Incoterms - Università degli studi di Bergamo

12/03/2014
Università degli Studi di Bergamo
lezione 7-8
TERMINI DI RESA NEI
CONTRATTI INTERNAZIONALI:
GLI INCOTERMS ®
Silvia Ceraolo ©
introduzione
•
•
•
•
obbligo di consegna
spedizioniere / vettore
consegna
Incoterms®
–
–
•
significato
tipologie
Incoterms® 2010
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1
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CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
art. 1470 c.c.
La vendita è il contratto che ha per
oggetto il trasferimento della proprietà
di una cosa o il trasferimento di un altro
diritto verso il corrispettivo di un prezzo
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CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
art. 1476 co. 1 n.1
Obbligazioni principali del venditore
Le obbligazioni principali del venditore sono:
1. consegnare la cosa al compratore
2. fargli acquistare la proprietà
3. garantire il compratore dall’evizione e dai
vizi della cosa
questo testo ci ricorda qualcosa?
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2
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CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
art. 1510 co 2
Luogo della consegna
Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta
deve essere trasportata da un luogo all’altro il
venditore si libera dall’obbligo della consegna
rimettendo la cosa
al vettore o allo spedizioniere
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VETTORE
art. 1878 c.c.
Col contratto di trasporto il vettore
si obbliga, verso corrispettivo,
a trasferire persone o cose
da un luogo all’altro
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VETTORE
• esegue il trasferimento fisico delle merci,
utilizzando mezzi propri o altrui (ad es.
noleggiati)
• risponde dell'integrità del carico
• quindi è il vettore che risponde del risultato
finale del trasporto = risponde della
consegna delle merci a destino
• poiché è contrattualmente obbligato a
trasferire le merci, è tenuto ad una
obbligazione di risultato
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SPEDIZIONIERE
art. 1737 c.c.
Il contratto di spedizione è un mandato col
quale lo spedizioniere assume l’obbligo di
concludere, in nome proprio e per conto
del mandante, un contratto di trasporto e di
compiere le operazioni accessorie
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SPEDIZIONIERE
• è l’intermediario
spedizione
che
organizza
l'intera
• è tenuto unicamente ad un’ obbligazione di
mezzi = compimento di atti giuridici
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SPEDIZIONIERE
• è incaricato con un mandato = opera su preciso
incarico affidatogli del mandante committente o, in
mancanza di istruzioni, “nel migliore interesse del
medesimo” (art. 1739 c.c.).
• agisce quindi come mandatario dell’azienda,
stipulando in nome proprio ma per conto
dell’azienda un contratto di trasporto con un vettore
• si occupa dell'evasione del reperimento dei mezzi di
trasporto più idonei e di tutte le pratiche
burocratiche necessarie
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SPEDIZIONIERE
• deve compiere tutte le operazioni accessorie alla
spedizione = tutti gli atti materiali, giuridici e
formali strumentali o conseguenti alla conclusione
del negozio di trasporto, tra cui:
− l’assicurazione delle merci (se prevista dalle parti o dagli usi o dalle
norme)
− gli accertamenti peritali
− la custodia della merce, il deposito, il magazzinaggio, il carico e lo
scarico, la pesatura della merce
− il ritiro della merce dal cliente e la consegna al trasportatore
− tutte le operazioni necessarie o utili al trasporto (es. trasbordo della
merce negli scali intermedi, scorta della merce, riscossione dei
crediti se così concordato, ecc)
• deve avere propri corrispondenti esteri
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SPEDIZIONIERE DOGANALE
• = doganalista
• è una tipologia particolare di spedizioniere, a
cui l’impresa delega la rappresentanza diretta
(= in nome e per conto) dell’azienda per
l’espletamento delle pratiche doganali
• per esercitare deve superare un esame di
Stato per l’ottenimento dell’autorizzazione
(patentino) e l’iscrizione all’Albo degli
Spedizionieri Doganali
• sono gli unici abilitati ad operare c/o la Dogana
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VETTORE / SPEDIZIONIERE
VETTORE
SPEDIZIONIERE
• esegue il trasferimento
fisico delle merci, con
mezzi propri o altrui
• risponde dell'integrità
del carico
• risponde della
consegna delle merci a
destino)
• ha un’obbligazione di
risultato
• organizza l'intera
spedizione
• è mandatario
dell’azienda, stipulando
in nome proprio ma per
conto dell’azienda un
contratto di trasporto
con un vettore
• esegue le operazioni
accessorie alla
spedizione (ad es.
