Numero: 05/2014 - Osra Paghe Lombardia

Percorsi d’Informazione Professionale 5/2014
Quindicinale
di aggiornamento
in materia paghe
Numero: 05/2014
Data 20 Marzo 2014
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Percorsi d’Informazione Professionale 5/2014
SOMMARIO
1. Bonus assunzionale "190 euro"- pubblicata la Circolare esplicativa Inps n.32/2014
3
2. INPS – Incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di
solidarietà per l’anno 2014
6
3. Ricezione telematica dei modelli 730/4 – Invio della comunicazione all’Agenzia delle
Entrate da parte dei sostituti d’imposta
7
4. Dirigenti – Sentenza della corte di giustizia in materia di licenziamenti collettivi
8
5. INAIL – Obbligo assicurativo dei tirocinanti e relativa determinazione del premio Circolare n. 16 del 4/3/2014
9
6. INPS: indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, iscritti alla Gestione
separata - Ulteriori istruzioni
10
7. Ministero del Lavoro: nuovo “Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro” Indicazioni operative
12
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8. LATERIZI CONFAPI-ANIEM: sottoscritto l'accordo di rinnovo
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Bonus assunzionale "190 euro"- pubblicata la
Circolare esplicativa Inps n.32/2014
l'INPS, con la Circolare n. 32 del 13/3/2014, ha fornito le istruzioni per la fruizione dell'incentivo
previsto per i datori di lavoro che nel corso del 2013 abbiano assunto lavoratori licenziati nei dodici
mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo, nella misura di 190 euro mensili per sei mesi, per
rapporti a tempo determinato, ovvero per dodici mesi, per rapporti a tempo indeterminato.
Con il Decreto direttoriale n. 264 del 19/4/2013, poi modificato dal Decreto n. 390 del 3/6/2013, il
Ministero del Lavoro ha introdotto un beneficio, anche in considerazione della mancata proroga delle
disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste della c.d. piccola mobilità dei lavoratori oggetto di
licenziamento individuale e dei connessi benefici previsti in caso di assunzione.
Con i citati decreti quindi, era stata prevista, nel limite complessivo di 20.000.000 di euro, la
concessione di un beneficio economico in favore dei datori di lavoro privati che nel 2013 avessero
assunto lavoratori, i quali, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, fossero stati licenziati da imprese
che occupavano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a
riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
Soggetti beneficiari
Ai fini dell’individuazione dei beneficiari, l'INPS innanzitutto precisa che al licenziamento per
giustificato motivo oggettivo è equiparata la risoluzione consensuale avvenuta in sede di
Commissione di conciliazione, prevista, obbligatoriamente, dell’articolo 7, comma 7, della Legge n.
604/1966.
Il beneficio si applica a decorrere dal primo gennaio 2013 e può essere riconosciuto anche in caso di
proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile
ai sensi del decreto.
Il beneficio può altresì essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo
indeterminato, effettuata nel 2013, di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti
nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”, secondo quanto prevedeva l'articolo 4,
comma 1 della Legge n. 236/1993; l’ammissione al beneficio presuppone comunque che il lavoratore
sia stato oggetto di licenziamento nei 12 mesi precedenti l’originaria assunzione.
In osservanza dell’art. 4, comma 12, lett. a), Legge n. 92/2012, il beneficio non è ammesso quando
la trasformazione soddisfa un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato del
lavoratore; si evidenzia che il diritto di precedenza non è applicabile alle trasformazioni intervenute
a decorrere dal 28 giugno 2013, (cioè non matura il diritto di precedenza il lavoratore assunto a
tempo determinato dalle liste di mobilità).
Dopo una prima assunzione a termine, il lavoratore non perde i requisiti per essere nuovamente
oggetto di un’altra assunzione agevolata, se, alla data della seconda o successiva assunzione, non
sono ancora decorsi 12 mesi dal licenziamento (es.: Tizio è licenziato il 1/5/2012; Alfa assume Tizio
a tempo determinato dal 1/2/2013 al 31/3/2013; se Beta, o lo stesso Alfa, assume Tizio il 1/5/2013
per tre mesi, può spettare il beneficio per entrambi i rapporti; se invece Beta, o lo stesso Alfa,
assume Tizio il 1/6/2013, il beneficio può spettare solo per il primo rapporto).
Con riferimento ai rapporti a tempo determinato, l'Istituto precisa che il beneficio spetta anche per
rapporti di durata inferiore a sei mesi.
In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione spetta il
beneficio per 12 mesi in favore dell’agenzia, eventualmente diminuito per evitare che il singolo
utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore a dodici mesi, in conseguenza di
precedenti godimenti diretti o indiretti dell’incentivo.
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In considerazione della circostanza che il beneficio è finalizzato a promuovere la ricollocazione di
lavoratori per i quali, in passato, era previsto un altro incentivo, il beneficio non si applica qualora
sia comunque applicabile un diverso incentivo, previsto dalla normativa statale o regionale.
Il beneficio è subordinato alle condizioni di regolarità contributiva, di rispetto degli obblighi di
sicurezza sul lavoro, di rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli
regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
I benefici sono subordinati anche all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e
15, della Legge n. 92/2012.
