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Sentenza n. 1463/2014 pubbl. il 31/01/2014
RG n. 19650/2012
N. R.G. 19650/2012
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ELENA RIVA CRUGNOLA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19650/2012 promossa da:
AFIN SPA (C.F. 00881960157), con il patrocinio degli avvocati GIUSEPPE MATTEO MASONI e
FEDERICO GUARDASCIONE del foro di Roma nonchè dell’avv. ALBERTO VITA SAMORY del
foro di Milano; elettivamente domiciliata in PIAZZA BORROMEO, 10 20123 MILANO presso i
difensori (studio RIPA DI MEANA E ASSOCIATI);
ATTRICE OPPONENTE
contro
DANIELE CASOLI (C.F. CSLDNL60E30Z133U), con il patrocinio degli avvocati ANTONIO
CHRISTIAN PELLEGRINO FAGGELLA e STEFANO LA PORTA del foro di Milano e dell’avv.
VALERIA BANO del foro di Lecce; elettivamente domiciliato in Corso Magenta, 42 20123 MILANO
presso i difensori (studio LA SCALA E ASSOCIATI);
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'opponente:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa:
revocare, dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 2444, emesso dal
Tribunale di Milano in data 19 gennaio 2012, R.G. n. 41519/11, in quanto non dovute da Afin
S.p.a le somme in esso portate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite."
per l'opposto:
"Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione accogliere le
seguenti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza n. 1463/2014 pubbl. il 31/01/2014
RG n. 19650/2012
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Tribunale, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, disattesa ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nr. 2444/2011,
con riguardo quanto meno all’importo in linea capitale, per i motivi meglio indicati in narrativa
-
confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, oltre ulteriori interessi, e spese;
-
in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui il decreto opposto dovesse essere revocato, in tutto o in
parte, accertare e dichiarare che Afin S.p.a. è debitrice, nei confronti del Dott. Casoli dell’importo
di Euro 50.000,00 oltre interessi dal dovuto all’effettivo saldo, o del diverso importo che risulterà
dovuto all’esito dell’istruttoria, o che sarà ritenuto di giustizia; per l’effetto condannare
l’opponente al pagamento di dette somme in favore del Dott. Casoli oltre interessi dal dovuto al
saldo.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa."
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IN VIA PRINCIPALE:
Sentenza n. 1463/2014 pubbl. il 31/01/2014
RG n. 19650/2012
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
DANIELE CASOLI ha ottenuto decreto ingiuntivo per euro 50.000,00, oltre accessori, nei
confronti di AFIN spa, azionando,
o quale sottoscrittore per euro 500.000,00 di prestito obbligazionario (convertibile in via
indiretta in azioni di UNENDO ENERGIA spa) emesso da AFIN spa il 24.10.2008 (dopo
l'accollo da parte di AFIN spa di precedente prestito obbligazionario emesso da UNENDO
spa il 6.8.2007),
o ai sensi dell'art.13 comma terzo del Regolamento del prestito,
di percepire somme a titolo di c.d. step up (pari al 5% del capitale) previsto quale sorta di "premio" per
tutti gli obbligazionisti alla data di scadenza del prestito per il caso nel quale UNENDO ENERGIA spa,
a tale data, non fosse stata ammessa alla quotazione ovvero non fosse stata incorporata in società
quotata, eventi questi -entrambi non verificatisi- in relazione ai quali l'obbligazionista avrebbe vantato
un diritto di conversione ex art.4 del Regolamento.
