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ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
(CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE)
Numero Registro Generale 21 del 16-05-2014
Oggetto:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TASSA SUI RIFIUTI TARI - E TARIFFE 2014
L’anno Duemilaquattordici, il giorno Sedici del mese Maggio, alle ore 14:00, presso la
sala Consiliare, la Dott.ssa Erminia Ocello Commissario Straordinario per la
provvisoria gestione del Comune di Capalbio, con l'assistenza del Segretario Dott.ssa
Marra Antonella procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE)
PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
(CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE)
N° 24 DEL 09-05-2014
Settore: SETTORE FINANZIARIO
Oggetto:
Servizio: Tributi
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TASSA SUI RIFIUTI TARI - E TARIFFE 2014
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE)
Con decreto del Presidente della Repubblica è stato nominato il commissario
Straordinario Dott.ssa Erminia Ocello per la provvisoria gestione del comune di
Capalbio la quale con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Marra Antonella procede alla
trattazione dell'oggetto sopraindicato
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC),
con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
-
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
e composta dalle seguenti componenti:
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per
servizi indivisibili comunali
- TARI (tassa sui rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(TARES) ;
VISTI, in particolare, il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge
di stabilità 2014):
“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della
TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma
682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili”
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di
finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle
istituzioni scolastiche.” convertito con Legge n. 68 del 2 maggio 2014;
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata
ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono
essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione ;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale
(IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a
tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica
materia ;
VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68
del 02/05/2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del
bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei
servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo
servizio gestione rifiuti) anno 2014 (Allegato A) ;
DI APPROVARE le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione
rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto (Allegato B);
DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
ALLEGATO A)
RELAZIONE AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2014
1 - Premessa
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della
componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale
“IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due
presupposti impositivi :
-
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per
servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in
materia IUC, nei seguenti commi :
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i
seguenti :
649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto
di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali,
al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a
condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente.
Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il
comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo
proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver
avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo
regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i
magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati
all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al
conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non
assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi
inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli
usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per
ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti
relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015
l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1
660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle
lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso
apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del comune
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra
l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a
norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i
costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione
degli immobili.
688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo
n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il
versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del
1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento
interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema
informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze
di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e
in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. (omissis)
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle
entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità
di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti
da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di
pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di
cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani.
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della
riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai
soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei
rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative al tributo stesso.
Con Deliberazione Commissariale sono state stabilite le seguenti scadenze di versamento
:
n. 3 RATE con scadenza:
- dal 1° al 16
- dal 1° al 16
- dal 1° al 16
SETTEMBRE 2014
NOVEMBRE 2014
FEBBRAIO 2015
2 - Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale
Per quanto concerne gli obiettivi strategici in materia di servizio smaltimento rifiuti
solido urbani è necessario precisare che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani è stato assunto, a livello interprovinciale, dall’ATO
Toscana Sud e gestito per il tramite della Società SEI toscana S.r.l. con la quale l’ATO ha
sottoscritto, a seguito di idonea procedura ad evidenza pubblica, il Contratto per
l’Affidamento del servizio di Gestione Integrata di Ambito; pertanto essi trovano
riscontro nella progettazione dei servizi elaborata ed approvata da ATS
La gestione per l’anno in corso assume carattere provvisorio e sperimentale; è previsto
l’efficientamento del servizio nella tempistica stabilita dal contratto.
Obiettivo economico
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, che
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è quello della copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i
costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione
dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i
relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente.
3 - Relazione al piano finanziario
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della
componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale
“IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di
quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al
cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a
condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente.
Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il
comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo
proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver
avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo
regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i
magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati
all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al
conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non
assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi
inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli
usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per
ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti
relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015
l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1
Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle
lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso
apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del comune
Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a
norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i
costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione
degli immobili.
Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del
1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento
interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema
informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze
di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e
in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.
I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare,
fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione
della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai
quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di
accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad
apposito regolamento, che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del
servizio
da
coprire
con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai
seguenti
elementi:
a) il piano finanziario degli investimenti;
b) il programma degli interventi necessari;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso
eventuale
all’utilizzo
di
beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto al preesistente
prelievo sui rifiuti;
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2014/2016
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;
4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto,
il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di
smaltimento.
