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Sentenza n. 4722/2014 pubbl. il 08/04/2014
RG n. 46942/2009
N. R.G. 46942/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELENA RIVA CRUGNOLA
dott. MARIANNA GALIOTO
dott. ALESSANDRA DAL MORO
Presidente relatore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 46942/2009 promossa da:
MPS SIM SPA (C.F. 07860300156) già AXA SIM SPA
e
MPS BANCA PERSONALE SPA, quale cessionaria di ramo di azienda di AXA SIM SPA,
oggi entrambe incorporate a seguito di fusione in
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, che sta in giudizio con il patrocinio degli avvocati
ANDREA GALANTE, MASSIMO SERRA e SILVANO ENNE ed è elettivamente domiciliata in VIA
DANTE, 7 20123 MILANO, presso il difensore avv. ENNE;
ATTRICE
contro
MARCO ELIA STURMANN (C.F. STRMCL55R05R05D969B), con il patrocinio dell’avv.
FRANCESCO DI CIOMMO del foro di Roma, elettivamente domiciliato in VIA S. RADEGONDA,
11 20121 MILANO presso l'avv. GUGLIELMO BRODASCA;
CONVENUTO
BANCA
NETWORK
INVESTIMENTI
SPA
IN
LIQUIDAZIONE
COATTA
AMMINISTRATIVA (C.F. );
CONVENUTA NON COSTITUITA NELLA FASE SUCCESSIVA ALLA RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
parte attrice:
come da istanza di fissazione di udienza ex art.8 dlgs n.5/2003 notificata alle controparti il 24.2.2010 e
come da verbale di udienza del 24.1.2013:
"Dichiara che non si intende coltivare alcuna domanda nei confronti della LCA in questa sede,
essendo stata presentata "insinuazione" al passivo della stessa LCA."
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sentenza n. 4722/2014 pubbl. il 08/04/2014
RG n. 46942/2009
parte convenuta STURMAN:
come da note ex art.10 dlgs n.5/2003 depositate l'8.3.2010.
parte convenuta BANCA NETWORK INVESTIMENTI SPA IN LIQUIDAZIONE
COATTA AMMINISTRATIVA:
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come da note ex art.10 dlgs n.5/2003 depositate il 5.3.2010.
Sentenza n. 4722/2014 pubbl. il 08/04/2014
RG n. 46942/2009
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Quanto allo sviluppo del contraddittorio scritto tra le parti può essere qui riportata la motivazione del
decreto di fissazione di udienza emesso il 30.3./10.4.2011 dal giudice relatore dr. FIECCONI:
- quanto al primo una responsabilità contrattuale, ex artt. 2392 c.c. 2393 c.c. e 2598 comma 2 c.c., o in
via subordinata una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c., per asserita
concorrenza sleale concretizzatasi nello storno di dipendenti da AXA Sim in favore di Banca
Network Investimenti spa, tra il 2006 e il 2008, quando successivamente alle dimissioni del convenuto
Sturmann avvenute in data 3.08.2007, divenuto poi amministratore delegato della stessa Banca
Network Investimenti, questi stesso avrebbe portato “in pancia” alla medesima BNI le risorse
strategiche e vitali di Axa Sim.
- quanto alla seconda una responsabilità concorrente nell’attività di concorrenza sleale per storno di
dipendenti per aver assunto un certo numero di promotori finanziari, (87), provenienti dall’Axa Sim, di
conseguenza provocando un danneggiamento della struttura organizzativa della stessa Axa, struttura
costituita dai soggetti “stornati”, con sottrazione del portafoglio clienti in danno dell’AXA Sim.
L'attività di concorrenza sleale sarebbe perdurata altresì nel corso del 2008 in danno di MPS
BANCA PERSONALE spa, cessionaria in data 31.03.2008 del ramo d’azienda di MPS SIM di cui si
discute, (i.e.: ramo riguardante l’offerta fuori sede dei prodotti finanziari, costituito dal responsabile
del prodotto, dai prodotti stessi, dai responsabili della gestione degli investimenti della clientela, dai
responsabili del marketing, dell’amministrazione della rete di vendita e del controllo di gestione e
pianificazione). MPS Banca Personale avrebbe subito anche lo storno di 13 promotori, assunti
appunto da BNI, con perdita del gestito portafoglio clienti.
L'attività di concorrenza sleale avrebbe cagionato un pregiudizio pari a € 46.270.353,03, danno
comprendente i) indennità di preavviso date ai dipendenti stornati, ii) somme di denaro attribuite
ingiustificatamente dal convenuto Sturmman ad alcuni promotori finanziari, iii) rinunce da parte del
dott. Sturmann ai crediti nei confronti dei promotori finanziari per anticipi provvisionali da questi
ultimi ricevuti ma che avrebbero dovuto restituire in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi,
iii) portafogli sottratti e portati con sé dai promotori finanziari stornati nel periodo agosto 2007agosto 2008, iv) costo del personale, oltre ad un presunto danno all’immagine pari a € 1.000.000,00,
al pagamento dei quali sono chiamati in via tra di loro solidale o disgiunta i due convenuti previo
accertamento delle loro responsabilità.
In via istruttoria gli attori domandano l'acquisizione di una CTU contabile che valuti la diminuzione
del margine operativo, ovvero il calo dei ricavi o dei guadagni subito dalla Axa Sim e/o da MPS Banca
Personale a seguito della diminuzione delle masse patrimoniali amministrate e gestite con perdita
delle relative commissioni sui prodotti finanziari venduti.
