Regolamento attuativo gestione e prelievo degli Ungulati

 Ambito Territoriale di Caccia Pesaro 2 REGOLAMENTO ATTUATIVO PER L’AMMISSIONE
ALLA GESTIONE ED AL PRELIEVO
DEL CINGHIALE E DEI CERVIDI
NEL TERRITORIO DELL’ATC PS2
(R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii., art 6 comma 2 lett. e) e art. 13 comma 1 lett. g)
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novembre 2013
TITOLO I – ASPETTI GENERALI
ART. 1 – Finalità
1. Il presente regolamento è redatto in attuazione di quanto previsto dal R.R. 3/12: all’art. 6,
comma 2 lett. e); all’art 7, comma 10; all’art. 12 comma 1 lett. g).
2. In riferimento alla gestione ed al prelievo del Cinghiale nel territorio di gestione programmata
della caccia dell’ATC PS2, vengono definiti:
a) il numero di selecacciatori, gruppi di girata e squadre di braccata che possono essere
annualmente ammessi;
b) i criteri di priorità per l’ammissione dei selecacciatori, dei gruppi di girata e delle squadre di
braccata che operano il prelievo del Cinghiale;
c) i criteri per la determinazione della quota di iscrizione da addebitare a ciascun gruppo di
girata e squadra di braccata.
3. In riferimento alla gestione ed al prelievo dei Cervidi nel territorio di gestione programmata
della caccia dell’ATC PS2, vengono definiti:
a) il numero di selecacciatori che possono essere annualmente ammessi;
b) i criteri priorità per l’ammissione dei selecacciatori;
c) i criteri per l’assegnazione dei capi da abbattere.
TITOLO II – GESTIONE E PRELIEVO DEL CINGHIALE
ART. 2 – Ammissione dei selecacciatori
1. Annualmente l’ATC PS2 ammette i selecacciatori di cinghiali nei seguenti limiti numerici
massimi:
a) in Zona C: in numero massimo corrispondente ad un selecacciatore ogni ha 20,0 di SPFV di
tale territorio di gestione programmata della caccia, escluso il territorio eventualmente
destinato in via esclusiva ai gruppi di girata;
b) in Zona A e B: in numero massimo corrispondente ad un selecacciatore ogni ha. 100,0 di
SPFV del territorio corrispondente a ciascuna UG-cinghiale destinata alla caccia in forma
collettiva.
2. I selecacciatori sono ammessi secondo i seguenti criteri di priorità:
a) nelle Zone A e B, sono ammessi esclusivamente i selecacciatori che intendono operare nel
territorio delle UG-cinghiale destinate alle squadre di braccata o gruppi di girata di cui
devono essere componenti. Qualora le domande eccedessero la disponibilità di posti, la
priorità di accesso viene definita dai rispettivi caposquadra o conduttori di limiere;
3. in Zona C, qualora le domande fossero superiori alla disponibilità di posti, sono ammessi
prioritariamente:
a) coloro che non sono membri di squadre o gruppi di girata che hanno presentato istanza di
accesso al prelievo nell’ATC PS2;
b) i selecacciatori con residenza anagrafica nei comuni dell’ATC PS2;
c) i selecacciatori con residenza anagrafica nella regione Marche o nella Repubblica di San
Marino;
d) coloro che hanno la maggiore anzianità di attestazione di abilitazione al titolo di
selecacciatore;
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e) a parità di tali requisiti l’ATC PS2 procederà a sorteggio.
4. Le domande di ammissione al prelievo, presentate entro il 31 gennaio e nel rispetto dei
requisiti previsti all’art. 2, comma 1 lett c) del R.R. 3/2012, sono accolte dall’ATC PS2
esclusivamente se soddisfano le seguenti condizioni:
a) presentate su apposita modulistica predisposta dall’ATC PS2. Nel caso in cui le
informazioni rese nella modulistica risultino incomplete o errate l’ATC PS2 può chiedere
integrazioni una sola volta all’interessato che deve adeguare la domanda nel termine
perentorio di 7 giorni dalla richiesta, termine oltre il quale la domanda si ritiene
automaticamente non accolta;
b) accompagnate da attestazione di versamento di € 25,00, quale quota di partecipazione
prevista dal R.R. 3/2012 all’art. 7 comma 10.