AFIN spa ha svolto opposizione, premettendo le vicende del prestito e contestando la lettura
avversaria dell'art.13 del Regolamento, a suo dire prevedente il pagamento del c.d. step up non già
come mera conseguenza della mancata quotazione e/o incorporazione in società quotata di UNENDO
ENERGIA spa, ma invece:
1. con funzione di penale per il ritardo nella conclusione del processo di quotazione (primo capoverso
terzo comma, ipotesi dell'obbligazionista che ha esercitato il diritto di conversione senza che si sia
perfezionata la quotazione e o l'incorporazione in società quotata alla data di scadenza del prestito)
2. con funzione di penale da mancata comunicazione (secondo capoverso terzo comma, ipotesi di
procedimento di quotazione di UNENDO ENERGIA spa avviato senza la prescritta comunicazione
agli obbligazionisti),
richiamando a sostegno della propria tesi:
3. l’art. 8 del Regolamento in tema di rimborso, che non menziona alcun importo per step up (l’incipit
dell’articolo -“salvo quanto disposto dal presente regolamento”- si riferisce alle ritenute fiscali
che l’emittente, quale sostituto d’imposta, aveva l’obbligo di operare su quanto versato dagli
obbligazionisti);
4. la condotta del CASOLI, il quale, sottoscrittore del primo prestito obbligazionario convertibile
emesso da UNENDO SPA disciplinato esattamente con il medesimo regolamento, alla scadenza si
è dichiarato pienamente soddisfatto a fronte del versamento da parte dell’emittente esclusivamente
dell’importo in linea capitale e degli interessi (cfr. doc. 3);
nonchè affermando la non applicabilità degli interessi ex dlgs 231/2002.
Il CASOLI ha contrastato l'opposizione ribadendo la propria lettura dell'art.13 e affermando
l'irrilevanza delle sue pregresse condotte nonchè la ricorrenza di notizie circa il pagamento dello step
up da parte dell'opponente ad altri investitori istituzionali, più "potenti".
Rigettata dal g.i. all'udienza del 17.7.2012 istanza ex art.648 cpc di parte opposta sul rilievo della
opinabilità della questione interpretativa del regolamento, all'udienza del 18.12.2012 sono state poi
ritenute ammissibili dal g.i. prove orali dedotte nelle memorie depositate ex art.183 cpc dalla parte
opposta e relative a capitoli concernenti il pagamento dello step up ad obbligazionisti diversi
dall'opposto nonchè alla presentazione del prestito da parte dell'emittente: quindi il g.i.,
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il proprio diritto,
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o "considerato che sui capitoli come sopra da ammettere questo stesso g.i. ha escusso" (in
procedimento relativo ad opposizione a decreto ingiuntivo riguardante la stessa vicenda, il proc.
n.65188/2012 rg) "i medesimi testi dei quali si chiede oggi la deposizione e che quindi appare
sufficiente ai fini istruttori assegnare termine a parte opposta per la produzione dei relativi
verbali, in accoglimento della sua richiesta",
All'esito di tale contraddittorio i cui termini sono stati ribaditi dalle parti nelle loro difese conclusionali
scritte, reputa il Tribunale che il decreto opposto debba essere revocato in accoglimento del motivo
di opposizione riguardante il tasso degli accessori.
Al riguardo va infatti condivisa la prospettazione dell’opponente, secondo il quale le previsioni in
materia di tasso di interesse contenute nel dlgs n.231/2002 non sono applicabili al rapporto
obbligazionario in discussione,
o trattandosi di rapporto nel quale in particolare il sottoscrittore del prestito, vale a dire
l'opposto CASOLI, ha agito non nella veste di imprenditore (vale a dire quale soggetto
“esercente un’attività economica organizzata od una libera professione”, secondo la
definizione di cui all’art.2 dello stesso dlgs) ma quale persona fisica determinatasi ad
investire proprie disponibilità economiche,
o così risultando carente uno dei presupposti di applicazione della normativa speciale,
destinata a regolare il tasso di interessi relativo ad "ogni pagamento effettuato a titolo di
corrispettivo in una transazione commerciale" (art.1 dlgs), per transazione commerciale
intendendosi, ai sensi dell'art.2 del dlgs, "i contratti, comunque denominati, tra imprese
ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o
prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi".
Il decreto opposto, recante un saggio di interesse superiore a quello legale applicabile al caso di specie,
va dunque revocato.
La revoca del decreto opposto determina poi la necessità di esame della domanda subordinata
dell’opposto, relativa comunque alla condanna dell’opponente al pagamento del capitale già
portato dal provvedimento monitorio: domanda che il Tribunale reputa fondata, risultando
condivisibile la interpretazione del testo del Regolamento seguita dall'opposto.
