francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. FORMULARIO DEL LAVORO Amministrazione e gestione del personale Il volume fornisce tutte le soluzioni degli aspetti contrattuali prevalenti della professione (i contratti di lavoro, le collaborazioni, l’agenzia, l’appalto, il contratto a termine, le conciliazioni, il personale direttivo, le trasferte e i trasferimenti, i benefit, la gestione del personale, i premi, i licenziamenti, le procedure disciplinari) che costituiscono la quasi totalità delle problematiche che si riscontrano nell’amministrazione del personale. Suddivisa in argomenti tematici, ogni formula viene proposta e analizzata sotto quattro aspetti principali: i punti di attenzione, la gestione in sintesi, le clausole, le formule. Allegato al libro viene proposto un Cd-Rom contenente le di Gianluca Spolverato pagg. 747 - 72,00 Y57EG_LA.indd 1 argomenti, sia digitando un codice riportato a fianco della formula nel sommario del volume. Una volta individuata, la formula potrà Codice: 00139511 essere personalizzata, stampata ed archiviata per futuri utilizzi. Rivolgiti alle migliori librerie della tua città Contatta un agente di zona www.shop.wki.it/agenzie Contattaci 02.82476.794 [email protected] Y57EG LA Acquista su www.shop.wki.it formule, che possono essere ricercate sia attraverso un indice degli 16/01/14 15:47 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Pratica Lavoro In questo numero Normativa NAZIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Comunicazione dei nominativi R.L.S. e denuncia soci/collaboratori/coadiuvanti artigiani e non artigiani Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Inail - Circ. n. 11 del 10 febbraio 2014; Inail - Nota 14 febbraio 2014 Certificazione di crediti e rilascio del Durc - Chiarimenti Inail Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 Inail - Nota n. 1123 del 13 febbraio 2014 Autoliquidazione Inail - Istruzioni per agevolazioni e riduzioni dei premi Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 Inail - Nota n. 1147 del 14 febbraio 2014 Lavoro straordinario «fuori busta» - Quadro sanzionatorio Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 Min. lavoro - Nota n. 2642 del 6 febbraio 2014 Lavoratori ex Ipost - Contribuzione sindacale aggiuntiva Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 Inps - Msg. n. 2031 del 4 febbraio 2014 ASpI e mini-ASpI consultazione on line dal Cassetto previdenziale Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 Inps - Msg. n. 2436 del 10 febbraio 2014 Attivita` parlamentare Osservatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 Adempimenti dal 1º al 22 marzo 2014 Scadenzario Contrattazione ................................................. 481 CONTRATTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 Settore terziario - Aziende aderenti a Confservizi Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 Accordo 10 febbraio 2014 Giocattoli - Aziende industriali Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 Accordo 12 febbraio 2014 Energia e petrolio Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 Verbale di accordo 23 gennaio 2014 Autotrasporto merci e logistica Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 Comunicato 11 febbraio 2014 Fondazioni lirico-sinfoniche Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 Accordo 12 febbraio 2014 PRATICA LAVORO 10/2014 463 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Pratica Lavoro In questo numero Giurisprudenza SENTENZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 In caso di lavoro per societa` collegate il licenziamento deve essere motivato con riferimento alla situazione di gruppo Notizia Cassazione sez. lav. n. 798 del 16 gennaio 2014 PraticaLavoro Settimanale operativo di aggiornamento per l’amministrazione del personale Editrice Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F6 20090 Milanofiori Assago (Mi) http://www.ipsoa.it Direttore responsabile Giulietta Lemmi Redazione Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile, Raffaella Chille´, Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu, Francesca Procesi, Stefania Sabatini, Barbara Settimi, Alessandra Tedeschi, Barbara Trillo`, Roberta Valenti, Alessandra Vitelli Realizzazione grafica Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer Fotocomposizione Sinergie Grafiche Srl Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI) Tel. 02/57789422 Stampa GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54 20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02/99952 Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607 del 18 settembre 2000 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n. 1702 Contributi redazionali Per informazioni in merito a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a: Indicitalia Redazione 464 Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma Tel. 06.203815.78 (legale-amministrativa) Tel. 06.203815.79 (contratti collettivi) Fax 06.203815.54 e-mail: [email protected] [email protected] Amministrazione Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri, arretrati, cambi d’indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a: - Ipsoa Servizio Clienti Casella postale 12055 - 20120 Milano Tel. 02.82476.1 Fax 02.82476.799 Servizio risposta automatica: Tel. 02.82476.999 e-mail: [email protected] - Indicitalia Servizio Clienti Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma Tel. 06.20381238 Fax 06.203815.45 e-mail: [email protected] Abbonamenti Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 30 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI). Servizio Clienti: tel. 02 824761 - e-mail: [email protected] www.ipsoa.it/servizioclienti Indirizzo Internet Compresa nel prezzo dell’abbonamento l’estensione on line della Rivista, consultabile all’indirizzo www.ipsoa.it Italia: Euro 186,00 Estero: Euro 372,00 Arretrati Prezzo dell’anno in corso all’atto della richiesta Distribuzione Vendita esclusiva per abbonamento. Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico e` comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 74 del D.P.R. 20/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni. Pubblicita`: db Consulting srl Event & Advertising via Leopoldo Gasparotto 168 - 21100 Varese tel. 0332/282160 - fax 0332/282483 e-mail: [email protected] www.db-consult.it Egregio abbonato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprieta` di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzera` i dati che La riguardano per finalita` amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potra` in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403. Prezzo copia: Euro 8,00 10/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Comunicazione dei nominativi R.L.S. e denuncia soci/collaboratori/coadiuvanti artigiani e non artigiani INAIL, circ. 10 febbraio 2014, n. 11 INAIL, nota 14 febbraio 2014 L’Inail, con la circolare del 10 febbraio 2014, n. 11 e con la nota 14 febbraio 2014, fornisce indicazioni in merito alla comunicazione dei nominativi R.L.S. di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 106/2009 e alla denuncia nominativa soci/collaboratori/coadiuvanti artigiani e non artigiani di cui all’art. 23 del Testo unico n. 1124/1965. La procedura della comunicazione dei nominativi R.L.S. permette di effettuare la prima comunicazione e/o le variazioni a seguito di nuove nomine e/o designazioni. Tale comunicazione deve essere effettuata esclusivamente con modalita` telematica attraverso i servizi on line accessibili dal sito dell’Istituto. A tal proposito, l’Inail precisa che la comunicazione deve essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unita` produttiva in cui si articola l’azienda stessa, nella quale operano i Rappresentanti. Dall’8 gennaio 2013 la procedura on line, relativa alla dichiarazione delle unita` produttive, e` stata scorporata da quella della comunicazione R.L.S.; di conseguenza, da tale data si devono inserire i dati della Unita` produttiva prima di accedere alla procedura R.L.S. Dalla procedura della comunicazione R.L.S., spiega l’Istituto, sono escluse le Ambasciate ed i Consolati italiani che operano all’estero per i quali la comunicazione va effettuata tramite Pec alla Sede Inail di Roma centro al seguente indirizzo: [email protected] utilizzando lo specifico «modello» scaricabile dal sito Inail, disponibile nella sezione «Modulistica» scegliendo «Sicurezza sul lavoro». Inoltre, con riferimento alla denuncia nominativa all’Inail relativa a collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, coadiuvanti delle imprese commerciali e soci lavoratori di attivita` commerciale e di imprese in forma societaria, l’Istituto rende noto che, dal 15 febbraio 2014, deve essere effettuata esclusivamente con modalita` telematica. Tale denuncia, che il datore di lavoro, anche artigiano, e` tenuto ad effettuare, nel caso in cui gli stessi lavoratori non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, dovra` essere effettuata esclusivamente utilizzando il servizio Dna soci, gia` attivo in www.inail.it (servizi on line - denunce). PRATICA LAVORO 10/2014 Nel caso in cui per eccezionali e comprovati problemi tecnici l’inserimento delle comunicazioni relative sia ai nominativi R.L.S. che alla Dna soci non potesse avvenire on line, si dovranno inviare le comunicazioni, esclusivamente tramite Pec, alla casella di posta elettronica certificata della sede Inail competente individuata attraverso il codice ditta, allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’adempimento individuato utilizzando lo specifico «modello» scaricabile dal sito Inail attraverso il seguente percorso: R.L.S. - modulistica/sicurezza sul lavoro; Dna - modulistica/gestione rapporto assicurativo/datore di lavoro. L’Inail, fa presente, inoltre, che dal 15 febbraio 2014 il servizio fax n. 800657657 sara` dismesso e quindi non potra` piu` essere utilizzato per tali adempimenti; tuttavia fino al 14 febbraio 2014 e` previsto un regime transitorio, durante il quale i datori di lavoro possono ancora effettuare le comunicazioni tramite il numero di fax n. 800657657. Il Contact center multicanale (Ccm) fornira`, come di consueto, tutte le informazioni richieste dagli utenti attraverso il numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, oppure attraverso il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Al fine di richiedere informazioni o chiarimenti sull’utilizzo dei servizi on line e approfondimenti normativi e procedurali, e` disponibile, nell’area contatti del portale Inail, anche il servizio Inail Risponde. 465 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Certificazione di crediti e rilascio del Durc Chiarimenti Inail INAIL, nota 13 febbraio 2014, n. 1123 Con la nota 13 febbraio 2014, n. 1123, l’Inail fa seguito alla circolare 11 novembre 2013, n. 53, (cfr. Pratica Lavoro n. 46, pag. 1952), per comunicare che, all’interno della «Piattaforma per la Certificazione dei Crediti» (sistema PCC) gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze, sono operative le funzionalita` per il Documento unico di regolarita` contributiva (Durc) in presenza di una certificazione dei crediti, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012. Le funzionalita` sono descritte nella «Guida al rilascio del Durc in presenza di certificazione del credito (versione 1.0. del 9 gennaio 2014)» predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato IGICS - Ufficio IV, allegata alla circolare in esame. Il flusso operativo, come si desume anche dalla guida predetta, e` il seguente: l’impresa/ditta titolare dei crediti o un suo rappresentante/delegato registrato sul sistema PCC effettua la «Richiesta di rilascio del Durc» nella Piattaforma (selezionando Utilita` Gestione Richieste Durc - Genera una nuova richiesta Durc, specificando il numero della Certificazione/Comunicazione del debito rilasciata dall’Amministrazione/Ente debitore oppure selezionando la certificazione o le certificazioni da utilizzare per la richiesta di emissione del Durc dall’apposito elenco); l’impresa/ditta titolare dei crediti oppure un suo rappresentante/delegato registrato sul sistema PCC salva la richiesta, identificata da un numero di protocollo, su un dispositivo elettronico, oppure la stampa. All’interno della richiesta e` riportato il codice di verifica, senza il quale Inps, Inail e Casse edili non possono effettuare la verifica della sussistenza e dell’importo dei crediti certificati per attestare la regolarita` ai fini del rilascio del Durc ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012; l’impresa/ditta titolare dei crediti o un suo intermediario effettua la richiesta del Durc in www.sportellounicoprevidenziale.it e trasmette a Inps, Inail e Cassa edile la «Richiesta di emissione Durc» effettuata nel sistema