5. Nel caso che l’ATC PS2, per indisponibilità di posti, non ammetta al prelievo un selecacciatore
provvederà a restituire la quota di iscrizione allo stesso.
6. Non sono ammessi alla partecipazione all’attività di gestione e prelievo di Cinghiale in forma
selettiva coloro che hanno subito condanne penali in materia venatoria e coloro che hanno
subito sanzioni amministrative in materia venatoria relative alle seguenti infrazioni:
· esercizio della caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5,
L. 157/92 e ss. mm. ii.;
· esercizio della caccia senza autorizzazione all’interno di Istituti di gestione faunisticovenatoria, di Zone in divieto di caccia, di fondi chiusi e di territori di Ambiti Territoriali di
Caccia;
· esercizio della caccia al di fuori degli orari, di periodi e di modalità consentiti.
ART. 3 – Ammissione dei Gruppi di girata
1. Annualmente l’ATC PS2 ammette i gruppi di girata nei seguenti limiti numerici massimi:
a) in Zona C: in numero massimo corrispondente ad un gruppo di girata ogni ha 1.000,0 di
SPFV di tale territorio di gestione programmata della caccia;
b) in Zona B: in numero massimo corrispondente ai 5/4 delle squadre ammesse in tale
territorio, se le squadre ammesse sono pari o superiori a n. 3, o in numero corrispondente
ad un gruppo di girata ogni ha 1.000,0 di SPFV di tale territorio di gestione programmata
della caccia.
2. Le domande di accesso al prelievo in forma di girata devono essere presentate entro il 31
gennaio.
3. Le domande vengono accolte dall’ATC PS2 solo se soddisfano i seguenti requisiti:
a) Il gruppo di girata deve essere composto come previsto dal R.R. 3/12, ovvero: deve essere
costituito da un numero minimo di cinque ad un massimo di dieci cacciatori abilitati alla
caccia al cinghiale in forma collettiva, compreso il conduttore di limiere ed almeno un
operatore addetto al rilevamento biometrico; essere costituito da almeno l’80 per cento di
residenti nella regione Marche o nella Repubblica di San Marino; deve avere la
disponibilità di almeno un cane con funzioni di limiere abilitato;
b) La richiesta deve essere formulata utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica
predisposta dall’ATC PS2. Nel caso in cui le informazioni rese nella modulistica risultino
incomplete o errate l’ATC PS2 può chiedere integrazioni una sola volta, a mezzo posta
elettronica con ricevuta di lettura del messaggio, al conduttore di limiere che deve
adeguare la domanda nel termine perentorio di 7 giorni dalla richiesta, termine oltre il
quale la domanda si ritiene automaticamente non accolta;
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4.
5.
6.
7.
8.
c) Deve essere indicato ed avere la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica che verrà
utilizzato per le comunicazioni con l’ATC PS2;
d) Per i Gruppi di Girata richiedenti l’accesso in Zona B, deve essere presentata
contestualmente almeno una domanda di accesso al prelievo del Cinghiale in forma
selettiva finalizzata ad operare nell’ambito del territorio dell’UG-cinghiale destinata al
gruppo di girata.
Qualora le domande siano superiori ai limiti indicati al precedente comma 1, vengono ammessi
provvisoriamente i gruppi di girata secondo i seguenti criteri di priorità:
a) Gruppi di girata omologhi che presentano domanda di operare il prelievo nello stesso DGcinghiale in cui sono stati autorizzati al prelievo nella stagione venatoria precedente all’atto
di domanda.
Vengono ritenuti Gruppi omologhi quelli che mantengono almeno il 70% dei componenti
che costituivano lo stesso nell’atto di autorizzazione della stagione venatoria precedente.
b) Gruppi di girata che annoverano il maggior numero di componenti residenti
anagraficamente nei comuni dell’ATC PS2.
c) Gruppi di girata che annoverano il maggior numero di componenti residenti
anagraficamente nella regione Marche o nella Repubblica di San Marino.
d) A parità dei requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c), Gruppi di girata che dispongano
del maggior numero di cani limieri abilitati.
e) A parità dei sopra elencati criteri si procederà a sorteggio.