Si costituisce il dott. Sturmann, contestando e respingendo in toto le accuse di concorrenza sleale,
precisando come solo circa 100 dei 307 promotori finanziari fuoriusciti da Axa Sim spa avrebbero
concluso contratti di agenzia con Banca Network Investimenti spa, mentre tutti gli altri avrebbero
trovato collocazione presso altri intermediari finanziari, e ciò a causa del cambio del nuovo
management all’arrivo della nuova proprietà (MPS). Inoltre le dimissioni del convenuto Sturmann da
Axa Sim sarebbero derivate dall’esclusiva circostanza che MPS era intenzionata a sostituirlo con un
altro amministratore delegato di fiducia della nuova proprietà.
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"le attrici MPS SIM spa (già AXA SIM spa) e MPS BANCA PERSONALE spa convengono in
giudizio il dott. Sturmann Marco, ex amministratore delegato di AXA SIM spa, e Banca Network
Investimenti spa (di seguito per brevità solo BNI) contestando loro:
Sentenza n. 4722/2014 pubbl. il 08/04/2014
RG n. 46942/2009
Con prima memoria di replica gli attori ribadiscono quanto già riferito concludendo per
l’accertamento delle responsabilità dei convenuti anche a titolo di indebito oggettivo ex art. 2041 c.c.:
nuova domanda, questa, che viene contestata dai due convenuti nelle rispettive memorie di replica ex
art. 7, domanda ritenuta inammissibile poiché sarebbe in violazione del disposto di cui all’art. 6
comma 2 lett. b del d. lgs n. 5/03, che subordina la facoltà dell’attore di proporre nuove domande solo
se queste stesse siano o dipendenti dalle domande riconvenzionali dei convenuti, nel caso mancanti, o
siano conseguenti alle difese svolte dai convenuti stessi, circostanza non integratasi trattandosi di
domanda con petitum e causa petendi completamente diversi da quelli considerati dalle disposizioni in
materia di responsabilità civile citate e richiamate agli atti.
Con la medesima memoria il convenuto Sturmann conclude per la dichiarazione d'improcedibilità
dell’attuale giudizio per lesione del proprio diritto di difesa, vista l’assegnazione da parte dell’attore
del termine di 20 gg., anziché 30 gg., come previsto dall’art. 6 comma 3 in caso di proposizione di
domande nuove. Nel merito ribadisce le proprie conclusioni.
La convenuta Banca Network Investimenti spa con la prima memoria di replica domanda altresì
disporsi in via pregiudiziale ex art. 295 c.p.c. la sospensione del presente giudizio in attesa della
definizione del procedimento pendente avanti codesto Tribunale instaurato da Sopaf spa (divenuta
socia, per titolarità del 79,73 % del capitale sociale alla data del 26.09.2007 di Banca Bipielle
Network spa – poi Banca Network Investimenti spa), nei confronti di Axa Italia spa (holding di Axa
Sim spa), sez. VIII R.G. n. 82315/07, giudizio riguardante un'asserita responsabilità precontrattuale
della prima, Sopaf spa, nei confronti della seconda, Axa Italia spa. In altri termini Sopaf stessa si
sarebbe resa inadempiente avendo rinunciato ad acquistare l’intero capitale sociale di Axa Sim spa, in
particolare Sopaf avrebbe violato l’accordo di riservatezza datato 6.12.2006, (“confidentiality
agreement”), che obbligava se stessa e le sue associates companies a non assumere dipendenti e
promotori finanziari di Axa Sim sino al 6.06.2008. Di conseguenza evidenzia la duplicità della
domanda risarcitoria svolta per i medesimi fatti sia nel presente procedimento che in quello tra Sopaf
e Axa Italia spa.
Con seconda memoria gli attori contestano quanto dichiarato dai due convenuti affermando:
a) l’ammissibilità, ai sensi dell’art. 6 n. 2 lett. c del d. lgs. n. 5/03, della domanda ex art. 2041 c.c. in
quanto avanzata sulla base dei medesimi fatti costitutivi dedotti con l’atto di citazione, quindi non
verrebbe introdotto alcun tema di indagine nuovo nel processo attuale (v. Cass. Sez. Un. 17/05/1991 n.
5520), potendo inoltre tale domanda essere avanzata in via sussidiaria laddove non fosse ravvisabile
un titolo specifico sul quale fondare il diritto di credito;
b) la procedibilità del presente giudizio sulla base degli artt. 7 e 4 comma 2 d. lgs n. 5/03 che
prevedono comunque in caso di mancata fissazione del termine da parte dell’attore la previsione del
termine di 30 gg. quindi il convenuto Sturmann avrebbe potuto tranquillamente replicare nel termine
di 30 gg.;
c) l’infondatezza della richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. avanzata dalla convenuta
BMI sul presupposto che i) la presente causa è iniziata prima di quella cui fa riferimento BNI, ii)
quest’ultimo procedimento sarebbe pendente tra parti diverse oltre a riguardare questioni giuridiche
comportanti domande e conclusioni differenti, iii) la controparte non avrebbe indicato il rapporto di
pregiudizialità necessaria tra le due cause.
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Si costituisce Banca Network Investimenti spa la quale evidenzia l’insussistenza di un fatto dannoso
nonché la mancanza della prova di un danno ingiusto o dell’asserito danno all’immagine
eziologicamente dipendenti dalle condotte censurate, concludendo per il rigetto della domanda
attorea.
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RG n. 46942/2009
Con memoria di controreplica i convenuti insistono sull’inammissibilità della domanda di
ingiustificato arricchimento richiamando l’ultima giurisprudenza di legittimità sul tema (Cass. Sez.
Un. 11/09/2008 n. 23385), evidenziando la differenza tra l’azione di risarcimento danni e l’azione di
ingiustificato arricchimento, mentre il convenuto BNI ribadisce la necessità della sospensione del
presente giudizio ex art. 295 c.p.c..
