Circolare del 05 marzo 2014 P a g . 1 di 4 Circolare Numero 18/2014 Oggetto IVA su servizi in farmacia Sommario L’attualità della tematica delle prestazioni di servizi in farmacia impone una rivisitazione della normativa fiscale applicabile alle stesse sia per quanto attiene all’esenzione o all’imponibilità ai fini IVA, sia per la modalità di certificazione dei corrispettivi (scontrino, fattura). Contenuto I servizi erogabili in farmacia nel D. Lgs. 153/2009: Si ritiene utile, anzitutto, riassumere le principali categorie di servizi previsti dal citato decreto, rimandando anche ai successivi Decreti Ministeriali che hanno individuato gli specifici servizi erogabili dalle farmacie: D.Lgs. 153/2009 - art.1, comma 2, lett. e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello […] di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti D.M. 16 dicembre 2010 – art. 2 1 - 1 test per glicemia, colesterolo e trigliceridi test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria test ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell'ormone FSA nelle urine test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci L’elenco delle prestazioni può essere comunque periodicamente aggiornato dal Ministero della Salute. Riproduzione vietata www.studiobrunello.it [email protected] Circolare del 05 marzo P a g . 2 di 4 D.Lgs. 153/2009 - art.1, comma 2, lett. d) l’erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici D.M. 16 dicembre 2010 – art. 3 2 - - dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto - spirometria dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell'ossigeno dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell'attività' cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali dispositivi per consentire l'effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di tele cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali D.Lgs. 153/2009 - art.1, comma 2, lett. a), punto 4 la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui alla lettera d) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; D.M. 16 dicembre 2010 – art. 3 (Infermieri) - dispositivi corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo attività concernenti l'educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato iniziative finalizzate a favorire l'aderenza dei malati alle terapie su prescrizione medica ulteriori prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in autonomia secondo il proprio profilo professionale 2 L'elenco e' periodicamente aggiornato con decreto del Ministro della Salute, previa intesa con la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Riproduzione vietata www.studiobrunello.it [email protected] Circolare del 05 marzo P a g . 3 di 4 D.M. 16 dicembre 2010 – art. 4 (Fisioterapisti) - definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all'individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico motorie e cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale La posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate in relazione al regime IVA applicabile L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 128 del 20 dicembre 2011, aveva già affrontato il tema della rilevanza ai fini IVA delle prestazioni rese da personale sanitario all’interno delle Farmacie (infermieri e fisioterapisti) chiarendo come, ai sensi dell’art. 10, comma 18 del DPR 633/1972, siano da considerarsi esenti sia le prestazioni effettuate da professionisti sanitari a favore delle Farmacie sia le prestazioni rese dalle Farmacie nei confronti dei propri clienti/pazienti (sul punto si era espresso anche il nostro studio con la Circolare del 29 dicembre 2011). L’Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta sul tema dell’esenzione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) dei servizi prestati dalle Farmacie con la risposta all’interpello prot. n. 909-18234/2012: è stata, infatti, altresì riconosciuta la sussistenza dei requisiti per l’esenzione delle prestazioni di analisi di prima istanza (rientranti nell’autocontrollo) e delle prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello (qualora tali servizi si sostanzino in prestazioni di misurazione della pressione arteriosa, capacità polmonare, saturazione ossigeno, ecc.). Per l’esenzione dall’IVA l’Agenzia delle Entrate ha ribadito come la prestazione debba essere oggettivamente riconducibile nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione della persona. Rimangono, quindi, soggette ad IVA ordinaria le prestazioni che non rientrano in questo ambito quali, a titolo d’esempio, noleggi, prenotazioni esami, ritiro referti, foratura orecchie e servizi di estetista. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non rientra nell’esenzione genericamente qualsiasi tipologia di prestazione farmaceutica, bensì solo quelle a contenuto terapeutico per le quali è prevalente la prestazione di fare rispetto alla sola cessione di medicinali (diversamente le stesse sono soggette ad IVA). Riproduzione vietata www.studiobrunello.it [email protected] Circolare del 05 marzo P a g . 4 di 4 Nella tabella che segue si riassume, a titolo esemplificativo, il trattamento ai fini IVA delle principali prestazioni di servizi erogate dalla Farmacia: Trattamento IVA Descrizione attività MESSA A DISPOSIZIONE DI OPERATORI SOCIO-SANITARI, INFERMIERI E FISIOTERAPISTI esente PRESTAZIONI ANALITICHE DI PRIMA ISTANZA RIENTRANTI NELL'AUTOCONTROLLO - effettuate tramite operatori sanitari - effettuate direttamente dalla farmacia con eventuale cessione di beni solo accessoria - effettuate direttamente dalla farmacia con eventuale cessione di beni prevalente esente esente imponibile PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALL'UTILIZZO DI DISPOSITIVI STRUMENTALI PER I SERVIZI DI SECONDO LIVELLO - effettuate tramite operatori sanitari - effettuate direttamente dalla farmacia con eventuale cessione di beni solo accessoria - effettuate direttamente dalla farmacia con eventuale cessione di beni prevalente esente esente imponibile NOLEGGIO APPARECCHIATURE imponibile SERVIZI DI PRENOTAZIONE, RITIRO E PAGAMENTO DEI REFERTI DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE (CUP) imponibile Certificazione delle prestazioni di servizi La normativa fiscale prevede, quale certificazione fiscale ordinariamente indicata per tale tipologia di prestazioni, l’emissione della fattura con indicazione, per quelle esenti, della dicitura “DPR 633/1972 art. 10 n. 18 – operazione esente IVA”. Per le sole operazioni assoggettate ad IVA (es.: noleggi), l’art. 22 c.1 punto 4, DPR 633/72 ammette l’emissione dello scontrino fiscale parlante (che riporta, cioè, la natura e la quantità della prestazione e il codice fiscale del cliente) da annotare in una colonna separata del registro dei corrispettivi. Restiamo, comunque, a disposizione per qualsiasi chiarimento. Studio Brunello e Partner Riproduzione vietata www.studiobrunello.it [email protected]
© Copyright 2024 Paperzz