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francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
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Pratica Lavoro
In questo numero
Normativa
NAZIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
961
Detassazione dei premi di produttivita` 2014
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
961
D.P.C.M. 19 febbraio 2014
Contratti di inserimento - Presentazione delle retribuzioni
entro il 30 giugno 2014
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
961
Inail - Circ. n. 24 del 5 maggio 2014
Riduzione premi Inail - Imprese di somministrazione di lavoro
e settore navigazione
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
967
Inail - Nota n. 2899 del 18 aprile 2014; Inail - Nota n. 228 del 30 aprile 2014
Interessi di mora - Nuova misura
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
973
Inps - Circ. n. 54 del 2 maggio 2014
Validita` delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
974
Inps - Circ. n. 57 del 6 maggio 2014
Trasporto aereo - Fondo speciale per il sostegno del reddito
e dell’occupazione
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
979
Inps - Msg. n. 4411 del 5 maggio 2014
Garanzia per i giovani - Parte il 1º maggio 2014 il Piano nazionale
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
981
Min. lavoro - Comunicato 29 aprile 2014
Brevi dall’Unione europea
Rassegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
983
Adempimenti dal 17 al 31 maggio 2014
Contrattazione
Scadenzario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
985
CONTRATTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
991
Ceramica - Aziende industriali
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
991
Ipotesi di accordo 18 marzo 2014
Sicurezza sussidiaria non armata e investigazioni
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
995
C.c.n.l. 16 aprile 2014
Giurisprudenza
SENTENZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
997
Licenziamento del disabile solo previo intervento della Commissione medica
Notizia
Cassazione sez. lav. n. 8450 del 10 aprile 2014
PRATICA LAVORO 21/2014
959
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PraticaLavoro
Settimanale operativo di aggiornamento per l’amministrazione del personale
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Normativa
Notizie
Detassazione dei premi di produttivita` 2014
D.P.C.M. 19 febbraio 2014
Sulla G.U. n. 98 del 29 aprile 2014, e` stato pubblicato il
D.P.C.M. 19 febbraio 2014, recante le modalita` di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttivita` del lavoro nel periodo 1º gennaio-31 dicembre
2014, previste dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d.
legge di stabilita` 2013).
In particolare, il comma 481 dell’art. 1 della legge n. 228/
2012, dispone la proroga nel periodo 1º gennaio-31 dicembre 2013 di misure sperimentali per l’incremento della produttivita` del lavoro, introducendo una speciale agevolazione, nel limite massimo di 950 milioni di euro nel 2013 e di
400 milioni di euro nel 2014 e prevedendo che con
D.P.C.M., nel rispetto del richiamato onere massimo, siano
stabilite le relative modalita` di attuazione.
Il successivo comma 482, prevede che le misure di cui al
comma 481 si applicano con le medesime modalita` anche
per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014
entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro,
prevedendo che il relativo onere non possa essere superiore
a 600 milioni di euro per l’anno 2014 e a 200 milioni di
euro per l’anno 2015.
Con il D.P.C.M. in esame, considerata la necessita` di defi-
nire le predette misure sperimentali applicabili per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2014 entro il limite delle
risorse stanziate dal citato comma 482 dell’art. 1 della legge n. 228/2012, viene stabilito che nel periodo compreso
tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2014 l’agevolazione di cui
all’art. 1, comma 481, della legge n. 228/2012, trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i
titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2013, ad euro 40.000, da assumere al lordo delle
somme assoggettate nello stesso anno alla relativa imposta
sostitutiva.
La retribuzione di produttivita` individualmente riconosciuta
che potra` beneficiare della suddetta agevolazione, non potra` comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno 2014, ad euro 3.000 lordi.
In base al provvedimento, entro il 30 giugno 2014 ai ministeri dell’Economia, del Lavoro e dello Sviluppo Economico
compete il monitoraggio sull’agevolazione in esame, anche
al fine dell’eventuale adozione di specifiche proposte e iniziative di revisione.
Infine, continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013.
Contratti di inserimento - Presentazione
delle retribuzioni entro il 30 giugno 2014
INAIL, circ. 5 maggio 2014, n. 24
Con la circolare 5 maggio 2014, n. 24, l’Inail fornisce le
istruzioni operative per i datori di lavoro che hanno usufruito delle agevolazioni contributive connesse all’assunzione, negli anni 2009-2012, con il contratto di inserimento di
cui agli artt. 54-59 del D.Lgs. n. 276/2006.
Al riguardo, l’Istituto ricorda che l’art. 22, comma 3 della
legge n. 183/2011, che ha sostituito l’art. 54, comma 1,
lett. e) del D.Lgs. n. 276/2003, ha rinviato a un decreto del
Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione delle aree geografiche
presupposto per l’applicazione dell’incentivo connesso alla
PRATICA LAVORO 21/2014
stipula dei contratti di inserimento per gli anni 2009, 2010,
2011 e 2012. In precedenza, per l’individuazione delle predette aree territoriali erano stati emanati il D.M. 17 novembre 2005 con riferimento agli anni 2004-2005-2006, il
D.M. 31 luglio 2007 per l’anno 2007 e il D.M. 13 novembre
2008 per l’anno 2008.
In adempimento a quanto previsto dall’art. 54, comma 1,
lett. e) del D.Lgs. n. 276/2003, il D.M. 10 aprile 2013 (cfr.
Pratica Lavoro n. 30/2013, pag. 1293) individua le aree
geografiche che consentono di dare concreta applicazione
alle agevolazioni contributive previste, con riferimento alle
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francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Normativa
Notizie
assunzioni, nel periodo 1º gennaio 2009-31 dicembre
2012, delle donne.
Pertanto, fa presente l’Istituto, si rende necessario sintetizzare i contenuti del citato decreto, al fine di fornire alle
aziende istruzioni operative per la corretta fruizione dell’agevolazione.
Il contratto di inserimento - Quadro
di riferimento
A decorrere dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore
del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, per rendere conforme la
disciplina del contratto di inserimento agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, le disposizioni del
D.Lgs. n. 276/2003 sono state modificate dall’art. 8, comma 1 dello stesso D.L. n. 70/2011, convertito dalla L. n.
106/2011.
In particolare, la norma contempla fra i soggetti con i quali
e` possibile stipulare un contratto di inserimento «le donne
di qualsiasi eta` prive di un impiego regolarmente retribuito
da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il
tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20
punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali
quello maschile».
Pertanto, a decorrere dal 14 maggio 2011, per effetto delle
disposizioni sopravvenute e correlate al regolamento (CE)
n. 800/2008, richiamato dall’art. 59, comma 3 del D.Lgs. n.
276/2003, la fruizione delle agevolazioni contributive connesse all’assunzione con contratto di inserimento di donne
lavoratrici, nei limiti definiti dalla Riforma del lavoro, e` consentita a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
residenza e svolgimento delle prestazioni lavorative «in
una area geografica il cui tasso di occupazione femminile ...
sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il
tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello
maschile.».
Fermo, dunque, restando il requisito della residenza della
lavoratrice come disciplinato dall’articolo richiamato, ad esso si aggiunge l’ulteriore condizione che consiste nell’essere, le donne, «prive di un impiego regolarmente retribuito».
Deve cioe` trattarsi, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro nella circolare n. 34/2013 (cfr. Pratica Lavoro n. 34_35/2013, pag. 1452) e, ancor prima, nel D.M.
20 marzo 2013 (cfr. Pratica Lavoro n. 30/2013, pag.
1293), di lavoratrice che negli ultimi sei mesi:
non ha prestato attivita` lavorativa riconducibile ad un
962
rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei
mesi;
ovvero
ha svolto attivita` lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito
annuale minimo personale escluso da imposizione.
Di conseguenza, sono considerati non «regolarmente retribuiti»:
i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a sei
mesi;
le attivita` di lavoro autonomo e parasubordinato la cui
remunerazione, su base annuale, e` inferiore ai limiti esenti
da imposizione fiscale, rispettivamente, pari a 4.800 euro in
caso di lavoro autonomo propriamente detto o 8.000 euro
per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre
prestazioni di lavoro di cui all’art. 50, comma 1, lett. cbis) del D.P.R. n. 917/1986 (T.U. delle imposte sui redditi).
L’accertamento del requisito dell’essere «prive di impiego
regolarmente retribuito» prescinde dall’eventuale stato di
disoccupazione disciplinato dal D.Lgs. n. 181/2000 e, pertanto, non e` richiesta la registrazione della donna presso il
Centro per l’impiego.
Il datore di lavoro e` chiamato a verificare, in caso di assunzione di donne di qualsiasi eta`, che le lavoratrici siano residenti in regioni c.d. svantaggiate e che, nel periodo di sei
mesi antecedente alla data di assunzione, non abbiano
svolto un’attivita` di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno sei mesi (durata pari o superiore a sei
mesi) ovvero una collaborazione coordinata e continuativa
(o altra prestazione di lavoro di cui all’art. 50, comma 1,
lett. c-bis, del TUIR) la cui remunerazione annua sia pari o
superiore a 8.000 euro oppure un lavoro autonomo tale da
produrre un reddito annuo lordo pari o superiore a 4.800
euro.
Infine, l’Inail evidenzia che, a decorrere dal 1º gennaio
2013, il contratto di inserimento, introdotto dal D.Lgs. n.
276/2003, c.d. Legge Biagi, e finalizzato ad agevolare l’ingresso (o il reingresso) nel mercato del lavoro di particolari
categorie di soggetti ritenuti socialmente svantaggiati, e`
stato abrogato dalla legge n. 92/2012 (c.d. Riforma del
mercato del lavoro) che lo ha eliminato, facendo peraltro
salva l’applicazione delle disposizioni in materia - ivi comprese le agevolazioni contributive - in relazione alle assunzioni con tale tipologia contrattuale effettuate entro il 31
dicembre 2012.
Incentivi economici in misura superiore al 25%
Il D.M. 10 aprile 2013, emanato in attuazione dell’art. 22,
comma 3, L. n. 183/2011, ha stabilito che gli incentivi economici (c.d. agevolazioni contributive) per le assunzioni di
donne con contratto di inserimento si applicano solo nelle
21/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Notizie
aree geografiche individuate - mediante i dati Istat sulla
rilevazione delle forze di lavoro media 2008, 2009, 2010
e 2011 - come aventi un tasso di occupazione femminile
inferiore almeno di venti punti percentuali di quello maschile o un tasso di disoccupazione femminile superiore di dieci
punti percentuali rispetto a quello maschile.
In concreto, per accedere agli incentivi economici in misura superiore a quella del 25%, e` necessario che la lavoratrice, oltre a risiedere, svolga anche le prestazioni lavorative nelle seguenti aree previste dall’art. 1 del D.M. 10
aprile 2013:
Anno
Regioni
2009
Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna
2010
Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna
2011
Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia
2012
Veneto, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia
Inoltre, ai fini dell’ammissibilita` al beneficio in misura superiore al 25% rileva la data dell’assunzione operata con
contratto di inserimento lavorativo.
Coerentemente con quanto previsto dall’art. 59, comma
3, D.Lgs. n. 276/2003, la fruizione delle agevolazioni contributive nella misura superiore al 25% connesse all’assunzione della donna con contratto di inserimento lavorativo e` subordinata anche alle seguenti condizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008, vigenti dal 14
maggio 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 70/
2011:
intensita` lorda dell’aiuto: l’ammontare del beneficio,
con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non deve
superare il 50% (elevato al 75% nel caso di assunzione
di soggetti disabili) dei costi ammissibili ossia dei costi
salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi
all’assunzione;
incremento netto del numero dei dipendenti: l’assunzione con contratto di inserimento o reinserimento deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti
dello stabilimento interessato ovvero, quando l’assunzione
non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d’eta`, di riduzione volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamenti
per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale;
durata minima del contratto: il rapporto di lavoro deve
avere una durata, fissata nel contratto al momento della
PRATICA LAVORO 21/2014
stipula, pari ad almeno 12 mesi. L’agevolazione, tuttavia,
non e` esclusa nel caso in cui il rapporto di lavoro sia risolto
prima del termine di 12 mesi per giusta causa.
Incentivi economici in misura pari al 25%
Il D.M. 10 aprile 2013 fa salvi, all’art. 3, gli effetti dei contratti di inserimento stipulati negli anni dal 2009 al 2012
con riferimento alle aree individuabili ai sensi dell’art. 54,
comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 276/2003 nella formulazione
vigente.
Quindi, sono da considerarsi correttamente applicate le
agevolazioni in misura pari al 25% fruite dal datore di
lavoro per contratti di inserimento stipulati su tutto il territorio nazionale con donne, fermo restando che, per le assunzioni operate a decorrere dal 14 maggio 2011, e` necessario il requisito ulteriore dell’essere prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Infatti, in linea con l’orientamento ministeriale, la misura
del 25% non costituisce aiuto di Stato ai sensi della normativa comunitaria e, quindi, si applica su tutto il territorio
nazionale.
Resta ferma, comunque, la possibilita` per l’Istituto di verificare l’effettiva sussistenza di tale requisito.
Diversamente, la fruizione degli incentivi economici in misura superiore al 25% e` ammessa, come si e` detto, solamente nelle regioni indicate all’art. 1 del D.M. 10 aprile
2013 e sopra elencate.
Istruzioni operative
Nessun ulteriore adempimento e` richiesto ai datori di lavoro
che hanno fruito delle agevolazioni nella misura corretta e
in conformita` al D.M. 10 aprile 2013, incluso l’ulteriore
requisito richiesto per le assunzioni dal 14 maggio 2011,
di cui sopra.
I datori di lavoro che non hanno usufruito dell’agevolazione o ne hanno usufruito in misura inferiore devono trasmettere via Pec alla Sede competente, entro il 30 giugno
2014, una nuova dichiarazione delle retribuzioni in sostituzione di quella o di quelle gia` trasmesse per gli anni
2009-2012, nella quale devono essere indicate le retribuzioni parzialmente o totalmente esenti nonche´ il relativo
codice, indicato nella tabella allegata alla circolare in esame.
I datori di lavoro che hanno usufruito dell’agevolazione in
misura superiore al 25% senza avere i requisiti richiesti,
devono regolarizzare la propria posizione trasmettendo
via Pec alla Sede competente, entro il 30 giugno 2014,
una nuova dichiarazione delle retribuzioni in sostituzione
di quella o di quelle gia` trasmesse per gli anni 2009-2012,
utilizzando il predetto modello.