In data 1.03.2010 gli attori depositano istanza di fissazione udienza con la quale chiedono altresì la
cancellazione ex art. 89 c.p.c. di alcune frasi sconvenienti ed offensive contenute nella memoria del
dott. Sturmann con conseguente condanna al risarcimento del danno. In via istruttoria domandano
ammettersi, oltre alla richiesta di una CTU, prova per testi su 56 capitoli di prova (al fine di
dimostrare lo storno dei dipendenti), nonché 5 ordini di esibizioni ex art. 210 c.p.c. nei confronti di
Banca Network Investimenti spa la cui documentazione richiesta è di titolarità di quest’ultima, vale a
dire: 1) elenco dell’asserita nuova clientela che dal 31.12.2007 al 31.03.2008 sarebbe stata portata in
dote alla BNI; 2) verbale ispettivo della Banca d’Italia relativo all’ispezione da questa effettuata
presso la BNI, alla fine del 2008, per dimostrare compensi ingiustificati e fuori mercato accordati dal
convenuto Sturmman ai due manager Acquaviva e Pierucci; 3) contratti stipulati da BNI con i
promotori passati da AXA SIM in BNI e relative lettere di ingresso, per dimostrare, anche in tale
modo, emolumenti fuori mercato stabiliti a favore dei dipendenti stornati al fine di attirarli nelle propri
strutture; 4) anagrafe della clientela di BNI titolare di strumenti finanziari al 1.09.2007, dal 1.09.2007
al 31.12.2007, dal 31.12.2007 al 31.03.2008 e dal 1.04.2008 al 31.12.2008 con l’indicazione del
promotore finanziario di riferimento e della data di inizio del rapporto; 5) lettera e/o contratto di
assunzione dei promotori Barbieri Athos, Lumaca, Zini, Patella e del convento Sturmann. Gli attori
domandano altresì ordinarsi ex art. 213 c.p.c. all’INPS l’esibizione della documentazione relativa alla
posizione contributiva delle dipendenti Lumaca e Patella dall’agosto 2007 ad oggi.
In data 5.03.2010 la convenuta BNI deposita la propria nota ex art. 10 precisando le conclusioni già
ribadite agli atti cui seguono quelle del convenuto Sturmann, le cui istanze istruttorie si riassumono
nella richiesta di ammissione di prova testimoniale su 73 capitoli di prova, nonché nell'ordine di
esibizione di una serie di documentazione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di MPS SIM spa, come meglio
specificata da pag. 29 a pag. 38 della nota conclusionale (i.e.: verbali del consiglio di amministrazione
di Axa Sim dal 2004 al 2007, organigrammi aziendali, contratti tra Axa e ognuno dei promotori,
estratti conto dei movimenti contabili di Axa in relazione alle competenze provvigionali ecc..). ";
decreto nel quale si è poi concluso per il rigetto delle istanze di prova per testi, sulla scorta delle
seguenti considerazioni:
"ritenuto che sulla questione della richiesta di sospensione del presente giudizio formulata dalla
convenuta BNI deve in ogni caso pronunciarsi il collegio giudicante;
ritenuto che le prove per testi come formulate appaiono inammissibili perche' vertenti su capitoli di
prova contenenti valutazioni soggettive delle parti chiamate a testimoniare, oltre che in parte
tardivamente indicate nella terza memoria istruttoria;
rilevato che sugli ordini di esibizione richiesti e la richiesta di CTU si riserva ogni valutazione al
collegio in ordine alla tempestività dell'indicazione (alcune istanze sono poste solo nella terza
memoria), alla rilevanza e alla necessità di acquisizione".
Le parti hanno quindi depositato le difese conclusionali, nelle quali in particolare per le attrici la spa
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ha dato atto di aver fuso per incorporazione entrambe le
due originarie attrici, MPS SIM SPA, già AXA SIM SPA e MPS BANCA PERSONALE SPA, e di
subentrare quindi quale unica parte attrice nel processo, ed ha poi rappresentato l'intervenuta estinzione
del processo pendente fra AXA ITALIA SPA e SOPAF SPA, processo in relazione al quale era stata
svolta ex adverso richiesta di sospensione ex art.295 cpc: rispetto a tale esito processuale la convenuta
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Le parti provvedono a scambiarsi la terza memoria di replica, ribadendo le proprie conclusioni.
Sentenza n. 4722/2014 pubbl. il 08/04/2014
RG n. 46942/2009
BANCA NETWORK INVESTIMENTI SPA (d'ora in avanti anche solo BNI) ha poi dedotto essere
intervenuta una transazione tra le spa AXA ITALIA e SOPAF, dichiarando di volerne profittare ex
art.1304 cc, dichiarazione questa poi effettuata anche dal convenuto STURMANN all'udienza
collegiale del 27.10.2011, nella quale si è dato atto anche della riassegnazione del processo all'attuale
giudice relatore.
Su ricorso in riassunzione della parte attrice, è stata poi fissata l'udienza di discussione del 24.1.2013,
nella quale sono comparsi l'attrice e il solo convenuto STURMANN, la BNI in lca non essendosi
invece costituita dopo aver ricevuto al notifica del ricorso e del decreto: in tale udienza la difesa
dell'attrice ha precisato "che non si intende coltivare alcuna domanda nei confronti della LCA in
questa sede, essendo stata presentata "insinuazione" al passivo della stessa LCA.".
Quanto alla costituzione del convenuto STURMANN nella fase in riassunzione, costui ha svolto
eccezione di improcedibilità -ex art.83 dlgs 285/1993 in dipendenza dello stato di liquidazione coatta
amministrativa dell'altra convenuta- anche della domanda nei suoi confronti rivolta, attesa la
situazione di litisconsorzio necessario tra il preteso esecutore di atti di concorrenza sleale e la società
beneficiaria degli stessi: eccezione che l'attrice ha contrastato nella memoria autorizzata dal Tribunale e
depositata il 28.2.2013, nella quale ha pure contestato la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione
dell'art.1304 cc richiesta dal convenuto in riferimento alla transazione intervenuta tra le spa AXA
ITALIA e SOPAF.