Il decreto subordina inoltre i benefici al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (CE) n.
1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione e degli articoli 87 e 88 del trattato agli
aiuti d’importanza minore («de minimis»).
I benefici sono altresì subordinati alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in
difficoltà (cfr. art. 1, par. 1, lett. h), reg. (CE) 1998/2006.
Precisazioni circa la durata e la misura del beneficio
In caso di rapporto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi il bonus spetta per una misura
e una durata proporzionalmente ridotte.
In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente
agevolato ai sensi del decreto ministeriale, il bonus spetta per un periodo complessivo massimo
rispettivamente di sei e dodici mesi.
In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013
con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”, il limite massimo
del bonus è calcolato a decorrere rispettivamente dalla data della proroga e della trasformazione
(es.: Alfa assume a tempo determinato per 6 mesi dal 1/8/2012 al 31/1/2013 Tizio, iscritto nelle
liste della “piccola mobilità”; il 1/2/2013 il rapporto è trasformato a tempo indeterminato: ad Alfa
può spettare il bonus per 12 mesi a decorrere dal 1/2/2013).
Per rapporti di durata inferiore al mese di calendario l’importo di € 190 deve essere ridotto; si
applica il criterio per cui si moltiplica l’importo convenzionale di € 6,33 (un trentesimo di 190) per il
numero di giorni complessivi del rapporto di lavoro. Per ogni mese di calendario interamente
compreso nel rapporto di lavoro agevolato si riconosce l’importo di € 190; per gli eventuali mesi di
calendario non interamente compresi nel rapporto agevolato si riconosce un importo pari a € 6,33
per ogni giorno compreso nel rapporto agevolato (es.: assunzione a tempo determinato dal 15
febbraio al 14 aprile: [6,33x14] + 190 + [6,33x14]; assunzione dal 15 al 20 febbraio: 6,33 x 6).
In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto.
Nelle ipotesi di aumento dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e
successiva trasformazione a tempo pieno, il bonus mensile rimane fissato in proporzione alla
percentuale dichiarata al momento dell’assunzione (il bonus mensile non può superare la misura
originariamente autorizzata dall’Inps perché è intrinsecamente connesso alla graduatoria dei datori
di lavoro ammessi al beneficio, formata in relazione alla complessiva risorsa disponibile); nelle
ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e
successiva trasformazione in part time, il datore di lavoro è tenuto a ridurre proporzionalmente il
bonus (es.: Tizio è assunto dal 1/2/2013 al 30/4/2013 con orario pieno; a decorrere dal 1/3/2013 il
rapporto è trasformato in part time al 50%; spetta il bonus di € 190 per febbraio, € 95 per marzo ed €
95 per aprile).
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Precisazioni riguardanti l’apprendistato
Il beneficio previsto dal decreto non è applicabile ai rapporti di apprendistato, perché a questi si
applica un regime contributo agevolato previsto da altre disposizioni dell’ordinamento.
Per quanto concerne i rapporti di apprendistato instaurati nel 2013, ex art. 7, comma 4, D.L.vo
n. 167/2011 (c.d. apprendistato in mobilità), con lavoratori precedentemente licenziati per
giustificato motivo oggettivo e comunque iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, della Legge n. 236/1993, l'INPS precisa che, a prescindere dalla circostanza che, a seguito
della mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità, tali rapporti
possano essere qualificati come apprendistato, d’intesa con il Ministero del lavoro e a parziale
scioglimento della riserva formulata con la Circolare n. 150/2013, non è possibile riconoscere il
regime contributivo agevolato di cui alla Legge n. 223/1991, richiamato dall’articolo 7, comma 4,
citato; pertanto, poiché il beneficio previsto dal decreto direttoriale è destinato a compensare
parzialmente le conseguenze della mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta
piccola mobilità, qualora ne ricorrono le condizioni, è possibile riconoscere il beneficio previsto dal
decreto; il beneficio spetta per 12 mesi.
Domanda di ammissione al beneficio
Per accedere al beneficio è necessario inoltrare all’Inps specifica istanza; la domanda va presentata,
a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Circolare INPS (quindi entro
12/4/2014).
La domanda di ammissione ai benefici potrà essere inviata esclusivamente in via telematica
accedendo al modulo “LICE”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale Aziende.
In caso di proroga o trasformazione di un rapporto agevolato ai sensi del decreto deve essere
presentata una nuova istanza.
Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione della Circolare i sistemi informativi centrali
dell’Istituto provvederanno a definire le istanze pervenute nei termini indicati.
Dell’avvenuta definizione verrà dato avviso mediante la pubblicazione di un apposito messaggio sul
sito internet dell’Istituto; i singoli datori di lavoro riceveranno specifica comunicazione, con
l’indicazione, in caso di accoglimento dell’istanza, dell’importo complessivo spettante e delle quote
di ripartizione mensile.
In caso di insufficienza delle risorse, l’ordine di priorità nell’accesso al beneficio è rappresentato
dalla data dell’assunzione, proroga o trasformazione a tempo indeterminato.
In allegato alla Circolare l'INPS fornisce il fac-simile del modulo telematico LICE (allegato n. 2).