Alla ricezione delle dichiarazioni, le Sedi provvederanno a
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Normativa
Notizie
rideterminare il premio con apposito provvedimento di variazione da notificare agli interessati.
L’eventuale premio a debito dovra` essere pagato entro il
termine fissato dall’Inail e comunicato con il provvedimento
stesso.
L’eventuale premio a credito versato dovra` essere rimborsato.
964
In conclusione, l’Inail ricorda che le riduzioni in esame rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 1, comma 1175 della
legge n. 296/2006, per cui, in presenza di debiti insoluti,
non si fara` luogo a determinazione del premio con applicazione della riduzione non fruita o fruita in misura inferiore a quella spettante, se non previa regolarizzazione della
posizione contributiva.
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Riduzione premi Inail Imprese di somministrazione di lavoro
e settore navigazione
INAIL, nota 18 aprile 2014, n. 2899
INAIL, nota 30 aprile 2014, n. 228
Ai sensi dell’art. 1, comma 128 della legge n. 147/2013
(c.d. «legge di stabilita` 2014»), con effetto dal 1º gennaio
2014, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Inail, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, viene stabilita la riduzione percentuale dell’importo dei
premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare
per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000
milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per
l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno
2016.
Tale decreto ha il compito di definire anche le modalita` di
applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l’attivita` da non oltre un biennio, nel rispetto
delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale,
l’Inail ha approvato la determina n. 67/2014 (cfr. Pratica
Lavoro n. 15/2014, pag. 683), con la quale ha fissato, per
l’anno 2014, al 14,17% lo sconto applicabile alle aziende
nell’autoliquidazione 2014 e ha stabilito le modalita` applicative della riduzione.
Tale determina e` stata inviata al Ministero del lavoro per
l’adozione del provvedimento di competenza, da emanarsi
di concerto con il Ministro dell’economia.
Al fine di consentire alle imprese e agli altri soggetti assicuranti di beneficiare immediatamente della riduzione, sono stati differiti al 16 maggio 2014 sia il termine dell’autoliquidazione 2013/2014, sia il termine per il pagamento
di tutti gli altri premi speciali per i quali non e` prevista
l’autoliquidazione nonche´ sono stati aggiornati i servizi
telematici.
Imprese di somministrazione di lavoro
L’Inail, con nota n. 816 del 3 febbraio 2014 (cfr. Pratica
Lavoro n. 9/2014, pag. 435), ha reso noto che la riduzione
dell’importo dei premi assicurativi prevista dalla legge n.
147/2013 si applica anche ai premi dovuti dalle societa` di
PRATICA LAVORO 21/2014
somministrazione di lavoro, facendo riserva di comunicare
le modalita` di applicazione della riduzione successivamente
all’emanazione del decreto ministeriale, nonche´ agli aggiornamenti dell’applicativo «Somministrazione di lavoro».
Con la nota n. 2899 del 18 aprile 2014, l’Istituto fornisce
le istruzioni operative in merito alle societa` di somministrazione di lavoro, comunicando che saranno aggiornati i programmi di calcolo nell’applicativo «Somministrazione di lavoro» al fine di applicare la riduzione del 14,17% ai premi
trimestrali di competenza dell’anno 2014 da versare entro
le seguenti scadenze:
16 maggio 2014 per i contratti del periodo gennaio-marzo 2014;
20 agosto 2014 per i contratti del periodo aprile-giugno
2014;
16 novembre 2014 per i contratti del periodo luglio-settembre 2014;
16 febbraio 2015 per i contratti del periodo ottobre-dicembre 2014.
La riduzione si applica anche al premio supplementare silicosi.
L’Istituto fa presente che alcune schermate dell’applicativo
saranno modificate nel modo seguente.
L’utente abilitato con il profilo «Funzionario», dopo aver
ricercato il singolo contratto seguendo il percorso «Contratti di prestazione/Missione/Ricerca e aver selezionato
«Visualizza» nella colonna «Dettagli», inserisce i dati retributivi attivando il tasto «Retribuzioni», dopo aver selezionato il trimestre di interesse.
Nella sezione «Retribuzione del contratto di somministrazione» sono previsti i seguenti nuovi campi:
Codice 166 - Riduzione L.147/2013;
Riduzione 14.17%.
Inoltre, e` stata sostituita la vecchia dicitura «Premio
A.N.M.I.L.» con «Addizionale ex ANMIL».
Il campo «Retribuzione» del periodo non prevede piu` l’inserimento dei decimali e nel riquadro «Premio» gli importi
sono ora visualizzati con arrotondamento alla seconda cifra
decimale.
Nella sezione «Premio» sono previsti i seguenti campi:
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Riduzione legge 147/2013, nel quale e` riportato l’importo della riduzione calcolata in percentuale sull’importo del
premio infortuni dato dalla retribuzione per il tasso medio o
medio ponderato della voce di tariffa corrispondente alla
lavorazione svolta presso l’impresa utilizzatrice, con arrotondamento alla seconda cifra decimale;
Riduzione legge 147/2013 per premio silicosi, nel quale e`
riportato l’importo della riduzione calcolata in percentuale
sull’importo del premio supplementare silicosi determinato
applicando alle retribuzioni totali il tasso silicosi che risulta
per l’impresa utilizzatrice, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
Gli arrotondamenti sono effettuati:
al centesimo superiore se la terza cifra decimale e` uguale
o maggiore di cinque (es.: 2.043,3651 e` arrotondato a
2.043,37);
al centesimo inferiore se la terza cifra decimale e` minore
di cinque (es.: 2.043,3641 e` arrotondato a 2.043,36).
Inserite le retribuzioni, l’utente attiva il tasto «Calcola
premio». La procedura calcola il premio infortuni del lavoratore in somministrazione e l’importo della riduzione
legge 147/2013, somma al premio al netto della riduzione l’importo dell’addizionale ex ANMIL, quindi determina
il premio dovuto per il trimestre interessato. L’utente attiva il tasto «Salva» e la procedura memorizza le retribuzioni inserite nel trimestre per il lavoratore in somministrazione.
Le retribuzioni possono essere comunicate anche con modalita` offline.
Dopo l’accesso all’applicativo «Somministrazione di lavoro», l’utente deve selezionare dal menu` «Servizi» il sottomenu` «Offline», scegliere la funzione «Invio Offline modelli
INAIL», selezionare «Upload dei file delle retribuzioni», acquisire con il tasto «Sfoglia» il file in formato xml e cliccare
su «Invia». Gli utenti possono accedere alla funzione «Lista
retribuzioni», selezionando dal menu` «Servizi», il sottomenu` «Retribuzioni».
La funzione permette all’utente di ricevere all’indirizzo di
posta elettronica inserito nell’apposito campo la lista dei
contratti di prestazione per i quali non e` stata comunicata
la retribuzione effettiva trimestrale dei lavoratori somministrati e la lista dei contratti di prestazione per i quali la
societa` di somministrazione ha comunicato la retribuzione
effettiva trimestrale dei lavoratori somministrati (il dato e`
esposto per trimestre).
Le nuove liste indicheranno per ogni contratto l’importo
della riduzione legge 147/2013.
Nella pagina iniziale dell’applicativo saranno pubblicati appositi messaggi informativi agli utenti.
In occasione del rilascio dell’aggiornamento sara` pubblicato
il seguente avviso:
968
«L’art. 1, comma 128, della legge 147/2013 ha disposto
che con effetto dal 1º gennaio 2014 e` stabilita una riduzione percentuale dell’importo dei premi assicurativi. Il decreto interministeriale in corso di emanazione (di approvazione della determina del Presidente dell’Inail 67/2014) ha
stabilito che per il 2014 la riduzione e` pari al 14,17%. Sono
stati pertanto aggiornati i programmi di calcolo dei premi.
La riduzione del 14,17% si applica anche al premio supplementare silicosi».
Appena disponibile il batch di aggiornamento per l’applicazione della riduzione ai premi originati dai contratti gia`
retribuiti prima del rilascio dell’aggiornamento, sara` pubblicato il seguente avviso:
«Gli utenti che avevano gia` trasmesso i dati retributivi prima dell’aggiornamento del xx.xx.xxxx possono consultare
gli importi dei premi relativi al primo trimestre 2014 aggiornati con la riduzione legge 147/2013».
Settore navigazione
Con la nota 30 aprile 2014, n. 228, l’Inail fornisce istruzioni per l’autoliquidazione del premio 2013/2014 per il
settore della navigazione.
Ai sensi dell’art. 10, comma 3 del decreto-legge n. 76/
2013, a decorrere dal 1º gennaio 2014, e` stata trasferita
all’Inps la gestione diretta delle attivita` inerenti l’accertamento e riscossione di contributi e all’erogazione delle prestazioni previdenziali con riferimento all’indennita` economica per malattia, maternita`, disabilita` e donazione sangue
per il personale assicurato presso l’ex-Ipsema.
Di conseguenza, l’Istituto precisa che, a partire dal 1º gennaio 2014, l’armamento non dovra` piu` versare all’Inail settore navigazione:
i contributi per malattia e maternita`;
i contributi non obbligatori per malattia e infortuni derivanti dai contratti collettivi (CLR o indennita` «una tantum»
per infortuni gravi o per morte);
il premio aggiuntivo del 2,75% per assicurare, facoltativamente, le prestazioni di malattia in gestione complementare agli equipaggi dei rimorchiatori addetti al traffico locale nei porti, del naviglio ausiliario, e del diporto e delle navi
adibite al traffico locale.
A decorrere dal 1º gennaio 2014 non sara` piu` riscosso
dall’Inail il contributo aggiuntivo «Ebipesca» dello 0,50%
per i lavoratori della pesca marittima per effetto della L. n.
99/2013 cui ha fatto seguito la disdetta della convenzione
per la riscossione del contributo a favore dell’Ente bilaterale.
Le imprese armatoriali dovranno effettuare esclusivamente
con modalita` telematiche utilizzando i servizi on-line del
Settore Navigazione i seguenti adempimenti:
dichiarazione delle retribuzioni necessaria per calcolare i
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premi assicurativi in occasione dell’autoliquidazione annuale;
comunicazione motivata della riduzione delle retribuzioni
presunte per il versamento della rata di premio anticipato,
sempre nell’ambito dell’autoliquidazione annuale dei premi;
comunicazione di volersi avvalere della facolta` di rateizzare il pagamento del premio annuale di autoliquidazione.
Le imprese di armamento dovranno versare il premio alla
Sede Compartimentale competente del Settore Navigazione tramite Mav bancario attraverso l’applicativo «Pagamenti Contributi on-line» specifico per il Settore Navigazione.
Entro il 16 Maggio 2014 le imprese dovranno:
versare il premio definitivo per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dovuto per
l’anno 2013 e il premio provvisorio anticipato dovuto per
l’anno 2014;
inviare la denuncia delle retribuzioni sempre per via telematica.
In seguito allo slittamento dei termini di presentazione delle
denunce assicurative, per procedere all’autoliquidazione
del premio anticipato 2014 e, ove necessario, per rettificare
il premio definitivo 2013 per quest’anno, l’Inail fa presente
che si deve utilizzare il servizio on-line «Denunce Trasmesse» anziche´ il servizio «Autoliquidazione Infortuni».
Al servizio «Denunce Trasmesse» si accede tramite la maschera di login che prevede l’inserimento del conto e relativa autenticazione.
Dopo la fase di autenticazione, il sistema propone le assicurazioni definitive 2013 per il conto acquisito; l’utente
procedera` secondo le regole note all’attivazione dei seguenti processi:
selezione dell’assicurazione da trattare;
rettifica eventuale del premio definitivo;
inserimento del premio anticipato.
Sono disponibili le tariffe aggiornate per il premio 2014 e i
servizi on-line sono stati predisposti per permettere l’applicazione automatica della riduzione del premio qualora ricorrano le condizioni previste.
La riduzione per le navi gia` armate con data anteriore al 3
gennaio 2012 e` riconosciuta in base all’andamento infortunistico registrato per ciascun certificato per il triennio
2010-2012. L’individuazione dei certificati destinatari della riduzione viene effettuata attraverso il confronto tra
l’indice di gravita` aziendale (IGA) riferito a ciascun certificato o azienda e l’indice di gravita` medio per categoria
assicurativa (IGM), che costituisce il benchmark di riferimento.
Nel caso l’IGA risulti uguale o inferiore all’IGM, l’armatore,
per quel certificato, ha diritto alla riduzione del premio.
PRATICA LAVORO 21/2014
Per queste imprese il calcolo del premio ridotto e` effettuato
automaticamente dal servizio on-line «autoliquidazione
premio anticipato anno 2014».
Nella tabella 1 sono riportati per ciascuna categoria di naviglio gli IGM di riferimento.
Tabella 1
Gestione navigazione
Codici
IGM
11, 12, 13, 16, 20, 21
14,27
30, 31
9,37
73
7,28
71, 72
10,88
Rimorchiatori
40
10,80
Naviglio ausiliario
50
8,54
80, 81
3,06
82
6,32
60, 61
4,19
Trasporto passeggeri
Trasporto merci
Pesca costiera
Pesca mediterranea
e oltre gli stretti
Diporto
Diporto a noleggio
Traffico locale
Per le Imprese di armamento con inizio attivita` da non oltre
il biennio (decorrenza 3 gennaio 2012) il beneficio della
riduzione del premio (14,17%) e` subordinato alla presentazione entro il 30 giugno 2014 di apposita domanda utilizzando il modulo disponibile su www.inail.it - Naviganti Vai alla modulistica - settore navigazione.
Tale modulo va compilato, seguendo le istruzioni contenute nella guida alla compilazione della domanda di riduzione
del premio nei primi due anni di attivita`, ed inoltrato in
formato pdf attraverso il nuovo servizio on-line «Presentazione istanza riduzione premio legge di stabilita`». L’applicazione della riduzione del premio e` subordinata alla verifica della regolarita` contributiva e al rispetto delle norme in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro che preveda di erogare, ai sensi dell’art.
28, comma 6 del D.P.R. n. 1124/1965, retribuzioni inferiori
a quelle effettivamente corrisposte nell’anno precedente,
puo` calcolare la rata di premio sul minore importo presunto
e deve darne comunicazione motivata tramite il servizio online di «Denunce Trasmesse» entro il 16 maggio 2014,
contestualmente al pagamento del premio di autoliquidazione.
Le imprese possono usufruire della rateazione in quattro
rate del premio risultante dall’autoliquidazione 2013/
2014, utilizzando il servizio di «Denunce Trasmesse» per
il Settore Navigazione barrando l’apposita casella del modello telematico.