spedizioniere doganale)
• ha un’obbligazione di
mezzi
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IL VENDITORE NELLA CONVENZIONE DI VIENNA
stipulata nel 1980, ratificata dall'Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 765 in vigore dal 1º gennaio 1988
art. 30
il venditore si impegna, alle condizioni previste dal
contratto e dalla convenzione, a consegnare le
merci, a trasferirne la proprietà e a consegnare tutti i
relativi documenti
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IL VENDITORE NELLA CONVENZIONE DI VIENNA
L’obbligo di consegna deve essere adempiuto:
• nel luogo concordato e secondo i termini di consegna
definiti
• alla data pattuita nel contratto o determinabile in base al
contratto o comunque entro un periodo ragionevole
• secondo le modalità di trasporto (via mare, via aerea,
via terra o con una combinazione di queste = trasporto
intermodale o multimodale) definite contrattualmente;
• stipulando, se obbligato da una norma pattizia o di
legge, un'assicurazione sulla merce per coprire i rischi di
perdita o danneggiamento del carico;
• consegnando merce conforme (per quantità, qualità e
tipo) alle caratteristiche pattuite, senza difetti, idonea
all'uso e adeguatamente confezionata ed imballata
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IL VENDITORE NELLA CONVENZIONE DI VIENNA
L’obbligo di consegna deve essere adempiuto:
a. nel luogo concordato e secondo i termini di
consegna definiti
b. alla data pattuita nel contratto o determinabile in
base al contratto o comunque entro un periodo
ragionevole
c. secondo le modalità di trasporto (via mare, via
aerea, via terra o con una combinazione di queste
= trasporto intermodale o multimodale) definite
contrattualmente;
d. stipulando, se obbligato da una norma pattizia o di
legge, un'assicurazione sulla merce per coprire i
rischi di perdita o danneggiamento del carico
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IL VENDITORE NELLA CONVENZIONE DI VIENNA
e. consegnando merce conforme per quantità, qualità
e tipo alle caratteristiche pattuite, senza difetti,
idonea all'uso e adeguatamente confezionata ed
imballata
f. consegnando merce libera da diritti o pretese di
terzi (salvo, in caso contrario, il consenso del
compratore) ed in regola coi diritti di proprietà
industriale e intellettuale (= brevetti, marchi,
licenze)
g. fornendo al cliente tutte le informazioni necessarie
per il ritiro della merce
h. consegnando i documenti relativi alla merce alle
condizioni (forma, momento e luogo) pattuiti
i. trasferendo la proprietà della merce secondo
quanto previsto dalla legge nazionale applicabile al
contratto
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IL COMPRATORE
NELLA CONVENZIONE DI VIENNA
Deve:
• pagare il prezzo fissato nel contratto, nella
valuta contrattualmente pattuita, con le
modalità concordate (bonifico bancario,
credito documentario, ecc.) nel luogo e nei
tempi previsti (in via posticipata e/o
anticipata)
• prendere in consegna la merce e adempiere
alle eventuali procedure necessarie al suo
ritiro (liberando in tal modo il venditore dal
suo obbligo principale)
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Diventa allora fondamentale definire esattamente
il momento della
CONSEGNA DELLA MERCE
• adempimento del principale obbligo del venditore (e
del correlato obbligo del compratore)
• danni del trasporto
• decorrenza della garanzia
• risoluzione delle controversie
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DANNI DEL TRASPORTO
• possono riguardare quantità (cali, perdite), qualità,
confezione e imballaggio della merce
⇒
• può risultare compromessa la conformità del bene alle
specifiche contrattuali
i vizi e i difetti conseguenti al trasporto
del bene dal luogo di consegna al
luogo di destinazione sono a carico del
compratore
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DECORRENZA DELLA GARANZIA
Convenzione di Vienna
art. 39
In tutti i casi l'acquirente decade dal diritto di far valere
un difetto di conformità se non lo denuncia al più tardi
entro un termine di due anni a partire dalla data alla
quale le merci gli sono state effettivamente consegnate
a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di
una garanzia contrattuale
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DECORRENZA DELLA GARANZIA
Regolamento Roma I
art. art. 5, lett. b) punto 1
il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in
giudizio è il luogo, situato in uno Stato membro, in
cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere
consegnati in base al contratto
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LA CONSEGNA
è quindi fondamentale definire con la
controparte:
1. come e dove avviene la consegna?