I datori di lavoro ammessi al beneficio ne potranno fruire mediante conguaglio o compensazione con
i contributi dovuti.
Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi all’incentivo saranno contraddistinte
dal codice di autorizzazione “4N” che, a decorrere dal 1/1/2013, assume il nuovo significato di
“datore di lavoro ammesso al bonus previsto dai decreti direttoriali del ministero del lavoro n. 264
del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013 ”; il codice autorizzazione è attribuito
automaticamente dai sistemi informativi centrali, contestualmente all’attribuzione dell’esito
positivo al modulo di istanza “LICE”.
I datori di lavoro autorizzati, per esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell’incentivo da
porre a conguaglio, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento
<Incentivo> i seguenti elementi:
• nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “LICE” avente il significato di
“bonus per assunzione lavoratori licenziati – DD n. 264 del 19.04.2013”;
• nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
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• nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio
relativo al mese corrente;
• nell’elemento <ImportoArrIncentivo> sarà indicato l’importo del beneficio spettante per
periodi pregressi.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE”
ricostruito dalle procedure con il codice “L432” avente il significato di “conguaglio bonus lavoratori
licenziati – DD n. 264 del 19.04.2013” e con il codice “L433” avente il significato di “arretrati
conguaglio bonus lavoratori licenziati – DD n. 264 del 19.04.2013”;
Nel caso in cui debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno
di<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
• nell’ elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M302” avente il
significato di “Restituzione bonus lavoratori licenziati DD n.264 del 19.04.2013 ;
• nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire.
Per i lavoratori non più in forza i datori di lavoro, potranno fruire del beneficio valorizzando nella
sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per i lavoratori in
forza e cioè:
• all’interno dell’elemento <TipoIncentivo> il valore “LICE”;
• nell’elemento <CodEnteFinanziatore> il valore “H00” (Stato);
• nell’elemento <ImportoArrIncentivo> l’importo del beneficio spettante per periodi pregressi.
Per tali lavoratori, non essendo più in forza, non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti
ed il calendario giornaliero.
Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice di nuova istituzione “NFOR”, che
contraddistingue appunto i lavoratori non più in carico all’azienda.
I datori di lavoro che sono stati autorizzati al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai
fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni
contributive (UniEmens/vig).
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INPS – Incremento del 10% del trattamento di
integrazione salariale per i contratti di
solidarietà per l’anno 2014
L'INPS, con il Messaggio n. 3234 dell'11/3/2014, ha fornito alcune istruzioni operative relativamente
ai codici da utilizzare in UNIEMENS nell'anno 2014 per conguagliare gli importi di integrazione
salariale derivanti da contratti di solidarietà.
L’art. 1, comma 186, della Legge di Stabilità 2014 ha disposto che “per l'anno 2014, l'ammontare del
trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del D.L. n.
726/1984, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 863/1984, e successive modificazioni, è
aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario,
nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014”.
Entro il suddetto limite di spesa, pertanto, il trattamento di integrazione salariale per i predetti
contratti di solidarietà è pari al 70 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione
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dell’orario di lavoro, relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2014, indipendentemente
dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazione del decreto di concessione.
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, l'Istituto richiama le indicazioni in merito già fornite
con la Circolare n. 15 del 29/1/2014 ovvero:
• per esporre la maggiorazione del 10% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all’anno 2014,
occorre valorizzare nell’elemento <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS> il codice di
nuova istituzione G706 e nell’Elemento <ImportoCongCIGS> l’importo posto a conguaglio;
• per esporre l’importo dell’integrazione nella misura del 60% della retribuzione persa (da
decurtare della percentuale di riduzione 5,84%, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 41 del
28/2/1986) viene confermata la prassi in uso (codice G603).
L'INPS, integra ora tali indicazioni e stabilisce che, per l’esposizione dell’importo dei ratei di
competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione salariale,
derivante da contratto di solidarietà per l’anno 2014, i datori di lavoro dovranno valorizzare nel
flusso Uniemens, nell’elemento <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS> il codice di nuova
istituzione F503 e, nell’Elemento <ImportoCongCIGS>, l’importo posto a conguaglio.
Per i recuperi riferiti a CdS relativi a periodi di competenza fino a tutto il 2013, rimangono valide le
disposizioni già in uso (codici G704, G705 e F502).
3
Ricezione telematica dei modelli 730/4 – Invio
della comunicazione all’Agenzia delle Entrate
da parte dei sostituti d’imposta
Per quest’anno è stato confermato il modello di comunicazione per la ricezione in via telematica dei
risultati contabili delle dichiarazioni 730, approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle Entrate n. 23840 del 22 febbraio 2013.
Tale comunicazione, invariata rispetto a quella approvata l'anno precedente, deve essere inviata solo
dai sostituti che intendono variare i dati già comunicati.
Si ricorda infatti che dal 2012, obbligatoriamente per tutti i sostituti d'imposta, è previsto che lo
scambio dei dati contenuti all'interno dei modelli 730/4 e 730/4 integrativo venga effettuato
esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Sulla base di tali disposizioni, i CAF dipendenti e i professionisti abilitati comunicano in via
telematica il risultato finale delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate, la quale provvede poi a
renderlo disponibile ai sostituti d'imposta.