Ogni gruppo di girata ammesso provvisoriamente è obbligato a partecipare all’attività di
censimento del Cinghiale nei termini e secondo le modalità stabilite dall’ATC PS2 con apposito
disciplinare. A seguito di tali censimenti, se realizzati secondo quanto previsto dal predetto
disciplinare, il gruppo di girata viene ammesso definitivamente alla gestione ed al prelievo del
Cinghiale.
Il gruppo di girata può modificare la sua composizione una sola volta, entro il 19 aprile 2014,
senza che la modifica produca variazioni rispetto ai requisiti di priorità che hanno determinato
l’ammissione del gruppo di girata.
L’ATC entro il 30 aprile 2014, nell’ambito di ciascun DG-cinghiale, approva la delimitazione
delle UG-cinghiale che vengono assegnate in via esclusiva per l’annata venatoria 2014-2015.
L’UG-cinghiale di SPFV superiore ad ha. 500, individuata come unica porzione territoriale e
quindi non frammentata, viene assegnata ad un gruppo di girata sulla base dei seguenti
parametri:
a) nella Zona C l’ATC PS2 può provvedere a delimitare le UG-cinghiale in numero
corrispondente ai gruppi di girata ammessi. Nel caso di tale eventualità, qualora gli stessi
Gruppi trovino un accordo unanime circa l’utilizzo di tali UG-cinghiale, l’ATC PS2
provvede alla relativa assegnazione per l’intera stagione venatoria. In caso contrario l’ATC
PS2 consente di scegliere l’UG al gruppo di girata in ordine al possesso dei seguenti
requisiti:
 maggior numero di componenti con residenza anagrafica nei comuni dell’ATC PS2;
 maggior numero di componenti con residenza anagrafica nella regione Marche e/o
nella Repubblica di San Marino;
 a parità dei predetti requisiti vengono positivamente valutati i gruppi di girata che
annoverano il maggior numero selecacciatori che presentano richiesta di accesso al
prelievo nella stessa UG-cinghiale del gruppo di girata;
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 a parità dei predetti requisiti l’ATC PS2 provvede ad assegnare l’UG-cinghiale a
seguito di sorteggio.
b) Nel DG-cinghiale corrispondente alla Zona B l’ATC PS2 provvede a delimitare le UGcinghiale in numero corrispondente ai gruppi di girata e alle squadre ammesse, quindi
qualora i relativi responsabili trovino un accordo unanime circa l’utilizzo di tali UGcinghiale, l’ATC PS2 provvede alla relativa assegnazione per l’intera stagione venatoria. In
caso contrario l’ATC PS2 assegna l’UG al gruppo di girata tenendo in considerazione i
seguenti parametri:
 maggiore composizione numerica del gruppo di girata;
 maggior numero di componenti con residenza anagrafica nei comuni dell’ATC PS2;
 maggior numero di componenti con residenza anagrafica nella regione Marche e/o
nella Repubblica di San Marino;
 maggior numero di azioni di caccia effettuate nelle località interessate dall’UGcinghiale definita;
 numero medio dei partecipanti alle girate;
 numero di cinghiali abbattuti nella stagione venatoria precedente;
 valutazione dei danni prodotti dal cinghiale nel 2013 e liquidati dall’ATC nell’UGcinghiale assegnata nella stagione venatoria 2013-2014;
 sanzioni e provvedimenti disciplinari subiti.
9. La quota di iscrizione, di cui all’art. 7 comma 10 del R.R. 3/2012, è stabilita in € 500,00 per
tutti i gruppi di girata ammessi.
10. Al fine del rilascio dell’autorizzazione al prelievo deve essere versata dal gruppo di girata la
quota di iscrizione stabilita nell’entità e nei tempi dall’ATC PS2.
11. In riferimento all’art. 7 comma 12 del R.R. 3/12, in attesa che la commissione definisca i
Criteri, l’ATC PS2 stabilisce un incremento della quota di iscrizione di € 500,00 per la S.V.
2015-2016 nel caso in cui nell’UG-cinghiale assegnata ad un gruppo di girata si registrino nel
2014, quale secondo anno di attività, danni prodotti dal Cinghiale alle produzioni agricole per
un importo liquidato complessivo pari o superiore a € 10.000,00 o nel caso in cui l’entità del
danno complessivo diviso per gli ettari di superficie coltivata, così come individuata nella carta
fitosociologica della Regione Marche, abbia un coefficiente di € 20,00 per ettaro.