Il Comune di Capalbio conta, al 31 dicembre 2013, n. 4162 abitanti.
Il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione
del ciclo RSU gestite dalla società SEI Toscana S.p.A., in qualità di Gestore Unico del
Servizio di Ambito (Ambito Toscana SUD - ATS) risulta dal progetto esecutivo,
aggiornamento Maggio 2014, in corso di approvazione da parte dell’Assemblea di
Ambito. Tale progetto va a modificare quanto già approvato dall’Assemblea nel
dicembre 2013 (Deliberazione n. 22) al fine di adeguare i progetti esecutivi di ambito –
seppure nella fase transitoria, agli standard esistenti nei singoli comuni.
Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2013, nella
considerazione del prossimo passaggio al Gestore Unico sopra detto, il Comune di
Capalbio è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 277,620 Kg di rifiuti
solidi urbani, pari al 9.50 % del totale dei rifiuti.
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari a Kg 2.618,14 al 90.50 % del
totale di 2.895,74 Kg è stata smaltita in modo indifferenziato.
Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2013 – Dicembre 2013
TIPOLOGIA
Rifiuti solidi urbani Indifferenziati (RUI)
Rifiuti solidi urbani Differenziati (RD)
Ingombranti
Vetro
Plastica
Multimateriale
Carta
Abiti Usati
Frigoriferi
Farmaci
Pile
TOTALE Rifiuti Solidi Urbani
Quantità
(tonnellate
)
2.618,14
277,60
45,84
109,35
26,89
2,42
81,60
7,10
4,02
0,10
0,10
2.895,74
4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2014
In considerazione dell’entrata in servizio del Gestore Unico dal 01.01.2014 e della
conseguente attività gestionale in forma transitoria, il cui corrispettivo è in corso di
approvazione da parte di ATS e che presumibilmente durerà per tutto il 2014 il
Comune non è in grado di fissare particolari obiettivi se non di confermare con un lieve
aumento le percentuali di RD avute nel 2013.
5. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario
I costi relativi al servizio, con l’entrata in vigore del Gestore Unico sono stabiliti con
apposita Delibera dell’Assemblea di Ambito e sono correlati ai progetti esecutivi del
Gestore “valorizzati” secondo le tariffe di gara d’ambito.
Per l’anno in corso, tenuto conto delle difficoltà di ottimizzare nelle fase di avvio della
gestione, i costi dei relativi servizi gestiti da SEI Toscana sono stati rivisti ed adattati
rispetto alle iniziali previsioni di cui alla deliberazione dell’A.T.O. n. 22 del dicembre
2013.
I costi di previsionali di smaltimento sono computati secondo le quantità a consuntivo
2013 così come indicate nel MUD e già sopra riportati.
I costi di Trasporto e Smaltimento - CTS sono poi incrementati della IDA (Indennità di
disagio Ambientale dovuta ai Comuni dove sono localizzati gli impianti) e dell’Ecotassa
in relazione alle quantità smaltite in discarica.
La struttura del Piano Finanziario (Costi del Servizio – Raccolta e spazzamento – Costo
di Trattamento e Smaltimento ), in corso di approvazione nella sua determinazione
definitiva da parte di ATS, ricalca le voci dei costi così come classificati dal DPR
158/1999 e, pertanto, ai fini della definizione del PEF del Comune vengono allocati, per
quanto non del tutto disaggregabili, nelle stesse voci; a tali importi sono da aggiungere
ALTRI COSTI (AC) di Gestione di Competenza dell’Ente individuabili in quelli per i cd.
Oneri Post Mortem della discarica del Tafone, oggetto di trasferimento al Comune di
Manciano (GR).
Tra gli importi aggiuntivi al Piano Economico Finanziario elaborato da ATS vanno
computati, inoltre, tra i Costi Comuni (CC), i Costi Amministrativi, nei quali vanno
ricompresi la quota parte del personale impiegato dall’Ente nel servizio (fatturazione,
gestione utenti) nonché i Costi Comuni Diversi, comprensivi dell’accantonamento per i
crediti non riscossi nell’anno precedente (0.5% del valore nominale del credito esigibile
non riscosso) e l’importo delle variazioni operate sulle posizioni dei contribuenti in
relazione al PEF 2013.