2. chi paga il trasporto e gli altri oneri
accessori?
3. chi si assume le responsabilità e si fa
carico dei rischi connessi al trasporto?
4. chi effettua le operazioni doganali di
export/import e ne sostiene i relativi costi?
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LA CONSEGNA
Venditore e compratore sono liberi di concordare
contrattualmente tali aspetti come meglio credono.
Tuttavia – data la varietà di norme, usi e consuetudini
in vigore nei diversi Paesi e considerate anche le
differenze culturali, linguistiche e operative – è
preferibile affidarsi a modelli unificati a contenuto
predeterminato
Esigenza di codificare in un set di norme
standardizzate le più diffuse prassi commerciali
internazionali.
Obiettivo: minimizzare il rischio di incomprensioni,
imprecisioni ed ambiguità
⇒ evitare controversie
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GLI INCOTERMS
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GLI INCOTERMS®
INTERNATIONAL
COMMERCIAL
TERMS
o termini di resa (dal venditore al compratore)
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GLI INCOTERMS®
set di regole convenzionali che sintetizzano in
una sigla di 3 lettere le pattuizioni
commerciali comunemente usate nei contratti
di compravendita, al fine di individuare la
ripartizione delle responsabilità, delle spese e
dei rischi connessi alla consegna della merce
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genesi storica
• la Camera di Commercio Internazionale (ICC)
www.iccwbo.org, organizzazione privata fondata nel
1919 per la rappresentanza a livello mondiale di tutti i
settori economici – si fece interprete dell’esigenza di
certezza degli operatori e da subito si propose di definire
sigle standard a contenuto pre-definito da richiamare
(facoltativamente) nei contratti
• 1923: pubblicazione dell’opuscolo "Trade Terms"
contenente la codificazione di 6 termini
• aggiornamento e revisione nel 1953, 1967, 1980, 1990,
2000 e infine 2010, per seguire l'evoluzione delle
pratiche commerciali e le innovazioni dei trasporti
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GLI INCOTERMS®
• si applicano alle compravendite di beni
mobili
• non sono norme di legge ⇒ non si
applicano automaticamente ai contratti
®
• hanno carattere pattizio ⇒ sono efficaci e
vincolanti per le parti solo se e nei limiti in
cui sono espressamente richiamati dal
contratto
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GLI INCOTERMS®
• permettono di definire il momento della
consegna, cioè il tempo ed il luogo in cui
avviene il trasferimento dal venditore al
®
compratore dei rischi del trasporto, nonché
degli
obblighi
(e
relativi
costi)
delle
operazioni accessorie
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GLI INCOTERMS®
• determinano, cioè, con precisione:
−il luogo della consegna
−il momento del passaggio dei rischi di
danneggiamento e/o perdita della merce
−su chi gravi l’obbligo® di stipulare il contratto di
trasporto
−su chi gravi l’eventuale obbligo di stipulare il
contratto di assicurazione
−a chi competa il pagamento dei dazi
−la ripartizione delle altre spese che derivano dal
trasporto
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GLI INCOTERMS®
• sono
largamente
usati
nel
commercio
internazionale, ma possono essere utilizzati anche
nelle compravendite interne
• se
correttamente
utilizzati,
definiscono
le
responsabilità di acquirente e venditore in modo
semplice, eliminando le® ambiguità e riducendo il
rischio di controversie
• aiutano a definire il prezzo del bene venduto, poiché
permettono di stabilire senza ambiguità la
ripartizione tra venditore e compratore dei costi di
trasporto e dei costi accessori
su chi gravano effettivamente questi costi?
