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N. R.G. 13976/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Fernando Ciampi
dott. Claudio Marangoni
dott. ssa Alima Zana
Presidente
Giudice a latere
Giudice estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13976/2010 promossa da:
BOTTARI SPA (C.F. 01651150201), con il patrocinio dell’avv. NEMNI RAFFAELLO,
elettivamente domiciliato in VIA GIOTTO, 3 20145 MILANO presso il difensore avv. NEMNI
RAFFAELLO
ATTORE
contro
ARTEMISIA TRADING SRL (C.F. 04872810637), con il patrocinio dell’avv. MERLO ALBERTO
CARLO, elettivamente domiciliato in VIA ARCHIMEDE, 56 20129 MILANO presso il difensore avv.
MERLO ALBERTO CARLO
JIN LI LIJUN (C.F.JNILJN66D52Z210M), TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE MODA
GIOIA DI JIN LI JUN con il patrocinio dell’avv. RAIOLA AURELIO ROSARIO elettivamente
domiciliato in VIA FONTANA, 3 20122 MILANO presso il difensore avv. RAIOLA AURELIO
ROSARIO
CONVENUTI
ITALCASA SRL (C.F. JNIWWE79R09Z210G), con il patrocinio dell’avv. BONOMO ALFIO e
dell’avv.to elettivamente domiciliato in VIA S. LAZZARO, 14 24122 BERGAMO presso il difensore
avv. BONOMO ALFIO
TERZO CHIAMATO
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Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Sentenza n. 445/2014 pubbl. il 15/01/2014
RG n. 13976/2010
Repert. n. 359/2014 del 15/01/2014
art. 2598 n. 12 e 3 c.c., inibitoria, risarcimento del danno, pubblicazione.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate
all’udienza del 8.10.2013, ad esclusione di Italcasa s.r.l., le cui conclusioni sono riportate nella
comparsa di costituzione e risposta del 22.12.2010, che qui si intende integralmente richiamata.
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Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
OGGETTO: azione di
Sentenza n. 445/2014 pubbl. il 15/01/2014
RG n. 13976/2010
n.e359/2014
delsleale
15/01/2014
contraffazione di marchio denominativoRepert.
e figurativo
di concorrenza
ex
A seguito di procedimento cautelare ante causam richiesto ed ottenuto nei confronti delle società
Artemisia Trading e Moda Gioia di In Li Jun ai fini della tutela urgente del proprio marchio nazionale
denominativo-figurativo composto dalla figura di motociclista + R.EVOLUTION MOTORBIKE
depositato il 3.8.2005 e concesso il successivo 21.2.2006, con atto di citazione notificato in data
18.2.2010 Bottari s.p.a. –società operante da oltre 40 anni nel settore degli accessori per motocicli, cicli
e autoveicoli,- ha instaurato il relativo giudizio di merito, diretto alla stabilizzazione di tali
provvedimenti ed al risarcimento del danno. Ha lamentato di avere rinvenuto presso il punto-vendita di
Moda-Gioia, teli copri-moto impermeabili importati e distribuiti Artemisia Trading, di aspetto identico
ai propri, contrassegnati con un cartellino recante un marchio figurativo identico al proprio.
Si sono costituite le convenute, eccependo la tardiva instaurazione del giudizio di merito ed invocando
nel merito il rigetto delle domande avversarie. La convenuta ha chiamato altresì in manleva, in qualità
di propria fornitrice, il terzo Italcasa s.r.l. il quale a sua volta si costituiva invocando a su volta il rigetto
del ricorso.
Nel corso del giudizio è stata disposta l’esibizione delle scritture contabili della convenuta e della terza
chiamata e, all’esito, la causa è stata rimessa alla fase decisoria, previa assegnazione dei termini di
legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
2.L’eccezione di tardiva instaurazione del giudizio di merito
Il provvedimento cautelare è stato adottato in data 18.1.2010 e comunicato il successivo 19.1.2010.
L’atto di citazione è stato notificato il successivo 18.2.210, dunque entro 31 giorni di calendario
previsti dalla disposizione di cui all’art. 131 c.p.i., alternativamente al termine di venti giorni lavorativi
ove i primi, come nel caso in esame, rappresentino un periodo più lungo.
L’eccezione è priva di pregio ed in ogni caso, anche ove fondata, non avrebbe avuto alcun effetto sul
presente giudizio se non di inefficacia dei provvedimenti urgenti resi ante causa, provvedimenti che
come a breve debbono comunque essere adottati nel presente giudizio.