Per effetto del rinvio al 16 maggio 2014 il piano rate prevede il pagamento delle prime due alla stessa scadenza del
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16 maggio per un importo pari al 50% del premio senza
maggiorazione di interessi.
La 3a rata, che scade il 16 agosto 2014, e` stata differita di
diritto al 20 agosto 2014, pari al 25% del premio maggiorata degli interessi calcolati applicando il tasso medio di
interesse dei titoli di stato nell’anno precedente.
La 4a rata scade il 17 novembre 2014 (in quanto il 16
novembre e` domenica), pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi calcolata come sopra indicato.
Le rate dovranno essere pagate utilizzando esclusivamente
il Mav bancario predisposto dalla procedura informatica.
L’Istituto precisa che la rateazione puo` riguardare soltanto il
versamento dei premi per infortuni e malattia professionale
non i contributi per malattia complementare extra legem e
le indennita` contrattuali.
Per queste due ultime voci contributive eventuali conguagli
relativi all’anno 2013 dovranno essere versati entro il 16
maggio 2014 con il pagamento della prima rata.
Il Ministero dell’Economia e delle finanze - Dipartimento del
Tesoro - ha fissato nella misura del 2,08% il tasso medio di
interesse dei titoli del debito pubblico dell’anno 2013, da
utilizzare per il calcolo degli interessi per i pagamenti rateali
del premio di autoliquidazione 2013/2014.
Pertanto, i coefficienti applicabili alla terza e quarta rata
sono i seguenti:
Scadenza rate
Coefficienti
16 agosto 2014
0,00524274
17 novembre 2014
0,01048548
Quest’anno per effetto della legge n. 99/2013 le imprese di
armamento dovranno fare riferimento a due piani tariffari
diversi.
Per il conguaglio del premio definitivo dovuto per l’anno
2013 le aliquote da applicare per il relativo pagamento
sono quelle riportate nella Tabella 2, approvate ai sensi
dell’art. 40, comma 2 del D.P.R. n. 1124/1965, con la delibera del Consiglio di amministrazione ex Ipsema n. 155
del 9 ottobre 2006.
Categorie assicurative
Categorie assicurative
Aliquota %
30
Trasporto merci internazionale
11,60 + 0,02 (*)
31
Trasporto merci RFI
6,77 + 0,02 (*)
40
Rimorchiatori
4,40
50
Attivita` ausiliarie
6,06
60
Traffico locale
5,20
61
Traffico locale con contratti
5,28
71
Pesca oltre gli stretti
7,80 (**)
72
Pesca mediterranea
7,80 (**)
73
Pesca costiera
6,38 (**)
80
Diporto
4,50
81
Diporto con contratti
4,58
82
Diporto a noleggio
5,28
(*) Aliquota aggiuntiva Fondo vittime amianto.
(**) Tariffa comprensiva del contributo Ebipesca dello 0,50%.
Per il calcolo del premio provvisorio anticipato per l’anno
2014, l’Istituto fa presente che le aliquote, da applicare
sono indicate nella seguente Tabella 3 in vigore dal 1º
gennaio 2014, approvate con determina n. 62/2014 del
Presidente dell’Inail.
In base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 istitutiva
del Fondo per le vittime dell’amianto, dal regolamento del
Fondo disciplinato con D.M. n. 30/2011, dalla circolare Inail
n. 32/2011 e dalla determina del Presidente dell’Istituto n.
296/2013, l’aliquota aggiuntiva a carico delle imprese di
armamento e` stata fissata, a decorrere dall’anno 2013 nella
misura dello 0,02%, essa si somma all’aliquota base stabilita per il premio assicurativo ordinario delle navi battenti
bandiera italiana nelle categorie 11, 20, 21, 30, 31.
Tabella 3
Anno 2014
Codice
Categorie assicurative
Aliquota %
11
Concessionari di bordo
12
Personale addetto alle prove in mare
5,80
Aliquota %
13
Tecnici e Ispettori
5,80
5,88 + 0,02 (*)
16
Appalti ai servizi di bordo
5,75
Tabella 2
Codice
Codice
5,80 + 0,02 (*)
11
Concessionari di bordo
12
Personale addetto alle prove in mare
5,88
20
Trasporto passeggeri
5,80 + 0,02 (*)
13
Tecnici e Ispettori
5,88
21
Trasporto passeggeri RFI
5,65 + 0,02 (*)
16
Appalti ai servizi di bordo
5,83
30
Trasporto merci nazionale
6,92 + 0,02 (*)
20
Trasporto passeggeri
5,88 + 0,02 (*)
30
Trasporto merci internazionale
11,52 + 0,02 (*)
21
Trasporto passeggeri RFI
5,65 + 0,02 (*)
31
Trasporto merci RFI
6,77 + 0,02 (*)
30
Trasporto merci nazionale
7,00 + 0,02 (*)
40
Rimorchiatori
970
4,32
21/2014 PRATICA LAVORO
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Codice
Categorie assicurative
Aliquota %
50
Attivita` ausiliarie
5,98
60
Traffico locale
5,20
71
Pesca oltre gli stretti
7,30 (**)
72
Pesca mediterranea
7,30 (**)
73
Pesca costiera
5,88 (**)
80
Diporto
4,50
82
Diporto a noleggio
5,20
(*) Aliquota aggiuntiva Fondo vittime amianto.
(**) Tariffa scorporata del contributo Ebipesca dello 0,50% che
l’Inail Settore navigazione non potra` piu` riscuotere con il premio
provvisorio 2014 a partire dal 1º gennaio 2014.
L’Istituto fa presente che le navi da diporto iscritte nel R.I. e
impiegate esclusivamente in attivita` di noleggio per finalita`
turistiche sono classificate nella «categoria 20 Trasporto
passeggeri» con la medesima aliquota (5,80).
Inoltre, le categorie assicurative con codice 61 e 81 riguardanti il traffico locale con contratti e il diporto con contratti
non sono piu` previste sempre per effetto della determina n.
62/2014.
Per il personale impiegato nelle seguenti attivita` si applica
l’aliquota di premio relativa alla categoria assicurativa a cui
appartiene l’unita` su cui il personale e` imbarcato:
Comandata
Corsi professionali
Allievi nautici
Le aliquote indicate nelle sopra riportate tabelle tariffarie
devono essere applicate alle retribuzioni imponibili per il
calcolo del premio e comprendono:
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al Testo unico approvato con D.P.R. n.
1124/1965;
l’assicurazione per le prestazioni erogate ai marittimi dichiarati temporaneamente non idonei alla navigazione, ai
sensi della legge n. 1486/1962 (pari a 0,15%).
Resta confermata l’aliquota aggiuntiva del 5,0% per l’assicurazione obbligatoria dei maggiori rischi di palombari e
sommozzatori, per il rischio guerra e per il personale adibito
alle attivita` di manutenzione dei pozzi di estrazione di fonti
di energia, su qualsiasi tipo di naviglio imbarcati (i nominativi devono essere comunicati unitamente all’autoliquidazione).
Tale copertura puo` avere una durata flessibile, per periodi
comunque non inferiori a trenta giorni e puo` essere accesa
anche in corso d’anno.
Per comunicare correttamente il numero delle persone assicurate e delle giornate di lavoro, nella denuncia delle
retribuzioni per il calcolo del premio definitivo per l’anno
2013, si raccomanda di indicare sia il numero dei dipen-
PRATICA LAVORO 21/2014
denti distinti per qualifica, complessivamente impiegati a
servizio della nave per il periodo assicurato prescindendo
dalla durata del rapporto, sia il numero di giornate lavorative riferite a ciascuna qualifica nonche´ le relative retribuzioni.
Al fine di consentire all’Istituto di aggiornare la posizione
assicurativa in maniera coerente con la documentazione di
bordo, l’Istituto invita le imprese ad utilizzare l’applicativo
disponibile nei servizi on-line del Settore navigazione per
comunicare la tabella di armamento di cui e` dotata l’unita`
navale assicurata e le eventuali variazioni.
In occasione degli adempimenti connessi all’autoliquidazione, gli armatori autorizzati alla costituzione del ruolo unico
devono inviare alla Sede competente del Settore navigazione i dati aggiornati relativi alla consistenza della flotta, entro il 16 maggio 2014.
Tale autorizzazione e` subordinata all’appartenenza delle
navi alla stessa categoria assicurativa e con il medesimo
profilo tariffario.
Nel caso dei certificati del ruolo unico per il beneficio della
riduzione del premio occorre fare riferimento al certificato
del ruolo unico stesso e non a quello delle singole navi.
L’Istituto indica gli obblighi a carico dell’armatore in materia
di variazione del rischio assicurativo come da D.P.R. n.
1124/1965:
il datore di lavoro deve provvedere tramite il Servizi online Settore navigazione - comunicazioni variazioni anagrafiche - alla denuncia delle variazioni riguardanti l’individuazione del titolare dell’azienda, il domicilio e la residenza di
esso, nonche´ la sede dell’azienda, entro trenta giorni da
quello nel quale le variazioni si sono verificate (art. 12,
D.P.R. n. 1124/1965);
l’armatore deve denunciare utilizzando il suddetto servizio on-line alla Sede competente del Settore navigazione
per l’assicurazione, entro il termine di otto giorni, ogni
variazione delle caratteristiche della nave, dei servizi o della
composizione dell’equipaggio che possa modificare sostanzialmente il rischio dell’assicurazione e l’ammontare delle
retribuzioni imponibili (art. 17, D.P.R. n. 1124/1965);
se l’attivita` di navigazione viene esercitata in modo non
continuativo, l’armatore deve denunciare attraverso i Servizi on-line Settore navigazione - comunicazioni variazioni
anagrafiche - alla Sede competente del Settore navigazione
i periodi di sospensione dell’attivita`, comunicando tempestivamente le date di disarmo e riarmo e quelle di inizio e
fine degli eventuali periodi di C.i.g.s., in quanto le comunicazioni individuali UNIMARE non esonerano l’armatore
da tale obbligo. La regolazione del premio deve essere
effettuata in sede di autoliquidazione;
la mancata presentazione della denuncia del premio
provvisorio per l’anno 2014 in occasione dell’autoliquida-
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zione deve essere motivata dall’armatore con la previsione
di disarmo per l’intero anno con apposita comunicazione
presente nella procedura dell’autoliquidazione, entro il 16
maggio dell’anno in corso.
Ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 1124/1965, l’imponibile
per il calcolo dei premi e dei contributi non puo` essere
inferiore a quello determinato sulla base delle retribuzioni
convenzionali mensili che sono state aggiornate con contratto collettivo nazionale sottoscritto il 2 dicembre 2011 e
di seguito riportate.
Pesca costiera e mediterranea
Decorrenza
01/01/2013
Comandante, Motorista capopesca
E 1.348,47
Marinaio
E 1.196,17
Giovanotto/Mozzo
E 1.044,22
Pesca oltre gli stretti
Decorrenza
01/01/2013
Comandante
E 3.055,89
Direttore di macchina
E 2.354,54
Primo ufficiale
E 1.962,74
Secondo ufficiale
E 1.744,40
Nostromo
E 1.564,29
Marinaio
E 1.417,44
Giovanotto
E 1.163,50
Mozzo
E 1.133,21
L’art. 44 del D.P.R. n. 1124/1965 dispone che il datore di
lavoro in occasione della denuncia di autoliquidazione puo`
detrarre dall’importo dovuto a titolo di premio anticipato
per l’anno in corso l’eventuale credito risultante dalla regolazione del premio per l’esercizio precedente.
Resta facolta` delle imprese recuperare l’eventuale credito
maturato inviando una specifica richiesta di rimborso alla
competente Sede del Settore navigazione dell’Istituto.
Per verificare la correttezza degli adempimenti contributivi,
l’Istituto invita gli armatori e loro delegati ad interrogare la
specifica funzione predisposta nei servizi on-line «situazione assicurativa», segnalando alla Direzione competente del
Settore navigazione eventuali anomalie. L’Istituto fa presente che i servizi on-line per l’autoliquidazione del premio
2013/2014 sono disponibili con accesso da www.inail.it Naviganti - Vai ai servizi - Servizi on-line Settore navigazione
- Denunce trasmesse -.
A tal proposito, l’Inail ricorda che le imprese possono delegare ad altro soggetto la gestione assicurativa previa appo-
972
sita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante
della societa` armatrice e accompagnata da fotocopia di
un documento d’identita` in corso di validita`, nella quale
si evidenzi l’elenco delle navi per le quali l’armatore intende
avvalersi della delega per i servizi on-line.
La password viene recapitata al soggetto delegato per posta, oppure consegnata a mano presso la Sede compartimentale Settore navigazione competente.
Tutte le informazioni e il fac-simile della dichiarazione sono
pubblicati in www.inail.it - naviganti - Servizi on-line - Servizi on-line Settore navigazione - Richiesta user-id e password.
Il contact center multicanale, spiega l’Istituto, fornisce tutte
le informazioni richieste dagli utenti attraverso il numero
verde gratuito 803.164, mentre per le chiamate da cellulare
e` disponibile il servizio a pagamento (numero 06 164164).
Gli operatori sono a disposizione dal lunedı` al venerdı` dalle
ore 8.00 alle ore 20, sabato e prefestivi dalle ore 8 alle ore
14.
Per gli utenti del Settore navigazione e` attivo un apposito
servizio di help-desk per la soluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, raggiungibile al seguente indirizzo: [email protected].
L’Inail fa presente che per informazioni di carattere generale sull’autoliquidazione del premio 2013/2014 gli uffici
amministrativi delle Sedi compartimentali Inail per il Settore
navigazione sono disponibili ai seguenti indirizzi di posta
elettronica:
Sede compartimentale di Genova
e-mail: [email protected]
PEC: [email protected]
Sede compartimentale di Napoli
e-mail: [email protected]
PEC: [email protected]
Sede compartimentale di Palermo
e-mail: [email protected]
PEC: [email protected]
Sede compartimentale di Trieste
e-mail: [email protected]
PEC: [email protected]
Infine, l’Inail precisa che ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.inail.it «INAIL Per» - naviganti -.
21/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Notizie
Interessi di mora - Nuova misura
INPS, circ. 2 maggio 2014, n. 54
L’Inps, con la circolare 2 maggio 2014, n. 54, rende noto
che la nuova misura degli interessi di mora di cui al comma
9 dell’art. 116 della L. n. 388/2000 e` fissata al 5,14% in
ragione annuale a far data dal 1º maggio 2014.