PCC; per quanto riguarda le Sedi dell’Inail e` necessario che le richieste generate nel sistema PCC siano trasmesse tramite Pec alla Sede competente, indicando nell’oggetto il Cip e il numero di protocollo delle richieste effettuate in 466 www.sportellounicoprevidenziale.it e specificando che trattasi di Durc in presenza di certificazione dei crediti; l’operatore dell’Inail esamina la situazione del soggetto e, in presenza di titoli insoluti, quantifica l’ammontare dei debiti e comunica via Pec alla Sede Inps e alla Cassa edile competenti l’importo dell’irregolarita`; lo stesso fanno le Sedi dell’Inps e la Cassa edile coinvolti nell’istruttoria per il rilascio del Durc ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013; una volta quantificato l’ammontare complessivo dei debiti del soggetto nei confronti di Inail, Inps e Cassa edile, al momento della conclusione dell’istruttoria l’operatore Inail si collega al sistema PCC tramite apposito link che sara` comunicato con separata nota e dal menu Utilita` seleziona «Verifica la capienza per l’emissione del Durc», inserendo nell’apposito campo «Importo da verificare» il totale dei debiti contributivi nei confronti dei tre enti; le stesse operazioni sono effettuate dagli operatori dell’Inps e delle Casse edili, posto che la situazione potrebbe modificarsi a seconda della data in cui e` effettuata la «verifica sulla capienza» nella piattaforma PCC; se l’importo dei crediti certificati disponibili e` almeno pari all’importo dell’irregolarita` contributiva, la verifica ha esito positivo e il sistema PCC genera l’apposito documento «Esito della verifica sulla capienza per l’emissione del Durc» in formato pdf, nel quale sono indicati il numero della certificazione, l’ente emittente, la data di certificazione, l’importo del credito residuo e le date di pagamento (se previste) nonche´ il «Totale saldo disponibile» alla data di effettuazione della verifica sulla capienza nella piattaforma stessa; in caso negativo il sistema produce il messaggio «ATTENZIONE: La verifica sul credito residuo per l’emissione del Durc ha dato esito NEGATIVO. Il credito residuo disponibile sulle Certificazioni della richiesta di emissione Durc e` inferiore all’importo della verifica!». Il flusso descritto vale anche nel caso in cui il Durc sia richiesto da una stazione appaltante in relazione ad un contratto pubblico oppure da un’amministrazione procedente nell’ambito di un procedimento preordinato all’erogazione di finanziamenti, sovvenzioni, ecc. (acquisizione d’ufficio); infatti, in ogni caso il titolare del credito deve effettuare la richiesta di cui sopra nel sistema PCC e trasmetterla agli enti previdenziali per consentire loro di effet- 10/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie tuare la verifica sulla capienza dei crediti disponibili tramite il codice di verifica. Al riguardo, l’Inail richiama l’attenzione sull’importanza che in sede di istruttoria siano particolarmente curati i collegamenti con Inps e Casse edili, in modo da assicurare la correttezza e tempestivita` delle verifiche. Inoltre, l’Inail, come gia` specificato nella circolare n. 53/ 2013 ed in conformita` alla circolare del Ministero del lavoro n. 40/2013 (cfr. Pratica Lavoro n. 43/2013, pag.1809), ribadisce che, ai fini del Durc ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012, sono considerate utili esclusivamente le certificazioni dei crediti rilasciate, ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008, dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, con le PRATICA LAVORO 10/2014 modalita` stabilite dai decreti di attuazione del Ministro dell’economia e delle finanze e registrate nella Piattaforma per la certificazione dei crediti. Pertanto, in presenza di attestazioni di altro tipo rilasciate da amministrazioni debitrici che adducono difficolta` varie nell’inserimento delle certificazioni nella Piattaforma non puo` essere rilasciato un Durc attestante la regolarita` ai sensi della normativa in discorso. Infine, l’Inail fa presente che, a seguito dell’operativita` delle funzionalita` descritte nel sistema PCC, risultano superate le indicazioni contenute nel paragrafo «Comunicazione degli estremi delle certificazioni dei crediti e verifica delle stesse» della predetta circolare n. 53/2013, mentre restano valide le altre istruzioni ed in particolare le diciture da apporre nel campo note indicate al paragrafo «Istruzioni operative». 467 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Autoliquidazione Inail - Istruzioni per agevolazioni e riduzioni dei premi INAIL, nota 14 febbraio 2014, n. 1147 Con riferimento al differimento al 16 maggio 2014 per l’autoliquidazione delle ditte attive, l’Inail, fermo restando quanto esposto nelle note n. 495/2014 e n. 816/ 2014 (cfr. Pratica Lavoro n. 7/2014, pag. 341 e n. 9/ 2014, pag. 435), con la nota 14 febbraio 2014, n. 1147, fornisce un quadro riepilogativo delle altre riduzioni applicabili ai premi assicurativi, sia a titolo di regolazione 2013 che di rata 2014, nonche´ la misura dell’addizionale per il Fondo vittime dell’amianto a carico delle imprese. L’Istituto ricorda che con la circolare n. 60/2013 e` stato aggiornato il modello della dichiarazione delle retribuzioni, pubblicato anche sul sito istituzionale (www.inail.it), a seguito della norma di interpretazione autentica riguardante l’applicazione della riduzione prevista dall’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988 alle cooperative agricole e loro consorzi non operanti in zone montane e svantaggiate. Inoltre, in relazione agli incentivi introdotti dalla legge n. 92/2012 per specifiche categorie di lavoratori, sono stati aggiornati i codici identificativi delle riduzioni relative alle retribuzioni totalmente e parzialmente esenti da indicare nel modello stesso, come da tabella allegata alla nota e riportata alla fine della presente notizia. In sintesi, le riduzioni previste dalla legge n. 92/2012, tutte al 50%, sono state suddivise in relazione alla durata del contratto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato), alla tipologia (assunzione, trasformazione, proroga) nonche´ alle categorie di lavoratori e lavoratrici (over 50 disoccupati da oltre 12 mesi, donne di qualsiasi eta` prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, ecc.), in modo da poter disporre di tutti i dati necessari per una puntuale rendicontazione. Seguendo tale impostazione sono stati revisionati anche i codici riguardanti le agevolazioni preesistenti relativi ai contratti di inserimento e agli incentivi previsti dalla legge n. 407/1990, art. 8, comma 9 (disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi in C.i.g.s. assunti con contratto a tempo indeterminato), prima individuati sostanzialmente con riferimento alla percentuale di riduzione. Con la nota in commento l’Inail provvede quindi a fornire le istruzioni sulle agevolazioni di seguito riportate. 468 Riduzione del premio per il settore edile L’Istituto conferma che anche per il 2013 la riduzione contributiva per il settore edile e` pari all’11,50% e si applica alla sola regolazione 2013. La riduzione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle societa` cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attivita` edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse Edili. La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza, pertanto gli interessati devono presentare l’apposito «modello autocertificazione sconto edile» riguardante l’assenza delle suddette condanne. L’Inail ricorda che se la richiesta del beneficio e` effettuata per la prima volta, i datori di lavoro devono anche presentare alla Direzione territoriale del lavoro competente l’autocertificazione circa l’inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia gia` fruito in passato dell’agevolazione in parola ed abbia gia` presentato il modulo alla DTL, questo dovra` essere ripresentato solo se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato. La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione «Retribuzioni soggette a sconto» il «Tipo» codice «1» e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione. Riduzione del premio per il settore della pesca La riduzione contributiva per il settore della pesca e` fissata nella misura del 63,2% sia per la regolazione 2013 sia per la rata 2014. La riduzione si applica alle imprese, con o senza dipendenti (autonomi, cooperative), che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari. La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione «Retribu- 10/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie zioni soggette a sconto» il «Tipo» codice «3» e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione. Incentivi per l’inserimento lavorativo dei disabili L’Istituto riporta la disciplina degli incentivi di cui all’art. 13 della legge n. 68/1999, nel testo previgente all’art. 1, comma 37 della legge n. 247/2007, che ha previsto un diverso sistema di incentivazione, in quanto le convenzioni di cui al citato articolo avevano durata massima di otto anni. In particolare, il beneficio della fiscalizzazione del premio nella misura del 100%, sia in regolazione che in rata, si applica ai soli datori di lavoro autorizzati, in virtu` di convenzione per l’inserimento lavorativo dei disabili stipulata entro il 31 dicembre 2007. Tale incentivo continuera` a trovare applicazione in sede di autoliquidazione del premio Inail fino al 31 dicembre 2015, poiche´ , come detto, le convenzioni in questione duravano massimo otto anni. La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione «Retribuzioni soggette a sconto» il «Tipo» codice «6» e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione. Incentivi per il sostegno della maternita` e paternita` L’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternita` e paternita`. La riduzione e` pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di eta` del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2013 che alla rata 2014, a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti per il Durc. La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione «Retribuzioni soggette a sconto» il «Tipo» codice «7 e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione. Riduzione dei premi speciali unitari per le imprese artigiane del settore autotrasporto Ai premi speciali unitari dovuti per l’anno 2013 a titolo di regolazione dalle imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9123 (classe di rischio 5º) e 9121 (classe di rischio 8º), si applica la riduzione dell’11,70%. PRATICA LAVORO 10/2014 La riduzione non si applica ai premi dovuti a titolo di rata 2014. L’Istituto ricorda che l’art. 23, comma 1, D.L. n. 95/2012, ha previsto il rifinanziamento di alcuni interventi a sostegno del settore dell’autotrasporto tra i quali la riduzione contributiva gia` disposta dall’art. 29, comma 1-bis, terzo periodo, D.L. n. 207/2008, per le imprese di autotrasporto merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123. Riduzione del premio per le imprese artigiane La riduzione si applica alla regolazione 2013 nella misura del 7,08%. L’Inail ricorda che sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2011-2012 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella «Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781» nella dichiarazione delle retribuzioni 2012, inviata entro il 18 marzo 2013. Per chiedere l’ammissione alla riduzione per la regolazione 2014, relativa all’autoliquidazione 2014/2015, gli interessati dovranno barrare l’apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni da presentare entro il 16 maggio 2014. Riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d’Italia Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d’Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50%, sia per la regolazione 2013 che per la rata 2014. La riduzione e` indicata per le PAT interessate nelle basi di calcolo del premio con il codice 003. Riduzione del premio per cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate Alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all’art. 2, c. 1, legge n. 240/1984 operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% (cooperative operanti in zone montane) e del 68% (cooperative operanti in zone svantaggiate) sia alla regolazione 2013, che alla rata 2014. Le riduzioni sono indicate per le PAT interessate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025. 