3.L’eccezione di difetto di legittimazione passiva di Italcasa
Tale presupposto processuale va accertato alla luce della prospettazione delle domanda, a prescindere
dalla sua fondatezza nel merito. E la terza chiamata allo stato appare legittimata passivamente a subire
l'iniziativa processuale svolta nei suoi confronti, giacchè individuata quale concorrente nella condotta
illecita qui censurata (e anzi come a breve indicato da Moda Gioia quale unico responsabile) quindi,
legittimo contraddittore passivo della domanda inibitoria e risarcitoria. E ciò prescindere dalla
maggiore o minore frazione di illecito alla stessa addebitata.
4.nel merito: la contraffazione
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1.Le vicende processuali
Sentenza n. 445/2014 pubbl. il 15/01/2014
RG n. 13976/2010
Repert. n. 359/2014 del 15/01/2014
Parte attrice è titolare di un marchio denominativo- figurativo figura di motociclista+ R. EVOLUTION
MOTORBIKE” depositato in data 3.8.2005 e concesso il 21.2.2006 n. 993758 utilizzato nella propria
produzione nel settore degli accessori per motocicli, cicli ed autoveicoli.
Il marchio presente una parte denominativa composta dalla locuzione E.EVOLUTION sottolineato e
dal termine MOTORBIKE scritto di sotto, caratterizzato sotto il profilo grafico da un gagliardetto e al
centro la lettera “R” Evolution. Secondo le indicazioni grafiche e fotografiche depositate con la
relativa domanda di registrazione “detto campo rettangolare è inserito in una rappresentazione grafica
raffigurante una moto avente sulla carena la lettera R del gagliardetto sul casco e sullo sfondo è
presente una bandiera a scacchi”.
Come osservato dal giudice della cautela, si tratta dunque di un marchio complesso composto da più
elementi alcuni dei quali, se singolarmente considerati, sono privi di capacità distintiva giacchè di uso
generale nel settore di riferimento (si veda ad esempio il termine Motorbike): tuttavia gli stessi,
unitamente combinati secondo le peculiari modalità sopra indicate, acquistano in tal guisa autonoma
capacità individualizzante. andando a comporre il c.d. cuore del marchio idoneo ad identificare
l’origine imprenditoriale del prodotto. E ciò in virtù del c.d. giudizio sintetico e non analitico del segno,
considerando nel suo complesso l’impressione visiva, fonetica e lessicale resa. La censura svolta sul
punto dalla difesa Artemisia, secondo la quale per un verso il segno non sarebbe nuovo (doglianza che
non trova alcun riscontro probatorio agli atti) e per altro verso tale brand non avrebbe alcuna capacità
distintiva, trattandosi segno divenuto di uso comune nel linguaggio comune o negli usi costanti del
commercio, va disattesa.
Simmetricamente, il monopolio del marchio Bottari si estende solo e soltanto alla particolare
combinazione dianzi descritta ed ai suoi singoli elementi: la sua interferenza da parte di altri brand può
dunque essere ravvisata ove, come a breve, tali peculiari scelte vengano nel loro complesso unitamente
riprodotte.
4.2.il giudizio di interferenza
Passando al giudizio di interferenza, ed in particolare all’ipotesi di cui all’art .20, lett .b, c.p.i.., quanto
al rischio di confusione ivi previsto, si è osservato che tale pericolo si concreta anche nell’ipotesi in cui
il pubblico possa credere che i prodotti o servizi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da
imprese collegate. Tale valutazione va compita globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori
pertinenti del caso di specie, in rapporto di interdipendenza, avuto in particolare riguardo alla
somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati. Così, è stato osservato che un tenue
grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di
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4.1. Il segno dell’attrice
Sentenza n. 445/2014 pubbl. il 15/01/2014
RG n. 13976/2010
Repert. n. 359/2014 del 15/01/2014
rilevante è il carattere distintivo del segno anteriore: in effetti, i marchi dotati di un elevato carattere
distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia
rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore. Occorre altresì tener conto del fatto che il
consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere ad un confronto diretto dei vari
marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ha mantenuto nella memoria e che il
suo livello di attenzione può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (v.
sentenza della Corte di giustizia 22.6.1999, causa C- 324/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co.