L’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 prevede l’applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme
iscritte a ruolo a decorrere dalla notifica della cartella e fino
alla data del pagamento, nella misura determinata annualmente con decreto del Ministero delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore
del 4 marzo 2013, aveva fissato l’incremento, a decorrere
dal 1º maggio 2013, della misura degli interessi di mora per
ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al
5,2233% in ragione annuale.
Considerando che il citato art. 30 prevede che il tasso degli
PRATICA LAVORO 21/2014
interessi di mora sia determinato annualmente, l’Agenzia
delle Entrate, interpellata la Banca d’Italia, con provvedimento protocollo n. 51685/2014 del 10 aprile 2014, ha
disposto la riduzione della misura degli interessi di mora
per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al
5,14% in ragione annuale.
La variazione decorre dal 1º maggio 2014.
In ragione del predetto provvedimento, e` modificata la misura degli interessi di mora di cui al comma 9, art. 116 della
L. n. 388/2000. Tale norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate
nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo art. 116, senza che il contribuente abbia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora
di cui al citato art. 30 del D.P.R. n. 602/1973.
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Normativa
Notizie
Validita` delle comunicazioni obbligatorie
dei datori di lavoro
INPS, circ. 6 maggio 2014, n. 57
Con la circolare 6 maggio 2014, n. 57, l’Inps chiarisce i
casi di validita` delle comunicazioni obbligatorie dei datori di
lavoro anche ai fini degli obblighi di comunicazione della
rioccupazione del lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e in deroga), mobilita` ordinaria e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e mini-ASpI.
L’art. 9, comma 5 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76
(c.d. «Decreto lavoro») (cfr. Pratica Lavoro n. 29/2013,
pag. 1241), convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99,
attraverso l’interpretazione autentica dell’art. 4-bis, comma
6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha disposto che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente a carico del datore
di lavoro ed inviate dallo stesso datore di lavoro al Servizio
competente nel cui ambito territoriale e` ubicata la sede di
lavoro «sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti
anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni
regionali e territoriali del lavoro, dell’Inps, dell’Inail o di altre
forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche´ nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle
province».
La predetta disposizione, di dichiarata natura interpretativa
estensiva, influisce sugli effetti delle suddette comunicazioni e deve essere necessariamente coordinata con quanto
disposto dall’art. 8, comma 5 del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n.
160, in materia di integrazioni salariali ordinarie, straordinarie, in deroga, dall’art. 9, comma 1, lett. d), della legge
23 luglio 1991, n. 223 relativamente all’indennita` di mobilita`, anche in deroga, dall’art. 3 del D.M. 17 febbraio 1993,
n. 142, di applicazione dell’art. 7, comma 5, della legge 23
luglio 1991, n. 223, relativo ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, nonche´ dall’art. 2 della legge 28
giugno 2012, n. 92 in materia di disoccupazione ASpI e
mini-ASpI.
Quadro generale di riferimento precedente
al D.L. n. 76/2013
Preliminarmente, l’Inps illustra il quadro generale di riferi-
974
mento precedente al D.L. n. 76/2013 con specifico riferimento a:
integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga;
mobilita` ordinaria e in deroga, corresponsione anticipata
dell’indennita` di mobilita` e trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia;
disoccupazione ASpI e mini-ASpI.
Integrazioni salariali ordinarie, straordinarie
e in deroga
L’art. 8 del D.L. n. 86/1988, convertito dalla L. n. 160/1988,
al comma 4, prevede che il lavoratore che svolga attivita` di
lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
Il successivo comma 5 specificamente dispone che il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla Sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attivita`.
L’elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale
e della Corte di Cassazione, consolidatasi in un costante
indirizzo, ha precisato che, nel caso in cui il lavoratore non
adempia all’obbligo della comunicazione preventiva all’Istituto, decade dall’intero periodo di concessione del trattamento di integrazione salariale.
Pertanto, precedentemente alla novella legislativa in parola,
il lavoratore che riprendeva a svolgere attivita` lavorativa
remunerata in costanza del trattamento di integrazione
salariale doveva in ogni caso comunicare preventivamente
la rioccupazione per evitare di incorrere nella sanzione decadenziale che comportava la perdita del diritto al trattamento fin dall’inizio della sua concessione.
Mobilita` ordinaria e in deroga, corresponsione
anticipata dell’indennita` di mobilita` e trattamenti
speciali di disoccupazione per l’edilizia
In base a quanto disposto dall’art. 8, commi 6 e 7 della
legge n. 223/1991, in costanza del trattamento dell’indennita` di mobilita`, i lavoratori hanno facolta` di svolgere attivita` di lavoro subordinato remunerato, a tempo parziale o a
tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista di
21/2014 PRATICA LAVORO
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Notizie
mobilita` con la sospensione della relativa indennita`. In tali
ipotesi i lavoratori beneficiari del trattamento di mobilita`,
anche in deroga, devono darne comunicazione alla competente struttura territoriale dell’Inps entro 5 giorni dall’avvenuta rioccupazione.
Al riguardo, l’Inps evidenzia che, a seguito della corresponsione anticipata dell’indennita` di mobilita` di cui all’art. 7,
comma 5, L. n. 223/1991, l’art. 3 del D.M. 17 febbraio
1993, n. 142, di applicazione del predetto art. 7, comma
5, prevede l’obbligo in capo al lavoratore di comunicare,
entro 10 giorni, l’eventuale rioccupazione intervenuta nei
24 mesi successivi alla data della corresponsione dell’anticipazione, che determina la restituzione di quanto percepito.
Quindi, antecedentemente alla novella legislativa in argomento, l’omissione delle predette comunicazioni entro il
termine di legge determinava, in ogni caso, nell’ipotesi di
cui all’art. 9, comma 1, lett. d), L. n. 223/1991, come modificato dall’art. 4, comma 38, L. n. 608/1996, la cancellazione dalle liste di mobilita` e la decadenza dal diritto al
trattamento con decorrenza dall’inizio della rioccupazione,
mentre nel caso di cui all’art. 3 del D.M. n. 142/1993 la
restituzione di quanto corrisposto, maggiorato degli interessi.
La suesposta disciplina inerente all’indennita` di mobilita`,
ordinaria e in deroga, si applica anche ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art. 11, comma
2, L. n. 223/1991 e di cui all’art. 3, comma 3, D.L. n. 299/
1994, convertito dalla L. n. 451/1994.
Disoccupazione ASpI e mini-ASpI
L’art. 2, commi 15 e 23 della legge 28 giugno 2012, n. 92
(c.d. Riforma del mercato del lavoro), dispone che in caso di
nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto
di lavoro subordinato, le indennita` di disoccupazione ASpI
e Mini-ASpI sono sospese d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 9-bis, comma 2 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, rispettivamente, fino ad un
massimo di sei mesi e fino ad un massimo di cinque giorni
al termine dei quali l’indennita` riprende a decorrere dal
momento in cui era rimasta sospesa.
Nuova disciplina delle comunicazioni
di rioccupazione con riferimento alle integrazioni
salariali ordinarie, straordinarie e in deroga
La norma di cui all’art. 8, comma 5 della legge n. 160/1988
e` stata emanata in un periodo in cui non vigeva l’obbligo
per il datore di lavoro di presentare la comunicazione preventiva di assunzione; tale obbligo, infatti, e` stato, introdotto dall’art. 1, comma 1180 della legge n. 296/2006 che
PRATICA LAVORO 21/2014
ha novellato l’art. 9-bis del decreto-legge n. 510/1996,
convertito dalla legge n. 608/1996.
Con la legge n. 296/2006 si e` introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva, entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di
lavoro, per i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per le tipologie di rapporto di lavoro subordinato e
alcune tipologie di lavoro autonomo (in forma coordinata e
continuativa), anche nella modalita` a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, nonche´ nei casi di tirocini di formazione e di orientamento e di ogni altro tipo di esperienza
lavorativa ad essi assimilata (art. 9-bis, L. n. 608/1996 come
modificato dall’art. 1, comma 1180, L. n. 296/2006).
Le predette comunicazioni preventive obbligatorie dei datori di lavoro sono gestite dal Ministero del lavoro tramite il
sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie
(mod. «UniLAV») e acquisite nelle procedure Inps.
Con l’introduzione dell’art. 9, comma 5, D.L. n. 76/2013, si
e`, in sostanza, attribuito alla previsione normativa di cui
all’art. 4-bis, comma 6, D.Lgs. n. 181/2000, la funzione di
assolvere a qualsiasi obbligo informativo ulteriore eventualmente connesso, anche indirettamente, al rapporto di lavoro, in omaggio al principio della «pluriefficacia della comunicazione».
In merito alla decadenza dal diritto di cui all’art. 8, comma
5, legge n. 160/1988, il Ministero del lavoro, con risposta
all’interpello n. 19 del 1º agosto 2012, aveva gia` ritenuto
che «non trovi piu` applicazione, almeno con riferimento
alle tipologie lavorative oggetto della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto, l’obbligo imposto al
prestatore di lavoro di comunicare all’Istituto lo svolgimento di attivita` di lavoro autonomo o subordinato durante il
periodo di integrazione salariale ex art. 8, comma 4, L. n.
160/1988».
A seguito dell’intervento della citata norma interpretativa,
le comunicazioni preventive del datore di lavoro sono ora
valide anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione posti a carico del lavoratore dall’art. 8, comma
5 della legge n. 160/1988, per le integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga.
Nuova disciplina delle comunicazioni
di rioccupazione con riferimento all’indennita`
di mobilita` anche in deroga, alla corresponsione
anticipata dell’indennita` di mobilita`
e ai trattamenti speciali di disoccupazione
per l’edilizia
L’ampia formulazione della norma in esame, stabilendo che
le comunicazioni obbligatorie a carico del datore di lavoro
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Notizie
sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di
comunicazione a qualsiasi titolo posti anche a carico dei
lavoratori nei confronti dell’Inps, e` applicabile anche alle
comunicazioni previste dall’art. 9, comma 1, lett. d) della
L. n. 223/1991 e dall’art. 3 del D.M. 17 febbraio 1993, n.
142, riguardanti l’inizio della rioccupazione durante la fruizione dell’indennita` di mobilita`, compresa quella in deroga,
nei 24 mesi successivi alla corresponsione anticipata della
mobilita` e dei trattamenti speciali di disoccupazione per
l’edilizia.
Di conseguenza, anche in tali casi, la comunicazione preventiva obbligatoria del datore di lavoro e` equipollente alla
comunicazione obbligatoria gravante sul lavoratore beneficiario delle prestazioni in argomento.
Disciplina della comunicazione nelle ipotesi
di rioccupazione in forma parasubordinata
con riferimento alla disoccupazione ASpI
e mini-ASpI
In caso di rioccupazione con un rapporto di lavoro subordinato, come sopra accennato, la riforma introdotta con la
legge n. 92/2012, all’art. 2, commi 15 e 23, ha previsto e
disciplinato che la comunicazione obbligatoria effettuata
dal datore di lavoro sia sufficiente a determinare la sospensione dell’indennita` di disoccupazione ASpI e mini-ASpI.
Per quanto riguarda, invece, la ripresa del lavoro con un
rapporto di collaborazione in forma coordinata e continuativa, anche nella modalita` a progetto, l’art. 2, commi 17 e
40 della stessa legge n. 92/2012, dispone, a pena di decadenza, l’obbligo del lavoratore di informare l’Inps, entro un
mese dall’inizio dell’attivita`, dichiarando il reddito annuo
che si prevede di trarre dall’attivita` medesima.
La norma oggetto della circolare in esame introdotta dal
D.L. n. 76/2013, mentre considera valide, ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione posti anche a
carico del lavoratore, le comunicazioni obbligatorie effettuate dal committente (mod. «UniLAV»), non esonera il
lavoratore percettore di indennita` di disoccupazione dall’obbligo di rendere la predetta dichiarazione reddituale.
Ne consegue che, come gia` evidenziato nella circolare dell’Istituto n. 142/2012, si verifica la decadenza dalla prestazione nel caso in cui, nel termine di un mese dalla rioccupazione in forma parasubordinata, il lavoratore non provveda a comunicare il reddito annuo che prevede di trarre da
tale attivita`.
Cio`, al fine di consentire all’Inps di verificare che il reddito
sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello
stato di disoccupazione e di ridurre conseguentemente il
pagamento dell’indennita` di un importo pari all’80% dei
proventi preventivati. In tale ipotesi, acquisite le informazioni relative al reddito presunto, l’Inps provvedera` tempe-
976
stivamente a riattivare il pagamento della prestazione rimasto sospeso al momento della comunicazione obbligatoria
di rioccupazione, nella misura percentuale ridotta cumulabile con l’attivita` di lavoro in forma parasubordinata.
Aspetti applicativi
Disciplina generale
In presenza della preventiva comunicazione obbligatoria
del datore di lavoro di inizio attivita` lavorativa, acquisita
dal sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie
(mod. «UniLAV»), l’Istituto deve sospendere il trattamento
di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, in deroga,
l’indennita` di mobilita` ordinaria o in deroga, i trattamenti
speciali di disoccupazione per l’edilizia, l’indennita` di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, senza procedere alla dichiarazione di decadenza dal diritto anche qualora il lavoratore
abbia omesso le comunicazioni poste per legge a suo carico.
Nel caso di corresponsione anticipata dell’indennita` di mobilita`, l’Istituto non dovra` procedere alla richiesta degli interessi sulla somma da restituire.
L’art. 9, comma 5, D.L. n. 76/2013, quale norma di interpretazione autentica, si applica anche ai rapporti ancora
pendenti tra l’assicurato e l’Inps in tutte le ipotesi in cui il
datore di lavoro abbia regolarmente effettuato la preventiva comunicazione obbligatoria acquisita nel sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (mod. «UniLAV»).
Al contrario, la novella legislativa non produce alcun effetto
sui rapporti ormai irreversibilmente esauriti in conseguenza
di intervenuto giudicato, oppure a causa della loro consolidata intangibilita` ascrivibile all’avveramento della prescrizione estintiva.
Resta fermo che i predetti trattamenti di integrazione salariale, ordinaria, straordinaria, in deroga, di indennita` di
mobilita` ordinaria e in deroga, corresponsione anticipata
dell’indennita` di mobilita`, dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, cosı` come le indennita` di disoccupazione ASpI e mini-ASpI eventualmente erogati dopo la
data della comunicazione obbligatoria del datore di lavoro
risultante nel sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (mod. «UniLAV») coincidenti con il periodo di
rioccupazione, devono essere comunque recuperati dall’Istituto.
