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Sentenza n. 6072/2014 pubbl. il 12/05/2014
RG n. 37604/2010
Repert. n. 5276/2014 del 12/05/2014
N.R.G. 37604/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona di
dott.ssa Marina Tavassi
Presidente
dott. Claudio Marangoni
Giudice a latere
dott. Alima Zana
Giudice estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37604/2010 promossa da:
D&D
CONCERTI
S.R.L
(C.F.
04278640968),
con
il
patrocinio
dell’avv.
QUIRICONI GIANPIETRO e dell’avv. BINASCHI PAOLO (BNSPLA69C10F205U) VIA F.
SFORZA, 14 20122 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA F. SFORZA, 14
20122 MILANO presso il difensore avv. QUIRICONI GIANPIETRO
ATTORE
contro
SALVATORE PRIMICERI (C.F. PRMSVT75L16B936L), con il patrocinio dell’avv.
GRECO DAVIDE, elettivamente domiciliato in VIA DURINI, 14 20122 MILANO
presso il difensore avv. GRECO DAVIDE
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
TRIBUNALE di MILANO
VOILIER 2000 NETWORK DI SALVALTORE
Sentenza n. 6072/2014 pubbl. il 12/05/2014
RG n. 37604/2010
PRIMICERI
(C.F.n.00762600146),
il
Repert.
5276/2014 delcon
12/05/2014
patrocinio dell’avv. GRECO DAVIDE, elettivamente domiciliato in VIA DURINI,
14 20122 MILANO presso il difensore avv. GRECO DAVIDE
CONVENUTI
OGGETTO inadempimento contrattuale, risoluzione di diritto e/o giudiziale,
CONCLUSIONI:
rassegnate
convenuti
parte
attrice
all’udienza
come
da
del
come
da
22.1.2014,
conclusioni
precisazione
qui
indicate
delle
integralmente
nelle
rispettive
conclusioni
richiamate,
i
comparse
di
costituzione e risposta.
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
danno alla reputazione e all’immagine, risarcimento del danno
Sentenza n. 6072/2014 pubbl. il 12/05/2014
RG n. 37604/2010
Repert. n. 5276/2014 del 12/05/2014
1. Le vicende processuali
D&D Concerti s.r.l.- società titolare in esclusiva mondiale, dei diritti
inerenti lo sfruttamento dell’immagine, la distribuzione e la promozione
degli spettacoli del gruppo artistico PFM Premiata Forneria Marconi- ha
convenuto
in
giudizio
Voilier
2000
Network
di
Salvatore
Primiceri
e
di controparte ad un contratto stipulato in data 14.4.2009 avente ad
oggetto l’organizzazione di un concerto -annullato- del citato gruppo “PFM”
presso l’Arena Daturi di Piacenza per il giorno 12.6.2009. Ha lamentato il
mancato pagamento del corrispettivo da corrispondere a cura della società
convenuta prima dell’esibizione nonché la mancata predisposizione del palco
e degli ambienti limitrofi, così come pattuiti. Con conseguente risoluzione
di diritto del contratto ed il risarcimento del danno nella misura prevista
nella penale. Ha infine lamentato la lesione della propria immagine e della
reputazione commerciale derivante dalla condotta diffamatoria tenuta dal
convenuto
Primiceri
successivamente
all’annullamento
dello
spettacolo,
anche mediante dichiarazioni rese agli organi di stampa.
Si sono costituiti entrambi i convenuti: Voilier ha invocato il rigetto
delle domande attrici e svolto a sua volta domanda riconvenzionale di
risoluzione del negozio per inadempimento di controparte, con conseguente
risarcimento del danno sempre nella misura indicata nella penale anche per
lesioni all’immagine. Primiceri personalmente ha chiesto la reiezione delle
domande della società attrice.