ART. 4 – Ammissione delle squadre di braccata
1. L’ATC PS2 ammette annualmente un numero massimo di 25 squadre di braccata.
2. In deroga al predetto limite, possono essere ammesse per la S.V. 2014-2015:
a) le “squadre omologhe”. Sono definite “squadre omologhe” quelle che mantengono il 70%
dei componenti che costituivano le stesse nell’atto di autorizzazione della stagione
venatoria 2013-2014;
b) le “squadre aggregate”. Sono definite “squadre aggregate” quelle costituite da almeno il
51% dei componenti di ciascuna di 2 squadre autorizzate nella S.V. 2013-2014 nell’ATC
PS2.
3. Alla data di adozione del Piano annuale di gestione il Comitato di Gestione dell’ATC PS2
approva la pianificazione specifica del territorio e l’ammissione delle Squadre.
4. Le domande di accesso al prelievo in forma di braccata devono essere presentate entro il 31
gennaio 2014.
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5. Le domande vengono accolte dall’ATC PS2 solo se soddisfano i seguenti requisiti:
a) La squadra di braccata deve essere composta come previsto dal R.R. 3/12, ovvero: deve
essere costituito da un minimo di trenta a un massimo di ottanta cacciatori abilitati alla
caccia al cinghiale in forma collettiva, compreso il caposquadra, e almeno due sostituti
aventi la qualifica di caposquadra per la caccia al cinghiale in braccata ed un operatore
addetto al rilevamento biometrico dei capi abbattuti; deve essere costituite da almeno l’80
per cento di residenti nella regione Marche o nella Repubblica di San Marino;
b) La richiesta deve essere formulata utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica
predisposta dall’ATC PS2. Nel caso in cui le informazioni rese nella modulistica risultino
incomplete o errate l’ATC PS2 può chiedere integrazioni una sola volta, a mezzo posta
elettronica con ricevuta di lettura del messaggio, al capo squadra che deve adeguare la
domanda nel termine perentorio di 7 giorni dalla richiesta, termine oltre il quale la
domanda si ritiene automaticamente non accolta;
c) Deve essere indicato ed avere la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica che verrà
utilizzato per le comunicazioni con l’ATC PS2;
d) Deve essere presentata contestualmente almeno una domanda di accesso al prelievo del
Cinghiale in forma selettiva finalizzata ad operare nell’ambito del territorio dell’UGcinghiale destinata alla squadra di braccata.
6. Qualora le domande di accesso ai DG-cinghiale siano superiori ai limiti indicati al precedente
comma 3, vengono ammesse provvisoriamente le squadre omologhe che hanno svolto il
maggior numero di azioni di caccia nella S.V. 2013-2014 nelle località ricadenti nel DG
richiesto.
7. Ogni squadra di braccata ammessa provvisoriamente è obbligata a partecipare all’attività di
censimento del Cinghiale nei termini e secondo le modalità stabilite dall’ATC PS2 con apposito
disciplinare. A seguito di tali censimenti, se realizzati secondo quanto previsto dal predetto
disciplinare, la squadra di braccata viene ammessa definitivamente alla gestione ed al prelievo
del Cinghiale.
8. La squadra di braccata può modificare la sua composizione una sola volta, entro il 19 aprile
2014, senza che la modifica produca variazioni rispetto ai requisiti di priorità che hanno
determinato l’ammissione della stessa.
9. L’ATC entro il 30 aprile 2014, nell’ambito di ciascun DG-cinghiale, approva la delimitazione
delle UG-cinghiale che vengono assegnate in via esclusiva per l’annata venatoria 2014-2015.
