Allegato C REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA DEI CERVIDI E DEI BOVIDI - Anno 2014 TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art.1 Finalità e principi 1. Il presente Regolamento disciplina la gestione faunistica e venatoria del Capriolo, del Daino, del Muflone e del Cervo all’interno della Provincia di Pisa, nel rispetto del Regolamento di attuazione della L.R. 3/94 approvato con DPGR 33R/2011, dei Piani Faunistici Venatori Provinciale e Regionale e dei principi della conservazione faunistica allo scopo di favorire un'equilibrata presenza sul territorio delle diverse specie ed assicurare un'efficace tutela delle colture agricole mediante una corretta prevenzione dei danni che tali specie arrecano alle colture medesime. 2. Il Capriolo è, in provincia di Pisa, specie autoctona, mentre hanno origine alloctona, Daino, Muflone e Cervo. Quest’ultimo, infatti, deve la sua attuale presenza a fughe fortuite da alcuni recinti di allevamento presenti nel territorio provinciale. I danni alle colture agricole che lo sviluppo incontrollato di queste popolazioni potrebbe generare, impone di programmare una loro equilibrata presenza sul territorio. Una programmazione delle presenze di queste specie, da realizzare tramite un'azione di controllo numerico di carattere conservativo delle diverse popolazioni, si ritiene essere una soluzione ottimale per mantenere entro limiti accettabili la conflittualità tra queste stesse specie e le colture agricole che insistono sul territorio. La caccia di selezione, intesa come prelievo tecnicamente determinato e disciplinatamente realizzato e controllato, è pertanto lo strumento che il presente Regolamento adotta per assicurare nel tempo un'ottimale conservazione di queste specie. Per caccia di selezione s'intende un’attività gestionale basata su di un prelievo articolato per classi di sesso e di età, determinato sulla base di specifiche azioni di monitoraggio quantitativo e qualitativo condotte e/o coordinate da tecnici qualificati, elaborato dai Titolari degli Istituti Faunistici e dagli ATC, approvato dalla Provincia e dall'Istituto Superiore per la Protezione dell’Ambiente (ISPRA) nel quadro di specifici Piani pluriennali, realizzato in modo regolamentato da cacciatori abilitati tramite corsi volti a fornire loro precise nozioni circa la biologia, l'etologia, l'ecologia, la gestione delle diverse specie e l'impiego di armi a canna rigata munite di ottica o di sistemi di puntamento elettronico. Il cacciatore di selezione, in quanto possessore di fondamentali nozioni per la corretta conservazione dei Cervidi e dei Bovidi, è chiamato a svolgere un ruolo attivo nella gestione di queste specie. Esso è quindi tenuto a collaborare con la Provincia e gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), in particolare per: • il conseguimento di obiettivi gestionali indicati negli Atti di Pianificazione faunisticovenatoria; • la realizzazione di un'efficace prevenzione dei danni; • la raccolta di dati e la collaborazione a studi volti a migliorare la gestione degli Ungulati. 5. La Provincia ha compiti di programmazione e di controllo sull'intera gestione dei Cervidi e dei Bovidi, nonché di promozione e sostegno a studi, ricerche e sperimentazioni volte a migliorare la conoscenza e la gestione di queste specie. La gestione segue obiettivi differenziati per ciascuna specie e per ciascuna Area di Programma individuata nel PFVP, indicati dal Piano Pluriennale di Gestione approvato dalla Provincia. 6. Gli Ambiti Territoriali di Caccia, le Commissioni degli Istituti Faunistici Pubblici e i Titolari degli Istituti Faunistici Privati hanno il compito di realizzare, in sintonia tra loro e con gli indirizzi provinciali , una corretta gestione delle popolazioni di Cervidi e Bovidi, compresa un'efficace prevenzione dei danni che queste specie arrecano alle colture agricole, coerenti con le indicazioni puntuali espresse dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale vigente rispetto, in particolare ai metodi di monitoraggio delle popolazioni, alle metodologie e criteri di prevenzione dei danni ed alla articolazione delle azioni per aree di programma omogenee (AdP). 7. Gli ATC., per il raggiungimento di tali obiettivi, in particolare della prevenzione dei danni arrecati alle colture agricole da parte di Cervidi e Bovidi, possono richiedere al cacciatore di selezione specifiche forme di collaborazione e il pagamento di quote economiche. Essi possono inoltre promuovere azioni finalizzate alla massima valorizzazione della risorsa rappresentata dal patrimonio di Cervidi e Bovidi esistenti in Provincia di Pisa, in termini venatori, sociali e alimentari. Art.2 Riferimenti al Piano Faunistico Provinciale e rapporto con l'ISPRA . 1. La gestione di Cervidi e Muflone è realizzata nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) vigente e del Piano Pluriennale di Gestione (PGP) sottoposto al parere dell’ISPRA.. Eventuali interventi di controllo numerico in aree o tempi di divieto di caccia, da realizzarsi secondo quanto previsto dall'art.37 della L.R. n.3/94, sono sottoposti al parere del Suddetto Istituto. 2. La Provincia, in applicazione del PFVP, comunica all’ISPRA la sintesi dei risultati di gestione dell’anno precedente e dei piani di prelievo annuali per ciascuna specie, raccolti e inviati in modo omogeneo da ciascuna unità di gestione ed elaborati dagli ATC e dalle Aziende Faunistico Venatorie (AFV), per ciascuna Area di Programma. Art.3 Disciplinare provinciale della caccia di selezione 1. La Provincia, al fine di assicurare alla caccia di selezione nei Distretti di Caccia di Selezione (DCS) un disciplinato svolgimento in ogni sua fase ed aspetto, approva uno specifico Disciplinare provinciale. 2. Il Disciplinare provinciale della caccia di selezione nei Distretti gestiti dagli ATC detta i criteri e le modalità per la gestione dei Distretti, delle relative sottozone, delle postazioni di caccia, delle diverse graduatorie, dei censimenti, delle uscite di caccia, dell'assegnazione dei capi da prelevare e del controllo dei capi prelevati. 3. Altri disciplinari potranno essere approvati successivamente per altri argomenti riguardanti la caccia di selezione, i prelievi degli Ungulati e specifiche disposizioni relative alle altre Unità di Gestione provinciali 4. L’approvazione dei Disciplinari, o le modifiche a quello di cui al comma 1 del presente articolo, sono adottate dalla Provincia di Pisa con atto della Giunta Provinciale o del Dirigente delegato. TITOLO II ABILITAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE Art.4 Corso di abilitazione 1. La Provincia fornisce il nulla osta per la realizzazione dei corsi per l'abilitazione alla caccia di selezione a Capriolo, Daino, Muflone e Cervo, delegando per la raccolta delle domande e l'organizzazione dei medesimi le Associazioni Venatorie. Il numero massimo di partecipanti ammissibili per ciascun corso di abilitazione alla caccia di selezione è fissato in 60. La Provincia ha altresì il compito di stabilire, in collaborazione con gli ATC e le Associazioni Venatorie, il numero massimo di partecipanti ammissibili annualmente ai corsi. 2. L’ammissione a ciascun corso avverrà fino a copertura dei posti disponibili secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: - cacciatori iscritti agli ATC 14 e 15 residenti nei comuni ricadenti anche parzialmente in uno dei Distretti di Gestione di Cervidi e Bovidi della Provincia di Pisa (con riserva massima del 60% dei posti disponibili); - cacciatori iscritti agli ATC 14 e 15, residenti nei comuni della Provincia di Pisa; - cacciatori iscritti agli ATC 14 e 15, non residenti nei comuni della Provincia di Pisa; - cacciatori titolari di Aziende Faunistiche od Agrituristiche situate in Provincia di Pisa e Guardie a disposizione delle Aziende medesime (con riserva massima del 10% sui posti disponibili); - cacciatori residenti in Provincia di Pisa; - cacciatori privi dei requisiti elencati ai punti precedenti. A parità di titoli, in base alle priorità succitate, avranno la precedenza coloro che sono rimasti esclusi, pur avendo i requisiti necessari, dal precedente corso, infine si procederà alla scelta sulla base della data e della data della domanda. 3. Il programma di ciascun corso è stabilito dalla Provincia conformemente alla normativa regionale vigente ed alle indicazioni dell’ISPRA. Il corso sul Capriolo, in quanto destinato a fornire, oltre che nozioni sulla biologia, l'etologia, l'ecologia e la gestione faunistica e venatoria della specie, anche indicazioni sui principi generali della gestione conservativa e sul corretto impiego delle armi a canna rigata, rappresenta il corso di base per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione. Il cacciatore abilitato al Capriolo può fare richiesta di frequentare il corso delle specie Daino, Muflone, Cervo. Tali corsi, in quanto accessori, forniscono solo nozioni sulla biologia, l'etologia, l'ecologia e la gestione faunistica e venatoria di ciascuna specie. 4. Nei corsi dovrà essere data particolare informazione circa la reazione al colpo dei capi cacciati e le modalità di corretto recupero dei capi feriti attraverso i Conduttori Cani da Traccia autorizzati dalla Provincia. 