GmbH/klijsen Handel BV Lloyd, GU UAMI, 1999, pag. 3819, punto 26).
Nel caso in esame, Il Tribunale condivide il giudizio espresso dal giudice della cautela che ha ravvisato
sicuri indici di interferenza del marchio azionato.
Quanto al confronto tra marchi, il segno litigioso utilizzato nei copri- moto di Artemisia riprende
pedissequamente non solo i singoli elementi costituenti il c.d. cuore, ma altresì le particolari modalità
di combinazione di tali elementi (cfr .docc. 1 e 2 del fascicolo di parte attrice): si veda l’utilizzo della
stessa rappresentazione fotografica del motociclo, la ripetizione della locuzione “Motorbike” con i
medesimi caratteri grafici, inserita in un campo rettangolare dal fondo scuro, nella stessa pozione
rispetto alla fotografia del motociclo.
E l’eliminazione di alcuni marginali elementi grafici, probabilmente “attraverso un sistema tipo
photoshop”, quali la “R” sulla carena e sul casco del motociclista e la dizione “E.VOLUTION”, non
muta l’interferenza con il nucleo ideologico del segno, fornendo i due brand a confronto l’identica
impressione visiva, fonetica e lessicale complessiva. E ciò attraverso un giudizio sintetico e unitario,
che conduce a ritenere il marchio censurato potenzialmente idoneo a creare confusione nel pubblico.
Sul punto va solo considerato che ai fini del giudizio positivo dell’ interferenza “non è necessaria
l’identità dei segni, ma è sufficiente la somiglianza; non occorre l’avvenuta confusione, essendo
sufficiente che la somiglianza ne comporti il rischio; la confusione non necessita di un riscontro
concreto, ma può consistere semplicemente nell’astratto rischio di confusione tra i segni” (cfr. Corte
D’Appello di Milano, sentenza n. 2023/09).
A ciò si aggiunga la pressocchè identità dei prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto, con
conseguente integrazione dell’ipotesi di cui all’art. 20 comma 1, lett. B. c.p.i.
5. la concorrenza confusoria e parassitaria
Alla condotta contraffattoria vanno aggiunte ulteriori ed autonome condotte concorrenzialmente sleali,
quali alcune scelte evidentemente volutamente confusorie. Si fa in particolare riferimento alle
confezioni, ove sono riprese pedissequamente :
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Sentenza n. 445/2014 pubbl. il 15/01/2014
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Repert.è tanto
n. 359/2014
15/01/2014
somiglianza tra i marchi e viceversa. Inoltre, il rischio di confusione
più elevatodel
quanto
più
- le indicazioni 100% politielene elettrosaldato antistrappo” inseriti i una maschera gialla );
-le didascalie inserite sul lato destro in basso della confezione (riprese pedissequamente nel contenuto e
nella riproduzione grafica.
E’ invece “cancellato il solo sfondo con la ripetizione in giallo di “R.Evolution”. (cfr. pag. 4
dell’ordinanza della cautela).
A ciò si aggiunge la ripetizione dell’identico cartoncino inserito nella confezione trasparente, della
forma e del colore del copri-moto, visibile dal packaging. Infine: la volontà confusoria emerge dalla
constatazione che “nell’operazione di copiatura è stato tra l’altro omesso di cancellare l’elenco dei
distributori esteri dell’attrice” (cfr. ordinanza citata). Ciò crea anche in concreto un rischio confusorio,
tenuto conto che tali scelte estetiche nella realizzazione del packaging non appaiono di natura
funzionale o standardizzate, ma sono senz’altro voluttuarie e capricciose, svolgendo quindi una
funzione distintiva (cfr. docc. 2 e 5 di parte attrice).
Tali condotte, oltre ad integrare, come accennato, l’autonoma fattispecie sia della concorrenza
confusoria, rilevano altresì sotto il profilo del comportamento contrario alla correttezza professionale
per agganciamento: i teli commercializzati dai convenuti e dalla terza chiamata sono infatti del tutto
simili a quelli dell’attrice e, dunque. richiamano inequivocabilmente nella mente dei consumatori i
prodotti della seconda: essi sfruttano il suo accreditamento sul mercato (azienda che opera da 40 anni,
si ricorda, nel settore) venendo peraltro messi in vendita a prezzo inferiore rispetto a quelli di Bottari.
