francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. IN ESCLUSIVA PER L’ABBONATO VE NOVRISIONE WEB TA’ 2 014 “PRATICA LAVORO: DOVE VUOI, QUANDO VUOI CON EDICOLAPROFESSIONALE.COM” Incluse nel tuo abbonamento anche le versioni PC, tablet e smartphone! Edicola Professionale è la nuova edicola digitale Wolters Kluwer Italia che raccoglie, in un unico ambiente, le oltre 70 riviste IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica e, prossimamente, il fisco. Oggi puoi consultare ogni numero di Pratica Lavoro e tutti gli allegati anche su PC, tablet e smartphone! Edicola Professionale è un servizio compreso nel tuo abbonamento! 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Per accedere in mobilità dopo essersi registrati su www.edicolaprofessionale.com, è sufficiente scaricare l’app gratuita Edicola Professionale (da AppStore, Google Play, Samsung Apps o Amazon AppStore for Android) e inserire all’interno dell’app le credenziali ricevute. Y62EL FI Ma soprattutto in Edicola Professionale puoi navigare in un ricchissimo patrimonio bibliografico. Oltre 30 anni di contributi pubblicati all’interno delle riviste IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica e, prossimamente, il fisco ricercabili per rivista, anno, numero e autore. In questo modo non devi più ricordare in quale fascicolo è stato pubblicato l’articolo che ti interessa. Trovi velocemente i contributi di Pratica Lavoro e quanto pubblicato sull’argomento dalle altre riviste del Gruppo Wolters Kluwer Italia... con una sola ricerca! Puoi scaricare integralmente gli articoli dell’anno in corso e consultarne l’abstract per le riviste cui non sei abbonato. Sempre dal portale Edicola Professionale hai un contatto diretto con la Redazione di Pratica Lavoro per la richiesta di sentenze, casi e approfondimenti. Il tuo abbonamento ha ancora più valore. Registrati subito su www.edicolaprofessionale.com pubbliredazionale_PRATICA_LAVORO_210x297_prod.indd 1 16/05/14 16:45 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Pratica Lavoro In questo numero Normativa NAZIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1365 Riduzione dei premi Inail per l’agricoltura - Modalita` operative Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1365 Inps - Circ. n. 83 del 1º luglio 2014; Inail - Circ. n. 32 del 1º luglio 2014 Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di C.i.g.s. e di contratti di solidarieta` Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1367 Inps - Circ. n. 87 dell’8 luglio 2014 Cessione quinto della pensione - Tassi aggiornati dal 1º luglio 2014 Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1369 Inps - Msg. n. 5765 del 2 luglio 2014 Incentivi per i lavoratori destinatari dell’«Azione di sistema Welfare to work 2012-2014» - Istruzioni Inps Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1369 Inps - Msg. n. 5791 del 3 luglio 2014 Gestione del Durc interno - Ulteriori chiarimenti dall’Inps Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1374 Inps - Msg. n. 5828 del 4 luglio 2014 Sgravio sulla contrattazione di secondo livello per l’anno 2013 - Domande on-line Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1374 Inps - Msg. n. 5887 dell’8 luglio 2014 Figura professionale del fisioterapista Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1375 Min. lavoro - Interpello n. 16 del 26 giugno 2014 Lavoro intermittente - Personale di servizio e di cucina negli alberghi Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1376 Min. lavoro - Interpello n. 17 del 26 giugno 2014 Limitazioni al lavoro notturno - Chiarimenti ministeriali Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1376 Min. lavoro - Interpello n. 18 del 26 giugno 2014 Parenti o affini di terzo grado - Fruizione dei permessi per disabili Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1377 Min. lavoro - Interpello n. 19 del 26 giugno 2014 Attivita` parlamentare Osservatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1379 Adempimenti dal 19 luglio al 2 agosto 2014 Scadenzario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inserto 1381 Lapidei - Aziende artigiane Archivio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRATICA LAVORO 30/2014 II 1363 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Pratica Lavoro In questo numero Contrattazione CONTRATTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1386 Ortofrutticoli ed agrumari Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1386 Accordo 7 luglio 2014 Igiene ambientale - Aziende private e aziende municipalizzate Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1387 Procollo di intesa 23 giugno 2014 Energia e petrolio Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1388 Accordo 1º luglio 2014 Servizi assistenziali - Anpas Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1390 Accordo 26 giugno 2014 Scuole private - Religiose Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1391 Accordo 10 giugno 2014 Giurisprudenza SENTENZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1392 Nullita` dei contratti a termine e indennita` risarcitoria Notizia Cassazione sez. lav. n. 13630 del 16 giugno 2014 PraticaLavoro Settimanale operativo di aggiornamento per l’amministrazione del personale Editrice Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F6 20090 Milanofiori Assago (Mi) http://www.ipsoa.it Direttore responsabile Giulietta Lemmi Redazione Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile, Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu, Francesca Procesi, Stefania Sabatini, Barbara Settimi, Alessandra Tedeschi, Barbara Trillo`, Roberta Valenti, Alessandra Vitelli Realizzazione grafica Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer Fotocomposizione Sinergie Grafiche Srl Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI) Tel. 02/57789422 Stampa GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54 20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02/99952 Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607 del 18 settembre 2000 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n. 1702 Contributi redazionali Per informazioni in merito a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a: Indicitalia Redazione 1364 Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma Tel. 06.203815.78 (legale-amministrativa) Tel. 06.203815.79 (contratti collettivi) Fax 06.203815.54 e-mail: [email protected] [email protected] Amministrazione Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri, arretrati, cambi d’indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a: - Ipsoa Servizio Clienti Casella postale 12055 - 20120 Milano Tel. 02.82476.1 Fax 02.82476.799 Servizio risposta automatica: Tel. 02.82476.999 e-mail: [email protected] - Indicitalia Servizio Clienti Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma Tel. 06.20381238 Fax 06.203815.45 e-mail: [email protected] Abbonamenti Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 30 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI). Servizio Clienti: tel. 02 824761 - e-mail: [email protected] www.ipsoa.it/servizioclienti Indirizzo Internet Compresa nel prezzo dell’abbonamento l’estensione on line della Rivista, consultabile all’indirizzo www.ipsoa.it Italia: Euro 186,00 Estero: Euro 372,00 Arretrati Prezzo dell’anno in corso all’atto della richiesta Distribuzione Vendita esclusiva per abbonamento. Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico e` comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 74 del D.P.R. 20/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni. 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Lei potra` in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403. Prezzo copia: Euro 8,00 30/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Riduzione dei premi Inail per l’agricoltura Modalita` operative INPS, circ. 1º luglio 2014, n. 83 INAIL, circ. 1º luglio 2014, n. 32 L’art. 1, comma 128, della L. n. 147/2013 ha disposto che dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Inail, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, e` stabilita la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. Inoltre la stessa legge ha stabilito che la riduzione e` applicata nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e che l’aggiornamento dovra` essere operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell’andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo. In attuazione delle sopra citate disposizioni, l’Inail ha adottato la determina presidenziale 67/2014 (v. Pratica Lavoro n. 15/2014, pag. 683), con cui sono stati definiti i criteri e le modalita` di applicazione della riduzione percentuale dei premi e contributi assicurativi nonche´ la misura per l’anno 2014. La predetta determina Inail e` stata approvata con decreto 22 aprile 2014 del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Con circolare Inail n. 25/2014 (v. Pratica Lavoro n. 22/ 2014, pag. 1005) sono stati illustrati i criteri e le modalita` operative per l’applicazione della riduzione. L’Inps e l’Inail con circolare congiunta del 1º luglio 2014 rispettivamente n. 83 e n. 32 confermano il via alla riduzione del premio Inail in agricoltura per l’anno 2015 e forniscono ulteriori istruzioni operative per la concreta applicazione della riduzione. Riduzione percentuale per il 2014 e modalita` di applicazione Per il 2014, sulla base delle elaborazioni della Consulenza statistico attuariale dell’Inail, la misura della riduzione per- PRATICA LAVORO 30/2014 centuale dell’importo dei contributi agricoli e` pari al 14,17%. La percentuale del 14,17% si applica in uguale misura a tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione in presenza dei criteri generali necessari che nelle more della revisione tariffaria, valgono per il triennio 2014-2016. La riduzione si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni gia` previste dalla normativa vigente ad altro titolo per lo specifico settore agricolo e si applica al contributo assicurativo dovuto al netto di tutti gli altri «sconti» ed agevolazioni. La percentuale richiamata e` aggiornata per ciascuno degli esercizi successivi al 2014, con determina del Presidente dell’Inail sulla base delle elaborazioni della Consulenza statistico attuariale del predetto Istituto, comunicata entro il 31 ottobre dell’anno precedente quello di riferimento, al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze per l’approvazione tramite decreto direttoriale da emanarsi entro la fine dell’anno precedente quello di riferimento. Criteri generali - Individuazione dei destinatari Sono stati previsti criteri differenziati per l’individuazione dei destinatari della riduzione, sulla base dei seguenti parametri: inizio delle lavorazioni: — lavorazioni iniziate da oltre un biennio; — lavorazioni iniziate da non oltre un biennio; gestione assicurativa. La legge di stabilita` 2014 ha fissato il principio dell’andamento infortunistico aziendale quale criterio guida per l’individuazione dei beneficiari della riduzione, in linea con le politiche assicurative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell’Inail e con le vigenti modalita` di determinazione dei premi assicurativi ordinari, soggetti all’oscillazione dei tassi per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attivita`. In proposito le disposizioni normative che disciplinano le modalita` per il calcolo dell’andamento infortunistico prevedono che per le attivita` iniziate da oltre un biennio si fa riferimento, ai fini della determinazione del periodo di osservazione del predetto andamento, ai primi tre anni del quadriennio prece- 1365 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie dente l’anno interessato dal pagamento del premio, fermo restando che nell’ipotesi di attivita` iniziata da meno di quattro anni, occorre comunque almeno un anno completo di attivita`. La verifica del possesso del requisito dell’andamento infortunistico aziendale e` eseguita mediante il confronto dell’andamento infortunistico di ogni singola azienda con quello medio nazionale previsto, ritenendo sussistente il requisito ai fini della riduzione nel caso in cui l’andamento infortunistico registrato nella singola azienda risulti inferiore o uguale a quello rilevato a livello medio nazionale e viceversa nel caso in cui risulti superiore. Relativamente alle attivita` iniziate da oltre un biennio per i contributi della gestione agricoltura riscossi dall’Inps e` stato utilizzato, ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari della riduzione, il criterio del confronto tra l’indice di gravita` medio (Igm) e l’indice di gravita` aziendale (Iga), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico. Per quanto concerne le modalita` di determinazione e di calcolo dell’Igm e dell’Iga Inps e Inail rinviano alla circolare Inail n. 25/2014. Per la gestione agricoltura la Consulenza statistico attuariale dell’Inail ha calcolato gli indici di gravita` medi (Igm), con riferimento al triennio 2010-2012 e sulla base degli stessi parametri e` prevista annualmente l’elaborazione dell’indice di gravita` aziendale (Iga). Gli Igm indicati sono validi per tutto il triennio 2014-2016. Per le imprese/soggetti che hanno iniziato l’attivita` da non oltre un biennio, la legge ha correlato