5. Nei corsi dovrà essere inoltre data particolare informazione sulle esigenze di sicurezza nelle azioni di caccia, con riferimento specifico alle armi utilizzate, alle loro caratteristiche, e alle cautele necessarie prima di eseguire il tiro. 6. Ai fini dell'ammissione agli esami, la frequenza dei corsi è obbligatoria ed è accertata direttamente dai docenti, i quali sono tenuti a controllare che ciascun partecipante firmi, all'inizio ed al termine di ciascuna lezione, il Registro delle presenze fornito dalla Provincia. Il partecipante al corso che ha effettuato un numero di assenze, anche se giustificate, superiore a una, non è ammesso a sostenere la prova di esame. La Provincia si riserva la possibilità di verificare il rispetto degli obblighi di frequenza ed il corretto svolgimento dei corsi. Art.5 Esame di abilitazione 1. La frequenza ai corsi di preparazione per ciascuna specie è condizione necessaria per candidarsi a sostenere l’esame di abilitazione provinciale. La Provincia può valutare l’accesso agli esami di abilitazione per i cacciatori che dimostrino la avvenuta frequenza minima di analoghi corsi organizzati da soggetti diversi, purché aventi programmi didattici analoghi a quelli della Provincia di Pisa e approvati dall’ISPRA (ex INFS). 2. La Commissione d’esame per il conseguimento dell'abilitazione alla gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi è nominata dalla Provincia ed è composta: • da due tecnici faunistici esperti indicati dagli ATC Provinciali; • dal Dirigente del Servizio “Politiche Rurali” o suo delegato; • da un esperto in materia indicato dalle Associazioni Venatorie; • da un dipendente amministrativo della Provincia con funzioni di Segretario. La commissione resta in carica per la durata del piano faunistico venatorio. Le spese di funzionamento per ciascun componente, sono a carico degli enti/associazioni, che lo hanno indicato. L’esame di abilitazione alla gestione faunistica e venatoria del Capriolo è necessario per poter conseguire l'abilitazione alla caccia di selezione alle altre specie e si articola in una prova scritta ed una prova orale. All’esame il candidato dovrà presentare una certificazione attestante la capacità di maneggio dell’arma e di tiro al poligono secondo gli standard indicati dalla Regione o da ISPRA. La prova scritta si articola in venti quiz relativi alle nozioni di carattere generale e quiz specifici per la specie. Per essere ammessi alla prova orale il candidato deve aver risposto in modo esatto ad almeno l’80 per cento dei quiz. La prova orale, da tenersi in forma pubblica, comporta la valutazione complessiva dell’idoneità del candidato, si basa su domande inerenti le materie del corso e sul riconoscimento della specie tramite proiezione di diapositive e visione in aula di trofei e mandibole. Consegue l'abilitazione il candidato che nella prova orale raggiunge una valutazione minima pari a 18/30mi. La valutazione complessiva del candidato abilitato è espressa in 60/60mi (30/30mi per ciascuna prova). La Commissione esaminatrice al termine della prova orale provvede a comunicare al candidato l’esito dell’esame stesso ed il punteggio di abilitazione complessivamente conseguito. 3. L'accesso agli esami per l'abilitazione a Daino, Muflone e Cervo è consentito solo al cacciatore abilitato al Capriolo. Essi si basano ugualmente su una prova scritta ed una orale, con le stesse modalità previste per il Capriolo. 4. La Provincia trasmette agli ATC l’elenco dei cacciatori abilitati ed i punteggi conseguiti da ciascuno di loro, per il Capriolo e per ciascuna delle altre specie. Art.6 Registro Provinciale dei cacciatori di selezione 1. Presso la Provincia di Pisa è istituito il Registro Provinciale dei Cacciatori di Selezione, di cui all’art. 99, comma 1, del Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 di cui al DPGR 26 luglio 2011, n. 33/R. 2. L’iscrizione al Registro Provinciale è consentita al cacciatore che abbia superato l’esame di abilitazione alla caccia di selezione al Capriolo, rappresentando il superamento degli esami sulle altre specie semplici titoli accessori. 3. Il cacciatore in possesso di un'abilitazione alla caccia di selezione rilasciata da un'altra provincia della Toscana, sulla base di corsi espressamente approvati dall'ISPRA, può essere inserito nel Registro Provinciale, purché sia iscritto ad un ATC della provincia di Pisa e non eserciti la caccia di selezione in un altro ATC della Toscana previa sottoscrizione di apposita autocertificazione. Tale limite non si applica per i cacciatori in possesso di opzione di cui all’art. 28 comma 3 lett. d) della L.R. 3/94, il cui accesso viene stabilito nel Disciplinare di cui all’art. 3. 4. La Provincia provvede a rilasciare a ciascun iscritto al Registro Provinciale una certificazione attestante le specie per le quali esso ha conseguito l'abilitazione. 5. La caccia di selezione all’interno dei Distretti di Gestione può essere esercitata esclusivamente da cacciatori iscritti al Registro Provinciale e a tal fine la Provincia fornisce su richiesta agli ATC l’elenco aggiornato dei cacciatori di selezione iscritti al Registro Provinciale. 6. La caccia di selezione nelle AFV può essere esercitata da soggetti possedenti abilitazione al prelievo selettivo sulla specie cacciata; può inoltre essere esercitata da soggetti privi della suddetta abilitazione purchè accompagnati da cacciatore abilitato sulla specie oggetto di prelievo iscritto al Registro Provinciale. I soggetti abilitati da altre Province/Regioni debbono essere edotti a cura del Titolare o suo delegato sui contenuti del presente Regolamento e sulle norme regionali di riferimento. 7. La Provincia fornisce agli ATC i nominativi dei cacciatori iscritti al Registro che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva agli Ungulati agli ATC. TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLE UNITÀ DI GESTIONE Art.7 Unità di Gestione (UdG) 1. La Provincia, sentiti gli ATC competenti per territorio e nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, individua il territorio vocato per la gestione faunistica e venatoria di ciascuna specie di Cervidi e per il Muflone. 2. La gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e del Muflone è suddivisa nelle diverse Aree di Programma definite dal PFVP. In ciascuna AdP sono individuate Unità di Gestione differenziate e costituite dai Distretti di Caccia di selezione, dai diversi Istituti Faunistico Venatori e dalle aree a Divieto di Caccia. 3. La gestione venatoria dei Distretti di Caccia di Selezione (DCS, di seguito anche denominati “Distretti”), nonché delle Zone di Rispetto Venatorio è affidata agli ATC competenti. 4. La gestione delle UdG coincidenti con le AFV è affidata ai relativi Titolari. 5. Nel caso in cui si renda necessario, l’esecuzione delle attività di gestione faunistico venatoria dei Cervidi e del Muflone negli altri Istituti Faunistici e nelle aree a divieto di caccia, può essere affidata agli ATC. Il prelievo in tali casi si attua previo accordo con il titolare/responsabile dell’UdG. 6. Ai fini di un'ottimale organizzazione dell'accesso dei cacciatori ai Distretti , ciascun Distretto è compreso all’interno di un solo ATC, nell’ambito di una Area di Programma (AdP) prevista dal PFVP ed è costituito da un’area delimitata da confini naturali o artificiali con omogenee caratteristiche ambientali, tali da consentire, per quanto possibile, la gestione di porzioni di popolazioni omogenee. 7. Per accedere al Distretto il cacciatore di selezione deve essere iscritto al relativo ATC. 8. Le stesse condizioni relative alla inclusione entro una sola AdP debbono essere di norma rispettate per le AFV nelle quali l’accesso dei cacciatori è disposto dal Titolare. 9. La gestione dei Distretti oltre al presente Regolamento, è disciplinata dal Disciplinare provinciale della caccia di selezione. 10. Per ciascun Distretto viene eletto a maggioranza tra gli iscritti con le modalità stabilite nel Disciplinare un Responsabile e due o più Vice-Responsabili. 11. Al fine di favorire una maggiore omogeneità nella gestione del territorio, all’interno dell’ATC, è costituito il Coordinamento dei Responsabili dei Distretti dell’ATC, che è convocato periodicamente dall’ATC o dalla Provincia. 12. Gli ATC in collaborazione con la Provincia effettuano annuali corsi di aggiornamento dei Responsabili di Distretto obbligatori. Art.8 Sottozone di caccia e Aree di Cogestione (AdC) nei Distretti 1. Ogni Distretto è suddiviso in sottozone di caccia che rappresentano le unità minime di territorio per l’organizzazione del prelievo, aventi una superficie, tecnicamente determinata sulla base delle caratteristiche ambientali e faunistiche del Distretto medesimo, di norma non inferiore a 80 ettari. 2. Le Aree di Cogestione (AdC) raggruppano da un minimo di tre fino ad un massimo di sei sottozone contigue, salvo casi particolari motivati approvati specificatamente. 3. Le AdC sono unità territoriali individuate ogni stagione venatoria in accordo fra il Tecnico dell’ATC e il Responsabile del Distretto, nelle quali è consentita la cogestione degli appostamenti di caccia e del piano di prelievo, con abbattimento “a scalare” dei capi assegnati. 4. Gli iscritti all’Area di Cogestione individuano tra di loro un Referente di Area, cui spetta il compito di coordinare le attività del gruppo e la responsabilità del piano di prelievo assegnato alle sottozone cogestite. 5. Le sottozone di caccia costituiscono le unità minime nelle quali può essere realizzato il Piano di prelievo. 6. Gli ATC possono autorizzare comunque il prelievo “a scalare” su determinate classi di prelievo e specie sull’intero Distretto, o nelle sottozone non facenti parte di AdC, nel caso sia assicurato un adeguato controllo sul raggiungimento del limite di prelievo da parte del Responsabile del Distretto; 7. A ciascuna sottozona, per la specie Capriolo, è assegnato un solo cacciatore. 8. Per le specie diverse dal Capriolo, la gestione degli appostamenti o dei punti di sparo è affidata al Distretto. 