Decreto di rigetto n. cronol. 120/2014 del 24/01/2014 RG n. 73380/2013 N. 73380-1 / 2013 R.g. Il Tribunale ordinario di Milano Sezione specializzata in materia di impresa in persona del giudice designato Guido VANNICELLI, ha pronunziato la seguente nel procedimento cautelare in corso di causa promosso con ricorso ex artt. 669 quater e 671 c.p.c. depositato il 22/11/2013 dalla AIR ITALY S.p.A. (c.f. 02509350126), elettivamente domiciliata in Milano, largo Augusto 3, presso il procuratore e difensore avv. Matteo RESCIGNO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Carlo F. GIAMPAOLINO contro GIUSEPPE GENTILE (c.f. GNTGPP42R24C745C), elettivamente domiciliato in Milano, corso Europa 2, presso il procuratore e difensore avv. Enrico GINEVRA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv. Giuseppe XERRI e Francesco BORDIGA letti il ricorso e la memoria difensiva ed esaminati i documenti prodotti, sentiti i procuratori delle parti all’udienza del 24/1/2014 ed a scioglimento della riserva assunta in tale sede OSSERVA 1) AIR ITALY S.p.A., di cui Giuseppe GENTILE è stato socio fondatore ed amministratore delegato sino al gennaio del 2013 (e precisamente, sino all'accordo intervenuto e reso pubblico il 15/1/2013), ha instaurato contro l'ex amministratore un'azione ai sensi degli artt. 2391, 2392 e 2393 cod. civ. per sentirlo dichiarare responsabile -in relazione all'operazione (e per meglio dire, alla serie di operazioni) poste in essere per consentire l'utilizzo da parte della società dell'areomobile Boeing B767-340ER acquistato per il tramite dell'allora LOCAT S.p.A.- di ingenti danni patrimoniali: quantificati, secondo calcoli alternativi, fra i 9 e i 13 milioni di euro all'incirca. 2) Con separato ricorso AIR ITALY, sul fondamento del credito risarcitorio azionato nel merito, ha chiesto di essere autorizzata al sequestro conservativo dei beni del GENTILE sino alla concorrenza di euro 13.000.000,00. Pagina 1 http://bit.ly/1eQnyiJ Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c ORDINANZA Decreto di rigetto n. cronol. 120/2014 del 24/01/2014 RG n. 73380/2013 Richiamato quanto alla sussistenza del proprio diritto al risarcimento dei danni cagionatile dal resistente il contenuto della citazione, sotto il profilo del periculum in mora l'attrice ha dedotto: a) la sproporzione fra l'ammontare dell'asserito credito ed il patrimonio del GENTILE, titolare in Italia soltanto di una quota di un immobile e di quote sociali assai risalenti in società anche in liquidazione1; b) la strategia del convenuto di allocare il proprio patrimonio, attraverso la sua imputazione a società estere a lui riconducibili quali la olandese MARCHIN INVESTMENTS BV (il cui ultimo bilancio risaliva al 2010) e le altre menzionate in Grigioni, CH) la propria residenza, con la conseguente maggior difficoltà dell'eventuale recupero coattivo del credito; c) la circostanza che fossero in scadenza, sulla base del Settlement agreement che aveva sancito il distacco della partnership fra il GENTILE e l'Aga Khan, e quindi fra MERIDIANA ed AIR ITALY, alcune rate del prezzo dovuto da MERIDIANA S.p.A. alla MARCHIN INVESTEMENTS BV, in scadenza sino a novembre e quindi -per l'ultima tranche da € 3.000.000- a giugno 2014. 3) Con memoria depositata il 20/1/2014 Giuseppe GENTILOE ha resistito sotto ogni profilo al ricorso cautelare dell'attrice, anche contestando -alle sue pagine da 49 a 59- la sussistenza del presupposto richiesto dall'art. 671 c.p.c. per la concessione della cautela. 4) Tale norma, com'è noto, facoltizza il creditore (o chi si dimostri verosimilmente tale) ad astringere con vincolo di indisponibilità funzionale al successivo pignoramento beni del proprio debitore, laddove convinca il giudice del fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito: garanzia che, nel linguaggio tecnico-giuridico dei codici del 1940/1942, è quella patrimoniale generica offerta ai creditori da tutti i beni diritti e valori che, attualmente o in futuro, compongono il patrimonio di una persona fisica o giuridica (art. 2740 co. 1° cod. civ.). Proprio il riferimento normativo, vincolante per l'interprete, al fondato timore di perdere la garanzia generale offerta alla pretesa dalle compenti attive del patrimonio del debitore, impone di consideraei quali condizioni cautelari del sequestro conservativo: i. che la garanzia, rispetto al momento in cui il credito è sorto, si sia assottigliata ovvero si stia o almeno sia in procinto di assottigliarsi quantiqualitativamente, e 1 Cfr. doc. 5 att. Pagina 2 http://bit.ly/1eQnyiJ Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c citazione, all'estero, ove aveva anche recentemente trasferito (Sankt Moritz, Canton Decreto di rigetto n. cronol. 