Sentenza n. 6072/2014 pubbl. il 12/05/2014 RG n. 37604/2010 Repert. n. 5276/2014 del 12/05/2014 N.R.G. 37604/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona di dott.ssa Marina Tavassi Presidente dott. Claudio Marangoni Giudice a latere dott. Alima Zana Giudice estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37604/2010 promossa da: D&D CONCERTI S.R.L (C.F. 04278640968), con il patrocinio dell’avv. QUIRICONI GIANPIETRO e dell’avv. BINASCHI PAOLO (BNSPLA69C10F205U) VIA F. SFORZA, 14 20122 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA F. SFORZA, 14 20122 MILANO presso il difensore avv. QUIRICONI GIANPIETRO ATTORE contro SALVATORE PRIMICERI (C.F. PRMSVT75L16B936L), con il patrocinio dell’avv. GRECO DAVIDE, elettivamente domiciliato in VIA DURINI, 14 20122 MILANO presso il difensore avv. GRECO DAVIDE pagina http://bit.ly/XvwIf9 1 di 11 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 TRIBUNALE di MILANO VOILIER 2000 NETWORK DI SALVALTORE Sentenza n. 6072/2014 pubbl. il 12/05/2014 RG n. 37604/2010 PRIMICERI (C.F.n.00762600146), il Repert. 5276/2014 delcon 12/05/2014 patrocinio dell’avv. GRECO DAVIDE, elettivamente domiciliato in VIA DURINI, 14 20122 MILANO presso il difensore avv. GRECO DAVIDE CONVENUTI OGGETTO inadempimento contrattuale, risoluzione di diritto e/o giudiziale, CONCLUSIONI: rassegnate convenuti parte attrice all’udienza come da del come da 22.1.2014, conclusioni precisazione qui indicate delle integralmente nelle rispettive conclusioni richiamate, i comparse di costituzione e risposta. pagina http://bit.ly/XvwIf9 2 di 11 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 danno alla reputazione e all’immagine, risarcimento del danno Sentenza n. 6072/2014 pubbl. il 12/05/2014 RG n. 37604/2010 Repert. n. 5276/2014 del 12/05/2014 1. Le vicende processuali D&D Concerti s.r.l.- società titolare in esclusiva mondiale, dei diritti inerenti lo sfruttamento dell’immagine, la distribuzione e la promozione degli spettacoli del gruppo artistico PFM Premiata Forneria Marconi- ha convenuto in giudizio Voilier 2000 Network di Salvatore Primiceri e di controparte ad un contratto stipulato in data 14.4.2009 avente ad oggetto l’organizzazione di un concerto -annullato- del citato gruppo “PFM” presso l’Arena Daturi di Piacenza per il giorno 12.6.2009. Ha lamentato il mancato pagamento del corrispettivo da corrispondere a cura della società convenuta prima dell’esibizione nonché la mancata predisposizione del palco e degli ambienti limitrofi, così come pattuiti. Con conseguente risoluzione di diritto del contratto ed il risarcimento del danno nella misura prevista nella penale. Ha infine lamentato la lesione della propria immagine e della reputazione commerciale derivante dalla condotta diffamatoria tenuta dal convenuto Primiceri successivamente all’annullamento dello spettacolo, anche mediante dichiarazioni rese agli organi di stampa. Si sono costituiti entrambi i convenuti: Voilier ha invocato il rigetto delle domande attrici e svolto a sua volta domanda riconvenzionale di risoluzione del negozio per inadempimento di controparte, con conseguente risarcimento del danno sempre nella misura indicata nella penale anche per lesioni all’immagine. Primiceri personalmente ha chiesto la reiezione delle domande della società attrice. Assunte le prove orali richieste dalle parti ed ammesse dal giudice, la causa è stata rimessa in decisione in data 22.1.2014, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali. 2. La domanda contrattuale svolta da parte attrice. pagina http://bit.ly/XvwIf9 3 di 11 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Salvatore Primiceri personalmente per fare accertare il grave inadempimento 2.1. Gli inadempimenti della L’istruttoria acclarare i orale gravi Sentenza n. 6072/2014 pubbl. il 12/05/2014 RG n. 37604/2010 convenuta Repert. n. 5276/2014 del 12/05/2014 compiuta nel inadempimenti corso di del parte giudizio convenuta ha consentito sotto un di duplice profilo. Ed in particolare: In primo luogo è provato il mancato rispetto delle condizioni di pagamento delle somme previste a titolo di corrispettivo a favore dell’attrice da dell’esibizione. Nel testo del contratto era previsto, in effetti, il pagamento di un acconto pari a € 10.000,00 da versare almeno dieci giorni prima del concerto: tale pattuizione era presidiata dalla previsione della clausola risolutiva espressa; il saldo doveva essere invece versato entra la sera dello spettacolo prima del suo