9. L'A.T.C. provvede a realizzare per ciascun Distretto di gestione una cartografia digitale su sbase 1:10.000 riportante le sottozone; tali cartografie sono inviate in formato digitale alla Provincia. 10. La gestione delle sottozone e delle AdC è attuata nel rispetto del Disciplinare provinciale. Art.9 Censimenti 1. Il censimento rappresenta lo strumento tecnico fondamentale per la gestione conservativa dei Cervidi e dei Bovidi, indispensabile ai fini dell'autorizzazione di qualsiasi Piano di gestione e di prelievo. 2. I metodi di censimento da realizzarsi per ciascuna specie in ciascuna UdG e AdP sono definiti dal PFVP e dal Piano Pluriennale per la Gestione dei Cervidi e Bovidi di cui all’art. 2 comma 1. Anche su proposta degli ATC, la Provincia può approvare metodi diversi di valutazione delle densità e consistenze. 3. L'organizzazione dei censimenti nelle UdG e AdP del territorio di propria competenza è compito degli ATC che a tal fine si avvalgono dei Responsabili dei Distretti. I Titolari delle AFV e delle altre UdG esterne ai Distretti, incluse le Aree Protette e a Divieto di Caccia, comunicano alla Provincia entro il 30 aprile di ogni anno i risultati dei censimenti effettuati nelle UdG di propria competenza. 4. L’accesso del cacciatore abilitato al Piano di Prelievo annuale nel Distretto è condizionato alla partecipazione ai censimenti per esso programmati dall’ATC. 5. L'organizzazione e l'esecuzione dei censimenti nei Distretti, nonché la partecipazione ad essi dei cacciatori, è regolamentata dal Disciplinare provinciale. Art.10 Piani di gestione e di prelievo 1. Ciascun ATC elabora ogni anno, mediante i propri tecnici, il Piano di Gestione Annuale (PGA) nei modi indicati nel PFVP e nel Piano Pluriennale di Gestione dei Cervidi e Bovidi di cui all’art. 2 comma 1, tenendo conto delle indicazioni ulteriori fornite dalla Provincia. Il PGA contiene il Piano di prelievo di ciascun Distretto e di ciascuna AdP realizzato coordinando i dati di tutte le UdG in esse inserite e forniti dalla Provincia. 2. Il Piano di gestione e di prelievo di ciascun Distretto comprende comunque : - la cartografia in formato digitale del Distretto e delle relative sottozone e AdC; - l’elenco dei cacciatori di selezione assegnati al Distretto. 3. Ciascun ATC trasmette il PGA alla Provincia entro il 30 aprile di ogni anno. 4. I Titolari delle AFV entro il 30 aprile inviano alla Provincia il PGA per le UdG di propria competenza, seguendo le indicazioni generali indicate nel Piano Pluriennale di Gestione di Cervidi e Bovidi. 5. La Provincia provvede alla definitiva approvazione del PGA di ciascuna UdG e AdP, verificandone la rispondenza ai documenti di cui all’art. 2 comma 1 e alle eventuali ulteriori indicazioni di legge.. 6. I Piani di prelievo delle diverse specie debbono essere redatti tenendo conto della differenziazione in classi di prelievo e delle percentuali di prelievo indicate dal PFVP e dal PGP di cui all’art. 2.1, in funzione della densità riscontrata ai censimenti, dei risultati degli anni precedenti e della vocazionalità dell’UdG. devono essere elaborati tenendo conto delle seguenti specifiche. Nel caso del Capriolo si considerano le seguenti specifiche per il prelievo: • piccoli (femmine e maschi) (di età inferiore ad 1 anno); • maschi giovani (aventi età compresa tra 1-2 anni dalla mandibola, o comunque aventi trofeo con stanga di maggiore sviluppo, di lunghezza uguale o inferiore a 18 cm, ovvero una volta e mezzo l’altezza delle orecchie); • maschi adulti (di età superiore ai 2 anni dalla mandibola o comunque, aventi la stanga più sviluppata del trofeo di lunghezza superiore a 18 cm, ovvero superiore ad una volta e mezzo l’altezza delle orecchie); • femmine adulte (di età superiore ad 1 anno). Nel caso del Daino si considerano le seguenti specifiche per il prelievo: • piccoli (di età inferiore ad 1 anno), maschi e femmine; • maschi giovani (tra 1-2 anni di età) (fusoni); • maschi sub-adulti (di 2-4 anni di età) (balestroni); • maschi adulti (di 5 e più anni o comunque aventi larghezza minima della pala, se presente il trofeo, misurata nel punto più stretto, superiore a 5 cm) (palanconi); • femmine (di età superiore ad 1 anno). Nel caso del Cervo si considerano le seguenti specifiche per il prelievo: • piccoli (di età inferiore ad 1 anno), maschi e femmine; • maschi giovani (tra 1-2 anni di età) (fusoni); • maschi sub-adulti (di 2-4 anni di età, o comunque con numero di punte nella stanga più sviluppata, non superiori a 4) (sub-adulti); • maschi adulti (di 5 e più anni, o comunque con numero di punte nella stanga più sviluppata superiori a 4) (adulti); • femmine (di età superiore ad 1 anno). Nel caso del Muflone si considerano le seguenti specifiche per il prelievo: • piccoli (di età inferiore ad 1 anno), maschi e femmine; • maschi giovani (tra 1-2 anni); • maschi adulti (di 3-5 anni); • maschi adulti di oltre 5 anni; • femmine (di età superiore ad 1 anno). Nel caso del Daino e del Cervo, la percentuale di prelievo può, secondo le necessità di prevenzione danni dei diversi territori, può giungere nelle aree non vocate al 100% dei capi presenti. 7. Il prelievo nei Distretti è regolamentato dal Disciplinare. 8. Per le azioni di recupero dei capi feriti dovrà essere organizzato, per ciascuna UdG, un adeguato collegamento con il Nucleo Provinciale dei Recuperatori abilitati con Cani da Traccia. Art.11 Monitoraggio biologico e controllo dei capi abbattuti 1. Nel caso del Capriolo, data l'importanza della specie, se ne prevede un monitoraggio biologico basato sulla determinazione dei seguenti parametri: • il peso dell’animale ben sventrato (privo cioè di fegato, intestino, milza, reni, apparato riproduttore, cuore, polmoni, trachea e diaframma) • la lunghezza della mandibola • l’età determinata sulla base dell’analisi della composizione e dell’usura dei denti 2. Il peso degli animali abbattuti è determinato direttamente dai cacciatori di selezione, nel rispetto di specifiche indicazioni impartite dai tecnici degli ATC, mentre la lunghezza della mandibola e la determinazione dell’età sono attuati direttamente dai tecnici degli ATC 3. Nel caso di Daino, Cervo e Muflone il controllo biologico si basa solo sulla determinazione dell’età. 4. Tutti i capi abbattuti devono essere esaminati, nei Distretti con le modalità previste nel Disciplinare, dal personale tecnico a disposizione dell’ATC o della Provincia nelle AFV, presso specifici Punti di raccolta e controllo appositamente organizzati dal soggetto gestore o dalla Provincia al fine di verificare la loro corrispondenza tra capo abbattuto e piano di prelievo assegnato. 5. Il controllo dei capi abbattuti avviene tramite l’esame delle due emi-mandibole e della testa dell'animale. La mandibola deve essere presentata in osso, accuratamente pulita ed asciutta. La testa dei maschi potrà essere presentata in osso, o congelata nel caso in cui sia destinata a preparazione tassidermica. Il cacciatore deve accompagnare i reperti al controllo con la Scheda di Abbattimento, sulla base del modello predisposto da ATC o Provincia. 6. La fascetta di abbattimento e la copia della scheda di abbattimento, corrispondenti al capo abbattuto visionato al Punto di controllo, conservate assieme al trofeo (od ad altra parte biologica relativa al capo abbattuto), rappresentano il contrassegno di identificazione del reperto ai fini del suo trasporto, conservazione e detenzione; 7. Il controllo dei capi abbattuti presso i Punti di raccolta e controllo avviene, salvo ragioni di forza maggiore approvate dall'ATC o dalla Provincia, entro il decimo giorno successivo all'ultimo giorno di caccia di ciascun periodo della classe di età e sesso del capo abbattuto, ovvero nella data stabilita dall'ATC o dalla Provincia. 8. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti comma 4 e 5, gli ATC possono autorizzare l’istituzione di Punti di primo controllo gestiti direttamente dai Distretti di Gestione nei quali i cacciatori devono far visionare i capi subito dopo l’abbattimento. 9. I cacciatori che non si presentano nelle date e nei luoghi stabiliti per il controllo del capo non avranno diritto al punteggio per il corretto abbattimento. 10. Il Disciplinare provinciale della caccia di selezione stabilisce le modalità con le quali l’ATC attua, all’interno dei Distretti, il controllo del colpo (abbattimento, ferimento, colpo a vuoto). 11. Il monitoraggio biologico nelle AFV è effettuato a cura del Titolare dell'AFV, nel rispetto di specifiche indicazioni impartite dalla Provincia, mentre l’età è determinata dai tecnici della Provincia stessa. Presso la Provincia è costituita la banca dei dati relativi alla caccia di selezione, alla quale possono accedere gli ATC e le Associazioni Venatorie Agricole ed Ambientaliste. Art.12 Calendario venatorio 1. Il periodo di prelievo per le diverse specie viene stabilito annualmente tenendo conto dei seguenti principi generali: • rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale; • rispetto della biologia delle singole specie; • rispetto, per ciascuna specie, della biologia delle singole classi di età e sesso 2. I periodi di caccia annuali sono stabiliti per ciascuna specie e classe di sesso ed età dagli specifici atti emanati dalla Provincia. 3. L'esercizio della caccia di selezione è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. 4. Durante le uscite di caccia di selezione a Cervidi e Bovidi al cacciatore è comunque vietato, in ogni periodo, esercitare la caccia su altre specie diverse da quelle indicate nell’autorizzazione di caccia. Art.13 Tecniche di caccia 1. La caccia di selezione è effettuata all’aspetto utilizzando una postazione di caccia sopraelevata od a terra, la cui costruzione, manutenzione ed utilizzazione è consentita per tutta la durata di ciascun periodo di caccia di selezione. Tale postazione dovrà essere segnalata con l’apposizione di picchetto o contrassegno numerato, anche nel caso non vi siano strutture fisse. 