Assunte le prove orali richieste dalle parti ed ammesse dal giudice, la
causa è stata rimessa in decisione in data 22.1.2014, previa assegnazione
dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. La domanda contrattuale svolta da parte attrice.
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Salvatore Primiceri personalmente per fare accertare il grave inadempimento
2.1. Gli inadempimenti della
L’istruttoria
acclarare
i
orale
gravi
Sentenza n. 6072/2014 pubbl. il 12/05/2014
RG n. 37604/2010
convenuta
Repert. n. 5276/2014 del 12/05/2014
compiuta
nel
inadempimenti
corso
di
del
parte
giudizio
convenuta
ha
consentito
sotto
un
di
duplice
profilo. Ed in particolare:
In primo luogo è provato il mancato rispetto delle condizioni di pagamento
delle somme previste a titolo di corrispettivo a favore dell’attrice da
dell’esibizione. Nel testo del contratto era previsto, in effetti, il
pagamento di un acconto pari a € 10.000,00 da versare almeno dieci giorni
prima del concerto: tale pattuizione era presidiata dalla previsione della
clausola risolutiva espressa; il saldo doveva essere invece versato entra
la sera dello spettacolo prima del suo inizio.
Parte convenuta, al contrario, non ha provveduto a versare nei termini
pattuiti né l’intero acconto -corrispondendo la minor somma di € 5.500,00né il saldo. Dalle testimonianze raccolte è emerso che la sera del concerto
il convenuto Primiceri offrì un importo notevolmente inferiore, affermando
“posso darti gli incassi dei biglietti della serata ma non ho altro” (cfr.
le dichiarazioni rese dai testimoni Massimo Lamberti e Giuseppe Consoli). A
tale
affermazione
seguì
il
rifiuto
di
adempiere
da
parte
attrice,
annullando lo spettacolo.
E, secondo l’assetto degli oneri probatori, alla luce delle prove orali
raccolte a supporto delle tesi attoree, spettava a Voilier provare il
pagamento ovvero l’offerta puntuale e completa dell’adempimento.
Tale prova è tuttavia mancata: sul punto, parte convenuta va infatti
dichiarata decaduta dal diritto alla prova orale sulle circostanze ammesse
con ordinanza istruttoria del 30.11.2011: l’esame dei relativi testimoni
era stata fissata per l’udienza del 20.3.2013, alla quale tuttavia gli
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versare integralmente, secondo gli accordi negoziali, prima dell’inizio
stessi non sono stati intimati (cfr.
Sentenza n. 6072/2014 pubbl. il 12/05/2014
RG n. 37604/2010
relativiRepert.
processi
verbali d’udienza).
n. 5276/2014
del 12/05/2014
Con la conseguente decadenza prevista dall’ art. 104 disp. att. c.p.c..
Sempre in relazione al corrispettivo, va infine osservato che da parte di
Voilier non venne neppure garantito un adeguato sistema di controllo dei
biglietti venduti, sì da consentire la verifica dell’eventuale superamento
dell’incasso minimo, pari a € 55.000,00, oltre il quale l’attrice aveva
Si veda sul punto quanto dichiarato dal testimone Lamberti (del tutto
estraneo alle parti in causa), il quale ha precisato “quella sera ho
verificato che venivano venduti biglietti senza timbro. Ho verificato
questa circostanza perché allo stadio mi ero recato con una cinquantina
degli associati e alcuni di questi avevano i biglietti bianchi (..)”.
Parte convenuta non ha negato in sé la circostanza, ma ha tentato di
minimizzarla riducendola a solo una decina di biglietti ed addebitando l’
inconveniente ad un problema temporaneo della stampante fiscalizzata SIAE,
fornita in comodato d’uso dalla società ELAND s.p.a.. Di tali circostanze
non vi è agli atti tuttavia prova alcuna; anzi, quelle orali raccolte sono
di segno contrario (cfr. testimonianza resa da Massimo Lamberti il quale ha
precisato che di circa 400 biglietti raccolti dalla sua associazione per i
rimborsi “almeno un terzo se non la metà erano bianchi e non recavano il
timbro SIAE”).
