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francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
FORMULARIO
DEL LAVORO
Amministrazione e gestione
del personale
Il volume fornisce tutte le soluzioni degli aspetti contrattuali
prevalenti della professione (i contratti di lavoro, le collaborazioni,
l’agenzia, l’appalto, il contratto a termine,
le conciliazioni, il
personale direttivo, le trasferte e i trasferimenti, i benefit, la gestione
del personale, i premi, i licenziamenti, le procedure disciplinari) che
costituiscono la quasi totalità delle problematiche che si riscontrano
nell’amministrazione del personale.
Suddivisa in argomenti tematici, ogni formula viene proposta e
analizzata sotto quattro aspetti principali: i punti di attenzione, la
gestione in sintesi, le clausole, le formule.
Allegato al libro viene proposto un Cd-Rom contenente le
di Gianluca Spolverato
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argomenti, sia digitando un codice riportato a fianco della formula
nel sommario del volume. Una volta individuata, la formula potrà
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essere personalizzata, stampata ed archiviata per futuri utilizzi.
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formule, che possono essere ricercate sia attraverso un indice degli
16/01/14 15:47
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Pratica Lavoro
In questo numero
Normativa
NAZIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
465
Comunicazione dei nominativi R.L.S. e denuncia soci/collaboratori/coadiuvanti
artigiani e non artigiani
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
465
Inail - Circ. n. 11 del 10 febbraio 2014; Inail - Nota 14 febbraio 2014
Certificazione di crediti e rilascio del Durc - Chiarimenti Inail
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
466
Inail - Nota n. 1123 del 13 febbraio 2014
Autoliquidazione Inail - Istruzioni per agevolazioni e riduzioni dei premi
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
468
Inail - Nota n. 1147 del 14 febbraio 2014
Lavoro straordinario «fuori busta» - Quadro sanzionatorio
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
474
Min. lavoro - Nota n. 2642 del 6 febbraio 2014
Lavoratori ex Ipost - Contribuzione sindacale aggiuntiva
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
475
Inps - Msg. n. 2031 del 4 febbraio 2014
ASpI e mini-ASpI consultazione on line dal Cassetto previdenziale
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
476
Inps - Msg. n. 2436 del 10 febbraio 2014
Attivita` parlamentare
Osservatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
477
Adempimenti dal 1º al 22 marzo 2014
Scadenzario
Contrattazione
.................................................
481
CONTRATTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
489
Settore terziario - Aziende aderenti a Confservizi
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
489
Accordo 10 febbraio 2014
Giocattoli - Aziende industriali
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
491
Accordo 12 febbraio 2014
Energia e petrolio
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
495
Verbale di accordo 23 gennaio 2014
Autotrasporto merci e logistica
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
496
Comunicato 11 febbraio 2014
Fondazioni lirico-sinfoniche
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
497
Accordo 12 febbraio 2014
PRATICA LAVORO 10/2014
463
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Pratica Lavoro
In questo numero
Giurisprudenza
SENTENZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
In caso di lavoro per societa` collegate il licenziamento deve essere motivato
con riferimento alla situazione di gruppo
Notizia
Cassazione sez. lav. n. 798 del 16 gennaio 2014
PraticaLavoro
Settimanale operativo di aggiornamento per l’amministrazione del personale
Editrice
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1, Palazzo F6
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Redazione
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Contributi redazionali
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464
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10/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Notizie
Comunicazione dei nominativi R.L.S.
e denuncia soci/collaboratori/coadiuvanti
artigiani e non artigiani
INAIL, circ. 10 febbraio 2014, n. 11
INAIL, nota 14 febbraio 2014
L’Inail, con la circolare del 10 febbraio 2014, n. 11 e con
la nota 14 febbraio 2014, fornisce indicazioni in merito
alla comunicazione dei nominativi R.L.S. di cui all’art. 13 del
D.Lgs. n. 106/2009 e alla denuncia nominativa soci/collaboratori/coadiuvanti artigiani e non artigiani di cui all’art.
23 del Testo unico n. 1124/1965.
La procedura della comunicazione dei nominativi R.L.S. permette di effettuare la prima comunicazione e/o le variazioni
a seguito di nuove nomine e/o designazioni.
Tale comunicazione deve essere effettuata esclusivamente
con modalita` telematica attraverso i servizi on line accessibili dal sito dell’Istituto.
A tal proposito, l’Inail precisa che la comunicazione deve
essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unita` produttiva in cui si articola l’azienda stessa, nella
quale operano i Rappresentanti.
Dall’8 gennaio 2013 la procedura on line, relativa alla dichiarazione delle unita` produttive, e` stata scorporata da
quella della comunicazione R.L.S.; di conseguenza, da tale
data si devono inserire i dati della Unita` produttiva prima di
accedere alla procedura R.L.S.
Dalla procedura della comunicazione R.L.S., spiega l’Istituto, sono escluse le Ambasciate ed i Consolati italiani che
operano all’estero per i quali la comunicazione va effettuata tramite Pec alla Sede Inail di Roma centro al seguente
indirizzo: [email protected] utilizzando lo specifico «modello» scaricabile dal sito Inail, disponibile nella
sezione «Modulistica» scegliendo «Sicurezza sul lavoro».
Inoltre, con riferimento alla denuncia nominativa all’Inail
relativa a collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari,
coadiuvanti delle imprese commerciali e soci lavoratori di
attivita` commerciale e di imprese in forma societaria, l’Istituto rende noto che, dal 15 febbraio 2014, deve essere
effettuata esclusivamente con modalita` telematica.
Tale denuncia, che il datore di lavoro, anche artigiano, e`
tenuto ad effettuare, nel caso in cui gli stessi lavoratori non
siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione
del rapporto di lavoro, dovra` essere effettuata esclusivamente utilizzando il servizio Dna soci, gia` attivo in www.inail.it (servizi on line - denunce).
PRATICA LAVORO 10/2014
Nel caso in cui per eccezionali e comprovati problemi tecnici l’inserimento delle comunicazioni relative sia ai nominativi R.L.S. che alla Dna soci non potesse avvenire on line,
si dovranno inviare le comunicazioni, esclusivamente tramite Pec, alla casella di posta elettronica certificata della sede
Inail competente individuata attraverso il codice ditta, allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’adempimento individuato utilizzando lo
specifico «modello» scaricabile dal sito Inail attraverso il
seguente percorso: R.L.S. - modulistica/sicurezza sul lavoro;
Dna - modulistica/gestione rapporto assicurativo/datore di
lavoro.
L’Inail, fa presente, inoltre, che dal 15 febbraio 2014 il
servizio fax n. 800657657 sara` dismesso e quindi non potra`
piu` essere utilizzato per tali adempimenti; tuttavia fino al
14 febbraio 2014 e` previsto un regime transitorio, durante
il quale i datori di lavoro possono ancora effettuare le comunicazioni tramite il numero di fax n. 800657657.
Il Contact center multicanale (Ccm) fornira`, come di consueto, tutte le informazioni richieste dagli utenti attraverso
il numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, oppure
attraverso il numero 06 164164, a pagamento in base al
piano tariffario del gestore telefonico del chiamante.
Al fine di richiedere informazioni o chiarimenti sull’utilizzo
dei servizi on line e approfondimenti normativi e procedurali, e` disponibile, nell’area contatti del portale Inail, anche
il servizio Inail Risponde.
465
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Normativa
Notizie
Certificazione di crediti e rilascio del Durc Chiarimenti Inail
INAIL, nota 13 febbraio 2014, n. 1123
Con la nota 13 febbraio 2014, n. 1123, l’Inail fa seguito
alla circolare 11 novembre 2013, n. 53, (cfr. Pratica Lavoro n. 46, pag. 1952), per comunicare che, all’interno della
«Piattaforma per la Certificazione dei Crediti» (sistema
PCC) gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze,
sono operative le funzionalita` per il Documento unico di
regolarita` contributiva (Durc) in presenza di una certificazione dei crediti, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, D.L. n.
52/2012.
Le funzionalita` sono descritte nella «Guida al rilascio del
Durc in presenza di certificazione del credito (versione
1.0. del 9 gennaio 2014)» predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato IGICS - Ufficio IV, allegata alla circolare in esame.
Il flusso operativo, come si desume anche dalla guida predetta, e` il seguente:
l’impresa/ditta titolare dei crediti o un suo rappresentante/delegato registrato sul sistema PCC effettua la «Richiesta
di rilascio del Durc» nella Piattaforma (selezionando Utilita` Gestione Richieste Durc - Genera una nuova richiesta Durc,
specificando il numero della Certificazione/Comunicazione
del debito rilasciata dall’Amministrazione/Ente debitore oppure selezionando la certificazione o le certificazioni da
utilizzare per la richiesta di emissione del Durc dall’apposito
elenco);
l’impresa/ditta titolare dei crediti oppure un suo rappresentante/delegato registrato sul sistema PCC salva la richiesta, identificata da un numero di protocollo, su un dispositivo elettronico, oppure la stampa. All’interno della richiesta
e` riportato il codice di verifica, senza il quale Inps, Inail e
Casse edili non possono effettuare la verifica della sussistenza e dell’importo dei crediti certificati per attestare la
regolarita` ai fini del rilascio del Durc ai sensi dell’art. 13-bis,
comma 5, D.L. n. 52/2012;
l’impresa/ditta titolare dei crediti o un suo intermediario
effettua la richiesta del Durc in www.sportellounicoprevidenziale.it e trasmette a Inps, Inail e Cassa edile la «Richiesta di emissione Durc» effettuata nel sistema PCC; per
quanto riguarda le Sedi dell’Inail e` necessario che le richieste generate nel sistema PCC siano trasmesse tramite Pec
alla Sede competente, indicando nell’oggetto il Cip e il
numero di protocollo delle richieste effettuate in
466
www.sportellounicoprevidenziale.it e specificando che trattasi di Durc in presenza di certificazione dei crediti;
l’operatore dell’Inail esamina la situazione del soggetto e,
in presenza di titoli insoluti, quantifica l’ammontare dei
debiti e comunica via Pec alla Sede Inps e alla Cassa edile
competenti l’importo dell’irregolarita`; lo stesso fanno le
Sedi dell’Inps e la Cassa edile coinvolti nell’istruttoria per
il rilascio del Durc ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, D.L. n.
52/2012 e D.M. 13 marzo 2013;
una volta quantificato l’ammontare complessivo dei debiti del soggetto nei confronti di Inail, Inps e Cassa edile, al
momento della conclusione dell’istruttoria l’operatore Inail
si collega al sistema PCC tramite apposito link che sara`
comunicato con separata nota e dal menu Utilita` seleziona
«Verifica la capienza per l’emissione del Durc», inserendo
nell’apposito campo «Importo da verificare» il totale dei
debiti contributivi nei confronti dei tre enti; le stesse operazioni sono effettuate dagli operatori dell’Inps e delle Casse edili, posto che la situazione potrebbe modificarsi a seconda della data in cui e` effettuata la «verifica sulla capienza» nella piattaforma PCC;
se l’importo dei crediti certificati disponibili e` almeno pari
all’importo dell’irregolarita` contributiva, la verifica ha esito
positivo e il sistema PCC genera l’apposito documento «Esito della verifica sulla capienza per l’emissione del Durc» in
formato pdf, nel quale sono indicati il numero della certificazione, l’ente emittente, la data di certificazione, l’importo
del credito residuo e le date di pagamento (se previste)
nonche´ il «Totale saldo disponibile» alla data di effettuazione della verifica sulla capienza nella piattaforma stessa;
in caso negativo il sistema produce il messaggio «ATTENZIONE: La verifica sul credito residuo per l’emissione del
Durc ha dato esito NEGATIVO. Il credito residuo disponibile
sulle Certificazioni della richiesta di emissione Durc e` inferiore all’importo della verifica!».