469 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Riduzione del premio per cooperative agricole e loro consorzi in proporzione al prodotto di zone montane o svantaggiate conferito dai soci A decorrere dall’autoliquidazione 2013/2014, alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui all’art. 2, comma 1, legge n. 240/1984 non operanti in zone montane o svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. Le riduzioni in questione non si cumulano con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate di cui in precedenza, e si applicano alla regolazione 2013 e alla rata 2014. Per usufruire della riduzione i soggetti assicuranti dovranno indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2013 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa. L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni. Riduzioni per assunzioni con contratti di inserimento L’art. 1, comma 14, della legge n. 92/2012 ha abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2013 i contratti di inserimento di cui agli articoli da 54 a 59 del D.Lgs. n. 276/2003, stabilendo che nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate. I datori di lavoro, che hanno assunto lavoratori con contratti di inserimento entro il 31 dicembre 2012 per i quali la previgente normativa stabiliva a seconda dei casi le agevolazioni del 25%, 40%, 50% e 100% in presenza dei requisiti previsti e nel rispetto del regolamento CE n. 800/2008 (il cui periodo di applicazione e` stato prorogato sino al 30 giugno 2014 dal regolamento UE n. 1224/ 2013), devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice nonche´ le specifiche retribuzioni. L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarita` contributiva, nonche´ degli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento. Riduzione per assunzioni ex art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 I datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei 470 territori del Mezzogiorno di cui al D.P.R. n. 218/1978, le imprese artigiane e quelle del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti operanti sempre nelle predette aree che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale, sempre da almeno ventiquattro mesi, hanno diritto alla riduzione del 50% sui relativi premi per un periodo di trentasei mesi. Se le assunzioni sono effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al D.P.R. n. 218/1978 ovvero da imprese artigiane, i premi assicurativi relativi ai lavoratori assunti non sono dovuti per un periodo di trentasei mesi. Le assunzioni non devono essere effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi dal lavoro. I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice nonche´ le specifiche retribuzioni. I datori di lavoro aventi diritto all’esenzione al 100% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni il relativo codice nella sezione relativa alle retribuzioni esenti al 100% nonche´ le specifiche retribuzioni. L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarita` contributiva, nonche´ degli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento. Incentivi per assunzioni ex art. 4, commi 8-11, L. n. 92/2012 In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1º gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di eta` non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi. Se il contratto e` trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione. Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del regolamento CE n. 800/2008 (il cui periodo di applicazione e` stato prorogato sino al 30 giugno 2014 dal regolamento UE n. 1224/2013), ai datori di lavoro che assumono donne 10/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie di qualsiasi eta`, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’art. 2, punto 18), lett. e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonche´ ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi eta` prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. Gli incentivi previsti dall’art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 non sono compatibili con la riduzione prevista dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990, che prevede agevolazioni contributive per l’assunzione di lavoratori di qualunque eta` disoccupati da almeno 24 mesi. Pertanto, in presenza dei requisiti per l’applicazione dell’incentivo previsto dalla legge n. 407/1990, si applichera` quest’ultimo in luogo di quello previsto dalla legge n. 92/ 2012. I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice nonche´ le specifiche retribuzioni. L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarita` contributiva. ne deve essere effettuato il pagamento del premio a titolo di regolazione 2013, al quale non e` applicabile la rateazione ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 144/1999, indicando in F24 il numero 902014. Addizionale Fondo per le vittime dell’amianto A decorrere dall’anno 2013 l’addizionale Fondo per le vittime dell’amianto a carico delle imprese e` fissata nella misura dell’1,17%. La nuova misura si applica sia al premio di regolazione 2013 sia al premio di rata 2014. L’Istituto ricorda che l’addizionale per il Fondo amianto si applica solo ai premi ordinari dovuti sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa espressamente indicate nel regolamento: Gestione artigianato: 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200; Gestione industria: 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220; Gestione terziario: 3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220; Gestione altre attivita`: 3620, 4100, 6100, 7100. Nelle basi di calcolo del premio l’obbligo di versare l’addizionale e` evidenziato nell’apposito campo «Addizionale amianto L. n. 244/2007» con il valore «SI». Infine, l’Istituto ricorda che in caso di cessazione dell’attivita` nel mese di dicembre 2013 la dichiarazione delle retribuzioni 2013 deve essere inviata tramite Pec alla sede competente entro il 17 febbraio 2014 ed entro lo stesso termi- PRATICA LAVORO 10/2014 471 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie 472 10/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie PRATICA LAVORO 10/2014 473 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Lavoro straordinario «fuori busta» Quadro sanzionatorio Min. lavoro, nota 6 febbraio 2014, n. 2642 Con la nota 6 febbraio 2014, n. 2642, il Ministero del lavoro risponde al quesito, posto dalla Direzione regionale Veneto, sul lavoro straordinario «fuori busta», fornendo chiarimenti sulle sanzioni applicabili. Nello specifico, la questione riguarda l’individuazione della fattispecie violata e, conseguentemente, della sanzione da applicare nelle ipotesi in cui il datore di lavoro retribuisca un lavoratore che ha effettuato lo straordinario senza che il valore venga iscritto nel Libro unico del lavoro (c.d. «fuori busta»). Infatti, in relazione alla condotta sopra descritta, le disposizioni di legge interessate sembrerebbero due: — l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003 secondo il quale il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. In tal caso, il trasgressore incorre nella sanzione di cui all’art. 18-bis, comma 6, del medesimo decreto (sanzione amministrativa da 25 a 154 euro; se la violazione si riferisce a piu` di cinque lavoratori ovvero si e` verificata nel corso dell’anno solare per piu` di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e` ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta); — gli artt. 1 e 3 della legge n. 4/1953 secondo i quali e` fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonche´, distintamente, le singole trattenute. Inoltre, il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione. In tale ipotesi (infedele tenuta del prospetto paga), la violazione dell’obbligo e` punita, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 4/ 1953, con la sanzione amministrativa da 125 a 770 euro (sanzioni quintuplicate ai sensi dell’art. 1, comma 1177, della legge n. 296/2006). Pertanto, secondo il Ministero, occorre verificare quali delle due disposizioni sia applicabile in caso di corresponsione di somme a titolo di lavoro straordinario «fuori busta» e se una possa essere considerata speciale rispetto all’altra. 474 In relazione alle finalita` delle disposizioni citate, quella del 2003 vuole consentire al lavoratore una verifica sia sulle ore di lavoro straordinario effettivamente svolto che sulla retribuzione dello stesso secondo i parametri della contrattazione collettiva, mentre la disposizione del 1953 vuole consentire una verifica su tutta la retribuzione e sulle trattenute effettuate. Inoltre, la disciplina del 2003, indicando un obbligo di computabilita` «a parte» del lavoro straordinario presuppone che lo stesso sia stato comunque «computato» nel totale della retribuzione corrisposta. Cio` premesso, nel caso in questione, la condotta appare piu` grave dal momento in cui le maggiorazioni in questione non sono state neanche computate nell’ambito del totale retributivo corrisposto, il che comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 4/1953, piu` severe rispetto a quelle legate alla violazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003. Dunque, secondo il Ministero, in caso di fuori busta, trovano applicazione le sanzioni di cui alla legge del 1953 e, qualora gli importi corrisposti siano inferiori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, anche la sanzione di cui al D.Lgs. n. 66/2003. 10/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Lavoratori ex Ipost - Contribuzione sindacale aggiuntiva INPS, msg. 4 febbraio 2014, n. 2031 L’Inps, con il messaggio n. 2031 del 4 febbraio 2014, riepiloga gli adempimenti da porre in essere per il pagamento della contribuzione sindacale aggiuntiva riferita a lavoratori ex Ipost, nonche´ le modalita` di inserimento in estratto conto della contribuzione. L’Istituto distingue due archi temporali: fino al 31 dicembre 2010 e dal 1º gennaio 2011, ricordando che: la soppressione dell’Istituto Postelegrafonici (Ipost) e` stata disposta a far tempo dal 31 maggio 2010; per facilitare la transizione e per non creare disallineamenti in corso d’anno, le modalita` Ipost sono state consentite fino a tutto il 2010 e l’adeguamento delle procedure, di fatto, si e` realizzato da gennaio 2011; dal 1º gennaio 2011 la contribuzione deve essere versata secondo le disposizioni gia` in vigore in Inps per la totalita` dei lavoratori iscritti al F.p.l.d. o a Fondi Speciali. zione <ExIPOST> attenendosi alle istruzioni contenute nel documento tecnico. Il pagamento deve avvenire con F24. I pagamenti pervenuti con modalita` diverse da quelle appena descritte non transitano sulla posizione del lavoratore. Periodi fino al 31 dicembre 2010 L’interessato o l’organismo sindacale dovra` fornire copia del pagamento e del relativo Cud al Polo ex Ipost, anche tramite la sede di residenza dell’assicurato. In caso di urgenza, qualora la posizione assicurativa sia ancora mancante della registrazione, nonostante la documentazione sia stata gia` presentata, la sede sollecitera` il Polo a inserire i dati. Il polo provvedera` all’inserimento dei dati in ARCA «Fondo Ipost» avendo cura di accertare la coerenza tra la documentazione fornita e la presenza negli archivi Inps di contribuzione riferita a gestione separata per attivita` prestata nel medesimo periodo nei confronti dello stesso sindacato. Periodi dal 1º gennaio 2011 in poi Dalla competenza 2011 in poi operano le modalita` Inps: l’organizzazione sindacale deve recarsi presso la Sede Inps e dotarsi di matricola contrassegnata da CA «4L». Per evidenziare la valenza Ipost, la Sede dovra` apporre a tale matricola anche il CA «1V». l’organizzazione sindacale dovra` presentare il flusso UniEmens che, in tale caso, si traduce in unico adempimento annuale. Si sostanzia nella compilazione dell’elemento <ContribSindacalisti> posto nella sezione <DatiParticolari>. Trattandosi di lavoratori ex Ipost dovra` essere compilato anche l’elemento <ContribSindAnnoIPOST> posto nella se- PRATICA LAVORO 10/2014 475 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie ASpI e mini-ASpI consultazione on line dal Cassetto previdenziale INPS, msg. 10 febbraio 2014, n. 2436 L’Inps, con messaggio 10 febbraio 2014, n. 2436 rende noto che l’applicazione «Cassetto previdenziale del cittadino» e` stata integrata con una nuova funzionalita` che consente la consultazione dei dati di dettaglio dei pagamenti dei trattamenti di disoccupazione (indennita` di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, indennita` di disoccupazione agricola, indennita` di mobilita`, indennita` di disoccupazione ordinaria, ecc.). A tale funzionalita` possono accedere sia i cittadini che gli operatori Inps, con le modalita` di seguito indicate: il cittadino si collega al sito istituzionale «www.inps.it» e, previa identificazione tramite Pin, accede al proprio Cassetto previdenziale; dal Cassetto seleziona, sul menu` a sinistra, la voce «Prestazioni» e poi la sottovoce «Pagamenti»; l’operatore Inps si collega al sito intranet dell’Istituto e seleziona, in successione, il menu` «Processi», la voce «Assicurato