2. Nei Distretti o nelle AFV che ne facciano richiesta può essere concessa la possibilità, in funzione dei risultati di gestione, rispettivamente dall’ATC o dalla Provincia, di predisporre nell’area di caccia assegnata Percorsi di Caccia (PdC) che comprendano sino ad un massimo di 4 punti di appostamento consecutivi. Il cacciatore di selezione assegnatario del percorso dovrà utilizzare un solo punto auto di inizio e fine percorso e dovrà accedere a ciascun punto di appostamento con carabina scarica e in custodia. La concessione è subordinata all’utilizzo del Sistema Gestionale Faunistico Venatorio Informatizzato (SGFVI) in uso presso la Provincia e gli ATC provinciali. 3. Ciascun cacciatore di selezione può realizzare le postazioni di caccia dal 30° giorno prima dell’inizio di ciascun periodo di caccia ed è tenuto a rimuovere completamente tutte le postazioni da lui realizzate entro e non oltre il terzo giorno successivo al termine di ciascun periodo di caccia di selezione. 4. Le postazioni per la caccia di selezione possono essere mantenute oltre i termini della caccia di selezione con il consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo. 5. Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto d’altezza non inferiore a mm. 40. E’ altresì consentito l’uso dei fucili a 2 o 3 canne con l’obbligo dell’uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere comunque munita di ottica d’ingrandimento (cannocchiale) o di sistemi di puntamento elettronico consentiti. 6. E’ fatto divieto durante la caccia di selezione di detenere, anche all’interno del veicolo utilizzato per la caccia di selezione, mezzi e strumenti vietati dalla caccia, compresi anche i congegni di puntamento, sorgenti artificiali di luce da applicare alla carabina, silenziatori, ecc., fatta eccezione per quelli previsti dal precedente comma. 7. Fatta eccezione per quanto consentito nel Regolamento provinciale per il recupero degli ungulati feriti, e per i casi espressamente autorizzati dalla Provincia, fuori dalle postazioni di caccia segnalate, l’arma deve essere mantenuta scarica ed inserita in custodia o, in alternativa, smontata. 8. In caso di colpo a vuoto il cacciatore deve segnalare in maniera adeguata il punto di arrivo dello sparo, effettuare la relativa comunicazione in fase di chiusura dell’uscita e avvisare immediatamente il Responsabile del Distretto. Art. 14 Esercizio della Caccia di selezione nei Distretti 1. 2. • • • • • L’ATC rilascia annualmente su delega della Provincia, ai sensi dell’articolo 6 bis della L.R. 20/2002, ad ogni cacciatore iscritto ai distretti per la caccia di selezione a Cervidi e Bovidi, il tesserino sul quale annotare la giornata di caccia e i capi abbattuti. La Provincia si avvale degli ATC per la stampa e la consegna dei tesserini annuali ai cacciatori di selezione. Il Tesserino suddetto può essere sostituito dalla segnalazione delle uscite inserita da ciascun cacciatore mediante il sistema di teleprenotazione informatizzata (SGFVI). Ogni cacciatore iscritto ai Distretti può esercitare la caccia soltanto se in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dal Presidente dell’ATC o da suo delegato, contenente le indicazioni su specie, distretti ed area assegnata, del tesserino sopra indicato e dei contrassegni numerati inamovibili rilasciati dall’ATC. Egli, prima di iniziare la caccia, è tenuto a: ricevere e firmare debitamente i moduli forniti dall’ATC recanti l’accettazione del Regolamento e del Disciplinare Provinciale, del materiale, modulistica e autorizzazione al prelievo dei capi assegnati per ciascun periodo; effettuare la comunicazione dell’uscita di caccia attraverso il sistema di teleprenotazione messo a disposizione dall’ATC e dalla Provincia; qualora il cacciatore, per motivi oggettivi, dopo aver effettuato la prenotazione attraverso il sistema, in ogni caso prima dell’orario indicato di inizio della caccia, non possa effettuare l’uscita segnalata, deve immediatamente annullare l’uscita tramite lo stesso sistema telematico; al termine dell’uscita di caccia, il cacciatore, nel caso in cui abbia effettuato spari o che abbia udito spari di altri cacciatori, è tenuto a effettuare la chiusura dell’uscita con le conseguenti comunicazioni specificandone l’esito; al termine della stagione di caccia il cacciatore di selezione è tenuto a riconsegnare all’ATC il Tesserino, le schede ed il materiale indicato dall’ATC, inclusi i contrassegni numerati inamovibili non utilizzati, entro i quindici giorni successivi. in caso di smarrimento dei contrassegni numerati inamovibili, il cacciatore di selezione è tenuto a darne comunicazione scritta, anche via fax o posta elettronica, all’A.T.C. entro le successive 24 ore. Il cacciatore di selezione non può, in ogni caso, effettuare uscite di caccia prima di aver ottenuto nuovamente dall’ATC quanto smarrito. In caso di ripetuto smarrimento di contrassegni numerati inamovibili, l’ATC ha la facoltà di non effettuare la sostituzione e di cancellare i relativi capi assegnati, riservandosi la possibilità di riassegnarli ad altri cacciatori di selezione del Distretto. 3. L’annotazione della giornata di caccia nel tesserino venatorio regionale, quando dovuta, deve avvenire soltanto al momento dell’inizio dell’esercizio di caccia. Art. 15 Prelievo nei Distretti 1. Nel caso di abbattimento il cacciatore deve: • applicare immediatamente all’orecchio del capo abbattuto, esattamente sul punto di decesso dell'animale, il contrassegno numerato inamovibile fornitogli dall’ATC. Deve inoltre essere in grado di indicare con precisione il punto di sparo, anche nel caso di ferimento o colpo a vuoto, per un eventuale controllo; • attendere presso la propria auto 15 minuti per consentire al personale di Vigilanza un eventuale controllo del capo abbattuto; • comunicare attraverso il SGFVI la chiusura dell’uscita con l’esito della stessa. 2. Qualora il contrassegno numerato inamovibile sia accidentalmente danneggiato, o perduto durante il trasporto del capo abbattuto, il cacciatore deve darne comunicazione immediata al Responsabile del Distretto, nonché comunicazione scritta all’ATC, anche via Fax o e.mail, entro le successive 24 ore o entro il primo giorno lavorativo. 3. L’abbattimento deve essere comunicato immediatamente al Responsabile del Distretto o al Responsabile delle sottozone cogestite. 4. Il capo abbattuto deve essere fatto visionare, senza ritardo e senza alterazioni del suo stato, dopo l’abbattimento al Responsabile del Distretto, o a uno dei Vice-Responsabili, che successivamente al controllo appone sulla scheda di abbattimento la propria firma ed eventuali note sulla conformità del capo abbattuto. 5. In caso di ferimento o di colpo a vuoto, il cacciatore è tenuto a porre adeguato segno di riconoscimento nel punto esatto in cui è avvenuto lo sparo. In caso di ferimento ed a discrezione della Provincia, dell’ATC o dei responsabili di distretto è organizzato il controllo dei luoghi da parte del nucleo provinciale dei Conduttori Cani da Traccia, autorizzati dalla Provincia. Art. 16 Quote economiche e prestazioni d'opera nei Distretti 1. Il cacciatore di selezione è chiamato a collaborare, anche mediante la realizzazione di specifiche prestazioni d'opera, con la Provincia, l'ATC ed il Distretto di appartenenza per assicurare: • un corretto svolgimento delle operazioni di censimento e monitoraggio • un'efficace prevenzione dei danni • la conduzione di studi, ricerche ed indagini volti a migliorare la gestione di Cervidi e Bovidi • la realizzazione di iniziative di carattere culturale (comprese le mostre dei trofei) inerenti la gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi, ecc. • assistenza ai cacciatori di selezione neoabilitati. 2. Nel caso in cui l'ATC lo ritenga indispensabile, in particolare per la realizzazione e/o gestione di specifici interventi di prevenzione dei danni che Cervidi e Bovidi arrecano alle colture presenti nel Distretto, il cacciatore di selezione può essere chiamato ad effettuare obbligatoriamente almeno una prestazione d'opera annua. 3. Le prestazioni d'opera sono disciplinate dal DCS. 4. Gli ATC, su indicazione della Provincia possono stabilire e percepire quote economiche obbligatorie a carico dei cacciatori iscritti ai Distretti per l’accesso alla caccia di selezione. 5. Gli ATC fissano inoltre le quote economiche da versare da parte dei cacciatori ospiti, ovvero non iscritti ai Distretti, per l’accesso al prelievo dei capi ad essi destinabili, nonché le azioni necessarie a regolamentare tali accessi. TITOLO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CACCIA DI SELEZIONE NELLE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE Art.17 Gestione nelle Aziende Faunistico Venatorie e negli Istituti Faunistici Privati 1. All’interno delle Aziende Faunistico Venatorie tutte le operazioni di censimento e di stima delle densità, nonché di determinazione della struttura di popolazione, delle diverse specie sono condotte con le metodologie analoghe a quelle dei Distretti, secondo le linee indicate all’art. 2.1. Le operazioni sono certificate da tecnici specializzati in tali operazioni scelti dai Titolari. Il calendario annuale di prelievo con la caccia di selezione nelle AFV, così come nel caso dei Distretti di gestione, viene emanato dalla Provincia con apposito atto. 2. Nelle AFV il tesserino di cui al comma 1 dell’art. 14 è sotituito dal permesso di caccia giornaliero rilasciato dal titolare. 