Il flusso descritto vale anche nel caso in cui il Durc sia
richiesto da una stazione appaltante in relazione ad un
contratto pubblico oppure da un’amministrazione procedente nell’ambito di un procedimento preordinato all’erogazione di finanziamenti, sovvenzioni, ecc. (acquisizione
d’ufficio); infatti, in ogni caso il titolare del credito deve
effettuare la richiesta di cui sopra nel sistema PCC e trasmetterla agli enti previdenziali per consentire loro di effet-
10/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Normativa
Notizie
tuare la verifica sulla capienza dei crediti disponibili tramite
il codice di verifica.
Al riguardo, l’Inail richiama l’attenzione sull’importanza che
in sede di istruttoria siano particolarmente curati i collegamenti con Inps e Casse edili, in modo da assicurare la correttezza e tempestivita` delle verifiche.
Inoltre, l’Inail, come gia` specificato nella circolare n. 53/
2013 ed in conformita` alla circolare del Ministero del lavoro
n. 40/2013 (cfr. Pratica Lavoro n. 43/2013, pag.1809),
ribadisce che, ai fini del Durc ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012, sono considerate utili esclusivamente le certificazioni dei crediti rilasciate, ai sensi dell’art. 9,
comma 3-bis, D.L. n. 185/2008, dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle regioni, dagli enti
locali e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, con le
PRATICA LAVORO 10/2014
modalita` stabilite dai decreti di attuazione del Ministro dell’economia e delle finanze e registrate nella Piattaforma per
la certificazione dei crediti.
Pertanto, in presenza di attestazioni di altro tipo rilasciate
da amministrazioni debitrici che adducono difficolta` varie
nell’inserimento delle certificazioni nella Piattaforma non
puo` essere rilasciato un Durc attestante la regolarita` ai sensi
della normativa in discorso.
Infine, l’Inail fa presente che, a seguito dell’operativita` delle
funzionalita` descritte nel sistema PCC, risultano superate le
indicazioni contenute nel paragrafo «Comunicazione degli
estremi delle certificazioni dei crediti e verifica delle stesse»
della predetta circolare n. 53/2013, mentre restano valide
le altre istruzioni ed in particolare le diciture da apporre nel
campo note indicate al paragrafo «Istruzioni operative».
467
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Normativa
Notizie
Autoliquidazione Inail - Istruzioni
per agevolazioni e riduzioni dei premi
INAIL, nota 14 febbraio 2014, n. 1147
Con riferimento al differimento al 16 maggio 2014 per
l’autoliquidazione delle ditte attive, l’Inail, fermo restando quanto esposto nelle note n. 495/2014 e n. 816/
2014 (cfr. Pratica Lavoro n. 7/2014, pag. 341 e n. 9/
2014, pag. 435), con la nota 14 febbraio 2014, n.
1147, fornisce un quadro riepilogativo delle altre riduzioni applicabili ai premi assicurativi, sia a titolo di regolazione 2013 che di rata 2014, nonche´ la misura dell’addizionale per il Fondo vittime dell’amianto a carico delle
imprese.
L’Istituto ricorda che con la circolare n. 60/2013 e` stato
aggiornato il modello della dichiarazione delle retribuzioni, pubblicato anche sul sito istituzionale (www.inail.it), a
seguito della norma di interpretazione autentica riguardante l’applicazione della riduzione prevista dall’art. 9,
comma 5, della legge n. 67/1988 alle cooperative agricole
e loro consorzi non operanti in zone montane e svantaggiate.
Inoltre, in relazione agli incentivi introdotti dalla legge n.
92/2012 per specifiche categorie di lavoratori, sono stati
aggiornati i codici identificativi delle riduzioni relative alle
retribuzioni totalmente e parzialmente esenti da indicare
nel modello stesso, come da tabella allegata alla nota e
riportata alla fine della presente notizia.
In sintesi, le riduzioni previste dalla legge n. 92/2012, tutte
al 50%, sono state suddivise in relazione alla durata del
contratto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato),
alla tipologia (assunzione, trasformazione, proroga) nonche´
alle categorie di lavoratori e lavoratrici (over 50 disoccupati
da oltre 12 mesi, donne di qualsiasi eta` prive di impiego
retribuito da almeno sei mesi, ecc.), in modo da poter disporre di tutti i dati necessari per una puntuale rendicontazione.
Seguendo tale impostazione sono stati revisionati anche i
codici riguardanti le agevolazioni preesistenti relativi ai contratti di inserimento e agli incentivi previsti dalla legge n.
407/1990, art. 8, comma 9 (disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi in C.i.g.s. assunti con contratto a
tempo indeterminato), prima individuati sostanzialmente
con riferimento alla percentuale di riduzione.
Con la nota in commento l’Inail provvede quindi a fornire le
istruzioni sulle agevolazioni di seguito riportate.
468
Riduzione del premio per il settore edile
L’Istituto conferma che anche per il 2013 la riduzione contributiva per il settore edile e` pari all’11,50% e si applica
alla sola regolazione 2013.
La riduzione compete ai datori di lavoro che occupano
operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle
societa` cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attivita` edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse Edili.
La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato
per la violazione della normativa in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni
dalla pronuncia della sentenza, pertanto gli interessati devono presentare l’apposito «modello autocertificazione
sconto edile» riguardante l’assenza delle suddette condanne.
L’Inail ricorda che se la richiesta del beneficio e` effettuata
per la prima volta, i datori di lavoro devono anche presentare alla Direzione territoriale del lavoro competente l’autocertificazione circa l’inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di
tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito.
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia gia` fruito in passato
dell’agevolazione in parola ed abbia gia` presentato il modulo alla DTL, questo dovra` essere ripresentato solo se sono
intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente
dichiarato.
La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione «Retribuzioni soggette a sconto» il «Tipo» codice «1» e l’importo
delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
Riduzione del premio per il settore della pesca
La riduzione contributiva per il settore della pesca e` fissata
nella misura del 63,2% sia per la regolazione 2013 sia per
la rata 2014.
La riduzione si applica alle imprese, con o senza dipendenti
(autonomi, cooperative), che esercitano la pesca costiera e
la pesca nelle acque interne e lagunari.
La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione «Retribu-
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zioni soggette a sconto» il «Tipo» codice «3» e l’importo
delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
Incentivi per l’inserimento lavorativo
dei disabili
L’Istituto riporta la disciplina degli incentivi di cui all’art. 13
della legge n. 68/1999, nel testo previgente all’art. 1,
comma 37 della legge n. 247/2007, che ha previsto un
diverso sistema di incentivazione, in quanto le convenzioni
di cui al citato articolo avevano durata massima di otto
anni.
In particolare, il beneficio della fiscalizzazione del premio
nella misura del 100%, sia in regolazione che in rata, si
applica ai soli datori di lavoro autorizzati, in virtu` di
convenzione per l’inserimento lavorativo dei disabili stipulata entro il 31 dicembre 2007. Tale incentivo continuera` a trovare applicazione in sede di autoliquidazione
del premio Inail fino al 31 dicembre 2015, poiche´ , come
detto, le convenzioni in questione duravano massimo
otto anni.
La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione «Retribuzioni soggette a sconto» il «Tipo» codice «6» e l’importo
delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
Incentivi per il sostegno della maternita`
e paternita`
L’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in
congedo per maternita` e paternita`.
La riduzione e` pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori
assunti, fino al compimento di un anno di eta` del figlio
della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno
dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si
applica sia alla regolazione 2013 che alla rata 2014, a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti
per il Durc.
La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione «Retribuzioni soggette a sconto» il «Tipo» codice «7 e l’importo
delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
Riduzione dei premi speciali unitari
per le imprese artigiane del settore
autotrasporto
Ai premi speciali unitari dovuti per l’anno 2013 a titolo di
regolazione dalle imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9123
(classe di rischio 5º) e 9121 (classe di rischio 8º), si applica la
riduzione dell’11,70%.
PRATICA LAVORO 10/2014
La riduzione non si applica ai premi dovuti a titolo di rata
2014.
L’Istituto ricorda che l’art. 23, comma 1, D.L. n. 95/2012,
ha previsto il rifinanziamento di alcuni interventi a sostegno del settore dell’autotrasporto tra i quali la riduzione
contributiva gia` disposta dall’art. 29, comma 1-bis, terzo
periodo, D.L. n. 207/2008, per le imprese di autotrasporto
merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9121 e
9123.
Riduzione del premio per le imprese artigiane
La riduzione si applica alla regolazione 2013 nella misura
del 7,08%.
L’Inail ricorda che sono ammesse alla riduzione le imprese
in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal D.Lgs.
n. 81/2008 e dalle specifiche normative di settore, che non
abbiano registrato infortuni nel biennio 2011-2012 e che
abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al
beneficio barrando la casella «Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781»
nella dichiarazione delle retribuzioni 2012, inviata entro il
18 marzo 2013.
Per chiedere l’ammissione alla riduzione per la regolazione 2014, relativa all’autoliquidazione 2014/2015, gli interessati dovranno barrare l’apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni da presentare entro il 16 maggio 2014.
Riduzione del premio per i datori di lavoro
operanti a Campione d’Italia
Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di
Campione d’Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50%, sia per la regolazione
2013 che per la rata 2014.
La riduzione e` indicata per le PAT interessate nelle basi di
calcolo del premio con il codice 003.
Riduzione del premio per cooperative agricole
e loro consorzi operanti in zone montane
e svantaggiate
Alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all’art. 2, c.
1, legge n. 240/1984 operanti nelle zone montane e
svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% (cooperative operanti
in zone montane) e del 68% (cooperative operanti in
zone svantaggiate) sia alla regolazione 2013, che alla rata
2014.
Le riduzioni sono indicate per le PAT interessate nelle basi
di calcolo del premio con i codici 005 e 025.
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Riduzione del premio per cooperative agricole
e loro consorzi in proporzione al prodotto
di zone montane o svantaggiate conferito
dai soci
A decorrere dall’autoliquidazione 2013/2014, alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui all’art. 2, comma 1,
legge n. 240/1984 non operanti in zone montane o svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano
prodotti agricoli e zootecnici compete una riduzione pari al
75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci
coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. Le
riduzioni in questione non si cumulano con quelle spettanti
alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone
montane o svantaggiate di cui in precedenza, e si applicano
alla regolazione 2013 e alla rata 2014.