pensionato» e l’applicazione «Cassetto previdenziale del cittadino»; su tale applicazione effettua la ricerca per codice fiscale o per dati anagrafici dell’assicurato di interesse e, una volta apparsa la schermata contenente il «Dettaglio soggetto», seleziona, sul menu` a sinistra, la voce «Prestazioni» e poi la sottovoce «Pagamenti». In entrambi i casi, selezionata la sottovoce «Pagamenti» appare il «Riepilogo dei pagamenti eseguiti», cioe` la lista, divisa per anno, dei pagamenti eseguiti in favore dell’assicurato. Dal «Riepilogo dei pagamenti eseguiti», selezionando poi la categoria di prestazione desiderata (relativa ad un determinato anno) appaiono le «Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx», vale a dire i dati di riepilogo dei pagamenti delle prestazioni comprese nella categoria medesima, eseguiti nel corso di quell’anno. Infine, dalla schermata recante le «Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx», cliccando sul contenuto della sezione «Note» del singolo pagamento appare il «Dettaglio pagamenti», cioe` un prospetto che indica le singole voci che compongono l’importo in pagamento, del quale si riporta di seguito lo schema: Periodo di riferimento: xx/x/xxxx - xx/x/xxxx Importo indennita`: + xxxxxx Trattenute sindacali: - xxxxxx Importo Anf: + xxxxxx Trattenute Irpef Anno Corrente: - xxxxxx Netto Pagamento: + xxxxxx Beneficiario: xxxxxx xxxxxx Prestazione in pagamento: xxxxxx Numero della domanda: xxxxxxxxxxxxx Giorni erogati: xxx 476 10/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Osservatorio Attivita` parlamentare Danilo Papa - Dirigente Ministero lavoro politiche sociali Disegni di legge Ultimi d.d.l. presentati Si riportano di seguito gli ultimi disegni di legge presentati e non ancora assegnati alle Commissioni competenti: — «Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, ed alla legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di misure a sostegno del lavoro penitenziario e di introduzione di benefici per l’inserimento lavorativo dei detenuti» (S1296); — «Disposizioni in materia di riduzione dell’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali in caso di applicazione di contratti di solidarieta`» (C2056); — «Istituzione della figura professionale del musicoterapista» (S1293); — «Disposizioni in materia di sospensione dei trattamenti pensionistici» (S1294); — «Delega al Governo per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone» (S1286); — «Proroga della durata del regime sperimentale di accesso al trattamento pensionistico di anzianita` in favore delle lavoratrici mediante opzione per il calcolo secondo il sistema contributivo, di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243» (C2046); — «Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro» (S1279); — «Statuto dei lavori autonomi. Delega al Governo in materia di semplificazione degli adempimenti, pagamenti, garanzia del credito, tutela della maternita`, revisione dei contributi previdenziali e ammortizzatori sociali» (C2017); — «Modifica all’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie presso datori di lavoro pubblici e privati» (C2021); — «Disposizioni per la promozione di forme flessibili e semplificate di telelavoro» (C2014); — «Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonche´ altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi» (C2012; all’esame dell’Assemblea); — «Disposizioni in materia di contratto di apprendimento e trasferimento di azienda artigiana» (C2008); — «Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese» (C1998); — «Disposizioni per la definizione agevolata dei ruoli e degli omessi versamenti di debiti tributari e previdenziali per le persone fisiche e giuridiche» (S1262); — «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di svolgimento di attivita` lavorativa da parte dei detenuti e degli internati nonche´ di affidamento in prova ai servizi sociali» (C1988); — «Abrogazione della riforma pensionistica di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 e reintroduzione, per il triennio 2014-2017, delle disposizioni concernenti la facolta` di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita`, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi di legge per l’accesso al pensionamento di anzianita`» (S1263); — «Modifica dell’articolo 2 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria PRATICA LAVORO 10/2014 477 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Osservatorio contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di copertura assicurativa degli infortuni in itinere in caso di utilizzo di velocipedi» (S1255); — «Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro» (S1237). Commissioni parlamentari Dimissioni in bianco In data 11 febbraio e` proseguito l’esame, presso la XI Commissione Lavoro della Camera, del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di modalita` per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del lavoratore e del prestatore d’opera» (C254). Il d.d.l. intende riproporre le disposizioni della L. n. 188/2007, vincolando la validita` della dichiarazione di dimissioni volontarie all’utilizzo di appositi moduli usufruibili presso le Direzioni territoriali del lavoro e le amministrazioni comunali; si prevede che i moduli siano contrassegnati da codici alfanumerici progressivi e da una data di emissione che garantiscano la non contraffazione e, al tempo stesso, la loro utilizzabilita` solo in prossimita` della effettiva manifestazione della volonta` del lavoratore di porre termine al rapporto di lavoro. Pensioni di reversibilita` In data 30 gennaio e` proseguito l’esame, presso la Commissione XI della Camera, del disegno di legge recante «Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di cumulabilita` dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario, nonche´ sottoposizione dei medesimi trattamenti a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito» (C168). Il d.d.l. vuole inserire nella normativa previdenziale e fiscale delle misure a sostegno del coniuge superstite che si trovi in difficolta` economiche, modificando la disciplina in materia di pensione di reversibilita`. Pensioni «d’oro» In data 11 febbraio e` stato rinviato dall’Assemblea alla Commissione XI della Camera il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di pensioni superiori a dieci volte l’integrazione al trattamento minimo INPS» (C1253, abbinata con C1547, C1778, C1785, C1842, C1896). Il d.d.l. prevede che le pensioni che eccedono il valore di oltre dieci volte la pensione minima siano ricalcolate e corrisposte secondo il sistema contributivo, di modo che, oltre tale importo, i soggetti interessati percepiscano una differenza in proporzione solo ed esclusivamente a quanto da loro effettivamente versato agli Enti pensionistici durante il loro percorso lavorativo. Si prevede, inoltre, che le somme in tal modo risparmiate siano destinate a finanziare interventi di perequazione delle pensioni minime, degli assegni sociali e delle pensioni di invalidita`. Ricongiunzione periodi assicurativi In data 30 gennaio e` proseguito l’esame, presso la Commissione XI della Camera, del disegno di legge recante «Modifiche all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di ricongiunzione pensionistica» (C225). Il d.d.l. vuole superare le difficolta`, anche di ordine economico, legate alla ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria. Governo 478 Incompatibilita` presso Enti pubblici nazionali Il Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio, ha approvato un disegno di legge contenente disposizioni in materia di incompatibilita` presso Enti pubblici nazionali, in particolare per presidenti e amministratori. Il disegno di legge, che verra` trasmesso al Parlamento con proce- 10/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Osservatorio dura d’urgenza, e` volto a colmare una lacuna normativa disciplinando il regime di incompatibilita` per tutte le posizioni di vertice degli Enti pubblici nazionali, prevedendo in particolare un regime di esclusivita` volto a prevenire situazioni di conflitto di interesse negli Enti di notevole rilevanza. Si prevede che in relazione all’importanza degli Enti e alla loro sfera di attivita`, il presidente e gli amministratori degli Enti pubblici nazionali non potranno rivestire la carica di amministratori o componenti degli organi di controllo e revisione in enti e societa` ne´ esercitare attivita` imprenditoriali o commerciali o intrattenere rapporti di lavoro. Allo stesso modo e` previsto che il presidente e gli amministratori degli Enti pubblici nazionali non possano esercitare attivita` professionale o di consulenza, in materie connesse con l’ambito di competenza dell’Ente di appartenenza. Il Governo ha inoltre deciso di accelerare i tempi della riforma della governance dell’INAIL e dell’INPS soprattutto dopo la fusione avvenuta con INPDAP. PRATICA LAVORO 10/2014 479 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. COLLANA PRIVACY eBook CON IL PATROCINIO DI PRIVACY E ORDINI PROFESSIONALI I TUOI DATI SONO AL SICURO? Il nuovo e-book tratta il tema della privacy negli ordini professionali di avvocati, commercialisti, ingegneri, geometri, notai e consulenti del lavoro. Il testo presenta: l’analisi dei principi della privacy, dati sensibili e giudiziari; di Marco Soffientini il tema della riservatezza degli elenchi e le sanzioni 9,90 + IVA disciplinari; le caratteristiche della privacy presenti nei vari albi professionali; le modalità di utilizzo ai fini di marketing. Acquista su www.shopwki.it/ ebookprivacy Y98EG_FI.indd 1 Rivolgiti alle migliori librerie della tua città Contatta un agente di zona www.shop.wki.it/agenzie Contattaci 02.82476.794 [email protected] Y98EG FI SCOPRI DI PIÙ 05/02/14 14:23 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario Adempimenti dal 1º al 22 marzo 2014 N.B.: Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo e` possibile lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo successivo. 17 marzo Versamento contributi Inps operai agricoli Soggetti obbligati Aziende agricole. Adempimento Versamento trimestrale contributi per gli operai a tempo indeterminato e determinato e per compartecipanti individuali. Modalita` I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche. Codice contributo: — LAS (contributi per OTI, OTD, CI); — PCF (contributi per PC/PCF). 17 marzo Versamento contributi Inps ex Enpals Soggetti obbligati Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport. Adempimento Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente. Modalita` I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche. Causale contributo: — CCSP (contributi correnti dovuti per sportivi professionisti); — CCLS (contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo). PRATICA LAVORO 10/2014 481 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario 17 marzo Operazioni di conguaglio Soggetti obbligati Sostituti d’imposta. Adempimento Versamento delle ritenute alla fonte inerenti le operazioni di conguaglio eseguite nel corso del mese precedente da parte dei datori di lavoro sui redditi corrisposti nel corso dell’anno solare precedente. Modalita` I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche. N.B.: I versamenti delle maggiori ritenute scaturenti dal conguaglio devono essere effettuati negli stessi termini previsti per le ritenute ordinarie relative al periodo di paga in cui il conguaglio e` stato effettuato, e cioe` 16 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, rispettivamente per il conguaglio effettuato entro dicembre, gennaio o febbraio da parte dei datori di lavoro sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel corso dell’anno solare precedente. 17 marzo Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni Soggetti obbligati — Societa` di capitali; — enti commerciali di diritto pubblico o privato; — enti non commerciali di diritto pubblico o privato; — associazioni non riconosciute; — consorzi; — societa` non residenti; — societa` di persone; — associazioni per l’esercizio di arti e professioni; — societa` di armamento; — societa` di fatto; — persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole; — condomini; che hanno corrisposto nel mese precedente: a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente; b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20%; c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari; d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi; e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa nei confronti di condomini (la 482 10/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario ritenuta e` operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR). Adempimento I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari. Modalita` Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari. In riferimento all’addizionale comunale e regionale i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche. 17 marzo Versamento contributi Inps lavoro dipendente Soggetti obbligati Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps. Adempimento Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente. Modalita` I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche. Codice contributo: — DM10virtuale (versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10virtuale). 