inizio. Parte convenuta, al contrario, non ha provveduto a versare nei termini pattuiti né l’intero acconto -corrispondendo la minor somma di € 5.500,00né il saldo. Dalle testimonianze raccolte è emerso che la sera del concerto il convenuto Primiceri offrì un importo notevolmente inferiore, affermando “posso darti gli incassi dei biglietti della serata ma non ho altro” (cfr. le dichiarazioni rese dai testimoni Massimo Lamberti e Giuseppe Consoli). A tale affermazione seguì il rifiuto di adempiere da parte attrice, annullando lo spettacolo. E, secondo l’assetto degli oneri probatori, alla luce delle prove orali raccolte a supporto delle tesi attoree, spettava a Voilier provare il pagamento ovvero l’offerta puntuale e completa dell’adempimento. Tale prova è tuttavia mancata: sul punto, parte convenuta va infatti dichiarata decaduta dal diritto alla prova orale sulle circostanze ammesse con ordinanza istruttoria del 30.11.2011: l’esame dei relativi testimoni era stata fissata per l’udienza del 20.3.2013, alla quale tuttavia gli pagina http://bit.ly/XvwIf9 4 di 11 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 versare integralmente, secondo gli accordi negoziali, prima dell’inizio stessi non sono stati intimati (cfr. Sentenza n. 6072/2014 pubbl. il 12/05/2014 RG n. 37604/2010 relativiRepert. processi verbali d’udienza). n. 5276/2014 del 12/05/2014 Con la conseguente decadenza prevista dall’ art. 104 disp. att. c.p.c.. Sempre in relazione al corrispettivo, va infine osservato che da parte di Voilier non venne neppure garantito un adeguato sistema di controllo dei biglietti venduti, sì da consentire la verifica dell’eventuale superamento dell’incasso minimo, pari a € 55.000,00, oltre il quale l’attrice aveva Si veda sul punto quanto dichiarato dal testimone Lamberti (del tutto estraneo alle parti in causa), il quale ha precisato “quella sera ho verificato che venivano venduti biglietti senza timbro. Ho verificato questa circostanza perché allo stadio mi ero recato con una cinquantina degli associati e alcuni di questi avevano i biglietti bianchi (..)”. Parte convenuta non ha negato in sé la circostanza, ma ha tentato di minimizzarla riducendola a solo una decina di biglietti ed addebitando l’ inconveniente ad un problema temporaneo della stampante fiscalizzata SIAE, fornita in comodato d’uso dalla società ELAND s.p.a.. Di tali circostanze non vi è agli atti tuttavia prova alcuna; anzi, quelle orali raccolte sono di segno contrario (cfr. testimonianza resa da Massimo Lamberti il quale ha precisato che di circa 400 biglietti raccolti dalla sua associazione per i rimborsi “almeno un terzo se non la metà erano bianchi e non recavano il timbro SIAE”). In secondo luogo viene in rilievo l’obbligo di Voilier di predisporre un luogo idoneo alla esibizione degli artisti, presidiato da specifiche prescrizioni tecniche pattuite dalle parti e versate nel Rider Tecnico allegato al contratto (ed in particolare erano disciplinati: l’ampiezza del palco, le luci, gli uffici e camerini, il catering, ecc. cfr. doc. 1 di parte attrice). Sul punto, l’organizzazione affidata alla convenuta si è rivelata carente sotto numerosi profili. Ed in particolare è stata provata: pagina http://bit.ly/XvwIf9 5 di 11 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 diritto, secondo gli accordi, di trattenere la percentuale del 50%. - l’inadeguatezza del palco di Sentenza n. 6072/2014 pubbl. il 12/05/2014 RG n. 37604/2010 esibizione e Repert. dell’impianto elettrico delle n. 5276/2014 del 12/05/2014 luci (cfr. teste Grosso “confermo che il palco era di dimensioni molto inferiori a quelle pattuite”, (..) per “garantire la via di fuga in caso di pericolo” (..) “ad esempio deve essere posizionata una specifica illuminazione di servizio e le indicazioni delle vie di esodo”; “a terra vennero posizionati tralicci e americane per reggere le luci, strumenti che -la mancata predisposizione di un’area accessoria adeguata: le aree mixer e mixer luce erano prive di transennatura; i camerini erano sguarniti di guardiani e di transenne per evitare l’accesso del pubblico (“non c’era alcuna delimitazione tra area palco ed area destinata al pubblico” (..) “noi della produzione ci siamo attivati (..) “ cercavamo di regolamentare il flusso di persone verso i bagni che però erano accessori ai camerini degli artisti“ cfr. testimone Grosso). Del resto, la documentazione offerta da parte convenuta (attestante ad esempio il rilascio da parte dell’autorità