Al riguardo va in primo luogo rilevato:
 quanto al tenore letterale del testo negoziale, il terzo comma dell'art.13 del Regolamento del
prestito obbligazionario così recita (cfr. doc. 4 opponente):
o "Alla Data di scadenza l'Emittente sarà tenuto a corrispondere ai Portatori che abbiano
esercitato il Diritto di Conversione un importo (step-up) pari al 5% per anno calcolato
sull'importo in linea capitale di ciascun Titolo qualora, alla medesima data, (a) le
azioni di UNENDO ENERGIA non siano quotate su un mercato regolamentato e (b)
l'Incorporazione non sia stata perfezionata. Resta inteso che, qualora l'Emittente non
abbia effettuato la comunicazione di cui all'articolo 4 paragrafo II, tale step-up sarà
dovuto alla Data di Scadenza, a tutti i portatori";
 è pacifico tra le parti che la prima parte del comma si riferisca alla ipotesi nella quale,
o iniziato il processo di quotazione ovvero di incorporazione di UNENDO ENERGIA
SPA,
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ha assegnato termine a parte opposta per la produzione dei verbali del procedimento n.65188/2011,
produzione poi effettuata dal CASOLI il 28.2.2013 (cfr. memoria di deposito e allegati nel fascicolo
d'ufficio).
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o gli obbligazionisti abbiano esercitato il diritto di conversione delle obbligazioni in loro
possesso in azioni della quotanda (o della incorporanda in società quotata), diritto di
conversione da esercitarsi a pena di decadenza entro il termine ex art.4 secondo comma
del Regolamento di quindici giorni "dalla data in cui l'Emittente abbia comunicato al
Rappresentate Comune la data in cui sia stata convocata l'assemblea dei soci di
UNENDO ENERGIA SPA al fine di deliberare" appunto l'inizio della procedura di
ammissione alla quotazione ovvero l'incorporazione in società quotata,
 quanto alla seconda parte del secondo comma dell'art.13 sopra riportato, è invece dibattuta tra le
parti la portata di tale clausola, in particolare:
o l'opponente affermando che anche tale seconda parte vada riferita alla ipotesi di
procedimento di quotazione (o di incorporazione) in concreto avviato, ma rispetto al
quale, per omissione/ritardo da parte dell'emittente della comunicazione prescritta, alla
data di scadenza del prestito gli obbligazionisti non abbiano esercitato il diritto di
conversione,
o l'opposto, al contrario, sostenendo che tale seconda parte vada letteralmente riferita a
tutte le ipotesi nelle quali, alla scadenza del prestito, non sia stata inviata la
comunicazione prescritta agli obbligazionisti e, quindi, anche alla ipotesi nella quale,
come nel caso di specie, la comunicazione non sia stata effettuata non essendovene
ragione dato il mancato avvio del procedimento di quotazione (o di incorporazione).
Riguardo a tali contrapposte letture del testo negoziale va poi considerato:
 che il testo negoziale è obiettivamente ambiguo, letteralmente potendosi pervenire ad entrambe
le interpretazioni proposte dalle parti;
 che allo scioglimento del dubbio interpretativo non pare possa pervenirsi univocamente, sulla
base del complesso delle clausole negoziali, nel senso prospettato -in particolare nella
comparsa conclusionale- dall'opponente, secondo la quale il pagamento dello step-up avrebbe
dovuto rappresentare una componente sostitutiva degli interessi per gli obbligazionisti che
avessero esercitato il diritto di conversione (necessariamente anticipatamente rispetto alla data
di effettiva conversione/incorporazione dato il meccanismo di cui all'art.4 secondo comma
sopra citato) e che, come tali, non avrebbero avuto, dopo tale esercizio, diritto alla
corresponsione degli interessi obbligazionari,
o tale ricostruzione potendo al più essere compatibile con la prima parte della clausola,
o ma non giovando invece a dare senso alla seconda parte della clausola, la quale
presuppone il mancato esercizio del diritto di conversione (in assenza della relativa
comunicazione da parte dell'emittente) e regola dunque una ipotesi nella quale nessuna
funzione sostitutiva rispetto agli interessi può essere attribuita allo step-up;
 che, analogamente, nessuna valenza interpretativa univoca può essere attribuita all'altra
caratteristica del prestito in discussione sottolineata dall'opponente, vale a dire la mera facoltà
(e non l'obbligo) dell'emittente di procedere alla quotazione/incorporazione di UNENDO