Limiti
L’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996, convertito dalla L. n. 608/
1996, come modificato dall’art. 1, comma 1180 della L. n.
296/2006, precisa che costituiscono oggetto delle comunicazioni obbligatorie i rapporti di lavoro subordinato e di
lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (c.d.
21/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Notizie
parasubordinati), anche nella modalita` a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo.
Con note del Ministero del lavoro, relative agli adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione
dei rapporti di lavoro, sono state individuate, alla stregua
della legislazione vigente, le tipologie di lavoro riconducibili
all’obbligo della preventiva comunicazione obbligatoria posta a carico del datore di lavoro e quelle per le quali detto
obbligo non sussiste.
Alla luce di tali criteri applicativi, ai quali fa specifico riferimento, l’Inps chiarisce che devono ritenersi esclusi dall’obbligo della comunicazione preventiva obbligatoria a carico
del datore di lavoro:
le categorie del pubblico impiego per le quali il rapporto
di lavoro non ha natura contrattuale ma e` regolato dalla
legge, vale a dire il personale in regime di diritto pubblico
ex art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001;
tutti i rapporti di lavoro autonomo la cui attivita` non sia
resa in forma coordinata e continuativa.
Inoltre, dato che l’art. 4-bis del D.Lgs. n. 181/2000, al comma 6, dispone che le comunicazioni obbligatorie sono dirette al Servizio competente nel cui ambito territoriale e`
ubicata la sede di lavoro, nel caso in cui il rapporto di lavoro
sia costituito sul territorio di uno Stato estero e, quindi,
fuori dell’ambito di competenza territoriale dei Centri per
l’impiego, non e` previsto alcun obbligo di comunicazione
del datore di lavoro nei confronti di tali servizi competenti.
Cio`, in linea con quanto sostenuto dal Ministero del lavoro
nella risposta ad interpello n. 47/2009.
Quindi, devono ritenersi esclusi dall’obbligo della comunicazione obbligatoria (mod. «UniLAV») anche tutti i rapporti
di lavoro instaurati con datori di lavoro esteri sul territorio di
Paesi stranieri.
In proposito, l’Istituto ricorda altresı` che, in virtu` del disposto di cui al secondo comma del medesimo art. 4-bis del
D.Lgs. n. 181/2000, il lavoratore ha il diritto/dovere di ricevere dal datore di lavoro all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell’inizio dell’attivita` di lavoro, una
copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro di cui all’art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º
ottobre 1996, n. 510.
Cio` puo` consentire al lavoratore stesso di verificare tempestivamente l’adempimento dell’obbligo datoriale di comunicazione preventiva. Infatti, in caso di mancata comunicazione preventiva da parte del nuovo datore di lavoro, per
effetto del combinato disposto della normativa sopra richiamata rimarrebbe, pena la decadenza della prestazione a
sostegno del reddito in corso di erogazione, comunque
l’obbligo in capo al lavoratore di comunicare all’Istituto
l’avvenuta rioccupazione.
PRATICA LAVORO 21/2014
Il disposto dell’art. 9, comma 5 del D.L. n. 76/2013, e`,
quindi, applicabile limitatamente ai casi di rioccupazione
comunicati dal datore di lavoro tramite il citato sistema
informatico per le comunicazioni obbligatorie (mod. «UniLAV»), verificabili dall’Istituto, con la conseguenza che i
lavoratori potranno essere ancora assoggettati alla sanzione di cui all’art. 8, comma 5, L. n. 160/1988, all’art. 9,
comma 1, lett. d), L. n. 223/1991, all’art. 3, D.M. n. 142/
1993 e art. 2, comma 40, lett. b), L. n. 92/2012, nelle
seguenti ipotesi:
in tutti i casi in cui la nuova attivita` lavorativa intrapresa
dal lavoratore beneficiario di trattamento di integrazione
salariale ordinaria, straordinaria, in deroga, indennita` di
mobilita` ordinaria o in deroga, trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI, per la tipologia del rapporto non e` assoggettata all’obbligo della preventiva comunicazione dell’assunzione
da parte del datore di lavoro, cosı` come sopra gia` indicato
per il pubblico impiego non privatizzato e le attivita` di lavoro autonomo rese in forma non coordinata e continuativa;
in tutti i casi in cui la nuova attivita` lavorativa intrapresa
dal lavoratore beneficiario di trattamento di integrazione
salariale ordinaria, straordinaria, in deroga, indennita` di
mobilita` ordinaria o in deroga, corresponsione anticipata
dell’indennita` di mobilita`, trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e mini-ASpI, sia
relativa a rapporto di lavoro instaurato con datori di lavoro
stranieri sul territorio di uno Stato estero;
nei casi previsti negli ultimi due periodi del comma 2
dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996, in relazione ai quali si
prevede che le Agenzie di somministrazione sono tenute a
comunicare l’assunzione dei lavoratori temporanei entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione (mod. «UnificatoSomm»). Lo stesso termine di comunicazione deve essere rispettato dalle pubbliche amministrazioni. In entrambe le suddette ipotesi, la comunicazione del
datore di lavoro, non essendo preventiva, non puo` esonerare il lavoratore percettore di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, in deroga, di indennita` di mobilita` ordinaria o in deroga, di corresponsione anticipata dell’indennita` di mobilita`, di trattamento speciale di disoccupazione
per l’edilizia, dagli obblighi di cui all’art. 8, comma 5, L. n.
160/1988 e all’art. 9, comma 1, lett. d), L. n. 223/1991.
Pertanto, nei casi sopraelencati, qualora il lavoratore, beneficiario di integrazioni salariali (ordinaria, straordinaria, in
deroga), indennita` di mobilita` ordinaria o in deroga, corresponsione anticipata dell’indennita` di mobilita`, trattamenti
speciali di disoccupazione per l’edilizia e indennita` di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, si sia rioccupato senza ottemperare ai doveri di comunicazione previsti dall’art. 8, com-
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Notizie
ma 5, L. n. 160/1988 e dall’art. 9, comma 1, lett. d), L. n.
223/1991 e dall’art. 2, comma 40, lett. b), L. n. 92/2012 e
dall’art. 3, D.M. n. 142/1993, dovra` essere irrogata la prevista sanzione della decadenza o della richiesta degli interessi.
Inoltre, con specifico riferimento al personale pilota dei
vettori aerei in C.i.g.s. o mobilita`, l’Inps, rinviando alla circolare n. 94/2011, paragrafo C, ricorda che non ricorre
l’obbligo della comunicazione preventiva nel caso in cui
sia dimostrata un’attivita` lavorativa remunerata, finalizzata
esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni di volo.
Infine, anche per i datori di lavoro agricolo sussiste l’obbligo
di comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro subordinato. Tuttavia, la
particolarita` dello svolgimento del rapporto di lavoro agricolo, a tempo determinato, comporta che la comunicazione obbligatoria tramite «UniLAV» fornisce il dato di inizio e
fine del contratto di lavoro, ma non il dato delle giornate
effettivamente lavorate che possono determinare la so-
978
spensione delle integrazioni salariali, dell’indennita` di mobilita` ordinaria o in deroga e la sospensione o la decadenza
dell’indennita` ASpI o mini-ASpI.
Di conseguenza, nel caso di beneficiario delle sopra richiamate prestazioni che si rioccupi con contratto di lavoro
subordinato agricolo, si rende necessaria l’integrazione delle informazioni contenute in «UniLAV» con una dichiarazione del lavoratore, tramite il modello ASpI-com o miniASpI-com per le indennita` ASpI e mini-ASpI e tramite le consuete modalita` per le altre prestazioni, relativamente alle
giornate effettivamente lavorate e alla loro articolazione nel
periodo di contratto di lavoro considerato.
In conclusione, l’Inps precisa che le istruzioni contenute
nella circolare in esame integrano e sostituiscono, ove
non compatibili, quelle precedenti diramate dall’Istituto in
materia di decadenza ex art. 8, comma 5, L. n. 160/1988,
ex art. 9, comma 1, lett. d), L. n. 223/1991, ex art. 2,
comma 40, L. n. 92/2012.
21/2014 PRATICA LAVORO
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Notizie
Trasporto aereo - Fondo speciale
per il sostegno del reddito
e dell’occupazione
INPS, msg. 5 maggio 2014, n. 4411
Con messaggio n. 4560/2013 (v. Pratica lavoro n. 14/
2013, pag. 598), sono state comunicate le istruzioni per
la gestione amministrativa delle domande per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, riguardanti gli interventi formativi
conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e di riqualificazione di lavoratori in C.i.g.s. e/o
mobilita` finalizzati alla assunzione degli stessi presso l’azienda richiedente.
L’Inps, con messaggio n. 4411 del 5 maggio 2014, integra il sopracitato messaggio con le istruzioni operative di
seguito descritte per la gestione delle attivita` istruttorie per
il pagamento diretto ai lavoratori relative al finanziamento
di interventi formativi per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati di lavoratori collocati in C.i.g.s. e/o mobilita` da
un’azienda soggetta a procedura concorsuale per cessazione di attivita`.
Ai fini dell’erogazione della citata prestazione integrativa, il
lavoratore deve presentare un’unica domanda di ammissibilita`/erogabilita`, tramite delega all’associazione datoriale
«Assaereo», compilando il modello di domanda COD.
SR121, reperibile sul sito www.inps.it nella sezione moduli.
Il modello, compilato in ogni sua parte, sara` consegnato dal
lavoratore alla predetta Associazione datoriale che lo inoltra direttamente al Comitato Amministratore del Fondo
Speciale del Trasporto Aereo mediante il modello di domanda telematizzato COD SR121, utilizzando la procedura
«DiResCo» (Dichiarazione di Responsabilita` del Contribuente) disponibile sul sito www.inps.it.
Attivita` istruttoria e gestione delle delibere
A seguito dell’invio della domanda da parte di Assaereo, in
procedura «DiResCo» - lato Intranet, e` visualizzabile una
griglia sintetica delle domande presentate, contenente il
numero di protocollo della domanda, i dati del lavoratore
(nome, cognome e C.F.), lo stato della domanda con la
relativa data.
Lo stato della domanda e` visualizzato con esito:
«trasmessa all’Ufficio di Segreteria degli Organi collegiali» in caso di domande in fase di lavorazione o non ancora
deliberate;
PRATICA LAVORO 21/2014
«chiusa ok totale» in caso di accoglimento totale della
domanda;
«chiusa ko» in caso di reiezione;
«chiusa ok parziale» nell’ipotesi di piu` delibere in accoglimento parziale di una singola domanda.
A seguito dell’inserimento della delibera, la procedura visualizza nella griglia riassuntiva anche il protocollo della
delibera, la data e la tipologia dell’esito, la quantificazione
dell’importo concesso.
Dal link «protocollo», si accede alla visualizzazione dei dati
relativi alla delibera/e del Comitato Amministratore FTA.
L’istruttoria delle domande di prestazioni a titolo di partecipazione al finanziamento di interventi formativi e` effettuata dal Sottocomitato del Fondo Speciale del Trasporto Aereo che trasmette la proposta al Comitato Amministratore del Fondo stesso per l’adozione della delibera di ammissibilita` /erogabilita` (totale/parziale) o di reiezione.
Nell’ipotesi di accoglimento parziale della domanda, fino
alla concorrenza dell’importo richiesto e/o spettante, il Comitato assume ulteriori delibere di ammissibilita`/erogabilita`.
La procedura quantifica in automatico l’importo residuale
da erogare al lavoratore e visualizza la griglia contenente
tutte le delibere inserite per la medesima domanda presente in «DiResCo».
La procedura, inoltre, associa le singole delibere parziali,
separatamente protocollate, al numero di protocollo attribuito alla domanda.
La Segreteria degli Organi Collegiali acquisisce la delibera
nella «sezione allegato» dell’applicazione «gestione».
Inserito in procedura il numero della delibera con la data di
emissione e il relativo importo erogato, l’operatore degli
OO.CC. modifica lo «stato della domanda» in «trasmessa
alla sede» e procede alla conferma dell’operazione.
I dati relativi alla domanda e alla delibera/e risultanti dalla
procedura «DiResCo» sono visualizzabili dalla Direzione
Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci e dalla
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, dalla Filiale di Coordinamento di Roma Sud-Ovest e dalla Struttura territoriale competente per residenza del lavoratore
per il pagamento diretto della prestazione, attraverso la
979
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Normativa
Notizie
consultazione delle predette griglie riassuntive relative alle
domande presentate e alle delibere emesse.
Altresı`, in via straordinaria la Segreteria degli OO.CC. curera` la fase di gestione delle domande cartacee, pervenute
fino al 31 dicembre 2013, inserendo nella procedura «DiResCo», nella sezione «modulo», i dati relativi alle domande presentate dai lavoratori con il mod. SR 121 cartaceo,
gestendo, con le modalita` sopra indicate, anche le relative
delibere emesse dal Comitato Amministratore del Fondo.
L’archivio delle domande di ammissibilita`/erogabilita` in forma cartacea nonche´ delle relative fatture originali, presentate entro il 31 dicembre 2013, e` custodito presso la Segreteria degli Organi Collegiali.
Istruzioni operative per il pagamento diretto
al lavoratore
La gestione delle domande per il rimborso degli interventi
formativi in oggetto, e` attuata tramite la nuova funzione
«Domande Formazione» della procedura «Fondo Speciale
Trasporto Aereo», nell’area dedicata sul sito intranet dell’Istituto, la cui applicazione e` similare a quella utilizzata per
le altre prestazioni integrative erogate dal FTA.
Le informazioni sui dati delle domande di finanziamento
per la formazione e delle relative delibere sono rese disponibili dalla procedura «DiResCo» e acquisite nell’archivio
del database «TrasportoAereo» tramite l’apposita utility
«Acquisizione domande» della funzione «Domande di Formazione».
La procedura effettua i seguenti controlli e valorizzazioni:
converte il periodo di formazione eventualmente espresso
in base alle ore di formazione, in giornate di formazione;
determina la retribuzione lorda giornaliera di riferimento
con la quale si stabilisce l’importo massimo rimborsabile;
valorizza i dati accessori utili alla liquidazione della domanda medesima (es. sede Inps competente).
La domanda acquisita viene posta in STATO = L = LAVORAZIONE. In base al disposto della deliberazione adottata,
le operazioni di validazione o reiezione della domanda,
sono effettuate dalla Filiale di Coordinamento di Roma
Eur, con le consuete modalita` procedurali.