Per usufruire della riduzione i soggetti assicuranti dovranno
indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2013 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle
zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa. L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni.
Riduzioni per assunzioni con contratti
di inserimento
L’art. 1, comma 14, della legge n. 92/2012 ha abrogato a
decorrere dal 1º gennaio 2013 i contratti di inserimento di
cui agli articoli da 54 a 59 del D.Lgs. n. 276/2003, stabilendo che nei confronti delle assunzioni effettuate fino al
31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni
abrogate.
I datori di lavoro, che hanno assunto lavoratori con contratti di inserimento entro il 31 dicembre 2012 per i quali
la previgente normativa stabiliva a seconda dei casi le
agevolazioni del 25%, 40%, 50% e 100% in presenza
dei requisiti previsti e nel rispetto del regolamento CE n.
800/2008 (il cui periodo di applicazione e` stato prorogato
sino al 30 giugno 2014 dal regolamento UE n. 1224/
2013), devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente
esenti e il relativo codice nonche´ le specifiche retribuzioni.
L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il
datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarita`
contributiva, nonche´ degli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
Riduzione per assunzioni ex art. 8, comma 9,
L. n. 407/1990
I datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei
470
territori del Mezzogiorno di cui al D.P.R. n. 218/1978, le
imprese artigiane e quelle del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti operanti sempre nelle predette aree che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro
mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale, sempre da almeno ventiquattro mesi, hanno diritto alla riduzione del 50% sui relativi premi per un periodo di trentasei mesi.
Se le assunzioni sono effettuate da imprese operanti nei
territori del Mezzogiorno di cui al D.P.R. n. 218/1978 ovvero da imprese artigiane, i premi assicurativi relativi ai lavoratori assunti non sono dovuti per un periodo di trentasei
mesi.
Le assunzioni non devono essere effettuate in sostituzione
di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per
giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale
o sospesi dal lavoro.
I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei
premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni
l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il
relativo codice nonche´ le specifiche retribuzioni.
I datori di lavoro aventi diritto all’esenzione al 100% dei
premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni
il relativo codice nella sezione relativa alle retribuzioni esenti al 100% nonche´ le specifiche retribuzioni.
L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il
datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarita`
contributiva, nonche´ degli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
Incentivi per assunzioni ex art. 4, commi 8-11,
L. n. 92/2012
In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1º
gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo
determinato anche in somministrazione, di lavoratori di eta`
non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici
mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del
datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.
Se il contratto e` trasformato a tempo indeterminato, la
riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese
dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto
contratto a tempo determinato.
Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per
un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del regolamento CE n. 800/2008 (il cui periodo di applicazione e`
stato prorogato sino al 30 giugno 2014 dal regolamento
UE n. 1224/2013), ai datori di lavoro che assumono donne
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di qualsiasi eta`, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai
finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione
europea e nelle aree di cui all’art. 2, punto 18), lett. e), del
predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonche´ ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi eta` prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
Gli incentivi previsti dall’art. 4, commi da 8 a 11, della legge
n. 92/2012 non sono compatibili con la riduzione prevista
dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990, che prevede
agevolazioni contributive per l’assunzione di lavoratori di
qualunque eta` disoccupati da almeno 24 mesi.
Pertanto, in presenza dei requisiti per l’applicazione dell’incentivo previsto dalla legge n. 407/1990, si applichera`
quest’ultimo in luogo di quello previsto dalla legge n. 92/
2012.
I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei
premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni
l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il
relativo codice nonche´ le specifiche retribuzioni.
L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il
datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarita`
contributiva.
ne deve essere effettuato il pagamento del premio a titolo
di regolazione 2013, al quale non e` applicabile la rateazione ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 144/1999, indicando in F24 il numero 902014.
Addizionale Fondo per le vittime dell’amianto
A decorrere dall’anno 2013 l’addizionale Fondo per le vittime dell’amianto a carico delle imprese e` fissata nella misura dell’1,17%. La nuova misura si applica sia al premio di
regolazione 2013 sia al premio di rata 2014.
L’Istituto ricorda che l’addizionale per il Fondo amianto si
applica solo ai premi ordinari dovuti sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa espressamente indicate nel regolamento:
Gestione artigianato: 3630, 4100, 6111, 6112, 6113,
6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200;
Gestione industria: 3620, 4110, 6111, 6112, 6114,
6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272,
7273, 9220;
Gestione terziario: 3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410,
6420, 6581, 7200, 9220;
Gestione altre attivita`: 3620, 4100, 6100, 7100.
Nelle basi di calcolo del premio l’obbligo di versare l’addizionale e` evidenziato nell’apposito campo «Addizionale
amianto L. n. 244/2007» con il valore «SI».
Infine, l’Istituto ricorda che in caso di cessazione dell’attivita`
nel mese di dicembre 2013 la dichiarazione delle retribuzioni 2013 deve essere inviata tramite Pec alla sede competente entro il 17 febbraio 2014 ed entro lo stesso termi-
PRATICA LAVORO 10/2014
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PRATICA LAVORO 10/2014
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Lavoro straordinario «fuori busta» Quadro sanzionatorio
Min. lavoro, nota 6 febbraio 2014, n. 2642
Con la nota 6 febbraio 2014, n. 2642, il Ministero del
lavoro risponde al quesito, posto dalla Direzione regionale
Veneto, sul lavoro straordinario «fuori busta», fornendo
chiarimenti sulle sanzioni applicabili.
Nello specifico, la questione riguarda l’individuazione della
fattispecie violata e, conseguentemente, della sanzione da
applicare nelle ipotesi in cui il datore di lavoro retribuisca un
lavoratore che ha effettuato lo straordinario senza che il
valore venga iscritto nel Libro unico del lavoro (c.d. «fuori
busta»).
Infatti, in relazione alla condotta sopra descritta, le disposizioni di legge interessate sembrerebbero due:
— l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003 secondo il
quale il lavoro straordinario deve essere computato a parte
e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai
contratti collettivi di lavoro. In tal caso, il trasgressore incorre nella sanzione di cui all’art. 18-bis, comma 6, del medesimo decreto (sanzione amministrativa da 25 a 154 euro; se
la violazione si riferisce a piu` di cinque lavoratori ovvero si e`
verificata nel corso dell’anno solare per piu` di cinquanta
giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154
a 1.032 euro e non e` ammesso il pagamento della sanzione
in misura ridotta);
— gli artt. 1 e 3 della legge n. 4/1953 secondo i quali e`
fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all’atto della
corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti,
con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui
devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si
riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che,
comunque, compongono detta retribuzione, nonche´, distintamente, le singole trattenute. Inoltre, il prospetto di
paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento
stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione. In tale
ipotesi (infedele tenuta del prospetto paga), la violazione
dell’obbligo e` punita, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 4/
1953, con la sanzione amministrativa da 125 a 770 euro
(sanzioni quintuplicate ai sensi dell’art. 1, comma 1177,
della legge n. 296/2006).
Pertanto, secondo il Ministero, occorre verificare quali delle
due disposizioni sia applicabile in caso di corresponsione di
somme a titolo di lavoro straordinario «fuori busta» e se
una possa essere considerata speciale rispetto all’altra.
474
In relazione alle finalita` delle disposizioni citate, quella del
2003 vuole consentire al lavoratore una verifica sia sulle ore
di lavoro straordinario effettivamente svolto che sulla retribuzione dello stesso secondo i parametri della contrattazione collettiva, mentre la disposizione del 1953 vuole consentire una verifica su tutta la retribuzione e sulle trattenute
effettuate. Inoltre, la disciplina del 2003, indicando un obbligo di computabilita` «a parte» del lavoro straordinario
presuppone che lo stesso sia stato comunque «computato»
nel totale della retribuzione corrisposta.
Cio` premesso, nel caso in questione, la condotta appare
piu` grave dal momento in cui le maggiorazioni in questione
non sono state neanche computate nell’ambito del totale
retributivo corrisposto, il che comporta l’applicazione delle
sanzioni previste dalla legge n. 4/1953, piu` severe rispetto a
quelle legate alla violazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs.
n. 66/2003.
Dunque, secondo il Ministero, in caso di fuori busta, trovano applicazione le sanzioni di cui alla legge del 1953 e,
qualora gli importi corrisposti siano inferiori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, anche la sanzione di cui
al D.Lgs. n. 66/2003.
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Lavoratori ex Ipost - Contribuzione
sindacale aggiuntiva
INPS, msg. 4 febbraio 2014, n. 2031
L’Inps, con il messaggio n. 2031 del 4 febbraio 2014,
riepiloga gli adempimenti da porre in essere per il pagamento della contribuzione sindacale aggiuntiva riferita a
lavoratori ex Ipost, nonche´ le modalita` di inserimento in
estratto conto della contribuzione.
L’Istituto distingue due archi temporali: fino al 31 dicembre
2010 e dal 1º gennaio 2011, ricordando che:
la soppressione dell’Istituto Postelegrafonici (Ipost) e` stata
disposta a far tempo dal 31 maggio 2010;
per facilitare la transizione e per non creare disallineamenti in corso d’anno, le modalita` Ipost sono state consentite fino a tutto il 2010 e l’adeguamento delle procedure, di
fatto, si e` realizzato da gennaio 2011;
dal 1º gennaio 2011 la contribuzione deve essere versata
secondo le disposizioni gia` in vigore in Inps per la totalita`
dei lavoratori iscritti al F.p.l.d. o a Fondi Speciali.
zione <ExIPOST> attenendosi alle istruzioni contenute nel
documento tecnico. Il pagamento deve avvenire con F24.
I pagamenti pervenuti con modalita` diverse da quelle appena descritte non transitano sulla posizione del lavoratore.
Periodi fino al 31 dicembre 2010
L’interessato o l’organismo sindacale dovra` fornire copia
del pagamento e del relativo Cud al Polo ex Ipost, anche
tramite la sede di residenza dell’assicurato. In caso di urgenza, qualora la posizione assicurativa sia ancora mancante della registrazione, nonostante la documentazione sia
stata gia` presentata, la sede sollecitera` il Polo a inserire i
dati.
Il polo provvedera` all’inserimento dei dati in ARCA «Fondo
Ipost» avendo cura di accertare la coerenza tra la documentazione fornita e la presenza negli archivi Inps di contribuzione riferita a gestione separata per attivita` prestata nel
medesimo periodo nei confronti dello stesso sindacato.
Periodi dal 1º gennaio 2011 in poi
Dalla competenza 2011 in poi operano le modalita` Inps:
l’organizzazione sindacale deve recarsi presso la Sede
Inps e dotarsi di matricola contrassegnata da CA «4L».
Per evidenziare la valenza Ipost, la Sede dovra` apporre a
tale matricola anche il CA «1V».
l’organizzazione sindacale dovra` presentare il flusso UniEmens che, in tale caso, si traduce in unico adempimento
annuale. Si sostanzia nella compilazione dell’elemento
<ContribSindacalisti> posto nella sezione <DatiParticolari>.