17 marzo Denuncia e versamento contributi Casagit Soggetti obbligati Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti. Adempimento Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della do- PRATICA LAVORO 10/2014 483 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario cumentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico. Modalita` Versamento contributi con bonifico bancario sulle coordinate IBAN IT06F0200805365000400 802826 - Unicredit S.p.a. - intestate a Casagit via Marocco, 61 - 00144 Roma. Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline). Invio - utilizzando la propria casella di posta certificata -del riepilogo di denuncia, in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certificata [email protected]. 17 marzo Versamento del contributo alla gestione separata INPS Soggetti obbligati Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo, e cioe` a dire prestazioni rese: a) da amministratori, sindaci o revisori di societa`, associazioni ed altri enti con o senza personalita` giuridica; b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i compensi corrisposti a titolo di diritto d’autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o giornali e simili; c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratore autonomo senza partita IVA; d) i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione degli iscritti agli albi professionali); e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00. Adempimento Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente. Modalita` Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari. Causale contributo: — C10 - per i collaboratori gia` iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gli associati in partecipazione per i quali non e` dovuto il contributo dello 0,50 per cento; — CXX - per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione); — ASS - per gli associati in partecipazione. 17 marzo Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria Soggetti obbligati Datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. 484 10/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario Adempimento Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari. Modalita` I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche. 17 marzo Versamento contributi Inps pescatori autonomi Soggetti obbligati Pescatori autonomi. Adempimento Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente. Modalita` I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche. Codice contributo: — PESC. 17 marzo Inail - Denuncia delle retribuzioni (Prorogato al 16/05/2014) Soggetti obbligati Datori di lavoro titolari di posizioni assicurative (ditte attive). Adempimento Trasmissione all’Inail della denuncia delle retribuzioni dei dipendenti relative all’anno precedente. Modalita` Esclusivamente mediante trasmissione telematica: — tramite servizio «Alpi online»; — «Invio dichiarazioni salariali» del mod. 10 3 1. N.B.: Il versamento dei premi dovra` essere effettuato entro il 16 maggio. 17 marzo Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente Soggetti obbligati Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti. PRATICA LAVORO 10/2014 485 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario Adempimento Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva mensile. Modalita` Versamento: i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24/Accise on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24/Accise presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche. Denuncia: presentazione mod. DASM esclusivamente in via telematica attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate, che attualmente sono Entratel e Fisconline. Codice contributo: I codici per il versamento della contribuzione obbligatoria, da indicare nel campo «codice tributo», del modello F24 sono: — C001 (Contributi obbligatori correnti); — C002 (Contributi obbligatori pregressi); — C003 (Contributi oggetto di recupero tramite azione legale); — C004 (Differenze contributive); — C005 (Contributi diversi e contrattuali). 19 marzo Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile Soggetti obbligati Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarita` in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavano versate entro il 17 febbraio 2014. Adempimento I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3% (1/10 del 30%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari. Modalita` Il contribuente deve effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalita` ordinarie del versamento del tributo unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un decimo del minimo (1/10 del 30 per cento) dell’imposta non versata e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie connesse pari al 3 per cento (un decimo del minimo - 30 per cento), e` eseguito esclusivamente con modalita` telematiche. Codici tributo: — 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; — 8904 - Sanzione pecuniaria IVA; — 8926 - Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - Ravvedimento; — 1991 - Interessi sul ravvedimento - IVA. 486 10/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario 20 marzo Versamento contributi al FASC Soggetti obbligati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree. Adempimento Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati. Modalita` Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita, 11 su c/c bancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L’elaborazione e la spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software denominato Telefasc. PRATICA LAVORO 10/2014 487 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Come cambia il mercato del lavoro dopo il decreto lavoro e decreto del fare? Misure per l’occupazione e la crescita Aggiornato con la circolare 29 agosto 2013, n. 35, del Ministero del Lavoro Il volume presenta un’analisi dettagliata delle novità in materia di occupazione e crescita introdotte nel mercato del lavoro dal “Decreto del fare” (D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98) e dal “Decreto lavoro” (D.L. 28 giugno di A. Casotti, M.R. Gheido pagg. 259, 25,00 Codice: 00151369 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 99): dagli incentivi per l’assunzione di giovani, all’ASpI, all’apprendistato e tirocini, ai contratti a termine e a progetto alla contrattazione aziendale nonché alle semplificazioni degli adempimenti in materia di Acquista su www.shop.wki.it Y88EF_LA.indd 1 Rivolgiti alle migliori librerie della sua città Contatta un agente di zona www.shop.wki.it/agenzie Contattaci 02.82476.794 [email protected] Y88EF LA lavoro, previdenza e fisco. 24/10/13 09:11 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Settore terziario - Aziende aderenti a Confservizi Accordo - 10 febbraio 2014 Accordo sulla rappresentanza sindacale e sulla contrattazione nazionale â Parti stipulanti: Confservizi con Cgil, Cisl e Uil Sintesi dell’accordo Premessa Con l’Accordo interconfederale 10 febbraio 2014 Confservizi con Cgil, Cisl e Uil, in attuazione degli accordi 21 dicembre 2011 e 1º agosto 2013 (v. Pratica Lavoro n. 36/2013, pag. 1553), hanno definito i criteri per misurare e certificare la rappresentanza delle organizzazioni sindacali nonche´ per stabilire la titolarita` a negoziare e l’efficacia della contrattazione nazionale e aziendale. Sono state inoltre regolamentate le rappresentanze in azienda. Misurazione e certificazione della rappresentanza Per determinare la misura e la certificazione della rappresentanza di ogni sindacato aderente alle Confederazioni firmatarie degli accordi interconfederali sulla rappresentanza, ai fini della contrattazione nazionale di categoria, viene ribadito che occorre considerare le deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori e i voti ottenuti dalle organizzazioni sindacali in occasione delle elezioni delle R.s.u. Il datore di lavoro deve rilevare, con le modalita` stabilite dall’accordo, il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi sulla rappresentanza. Le deleghe vengono acquisite e certificate dall’INPS, tramite apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (UniEmens) e successivamente trasmesse al CNEL. L’accordo prevede che Confservizi, Cgil, Cisl e Uil definiranno con l’INPS, tramite una specifica convenzione, le modalita` operative per la rilevazione annuale delle deleghe. In base a tale convenzione l’INPS elaborera` annualmente i dati raccolti e aggreghera` il dato relativo alle deleghe di ciascuna organizzazione sindacale; tali dati saranno trasmessi al CNEL che provvedera` alla ponderazione con i voti raccolti dagli stessi sindacati nelle elezioni delle R.s.u. La certificazione della rappresentanza di ogni organizzazione sindacale aderente alle Confederazioni, che viene effettuata dal CNEL entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello della rilevazione, e` necessaria per essere ammessi alla presentazione delle piattaforme e alla sottoscrizione della contrattazione collettiva nazionale. Regolamentazione delle rappresentanze in azienda Le regole in materia di rappresentanza riprendono la disciplina dell’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 con adeguamento di alcune disposizioni alle nuove intese interconfederali. Le R.s.u. possono essere costituite nelle unita` produttive che occupino piu` di 15 dipendenti, ad iniziativa delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del c.c.n.l. applicato in azienda e delle Confederazioni firmatarie degli accordi interconfederali sulla rappresentanza; hanno potere di iniziativa anche le associazioni che presentino il 5% delle firme di lavoratori dipendenti nell’unita` produttiva (3 firme nelle aziende da 16 a 60 dipendenti) e aderiscano alle regole definite agli accordi interconfederali suddetti. L’accordo stabilisce puntualmente le modalita` di votazione e costituzione delle R.s.u. PRATICA LAVORO 10/2014 489 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Titolarita` ed efficacia della contrattazione nazionale e aziendale Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale solo le Federazioni delle organizzazioni sindacali che, nell’ambito di applicazione del contratto nazionale, abbiano una rappresentativita` non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra la percentuale delle iscrizioni certificate e quella dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, come risultante dalla ponderazione effettuata dal CNEL. Per ogni contratto nazionale, i sindacati decideranno le modalita` di definizione della piattaforma: la parte datoriale favorira` la presentazione di piattaforme unitarie e in mancanza di queste, l’avvio del negoziato sara` fatto sulla base della piattaforma presentata dalle organizzazioni sindacali che abbiano almeno il 50% + 1 della rappresentativita` nel settore. Con l’accordo in oggetto si stabiliscono inoltre le regole che determinano le modalita` con cui rendere esigibili i contratti collettivi per entrambe le parti contraenti. Sono considerati efficaci ed esigibili i contratti nazionali sottoscritti dai sindacati con almeno il 50% + 1 della rappresentanza nel settore, approvati con consultazione certificata dai lavoratori a maggioranza semplice (secondo le modalita` stabilite dalle categorie). La sottoscrizione dell’accordo con tali modalita` costituira` atto vincolante per entrambe le parti. La contrattazione aziendale e` esercitata sulle materie e con le modalita` delegate dal contratto nazionale. I contratti aziendali possono definire specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nel contratto nazionale, con i limiti e con le procedure stabilite dai contratti stessi. In mancanza di specifica disciplina nazionale, l’accordo stabilisce che i contratti aziendali, a fronte di situazioni di crisi o di significativi investimenti, al fine di favorire lo sviluppo e la tutela occupazionale, possono definire intese modificative degli istituti del c.c.n.l. che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Clausole e procedure di raffreddamento Le parti con l’accordo in oggetto si impegnano a definire disposizioni che prevengano e contrastino eventuali azioni che compromettano il regolare svolgimento dei processi negoziali come disciplinati dagli accordi interconfederali. Pertanto i contratti nazionali dovranno, da un lato definire procedure di raffreddamento per garantire l’esigibilita` degli impegni e l’assenza di un conflitto, dall’altro determinare le sanzioni, a fronte di eventuali comportamenti che impediscano l’esigibilita` dei contratti. 