All'udienza del 14.3.2013 la difesa dell'attrice ha ancora precisato che "l'azione svolta nei confronti
del dr. STURMANN è un'azione contrattuale": il Tribunale con ordinanza del 14/19.3.2013 ha quindi
ritenuto non dirimenti le questioni preliminari, "tenuto conto:
 quanto alla prima questione:
o del tenore delle conclusioni di parte attrice, formulate sia in citazione sia nella istanza
di fissazione di udienza nei confronti del convenuto STURMANN in particolare ex
artt.2392, 2393 cc e, dunque, in riferimento a specifica responsabilità di tale convenuto
quale amministratore delegato di AXA SIM SPA;
 quanto alla seconda questione,
o della estraneità di AXA SIM SPA alla transazione richiamata dal convenuto e stipulata
(per il lato che qui rileva) da AXA ITALIA SPA, AXA ASSICURAZIONI SPA e AXA
PARTECIPAZIONI SPA, soggetti nessuno dei quali -alla data di stipulazione della
transazione- deteneva partecipazioni nel capitale di AXA SIM SPA;"
cosicchè, rigettata altresì dal Tribunale richiesta di remissione in termini del convenuto STURMANN,
si è pervenuti all'udienza di discussione del 13.6.2013, nel quale le parti hanno ribadito e illustrato le
loro conclusioni: su richiesta di chiarimenti del Tribunale parte attrice ha anche precisato "che il credito
risarcitorio dell'attrice nei confronti della BANCA NETWORK INVESTIMENTI SPA IN LCA non è
stato ammesso allo stato passivo della stessa e che pende causa di opposizione allo stato passivo".
Rispetto a tale sviluppo del contraddittorio reputa il Tribunale:
 che debba essere confermata l'ordinanza 14/19.3.2013 quanto alla infondatezza delle eccezioni
preliminari del convenuto,
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La discussione della causa avanti al collegio ha poi avuto vari differimenti, data la manifestata
intenzione delle parti di addivenire ad una composizione bonaria della controversia, sinchè, all'udienza
del 15.11.2012 il processo è stato dichiarato interrotto in dipendenza del decreto 16.7.2012 disponente
la liquidazione coatta amministrativa della convenuta BNI.
Sentenza n. 4722/2014 pubbl. il 08/04/2014
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 e che, nel merito, la domanda (contrattuale) dell'attrice nei confronti del convenuto debba
essere rigettata, senza necessità di dare ingresso alle richieste istruttorie delle parti.
Al fine di dar conto delle soluzioni seguite dal Tribunale quanto alle questioni preliminari e di merito,
va qui premessa una sintetica ricostruzione delle vicende rilevanti ai fini del decidere.
1. AXA SIM SPA ha operato nel settore della intermediazione mobiliare, prestando sia servizio di
collocamento fuori sede di strumenti finanziari, tramite una rete di promotori finanziari, sia
servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
2. il capitale di AXA SIM SPA è stato detenuto fino al 27.2.2008 da AXA PARTECIPAZIONI
SPA e da AXA ASSICURAZIONI SPA, controllate da AXA ITALIA SPA;
3. il convenuto STURMANN:
i.
ha ricoperto il ruolo di a.d. di AXA SIM SPA dal 24.7.2003 al 3.8.2007, data delle sue
dimissioni dall'incarico;
ii.
nello stesso periodo essendo anche inquadrato presso AXA SIM SPA quale dirigente di
II grado,
iii.
successivamente, dal 13.11.2007, assumendo il ruolo di a.d. di BNI;
4. nel settembre 2006 sono iniziate trattative tra le due azioniste di AXA SIM SPA e SOPAF SPA
per la cessione della SIM a SOPAF SPA, la quale, nel giugno 2006 aveva sottoscritto un
contratto (sospensivamente condizionato alle autorizzazioni di legge) per l'acquisto del capitale
di BNI ed era interessata ad unificare le reti di promotori pertinenti ai due enti;
5. nell'ambito di tali trattative SOPAF ha svolto due diligence relativa ad AXA SIM SPA,
sottoscrivendo un "accordo di confidenzialità" con la controparte (cfr. doc.155 attrice);
6. nell'aprile 2007 tali trattative si sono interrotte, con successivi reciproci addebiti di
responsabilità quanto alla mancata stipulazione della cessione del capitale di AXA SIM SPA,
addebiti poi sfociati nella introduzione avanti questo Tribunale nel dicembre 2007 e nel luglio
2009 di due giudizi (il primo n. rg 82315/2007 dichiarato estinto il 18.2.2009 per questioni di
rito) da parte di SOPAF SPA nei confronti di AXA ITALIA SPA con formulazione di domande
risarcitorie (in via principale per euro 25.000.000,00 da preteso inadempimento contrattuale e in
via subordinata per euro 15.151.009,00 da pretesa responsabilità precontrattuale), domande alle
quali la convenuta ha contrapposto in via riconvenzionale domanda risarcitoria (per euro
10.000.000,00 nel primo giudizio e per euro 20.000.000,00 nel secondo giudizio) relativa a
pretesi danni derivanti dalla violazione da parte di SOPAF SPA degli obblighi assunti con il
citato "accordo di confidenzialità", violazione in sostanza consistita nello storno ad opera di
SOPAF SPA dei promotori finanziari "migrati" in BNI (cfr. pagg. 43 e ss. della comparsa di
risposta di AXA ITALIA SPA nel primo dei due procedimenti citati, prodotta sub 8 dal
convenuto);
7. il secondo di tali processi (n. rg58293/2009) è stato dichiarato estinto il 23.11.2010 a seguito di