Trattandosi di lavoratori ex Ipost dovra` essere compilato
anche l’elemento <ContribSindAnnoIPOST> posto nella se-
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ASpI e mini-ASpI consultazione on line
dal Cassetto previdenziale
INPS, msg. 10 febbraio 2014, n. 2436
L’Inps, con messaggio 10 febbraio 2014, n. 2436 rende
noto che l’applicazione «Cassetto previdenziale del cittadino» e` stata integrata con una nuova funzionalita` che consente la consultazione dei dati di dettaglio dei pagamenti
dei trattamenti di disoccupazione (indennita` di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, indennita` di disoccupazione agricola, indennita` di mobilita`, indennita` di disoccupazione ordinaria, ecc.).
A tale funzionalita` possono accedere sia i cittadini che gli
operatori Inps, con le modalita` di seguito indicate:
il cittadino si collega al sito istituzionale «www.inps.it» e,
previa identificazione tramite Pin, accede al proprio Cassetto previdenziale; dal Cassetto seleziona, sul menu` a sinistra,
la voce «Prestazioni» e poi la sottovoce «Pagamenti»;
l’operatore Inps si collega al sito intranet dell’Istituto e
seleziona, in successione, il menu` «Processi», la voce «Assicurato pensionato» e l’applicazione «Cassetto previdenziale del cittadino»; su tale applicazione effettua la ricerca
per codice fiscale o per dati anagrafici dell’assicurato di
interesse e, una volta apparsa la schermata contenente il
«Dettaglio soggetto», seleziona, sul menu` a sinistra, la voce
«Prestazioni» e poi la sottovoce «Pagamenti».
In entrambi i casi, selezionata la sottovoce «Pagamenti»
appare il «Riepilogo dei pagamenti eseguiti», cioe` la lista,
divisa per anno, dei pagamenti eseguiti in favore dell’assicurato.
Dal «Riepilogo dei pagamenti eseguiti», selezionando poi
la categoria di prestazione desiderata (relativa ad un determinato anno) appaiono le «Prestazioni in pagamento per
l’anno xxxx», vale a dire i dati di riepilogo dei pagamenti
delle prestazioni comprese nella categoria medesima, eseguiti nel corso di quell’anno.
Infine, dalla schermata recante le «Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx», cliccando sul contenuto della sezione
«Note» del singolo pagamento appare il «Dettaglio pagamenti», cioe` un prospetto che indica le singole voci che
compongono l’importo in pagamento, del quale si riporta
di seguito lo schema:
Periodo di riferimento: xx/x/xxxx - xx/x/xxxx
Importo indennita`: + xxxxxx
Trattenute sindacali: - xxxxxx
Importo Anf: + xxxxxx
Trattenute Irpef Anno Corrente: - xxxxxx
Netto Pagamento: + xxxxxx
Beneficiario: xxxxxx xxxxxx
Prestazione in pagamento: xxxxxx
Numero della domanda: xxxxxxxxxxxxx
Giorni erogati: xxx
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10/2014 PRATICA LAVORO
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Osservatorio
Attivita` parlamentare
Danilo Papa - Dirigente Ministero lavoro politiche sociali
Disegni di legge
Ultimi d.d.l. presentati
Si riportano di seguito gli ultimi disegni di legge presentati e non ancora assegnati alle
Commissioni competenti:
— «Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, ed alla
legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di misure a sostegno del lavoro penitenziario e di
introduzione di benefici per l’inserimento lavorativo dei detenuti» (S1296);
— «Disposizioni in materia di riduzione dell’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali in caso di applicazione di contratti di solidarieta`» (C2056);
— «Istituzione della figura professionale del musicoterapista» (S1293);
— «Disposizioni in materia di sospensione dei trattamenti pensionistici» (S1294);
— «Delega al Governo per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro
con riferimento alla libera circolazione delle persone» (S1286);
— «Proroga della durata del regime sperimentale di accesso al trattamento pensionistico di
anzianita` in favore delle lavoratrici mediante opzione per il calcolo secondo il sistema contributivo, di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243» (C2046);
— «Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di
lavoro» (S1279);
— «Statuto dei lavori autonomi. Delega al Governo in materia di semplificazione degli adempimenti, pagamenti, garanzia del credito, tutela della maternita`, revisione dei contributi previdenziali e ammortizzatori sociali» (C2017);
— «Modifica all’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di quote di riserva per
le assunzioni obbligatorie presso datori di lavoro pubblici e privati» (C2021);
— «Disposizioni per la promozione di forme flessibili e semplificate di telelavoro» (C2014);
— «Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni
urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonche´ altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti
tributari e contributivi» (C2012; all’esame dell’Assemblea);
— «Disposizioni in materia di contratto di apprendimento e trasferimento di azienda artigiana» (C2008);
— «Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese»
(C1998);
— «Disposizioni per la definizione agevolata dei ruoli e degli omessi versamenti di debiti
tributari e previdenziali per le persone fisiche e giuridiche» (S1262);
— «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di svolgimento di attivita` lavorativa
da parte dei detenuti e degli internati nonche´ di affidamento in prova ai servizi sociali»
(C1988);
— «Abrogazione della riforma pensionistica di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del
2011 e reintroduzione, per il triennio 2014-2017, delle disposizioni concernenti la facolta` di
rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita`,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima per i
lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi di legge per l’accesso al pensionamento di
anzianita`» (S1263);
— «Modifica dell’articolo 2 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
PRATICA LAVORO 10/2014
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Osservatorio
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di copertura assicurativa degli infortuni in
itinere in caso di utilizzo di velocipedi» (S1255);
— «Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di
lavoro» (S1237).
Commissioni
parlamentari
Dimissioni in bianco
In data 11 febbraio e` proseguito l’esame, presso la XI Commissione Lavoro della Camera, del
disegno di legge recante «Disposizioni in materia di modalita` per la risoluzione del contratto di
lavoro per dimissioni volontarie del lavoratore e del prestatore d’opera» (C254). Il d.d.l. intende riproporre le disposizioni della L. n. 188/2007, vincolando la validita` della dichiarazione di
dimissioni volontarie all’utilizzo di appositi moduli usufruibili presso le Direzioni territoriali del
lavoro e le amministrazioni comunali; si prevede che i moduli siano contrassegnati da codici
alfanumerici progressivi e da una data di emissione che garantiscano la non contraffazione e,
al tempo stesso, la loro utilizzabilita` solo in prossimita` della effettiva manifestazione della
volonta` del lavoratore di porre termine al rapporto di lavoro.
Pensioni di reversibilita`
In data 30 gennaio e` proseguito l’esame, presso la Commissione XI della Camera, del disegno
di legge recante «Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di cumulabilita` dei
trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario, nonche´ sottoposizione dei
medesimi trattamenti a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito» (C168). Il d.d.l. vuole
inserire nella normativa previdenziale e fiscale delle misure a sostegno del coniuge superstite
che si trovi in difficolta` economiche, modificando la disciplina in materia di pensione di
reversibilita`.
Pensioni «d’oro»
In data 11 febbraio e` stato rinviato dall’Assemblea alla Commissione XI della Camera il
disegno di legge recante «Disposizioni in materia di pensioni superiori a dieci volte l’integrazione al trattamento minimo INPS» (C1253, abbinata con C1547, C1778, C1785, C1842,
C1896). Il d.d.l. prevede che le pensioni che eccedono il valore di oltre dieci volte la pensione
minima siano ricalcolate e corrisposte secondo il sistema contributivo, di modo che, oltre tale
importo, i soggetti interessati percepiscano una differenza in proporzione solo ed esclusivamente a quanto da loro effettivamente versato agli Enti pensionistici durante il loro percorso
lavorativo. Si prevede, inoltre, che le somme in tal modo risparmiate siano destinate a finanziare interventi di perequazione delle pensioni minime, degli assegni sociali e delle pensioni di
invalidita`.
Ricongiunzione periodi assicurativi
In data 30 gennaio e` proseguito l’esame, presso la Commissione XI della Camera, del disegno
di legge recante «Modifiche all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di ricongiunzione
pensionistica» (C225). Il d.d.l. vuole superare le difficolta`, anche di ordine economico, legate
alla ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria.
Governo
478
Incompatibilita` presso Enti pubblici nazionali
Il Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio, ha approvato un disegno di legge contenente
disposizioni in materia di incompatibilita` presso Enti pubblici nazionali, in particolare per
presidenti e amministratori. Il disegno di legge, che verra` trasmesso al Parlamento con proce-
10/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Osservatorio
dura d’urgenza, e` volto a colmare una lacuna normativa disciplinando il regime di incompatibilita` per tutte le posizioni di vertice degli Enti pubblici nazionali, prevedendo in particolare un
regime di esclusivita` volto a prevenire situazioni di conflitto di interesse negli Enti di notevole
rilevanza. Si prevede che in relazione all’importanza degli Enti e alla loro sfera di attivita`, il
presidente e gli amministratori degli Enti pubblici nazionali non potranno rivestire la carica di
amministratori o componenti degli organi di controllo e revisione in enti e societa` ne´ esercitare
attivita` imprenditoriali o commerciali o intrattenere rapporti di lavoro. Allo stesso modo e`
previsto che il presidente e gli amministratori degli Enti pubblici nazionali non possano esercitare attivita` professionale o di consulenza, in materie connesse con l’ambito di competenza
dell’Ente di appartenenza. Il Governo ha inoltre deciso di accelerare i tempi della riforma della
governance dell’INAIL e dell’INPS soprattutto dopo la fusione avvenuta con INPDAP.
PRATICA LAVORO 10/2014
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Normativa
Scadenzario
Adempimenti
dal 1º al 22 marzo 2014
N.B.: Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo e` possibile lo slittamento
al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al
giorno lavorativo successivo.
17 marzo
Versamento contributi Inps operai agricoli
Soggetti obbligati
Aziende agricole.
Adempimento
Versamento trimestrale contributi per gli operai a tempo indeterminato e determinato e per
compartecipanti individuali.
Modalita`
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite
degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37,
comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di
partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio
postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
Codice contributo:
— LAS (contributi per OTI, OTD, CI);
— PCF (contributi per PC/PCF).
17 marzo
Versamento contributi Inps ex Enpals
Soggetti obbligati
Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.
Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente.
Modalita`
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
Causale contributo:
— CCSP (contributi correnti dovuti per sportivi professionisti);
— CCLS (contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo).
PRATICA LAVORO 10/2014
481
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Normativa
Scadenzario
17 marzo
Operazioni di conguaglio
Soggetti obbligati
Sostituti d’imposta.
Adempimento
Versamento delle ritenute alla fonte inerenti le operazioni di conguaglio eseguite nel corso del
mese precedente da parte dei datori di lavoro sui redditi corrisposti nel corso dell’anno solare
precedente.
Modalita`
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24
presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione,
ovvero con modalita` telematiche.
N.B.: I versamenti delle maggiori ritenute scaturenti dal conguaglio devono essere effettuati
negli stessi termini previsti per le ritenute ordinarie relative al periodo di paga in cui il conguaglio e` stato effettuato, e cioe` 16 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, rispettivamente per il
conguaglio effettuato entro dicembre, gennaio o febbraio da parte dei datori di lavoro sui
redditi di lavoro dipendente corrisposti nel corso dell’anno solare precedente.