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GLI INCOTERMS®
• sono pubblicati in inglese e in edizione bilingue in
inglese e altre 31 lingue
• la scelta del termine di resa deve essere coerente
con il mezzo di trasporto prescelto
es. FOB (franco a bordo) non si può applicare ad un
trasporto ferroviario …
®
• nell’indicazione del termine bisogna sempre
specificare il luogo ove avverrà l’attuazione del
contenuto del termine
• poiché il contenuto varia leggermente tra le diverse
revisioni, è opportuno accompagnare il termine
prescelto con l’edizione di riferimento
es. CIF Genova as per Incoterms 2010®
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GLI INCOTERMS®
• non servono a stabilire il momento di passaggio di
proprietà delle merci
• non regolano i rapporti che si instaurano con le altre
parti coinvolte nella spedizione internazionale (ad
es. contratto di trasporto, di spedizione, di
assicurazione, ecc.)
ordinamento interno e/o
specifiche convenzioni internazionali
• non regolano le obbligazioni delle parti per
l’imballaggio, lo stoccaggio e lo stivaggio all’interno
del container
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GLI INCOTERMS®
• non sostituiscono il contratto. Ad es:
− obbligazioni di pagamento del compratore
(luogo, tempo, modalità)
− violazioni del contratto e loro conseguenze
− garanzie contrattualmente offerte dal venditore
− ritardi o consegne parziali
− esoneri da responsabilità
− legge applicabile
− risoluzione delle controversie
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GLI INCOTERMS®
• non sostituiscono il contratto. Ad es: perchè non
regolano tutti gli aspetti dell’operazione di
compravendita. Ad es.:
– norme e responsabilità dei documenti di esportazione e
importazione (licenze, autorizzazioni,ecc)
– spese di imballaggio, di testing, di marcatura delle
merci
– obblighi reciproci di consegne documentali
– assunzione delle spese supplementari per ritardo nella
consegna delle merci o nella loro ricezione
– prove dell’esecuzione del contratto
– norme sulla responsabilità del produttore
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GLI INCOTERMS®
• necessità di aggiornamento periodico.
INCOTERMS 2010 ®
• evoluzioni del commercio internazionale (controlli anti
contraffazione, trasporti materiali pericolosi,…)
• accresciute esigenze di sicurezza dei traffici (norme
antiterrorismo, prenotifiche di arrivo, comunicazioni elettroniche
tra dogane, …)
• adozione anche degli USA, che hanno cancellato le loro
R.A.F.T.D (Revised American Foreign Trade Definitions)
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INCOTERMS® 2010
• in vigore dal 1° gennaio 2011
possono essere
precedenti?
usate
le
versioni
• ICC ITALIA – Comitato Nazionale
italiano della Camera di Commercio
Internazionale www.cciitalia.org con
sede a Roma – ha predisposto
l'edizione ufficiale bilingue italianoinglese dei nuovi Incoterms® 2010
• le traduzioni non ufficiali non sono
riconosciute
• acquistabile on line o consultabile
gratuitamente c/o la Camera di
Commercio
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INCOTERMS® 2010: LE NOVITÀ
• espressa possibilità di utilizzare gli Incoterms anche
nei contratti di compravendita fra operatori stabiliti
all'interno di Stati appartenenti ad aree prive di
barriere doganali (UE, Stati Uniti, ecc)
• parità di valore tra comunicazioni elettroniche e
cartacee (ove convenuto)
• indicazione precisa delle informazioni che devono
essere fornite in materia di assicurazione della
merce
• obbligo di inserire informazioni sui requisiti di
sicurezza del carico
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INCOTERMS® 2010
• contiene 11 termini codificati, di cui 2 radicalmente nuovi