3. Il permesso di caccia rilasciato dal Titolare a ciascun cacciatore deve contenere indicazioni utili ad individuare la zona di caccia. Oltre al permesso di caccia personale, in caso sia disponibile il SGFVI, il titolare o suo delegato comunicano attraverso il suddetto sistema all’inizio di ogni giornata di caccia il numero di permessi rilasciati e, a fine giornata, il numero di capi abbattuti divisi per specie e classe di abbattimento. 4. All'orecchio sinistro di ciascun capo abbattuto deve essere applicato, esattamente sul punto di decesso dell'animale, il contrassegno numerato inamovibile consegnato ogni anno dalla Provincia al Titolare della AFV contestualmente al Piano di Prelievo approvato. 5. La Provincia, in casi particolari e su richiesta del Titolare, può autorizzare la caccia in cerca nelle AFV che utilizzino il SGFVI e che abbiano realizzato una buona gestione complessiva sulla base delle valutazioni e dei monitoraggi annuali previste dal PFVP. 6. Nei casi in cui si renda necessario, in ordine alla necessità di contenere i danni che Cervidi e Bovidi arrecano alle colture agricole presenti all'interno delle AFV o nelle aree circostanti, procedere alla realizzazione di piani di contenimento numerico ai sensi dell'art.37 della L.R. 3/94, tali interventi devono essere autorizzati dalla Provincia sulla base di specifici piani di prelievo I Titolari delle AFV, per il controllo di tali piani, devono avvalersi del proprio personale di vigilanza, mentre per la loro realizzazione devono avvalersi di cacciatori di selezione iscritti al Registro Provinciale. Ogni uscita di controllo deve essere segnalata alla Polizia Provinciale ad opera dell’agente di vigilanza responsabile dell'intervento, mediante il sistema della teleprenotazione, almeno 48 ore prima. 7. Qualsiasi errore di prelievo, o infrazione commessa nei confronti del presente Regolamento, è in ogni caso addebitato all'AFV nel suo insieme e sanzionato dalla Provincia nel rispetto del Regolamento medesimo. 8. Nel caso di necessità di eseguire prelievi nelle Aziende Agrituristico-Venatorie e nelle Aree Addestramento Cani, la Provincia autorizza l’ATC limitrofo alla organizzazione degli interventi gestionali conseguenti da eseguire con le stesse modalità dei Distretti limitrofi, previa accordo con i Titolari, durante i periodi di caccia stabiliti dal Calendario Venatorio. TITOLO V GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Art.18 Sanzioni Amministrative e Provvedimenti disciplinari 1. E' applicata la sanzione amministrativa di cui all’art 58 comma 1 lettera g della L.R. 3/94 per le seguenti violazioni al presente Regolamento: a. omessa annotazione o segnalazione dell’uscita di caccia; b. omessa applicazione o applicazione gravemente ritardata al capo abbattuto del contrassegno numerato, o sua contraffazione; c. mantenimento dell’arma carica, anche se in custodia, al di fuori dell’appostamento di caccia; d. omessa o gravemente ritardata dichiarazione di abbattimento o ferimento dell’animale; e. abbattimento di capo in AFV, sottozona o area di cogestione diversa da quella autorizzata . 2. È applicata la sanzione amministrativa di cui all’art 58 comma 1 lettera q della L.R. 3/94 per tutte le violazioni al presente Regolamento non previste dal precedente comma, nonché per comportamenti difformi alle modalità di prelievo di carattere sanitario di cui al Disciplinare. 3. La Provincia dispone oltre alle sanzioni già previste dalle normative vigenti in materia di caccia, e dai precedenti comma 1 e 2, la revoca dell’abilitazione alla caccia di selezione, per un periodo comunque non inferiore a tre anni, a partire dalla data di sentenza definitiva di condanna o di richiesta di oblazione, o di pagamento in misura ridotta per le seguenti violazioni: a. abbattimento di capo da parte di cacciatore di selezione senza autorizzazione agli abbattimenti; b. abbattimento di capo al di fuori del periodo di caccia di selezione; c. abbattimento di capo al di fuori del Distretto o AFV autorizzato; d. omessa dichiarazione di abbattimento di capo; e. omessa applicazione al capo abbattuto del contrassegno numerato, o sua contraffazione; f. aver riportato condanne definitive, o aver fatto richiesta di oblazione, negli ultimi 5 anni, per violazioni di cui all’art 30 comma 1 lettera A, B, C, D, E, F, I della L.N. 157/92; g. abbattimento, durante le uscite di caccia di selezione, di specie diverse da quelle oggetto della caccia di selezione a Cervidi e Bovidi. 4. La Provincia dispone la sospensione dalla caccia di selezione per un periodo fino a tre anni nei seguenti casi: a. abbattimento di capo non autorizzato, fatti salvi gli errori tecnici entro la specie assegnata di cui al Disciplinare; b. dichiarazione ritardata di abbattimento; c. abbattimento di capo in sottozona o area di cogestione diversa da quella assegnata; d. falsa dichiarazione di abbattimento di capo; e. contraffazione del capo abbattuto f. mantenimento di arma carica, anche se in custodia, al di fuori delle postazioni di caccia di selezione assegnate se non nelle condizioni espressamente previste dal presente regolamento; g. aver pagato in misura ridotta, non aver impugnato il provvedimento di ordinanza ingiunzione di pagamento, aver riportato sentenza definitiva di condanna o aver fatto richiesta di oblazione per violazioni commesse a partire dalla stagione di caccia 1998/99, per violazioni all’art 30 comma 1 lettera H della L. 157/92 e dell’Art. 58 comma 1 lettere D, E, F, G, della L.R. n° 3/94. 5. Nei seguenti casi, su relazione circostanziata del Responsabile del Distretto o dell’ATC o della Polizia Provinciale, la Provincia può adottare i seguenti provvedimenti: a. dichiarazione falsa di capi osservati durante le operazioni di censimento: sospensione dagli abbattimenti per un periodo da una a due stagioni venatorie; b. abbandono, non autorizzato dal Responsabile, delle operazioni di censimento: sospensione dagli abbattimenti per una stagione venatoria; c. abbandono della posta prima del passaggio del fronte di battitori o del punto di osservazione per i censimenti a vista: sospensione dagli abbattimenti per una stagione venatoria ed esclusione permanente dal ruolo di posta; d. atti di grave indisciplina durante i censimenti: sospensione dagli abbattimenti per un periodo da 10 giornate ad un’intera stagione venatoria. 6. La Provincia adotta la sospensione per un periodo da 5 giorni ad un intera stagione di caccia di selezione per i seguenti casi: a. mancata comunicazione di uscita; b. omissione od errata indicazione del numero di colpi esplosi; c. omessa presentazione del capo abbattuto al controllo del Responsabile di Distretto/Titolare; d. omessa presentazione del capo abbattuto al Punto di Controllo; e. simulazione di uscita di caccia. 7. Per tutte le altre violazioni al presente Regolamento, la Provincia può disporre la sospensione della caccia di selezione per un periodo compreso tra le 10 giornate e un anno. 8. Nel caso in cui le infrazioni sopra descritte siano compiute all'interno di una AFV, i provvedimenti disciplinari previsti nel presente articolo, oltre che sul singolo cacciatore, sono adottati dalla Provincia a carico dell'AFV nel suo insieme. 9. Nel caso in cui le infrazioni sopra descritte siano compiute durante gli interventi di controllo, di cui all'art.37 della L.R. 3/94, la Provincia provvede a sospendere il cacciatore dalla caccia di selezione in via definitiva, mentre nel caso siano commesse all'interno di una AFV, la Provincia adotta il provvedimento di revoca dell’Azienda stessa. 10. Nel caso di errore tecnico di abbattimento si applicano i provvedimenti previsti dal Disciplinare. TITOLO VI ATTIVITA' DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART.37 L.R. 3/94 Art.19 Controllo 1. Nel caso in cui, per ragione di prevenzione o limitazione dei danni, si renda necessario attuare degli interventi al di fuori dei Distretti e delle AFV, o comunque in aree o in tempi di divieto di caccia, la Provincia, avvalendosi della collaborazione degli ATC , può procedere alla predisposizione della specifica richiesta di parere all’ISPRA, ai sensi del PPG. Il soggetto richiedente l’intervento deve in tal caso inviare alla Provincia specifico progetto di gestione, procedendo preventivamente: • alla valutazione numerica della popolazione • alla raccolta dei dati relativi ai danni riscontrati o di quelli che motivano il prelievo; • alla predisposizione dei sistemi ecologici di controllo delle popolazioni, sulla base delle indicazioni date dal PFVP e dall’ISPRA; alla elaborazione di un piano di prelievo tale da consentire un reale controllo numerico della popolazione, nel rispetto delle classi di sesso e di età già descritte per ciascuna specie.La Provincia, in funzione del suddetto parere, provvede eventualmente ad autorizzare la realizzazione del piano di prelievo nel rispetto di quanto previsto dall’art.37 della L.R. 3/94. 2. I suddetti interventi di controllo numerico di Cervidi e Bovidi devono essere svolti sotto il coordinamento e controllo della Polizia Provinciale che a tal fine si avvale, così come previsto dall'art.37 della L.R. 3/94, prioritariamente delle Guardie Volontarie appartenenti alle Associazioni di cui all'art.51, lettera f, della L.R. 3/94 e delle Guardie Ambientali Volontarie e, in subordine, limitatamente ai casi in cui il numero e/o la disponibilità delle Guardie sopra citate sia insufficiente ad assicurare il coordinamento e controllo degli interventi, anche degli altri Agenti di cui allo stesso art.51, purché in possesso di un nulla osta del Corpo o dell'Ente di appartenenza. 