17 marzo
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
Soggetti obbligati
— Societa` di capitali;
— enti commerciali di diritto pubblico o privato;
— enti non commerciali di diritto pubblico o privato;
— associazioni non riconosciute;
— consorzi;
— societa` non residenti;
— societa` di persone;
— associazioni per l’esercizio di arti e professioni;
— societa` di armamento;
— societa` di fatto;
— persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole;
— condomini;
che hanno corrisposto nel mese precedente:
a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;
b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori
autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20%;
c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza
di commercio e di procacciamento di affari;
d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall’assunzione
di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del
TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi;
e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a
terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa nei confronti di condomini (la
482
10/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Scadenzario
ritenuta e` operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art.
67 del TUIR).
Adempimento
I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a
lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non
fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di
intermediari.
Modalita`
Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali
dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari.
In riferimento all’addizionale comunale e regionale i soggetti titolari di partita IVA devono
effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello
telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a
utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in
L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con
modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della
riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
17 marzo
Versamento contributi Inps lavoro dipendente
Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria
e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps.
Adempimento
Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese
precedente.
Modalita`
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
Codice contributo:
— DM10virtuale (versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10virtuale).
17 marzo
Denuncia e versamento contributi Casagit
Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti.
Adempimento
Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della do-
PRATICA LAVORO 10/2014
483
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Normativa
Scadenzario
cumentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in
formato elettronico.
Modalita`
Versamento contributi con bonifico bancario sulle coordinate IBAN IT06F0200805365000400
802826 - Unicredit S.p.a. - intestate a Casagit via Marocco, 61 - 00144 Roma.
Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle entrate (Entratel o
Fisconline). Invio - utilizzando la propria casella di posta certificata -del riepilogo di denuncia, in
formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certificata
[email protected].
17 marzo
Versamento del contributo alla gestione separata INPS
Soggetti obbligati
Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori
porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste
l’obbligo contributivo, e cioe` a dire prestazioni rese:
a) da amministratori, sindaci o revisori di societa`, associazioni ed altri enti con o senza personalita` giuridica;
b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i
compensi corrisposti a titolo di diritto d’autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o
giornali e simili;
c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratore
autonomo senza partita IVA;
d) i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni
lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione
degli iscritti agli albi professionali);
e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00.
Adempimento
Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi
soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.
Modalita`
Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali
dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari.
Causale contributo:
— C10 - per i collaboratori gia` iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gli
associati in partecipazione per i quali non e` dovuto il contributo dello 0,50 per cento;
— CXX - per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione);
— ASS - per gli associati in partecipazione.
17 marzo
Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria
Soggetti obbligati
Datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che abbiano
alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.
484
10/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Scadenzario
Adempimento
Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile,
integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.
Modalita`
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
17 marzo
Versamento contributi Inps pescatori autonomi
Soggetti obbligati
Pescatori autonomi.
Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente.
Modalita`
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
Codice contributo:
— PESC.
17 marzo
Inail - Denuncia delle retribuzioni (Prorogato al 16/05/2014)
Soggetti obbligati
Datori di lavoro titolari di posizioni assicurative (ditte attive).
Adempimento
Trasmissione all’Inail della denuncia delle retribuzioni dei dipendenti relative all’anno precedente.
Modalita`
Esclusivamente mediante trasmissione telematica:
— tramite servizio «Alpi online»;
— «Invio dichiarazioni salariali» del mod. 10 3 1.
N.B.: Il versamento dei premi dovra` essere effettuato entro il 16 maggio.
17 marzo
Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente
Soggetti obbligati
Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti.
PRATICA LAVORO 10/2014
485
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Normativa
Scadenzario
Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale
presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva mensile.
Modalita`
Versamento: i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in
via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24/Accise on line, ovvero per il
tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art.
37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di
partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24/Accise presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
Denuncia: presentazione mod. DASM esclusivamente in via telematica attraverso i servizi di
trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate, che attualmente sono Entratel e Fisconline.
Codice contributo:
I codici per il versamento della contribuzione obbligatoria, da indicare nel campo «codice
tributo», del modello F24 sono:
— C001 (Contributi obbligatori correnti);
— C002 (Contributi obbligatori pregressi);
— C003 (Contributi oggetto di recupero tramite azione legale);
— C004 (Differenze contributive);
— C005 (Contributi diversi e contrattuali).
19 marzo
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile
Soggetti obbligati
Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarita` in relazione
al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavano
versate entro il 17 febbraio 2014.
Adempimento
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente
versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3% (1/10 del 30%) dell’imposta
non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari.
Modalita`
Il contribuente deve effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalita` ordinarie del versamento del tributo unitamente al versamento della sanzione ridotta
pari ad un decimo del minimo (1/10 del 30 per cento) dell’imposta non versata e degli interessi
moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il pagamento del tributo
omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie
connesse pari al 3 per cento (un decimo del minimo - 30 per cento), e` eseguito esclusivamente
con modalita` telematiche.
Codici tributo:
— 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
— 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
— 8926 - Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - Ravvedimento;
— 1991 - Interessi sul ravvedimento - IVA.
486
10/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Scadenzario
20 marzo
Versamento contributi al FASC
Soggetti obbligati
Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica
e il Ccnl agenzie marittime e aeree.
Adempimento
Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli
impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi
versati.
Modalita`
Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita, 11 su c/c
bancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L’elaborazione e
la spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software denominato Telefasc.
PRATICA LAVORO 10/2014
487
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Come cambia il mercato del lavoro
dopo il decreto lavoro e decreto del fare?
Misure
per l’occupazione
e la crescita
Aggiornato con
la circolare 29 agosto 2013, n. 35,
del Ministero del Lavoro
Il volume presenta un’analisi dettagliata delle novità in materia di
occupazione e crescita introdotte nel mercato del lavoro dal “Decreto
del fare” (D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
in legge 9 agosto 2013, n. 98) e dal “Decreto lavoro” (D.L. 28 giugno
di A. Casotti, M.R. Gheido
pagg. 259,  25,00
Codice: 00151369
2013, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n.
99): dagli incentivi per l’assunzione di giovani, all’ASpI, all’apprendistato e tirocini, ai contratti a termine e a progetto alla contrattazione
aziendale nonché alle semplificazioni degli adempimenti in materia di
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lavoro, previdenza e fisco.
24/10/13 09:11
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Contrattazione
Notizie
Settore terziario - Aziende aderenti
a Confservizi
Accordo - 10 febbraio 2014
Accordo sulla rappresentanza sindacale e sulla contrattazione nazionale
â Parti stipulanti: Confservizi con Cgil, Cisl e Uil
Sintesi dell’accordo
Premessa
Con l’Accordo interconfederale 10 febbraio 2014 Confservizi con Cgil, Cisl e Uil, in attuazione
degli accordi 21 dicembre 2011 e 1º agosto 2013 (v. Pratica Lavoro n. 36/2013, pag. 1553),
hanno definito i criteri per misurare e certificare la rappresentanza delle organizzazioni sindacali nonche´ per stabilire la titolarita` a negoziare e l’efficacia della contrattazione nazionale e
aziendale. Sono state inoltre regolamentate le rappresentanze in azienda.
Misurazione
e certificazione della
rappresentanza
Per determinare la misura e la certificazione della rappresentanza di ogni sindacato aderente
alle Confederazioni firmatarie degli accordi interconfederali sulla rappresentanza, ai fini della
contrattazione nazionale di categoria, viene ribadito che occorre considerare le deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori e i voti ottenuti dalle organizzazioni sindacali
in occasione delle elezioni delle R.s.u.
Il datore di lavoro deve rilevare, con le modalita` stabilite dall’accordo, il numero delle deleghe
dei dipendenti iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi sulla rappresentanza.
Le deleghe vengono acquisite e certificate dall’INPS, tramite apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (UniEmens) e successivamente trasmesse al CNEL.
L’accordo prevede che Confservizi, Cgil, Cisl e Uil definiranno con l’INPS, tramite una specifica
convenzione, le modalita` operative per la rilevazione annuale delle deleghe.
In base a tale convenzione l’INPS elaborera` annualmente i dati raccolti e aggreghera` il dato
relativo alle deleghe di ciascuna organizzazione sindacale; tali dati saranno trasmessi al CNEL che
provvedera` alla ponderazione con i voti raccolti dagli stessi sindacati nelle elezioni delle R.s.u.
La certificazione della rappresentanza di ogni organizzazione sindacale aderente alle Confederazioni, che viene effettuata dal CNEL entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello
della rilevazione, e` necessaria per essere ammessi alla presentazione delle piattaforme e alla
sottoscrizione della contrattazione collettiva nazionale.
Regolamentazione
delle
rappresentanze
in azienda
Le regole in materia di rappresentanza riprendono la disciplina dell’accordo interconfederale
del 20 dicembre 1993 con adeguamento di alcune disposizioni alle nuove intese interconfederali.
Le R.s.u. possono essere costituite nelle unita` produttive che occupino piu` di 15 dipendenti, ad
iniziativa delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del c.c.n.l. applicato in azienda e
delle Confederazioni firmatarie degli accordi interconfederali sulla rappresentanza; hanno
potere di iniziativa anche le associazioni che presentino il 5% delle firme di lavoratori dipendenti nell’unita` produttiva (3 firme nelle aziende da 16 a 60 dipendenti) e aderiscano alle
regole definite agli accordi interconfederali suddetti.
L’accordo stabilisce puntualmente le modalita` di votazione e costituzione delle R.s.u.
PRATICA LAVORO 10/2014
489
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Contrattazione
Notizie
Titolarita`
ed efficacia della
contrattazione
nazionale
e aziendale
Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale solo le Federazioni delle organizzazioni
sindacali che, nell’ambito di applicazione del contratto nazionale, abbiano una rappresentativita` non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra la percentuale delle iscrizioni
certificate e quella dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, come risultante dalla ponderazione
effettuata dal CNEL.
Per ogni contratto nazionale, i sindacati decideranno le modalita` di definizione della piattaforma: la parte datoriale favorira` la presentazione di piattaforme unitarie e in mancanza di
queste, l’avvio del negoziato sara` fatto sulla base della piattaforma presentata dalle organizzazioni sindacali che abbiano almeno il 50% + 1 della rappresentativita` nel settore.
Con l’accordo in oggetto si stabiliscono inoltre le regole che determinano le modalita` con cui
rendere esigibili i contratti collettivi per entrambe le parti contraenti.
Sono considerati efficaci ed esigibili i contratti nazionali sottoscritti dai sindacati con almeno il
50% + 1 della rappresentanza nel settore, approvati con consultazione certificata dai lavoratori a maggioranza semplice (secondo le modalita` stabilite dalle categorie).
La sottoscrizione dell’accordo con tali modalita` costituira` atto vincolante per entrambe le parti.