La struttura dei costi risulta quindi articolata nelle seguenti macrocategorie:
a) CG => Costi operativi di gestione
b) CC => Costi comuni
c) CK => Costo d'uso del capitale
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.
COSTI DI GESTIONE (CG)
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio
di igiene urbana; possono esser divisi in:
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata
CGID = CSL + CRT + CTS + AC
dove
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti
esterni)
CRT = costi di raccolta e trasporto
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto
indifferenziato)
AC = altri costi
CRT - COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
CSL - COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE
PUBBLICHE
CTS - COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
Ecotassa (COSTI DETERMINATI ASSEMBREA ATO)
*(sul totale di € 881.490,00 da Piano Finanziario ATS, €
400.000,00 vengono allocati nei Costi Generali di Gestione
poiché riferibili a spese di personale ; 2.060 Euro quali oneri
di gara all’interno dei CCD ed 7.138,00 remunerazione
capitale voce CK
€ 474.352,00*
AC - ALTRI COSTI (Gestione Post Mortem Discarica Loc.
Tafone – Determinazione associazione consortile )
TOTALE CG
€ 46.200,00
€ 520.552,00
COSTI COMUNI
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei
rifiuti
CC
= CARC + CGG + CCD
dove
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso
CGG
CCD
= costi generali di gestione
= costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK)
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e
contenzioso
CGG = costi generali di gestione *
*nella voce vengono computati i costi relativi al personale
impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati ed
indifferenziati
CCD = costi comuni diversi (Linee Guida ATS)
- Fondo rischio crediti TIA (0,5% non riscosso)
(+ €. 1.326,12)
-
Variazione PEF 2013 (differenza sgravi - aumenti)
(+ €. 4.595,78)
-
Diminuzione PEF – Contributo Stato smaltimento
rifiuti istituti scolastici (- €. 1.639,99)
Oneri procedure di gara ( + €. 2060,00)
-
TOTALE CC
€ 36.000,00
€ 400.000,00*
€ 6.341,91
€. 442.341,91
Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale
(CK), ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e
remunerazione del capitale investito (R), calcolata in base alla formula ivi riportata:
Rn = rn(Kn1 +In + Fn )
Non sono previsti costi di questa tipologia.
COSTO COMPLESSIVO
Il Costo complessivo da coprire con la tariffa è, infine, determinato secondo la
seguente formula:
∑Tn = (CG + CC)n-1(1+IPn-Xn)+CKn
Dove CG, CC sono i costi sopra specificati mente CK per l’anno 2014 ammonta ad Euro
7.158,00
IPn = Tasso inflazione programmata per l’anno di riferimento = 1,5 %
Xn = recupero produttività per l’anno di riferimento = 0.2%
Quindi:
∑Tn = (€.520.552,00 +€.442.341,91)*(1+1,5%-0,5%) + 7.138,00 = 979.660,85
6. Determinazione del Costo del Servizio
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista
dal metodo normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la
gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in
riferimento al periodo 2014 - 2015 necessari al calcolo della tariffa.
Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e
la componente variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal
metodo normalizzato.
COSTI FISSI E VARIABILI
Stabiliti i costi complessivi di gestione del servizio di igiene urbana pari a €. 979.660,85
il passaggio successivo è l’individuazione della natura di tali valori:
a) fissi
b) variabili
: CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK (compreso ISTAT)
: CRT + CTS +CRD + CTR
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del
servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.
Si riporta nella tabella che segue il complessivo dei costi del servizio.
DATI GENERALI
Costi fissi no K n-1
CKn
Costi variab n-1
Riduz. Rd Ud
€
Totale RSU
kg
Tasso inflaz. Ip
Recup. Prod. Xn
inserire
442.341,91
7.138,00
520.552,00
%
1,00%
0%
1,00%
Costi da coprire
446.765,33 Costi fissi no K
7.138,00 CKn
525.757,52 Costi variabili
979.660,85 TOTALE
2.895.740,00
1,50%
0,50%
RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
I costi fissi e variabili, come sopra determinati, devono essere ripartiti tra le due
macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche.
All’interno di questa ripartizione di base sussistono ulteriori sotto articolazioni in
quanto:
- le utenze domestiche sono suddistinte in sei categorie in relazione al numero degli
occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);
- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta,
individuandosi 21 tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni
con una popolazione superiore (Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999).