3. Le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia devono contenere i nominativi degli Agenti di cui al punto precedente responsabili degli interventi, nonché degli eventuali proprietari e/o conduttori dei fondi interessati dagli interventi medesimi, purché anch’essi iscritti al Registro provinciale dei cacciatori di selezione, e dei cacciatori di selezione iscritti al Registro provinciale e tra questi ultimi, in via prioritaria, quelli in possesso dell’opzione di cui all’art. 28 comma 3 lettera d) della L.R. n. 3/94), chiamati a realizzarli, ed i piani di prelievo. 4. Gli interventi devono essere attuati previa segnalazione, almeno 48 ore prima, in teleprenotazione alla Polizia Provinciale, che valuta in propria autonomia le modalità con le quali rendere il controllo il più efficiente ed efficace possibile, anche attraverso opportuni atti di delega agli Agenti responsabili incaricati del controllo sugli interventi. Art.20 Cacciatori di selezione e l'abilitazione di all'art.37 1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi in regime di art.37, il presente Regolamento, riconosce ai cacciatori di selezione, iscritti al Registro provinciale, la qualifica di cacciatori di cui all’art.37, limitatamente ai Cervidi ed ai Bovidi. PROVINCIA DI PISA DISCIPLINARE PER LA CACCIA DI SELEZIONE A CERVIDI E BOVIDI NEI DISTRETTI PROVINCIALI Art.1 Iscrizione al Distretto di gestione 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. L’ATC, entro il 15 dicembre di ogni anno, sulla base di una specifica relazione tecnica sulla gestione faunistico venatoria delle specie in indirizzo e sentiti i Responsabili di Distretto, stabilisce il numero dei cacciatori da iscrivere al singolo Distretto, tenuto conto: a. della superficie e delle caratteristiche ambientali e faunistiche del Distretto; b. del numero delle sottozone istituite; c. dei piani di prelievo delle specie gestite; d. del numero degli iscritti dell’anno precedente. L’iscrizione ai Distretti della Provincia di Pisa è consentita solamente ai cacciatori iscritti al Registro provinciale dei cacciatori di selezione ed all’ATC competente per territorio. Ciascun cacciatore, ad eccezione di coloro che sono in possesso di opzione di caccia ai sensi dell’art. 28 comma 3 lettera d) della L.R. 3/1994, può essere iscritto ad un solo Distretto ed effettuare la caccia di selezione alle sole specie di Cervidi e Bovidi in esso gestite. Le domande di nuova iscrizione o le richieste di trasferimento devono pervenire all’ATC competente, redatte su apposito modulo, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio di ogni anno. Il trasferimento da un distretto ad un altro può essere richiesto solo da cacciatori che abbiano esercitato la caccia di selezione alla specie per un periodo non inferiore a 2 stagioni venatorie continuative nel medesimo distretto. Tale disposizione non si applica per un distretto di nuova istituzione. L’ATC, qualora le richieste superino i posti disponibili, redige per ciascun Distretto, nel rispetto di quanto stabilito ai commi precedenti, la graduatoria ai fini dell’accesso alla gestione tenendo conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri: a. riconferma dei partecipanti alla gestione del Distretto nella stagione venatoria precedente, salvo quanto previsto al successivo art. 2; b. iscritti al distretto, ma non ammessi alla gestione per insufficienza dei posti disponibili; c. residenza in un comune ricadente nel Distretto; d. esperienza (ai fini del trasferimento) maturata in altri Distretti della provincia di Pisa, espressa in anni di iscrizione; e. residenza in provincia di Pisa; f. residenza in regione Toscana. I cacciatori in possesso di opzione di caccia ai sensi dell’art. 28 comma 3 lettera d) della L.R. 3/1994 hanno la priorità all’interno di ciascuna categoria di cui al comma precedente e potranno accedere ad un Distretto di Caccia di Selezione al Capriolo in ambito provinciale e fino ad un massimo di un Distretto di caccia di selezione per Cervo, Daino e Muflone per ciascun ATC della Provincia di Pisa. Qualora negli anni successivi rinuncino all’opzione di cui alla suddetta lettera d), potranno rimanere iscritti ad un solo Distretto di caccia di selezione in ambito regionale. In caso di parità tra più cacciatori, costituirà criterio di priorità l’età anagrafica più alta. Art.2 Perdita dell'iscrizione al Distretto 1. 2. Il cacciatore di selezione è cancellato dal Distretto, con atto dell’ATC competente, adottato a seguito di relazione del Responsabile del Distretto di cui al successivo articolo 3, per i seguenti motivi: a) non partecipazione per due anni consecutivi alle attività del Distretto (censimenti nel numero previsto per accedere al prelievo della specie, piano di prelievo, prestazioni d’opera richieste), salvo gravi e documentati motivi di salute valutati dall’A.T.C.; b) aver riportato sanzioni di sospensione dalla caccia di selezione per un periodo di un anno o superiore; c) gravi motivi disciplinari. Il cacciatore cancellato dal Distretto, qualora intenda di nuovo partecipare alla caccia di selezione, deve presentare nuovamente domanda di iscrizione ad un Distretto, nei termini stabiliti dal precedente articolo. Art.3 Responsabili di Distretto 1. Per ciascun Distretto l’assemblea dei cacciatori di selezione, mediante votazione a maggioranza e a scrutinio segreto, elegge un Responsabile e un numero compreso tra due e quattro Vice Responsabili. I risultati dell’elezione sono trasmessi all’ATC competente, il quale, a meno che non ci sia un diniego motivato, provvede alla ratifica della nomina entro 15 giorni. 2. I Responsabili e Vice Responsabili del Distretto durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 3. I Responsabili e Vice Responsabili del Distretto decadono in caso di dimissioni, cancellazione dal Distretto, provvedimenti disciplinari, mancata partecipazione alle attività di formazione obbligatoria disposta dalla Provincia o dall’ATC. In tal caso vengono sostituiti dal primo dei non eletti. 4. I Responsabili e Vice responsabili collaborano con l’ATC alla gestione del Distretto e organizzano la partecipazione dei cacciatori di selezione. Il Responsabile del Distretto convoca e presiede le Assemblea dei cacciatori iscritti. 5. I Responsabili sono tenuti a partecipare agli incontri e attività di formazione e informazione indicate dalla Provincia o dall’ATC. Art.4 Sottozone-Appostamenti 1. Per la gestione della specie CAPRIOLO, ogni Distretto è suddiviso in sottozone di caccia; le sottozone costituiscono le unità minime in cui è effettuato il prelievo. 2. Ogni cacciatore avente diritto all’abbattimento sceglie, secondo la propria posizione nella graduatoria di cui all’art. 6 e secondo le norme contenute nel presente Disciplinare, la sottozona in cui effettuare la caccia di selezione. 3. Il cambio di sottozona è possibile dopo aver effettuato 5 uscite di caccia nella sottozona che si intende cambiare e previo assenso del Responsabile del Distretto. L’Assemblea del Distretto, all’inizio di ogni stagione venatoria, stabilisce i criteri e le modalità per il cambio di sottozona. 4. Se il cacciatore si sposta in una sottozona già utilizzata deve impiegare i relativi punti di appostamento già cartografati, se ancora esistenti. Può realizzare, previo assenso di uno dei Responsabili del Distretto, nuovi appostamenti soltanto se quelli già cartografati siano stati rimossi. Degli eventuali nuovi appostamenti deve fornire apposita cartografia all’A.T.C. 5. Per le specie DAINO, CERVO e MUFLONE sono individuati annualmente dai Responsabili del Distretto un numero di appostamenti tale da consentire il prelievo della specie. 6. Gli appostamenti sono assegnati a rotazione ai cacciatori in base alla graduatoria della specie ed al calendario di utilizzo definito in sede di assegnazione anche tramite un sistema di prenotazione. 7. La modalità di utilizzo degli appostamenti da parte dei cacciatori assegnatari può essere variata annualmente dall’ATC, al fine di consentire una migliore gestione del piano di prelievo. 8. Da tali appostamenti è consentito l’abbattimento solamente della seconda specie oggetto di assegnazione; 9. L’A.T.C. può autorizzare singoli Distretti, sulla base di quanto stabilito nel Regolamento di cui all’art. 8, comma 3, ad effettuare forme di gestione sperimentale, nelle quali possono essere previste anche modalità particolari di applicazione di quanto stabilito dal presente articolo. Art.5 Scelta delle sottozone e delle postazioni di caccia 1. La sottozona è scelta in base alla graduatoria del Capriolo. 2. All’interno della sottozona ciascun cacciatore individua fino ad un massimo di 4 (quattro) postazioni di caccia con i punti dove può essere lasciato il mezzo di spostamento utilizzato. 3. I cacciatori consegnano ai Responsabili dei Distretti almeno 15 giorni prima dell’inizio di ciascun periodo di prelievo, le carte topografiche, firmate e ben leggibili, di ciascuna sottozona loro assegnata in scala 1:10.000 con sopra riportati chiaramente e con unica simbologia le postazioni di caccia da utilizzare con i relativi punti auto, nonché il nome e cognome, Distretto e numero di sottozona in stampatello leggibile. L’ubicazione delle postazioni di caccia e dei punti auto sulla carta topografica deve corrispondere alla loro reale posizione sul territorio. L’autorizzazione alla caccia di selezione è data soltanto ai cacciatori che abbiano consegnato la carta topografica con i relativi appostamenti e punti auto. 4. I Responsabili di Distretto verificano le carte consegnate dai cacciatori e le inviano all’A.T.C di competenza, almeno 10 giorni prima dell’inizio di ciascun periodo di prelievo, unitamente all’elenco dei cacciatori che partecipano al prelievo (con indicate le sottozone loro assegnate) e di quelli che non hanno consegnato la cartografia delle sottozone loro assegnate. 