Carta intestata CSB

Novembre 2014
Nuovo adempimento telematico: certificazione unica (CU)
Il Decreto Legislativo sulle Semplificazioni (approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 30/10, in
attesa di pubblicazione in G.U.) introduce, in via sperimentale, a partire dal 2015 il nuovo Modello 730
precompilato che l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile ai contribuenti a partire dal 15/04/2015.
Al fine di fornire all'Amministrazione finanziaria i dati necessari per la generazione del 730 precompilato,
lo stesso Provvedimento introduce, a carico dei sostituti di imposta, l'obbligo di inviare per via
telematica delle certificazioni dei redditi.
A tale proposito, il 26/09/2014, sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stata pubblicata la bozza del modello
Certificazione Unica (CU) 2015 che, rispetto all'attuale CUD, si arricchisce di nuovi dati e amplia l’ambito
dei suoi destinatari.
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La nuova Certificazione Unica (CU):
•
sostituirà il CUD;
•
sostituirà parzialmente (vedi sotto "Informazioni ufficiose dell'Agenzia delle Entrate") le
certificazione dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (es. associati in
partecipazione) che finora erano rilasciate in carta libera da parte dei sostituti d'imposta: infatti è
stata introdotta una apposita nuova sezione del modello CU, rispecchiante i dati che a tutt’oggi
vengono indicati nella Comunicazione delle Certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi del 770/S.
Invio telematico CU/2015
Oltre a consegnare la CU ai percettori di redditi (entro il 28/02/2015) i sostituti d’imposta dovranno
trasmettere i dati delle CU all'Agenzia delle Entrate. Per il primo invio è stata fissata la data di scadenza
del 07/03/2015.
Per ogni CU omessa, tardiva o errata viene prevista una sanzione pari a 100,00 euro. Nei casi di errata
trasmissione della CU, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è
effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 07/03.
Per i dipendenti cessati in corso d'anno, rimane l’obbligo di consegnare il modello cartaceo al lavoratore
cessato entro 12 gg. dalla richiesta, mentre la trasmissione telematica della CU dovrà essere effettuata
entro il 07/03 dell’anno successivo (secondo il nuovo tracciato).
Informazioni ufficiose dell'Agenzia delle Entrate
L'invio telematico delle CU può essere frazionato: ad esempio, il Consulente può inviare tutte le
Certificazioni di lavoro dipendente e il Commercialista tutte le Certificazioni di lavoro autonomo (2 forniture
distinte).
•
I dati della CU 2015 dovranno essere ritrasmessi con il 770/Semplificato in quanto trattasi di
adempimenti distinti: quindi il 770/S 2015 non sarà "snellito" - come ipotizzato inizialmente - e
continuerà a rappresentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (la CU non è una
dichiarazione ma una comunicazione). In caso di discordanza dei dati tra CU e 770/S farà fede
il 770/S.
•
Rispetto alla bozza attualmente disponibile, la sezione dei familiari a carico sarà spostata e
inserita nella sezione dedicata alla Certificazione di lavoro dipendente e assimilati.
In merito alla Certificazione di lavoro autonomo l’obbligo riguarderà solo i compensi da includere nel 730
precompilato (quindi non i redditi di lavoro autonomo dei titolari di partita IVA); a tal proposito, nelle
istruzioni della CU saranno specificate le causali 770 da includervi.
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