In secondo luogo viene in rilievo l’obbligo di Voilier di predisporre un
luogo
idoneo
alla
esibizione
degli
artisti,
presidiato
da
specifiche
prescrizioni tecniche pattuite dalle parti e versate nel Rider Tecnico
allegato al contratto (ed in particolare erano disciplinati: l’ampiezza del
palco, le luci, gli uffici e camerini, il catering, ecc. cfr. doc. 1 di
parte attrice). Sul punto, l’organizzazione affidata alla convenuta si è
rivelata carente sotto numerosi profili. Ed in particolare è stata provata:
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diritto, secondo gli accordi, di trattenere la percentuale del 50%.
- l’inadeguatezza del palco di
Sentenza n. 6072/2014 pubbl. il 12/05/2014
RG n. 37604/2010
esibizione e Repert.
dell’impianto
elettrico
delle
n. 5276/2014
del 12/05/2014
luci (cfr. teste Grosso “confermo che il palco era di dimensioni molto
inferiori a quelle pattuite”, (..) per “garantire la via di fuga in caso di
pericolo”
(..)
“ad
esempio
deve
essere
posizionata
una
specifica
illuminazione di servizio e le indicazioni delle vie di esodo”; “a terra
vennero posizionati tralicci e americane per reggere le luci, strumenti che
-la mancata predisposizione di un’area accessoria adeguata: le aree mixer e
mixer luce erano prive di transennatura; i camerini erano sguarniti di
guardiani e di transenne per evitare l’accesso del pubblico (“non c’era
alcuna delimitazione tra area palco ed area destinata al pubblico” (..)
“noi della produzione ci siamo attivati (..) “ cercavamo di regolamentare
il flusso di persone verso i bagni che però erano accessori ai camerini
degli artisti“ cfr. testimone Grosso).
Del resto, la documentazione offerta da parte convenuta (attestante ad
esempio il rilascio da parte dell’autorità competente della licenza per
effettuare l’evento, la licenza di agibilità ex art. 80 TULPS ecc) attesta
la conformità dei luoghi rispetto alle prescrizioni della p.a., ma nulla
dice sotto il profilo probatorio in ordine all’adempimento degli obblighi
assunti da Voilier.
E
se
alcune
doglianze
ineriscono
alla
struttura
dello
stadio
Daturi,
prescelto per l’esibizione, e se dunque non era esigibile da parte della
convenuta una loro modifica- si veda, ad esempio, la posizione dei camerini
rispetto ai bagni pubblici- altre carenze – con riguardo all’ l’impianto
elettrico ed alla delimitazione tra area adibita al pubblico e palcoattengono proprio all’esatto adempimento degli obblighi posti a carico di
Voilier secondo canoni di ordinaria diligenza.
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normalmente vengono montati sul palco”);
Inoltre se alcuni inadempimenti
l’assenza
di
un
effettivo
Sentenza n. 6072/2014 pubbl. il 12/05/2014
RG n. 37604/2010
censurati da
parten. attrice
(addelesempio
Repert.
5276/2014
12/05/2014
ristoro
dell’artista
e
dei
tecnici)
non
costituivano presupposti ineludibili per effettuare l’esibizione, altri
apparivano
invece
all’esibizione
indispensabili,
degli
artisti
si
tanto
che
manifesta
il
come
rifiuto
di
reazione
dare
luogo
proporzionata
rispetto ai canoni di cui all’art. 1460 c.c., come a breve.
La
conseguenza
sul
piano
sanzionatorio
è
dunque
la
risoluzione
per
inadempimento di parte convenuta. Non si può tuttavia sotto questo profilo
accedere alla domanda di risoluzione di diritto, non essendo prevista tra
le ipotesi di risoluzione automatica né quella di mancato pagamento del
saldo prima del concerto né quella di mancata predisposizione di adeguate
aree
attrezzate
per
lo
spettacolo.