rinuncia agli atti e relativa accettazione, avendo le parti SOPAF SPA ed AXA ITALIA SPA
raggiunto, nell'ottobre 2010, l'accordo di cui alla transazione sopra citata, con la quale si
chiudeva lo specifico contenzioso tra le due parti in lite AXA ITALIA SPA e SOPAF SPA così
come "ogni possibile lite tra la stessa SOPAF e la AXA ASSICURAZIONI e la AXA
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In sintesi risulta in parte pacifico tra le parti (e quanto ai rapporti tra SOPAF e il gruppo AXA
documentato anche dal tenore dell'atto di transazione tra SOPAF e le società del gruppo prodotto quale
doc.32 con la comparsa conclusionale di BNI e reperibile nel fascicolo d'ufficio in allegato a tale
comparsa conclusionale) nonchè in parte oggetto di riscontri documentali che:
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8. tornando all'anno 2007, già nell'aprile 2007 la stampa specializzata ha diffuso notizie circa la
possibilità di accordi per la cessione del capitale di AXA SIM al gruppo facente capo a BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (cfr. doc.26 convenuto STURMANN), cessione di fatto
siglata il 26.7.2007 (cfr. doc.14 attrice), risalendo una bozza del relativo contratto prodotta dal
convenuto al 31.5.2007 (cfr. doc.25 STURMANN): secondo i termini contrattuali l'efficacia
del trasferimento è stata differita al 27.2.2008 (cfr. p.13 citazione), in data 31.3.2008 AXA SIM
SPA cedendo poi a MPS BANCA PERSONALE SPA il ramo di azienda che qui interessa
relativo ai due servizi di collocamento fuori sede e di gestione portafogli (cfr. pag.62 citazione);
9. sempre nel 2007 si è concretizzata la acquisizione di BNI (allora denominata BANCA
BIPIELLE NETWORK SPA) da parte di SOPAF SPA ed altri investitori, con la sottoscrizione
l'1.8.2007 (cfr. doc.6 convenuto) di ulteriore accordo sostitutivo di quello precedente del giugno
2006;
10. quanto alle vicende delle strutture di AXA SIM nel 2007:
i.
quanto alla attività di gestione di portafogli, i componenti del gruppo dedicato a tale
attività coordinato dallo STURMANN -ALBERTO RESCIA, DOMENICO LOIZZI,
FABIO DOSSENA e MARCO CASNA- si sono dimessi il 4.6.2007 con effetto dal
31.7.2007 (cfr. pagg. 7, 26 e ss citazione e documenti ivi citati);
ii.
nel periodo dall'1.8.2007 al 31.3.2008 hanno interrotto il rapporto con AXA SIM SPA
87 promotori finanziari "migrati" in BNI;
iii.
il 19.9.2007 anche il dr. CARMINE ACQUAVIVA, direttore della rete dei promotori
per il Nord Italia, recedeva dal rapporto con AXA SIM (cfr. doc.34 attrice).
Dato tale contesto di fatto, al convenuto STURMANN è addebitato, secondo la prospettazione illustrata
dall'attrice fin dalla citazione,
o oltre che il concorso nella condotta di concorrenza sleale addebitata alla convenuta BNI le
domande nei confronti della quale sono poi state abbandonate nelle conclusioni definitive
dell'attrice,
l'aver tenuto una condotta contrastante, in via dolosa o colposa, con i suoi doveri di amministratore e
quindi rilevante ex artt. 2392, 2393 cc, in particolare la relativa azione di responsabilità essendo stata
deliberata dall'assemblea dei soci di AXA SIM SPA il 22.2.2008 (cfr. doc.138 attrice).
Ciò posto ne deriva, quanto alle questioni preliminari da ultimo sviluppate dal convenuto e come già
ritenuto nell'ordinanza del Tribunale 14/19.3.2013:
 la irrilevanza -quanto alla posizione dello STURMANN- della sopravvenuta improcedibilità
della domanda nei confronti di BNI per essere tale convenuta entrata in liquidazione coatta
amministrativa, in ogni caso la domanda risarcitoria svolta nei confronti dello STURMANN
avendo autonomo titolo anche nella violazione dei suoi doveri gestori;
 la estraneità di AXA SIM SPA (attrice originaria poi fusasi, dopo essersi ridenominata MPS
SIM SPA, in BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA) alla transazione stipulata nel 2010 tra
SOPAF SPA e AXA ITALIA SPA nonchè AXA ASSICURAZIONI SPA e AXA
PARTECIPAZIONI SPA, società queste ultime tutte, nel 2010, di per sé non detentrici di
alcuna partecipazione in AXA SIM SPA e, come tali, abilitate a disporre transattivamente dei
propri diritti risarcitori (connessi al danno subito, quali controllanti di AXA SIM SPA nel 2007,
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PARTECIPAZIONI sempre relativamente alla suddetta Trattativa, il tutto con il pagamento da
parte di AXA ITALIA a SOPAF spa "dell'importo -omnicomprensivo e forfetario- di euro
30.000,00 a titolo di rimborso spese e costi vivi sostenuti da SOPAF nel corso della Trattativa";
Sentenza n. 4722/2014 pubbl. il 08/04/2014
RG n. 46942/2009
dal preteso storno di dipendenti della controllata addebitato a SOPAF SPA) ma non già di quelli
qui fatti valere, con l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, da BANCA MONTE DEI
PASCHI DI SIENA quale incorporante di AXA SIM SPA in relazione alle condotte gestorie
(pur relative alla medesima vicenda di storno di dipendenti) dello STURMANN in seno ad
AXA SIM SPA,
 e, dunque, la irrilevanza di tale transazione rispetto ai rapporti tra l'odierna attrice ed il
convenuto.