l’applicazione della riduzione al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle modalita` per l’applicazione delle tariffe approvate con il D.M. 12 dicembre 2000. L’applicazione della riduzione e` riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalita` telematica. Di seguito sono riepilogate le condizioni in presenza delle quali si applica la riduzione, a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio, per ciascuna categoria di lavoratori agricoli. razione dell’Iga e la riduzione si applica se l’Iga e` inferiore o uguale all’Igm. Sulla base dei predetti parametri e` stato elaborato l’elenco, per le diverse categorie, dei soggetti destinatari della riduzione del 14,17%, da applicarsi ai contributi dovuti a partire dal primo trimestre 2014. Ai soggetti interessati nella lettera di comunicazione dei dati utili per la compilazione del mod. F24 viene indicato se e` stata applicata la riduzione prevista dalla legge n. 147/ 2013. Attivita` iniziate da non oltre un biennio Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2014 le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 2012. I soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: siano operanti da non oltre un biennio; siano in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi; siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro. La domanda di riduzione deve essere presentata telematicamente non oltre il termine di scadenza del biennio di attivita`, utilizzando l’apposito servizio disponibile sul portale dell’Inail www.inail.it. La riduzione ha effetto dal 1º gennaio 2014. Eccezionalmente per il 2014, per consentire di usufruire della riduzione ai soggetti per i quali il primo biennio di attivita` scada nel periodo tra il 1º gennaio ed il 30 giugno 2014, il termine per la presentazione dell’istanza e` stato differito al 30 giugno 2014. La riduzione e` concessa solo dopo l’accertamento da parte dell’Inps dei requisiti di regolarita` contributiva del datore di lavoro richiedente. Tale riduzione sara` applicata a decorrere da gennaio 2015 e sara` fruibile dalle aziende beneficiarie mediante compensazione con i contributi dovuti presentando, per via telematica, l’istanza di compensazione all’Inps. Attivita` iniziate da oltre un biennio Rettifica degli Iga I contributi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, ai sensi del titolo II del D.P.R. n. 1124/1965, sono accertati e riscossi dall’Inps, che ne dispone la ripartizione tra l’Inail e le gestioni di pertinenza. Per gli operai agricoli dipendenti e per i piccolo coloni a compartecipazione familiare l’Igm e` pari a 8,32 mentre per i soggetti autonomi l’Igm e` pari a 12,84. Per entrambe le categorie e` prevista annualmente l’elabo- Nel caso di contestazioni in merito alla mancata applicazione della riduzione (es. Iga superiore all’Igm a causa di infortuni o malattie professionali erroneamente attribuiti), gli interessati devono segnalare i casi alla sede Inail competente, mediante apposita istanza di riesame debitamente motivata, che provvedera` a ridefinire l’evento. Una volta effettuato l’aggiornamento, l’Iga sara` elaborato nuovamente e qualora pari o inferiore all’Igm di riferimento sara` rideterminato il contributo assicurativo dovuto per il 2014 con applicazione della riduzione del 14,17%. 1366 30/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Tale riduzione sara` applicata a decorrere da gennaio 2015 e sara` fruibile dalle aziende beneficiarie mediante compensazione con i contributi dovuti presentando, per via telematica, la consueta istanza di compensazione all’Inps. Revoca della riduzione prevista dalla legge n. 147/2013 L’applicazione della riduzione dei premi e contributi assicurativi per i soggetti con lavorazioni iniziate da non oltre un biennio e` connessa al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, espressamente dichiarato dal datore di lavoro agricolo e dagli altri soggetti interessati nell’apposita istanza telematica. Se la domanda e` accettata, sui contributi assicurativi dovuti per il 2014 deve essere applicata la riduzione del 14,17%, secondo le decorrenze gia` indicate. Se risulta, da provvedimenti degli Organismi pubblici competenti in materia, la mancata osservanza da parte del datore di lavoro delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, si procedera` alla revoca della riduzione gia` applicata. In tutte le ipotesi di revoca della riduzione occorrera` procedere al recupero degli importi non versati, con relativi oneri accessori di legge con le consuete modalita` previste presso l’Inps. Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di C.i.g.s. e di contratti di solidarieta` INPS, circ. 8 luglio 2014, n. 87 Ai sensi dell’art. 16, comma 1, D.L. n. 149/2013, a decorrere dal 1º gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge n. 157/1999 e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, sono estese, nei limiti di spesa previsti, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonche´ la disciplina in materia di contratti di solidarieta` di cui all’art. 1, D.L. n. 726/1984 (contratti di solidarieta` difensivi, c.d. di tipo A). Ai sensi dell’art. 16, comma 2 del D.L. n. 149/2013, ai fini del finanziamento di tali ammortizzatori sociali, e` autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l’anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Ai sensi dell’art. 16, comma 3 del D.L. n. 149/2013, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita` attuative delle sopra indicate disposizioni. In seguito, quindi, il decreto interministeriale 22 aprile 2014 ha individuato i criteri e le procedure necessarie ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti. Tale decreto ha affidato all’Inps l’individuazione del limite di spesa annuo (entro il primo trimestre di ciascun anno), PRATICA LAVORO 30/2014 nonche´ il monitoraggio dei contributi dovuti dai partiti politici, dei flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni (integrazioni salariali) ed al riconoscimento della relativa contribuzione figurativa. Il D.L. n. 149/2013 definisce partiti politici le libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale. Per usufruire degli interventi di integrazione salariale straordinaria, i partiti politici devono essere iscritti all’apposito Registro tenuto dalla «Commissione di garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici». I partiti costituiti alla data di entrata in vigore del sopra citato decreto (28 dicembre 2013), nonche´ quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto, sono tenuti, entro dodici mesi, a trasmettere una copia autentica dello statuto alla Commissione. Tuttavia, nelle more della scadenza del termine di iscrizione (28 dicembre 2014), i partiti politici gia` costituiti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 149/2013 possono, comunque, accedere agli ammortizzatori sociali. 1367 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie L’Inps, con la circolare n. 87 dell’8 luglio 2014, illustra i profili di carattere contributivo che derivano dall’art. 16 del D.L. n. 149/2013 e fornisce le istruzioni operative per l’assolvimento della relativa contribuzione. Adempimenti contributivi Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 407/1990, la C.i.g.s. viene finanziata attraverso il versamento di un contributo ordinario mensile da parte delle aziende, in misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile, di cui 0,30% a carico dei lavoratori. Il contributo e` dovuto, ai sensi dell’art. 16 del D.L. n. 149/ 2013, a decorrere dal 1º gennaio 2014, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, per le seguenti categorie di soggetti per i quali e` possibile il ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinario: operai, intermedi, impiegati e quadri (anche con contratto a tempo determinato e/o part-time). Tale contributo, invece, non e` dovuto per i lavoratori esclusi dall’elenco dei destinatari della C.i.g.s. e, cioe`: dirigenti; apprendisti; lavoratori a domicilio. Inoltre, i datori di lavoro che si avvalgono degli interventi di C.i.g.s., devono, di regola, versare un contributo addizionale, previsto in misura diversa, determinata in base alla media dei lavoratori occupati nell’anno precedente. Per le aziende fino a 50 dipendenti, il contributo addizionale e` pari al 3% dell’integrazione salariale corrisposta; per quelle con piu` di 50 dipendenti e` pari al 4,5%. Decorsi 24 mesi dalla data di decorrenza del trattamento C.i.g.s., il contributo raddoppia, diventando pari al 6%, ovvero al 9%, dell’integrazione salariale corrisposta. Infine, l’Inps sottolinea che nei casi di integrazioni salariali straordinarie autorizzate nell’ambito di un contratto di solidarieta` difensivo ex art. 1, D.L. n. 726/1984, il contributo addizionale non e` dovuto. curato ai fini pensionistici all’ex Inpdai, trattandosi di soggetti esclusi dalla disciplina. La nuova classificazione comportera` l’obbligo del contributo C.i.g.s. 0,90% che, pertanto, andra` ad aggiungersi alle altre voci contributive gia` previste con riguardo al precedente inquadramento con il CSC 70703 che, peraltro, resta comunque in essere per i periodi fino a dicembre 2013. Inoltre, ricorrendone i presupposti (requisito occupazionale fino a 50 dipendenti) alle nuove posizioni contributive e` stato centralmente attribuito il codice di autorizzazione «1J», che assume il piu` ampio significato di «datore di lavoro (fino a 50 dipendenti) tenuto al versamento del contributo addizionale di integrazione salariale in misura ridotta». Istruzioni operative A partire dal periodo di paga «luglio 2014» i partiti e movimenti politici incrementeranno l’aliquota complessivamente dovuta della percentuale contributiva dello 0,90% a titolo di C.i.g.s. Il versamento del contributo C.i.g.s. dovuto per il periodo da «gennaio a giugno 2014» dovra` essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 ottobre 2014 (terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in esame). Per l’esposizione sul flusso UniEmens della regolarizzazione contributiva, dovra` essere valorizzato, nell’elemento «CausaleADebito», di «AltreADebito», di «DatiRetributivi» il nuovo codice causale «M132» avente il significato di «Contributo C.i.g.s. ex art. 16 del D.L. n. 149/2013» e, nell’elemento «ImportoADebito», la somma complessiva da pagare. Inquadramento previdenziale - Riclassificazione Per l’assolvimento degli obblighi contributivi, i partiti politici sono attualmente classificati nel settore terziario con CSC 70703 e con ATECO 2007 94.92.00. Allo scopo di ottimizzare la gestione contributiva conseguente alla previsione di cui all’art. 16 del D.L. n. 149/ 2013, spiega l’Istituto, e` stata effettuata una riclassificazione, da «gennaio 2014», dei partiti e movimenti politici con il nuovo CSC 70710 cui sara` accoppiato il medesimo ATECO 2007 94.92.00. Non sono state interessate dalla modifica dell’inquadramento le posizioni contributive, contraddistinte dal C.S.C. 70703 con c.a. 9U, riferite al personale dirigente gia` assi- 1368 30/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Cessione quinto della pensione Tassi aggiornati dal 1º luglio 2014 INPS, msg. 2 luglio 2014, n. 5765 Con il messaggio 2 luglio 2014, n. 5765, l’Inps segnala che, con decreto del 25 giugno 2014, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’art. 2, comma 1, L. n. 108/1996, recante disposizioni in materia di usura, come modificato dal D.L. n. 70/2011, rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore per il periodo di applicazione 1º luglio-30 settembre 2014. In particolare, per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione: VALORI DEI TASSI APPLICATI NEL PERIODO 01/07/2014-30/09/2014 Classi di importo in euro Tassi medi Tassi soglia usura fino a 5.000,00 12,19 19,2375 oltre 5.000,00 11,69 18,6125 Sulla base di tale aggiornamento i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti con cessione del quinto della pensione, di cui all’art. 10 della convenzione Inps, approvata con determina n. 76 del 5 aprile 2013, finalizzata alla concessione di prodotti di finanziamento a pensionati, variano come segue: TASSI SOGLIA CONVENZIONALI ` DEL PENSIONATO PER CLASSE DI ETA E CLASSE DI IMPORTO DEL PRESTITO Classi di eta` del pensionato (*) Fino a 5.000 euro Oltre 5.000 euro fino a 59 anni 9,08 9,17 60-69 10,68 10,77 70-79 13,28 13,37 (*) Le classi di eta` comprendono il compleanno dell’eta` minima della classe; l’eta` si intende a fine piano. Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1º luglio 2014. Incentivi per i lavoratori destinatari dell’«Azione di sistema Welfare to work 2012-2014» - Istruzioni Inps INPS, msg. 3 luglio 2014, n. 5791 L’Inps, con il messaggio 3 luglio 2014, n. 5791, fornisce le istruzioni per la richiesta e la fruizione degli incentivi per l’assunzione dei lavoratori ammessi al sussidio, previsto dal Piano di intervento nazionale «Azione di sistema Welfare to work 2012-2014». Tale incentivo e` pari agli importi mensili del sussidio non ancora maturati dal lavoratore alla data di assunzione ed e` corrisposto dall’Istituto in un’unica soluzione in sede di PRATICA LAVORO 30/2014 conguaglio dei contributi dovuti dall’impresa relativamente ai propri lavoratori dipendenti. L’incentivo e` riconosciuto all’impresa che, nel periodo di tempo del percorso di reinserimento, assume il lavoratore destinatario del sostegno del reddito con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a dodici mesi, anche part-time, purche´ con orario di lavoro non inferiore alle venti ore settimanali; l’incentivo spetta anche 1369 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie in caso di proroga di un precedente rapporto a tempo determinato, di durata inferiore a sei mesi, se la durata complessiva supera i dodici mesi, nonche´ in caso di trasformazione a tempo indeterminato, intervenuta entro i primi sei mesi. L’impresa che assume un lavoratore titolare del sussidio non deve inviare la richiesta dell’incentivo a questo Istituto, ma ad un ufficio indicato dalla regione; la regione e` tenuta ad effettuare gli accertamenti istruttori e ad adottare la decisione finale di ammissione/non ammissione all’incentivo. Tale richiesta, ove accolta, e` valida anche come istanza all’Istituto di conguagliare il beneficio con i contributi dovuti; di conseguenza, l’impresa e` tenuta ad indicare nella richiesta: la posizione contributiva (matricola Inps) con cui denuncia i contributi dei lavoratori per i quali spetta l’incentivo; la Sede Inps competente a gestire tale posizione contributiva; la Sede Inps competente a gestire il sussidio del lavoratore; il codice identificativo della comunicazione telematica (Unilav) relativa al rapporto incentivato. La regione deve inviare mensilmente alla Direzione regionale competente dell’Inps (all’indirizzo di posta elettronica concordato tra la regione e la Direzione regionale dell’Inps) l’elenco delle aziende ammesse all’incentivo, avvalendosi dell’apposito modello. La Direzione regionale Inps deve comunicare le informazioni inserite nell’elenco alle Sedi territoriali competenti per l’interruzione del sussidio e l’erogazione dell’incentivo. La struttura dell’Istituto che gestisce il sussidio: interrompe il pagamento a decorrere dal giorno dell’assunzione, dandone comunicazione al lavoratore; determina l’importo dell’incentivo spettante all’azienda in misura pari al residuo sussidio che sarebbe spettato al lavoratore - dandone comunicazione all’ufficio competente a gestire la posizione contributiva dell’impresa che chiede il beneficio. L’ufficio della Sede Inps competente a gestire la posizione contributiva deve: autorizzare l’azienda alla fruizione dell’incentivo assegnando per tre mensilita`, alla posizione contributiva interessata, il codice di autorizzazione «8L», avente il significato di «aziende che fruiscono dell’incentivo Azione di sistema Welfare to work»; comunicare all’azienda (tramite Cassetto previdenziale) l’avvenuta autorizzazione, mediante l’apposito modulo; comunicare alla Direzione regionale l’importo autorizzato. Nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro si interrompa nel 1370 corso dei primi dodici mesi dall’assunzione in seguito a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’impresa dovra` restituire il 100% dell’incentivo fruito; in caso di dimissioni del lavoratore, l’impresa dovra` restituire il 50% del beneficio; in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo l’impresa che ha percepito il beneficio dovra` restituire i ratei limitatamente al periodo successivo al licenziamento. Gli incentivi riconosciuti all’azienda sono compatibili con eventuali agevolazioni contributive, collegate al particolare tipo di assunzione effettuata. L’art. 1 (commi 1175 e 1176) della legge n. 296/2006 prevede la subordinazione del beneficio alle condizioni di regolarita` contributiva, di rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro, di rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche´ di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, i benefici sono subordinati al rispetto dei principi stabiliti dall’art. 4, commi 12, 13 e 15 della legge n. 92/ 2012. Modalita` di composizione del flusso UniEmens Allo scopo di esporre il conguaglio in un’unica soluzione degli importi mensili di sussidio, l’azienda deve valorizzare, all’interno di «DenunciaIndividuale», «DatiRetributivi», nell’elemento «Incentivo» i seguenti elementi: «TipoIncentivo» - dovra` essere inserito il valore «WTOW», avente il significato di incentivo per l’assunzione di lavoratori destinatari dell’Azione di sistema Welfare to work; «CodEnteFinanziatore» - dovra` essere inserito sempre il codice H00, poiche´ l’onere del beneficio grava sullo Stato; «ImportoCorrenteIncentivo» - dovra` essere indicato l’importo posto a conguaglio. I dati sopra indicati nell’UniEmens saranno riportati, nel DM2013 «VIRTUALE» ricostruito dall’Istituto, con il codice «L425», avente il significato di «conguaglio incentivo Welfare to work». Qualora si debba restituire l’incentivo (nelle diverse misure del 100%, del 50% o di singoli ratei), l’azienda valorizzera`, all’interno di «DenunciaIndividuale», «DatiRetributivi», «AltreADebito»: nell’elemento «CausaleADebito» la causale «M160»; nell’elemento «ImportoADebito» l’importo da restituire. I dati sopra indicati nell’UniEmens saranno riportati, nel DM2013 «VIRTUALE» ricostruito dall’Istituto, con il codice «M160». Controlli L’accertamento delle condizioni di ammissione al beneficio 30/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie e la decisione di accoglimento della domanda sono di competenza delle singole regioni. L’Inps sottolinea che nessuna responsabilita` puo` essere attribuita all’Istituto nelle ipotesi di incentivi autorizzati dalla regione e successivamente accertati quali indebiti. In tal caso l’Istituto addebitera` comunque gli importi fruiti al Fondo per l’occupazione; spettera` alla regione ogni eventuale iniziativa per il recupero delle somme indebite. In seguito alla fruizione del beneficio, la Direzione regionale Inps invita le Sedi a verificare che gli importi conguagliati dall’azienda non superino gli importi originariamente autorizzati; in caso di accertamento di importi fruiti in misura superiore all’autorizzato, la Sede provvedera` a gestire la corrispondente inadempienza. PRATICA LAVORO 30/2014 Alla scadenza del programma, spiega l’Istituto, le Direzioni regionali invitano le Sedi a verificare: se i rapporti incentivati a tempo determinato siano comunque cessati prima del termine; se siano intervenute comunque cessazioni dei rapporti incentivati a tempo indeterminato; se l’impresa abbia valorizzato il codice di restituzione dell’incentivo, effettuando i corrispondenti aggiornamenti per il monitoraggio della spesa e la rendicontazione allo Stato. Al termine dell’attuazione del Programma la Direzione regionale Inps fornisce alla regione la rendicontazione degli importi fruiti a titolo di incentivo. 1371 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie 1372 30/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie PRATICA LAVORO 30/2014 1373 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Gestione del Durc interno Ulteriori chiarimenti dall’Inps INPS, msg. 4 luglio 2014, n. 5828 Con il messaggio 4 luglio 2014, n. 5828, l’Inps fornisce nuovi chiarimenti, rispetto a quelli gia` forniti con i messaggi n. 2889/2014 (cfr. Pratica Lavoro n. 12/2014, pag. 555), n. 4069/2014 (cfr. Pratica Lavoro n. 18/2014, pag. 852) e n. 5192/2014 (cfr. Pratica Lavoro n. 26/2014, pag. 1190), sul nuovo sistema di gestione del Durc interno. In particolare, l’Istituto rende noto che tutte le PEC inviate dalle procedure centrali con una richiesta di regolarizzazione per ottenere il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi nel mese di giugno 2014 (aventi come oggetto: giugno 2014 e pregressi) saranno annullate in quanto spedite prima del completamento di tutte le elaborazioni preliminari alla definizione della posizione aziendale rispetto alla spettanza dei benefici medesimi. Inoltre, l’Inps comunica che gli inviti a regolarizzare la posizione aziendale non saranno emessi nei mesi di luglio e agosto. Infine, precisa che le note di rettifica attive emesse nel mese di giugno 2014 e non sanate passeranno al Recupero Crediti a partire dal mese di settembre 2014. Sgravio sulla contrattazione di secondo livello per l’anno 2013 Domande on-line INPS, msg. 8 luglio 2014, n. 5887 Ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. n. 247/2007, e` concesso, a domanda da parte delle imprese interessate e nel limite delle risorse stanziate in apposito Fondo, uno sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttivita` , qualita` e altri elementi di competitivita` assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati. Il D.M. 14 febbraio 2014 ha individuato, per l’anno 2014, la misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto di tale sgravio contributivo. L’Inps, con la circolare n. 78/2014 (cfr. Pratica Lavoro n. 27/2014, pag. 1226) ha illustrato i contenuti e le modalita` di accesso allo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello riferito agli im- 1374 porti corrisposti nell’anno 2013 e, con il messaggio n. 5613/2014, ha comunicato l’avvio della fase di sperimentazione per l’acquisizione e l’invio delle domande di sgravio. Con il messaggio n. 5887 dell’8 luglio 2014, l’Inps rende noto che, a partire dalle ore 15.00 di mercoledı` 9 luglio 2014 alle ore 23.00 di giovedı` 7 agosto 2014, potranno essere trasmesse via internet, sia singolarmente che tramite i flussi XML, le domande utili a richiedere lo sgravio per l’anno 2013. Per permettere la verifica e l’eventuale aggiornamento delle domande inviate, sara` possibile annullare e trasmettere nuovamente le domande fino alle ore 23.00 di venerdı` 8 agosto 2014. L’Istituto evidenzia che la circolare e il messaggio sopra indicati sono pubblicati sul sito Internet dell’Istituto www.inps.it all’interno della sezione «Informazioni» «Aziende, consulenti e professionisti» - «Sgravi contratta- 30/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie zione II livello 2013»; inoltre, eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. Nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore, e` prevista la concessione di uno sgravio contributivo entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e, in agricoltura, al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati. Riguardo alla determinazione della percentuale di sgravio spettante, l’Inps puntualizza che il contributo addizionale ASpI (1,40%) potra` essere eventualmente ricompreso nelle voci su cui opera il beneficio, nei limiti normativamente previsti, solo in relazione alla quota che non sia stata oggetto di recupero ex art. 2, comma 30 della legge n. 92/2012. Figura professionale del fisioterapista Min. lavoro, interpello 26 giugno 2014, n. 16 Il Ministero del lavoro, con interpello 26 giugno 2014, n. 16, risponde ad una istanza avanzata dalla Confindustria in merito alla corretta interpretazione della disciplina di cui all’art. 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003, concernente le prestazioni di lavoro autonomo espletate dai soggetti titolari di partita Iva. In particolare, l’istante chiede se la presunzione relativa di parasubordinazione, contemplata dalla citata disposizione, possa trovare applicazione nei confronti della categoria professionale dei fisioterapisti, laddove ricorrano i presupposti previsti dalla medesima norma. Il Ministero presume una parasubordinazione in virtu` della quale e` possibile ricondurre le prestazioni di lavoro autonomo ex art. 2222 cod. civ. nell’ambito della diversa forma di natura autonoma della collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui agli artt. 61 e ss. del citato decreto. Il Dicastero con circolare n. 32/2012 ha gia` chiarito che la predetta presunzione trova applicazione in presenza di determinate condizioni di legge, salvo prova contraria da parte del committente. La presunzione risulta invece esclusa, ex art. 69-bis, comma 2, nelle ipotesi in cui la prestazione implichi competenze teoriche di grado elevato ovvero capacita` tecnico-pratiche, acquisite attraverso rilevanti esperienze e sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali. Inoltre la presunzione non sussiste, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, in relazione «alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attivita` professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli PRATICA LAVORO 30/2014 o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni». Con decreto del 20 dicembre 2012 il Ministero del lavoro ha individuato i seguenti criteri di ordine generale: — gli Ordini o Collegi professionali, i registri, gli albi, i ruoli e gli elenchi professionali (...) sono esclusivamente quelli tenuti o controllati da una amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 nonche´ da federazione sportive; — l’iscrizione e` subordinata al superamento di un esame di stato o comunque alla necessaria valutazione, da parte di specifico Organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento delle attivita`. Per il Ministero del lavoro ai fini della soluzione del quesito, occorre dunque verificare se i due requisiti sopra richiamati siano riscontrabili con riferimento alla figura professionale in esame. Dalla lettura dell’art. 2 del decreto del Ministero della sanita` del 14 settembre 1994, n. 741, si evince che il diploma universitario di fisioterapista abilita all’esercizio della professione. Lo