10. L’UG-cinghiale di SPFV superiore ad ha. 500, individuata dall’ATC PS2 come unica porzione
territoriale e quindi non frammentata, viene assegnata adottando la seguente procedura. In
ogni DG-cinghiale l’ATC PS2 provvede a delimitare le UG-cinghiale in numero
corrispondente alle squadre ammesse, quindi qualora i relativi responsabili trovino un accordo
unanime circa l’utilizzo di tali UG-cinghiale, l’ATC PS2 provvede alla relativa assegnazione
per l’intera stagione venatoria. In caso contrario l’ATC PS2 assegna l’UG alla squadra tenendo
ponderalmente in considerazione i seguenti parametri:
a) maggiore composizione numerica della squadra;
b) maggior numero di componenti con residenza anagrafica nei comuni dell’ATC PS2;
c) maggior numero di componenti con residenza anagrafica nella regione Marche e/o nella
Repubblica di San Marino;
d) maggior numero di azioni di caccia effettuate nelle località interessate dall’UG-cinghiale
definita;
e) numero medio dei partecipanti alle braccate nella S.V. 2013-2014;
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f) numero di cinghiali abbattuti nella S.V. 2013-2014;
g) valutazione dei danni prodotti dal cinghiale nel 2013 e liquidati dall’ATC nell’UGcinghiale assegnata nella stagione venatoria 2013-2014;
h) sanzioni e provvedimenti disciplinari subiti.
11. Alle “squadre aggregate” l’ATC garantisce, per la S.V. 2014/2015, una UG-cinghiale di SPFV
almeno pari al 90% della sommatoria delle superficie delle UG-cinghiale autorizzate alle
squadre di origine nella S.V. 2013-2014. Tale garanzia vale comunque fino ad un’estensione
massima di S.P.F.V. pari a 3.500 ettari.
12. La quota di iscrizione, di cui all’art. 7 comma 10 del R.R. 3/2012, è stabilita dall’ATC PS2
tenendo in considerazione ponderalmente i seguenti parametri:
a) entità dei danni liquidati (o ammessi a liquidazione) dall’ATC PS2 nell’anno 2013 nell’UGcinghiale autorizzata a ciascuna squadra nella stagione venatoria 2013-2014;
b) caratteristiche della UG-cinghiale che viene assegnata alla squadra, definite in base: alla
SPFV; alla presenza di aree boscate; al “contatto” con aree protette;
c) attività venatoria svolta nella stagione venatoria 2013-2014, definita in base: al numero di
azioni di caccia (braccate) svolte; al numero medio di partecipanti alle braccate;
all’efficienza di prelievo.
13. Al fine del rilascio dell’autorizzazione al prelievo deve essere versata dalla squadra la quota di
iscrizione stabilita nell’entità e nei tempi dall’ATC PS2.
14. L’ATC PS2, sentiti i responsabili delle squadre e dei gruppi di girata, nomina in ogni DGCinghiale un responsabile di Distretto.
15. In riferimento all’art. 7 comma 12 del R.R. 3/12, in attesa che la commissione definisca i
Criteri, l’ATC PS2 stabilisce un incremento della quota di iscrizione di € 2.000,00 per la S.V.
2015-2016 nel caso in cui nell’UG-cinghiale assegnata ad una squadra di braccata si registrino
nel 2014, quale secondo anno di attività, danni prodotti dal Cinghiale alle produzioni agricole
per un importo liquidato complessivo pari o superiore a € 15.000,00 o nel caso in cui l’entità
del danno complessivo diviso per gli ettari di superficie coltivata, così come individuata nella
carta fitosociologica della Regione Marche, abbia un coefficiente di € 20,00 per ettaro.
TITOLO III - GESTIONE E PRELIEVO DEI CERVIDI
ART. 5 – Accesso alla gestione ed al prelievo
1. Il numero di selecacciatori, in possesso di abilitazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) del
R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii. che possono essere ammessi annualmente alla gestione e al prelievo
dei cervidi è corrispondente al numero di UG-cervidi individuate dall’ATC PS2.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno i selecacciatori interessati ad operare presentano domanda di
ammissione alla gestione e al prelievo in uno dei DG-cervidi, utilizzando esclusivamente
apposito modulo reso disponibile dall’ATC PS2.
3. Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno l’ATC PS2 ammette i selecacciatori nei DGcervidi per l’esecuzione dei censimenti.
4. L’attività di censimento deve essere svolta come prevista da apposito disciplinare approvato
dall’ATC PS2.