L'utenza telematica o il nome dell'intermediario presso cui i datori di lavoro intendono ricevere i dati
contabili dei modelli 730/4 dei loro dipendenti deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate
entro il 31 marzo 2014.
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Dirigenti – Sentenza della corte di giustizia in
materia di licenziamenti collettivi
Vi informiamo che, con Sentenza resa il 13 febbraio 2014, la Corte di Giustizia si è pronunciata nella
causa C-596/12 condannando l'Italia per non aver correttamente adempiuto alla Direttiva 98/59/CE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti
collettivi.
La Commissione aveva, infatti, presentato ricorso per inadempimento nei confronti del nostro Paese
sostenendo che la legge n. 223/1991, che disciplina i licenziamenti collettivi nel nostro ordinamento,
esclude dal proprio ambito di applicazione i dirigenti.
Tale esclusione, ad avviso della Commissione, non sarebbe stata conforme alla direttiva citata.
La Corte di Giustizia ha aderito alla tesi avanzata dalla Commissione, rigettando le argomentazioni
sostenute dall'Italia in merito al regime di miglior favore previsto dal nostro ordinamento per la
categoria dei dirigenti.
Quanto agli effetti della sentenza occorre precisare fin d'ora che essa non risulta dotata di efficacia
diretta. Di regola, infatti, le sentenze rese dalla Corte di Giustizia nell'ambito di un procedimento
per inadempimento richiedono un intervento legislativo da parte del legislatore dello Stato Membro
per poter produrre effetti. Ne è riprova la disposizione di cui all'art. 260 del TFUE, che consente alla
Commissione di aprire una seconda procedura di infrazione laddove lo Stato interessato non adotti i
provvedimenti resi necessari dall'esecuzione di una sentenza della Corte di Giustizia.
Conseguentemente, è ragionevole affermare che la pubblicazione della sentenza non è, di per sé
sola, in grado di modificare immediatamente la disciplina italiana dei licenziamenti collettivi.
Si segnala, tuttavia, che alcune prime indicazioni interpretative si sono espresse in maniera critica,
sostenendo l'immediata estensibilità ai dirigenti della procedura prevista dalla Legge n. 223/1991 e
ciò in base al principio della "interpretazione conforme al diritto comunitario" del diritto nazionale.
Sebbene si tratti di una questione estremamente complessa, una simile ricostruzione non risulta
condivisibile. Secondo la migliore dottrina, formatasi sulla giurisprudenza dalla Corte di Giustizia in
materia di interpretazione conforme, quest'ultima deve sempre prendere le mosse
dall'interpretazione delle norme del diritto comunitario dotate di efficacia diretta.
Ebbene, la Direttiva 98/59/CE non risulta dotata dei requisiti necessari per produrre efficacia diretta
nel nostro ordinamento e, in ogni caso, deve ritenersi esclusa la possibilità che, per via di
"interpretazione conforme", possano essere introdotti obblighi direttamente in capo a privati (cd.
"efficacia orizzontale della direttiva").
Alla luce di queste considerazioni si ritiene che la sentenza C-596/12 produca effetti soltanto nei
confronti del legislatore nazionale e che, in assenza di una normativa nazionale di recepimento che
estenda l'applicazione della procedura prevista dalla Legge n. 223/1991 anche ai dirigenti, non possa
trovare immediata efficacia nel nostro ordinamento nei rapporti interprivati tra imprese e dirigenti.
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INAIL – Obbligo assicurativo dei tirocinanti e
relativa determinazione del premio - Circolare
n. 16 del 4/3/2014
L'Inail, con la Circolare n. 16 del 4 marzo 2014, fornendo alle proprie sedi un quadro di insieme della
disciplina dei tirocini a contenuto formativo, ha chiarito alcuni dubbi in merito alla classificazione
tariffaria e alla retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo dovuto per le
lavorazioni svolte dai tirocinanti.
Tipologie di tirocinio
Le “Linee guida in materia di tirocini” approvate, in data 24 gennaio 2013, nell’ambito dell’accordo
della Conferenza unificata Stato/Regioni hanno definito, in linea con la riforma del lavoro, principi e
standard minimi condivisi, al fine di uniformare, sul piano nazionale, la disciplina dei tirocini
formativi e di orientamento e consentire così alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano di dettare la regolamentazione in materia.
Tali linee guida sono state recepite dalla Regione Emilia Romagna nella Legge n. 63 del 16/7/2013,
entrata in vigore il 16/9/2013
Come sapete la suddetta norma disciplina i tirocini extracurriculari e, in particolare:
• i tirocini formativi e di orientamento: sono tirocini finalizzati ad agevolare le scelte
professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro e non possono
avere durata superiore a sei mesi; destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo
di studio entro 12 mesi;
• i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro: sono tirocini finalizzati a percorsi di
recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a
beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche
attive del lavoro e non possono avere una durata superiore a 12 mesi;
• i tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di
disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione
internazionale. I tirocini in favore di persone svantaggiate non possono durare più di 12
mesi, mentre per i disabili la durata del tirocinio può arrivare fino a 24 mesi.