 in estrema sintesi, in citazione la prospettazione dell'attrice è volta a configurare uno stretto
nesso di dolosa consequenzialità nelle vicende di fatto sopra richiamate, nesso per il quale, in
sostanza, la stessa rottura, nell'aprile 2007, delle trattative tra SOPAF SPA e il gruppo AXA per
l'acquisizione di AXA SIM SPA sarebbe da riferire ad un complessivo accordo
STURMANN/SOPAF SPA volto allo svuotamento della SIM ad opera dello STURMANN,
destinato a dimettersi dagli incarichi nella SIM e a transitare alla guida di BNI, già acquisita da
SOPAF SPA, con conseguente venir meno dell'interesse di SOPAF SPA ad acquistare il
controllo di AXA SIM SPA, della cui rete avrebbe comunque potuto "impadronirsi" altrimenti
tramite lo STURMANN: accordo che si sarebbe poi concretizzato nella infedele gestione da
parte dello STURMANN dei rapporti con il personale in forza presso AXA SIM SPA, gestione
svolta non già nell'interesse della spa di cui STURMANN era a.d. e dirigente ma nell'interesse
della concorrente BNI e in definitiva di SOPAF SPA;
 tale prospettazione è stata contrastata dalla convenuta a mezzo di difese che hanno smentito la
consequenzialità logico/temporale della tesi avversaria attraverso il richiamo a molteplici dati di
fatto e hanno sottolineato una ben diversa valenza -rispetto all'uscita da AXA SIM SPA di
forze rilevanti sia qualitativamente sia quantitativamente- del cambio di direzione delle
trattative per la cessione della società avvenuto nell'aprile 2007, cambio risoltosi nella
individuazione di un acquirente quale BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, già dotata di
una diffusa rete di sportelli sul territorio e, come tale, non gradita alla rete, anch'essa territoriale,
dei promotori finanziari;
 difese queste, del convenuto, che, ad avviso del Tribunale, sono idonee a dimostrare il carattere
non univoco delle deduzioni dell'attrice e ad imporne il rigetto, senza necessità di dare ingresso
ad attività istruttoria.
Al riguardo va infatti qui sinteticamente considerato, con rinvio ex art.16 quinto comma dlgs n.5/2003
a tutti gli elementi di fatto ampiamente esposti dalla difesa del convenuto in particolare nella comparsa
di risposta e nella comparsa conclusionale, che:
 nel primo semestre 2007 i risultati di gestione di AXA SIM SPA sono stati del tutto
soddisfacenti, con aumento delle c.d. masse gestite (cfr. in particolare pagg. 7/9 comparsa
conclusionale convenuto), dato questo di per sé contrastante (posta la struttura dei rapporti
SIM/promotori finanziari, cfr. in particolare pag.9 comparsa conclusionale convenuto) con la
esistenza, già a partire dai primi mesi del 2007, dei pretesi accordi STURMANN/SOPAF che,
secondo la prospettazione delle attrici, avrebbero determinato la rottura delle trattative da parte
di SOPAF, convintasi di poter acquisire la rete di promotori di AXA SIM SPA "senza pagarla";
 quanto alla rottura nell'aprile 2007 delle trattative tra il gruppo AXA e SOPAF SPA per la
cessione di AXA SIM SPA, l'addebito da parte dell'attrice di tale rottura a SOPAF SPA risulta
di per sè (anche a prescindere dalle contrapposte difese e produzioni nei procedimenti sopra
citati sub punti 6 e 7) fatto del tutto opinabile, tenuto conto che (cfr. sopra sub punto 8) quasi
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Così illustrata dunque la infondatezza delle eccezioni preliminari del convenuto, venendo al merito
dell'azione di responsabilità svolta dall'attrice va poi osservato che:
Sentenza n. 4722/2014 pubbl. il 08/04/2014
RG n. 46942/2009
contemporaneamente a tale rottura si è diffusa la notizia di possibili accordi tra il gruppo AXA
e BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, accordi le cui bozze prodotte dal convenuto
sono datate al maggio 2007 essendo poi stato stipulato l'accordo definitivo nel luglio 2007 (cfr.
sopra sub punto 8): circostanze queste che, denotando una particolare rapidità nel reperimento
di un acquirente "alternativo", mal si conciliano con una "imprevista" rottura delle trattative da
parte di SOPAF e danno piuttosto consistenza alla ricostruzione del convenuto circa
l'abbandono delle trattative con SOPAF SPA da parte del gruppo AXA;
o dalla opposta considerazione del convenuto circa il carattere "necessitato" delle sue
dimissioni a seguito della stipulazione del 26.7.2007 relativa all'ingresso nel capitale di
AXA SIM SPA del nuovo gruppo di controllo rappresentato da BANCA MONTE DEI
PASCHI SPA, stipulazione nella cui bozza prodotta dal convenuto era espressamente
previsto l'impegno delle venditrici a far sì che gli amministratori della SIM in carica si
dimettessero o cessassero dall'incarico (cfr. sub doc.25 convenuto, art.6.3),
o così come dal tenore dell'accordo sottoscritto il 3.8.2007 tra lo STURMANN ed AXA
SIM SPA in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale (cfr. doc.16
attrice), nel quale si dà espressamente atto che le parti "hanno convenuto
sull'opportunità di risolvere consensualmente l'intercorrente rapporto di lavoro e il dr.