stesso viene, infatti, rilasciato a seguito del completamento del corso di studi e del superamento di un esame finale che involge la valutazione di una specifica Commissione costituita presso l’Universita`. Il possesso di tale diploma - conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 o di diploma o attestato equipollente ovvero titolo riconosciuto ai sensi della normativa statale vigente - costituisce, inoltre, requisito indispensabile ai fini dell’iscrizione negli elenchi professionali dei fisioterapisti, laddove istituiti con legge regionale. Pertanto l’attivita` svolta dai fisioterapisti puo` essere ricompresa nell’ambito delle prestazioni professionali di cui all’art. 69-bis, comma 3, con la conseguente esclusione dal- 1375 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie l’applicazione della presunzione, solo nella misura in cui gli stessi risultino in possesso del diploma abilitante, nonche´ iscritti in appositi elenchi professionali, tenuti e controllati da parte di una amministrazione pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. A prescindere dall’operativita` o meno della presunzione, resta fermo che laddove siano riscontrabili gli usuali indici di subordinazione, la prestazione di lavoro autonomo dei fisioterapisti potra` essere «direttamente» ricondotta ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Lavoro intermittente - Personale di servizio e di cucina negli alberghi Min. lavoro, interpello 26 giugno 2014, n. 17 Con l’interpello n. 17 del 26 giugno 2014, il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti circa la corretta interpretazione della disciplina del lavoro intermittente di cui agli artt. 33 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003. In particolare, il Ministero risponde alla Confindustria in ordine alla possibilita` per un’impresa appaltatrice di utilizzare la tipologia contrattuale del lavoro intermittente con riferimento all’attivita` espletata da «personale di servizio e di cucina negli alberghi» di cui al n. 5 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 per l’esecuzione di un servizio di pulizia all’interno di una struttura alberghiera - impresa committente. A tal proposito, spiega il Ministero, in via preliminare, ferme restando le causali di carattere oggettivo e soggettivo indicate dall’art. 34, D.Lgs. n. 276/2003, in merito all’utilizzo del lavoro intermittente, e` necessario partire dalla lettura dell’art. 40 del medesimo decreto legislativo ai sensi del quale, qualora la contrattazione collettiva nazionale non sia intervenuta a disciplinare le fattispecie in cui e` possibile ricorrere a tale istituto, risulta possibile riferirsi secondo quanto previsto nel D.M. 23 ottobre 2004 - alle attivita` elencate nella tabella approvata con il R.D. n. 2657/ 1923. Pertanto, il criterio contemplato dall’art. 40 del D.Lgs. n. 276/2003, ai fini della corretta instaurazione di rapporti di lavoro intermittente, si riferisce esclusivamente alla tipologia di attivita` effettivamente svolta dal prestatore, prescindendo dalla circostanza che l’attivita` in questione sia effettuata direttamente dall’impresa o tramite contratto di appalto. Il Ministero del lavoro ritiene, quindi, che, in assenza di specifica previsione da parte della contrattazione collettiva circa le fattispecie per le quali sia consentito l’utilizzo del contratto in questione, anche l’impresa appaltatrice possa legittimamente attivare rapporti di natura intermittente per lo svolgimento del servizio di pulizia all’interno di un albergo ai sensi del n. 5 della tabella allegata al regio decreto del 1923. Limitazioni al lavoro notturno Chiarimenti ministeriali Min. lavoro, interpello 26 giugno 2014, n. 18 Con l’interpello n. 18 del 26 giugno 2014, il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003, con- 1376 cernente il diritto di rifiutare la prestazione di lavoro notturno da parte della lavoratrice/lavoratore che sia unico genitore affidatario di figlio convivente di eta` inferiore a 30/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie dodici anni, con specifico riguardo all’ipotesi di genitore vedovo di figlio convivente minore di anni dodici. Il Ministero, preliminarmente, precisa che in base all’art. 18-bis del citato decreto, la violazione del summenzionato precetto, ovvero l’adibizione al lavoro notturno nonostante il dissenso espresso dalla lavoratrice/lavoratore in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione, integra un reato di natura contravvenzionale punito con la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 516 a 2.582 euro. Cio` premesso, poiche´ la finalita` della norma e` principalmente quella di tutelare il minore, il Ministero ritiene che la situazione del genitore vedovo di figlio convivente di eta` inferiore a dodici anni, rientri tra le possibili figure di «unico genitore affidatario» contemplata dall’art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003. Parenti o affini di terzo grado Fruizione dei permessi per disabili Min. lavoro, interpello 26 giugno 2014, n. 19 Con l’interpello 26 giugno 2014, n. 19, il Ministero del lavoro risponde ad un quesito in merito alla corretta interpretazione dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, come modificato dall’art. 24 della legge n. 183/2010, concernente il diritto del lavoratore dipendente di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito per l’assistenza al familiare con handicap in situazione di gravita`. In particolare, nel quesito si chiede se il diritto ai permessi spetti al parente od affine entro il terzo grado a prescindere dalla eventuale presenza nella famiglia dell’assistito di parenti od affini di primo e secondo grado che siano nelle condizioni di assisterlo, dovendo, dunque, essere esclusivamente provata la circostanza delle particolari condizioni del coniuge e/o dei genitori della persona in situazione di gravita` che ne rendono impossibile l’assistenza. A tal proposito, l’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 stabilisce che sono legittimati a fruire dei permessi per l’assistenza a persona in situazione di gravita`: prioritariamente, il coniuge ed il parente od affine entro il secondo grado; il parente od affine entro il terzo grado nei casi in cui i genitori od il coniuge della persona da assistere si trovino in una delle seguenti condizioni: abbiano compiuto i 65 anni di eta`, siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti, anche qualora tali condizioni si riferiscano ad uno solo dei soggetti. Pertanto, il Ministero, basandosi sul dettato normativo, ritiene che al fine di consentire la fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 ai parenti od affini entro il terzo grado debba essere dimostrata esclusivamente la circostanza che il coniuge e/o i genitori della PRATICA LAVORO 30/2014 persona con handicap grave si trovino in una delle specifiche condizioni stabilite dalla medesima norma, a nulla rilevando, invece, in quanto non richiesto, il riscontro della presenza nell’ambito familiare di parenti o affini di primo e di secondo grado. Infatti, una diversa interpretazione, ossia consentire l’estensione al terzo grado solo quando tutti i soggetti prioritariamente interessati (coniuge, parente o affine entro il secondo grado) si trovino nella impossibilita` di assistere il disabile, finirebbe per restringere fortemente la platea dei soggetti interessati. 1377 Y27EM FI francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Pratica Lavoro n. 30 del 26 luglio 2014 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Lapidei - Aziende artigiane: archivio istituti retributivi Anno XV, 26 luglio 2014, n. 30 - Direzione e redazione: Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (Mi) Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano pral-30-ins_vad.indd 1 30 2014 11/07/14 08:56 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Archivio Istituti retributivi Lapidei - Aziende artigiane Istituti retributivi dal 1995 ad oggi Riportiamo di seguito un quadro riepilogativo delle variazioni economiche intervenute dal 1995 ad oggi, con riferimento agli istituti retributivi di maggior rilievo. RETRIBUZIONE DIRETTA Tabelle retributive (importi in Lire) Dal 1º Agosto 1999 Livello Minimo Contingenza E.d.r. 1 2 3 4 5 6 7 1.590.000 1.440.000 1.150.000 1.025.000 960.000 880.000 760.000 1.034.516 1.024.512 1.012.506 1.007.102 1.002.701 997.699 992.497 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Dal 1º Agosto 2000 Dal 1º Novembre 1995 Livello Minimo Contingenza E.d.r. 1 2 3 4 5 6 7 1.300.000 1.180.000 940.000 835.000 780.000 715.000 615.000 1.034.516 1.024.512 1.012.506 1.007.102 1.002.701 997.699 992.497 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Livello Minimo Contingenza E.d.r. 1 2 3 4 5 6 7 1.658.000 1.500.000 1.198.000 1.069.000 1.000.000 916.000 792.000 1.034.516 1.024.512 1.012.506 1.007.102 1.002.701 997.699 992.497 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Dal 1º Agosto 2001 Dal 1º Agosto 1996 Livello Minimo Contingenza E.d.r. 1 2 3 4 5 6 7 1.385.000 1.255.000 1.000.000 890.000 830.000 760.000 655.000 1.034.516 1.024.512 1.012.506 1.007.102 1.002.701 997.699 992.497 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Dal 1º Aprile 1998 II Livello Minimo Contingenza E.d.r. 1 2 3 4 5 6 7 1.716.000 1.552.000 1.240.000 1.106.000 1.035.000 949.000 820.000 1.029.000 1.021.000 1.004.000 998.000 991.000 986.000 981.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 (importi in Euro) Dal 1º Gennaio 2002 Livello Minimo Contingenza E.d.r. Livello Minimo Contingenza E.d.r. 1 2 3 4 5 6 7 1.485.000 1.345.000 1.075.000 955.000 895.000 820.000 705.000 1.034.516 1.024.512 1.012.506 1.007.102 1.002.701 997.699 992.497 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1 2 3 4 5 6 7 886,24 801,54 640,41 571,20 534,53 490,12 423,49 531,43 527,30 518,52 515,42 511,81 509,23 506,64 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 INSERTO - 30/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Archivio Istituti retributivi Dal 1º Agosto 2002 Livello Minimo Contingenza E.d.r. 1 2 3 4 5 6 7 907,93 821,68 655,90 585,15 547,44 501,99 433,83 531,43 527,30 518,52 515,42 511,81 509,23 506,64 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 Dal 1º Maggio 2003 Livello Minimo Contingenza E.d.r. 1 2 3 4 5 6 7 929,93 842,68 674,90 603,64 565,44 518,99 449,83 531,43 527,30 518,52 515,42 511,81 509,23 506,64 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 Dal 1º Agosto 2003 Livello Minimo Contingenza E.d.r. 1 2 3 4 5 6 7 962,62 872,82 699,39 626,08 586,35 537,87 466,15 531,43 527,30 518,52 515,42 511,81 509,23 506,64 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 Dal 1º Settembre 2004 Livello Minimo Contingenza E.d.r. 1 2 3 4 5 6 7 991,62 900,01 723,07 648,29 607,72 558,26 485,10 531,43 527,30 518,52 515,42 511,81 509,27 506,64 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 Dal 1º Marzo 2005 Livello Minimo Contingenza E.d.r. 1 2 3 4 1.018,77 925,46 745,24 669,08 531,43 527,30 518,52 515,42 10,33 10,33 10,33 10,33 PRATICA LAVORO 30/2014 - INSERTO Livello Minimo Contingenza E.d.r. 5 6 7 627,72 577,34 502,84 511,81 509,27 506,64 10,33 10,33 10,33 Dal 1º Novembre 2007 Livello Minimo Contingenza E.d.r. 1 2 3 4 5 6 7 1.091,38 993,54 804,52 724,67 681,22 628,38 550,29 531,43 527,30 518,52 515,42 511,81 509,27 506,64 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 Dal 1º Maggio 2008 Livello Minimo Contingenza E.d.r. 1 2 3 4 5 6 7 1.163,99 1.061,62 863,80 780,26 734,72 679,42 597,74 531,43 527,30 518,52 515,42 511,81 509,27 506,64 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 Dal 1º Gennaio 2010 Livello Minimo Contingenza E.d.r. 1 2 3 4 5 6 7 1.189,58 1.085,61 884,69 799,85 753,57 697,41 614,46 531,43 527,30 518,52 515,42 511,81 509,27 506,64 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 Dal 1º Febbraio 2011 Livello Minimo 1 2 3 4 5 6 7 1.781,55 1.670,32 1.454,54 1.364,05 1.312,71 1.252,31 1.164,25 N.B.: L’indennita` di contingenza e l’E.d.r. confederale sono conglobati nel minimo di retribuzione. III francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Archivio Istituti retributivi Dal 1º Settembre 2011 Livello Minimo 1 2 3 4 5 6 7 1.823,63 1.709,76 1.488,90 1.396,27 1.343,71 1.281,89 1.191,75 Dal 1º Giugno 2012 Livello Minimo 1 2 3 4 5 6 7 1.845,34 1.730,12 1.506,63 1.412,90 1.359,71 1.297,15 1.205,94 Livello Minimo 5 6 7 1.438,71 1.372,52 1.276,01 E.a.r. - Mancata adesione all’Ente bilaterale A decorrere dal 1º luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralita` e che non versano il relativo contributo all’Ente bilaterale devono erogare a ciascun lavoratore un importo mensile pari a E 25 per 13 mensilita` a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione (E.a.r.). Tale importo incide su tutti gli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, escluso il t.f.r. Per i lavoratori a tempo parziale l’E.a.r. e` erogato in misura proporzionale all’orario di lavoro ridotto, e per gli apprendisti in proporzione alla percentuale di retribuzione spettante. Scatti di anzianita` Per ciascun biennio di servizio prestato, e per un massimo di 5, ogni lavoratore ha diritto ad un aumento nella misura che segue: Dal 1º Aprile 2014 Importi Livello Livello Minimo 1 2 3 4 5 6 7 1.891,48 