Ai fini della ripartizione dei costi tra le due macro categorie di utenze deve essere
utilizzato un criterio razionale ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del DPR 158/99.
Il metodo utilizzato consente di determinare Qnd (e per differenza Qd) sulla base dei
coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del
1999, i quali esprimono non solo un mero “peso” in proporzione al quale vanno
ripartiti i costi del servizio (come invece avviene per i parametri Kc), ma “coefficienti
potenziali di produzione in kg/m2 anno”.
Dal punto di vista operativo, quindi, se si moltiplica il valore attribuito a ciascun
coefficiente Kd (si rinvia in ordine alle problematiche inerenti alla determinazione dei
coefficienti nei range individuati dal D.P.R. n. 158 del 1999 al punto 15) o per la
superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività, si ottiene la
quantità di rifiuti presuntivamente attribuibile a ciascuna categoria di utenza.
La sommatoria di tutti questi prodotti esprime così la quantità di rifiuti
complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze non domestiche, dando luogo
per differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche.
In formule:
Qnd = Σ Kd(ap) . Stot(ap)
Qd = QT – Qnd
dove:
Qnd = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze non
domestiche;
Kd(ap) = coefficiente di produttività attribuito a una determinata tipologia di attività
(tab. 4a e 4b) parte variabile (La parte fissa non concorre alla quantificazione dei rifiuti
prodotti)
Stot(ap) = superficie complessiva imponibile relativa a una determinata tipologia di
attività
Qd = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze domestiche;
QT = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta da tutte le utenze,
domestiche e non.
Si procede pertanto a determinare la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze non
domestiche secondo i dati in possesso dell’ente al momento della predisposizione del
presente piano, per le diverse tipologie di attività con applicazione del coefficiente di
produttività Kd minimo per il tipo di Ente (Centro – inferiore a 5000 abitanti). Tale
quantità risulta essere di Kg. 1.170.578
Quindi si procede a determinare la quantità di rifiuti prodotti per le utenze domestiche
(Qd) applicando la seguente formula:
Qd = QT – Qnd = kg. 2.895.740 – kg. 1.035.194 = Kg. 1.725.162
E la quadriripartizione delle spese in costi fissi e variabili applicando le percentuali
relative alle produzioni così come indicato nella seguente tabella.
DISTRIBUZIONE DATI
RIFIUTI
Utenze
Ud
Und
Totale
kg
1.725.162
1.170.578
2.895.740
COSTI
%
59,58 €
40,42 €
100,00 €
Costi fissi
Costi var.
Riduz. Rd Ud
270.416,80 € 313.224,55 €
183.486,53 € 212.532,97 €
453.903,33 € 525.757,52 €
-
Costi var. corr.
€ 313.224,55
€ 212.532,97
€ 525.757,52
Vengono successivamente determinate le tariffe a copertura dei costi fissi e variabili
delle Utenze non domestiche e di quelle domestiche secondo le indicazioni delle linee
guida;
I dati che vengono presi a riferimento ai fini dell’elaborazione delle tariffe hanno
carattere di variabilità e sono soggetti ad aggiornamento sulla base delle nuove
occupazioni/cessazioni/variazioni che intervengano successivamente.
Mentre per la parte fissa della tariffa riferita alle utenze domestiche il coefficiente ka è
individuato in misura fissa in ragione dell’ubicazione e della popolazione, la scelta dei
coefficienti Kb (parte variabile – utenze domestiche), kc e kd (parte fissa/variabile –
utenze non domestiche) è avvenuta (in relazione alla scelta tra minimo-mediomassimo) ispirandosi alla logica della potenziale produzione dei rifiuti mitigando, però,
tali effetti attraverso una diversa scelta dei coefficienti, nell’ottica di rendere per
quanto possibile equo il riparto dell’aggravio, al fine di evitare che l’applicazione rigida
del principio “chi inquina paga” possa generare effetti troppo pesanti su talune
categorie di attività con ripercussioni sul tessuto sociale ed economico.