STURMANN ha dichiarato la propria disponibilità a rassegnare le proprie dimissioni....
a fronte del riconoscimento di un incentivo all'esodo", formula questa di per sè
indicativa, più che di una "improvvisa" fuoriuscita di STURMANN dalla SIM, di un
interesse della società all'allontanamento del proprio amministratore/dirigente, interesse
da porre in relazione al tenore delle pattuizioni di cui sopra relative al cambio di
controllo;
 quanto allo "svuotamento" di AXA SIM SPA, il collegamento tra l'uscita dello STURMANN
dalla SIM e il "travaso" di dipendenti e promotori in BNI appare costruito dall'attrice in
riferimento a dati di per sè suggestivi (cfr. le tabelle a pagg. 83 e ss della citazione) ma, ad
avviso del Tribunale, non univoci laddove gli stessi siano letti nel quadro delle complessive
vicende del personale in forza pressa la SIM in epoca prossima e successiva al cambio di
controllo in favore di MONTE DEI PASCHI SPA delineatosi nell'aprile/maggio 2007.
Al riguardo va infatti osservato che, come analiticamente illustrato in particolare nella comparsa di
risposta (cfr. pagg. 49 e ss.) e nella comparsa conclusionale (cfr. pagg. 16 e ss.) del convenuto:
 se è vero che dall'agosto 2007 all'agosto 2008 sono usciti dalla rete di AXA 100 promotori
finanziari (d'ora in avanti anche p.f.) poi collocatisi presso BNI,
 è anche vero che nello stesso periodo il numero complessivo dei p.f. che hanno interrotto il
rapporto di agenzia con AXA SIM SPA è stato di 307, 207 dei quali si sono collocati presso
(non BNI ma) altri intermediari finanziari,
 e che nel periodo aprile/maggio 2007 l'uscita più consistente ha riguardato 19 p.f. che, ancora, si
sono trasferiti presso (non BNI ma) altro intermediario,
sì che, in definitiva, gli stessi dati complessivi forniti dall'attrice paiono indicativi:
o non tanto di una dolosa "distruzione" della rete di p.f. di AXA SIM SPA ad opera o su
istigazione dell'a.d. STURMANN colluso con la concorrente BNI controllata da SOPAF SPA,
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 quanto alle dimissioni dello STURMANN, il 3.8.2007, dall'incarico gestorio e dal rapporto di
lavoro quale dirigente in AXA SIM SPA, la univoca consequenzialità di tali dimissioni rispetto
all'indebito accordo STURMANN/SOPAF SPA ricostruito dall'attrice appare smentita:
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o quanto del mancato gradimento da parte della rete del cambio di controllo in favore di un
soggetto che, come BANCA MONTE DEI PASCHI SPA, era già dotato di sportelli diffusi sul
territorio e le cui politiche di collocamento era quindi presumibile entrassero in contrasto con
gli interessi dei p.f..
 alle contemporanee dimissioni da AXA SIM SPA, nel giugno 2007, degli addetti al front office
relativo al servizio di gestione dei portafogli (RESCIA, LOIZZI, DOSSENA e CASNA) e alle
successive vicende della costituzione da parte di costoro di una società, la GNOSIS FINANCE
SRL, poi stipulante, mentre era ancora in carica come a.d. lo STURMANN un contratto di
consulenza con la SIM,
 alle dimissioni di LAURA LUMACA, ALESSANDRA PATELLA, EMANUELA ZINI,
 al trattamento riservato ai p.f. e in particolare a GIAMBALDO PIERUCCI e ad ATHOS
BARBIERI, nonchè a CARMINE ACQUAVIVA, FELICE LIBERATI, SALVATORE
ZULLO, MAURIZIO SCARDUELLI e GIULIANO STEFANELLI,
vicende tutte illustrate dall'attrice quali indebite e comunque dannose scelte gestorie dell'a.d., ma dalla
difesa del convenuto ricondotte alle dinamiche aziendali proprie dell'incerto periodo di trattativa per il
cambio di controllo sviluppatosi nel 2007, così evidenziandone aspetti idonei a privare di univocità le
deduzioni dell'attrice (cfr. ibidem comparsa di risposta e comparsa conclusionale del convenuto).
Ad analoghe conclusioni deve poi pervenirsi anche quanto agli addebiti più propriamente gestionali
mossi allo STURMANN dall'attrice, in termini di carenza, dal gennaio al 31 luglio dell'anno 2007, di
aggiornamento dei sistemi informativi di AXA SIM SPA e di "attività propedeutica
all'implementazione della MIFID" e in termini di mancata indicazione nel luglio 2007, sempre da parte
dello STURMANN, ai promotori finanziari di nuove obbligazioni strutturate idonee a sostituire quelle
in scadenza ad agosto 2007: addebiti ricondotti dall'attrice sempre al preordinato disegno di
svuotamento della SIM ad opera del convenuto ma da questi puntualmente smentiti in riferimento a
concrete emergenze aziendali (cfr. pagg. 106 e ss comparsa di risposta).
Per quanto fin qui detto, dunque, gli addebiti mossi dall'attrice al convenuto non possono essere ritenuti
fondati.