Anche sotto questo profilo la condotta delle convenute e di Italcasa merita autonoma censura.
Non coglie da ultimo nel segno la censura di Artemisia che contesta l’ammissibilità del concorso delle
domande di contraffazione e di concorrenza sleale; a prescindere dai numerosi arresti di Legittimità di
contrario avviso rispetto alla tesi sostenuta dalla convenuta, va qui solo osservato che la contraffazione
del marchio non assorbe tutte le concrete condotte censurate, residuando gli ulteriori profili di illecito
dianzi esaminati, non riconducibili all’interferenza del segno.
6. Le eccezioni delle convenute
Le doglianze svolte dalle convenute appaiono tutte infondate.
6.1.Si fa in particolare riferimento alla censura svolta da Artemisia secondo la quale non sarebbe stata
raggiunta la prova che i cartellini dianzi citati siano stati inseriti nella confezione litigiosa dalla
convenuta e siano dunque riferibili alla sua attività. Osserva al contrario il Collegio, come
puntualizzato dal giudice della cautela, che la chiusura del packaging è stata compiuta attraverso per
mezzo di una striscia di cartone contenente il marchio Artemisia. Dunque anche la confezione, e il
cartellino in essa inserito, è riconducibile-direttamente o indirettamente- alla condotta di Artemisia.
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Sentenza n. 445/2014 pubbl. il 15/01/2014
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Repert.
-“le altre fotografie (moto e motociclo coperti da telo “con occhielli”
“1”)n. 359/2014 del 15/01/2014
la colpa nelle condotte qui esaminate, una volta accertato l’elemento oggettivo, si presume (cfr. art.
2600 c.c.): è dunque la parte chiamata a rispondere delle condotte illecite onerata di provare il fatto
contrario, superando tale presunzione, attraverso prove precise e concrete. Tale prova non è stata
tuttavia qui raggiunta. Ed in ogni caso è riscontrato nel caso in esame quantomeno un elemento colposo
della condotta della convenuta, considerata la diligenza particolare che deve osservare un operatore
qualificato di mercato, il quale doveva per lo meno dubitare della liceità della merce, tenuto ad
esempio in conto del prezzo vile della stessa.
Quanto alla esiguità dei beni commercializzati, tale circostanza può al più rilevare sotto il profilo
riparatorio ma non già sotto quello relativo all’an della condotta illecita.
6.3.Quanto infine al preteso diverso segmento di mercato di riferimento, eccezione peraltro non
suffragata da elementi probatori, parte attrice ha dedotto e provato che anche i propri prodotti sono
distribuiti nella grande distribuzione, avendo quindi le imprese qui contrapposte un identico bacino di
clientela.
8..La conseguente pronuncia inibitoria, condanna al risarcimento del danno e le pronunce accessorie
All’accertamento della responsabilità nell’illecito consegue l’inibitoria con conseguente fissazione di
una penale per ogni giorno di inosservanza dell’obbligo, qui quantificata in € 20,00 (analogamente a
quanto stabilito dal giudice della cautela) ed in € 1.000,00 per ogni giorno di inosservanza dell’ordine a
partire dalla data successiva alla pubblicazione della sentenza.
Quanto al profilo risarcitorio, deve ritenersi accertata la sussistenza del pregiudizio subito, sia sotto il
profilo della contraffazione che della concorrenza sleale, per sviamento della clientela sia per
annacquamento del marchio dall’altro (giacchè il segno, a cagione della sua imitazione, è stato
pregiudicato nella sua unicità e capacità distintiva). A fronte dell’oggettiva difficoltà di fornire una
prova più rigorosa del pregiudizio, appare giustificato il ricorso alla liquidazione equitativa, tenuto
conto, quale parametro, dell’entità dell’importazione e della commercializzazione, della limitata
estensione temporale del fenomeno e dell’ammontare degli utili delle aziende sleali.
Nel caso in esame va considerato che Artemisia –importatrice e distributrice sul territorio italiano delle
res litigiose- non ha adempiuto integralmente all’obbligo di esibire le proprie scritture contabili ed in
particolare delle fatture d’acquisto, condotta valutabile ex art. 116 c.p.c..
Dalla documentazione prodotta dalle altre parti risulta comunque che Italcasa ha acquistato da
Artemisia 96 confezioni di copri-moto, del valore unitario di 1.65 € per un totale di € 142,56 (fattura n.