490 10/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Giocattoli - Aziende industriali Accordo - 12 febbraio 2014 Rinnovo del c.c.n.l. - Parte normativa â Decorrenza e durata: 1º gennaio 2013 - 31 marzo 2016 â Parti stipulanti: Assogiocattoli-Confindustria con Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil â Campo di applicazione: dipendenti dalle aziende che producono giocattoli â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Giocattoli - Aziende industriali» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale. Sintesi dell’accordo Premessa A completamento della parte economica definita in data 20 gennaio 2014 (v. Pratica Lavoro n. 6/2014, pag. 329), le Parti hanno disciplinato la parte normativa del c.c.n.l. Ove non sia specificamente indicata una diversa decorrenza, gli istituti modificati o introdotti decorrono dal 12 febbraio 2014. Una tantum Ai lavoratori in forza alla data di stipula dell’accordo 12 febbraio 2014 spetta un importo forfettario una tantum pari a E 450,00 da erogarsi in tre tranches: — E 150 con la retribuzione di febbraio 2014; — E 150 con la retribuzione di agosto 2014; — E 150 con la retribuzione di dicembre 2014. L’importo e` commisurato all’anzianita` di servizio maturata nel periodo 1º gennaio 2013-31 dicembre 2013 e ridotto proporzionalmente, oltre che nel caso di assunzione nel suddetto periodo, nei casi di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post-partum e C.i.g. a zero ore, nonche´ per i lavoratori con contratto part-time. L’una tantum non e` utile agli effetti del computo di nessun istituto legale o contrattuale ne´ del t.f.r. Minimi tabellari Vengono confermati gli importi e le decorrenze degli aumenti stabiliti il 20 gennaio 2014. I valori dei minimi tabellari, calcolati redazionalmente, restano i seguenti: Importi mensili Livelli Dal 1.1.2014 Dal 1.1.2015 Dal 1.12.2015 7Q 1.417,01 1.473,17 1.507,35 7 1.417,01 1.473,17 1.507,35 6 1.273,83 1.327,32 1.359,88 5 1.188,81 1.240,15 1.271,40 4S 1.098,83 1.147,51 1.177,14 4 1.065,36 1.112,97 1.141,95 3 1.001,50 1.047,50 1.075,50 2 927,52 970,31 996,36 1 649,71 675,39 691,02 PRATICA LAVORO 10/2014 491 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Elemento di garanzia retributiva Con la retribuzione di maggio 2014, gennaio 2015 e gennaio 2016, ai lavoratori in forza al 1º gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, nelle aziende prive di contrattazione aziendale, che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al c.c.n.l., viene erogato un importo a titolo di «elemento di garanzia retributiva» pari a E 150 per tutti i lavoratori. L’importo verra` erogato con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.g.r. di quanto individualmente erogato. Tale importo e` onnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali o contrattuali, compreso il t.f.r. e sara` corrisposto interamente ai lavoratori in forza nel periodo 1º gennaio-31 dicembre dell’anno precedente e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. L’importo sara` altresı` riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale. Le aziende in crisi nell’anno di competenza o in quello precedente l’erogazione e quelle che ricorrono agli ammortizzatori sociali o alle procedure concorsuali possono con apposito accordo con le R.s.u. e/o le OO.SS., sospendere, ridurre o differire la corresponsione dell’E.g.r. per l’anno di competenza. Periodo di prova Sono previsti i seguenti periodi di prova, in relazione al livello di inquadramento contrattuale: Qualifica Livello Mesi Quadri e impiegati 7 6 Impiegati 6 5 Impiegati e intermedi 5 4 Impiegati, intermedi, operai 4S, 4 3 Impiegati e operai 3e2 2 1 1 Operai Banca ore Dal 1º gennaio 2015 le ore di straordinario che ciascun lavoratore potra` far confluire nella banca ore sono elevate a 40. Dalla stessa data, per i lavoratori a tempo parziale potra` confluire nella banca ore un numero di ore di lavoro supplementare in proporzione alle 40 suddette, rispetto all’orario individuale di lavoro. Preavviso Operai Il licenziamento o le dimissioni dell’operaio non in prova potranno aver luogo in qualunque giorno, mediante comunicazione scritta, con un preavviso di 1 settimana lavorativa (1º livello) e di 2 settimane lavorative (altri livelli). Apprendistato professionalizzante La facolta` di assunzione con contratto di apprendistato non potra` essere esercitata qualora nell’azienda non siano stati confermati a tempo indeterminato almeno il 70% dei contratti di apprendistato scaduti nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti che abbiano rassegnato le dimissioni ed i contratti di apprendistato scaduti e non trasformati a tempo indeterminato in misura pari a 2. Nelle aziende con meno di 10 dipendenti la percentuale e` ridotta al 25%. Limiti numerici II numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo` assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione, non puo` superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia lavoratori qualificati o specializzati, o che ne abbia in numero inferiore a 3, puo` assumere apprendisti in numero non superiore a 3. 492 10/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Qualificazione professionale e durata L’apprendistato professionalizzante e` ammesso per il conseguimento di tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli dal 2 al 7. La durata minima e` di 6 mesi, la durata massima e` di 3 anni per tutti. In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni, la durata dell’apprendistato potra` essere prorogata di un periodo pari. I periodi di apprendistato professionalizzante trascorsi presso altri datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima, purche´ si riferiscano alle stesse mansioni e non siano separati da interruzioni superiori a 12 mesi. Le Parti si riservano la possibilita` di individuare mansioni ad alto contenuto di professionalita` di tipo artigianale per le quali potranno essere concordate durate maggiori, fino ad un massimo di 5 anni. Inquadramento e retribuzione L’inquadramento iniziale e il relativo trattamento economico puo` essere di 2 livelli inferiore a quello della qualifica di destinazione finale, con la seguente progressione: Livello I periodo (mesi) II periodo (mesi) III periodo (mesi) 7e6 16 10 10 5 16 10 10 4S e 4 16 10 10 3 16 10 10 2 16 10 10 Ai lavoratori che prima del contratto di apprendistato abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio e` riconosciuta una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato, applicabile sul III periodo. Gli apprendisti con destinazione finale al liv. 2 saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del II periodo di apprendistato. In caso di apprendistato con durata inferiore a 36 mesi, la durata dei periodi indicati sara` proporzionalmente riparametrata. E` demandata alla contrattazione aziendale la definizione dell’eventuale applicabilita` agli apprendisti dei premi di risultato e di tutte le altre voci retributive stabilite a livello aziendale. Periodo di prova Puo` essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a 6 mesi, ridotti a 3 mesi per i contratti fino a 12 mesi. Anzianita` di servizio Il periodo di apprendistato e` utile ai fini della maturazione dell’anzianita` aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianita` (da corrispondere nelle misure previste dal livello di appartenenza). Attivita` formativa La formazione ha una durata complessiva (professionalizzante e di base e trasversale) di 120 ore medie annue. Malattia In caso di malattia spetta all’apprendista, nei limiti del periodo di comporto, un trattamento integrativo dell’indennita` di malattia a carico Inps pari al trattamento economico a carico azienda previsto dal c.c.n.l. per i qualificati. PRATICA LAVORO 10/2014 493 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Preavviso In caso di dimissioni dell’apprendista prima della scadenza del contratto, si applica il preavviso previsto per i qualificati. Al termine del contratto, ciascuna parte puo` recedere con un preavviso di 15 giorni. Lavoro a termine Contratti acausali E` consentita l’apposizione del termine in assenza delle ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo (contratti acausali), per una durata non superiore a 36 mesi, comprensivi di eventuale proroga, nelle ipotesi di assunzione di: — soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, nell’ambito della durata degli stessi; — soggetti percettori dell’indennita` di mobilita` o dell’ASPI; — giovani dai 30 ai 34 anni; — uomini con piu` di 50 anni e donne con piu` di 45 anni; — soggetti iscritti nelle liste di cui alla L. n. 68/1999; — soggetti con un’invalidita` permanente certificata di almeno il 20%; — tutte le tipologie di assunzione specificamente individuate nei contratti collettivi aziendali stipulati con le OO.SS. territoriali stipulanti il contratto nazionale. Le assunzioni acausali possono riguardare anche soggetti che abbiano gia` avuto rapporti di lavoro con l’azienda, esclusi i contratti di apprendistato. Limiti percentuali I periodi di tempo di 12 mesi (18 mesi per le aziende del Mezzogiorno) che costituiscono «fase di avvio di nuove attivita`», e che sono esclusi da ogni limitazione quantitativa, possono essere incrementati con accordo aziendale. Successione di contratti a termine Il limite massimo di 36 mesi per la successione di contratti a termine non sussiste per le attivita` connesse alla campagna vendita in showroom, attivita` di vendita presso negozi stagionali o temporary store, attivita` di vendita stagionale o straordinaria. Nel caso di successione di contratti, gli intervalli di interruzione di 10 e 20 giorni non trovano applicazione nei seguenti casi: — secondo contratto a termine stipulato per ragioni sostitutive; — avvio di nuove attivita` con durata complessiva 12 mesi (elevati a 18 mesi nel Mezzogiorno); — ipotesi in cui e` ammesso il contratto acausale; — per tutte le ipotesi individuate dai contratti aziendali, stipulati dai sindacati territoriali delle Parti firmatarie il c.c.n.l. E` sufficiente che i requisiti sussistano al momento dell’assunzione, anche nel caso di proroga, che pero` abbia ad oggetto la stessa attivita` del rapporto iniziale. Ulteriori ipotesi possono essere indicate dalla contrattazione aziendale. Contratto di somministrazione E` ammessa l’assunzione acausale per le stesse ipotesi per cui e` ammessa nei contratti a termine (v. supra). Il limite di assumibilita` (8% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato dall’impresa utilizzatrice nell’arco di 12 mesi) puo` essere elevato con accordo aziendale. Previdenza integrativa Assogiocattoli si dichiara disponibile ad incrementare dello 0,20% il contributo a carico azienda entro il 30 giugno 2014, per finanziare l’assicurazione per premorienza ed invalidita` permanente, previo specifico accordo tra le parti istitutive. 