La contrattazione aziendale e` esercitata sulle materie e con le modalita` delegate dal contratto
nazionale. I contratti aziendali possono definire specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nel contratto nazionale, con i limiti e con le procedure stabilite dai contratti
stessi. In mancanza di specifica disciplina nazionale, l’accordo stabilisce che i contratti aziendali, a fronte di situazioni di crisi o di significativi investimenti, al fine di favorire lo sviluppo e la
tutela occupazionale, possono definire intese modificative degli istituti del c.c.n.l. che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro.
Clausole
e procedure
di raffreddamento
Le parti con l’accordo in oggetto si impegnano a definire disposizioni che prevengano e
contrastino eventuali azioni che compromettano il regolare svolgimento dei processi negoziali
come disciplinati dagli accordi interconfederali.
Pertanto i contratti nazionali dovranno, da un lato definire procedure di raffreddamento per
garantire l’esigibilita` degli impegni e l’assenza di un conflitto, dall’altro determinare le sanzioni, a fronte di eventuali comportamenti che impediscano l’esigibilita` dei contratti.
490
10/2014 PRATICA LAVORO
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Contrattazione
Notizie
Giocattoli - Aziende industriali
Accordo - 12 febbraio 2014
Rinnovo del c.c.n.l. - Parte normativa
â Decorrenza e durata: 1º gennaio 2013 - 31 marzo 2016
â Parti stipulanti: Assogiocattoli-Confindustria con Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil
â Campo di applicazione: dipendenti dalle aziende che producono giocattoli
â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il
testo contrattuale «Giocattoli - Aziende industriali» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.
Sintesi dell’accordo
Premessa
A completamento della parte economica definita in data 20 gennaio 2014 (v. Pratica Lavoro n.
6/2014, pag. 329), le Parti hanno disciplinato la parte normativa del c.c.n.l.
Ove non sia specificamente indicata una diversa decorrenza, gli istituti modificati o introdotti
decorrono dal 12 febbraio 2014.
Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data di stipula dell’accordo 12 febbraio 2014 spetta un importo
forfettario una tantum pari a E 450,00 da erogarsi in tre tranches:
— E 150 con la retribuzione di febbraio 2014;
— E 150 con la retribuzione di agosto 2014;
— E 150 con la retribuzione di dicembre 2014.
L’importo e` commisurato all’anzianita` di servizio maturata nel periodo 1º gennaio 2013-31
dicembre 2013 e ridotto proporzionalmente, oltre che nel caso di assunzione nel suddetto
periodo, nei casi di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post-partum e C.i.g. a zero
ore, nonche´ per i lavoratori con contratto part-time.
L’una tantum non e` utile agli effetti del computo di nessun istituto legale o contrattuale ne´ del
t.f.r.
Minimi tabellari
Vengono confermati gli importi e le decorrenze degli aumenti stabiliti il 20 gennaio 2014.
I valori dei minimi tabellari, calcolati redazionalmente, restano i seguenti:
Importi mensili
Livelli
Dal 1.1.2014
Dal 1.1.2015
Dal 1.12.2015
7Q
1.417,01
1.473,17
1.507,35
7
1.417,01
1.473,17
1.507,35
6
1.273,83
1.327,32
1.359,88
5
1.188,81
1.240,15
1.271,40
4S
1.098,83
1.147,51
1.177,14
4
1.065,36
1.112,97
1.141,95
3
1.001,50
1.047,50
1.075,50
2
927,52
970,31
996,36
1
649,71
675,39
691,02
PRATICA LAVORO 10/2014
491
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Contrattazione
Notizie
Elemento
di garanzia
retributiva
Con la retribuzione di maggio 2014, gennaio 2015 e gennaio 2016, ai lavoratori in forza al 1º
gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata
nell’anno precedente, nelle aziende prive di contrattazione aziendale, che non percepiscono
altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al c.c.n.l.,
viene erogato un importo a titolo di «elemento di garanzia retributiva» pari a E 150 per tutti i
lavoratori.
L’importo verra` erogato con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.g.r. di quanto
individualmente erogato.
Tale importo e` onnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali o contrattuali,
compreso il t.f.r. e sara` corrisposto interamente ai lavoratori in forza nel periodo 1º gennaio-31 dicembre dell’anno precedente e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri
lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
L’importo sara` altresı` riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale.
Le aziende in crisi nell’anno di competenza o in quello precedente l’erogazione e quelle che
ricorrono agli ammortizzatori sociali o alle procedure concorsuali possono con apposito accordo con le R.s.u. e/o le OO.SS., sospendere, ridurre o differire la corresponsione dell’E.g.r.
per l’anno di competenza.
Periodo di prova
Sono previsti i seguenti periodi di prova, in relazione al livello di inquadramento contrattuale:
Qualifica
Livello
Mesi
Quadri e impiegati
7
6
Impiegati
6
5
Impiegati e intermedi
5
4
Impiegati, intermedi, operai
4S, 4
3
Impiegati e operai
3e2
2
1
1
Operai
Banca ore
Dal 1º gennaio 2015 le ore di straordinario che ciascun lavoratore potra` far confluire nella
banca ore sono elevate a 40. Dalla stessa data, per i lavoratori a tempo parziale potra` confluire
nella banca ore un numero di ore di lavoro supplementare in proporzione alle 40 suddette,
rispetto all’orario individuale di lavoro.
Preavviso Operai
Il licenziamento o le dimissioni dell’operaio non in prova potranno aver luogo in qualunque
giorno, mediante comunicazione scritta, con un preavviso di 1 settimana lavorativa (1º livello) e
di 2 settimane lavorative (altri livelli).
Apprendistato
professionalizzante
La facolta` di assunzione con contratto di apprendistato non potra` essere esercitata qualora
nell’azienda non siano stati confermati a tempo indeterminato almeno il 70% dei contratti di
apprendistato scaduti nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti che
abbiano rassegnato le dimissioni ed i contratti di apprendistato scaduti e non trasformati a
tempo indeterminato in misura pari a 2.
Nelle aziende con meno di 10 dipendenti la percentuale e` ridotta al 25%.
Limiti numerici
II numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo` assumere, direttamente o
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione, non puo` superare il 100%
delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore
di lavoro che non abbia lavoratori qualificati o specializzati, o che ne abbia in numero inferiore
a 3, puo` assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
492
10/2014 PRATICA LAVORO
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Notizie
Qualificazione professionale e durata
L’apprendistato professionalizzante e` ammesso per il conseguimento di tutte le qualifiche e
mansioni comprese nei livelli dal 2 al 7.
La durata minima e` di 6 mesi, la durata massima e` di 3 anni per tutti.
In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore
a 30 giorni, la durata dell’apprendistato potra` essere prorogata di un periodo pari.
I periodi di apprendistato professionalizzante trascorsi presso altri datori di lavoro si cumulano
ai fini del computo della durata massima, purche´ si riferiscano alle stesse mansioni e non siano
separati da interruzioni superiori a 12 mesi.
Le Parti si riservano la possibilita` di individuare mansioni ad alto contenuto di professionalita` di
tipo artigianale per le quali potranno essere concordate durate maggiori, fino ad un massimo
di 5 anni.
Inquadramento e retribuzione
L’inquadramento iniziale e il relativo trattamento economico puo` essere di 2 livelli inferiore a
quello della qualifica di destinazione finale, con la seguente progressione:
Livello
I periodo (mesi)
II periodo (mesi)
III periodo (mesi)
7e6
16
10
10
5
16
10
10
4S e 4
16
10
10
3
16
10
10
2
16
10
10
Ai lavoratori che prima del contratto di apprendistato abbiano svolto presso la stessa azienda
un periodo di pari durata di stage o tirocinio e` riconosciuta una riduzione fino a 6 mesi del
periodo di apprendistato, applicabile sul III periodo.
Gli apprendisti con destinazione finale al liv. 2 saranno inquadrati al livello di destinazione
finale con decorrenza dall’inizio del II periodo di apprendistato.
In caso di apprendistato con durata inferiore a 36 mesi, la durata dei periodi indicati sara`
proporzionalmente riparametrata.
E` demandata alla contrattazione aziendale la definizione dell’eventuale applicabilita` agli apprendisti dei premi di risultato e di tutte le altre voci retributive stabilite a livello aziendale.
Periodo di prova
Puo` essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a 6 mesi, ridotti a 3 mesi
per i contratti fino a 12 mesi.
Anzianita` di servizio
Il periodo di apprendistato e` utile ai fini della maturazione dell’anzianita` aziendale, anche ai
fini degli aumenti periodici di anzianita` (da corrispondere nelle misure previste dal livello di
appartenenza).
Attivita` formativa
La formazione ha una durata complessiva (professionalizzante e di base e trasversale) di 120
ore medie annue.
Malattia
In caso di malattia spetta all’apprendista, nei limiti del periodo di comporto, un trattamento
integrativo dell’indennita` di malattia a carico Inps pari al trattamento economico a carico
azienda previsto dal c.c.n.l. per i qualificati.
PRATICA LAVORO 10/2014
493
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Contrattazione
Notizie
Preavviso
In caso di dimissioni dell’apprendista prima della scadenza del contratto, si applica il preavviso
previsto per i qualificati.
Al termine del contratto, ciascuna parte puo` recedere con un preavviso di 15 giorni.
Lavoro a termine
Contratti acausali
E` consentita l’apposizione del termine in assenza delle ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo (contratti acausali), per una durata non superiore a 36 mesi,
comprensivi di eventuale proroga, nelle ipotesi di assunzione di:
— soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, nell’ambito della durata degli stessi;
— soggetti percettori dell’indennita` di mobilita` o dell’ASPI;
— giovani dai 30 ai 34 anni;
— uomini con piu` di 50 anni e donne con piu` di 45 anni;
— soggetti iscritti nelle liste di cui alla L. n. 68/1999;
— soggetti con un’invalidita` permanente certificata di almeno il 20%;
— tutte le tipologie di assunzione specificamente individuate nei contratti collettivi aziendali
stipulati con le OO.SS. territoriali stipulanti il contratto nazionale.
Le assunzioni acausali possono riguardare anche soggetti che abbiano gia` avuto rapporti di
lavoro con l’azienda, esclusi i contratti di apprendistato.
Limiti percentuali
I periodi di tempo di 12 mesi (18 mesi per le aziende del Mezzogiorno) che costituiscono «fase
di avvio di nuove attivita`», e che sono esclusi da ogni limitazione quantitativa, possono essere
incrementati con accordo aziendale.
Successione di contratti a termine
Il limite massimo di 36 mesi per la successione di contratti a termine non sussiste per le attivita`
connesse alla campagna vendita in showroom, attivita` di vendita presso negozi stagionali o
temporary store, attivita` di vendita stagionale o straordinaria.
Nel caso di successione di contratti, gli intervalli di interruzione di 10 e 20 giorni non trovano
applicazione nei seguenti casi:
— secondo contratto a termine stipulato per ragioni sostitutive;
— avvio di nuove attivita` con durata complessiva 12 mesi (elevati a 18 mesi nel Mezzogiorno);
— ipotesi in cui e` ammesso il contratto acausale;
— per tutte le ipotesi individuate dai contratti aziendali, stipulati dai sindacati territoriali delle
Parti firmatarie il c.c.n.l.