ENERGIA SPA,
o il carattere facoltativo dell'avvio del procedimento di quotazione/incorporazione non
essendo di per sè incompatibile con il riconoscimento di un trattamento "premiale" in
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o ma, alla data di scadenza del prestito la quotazione ovvero l'incorporazione non si siano
ancora perfezionate, con conseguente perdita del diritto alla conversione;
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Tale ultima considerazione richiama poi il condivisibile rilievo dell'opposto circa il complessivo assetto
negoziale del prestito obbligazionario in discussione, nel quale agli obbligazionisti veniva riconosciuto
"un interesse lordo pari al tasso Euribor a sei mesi" (cfr. art.3 del Regolamento) e, dunque, un
interesse c.d. flat di per sé non particolarmente redditizio (come affermato dall'opposto senza alcuna
smentita avversaria) "compensato" dalla possibilità di conversione delle obbligazioni in azioni di
UNENDO ENERGIA SPA laddove, alla data di scadenza del prestito, tale società fosse stata quotata
ovvero incorporata in società a sua volta quotata (cfr. art.4 del Regolamento): un complessivo assetto
negoziale nel quale appare quindi di per sé congruo un incremento del compenso spettante agli
obbligazionisti laddove la possibilità di conversione in concreto non fosse realizzabile,
o vuoi nel caso di mancato completamento dell'avviato procedimento di
quotazione/incorporazione entro la data di scadenza del prestito (e di conseguente perdita
del diritto di conversione secondo la disciplina dell'art. 4 del Regolamento), caso questo si è
visto chiaramente disciplinato nella prima parte del secondo comma dell'art.13 del
Regolamento,
o vuoi nel caso di mancata comunicazione da parte dell'emittente dell'avvenuto avvio del
procedimento di quotazione/incorporazione (e di conseguente mancato esercizio del diritto
di conversione), caso questo che anche l'opponente considera ricompreso nella seconda
parte del secondo comma citato,
o vuoi in ogni caso di mancato avvio del procedimento di quotazione/incorporazione entro la
data di scadenza del prestito (e, quindi, di mancata comunicazione da parte dell'emittente di
tale avvio), caso questo al quale, si è detto, può anche essere letteralmente riferita la seconda
parte dello stesso secondo comma, come sostiene l'opposto,
così equiparandosi il trattamento "premiale" degli obbligazionisti in tutte le ipotesi nelle quali la (per
loro) vantaggiosa possibilità di conversione non fosse risultata realizzabile.
Sulla base del complessivo testo negoziale, dunque, lo scioglimento del dubbio derivante dal tenore
letterale della clausola in discussione pare al Tribunale debba operarsi nel senso prospettato
dall'opposto, senso di per sé corrispondente alla intera portata economica della operazione quale
delineata nel Regolamento.
Tale conclusione è poi confortata dalle risultanze istruttorie, in particolare:
 l'advisor ABM FINANCE avendo così illustrato le caratteristiche del prestito: "Nel caso entro
la scadenza finale non si proceda alla quotazione azionaria, UNENDO rimborserà
l'obbligazione con un premio pari al 10% del valore nominale" (cfr. pag.3 doc.5 opposto) 1;
 il teste CAPELLI avendo analogamente riferito quanto alla presentazione del prestito da parte
dell'emittente: "Sono stato presente alla presentazione del prestito obbligazionario di cui al
capitolo. Ciò in quanto l'amministratore unico della APIL SRL, socia di minoranza della srl
presso cui sono direttore finanziario, era interessato a sottoscrivere il prestito. Quindi mi diede
l'incarico di assistere alla presentazione per acquisire informazioni. Preciso che poi la società
APIL SRL sottoscrisse il prestito. Ricordo che nel corso della presentazione venne illustrata la
struttura del prestito obbligazionario, che era molto semplice in quanto si raccoglieva del
capitale tramite il prestito ad un interesse molto basso e quindi favorevole per l'emittente, il
1
Il doc.5 riproduce l'illustrazione del prestito obbligazionario 2007/2009 emesso da UNENDO SPA recante le stesse
condizioni di regolamento di quello 2009/2011 poi emesso da AFI SPA qui in discussione: il concetto espresso a pag.3 del
documento è poi ripetuto a pag.7, mentre a pag.9 si simula "il rendimento della obbligazione in caso di conversione".