Restano invece estranee all’ambito di applicazione delle suddette norme, le seguenti esperienze:
• tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione
professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette a comunicazioni obbligatorie ai
centri per l’impiego, in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di
istruzione o di formazione;
• periodi di pratica professionale nonché tirocini previsti per l’accesso alle professioni
ordinistiche;
• tirocini transnazionali quali, ad esempio, quelli attuati nell’ambito dei programmi comunitari
per l’istruzione e per la formazione;
• tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso;
• tirocini estivi.
Regime assicurativo
In tema di garanzie assicurative, la normativa regionale stabilisce:
• l’obbligo, per il soggetto promotore, di garantire, salvo diversa previsione della convenzione,
la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail di tutte
le attività rientranti nel progetto formativo;
• la possibilità che le Regioni e Province autonome assumano a proprio carico gli oneri connessi
a tale copertura assicurativa;
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• la definizione, nell’ambito di apposite convenzioni, delle modalità attraverso le quali il
soggetto ospitante può eventualmente assumere a suo carico l’onere della copertura
assicurativa, nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione.
In base alle suddette disposizioni, i soggetti promotori dei tirocini, ovvero i soggetti ospitanti, sono
tenuti ad assicurare i tirocinanti presso l'INAIL. Ai fini del regime assicurativo i tirocini
extracurriculari rientrano nella fattispecie degli allievi dei corsi di qualificazione, riqualificazione e
addestramento professionale, tenuto conto delle finalità dei soggetti promotori e dei percorsi
formativi.
Pertanto, l'Istituto chiarisce che, a partire dalla data di ricezione della Circolare n. 16/2014 (quindi
dal 5/3/2014), i tirocini devono essere classificati nello stesso modo dei corsi di istruzione e
formazione professionale, con applicazione del tasso di tariffa proprio della voce 0611 delle varie
gestioni (tariffa gestione industria 9°%; tariffa gestione artigianato 5°%; tariffa gestione terziario
6°%; tariffa gestione altre attività 11°%), con esclusione dei corsi che comportano partecipazione
alle lavorazioni esercitate dall'azienda, per i quali occorre fare riferimento alle voci che competono
alle lavorazioni stesse.
Resta comunque invariata la retribuzione imponibile ai fini del premio assicurativo, per i tirocinanti,
calcolata, così come prevede il D.M. 26.10.1970 per gli allievi dei corsi, anche aziendali, di
istruzione professionale comunque finanziati o gestiti, sulla retribuzione convenzionale annuale pari
al minimale di rendita rapportata alle giornate di presenza.
Lo stesso regime assicurativo in tema di retribuzione imponibile e classificazione tariffaria illustrato
per i tirocini extracurriculari si applica anche ai tirocini curriculari, che, come detto, non rientrano
nell’ambito di applicazione delle Linee guida. Ciò in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi
previsti dagli artt. 1, n. 28) e 4, n.5, del D.P.R. n. 1124/65, trattandosi anch'esse di esperienze
riconducibili ai corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento professionale
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continuativi a progetto, iscritti alla Gestione
separata - Ulteriori istruzioni
Si ricorda che la Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito dell’INPS, con circolare n. 382013, aveva diramato istruzioni in merito alla indennità riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio
2013, dall’art. 2, commi 51-56, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, ai collaboratori coordinati e
continuativi a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e che soddisfano “in via
congiunta” una serie di requisiti(1).
Si comunica ora che la suddetta Direzione dell’Istituto, con messaggio n. 2999-2014 ha fornito
ulteriori istruzioni in merito all’indennità riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2013, a favore dei
collaboratori coordinati e continuativi a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.
Nuovo modello di domanda
In primo luogo, l’Istituto comunica che, nella Sezione “Modulistica” del sito internet dell’INPS è
disponibile il nuovo modello “CoCoPro 2014-COD. SR 140”, da utilizzare per la presentazione delle
domande relative alla prestazione di cui trattasi, con riferimento all’anno 2014.
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Requisito reddituale
Ai sensi dell’art. 2, comma 51, lettera b), della Legge n. 92/2012, ai fini del riconoscimento della
indennità è necessario che il collaboratore coordinato e continuativo abbia conseguito l’anno
precedente un reddito lordo complessivo soggetto ad imposizione fiscale non superiore al limite di €
20.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati nell’anno precedente. Atteso che l’incremento del suddetto
indice è stato comunicato dall’ISTAT nella misura dell’1,1%, l’INPS fa presente che il limite di
reddito di cui alla citata norma, per l’anno 2013, risulta pari ad euro 20.220.
Tale limite si applica per le domande di prestazione con anno di riferimento 2014, per le quali deve
essere utilizzato il nuovo modello sopra indicato.
Periodo ininterrotto di disoccupazione
Fra i requisiti richiesti per il riconoscimento della indennità in discorso, l’art. 2, comma 51, della
Legge n. 92/2012, alla lettera d), prevede un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due
mesi nell’anno precedente.
In proposito, al punto 1.2. della circolare n. 38/2013, l’INPS aveva precisato che, solo ed
esclusivamente nelle domande relative all’anno 2013, il richiedente doveva dichiarare (come
stabilito dalla previgente disciplina) l’assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di
almeno due mesi nell’anno 2012.