5. L'A.T.C., nel caso di mancato inserimento di tali cartografie con indicati i punti di abbattimento e di sosta del veicolo sul sistema, è tenuto a far pervenire alla Polizia Provinciale le sopra descritte cartografie prima dell'inizio dell'attività venatoria, in ogni caso in tempo utile affinché la stessa possa disporre ed organizzare i necessari controlli. 6. Le variazioni della sottozona, delle postazioni di caccia e dei punti di sosta auto sono autorizzate dai Responsabili del Distretto. Le suddette variazioni devono essere consegnate, almeno due giorni prima di attuarle, anche via fax o posta elettronica all’A.T.C con l'apposito modulo controfirmato dai Responsabili del Distretto e corredato della carta topografica debitamente firmata con indicati gli appostamenti e posti auto utilizzati. Contestualmente tale modulo con copia della cartografia dovrà essere inviata via fax o mail alla Polizia Provinciale. I suddetti sistemi di informazione possono essere sostituiti da quelli del SGFVI se disponibili. 7. Ciascuna postazione dovrà essere segnalata con l’apposizione di picchetto numerato, anche nel caso non vi siano strutture fisse. 8. Le disposizioni precedenti relative alla disposizione delle cartografie degli appostamenti e punti auto, nonché dei loro sistemi di invio all’ATC e alla Polizia Provinciale possono essere variate nel caso sia reso disponibile dalla Provincia e ATC, il SGFVI che preveda le possibilità di inserimento di tali informazioni. In tale caso saranno rese disponibili le relative istruzioni e codici di accesso. Art.6 Formazione della graduatoria e aggiornamento annuale 1. 2. La graduatoria dei cacciatori iscritti, per ciascuna specie gestita, è redatta annualmente dal Responsabile del Distretto ed approvata dall’A.T.C. Ciascun cacciatore di selezione è posizionato nella graduatoria del Distretto di appartenenza, per ciascuna specie gestita, sulla base del punteggio di votazione nell'esame di abilitazione (in 3. 4. 5. sessantesimi). La graduatoria è aggiornata annualmente, al termine delle operazioni di censimento, sulla base delle seguenti indicazioni: a) punteggio per censimenti e prestazioni d’opera; b) punteggio relativo agli abbattimenti effettuati ed alle penalità attribuite; c) aggiornamenti dei punteggi relativi alle annate precedenti l’ultima, ciò considerando che, a partire dall’annata venatoria 2015-16, saranno valutati nella formazione della graduatoria i punteggi pieni di cui alla lett. b) dell’annata venatoria precedente e degli ultimi censimenti. I punteggi relativi alle annate venatorie precedenti l’ultima ed il punteggio d’esame, si considerano divisi per 10. Per la specie CAPRIOLO si assegnano 10 punti per giornata/tipologia di censimento a) giornate di censimento: fino ad un massimo di una giornata oltre il numero minimo prescritto dal successivo articolo 7; b) giornata di censimento in contemporanea da punti fissi: la sola presenza all’alba o al tramonto non dà diritto a punteggio ma consente di partecipare agli abbattimenti, purché sia dovuta a cause di forza maggiore riconosciute dall’ATC; non dà diritto agli abbattimenti effettuare un censimento al mattino e l’altro alla sera nello stesso giorno, in due Distretti diversi; c) prestazioni d'opera: 2 punti per prestazione per un massimo di tre prestazioni svolte nell’osservanza di criteri di rotazione stabiliti dall’assemblea di Distretto. Per le specie DAINO e MUFLONE si adottano i seguenti punteggi: a) giornata di censimento in contemporanea da punti fissi: 10 punti; la sola presenza all’alba o al tramonto non dà diritto a punteggio; b) prestazioni d'opera: 2 punti per prestazione per un massimo di tre prestazioni svolte nell’osservanza di criteri di rotazione stabiliti dall’assemblea di Distretto. Per TUTTE LE SPECIE: a) corretta esecuzione dell'abbattimento nel rispetto delle normative vigenti: • + 10 punti/capo; il numero di capi che danno diritto a punteggio non può essere superiore al numero minimo assegnato ai cacciatori; i capi di incentivo non danno diritto a punteggio; • + 8 punti per abbattimento sanitario certificato; b) non completamento degli abbattimenti per periodo di caccia, con un numero di uscite inferiore a quelle previste dall’art. 12 del presente Disciplinare: - 1 punto per ogni mancata uscita; la penalizzazione non è assegnata se dovuta a cause di forza maggiore riconosciute dall’A.T.C.; c) ferimenti, colpi a vuoto e rinunce: • ferimento del capo e mancato recupero: 0 punti e ritiro del contrassegno numerato; • colpo a vuoto o sparo accidentale: 0 punti; • rinuncia agli abbattimenti dopo l’assegnazione dei capi: 0 punti; d) errori d'abbattimento, oltre alla mancata assegnazione del punteggio si applicano le seguenti penalità: CAPRIOLO PERIODO ESTIVO PERIODO INVERNALE al posto di: MA MG F P MA - -10 -20 - 20 MG -5 - -10 -10 F -20 -10 - -5 P - 30 -10 -10 - Abbattimento di: Abbattimento di: al posto di: MA MG F P MA - -10 -20 -20 MG -3 - -10 -3 F -20 -10 - -5 P -20 -5 -5 - • L’abbattimento di MA non assegnato comporta, oltre la penalità di punteggio, la non assegnazione l’anno successivo. • Abbattimento di capriolo maschio giovane bottone (lunghezza media delle stanghe inferiore a 4 cm.) al posto di femmina o piccolo: - 1 punto • Abbattimento di femmina al posto di piccolo femmina e viceversa, nel periodo invernale: 0 punti; DAINO PER TUTTA LA STAGIONE VENATORIA Abbattimento di: al posto di: PAL BAL FUS F P PAL - -10 -20 -20 -20 BAL - - -20 -20 -20 FUS -5 -5 - -20 -20 F -10 -10 -10 - -5 P -10 -10 -10 -5 - MUFLONE PER TUTTA LA STAGIONE VENATORIA al posto di: Abbattimento di: M >5 2<M<5 1<M<2 F -50 P M1 >5 - -10 -30 -30 2<M2<5 -5 - -5 -20 -20 1<M3<2 -10 -5 - -20 -20 F -20 -20 -20 - -10 P -20 -20 -20 -10 - • L’abbattimento di M1 o M2 o M3 non assegnati comporta, oltre la penalità di punteggio, la non assegnazione delle suddette classi di età per la stagione venatoria successiva. • Per tutte le specie: in caso di errore di abbattimento dei maschi il trofeo sarà ritirato dall’A.T.C.. In tal caso il trofeo deve essere consegnato all’ATC debitamente preparato in osso. La mancata consegna comporta l’esclusione dalla caccia di selezione per un anno. 6. 7. 8. 9. e) omissione di avvertimento dei responsabili delle aree di gestione in caso di abbattimento o ferimento: - 5 punti f) omissione od errata indicazione del numero di colpi esplosi (compresi i colpi sparati accidentalmente) in fase di chiusura dell’uscita: - 5 punti g) errata raccolta o mancata consegna dei campioni biologici, del cranio, della mandibola: -5 punti h) consegna della mandibola non perfettamente pulita: da -1 a -3 punti i) mancata consegna della scheda biometrica e/o errori gravi nella compilazione (peso, feti, ecc.): da - 2 a - 5 punti j) contraffazione del capo abbattuto (per esempio portare al controllo cranio e/o mandibole diverse da quelle dei capi abbattuti per evitare penalizzazioni): - 10 punti; k) abbattimento in punto di appostamento o sottozona non consentita: - 5 punti l) mancato rispetto degli ordini dei Responsabili di distretto: da - 2 a - 5 punti m) ritardo superiore a 30 minuti al luogo di ritrovo per i censimenti: - 1 punto per ciascuna infrazione In caso di mancata consegna del materiale richiesto (trofeo e/o mandibola, scheda d'abbattimento) o per chi non si è presentato nelle date e nei luoghi stabiliti per il controllo del capo, il punteggio di abbattimento non viene assegnato. Il competente ATC trasmette ai responsabili dei distretti, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, entro il 15 aprile: a) l'elenco degli errori d'abbattimento; b) l'elenco dei capi abbattuti regolarmente; c) altre eventuali penalità di competenza della Provincia o dell’ATC; d) eventuali rapporti informativi dei servizi di vigilanza o di uffici della Provincia influenti sull'aggiornamento della graduatoria. I Responsabili dei Distretti compilano la nuova graduatoria e la trasmettono all’ATC entro il 30 aprile. L’ATC verifica la corretta redazione delle graduatorie, le approva e le ritrasmette ai Responsabili di Distretto entro il 20 maggio. La graduatoria, per ciascuna specie oggetto di selezione, ha valenza solo nel distretto di iscrizione. Nel caso in cui si proceda alla divisione di un Distretto, il cacciatore di selezione proveniente da quello vecchio, che opti per il nuovo Distretto, manterrà il punteggio accumulato nel Distretto di provenienza Nel caso di trasferimento ad altro Distretto provinciale il punteggio del selettore è dato dal punteggio maturato nel Distretto di provenienza e comunque calcolato nei modi previsti all’art. 6 comma 2 lett. c) . In caso di trasferimento da altre Province, o di iscrizione di neo-abilitato, oltre al punteggio dei censimenti effettuati nel Distretto nell’annata in corso, vale il solo voto di esame espresso in sessantesimi. Il punteggio d’esame sarà diviso per 10 a partire dall’annata venatoria 2015-16, comunque nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 6, comma 2, lett. c). Art.7 Censimenti 1. Ogni cacciatore per avere accesso alla gestione venatoria deve effettuare ogni anno le giornate di censimento stabilite dall’ATC. Nel caso del Capriolo il numero minimo è di 3 giornate, tra censimenti in battuta e censimenti in contemporanea. Nel caso del Daino e del Muflone il cacciatore è tenuto a partecipare, per ciascuna specie, al censimento a vista da punti fissi in contemporanea (alba e tramonto). I censimenti devono essere effettuati nel Distretto di appartenenza. 2. Annualmente l’ATC, in base alle disposizioni impartite dalla Provincia, indica entro il 1° marzo le tipologie, le modalità e il calendario per l’effettuazione dei censimenti. 