E
-quanto
al
mancato
versamento
dell’acconto di € 10.000,00- è vero che tale obbligazione era rafforzata
dalla previsione dalla clausola risolutiva espressa: tuttavia in questo
caso parte attrice, attraverso la propria condotta tenuta fino al giorno
della manifestazione, ha inequivocabilmente manifestato la volontà di non
volersene avvalere.
Merita
invece
accoglimento
la
domanda
di
risoluzione
giudiziale
per
inadempimento.
Invero –seppure non fosse previsto come termine essenziale il pagamento del
saldo
prima
sull’acconto
del
concerto-
costituiva
il
pregresso
comportamento
mancato
già
esatto
idoneo
a
adempimento
far
dubitare
dell’affidabilità di Voilier. Con la conseguenza che, sommatasi al primo
quello del mancato saldo, tale doppia condotta inadempiente –unitamente
alla
predisposizione
di
un
ambiente
non
conforme
agli
accordi-
hanno
legittimato parte attrice a sollevare l’eccezione ex art. 1460.
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2.2. La conseguente risoluzione
Anche il sindacato previsto
impone
di
vagliare
inadempimento
secondo
altrui
dell’eccezione,
proporzionalità
sull’equilibrio
Sentenza n. 6072/2014 pubbl. il 12/05/2014
RG n. 37604/2010
dall’art. 1460,comma
2 .cc.,
disposizione
che
Repert.
n. 5276/2014
del 12/05/2014
e
appare
canoni
di
l’adempimento
positivamente
degli
opposti
sinallagmatico:
la
buona
che
fede
viene
superato.
E
rifiutato
ciò
inadempimenti
mancata
l’equivalenza
alla
ed
predisposizione
tra
in
virtù
luce
della
all’incidenza
di
ambiente
inciso
negativamente su entrambe le prestazioni alle quali era tenuta la
convenuta, giustificando il rifiuto di adempiere di D&D.
Passando al profilo risarcitorio, parte attrice invoca il risarcimento del
danno per l’importo previsto nella clausola penale (cfr. punto n. 8.3 e
14.2 del testo negoziale), qui è correttamente richiesto per la somma
€
30.500,00 -già detratto l’importo già percepito da D&D di € 5.500,00- oltre
interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Tale importo corrisponde del resto al corrispettivo minimo (esclusa la
parte
eventuale
di
corrispettivo,
ove
fosse
stato
superato
un
certo
incasso) pattuito a favore di parte attrice.
3.La domanda di lesione all’immagine ed alla reputazione
Anche la domanda di lesione all’immagine ed alla reputazione di D&D merita
accoglimento.
Tra varie dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa dal Primiceri a
seguito dell’annullamento del concerto, molte delle quali addebitano con
toni
accessi
l’annullamento
del
concerto
a
controparte,
la
più
significativa appare la seguente: “mi sono trovato di fronte a gente
arrogante e senza scrupoli, la cui unica volontà manifestata, nonostante
gli innumerevoli tentativi di mediazione, è stata di annullare il concerto
(doc. 4 di parte attrice).
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
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idoneo per l’esibizione e il mancato pagamento del corrispettivo hanno
condotta
lesiva
comportamento
si
concreta
inadempiente,
non
riscontrato,
espressioni formali che esondano
al
fine
di
ricondurre
pensiero
ed
al
ingenera
nel
imprenditoriale
tali
diritto
di
lettore
una
di
parte
mediante
l’utilizzo
di
da quella continenza formale necessaria
affermazioni
critica,
a
alla
copertura
connotazione
attrice,
seppure
libera
espressione
del
costituzionale.