E` sufficiente che i requisiti sussistano al momento dell’assunzione, anche nel caso di proroga,
che pero` abbia ad oggetto la stessa attivita` del rapporto iniziale.
Ulteriori ipotesi possono essere indicate dalla contrattazione aziendale.
Contratto di
somministrazione
E` ammessa l’assunzione acausale per le stesse ipotesi per cui e` ammessa nei contratti a
termine (v. supra).
Il limite di assumibilita` (8% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato dall’impresa utilizzatrice nell’arco di 12 mesi) puo` essere elevato con accordo aziendale.
Previdenza
integrativa
Assogiocattoli si dichiara disponibile ad incrementare dello 0,20% il contributo a carico azienda entro il 30 giugno 2014, per finanziare l’assicurazione per premorienza ed invalidita` permanente, previo specifico accordo tra le parti istitutive.
494
10/2014 PRATICA LAVORO
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Contrattazione
Notizie
Energia e petrolio
Verbale di accordo - 23 gennaio 2014
Minimi in vigore dal 1º gennaio 2014
â Parti stipulanti: Confindustria Energia con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uilcem-Uil
â Campo di applicazione: addetti all’industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di
cogenerazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca,
l’estrazione, ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose) e addetti del settore energia Eni
â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il
testo contrattuale «Energia e petrolio» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.
Sintesi dell’accordo
Premessa
Con l’ipotesi di accordo 22 gennaio 2013 Confindustria Energia con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e
Uilcem-Uil hanno provveduto al rinnovo del c.c.n.l. Energia e petrolio (v. Pratica Lavoro n. 6/
2013, pag. 282).
L’accordo stabiliva gli aumenti con decorrenza gennaio 2013, gennaio 2014, gennaio 2015 e
ottobre 2015.
Inoltre le parti avevano stabilito che dal 1º gennaio 2014 il sistema salariale del nuovo contratto Industria Energetica doveva prevedere un riproporzionamento dei minimi e una quota
pari a E 20 dell’aumento di gennaio 2014 doveva essere destinata al C.r.e.a.
Con il verbale di accordo 23 gennaio 2014, le parti, consapevoli dei ritardi nella realizzazione
di quanto previsto dall’accordo 22 gennaio 2013 per la costituzione del CCNL unico dell’Industria energetica, stabiliscono di incontrarsi nel mese di febbraio 2014, per definire il programma di lavoro per la realizzazione degli obiettivi concordati.
In relazione a quanto previsto dall’accordo di rinnovo inoltre, decidono di destinare integralmente ai minimi contrattuali gli aumenti salariali previsti dal 1º gennaio 2014.
Di conseguenza, viene posticipata al 1º gennaio 2015 la destinazione di E 20 al nuovo sistema
di apprezzamento del contributo individuale (C.r.e.a).
Minimi tabellari
Pertanto, applicando gli aumenti stabiliti dall’accordo in oggetto, gli importi mensili dei minimi
tabellari in vigore dal 1º gennaio 2014, sono i seguenti:
Importi mensili dal 1.1.2014
Categorie/Livelli
Petrolio
Gas
Downstream
1/5
2.682,67
2.682,66
2.663,36
1/4
2.682,67
2.682,66
2.663,36
1/3
2.682,67
2.682,66
2.663,36
1/2
2.682,67
2.682,66
2.663,36
1/1
2.682,67
2.682,66
2.663,36
2/4
2.429,58
2.429,58
2.412,09
2/3
2.429,58
2.429,58
2.412,09
PRATICA LAVORO 10/2014
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Contrattazione
Notizie
Importi mensili dal 1.1.2014
Categorie/Livelli
Petrolio
Gas
Downstream
2/2
2.429,58
2.429,58
2.412,09
2/1
2.429,58
2.429,58
2.412,09
3/4
2.200,35
2.200,34
2.184,50
3/3
2.200,35
2.200,34
2.184,50
3/2
2.200,35
2.200,34
2.184,50
3/1
2.200,35
2.200,34
2.184,50
4/4
1.944,48
1.944,48
1.930,48
4/3
1.944,48
1.944,48
1.930,48
4/2
1.944,48
1.944,48
1.930,48
4/1
1.944,48
1.944,48
1.930,48
5/4
1.705,21
1.705,21
1.692,93
5/3
1.705,21
1.705,21
1.692,93
5/2
1.705,21
1.705,21
1.692,93
5/1
1.705,21
1.705,21
1.692,93
5/0
1.705,21
1.705,21
1.692,93
6/0
1.483,38
1.483,38
1.472,70
Autotrasporto merci e logistica
Comunicato - 11 febbraio 2014
Accordo di rinnovo 1º agosto 2013 - Scioglimento della riserva di Confartigianato
Trasporti
â Parti stipulanti: Confartigianato Imprese
â Campo di applicazione: dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica
â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il
testo contrattuale «Autotrasporto merci e logistica» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.
Sintesi dell’accordo
In data 17 dicembre 2013 Confartigianato Trasporti, CNA-Fita, Casartigiani e Claai con FiltCgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti-Uil avevano siglato un Protocollo per il rilancio del settore dell’autotrasporto merci artigiano (v. Pratica Lavoro n. 4/2014, pag. 209), che sarebbe stato operativo
dopo l’approvazione da parte degli organi direttivi delle Organizzazioni datoriali e sindacali.
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10/2014 PRATICA LAVORO
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Contrattazione
Notizie
Col Protocollo si intendeva altresı` integralmente sottoscritto l’accordo di rinnovo 1º agosto
2013 e successiva ratifica 2 ottobre 2013 (v. Pratica Lavoro n. 34-35/2013, pag. 1500 e n.
41/2013, pag. 1769).
In data 11 febbraio 2014 la Confartigianato Imprese comunica che l’8 febbraio 2014 il
Consiglio direttivo di Confartigianato Trasporti ha sciolto positivamente la riserva circa la
sottoscrizione e l’applicazione dell’accordo di rinnovo 1º agosto 2013.
Pertanto, da febbraio 2014, il predetto accordo deve ritenersi operante a tutti gli effetti, anche
per la parte normativa.
Fondazioni lirico-sinfoniche
Accordo - 12 febbraio 2014
Valorizzazione della contrattazione aziendale
â Parti stipulanti: Anfols con Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Fials-Cisal
â Campo di applicazione: dipendenti dalle fondazioni lirico-sinfoniche
â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il
testo contrattuale «Fondazioni lirico-sinfoniche» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.
Sintesi dell’accordo
Premessa
Al fine di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi per tutti i lavoratori del
settore, le Parti hanno stabilito di trasferire delle quote economiche - denominate «assegno
contrattuale di flessibilita`» (ACF) ed «elemento aziendale consolidato» (EAC) - dagli attuali
accordi integrativi aziendali all’interno dei minimi tabellari nazionali. Il totale da trasferire sara`
dato dagli importi di ACF + EAC, calcolati come di seguito indicato.
Quanto previsto non esaurisce l’esercizio del diritto alla contrattazione aziendale e le Parti si
impegnano a concludere le trattative aziendali entro i tempi occorrenti per la vidimazione del
c.c.n.l. da parte della Corte dei Conti e dei Ministeri competenti.
Alle Fondazioni che non abbiano accordi aziendali vigenti potra` comunque applicarsi quanto
previsto dall’accordo in oggetto (nonche´ le flessibilita` minime inerenti gli orari, i riposi, l’articolazione delle prestazioni giornaliere e settimanali stabilite dal c.c.n.l. 21-29 novembre 2012),
qualora uno specifico accordo aziendale riconosca, entro la scadenza del c.c.n.l., un corrispettivo economico non inferiore all’assegno di flessibilita`.
Qualora ne ricorrano le condizioni di legge, entrambi gli elementi saranno soggetti a decontribuzione e detassazione.
Assegno
contrattuale
di flessibilita`
A far data dalla validazione del c.c.n.l. da parte degli Organi competenti, dagli accordi aziendali in essere al 31 dicembre 2013 viene spostato nei minimi tabellari nazionali un importo a
titolo di assegno contrattuale di flessibilita` pari ad E 150 mensili per 12 mensilita`, riparametrato come segue, utile ai soli fini del calcolo del t.f.r.:
PRATICA LAVORO 10/2014
497
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Contrattazione
Notizie
Area artistica
Livelli
Importi
1
290,98
2
262,50
3
235,52
4
214,49
5
179,98
6
150,94
Area tecnico-amministrativa
Elemento
aziendale
consolidato
498
Livelli
Importi
FA
260,87
FB
223,60
1
195,65
2
175,15
3A
165,83
3B
150,00
4
130,43
5
116,46
6
93,167
Nei minimi tabellari nazionali viene altresı` spostato un importo a titolo di elemento aziendale
consolidato, per 12 mensilita`, utile ai soli fini del calcolo del t.f.r., cosı` calcolato: dal valore di 1/
12 della parte economica fissa annua, diretta e differita, prevista dagli accordi aziendali al 31
dicembre 2013 si detrae l’importo dell’assegno di flessibilita` e si divide quanto ottenuto per 2.
I valori economici risultanti per ogni Fondazione saranno riportati nel c.c.n.l., in un apposito
elenco.
Restano in vigore eventuali diverse pattuizioni previste dagli accordi aziendali al 31 dicembre
2013 in merito all’erogazione delle quote ivi previste, incluse quelle di cui all’EAC, nonche´ al
conteggio delle voci utili al calcolo del t.f.r.
Il trasferimento dell’EAC nei minimi nazionali non fa venir meno, per pari parte, gli istituti
contrattuali normativi per i quali erano stati corrisposti.
Per le Fondazioni che abbiano raggiunto con le OO.SS. un accordo di ristrutturazione aziendale, la messa a regime dell’EAC potra` avvenire nell’arco di vigenza del c.c.n.l. e l’EAC verra`
applicato fino a concorrenza sulle somme residue degli accordi aziendali al netto dello spostamento dell’ACF e di quanto eventualmente convenuto nell’accordo di ristrutturazione.
10/2014 PRATICA LAVORO
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Dirigenti
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Il volume delinea le linee e le argomentazioni che contraddistinguono
le liti in cui all’interno delle aziende è coinvolto un dirigente. La ricerca
della giusta causa o del giustificato motivo è fondamentale per il buon
esito della controversia. La giusta causa di licenziamento a cui si è
esposti contempla nel rapporto dirigenziale una serie di fatti o di azioni
che sarebbero neutri o meno gravi per dipendenti con un inquadramento inferiore.
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Giurisprudenza
Notizie
In caso di lavoro per societa` collegate
il licenziamento deve essere motivato
con riferimento alla situazione di gruppo
Avv. Almerindo Proietti Semproni
Cassazione, sez. lav., 16 gennaio 2014, n. 798
MASSIMA
E` illegittimo il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo (contrazione dell’attivita`) da una societa`
facente parte di un gruppo se la societa` stessa non prova l’impossibilita` di adibire il lavoratore ad altre
mansioni presso altra societa` del gruppo.
COMMENTO
E` illegittimo il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo (contrazione dell’attivita`) da una societa`
facente parte di un gruppo se la societa` stessa non prova
l’impossibilita` di adibire il lavoratore ad altre mansioni
presso altra societa` del gruppo.