120/2014 del 24/01/2014 RG n. 73380/2013 questo per condotte dispositive del debitore o per l'aggressione che dei suoi beni abbiano fatto o stiano per fare altri creditori; ii. che il timore sia fondato, ovvero si basi su elementi oggettivi attinenti alla sfera giuridica del debitore stesso. 4).1 E' noto che la giurisprudenza di legittimità, da quanto il rito cautelare uniforme entrato in vigore nel 1993 ha abrogato la farraginosa procedura di convalida del sequestro con sentenza e introdotto il rimedio del reclamo, ha pressoché cessato di occuparsi della materia cautelare civile. Sino a quando lo ha fatto, ha tuttavia avuto modo di enucleare alcuni importanti principi, conservativo, il giudice di merito può fare riferimento o a criteri oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, o a criteri soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio; con l'unico obbligo di motivare adeguatamente il suo convincimento"; censurando severamente, di converso e conseguenza, il ricorso ad astratte petizioni di principio e palesi tautologie che si darebbe ogniqualvolta manchi nei motivi del ricorso -e correlativamente nel provvedimento di accoglimento- alcun "accenno a precisi, concreti fattori oggettivi o soggettivi che" facciano "fondatamente temere, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, l'imminenza della dispersione del patrimonio"2. 4).2 Con il che, all'evidenza e per il tenore stesso della norma di cui va qui fatto governo, va escluso che possa essere l'incapienza in sé del patrimonio del debitore a giustificare il sequestro, ovvero che questo possa basarsi su di un giudizio di mero sospetto sulla sua intenzione di sottrarre alla garanzia tutti o alcuni dei propri beni: atteso che -come attestano le decisioni di legittimità in materia- il riferimento agli elementi oggettivi e soggettivi va sempre concretamente rapportato alla presunzione che ne deriva in ordine all’imminente, sia pur in caso non ancora attuale, compimento ad opera del debitore di atti dispositivi idonei a depauperare il patrimonio. Deve pertanto convenirsi con l'orientamento di quella giurisprudenza anche di merito secondo cui il concetto di perdita delle garanzie implica necessariamente una di diminuzione delle stesse, almeno presuntivamente dimostrata: la quale, per definizione, non può consistere nella mera oggettiva sproporzione tra il credito e il patrimonio già ab 2 Così, da ultimo e per tutte, la motivazione di Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2081 del 13/2/2002 (Rv. 552250). Pagina 3 http://bit.ly/1eQnyiJ Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c condensati nell'affermazione che nel(l'allora convalidare, oggi) concedere "un sequestro Decreto di rigetto n. cronol. 120/2014 del 24/01/2014 RG n. 73380/2013 origine esistente e di cui non sussistano ragioni specifiche per temere la sottrazione o dispersione3. 5) La lettura delle ragioni di timore addotte dalla ricorrente alla luce di tali cogenti principi normativi induce a ritenerle infondate. 5).1 Sotto il profilo oggettivo, e nei limiti della cognizione necessariamente sommaria propria di questa sede, Giuseppe GENTILE non ha negato di risiedere all'estero e di aver allocato fuori dai confini nazionali il proprio patrimonio attraverso investimenti finanziari, e nella specie veicoli societari, non regolati dal diritto italiano. Ma ha altresì dedotto, senza smentita sul punto, che tale era la composizione del suo avversato anche nel merito) qui agitato da AIR ITALY, e che tali investimenti non sono illeciti ma da sempre palesati al Fisco italiano; come in effetti paiono confermare le diverse voci appostate alla sezione XV B dell'ultima dichiarazione dei redditi da lui depositata con riguardo all'anno solare 2012. Da tale dichiarazione, oltre ad un reddito lordo di oltre € 740.000,004, risulta che gli investimenti produttivi del reddito 'estero' denunciato al GENTILE sono allocati in OlandA, Lussemburgo ed Irlanda: vale a dire, tutti in paesi dell'Unione Europea ove l'eventuale apprensione di tali asset, lungi dall'essere -come sosteneva, allora plausibilmente, remota giurisprudenza- problematica se non impossibile, è oggi governata dai noti regolamenti uniformi di cooperazione anche in sede di esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme che la rendono, semmai, addirittura più effettiva dell'esecuzione in Italia su beni italiani. L'esistenza 'al sole' di tali valori patrimoniali, la loro consistenza attuale non dissimile da quella al 31/12/2012 e la loro preesistenza alla data in cui è sorto il credito azionato da AIR ITALY S.p.A. (da responsabilità per inadempimento dei propri obblighi gestori), non sono stati oggetto di specifica contestazione in udienza, onde possono esser qui presunte ed assunte a fondamento della decisione; decisione che non può pertanto che esser di segno negativo in ordine all'asserito pericolo oggettivo che sia in atto una perdita di garanzia in termini di diminuzione quantiqualitivativa della garanzia offerta dal patrimonio di Giuseppe GENTILE alla pretese della odierna creditrice. 3 Cfr., per le espressioni adesivamente richiamate nel testo, l'ordinanza collegiale resa dal Tribunale di Torino l'11/9/2013 nel procedimento n. 25154/ 2013 R.g. (est. Liberati) 4 Reddito qui non rilevante: e che tuttavia la ricorrente, pur avendone fatto cenno nella discussione orale, non ha dimostrato rivenisse esclusivamente dagli emolumenti percepiti quale amministratore di due società del Gruppo Meridiana. Pagina 4 http://bit.ly/1eQnyiJ Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c patrimonio già da prima che sorgesse il credito risarcitorio (da lui argomentatamente Decreto di rigetto n. cronol. 120/2014 del 24/01/2014 RG n. 73380/2013 5).2 Quanto agli altri e più soggettivi profili del periculum, basterà qui dire che il profilo personale di Giuseppe GENTILE, fatte salve valutazioni etiche qui esorbitanti sulla sua decisione (notoriamente comune del resto alla più parte dei milionari italiani) di allocare all'estero beni e valori alla ricerca di regimi fiscali più favorevoli del nostro (fra i quali peraltro, allo stato, non v'è prova sufficiente5 vi siano "paradisi fiscali" extraeuropei), non è quello di un insolvente né di un soggetto 'professionalmente' dedito ad operazioni illegali: come attestano l'assenza di qualsiasi riferimento in ricorso ad ulteriori escussioni del suo patrimonio in corso da parte di altri suoi creditori, nonchè il fatto stesso che, almeno allo stato, l'unico addebito -sia pur in thesi foriero di un ingente danno- mossogli s'è accennato in premessa. Anche sotto tale aspetto non vi è quindi obiettivamente ragione, beninteso allo stato, di sostenere che il resistente stia sottraendo o abbia intenzione di sottrarre porzioni del proprio patrimonio -che è rimasto oggi, per quel che può valutarsi, quello che era alla data della fuoriuscita del GENTILE da AIR ITALY- alle (contestate) ragioni di quest'ultima. 5).3 Quanto infine alla rateazione di pagamento esecutiva dell'accordo che ha segnato l'exit del convenuto dal Gruppo Meridiana, basterà qui rilevare che non solo le rate sino a novembre erano già scadute alla data di notificazione del ricorso; ma che in ogni caso il debito ed il credito non riguardano, sotto il profilo soggettivo, le parti del presente giudizio, ed in specifico la persona giuridica che qui si proclama danneggiata. 6) Per tutte le ragioni brevemente esposte il ricorso, allo stato e con assorbimento delle questioni relative al merito della causa (nonché quindi delle richieste di produzione documentale effettuate in udienza, tutte attinenti al fumus boni iuris), va respinto; rimettendo il governo delle spese del presente subprocedimento alla sentenza che definirà il giudizio. P. T. M. visti gli artt. 669 bis e seguenti c. p. c., 1) rigetta il ricorso per sequestro conservativo meglio indicato in epigrafe; 2) rimette alla sentenza di merito la regolazione delle spese del presente subprocedimento; 3) manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza. 5 Non potendosi considerare tale le poche righe dell'articolo di periodico prodotto dall'attrice al suo doc. 4, né le illazioni attoree in ordine alle persone fisiche che ci celerebbero dietro l'attuale socia di AV ONE Aviation Ltd (fermamente contestate anche in udienza dal resistente). Pagina 5 http://bit.ly/1eQnyiJ Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c dalla società a suo tempo da lui gestita è quello relativo alla locazione dell'areomobile cui Decreto di rigetto n. cronol. 120/2014 del 24/01/2014 RG n. 73380/2013 Milano, 24 gennaio 2014 Il giudice designato Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c (Guido Vannicelli) Pagina 6 http://bit.ly/1eQnyiJ
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