Il messaggio in argomento rimarca ora che, per la presentazione delle domande con anno di
riferimento 2014 e per quelle degli anni successivi, il requisito della assenza di contratto di lavoro
ininterrotto di almeno due mesi viene sostituito dal requisito del periodo di disoccupazione ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (intendendosi per tale
la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed
alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i Servizi competenti),
ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente.
Nel nuovo modulo di domanda è quindi previsto un apposito campo nel quale il richiedente dichiara
(mediante autocertificazione) di essere stato disoccupato ininterrottamente per almeno due mesi e
di aver attestato questa condizione al Centro per l’impiego.
Condizioni
I soggetti in questione devono soddisfare, congiuntamente, le seguenti condizioni:
• abbiano operato in regime di monocommittenza nel corso dell’anno precedente;
• abbiano conseguito, nell’anno precedente, un reddito lordo complessivo soggetto ad imposizione
fiscale non superiore ad euro 20.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta
nell’anno precedente;
• con riguardo all’anno di riferimento, sia accreditata, presso la Gestione separata, almeno una
mensilità;
• abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c), del Decreto
Legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente;
• risultino accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilità, per gli anni 2013, 2014 e 2015,
elevate a quattro per gli anni successivi.
L’indennità è pari al 7%, per gli anni 2013, 2014 e 2015, ed al 5%, per gli anni successivi, del
minimale annuo di reddito previsto per gli iscritti alla Gestione INPS degli esercenti attività
commerciali, moltiplicato per il minore numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e
quelle non coperte da contribuzione.
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Ministero del Lavoro: nuovo “Codice di
comportamento ad uso degli ispettori del
lavoro” - Indicazioni operative
Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 6/2014 del 4 marzo 2014 ha illustrato le disposizioni del
nuovo “Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro”, riferite più strettamente ai
profili tecnici dell’attività di vigilanza.
Nel fare rinvio, per un maggiore dettaglio, al testo della menzionata circolare, si segnala che la
stessa si sofferma sugli aspetti di seguito richiamati.
Modalità della “vigilanza a vista” (limitata alle ipotesi in cui non sia possibile identificare in fase di
programmazione i soggetti destinatari dell’accertamento, in quanto gestori d’attività “mobili”, ad
esempio fiere e mercati, ovvero risulti comunque necessario eseguire l’ispezione sulla base delle
evidenze che emergono nel corso del sopralluogo esterno, come, ad esempio, nel settore
dell’edilizia) e nozione di “accesso breve” (intendendosi per tale l’accesso finalizzato
all’accertamento dell’eventuale impiego di lavoratori “in nero”).
Finalità del Codice (in particolare, la definizione e la diffusione di principi guida per un corretto ed
uniforme comportamento del personale ispettivo nell’esercizio delle sue funzioni).
Attività propedeutiche all’accesso ispettivo (acquisizione delle
programmazione dell’attività di vigilanza; preparazione dell’ispezione).
richieste
d’intervento;
Regole di condotta che il personale ispettivo, nell’esercizio delle sue funzioni, è tenuto ad osservare
in occasione degli accessi nei luoghi di lavoro (obbligo, per il personale ispettivo, di qualificarsi sul
luogo di lavoro e di esibire la tessera di riconoscimento; modalità di svolgimento dell’accesso tali da
interferire il meno possibile con l’attività lavorativa; informativa al datore di lavoro sullo
svolgimento della verifica ispettiva e sulle modalità di effettuazione della medesima; indicazioni
operative al datore di lavoro sulle modalità per la corretta attuazione della normativa in materia
lavoristica e previdenziale; procedura ispettiva; acquisizione dei documenti e delle dichiarazioni).
Disposizioni a cui il personale ispettivo deve attenersi nello sviluppo dell’accertamento all’atto della
redazione del “verbale di primo accesso” (rilasciato alla conclusione delle attività compiute nel
corso del primo accesso ispettivo), del “verbale interlocutorio” (rilasciato qualora, in relazione ad
accertamenti complessi e prolungati nel tempo, emergano ulteriori esigenze accertative per la
definizione delle indagini), del “verbale unico” (cioè il verbale di accertamento e notificazione
rilasciato, laddove vengano riscontrati inadempimenti alla normativa di legge e/o al contratto
collettivo, dai quali derivino sanzioni amministrative, ai fini della contestazione degli stessi), nonché
del rapporto al direttore, ai sensi dell’art. 17 della Legge 21 novembre 1981, n. 689 (con la
trasmissione del quale si conclude la fase del procedimento ispettivo, nelle ipotesi in cui
all’eventuale contestazione/notificazione delle violazioni amministrative non sia seguita l’estinzione
delle stesse per adempimento alla diffida, ovvero per pagamento della sanzione pecuniaria
amministrativa in misura ridotta).
Trasmissione degli atti (comprensivi della copia dei documenti contenenti elementi probatori) alle
altre Amministrazioni, nella cui competenza rientrano i fatti riscontrati nel corso dell’attività di
vigilanza.
