso di doppie imposizione scaturenti da vedute diverse delle autorità fiscali di due Paesi sulla correttezza dell’uno o dell’altro approccio, la soluzione è una procedura arbitrale (Paragrafo 3.71). Il principale vantaggio dell’approccio ex-ante si rinviene nella maggiore coerenza con principio cardine dell’analisi di transfer pricing, ovvero il confronto con una transazione che intervenga tra parti terze: difficilmente, infatti, parti terze si accorderebbero per garantire, a consuntivo (ovvero ex-post), una remunerazione fissa ad uno dei due (caricando di conseguenza l’altra parte di ogni rischio d’impresa, nonché dell’eventuale inefficienza dell’altra parte); queste, bensì, più probabilmente si accorderebbero su di un budget della transazione (redatto prima di questa, ovvero, appunto, ex-ante) tale da garantire a ciascuno dei due una adeguata remunerazione, ma lasciando su entrambi l’onere di rispettare i costi preventivati al fine di non erodere tale remunerazione. Di contro, il principale svantaggio dell’approccio ex-ante è la possibilità, mitigata ma non eliminata nel caso di specie tramite la riparametrazione semestrale, che si verifichino a consuntivo scostamenti rilevanti tra la mediana calcolata a consuntivo (sulla base del bilancio di esercizio) e quella preventivata a budget. La verifica fiscale: sintesi degli esiti La verifica fiscale su ALFA S.p.A. ha riguardato più esercizi per i quali ALFA S.p.A. non aveva predisposto la Documentazione Nazionale di TP ed altri per i quale la documentazione TP era stata predisposta e comunicata. All’esito della verifica l’Ag. Ent. ha confermato la corretta selezione della metodologia di transfer pricing (TNMM Sales based), della tested party (ALFA S.p.A. stessa) e del NPI (margine di profitto operativo netto percentuale calcolato sulle vendite). Sono invece stati contestati dall’Agenzia: 1. lo studio di benchmark adottato dalla ALFA S.p.A. (Pan-europeo), con predisposizione di un diverso benchmark (solo italiano) da parte dei verificatori (cfr. Assonime, Note e Studi 9/2014 per la ricorrenza e la non correttezza, in molti casi, di tale tipologia di contestazione); 2. l’approccio ex-ante adottato dalla ALFA S.p.A., con conseguente applicazione dell’analisi di benchmark rielaborata dai verificatori sui risultati dei bilanci della ALFA S.p.A. (in ragione dei rilevanti scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di budget a causa di eventi non prevedibili ben documentati dalla Società). E’ stata dunque operata una rettifica dei costi di acquisto infragruppo (indistintamente, cioè senza indicare la consociata fornitrice relativamente alla quale veniva operata la rettifica) corrispondente allo scostamento del margine % di profitto operativo bilancistico rispetto all’analisi di benchmark predisposta dall’Agenzia, con applicazione di IRES, IRAP, sanzioni (tranne esercizi coperti da documentazione nazionale) e interessi. L’apertura della MAP All’esito della verifica la ALFA S.p.A. ha predisposto le proprie Osservazioni ex art.12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n. 212. In seguito la ALFA S.p.A. ha presentato al MEF Istanza (una singola Istanza per tutti i Paesi UE coinvolti, dato che non erano state specificate le controparti fornitrici relativamente alle quali venivano rettificati i costi di acquisto) per l’apertura di una procedura MAP ai sensi della Convenzione Arbitrale Europea (Convenzione 90/436/CEE), che consente l’apertura della procedura anche a seguito di atti amministrativi «non definitivi», ma che potrebbero causare una doppia imposizione (quali i PVC). Poiché gli acquisti da consociate non appartenenti alla UE risultavano quasi irrilevanti, non è stata presentata alcuna Istanza MAP ai sensi dell’art. 25 del modello OCSE (che peraltro non ha «obblighi di risultato», ma solo un obbligo di «best endeavor»). La sospensione della riscossione In seguito alla presentazione da parte di ALFA S.p.A. dell’istanza MAP, l’Ag. Ent. ha inviato, a stretto giro, gli avvisi di accertamento per ciascuna delle annualità verificate, ignorando quasi del tutto le Osservazioni. In relazione a tali avvisi ALFA S.p.A. ha presentato apposita istanza di sospensione