La stessa finalità ha dettato la scelta di rimodulare ulteriormente i coefficienti
attraverso l’applicazione della facoltà concessa, per l’anno 2014, dall’art. 2 comma 1
lett. e ter) del D.L. n. 16/2014, convertito nella L. n. 68/2014; in particolare, anche per
giungere ad un risultato di più equa distribuzione del carico tariffario, si è agito
attraverso il lieve aumento del coefficiente massimo, kd, in relazione all’attività
classificata al n. 9 (Banche); ciò in un’ottica perequativa (si ottiene infatti un seppur
lieve decremento tariffario per le categorie di attività più gravate) che, tuttavia, va a
anche a correggere un risultato tariffario che, per la categoria in questione, non
andava a fotografare l’effettiva potenzialità alla produzione di rifiuti.
Si procede, pertanto, ad illustrare i dati che conducono alla determinazione della
tariffa, come riportato nelle singole tabelle, al fine di garantire la copertura
complessiva dei costi, evidenziando che la colonna PS descrive la misura del
coefficiente applicato nel range minimo (0%), medio (50%) o massimo (100%).
UTENZE DOMESTICHE – PARTE FISSA
TFd
n
1
2
3
4
5
6 o più
Ka
Sot(n)
0,82
0,92
1,03
1,10
1,17
1,21
83565
97858
56904
62149
52996
1884
Ka.Stot(n)
68.523,30
90.029,36
58.611,12
68.363,90
62.005,32
2.279,64
Quf
Quf.Ka(n)
0,772
0,772
0,772
0,772
0,772
0,772
0,633
0,710
0,795
0,849
0,903
0,934
UTENZE DOMESTICHE – PARTE VARIABILE
n
1
2
3
4
5
6 o più
Kb min
Kb max
Ps
Kb(n)
N(n)
Kb(n).N(n)
0,60
1,40
1,80
2,20
2,90
3,40
1,00
1,80
2,30
3,00
3,60
4,10
100%
50%
50%
50%
50%
0%
1,00
1,60
2,05
2,60
3,25
3,40
1277
1053
525
414
184
19
1277
1684,8
1076,25
1076,4
598
64,6
Quv
54,15
86,64
111,01
140,80
175,99
184,12
UTENZE NON DOMESTICHE – PARTE FISSA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Attività
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri
beni durevoli
- idem utenze giornaliere
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucc.
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
- idem utenze giornaliere
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- idem utenze giornaliere
Discoteche, night-club
Kc min.
0,34
0,70
0,43
0,23
1,02
0,65
0,93
0,76
0,48
Kc max.
0,66
0,85
0,62
0,49
1,49
0,85
0,96
1,09
0,53
0,86
1,10
1,72
0,86
2,20
1,20
0,68
1,00
0,92
0,42
0,53
5,01
10,02
3,83
1,19
0,88
1,00
9,29
18,58
7,33
1,91
2,66
1,13
6,58
13,16
1,00
2,39
10,89
21,78
1,58
Ps
50%
0%
0%
50%
50%
50%
50%
100%
100%
Kc
0,500
0,700
0,430
0,360
1,255
0,750
0,945
1,090
0,530
50%
50%
50%
0,980
1,960
1,030
Stot(ap) Stot(ap).Kc
2.830,00
1415,00
62.493,00
43745,10
11.054,00
4753,22
23.492,00
8457,12
3.334,00
4184,17
7.519,00
5639,25
0,00
0,00
2.669,00
2909,21
936,00
496,08
3.516,00
0,00
368,00
3445,68
0,00
379,04
50%
50%
50%
50%
0%
50%
0%
0,840 1.200,00
1,055 1.762,00
0,650 2.448,00
0,765 14.321,00
5,010 6.095,00
14,300
0,00
3,830 2.757,00
1008,00
1858,91
1591,20
10955,57
30535,95
0,00
10559,31
50%
50%
0%
50%
50%
2,285
1,760
6,580
17,470
1,290
1.876,00
813,00
20,00
0,00
0,00
4286,66
1430,88
131,60
0,00
0,00
UTENZE NON DOMESTICHE – PARTE VARIABILE
Attività
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Kd min.
Kd max.
2,93
5,62
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5,95
7,20
3 Stabilimenti balneari
3,65
5,31
4 Esposizioni, autosaloni
1,95
4,16
5 Alberghi con ristorante
8,66
12,65
6 Alberghi senza ristorante
5,52
7,23
7 Case di cura e riposo
7,88
8,20
8 Uffici, agenzie, studi professionali
6,48
9,25
9 Banche ed istituti di credito
4,10
6,78
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
7,28
9,38
- idem utenze giornaliere
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
14,56
18,76
7,31
10,19
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.