1854, cfr. doc. 1 di Italcasa allegato alla memoria ex art. 183 comma 6, n.2 c.p.c.). A sua volta Italcasa
ha poi rivenduto 5 pezzi a favore di Moda Gioia di Jin Li Jun al prezzo unitario di € 1,89 € (cfr. fattura
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RG n. 13976/2010
n. 359/2014
del 15/01/2014
6.2.Quanto alla mancanza del profilo soggettivo dell’illecito in Repert.
capo a Moda
Gioia, va considerato
che
c.p.c). La mancata ottemperanza all’ordine di esibizione da parte di Artemisia lascia supporre che in
realtà i volumi di vendita fossero superiori: e tale indice va computato ai fini della valutazione
equitativa del danno.
Parte attrice dal canto suo ha lamentato di avere subito una contrazione significativa della propria
attività di commercializzazione, giungendo a quantificare il proprio pregiudizio patrimoniale in €
100.000,00: tale importo non è ritenuto dal Tribunale per la gran parte causalmente riferibile all’illecito
qui sindacato, alla luce dei quantitativi di vendita in esame e della limitata frazione temporale nella
quale la condotta è stata riscontrata.
Ricorrendo al criterio equitativo di cui all’art. 1226 c..c, ritiene il Collegio nel caso in esame di
quantificare il risarcimento del danno in € 15.000,00. A tale importo, già liquidato in moneta attuale,
vanno aggiunti gli interessi legali dalla sentenza al saldo. Tale somma va liquidata in solido ex
artt.2055 c.c.. La norma citata è ritenuta applicabile anche nell’ipotesi in cui l’apporto causale di alcuni
dei compartecipi risulti quasi irrilevante essendo irrilevante, essendo ininfluenti sull’esterno rispetto al
danneggiato la diseguaglianza delle colpe. E ciò anche ove più soggetti abbiano posto in essere più
azioni o omissioni anche autonome e temporalmente distinte ma ognuno di essi abbia concorso in
maniera causalmente efficiente a produrre l’evento, sotto quest’ultimo profilo cf.r Cass. 15687/013).
La domanda attorea è da ritenersi infine estesa in via automatica anche ad Italcasa, chiamata in causa
dalla convenuta Moda Gioia come soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell’attore. E ciò attesi gli
arresti di legittimità sul punto che ritengono estesa automaticamente la pretesa dell’attore al terzo
chiamato, senza necessità di apposita istanza, ove il terzo sia chiamato quale vero responsabile nel
quadro di un rapporto oggettivamente unitario. E qui la condotta contraffattoria è ritenuta
soggettivamente imputabile, secondo la tesi della chiamante alla sola Artemisia (cfr. comparsa di
costituzione e risposta con richiesta di chiamata del terzo, pag. 4). E ciò a differenza delle ipotesi di
chiamata in garanzia c.d. propria o impropria, in ragione dell’autonomia sostanziale dei due rapporti
(Cass. 5.3.2013).
Quanto alle domande di “manleva”, ritiene il Collegio di accogliere tali richieste, rispettivamente
contro Artemisia Trading da Italcasa s.r.l. nonché contro Italcasa s.r.l. da Moda Gioia di Li Jun:
pacificamente infatti Artemisia Trading è il soggetto importatore e distributore del prodotto che ha
ceduto la res ad Italcasa e, a cascata, quest’ultima, ha fornito i teli a Moda Gioia. Le domande di
manleva vanno dunque accolte, tenuto conto della giurisprudenza, qui seguita, secondo la quale il
commerciante che ha acquistato prodotti contraffatti ha diritto di manleva verso il proprio dante causa.
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Sentenza n. 445/2014 pubbl. il 15/01/2014
RG n. 13976/2010
del 15/01/2014
n. 590 del 10.2.2009, doc. 2 della terza chiamata, allegato allaRepert.
memorian.ex359/2014
art. 183, comma
6, n. 3
già oggetto di provvedimento di sequestro ante causam.
Non appare invece meritevole di accoglimento la domanda di pubblicazione della presente sentenza,
considerato che tale misura è stata già concessa in sede cautelare, che l’illecito è pacificamente cessato,
e le misure dell’inibitoria e del risarcimento del danno appaiono misure sufficientemente idonee a
presidiare le prerogative dell’attrice.