amministrativa della riscossione ai sensi dell’art. 3 della legge 22 marzo 1993, n. 99 (Legge di recepimento della Convenzione Arbitrale Europea). Dati gli alti costi e le tempistiche estremamente lunghe prevedibili in relazione alla procedura MAP, la Società ha presentato istanza di accertamento con adesione relativamente a tutti gli avvisi, godendo della sospensione di 90 giorni della riscossione. N.B.: la Finanziaria 2014 ha previsto per legge la rilevanza ai fini IRAP delle contestazione di transfer pricing (che rimane dubbia in quanto non sono consentite norme fiscali retroattive e la norma de quo non risulta essere di interpretazione autentica), ma senza sanzioni (per gli atti non definiti) per le annualità 2013 e precedenti. Il ricorso All’esito (negativo) della procedura di accertamento con adesione la ALFA S.p.A. ha presentato ricorso, dettagliando in maniera per quanto possibile «separata», i motivi di merito dei ricorsi (principalmente validità dell’approccio ex ante, validità del benchmark «Pan-europeo», mancato riconoscimento degli effetti straordinari che hanno determinato gli scostamenti del bugdet rispetto al consuntivo) dai motivi di diritto dello stesso (erroneità dell’applicazione delle sanzioni e dell’IRAP). Ciò in quanto, ai fini della MAP ai sensi della Convenzione Arbitrale Europea, il termine perentorio di 2 anni in capo ai Paesi coinvolti per addivenire ad una soluzione della controversia (c.d. fase arbitrale) decorre dalla data di rinuncia al ricorso interno, ma, come l’Agenzia stessa ammette, «… resta, naturalmente, impregiudicato il ricorso giurisdizionale interno laddove quest’ultimo riguardi questioni diverse da quelle oggetto della MAP … sotto quest’ultimo profilo, occorre richiamare i motivi di ricorso aventi ad oggetto l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie» (Circ. Ag. Ent. 21/E del 2012, Par. 5.6). Pochi giorni dopo la presentazione dei ricorsi, è pervenuta alla ALFA S.p.A. la comunicazione del MEF di accoglimento dell’Istanza MAP ai sensi della Convenzione Arbitrale Europea. La conciliazione giudiziale In seguito all’accoglimento dell’Istanza MAP, il Direttore dell’Ag. Ent. ha autorizzato la DRE competente a concedere la sospensione della riscossione ai sensi dell’art. 3 della legge 22 marzo 1993, n. 99; la DRE ha inviato alla ALFA S.p.A. la richiesta di rinuncia ai ricorsi presentati, necessaria ai fini della sospensione «amministrativa» della riscossione (senza specificare che i ricorsi potevano essere coltivati relativamente ai motivi di diritto). La Commissione Tributaria adita ha concesso la sospensione giudiziale della riscossione sino all’udienza di merito dei procedimenti. All’esito di nuovi contatti con l’Ufficio, ALFA S.p.A. ha presentato istanza di conciliazione giudiziale ai sensi dell’art. 48, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e, congiuntamente con l’Ufficio, ha presentato alla Commissione Tributaria istanza di rinvio dell’udienza di merito. La Commissione Tributaria ha accolto l’istanza, rinviando l’udienza di merito (e prorogando dunque la validità della sospensione giudiziale della riscossione). Come finirà? In caso di chiusura della conciliazione giudiziale, la MAP decadrebbe automaticamente; rimarrebbe unicamente la possibilità, per la ALFA S.p.A., di chiedere alle autorità fiscali estere coinvolte di eliminare la doppia tassazione tramite un «adeguamento» alle risultanze concordate in Italia (tentativo che pare praticamente inutile). In caso di mancata chiusura della conciliazione giudiziale, la ALFA potrebbe tentate la strada del contenzioso interno arrivando a sentenza (rinunciando però in via definitiva alla MAP, poiché una volta intervenuta una sentenza di I° grado l’Agenzia Entrate specifica che le procedure arbitrali non sono più esperibili - Circ. Ag. Ent. 21/E del 2012, Par. 5.6). Inoltre la ALFA S.p.A. potrebbe rinunciare ai ricorsi, relativamente ai motivi di merito in essi contenuti (ottenendo dunque la sospensione amministrativa della riscossione), ed arrivare a sentenza relativamente ai motivi di diritto (applicabilità delle sanzioni tributarie e dell’IRAP) - THE END (?) -
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