1.773,38 1.544,30 1.448,23 1.393,71 1.329,59 1.236,09 Dal 1º Gennaio 2015 Livello Minimo 1 2 3 4 5 6 7 1.925,41 1.805,19 1.572,01 1.474,21 1.418,71 1.353,44 1.258,27 Dal 1º Giugno 2015 IV Livello Minimo 1 2 3 4 1.952,56 1.830,64 1.594,17 1.494,99 1 2 3 4 5 6 7 Lire Euro 24.000 22.000 18.000 16.000 15.000 14.000 12.000 12,39 11,36 9,30 8,26 7,75 7,23 6,20 Gli importi a titolo di aumenti periodici di anzianita` maturati al 1º ottobre 1995 a seguito di applicazione di qualsiasi normativa, sono congelati «ad personam» e concorrono al raggiungimento dell’importo massimo previsto dal c.c.n.l. per il livello di inquadramento. Gli eventuali aumenti in corso di maturazione saranno riconosciuti alla scadenza in precedenza stabilita e retribuiti con gli importi previsti per il livello di appartenenza dal c.c.n.l. in esame. I lavoratori che avessero maturato alla data del 1º ottobre 1995 cinque aumenti periodici mantengono gli importi corrispondenti alla normativa precedentemente applicata. Indennita` di cassa L’indennita` di cassa spetta agli impiegati addetti normalmente al maneggio di denaro per riscossione e pagamenti con responsabilita` per errori nella misura del 6% del minimo di retribuzione e dell’indennita` di contingenza. Si fa presente che a decorrere dal 1º febbraio INSERTO - 30/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Archivio Istituti retributivi 2011 l’accordo 27 gennaio 2011 congloba nel minimo di retribuzione l’indennita` di contingenza e l’E.d.r. confederale. Poiche´ per espressa previsione contrattuale tale conglobamento non deve modificare la precedente situazione in materia di riflessi economici dei vari istituti retributivi, si ritiene che a partire da tale data l’indennita` di cassa si debba calcolare sul minimo conglobato al netto di E 10,33 (pari all’E.d.r. confederale). Importi forfettari - Una tantum Una tantum Novembre 2004 - Giugno 2005 A copertura del periodo 1º ottobre 2003-31 agosto 2004, ai lavoratori in forza alla data del 28 luglio 2004 e` riconosciuto un importo forfettario «una tantum» di E 130,00, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, da erogare con le seguenti modalita`: — E 100,00 con la retribuzione del mese di novembre 2004; — E 5,00 da versare a sostegno della previdenza complementare di settore - secondo le modalita` di raccolta da definirsi entro il mese di novembre 2004; tale importo costituisce la parte a carico del datore di lavoro della quota una tantum di iscrizione al fondo pensione; — E 25,00 con la retribuzione del mese di giugno 2005. Agli apprendisti in forza alla suddetta data del 28 luglio 2004 sono erogati E 91,00, suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, con le seguenti modalita`: — E 66,00 con la retribuzione del mese di novembre 2004; — E 5,00 da versare, come sopra indicato, a sostegno della previdenza complementare di settore; — E 20,00 con la retribuzione del mese di giugno 2005. L’una tantum - che non va considerata ai fini del t.f.r. o degli altri istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali - deve essere proporzionalmente ridotta nei casi di servizio militare, part-time, assenza facoltativa post-partum e sospensioni concordate per mancanza lavoro. Una tantum Febbraio, Settembre, Novembre 2008 A copertura del periodo 1º gennaio 2005-31 ottobre 2007, ai lavoratori in forza al 30 ottobre 2007 spetta un importo forfettario una tantum nelle misure e alle scadenze di seguito indicate, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato: — E 200 (E 140 per gli apprendisti) con la retribuzione di febbraio 2008; PRATICA LAVORO 30/2014 - INSERTO — E 100 (E 70 per gli apprendisti) con la retribuzione di settembre 2008; — E 100 (E 70 per gli apprendisti) con la retribuzione di novembre 2008. Gli importi una tantum devono essere proporzionalmente ridotti in caso di assenza facoltativa post-partum, parttime, sospensioni per mancanza di lavoro concordate, e non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto legale o contrattuale, compreso il t.f.r. Una tantum Luglio - Novembre 2009 A copertura del periodo 1º gennaio 2009-31 dicembre 2009, ai lavoratori in forza al 1º luglio 2009 spetta un importo forfettario una tantum di E 115 (E 80 per gli apprendisti), suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo suindicato. Tale importo e` erogato con le seguenti scadenze: — E 60 (E 40 per gli apprendisti) con la retribuzione di luglio 2009; — E 55 (E 40 per gli apprendisti) con la retribuzione di novembre 2009. Gli importi una tantum sono ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare o civile, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L’una tantum non e` utile agli effetti del computo di alcun istituto legale o contrattuale, compreso il t.f.r. Una tantum Aprile - Ottobre 2011 Ai lavoratori in forza al 27 gennaio 2011 spetta, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (considerati anche i 115 euro gia` erogati nell’anno 2009), un importo forfettario una tantum di E 150 (ridotto al 70% per gli apprendisti), suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato. Tale importo e` erogato con le seguenti scadenze: — E 80 (E 56 per gli apprendisti) con la retribuzione di aprile 2011; — E 70 (E 49 per gli apprendisti) con la retribuzione di ottobre 2011. Gli importi una tantum sono ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa postpartum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L’una tantum non e` utile agli effetti del computo di alcun istituto legale o contrattuale, compreso il t.f.r. Una tantum Ottobre 2014/Settembre 2015 Ai lavoratori in forza al 25 marzo 2014 spetta, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1º gennaio 2013-31 marzo 2014), un importo forfettario V francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Archivio Istituti retributivi una tantum di E 160 (ridotto al 70% per gli apprendisti), suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato. Tale importo e` erogato con le seguenti scadenze: — E 80 (E 56 per gli apprendisti) con la retribuzione di ottobre 2014; — E 80 (E 56 per gli apprendisti) con la retribuzione di settembre 2015. Gli importi una tantum sono ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa postpartum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L’una tantum non e` utile agli effetti del computo di alcun istituto legale o contrattuale, compreso il t.f.r. RETRIBUZIONE DIFFERITA Tredicesima mensilita` Una mensilita` della retribuzione (riproporzionata in funzione dell’anzianita` di servizio maturata) da corrispondere nel mese di dicembre. RETRIBUZIONE INDIRETTA Lavoro straordinario E` considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere (6 ore e 40 minuti se il lavoro e` svolto nell’arco di 6 giorni nella settimana) o le 40 ore settimanali. Per il lavoro straordinario sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria normale di fatto: Tipologia Maggiorazione Lavoro straordinario Lavoro straordinario festivo Lavoro straordinario notturno Lavoro straordinario effettuato nel sesto giorno: prime due ore ore successive 28% 50% 50% 28% 50% Lavoro supplementare (lavoratori part-time) Il lavoro supplementare non puo` superare il 25% del normale orario di lavoro. Per il lavoro supplementare e` corrisposta la maggiorazione del 10%. Lavoro festivo Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche, nel giorno di riposo settimanale, nei giorni di VI riposo compensativo, nelle festivita` nazionali e giorni festivi. Non si considera festivo il lavoro prestato di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana. Per il lavoro festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria normale di fatto: Tipologia Maggiorazione Lavoro festivo Lavoro festivo con riposo compensativo 50% 12% Lavoro notturno Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Per il lavoro notturno sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria normale di fatto: Tipologia Maggiorazione Lavoro notturno in turni avvicendati Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati 18% 50% Flessibilita` dell’orario In relazione a variazioni di intensita` dell’attivita` produttiva, possono essere realizzati regimi di orario diversi con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 80 ore annue e con concessione di corrispondenti riposi compensativi, di norma entro 6 mesi ed in periodi di minore intensita` ; tali riposi possono anche essere goduti prima dell’effettuazione delle ore eccedenti il normale orario. Le ore prestate oltre l’orario contrattuale sono retribuite con la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla quota oraria della retribuzione normale di fatto. Ferie Il periodo feriale retribuito e` pari a 4 settimane per tutti i lavoratori. Festivita` In aggiunta alle festivita` previste dalla legge e` considerato festivo il giorno della ricorrenza del S. Patrono del luogo dove ha sede l’unita` produttiva. In caso di coincidenza con la domenica di una giornata festiva, e` corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione globale, l’importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto. INSERTO - 30/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Archivio Istituti retributivi A fronte delle festivita` soppresse del 2 giugno e del 4 novembre e` corrisposto con la retribuzione dei mesi di giugno e novembre il trattamento previsto per le festivita` coincidenti con la domenica. PRATICA LAVORO 30/2014 - INSERTO A decorrere dall’anno 2001, in seguito al ripristino legale della festivita` del 2 giugno, e` prevista la corresponsione di tale trattamento per la sola ex festivita` del 4 novembre. VII francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. La XXIII edizione del Codice del Rapporto di Lavoro coordinata con la giurisprudenza e la prassi, autorevolmente aggiornata da illustri Autori, presenta una trattazione completa dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale e interpretativa del diritto del lavoro. I provvedimenti sono annotati con le massime delle sentenze più significative di legittimità e di merito nonché con le circolari ministeriali e degli enti previdenziali. Tra le principali novità della XXIII edizione del Codice segnaliamo gli interventi in tema di lavoro, previdenza sociale e fisco derivanti dalla Riforma del Lavoro e successivi provvedimenti modificativi, dalla Finanziairia 2013 e dal Decreto "salva Italia" ai Decreti "crescita" e "spending review". L’opera è suddivisa in due tomi e raccoglie la legislazione vigente annotata con i provvedimenti normativi correlati e con le pronunce di illegittimità costituzionale. La ricerca è guidata dall’indice cronologico della legislazione e dall’indice analitico. Compili subito il coupon, e lo invii via fax allo 02.82476403. Può acquistare anche on line su www.shopwki.it oppure può contattare l’Agenzia della sua zona (www.leprofessionitecniche.it/rivenditori) o rivolgersi alle migliori librerie della Sua città. (00139505) Acquisto copia singola: Codice del rapporto di lavoro a € 165,00. Cognome e Nome Azienda/Studio Via CAP Città Tel. Fax e-mail (obbligatoria): Cod. cliente C.F. Partita IVA q (1002) Pagherò con bollettino postale premarcato sul c.c. n° 412205, intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Gestione abbonamenti Ipsoa, allegato alla fattura q Addebitare l'importo di € .................... sulla mia carta di credito: q Mastercard (16 cifre) q American Express (15 cifre) n° Nome e indirizzo titolare carta di credito Timbro e firma Y34EF_LA.indd 1 q VISA (16 cifre) q Diners (14 cifre) Data di scadenza TRATTAMENTO DATI PERSONALI - I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403. Diritto di recesso. Clausola di ripensamento ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 185/1999. Decorsi 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bene da parte del cliente senza che questi abbia comunicato con raccomandata A.R. inviata a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Milanofiori - Assago (o mediante e-mail, telegramma, telex o facsimile confermati con raccomandata A.R. nelle 48 ore successive), la propria volontà di recesso, la proposta si intenderà impegnativa e vincolante per il cliente medesimo. In caso di recesso da parte del cliente, entro lo stesso termine (10 giorni lavorativi dal ricevimento) il bene dovrà essere restituito per posta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milanofiori, Strada 1 - Pal. F6, 20090 Assago (MI). Le spese di spedizione saranno a carico di Wolters Kluwer Italia S.r.l. Y34EF LA (780308500) Acquisto in abbonamento: Codice del rapporto di lavoro a € 141,00. 