La validazione consiste nel verificare che i dati acquisiti e/o
convertiti dalla procedura corrispondano alla deliberazione
di riferimento adottata dal FTA, pertanto, l’utente abilitato
alla validazione deve avere accesso anche alla procedura
«DiResCo» per l’eventuale riscontro dei dati.
Le domande validate saranno liquidate dalle Strutture territoriali INPS competenti in base alla residenza del lavoratore, mediante la procedura presente sulla Intranet dell’Istituito al PROCESSO: «Prestazioni a sostegno del reddito»,
SEZIONE: «Disoccupazione non Agricola», PROCEDURA:
«DsWeb Archivi Centrali», utilizzando opportunamente la
980
funzione: «Domande Internet» tramite la quale sara` possibile acquisire e liquidare le domande di rimborso formazione di competenza della sede.
L’Inps precisa che:
a differenza delle altre domande di integrazione FTA, nel
caso di quelle di rimborso formazione, non e` necessario
effettuare la «Presa in Carico» poiche´ queste vengono
automaticamente inviate sull’archivio della sede Inps competente che dovra` effettuare solo l’acquisizione ed il pagamento cosı` come detto in precedenza;
le domande di rimborso formazione sono contraddistinte
dal tipo «F».
Per le domande pervenute successivamente all’emanazione
del messaggio, l’erogazione della prestazione per gli interventi formativi e` disposta utilizzando il codice IBAN specificato dal lavoratore nel modello di domanda SR121, che e`
stato implementato con uno specifico campo, valorizzato
anche nella procedura «DiResCo» nell’applicazione «Modulo», nel menu` «dichiarazione di responsabilita` del contribuente» e prelevato automaticamente dalla procedura
FTA per il pagamento.
Per i lavoratori delle societa` del gruppo Alitalia, poste in
Amministrazione Straordinaria, la prestazione per interventi
formativi per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati
e` liquidata dalla Filiale di Coordinamento di Roma Eur.
L’importo deliberato e` rendicontato nella «gestione rendicontazioni». Nel caso in cui l’importo della delibera di ammissibilita`/erogabilita` sia superiore a E 10.000, le predette
strutture territoriali, prima del pagamento, sono tenute ad
effettuare la verifica di regolarita` nei confronti di Equitalia.
Regime fiscale
Le prestazioni integrative del Fondo del Trasporto Aereo
per interventi formativi relativi al mantenimento di brevetti,
licenze o attestati, per effetto dell’art. 6 del TUIR, sono da
ritenersi reddito sostitutivo e, quindi, assimilato al reddito di
lavoro dipendente previsto dall’art. 50, comma 1, lettera c).
Pertanto, le stesse sono assoggettate alle aliquote previste
all’art. 11 del TUIR, con il riconoscimento delle detrazioni di
cui agli artt. 12 e 13 del TUIR, qualora non siano gia` fruite
su altra prestazione erogata dall’Istituto.
21/2014 PRATICA LAVORO
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Notizie
Garanzia per i giovani Parte il 1º maggio 2014 il Piano nazionale
Min. lavoro, comunicato 29 aprile 2014
Con il comunicato 29 aprile 2014, il Ministero del lavoro
annuncia che parte il 1º maggio 2014 il Piano nazionale per
offrire ai giovani di eta` compresa tra i 15 e i 29 anni, disoccupati o Neet (ne´ occupati, ne´ studenti, ne´ coinvolti in attivita` di formazione) un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato, tirocinio,
altra misura di formazione o inserimento nel servizio civile.
Sino al 31 dicembre 2015, i giovani interessati potranno
aderire all’iniziativa attraverso il sito web nazionale
www.garanziagiovani.gov.it o i siti attivati dalle regioni,
comunque collegati in rete fra loro.
Con l’adesione i giovani potranno scegliere la regione in cui
vogliono lavorare (non necessariamente quella di residenza). La regione scelta «prendera` in carico» la persona attraverso i Servizi per l’impiego, o le Agenzie private accreditate, per effettuare la profilazione, la registrazione al programma (e` necessario infatti verificare i requisiti di eta` e di
condizione occupazionale) e le fasi successive di orientamento.
In base al profilo e alle disponibilita` territoriali, i giovani
stipuleranno con gli operatori competenti un «Patto di servizio» e, entro i quattro mesi successivi, riceveranno una o
piu` opportunita` tra:
inserimento al lavoro;
apprendistato;
tirocinio;
istruzione e formazione;
autoimprenditorialita`;
servizio civile.
L’allocazione delle risorse tra le diverse misure del Programma e` stabilita dalle singole regioni, che definiscono anche
le modalita` organizzative e di attuazione degli interventi sul
proprio territorio a partire da linee guida condivise a livello
nazionale.
I costi sostenuti per i servizi per l’impiego e per le misure
saranno riconosciuti in base ai risultati e ai percorsi attivati,
non per le «prese in carico».
Cosa e` il Piano nazionale Garanzia giovani
Il Ministero ricorda che il Piano nazionale Garanzia giovani,
approvato dal Governo italiano in attuazione della raccomandazione del Consiglio UE del 22 aprile 2013, ha una
dotazione finanziaria complessiva di 1.513 milioni di Euro,
PRATICA LAVORO 21/2014
dei quali 567 dalla Youth employment initiative, 567 dal
Fondo sociale europeo e 379 di cofinanziamento nazionale.
Inoltre, utilizzando una facolta` prevista dal Programma europeo, il Governo italiano ha deciso di estendere la Garanzia ai giovani fino ai 29 anni.
Il Piano, articolato su due annualita` (2014 e 2015), riguardera` tutto il territorio nazionale, ad eccezione della provincia di Bolzano, l’unica che presenta un tasso di disoccupazione giovanile inferiore al 25%.
Piano di comunicazione per le imprese
e per i giovani
Il Ministero sottolinea che si tratta della prima volta che si
attiva in Italia (e in Europa) un’azione sistematica per offrire
ad una platea cosı` ampia di giovani un ventaglio di opportunita` che li aiuteranno ad entrare nel mondo del lavoro.
Accanto alle azioni di comunicazione ed orientamento loro
rivolte, e` essenziale coinvolgere nel Programma il mondo
delle imprese, sollecitandone la responsabilita` verso una
delle maggiori emergenze del momento, e attraendo anche
il loro interesse per le misure che le regioni dispongono a
favore di chi offre occupazione, apprendistato, tirocini, ecc.
Per questo, aggiunge il Ministero, e` in preparazione una
campagna di comunicazione sulle misure contenute nel
Programma «Garanzia giovani», specificamente rivolta alle
imprese. Piu` avanti verra`, invece, realizzata una campagna
di comunicazione rivolta ai giovani. Inoltre, sul portale web
e` prevista una specifica area dove le imprese potranno
«aderire» al Programma e «pubblicare» le opportunita`
che intendono offrire ai giovani.
Infine, contemporaneamente, il Ministero del lavoro sta
promuovendo specifici Protocolli di collaborazione con le
principali Associazioni imprenditoriali, ed anche con alcune
grandi imprese, finalizzati ad incrementare e rendere facilmente disponibili sulla piattaforma della Garanzia giovani le
offerte delle imprese.
Il primo dei citati Protocolli d’intesa e` stato siglato il 26
marzo a Bari tra Ministero del lavoro, Ministero dell’istruzione, universita` e ricerca, Confindustria e Finmeccanica; il
secondo e` stato firmato il 22 aprile dal Ministero del lavoro
con CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) e AGIA (Associazione Giovani Imprenditori Agricoli), mentre altri, gia`
in preparazione, saranno firmati in seguito.
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Come cambia il mercato del lavoro
dopo il decreto lavoro e decreto del fare?
Misure
per l’occupazione
e la crescita
Aggiornato con
la circolare 29 agosto 2013, n. 35,
del Ministero del Lavoro
Il volume presenta un’analisi dettagliata delle novità in materia di
occupazione e crescita introdotte nel mercato del lavoro dal “Decreto
del fare” (D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
in legge 9 agosto 2013, n. 98) e dal “Decreto lavoro” (D.L. 28 giugno
di A. Casotti, M.R. Gheido
pagg. 259,  25,00
Codice: 00151369
2013, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n.
99): dagli incentivi per l’assunzione di giovani, all’ASpI, all’apprendistato e tirocini, ai contratti a termine e a progetto alla contrattazione
aziendale nonché alle semplificazioni degli adempimenti in materia di
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lavoro, previdenza e fisco.
24/10/13 09:11
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Normativa
Rassegna
Brevi dall’Unione europea
Avv. Nicolina Tirino
Parlamento
Europeo
Regimi pensionistici complementari
Sulla G.U. dell’Unione europea n. L. 128 del 30 aprile 2014 e` stata pubblicata la direttiva del
Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/50/UE del 16 aprile 2014, relativa ai «requisiti
minimi per accrescere la mobilita` dei lavoratori tra Stati membri migliorando l’acquisizione e la
salvaguardia di diritti pensionistici complementari».
La direttiva stabilisce norme volte a facilitare l’esercizio del diritto alla libera circolazione dei
lavoratori tra Stati membri, riducendo gli ostacoli creati da alcune regole relative ai regimi
pensionistici complementari collegati a un rapporto di lavoro. Detta direttiva si applica ai
regimi pensionistici complementari, ad eccezione dei regimi disciplinati dal regolamento
(CE) n. 883/2004. In merito alle condizioni di acquisizione del diritto al regime pensionistico
complementare, e` previsto, tra l’altro:
— che gli Stati membri debbano adottare le misure necessarie per far sı` che, qualora sia
applicato un periodo di acquisizione o un periodo di attesa, o entrambi, il periodo totale
combinato non superi in alcun caso i tre anni per i «lavoratori in uscita»;
— che nel caso in cui sia prevista un’eta` minima per l’acquisizione dei diritti a pensione, questa
non sia superiore ai 21 anni per i «lavoratori in uscita»;
— che nell’ipotesi in cui un lavoratore in uscita non abbia ancora maturato diritti pensionistici
nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro, il regime pensionistico complementare rimborsi
i contributi versati dal lavoratore in uscita o versati per conto del lavoratore in uscita, conformemente alle disposizioni normative nazionali o agli accordi o ai contratti collettivi o, nel caso
in cui il rischio d’investimento sia sostenuto dal «lavoratore in uscita», la somma dei contributi
versati o il valore degli investimenti risultanti dal versamento di tali contributi.
Gli Stati membri hanno la facolta` di autorizzare le parti sociali a stabilire, mediante contratti
collettivi, disposizioni diverse, nella misura in cui dette disposizioni non forniscano una protezione meno favorevole e non creino ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori.
Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni piu` favorevoli rispetto a quelle
fissate nella direttiva in materia di acquisizione di diritti pensionistici complementari per i
lavoratori, di salvaguardia dei diritti pensionistici complementari dei lavoratori in uscita nonche´
del diritto all’informazione per gli iscritti attivi e i beneficiari differiti.
Il recepimento della direttiva non costituisce motivo di riduzione dei diritti esistenti per l’acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari o del diritto all’informazione
degli iscritti attivi o dei beneficiari negli Stati membri.
Libera circolazione dei lavoratori
Sulla G.U. dell’Unione europea n. L. 128 del 30 aprile 2014 e` stata pubblicata la direttiva del
Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/50/UE del 16 aprile 2014, relativa alle «misure
intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori».
La direttiva in esame stabilisce disposizioni che agevolano l’uniforme applicazione e attuazione
pratica dei diritti conferiti dall’art. 45 TFUE e dagli artt. da 1 a 10 del regolamento (UE) n. 492/
2011. La direttiva si applica ai cittadini dell’Unione che esercitano tali diritti e ai loro familiari.
Le disposizioni riguardano:
— l’accesso all’occupazione;
PRATICA LAVORO 21/2014
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Normativa
Rassegna
— le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento,
salute e sicurezza sul lavoro e, qualora i lavoratori dell’Unione diventino disoccupati, reintegro
professionale o ricollocamento;
— l’accesso ai vantaggi sociali e fiscali;
— l’iscrizione alle organizzazioni sindacali ed eleggibilita` negli organi di rappresentanza dei
lavoratori;
— l’accesso alla formazione;
— l’accesso all’alloggio;
— l’accesso all’istruzione, apprendistato e alla formazione professionale per i figli dei lavoratori dell’Unione;
— l’assistenza fornita dagli uffici di collocamento.
Ciascuno Stato membro costituisce una o piu` strutture o uno o piu` organismi con il compito di
tutelare la parita` di trattamento dei lavoratori dell’Unione e dei loro familiari, avverso ogni tipo
di discriminazione. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda la
tutela del principio della parita` di trattamento, misure piu` favorevoli di quelle fissate nella
direttiva. Tali organismi prestano assistenza giuridica e/o di altra natura ai lavoratori ed ai loro
familiari, assicurando il collegamento e la cooperazione tra di essi, anche mediante la realizzazione e la pubblicazione di indagini conoscitive ed informative, con particolare riguardo nei
confronti delle norme dell’Unione sulla libera circolazione dei lavoratori.
Pensioni - Adeguamento dei trattamenti dei dipendenti dell’Unione europea
Sulla G.U. dell’Unione europea n. L. 129 del 30 aprile 2014 sono stati pubblicati i regolamenti
UE nn. 422/2014 e 423/2014 del 16 aprile 2014 che adeguano, con effetto dal 1º luglio 2011,
le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni. Detti adeguamenti sono conseguenti al
blocco salariale instaurato sin dal 2010 a seguito della grave crisi economica in cui versano
numerosi Stati membri.
984
21/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Scadenzario
Adempimenti
dal 17 al 31 maggio 2014
N.B.: Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo e` possibile lo slittamento
al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al
giorno lavorativo successivo.
20 maggio
Enasarco - Versamento contributi
Soggetti obbligati
Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia.
Adempimento
Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel
trimestre di riferimento.
Modalita`
Compilazione via web della distinta di versamento e pagamento tramite addebito automatico
su c/c bancario (RID) o tramite MAV bancario. Per accedere a questa funzione e` obbligatoria la
registrazione al sito e la abilitazione ai servizi riservati. La distinta on-line sostituisce completamente quella tradizionale cartacea, che non va piu` inviata.