3. Ciascuna tipologia di censimento attribuisce punteggio ai fini della graduatoria purché sia svolto nel Distretto di iscrizione; il punteggio è attribuito anche nel caso in cui la partecipazione a censimenti in Distretto diverso avvenga a seguito di richiesta o autorizzazione specifica da parte dell’ATC. 4. La presenza ai censimenti è accertata dai Responsabili del Distretto tramite la firma apposta dai partecipanti, su apposito registro, sia all’inizio che al termine della giornata/uscita. 5. Durante le operazioni di censimento, i cacciatori sono tenuti a rispettare le indicazioni impartite dai tecnici incaricati dagli ATC e dai Responsabili del Distretto. 6. Gli organizzatori stabiliscono gli orari d’inizio e di fine delle diverse operazioni di censimento e gli stessi responsabili, in caso di condizioni meteorologiche avverse, possono decidere il rinvio della giornata di censimento ad una data di recupero. La giornata rinviata per cause di maltempo non costituisce giornata di censimento. 7. I cacciatori che risultino assenti ad una giornata di censimento senza aver preavvertito i Responsabili del Distretto o senza giustificato motivo (per es.: malattia), non possono recuperare la giornata di censimento in altra giornata. 8. Le giornate di censimento svolte volontariamente, in eccesso rispetto al numero per il quale è prevista l’assegnazione di un punteggio, costituiscono fattore di precedenza nella scelta della sottozona tra cacciatori in possesso di pari punteggio; tale effetto vale solo per l'annata venatoria in corso. 9. Il cacciatore impossibilitato a partecipare ai censimenti può essere sostituito, per non più di una giornata di censimento per specie e previa autorizzazione del Responsabile del Distretto, da parte di altro cacciatore di selezione anche appartenente a un Distretto diverso. In tal caso, a nessuno dei due cacciatori (sostituto e sostituito) sono attribuiti punti. Le sostituzioni sono finalizzate esclusivamente al raggiungimento del numero di censimenti necessari per partecipare al prelievo. 10. L’ATC può stabilire modalità diverse di recupero delle giornate di assenza nelle situazioni in cui ciò non sia possibile durante il calendario ordinario dei censimenti dei Distretti. Art.8 Prestazioni d’opera 1. L’ATC definisce annualmente le tipologie di prestazioni d’opera da attivare nei vari Distretti. Il Responsabile di Distretto, sulla base di quanto sopra, assegna le prestazioni d’opera ai cacciatori in base alla loro disponibilità e tenuto conto del criterio della rotazione. Art.9 Assegnazione dei capi 1. I cacciatori che non abbiano effettuato il numero di giornate di censimento e le prestazioni d'opera indicate dall'ATC non possono partecipare agli abbattimenti previsti in quella stagione, salvo impedimento debitamente riconosciuto dallo stesso ATC. 2. L’ATC comunica al Responsabile del Distretto il piano di prelievo della stagione venatoria in corso approvato dalla Provincia. Contestualmente trasmette l’elenco dei cacciatori iscritti per ciascuna specie gestita, per l’effettuazione del piano di prelievo. 3. I capi previsti nel piano di prelievo sono assegnati prioritariamente alle Aree di Cogestione in funzione del numero delle sottozone cogestite comprese all’interno dell’area e nel rispetto della proporzionalità fra le classi della specie prevista nel piano di prelievo. Ogni cacciatore sceglie la propria sottozona di caccia in base alla sua posizione in graduatoria e automaticamente è iscritto all'Area di Cogestione che la include. In tale sottozona esercita l’attività in maniera prioritaria. I 4. 5. 6. 7. 8. capi attribuiti all'Area di Cogestione sono a disposizione dei cacciatori del gruppo e assegnati dal Responsabile dell’area in maniera paritaria in prima assegnazione e successivamente, a chi ha completato il piano, con abbattimento a scalare del totale dei capi assegnati all’Area di Cogestione. AI fini del completamento del Piano di Prelievo i cacciatori iscritti all'Area di Cogestione hanno la possibilità di effettuare il prelievo della specie ed i capi a loro assegnati in tutte le sottozone dell'area omogenea, previo il consenso del Referente dell’area e dell'assegnatario della singola zona, specificando la nuova sottozona e i punti di appostamento in fase di comunicazione dell’uscita. Gli eventuali cacciatori iscritti al distretto, aventi diritto all'abbattimento, non assegnatari di sottozone cogestite, hanno diritto all’assegnazione, in base alla graduatoria della specie e ad un meccanismo di rotazione, a un numero di capi non inferiore al numero minimo attribuito. Per Daino, Cervo ed Muflone, a parità di punteggio nelle rispettive graduatorie, si tiene conto della graduatoria del Capriolo. I cacciatori che intendono rinunciare all'abbattimento devono comunicarlo al più tardi durante le assemblee di assegnazione dei capi. I capi che si renderanno disponibili dopo le assemblee di assegnazione, a seguito di eventuali rinunce, saranno riassegnati alle Aree di Cogestione e ai cacciatori che avevano un numero minore di capi, tenendo conto anche del completamento del piano di prelievo. Per la specie Capriolo i Responsabili di Distretto avranno a disposizione un capo supplementare, della classe più numerosa prevista nel piano di prelievo, se tutti i componenti del Distretto aventi diritto avranno avuto l’assegnazione di almeno un capo. Il Responsabile del Distretto è tenuto a trasmettere in tempo utile per eventuali controlli all’ATC ed alla Polizia provinciale l’assegnazione dei capi, articolati per classi di età e sesso, alle Aree di Cogestione e ai singoli cacciatori ed i suoi eventuali aggiornamenti. Art.10 Quantitativi massimi di capi da abbattere per sottozona 1. Il numero massimo di capi abbattibili in ogni sottozona deve tenere conto del Piano di prelievo approvato dalla Provincia e della programmazione del prelievo relativa alle AdC; in ogni caso in ciascuna sottozona, per quanto concerne il Capriolo, non può essere abbattuto nel periodo estivo più di un maschio adulto.. 2. Gli ATC, organizzano comunque piani di prelievo a scalare entro i Distretti per le specie Daino e Cervo e per i maschi di Capriolo. Art.11 Prelievi di carattere sanitario 1. Gli unici capi abbattibili dal cacciatore per motivi sanitari, indipendentemente dal capo che gli è stato assegnato, sono: • i caprioli parruccati (lesione permanente ai testicoli e quindi non riproduttivi) • i soggetti (caprioli, daini e mufloni) con mancanza di uno degli arti o fratture, evidenti e antecedenti all'abbattimento, agli arti stessi • i soggetti (caprioli, daini e mufloni) feriti e non recuperati da altri cacciatori, che presentino evidenti ferite antecedenti alla data di abbattimento 2. Il capo abbattuto per motivi sanitari sostituisce uno dei capi assegnati al cacciatore, ma dà luogo all’assegnazione anche del punteggio stabilito per il capo assegnato. Previa autorizzazione dell'ATC o della Polizia Provinciale è possibile prelevare animali delle tipologie di cui sopra senza vincoli di Piano di prelievo. In tal caso il capo abbattuto non dà diritto a punteggio. 3. L'abbattimento sanitario può essere certificato esclusivamente dai seguenti soggetti: • Polizia provinciale; • • Tecnico dell’ATC Responsabili del Distretto. Art.12 Numero di uscite di caccia per giornata. 1. Per ciascuna giornata non possono essere effettuate più di due uscite di caccia (mattino fino alle ore 12 e pomeriggio dopo le ore 12). La chiusura della prenotazione e riapertura su altro appostamento non costituisce ulteriore uscita, se effettuata in continuità con la precedente prenotazione; 2. Per ciascun capo assegnato e non abbattuto dovranno essere effettuate almeno 5 uscite per il Capriolo e 5 uscite per Cervo, Daino e Muflone. Per il Capriolo, nel caso di piano di prelievo diversificato per classi fra estate e inverno il minimo delle uscite è applicato sia al periodo estivo sia al periodo invernale. Ciò, secondo il seguente schema: Capriolo (1 capo di assegnazione): 5 uscite Capriolo (da 2 a 4 capi): 10 uscite Capriolo (5 o più capi): 15 uscite Cervo, Daino, Muflone (1 capo): 5 uscite Cervo, Daino, Muflone (2 o più capi): 10 uscite Capriolo (periodo invernale) 5 uscite Art.13 Autonomia dei Distretti 1. L’ATC può autorizzare annualmente singoli Distretti, a seguito di richiesta discussa e approvata nell’assemblea degli iscritti, a sperimentare forme di autonomia gestionale, purché rispondenti ai principi del Regolamento provinciale per la gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi e del presente Disciplinare. L’atto autorizzativo dell’ATC ne definisce contenuti, limiti e modalità di esercizio. 2. Le forme di autonomia sono finalizzate principalmente al completamento del piano di prelievo da parte del singolo selettore e alla gestione delle specie Daino, Cervo e Muflone. 3. Il Responsabile di Distretto relaziona annualmente l’ATC sui risultati conseguiti, per una valutazione di merito della sperimentazione autorizzata. Art.14 Norme transitorie 1. Per la stagione venatoria 2014-2015 la posizione in graduatoria di ciascun cacciatore all’interno dello stesso distretto è determinata dal punteggio acquisito alla data di entrata in vigore del presente Disciplinare. Per le annate successive i punteggi di ciascun cacciatore iscritto al Distretto saranno calcolati tenendo conto delle indicazioni previste al precedente art. 6 comma 2, lett. c); 2. Le modalità di comunicazione delle uscite di caccia e dei risultati giornalieri attraverso il sistema SGFVI, previste per le AFV al secondo periodo del comma 3 dell’art. 17, dovranno essere attuate entro un anno dall’approvazione del presente Regolamento.
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