Né ad inficiare tali conclusioni possono poi valere le risultanze documentali in particolare richiamate
dall'attrice in sede di discussione orale, trattandosi di documenti ancora privi di carattere univoco, in
particolare:
 il doc.119 (memoria difensiva della promotrice finanziaria SABRINA IANIN nel giudizio
promosso avanti il Tribunale di Aosta da AXA SIM SPA in via di opposizione al decreto
ingiuntivo ottenuto dalla IANIN per le sue spettanze) e il doc.185 (dichiarazione manoscritta
22.5.2007 di FRANCO BARISIO) facendo riferimento:
o il primo a una situazione di "incertezza" verificatasi presso la SIM a partire dalla fine del
2006, quando si erano diffuse voci sul passaggio dello STURMANN a una nuova struttura
facente capo a BNI e destinata ad acquisire AXA SIM SPA, nel mentre si veniva a sapere di
contatti tra il gruppo AXA e il gruppo MONTE DEI PASCHI;
o il secondo, ancora a contatti, per tramite del BARISIO, tra lo STURMANN e taluni
promotori finanziari intenzionati ad uscire da AXA SIM SPA e in ciò agevolati dallo
STURMANN, contatti, peraltro, dallo stesso dichiarante situati nel 2006 e, come tali, non
determinanti al fine di confermare la tesi dell'attrice, secondo la quale, nel 2006, le uniche
trattative pendenti ai fini della cessione del capitale di AXA SIM SPA erano quelle con
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Analoghe osservazioni valgono poi quanto alle vicende relative:
Sentenza n. 4722/2014 pubbl. il 08/04/2014
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 le comunicazioni email sub docc. 120/121 del settembre 2007 facendo riferimento alle difficoltà
dei rapporti con la rete di promotori di AXA SIM SPA in particolare evidenziate da
FRANCESCO DAMIANI al nuovo a.d. della SIM, dr. ROMITO, difficoltà dal DAMIANI
ricondotte ad iniziative dell'ACQUAVIVA, delle cui dimissioni già si è detto sopra al punto 10:
difficoltà e dimissioni che non paiono al Tribunale anch'esse riconducibili univocamente ad
indebite pressioni dello STURMANN, ben potendo essere invece espressione del profondo
disagio della rete dei promotori (e in particolare dell'ACQUAVIVA che ne era il direttore per il
Nord Italia) a seguito del cambio di controllo della SIM, cambio di controllo al quale, del resto,
lo stesso ACQUAVIVA ricollega, con ampia motivazione, le sue dimissioni (cfr. doc.34
attrice);
Quanto poi alle prove orali dedotte dall'attrice e riprodotte nelle conclusioni definitive, va confermata
la valutazione di inammissibilità del primo giudice relatore, trattandosi di capitoli riguardanti fatti in
parte già documentati e in parte non dirimenti (cfr. per tale ultimo profilo in particolare capp. 1 a 5, 28,
tutti relativi al settembre 2006, epoca per la quale valgono le considerazioni appena sopra esposte),
ovvero di capitoli volti a far esprimere al teste giudizi (cfr. per tale ultimo profilo in particolare capp.
30, 31, 39, 49), ovvero ancora di capitoli tardivamente dedotti nella terza memoria (cfr. capp. da 54 a
56): analogamente vanno poi disattese le richieste dell'attrice ex art.210 cpc, l'ordine di esibizione
domandato riguardando documenti di per sè non dirimenti rispetto alle considerazioni decisorie come
sopra svolte.
Per quanto fin qui detto,
o dato atto che l'attrice in sede di conclusioni definitive avanti al Tribunale non ha coltivato
alcuna domanda nei confronti della convenuta BNI e ha precisato di svolgere nei confronti del
convenuto STURMANN la sola domanda risarcitoria contrattuale, così non coltivando gli altri
titoli di responsabilità dello STURMANN indicati nelle conclusioni di cui all'istanza di
fissazione di udienza ex artt. 2043 e 2041 cc,
la domanda da ultimo precisata dall'attrice nei confronti del convenuto va conclusivamente
rigettata per l'assorbente rilievo della mancata dimostrazione da parte dell'attrice di una condotta del
convenuto contraria ai doveri gestori e con assorbimento di ogni altra questione discussa tra le parti
riguardo a tale domanda.
Le spese di lite:
 seguono la soccombenza quanto al rapporto processuale tra l'attrice ed il convenuto, dovendo
poi essere liquidate, tenuto conto della natura della lite e della complessità dell'attività difensiva
svolta in riferimento allo sviluppo del contraddittorio scritto ex dlgs n.5/2003 e alle varie
udienze avanti il collegio, in euro 70,28 per costi documentati e in euro 50.000,00 per compenso
di avvocato, oltre iva e cpa sul secondo importo;
 possono essere interamente compensate nel rapporto processuale tra l'attrice e la convenuta
BNI, considerata la intervenuta improcedibilità della domanda contro tale convenuta rivolta a
seguito dell'ingresso della stessa in liquidazione coatta amministrativa.
Non può infine essere accolta la conclusione dell'attrice ex art.89 cpc nè può adottarsi d'ufficio la
condanna ex art.96 cpc la cui valutazione il convenuto ha rimesso al Tribunale, la conclusione
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SOPAF SPA, che già aveva sottoscritto accordo quadro per l'acquisizione di BNI ed era
interessata alla fusione delle due reti, situazione questa nella quale appare quindi difficile
prefigurare una condotta infedele dello STURMANN in quanto volta a solo favore di
SOPAF SPA e in danno di AXA SIM SPA;
Sentenza n. 4722/2014 pubbl. il 08/04/2014
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dell'attrice riguardando frasi che appaiono frutto di mera foga difensiva e per la condanna ex art.96 cpc
non ravvisandosi i presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
2. condanna l'attrice alla rifusione in favore del convenuto MARCO ELIA STURMANN delle
spese di lite, spese che liquida in euro 70,28 per costi documentati e in euro 50.000,00 per
compenso difensivo, oltre iva e cpa sul secondo importo;
3. compensa interamente le spese processuali relative al rapporto tra l'attrice e la convenuta
BANCA NETWORK INVESTIMENTI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA;
4. rigetta la domanda ex art.89 cpc dell'attrice.
Milano, 13 giugno 2013.
Il Presidente estensore
Elena Riva Crugnola
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1. dato atto che l'attrice in sede di conclusioni definitive avanti al Tribunale non ha coltivato
alcuna domanda nei confronti della convenuta BANCA NETWORK INVESTIMENTI SPA IN
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA e ha precisato di svolgere nei confronti del
convenuto STURMANN la sola domanda risarcitoria contrattuale, rigetta tale domanda svolta
dall'attrice nei confronti del convenuto STURMANN;