Cosı` si e` espressa la Corte di Cassazione con la sentenza del 16 gennaio 2014, n. 798, sancendo il c.d. obbligo di «repechage» nelle fattispecie in cui il recesso
proviene da una societa` facente capo ad un unico gruppo ed il dipendente ha provato di aver lavorato a favore
di tutte le societa` del gruppo stesso.
Il Tribunale respingeva l’impugnativa del licenziamento
proposta da un lavoratore ritenendo provata la contrazione dell’attivita` lavorativa posta a base del recesso e
l’insussistenza di un gruppo societario, con conseguente
impossibilita` di reimpiego.
I giudici di appello erano di contrario avviso e dichiaravano l’illegittimita` del licenziamento, applicando la tutela
reale.
Secondo la Corte d’Appello, infatti, per potere ritenere
giustificato il licenziamento per soppressione del posto di
lavoro occorreva accertare anche l’impossibilita` di reperire altra idonea collocazione nell’ambito della stessa
azienda, con onere al riguardo del datore di lavoro.
Nel caso di specie il lavoratore aveva chiesto la reintegra
in azienda, avendo concretamente svolto la propria attivita` lavorativa non solo alle dipendenze della societa` per
azioni, ma anche delle numerose altre societa` facenti
parte del gruppo.
Come emerso all’esito dell’istruttoria espletata, il ruolo
svolto dal ricorrente all’interno del gruppo richiedeva
500
una sua costante partecipazione alla vita societaria di
ciascuna delle aziende che ne facevano parte. Tutte le
societa` del gruppo erano accomunate dal fatto che avevano un’unica sede amministrativa e un’unica sede legale; le societa` avevano in comune gli organi direttivi e, in
particolare, il vertice dei poteri decisionali era identificabile nella stessa persona fisica; i numeri telefonici comuni
e l’indirizzo comune di posta elettronica confermavano
l’unicita` del centro di imputazione degli interessi. Inoltre,
il ricorrente passava tranquillamente da una azienda all’altra per soddisfare le contingenti esigenze professionali che si verificavano di volta in volta.
In definitiva, quindi, secondo la Corte territoriale, se era
vero che esisteva una contrazione dell’attivita` della societa` per azioni (formale datore di lavoro del ricorrente),
quest’ultima doveva provare l’impossibilita` di adibire il
lavoratore ad altre mansioni presso altra societa` del
gruppo.
La societa` ricorreva per cassazione lamentando la violazione degli artt. 1344 e 1414 cod. civ. e della norma di
diritto vivente secondo cui il collegamento economico
funzionale tra imprenditori formalmente distinti ed autonomi e` imputabile ad un unico centro di interesse, che
dispone della messa a disposizione delle energie lavorative, solo allorche´ la frammentazione dell’azienda, in
realta` essenzialmente unica, sia effetto di frode o di
simulazione. Mentre il Tribunale aveva escluso l’esistenza
di frode o di simulazione nella creazione di societa` distinte in assenza di allegazione in tal senso da parte del
lavoratore, la Corte territoriale, nel riconoscere il collegamento societario, non aveva tenuto conto della man-
10/2014 PRATICA LAVORO
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Giurisprudenza
Notizie
canza di un’allegazione del fine fraudolento o simulato
della frammentazione di un’unica attivita`.
Inoltre, secondo la societa` ricorrente, la sentenza impugnata, nel ritenere l’esistenza della subordinazione con
le altre societa` del gruppo, avrebbe omesso ogni riferimento al criterio della soggezione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
La Suprema Corte respinge il ricorso.
Gia` nel ricorso introduttivo di primo grado - esordisce la
Cassazione - il lavoratore aveva dedotto l’esistenza di un
unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, anche in presenza di piu` imprese appartenenti ad uno
stesso gruppo societario, rilevando per conseguenza la
sussistenza dell’obbligo del suo reimpiego nell’ambito
dell’intero gruppo.
Pertanto, non puo` ritenersi un difetto di allegazione in
ordine ad una situazione quanto meno elusiva degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro e, specificamente,
di quelli scaturenti dal regime di stabilita` reale con riferimento alla fattispecie di un licenziamento intimato per
giustificato motivo oggettivo, alla cui legittimita` osta la
possibilita` di reimpiego del lavoratore licenziato (con riferimento alla fattispecie, sostanzialmente analoga, di
una situazione elusiva connessa alla computabilita`, ai fini
della tutela reale, di tutti i lavoratori dipendenti da societa` collegate, cfr. Cass. n. 6843/2010 e Cass. n. 4274/
2003).
Secondo la giurisprudenza di legittimita` - prosegue la
Cassazione -, qualora tra piu` societa` vi sia un collegamento economico-funzionale, e` da ravvisare un unico
centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti, ove si accerti l’utilizzazione contemporanea delle
prestazioni lavorative da parte delle varie societa` titolari
delle distinte imprese (ex plurimis, Cass. nn. 11275/
2000; 5496/2006); al contempo e` stato affermato il correlato principio secondo cui e` configurabile l’unicita` del
rapporto di lavoro qualora lo stesso dipendente presti
servizio contemporaneamente a favore di diversi datori
di lavoro, titolari di distinte imprese, e l’attivita` sia svolta
in modo indifferenziato, cosı` che in essa non possa distinguersi quale parte sia stata svolta nell’interesse di un
datore e quale nell’interesse degli altri (Cass. nn. 13904/
2000; 3249/2003).
Secondo la Suprema Corte, la sentenza impugnata si e`
sostanzialmente attenuta a tali principi, attraverso la valorizzazione, nei termini gia` diffusamente esposti nello
storico di lite, degli elementi di giudizio dimostrativi della
concreta sussistenza del collegamento esistente fra le
societa` del gruppo e della prestazione da parte del lavoratore di un’attivita` lavorativa che, come risultante dalle
testimonianze, era svolta per tutto il gruppo e, quindi,
PRATICA LAVORO 10/2014
indifferenziatamente e contemporaneamente per tutte
le societa` che vi appartenevano; con cio`, al contempo,
evidenziandosi la loro integrazione funzionale ed economica e l’esistenza di un comune coordinamento fra le
stesse.
Ne´, conclude la Cassazione, la Corte territoriale doveva
ritenersi tenuta alla verifica della sussistenza degli elementi dimostrativi della subordinazione nei confronti di
tutte le societa` del gruppo, posta la pacificita` del rapporto di dipendenza del lavoratore dalla societa` per azioni e
la rilevata prestazione della sua attivita` lavorativa a favore anche delle altre societa` del gruppo stesso.
La sentenza in rassegna, in estrema sintesi, afferma che,
provato il collegamento societario e la prestazione lavorativa a favore di tutte le societa` del gruppo, e` imposto al
formale datore di lavoro l’onere di provare di non aver
potuto utilmente adibire il dipendente da licenziare ad
altre mansioni presso altra societa` del gruppo.
In una pressoche´ identica fattispecie, di recente la Cassazione ha affermato la legittimita` del licenziamento perche´ l’ipotizzato collegamento societario, oltre a non essere stato dimostrato nei suoi presupposti, doveva considerarsi privo di ogni rilevanza, per non aver il lavoratore
individuato in quale delle societa`, ritenute parte di un
unico gruppo, avrebbe potuto essere utilmente impiegato e con quali mansioni (Cass. 8 marzo 2012, n. 3629).
Allo stesso modo la Suprema Corte ha respinto la domanda di reintegra nel posto di lavoro da parte del dipendente licenziato perche´ lo stesso non aveva fornito
alcuna indicazione per individuare la esistenza di realta`
idonee ad una sua possibile diversa collocazione (Cass.
n. 6556/2004).
In una fattispecie in un cui un geometra lamentava l’illegittimita` del licenziamento e richiedeva il riconoscimento di crediti di lavoro maturati durante un rapporto
di lavoro iniziato con una ditta individuale e proseguito
con una societa` di fatto e infine con una societa` per
azioni, tutti gestiti da componenti della medesima famiglia, la Cassazione (sentenza n. 2261/1995), nel riconoscere in parte le rivendicazioni economiche e nel confermare la legittimita` del recesso, ha affermato: «Il principio
per cui il collegamento societario non comporta l’insorgere di un autonomo soggetto di diritto o di un centro di
imputazione di rapporti diverso dalle singole societa` collegate - per le quali conservano la rispettiva personalita`
giuridica e sono le datrici di lavoro del personale in servizio nelle imprese da ciascuna di esse esercitate - sicche´
non e` consentito attribuire la titolarita` di un rapporto di
lavoro ad un soggetto diverso da quello che formalmente assume la qualita` di datore di lavoro, non e` superabile
ne´ con riferimento alla speciale disciplinare giuridica dei
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Giurisprudenza
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gruppi societari in tema di bilancio consolidato del gruppo (art. 2429-bis cod. civ.), ne´ in relazione alla disciplina
delle agevolazioni finanziarie a favore di imprese industriali (art. 18, D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902; art. 3, L.
12 agosto 1977, n. 675; D.L. 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito in L. 3 aprile 1979, n. 95); resta peraltro salva
la possibilita` di ravvisare un unico centro d’imputazione
del rapporto di lavoro - anche ai fini della sussistenza, o
meno, del requisito numerico necessario per l’applicabilita` della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato
(artt. 18 e 35 della L. 20 maggio 1970, n. 300) - ogni
volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in
frode alla legge degli atti costitutivi delle societa` del
gruppo mediante interposizioni fittizie, ovvero reali ma
fiduciarie; ne consegue che, ove la domanda del lavoratore - interpretata sia alla stregua della sua formulazione
letterale, sia, e soprattutto, in base al suo contenuto
sostanziale - tenda a dimostrare l’esistenza di una situazione siffatta, il relativo accertamento comporta la necessaria partecipazione al giudizio, oltre che della societa`
che riveste formalmente la qualita` di datore di lavoro,
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anche della societa` che il lavoratore assume essere l’unica ed effettiva titolare del rapporto».
Nella fattispecie di un lavoratore licenziato per soppressione delle mansioni di contabile industriale e che rivendicava la illegittimita` del licenziamento perche´ non era
stata adeguatamente vagliata la possibilita` di essere assegnato ad altre mansioni, riconducibili alla sua qualifica,
eventualmente in altra impresa dello stesso gruppo industriale, la Suprema Corte (sentenza n. 1527/2003),
respingendo il ricorso, ha stabilito che «II controllo giurisdizionale del licenziamento intimato per giustificato
motivo oggettivo, consistente in un riassetto organizzativo che comporti la soppressione del posto di lavoro, e`
limitato alla verifica della reale sussistenza del motivo
asserito dall’imprenditore, al quale, nell’esercizio della
liberta` di iniziativa economica garantita dall’art. 41,
Cost., e` riservata la scelta sulle modalita` attuative del
riassetto, senza che su cio` possa influire l’appartenenza
dell’impresa ad un gruppo economico o societario, non
potendo il lavoratore vantare diritti nei riguardi delle
imprese del gruppo o con riferimento ai loro assetti produttivi».
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