e ne sono stati cancellati 4 dei 13 codificati nell’edizione
precedente (2000), ovvero
- DAF (Delivered At Frontier)
- DEQ (Delivered Ex Quay)
- DES (Delivered Ex Ship)
- DDU (Delivered Duty Unpaid)
• ogni termine è preceduto da una sintetica premessa
esplicativa
• per ogni termine, sono dettagliatamente esposte in 10
punti le obbligazioni del venditore (contrassegnate dalla
lettera A) e del compratore (lettera B), presentate in
modo corrispondente e speculare
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INCOTERMS® 2010
Obbligazioni delle parti:
A1 - B1
Obblighi generali del venditore/compratore
A2 - B2
A3 - B3
Licenze, autorizzazioni, adempimenti di sicurezza
Contratto di trasporto ed assicurazione
A4 - B4
A5 - B5
Consegna
Trasferimento dei rischi
A6 - B6
A7 - B7
Ripartizione delle spese
Comunicazioni al compratore/venditore
A8 - B8
A9 - B9
Documento di consegna/prova della consegna
Controllo, imballaggio, marcatura/ispezione merce
A10 - B10 Assistenza per informazioni e relative spese
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INCOTERMS® 2010
I termini di resa si suddividono in 2 gruppi:
• i termini del 1° gruppo si applicano a
qualsiasi modalità di trasporto (compreso
quello intermodale)
• i termini del 2° gruppo sono applicabili
unicamente al trasporto per via d’acqua
(marittimo, lacuale o fluviale)
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GLI INCOTERMS 2010®
1° gruppo
EXW
Franco fabbrica
FCA
Franco vettore
CPT
Trasporto pagato fino a
CIP
Trasporto e assicurazione pagati
fino a
DAT
Reso al terminal convenuto
DAP
Reso al luogo di destinazione
convenuto
DDP
Reso sdoganato al luogo di
destinazione convenuto
GLI INCOTERMS 2010®
2° gruppo
FAS
Franco lungo bordo
FOB
Franco a bordo
CFR
Costo e nolo
CIF
Costo, assicurazione e nolo
NOTA: per queste 3 rese la consegna si
perfeziona con l’avvenuto carico a bordo
della nave.
E il punto di consegna è sempre un porto…
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GLI INCOTERMS® 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
RESE DI PARTENZA
RESE DI ARRIVO
EXW… (place of delivery)
FCA … (place of delivery)
CPT… (place of destination)
CIP … (place of destination)
FAS … (port of shipment)
FOB … (port of shipment)
CFR … (port of destination)
CIF … (port of destination)
1. DAT … (terminal at port or
place of destination)
2. DAP (place of destination)
3. DDP (place of destination)
IL LUOGO CONVENUTO
• va indicato con la massima precisione in ogni
termine di resa, al fine di evitare incomprensioni e
contestazioni
• nei termini che iniziano con “C” il luogo convenuto
non corrisponde al luogo di consegna ma solo al
luogo fino al quale il trasporto è pagato; in questi
casi
il
venditore
adempie
all’obbligazione
effettuando la consegna al vettore
• in tutte le altre rese indica il luogo di consegna, a
partire dal quale il rischio si trasferisce dal venditore
al compratore
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LE RESE DI PARTENZA
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EXW
EX WORKS … (place of delivery)
•
è il termine FRANCO FABBRICA, molto amato dalle imprese
italiane
•
il venditore si libera dall’obbligo di consegna della merce
mettendola a disposizione del compratore nei propri locali o altro
proprio luogo convenuto (magazzino, stabilimento, ecc), senza
neppure l’obbligo di carico
•
il venditore non ha nessun altra obbligazione, né deve sostenere
alcun costo
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EXW
EX WORKS … (place of delivery)
• rappresenta il livello minimo di obbligazioni e di
costi a carico del venditore
• è appropriato per il commercio nazionale…
…ma siamo sicuri che sia la soluzione migliore in
un contesto complesso come quello di una
spedizione internazionale???