Ciò
negativa
non
della
condotta
direttamente
citata
ma
comunque facilmente identificabile: D&D viene descritta in generale come
soggetto
che
opera
con
scelte
contrarie
alle
regole
di
correttezza
professionale e di buona fede, lasciando intendere poi la sua volontà
nell’occasione del concerto, di frustare con una condotta spregiudicata le
ragioni della controparte e le legittime aspettative del pubblico.
Con conseguente danno alla reputazione ed all’immagine che va ristorato. Il
Collegio ritiene di liquidare a tale titolo per risarcimento del danno non
patrimoniale l’importo di € 2.500,00 da porre a carico del Primiceri
personalmente, autore della condotta: tale somma è già liquidata in moneta
attuale, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
4. Le domande riconvenzionali svolte dai convenuti
Alla
luce
delle
considerazioni
sopra
svolte
al
punto
sub.
3,
vanno
rigettate le domande simmetricamente svolte in via riconvenzionale dalla
convenuta Voilier, di risoluzione per inadempimento di parte attrice e di
conseguente risarcimento del danno.
Anche Salvatore Primiceri ha svolto domanda riconvenzionale, ma solo in
sede di comparsa conclusionale: tenuto conto della sua tardività, come del
resto puntualmente eccepito dalla difesa dell’attrice, essa va quindi
disattesa, in quanto inammissibile.
5. il governo delle spese
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La
Sentenza n. 6072/2014 pubbl. il 12/05/2014
RG n. 37604/2010
dunque Repert.
nell’addebitare
a D&
D un
n. 5276/2014
del 12/05/2014
Sentenza n. 6072/2014 pubbl. il 12/05/2014
RG n. 37604/2010
soccombenza deiRepert.
convenuti
e si liquidano
in
n. 5276/2014
del 12/05/2014
Le spese di lite seguono la
solido a loro carico come da dispositivo. Trovano qui applicazione le nuove
tabelle allegate al D.M. 55/2014, entrato in vigore il 3.4.2014, dunque
antecedentemente all’ultimo atto difensivo compiuto dalle parti in data
7.4.2014
con
il
deposito
della
memoria
di
replica,
tenuto
conto
che
l'attività difensiva si è conclusa sotto il vigore della nuova normativa.
Il
Tribunale
di
Milano
in
composizione
monocratica
definitivamente
pronunciando sulle domande svolte da D& D Concerti s.r.l. con atto di
citazione
notificato
in
data
16.11.2010
nonché
sulle
domande
riconvenzionali svolte da Voilier 2000 Network di Salvatore Primiceri e da
Salvatore Primiceri, ogni altra domanda, istanza, ed eccezione disattesa o
altrimenti assorbita, così provvede:
1)accerta e dichiara la risoluzione di diritto del contratto concluso tra
le parti in data 14.4.2009
per
inadempimento di Voilier 2000 Network di
Salvatore Primiceri;
2) condanna Voilier 2000 Network di Salvatore Primiceri al risarcimento del
danno a favore di
parte attrice, liquidando a tale titolo l’importo
di
€
30.500,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
3)
accertata
la
lesione
all’immagine
di
D&
D
da
parte
di
Salvatore
Primiceri, condanna quest’ultimo al risarcimento del danno a favore di
parte
attrice
liquidato
in
€
2.500,00
oltre
interessi
legali
dalla
pronuncia al saldo;
4)rigetta le domande riconvenzionali svolte da entrambi i convenuti per le
ragioni di cui in narrativa;
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Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
P.Q.M.
5)condanna i convenuti in solido al
Sentenza n. 6072/2014 pubbl. il 12/05/2014
RG n. 37604/2010
pagamento Repert.
delle spese
di lite del
liquidate
n. 5276/2014
12/05/2014
in € 6.500,00 di cui € 500,00 per spese e il residuo per compensi, oltre
spese forfettarie forensi nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, 8 maggio 2014
Il Presidente
Il giudice estensore
dott.ssa Alima Zana
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dott.ssa Marina Tavassi