494 10/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Energia e petrolio Verbale di accordo - 23 gennaio 2014 Minimi in vigore dal 1º gennaio 2014 â Parti stipulanti: Confindustria Energia con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uilcem-Uil â Campo di applicazione: addetti all’industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di cogenerazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l’estrazione, ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose) e addetti del settore energia Eni â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Energia e petrolio» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale. Sintesi dell’accordo Premessa Con l’ipotesi di accordo 22 gennaio 2013 Confindustria Energia con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uilcem-Uil hanno provveduto al rinnovo del c.c.n.l. Energia e petrolio (v. Pratica Lavoro n. 6/ 2013, pag. 282). L’accordo stabiliva gli aumenti con decorrenza gennaio 2013, gennaio 2014, gennaio 2015 e ottobre 2015. Inoltre le parti avevano stabilito che dal 1º gennaio 2014 il sistema salariale del nuovo contratto Industria Energetica doveva prevedere un riproporzionamento dei minimi e una quota pari a E 20 dell’aumento di gennaio 2014 doveva essere destinata al C.r.e.a. Con il verbale di accordo 23 gennaio 2014, le parti, consapevoli dei ritardi nella realizzazione di quanto previsto dall’accordo 22 gennaio 2013 per la costituzione del CCNL unico dell’Industria energetica, stabiliscono di incontrarsi nel mese di febbraio 2014, per definire il programma di lavoro per la realizzazione degli obiettivi concordati. In relazione a quanto previsto dall’accordo di rinnovo inoltre, decidono di destinare integralmente ai minimi contrattuali gli aumenti salariali previsti dal 1º gennaio 2014. Di conseguenza, viene posticipata al 1º gennaio 2015 la destinazione di E 20 al nuovo sistema di apprezzamento del contributo individuale (C.r.e.a). Minimi tabellari Pertanto, applicando gli aumenti stabiliti dall’accordo in oggetto, gli importi mensili dei minimi tabellari in vigore dal 1º gennaio 2014, sono i seguenti: Importi mensili dal 1.1.2014 Categorie/Livelli Petrolio Gas Downstream 1/5 2.682,67 2.682,66 2.663,36 1/4 2.682,67 2.682,66 2.663,36 1/3 2.682,67 2.682,66 2.663,36 1/2 2.682,67 2.682,66 2.663,36 1/1 2.682,67 2.682,66 2.663,36 2/4 2.429,58 2.429,58 2.412,09 2/3 2.429,58 2.429,58 2.412,09 PRATICA LAVORO 10/2014 495 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Importi mensili dal 1.1.2014 Categorie/Livelli Petrolio Gas Downstream 2/2 2.429,58 2.429,58 2.412,09 2/1 2.429,58 2.429,58 2.412,09 3/4 2.200,35 2.200,34 2.184,50 3/3 2.200,35 2.200,34 2.184,50 3/2 2.200,35 2.200,34 2.184,50 3/1 2.200,35 2.200,34 2.184,50 4/4 1.944,48 1.944,48 1.930,48 4/3 1.944,48 1.944,48 1.930,48 4/2 1.944,48 1.944,48 1.930,48 4/1 1.944,48 1.944,48 1.930,48 5/4 1.705,21 1.705,21 1.692,93 5/3 1.705,21 1.705,21 1.692,93 5/2 1.705,21 1.705,21 1.692,93 5/1 1.705,21 1.705,21 1.692,93 5/0 1.705,21 1.705,21 1.692,93 6/0 1.483,38 1.483,38 1.472,70 Autotrasporto merci e logistica Comunicato - 11 febbraio 2014 Accordo di rinnovo 1º agosto 2013 - Scioglimento della riserva di Confartigianato Trasporti â Parti stipulanti: Confartigianato Imprese â Campo di applicazione: dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Autotrasporto merci e logistica» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale. Sintesi dell’accordo In data 17 dicembre 2013 Confartigianato Trasporti, CNA-Fita, Casartigiani e Claai con FiltCgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti-Uil avevano siglato un Protocollo per il rilancio del settore dell’autotrasporto merci artigiano (v. Pratica Lavoro n. 4/2014, pag. 209), che sarebbe stato operativo dopo l’approvazione da parte degli organi direttivi delle Organizzazioni datoriali e sindacali. 496 10/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Col Protocollo si intendeva altresı` integralmente sottoscritto l’accordo di rinnovo 1º agosto 2013 e successiva ratifica 2 ottobre 2013 (v. Pratica Lavoro n. 34-35/2013, pag. 1500 e n. 41/2013, pag. 1769). In data 11 febbraio 2014 la Confartigianato Imprese comunica che l’8 febbraio 2014 il Consiglio direttivo di Confartigianato Trasporti ha sciolto positivamente la riserva circa la sottoscrizione e l’applicazione dell’accordo di rinnovo 1º agosto 2013. Pertanto, da febbraio 2014, il predetto accordo deve ritenersi operante a tutti gli effetti, anche per la parte normativa. Fondazioni lirico-sinfoniche Accordo - 12 febbraio 2014 Valorizzazione della contrattazione aziendale â Parti stipulanti: Anfols con Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Fials-Cisal â Campo di applicazione: dipendenti dalle fondazioni lirico-sinfoniche â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Fondazioni lirico-sinfoniche» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale. Sintesi dell’accordo Premessa Al fine di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi per tutti i lavoratori del settore, le Parti hanno stabilito di trasferire delle quote economiche - denominate «assegno contrattuale di flessibilita`» (ACF) ed «elemento aziendale consolidato» (EAC) - dagli attuali accordi integrativi aziendali all’interno dei minimi tabellari nazionali. Il totale da trasferire sara` dato dagli importi di ACF + EAC, calcolati come di seguito indicato. Quanto previsto non esaurisce l’esercizio del diritto alla contrattazione aziendale e le Parti si impegnano a concludere le trattative aziendali entro i tempi occorrenti per la vidimazione del c.c.n.l. da parte della Corte dei Conti e dei Ministeri competenti. Alle Fondazioni che non abbiano accordi aziendali vigenti potra` comunque applicarsi quanto previsto dall’accordo in oggetto (nonche´ le flessibilita` minime inerenti gli orari, i riposi, l’articolazione delle prestazioni giornaliere e settimanali stabilite dal c.c.n.l. 21-29 novembre 2012), qualora uno specifico accordo aziendale riconosca, entro la scadenza del c.c.n.l., un corrispettivo economico non inferiore all’assegno di flessibilita`. Qualora ne ricorrano le condizioni di legge, entrambi gli elementi saranno soggetti a decontribuzione e detassazione. Assegno contrattuale di flessibilita` A far data dalla validazione del c.c.n.l. da parte degli Organi competenti, dagli accordi aziendali in essere al 31 dicembre 2013 viene spostato nei minimi tabellari nazionali un importo a titolo di assegno contrattuale di flessibilita` pari ad E 150 mensili per 12 mensilita`, riparametrato come segue, utile ai soli fini del calcolo del t.f.r.: PRATICA LAVORO 10/2014 497 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Area artistica Livelli Importi 1 290,98 2 262,50 3 235,52 4 214,49 5 179,98 6 150,94 Area tecnico-amministrativa Elemento aziendale consolidato 498 Livelli Importi FA 260,87 FB 223,60 1 195,65 2 175,15 3A 165,83 3B 150,00 4 130,43 5 116,46 6 93,167 Nei minimi tabellari nazionali viene altresı` spostato un importo a titolo di elemento aziendale consolidato, per 12 mensilita`, utile ai soli fini del calcolo del t.f.r., cosı` calcolato: dal valore di 1/ 12 della parte economica fissa annua, diretta e differita, prevista dagli accordi aziendali al 31 dicembre 2013 si detrae l’importo dell’assegno di flessibilita` e si divide quanto ottenuto per 2. I valori economici risultanti per ogni Fondazione saranno riportati nel c.c.n.l., in un apposito elenco. Restano in vigore eventuali diverse pattuizioni previste dagli accordi aziendali al 31 dicembre 2013 in merito all’erogazione delle quote ivi previste, incluse quelle di cui all’EAC, nonche´ al conteggio delle voci utili al calcolo del t.f.r. Il trasferimento dell’EAC nei minimi nazionali non fa venir meno, per pari parte, gli istituti contrattuali normativi per i quali erano stati corrisposti. Per le Fondazioni che abbiano raggiunto con le OO.SS. un accordo di ristrutturazione aziendale, la messa a regime dell’EAC potra` avvenire nell’arco di vigenza del c.c.n.l. e l’EAC verra` applicato fino a concorrenza sulle somme residue degli accordi aziendali al netto dello spostamento dell’ACF e di quanto eventualmente convenuto nell’accordo di ristrutturazione. 10/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Dirigenti e giusta causa Il volume delinea le linee e le argomentazioni che contraddistinguono le liti in cui all’interno delle aziende è coinvolto un dirigente. La ricerca della giusta causa o del giustificato motivo è fondamentale per il buon esito della controversia. La giusta causa di licenziamento a cui si è esposti contempla nel rapporto dirigenziale una serie di fatti o di azioni che sarebbero neutri o meno gravi per dipendenti con un inquadramento inferiore. Il testo da conto degli approdi più recenti della giurisprudenza sulle fattispecie più ricorrenti, e con una quarantina di recentissime sentenze inedite commentate, l’autore cerca di tracciare il confine tra il comportamento inaccettabile del dirigente e l’illegittimo capriccio datoriale. Struttura: • Il licenziamento del dirigente. • Il licenziamento per giusta causa e il procedimento disciplinare. di A. Ripa. pagg. 544, 40,00 • La casistica in tema di giusta causa. • Alcune fattispecie particolari, alcuni danni. Codice: 00130053 • Rassegna di giurisprudenza. Sì, desidero acquistare il volume Dirigenti e giusta causa a 40,00 (00130080) Sì, desidero acquistare la versione ebook del volume Dirigenti e giusta causa a 28,00 + IVA (00130053) Cognome e Nome Azienda/Studio Via CAP Città Tel. Fax e-mail (obbligatoria): Cod. cliente Partita IVA C.F. q (1002) Pagherò con bollettino postale premarcato sul c.c. n° 412205, intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Gestione abbonamenti Ipsoa, allegato alla fattura q Addebitare l'importo di € .................... sulla mia carta di credito: q Mastercard (16 cifre) q American Express (15 cifre) n° Nome e indirizzo titolare carta di credito Timbro e firma Y05EC_LA.indd 1 q VISA (16 cifre) q Diners (14 cifre) Data di scadenza Trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i suoi dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1 - Pal. F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1 - Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403. Clausola di ripensamento diritto di recesso ai sensi dell’art. 5 D.lgs. n. 185/1999 - Decorsi 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bene da parte del cliente senza che questi abbia comunicato con raccomandata A.R. inviata a Wolters Kluver Italia S.r.l. (o mediante e-mail, fax o facsimile confermati con raccomandata A.R. nelle 48 ore successive), la propria volontà di recesso, la proposta si intenderà impegnativa e vincolante per il cliente medesimo. In caso di recesso da parte del cliente, entro lo stesso termine (10 giorni lavorativi dal ricevimento) il bene dovrà essere restituito per posta a Wolters Kluver Italia S.r.l., Milanofiori, Strada 1 - Pal. F6, 20090 Assago (MI) - telefax 02.82476.799. Y05EC LA Compili subito il coupon, e lo invii via fax allo 02.82476403. Può acquistare anche on line su www.shopwki.it oppure può contattare l’Agenzia della sua zona (www.shopwki.it/agenzie) o rivolgersi alle migliori librerie della Sua città. 05/04/13 09:57 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Giurisprudenza Notizie In caso di lavoro per societa` collegate il licenziamento deve essere motivato con riferimento alla situazione di gruppo Avv. Almerindo Proietti Semproni Cassazione, sez. lav., 16 gennaio 2014, n. 798 MASSIMA E` illegittimo il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo (contrazione dell’attivita`) da una societa` facente parte di un gruppo se la societa` stessa non prova l’impossibilita` di adibire il lavoratore ad altre mansioni presso altra societa` del gruppo. COMMENTO E` illegittimo il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo (contrazione dell’attivita`) da una societa` facente parte di un gruppo se la societa` stessa non prova l’impossibilita` di adibire il lavoratore ad altre mansioni presso altra societa` del gruppo. Cosı` si e` espressa la Corte di Cassazione con la sentenza del 16 gennaio 2014, n. 798, sancendo il c.d. obbligo di «repechage» nelle fattispecie in cui il recesso proviene da una societa` facente capo ad un unico gruppo ed il dipendente ha provato di aver lavorato a favore di tutte le societa` del gruppo stesso. Il Tribunale respingeva l’impugnativa del licenziamento proposta da un lavoratore ritenendo provata la contrazione dell’attivita` lavorativa posta a base del recesso e l’insussistenza di un gruppo societario, con conseguente impossibilita` di reimpiego. I giudici di appello erano di contrario avviso e dichiaravano l’illegittimita` del licenziamento, applicando la tutela reale. Secondo la Corte d’Appello, infatti, per potere ritenere giustificato il licenziamento per soppressione del posto di lavoro occorreva accertare anche l’impossibilita` di reperire altra idonea collocazione nell’ambito della stessa azienda, con onere al riguardo del datore di lavoro. Nel caso di specie il lavoratore aveva chiesto la reintegra in azienda, avendo concretamente svolto la propria attivita` lavorativa non solo alle dipendenze della societa` per azioni, ma anche delle numerose altre societa` facenti parte del gruppo. Come emerso all’esito dell’istruttoria espletata, il ruolo svolto dal ricorrente all’interno del gruppo richiedeva 500 una sua costante partecipazione alla vita societaria di ciascuna delle aziende che ne facevano parte. Tutte le societa` del gruppo erano accomunate dal fatto che avevano un’unica sede amministrativa e un’unica sede legale; le societa` avevano in comune gli organi direttivi e, in particolare, il vertice dei poteri decisionali era identificabile nella stessa persona fisica; i numeri telefonici comuni e l’indirizzo comune di posta elettronica confermavano l’unicita` del centro di imputazione degli interessi. Inoltre, il ricorrente passava tranquillamente da una azienda all’altra per soddisfare le contingenti esigenze professionali che si verificavano di volta in volta. In definitiva, quindi, secondo la Corte territoriale, se era vero che esisteva una contrazione dell’attivita` della societa` per azioni (formale datore di lavoro del ricorrente), quest’ultima doveva provare l’impossibilita` di adibire il lavoratore ad altre mansioni presso altra societa` del gruppo. La societa` ricorreva per cassazione lamentando la violazione degli artt. 1344 e 1414 