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EXW
EX WORKS … (place of delivery)
i l ve n d i t o r e n o n p u ò c o n t r o l l a r e a t t i vi t à
(e quindi rischi) che si riflettono
d i r e t t a me n t e s u l l a p r o p r i a o p e r a t i vi t à e
posizione
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EXW
EX WORKS … (place of delivery)
Rischi pratici:
•
•
•
•
impossibilità di verificare il rispetto della corrispondenza
tra massa e peso del carico e caratteristiche
dell’automezzo
vettore magari sconosciuto
norme di legge sui trasporti merci pericolose
(documentazioni e istruzioni)
responsabilità amministrative e penali (es. reato
contrabbando) legate agli adempimenti doganali; difficoltà
o impossibilità di ottenere documenti export necessari a
fini fiscali o nelle procedure di pagamento (ad es. lettera di
carico)
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EXW
EX WORKS … (place of delivery)
Rischi commerciali:
•
minore percezione di costi di trasporto e accessori alla
vendita ⇒ maggiori difficoltà di gestire politiche di prezzo e
trattative commerciali (trasporto sovrastimato rispetto
all’effettiva incidenza)
•
riduzione dei margini di trattativa nella negoziazione
•
possibilità di negoziare contratti di trasporto e di
assicurazione alle condizioni più adatte al proprio caso,
magari fruendo delle minori tariffe che le società di
trasporto e le compagnie di assicurazione normalmente
riservano agli acquirenti abituali
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EXW
EX WORKS … (place of delivery)
Adatto solo ad esportatori piccoli od occasionali:
•
•
•
impresa non preparata a gestire efficacemente le
operazioni internazionali
assenza di personale dotato in grado di intrattenere
rapporti continuativi con gli spedizionieri-vettori, con
l’assicuratore, con gli uffici doganali e fiscali
volume di scambi commerciali con l’estero tale da non
conferire all’impresa potere contrattuale con spedizionieri,
vettori e assicuratori
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FCA
F R E E C A R R I E R … (place of delivery)
•
resa FRANCO VETTORE
•
il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al
vettore (o altra persona designata dal compratore) presso i
propri locali o in altro luogo convenuto specificato con
precisione
•
il venditore è però tenuto ad effettuare lo sdoganamento in
esportazione (non in entrata a destino)
•
la pluralità dei soggetti operanti nel trasporto rendono a
volte difficoltoso identificare esattamente il luogo in cui il
vettore contrattuale prende in carico la merce
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CPT
C A R R I A G E P A I D T O … (named place of destination)
• resa TRASPORTO PAGATO FINO A..
• come per tutti i termini del gruppo C, il venditore adempie
all’obbligazione di consegna con la rimessa al vettore
• il venditore deve:
− stipulare il contratto di trasporto
− sdoganare la merce in uscita
− consegnare la merce al vettore
− sostenere i costi di trasporto fino al luogo concordato
luogo di consegna
luogo concordato
passaggio del rischio
trasferimento delle spese
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CIP
CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO…
(named place of destination)
• resa TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A..
• il venditore deve:
− stipulare il contratto di trasporto
− provvedere alla copertura assicurativa minima
(valore di fattura + 10%) per perdita o danni al
carico nel trasporto
− sdoganare la merce in uscita
− consegnare la merce al vettore nel luogo di
destinazione concordato
− sostenere i costi di trasporto fino a tale punto
luogo di consegna ≠ luogo di destinazione
passaggio del rischio ≠ trasferimento delle spese
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FAS
FREE ALONGSIDE SHIP… (named port of shipment)
•
•
•
•
resa FRANCO LUNGO BORDO
il venditore effettua la consegna rimettendo la merce
sottobordo alla nave (ad es. sulla banchina o su una
chiatta) designata dal compratore; in tale luogo si
trasferiscono rischi e oneri successivi
è tenuto ad effettuare lo sdoganamento in esportazione
(non in entrata a destino)
specificare esattamente il luogo (oneri di movimentazione)
NOTA: solitamente i container si consegnano al terminal di
carico del vettore marittimo ⇒ la resa appropriata è FCA
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FOB
FREE ON BOARD… (named port of shipment)