01/10/13 16:23 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Osservatorio Attivita` parlamentare Danilo Papa - Dirigente Ministero lavoro politiche sociali Disegni di legge Ultimi d.d.l. presentati Si riportano di seguito gli ultimi disegni di legge presentati e non ancora assegnati alle Commissioni competenti: — «Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico» (S1558); — «Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l’accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini» (C2494); — «Modifiche all’articolo 545 del codice di procedura civile in materia di limiti alla pignorabilita` delle retribuzioni dovute dai privati e dei trattamenti di pensione» (C2483); — «Trattamenti pensionistici vittime di guerra» (S1542); — «Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro» (S1538); — «Disposizioni in materia di cessione di ferie da parte dei lavoratori in favore di colleghi con figli disabili o affetti da gravi malattie» (C2471); — «Modifiche all’articolo 2112 del codice civile, in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di subentro di un nuovo appaltatore in attivita` svolte sulla base di un contratto di appalto» (C2457); — «Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori» (C2453); — «Misure di semplificazione per le imprese» (S1523); — «Esclusione degli effetti del blocco stipendiale di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella determinazione del trattamento di quiescenza e di fine servizio del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (C2449); — «Modifiche agli articoli 23-bis e 23-ter e introduzione dell’articolo 23-quater del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici erogati dalle pubbliche amministrazioni, di compensi degli amministratori e dei dipendenti delle societa` controllate dalle medesime e di limiti al trattamento economico degli amministratori delle societa` quotate in mercati regolamentati» (C2493). Commissioni parlamentari Requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico In data 3 luglio e` stato approvato al Senato il testo unificato del disegno di legge recante «Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico» (C224 abbinato alle proposte di legge C387, C727, C946, C1014, C1045, C1336). Il d.d.l., che passa ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento, intende riparare ad un errore di quantificazione dei lavoratori in mobilita` e di lavoratori esodati, apportando delle modifiche all’art. 24, comma 14, del D.L. n. 201/2011 (conv. da L. n. 214/2011) e all’art. 6, comma 2-ter, del D.L. n. 216/2011 (conv. da L. n. 15/2012). Ricongiunzione periodi assicurativi In data 18 giugno, in sede di Comitato ristretto, la Commissione XI della Camera ha prose- PRATICA LAVORO 30/2014 1379 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Osservatorio guito l’esame del disegno di legge recante «Modifiche all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di ricongiunzione pensionistica» (C225). Il d.d.l. vuole superare le difficolta`, anche di ordine economico, legate alla ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria. Governo Riorganizzazione amministrazioni pubbliche In data 13 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge recante «Delega al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», composto da 12 articoli, di cui 8 contenenti deleghe legislative da esercitare in gran parte nei dodici mesi successivi all’approvazione della legge. Il d.d.l. prevede una riorganizzazione delle amministrazioni dello Stato, riducendo gli uffici e il personale impiegato in attivita` strumentali per rafforzare le strutture che forniscono servizi diretti ai cittadini. Il d.d.l. prevede inoltre una delega al Governo a riformare la dirigenza pubblica, secondo principi che riguardano: — la dimensione della dirigenza; — l’istituzione di un ruolo unico; — l’accesso alla dirigenza per concorso e per corso-concorso; — il conferimento degli incarichi dirigenziali mediante procedura con avviso pubblico; — la durata degli incarichi dirigenziali; — lo spoilsystem per gli incarichi conferiti ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione; — il collocamento in disponibilita` per i dirigenti privi di incarico con successivo licenziamento dopo un periodo definito. Si prevede ancora l’elaborazione di testi unici su lavoro pubblico, societa` partecipate, conferenza dei servizi, controlli amministrativi e Camere di commercio. Semplificazioni fiscali In data 20 giugno il Consiglio dei Ministri ha esaminato in via preliminare il decreto legislativo contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione dell’articolo 7 della delega di cui alla L. n. 23/2014. Il provvedimento passa ora al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti per il prescritto parere, poi tornera` all’esame del Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva. Il decreto legislativo contiene, tra l’altro, l’introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata per lavoratori dipendenti e pensionati e numerose misure di semplificazione e snellimento di adempimenti relativi alle persone fisiche, alle societa` e ai rimborsi fiscali, oltre alla eliminazione di adempimenti superflui. 1380 30/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario Adempimenti dal 19 luglio al 2 agosto 2014 N.B.: Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo e` possibile lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo successivo. 20 luglio Previndai - Denuncia e versamento contributi Soggetti obbligati Aziende industriali. Adempimento Denuncia e versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti al fondo di previdenza a capitalizzazione Previndai. Modalita` Denuncia: mediante la funzione guidata «COMPILAZIONE MOD. 050», nell’area riservata alle aziende, accessibile tramite password, sul sito Previndai. Il mod. 050 compilato, stampato, timbrato e sottoscritto va inoltrato via fax al fondo pensione entro la scadenza del trimestre cui si riferisce, a prescindere dalla regolarizzazione contributiva. Versamento: mediante bonifico con il mod. 053. Nel modulo viene riportato con la massima evidenza il campo «Comunicazioni ordinante/beneficiario» che rappresenta l’unico fattore di collegamento tra l’accredito dei contributi, l’impresa versante ed il trimestre cui il modulo 050 si riferisce. E` necessario, pertanto, che l’azienda ne verifichi la corretta registrazione da parte della Banca. Il modulo 053 si rende disponibile al termine della compilazione del modulo 050 nella funzione «Compilazione mod. 050». 20 luglio Previndapi - Denuncia e versamento contributi Soggetti obbligati Piccole e medie aziende industriali. Adempimento Versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti delle piccole e medie aziende industriali iscritti al fondo di previdenza Previndapi. Modalita` Invio al Previndapi, anche via fax, del mod. PREV/1 contenente tutti i dati del trimestre di riferimento. Si consiglia di accertarsi che la banca incaricata di eseguire l’ordine di bonifico in favore del Fondo indichi, tassativamente, nella causale di versamento, il numero di codice riportato nello specifico riquadro delle lettere d’ordine bonifico bancario che si allegano ai quattro mod. PREV/1 trimestrali. Il versamento dei contributi deve essere effettuato su c/c n. 096570217860 presso Veneto Banca - Filiale di Roma - L.go Pietro Vassaletto, 2 - Roma. Il codice IBAN PREVINDAPI per il versamento dei contributi trimestrali e` il seguente: IT65 A050 3503 3030 9657 0217 860. Il codice BIC per bonifici esteri e` il seguente: VEBHIT2M. In nessun caso per il versamento dei contributi puo` essere utilizzato il mod. F24. PRATICA LAVORO 30/2014 1381 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario 20 luglio Versamento contributi al FASC Soggetti obbligati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il c.c.n.l. autotrasporto merci e logistica e il c.c.n.l. agenzie marittime e aeree. Adempimento Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati. Modalita` Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita, 11 su c/c bancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L’elaborazione e la spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software denominato Telefasc. 25 luglio Richiesta di autorizzazione all’Inps per Cig/Cigs Soggetti obbligati Aziende industriali. Adempimento Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione dell’attivita` lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. Modalita` La richiesta va inoltrata telematicamente: — all’Inps con mod. Igi15 per Cig ordinaria; — al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con mod. Cigs/Solid-1 per Cig straordinaria. In merito alla presentazione della CIGO e` disponibile per le aziende, i consulenti e i professionisti un nuovo canale telematico, che si affianca a quello esistente, e che e` basato sull’invio di file XML. Lo schema per la gestione via software delle domande XML di CIGO e` a disposizione sul sito www.inps.it. Per tutte le domande inoltrate e accettate dalla operazione di validazione, dopo essere state sottoposte a protocollazione, viene generato un «Attestato di consegna» che ha valore equivalente a quello di una ricevuta. L’Attestato di Consegna certifica che le domande in esso elencate sono state prese in carico dall’Istituto e per ognuna di esse viene riportato il numero del protocollo informatico assegnato. 25 luglio Denuncia e versamento contributi Enpaia Soggetti obbligati Aziende agricole. Adempimento Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli. Modalita` Tramite M.Av. bancario: — pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l’elabo- 1382 30/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario razione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati dell’autodenuncia; — a mezzo internet Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura informatica della propria banca (se il servizio non fosse disponibile, verificare con la propria agenzia la possibilita` di attivazione). Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il M.Av., si puo` utilizzare il bonifico bancario, anche a mezzo internet Banking, esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio Sede di Roma codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17, indicando la causale del bonifico, il numero di posizione aziendale seguito dall’esatta denominazione sociale e dal mese di competenza del versamento. Inoltre e` richiesto l’invio della copia del bonifico con numero di CRO e l’inserimento dei dati nella parte relativa ai «riferimenti del versamento» della denuncia on line. 31 luglio Invio telematico Mod. 770/2014 Semplificato Soggetti obbligati Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in oggetto tutti i sostituti d’imposta che hanno erogato nel corso del 2013 compensi soggetti a ritenuta alla fonte, contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS e all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL. Sono, comunque, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2014 Semplificato i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato relativo alle nuove iniziative e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte. Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione del Mod. 770/2014 Semplificato, i dati relativi al personale assicurato. Sono tenute alla compilazione del Mod. 770/2014 Semplificato tutte le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici, nonche´ gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d’imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEDP. I dati contenuti nella presente dichiarazione riguardano l’imponibile contributivo INPS Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini previdenziali ed assicurativi, e gli elementi utili all’aggiornamento della posizione assicurativa degli iscritti. Adempimento I sostituti d’imposta che hanno effettuato nell’anno precedente ritenute sui redditi di lavoro dipendente, dipendente assimilato ed autonomo, le provvigioni ecc., nonche´ i dati contributivi ed assicurativi e quelli dell’assistenza fiscale prestata nel 2013 devono inviare, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, il modello tramite il servizio Entratel (percipienti superiori a 20) oppure tramite Fisconline (percipienti non superiori a 20). Modalita` La dichiarazione Mod. 770-Semplificato deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. Pertanto, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e` trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione da presentare per via telematica puo` essere trasmessa: a) direttamente; b) tramite intermediari abilitati. E` prevista la possibilita` per tutti i contribuenti di inviare direttamente il modello 770-Semplificato a condizione che gli stessi abbiano predisposto direttamente la propria dichiarazione (per le dichiarazioni predisposte dai soggetti abilitati alla trasmissione telematica rimane l’obbligo di trasmissione ad opera degli stessi). Per tali soggetti resta naturalmente la facolta` di trasmettere la dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato. PRATICA LAVORO 30/2014 1383 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario La possibilita` di inviare direttamente da parte del contribuente la dichiarazione dei sostituti d’imposta, e` esercitabile utilizzando obbligatoriamente una delle seguenti procedure: — servizio telematico Entratel, in presenza di un numero di percipienti superiore a venti; — servizio telematico Fisconline, in presenza di un numero di percipienti non superiore a venti. Nell’ambito del Mod.770-Semplificato, per il computo dei soggetti al fine dell’utilizzo dei due diversi servizi per la trasmissione telematica occorre fare riferimento al numero di comunicazioni indicate nel riquadro «Redazione della dichiarazione» contenuto nel frontespizio. Gli intermediari indicati dalla legge sono obbligati a trasmettere le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente in via telematica; possono inoltre trasmettere telematicamente le dichiarazioni predisposte dal contribuente stesso. Gli intermediari devono fornire ricevuta della dichiarazione ed assumere l’impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica entro i termini di legge. 