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favore degli obbligazionisti per il caso appunto di mancato avvio di tali procedimenti da
parte dell'emittente.
tutto era finalizzato alla quotazione in borsa della emittente, con la previsione che nel caso non
si pervenisse alla quotazione sarebbe stato erogato ai sottoscrittori del prestito un premio,
appunto lo "step up". ADR: Queste informazioni vennero date da quanto ora mi ricordo dal
dott. FABIANI che parlava per conto dell'emittente, non so precisare se si trattasse del legale
rappresentante o di un dirigente o di un socio di maggioranza. Questo dott. FABIANI me lo
ricordo perché poi lo incontrai altre volte, c'erano anche altre persone che si espressero nello
stesso senso del FABIANI per conto dell'emittente, ciò nella prima occasione in cui il prestito
venne presentato, nella seconda occasione invece ricordo che era presente solo il dott.
FABIANI. ADR: Entrambe le riunioni si svolsero a Milano. Su domanda della difesa
dell'opposto che il giudice ammette: Alla seconda scadenza del prestito insorse un contenzioso
tra APIL SRL e l'emittente per il pagamento dello step up, so che poi questo contenzioso venne
risolto ma non ricordo i particolari, ricordo solo che l'emittente riconobbe una certa somma in
favore di APIL SRL ma non so dire se questa somma corrispondesse all'intero step up o solo ad
una parte";
entrambi tali riscontri deponendo quindi per una divulgazione del significato delle clausole negoziali,
anche da parte dell'emittente, nel senso fin qui ritenuto, con ovvia rilevanza di tale condotta di AFIN
SPA ai fini interpretativi ex art.1362 cc.
Per gli assorbenti rilievi fin qui svolti la domanda dell'opposto va dunque ritenuta fondata, al riguardo
dovendosi solo ancora aggiungere che non sembrano invece al Tribunale dirimenti:
 né le considerazioni dell'opponente circa la pregressa condotta del CASOLI (il quale, in
riferimento al precedente prestito obbligazionario 2007/2009, regolato negli stessi termini, non
ha svolto alcuna rivendicazione riguardante lo step-up alla scadenza del prestito),
 nè le risultanze delle deposizioni dei testi ASIETTI e FERRARI,
posto che:
 quanto alla condotta del CASOLI, la stessa appare irrilevante, dato il carattere complessivo
della operazione rappresentata dai due prestiti per così dire consequenziali, solo all'esito del
secondo dei quali si sarebbe potuto consolidare il diritto di conversione (ovvero, secondo la
prospettiva del CASOLI, il proprio diritto allo step-up);
 quanto alle deposizioni dei testi, gli stessi hanno in sostanza riferito di rivendicazioni dello stepup da parte di altri obbligazionisti, rivendicazione alla quale AFIN si è inizialmente opposta poi
procedendo al pagamento richiesto, senza che da tali deposizioni possano quindi trarsi univoci
elementi circa un comportamento dell'emittente di spontaneo riconoscimento della
interpretazione del Regolamento in favore degli obbligazionisti 2.