competente della licenza per effettuare l’evento, la licenza di agibilità ex art. 80 TULPS ecc) attesta la conformità dei luoghi rispetto alle prescrizioni della p.a., ma nulla dice sotto il profilo probatorio in ordine all’adempimento degli obblighi assunti da Voilier. E se alcune doglianze ineriscono alla struttura dello stadio Daturi, prescelto per l’esibizione, e se dunque non era esigibile da parte della convenuta una loro modifica- si veda, ad esempio, la posizione dei camerini rispetto ai bagni pubblici- altre carenze – con riguardo all’ l’impianto elettrico ed alla delimitazione tra area adibita al pubblico e palcoattengono proprio all’esatto adempimento degli obblighi posti a carico di Voilier secondo canoni di ordinaria diligenza. pagina http://bit.ly/XvwIf9 6 di 11 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 normalmente vengono montati sul palco”); Inoltre se alcuni inadempimenti l’assenza di un effettivo Sentenza n. 6072/2014 pubbl. il 12/05/2014 RG n. 37604/2010 censurati da parten. attrice (addelesempio Repert. 5276/2014 12/05/2014 ristoro dell’artista e dei tecnici) non costituivano presupposti ineludibili per effettuare l’esibizione, altri apparivano invece all’esibizione indispensabili, degli artisti si tanto che manifesta il come rifiuto di reazione dare luogo proporzionata rispetto ai canoni di cui all’art. 1460 c.c., come a breve. La conseguenza sul piano sanzionatorio è dunque la risoluzione per inadempimento di parte convenuta. Non si può tuttavia sotto questo profilo accedere alla domanda di risoluzione di diritto, non essendo prevista tra le ipotesi di risoluzione automatica né quella di mancato pagamento del saldo prima del concerto né quella di mancata predisposizione di adeguate aree attrezzate per lo spettacolo. E -quanto al mancato versamento dell’acconto di € 10.000,00- è vero che tale obbligazione era rafforzata dalla previsione dalla clausola risolutiva espressa: tuttavia in questo caso parte attrice, attraverso la propria condotta tenuta fino al giorno della manifestazione, ha inequivocabilmente manifestato la volontà di non volersene avvalere. Merita invece accoglimento la domanda di risoluzione giudiziale per inadempimento. Invero –seppure non fosse previsto come termine essenziale il pagamento del saldo prima sull’acconto del concerto- costituiva il pregresso comportamento mancato già esatto idoneo a adempimento far dubitare dell’affidabilità di Voilier. Con la conseguenza che, sommatasi al primo quello del mancato saldo, tale doppia condotta inadempiente –unitamente alla predisposizione di un ambiente non conforme agli accordi- hanno legittimato parte attrice a sollevare l’eccezione ex art. 1460. pagina http://bit.ly/XvwIf9 7 di 11 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 2.2. La conseguente risoluzione Anche il sindacato previsto impone di vagliare inadempimento secondo altrui dell’eccezione, proporzionalità sull’equilibrio Sentenza n. 6072/2014 pubbl. il 12/05/2014 RG n. 37604/2010 dall’art. 1460,comma 2 .cc., disposizione che Repert. n. 5276/2014 del 12/05/2014 e appare canoni di l’adempimento positivamente degli opposti sinallagmatico: la buona che fede viene superato. E rifiutato ciò inadempimenti mancata l’equivalenza alla ed predisposizione tra in virtù luce della all’incidenza di ambiente inciso negativamente su entrambe le prestazioni alle quali era tenuta la convenuta, giustificando il rifiuto di adempiere di D&D. Passando al profilo risarcitorio, parte attrice invoca il risarcimento del danno per l’importo previsto nella clausola penale (cfr. punto n. 8.3 e 14.2 del testo negoziale), qui è correttamente richiesto per la somma € 30.500,00 -già detratto l’importo già percepito da D&D di € 5.500,00- oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. Tale importo corrisponde del resto al corrispettivo minimo (esclusa la parte eventuale di corrispettivo, ove fosse stato superato un certo incasso) pattuito a favore di parte attrice. 