31 luglio Mod. 730 - Operazioni di conguaglio Soggetti obbligati Sostituti d’imposta. Adempimento Operazioni di conguaglio con addebito/accredito in busta paga sulla base delle risultanze derivanti da mod. 730. 31 luglio Inps ex Enpals - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale) Soggetti obbligati Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport. Adempimento Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche´ delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni. Modalita` Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e` quello cui si riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui e` stato erogato il compenso (criterio di cassa). 31 luglio Inps - Denuncia trimestrale manodopera agricola Soggetti obbligati Datori di lavoro agricolo. Adempimento Denuncia trimestrale della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato e indeterminato) con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni. Modalita` Mediante mod. DMAG-UNICO esclusivamente per via telematica. Affinche´ la denuncia sia registrata ed elaborata correttamente e` obbligatoria l’indicazione del CIDA nel modello DMAG. 1384 30/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario 31 luglio Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale) Soggetti obbligati Datori di lavoro gia` tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS. Sono, quindi, obbligati ad adempiere i datori di lavoro tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770 Semplificato, nonche´ i committenti e gli associanti in partecipazione per i lavoratori iscritti alla Gestione separata. La denuncia UNIEMENS Individuale deve essere presentata anche per i lavoratori per i quali sono dovute solo le contribuzioni minori (es. i lavoratori iscritti all’ENPALS; i giornalisti iscritti all’INPGI; gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle cooperative disciplinate dalla L. n. 240/1984, per i quali i contributi C.i.g., C.i.g.s., mobilita` e ANF venivano versati con il sistema DM), nonche´ dai soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia). Adempimento Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche´ delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni. Modalita` Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e` quello cui si riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui e` stato erogato il compenso (criterio di cassa). PRATICA LAVORO 30/2014 1385 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Ortofrutticoli ed agrumari Accordo - 7 luglio 2014 Rinnovo del c.c.n.l. â Decorrenza: 1º gennaio 2014 - 31 dicembre 2016 â Parti stipulanti: FruitImprese con Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Flai-Cgil â Campo di applicazione: aziende ortofrutticole ed agrumarie Cedolino Novita` incidenti sul calcolo del cedolino: — Minimi tabellari (luglio 2014, luglio 2015, ottobre 2016) Retribuzioni dal 1º luglio 2014 Livello Minimo Indennita` di funzione Totale Q 1.942,65 154,94 2.097,59 1 1.854,61 - 1.854,61 2 1.641,10 - 1.641,10 3 1.570,13 - 1.570,13 4 1.424,02 - 1.424,02 5 1.363,54 - 1.363,54 6S 1.334,83 - 1.334,83 6 1.303,53 - 1.303,53 7 1.254,16 - 1.254,16 â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Ortofrutticoli ed agrumari» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale. Sintesi dell’accordo Minimi tabellari Per effetto degli incrementi stabiliti con decorrenza luglio 2014, luglio 2015 e ottobre 2016 i nuovi minimi di retribuzione sono i seguenti: Importi mensili Livello 1386 Dal 1.7.2014 Dal 1.7.2015 Dal 1.10.2016 Q 1.942,65 1.972,47 2.029,13 1 1.854,61 1.883,08 1.937,17 2 1.641,10 1.666,29 1.714,16 3 1.570,13 1.594,23 1.640,03 4 1.424,02 1.445,88 1.487,41 5 1.363,54 1.384,47 1.424,24 6S 1.334,83 1.355,32 1.394,25 6 1.303,53 1.323,53 1.361,53 7 1.254,16 1.273,41 1.309,99 30/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Ente bilaterale ortofrutta E` sospesa la vigenza dell’Ente bilaterale ortofrutta e dei relativi contributi paritetici fino alla definizione di una nuova disciplina. Malattia e infortunio sul lavoro Il periodo di aspettativa non retribuita previsto dopo la scadenza del comporto e` elevato da 120 a 180 giorni. Politiche di pari opportunita` I lavoratori possono fruire dei permessi retribuiti per l’assistenza dei figli di eta` inferiore a 14 anni, anche frazionati per ora o unita` di ore. I lavoratori in astensione facoltativa possono chiedere una anticipazione del t.f.r. anche in assenza dei presupposti di legge. Nelle aziende con piu` di 20 dipendenti a tempo indeterminato, le lavoratrici a tempo pieno possono chiedere, al rientro dalla maternita`, il part time fino a 3 anni di eta` del bambino. Dopo i 3 anni, e` in facolta` della lavoratrice chiedere la riconversione in tempo pieno. Lavoro a termine Sono da considerare attivita` stagionali, oltre a quelle di cui al D.P.R. n. 1525/1963, per le quali non trova applicazione il limite di 36 mesi di durata massima del contratto a termine, le attivita` di produzione e commercializzazione di prodotti di IV gamma e di V gamma. Igiene ambientale - Aziende private e aziende municipalizzate Protocollo di intesa - 23 giugno 2014 Disciplina dell’assistenza sanitaria integrativa â Parti stipulanti: Assoambiente con Fise (aziende private) e Federambiente (aziende municipalizzate) assieme a FP-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel â Campo di applicazione: dipendenti da imprese e societa` esercenti servizi ambientali e dipendenti dalle aziende municipalizzate di igiene urbana â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nei settori si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Igiene ambientale - Aziende private e Igiene ambientale - Aziende municipalizzate» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale. Sintesi dell’accordo Premessa Col Protocollo di intesa 24 marzo 2014 le Parti avevano fornito le indicazioni operative per l’attuazione dell’assistenza sanitaria integrativa attraverso il fondo Fasda (v. Pratica Lavoro n. 17/2014, pag. 807). Il contributo ordinario a carico del datore di lavoro era fissato in E 42,50 trimestrali (16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre) ed il Fondo avrebbe comunicato la data di inizio del versamento, comunque non successiva al 16 luglio 2014. PRATICA LAVORO 30/2014 1387 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Assistenza integrativa Col protocollo in oggetto le Parti stabiliscono che le aziende devono versare al 16 luglio 2014 una doppia quota di contribuzione a proprio carico, pari ad E 85,00, corrispondente alla quota del 16 aprile 2014 (E 42,50) e del 16 luglio 2014 (E 42,50), per ogni lavoratore a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, non in prova, compresi gli apprendisti, in forza alla fine del trimestre immediatamente precedente quello nel quale e` dovuto il contributo. A partire dal 16 ottobre 2014 resta confermato il versamento del contributo ordinario di E 42,50. Le aziende che omettono il versamento straordinario o ordinario sono responsabili nei confronti del lavoratore per la perdita delle prestazioni. Nel caso di avvicendamento di imprese nella gestione di appalti/affidamento di servizi, l’onere della contribuzione spetta all’impresa che risulti affidataria del servizio nel trimestre nel quale e` dovuto il contributo. Energia e petrolio Accordo - 1º luglio 2014 Disciplina del lavoro a turni â Parti stipulanti: Confindustria Energia con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil â Campo di applicazione: addetti all’industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di cogenerazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l’estrazione, ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose) e addetti del settore energia Eni â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Energia e petrolio» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale. Sintesi dell’accordo Lavoro a turni 1388 Per i lavoratori turnisti l’orario settimanale e` realizzato mediamente nel ciclo normale dei seguenti turni: — tipo A: attivita` continua per tutte le ore del giorno e della notte e per tutti i giorni della settimana (7 giorni); — tipo B: attivita` continua per tutte le ore del giorno e della notte, ma con interruzione alla fine di ogni settimana (5 giorni); — tipo C: attivita` per tutti i giorni della settimana, con esclusione del turno notturno (7 giorni). I lavoratori addetti a turni di tipo A e C effettuano un orario annuo di 231,5 al lordo delle ferie. Per i turnisti di tipo B, l’orario annuo e` di 245,5 al lordo delle ferie. L’orario degli aviorifornitori che operano in turni continui ed avvicendati e` pari a 1.852 ore annue. Le parti aziendali potranno concordare incrementi di orario fino a 244 giorni all’anno, con un riproporzionamento del salario. Dal 1º gennaio 2015, qualora le aziende stabiliscano tali incrementi in assenza di accordo sindacale, dovranno riconoscere ai lavoratori turnisti interessati, durante la vigenza di tale articolazione, un incremento dell’8% sulle nuove maggiorazioni 30/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie concordate per le 12,5 giornate eccedenti. Tali incrementi non rientrano nel computo della paga oraria ai fini del lavoro straordinario e festivo. La disciplina dei compensi per il lavoro in turni, stabilita dal c.c.n.l. 23 marzo 2010, restera` in vigore fino al 30 settembre 2014. A decorrere dal 1º ottobre 2014 spettano le seguenti maggiorazioni (comprensive dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali) della retribuzione per ogni ora effettivamente lavorata: Diurno Tipi di turno Notturno feriale festivo feriale festivo A 22% 35% 55% 70% C 17,3% 32% – – A livello aziendale saranno concordate le maggiorazioni per l’eventuale utilizzo del turno B e per il turno degli aviorifornitori in proporzione con quelle individuate per i turni di tipo A e C. La maggiorazione per turni notturni domenicali e` da intendersi applicabile alternativamente o alle domeniche o ad un numero equivalente di riposi. Tali maggiorazioni non sono utili per la determinazione della quota oraria per il computo dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario e festivo, mentre sono cumulabili ai compensi previsti per gli stessi titoli. Il trattamento di cui sopra compete anche ai turnisti addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, mentre non spetta al lavoratore che viene inserito in uno schema di turno per un periodo inferiore a 4 giorni. In caso di prolungata assenza dal turno per malattia o infortunio per oltre 15 giorni continuativi, spetta un’indennita` nella misura del 16% a partire dal 1º giorno di assenza. Per le assenze causate da infortunio o per i permessi ex L. n. 104/92 sara` riconosciuta un’indennita` pari al 16%. Nei casi di formazione, permessi sindacali o impegno del turnista in attivita` giornaliere, in assenza di regolamentazione a livello aziendale, e` riconosciuta la maggiorazione del 12,5%. In ogni altro caso di assenza non sara` riconosciuta alcuna maggiorazione. L’accordo fa salvi i trattamenti di maggior favore vigenti a livello aziendale alla data del 30 settembre 2014. Ai lavoratori in servizio alla data del 30 settembre 2014, operanti in turni di tipo A e C, viene riconosciuto un importo a titolo di «E.d.r. ex turni» pari all’1,35% per i turni di tipo A e 0,70% per i turni di tipo C, determinato applicando tali percentuali alla retribuzione mensile individuale alla data del 30 settembre 2014 (minimo tabellare, C.R.E.A., aumenti periodici di anzianita`, eventuali aumenti di merito, indennita` di funzione e altre eccedenze sul minimo tabellare). A livello aziendale sara` concordata la percentuale per il calcolo dell’E.d.r. per l’eventuale utilizzo del turno B e per il turno degli aviorifornitori in proporzione con quelle individuate per i turni di tipo A e C. Tale E.d.r. non e` assorbibile e cessa in caso di uscita dal turno. PRATICA LAVORO 30/2014 1389 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Servizi assistenziali - Anpas Accordo - 26 giugno 2014 Previdenza integrativa - Adesione al fondo Perseo â Parti stipulanti: Anpas con Cgil-Fp, Cisl-Fp e Uil-Fpl â Campo di applicazione: personale dipendente dall’Anpas e dalle realta` operanti nell’ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo, delle pubbliche assistenze â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Servizi assistenziali - Anpas» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale. Sintesi dell’accordo Premessa Valutata la difficolta` di realizzare un fondo contrattuale per la previdenza integrativa del settore socio sanitario assistenziale educativo privato, con l’accordo in oggetto le Parti hanno stabilito di aderire al fondo pensione complementare per i lavoratori del comparto Regioni, autonomie locali e S.s.n. Perseo. Previdenza integrativa La contribuzione minima a carico del lavoratore e` pari all’1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r. Detta contribuzione puo` essere incrementata ogni anno per multipli di 0,5%. Col versamento della contribuzione da parte del lavoratore sorge in capo al datore di lavoro l’obbligo di versare un contributo pari all’1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r. Per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria, successiva al 28 aprile 1993 e` previsto l’integrale conferimento del t.f.r. maturando. Per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria, precedente al 29 aprile 1993 e` previsto alternativamente, a scelta del lavoratore: — l’integrale conferimento del t.f.r. maturando; — il conferimento di almeno il 2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r. Il conferimento del t.f.r. e` effettuato per iscritto con la compilazione dei moduli Tfr1 e Tfr2 e del modulo di adesione. Le associazioni verseranno il t.f.r. maturando ed i contributi a loro carico ed a carico del lavoratore dal mese successivo al conferimento. 