Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 17/09/2014, n. 19593

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R.. 2614/198.6
N. 131 TA3.ALL. B. - N.5
MATERIA TRIBUTARIA
1 9593 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Oggetto
IRPEG-ILOR
Accertamento
SEZIONE V CIVILE-TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott .Aurelio CAPPABIANCA
Presidente
R.G.N.26703/2008
Dott. Biagio VIRGILIO
Consigliere
Dott.Mario CIGNA
Consigliere
cronA9593
Dott.Massimo FERRO
Consigliere
Rep.
Dott.Roberta CRUCITTI
Consigliere rel.
Ud.12.6.2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CISETTE s.r.1.,
in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Berengario
scala
n.10,
B,
presso
lo
studio
dell'Avv.Paola Cecchetti e rappresentata e difesa per
procura in calce al ricorso dall'Avv.Alberto Nencha.
- ricorrentecontro
AGENZIA delle ENTRATE,
generale
pro
tempore,
in persona del Direttore
rappresentata
e
difesa
cui
dall'Avvocatura Generale dello Stato presso
uffici,
in
Roma,
via
elettivamente domiciliata.
dei
Portoghesi
n.12
è
t
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Puglia, n.104/2/07, depositata il
9.10.2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12.6.2014 dal Consigliere Dott.Roberta
Crucitti;
udito per la ricorrente l'Avv.Mario Nencha per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Paola Mastroberardino, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia,
con la sentenza indicata in epigrafe -rigettando
l'appello della contribuente Cisette s.r1. e
dichiarando
inammissibile
l'appello
incidentale
proposto dall'Agenzia delle Entrate- confermava
integralmente la sentenza di primo grado che, in
controversia avente ad oggetto avviso di accertamento
ai fini IPERG ed ILOR per l'anno 1996, aveva
parzialmente accolto il ricorso della contribuente,
mantenendo l'atto impositivo, esclusivamente, in ordine
al disconoscimento di costi per incremento del canone
di fitto di azienda (aumentato dall'0,5% e al 2% del
volume di affari) siccome non previsto da scrittura
privata registrata e, quindi, privo di data certa.
3
In particolare, per quello che qui interessa, il
Giudice di appello, rilevato che tra le due società
(locatrice e locataria) vi erano legami, per essere
rispettivi legali rappresentanti parenti, riteneva che
l'aumento del canone, oltre a non apparire suffragato
dalle risultanze di bilancio né dalla nota integrativa,
avesse finalità elusiva quale risultante anche da altri
elementi (quali il fatto che la pattuizione integrativa
era stata sottoscritta in data 31.12.2006 con
decorrenza dal 1.1.1996 e che il verbale di assemblea
fosse stata redatto il 30.12.1996 mentre tale aumento
non era stato registrato sul libro giornale).
Avverso la sentenza Cisette s.r.1., in persona del
legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso,
affidato a tre motivi, resistito dall'Agenzia delle
Entrate con controricorso.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la
nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art.360
n.4 c.p.c., per avere il Giudice di appello mutato la
causa petendi, ovvero rigettato l'appello, sulla base
di una rilevata elusione fiscale che non era stata
oggetto né dell'avviso di accertamento né delle
questioni introdotte in giudizio dalle parti. In
particolare, la ricorrente -rilevato che l'atto
impositivo impugnato aveva, per quello che qui
interessa, recuperato a tassazione costi per fitti
passivi ritenuti indeducibili per mancanza del
requisito della certezza (il relativo contratto non era
t
registrato ed era privo di data certa e gli incrementi
dei fitti non erano, comunque, previsti in contratto)deduce come il Giudice di appello avesse motivato la
decisione argomentando la legittimità della pretesa
fiscale con l'elusività della operazione (ex art.37 bis
d.p.r.n.600/73) sulla quale non risultava basato
l'avviso
di
accertamento
né
le
parti
avevano
disquisito.
2.Con il secondo motivo -rubricato
violazione
e
falsa applicazione dell'art.37 bis del d.p.r. n.600/73
in riferimento all'art.360 n3 e 5 c.p.c.-
la ricorrente
censura la sentenza impugnata per avere la C.T.R.
pugliese applicato, nella specie, la norma indicata in
rubrica il cui ambito di operatività è limitato alle
operazioni nominate dal comma 3 tra le quali non
rientra quella oggetto di rilievo.
3.Entrambi i motivi vanno disattesi per difetto di
conferenza con il decisum.
A parte il richiamo all'art.37 bis d.p.r. n.600/73,
operato dal Giudice di appello al fine di ulteriormente
ribadire l'indeducibilità del costo, oggetto di
rilievo, siccome finalizzato a intento elusivo, la
sentenza impugnata, in coerenza con il contenuto
dell'avviso di accertamento e delle questioni dibattute
tra le parti, è fondata, anche, su diversa ed autonoma
ratio decidendi, idonea a sorreggere la motivazione /
laddove viene accertata la mancanza di certezza della
spesa che, come espressamente statuito in sentenza,
"non appare suffragata dalle risultanze contabili del
bilancio al 31/12/ 1996 né dalla nota integrativa".
3.Con il terzo motivo si denuncia la sentenza impugnata
di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
per avere
ritenuto
indeducibile
il
costo
con
motivazione illogica e contraddittoria, proprio perché
risultante dal bilancio e dalla nota integrativa e
senza esaminare altri documenti seppur essenziali per
la soluzione del caso e ritualmente acquisiti al
giudizio.
3.1.11
motivo
va
incontro
alla
sanzione
di
inammissibilità. Lo stesso, infatti, non è corredato
dal necessario, a pena di inammissibilità ex art.366
bis c.p.c. (applicabile al ricorso per essere stata la
sentenza impugnata depositata il 9.10.2007), momento di
sintesi che espliciti chiaramente le ragioni per le
quali la motivazione sarebbe illogica e
contraddittoria. Ma, ancor prima, il mezzo difetta di
specificità non riportandosi il contenuto del bilancio
e della nota integrativa mentre si indicano altri
documenti che la C.T.R. non avrebbe esaminato (fattura
e verbale di assemblea), atti dei quali, al
contrario, la Commissione regionale pugliese tiene
conto ritenendoli, comunque, non fondanti a fronte
delle diverse emergenze documentali (quale, tra le
altre, la mancata registrazione dell'operazione sul
libro giornale).
3.2.
Non
sussiste,
pertanto,
il
dedotto
vizio
motivazionale laddove il motivo, sotto tale profilo,
appare teso, inammissibilmente, ad una rivisitazione
5
SENTF DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D P.R. 26 11 1986
N. 131 TAB. ALL. 13. - N 5
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dell'accertamento in fatto compiuto dal primo Giudice.
In conclusione il ricorso va rigettato e la ricorrente,
soccombente, condannata alla refusione in favore
dell'Agenzia delle Entrate delle spese del grado come
liquidate in dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna
la
dell'Agenzia
liquidate
in
ricorrente
delle
alla
delle
Entrate
complessivi
refusione
euro
spese
in
processuali
oltre
6.000,00
favore
spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
12.6.2014.
i '
Il Pres' ente
estensore
DEPOSITATO IN CANCELLERK
IL
6
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