3.La domanda di lesione all’immagine ed alla reputazione Anche la domanda di lesione all’immagine ed alla reputazione di D&D merita accoglimento. Tra varie dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa dal Primiceri a seguito dell’annullamento del concerto, molte delle quali addebitano con toni accessi l’annullamento del concerto a controparte, la più significativa appare la seguente: “mi sono trovato di fronte a gente arrogante e senza scrupoli, la cui unica volontà manifestata, nonostante gli innumerevoli tentativi di mediazione, è stata di annullare il concerto (doc. 4 di parte attrice). pagina http://bit.ly/XvwIf9 8 di 11 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 idoneo per l’esibizione e il mancato pagamento del corrispettivo hanno condotta lesiva comportamento si concreta inadempiente, non riscontrato, espressioni formali che esondano al fine di ricondurre pensiero ed al ingenera nel imprenditoriale tali diritto di lettore una di parte mediante l’utilizzo di da quella continenza formale necessaria affermazioni critica, a alla copertura connotazione attrice, seppure libera espressione del costituzionale. Ciò negativa non della condotta direttamente citata ma comunque facilmente identificabile: D&D viene descritta in generale come soggetto che opera con scelte contrarie alle regole di correttezza professionale e di buona fede, lasciando intendere poi la sua volontà nell’occasione del concerto, di frustare con una condotta spregiudicata le ragioni della controparte e le legittime aspettative del pubblico. Con conseguente danno alla reputazione ed all’immagine che va ristorato. Il Collegio ritiene di liquidare a tale titolo per risarcimento del danno non patrimoniale l’importo di € 2.500,00 da porre a carico del Primiceri personalmente, autore della condotta: tale somma è già liquidata in moneta attuale, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. 4. Le domande riconvenzionali svolte dai convenuti Alla luce delle considerazioni sopra svolte al punto sub. 3, vanno rigettate le domande simmetricamente svolte in via riconvenzionale dalla convenuta Voilier, di risoluzione per inadempimento di parte attrice e di conseguente risarcimento del danno. Anche Salvatore Primiceri ha svolto domanda riconvenzionale, ma solo in sede di comparsa conclusionale: tenuto conto della sua tardività, come del resto puntualmente eccepito dalla difesa dell’attrice, essa va quindi disattesa, in quanto inammissibile. 5. il governo delle spese pagina http://bit.ly/XvwIf9 9 di 11 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 La Sentenza n. 6072/2014 pubbl. il 12/05/2014 RG n. 37604/2010 dunque Repert. nell’addebitare a D& D un n. 5276/2014 del 12/05/2014 Sentenza n. 6072/2014 pubbl. il 12/05/2014 RG n. 37604/2010 soccombenza deiRepert. convenuti e si liquidano in n. 5276/2014 del 12/05/2014 Le spese di lite seguono la solido a loro carico come da dispositivo. Trovano qui applicazione le nuove tabelle allegate al D.M. 55/2014, entrato in vigore il 3.4.2014, dunque antecedentemente all’ultimo atto difensivo compiuto dalle parti in data 7.4.2014 con il deposito della memoria di replica, tenuto conto che l'attività difensiva si è conclusa sotto il vigore della nuova normativa. Il Tribunale di Milano in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulle domande svolte da D& D Concerti s.r.l. con atto di citazione notificato in data 16.11.2010 nonché sulle domande riconvenzionali svolte da Voilier 2000 Network di Salvatore Primiceri e da Salvatore Primiceri, ogni altra domanda, istanza, ed eccezione disattesa o altrimenti assorbita, così provvede: 1)accerta e dichiara la risoluzione di diritto del contratto concluso tra le parti in data 14.4.2009 per inadempimento di Voilier 2000 Network di Salvatore Primiceri; 2) condanna Voilier 2000 Network di Salvatore Primiceri al risarcimento del danno a favore di parte attrice, liquidando a tale titolo l’importo di € 30.500,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 3) accertata la lesione all’immagine di D& D da parte di Salvatore Primiceri, condanna quest’ultimo al risarcimento del danno a favore di parte attrice liquidato in € 2.500,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 4)rigetta le domande riconvenzionali svolte da entrambi i convenuti per le ragioni di cui in narrativa; pagina http://bit.ly/XvwIf9 10 di 11 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 P.Q.M. 5)condanna i convenuti in solido al Sentenza n. 6072/2014 pubbl. il 12/05/2014 RG n. 37604/2010 pagamento Repert. delle spese di lite del liquidate n. 5276/2014 12/05/2014 in € 6.500,00 di cui € 500,00 per spese e il residuo per compensi, oltre spese forfettarie forensi nella misura del 15% ed accessori di legge. Così deciso in Milano, 8 maggio 2014 Il Presidente Il giudice estensore dott.ssa Alima Zana pagina http://bit.ly/XvwIf9 11 di 11 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 dott.ssa Marina Tavassi
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