1390 30/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Scuole private - Religiose Accordo - 10 giugno 2014 Disciplina del lavoro a termine â Parti stipulanti: Agidae con Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals Confsal, Sinasca â Campo di applicazione: personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato negli Istituti aderenti all’Agidae â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Scuole private - Religiose» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale. Sintesi dell’accordo Lavoro a termine Con l’accordo in oggetto le Parti hanno modificato la disciplina del contratto a termine alla luce di quanto stabilito dalla L. n. 78/2014. A tutto il personale e` consentito stipulare contratti a termine, non superiori a 36 mesi, a prescindere dalle ragioni giustificatrici (cd. contratti acausali). Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 10 giorni dalla scadenza, per i contratti non superiori a 6 mesi e di 20 giorni dalla scadenza, per i contratti superiori a 6 mesi, il 2º contratto si considera a tempo indeterminato. Personale docente non abilitato In materia di successione di contratti a termine viene confermano quanto stabilito dal Protocollo 24 luglio 2013. Personale docente abilitato Sono consentite le proroghe nell’arco di complessivi 36 mesi e concorrono al raggiungimento dei 36 mesi anche i periodi di insegnamento precedentemente prestati nell’Istituto senza il possesso di titolo di abilitazione. Personale non docente In materia di proroga del contratto a termine si applica quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 368/2001, come modificato dalla L. n. 78/2014. PRATICA LAVORO 30/2014 1391 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Giurisprudenza Notizie Nullita` dei contratti a termine e indennita` risarcitoria Avv. Almerindo Proietti Semproni Cassazione, sez. lav., 16 giugno 2014, n. 13630 MASSIMA L’indennita` dovuta, nei casi di conversione in contratto a tempo indeterminato, in applicazione dell’art. 32, comma 5 della legge n. 183 del 2010 non ricomprende quanto spetti al lavoratore per eventuale ricostruzione della carriera, una volta unificati i diversi rapporti a tempo determinato in un unico rapporto a tempo indeterminato. COMMENTO L’indennita` dovuta, nei casi di conversione in contratto a tempo indeterminato, in applicazione dell’art. 32, comma 5 della legge n. 183 del 2010 non ricomprende quanto spetti al lavoratore per eventuale ricostruzione della carriera, una volta unificati i diversi rapporti a tempo determinato in un unico rapporto a tempo indeterminato. E` quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza del 16 giugno 2014, n. 13630, chiarendo che l’indennita` omnicomprensiva prevista dalla suddetta norma copre soltanto il danno subito dal lavoratore della perdita della retribuzione (ed accessori) nel periodo compreso tra l’allontanamento dal posto di lavoro e la sentenza di merito, e non anche quanto ad esso spettante in virtu` di una ricostruzione di carriera. Il caso riguarda la domanda presentata da una assistente di volo nei confronti di una compagnia aerea per l’accertamento della nullita` dei plurimi contratti a tempo determinato susseguitisi dall’agosto 1999 al luglio 2004. La Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda, dichiarando nullo il termine apposto ai contratti e la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 1º agosto 1999, e condannava la societa` datrice alla corresponsione delle retribuzioni maturate dall’offerta delle prestazioni lavorative, individuabile nella comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione. La Corte territoriale ravvisava, come gia` il Tribunale, la nullita` della clausola temporanea per difetto di prova, a carico del datore di lavoro, del rispetto della percentuale di legge nel rapporto tra personale precario e a tempo indeterminato. 1392 La societa` ricorreva per cassazione sostenendo che era stato violato l’art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010, nel senso della sua applicabilita`, benche´ norma sopravvenuta nel corso del processo di appello, anche ai giudizi pendenti, a norma del comma 7 e quindi anche di legittimita`, con la conseguenza della sola riconoscibilita`, in favore del lavoratore ed in sostituzione integrale di ogni altra conseguenza economica cui la societa` datrice condannata, dell’indennita` omnicomprensiva fissata da un minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilita` dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 della L. n. 604 del 1966 (dimensioni dell’impresa, anzianita` di servizio, condizioni e comportamento delle parti) e pertanto, nella loro declinazione concreta nel caso di specie, in misura minima di legge. La Suprema Corte ritiene fondato il motivo. Lo «ius superveniens» costituito dall’art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010, (secondo cui «Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennita` onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita` dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8, avuto riguardo alla dimensione dell’impresa, all’anzianita` di servizio del prestatore di lavoro ed al comportamento delle parti»), e` ritenuto applicabile anche al giudizio di legittimita` ai sensi del comma 7 dell’articolo di legge citato (Cass. 29 novembre 2013, n. 26840), per la sua pertinenza rispetto alla questione dedotta nel ricorso (Cass. 1º ottobre 2012, n. 16642; 26 luglio 2011, n. 16266). 30/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Giurisprudenza Notizie Essa riguarda, infatti, proprio la corresponsione della somma dovuta, a titolo risarcitorio per illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato convertito per tale ragione a tempo indeterminato, dalla societa` datrice alla lavoratrice; e rispetto ad essa la societa` ricorrente lamenta la mancata applicazione dalla Corte d’Appello della nuova normativa entrata in vigore nel corso del giudizio di impugnazione. Al riguardo, la Suprema Corte precisa che rientra nell’ambito previsionale della norma il pagamento delle differenze retributive relative al periodo compreso fra l’allontanamento dal posto di lavoro e la sentenza di merito, siccome riferite al danno subito dal lavoratore e da liquidare con carattere forfettario ed omnicomprensivo (Cass. 29 febbraio 2012, n. 3056). Sicche´, tutto quanto dovuto, entro questi limiti temporali, a titolo di retribuzione, compresi eventuali scatti di anzianita` non pagati, deve essere compreso nell’indennita` risarcitoria dell’art. 32 cit. Non altrettanto puo` dirsi di quanto, fuori dai detti limiti temporali, spetti al lavoratore per la ricostruzione della carriera, una volta unificati i diversi rapporti a tempo determinato in un unico rapporto a tempo indeterminato: riguardando la ricostruzione di periodi di effettiva prestazione dell’attivita` lavorativa, con conseguente riconoscimento dell’anzianita` retributiva e contributiva e relativi scatti successivi al periodo di cui sopra. Per queste ragioni la Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio, fissando il seguente principio di diritto: «La L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 commisura l’indennita`, dovuta nei casi di conversione del contratto a tempo indeterminato, all’ultima retribuzione globale di fatto, cosı` riferendosi al danno subito dal lavoratore, ossia alla perdita della retribuzione (ed accessori), per essere stato allontanato dal proprio posto nel periodo compreso tra l’allontanamento e la sentenza di merito. L’espressione «omnicomprensiva», adoperata dal legislatore con riferimento all’indennita`, si riferisce soltanto a detto danno e non a quanto spetti al lavoratore per eventuale ricostruzione della carriera, una volta unificati i diversi rapporti a tempo determinato in un unico rapporto a tempo indeterminato». La sentenza in rassegna consente di evidenziare che la disciplina introdotta dall’art. 32 della legge n. 183/2010 (nota come «Collegato Lavoro»), ritenuta applicabile a tutti i giudizi pendenti, anche in grado di legittimita` (sul punto, Cass. n. 1409/2012 e n. 1411/2012), alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 303 del 2011 e` stata ritenuta fondata sulla «ratio legis» diretta ad «introdurre un criterio di liquidazione del danno di piu` agevole, certa ed omoge- PRATICA LAVORO 30/2014 nea applicazione», rispetto alle «obiettive incertezze verificatesi nell’esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la legislazione previgente». La norma, sempre secondo la Corte Costituzionale, che «non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto, assicura a quest’ultimo l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato», in base ad una «interpretazione costituzionalmente orientata» va intesa nel senso che «il danno forfetizzato dall’indennita` in esame copre soltanto il periodo cosiddetto «intermedio», quello, cioe`, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullita` di esso e dichiara la conversione del rapporto», con la conseguenza che a partire da tale sentenza «e` da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva» (altrimenti risultando «completamente svuotata» la «tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato»). Nel contempo, si puo` sottolineare che, sempre alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale, «il nuovo regime risarcitorio non ammette la detrazione dell’«aliunde perceptum». Sicche´ l’indennita` onnicomprensiva assume una chiara valenza sanzionatoria. Essa e` dovuta in ogni caso, al limite anche in mancanza di danno, per avere il lavoratore prontamente reperito un’altra occupazione». In definitiva, la norma in oggetto, come affermato dal Giudice delle leggi, risulta «adeguata a realizzare un equilibrato componimento dei contrapposti interessi». Infatti «al lavoratore garantisce la conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, unitamente ad un’indennita` che gli e` dovuta sempre e comunque, senza necessita` ne´ dell’offerta della prestazione, ne´ di oneri probatori di sorta. Al datore di lavoro, per altro verso, assicura la predeterminazione del risarcimento del danno dovuto per il periodo che intercorre dalla data d’interruzione del rapporto fino a quella dell’accertamento giudiziale del diritto del lavoratore al riconoscimento della durata indeterminata di esso. Ma non oltre, pena la vanificazione della statuizione giudiziale impositiva di un rapporto di lavoro sine die». La stessa Corte di Cassazione (sentenza n. 3056/2012) ha affermato che l’indennita` omnicomprensiva, «intesa (...), in sostanza, come una sorta di penale stabilita dalla legge - in stretta connessione funzionale con la declara- 1393 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Giurisprudenza Notizie toria di conversione del rapporto di lavoro - a carico del datore di lavoro per la nullita` del termine apposto al contratto di lavoro e determinata dal giudice nei limiti e con i criteri dettati dalla legge, a prescindere sia dall’esistenza del danno effettivamente subito dal lavoratore (e da ogni onere probatorio al riguardo) sia dalla messa in mora del datore di lavoro, con carattere «forfetizzato», «onnicomprensivo» di ogni danno subito per effetto della nullita` del termine, nel periodo che va dalla scadenza dello stesso fino alla sentenza che ne accerta la nullita` e dichiara la conversione del rapporto, (...) appare 1394 non solo conforme alla Costituzione (ai sensi di C. Cost. n. 303/2011), bensı` anche pienamente rispondente alla lettera e allo spirito della legge. Altre interpretazioni, del resto, (...) che in qualche modo riducano o eliminino il carattere «onnicomprensivo» dell’indennita`, ovvero ne delimitino ulteriormente il periodo di «copertura», in ragione di elementi (come la messa in mora o l’epoca della domanda) estranei alla fattispecie legale (al pari di quelle, opposte, estensive del periodo medesimo), risulterebbero travalicare i detti fondamentali criteri ermeneutici». 30/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. DA OGGI PUOI LAVORARE CON PIÙ GUSTO scegliendo esattamente quello che vuoi. Nasce TuttoLavoro Suite L’accesso unico e completo al mondo del lavoro La soluzione informativa on line che ti permette di consultare in modo semplice e immediato, da un unico punto di accesso, tutti i contenuti in materia di lavoro. 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