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LATERIZI CONFAPI-ANIEM: sottoscritto l'accordo
di rinnovo
Siglato, l’11/3/2014, tra la CONFAPI-ANIEM e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA.-CGIL
l’accordo per il rinnovo del CCNL 16/11/2010 per i dipendenti delle piccole e medie imprese
produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento e manufatti in
calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.
L’accordo valido dall’1/4/2013 al 31/3/2016, stabilisce un aumento salariale medio di
104,00 euro al livello C, parametro 136, da erogare in tre tranche:
- 39,00 euro dall’1/3/2014;
- 39,00 euro dall’1/6/2014;
- 26,00 euro dall’1/3/2015.
Livelli
AS
A
B
CS
C
D
E
F
Par.
220
185
151
143
136
126
117
100
Dall’1/3/2014
63,09
53,05
43,30
41,01
39,00
36,13
33,55
28,68
Dall’1/6/2014
63,09
53,05
43,30
41,01
39,00
36,13
33,55
28,68
Dall’1/3/2015
42,06
35,37
28,87
27,34
26,00
24,09
22,37
19,12
Tot. aumenti
168,24
141,47
115,47
109,35
104,00
96,35
89,47
76,47
Seguono i minimi
Livello
A Super
A
B
C Super
C
D
E
F
Dall’1/3/2014
1.755,57
1.476,24
1.204,94
1.139,54
1.084,22
1.008,54
934,60
799,87
Dall’1/6/2014
1.818,66
1.529,29
1.248,24
1.180,55
1.123,22
1.044,67
968,15
828,55
Dall’1/3/2015
1.860,72
1.564,66
1.277,11
1.207,89
1.149,22
1.068,76
990,52
847,67
Arretrati
Gli aumenti retributivi relativi alle mensilità da aprile 2013 a febbraio 2014 verranno corrisposti con le
seguenti
modalità:
- marzo 2014 per le mensilità di gennaio e febbraio 2014;
- maggio 2014 per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2013
- agosto 2014 per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2013;
- a ottobre 2014 per le mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2013 e rateo 13.a
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Livelli
AS
A
B
CS
C
D
E
F
Par.
220
185
151
143
136
126
117
100
1/4/2013 - 28/2/2014
63,09
53,05
43,30
41,01
39,00
36,13
33,55
28,68
Ai lavoratori in forza al 28/2/2014, nel caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro entro il
31/10/2014 verrà riconosciuto per intero il pagamento dei ratei mensili previsti a copertura del periodo
1/4/2013 - 28/2/2013
Apprendistato Professionalizzante (D.Lgs. 167/2011)
Il contratto di apprendistato professionalizzante è ammesso per il conseguimento di qualifiche
inquadrate nei livelli E, D, C, CS, B e livelli superiori e tutte le relative mansioni.
La durata minima del contratto è pari a sei mesi mentre la durata massima del periodo di apprendistato e
la sua suddivisione in periodi è così fissata:
Categoria Durata complessiva Mesi 1° Periodo
AS-ASQ 36
12
A
36
12
B
36
12
CS
30
10
C
30
10
D
24
8
E
12
6
2° P eriodo 3° Periodo
12
12
12
12
12
12
10
10
10
10
8
8
6
-
L'inquadramento
e
il
relativo
trattamento
economico
sono
così
determinati:
- nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione
finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale del livello iniziale di
inquadramento (per la Categoria E la retribuzione si riferirà alla Categoria F);
- nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a
quella minima contrattuale prevista per tale livello inferiore, fatta eccezione per la Categoria E, la
cui retribuzione sarà quella prevista per il livello di destinazione finale (categoria E);
- nel terzo ed ultimo periodo: fermo l'inquadramento di cui al secondo periodo di apprendistato, la
retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione finale.
Durante lo svolgimento dell'apprendistato, le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza
di una giusta causa o di un giustificato motivo. Qualora al termine del periodo di apprendistato non
sia data disdetta l’apprendista è mantenuto in servizio e il rapporto prosegue come ordinario
rapporto di subordinato a tempo indeterminato.
In caso di infortunio sul lavoro è corrisposta la stessa integrazione spettante ai lavoratori qualificati
ovvero, il 100% della retribuzione spettante per un massimo di 6 mesi per ogni anno solare e nei
limiti di durata dell’apprendistato.
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Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante, le imprese devono aver
mantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei
24 mesi precedenti la nuova assunzione.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale è comunque consentita l'assunzione di un numero
di apprendisti pari a quelli già confermati più uno, ovvero di un apprendista in caso di totale
mancata conferma degli apprendisti pregressi.
Le Parti riconoscono infine, che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di previdenza complementare di
cui all'art. 47 del presente CCNL.
Contributo alla bilateralità
Le Parti stabiliscono che nel momento in cui le Confederazioni, titolari dell'Accordo interconfederale
del 23/7/2012, definiranno la piena ed effettiva operatività degli enti bilaterali le imprese dovranno
versare i seguenti contributi:
"Fondo Sicurezza PMI CONFAPI"
- 18,00 euro annui (1,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende
prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
-6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con
il RLS
"Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI"
- 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo
sviluppo dell'apprendistato
- 3,00 euro annui (0,25 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore part-time fino a 20 ore
"Fondo Sostegno al reddito"
- 28,00 euro annui (2,33 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore
"Osservatorio della contrattazione e del lavoro"
- 8,00 euro annui (0,66 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per il sostegno e lo
sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali l'introduzione e
relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché per la
contrattazione territoriale di II livello.
