ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R.. 2614/198.6 N. 131 TA3.ALL. B. - N.5 MATERIA TRIBUTARIA 1 9593 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto IRPEG-ILOR Accertamento SEZIONE V CIVILE-TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott .Aurelio CAPPABIANCA Presidente R.G.N.26703/2008 Dott. Biagio VIRGILIO Consigliere Dott.Mario CIGNA Consigliere cronA9593 Dott.Massimo FERRO Consigliere Rep. Dott.Roberta CRUCITTI Consigliere rel. Ud.12.6.2014 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CISETTE s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Berengario scala n.10, B, presso lo studio dell'Avv.Paola Cecchetti e rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'Avv.Alberto Nencha. - ricorrentecontro AGENZIA delle ENTRATE, generale pro tempore, in persona del Direttore rappresentata e difesa cui dall'Avvocatura Generale dello Stato presso uffici, in Roma, via elettivamente domiciliata. dei Portoghesi n.12 è t -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, n.104/2/07, depositata il 9.10.2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.6.2014 dal Consigliere Dott.Roberta Crucitti; udito per la ricorrente l'Avv.Mario Nencha per delega; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Paola Mastroberardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe -rigettando l'appello della contribuente Cisette s.r1. e dichiarando inammissibile l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate- confermava integralmente la sentenza di primo grado che, in controversia avente ad oggetto avviso di accertamento ai fini IPERG ed ILOR per l'anno 1996, aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente, mantenendo l'atto impositivo, esclusivamente, in ordine al disconoscimento di costi per incremento del canone di fitto di azienda (aumentato dall'0,5% e al 2% del volume di affari) siccome non previsto da scrittura privata registrata e, quindi, privo di data certa. 3 In particolare, per quello che qui interessa, il Giudice di appello, rilevato che tra le due società (locatrice e locataria) vi erano legami, per essere rispettivi legali rappresentanti parenti, riteneva che l'aumento del canone, oltre a non apparire suffragato dalle risultanze di bilancio né dalla nota integrativa, avesse finalità elusiva quale risultante anche da altri elementi (quali il fatto che la pattuizione integrativa era stata sottoscritta in data 31.12.2006 con decorrenza dal 1.1.1996 e che il verbale di assemblea fosse stata redatto il 30.12.1996 mentre tale aumento non era stato registrato sul libro giornale). Avverso la sentenza Cisette s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, resistito dall'Agenzia delle Entrate con controricorso. Motivi della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art.360 n.4 c.p.c., per avere il Giudice di appello mutato la causa petendi, ovvero rigettato l'appello, sulla base di una rilevata elusione fiscale che non era stata oggetto né dell'avviso di accertamento né delle questioni introdotte in giudizio dalle parti. In particolare, la ricorrente -rilevato che l'atto impositivo impugnato aveva, per quello che qui interessa, recuperato a tassazione costi per fitti passivi ritenuti indeducibili per mancanza del requisito della certezza (il relativo contratto non era t registrato ed era privo di data certa e gli incrementi dei fitti non erano, comunque, previsti in contratto)deduce come il Giudice di appello avesse motivato la decisione argomentando la legittimità della pretesa fiscale con l'elusività della operazione (ex art.37 bis d.p.r.n.600/73) sulla quale non risultava basato l'avviso di accertamento né le parti avevano disquisito. 2.Con il secondo motivo -rubricato violazione e falsa applicazione dell'art.37 bis del d.p.r. n.600/73 in riferimento all'art.360 n3 e 5 c.p.c.- la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la C.T.R. pugliese applicato, nella specie, la norma indicata in rubrica il cui ambito di operatività è limitato alle operazioni nominate dal comma 3 tra le quali non rientra quella oggetto di rilievo. 3.Entrambi i motivi vanno disattesi per difetto di conferenza con il decisum. A parte il richiamo all'art.37 bis d.p.r. n.600/73, operato dal Giudice di appello al fine di ulteriormente ribadire l'indeducibilità del costo, oggetto di rilievo, siccome finalizzato a intento elusivo, la sentenza impugnata, in coerenza con il contenuto dell'avviso di accertamento e delle questioni dibattute tra le parti, è fondata, anche, su diversa ed autonoma ratio decidendi, idonea a sorreggere la motivazione / laddove viene accertata la mancanza di certezza della spesa che, come espressamente statuito in sentenza, "non appare suffragata dalle risultanze contabili del bilancio al 31/12/ 1996 né dalla nota integrativa". 3.Con il terzo motivo si denuncia la sentenza impugnata di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere ritenuto indeducibile il costo con motivazione illogica e contraddittoria, proprio perché risultante dal bilancio e dalla nota integrativa e senza esaminare altri documenti seppur essenziali per la soluzione del caso e ritualmente acquisiti al giudizio. 3.1.11 motivo va incontro alla sanzione di inammissibilità. Lo stesso, infatti, non è corredato dal necessario, a pena di inammissibilità ex art.366 bis c.p.c. (applicabile al ricorso per essere stata la sentenza impugnata depositata il 9.10.2007), momento di sintesi che espliciti chiaramente le ragioni per le quali la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria. Ma, ancor prima, il mezzo difetta di specificità non riportandosi il contenuto del bilancio e della nota integrativa mentre si indicano altri documenti che la C.T.R. non avrebbe esaminato (fattura e verbale di assemblea), atti dei quali, al contrario, la Commissione regionale pugliese tiene conto ritenendoli, comunque, non fondanti a fronte delle diverse emergenze documentali (quale, tra le altre, la mancata registrazione dell'operazione sul libro giornale). 3.2. Non sussiste, pertanto, il dedotto vizio motivazionale laddove il motivo, sotto tale profilo, appare teso, inammissibilmente, ad una rivisitazione 5 SENTF DA REGISTRAZIONE Al SENSI DEL D P.R. 26 11 1986 N. 131 TAB. ALL. 13. - N 5 k"Aatikg" dell'accertamento in fatto compiuto dal primo Giudice. In conclusione il ricorso va rigettato e la ricorrente, soccombente, condannata alla refusione in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del grado come liquidate in dispositivo. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la dell'Agenzia liquidate in ricorrente delle alla delle Entrate complessivi refusione euro spese in processuali oltre 6.000,00 favore spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.6.2014. i ' Il Pres' ente estensore DEPOSITATO IN CANCELLERK IL 6 IiSfl2D14
© Copyright 2024 Paperzz