•
resa FRANCO A BORDO
•
il venditore effettua la consegna rimettendo la merce
a bordo della nave designata dal compratore; in tale
luogo si trasferiscono rischi e oneri successivi
•
il venditore è tenuto ad effettuare lo sdoganamento in
esportazione (non in entrata a destino)
NOTA: solitamente i container si consegnano al terminal
di carico del vettore marittimo ⇒ la resa appropriata è
FCA
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CFR
COST AND FREIGHT (named port of destination)
•
•
•
•
resa COSTO E NOLO
il venditore effettua la consegna rimettendo la merce a
bordo della nave designata dal compratore (
trasferimento del rischio) ma sostiene le spese fino al
porto di destinazione
definire contrattualmente, oltre al luogo di destino, il porto
di imbarco, nonché il punto del porto di destinazione
convenuto (oneri di movimentazione ⇒ stipulare contratto
corrispondente con il vettore)
il venditore è tenuto ad effettuare lo sdoganamento in
esportazione (non in entrata a destino)
NOTA: solitamente i container si consegnano al terminal di
carico del vettore marittimo ⇒ la resa appropriata è FCA
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CIF
COST INURANCE AND FREIGHT …
(named port of destination)
•
•
resa COSTO ASSICURAZIONE E NOLO
come CFR, ma il venditore, in aggiunta, deve
stipulare una copertura assicurativa minima (valore di
fattura + 10%) per perdita o danni derivanti dal
trasporto
•
il venditore è tenuto ad effettuare lo sdoganamento in
esportazione (non in entrata a destino)
NOTA: solitamente i container si consegnano al terminal
di carico del vettore marittimo ⇒ la resa appropriata è
FCA
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LE RESE DI ARRIVO
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DAT
DELIVERED AT TERMINAL…
(named terminal at port or place of destination)
•
RESO AL TERMINAL (novità 2010)
•
il venditore effettua la consegna mettendo la merce a
disposizione del compratore dopo averla scaricata al
terminal convenuto (es magazzino, piazzale per
container, ecc) nel porto o luogo di destinazione;
sostiene rischi e spese fino a questo punto
•
specificare chiaramente il terminal e, se possibile, un
punto specifico dello stesso ⇒ stipulare contratto
corrispondente con il vettore
•
è tenuto ad effettuare lo sdoganamento
esportazione (non in entrata a destino)
in
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DAP
DELIVERED AT PLACE… (named place of destination)
•
RESO AL LUOGO DI DESTINAZIONE (novità 2010)
•
il venditore effettua la consegna mettendo la merce a
disposizione del compratore sul mezzo di trasporto di
arrivo nel luogo di destinazione, pronta da scaricare;
sostiene rischi e spese fino a questo punto
•
specificare chiaramente il punto del luogo convenuto
⇒ stipulare contratto corrispondente con il vettore
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DDP
DELIVERED DUTY PAID…(named place of destination)
• RESO SDOGANATO
• il venditore effettua la consegna mettendo la
merce a disposizione del compratore sul mezzo di
trasporto di arrivo nel luogo di destinazione,
pronta da scaricare e ha l’obbligo di sdoganare
(direttamente o indirettamente) in esportazione e
in importazione, pagando i relativi diritti doganali,
nonché (salvo patto contrario) l’IVA e tasse simili
• specificare chiaramente il punto del luogo
convenuto ⇒ stipulare contratto corrispondente
con il vettore
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UN TRUCCHETTO PER MEMORIZZARE…
se il termine inizia con
E il venditore non ha obblighi; il compratore prende in
C
F
D
carico la merce e sostiene i costi di trasporto fino a
destinazione
il venditore sostiene i costi di trasporto fino al luogo
convenuto ≠ dal luogo di consegna (= passaggio
del rischio)
il venditore sostiene le spese di carico, mentre il
trasporto e gli altri oneri accessori sono a carico del
compratore
il venditore sostiene tutti i costi (che possono
includere anche il pagamento dei dazi) fino al luogo
convenuto
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QUAL È IL TERMINE DI
RESA MIGLIORE?
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DIPENDE!
•
dimensioni e struttura aziendale
•
fatturato export
•
politiche commerciali
•
tipologia di merce
•
caratteristiche dell’operazione
•
caratteristiche del cliente
•
………
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Domande?
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