2
Il teste ASIETTI ha dichiarato:
"Mi sono occupato della restituzione del prestito obbligazionario di cui al capitolo nella mia qualità di dirigente di
CENTROBANCA presso la quale lavoravo anche nel 2011. CENTROBANCA aveva sottoscritto 22 tagli da 250 mila euro
per un totale di 5 milioni e mezzo di euro. Alla scadenza del prestito il 17.2.2011 AFIN non rimborsò alcunché e annunciò
la sua intenzione di non corrispondere comunque alcuna somma a titolo di step up. All'interno di CENTROBANCA fu
chiesto il mio intervento in quanto dirigente addetto alla direzione crediti non performing . Io ritenni che in base ai testi
negoziali lo step up fosse dovuto e quindi CENTROBANCA sostenne fermamente questa posizione ottenendo dopo un certo
periodo di discussione rimborso del capitale e il pagamento di interessi e step up." La difesa di parte opponente chiede
rivolgersi al teste la domanda se nel corso della trattativa di cui ha parlato il teste CENTROBANCA avesse posto il
pagamento delle step up come condizione per lo svincolo di fideiussioni concesse da AFIN e aventi come beneficiaria la
stessa CENTROBANCA fino alla concorrenza di euro 45 milioni. Ammessa la domanda dal g.i. il teste sulla stessa
dichiara: "E' vero che nel corso delle discussioni con AFIN entrò in gioco anche la vicenda delle fideiussioni di cui alla
domanda. Faccio peraltro presente che noi sostenevamo la necessità di un adempimento puntuale da parte di AFIN sia in
termini di rimborso del capitale sia in termini di pagamento di interessi e step up e facemmo presente che se AFIN si fosse
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Sentenza n. 1463/2014 pubbl. il 31/01/2014
RG n. 19650/2012
Sentenza n. 1463/2014 pubbl. il 31/01/2014
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Per quanto fin qui detto, dunque, in accoglimento della domanda subordinata dell'opposto l'opponente
va condannata al pagamento dell'importo di euro 50.000,00, oltre interessi legali dal 17.11.2011
all'effettivo saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto della natura della causa e
dell'attività difensiva svolta, in euro 3.500,00 per compenso d'avvocato, oltre iva e cpa.
P.Q.M.
1. in accoglimento del motivo di opposizione relativo alla misura degli interessi, revoca il decreto
opposto, recante un saggio di interesse superiore a quello legale applicabile al caso di specie;
2. in accoglimento della domanda subordinata dell'opposto, condanna l'opponente AFIN SPA al
pagamento in favore dell'opposto DANIELE CASOLI dell'importo di euro 50.000,00, oltre
interessi legali dal 17.11.2011 all'effettivo saldo;
3. condanna l'opponente AFIN SPA alla rifusione in favore dell'opposto DANIELE CASOLI delle
spese di lite, spese che liquida in euro 3.500,00 per compenso d'avvocato, oltre iva e cpa.
Milano, 22 gennaio 2014.
Il Giudice
Elena Riva Crugnola
dimostrata inadempiente rispetto al rimborso del prestito in tutte le sue componenti, ne avremmo tratto le conseguenze
quanto alla liberazione dalla fideiussione che era una nostra facoltà, nel senso che non avremmo liberato dalla fideiussione
un soggetto che non adempiva alle sue obbligazioni."
Il teste FERRARI ha dichiarato:
"Nel 2011 io ero dirigente presso MELIORBANCA spa. A quanto mi risulta MELIORBANCA venne rimborsata da AFIN
alla scadenza del prestito obbligazionario di cui al capitolo per capitale, interessi e step up. All'epoca seguii una parte
della vicenda, non tutti gli aspetti. Ricordo che l'emittente non aveva intenzione di riconoscere nulla a titolo di step up ma
poi si convinsero a questo pagamento nei confronti di MELIORBANCA " La difesa di parte opponente chiede rivolgersi al
teste la domanda se nel corso della trattativa di cui ha parlato il teste, MELIORBANCA abbia posto il pagamento dello step
up come condizione per la liberazione di AFIN da fideiussioni rilasciate a ciascuna delle banche che in pool avevano
concesso finanziamenti ad ITALTRADING, ex controllata di AFIN. Ammessa la domanda dal g.i il teste sulla stessa
dichiara: "I due aspetti (pagamento dello step up e liberazione di AFIN dalle fideiussioni) sono sempre stati tenuti separati
da MELIORBANCA. In sostanza MELIORBANCA insistette per il pagamento dello step up da parte di AFIN perché
riteneva che tale importo le fosse dovuto secondo i termini negoziali." Su ulteriore domanda della difesa di parte
opponente, ammessa dal g.i., il teste dichiara: "Non sono in grado di ricordare se il pagamento dello step up e la
liberazione dalle fideiussioni si siano poi verificati nella stessa data."
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: