francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. CONSULTARE Y74EI FI L’unica edicola digitale che raccoglie tutte le riviste IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica e il fisco per RICERCARE Da oggi non devi più ricordare in quale fascicolo è stato pubblicato l’articolo che ti serve perché Edicola Professionale ti permette di avere a disposizione con una sola ricerca oltre 70 riviste IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica e il fisco. Un patrimonio bibliografico inimitabile dove poter consultare dall’anteprima dell’ultimo fascicolo, appena chiuso in redazione, allo storico degli articoli pubblicati in ambito legale, fiscale, lavoro, aziendale e amministrativo. E con la ricerca avanzata per rivista, anno, numero, autore trovi proprio l’articolo che ti serve. Puoi consultare Edicola Professionale su PC e in mobilità, su tablet e smartphone, grazie all’app gratuita. 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Pratica Lavoro In questo numero Normativa NAZIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961 Detassazione dei premi di produttivita` 2014 Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961 D.P.C.M. 19 febbraio 2014 Contratti di inserimento - Presentazione delle retribuzioni entro il 30 giugno 2014 Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961 Inail - Circ. n. 24 del 5 maggio 2014 Riduzione premi Inail - Imprese di somministrazione di lavoro e settore navigazione Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 967 Inail - Nota n. 2899 del 18 aprile 2014; Inail - Nota n. 228 del 30 aprile 2014 Interessi di mora - Nuova misura Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 Inps - Circ. n. 54 del 2 maggio 2014 Validita` delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974 Inps - Circ. n. 57 del 6 maggio 2014 Trasporto aereo - Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979 Inps - Msg. n. 4411 del 5 maggio 2014 Garanzia per i giovani - Parte il 1º maggio 2014 il Piano nazionale Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981 Min. lavoro - Comunicato 29 aprile 2014 Brevi dall’Unione europea Rassegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 983 Adempimenti dal 17 al 31 maggio 2014 Contrattazione Scadenzario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985 CONTRATTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 991 Ceramica - Aziende industriali Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 991 Ipotesi di accordo 18 marzo 2014 Sicurezza sussidiaria non armata e investigazioni Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995 C.c.n.l. 16 aprile 2014 Giurisprudenza SENTENZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997 Licenziamento del disabile solo previo intervento della Commissione medica Notizia Cassazione sez. lav. n. 8450 del 10 aprile 2014 PRATICA LAVORO 21/2014 959 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. PraticaLavoro Settimanale operativo di aggiornamento per l’amministrazione del personale Editrice Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F6 20090 Milanofiori Assago (Mi) http://www.ipsoa.it Direttore responsabile Giulietta Lemmi Redazione Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile, Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu, Francesca Procesi, Stefania Sabatini, Barbara Settimi, Alessandra Tedeschi, Barbara Trillo`, Roberta Valenti, Alessandra Vitelli Realizzazione grafica Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer Fotocomposizione Sinergie Grafiche Srl Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI) Tel. 02/57789422 Stampa GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54 20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02/99952 Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607 del 18 settembre 2000 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n. 1702 Contributi redazionali Per informazioni in merito a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a: Indicitalia Redazione Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma Tel. 06.203815.78 (legale-amministrativa) Tel. 06.203815.79 (contratti collettivi) Fax 06.203815.54 e-mail: [email protected] [email protected] Amministrazione Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri, arretrati, cambi d’indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a: - Ipsoa Servizio Clienti Casella postale 12055 - 20120 Milano Tel. 02.82476.1 Fax 02.82476.799 Servizio risposta automatica: Tel. 02.82476.999 e-mail: [email protected] - Indicitalia Servizio Clienti Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma Tel. 06.20381238 Fax 06.203815.45 e-mail: [email protected] Abbonamenti Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 30 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI). Servizio Clienti: tel. 02 824761 - e-mail: [email protected] www.ipsoa.it/servizioclienti Indirizzo Internet Compresa nel prezzo dell’abbonamento l’estensione on line della Rivista, consultabile all’indirizzo www.ipsoa.it Italia: Euro 186,00 Estero: Euro 372,00 Prezzo copia: Euro 8,00 Arretrati Prezzo dell’anno in corso all’atto della richiesta Distribuzione Vendita esclusiva per abbonamento. Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico e` comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 74 del D.P.R. 20/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni. Pubblicita`: db Consulting srl Event & Advertising via Leopoldo Gasparotto 168 - 21100 Varese tel. 0332/282160 - fax 0332/282483 e-mail: [email protected] www.db-consult.it Egregio abbonato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprieta` di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzera` i dati che La riguardano per finalita` amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potra` in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403. francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Detassazione dei premi di produttivita` 2014 D.P.C.M. 19 febbraio 2014 Sulla G.U. n. 98 del 29 aprile 2014, e` stato pubblicato il D.P.C.M. 19 febbraio 2014, recante le modalita` di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttivita` del lavoro nel periodo 1º gennaio-31 dicembre 2014, previste dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. legge di stabilita` 2013). In particolare, il comma 481 dell’art. 1 della legge n. 228/ 2012, dispone la proroga nel periodo 1º gennaio-31 dicembre 2013 di misure sperimentali per l’incremento della produttivita` del lavoro, introducendo una speciale agevolazione, nel limite massimo di 950 milioni di euro nel 2013 e di 400 milioni di euro nel 2014 e prevedendo che con D.P.C.M., nel rispetto del richiamato onere massimo, siano stabilite le relative modalita` di attuazione. Il successivo comma 482, prevede che le misure di cui al comma 481 si applicano con le medesime modalita` anche per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro, prevedendo che il relativo onere non possa essere superiore a 600 milioni di euro per l’anno 2014 e a 200 milioni di euro per l’anno 2015. Con il D.P.C.M. in esame, considerata la necessita` di defi- nire le predette misure sperimentali applicabili per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2014 entro il limite delle risorse stanziate dal citato comma 482 dell’art. 1 della legge n. 228/2012, viene stabilito che nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2014 l’agevolazione di cui all’art. 1, comma 481, della legge n. 228/2012, trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2013, ad euro 40.000, da assumere al lordo delle somme assoggettate nello stesso anno alla relativa imposta sostitutiva. La retribuzione di produttivita` individualmente riconosciuta che potra` beneficiare della suddetta agevolazione, non potra` comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno 2014, ad euro 3.000 lordi. In base al provvedimento, entro il 30 giugno 2014 ai ministeri dell’Economia, del Lavoro e dello Sviluppo Economico compete il monitoraggio sull’agevolazione in esame, anche al fine dell’eventuale adozione di specifiche proposte e iniziative di revisione. Infine, continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013. Contratti di inserimento - Presentazione delle retribuzioni entro il 30 giugno 2014 INAIL, circ. 5 maggio 2014, n. 24 Con la circolare 5 maggio 2014, n. 24, l’Inail fornisce le istruzioni operative per i datori di lavoro che hanno usufruito delle agevolazioni contributive connesse all’assunzione, negli anni 2009-2012, con il contratto di inserimento di cui agli artt. 54-59 del D.Lgs. n. 276/2006. Al riguardo, l’Istituto ricorda che l’art. 22, comma 3 della legge n. 183/2011, che ha sostituito l’art. 54, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 276/2003, ha rinviato a un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione delle aree geografiche presupposto per l’applicazione dell’incentivo connesso alla PRATICA LAVORO 21/2014 stipula dei contratti di inserimento per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012. In precedenza, per l’individuazione delle predette aree territoriali erano stati emanati il D.M. 17 novembre 2005 con riferimento agli anni 2004-2005-2006, il D.M. 31 luglio 2007 per l’anno 2007 e il D.M. 13 novembre 2008 per l’anno 2008. In adempimento a quanto previsto dall’art. 54, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 276/2003, il D.M. 10 aprile 2013 (cfr. Pratica Lavoro n. 30/2013, pag. 1293) individua le aree geografiche che consentono di dare concreta applicazione alle agevolazioni contributive previste, con riferimento alle 961 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie assunzioni, nel periodo 1º gennaio 2009-31 dicembre 2012, delle donne. Pertanto, fa presente l’Istituto, si rende necessario sintetizzare i contenuti del citato decreto, al fine di fornire alle aziende istruzioni operative per la corretta fruizione dell’agevolazione. Il contratto di inserimento - Quadro di riferimento A decorrere dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, per rendere conforme la disciplina del contratto di inserimento agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, le disposizioni del D.Lgs. n. 276/2003 sono state modificate dall’art. 8, comma 1 dello stesso D.L. n. 70/2011, convertito dalla L. n. 106/2011. In particolare, la norma contempla fra i soggetti con i quali e` possibile stipulare un contratto di inserimento «le donne di qualsiasi eta` prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile». Pertanto, a decorrere dal 14 maggio 2011, per effetto delle disposizioni sopravvenute e correlate al regolamento (CE) n. 800/2008, richiamato dall’art. 59, comma 3 del D.Lgs. n. 276/2003, la fruizione delle agevolazioni contributive connesse all’assunzione con contratto di inserimento di donne lavoratrici, nei limiti definiti dalla Riforma del lavoro, e` consentita a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti: mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; residenza e svolgimento delle prestazioni lavorative «in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile ... sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile.». Fermo, dunque, restando il requisito della residenza della lavoratrice come disciplinato dall’articolo richiamato, ad esso si aggiunge l’ulteriore condizione che consiste nell’essere, le donne, «prive di un impiego regolarmente retribuito». Deve cioe` trattarsi, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro nella circolare n. 34/2013 (cfr. Pratica Lavoro n. 34_35/2013, pag. 1452) e, ancor prima, nel D.M. 20 marzo 2013 (cfr. Pratica Lavoro n. 30/2013, pag. 1293), di lavoratrice che negli ultimi sei mesi: non ha prestato attivita` lavorativa riconducibile ad un 962 rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi; ovvero ha svolto attivita` lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione. Di conseguenza, sono considerati non «regolarmente retribuiti»: i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi; le attivita` di lavoro autonomo e parasubordinato la cui remunerazione, su base annuale, e` inferiore ai limiti esenti da imposizione fiscale, rispettivamente, pari a 4.800 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto o 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro di cui all’art. 50, comma 1, lett. cbis) del D.P.R. n. 917/1986 (T.U. delle imposte sui redditi). L’accertamento del requisito dell’essere «prive di impiego regolarmente retribuito» prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal D.Lgs. n. 181/2000 e, pertanto, non e` richiesta la registrazione della donna presso il Centro per l’impiego. Il datore di lavoro e` chiamato a verificare, in caso di assunzione di donne di qualsiasi eta`, che le lavoratrici siano residenti in regioni c.d. svantaggiate e che, nel periodo di sei mesi antecedente alla data di assunzione, non abbiano svolto un’attivita` di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno sei mesi (durata pari o superiore a sei mesi) ovvero una collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) la cui remunerazione annua sia pari o superiore a 8.000 euro oppure un lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo pari o superiore a 4.800 euro. Infine, l’Inail evidenzia che, a decorrere dal 1º gennaio 2013, il contratto di inserimento, introdotto dal D.Lgs. n. 276/2003, c.d. Legge Biagi, e finalizzato ad agevolare l’ingresso (o il reingresso) nel mercato del lavoro di particolari categorie di soggetti ritenuti socialmente svantaggiati, e` stato abrogato dalla legge n. 92/2012 (c.d. Riforma del mercato del lavoro) che lo ha eliminato, facendo peraltro salva l’applicazione delle disposizioni in materia - ivi comprese le agevolazioni contributive - in relazione alle assunzioni con tale tipologia contrattuale effettuate entro il 31 dicembre 2012. Incentivi economici in misura superiore al 25% Il D.M. 10 aprile 2013, emanato in attuazione dell’art. 22, comma 3, L. n. 183/2011, ha stabilito che gli incentivi economici (c.d. agevolazioni contributive) per le assunzioni di donne con contratto di inserimento si applicano solo nelle 21/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie aree geografiche individuate - mediante i dati Istat sulla rilevazione delle forze di lavoro media 2008, 2009, 2010 e 2011 - come aventi un tasso di occupazione femminile inferiore almeno di venti punti percentuali di quello maschile o un tasso di disoccupazione femminile superiore di dieci punti percentuali rispetto a quello maschile. In concreto, per accedere agli incentivi economici in misura superiore a quella del 25%, e` necessario che la lavoratrice, oltre a risiedere, svolga anche le prestazioni lavorative nelle seguenti aree previste dall’art. 1 del D.M. 10 aprile 2013: Anno Regioni 2009 Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna 2010 Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna 2011 Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia 2012 Veneto, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia Inoltre, ai fini dell’ammissibilita` al beneficio in misura superiore al 25% rileva la data dell’assunzione operata con contratto di inserimento lavorativo. Coerentemente con quanto previsto dall’art. 59, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003, la fruizione delle agevolazioni contributive nella misura superiore al 25% connesse all’assunzione della donna con contratto di inserimento lavorativo e` subordinata anche alle seguenti condizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008, vigenti dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 70/ 2011: intensita` lorda dell’aiuto: l’ammontare del beneficio, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non deve superare il 50% (elevato al 75% nel caso di assunzione di soggetti disabili) dei costi ammissibili ossia dei costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all’assunzione; incremento netto del numero dei dipendenti: l’assunzione con contratto di inserimento o reinserimento deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato ovvero, quando l’assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d’eta`, di riduzione volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale; durata minima del contratto: il rapporto di lavoro deve avere una durata, fissata nel contratto al momento della PRATICA LAVORO 21/2014 stipula, pari ad almeno 12 mesi. L’agevolazione, tuttavia, non e` esclusa nel caso in cui il rapporto di lavoro sia risolto prima del termine di 12 mesi per giusta causa. Incentivi economici in misura pari al 25% Il D.M. 10 aprile 2013 fa salvi, all’art. 3, gli effetti dei contratti di inserimento stipulati negli anni dal 2009 al 2012 con riferimento alle aree individuabili ai sensi dell’art. 54, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 276/2003 nella formulazione vigente. Quindi, sono da considerarsi correttamente applicate le agevolazioni in misura pari al 25% fruite dal datore di lavoro per contratti di inserimento stipulati su tutto il territorio nazionale con donne, fermo restando che, per le assunzioni operate a decorrere dal 14 maggio 2011, e` necessario il requisito ulteriore dell’essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Infatti, in linea con l’orientamento ministeriale, la misura del 25% non costituisce aiuto di Stato ai sensi della normativa comunitaria e, quindi, si applica su tutto il territorio nazionale. Resta ferma, comunque, la possibilita` per l’Istituto di verificare l’effettiva sussistenza di tale requisito. Diversamente, la fruizione degli incentivi economici in misura superiore al 25% e` ammessa, come si e` detto, solamente nelle regioni indicate all’art. 1 del D.M. 10 aprile 2013 e sopra elencate. Istruzioni operative Nessun ulteriore adempimento e` richiesto ai datori di lavoro che hanno fruito delle agevolazioni nella misura corretta e in conformita` al D.M. 10 aprile 2013, incluso l’ulteriore requisito richiesto per le assunzioni dal 14 maggio 2011, di cui sopra. I datori di lavoro che non hanno usufruito dell’agevolazione o ne hanno usufruito in misura inferiore devono trasmettere via Pec alla Sede competente, entro il 30 giugno 2014, una nuova dichiarazione delle retribuzioni in sostituzione di quella o di quelle gia` trasmesse per gli anni 2009-2012, nella quale devono essere indicate le retribuzioni parzialmente o totalmente esenti nonche´ il relativo codice, indicato nella tabella allegata alla circolare in esame. I datori di lavoro che hanno usufruito dell’agevolazione in misura superiore al 25% senza avere i requisiti richiesti, devono regolarizzare la propria posizione trasmettendo via Pec alla Sede competente, entro il 30 giugno 2014, una nuova dichiarazione delle retribuzioni in sostituzione di quella o di quelle gia` trasmesse per gli anni 2009-2012, utilizzando il predetto modello. Alla ricezione delle dichiarazioni, le Sedi provvederanno a 963 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie rideterminare il premio con apposito provvedimento di variazione da notificare agli interessati. L’eventuale premio a debito dovra` essere pagato entro il termine fissato dall’Inail e comunicato con il provvedimento stesso. L’eventuale premio a credito versato dovra` essere rimborsato. 964 In conclusione, l’Inail ricorda che le riduzioni in esame rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006, per cui, in presenza di debiti insoluti, non si fara` luogo a determinazione del premio con applicazione della riduzione non fruita o fruita in misura inferiore a quella spettante, se non previa regolarizzazione della posizione contributiva. 21/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie PRATICA LAVORO 21/2014 965 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie 966 21/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Riduzione premi Inail Imprese di somministrazione di lavoro e settore navigazione INAIL, nota 18 aprile 2014, n. 2899 INAIL, nota 30 aprile 2014, n. 228 Ai sensi dell’art. 1, comma 128 della legge n. 147/2013 (c.d. «legge di stabilita` 2014»), con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Inail, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, viene stabilita la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. Tale decreto ha il compito di definire anche le modalita` di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l’attivita` da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale, l’Inail ha approvato la determina n. 67/2014 (cfr. Pratica Lavoro n. 15/2014, pag. 683), con la quale ha fissato, per l’anno 2014, al 14,17% lo sconto applicabile alle aziende nell’autoliquidazione 2014 e ha stabilito le modalita` applicative della riduzione. Tale determina e` stata inviata al Ministero del lavoro per l’adozione del provvedimento di competenza, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia. Al fine di consentire alle imprese e agli altri soggetti assicuranti di beneficiare immediatamente della riduzione, sono stati differiti al 16 maggio 2014 sia il termine dell’autoliquidazione 2013/2014, sia il termine per il pagamento di tutti gli altri premi speciali per i quali non e` prevista l’autoliquidazione nonche´ sono stati aggiornati i servizi telematici. Imprese di somministrazione di lavoro L’Inail, con nota n. 816 del 3 febbraio 2014 (cfr. Pratica Lavoro n. 9/2014, pag. 435), ha reso noto che la riduzione dell’importo dei premi assicurativi prevista dalla legge n. 147/2013 si applica anche ai premi dovuti dalle societa` di PRATICA LAVORO 21/2014 somministrazione di lavoro, facendo riserva di comunicare le modalita` di applicazione della riduzione successivamente all’emanazione del decreto ministeriale, nonche´ agli aggiornamenti dell’applicativo «Somministrazione di lavoro». Con la nota n. 2899 del 18 aprile 2014, l’Istituto fornisce le istruzioni operative in merito alle societa` di somministrazione di lavoro, comunicando che saranno aggiornati i programmi di calcolo nell’applicativo «Somministrazione di lavoro» al fine di applicare la riduzione del 14,17% ai premi trimestrali di competenza dell’anno 2014 da versare entro le seguenti scadenze: 16 maggio 2014 per i contratti del periodo gennaio-marzo 2014; 20 agosto 2014 per i contratti del periodo aprile-giugno 2014; 16 novembre 2014 per i contratti del periodo luglio-settembre 2014; 16 febbraio 2015 per i contratti del periodo ottobre-dicembre 2014. La riduzione si applica anche al premio supplementare silicosi. L’Istituto fa presente che alcune schermate dell’applicativo saranno modificate nel modo seguente. L’utente abilitato con il profilo «Funzionario», dopo aver ricercato il singolo contratto seguendo il percorso «Contratti di prestazione/Missione/Ricerca e aver selezionato «Visualizza» nella colonna «Dettagli», inserisce i dati retributivi attivando il tasto «Retribuzioni», dopo aver selezionato il trimestre di interesse. Nella sezione «Retribuzione del contratto di somministrazione» sono previsti i seguenti nuovi campi: Codice 166 - Riduzione L.147/2013; Riduzione 14.17%. Inoltre, e` stata sostituita la vecchia dicitura «Premio A.N.M.I.L.» con «Addizionale ex ANMIL». Il campo «Retribuzione» del periodo non prevede piu` l’inserimento dei decimali e nel riquadro «Premio» gli importi sono ora visualizzati con arrotondamento alla seconda cifra decimale. Nella sezione «Premio» sono previsti i seguenti campi: 967 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Riduzione legge 147/2013, nel quale e` riportato l’importo della riduzione calcolata in percentuale sull’importo del premio infortuni dato dalla retribuzione per il tasso medio o medio ponderato della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione svolta presso l’impresa utilizzatrice, con arrotondamento alla seconda cifra decimale; Riduzione legge 147/2013 per premio silicosi, nel quale e` riportato l’importo della riduzione calcolata in percentuale sull’importo del premio supplementare silicosi determinato applicando alle retribuzioni totali il tasso silicosi che risulta per l’impresa utilizzatrice, con arrotondamento alla seconda cifra decimale. Gli arrotondamenti sono effettuati: al centesimo superiore se la terza cifra decimale e` uguale o maggiore di cinque (es.: 2.043,3651 e` arrotondato a 2.043,37); al centesimo inferiore se la terza cifra decimale e` minore di cinque (es.: 2.043,3641 e` arrotondato a 2.043,36). Inserite le retribuzioni, l’utente attiva il tasto «Calcola premio». La procedura calcola il premio infortuni del lavoratore in somministrazione e l’importo della riduzione legge 147/2013, somma al premio al netto della riduzione l’importo dell’addizionale ex ANMIL, quindi determina il premio dovuto per il trimestre interessato. L’utente attiva il tasto «Salva» e la procedura memorizza le retribuzioni inserite nel trimestre per il lavoratore in somministrazione. Le retribuzioni possono essere comunicate anche con modalita` offline. Dopo l’accesso all’applicativo «Somministrazione di lavoro», l’utente deve selezionare dal menu` «Servizi» il sottomenu` «Offline», scegliere la funzione «Invio Offline modelli INAIL», selezionare «Upload dei file delle retribuzioni», acquisire con il tasto «Sfoglia» il file in formato xml e cliccare su «Invia». Gli utenti possono accedere alla funzione «Lista retribuzioni», selezionando dal menu` «Servizi», il sottomenu` «Retribuzioni». La funzione permette all’utente di ricevere all’indirizzo di posta elettronica inserito nell’apposito campo la lista dei contratti di prestazione per i quali non e` stata comunicata la retribuzione effettiva trimestrale dei lavoratori somministrati e la lista dei contratti di prestazione per i quali la societa` di somministrazione ha comunicato la retribuzione effettiva trimestrale dei lavoratori somministrati (il dato e` esposto per trimestre). Le nuove liste indicheranno per ogni contratto l’importo della riduzione legge 147/2013. Nella pagina iniziale dell’applicativo saranno pubblicati appositi messaggi informativi agli utenti. In occasione del rilascio dell’aggiornamento sara` pubblicato il seguente avviso: 968 «L’art. 1, comma 128, della legge 147/2013 ha disposto che con effetto dal 1º gennaio 2014 e` stabilita una riduzione percentuale dell’importo dei premi assicurativi. Il decreto interministeriale in corso di emanazione (di approvazione della determina del Presidente dell’Inail 67/2014) ha stabilito che per il 2014 la riduzione e` pari al 14,17%. Sono stati pertanto aggiornati i programmi di calcolo dei premi. La riduzione del 14,17% si applica anche al premio supplementare silicosi». Appena disponibile il batch di aggiornamento per l’applicazione della riduzione ai premi originati dai contratti gia` retribuiti prima del rilascio dell’aggiornamento, sara` pubblicato il seguente avviso: «Gli utenti che avevano gia` trasmesso i dati retributivi prima dell’aggiornamento del xx.xx.xxxx possono consultare gli importi dei premi relativi al primo trimestre 2014 aggiornati con la riduzione legge 147/2013». Settore navigazione Con la nota 30 aprile 2014, n. 228, l’Inail fornisce istruzioni per l’autoliquidazione del premio 2013/2014 per il settore della navigazione. Ai sensi dell’art. 10, comma 3 del decreto-legge n. 76/ 2013, a decorrere dal 1º gennaio 2014, e` stata trasferita all’Inps la gestione diretta delle attivita` inerenti l’accertamento e riscossione di contributi e all’erogazione delle prestazioni previdenziali con riferimento all’indennita` economica per malattia, maternita`, disabilita` e donazione sangue per il personale assicurato presso l’ex-Ipsema. Di conseguenza, l’Istituto precisa che, a partire dal 1º gennaio 2014, l’armamento non dovra` piu` versare all’Inail settore navigazione: i contributi per malattia e maternita`; i contributi non obbligatori per malattia e infortuni derivanti dai contratti collettivi (CLR o indennita` «una tantum» per infortuni gravi o per morte); il premio aggiuntivo del 2,75% per assicurare, facoltativamente, le prestazioni di malattia in gestione complementare agli equipaggi dei rimorchiatori addetti al traffico locale nei porti, del naviglio ausiliario, e del diporto e delle navi adibite al traffico locale. A decorrere dal 1º gennaio 2014 non sara` piu` riscosso dall’Inail il contributo aggiuntivo «Ebipesca» dello 0,50% per i lavoratori della pesca marittima per effetto della L. n. 99/2013 cui ha fatto seguito la disdetta della convenzione per la riscossione del contributo a favore dell’Ente bilaterale. Le imprese armatoriali dovranno effettuare esclusivamente con modalita` telematiche utilizzando i servizi on-line del Settore Navigazione i seguenti adempimenti: dichiarazione delle retribuzioni necessaria per calcolare i 21/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie premi assicurativi in occasione dell’autoliquidazione annuale; comunicazione motivata della riduzione delle retribuzioni presunte per il versamento della rata di premio anticipato, sempre nell’ambito dell’autoliquidazione annuale dei premi; comunicazione di volersi avvalere della facolta` di rateizzare il pagamento del premio annuale di autoliquidazione. Le imprese di armamento dovranno versare il premio alla Sede Compartimentale competente del Settore Navigazione tramite Mav bancario attraverso l’applicativo «Pagamenti Contributi on-line» specifico per il Settore Navigazione. Entro il 16 Maggio 2014 le imprese dovranno: versare il premio definitivo per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dovuto per l’anno 2013 e il premio provvisorio anticipato dovuto per l’anno 2014; inviare la denuncia delle retribuzioni sempre per via telematica. In seguito allo slittamento dei termini di presentazione delle denunce assicurative, per procedere all’autoliquidazione del premio anticipato 2014 e, ove necessario, per rettificare il premio definitivo 2013 per quest’anno, l’Inail fa presente che si deve utilizzare il servizio on-line «Denunce Trasmesse» anziche´ il servizio «Autoliquidazione Infortuni». Al servizio «Denunce Trasmesse» si accede tramite la maschera di login che prevede l’inserimento del conto e relativa autenticazione. Dopo la fase di autenticazione, il sistema propone le assicurazioni definitive 2013 per il conto acquisito; l’utente procedera` secondo le regole note all’attivazione dei seguenti processi: selezione dell’assicurazione da trattare; rettifica eventuale del premio definitivo; inserimento del premio anticipato. Sono disponibili le tariffe aggiornate per il premio 2014 e i servizi on-line sono stati predisposti per permettere l’applicazione automatica della riduzione del premio qualora ricorrano le condizioni previste. La riduzione per le navi gia` armate con data anteriore al 3 gennaio 2012 e` riconosciuta in base all’andamento infortunistico registrato per ciascun certificato per il triennio 2010-2012. L’individuazione dei certificati destinatari della riduzione viene effettuata attraverso il confronto tra l’indice di gravita` aziendale (IGA) riferito a ciascun certificato o azienda e l’indice di gravita` medio per categoria assicurativa (IGM), che costituisce il benchmark di riferimento. Nel caso l’IGA risulti uguale o inferiore all’IGM, l’armatore, per quel certificato, ha diritto alla riduzione del premio. PRATICA LAVORO 21/2014 Per queste imprese il calcolo del premio ridotto e` effettuato automaticamente dal servizio on-line «autoliquidazione premio anticipato anno 2014». Nella tabella 1 sono riportati per ciascuna categoria di naviglio gli IGM di riferimento. Tabella 1 Gestione navigazione Codici IGM 11, 12, 13, 16, 20, 21 14,27 30, 31 9,37 73 7,28 71, 72 10,88 Rimorchiatori 40 10,80 Naviglio ausiliario 50 8,54 80, 81 3,06 82 6,32 60, 61 4,19 Trasporto passeggeri Trasporto merci Pesca costiera Pesca mediterranea e oltre gli stretti Diporto Diporto a noleggio Traffico locale Per le Imprese di armamento con inizio attivita` da non oltre il biennio (decorrenza 3 gennaio 2012) il beneficio della riduzione del premio (14,17%) e` subordinato alla presentazione entro il 30 giugno 2014 di apposita domanda utilizzando il modulo disponibile su www.inail.it - Naviganti Vai alla modulistica - settore navigazione. Tale modulo va compilato, seguendo le istruzioni contenute nella guida alla compilazione della domanda di riduzione del premio nei primi due anni di attivita`, ed inoltrato in formato pdf attraverso il nuovo servizio on-line «Presentazione istanza riduzione premio legge di stabilita`». L’applicazione della riduzione del premio e` subordinata alla verifica della regolarita` contributiva e al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il datore di lavoro che preveda di erogare, ai sensi dell’art. 28, comma 6 del D.P.R. n. 1124/1965, retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell’anno precedente, puo` calcolare la rata di premio sul minore importo presunto e deve darne comunicazione motivata tramite il servizio online di «Denunce Trasmesse» entro il 16 maggio 2014, contestualmente al pagamento del premio di autoliquidazione. Le imprese possono usufruire della rateazione in quattro rate del premio risultante dall’autoliquidazione 2013/ 2014, utilizzando il servizio di «Denunce Trasmesse» per il Settore Navigazione barrando l’apposita casella del modello telematico. Per effetto del rinvio al 16 maggio 2014 il piano rate prevede il pagamento delle prime due alla stessa scadenza del 969 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie 16 maggio per un importo pari al 50% del premio senza maggiorazione di interessi. La 3a rata, che scade il 16 agosto 2014, e` stata differita di diritto al 20 agosto 2014, pari al 25% del premio maggiorata degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di stato nell’anno precedente. La 4a rata scade il 17 novembre 2014 (in quanto il 16 novembre e` domenica), pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi calcolata come sopra indicato. Le rate dovranno essere pagate utilizzando esclusivamente il Mav bancario predisposto dalla procedura informatica. L’Istituto precisa che la rateazione puo` riguardare soltanto il versamento dei premi per infortuni e malattia professionale non i contributi per malattia complementare extra legem e le indennita` contrattuali. Per queste due ultime voci contributive eventuali conguagli relativi all’anno 2013 dovranno essere versati entro il 16 maggio 2014 con il pagamento della prima rata. Il Ministero dell’Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - ha fissato nella misura del 2,08% il tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell’anno 2013, da utilizzare per il calcolo degli interessi per i pagamenti rateali del premio di autoliquidazione 2013/2014. Pertanto, i coefficienti applicabili alla terza e quarta rata sono i seguenti: Scadenza rate Coefficienti 16 agosto 2014 0,00524274 17 novembre 2014 0,01048548 Quest’anno per effetto della legge n. 99/2013 le imprese di armamento dovranno fare riferimento a due piani tariffari diversi. Per il conguaglio del premio definitivo dovuto per l’anno 2013 le aliquote da applicare per il relativo pagamento sono quelle riportate nella Tabella 2, approvate ai sensi dell’art. 40, comma 2 del D.P.R. n. 1124/1965, con la delibera del Consiglio di amministrazione ex Ipsema n. 155 del 9 ottobre 2006. Categorie assicurative Categorie assicurative Aliquota % 30 Trasporto merci internazionale 11,60 + 0,02 (*) 31 Trasporto merci RFI 6,77 + 0,02 (*) 40 Rimorchiatori 4,40 50 Attivita` ausiliarie 6,06 60 Traffico locale 5,20 61 Traffico locale con contratti 5,28 71 Pesca oltre gli stretti 7,80 (**) 72 Pesca mediterranea 7,80 (**) 73 Pesca costiera 6,38 (**) 80 Diporto 4,50 81 Diporto con contratti 4,58 82 Diporto a noleggio 5,28 (*) Aliquota aggiuntiva Fondo vittime amianto. (**) Tariffa comprensiva del contributo Ebipesca dello 0,50%. Per il calcolo del premio provvisorio anticipato per l’anno 2014, l’Istituto fa presente che le aliquote, da applicare sono indicate nella seguente Tabella 3 in vigore dal 1º gennaio 2014, approvate con determina n. 62/2014 del Presidente dell’Inail. In base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 istitutiva del Fondo per le vittime dell’amianto, dal regolamento del Fondo disciplinato con D.M. n. 30/2011, dalla circolare Inail n. 32/2011 e dalla determina del Presidente dell’Istituto n. 296/2013, l’aliquota aggiuntiva a carico delle imprese di armamento e` stata fissata, a decorrere dall’anno 2013 nella misura dello 0,02%, essa si somma all’aliquota base stabilita per il premio assicurativo ordinario delle navi battenti bandiera italiana nelle categorie 11, 20, 21, 30, 31. Tabella 3 Anno 2014 Codice Categorie assicurative Aliquota % 11 Concessionari di bordo 12 Personale addetto alle prove in mare 5,80 Aliquota % 13 Tecnici e Ispettori 5,80 5,88 + 0,02 (*) 16 Appalti ai servizi di bordo 5,75 Tabella 2 Codice Codice 5,80 + 0,02 (*) 11 Concessionari di bordo 12 Personale addetto alle prove in mare 5,88 20 Trasporto passeggeri 5,80 + 0,02 (*) 13 Tecnici e Ispettori 5,88 21 Trasporto passeggeri RFI 5,65 + 0,02 (*) 16 Appalti ai servizi di bordo 5,83 30 Trasporto merci nazionale 6,92 + 0,02 (*) 20 Trasporto passeggeri 5,88 + 0,02 (*) 30 Trasporto merci internazionale 11,52 + 0,02 (*) 21 Trasporto passeggeri RFI 5,65 + 0,02 (*) 31 Trasporto merci RFI 6,77 + 0,02 (*) 30 Trasporto merci nazionale 7,00 + 0,02 (*) 40 Rimorchiatori 970 4,32 21/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Codice Categorie assicurative Aliquota % 50 Attivita` ausiliarie 5,98 60 Traffico locale 5,20 71 Pesca oltre gli stretti 7,30 (**) 72 Pesca mediterranea 7,30 (**) 73 Pesca costiera 5,88 (**) 80 Diporto 4,50 82 Diporto a noleggio 5,20 (*) Aliquota aggiuntiva Fondo vittime amianto. (**) Tariffa scorporata del contributo Ebipesca dello 0,50% che l’Inail Settore navigazione non potra` piu` riscuotere con il premio provvisorio 2014 a partire dal 1º gennaio 2014. L’Istituto fa presente che le navi da diporto iscritte nel R.I. e impiegate esclusivamente in attivita` di noleggio per finalita` turistiche sono classificate nella «categoria 20 Trasporto passeggeri» con la medesima aliquota (5,80). Inoltre, le categorie assicurative con codice 61 e 81 riguardanti il traffico locale con contratti e il diporto con contratti non sono piu` previste sempre per effetto della determina n. 62/2014. Per il personale impiegato nelle seguenti attivita` si applica l’aliquota di premio relativa alla categoria assicurativa a cui appartiene l’unita` su cui il personale e` imbarcato: Comandata Corsi professionali Allievi nautici Le aliquote indicate nelle sopra riportate tabelle tariffarie devono essere applicate alle retribuzioni imponibili per il calcolo del premio e comprendono: l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Testo unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965; l’assicurazione per le prestazioni erogate ai marittimi dichiarati temporaneamente non idonei alla navigazione, ai sensi della legge n. 1486/1962 (pari a 0,15%). Resta confermata l’aliquota aggiuntiva del 5,0% per l’assicurazione obbligatoria dei maggiori rischi di palombari e sommozzatori, per il rischio guerra e per il personale adibito alle attivita` di manutenzione dei pozzi di estrazione di fonti di energia, su qualsiasi tipo di naviglio imbarcati (i nominativi devono essere comunicati unitamente all’autoliquidazione). Tale copertura puo` avere una durata flessibile, per periodi comunque non inferiori a trenta giorni e puo` essere accesa anche in corso d’anno. Per comunicare correttamente il numero delle persone assicurate e delle giornate di lavoro, nella denuncia delle retribuzioni per il calcolo del premio definitivo per l’anno 2013, si raccomanda di indicare sia il numero dei dipen- PRATICA LAVORO 21/2014 denti distinti per qualifica, complessivamente impiegati a servizio della nave per il periodo assicurato prescindendo dalla durata del rapporto, sia il numero di giornate lavorative riferite a ciascuna qualifica nonche´ le relative retribuzioni. Al fine di consentire all’Istituto di aggiornare la posizione assicurativa in maniera coerente con la documentazione di bordo, l’Istituto invita le imprese ad utilizzare l’applicativo disponibile nei servizi on-line del Settore navigazione per comunicare la tabella di armamento di cui e` dotata l’unita` navale assicurata e le eventuali variazioni. In occasione degli adempimenti connessi all’autoliquidazione, gli armatori autorizzati alla costituzione del ruolo unico devono inviare alla Sede competente del Settore navigazione i dati aggiornati relativi alla consistenza della flotta, entro il 16 maggio 2014. Tale autorizzazione e` subordinata all’appartenenza delle navi alla stessa categoria assicurativa e con il medesimo profilo tariffario. Nel caso dei certificati del ruolo unico per il beneficio della riduzione del premio occorre fare riferimento al certificato del ruolo unico stesso e non a quello delle singole navi. L’Istituto indica gli obblighi a carico dell’armatore in materia di variazione del rischio assicurativo come da D.P.R. n. 1124/1965: il datore di lavoro deve provvedere tramite il Servizi online Settore navigazione - comunicazioni variazioni anagrafiche - alla denuncia delle variazioni riguardanti l’individuazione del titolare dell’azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonche´ la sede dell’azienda, entro trenta giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate (art. 12, D.P.R. n. 1124/1965); l’armatore deve denunciare utilizzando il suddetto servizio on-line alla Sede competente del Settore navigazione per l’assicurazione, entro il termine di otto giorni, ogni variazione delle caratteristiche della nave, dei servizi o della composizione dell’equipaggio che possa modificare sostanzialmente il rischio dell’assicurazione e l’ammontare delle retribuzioni imponibili (art. 17, D.P.R. n. 1124/1965); se l’attivita` di navigazione viene esercitata in modo non continuativo, l’armatore deve denunciare attraverso i Servizi on-line Settore navigazione - comunicazioni variazioni anagrafiche - alla Sede competente del Settore navigazione i periodi di sospensione dell’attivita`, comunicando tempestivamente le date di disarmo e riarmo e quelle di inizio e fine degli eventuali periodi di C.i.g.s., in quanto le comunicazioni individuali UNIMARE non esonerano l’armatore da tale obbligo. La regolazione del premio deve essere effettuata in sede di autoliquidazione; la mancata presentazione della denuncia del premio provvisorio per l’anno 2014 in occasione dell’autoliquida- 971 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie zione deve essere motivata dall’armatore con la previsione di disarmo per l’intero anno con apposita comunicazione presente nella procedura dell’autoliquidazione, entro il 16 maggio dell’anno in corso. Ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 1124/1965, l’imponibile per il calcolo dei premi e dei contributi non puo` essere inferiore a quello determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali mensili che sono state aggiornate con contratto collettivo nazionale sottoscritto il 2 dicembre 2011 e di seguito riportate. Pesca costiera e mediterranea Decorrenza 01/01/2013 Comandante, Motorista capopesca E 1.348,47 Marinaio E 1.196,17 Giovanotto/Mozzo E 1.044,22 Pesca oltre gli stretti Decorrenza 01/01/2013 Comandante E 3.055,89 Direttore di macchina E 2.354,54 Primo ufficiale E 1.962,74 Secondo ufficiale E 1.744,40 Nostromo E 1.564,29 Marinaio E 1.417,44 Giovanotto E 1.163,50 Mozzo E 1.133,21 L’art. 44 del D.P.R. n. 1124/1965 dispone che il datore di lavoro in occasione della denuncia di autoliquidazione puo` detrarre dall’importo dovuto a titolo di premio anticipato per l’anno in corso l’eventuale credito risultante dalla regolazione del premio per l’esercizio precedente. Resta facolta` delle imprese recuperare l’eventuale credito maturato inviando una specifica richiesta di rimborso alla competente Sede del Settore navigazione dell’Istituto. Per verificare la correttezza degli adempimenti contributivi, l’Istituto invita gli armatori e loro delegati ad interrogare la specifica funzione predisposta nei servizi on-line «situazione assicurativa», segnalando alla Direzione competente del Settore navigazione eventuali anomalie. L’Istituto fa presente che i servizi on-line per l’autoliquidazione del premio 2013/2014 sono disponibili con accesso da www.inail.it Naviganti - Vai ai servizi - Servizi on-line Settore navigazione - Denunce trasmesse -. A tal proposito, l’Inail ricorda che le imprese possono delegare ad altro soggetto la gestione assicurativa previa appo- 972 sita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della societa` armatrice e accompagnata da fotocopia di un documento d’identita` in corso di validita`, nella quale si evidenzi l’elenco delle navi per le quali l’armatore intende avvalersi della delega per i servizi on-line. La password viene recapitata al soggetto delegato per posta, oppure consegnata a mano presso la Sede compartimentale Settore navigazione competente. Tutte le informazioni e il fac-simile della dichiarazione sono pubblicati in www.inail.it - naviganti - Servizi on-line - Servizi on-line Settore navigazione - Richiesta user-id e password. Il contact center multicanale, spiega l’Istituto, fornisce tutte le informazioni richieste dagli utenti attraverso il numero verde gratuito 803.164, mentre per le chiamate da cellulare e` disponibile il servizio a pagamento (numero 06 164164). Gli operatori sono a disposizione dal lunedı` al venerdı` dalle ore 8.00 alle ore 20, sabato e prefestivi dalle ore 8 alle ore 14. Per gli utenti del Settore navigazione e` attivo un apposito servizio di help-desk per la soluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, raggiungibile al seguente indirizzo: [email protected]. L’Inail fa presente che per informazioni di carattere generale sull’autoliquidazione del premio 2013/2014 gli uffici amministrativi delle Sedi compartimentali Inail per il Settore navigazione sono disponibili ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Sede compartimentale di Genova e-mail: [email protected] PEC: [email protected] Sede compartimentale di Napoli e-mail: [email protected] PEC: [email protected] Sede compartimentale di Palermo e-mail: [email protected] PEC: [email protected] Sede compartimentale di Trieste e-mail: [email protected] PEC: [email protected] Infine, l’Inail precisa che ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.inail.it «INAIL Per» - naviganti -. 21/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Interessi di mora - Nuova misura INPS, circ. 2 maggio 2014, n. 54 L’Inps, con la circolare 2 maggio 2014, n. 54, rende noto che la nuova misura degli interessi di mora di cui al comma 9 dell’art. 116 della L. n. 388/2000 e` fissata al 5,14% in ragione annuale a far data dal 1º maggio 2014. L’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 prevede l’applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dalla notifica della cartella e fino alla data del pagamento, nella misura determinata annualmente con decreto del Ministero delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore del 4 marzo 2013, aveva fissato l’incremento, a decorrere dal 1º maggio 2013, della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 5,2233% in ragione annuale. Considerando che il citato art. 30 prevede che il tasso degli PRATICA LAVORO 21/2014 interessi di mora sia determinato annualmente, l’Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d’Italia, con provvedimento protocollo n. 51685/2014 del 10 aprile 2014, ha disposto la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 5,14% in ragione annuale. La variazione decorre dal 1º maggio 2014. In ragione del predetto provvedimento, e` modificata la misura degli interessi di mora di cui al comma 9, art. 116 della L. n. 388/2000. Tale norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo art. 116, senza che il contribuente abbia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato art. 30 del D.P.R. n. 602/1973. 973 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Validita` delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro INPS, circ. 6 maggio 2014, n. 57 Con la circolare 6 maggio 2014, n. 57, l’Inps chiarisce i casi di validita` delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e in deroga), mobilita` ordinaria e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e mini-ASpI. L’art. 9, comma 5 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (c.d. «Decreto lavoro») (cfr. Pratica Lavoro n. 29/2013, pag. 1241), convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, attraverso l’interpretazione autentica dell’art. 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha disposto che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro ed inviate dallo stesso datore di lavoro al Servizio competente nel cui ambito territoriale e` ubicata la sede di lavoro «sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’Inps, dell’Inail o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche´ nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle province». La predetta disposizione, di dichiarata natura interpretativa estensiva, influisce sugli effetti delle suddette comunicazioni e deve essere necessariamente coordinata con quanto disposto dall’art. 8, comma 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, in materia di integrazioni salariali ordinarie, straordinarie, in deroga, dall’art. 9, comma 1, lett. d), della legge 23 luglio 1991, n. 223 relativamente all’indennita` di mobilita`, anche in deroga, dall’art. 3 del D.M. 17 febbraio 1993, n. 142, di applicazione dell’art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, relativo ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, nonche´ dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 in materia di disoccupazione ASpI e mini-ASpI. Quadro generale di riferimento precedente al D.L. n. 76/2013 Preliminarmente, l’Inps illustra il quadro generale di riferi- 974 mento precedente al D.L. n. 76/2013 con specifico riferimento a: integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga; mobilita` ordinaria e in deroga, corresponsione anticipata dell’indennita` di mobilita` e trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia; disoccupazione ASpI e mini-ASpI. Integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga L’art. 8 del D.L. n. 86/1988, convertito dalla L. n. 160/1988, al comma 4, prevede che il lavoratore che svolga attivita` di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Il successivo comma 5 specificamente dispone che il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla Sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attivita`. L’elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, consolidatasi in un costante indirizzo, ha precisato che, nel caso in cui il lavoratore non adempia all’obbligo della comunicazione preventiva all’Istituto, decade dall’intero periodo di concessione del trattamento di integrazione salariale. Pertanto, precedentemente alla novella legislativa in parola, il lavoratore che riprendeva a svolgere attivita` lavorativa remunerata in costanza del trattamento di integrazione salariale doveva in ogni caso comunicare preventivamente la rioccupazione per evitare di incorrere nella sanzione decadenziale che comportava la perdita del diritto al trattamento fin dall’inizio della sua concessione. Mobilita` ordinaria e in deroga, corresponsione anticipata dell’indennita` di mobilita` e trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia In base a quanto disposto dall’art. 8, commi 6 e 7 della legge n. 223/1991, in costanza del trattamento dell’indennita` di mobilita`, i lavoratori hanno facolta` di svolgere attivita` di lavoro subordinato remunerato, a tempo parziale o a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista di 21/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie mobilita` con la sospensione della relativa indennita`. In tali ipotesi i lavoratori beneficiari del trattamento di mobilita`, anche in deroga, devono darne comunicazione alla competente struttura territoriale dell’Inps entro 5 giorni dall’avvenuta rioccupazione. Al riguardo, l’Inps evidenzia che, a seguito della corresponsione anticipata dell’indennita` di mobilita` di cui all’art. 7, comma 5, L. n. 223/1991, l’art. 3 del D.M. 17 febbraio 1993, n. 142, di applicazione del predetto art. 7, comma 5, prevede l’obbligo in capo al lavoratore di comunicare, entro 10 giorni, l’eventuale rioccupazione intervenuta nei 24 mesi successivi alla data della corresponsione dell’anticipazione, che determina la restituzione di quanto percepito. Quindi, antecedentemente alla novella legislativa in argomento, l’omissione delle predette comunicazioni entro il termine di legge determinava, in ogni caso, nell’ipotesi di cui all’art. 9, comma 1, lett. d), L. n. 223/1991, come modificato dall’art. 4, comma 38, L. n. 608/1996, la cancellazione dalle liste di mobilita` e la decadenza dal diritto al trattamento con decorrenza dall’inizio della rioccupazione, mentre nel caso di cui all’art. 3 del D.M. n. 142/1993 la restituzione di quanto corrisposto, maggiorato degli interessi. La suesposta disciplina inerente all’indennita` di mobilita`, ordinaria e in deroga, si applica anche ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art. 11, comma 2, L. n. 223/1991 e di cui all’art. 3, comma 3, D.L. n. 299/ 1994, convertito dalla L. n. 451/1994. Disoccupazione ASpI e mini-ASpI L’art. 2, commi 15 e 23 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma del mercato del lavoro), dispone che in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, le indennita` di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI sono sospese d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 9-bis, comma 2 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, rispettivamente, fino ad un massimo di sei mesi e fino ad un massimo di cinque giorni al termine dei quali l’indennita` riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. Nuova disciplina delle comunicazioni di rioccupazione con riferimento alle integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga La norma di cui all’art. 8, comma 5 della legge n. 160/1988 e` stata emanata in un periodo in cui non vigeva l’obbligo per il datore di lavoro di presentare la comunicazione preventiva di assunzione; tale obbligo, infatti, e` stato, introdotto dall’art. 1, comma 1180 della legge n. 296/2006 che PRATICA LAVORO 21/2014 ha novellato l’art. 9-bis del decreto-legge n. 510/1996, convertito dalla legge n. 608/1996. Con la legge n. 296/2006 si e` introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva, entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, per i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per le tipologie di rapporto di lavoro subordinato e alcune tipologie di lavoro autonomo (in forma coordinata e continuativa), anche nella modalita` a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonche´ nei casi di tirocini di formazione e di orientamento e di ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata (art. 9-bis, L. n. 608/1996 come modificato dall’art. 1, comma 1180, L. n. 296/2006). Le predette comunicazioni preventive obbligatorie dei datori di lavoro sono gestite dal Ministero del lavoro tramite il sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (mod. «UniLAV») e acquisite nelle procedure Inps. Con l’introduzione dell’art. 9, comma 5, D.L. n. 76/2013, si e`, in sostanza, attribuito alla previsione normativa di cui all’art. 4-bis, comma 6, D.Lgs. n. 181/2000, la funzione di assolvere a qualsiasi obbligo informativo ulteriore eventualmente connesso, anche indirettamente, al rapporto di lavoro, in omaggio al principio della «pluriefficacia della comunicazione». In merito alla decadenza dal diritto di cui all’art. 8, comma 5, legge n. 160/1988, il Ministero del lavoro, con risposta all’interpello n. 19 del 1º agosto 2012, aveva gia` ritenuto che «non trovi piu` applicazione, almeno con riferimento alle tipologie lavorative oggetto della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto, l’obbligo imposto al prestatore di lavoro di comunicare all’Istituto lo svolgimento di attivita` di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale ex art. 8, comma 4, L. n. 160/1988». A seguito dell’intervento della citata norma interpretativa, le comunicazioni preventive del datore di lavoro sono ora valide anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione posti a carico del lavoratore dall’art. 8, comma 5 della legge n. 160/1988, per le integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga. Nuova disciplina delle comunicazioni di rioccupazione con riferimento all’indennita` di mobilita` anche in deroga, alla corresponsione anticipata dell’indennita` di mobilita` e ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia L’ampia formulazione della norma in esame, stabilendo che le comunicazioni obbligatorie a carico del datore di lavoro 975 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione a qualsiasi titolo posti anche a carico dei lavoratori nei confronti dell’Inps, e` applicabile anche alle comunicazioni previste dall’art. 9, comma 1, lett. d) della L. n. 223/1991 e dall’art. 3 del D.M. 17 febbraio 1993, n. 142, riguardanti l’inizio della rioccupazione durante la fruizione dell’indennita` di mobilita`, compresa quella in deroga, nei 24 mesi successivi alla corresponsione anticipata della mobilita` e dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia. Di conseguenza, anche in tali casi, la comunicazione preventiva obbligatoria del datore di lavoro e` equipollente alla comunicazione obbligatoria gravante sul lavoratore beneficiario delle prestazioni in argomento. Disciplina della comunicazione nelle ipotesi di rioccupazione in forma parasubordinata con riferimento alla disoccupazione ASpI e mini-ASpI In caso di rioccupazione con un rapporto di lavoro subordinato, come sopra accennato, la riforma introdotta con la legge n. 92/2012, all’art. 2, commi 15 e 23, ha previsto e disciplinato che la comunicazione obbligatoria effettuata dal datore di lavoro sia sufficiente a determinare la sospensione dell’indennita` di disoccupazione ASpI e mini-ASpI. Per quanto riguarda, invece, la ripresa del lavoro con un rapporto di collaborazione in forma coordinata e continuativa, anche nella modalita` a progetto, l’art. 2, commi 17 e 40 della stessa legge n. 92/2012, dispone, a pena di decadenza, l’obbligo del lavoratore di informare l’Inps, entro un mese dall’inizio dell’attivita`, dichiarando il reddito annuo che si prevede di trarre dall’attivita` medesima. La norma oggetto della circolare in esame introdotta dal D.L. n. 76/2013, mentre considera valide, ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione posti anche a carico del lavoratore, le comunicazioni obbligatorie effettuate dal committente (mod. «UniLAV»), non esonera il lavoratore percettore di indennita` di disoccupazione dall’obbligo di rendere la predetta dichiarazione reddituale. Ne consegue che, come gia` evidenziato nella circolare dell’Istituto n. 142/2012, si verifica la decadenza dalla prestazione nel caso in cui, nel termine di un mese dalla rioccupazione in forma parasubordinata, il lavoratore non provveda a comunicare il reddito annuo che prevede di trarre da tale attivita`. Cio`, al fine di consentire all’Inps di verificare che il reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione e di ridurre conseguentemente il pagamento dell’indennita` di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. In tale ipotesi, acquisite le informazioni relative al reddito presunto, l’Inps provvedera` tempe- 976 stivamente a riattivare il pagamento della prestazione rimasto sospeso al momento della comunicazione obbligatoria di rioccupazione, nella misura percentuale ridotta cumulabile con l’attivita` di lavoro in forma parasubordinata. Aspetti applicativi Disciplina generale In presenza della preventiva comunicazione obbligatoria del datore di lavoro di inizio attivita` lavorativa, acquisita dal sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (mod. «UniLAV»), l’Istituto deve sospendere il trattamento di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, in deroga, l’indennita` di mobilita` ordinaria o in deroga, i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, l’indennita` di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, senza procedere alla dichiarazione di decadenza dal diritto anche qualora il lavoratore abbia omesso le comunicazioni poste per legge a suo carico. Nel caso di corresponsione anticipata dell’indennita` di mobilita`, l’Istituto non dovra` procedere alla richiesta degli interessi sulla somma da restituire. L’art. 9, comma 5, D.L. n. 76/2013, quale norma di interpretazione autentica, si applica anche ai rapporti ancora pendenti tra l’assicurato e l’Inps in tutte le ipotesi in cui il datore di lavoro abbia regolarmente effettuato la preventiva comunicazione obbligatoria acquisita nel sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (mod. «UniLAV»). Al contrario, la novella legislativa non produce alcun effetto sui rapporti ormai irreversibilmente esauriti in conseguenza di intervenuto giudicato, oppure a causa della loro consolidata intangibilita` ascrivibile all’avveramento della prescrizione estintiva. Resta fermo che i predetti trattamenti di integrazione salariale, ordinaria, straordinaria, in deroga, di indennita` di mobilita` ordinaria e in deroga, corresponsione anticipata dell’indennita` di mobilita`, dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, cosı` come le indennita` di disoccupazione ASpI e mini-ASpI eventualmente erogati dopo la data della comunicazione obbligatoria del datore di lavoro risultante nel sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (mod. «UniLAV») coincidenti con il periodo di rioccupazione, devono essere comunque recuperati dall’Istituto. Limiti L’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996, convertito dalla L. n. 608/ 1996, come modificato dall’art. 1, comma 1180 della L. n. 296/2006, precisa che costituiscono oggetto delle comunicazioni obbligatorie i rapporti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (c.d. 21/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie parasubordinati), anche nella modalita` a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo. Con note del Ministero del lavoro, relative agli adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, sono state individuate, alla stregua della legislazione vigente, le tipologie di lavoro riconducibili all’obbligo della preventiva comunicazione obbligatoria posta a carico del datore di lavoro e quelle per le quali detto obbligo non sussiste. Alla luce di tali criteri applicativi, ai quali fa specifico riferimento, l’Inps chiarisce che devono ritenersi esclusi dall’obbligo della comunicazione preventiva obbligatoria a carico del datore di lavoro: le categorie del pubblico impiego per le quali il rapporto di lavoro non ha natura contrattuale ma e` regolato dalla legge, vale a dire il personale in regime di diritto pubblico ex art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001; tutti i rapporti di lavoro autonomo la cui attivita` non sia resa in forma coordinata e continuativa. Inoltre, dato che l’art. 4-bis del D.Lgs. n. 181/2000, al comma 6, dispone che le comunicazioni obbligatorie sono dirette al Servizio competente nel cui ambito territoriale e` ubicata la sede di lavoro, nel caso in cui il rapporto di lavoro sia costituito sul territorio di uno Stato estero e, quindi, fuori dell’ambito di competenza territoriale dei Centri per l’impiego, non e` previsto alcun obbligo di comunicazione del datore di lavoro nei confronti di tali servizi competenti. Cio`, in linea con quanto sostenuto dal Ministero del lavoro nella risposta ad interpello n. 47/2009. Quindi, devono ritenersi esclusi dall’obbligo della comunicazione obbligatoria (mod. «UniLAV») anche tutti i rapporti di lavoro instaurati con datori di lavoro esteri sul territorio di Paesi stranieri. In proposito, l’Istituto ricorda altresı` che, in virtu` del disposto di cui al secondo comma del medesimo art. 4-bis del D.Lgs. n. 181/2000, il lavoratore ha il diritto/dovere di ricevere dal datore di lavoro all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell’inizio dell’attivita` di lavoro, una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510. Cio` puo` consentire al lavoratore stesso di verificare tempestivamente l’adempimento dell’obbligo datoriale di comunicazione preventiva. Infatti, in caso di mancata comunicazione preventiva da parte del nuovo datore di lavoro, per effetto del combinato disposto della normativa sopra richiamata rimarrebbe, pena la decadenza della prestazione a sostegno del reddito in corso di erogazione, comunque l’obbligo in capo al lavoratore di comunicare all’Istituto l’avvenuta rioccupazione. PRATICA LAVORO 21/2014 Il disposto dell’art. 9, comma 5 del D.L. n. 76/2013, e`, quindi, applicabile limitatamente ai casi di rioccupazione comunicati dal datore di lavoro tramite il citato sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (mod. «UniLAV»), verificabili dall’Istituto, con la conseguenza che i lavoratori potranno essere ancora assoggettati alla sanzione di cui all’art. 8, comma 5, L. n. 160/1988, all’art. 9, comma 1, lett. d), L. n. 223/1991, all’art. 3, D.M. n. 142/ 1993 e art. 2, comma 40, lett. b), L. n. 92/2012, nelle seguenti ipotesi: in tutti i casi in cui la nuova attivita` lavorativa intrapresa dal lavoratore beneficiario di trattamento di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, in deroga, indennita` di mobilita` ordinaria o in deroga, trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI, per la tipologia del rapporto non e` assoggettata all’obbligo della preventiva comunicazione dell’assunzione da parte del datore di lavoro, cosı` come sopra gia` indicato per il pubblico impiego non privatizzato e le attivita` di lavoro autonomo rese in forma non coordinata e continuativa; in tutti i casi in cui la nuova attivita` lavorativa intrapresa dal lavoratore beneficiario di trattamento di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, in deroga, indennita` di mobilita` ordinaria o in deroga, corresponsione anticipata dell’indennita` di mobilita`, trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e mini-ASpI, sia relativa a rapporto di lavoro instaurato con datori di lavoro stranieri sul territorio di uno Stato estero; nei casi previsti negli ultimi due periodi del comma 2 dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996, in relazione ai quali si prevede che le Agenzie di somministrazione sono tenute a comunicare l’assunzione dei lavoratori temporanei entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione (mod. «UnificatoSomm»). Lo stesso termine di comunicazione deve essere rispettato dalle pubbliche amministrazioni. In entrambe le suddette ipotesi, la comunicazione del datore di lavoro, non essendo preventiva, non puo` esonerare il lavoratore percettore di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, in deroga, di indennita` di mobilita` ordinaria o in deroga, di corresponsione anticipata dell’indennita` di mobilita`, di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, dagli obblighi di cui all’art. 8, comma 5, L. n. 160/1988 e all’art. 9, comma 1, lett. d), L. n. 223/1991. Pertanto, nei casi sopraelencati, qualora il lavoratore, beneficiario di integrazioni salariali (ordinaria, straordinaria, in deroga), indennita` di mobilita` ordinaria o in deroga, corresponsione anticipata dell’indennita` di mobilita`, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia e indennita` di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, si sia rioccupato senza ottemperare ai doveri di comunicazione previsti dall’art. 8, com- 977 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie ma 5, L. n. 160/1988 e dall’art. 9, comma 1, lett. d), L. n. 223/1991 e dall’art. 2, comma 40, lett. b), L. n. 92/2012 e dall’art. 3, D.M. n. 142/1993, dovra` essere irrogata la prevista sanzione della decadenza o della richiesta degli interessi. Inoltre, con specifico riferimento al personale pilota dei vettori aerei in C.i.g.s. o mobilita`, l’Inps, rinviando alla circolare n. 94/2011, paragrafo C, ricorda che non ricorre l’obbligo della comunicazione preventiva nel caso in cui sia dimostrata un’attivita` lavorativa remunerata, finalizzata esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni di volo. Infine, anche per i datori di lavoro agricolo sussiste l’obbligo di comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro subordinato. Tuttavia, la particolarita` dello svolgimento del rapporto di lavoro agricolo, a tempo determinato, comporta che la comunicazione obbligatoria tramite «UniLAV» fornisce il dato di inizio e fine del contratto di lavoro, ma non il dato delle giornate effettivamente lavorate che possono determinare la so- 978 spensione delle integrazioni salariali, dell’indennita` di mobilita` ordinaria o in deroga e la sospensione o la decadenza dell’indennita` ASpI o mini-ASpI. Di conseguenza, nel caso di beneficiario delle sopra richiamate prestazioni che si rioccupi con contratto di lavoro subordinato agricolo, si rende necessaria l’integrazione delle informazioni contenute in «UniLAV» con una dichiarazione del lavoratore, tramite il modello ASpI-com o miniASpI-com per le indennita` ASpI e mini-ASpI e tramite le consuete modalita` per le altre prestazioni, relativamente alle giornate effettivamente lavorate e alla loro articolazione nel periodo di contratto di lavoro considerato. In conclusione, l’Inps precisa che le istruzioni contenute nella circolare in esame integrano e sostituiscono, ove non compatibili, quelle precedenti diramate dall’Istituto in materia di decadenza ex art. 8, comma 5, L. n. 160/1988, ex art. 9, comma 1, lett. d), L. n. 223/1991, ex art. 2, comma 40, L. n. 92/2012. 21/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Trasporto aereo - Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione INPS, msg. 5 maggio 2014, n. 4411 Con messaggio n. 4560/2013 (v. Pratica lavoro n. 14/ 2013, pag. 598), sono state comunicate le istruzioni per la gestione amministrativa delle domande per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, riguardanti gli interventi formativi conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e di riqualificazione di lavoratori in C.i.g.s. e/o mobilita` finalizzati alla assunzione degli stessi presso l’azienda richiedente. L’Inps, con messaggio n. 4411 del 5 maggio 2014, integra il sopracitato messaggio con le istruzioni operative di seguito descritte per la gestione delle attivita` istruttorie per il pagamento diretto ai lavoratori relative al finanziamento di interventi formativi per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati di lavoratori collocati in C.i.g.s. e/o mobilita` da un’azienda soggetta a procedura concorsuale per cessazione di attivita`. Ai fini dell’erogazione della citata prestazione integrativa, il lavoratore deve presentare un’unica domanda di ammissibilita`/erogabilita`, tramite delega all’associazione datoriale «Assaereo», compilando il modello di domanda COD. SR121, reperibile sul sito www.inps.it nella sezione moduli. Il modello, compilato in ogni sua parte, sara` consegnato dal lavoratore alla predetta Associazione datoriale che lo inoltra direttamente al Comitato Amministratore del Fondo Speciale del Trasporto Aereo mediante il modello di domanda telematizzato COD SR121, utilizzando la procedura «DiResCo» (Dichiarazione di Responsabilita` del Contribuente) disponibile sul sito www.inps.it. Attivita` istruttoria e gestione delle delibere A seguito dell’invio della domanda da parte di Assaereo, in procedura «DiResCo» - lato Intranet, e` visualizzabile una griglia sintetica delle domande presentate, contenente il numero di protocollo della domanda, i dati del lavoratore (nome, cognome e C.F.), lo stato della domanda con la relativa data. Lo stato della domanda e` visualizzato con esito: «trasmessa all’Ufficio di Segreteria degli Organi collegiali» in caso di domande in fase di lavorazione o non ancora deliberate; PRATICA LAVORO 21/2014 «chiusa ok totale» in caso di accoglimento totale della domanda; «chiusa ko» in caso di reiezione; «chiusa ok parziale» nell’ipotesi di piu` delibere in accoglimento parziale di una singola domanda. A seguito dell’inserimento della delibera, la procedura visualizza nella griglia riassuntiva anche il protocollo della delibera, la data e la tipologia dell’esito, la quantificazione dell’importo concesso. Dal link «protocollo», si accede alla visualizzazione dei dati relativi alla delibera/e del Comitato Amministratore FTA. L’istruttoria delle domande di prestazioni a titolo di partecipazione al finanziamento di interventi formativi e` effettuata dal Sottocomitato del Fondo Speciale del Trasporto Aereo che trasmette la proposta al Comitato Amministratore del Fondo stesso per l’adozione della delibera di ammissibilita` /erogabilita` (totale/parziale) o di reiezione. Nell’ipotesi di accoglimento parziale della domanda, fino alla concorrenza dell’importo richiesto e/o spettante, il Comitato assume ulteriori delibere di ammissibilita`/erogabilita`. La procedura quantifica in automatico l’importo residuale da erogare al lavoratore e visualizza la griglia contenente tutte le delibere inserite per la medesima domanda presente in «DiResCo». La procedura, inoltre, associa le singole delibere parziali, separatamente protocollate, al numero di protocollo attribuito alla domanda. La Segreteria degli Organi Collegiali acquisisce la delibera nella «sezione allegato» dell’applicazione «gestione». Inserito in procedura il numero della delibera con la data di emissione e il relativo importo erogato, l’operatore degli OO.CC. modifica lo «stato della domanda» in «trasmessa alla sede» e procede alla conferma dell’operazione. I dati relativi alla domanda e alla delibera/e risultanti dalla procedura «DiResCo» sono visualizzabili dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci e dalla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, dalla Filiale di Coordinamento di Roma Sud-Ovest e dalla Struttura territoriale competente per residenza del lavoratore per il pagamento diretto della prestazione, attraverso la 979 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie consultazione delle predette griglie riassuntive relative alle domande presentate e alle delibere emesse. Altresı`, in via straordinaria la Segreteria degli OO.CC. curera` la fase di gestione delle domande cartacee, pervenute fino al 31 dicembre 2013, inserendo nella procedura «DiResCo», nella sezione «modulo», i dati relativi alle domande presentate dai lavoratori con il mod. SR 121 cartaceo, gestendo, con le modalita` sopra indicate, anche le relative delibere emesse dal Comitato Amministratore del Fondo. L’archivio delle domande di ammissibilita`/erogabilita` in forma cartacea nonche´ delle relative fatture originali, presentate entro il 31 dicembre 2013, e` custodito presso la Segreteria degli Organi Collegiali. Istruzioni operative per il pagamento diretto al lavoratore La gestione delle domande per il rimborso degli interventi formativi in oggetto, e` attuata tramite la nuova funzione «Domande Formazione» della procedura «Fondo Speciale Trasporto Aereo», nell’area dedicata sul sito intranet dell’Istituto, la cui applicazione e` similare a quella utilizzata per le altre prestazioni integrative erogate dal FTA. Le informazioni sui dati delle domande di finanziamento per la formazione e delle relative delibere sono rese disponibili dalla procedura «DiResCo» e acquisite nell’archivio del database «TrasportoAereo» tramite l’apposita utility «Acquisizione domande» della funzione «Domande di Formazione». La procedura effettua i seguenti controlli e valorizzazioni: converte il periodo di formazione eventualmente espresso in base alle ore di formazione, in giornate di formazione; determina la retribuzione lorda giornaliera di riferimento con la quale si stabilisce l’importo massimo rimborsabile; valorizza i dati accessori utili alla liquidazione della domanda medesima (es. sede Inps competente). La domanda acquisita viene posta in STATO = L = LAVORAZIONE. In base al disposto della deliberazione adottata, le operazioni di validazione o reiezione della domanda, sono effettuate dalla Filiale di Coordinamento di Roma Eur, con le consuete modalita` procedurali. La validazione consiste nel verificare che i dati acquisiti e/o convertiti dalla procedura corrispondano alla deliberazione di riferimento adottata dal FTA, pertanto, l’utente abilitato alla validazione deve avere accesso anche alla procedura «DiResCo» per l’eventuale riscontro dei dati. Le domande validate saranno liquidate dalle Strutture territoriali INPS competenti in base alla residenza del lavoratore, mediante la procedura presente sulla Intranet dell’Istituito al PROCESSO: «Prestazioni a sostegno del reddito», SEZIONE: «Disoccupazione non Agricola», PROCEDURA: «DsWeb Archivi Centrali», utilizzando opportunamente la 980 funzione: «Domande Internet» tramite la quale sara` possibile acquisire e liquidare le domande di rimborso formazione di competenza della sede. L’Inps precisa che: a differenza delle altre domande di integrazione FTA, nel caso di quelle di rimborso formazione, non e` necessario effettuare la «Presa in Carico» poiche´ queste vengono automaticamente inviate sull’archivio della sede Inps competente che dovra` effettuare solo l’acquisizione ed il pagamento cosı` come detto in precedenza; le domande di rimborso formazione sono contraddistinte dal tipo «F». Per le domande pervenute successivamente all’emanazione del messaggio, l’erogazione della prestazione per gli interventi formativi e` disposta utilizzando il codice IBAN specificato dal lavoratore nel modello di domanda SR121, che e` stato implementato con uno specifico campo, valorizzato anche nella procedura «DiResCo» nell’applicazione «Modulo», nel menu` «dichiarazione di responsabilita` del contribuente» e prelevato automaticamente dalla procedura FTA per il pagamento. Per i lavoratori delle societa` del gruppo Alitalia, poste in Amministrazione Straordinaria, la prestazione per interventi formativi per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati e` liquidata dalla Filiale di Coordinamento di Roma Eur. L’importo deliberato e` rendicontato nella «gestione rendicontazioni». Nel caso in cui l’importo della delibera di ammissibilita`/erogabilita` sia superiore a E 10.000, le predette strutture territoriali, prima del pagamento, sono tenute ad effettuare la verifica di regolarita` nei confronti di Equitalia. Regime fiscale Le prestazioni integrative del Fondo del Trasporto Aereo per interventi formativi relativi al mantenimento di brevetti, licenze o attestati, per effetto dell’art. 6 del TUIR, sono da ritenersi reddito sostitutivo e, quindi, assimilato al reddito di lavoro dipendente previsto dall’art. 50, comma 1, lettera c). Pertanto, le stesse sono assoggettate alle aliquote previste all’art. 11 del TUIR, con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR, qualora non siano gia` fruite su altra prestazione erogata dall’Istituto. 21/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Garanzia per i giovani Parte il 1º maggio 2014 il Piano nazionale Min. lavoro, comunicato 29 aprile 2014 Con il comunicato 29 aprile 2014, il Ministero del lavoro annuncia che parte il 1º maggio 2014 il Piano nazionale per offrire ai giovani di eta` compresa tra i 15 e i 29 anni, disoccupati o Neet (ne´ occupati, ne´ studenti, ne´ coinvolti in attivita` di formazione) un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato, tirocinio, altra misura di formazione o inserimento nel servizio civile. Sino al 31 dicembre 2015, i giovani interessati potranno aderire all’iniziativa attraverso il sito web nazionale www.garanziagiovani.gov.it o i siti attivati dalle regioni, comunque collegati in rete fra loro. Con l’adesione i giovani potranno scegliere la regione in cui vogliono lavorare (non necessariamente quella di residenza). La regione scelta «prendera` in carico» la persona attraverso i Servizi per l’impiego, o le Agenzie private accreditate, per effettuare la profilazione, la registrazione al programma (e` necessario infatti verificare i requisiti di eta` e di condizione occupazionale) e le fasi successive di orientamento. In base al profilo e alle disponibilita` territoriali, i giovani stipuleranno con gli operatori competenti un «Patto di servizio» e, entro i quattro mesi successivi, riceveranno una o piu` opportunita` tra: inserimento al lavoro; apprendistato; tirocinio; istruzione e formazione; autoimprenditorialita`; servizio civile. L’allocazione delle risorse tra le diverse misure del Programma e` stabilita dalle singole regioni, che definiscono anche le modalita` organizzative e di attuazione degli interventi sul proprio territorio a partire da linee guida condivise a livello nazionale. I costi sostenuti per i servizi per l’impiego e per le misure saranno riconosciuti in base ai risultati e ai percorsi attivati, non per le «prese in carico». Cosa e` il Piano nazionale Garanzia giovani Il Ministero ricorda che il Piano nazionale Garanzia giovani, approvato dal Governo italiano in attuazione della raccomandazione del Consiglio UE del 22 aprile 2013, ha una dotazione finanziaria complessiva di 1.513 milioni di Euro, PRATICA LAVORO 21/2014 dei quali 567 dalla Youth employment initiative, 567 dal Fondo sociale europeo e 379 di cofinanziamento nazionale. Inoltre, utilizzando una facolta` prevista dal Programma europeo, il Governo italiano ha deciso di estendere la Garanzia ai giovani fino ai 29 anni. Il Piano, articolato su due annualita` (2014 e 2015), riguardera` tutto il territorio nazionale, ad eccezione della provincia di Bolzano, l’unica che presenta un tasso di disoccupazione giovanile inferiore al 25%. Piano di comunicazione per le imprese e per i giovani Il Ministero sottolinea che si tratta della prima volta che si attiva in Italia (e in Europa) un’azione sistematica per offrire ad una platea cosı` ampia di giovani un ventaglio di opportunita` che li aiuteranno ad entrare nel mondo del lavoro. Accanto alle azioni di comunicazione ed orientamento loro rivolte, e` essenziale coinvolgere nel Programma il mondo delle imprese, sollecitandone la responsabilita` verso una delle maggiori emergenze del momento, e attraendo anche il loro interesse per le misure che le regioni dispongono a favore di chi offre occupazione, apprendistato, tirocini, ecc. Per questo, aggiunge il Ministero, e` in preparazione una campagna di comunicazione sulle misure contenute nel Programma «Garanzia giovani», specificamente rivolta alle imprese. Piu` avanti verra`, invece, realizzata una campagna di comunicazione rivolta ai giovani. Inoltre, sul portale web e` prevista una specifica area dove le imprese potranno «aderire» al Programma e «pubblicare» le opportunita` che intendono offrire ai giovani. Infine, contemporaneamente, il Ministero del lavoro sta promuovendo specifici Protocolli di collaborazione con le principali Associazioni imprenditoriali, ed anche con alcune grandi imprese, finalizzati ad incrementare e rendere facilmente disponibili sulla piattaforma della Garanzia giovani le offerte delle imprese. Il primo dei citati Protocolli d’intesa e` stato siglato il 26 marzo a Bari tra Ministero del lavoro, Ministero dell’istruzione, universita` e ricerca, Confindustria e Finmeccanica; il secondo e` stato firmato il 22 aprile dal Ministero del lavoro con CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) e AGIA (Associazione Giovani Imprenditori Agricoli), mentre altri, gia` in preparazione, saranno firmati in seguito. 981 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Come cambia il mercato del lavoro dopo il decreto lavoro e decreto del fare? Misure per l’occupazione e la crescita Aggiornato con la circolare 29 agosto 2013, n. 35, del Ministero del Lavoro Il volume presenta un’analisi dettagliata delle novità in materia di occupazione e crescita introdotte nel mercato del lavoro dal “Decreto del fare” (D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98) e dal “Decreto lavoro” (D.L. 28 giugno di A. Casotti, M.R. Gheido pagg. 259, 25,00 Codice: 00151369 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 99): dagli incentivi per l’assunzione di giovani, all’ASpI, all’apprendistato e tirocini, ai contratti a termine e a progetto alla contrattazione aziendale nonché alle semplificazioni degli adempimenti in materia di Acquista su www.shop.wki.it Y88EF_LA.indd 1 Rivolgiti alle migliori librerie della sua città Contatta un agente di zona www.shop.wki.it/agenzie Contattaci 02.82476.794 [email protected] Y88EF LA lavoro, previdenza e fisco. 24/10/13 09:11 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Rassegna Brevi dall’Unione europea Avv. Nicolina Tirino Parlamento Europeo Regimi pensionistici complementari Sulla G.U. dell’Unione europea n. L. 128 del 30 aprile 2014 e` stata pubblicata la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/50/UE del 16 aprile 2014, relativa ai «requisiti minimi per accrescere la mobilita` dei lavoratori tra Stati membri migliorando l’acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari». La direttiva stabilisce norme volte a facilitare l’esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori tra Stati membri, riducendo gli ostacoli creati da alcune regole relative ai regimi pensionistici complementari collegati a un rapporto di lavoro. Detta direttiva si applica ai regimi pensionistici complementari, ad eccezione dei regimi disciplinati dal regolamento (CE) n. 883/2004. In merito alle condizioni di acquisizione del diritto al regime pensionistico complementare, e` previsto, tra l’altro: — che gli Stati membri debbano adottare le misure necessarie per far sı` che, qualora sia applicato un periodo di acquisizione o un periodo di attesa, o entrambi, il periodo totale combinato non superi in alcun caso i tre anni per i «lavoratori in uscita»; — che nel caso in cui sia prevista un’eta` minima per l’acquisizione dei diritti a pensione, questa non sia superiore ai 21 anni per i «lavoratori in uscita»; — che nell’ipotesi in cui un lavoratore in uscita non abbia ancora maturato diritti pensionistici nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro, il regime pensionistico complementare rimborsi i contributi versati dal lavoratore in uscita o versati per conto del lavoratore in uscita, conformemente alle disposizioni normative nazionali o agli accordi o ai contratti collettivi o, nel caso in cui il rischio d’investimento sia sostenuto dal «lavoratore in uscita», la somma dei contributi versati o il valore degli investimenti risultanti dal versamento di tali contributi. Gli Stati membri hanno la facolta` di autorizzare le parti sociali a stabilire, mediante contratti collettivi, disposizioni diverse, nella misura in cui dette disposizioni non forniscano una protezione meno favorevole e non creino ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni piu` favorevoli rispetto a quelle fissate nella direttiva in materia di acquisizione di diritti pensionistici complementari per i lavoratori, di salvaguardia dei diritti pensionistici complementari dei lavoratori in uscita nonche´ del diritto all’informazione per gli iscritti attivi e i beneficiari differiti. Il recepimento della direttiva non costituisce motivo di riduzione dei diritti esistenti per l’acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari o del diritto all’informazione degli iscritti attivi o dei beneficiari negli Stati membri. Libera circolazione dei lavoratori Sulla G.U. dell’Unione europea n. L. 128 del 30 aprile 2014 e` stata pubblicata la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/50/UE del 16 aprile 2014, relativa alle «misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori». La direttiva in esame stabilisce disposizioni che agevolano l’uniforme applicazione e attuazione pratica dei diritti conferiti dall’art. 45 TFUE e dagli artt. da 1 a 10 del regolamento (UE) n. 492/ 2011. La direttiva si applica ai cittadini dell’Unione che esercitano tali diritti e ai loro familiari. Le disposizioni riguardano: — l’accesso all’occupazione; PRATICA LAVORO 21/2014 983 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Rassegna — le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, salute e sicurezza sul lavoro e, qualora i lavoratori dell’Unione diventino disoccupati, reintegro professionale o ricollocamento; — l’accesso ai vantaggi sociali e fiscali; — l’iscrizione alle organizzazioni sindacali ed eleggibilita` negli organi di rappresentanza dei lavoratori; — l’accesso alla formazione; — l’accesso all’alloggio; — l’accesso all’istruzione, apprendistato e alla formazione professionale per i figli dei lavoratori dell’Unione; — l’assistenza fornita dagli uffici di collocamento. Ciascuno Stato membro costituisce una o piu` strutture o uno o piu` organismi con il compito di tutelare la parita` di trattamento dei lavoratori dell’Unione e dei loro familiari, avverso ogni tipo di discriminazione. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda la tutela del principio della parita` di trattamento, misure piu` favorevoli di quelle fissate nella direttiva. Tali organismi prestano assistenza giuridica e/o di altra natura ai lavoratori ed ai loro familiari, assicurando il collegamento e la cooperazione tra di essi, anche mediante la realizzazione e la pubblicazione di indagini conoscitive ed informative, con particolare riguardo nei confronti delle norme dell’Unione sulla libera circolazione dei lavoratori. Pensioni - Adeguamento dei trattamenti dei dipendenti dell’Unione europea Sulla G.U. dell’Unione europea n. L. 129 del 30 aprile 2014 sono stati pubblicati i regolamenti UE nn. 422/2014 e 423/2014 del 16 aprile 2014 che adeguano, con effetto dal 1º luglio 2011, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni. Detti adeguamenti sono conseguenti al blocco salariale instaurato sin dal 2010 a seguito della grave crisi economica in cui versano numerosi Stati membri. 984 21/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario Adempimenti dal 17 al 31 maggio 2014 N.B.: Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo e` possibile lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo successivo. 20 maggio Enasarco - Versamento contributi Soggetti obbligati Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia. Adempimento Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel trimestre di riferimento. Modalita` Compilazione via web della distinta di versamento e pagamento tramite addebito automatico su c/c bancario (RID) o tramite MAV bancario. Per accedere a questa funzione e` obbligatoria la registrazione al sito e la abilitazione ai servizi riservati. La distinta on-line sostituisce completamente quella tradizionale cartacea, che non va piu` inviata. A differenza della distinta cartacea, sulla distinta on-line va inserita la provvigione maturata da ciascun agente. Il sistema calcola in automatico il corretto contributo da versare, tenendo conto di minimali e massimali. La distinta deve obbligatoriamente essere confermata entro il giorno della scadenza per il versamento (le distinte on-line salvate in stato provvisorio, ma non confermate entro la scadenza, sono automaticamente eliminate dal sistema). Le ditte con piu` di 100 agenti, che dispongono di un proprio sistema informativo per la gestione degli agenti, possono utilizzare una procedura alternativa per la trasmissione della distinta di contribuzione, ovvero il «Protocollo Grandi Ditte». Le ditte che intendono utilizzare per il pagamento il MAV bancario non devono inserire le coordinate bancarie per l’addebito automatico, o almeno non devono presentare alla loro banca l’autorizzazione permanente all’addebito. In tal caso, dopo la conferma della distinta on-line, il sistema proporra` la stampa del bollettino MAV precompilato. Trascorse almeno 24 ore dalla stampa, il modello potra` essere presentato presso qualunque sportello bancario per procedere con il pagamento. 20 maggio Fasc - Versamento contributi Soggetti obbligati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree. Adempimento Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati. Modalita` Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita, 11 su c/c bancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L’elaborazione e PRATICA LAVORO 21/2014 985 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario la spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software denominato Telefasc. 25 maggio Cig/Cigs - Richiesta di autorizzazione all’Inps Soggetti obbligati Aziende industriali. Adempimento Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione dell’attivita` lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. Modalita` La richiesta va inoltrata telematicamente: — all’Inps con mod. Igi15 per Cig ordinaria; — al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con mod. Cigs/Solid-1 per Cig straordinaria. In merito alla presentazione della CIGO e` disponibile per le aziende, i consulenti e i professionisti un nuovo canale telematico, che si affianca a quello esistente, e che e` basato sull’invio di file XML. Lo schema per la gestione via software delle domande XML di CIGO e` a disposizione sul sito www.inps.it. Per tutte le domande inoltrate e accettate dalla operazione di validazione, dopo essere state sottoposte a protocollazione, viene generato un «Attestato di consegna» che ha valore equivalente a quello di una ricevuta. L’Attestato di Consegna certifica che le domande in esso elencate sono state prese in carico dall’Istituto e per ognuna di esse viene riportato il numero del protocollo informatico assegnato. 25 maggio Enpaia - Denuncia e versamento contributi Soggetti obbligati Aziende agricole. Adempimento Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli. Modalita` Tramite M.Av. bancario: — pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l’elaborazione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati dell’autodenuncia; — a mezzo internet Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura informatica della propria banca (se il servizio non fosse disponibile, verificare con la propria agenzia la possibilita` di attivazione). Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il M.Av., si puo` utilizzare il Bonifico bancario, anche a mezzo internet Banking, esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio Sede di Roma codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17, indicando la causale del bonifico, il numero di posizione aziendale seguito dall’esatta denominazione sociale e dal mese di competenza del versamento. Inoltre e` richiesto l’invio della copia del bonifico con numero di CRO e l’inserimento dei dati nella parte relativa ai «riferimenti del versamento» della denuncia on line. 986 21/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario 31 maggio Assistenza fiscale indiretta: consegna Modd. 730 - 730/1 Soggetti obbligati Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2014 sono: — pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito e` determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale); — persone che percepiscono indennita` sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennita` di mobilita`); — soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca; — sacerdoti della Chiesa cattolica; — giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.); — persone impegnate in lavori socialmente utili; — lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi: — al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio dell’anno in corso; — a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell’anno in corso e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovra` effettuare il conguaglio; — personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si puo` rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno precedente al mese di giugno dell’anno in corso; — lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio dell’anno in corso e conoscono i dati del sostituto che dovra` effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato; — produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA. Possono utilizzare il Mod. 730 anche i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto di minori e di persone incapaci. Possono presentare il Mod. 730 anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), escluse le indennita` percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del TUIR), e nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. In tal caso il modello 730 va presentato a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato e nel riquadro «Dati del sostituto d’imposta che effettuera` il conguaglio» va barrata la casella «Mod. 730 dipendenti senza sostituto». Adempimento Presentazione ad un CAF o ad un professionista abilitato del modello 730 base per l’assistenza fiscale e del modello 730/1. Modalita` Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro decida di non prestare assistenza fiscale, o il dipendente non presenti il modello al datore di lavoro entro il termine stabilito, il dipendente puo` rivolgersi personalmente ad un CAF-dipendenti, o ad un professionista abilitato entro il 31 maggio, usufruendo cosı` dell’assistenza fiscale indiretta. La redazione del modello 730 base deve essere effettuata su apposito stampato conforme al modello approvato con apposito provvedimento. PRATICA LAVORO 21/2014 987 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario I contribuenti che si rivolgono ad un CAF o ad un professionista abilitato possono: — consegnare la dichiarazione precompilata: in tal caso nessun compenso e` dovuto; — richiedere l’assistenza per la compilazione. Il CAF o il professionista abilitato rilascia al contribuente una ricevuta del modello 730 e della busta contenente il Modello 730-1 consegnati e della documentazione esibita (Mod. 730-2 per il CAF o professionista abilitato). Nella ricevuta e` opportuno che siano analiticamente indicati i documenti esibiti quando la loro conservazione non e` affidata al CAF o ad un professionista abilitato; l’indicazione puo` avvenire in forma sintetica quando il CAF o il professionista abilitato conserva copia dei documenti esibiti. 31 maggio Assistenza fiscale dei sostituti d’imposta: consegna Mod. 730 Soggetti obbligati I datori di lavoro e gli enti pensionistici ai quali e` stato richiesta l’assistenza fiscale e ai quali e` stato consegnato il Mod. 730 compilato entro il 30 aprile. Adempimento Consegna ai dipendenti da parte dei sostituti d’imposta che hanno prestato assistenza fiscale del prospetto di liquidazione delle imposte nonche´ copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi. Modalita` I modelli 730 e 730-3 devono essere compilati su stampati conformi ai modelli approvati con apposito Provvedimento. Sulla base del Mod. 730 compilato dal contribuente, il datore di lavoro ovvero l’ente pensionistico rilascia il prospetto di liquidazione delle imposte (Mod 7303) relativo all’assistenza fiscale prestata. Con esso il sostituto d’imposta consegna al dichiarante copia della dichiarazione dei redditi (Mod. 730-base) controllata ed elaborata. La consegna della dichiarazione e del prospetto di liquidazione, analogamente a quanto chiarito con la Circolare n. 145/E del 21 dicembre 2006 in materia di rilascio del CUD, puo` essere effettuata dal sostituto d’imposta anche mediante trasmissione in formato elettronico purche´ sia garantita al dipendente la possibilita` di entrare nella disponibilita` della dichiarazione elaborata nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: — il singolo dipendente deve avere accesso, tramite utenza e password personali, ad un sito internet dedicato; — sullo stesso sito deve essere data comunicazione a tutti i dipendenti, entro il 31 maggio, dell’avvenuta resa disponibilita` della dichiarazione elaborata; — i dipendenti devono essere messi in grado di stampare la dichiarazione; — i dipendenti devono ricevere apposita informazione della necessita` di stampare e sottoscrivere la dichiarazione e conservarla. La stessa procedura puo` essere utilizzata per le dichiarazioni a rettifica. 31 maggio Fasi - Versamento contributi Soggetti obbligati Aziende industriali. Adempimento Versamento trimestrale dei contributi per i dirigenti in servizio. Modalita` Le sole modalita` di versamento previste sono: — il bollettino bancario denominato «bollettino freccia»; — l’addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD B2B). 988 21/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario 31 maggio Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale) Soggetti obbligati Datori di lavoro gia` tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS. Sono, quindi, obbligati ad adempiere i datori di lavoro tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770 Semplificato, nonche´ i committenti e gli associanti in partecipazione per i lavoratori iscritti alla Gestione separata. La denuncia UNIEMENS Individuale deve essere presentata anche per i lavoratori per i quali sono dovute solo le contribuzioni minori (es. i lavoratori iscritti all’ex ENPALS; i giornalisti iscritti all’INPGI; gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle cooperative disciplinate dalla L. n. 240/1984, per i quali i contributi C.i.g., C.i.g.s., mobilita` e ANF venivano versati con il sistema DM10), nonche´ dai soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia). Adempimento Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche´ delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni. Modalita` Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e` quello cui si riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui e` stato erogato il compenso (criterio di cassa). 31 maggio Inps - Domanda di autorizzazione per differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive Soggetti interessati Aziende in caso di chiusura o sospensione di ogni attivita` per ferie collettive. Adempimento Presentazione all’Inps della domanda di autorizzazione al differimento degli adempimenti contributivi al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie. La concessione presuppone l’esistenza di vere e proprie ferie collettive in relazione alle quali intervenga l’impossibilita` materiale di effettuare gli adempimenti contributivi nei termini di legge. La concessione del differimento e` relativa agli adempimenti di un solo mese, anche se le ferie stesse vengono usufruite in un periodo posto a cavallo di due mesi; il beneficio e` attribuito per una sola volta all’anno, in via generale, anche se la chiusura per ferie collettive venga protratta per un periodo complessivamente inferiore ad un mese. E` necessario utilizzare esclusivamente il canale telematico disponibile sul portale dell’Istituto www.inps.it ed accessibile mediante PIN. Il percorso da seguire e` il seguente: — Servizi online - Aziende consulenti e professionisti - cassetto previdenziale - istanze on line invio nuova istanza - codice 445 Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive (nella stessa pagina e` presente anche il manuale di compilazione). 31 maggio Inps ex Enpals - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale) Soggetti obbligati Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport. PRATICA LAVORO 21/2014 989 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario Adempimento Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche´ delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni. Modalita` Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e` quello cui si riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui e` stato erogato il compenso (criterio di cassa). 990 21/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Ceramica - Aziende industriali Ipotesi di accordo - 18 marzo 2014 Scioglimento della riserva e tabelle retributive â Decorrenza e durata: 1º luglio 2013 - 30 giugno 2016 â Parti stipulanti: Confindustria ceramica con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil â Campo di applicazione: addetti all’industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica, tubi in gres â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Ceramica - Aziende industriali» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale. Sintesi dell’accordo Scioglimento della riserva A seguito dell’approvazione da parte delle assemblee dei lavoratori dell’ipotesi di accordo 18 marzo 2014 di rinnovo del c.c.n.l. (v. Pratica Lavoro n. 15/2014, pag. 696), in data 23 aprile 2014 le segreterie nazionali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno sciolto la riserva relativa all’ipotesi suddetta. Minimi tabellari Successivamente alla stipula dell’ipotesi di accordo 18 marzo 2014, le Parti hanno condiviso l’imputazione dell’aumento totale, gia` stabilito in quella sede, in parte a titolo di minimo ed in parte a titolo di I.p.o. Il trattamento complessivo risultante e` il seguente: Piastrelle e refrattari Dal 1º aprile 2014 Importi mensili Liv. Minimo I.p.o. E.a.r. A1 2.226,55 — 77,47 B1 2.007,49 118,69 — B2 2.007,49 — — C1 1.746,79 97,24 — C2 1.746,79 55,98 — C3 1.746,79 — — D1 1.584,13 116,62 — D2 1.584,13 42,22 — D3 1.584,13 — — E1 1.454,93 52,79 — E2 1.454,93 — — F 1.367,81 — — PRATICA LAVORO 21/2014 991 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Dal 1º gennaio 2015 (dal 1º giugno 2015 per il settore refrattari) Importi mensili Liv. Minimo I.p.o. E.a.r. A1 2.278,25 — 77,47 B1 2.053,75 121,41 — B2 2.053,75 — — C1 1.787,61 99,96 — C2 1.787,61 57,34 — C3 1.787,61 — — D1 1.619,51 121,24 — D2 1.619,51 44,39 — D3 1.619,51 — — E1 1.484,86 56,06 — E2 1.484,86 — — F 1.395,02 — — Dal 1º gennaio 2016 Importi mensili Liv. Minimo I.p.o. E.a.r. A1 2.332,53 — 77,47 B1 2.102,32 124,27 — B2 2.102,32 — — C1 1.830,47 102,81 — C2 1.830,47 58,77 — C3 1.830,47 — — D1 1.656,65 126,10 — D2 1.656,65 46,68 — D3 1.656,65 — — E1 1.516,29 59,48 — E2 1.516,29 — — F 1.423,59 — — Ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica e tubi in gre`s Dal 1º aprile 2014 Importi mensili Liv. 992 Minimo I.p.o. E.a.r. A1 1.951,51 239,98 172,00 B1 1.808,52 230,21 — B2 1.808,52 113,67 — 21/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Importi mensili Liv. Minimo I.p.o. E.a.r. C1 1.596,45 180,05 — C2 1.596,45 143,56 — C3 1.596,45 98,27 — D1 1.440,69 212,81 — D2 1.440,69 114,16 — D3 1.440,69 80,14 — E1 1.350,28 118,13 — E2 1.350,28 58,23 — E3 1.350,28 21,65 — F 1.332,53 — — Dal 1º luglio 2015 Importi mensili Liv. Minimo I.p.o. E.a.r. A1 1.971,51 247,76 172,00 B1 1.826,97 236,07 — B2 1.826,97 118,00 — C1 1.613,52 184,79 — C2 1.613,52 147,60 — C3 1.613,52 101,76 — D1 1.455,69 217,81 — D2 1.455,69 117,22 — D3 1.455,69 82,36 — E1 1.363,90 121,32 — E2 1.363,90 59,61 — E3 1.363,90 22,34 — F 1.346,42 — — Dal 1º gennaio 2016 Importi mensili Liv. Minimo I.p.o. E.a.r. A1 1.991,51 255,54 172,00 B1 1.845,42 241,93 — B2 1.845,42 122,33 — C1 1.630,59 189,53 — C2 1.630,59 151,64 — C3 1.630,59 105,25 — D1 1.470,69 222,81 — PRATICA LAVORO 21/2014 993 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Importi mensili Liv. Minimo I.p.o. E.a.r. D2 1.470,69 120,28 — D3 1.470,69 84,58 — E1 1.377,52 124,51 — E2 1.377,52 60,99 — E3 1.377,52 23,03 — F 1.360,31 — — Dal 1º giugno 2016 Importi mensili Liv. 994 Minimo I.p.o. E.a.r. A1 2.043,51 275,76 172,00 B1 1.893,38 257,15 — B2 1.893,38 133,59 — C1 1.674,96 201,84 — C2 1.674,96 162,16 — C3 1.674,96 114,31 — D1 1.509,69 235,81 — D2 1.509,69 128,21 — D3 1.509,69 90,36 — E1 1.412,92 132,79 — E2 1.412,92 64,59 — E3 1.412,92 24,81 — F 1.396,42 — — 21/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Sicurezza sussidiaria non armata e investigazioni C.c.n.l. - 16 aprile 2014 Rinnovo del c.c.n.l. â Decorrenza e durata: 1º gennaio 2014 - 31 dicembre 2016 â Parti stipulanti: AISS con Federterziario, Ugl Sicurezza Civile, Confimea e CFC (Confederazione Federterziario Confimea) â Campo di applicazione: dipendenti di agenzie di sicurezza sussidiaria non armata e degli istituti investigativi â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Sicurezza sussidiaria non armata e investigazioni» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale. Sintesi dell’accordo Premessa Le agenzie aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto sono obbligate all’applicazione del c.c.n.l. per effetto del mandato conferito all’atto dell’adesione. Le agenzie non aderenti che intendono adottarlo devono darne obbligatoriamente comunicazione a ENBISIT. L’adozione del contratto e` subordinata alla sottoscrizione di un apposito verbale di «recepimento» concertato con le parti sociali firmatarie (redatto secondo il modello allegato al c.c.n.l. 16 aprile 2014). Si riportano di seguito le modifiche di maggiore interesse. Campo di applicazione Il c.c.n.l. regola i rapporti a tempo indeterminato, determinato e speciali pertinenti all’attivita` degli istituti di investigazione-informazioni e ricerche, addetti controllo attivita` spettacolo, intrattenimento, fieristiche e commerciali, guardiania passiva, servizi di accoglienza e indirizzo della clientela in uffici pubblici e privati e aziende industriali e commerciali. Periodo di prova Per tutti i livelli, l’eventuale malattia, infortunio o maternita` interrompera` la durata del periodo di prova fino al termine dell’evento. Minimi tabellari I nuovi valori della paga base conglobata sono i seguenti: Importi mensili Livelli PRATICA LAVORO 21/2014 Dal 1.1.2015 Dal 1.1.2016 Q 1.768,00 1.789,00 1º 1.570,00 1.589,00 2º 1.382,00 1.399,00 3º 1.267,00 1.282,00 4º 1.152,00 1.165,00 5º 1.079,00 1.092,00 6º 1.015,00 1.028,00 995 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Quota oraria e giornaliera Il divisore per ottenere la quota giornaliera e` 26. I divisori per ottenere la quota oraria sono: — 173, per orario di 40 ore settimanali; — 196, per orario di 45 ore settimanali (liv. 6 in forza al 31 dicembre 2013). Orario di lavoro Per gli assunti dal 1º gennaio 2014, il lavoro settimanale puo` essere distribuito su 5 o 6 giorni lavorativi. La durata media dell’orario di lavoro settimanale viene calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 12 mesi. Lavoro notturno In caso di straordinario notturno la maggiorazione per lavoro notturno (15%) si cumula con quella per lavoro straordinario. Lavoro festivo La maggiorazione per lavoro festivo (20%) non si applica in caso di lavoro ordinario prestato di domenica. Per la giornata del 4 novembre il lavoratore beneficera` del trattamento previsto per le festivita`. Permessi Ai lavoratori a tempo pieno sono concesse 104 ore annue di permessi retribuiti, comprensive dei permessi per ex festivita`, fruibili per non piu` di 8 ore lavorative consecutive, per un massimo di 16 ore mensili non consecutive. In caso di part time detti permessi sono concessi in percentuale. L’azienda potra` erogare mensilmente il rateo maturato. Contrattazione integrativa A livello territoriale o aziendale possono essere stipulati «accordi di prossimita`» in deroga alle norme del c.c.n.l., tramite sottoscrizione di un verbale di recepimento aziendale. In caso di mancata contrattazione aziendale e/o territoriale, sara` riconosciuto a tutti i lavoratori un elemento di garanzia retributiva (E.g.r.) pari ad E 0,60 per ogni ora lavorata su base annua. Il premio e` riconosciuto solo per le ore di lavoro ordinario ed e` escluso dal calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Lavoro a termine L’assunzione a termine avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Possono stipularsi contratti a termine in occasione dell’inizio di esecuzione di nuovi appalti aventi durata determinata. Lavoro a tempo parziale Il lavoro supplementare e` remunerato come ordinario, senza maggiorazione, ma durante il suo svolgimento maturano i ratei di ferie, permessi, tredicesima mensilita` e t.f.r. L’orario minimo e` fissato in 6 ore settimanali e 2 ore giornaliere. Lavoro intermittente L’indennita` mensile di disponibilita` e` elevata al 20% della retribuzione mensile. 996 21/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Giurisprudenza Notizie Licenziamento del disabile solo previo intervento della Commissione medica Avv. Almerindo Proietti Semproni Cassazione, sez. lav., 10 aprile 2014, n. 8450 MASSIMA Il licenziamento della persona invalida, avviata al lavoro tramite le liste di collocamento per disabili, e` legittimo solo se l’impossibilita` di reinserimento all’interno dell’azienda venga accertata dall’apposita Commissione medica. COMMENTO Il licenziamento della persona invalida, avviata al lavoro tramite le liste di collocamento per disabili, e` legittimo solo se l’impossibilita` di reinserimento all’interno dell’azienda venga accertata dall’apposita Commissione medica. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza del 10 aprile 2014, n. 8450, in conformita` con la giurisprudenza in materia. In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’Appello dichiarava l’illegittimita` del licenziamento intimato da una societa` nei confronti di un lavoratore, condannando la stessa a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno subito. Secondo i giudici di appello la sentenza del Tribunale non aveva considerato che il dipendente era stato assunto come soggetto invalido, avviato al lavoro tramite le apposite liste di collocamento dei disabili, e che, per tale qualita`, il recesso poteva ritenersi legittimo solo in presenza delle condizioni previste dall’art. 10, L. n. 68 del 1999. Poiche´ la valutazione in ordine alla definitiva impossibilita` di reinserire il disabile all’interno dell’azienda, anche attuando i possibili adattamenti all’organizzazione del lavoro, e` riservata esclusivamente alla Commissione di cui all’art. 10, comma 3 di detta legge, la societa` avrebbe potuto validamente intimare il recesso soltanto nel caso in cui l’organo sanitario avesse ravvisato tale impossibilita` e non anche, come nella fattispecie, sulla base di una propria valutazione del giudizio espresso dal Comitato tecnico provinciale per l’inserimento dei disabili e dal medico competente aziendale. La societa` datrice di lavoro ricorreva per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione di norme di PRATICA LAVORO 21/2014 diritto, ovvero dell’art. 10, L. n. 68 del 1999, nonche´ dell’art. 2087 cod. civ. e art. 41 Cost. Si obiettava che, su iniziativa del lavoratore, la Commissione medica non l’aveva dichiarato completamente inabile al lavoro, bensı` abile con la limitazione di evitare la «prolungata stazione eretta». Poiche´ pero` nell’organizzazione aziendale non vi erano posizioni lavorative compatibili con tale limitazione era stato necessario licenziare il lavoratore. La Suprema Corte ritiene infondato tale motivo, richiamando quanto argomentato dalla Corte territoriale e dalla sentenza n. 15269 del 2012 della stessa Cassazione. L’art. 10, comma 3, L. n. 68 del 1999 - ricorda la Corte -, prescrive che: «Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, il disabile puo` chiedere che venga accertata la compatibilita` delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro puo` chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l’azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell’attivita` lavorativa, o tale incompatibilita` sia accertata con riferimento alla variazione dell’organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l’incompatibilita` persista. Durante tale periodo il lavoratore puo` essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla Commissione di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 4, 997 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Giurisprudenza Notizie integrata a norma dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l’organismo di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, art. 6, comma 3, come modificato dall’art. 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro puo` essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, la predetta Commissione accerti la definitiva impossibilita` di reinserire il disabile all’interno dell’azienda». Tale norma ha sostituito la precedente norma speciale (L. n. 482 del 1968, art. 10 in rel. all’art. 20 della stessa legge), con riferimento alla quale la Cassazione (sentenza n. 10347 del 2002) ha affermato il principio secondo cui «il licenziamento dell’invalido assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina normativa e contrattuale sol quando e` motivato dalle comuni ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, mentre, quando e` determinato dall’aggravamento dell’infermita` che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, e` legittimo solo in presenza delle condizioni previste dalla L. n. 482 del 1968, art. 10 ossia la perdita totale della capacita` lavorativa o la situazione di pericolo per la salute e l’incolumita` degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, accertati dall’apposita Commissione medica». Tale principio di specialita`, prosegue la Corte, va ribadito anche in relazione alla nuova normativa, con riguardo alle condizioni e modalita` ivi previste (competenza speciale della Commissione di cui alla L. n. 104 del 1992, come appositamente integrata e con valutazione «sentito anche» l’organismo di cui al D.Lgs. n. 469 del 1997, art. 6, comma 3; verifica se il disabile, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l’azienda; possibilita` di risoluzione del rapporto soltanto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, la predetta Commissione accerti la definitiva impossibilita` di reinserire il disabile all’interno dell’azienda). La verifica di tali condizioni, poi, e` categoricamente riservata alla competenza della apposita Commissione, che valuta le condizioni stesse in funzione della maggior tutela riservata ai disabili (per i quali ai fini della risoluzione del rapporto e` necessaria la definitiva impossibilita` di reinserimento all’interno dell’azienda anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro) (in termini, Cass. n. 15269 del 2012). Poiche´ nella specie e` pacifico che il licenziamento in questione non e` stato preceduto da un accertamento 998 effettuato dalla Commissione di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 4, integrata a norma dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 1, comma 4, che abbia valutato, sentito anche l’organismo di cui al D.Lgs. n. 469 del 1997, art. 6, comma 3, come modificato dalla L. n. 68 del 1999, art. 6, la definitiva impossibilita` di reinserire il lavoratore all’interno dell’azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, la pronuncia della Corte territoriale ha fatto corretta applicazione delle norme di diritto cui e` riconducibile la fattispecie concreta. La sentenza in rassegna ribadisce l’indirizzo consolidato, secondo il quale la disciplina normativa dettata in materia di risoluzione del contratto di lavoro con il lavoratore disabile deve essere interpretata rigorosamente, nel senso che l’aggravamento dell’infermita`, che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, sia tale che, pur attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, la Commissione medica accerti l’impossibilita` definitiva di reinserire il disabile all’interno dell’azienda. Per questo motivo, la Suprema Corte, aderendo alla decisione dei giudici di appello, ha ritenuto illegittimo il recesso motivato dal fatto che il lavoratore era stato ritenuto abile ma con la sola limitazione di evitare la «prolungata stazione eretta». Anche in questa ipotesi e` ritenuto necessario l’intervento della Commissione medica, perche´ si tratta sempre di accertamento inerente le residue capacita` lavorative connesse all’infermita`. Nulla e` lasciato alla libera valutazione del datore di lavoro (ed anche del medico aziendale), soprattutto quando si tratta di risoluzione del rapporto di lavoro. 21/2014 PRATICA LAVORO Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collet autonomo Orario di lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro G francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. tratti integrativi Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazi Orario di lavoro Previdenza Sa subordinato Lavoro autonomo Accordi di rinnovo Contratti integrativi Ccnl Monografie Sintesi c Collocamento Lavoro subordinato Lavoro autonomo Orario di lavoro denza del lavoro Accordi di rinnovo Contratti integrativi Ccnl Monog collettivi Cig Collocamento Lavoro subordinato Lavoro autonomo Ora Giurisprudenza del lavoro Accordi di rinnovo Contratti integrativi C Collocamento Lavoro subordinato La ne Contratti collettivi Cig Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro Accordi di rinno contrattuali Legislazione collettivi Cig Collocamento Lavoro subordi za Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro Accordi di rinn La contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig Collocamento ro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro Accor fie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig Collocamen lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro A grafie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig Collocam Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza de di lavoro Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig mo Orario di lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza d Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig mo Orario di lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza d Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig C Orario di lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del la Monografie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig Colloca Costo del lavoro Giurisprudenza de rio di lavoro Previdenza Sanzioni Ccnl Monografie Legislazione Contratti collettivi Cig Collocamento Sintesi contrattual lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro Accor fie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig Collocamento Lav Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro Accordi di rinn contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig Collocamento Lavoro subordi Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro Accordi di rinnovo Contratt Legislazione Contratti collettivi Cig Collocamento Lavoro subordinato Lavoro au sto del lavoro Giurisprudenza del lavoro Accordi di rinnovo Contratti integrativi ne Contratti collettivi Cig Collocamento Lavoro subordinato Lavoro autonomo Ora Giurisprudenza del lavoro Accordi di rinnovo Contratti integrativi Ccnl Monogr collettivi Cig Collocamento Lavoro subordinato Lavoro autonomo Orario di lavoro denza del lavoro Accordi di rinnovo Contratti integrativi Ccnl Monografie Sintesi Collocamento Lavoro subordinato Lavoro autonomo Orario di lavoro Previdenza Sa Accordi di rinnovo Contratti integrativi Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legi Lavoro autonomo Orario di lavoro Previdenza Sanzioni Cos voro subordinato rinnovo Contratti integrativi Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazione Co dinato Lavoro autonomo Orario di lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giuri integrativi Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig mo Orario di lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. IPSOA Guide e Soluzioni Dai migliori per i migliori. IVA CONTENZIOSO TRIBUTARIO Paolo Centore Avv. e Prof. di diritto tributario Università Parma. Membro effettivo VEG (2012/14) presso Commissione europea, direzione generale fiscalità e unione doganale. Alberto Marcheselli Avvocato e Professore di diritto finanziario e tributario alle Università di Genova e Torino. CONTABILITÀ E BILANCIO Lelio Cacciapaglia Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze. Libri, app, ebook, banca dati Guide e Soluzioni è la collana curata da un team di esperti riconosciuti a livello italiano ed europeo. L’unica soluzione operativa con tutte le risposte su fisco, contabilità e bilancio, accertamento, lavoro e società. Scegli oggi la tua Guida e potrai consultarla ovunque: libri, app, ebook, banca dati con aggiornamento quotidiano. 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