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5. All’atto di presentazione della domanda per accedere alla gestione e al prelievo di Cervidi, ogni
selecacciatore viene inserito nella Graduatoria Cervidi (Gra.Ce.), che si aggiorna di anno in
anno, secondo i punteggi di merito definiti dalla sottostante tabella 1:
Titolo
Punteggio
1) Dotazione di base
Punteggio
precedente
2) Esame nuove abilitazioni acquisite ai sensi del
Reg. Reg. 3/12 e ss. mm. ed ii. dal 2013 in una
Provincia delle Marche
10% del punteggio acquisito complessivo
d’esame. (Punti acquisibili “una tantum”)
3)
Abilitazioni acquisite fuori Regione
6% del punteggio massimo previsto
dall’esame della DGR 1244/2013
4)
Residenza anagrafica nell’ATC PS2
+4
5)
Residenza anagrafica nell’ATC PS2 o nella
Repubblica di San Marino
+2
6)
Residenza anagrafica nella regione Marche
+1
7)
residuo
della
stagione
Assegnazione di una UG-cervidi nell’ATC PS2
con relativa accettazione del P.A. nell’annata
+5
venatoria precedente all’atto di richiesta
8) Domanda di accesso per la corrente annata
venatoria alla gestione e prelievo nello stesso
DG-cervidi autorizzato nella precedente annata
venatoria (in caso di modifica dei limiti dei DGcervidi fa fede l’eventuale sovrapposizione di
rispettivi territori)
+15
9) Proprietà di fondo agro-forestale di superficie
superiore ad ha. 1,00 ricadente nel DG-cervidi
oggetto di richiesta
Acquisibili su presentazione di
+ 10 documentazione specifica e “una
tantum”
10) Possesso di abilitazione di conduttore di cane da
traccia (art. 2 comma 1 lett. f) R.R. n. 3/12 e ss. +4
mm. e ii.)
Acquisibili su presentazione di
documentazione specifica e “una
tantum”
11) Possesso di abilitazione di operatore abilitato ai
rilevamenti biometrici (art. 2 comma 1 lett. i)
R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii.)
+4
Acquisibili su presentazione di
documentazione specifica e “una
tantum”
+1
Ogni anno dall’acquisizione
dell’abilitazione (escluso l’anno di
conseguimento della stessa) – Punti
aggiornabili ogni anno su
presentazione di documentazione
specifica
12) “Anzianità” di acquisizione del titolo di
selecacciatore di Cervidi
8
13) Stagioni di caccia di selezione ai Cervidi
effettuate
Ogni S.V. in cui sia dimostrata
l’autorizzazione alla caccia ai Cervidi in
forma selettiva sul territorio a gestione
+1
programmata della caccia di uno o più
ATC o Provincia della Regione Marche –
Punti aggiornabili ad ogni anno
14) Mancata o fraudolenta consegna di schede o
materiali o mendaci dichiarazioni nei verbali
attinenti alla gestione nell’ATC
- 40
15) Puntualità nei tempi e modalità di consegna
di tutti i materiali e documenti richiesti
+ 5 Tutte le consegne puntuali e corrette
0
Non tutte le consegne puntuali e corrette
16) Nessuna uscita finalizzata al prelievo di
Cervidi in ATC nel corso della S.V. trascorsa
qualora autorizzato (sono esclusi i casi in cui
- 40
venga presentata certificazione medica
attestante l’impossibilità di operare il
prelievo)
17) Mancato abbattimento di Cervidi del piano di
prelievo assegnato dall’ATC con un numero
di uscite nel corso della S.V. trascorsa uguali
-30
o inferiori a 4 (sono esclusi i casi in cui venga
presentata certificazione medica attestante
l’impossibilità di operare il prelievo)
18) Mancato abbattimento di Cervidi del piano di
prelievo assegnato dall’ATC con un numero
di uscite nel corso della S.V. trascorsa
comprese tra le 5 e le 8 (sono esclusi i casi in -20
cui venga presentata certificazione medica
attestante l’impossibilità di operare il
prelievo)
19) Mancato abbattimento di nessun capo di
Cervidi del piano di prelievo assegnato
dall’ATC con un numero di uscite nel corso
della S.V. trascorsa superiore a 8
-10
20) Realizzazione corretta di tutto il piano di
abbattimento assegnato
+3
21) “Tiro sanitario”
+ 5 ogni capo
22) “Tiro sanitario” nell’ambito della classe di
sesso ed età assegnata
+ 15 ogni capo
23) Abbattimento dei “classe 0” assegnati
+ 2 ogni capo
+1
24) Consegna e corretta preparazione dei reperti
0
ossei (trofei e mandibole consegnati puntualmente
e preparati ben puliti)
-2
Per ogni reperto ascrivibile ad un capo
preparato correttamente
Per ogni reperto non preparato
adeguatamente
Per mancata consegna di almeno un
reperto ascrivibile ad ogni capo
9
25) Qualità del trofeo dei maschi abbattuti
(valutata da specifica Commissione tecnica
nominata dal Comitato di Gestione dell’ATC)
+10 Trofei estremamente scadenti
0
-7
26) Mancato avviso (o avviso ritardato) al
Responsabile di Distretto o suo Vice
dell’abbattimento effettuato (mancanza di
firma nella scheda di abbattimento Responsabile
di Distretto)
Trofei estremamente di qualità
-15 ogni abbattimento
27) Mancata firma del rilevatore biometrico nella
-10 ogni abbattimento
scheda di abbattimento
28) Corretta segnalazione di avvenuto ferimento
+4
ogni caso
29) Uscite in censimento secondo le indicazioni
dell’ATC PS2
+2
ogni uscita
30) Abbattimento di maschi al posto di
femmine/piccoli
-30 ogni errore
31) Abbattimento di maschi di classe superiore a
quella assegnata
-15 ogni errore
32) Abbattimento di femmine al posto di
maschi/piccoli
-5
33) Collaborazioni in materia di gestione
faunistica eventualmente richieste dall’ATC
da definire caso per caso
34) Mancato ritiro del materiale autorizzativo
riferito all’assegnazione dell’UG e del P.A.,
entro i termini stabiliti dall’ATC PS2
- 50
ogni errore
6. L’ATC PS2, a seguito dell’esecuzione dei censimenti stabilisce il numero di selecacciatori
ammissibili per ogni DG-cervidi.
7. L’ATC provvede quindi ad ammette nel DG-cervidi i selecacciatori, in riferimento alle
richieste degli stessi, in base ad una graduatoria di merito ottenuta dalla sommatoria dei
punteggi riferiti ai precedenti parametri. Qualora non vi sia disponibilità di posti nei DGcervidi richiesti, l’ATC PS2 assegna altro DG-cervidi in base alle esigenze gestionali.
8. La dotazione in punti che ogni selecacciatore matura nella Gra.Ce. determina stagionalmente
la scala di priorità per quanto riguarda la scelta delle UG-cervidi, nonché costituisce la
“moneta” per l’assegnazione dei capi da prelevare rispetto al Piano di Prelievo su scala di DG.
9. La Gra.Ce. può essere contestata dal selecacciatore solo rispetto ai punti accreditati nell’anno
di presentazione della domanda di accesso al prelievo, attraverso istanza di contestazione
inoltrata entro 10 giorni dalla data di approvazione della graduatoria da parte dell’ATC PS2.
10. Il selecacciatore che per due anni consecutivi non presenta domanda per accedere alla gestione
e prelievo di Cervidi nell’ATC esce dalla Gra.Ce. e la sua dotazione di punti è automaticamente
annullata.
10
11. Rispetto al numero di selecacciatori che possono essere annualmente ammessi, qualora
dovessero presentarsi casi di esubero delle richieste e relative condizioni di ex-aequo circa il
punteggio della Gra.Ce., verranno considerati i seguenti parametri per definire le priorità:
1) Residenza anagrafica nei comuni ricadenti nell’ATC PS2;
2) Residenza anagrafica nei comuni ricadenti nell’ATC PS2 o nella Repubblica di San
Marino;
3) Residenza anagrafica nella Regione Marche.
Eventuali casi di ulteriore parità saranno risolti mediante estrazione a sorte.
12. A seguito dell’assegnazione definitiva del DG-cervidi l’ATCPS2, nomina un responsabile di
distretto in possesso della qualifica di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del R.R. n. 3/12 e ss.
mm. e ii, individuato tra n. 3 soggetti designati dai selecacciatori ammessi nel relativo DGcervidi, per espletare le funzioni previste dal R.R. L’ATC PS2 nomina i vice responsabili
distretto, aventi comunque il titolo di cui sopra, in rapporto massimo di 1 ogni 7 selecacciatori
arrotondati per difetto, designati dai selecacciatori del relativo DG-cervidi.