A differenza della distinta cartacea, sulla distinta on-line va inserita la provvigione maturata da
ciascun agente. Il sistema calcola in automatico il corretto contributo da versare, tenendo
conto di minimali e massimali. La distinta deve obbligatoriamente essere confermata entro il
giorno della scadenza per il versamento (le distinte on-line salvate in stato provvisorio, ma non
confermate entro la scadenza, sono automaticamente eliminate dal sistema). Le ditte con piu`
di 100 agenti, che dispongono di un proprio sistema informativo per la gestione degli agenti,
possono utilizzare una procedura alternativa per la trasmissione della distinta di contribuzione,
ovvero il «Protocollo Grandi Ditte». Le ditte che intendono utilizzare per il pagamento il MAV
bancario non devono inserire le coordinate bancarie per l’addebito automatico, o almeno non
devono presentare alla loro banca l’autorizzazione permanente all’addebito. In tal caso, dopo
la conferma della distinta on-line, il sistema proporra` la stampa del bollettino MAV precompilato. Trascorse almeno 24 ore dalla stampa, il modello potra` essere presentato presso qualunque sportello bancario per procedere con il pagamento.
20 maggio
Fasc - Versamento contributi
Soggetti obbligati
Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica
e il Ccnl agenzie marittime e aeree.
Adempimento
Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli
impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi
versati.
Modalita`
Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita, 11 su c/c
bancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L’elaborazione e
PRATICA LAVORO 21/2014
985
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Normativa
Scadenzario
la spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software denominato Telefasc.
25 maggio
Cig/Cigs - Richiesta di autorizzazione all’Inps
Soggetti obbligati
Aziende industriali.
Adempimento
Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o
riduzione dell’attivita` lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui
ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
Modalita`
La richiesta va inoltrata telematicamente:
— all’Inps con mod. Igi15 per Cig ordinaria;
— al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con mod. Cigs/Solid-1 per Cig straordinaria.
In merito alla presentazione della CIGO e` disponibile per le aziende, i consulenti e i professionisti un nuovo canale telematico, che si affianca a quello esistente, e che e` basato sull’invio di
file XML. Lo schema per la gestione via software delle domande XML di CIGO e` a disposizione
sul sito www.inps.it.
Per tutte le domande inoltrate e accettate dalla operazione di validazione, dopo essere state
sottoposte a protocollazione, viene generato un «Attestato di consegna» che ha valore equivalente a quello di una ricevuta. L’Attestato di Consegna certifica che le domande in esso
elencate sono state prese in carico dall’Istituto e per ognuna di esse viene riportato il numero
del protocollo informatico assegnato.
25 maggio
Enpaia - Denuncia e versamento contributi
Soggetti obbligati
Aziende agricole.
Adempimento
Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.
Modalita`
Tramite M.Av. bancario:
— pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l’elaborazione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati dell’autodenuncia;
— a mezzo internet Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura
informatica della propria banca (se il servizio non fosse disponibile, verificare con la propria
agenzia la possibilita` di attivazione).
Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il M.Av., si puo` utilizzare il Bonifico
bancario, anche a mezzo internet Banking, esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio Sede di Roma codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17, indicando la causale del bonifico, il numero di posizione aziendale seguito dall’esatta denominazione sociale e dal mese di
competenza del versamento. Inoltre e` richiesto l’invio della copia del bonifico con numero di
CRO e l’inserimento dei dati nella parte relativa ai «riferimenti del versamento» della denuncia
on line.
986
21/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Scadenzario
31 maggio
Assistenza fiscale indiretta: consegna Modd. 730 - 730/1
Soggetti obbligati
Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2014 sono:
— pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i
quali il reddito e` determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente
con apposito decreto ministeriale);
— persone che percepiscono indennita` sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennita` di mobilita`);
— soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei
prodotti agricoli e di piccola pesca;
— sacerdoti della Chiesa cattolica;
— giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive
(consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
— persone impegnate in lavori socialmente utili;
— lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno.
Questi contribuenti possono rivolgersi:
— al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di
luglio dell’anno in corso;
— a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal
mese di giugno al mese di luglio dell’anno in corso e si conoscono i dati del sostituto d’imposta
che dovra` effettuare il conguaglio;
— personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si puo` rivolgere al
sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura
almeno dal mese di settembre dell’anno precedente al mese di giugno dell’anno in corso;
— lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art.
50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese
di luglio dell’anno in corso e conoscono i dati del sostituto che dovra` effettuare il conguaglio,
presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
— produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta
(Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.
Possono utilizzare il Mod. 730 anche i soggetti che devono presentare la dichiarazione per
conto di minori e di persone incapaci.
Possono presentare il Mod. 730 anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare
il conguaglio, i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo
50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), escluse le indennita` percepite dai membri del
Parlamento europeo, i) e l), del TUIR), e nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa
effettuare il conguaglio. In tal caso il modello 730 va presentato a un Caf-dipendenti o a un
professionista abilitato e nel riquadro «Dati del sostituto d’imposta che effettuera` il conguaglio» va barrata la casella «Mod. 730 dipendenti senza sostituto».
Adempimento
Presentazione ad un CAF o ad un professionista abilitato del modello 730 base per l’assistenza
fiscale e del modello 730/1.
Modalita`
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro decida di non prestare assistenza fiscale, o il dipendente
non presenti il modello al datore di lavoro entro il termine stabilito, il dipendente puo`
rivolgersi personalmente ad un CAF-dipendenti, o ad un professionista abilitato entro il
31 maggio, usufruendo cosı` dell’assistenza fiscale indiretta. La redazione del modello 730
base deve essere effettuata su apposito stampato conforme al modello approvato con
apposito provvedimento.
PRATICA LAVORO 21/2014
987
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Normativa
Scadenzario
I contribuenti che si rivolgono ad un CAF o ad un professionista abilitato possono:
— consegnare la dichiarazione precompilata: in tal caso nessun compenso e` dovuto;
— richiedere l’assistenza per la compilazione.
Il CAF o il professionista abilitato rilascia al contribuente una ricevuta del modello 730 e della
busta contenente il Modello 730-1 consegnati e della documentazione esibita (Mod. 730-2
per il CAF o professionista abilitato). Nella ricevuta e` opportuno che siano analiticamente
indicati i documenti esibiti quando la loro conservazione non e` affidata al CAF o ad un
professionista abilitato; l’indicazione puo` avvenire in forma sintetica quando il CAF o il professionista abilitato conserva copia dei documenti esibiti.
31 maggio
Assistenza fiscale dei sostituti d’imposta: consegna Mod. 730
Soggetti obbligati
I datori di lavoro e gli enti pensionistici ai quali e` stato richiesta l’assistenza fiscale e ai quali e`
stato consegnato il Mod. 730 compilato entro il 30 aprile.
Adempimento
Consegna ai dipendenti da parte dei sostituti d’imposta che hanno prestato assistenza fiscale
del prospetto di liquidazione delle imposte nonche´ copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi.
Modalita`
I modelli 730 e 730-3 devono essere compilati su stampati conformi ai modelli approvati con
apposito Provvedimento. Sulla base del Mod. 730 compilato dal contribuente, il datore di
lavoro ovvero l’ente pensionistico rilascia il prospetto di liquidazione delle imposte (Mod 7303) relativo all’assistenza fiscale prestata. Con esso il sostituto d’imposta consegna al dichiarante copia della dichiarazione dei redditi (Mod. 730-base) controllata ed elaborata.
La consegna della dichiarazione e del prospetto di liquidazione, analogamente a quanto
chiarito con la Circolare n. 145/E del 21 dicembre 2006 in materia di rilascio del CUD, puo`
essere effettuata dal sostituto d’imposta anche mediante trasmissione in formato elettronico
purche´ sia garantita al dipendente la possibilita` di entrare nella disponibilita` della dichiarazione
elaborata nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
— il singolo dipendente deve avere accesso, tramite utenza e password personali, ad un sito
internet dedicato;
— sullo stesso sito deve essere data comunicazione a tutti i dipendenti, entro il 31 maggio,
dell’avvenuta resa disponibilita` della dichiarazione elaborata;
— i dipendenti devono essere messi in grado di stampare la dichiarazione;
— i dipendenti devono ricevere apposita informazione della necessita` di stampare e sottoscrivere la dichiarazione e conservarla.
La stessa procedura puo` essere utilizzata per le dichiarazioni a rettifica.
31 maggio
Fasi - Versamento contributi
Soggetti obbligati
Aziende industriali.
Adempimento
Versamento trimestrale dei contributi per i dirigenti in servizio.
Modalita`
Le sole modalita` di versamento previste sono:
— il bollettino bancario denominato «bollettino freccia»;
— l’addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD B2B).
988
21/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Scadenzario
31 maggio
Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)
Soggetti obbligati
Datori di lavoro gia` tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la
denuncia mensile dei dati retributivi EMENS. Sono, quindi, obbligati ad adempiere i datori
di lavoro tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del
modello 770 Semplificato, nonche´ i committenti e gli associanti in partecipazione per i
lavoratori iscritti alla Gestione separata. La denuncia UNIEMENS Individuale deve essere
presentata anche per i lavoratori per i quali sono dovute solo le contribuzioni minori (es. i
lavoratori iscritti all’ex ENPALS; i giornalisti iscritti all’INPGI; gli operai agricoli a tempo
indeterminato dipendenti delle cooperative disciplinate dalla L. n. 240/1984, per i quali i
contributi C.i.g., C.i.g.s., mobilita` e ANF venivano versati con il sistema DM10), nonche´ dai
soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).
Adempimento
Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche´ delle informazioni necessarie per
l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
Modalita`
Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese successivo a
quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e` quello cui si riferisce
la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui e` stato
erogato il compenso (criterio di cassa).
31 maggio
Inps - Domanda di autorizzazione per differimento degli adempimenti
contributivi per ferie collettive
Soggetti interessati
Aziende in caso di chiusura o sospensione di ogni attivita` per ferie collettive.
Adempimento
Presentazione all’Inps della domanda di autorizzazione al differimento degli adempimenti
contributivi al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie. La concessione presuppone
l’esistenza di vere e proprie ferie collettive in relazione alle quali intervenga l’impossibilita`
materiale di effettuare gli adempimenti contributivi nei termini di legge. La concessione del
differimento e` relativa agli adempimenti di un solo mese, anche se le ferie stesse vengono
usufruite in un periodo posto a cavallo di due mesi; il beneficio e` attribuito per una sola volta
all’anno, in via generale, anche se la chiusura per ferie collettive venga protratta per un
periodo complessivamente inferiore ad un mese.
E` necessario utilizzare esclusivamente il canale telematico disponibile sul portale dell’Istituto
www.inps.it ed accessibile mediante PIN. Il percorso da seguire e` il seguente:
— Servizi online - Aziende consulenti e professionisti - cassetto previdenziale - istanze on line invio nuova istanza - codice 445 Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per
ferie collettive (nella stessa pagina e` presente anche il manuale di compilazione).
31 maggio
Inps ex Enpals - Denuncia mensile retributiva e contributiva
(UNIEMENS individuale)
Soggetti obbligati
Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.
PRATICA LAVORO 21/2014
989
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Normativa
Scadenzario
Adempimento
Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche´ delle informazioni necessarie per
l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
Modalita`
Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese successivo a
quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e` quello cui si riferisce
la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui e` stato
erogato il compenso (criterio di cassa).
990
21/2014 PRATICA LAVORO
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Contrattazione
Notizie
Ceramica - Aziende industriali
Ipotesi di accordo - 18 marzo 2014
Scioglimento della riserva e tabelle retributive
â Decorrenza e durata: 1º luglio 2013 - 30 giugno 2016
â Parti stipulanti: Confindustria ceramica con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil
â Campo di applicazione: addetti all’industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica
tecnica, tubi in gres
â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed
il testo contrattuale «Ceramica - Aziende industriali» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.
Sintesi dell’accordo
Scioglimento
della riserva
A seguito dell’approvazione da parte delle assemblee dei lavoratori dell’ipotesi di accordo 18
marzo 2014 di rinnovo del c.c.n.l. (v. Pratica Lavoro n. 15/2014, pag. 696), in data 23 aprile
2014 le segreterie nazionali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno sciolto la riserva
relativa all’ipotesi suddetta.
Minimi tabellari
Successivamente alla stipula dell’ipotesi di accordo 18 marzo 2014, le Parti hanno condiviso
l’imputazione dell’aumento totale, gia` stabilito in quella sede, in parte a titolo di minimo ed in
parte a titolo di I.p.o. Il trattamento complessivo risultante e` il seguente:
Piastrelle e refrattari
Dal 1º aprile 2014
Importi mensili
Liv.
Minimo
I.p.o.
E.a.r.
A1
2.226,55
—
77,47
B1
2.007,49
118,69
—
B2
2.007,49
—
—
C1
1.746,79
97,24
—
C2
1.746,79
55,98
—
C3
1.746,79
—
—
D1
1.584,13
116,62
—
D2
1.584,13
42,22
—
D3
1.584,13
—
—
E1
1.454,93
52,79
—
E2
1.454,93
—
—
F
1.367,81
—
—
PRATICA LAVORO 21/2014
991
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Contrattazione
Notizie
Dal 1º gennaio 2015 (dal 1º giugno 2015 per il settore refrattari)
Importi mensili
Liv.
Minimo
I.p.o.
E.a.r.
A1
2.278,25
—
77,47
B1
2.053,75
121,41
—
B2
2.053,75
—
—
C1
1.787,61
99,96
—
C2
1.787,61
57,34
—
C3
1.787,61
—
—
D1
1.619,51
121,24
—
D2
1.619,51
44,39
—
D3
1.619,51
—
—
E1
1.484,86
56,06
—
E2
1.484,86
—
—
F
1.395,02
—
—
Dal 1º gennaio 2016
Importi mensili
Liv.
Minimo
I.p.o.
E.a.r.
A1
2.332,53
—
77,47
B1
2.102,32
124,27
—
B2
2.102,32
—
—
C1
1.830,47
102,81
—
C2
1.830,47
58,77
—
C3
1.830,47
—
—
D1
1.656,65
126,10
—
D2
1.656,65
46,68
—
D3
1.656,65
—
—
E1
1.516,29
59,48
—
E2
1.516,29
—
—
F
1.423,59
—
—
Ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale,
ceramica tecnica e tubi in gre`s
Dal 1º aprile 2014
Importi mensili
Liv.
992
Minimo
I.p.o.
E.a.r.
A1
1.951,51
239,98
172,00
B1
1.808,52
230,21
—
B2
1.808,52
113,67
—
21/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Contrattazione
Notizie
Importi mensili
Liv.
Minimo
I.p.o.
E.a.r.