cod. civ. e della norma di diritto vivente secondo cui il collegamento economico funzionale tra imprenditori formalmente distinti ed autonomi e` imputabile ad un unico centro di interesse, che dispone della messa a disposizione delle energie lavorative, solo allorche´ la frammentazione dell’azienda, in realta` essenzialmente unica, sia effetto di frode o di simulazione. Mentre il Tribunale aveva escluso l’esistenza di frode o di simulazione nella creazione di societa` distinte in assenza di allegazione in tal senso da parte del lavoratore, la Corte territoriale, nel riconoscere il collegamento societario, non aveva tenuto conto della man- 10/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Giurisprudenza Notizie canza di un’allegazione del fine fraudolento o simulato della frammentazione di un’unica attivita`. Inoltre, secondo la societa` ricorrente, la sentenza impugnata, nel ritenere l’esistenza della subordinazione con le altre societa` del gruppo, avrebbe omesso ogni riferimento al criterio della soggezione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. La Suprema Corte respinge il ricorso. Gia` nel ricorso introduttivo di primo grado - esordisce la Cassazione - il lavoratore aveva dedotto l’esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, anche in presenza di piu` imprese appartenenti ad uno stesso gruppo societario, rilevando per conseguenza la sussistenza dell’obbligo del suo reimpiego nell’ambito dell’intero gruppo. Pertanto, non puo` ritenersi un difetto di allegazione in ordine ad una situazione quanto meno elusiva degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro e, specificamente, di quelli scaturenti dal regime di stabilita` reale con riferimento alla fattispecie di un licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, alla cui legittimita` osta la possibilita` di reimpiego del lavoratore licenziato (con riferimento alla fattispecie, sostanzialmente analoga, di una situazione elusiva connessa alla computabilita`, ai fini della tutela reale, di tutti i lavoratori dipendenti da societa` collegate, cfr. Cass. n. 6843/2010 e Cass. n. 4274/ 2003). Secondo la giurisprudenza di legittimita` - prosegue la Cassazione -, qualora tra piu` societa` vi sia un collegamento economico-funzionale, e` da ravvisare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti, ove si accerti l’utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie societa` titolari delle distinte imprese (ex plurimis, Cass. nn. 11275/ 2000; 5496/2006); al contempo e` stato affermato il correlato principio secondo cui e` configurabile l’unicita` del rapporto di lavoro qualora lo stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese, e l’attivita` sia svolta in modo indifferenziato, cosı` che in essa non possa distinguersi quale parte sia stata svolta nell’interesse di un datore e quale nell’interesse degli altri (Cass. nn. 13904/ 2000; 3249/2003). Secondo la Suprema Corte, la sentenza impugnata si e` sostanzialmente attenuta a tali principi, attraverso la valorizzazione, nei termini gia` diffusamente esposti nello storico di lite, degli elementi di giudizio dimostrativi della concreta sussistenza del collegamento esistente fra le societa` del gruppo e della prestazione da parte del lavoratore di un’attivita` lavorativa che, come risultante dalle testimonianze, era svolta per tutto il gruppo e, quindi, PRATICA LAVORO 10/2014 indifferenziatamente e contemporaneamente per tutte le societa` che vi appartenevano; con cio`, al contempo, evidenziandosi la loro integrazione funzionale ed economica e l’esistenza di un comune coordinamento fra le stesse. Ne´, conclude la Cassazione, la Corte territoriale doveva ritenersi tenuta alla verifica della sussistenza degli elementi dimostrativi della subordinazione nei confronti di tutte le societa` del gruppo, posta la pacificita` del rapporto di dipendenza del lavoratore dalla societa` per azioni e la rilevata prestazione della sua attivita` lavorativa a favore anche delle altre societa` del gruppo stesso. La sentenza in rassegna, in estrema sintesi, afferma che, provato il collegamento societario e la prestazione lavorativa a favore di tutte le societa` del gruppo, e` imposto al formale datore di lavoro l’onere di provare di non aver potuto utilmente adibire il dipendente da licenziare ad altre mansioni presso altra societa` del gruppo. In una pressoche´ identica fattispecie, di recente la Cassazione ha affermato la legittimita` del licenziamento perche´ l’ipotizzato collegamento societario, oltre a non essere stato dimostrato nei suoi presupposti, doveva considerarsi privo di ogni rilevanza, per non aver il lavoratore individuato in quale delle societa`, ritenute parte di un unico gruppo, avrebbe potuto essere utilmente impiegato e con quali mansioni (Cass. 8 marzo 2012, n. 3629). Allo stesso modo la Suprema Corte ha respinto la domanda di reintegra nel posto di lavoro da parte del dipendente licenziato perche´ lo stesso non aveva fornito alcuna indicazione per individuare la esistenza di realta` idonee ad una sua possibile diversa collocazione (Cass. n. 6556/2004). In una fattispecie in un cui un geometra lamentava l’illegittimita` del licenziamento e richiedeva il riconoscimento di crediti di lavoro maturati durante un rapporto di lavoro iniziato con una ditta individuale e proseguito con una societa` di fatto e infine con una societa` per azioni, tutti gestiti da componenti della medesima famiglia, la Cassazione (sentenza n. 2261/1995), nel riconoscere in parte le rivendicazioni economiche e nel confermare la legittimita` del recesso, ha affermato: «Il principio per cui il collegamento societario non comporta l’insorgere di un autonomo soggetto di diritto o di un centro di imputazione di rapporti diverso dalle singole societa` collegate - per le quali conservano la rispettiva personalita` giuridica e sono le datrici di lavoro del personale in servizio nelle imprese da ciascuna di esse esercitate - sicche´ non e` consentito attribuire la titolarita` di un rapporto di lavoro ad un soggetto diverso da quello che formalmente assume la qualita` di datore di lavoro, non e` superabile ne´ con riferimento alla speciale disciplinare giuridica dei 501 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Giurisprudenza Notizie gruppi societari in tema di bilancio consolidato del gruppo (art. 2429-bis cod. civ.), ne´ in relazione alla disciplina delle agevolazioni finanziarie a favore di imprese industriali (art. 18, D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902; art. 3, L. 12 agosto 1977, n. 675; D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in L. 3 aprile 1979, n. 95); resta peraltro salva la possibilita` di ravvisare un unico centro d’imputazione del rapporto di lavoro - anche ai fini della sussistenza, o meno, del requisito numerico necessario per l’applicabilita` della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato (artt. 18 e 35 della L. 20 maggio 1970, n. 300) - ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi delle societa` del gruppo mediante interposizioni fittizie, ovvero reali ma fiduciarie; ne consegue che, ove la domanda del lavoratore - interpretata sia alla stregua della sua formulazione letterale, sia, e soprattutto, in base al suo contenuto sostanziale - tenda a dimostrare l’esistenza di una situazione siffatta, il relativo accertamento comporta la necessaria partecipazione al giudizio, oltre che della societa` che riveste formalmente la qualita` di datore di lavoro, 502 anche della societa` che il lavoratore assume essere l’unica ed effettiva titolare del rapporto». Nella fattispecie di un lavoratore licenziato per soppressione delle mansioni di contabile industriale e che rivendicava la illegittimita` del licenziamento perche´ non era stata adeguatamente vagliata la possibilita` di essere assegnato ad altre mansioni, riconducibili alla sua qualifica, eventualmente in altra impresa dello stesso gruppo industriale, la Suprema Corte (sentenza n. 1527/2003), respingendo il ricorso, ha stabilito che «II controllo giurisdizionale del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, consistente in un riassetto organizzativo che comporti la soppressione del posto di lavoro, e` limitato alla verifica della reale sussistenza del motivo asserito dall’imprenditore, al quale, nell’esercizio della liberta` di iniziativa economica garantita dall’art. 41, Cost., e` riservata la scelta sulle modalita` attuative del riassetto, senza che su cio` possa influire l’appartenenza dell’impresa ad un gruppo economico o societario, non potendo il lavoratore vantare diritti nei riguardi delle imprese del gruppo o con riferimento ai loro assetti produttivi». 10/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Paghe e contributi OFFERTA PACCHETTO Il corso base è finalizzato a fornire le conoscenze normative e pratiche per una corretta e puntuale elaborazione di una busta paga; il corso avanzato fornisce un quadro completo sugli aspetti gestionali, contrattuali ed amministrativi delle più articolate elaborazioni di buste paga; il corso specialistico permette di acquisire competenze specialistiche sugli aspetti gestionali ed amministrativi relativi all’utilizzo degli ammortizzatori sociali. CORSO BASE + AVANZATO € 1.165 + IVA (anziché € 1.460) CORSO BASE CORSO AVANZATO CORSO SPECIALISTICO (5 GIORNATE INTERE) (2 GIORNATE INTERE) (1 GIORNATA INTERA) EDIZIONE INFRASETTIMANALE EDIZIONE INFRASETTIMANALE n Milano, dal 12 marzo al 16 aprile 2014 n Roma, dal 13 marzo al 17 aprile 2014 n Milano, 20 e 28 maggio 2014 n Roma, 22 e 28 maggio 2014 n Milano, 25 giugno 2014 n Roma, 26 giugno 2014 EDIZIONE DEL SABATO EDIZIONE DEL SABATO n Milano, dal 12 aprile al 7 giugno 2014 n Roma, dal 12 aprile al 7 giugno 2014 n Milano, 14 e 21 giugno 2014 n Roma, 14 e 21 giugno 2014 Contabilità OFFERTA PACCHETTO CORSO BASE CORSO AVANZATO (8 MEZZE GIORNATE) (5 GIORNATE INTERE E 2 MEZZE GIORNATE) n Milano, dal 12 marzo al 14 maggio 2014 n Roma, dal 20 marzo al 30 maggio 2014 n Milano, dal 27 maggio all’8 luglio 2014 n Roma, dal 12 giugno al 15 luglio 2014 Bilancio consolidato Il corso base si propone di analizzare la normativa e la prassi professionale per la redazione del bilancio consolidato, sia a livello nazionale che internazionale. Il corso avanzato parte dalla stesura di un caso di consolidamento per poi affrontare i temi più avanzati, sempre con l’ausilio di applicazioni pratiche. CORSO BASE CORSO AVANZATO (3 GIORNATE INTERE) (3 GIORNATE INTERE) n Milano, dal 18 al 27 febbraio 2014 n Roma, dal 18 al 26 febbraio 2014 n Milano, dal 5 al 18 marzo 2014 CORSO CONTABILITA’ BASE + AVANZATO € 1.930 + IVA (anziché € 2.270) OFFERTA PACCHETTO CORSO BILANCIO CONSOLIDATO BASE + AVANZATO € 1.260 + IVA (anziché € 1.800) Y79ED_FORM Il corso base mira a far comprendere in modo elementare la metodologia di rilevazione contabile e i contenuti del bilancio d’esercizio ai fini dell’apprezzamento dell’economicità dell’impresa; il corso avanzato è rivolto a chi ha già una buona conoscenza di base della contabilità e del bilancio per approfondire i principali temi attinenti al bilancio dal punto di vista civilistico e fiscale. Per conoscere i programmi e lo stato degli accreditamenti visita il sito www.formazione.ipsoa.it Y79ED_FORM.indd 1 16/01/14 14:26 ADEMPIMENTI E SCADENZE? LA SOLUZIONE IN 4 MOSSE. CHI COSA SOGGETTI ADEMPIMENTI 3 2 4 COME PROCEDURE QUANDO SCADENZE Commercialisti e Aziende Y74EG FI 1 À VIT NO 2014 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. | FISCO | ACCERTAMENTO | BILANCIO | SOCIETÀ | PREVIDENZA | LAVORO | FINANZIAMENTI | FALLIMENTO | In uno scenario in continua evoluzione, la nuova Pratica Fiscale e Professionale è la guida più sicura per affrontare i numerosi adempimenti e scadenze in 4 semplici mosse. Ogni settimana la rivista ti fornisce la sintesi operativa degli adempimenti per trasferire nella pratica quotidiana le tante novità in materia di fisco, accertamento, bilancio, società, lavoro, previdenza, finanziamenti e fallimento. L’innovativa struttura contenutistica e grafica ti offre: • le novità, le scadenze del mese e della settimana con tutte le modalità operative necessarie per eseguire correttamente l’adempimento, le risposte ai quesiti • i casi pratici, gli esempi di compilazione dei modelli, gli schemi di sintesi, le procedure e i casi particolari • una guida alla lettura delle disposizioni normative e dei documenti di prassi • le prestigiose firme Ipsoa e il fisco che rappresentano il punto di riferimento in ogni ambito. Ogni mese l’esclusivo Inserto dedicato ai Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Prova subito la differenza, scarica la tua copia omaggio www.shopwki.it/rivistapraticafiscale SU CARTA, TABLET, SMARTPHONE E PC adv_PFP_soggetto_pupazzo_ok_3.indd 1 23/01/14 15.40
© Copyright 2024 Paperzz