9. il Comando giudiziale e le spese di lite
Occorre dunque procedere all’accertamento delle condotte illecite di contraffazione e di concorrenza
sleale dianzi accertate, inibire la prosecuzione dell’illecito e condannare le convenute e la terza
chiamata al risarcimento del danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore dell’attrice carico
delle convenute e della terza chiamata in solido.
Quanto al rapporto processuale rispettivamente tra Artemisia Trading e Italcasa s.r.l. nonché tra
Italcasa s.r.l. e Moda Gioia di Li Jun in relazione alle domande di manleva, per le quali rispettivamente
Artemisia è soccombente nei confronti di Italcasa e quest’ultima è soccombente nei confronti di Moda
Gioia, ritiene il Tribunale che ricorrano giusti motivi per operare la compensazione integrale, tenuto
conto da un lato che Artemisia non si è opposta all’accoglimento della domanda di manleva e
considerato del resto che l’estensione del contraddittorio a Italcasa e Moda Gioia ha consentito di
accertare profili autonomi di responsabilità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande
formulate da Bottari s.p.a. contro Artemisia Trading e Moda Gioia di Li Jun con atto di citazione
notificato in data 18.2.2010 e con l’intervento su chiamata di ItalCasa s.r.l, ogni altra e diversa
domanda ed eccezione disattesa e rigettata, così provvede:
1) accerta e dichiara che le convenute e la terza chiamata si sono rese responsabili di contraffazione del
marchio figurativo italiano n. 993758 depositato in data 3.8.2005 e concesso il 21.2.2006 di titolarità
dell’attrice;
2) accerta e dichiara che la convenute e la terza chiamata si sono rese responsabili di atti di concorrenza
sleale ex art. 2598 n.n. 1 e 3 c..c. ai danni di parte attrice in relazione alle condotte indicate in narrativa;
3) inibisce alle convenute ed alla terza chiamata la prosecuzione degli illeciti di cui al punto sub. n. 1 e
n. 2;
4) fissa a titolo di penale la somma di € 20,00 per ogni confezione di telo copri-moto prodotta,
commercializzata o offerta in vendita in violazione dell’inibitoria di cui al punto sub. 3), e di € 1000,00
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Sentenza n. 445/2014 pubbl. il 15/01/2014
RG n. 13976/2010
Repert.
n. 359/2014
dellitigiose,
15/01/2014
Va altresì disposto il ritiro dal commercio in via definitiva ex art.
124 c.p.i.
delle confezioni
pubblicazione della presente pronuncia;
5)condanna le convenute e la terza chiamata in solido a rifondere i danni patiti da Bottari s.p.a.,
quantificati in € 15.000,00 già comprensivi di rivalutazione e interessi legali fino ad oggi, oltre interessi
legali su tale importo dalla sentenza al saldo;
6)ordina il ritiro dal commercio delle confezioni di tali copri-moto oggetto del giudizio;
7)condanna la convenute e la terza chiamata in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite a favore
di Bottari s.p.a., liquidate complessivamente nell’importo in € 6.000,00 di cui € 300,00 per spese ed il
residuo per compensi, oltre accessori di legge;
8) compensa integralmente le spese di lite tra Artemisia Trading e Italcasa s.r.l. nonché tra Italcasa
s.r.l. e Moda Gioia di Li Jun;
9)dichiara Italcasa s.r.l. tenuta a tenere indenne Moda Gioia Di Li Jun, delle somme che quest’ultima
dovesse corrispondere a Bottari s.p.a. in virtù dei punti sub. n.5) e n. 7), condannandola a rimborsare
tali importi a favore di Moda Gioia di Li Jun;
10) dichiara Artemisia Trading tenuta a tenere indenne Italcasa s.r.l. delle somme che quest’ultima
dovesse corrispondere a Bottari s.p.a. in virtù dei punti sub. n. 6) e n. 7) ed a favore di Moda Gioia di
Li Jun in virtù del punto sub. n. 9), condannandola a rimborsare a favore di Italcasa s.r.l. tali importi.
Così deciso in Milano, il 10.1.2014
Il Presidente
Fernando Ciampi
Il giudice estensore
Alima Zana
pagina
http://bit.ly/1uu2024
10 di 10
Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del
Sentenza n. 445/2014 pubbl. il 15/01/2014
RG n. 13976/2010
del 15/01/2014
provvedimentoRepert.
a partire n.
dal359/2014
giorno successivo
dalla