- 12,00 euro annui (1,00 euro mensile per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per ulteriori attività
correlate (assistenza contrattuale) assorbente le eventuali quote già previste dalla contrattazione
nazionale;
Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno invece corrispondere a ciascun
lavoratore dipendente, compresi gli apprendisti in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo
pari ad euro 25,00 lordi, per ciascuna mensilità, In caso di lavoratori assunti con contratto part-time,
tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si
ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL.
Assistenza sanitaria
A partire dall’1/1/2014 le aziende verseranno per i lavoratori iscritti ad Altea, individuato quale
fondo per l’assistenza sanitaria integrativa, un contributo pari a € 6,00 mensili per 12 mensilità.
Previdenza complementare
Le parti individuano quale fondo di riferimento di settore FONDAPI e stabiliscono le seguenti misure
di contribuzione:
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- 1,40% dall’1/4/2014
- 1,50% dall’1/4/2015
- 1,60% dall’1/4/2016.
Comitato Paritetico Nazionale Laterizi PMI
Le Parti hanno convenuto di istituire il Comitato Paritetico Nazionale Laterizi PMI, con il compito di
effettuare studi ed indagini sui fattori strategici dello sviluppo del settore,che sarà finanziato da un
contributo di 5,00 euro annui, a carico delle aziende, per ciascun dipendente in forza alla data del
31 dicembre di ogni anno. Il suddetto importo sarà ricompreso nel contributo di 12,00 euro destinato
all’Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro.
Contratto Part-time
Inserito il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part-time reversibile, a
richiesta del lavoratore affetto da malattie oncologiche. Riconosciuto inoltre, il diritto alla priorità
in caso di richiesta da parte del lavoratore che assiste familiari (art. 3 c. 3 L.104/92) o ha familiari
(figli, coniuge, genitori) affetti da gravi patologie oncologiche o inabilitanti. Per questi ultimi due
casi, è previsto un limite massimo del 13%, ovvero 8% nelle aziende fino a 100 dipendenti, del totale
dei dipendenti occupati con contratto a tempo parziale nell'unità produttiva.
Contratto a tempo determinato e in somministrazione
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto a
tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato, sia "causali" sia "non
causali", è definito nella misura del 22% in media annua dei dipendenti occupati a tempo
indeterminato nella singola azienda alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, salvo quanto
stabilito da accordi aziendali.
Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratti di somministrazione a
tempo determinato nell'ambito della percentuale del 22% sopra richiamata non può superare il 12%.
In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, la somministrazione di lavoro a termine,
senza causale, non può superare il limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati
nell'ambito dell'unità produttiva, sempre all'interno del limite del 12% di cui al terzo comma, qualora
siano utilizzati nei seguenti processi organizzativi:
- avvio di una nuova attività;
- implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico (nuovi impianti e/o linee/sistemi di
produzione);
- rinnovo o proroga di una commessa consistente.
Nel caso in cui i contratti di somministrazione di lavoro a termine siano stipulati nell'ambito di
processi organizzativi aziendali come sopra definiti, la durata massima dei contratti stessi è di 24
mesi e non possono essere oggetto di proroga.
Ai fini del computo del periodo massimo dei 36 mesi di lavoro, le parti stabiliscono che si cumulano
tutti i periodi di rapporti di lavoro stipulati con contratti di somministrazione a tempo determinato e
con contratti a tempo determinato.
Superati i 36 mesi di assunzione a tempo determinato o di prestazione di servizio come
somministrato a tempo determinato o come somma di entrambi le fattispecie, il rapporto di lavoro
potrà continuare, sottoscrivendo la proroga assistita tra azienda e lavoratore e OO.SS. presso la
Direzione Territoriale del Lavoro di competenza, per altri 12 mesi per i rapporti di lavoro che
raggiungono il periodo massimo entro la data del 30 Giugno 2013, per altri 8 mesi per i rapporti di
lavoro che raggiungono il periodo massimo entro la data del 31/12/2013. Dall’1/1/2014 i rapporti di
lavoro che raggiungono i 36 mesi di assunzione di cui al comma precedente potranno essere prorogati
per un massimo di 4 mesi.
Le parti concordano che i profili di esiguo contenuto professionale per i le quali è vietata la stipula di
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contratti di somministrazione di lavoro, sono quelli previsti dalla categoria F della classificazione del
personale di cui all'art. 4 del presente CCNL.
In relazione agli intervalli di tempo tra un contratto a tempo determinato ed il successivo vengono
ridotti a 20 o 30 giorni, a seconda della durata pari o superiore a 6 mesi del contratto in nelle
seguenti ipotesi:
- lancio di un prodotto innovativo
- avvio, rinnovo o proroga di una commessa a termine
- sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto
Malattia
Previsto un prolungamento del periodo di comporto fino ad un massimo di 12 mesi per i lavoratori
affetti da gravi patologie.
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