13. Per ogni DG-cervidi è necessario che sia disponibile almeno un operatore abilitato ai
rilevamenti biometrici in possesso della qualifica di cui all’art. 2, comma 1, lettera i) del R.R. n.
3/12 e ss. mm. e ii..
14. La mancata esecuzione dei censimenti obbligatori secondo le indicazioni annualmente dettate
dall’ATC PS2 esclude il selecacciatore dall’assegnazione dell’UG-cervidi e, conseguentemente,
dall’assegnazione dei capi da abbattere. Si riconosce l’uscita di censimento quando svolta da
altro selecacciatore delegato con nota scritta dal soggetto ammesso, che è impossibilitato ad
operare i censimenti per gravi cause di forza maggiore dettagliatamente documentate. In tal
caso non viene attribuito alcun punteggio né al rilevatore, né al selecacciatore titolare del DGcervidi.
15. A ciascun cacciatore vengono assegnati individualmente i capi da abbattere, suddivisi per sesso
e classe di età, nel limite massimo di cinque capi per la medesima specie.
16. L’assegnazione individuale dei capi ai selecacciatori comporta la seguente riduzione di
punteggio nella Gra.Ce.:
a. CP e DA piccolo dell’anno (Classe 0):
-2
b. CP e DA Maschio di un anno (M1):
-7
c. DA Maschio subadulto “Balestrone” (M2-4):
-10
d. CP Maschio adulto (M2+) e DA Maschio adulto “Palancone” (M5+):
-20
e. CP e DA Femmina:
-4
17. L’assegnazione annuale dei capi viene realizzata, nell’ambito di ogni DG-cervidi, seguendo le
priorità determinate dalla Gra.Ce. e scalando dalla stessa i punteggi riferiti ai capi assegnati, a
turnazione completa di tutti gli ammessi, secondo la seguente scala prioritaria di riferimento:
 maschi adulti;
 maschi subadulti;
 maschi giovani;
 femmine
 piccoli.
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18. I capi assegnati non possono essere ceduti.
19. Il selecacciatore assegnatario di una UG-cervidi e del relativo piano di abbattimento, con
l’accettazione del’autorizzazione si impegna, oltre a rispettare la normativa regionale in
materia e il presente regolamento, anche a rispettare il disciplinare attuativo che norma le
modalità di prelievo.
20. Il selecacciatore, al fine di ottenere la specifica autorizzazione al prelievo, deve presentare
all’ATC stesso copia dell’attestazione, rilasciata da un Poligono di Tiro, riportante i dati
identificativi dell’arma, o delle armi, utilizzate per il prelievo (marca, calibro, matricola) e
l’esito positivo di una prova di tiro effettuata dal cacciatore medesimo, certificata da un
Direttore di Tiro ovvero da un Istruttore di Tiro consistente nel centrare 4 tiri su 5 nel
bersaglio di diametro di cm. 15 ad una distanza di m. 100.
21. Quale contributo per la gestione dei Cervidi ogni selecacciatore ammesso alla gestione e al
prelievo è tenuto a versare una quota stabilita in base al R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii. nei termini
stabiliti dall’ATC PS2.
22. Il materiale autorizzativo deve essere ritirato dal selecacciatore entro i termini stabiliti
dall’ATC PS2, a pena di esclusione dell’assegnazione dell’UG-cervidi e del Piano di
Abbattimento.
23. L’ATC PS2 in base al Piano di Abbattimento stabilisce l’assegnazione di un capo di Cervidi al
Responsabile di Distretto quale forma di compensazione in base all’art. 13 comma 5 del R.R.
3/12.
24. Non sono ammessi alla partecipazione all’attività di gestione e prelievo di Cervidi in forma
selettiva coloro che hanno subito condanne penali in materia venatoria e coloro che hanno
subito sanzioni amministrative in materia venatoria relative alle seguenti infrazioni:
· esercizio della caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5,
L. 157/92 e ss. mm. ii.;
· esercizio della caccia senza autorizzazione all’interno di Istituti di gestione faunisticovenatoria, di Zone in divieto di caccia, di fondi chiusi e di territori di Ambiti Territoriali di
Caccia;
· esercizio della caccia al di fuori degli orari, di periodi e di modalità consentiti.
§§§
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