C1
1.596,45
180,05
—
C2
1.596,45
143,56
—
C3
1.596,45
98,27
—
D1
1.440,69
212,81
—
D2
1.440,69
114,16
—
D3
1.440,69
80,14
—
E1
1.350,28
118,13
—
E2
1.350,28
58,23
—
E3
1.350,28
21,65
—
F
1.332,53
—
—
Dal 1º luglio 2015
Importi mensili
Liv.
Minimo
I.p.o.
E.a.r.
A1
1.971,51
247,76
172,00
B1
1.826,97
236,07
—
B2
1.826,97
118,00
—
C1
1.613,52
184,79
—
C2
1.613,52
147,60
—
C3
1.613,52
101,76
—
D1
1.455,69
217,81
—
D2
1.455,69
117,22
—
D3
1.455,69
82,36
—
E1
1.363,90
121,32
—
E2
1.363,90
59,61
—
E3
1.363,90
22,34
—
F
1.346,42
—
—
Dal 1º gennaio 2016
Importi mensili
Liv.
Minimo
I.p.o.
E.a.r.
A1
1.991,51
255,54
172,00
B1
1.845,42
241,93
—
B2
1.845,42
122,33
—
C1
1.630,59
189,53
—
C2
1.630,59
151,64
—
C3
1.630,59
105,25
—
D1
1.470,69
222,81
—
PRATICA LAVORO 21/2014
993
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Contrattazione
Notizie
Importi mensili
Liv.
Minimo
I.p.o.
E.a.r.
D2
1.470,69
120,28
—
D3
1.470,69
84,58
—
E1
1.377,52
124,51
—
E2
1.377,52
60,99
—
E3
1.377,52
23,03
—
F
1.360,31
—
—
Dal 1º giugno 2016
Importi mensili
Liv.
994
Minimo
I.p.o.
E.a.r.
A1
2.043,51
275,76
172,00
B1
1.893,38
257,15
—
B2
1.893,38
133,59
—
C1
1.674,96
201,84
—
C2
1.674,96
162,16
—
C3
1.674,96
114,31
—
D1
1.509,69
235,81
—
D2
1.509,69
128,21
—
D3
1.509,69
90,36
—
E1
1.412,92
132,79
—
E2
1.412,92
64,59
—
E3
1.412,92
24,81
—
F
1.396,42
—
—
21/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Contrattazione
Notizie
Sicurezza sussidiaria non armata
e investigazioni
C.c.n.l. - 16 aprile 2014
Rinnovo del c.c.n.l.
â Decorrenza e durata: 1º gennaio 2014 - 31 dicembre 2016
â Parti stipulanti: AISS con Federterziario, Ugl Sicurezza Civile, Confimea e CFC (Confederazione Federterziario Confimea)
â Campo di applicazione: dipendenti di agenzie di sicurezza sussidiaria non armata e degli
istituti investigativi
â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il
testo contrattuale «Sicurezza sussidiaria non armata e investigazioni» in Tuttolavoro - modulo
Disciplina contrattuale.
Sintesi dell’accordo
Premessa
Le agenzie aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto sono obbligate all’applicazione
del c.c.n.l. per effetto del mandato conferito all’atto dell’adesione.
Le agenzie non aderenti che intendono adottarlo devono darne obbligatoriamente comunicazione a ENBISIT.
L’adozione del contratto e` subordinata alla sottoscrizione di un apposito verbale di «recepimento» concertato con le parti sociali firmatarie (redatto secondo il modello allegato al c.c.n.l.
16 aprile 2014).
Si riportano di seguito le modifiche di maggiore interesse.
Campo
di applicazione
Il c.c.n.l. regola i rapporti a tempo indeterminato, determinato e speciali pertinenti all’attivita`
degli istituti di investigazione-informazioni e ricerche, addetti controllo attivita` spettacolo,
intrattenimento, fieristiche e commerciali, guardiania passiva, servizi di accoglienza e indirizzo
della clientela in uffici pubblici e privati e aziende industriali e commerciali.
Periodo di prova
Per tutti i livelli, l’eventuale malattia, infortunio o maternita` interrompera` la durata del periodo
di prova fino al termine dell’evento.
Minimi tabellari
I nuovi valori della paga base conglobata sono i seguenti:
Importi mensili
Livelli
PRATICA LAVORO 21/2014
Dal 1.1.2015
Dal 1.1.2016
Q
1.768,00
1.789,00
1º
1.570,00
1.589,00
2º
1.382,00
1.399,00
3º
1.267,00
1.282,00
4º
1.152,00
1.165,00
5º
1.079,00
1.092,00
6º
1.015,00
1.028,00
995
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Contrattazione
Notizie
Quota oraria e giornaliera
Il divisore per ottenere la quota giornaliera e` 26.
I divisori per ottenere la quota oraria sono:
— 173, per orario di 40 ore settimanali;
— 196, per orario di 45 ore settimanali (liv. 6 in forza al 31 dicembre 2013).
Orario di lavoro
Per gli assunti dal 1º gennaio 2014, il lavoro settimanale puo` essere distribuito su 5 o 6 giorni
lavorativi.
La durata media dell’orario di lavoro settimanale viene calcolata con riferimento a un periodo
non superiore a 12 mesi.
Lavoro notturno
In caso di straordinario notturno la maggiorazione per lavoro notturno (15%) si cumula con
quella per lavoro straordinario.
Lavoro festivo
La maggiorazione per lavoro festivo (20%) non si applica in caso di lavoro ordinario prestato di
domenica.
Per la giornata del 4 novembre il lavoratore beneficera` del trattamento previsto per le festivita`.
Permessi
Ai lavoratori a tempo pieno sono concesse 104 ore annue di permessi retribuiti, comprensive
dei permessi per ex festivita`, fruibili per non piu` di 8 ore lavorative consecutive, per un
massimo di 16 ore mensili non consecutive. In caso di part time detti permessi sono concessi
in percentuale. L’azienda potra` erogare mensilmente il rateo maturato.
Contrattazione
integrativa
A livello territoriale o aziendale possono essere stipulati «accordi di prossimita`» in deroga alle
norme del c.c.n.l., tramite sottoscrizione di un verbale di recepimento aziendale.
In caso di mancata contrattazione aziendale e/o territoriale, sara` riconosciuto a tutti i lavoratori
un elemento di garanzia retributiva (E.g.r.) pari ad E 0,60 per ogni ora lavorata su base annua.
Il premio e` riconosciuto solo per le ore di lavoro ordinario ed e` escluso dal calcolo delle
maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
Lavoro a termine
L’assunzione a termine avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Possono stipularsi contratti a termine in occasione dell’inizio di esecuzione di nuovi appalti
aventi durata determinata.
Lavoro a tempo
parziale
Il lavoro supplementare e` remunerato come ordinario, senza maggiorazione, ma durante il suo
svolgimento maturano i ratei di ferie, permessi, tredicesima mensilita` e t.f.r.
L’orario minimo e` fissato in 6 ore settimanali e 2 ore giornaliere.
Lavoro
intermittente
L’indennita` mensile di disponibilita` e` elevata al 20% della retribuzione mensile.
996
21/2014 PRATICA LAVORO
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Giurisprudenza
Notizie
Licenziamento del disabile solo previo
intervento della Commissione medica
Avv. Almerindo Proietti Semproni
Cassazione, sez. lav., 10 aprile 2014, n. 8450
MASSIMA
Il licenziamento della persona invalida, avviata al lavoro tramite le liste di collocamento per disabili, e` legittimo
solo se l’impossibilita` di reinserimento all’interno dell’azienda venga accertata dall’apposita Commissione
medica.
COMMENTO
Il licenziamento della persona invalida, avviata al lavoro
tramite le liste di collocamento per disabili, e` legittimo
solo se l’impossibilita` di reinserimento all’interno dell’azienda venga accertata dall’apposita Commissione medica.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza
del 10 aprile 2014, n. 8450, in conformita` con la giurisprudenza in materia.
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’Appello dichiarava l’illegittimita` del licenziamento intimato
da una societa` nei confronti di un lavoratore, condannando la stessa a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a
risarcirgli il danno subito.
Secondo i giudici di appello la sentenza del Tribunale
non aveva considerato che il dipendente era stato assunto come soggetto invalido, avviato al lavoro tramite le
apposite liste di collocamento dei disabili, e che, per tale
qualita`, il recesso poteva ritenersi legittimo solo in presenza delle condizioni previste dall’art. 10, L. n. 68 del
1999.
Poiche´ la valutazione in ordine alla definitiva impossibilita` di reinserire il disabile all’interno dell’azienda, anche
attuando i possibili adattamenti all’organizzazione del
lavoro, e` riservata esclusivamente alla Commissione di
cui all’art. 10, comma 3 di detta legge, la societa` avrebbe potuto validamente intimare il recesso soltanto nel
caso in cui l’organo sanitario avesse ravvisato tale impossibilita` e non anche, come nella fattispecie, sulla base di
una propria valutazione del giudizio espresso dal Comitato tecnico provinciale per l’inserimento dei disabili e
dal medico competente aziendale.
La societa` datrice di lavoro ricorreva per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione di norme di
PRATICA LAVORO 21/2014
diritto, ovvero dell’art. 10, L. n. 68 del 1999, nonche´
dell’art. 2087 cod. civ. e art. 41 Cost.
Si obiettava che, su iniziativa del lavoratore, la Commissione medica non l’aveva dichiarato completamente inabile al lavoro, bensı` abile con la limitazione di evitare la
«prolungata stazione eretta».
Poiche´ pero` nell’organizzazione aziendale non vi erano
posizioni lavorative compatibili con tale limitazione era
stato necessario licenziare il lavoratore.
La Suprema Corte ritiene infondato tale motivo, richiamando quanto argomentato dalla Corte territoriale e
dalla sentenza n. 15269 del 2012 della stessa Cassazione.
L’art. 10, comma 3, L. n. 68 del 1999 - ricorda la Corte -,
prescrive che: «Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, il disabile puo` chiedere che venga accertata la compatibilita` delle mansioni a lui affidate con il
proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore
di lavoro puo` chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle
sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato
presso l’azienda. Qualora si riscontri una condizione di
aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall’atto
di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 1, comma 4,
sia incompatibile con la prosecuzione dell’attivita` lavorativa, o tale incompatibilita` sia accertata con riferimento
alla variazione dell’organizzazione del lavoro, il disabile
ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di
lavoro fino a che l’incompatibilita` persista. Durante tale
periodo il lavoratore puo` essere impiegato in tirocinio
formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla Commissione di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 4,
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Giurisprudenza
Notizie
integrata a norma dell’atto di indirizzo e coordinamento
di cui all’articolo 1, comma 4, della presente legge, che
valuta sentito anche l’organismo di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, art. 6, comma 3, come modificato
dall’art. 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non
costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro puo` essere risolto nel caso in cui,
anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, la predetta Commissione accerti la definitiva impossibilita` di reinserire il disabile all’interno dell’azienda».
Tale norma ha sostituito la precedente norma speciale (L.
n. 482 del 1968, art. 10 in rel. all’art. 20 della stessa
legge), con riferimento alla quale la Cassazione (sentenza n. 10347 del 2002) ha affermato il principio secondo
cui «il licenziamento dell’invalido assunto in base alla
normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina normativa e contrattuale sol quando e`
motivato dalle comuni ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, mentre, quando e` determinato dall’aggravamento dell’infermita` che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, e` legittimo solo in presenza delle condizioni previste dalla L. n. 482 del 1968, art. 10 ossia la
perdita totale della capacita` lavorativa o la situazione di
pericolo per la salute e l’incolumita` degli altri lavoratori o
per la sicurezza degli impianti, accertati dall’apposita
Commissione medica».
Tale principio di specialita`, prosegue la Corte, va ribadito
anche in relazione alla nuova normativa, con riguardo
alle condizioni e modalita` ivi previste (competenza speciale della Commissione di cui alla L. n. 104 del 1992,
come appositamente integrata e con valutazione «sentito anche» l’organismo di cui al D.Lgs. n. 469 del 1997,
art. 6, comma 3; verifica se il disabile, a causa delle sue
minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso
l’azienda; possibilita` di risoluzione del rapporto soltanto
nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti
dell’organizzazione del lavoro, la predetta Commissione
accerti la definitiva impossibilita` di reinserire il disabile
all’interno dell’azienda).
La verifica di tali condizioni, poi, e` categoricamente riservata alla competenza della apposita Commissione,
che valuta le condizioni stesse in funzione della maggior
tutela riservata ai disabili (per i quali ai fini della risoluzione del rapporto e` necessaria la definitiva impossibilita`
di reinserimento all’interno dell’azienda anche attuando
i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro) (in
termini, Cass. n. 15269 del 2012).
Poiche´ nella specie e` pacifico che il licenziamento in
questione non e` stato preceduto da un accertamento
998
effettuato dalla Commissione di cui alla L. n. 104 del
1992, art. 4, integrata a norma dell’atto di indirizzo e
coordinamento di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 1, comma 4, che abbia valutato, sentito anche l’organismo di
cui al D.Lgs. n. 469 del 1997, art. 6, comma 3, come
modificato dalla L. n. 68 del 1999, art. 6, la definitiva
impossibilita` di reinserire il lavoratore all’interno dell’azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, la pronuncia della Corte territoriale ha fatto corretta applicazione delle norme di diritto cui
e` riconducibile la fattispecie concreta.
La sentenza in rassegna ribadisce l’indirizzo consolidato,
secondo il quale la disciplina normativa dettata in materia di risoluzione del contratto di lavoro con il lavoratore
disabile deve essere interpretata rigorosamente, nel senso che l’aggravamento dell’infermita`, che ha dato luogo
al collocamento obbligatorio, sia tale che, pur attuando i
possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, la
Commissione medica accerti l’impossibilita` definitiva di
reinserire il disabile all’interno dell’azienda.
Per questo motivo, la Suprema Corte, aderendo alla decisione dei giudici di appello, ha ritenuto illegittimo il
recesso motivato dal fatto che il lavoratore era stato
ritenuto abile ma con la sola limitazione di evitare la
«prolungata stazione eretta». Anche in questa ipotesi
e` ritenuto necessario l’intervento della Commissione medica, perche´ si tratta sempre di accertamento inerente le
residue capacita` lavorative connesse all’infermita`. Nulla e`
lasciato alla libera valutazione del datore di lavoro (ed
anche del medico aziendale), soprattutto quando si tratta di risoluzione del rapporto di lavoro.
21/2014 PRATICA LAVORO
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