5,75
8,54
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
7,82
10,10
14 Attività industriali con capannoni di produzione
3,57
7,50
15 Attività artigianali di produzione beni specifici
4,47
8,52
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
42,56
78,93
85,12
157,86
32,52
16,20
62,31
22,57
19 Plurilicenze alimentari e/o miste
9,60
20,35
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
55,94
92,55
111,88
185,10
8,51
13,42
- idem utenze giornaliere
17 Bar, caffè, pasticceria
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- idem utenze giornaliere
21 Discoteche, night-club
Ps
50%
0%
0%
50%
50%
50%
50%
100%
100%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
0%
50%
0%
50%
50%
0%
50%
50%
Kd
Stot(ap)
4,275
2.830
5,950 62.493
3,650 11.054
3,055 23.492
10,655
3.334
6,375
7.519
8,040
0
9,250
2.669
6,780
936
8,330
3.516
16,660
0
8,750
368
7,145
1.200
8,960
1.762
5,535
2.448
6,495 14.321
42,560
6.095
121,490
0
32,520
2.757
19,385
1.876
14,975
813
55,940
20
148,490
0
10,965
0
Qnd
12.098
371.833
40.347
71.768
35.524
47.934
0
24.688
6.346
29.288
0
3.220
8.574
15.788
13.550
93.015
259.403
0
89.658
36.366
12.175
1.119
0
0
Ne segue la seguente determinazione tariffaria per l’anno 2014:
TARI 2014 - TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - Comune di Capalbio
n
1
2
3
4
5
6o
più
Descrizione
Componente nucleo
familiare
Componente nucleo
familiare
Componente nucleo
familiare
Componente nucleo
familiare
Componente nucleo
familiare
Componente nucleo
familiare
Quota Fissa €/mq anno
Quota Variabile €/cad anno
0,63
54,15
0,71
86,64
0,80
111,01
0,85
140,80
0,90
175,99
0,93
184,12
2014 - TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - Comune di Capalbio
Tariffa Parte
Fissa
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
0,67
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
0,93
Stabilimenti balneari
0,57
Esposizioni, autosaloni
0,48
Alberghi con ristorante
1,67
Alberghi senza ristorante
1,00
Case di cura e riposo
1,26
Uffici, agenzie, studi professionali
1,45
Banche ed istituti di credito
0,71
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
1,31
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
1,37
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
1,12
elettricista, parrucc.
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
1,41
Attività industriali con capannoni di produzione
0,87
Attività artigianali di produzione beni specifici
1,02
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
6,68
Bar, caffè, pasticceria
5,11
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
3,05
generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
2,35
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
8,78
Discoteche, night-club
1,72
Attività
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Tariffa Parte
Variabile
0,78
1,08
0,66
0,55
1,93
1,16
1,46
1,68
1,23
1,51
1,59
1,30
Totale tariffa
1,63
1,00
1,18
7,73
5,90
3,52
3,03
1,87
2,20
14,41
11,01
2,72
10,16
1,99
5,07
18,94
3,71
Parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267
Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO, per quanto concerne la regolarità
tecnica, esprime parere
Favorevole
Capalbio, lì 09-05-2014
Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO
Dr.ssa Manuela Verdone
1,44
2,01
1,24
1,03
3,61
2,16
2,72
3,13
1,94
2,82
2,96
2,42
6,57
PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
(CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE)
N° 24 DEL 09-05-2014
Settore: SETTORE FINANZIARIO
Oggetto:
Servizio: Tributi
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TASSA SUI RIFIUTI TARI - E TARIFFE 2014
Parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267
Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime
parere
Favorevole
Capalbio, lì 16-05-2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Manuela Verdone
Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Erminia Ocello
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marra Antonella
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE)
Numero Registro Generale del
Oggetto:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TASSA SUI RIFIUTI TARI - E TARIFFE 2014
Attestato di Pubblicazione
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all’Albo Pretorio Online di
questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dal .
Capalbio, lì
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Marra Antonella
Esecutività
La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il
Capalbio, lì
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marra Antonella