ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE (CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) Numero Registro Generale 21 del 16-05-2014 Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TASSA SUI RIFIUTI TARI - E TARIFFE 2014 L’anno Duemilaquattordici, il giorno Sedici del mese Maggio, alle ore 14:00, presso la sala Consiliare, la Dott.ssa Erminia Ocello Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Capalbio, con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Marra Antonella procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE (CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) N° 24 DEL 09-05-2014 Settore: SETTORE FINANZIARIO Oggetto: Servizio: Tributi APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TASSA SUI RIFIUTI TARI - E TARIFFE 2014 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) Con decreto del Presidente della Repubblica è stato nominato il commissario Straordinario Dott.ssa Erminia Ocello per la provvisoria gestione del comune di Capalbio la quale con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Marra Antonella procede alla trattazione dell'oggetto sopraindicato PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore - l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. e composta dalle seguenti componenti: - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali - TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; VISTI, in particolare, il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili” VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” convertito con Legge n. 68 del 2 maggio 2014; TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : - disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02/05/2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014. ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 DELIBERA DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014 (Allegato A) ; DI APPROVARE le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto (Allegato B); DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. ALLEGATO A) RELAZIONE AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2014 1 - Premessa Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi : - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi : - commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) - commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) - commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) - commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti : 649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; b) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. (omissis) 689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Con Deliberazione Commissariale sono state stabilite le seguenti scadenze di versamento : n. 3 RATE con scadenza: - dal 1° al 16 - dal 1° al 16 - dal 1° al 16 SETTEMBRE 2014 NOVEMBRE 2014 FEBBRAIO 2015 2 - Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale Per quanto concerne gli obiettivi strategici in materia di servizio smaltimento rifiuti solido urbani è necessario precisare che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è stato assunto, a livello interprovinciale, dall’ATO Toscana Sud e gestito per il tramite della Società SEI toscana S.r.l. con la quale l’ATO ha sottoscritto, a seguito di idonea procedura ad evidenza pubblica, il Contratto per l’Affidamento del servizio di Gestione Integrata di Ambito; pertanto essi trovano riscontro nella progettazione dei servizi elaborata ed approvata da ATS La gestione per l’anno in corso assume carattere provvisorio e sperimentale; è previsto l’efficientamento del servizio nella tempistica stabilita dal contratto. Obiettivo economico L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, che l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è quello della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 3 - Relazione al piano finanziario Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : - disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi: a) il piano finanziario degli investimenti; b) il programma degli interventi necessari; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; d) le risorse finanziarie necessarie; e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto al preesistente prelievo sui rifiuti; Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2014/2016 3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. Il Comune di Capalbio conta, al 31 dicembre 2013, n. 4162 abitanti. Il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione del ciclo RSU gestite dalla società SEI Toscana S.p.A., in qualità di Gestore Unico del Servizio di Ambito (Ambito Toscana SUD - ATS) risulta dal progetto esecutivo, aggiornamento Maggio 2014, in corso di approvazione da parte dell’Assemblea di Ambito. Tale progetto va a modificare quanto già approvato dall’Assemblea nel dicembre 2013 (Deliberazione n. 22) al fine di adeguare i progetti esecutivi di ambito – seppure nella fase transitoria, agli standard esistenti nei singoli comuni. Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2013, nella considerazione del prossimo passaggio al Gestore Unico sopra detto, il Comune di Capalbio è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 277,620 Kg di rifiuti solidi urbani, pari al 9.50 % del totale dei rifiuti. La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari a Kg 2.618,14 al 90.50 % del totale di 2.895,74 Kg è stata smaltita in modo indifferenziato. Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2013 – Dicembre 2013 TIPOLOGIA Rifiuti solidi urbani Indifferenziati (RUI) Rifiuti solidi urbani Differenziati (RD) Ingombranti Vetro Plastica Multimateriale Carta Abiti Usati Frigoriferi Farmaci Pile TOTALE Rifiuti Solidi Urbani Quantità (tonnellate ) 2.618,14 277,60 45,84 109,35 26,89 2,42 81,60 7,10 4,02 0,10 0,10 2.895,74 4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2014 In considerazione dell’entrata in servizio del Gestore Unico dal 01.01.2014 e della conseguente attività gestionale in forma transitoria, il cui corrispettivo è in corso di approvazione da parte di ATS e che presumibilmente durerà per tutto il 2014 il Comune non è in grado di fissare particolari obiettivi se non di confermare con un lieve aumento le percentuali di RD avute nel 2013. 5. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario I costi relativi al servizio, con l’entrata in vigore del Gestore Unico sono stabiliti con apposita Delibera dell’Assemblea di Ambito e sono correlati ai progetti esecutivi del Gestore “valorizzati” secondo le tariffe di gara d’ambito. Per l’anno in corso, tenuto conto delle difficoltà di ottimizzare nelle fase di avvio della gestione, i costi dei relativi servizi gestiti da SEI Toscana sono stati rivisti ed adattati rispetto alle iniziali previsioni di cui alla deliberazione dell’A.T.O. n. 22 del dicembre 2013. I costi di previsionali di smaltimento sono computati secondo le quantità a consuntivo 2013 così come indicate nel MUD e già sopra riportati. I costi di Trasporto e Smaltimento - CTS sono poi incrementati della IDA (Indennità di disagio Ambientale dovuta ai Comuni dove sono localizzati gli impianti) e dell’Ecotassa in relazione alle quantità smaltite in discarica. La struttura del Piano Finanziario (Costi del Servizio – Raccolta e spazzamento – Costo di Trattamento e Smaltimento ), in corso di approvazione nella sua determinazione definitiva da parte di ATS, ricalca le voci dei costi così come classificati dal DPR 158/1999 e, pertanto, ai fini della definizione del PEF del Comune vengono allocati, per quanto non del tutto disaggregabili, nelle stesse voci; a tali importi sono da aggiungere ALTRI COSTI (AC) di Gestione di Competenza dell’Ente individuabili in quelli per i cd. Oneri Post Mortem della discarica del Tafone, oggetto di trasferimento al Comune di Manciano (GR). Tra gli importi aggiuntivi al Piano Economico Finanziario elaborato da ATS vanno computati, inoltre, tra i Costi Comuni (CC), i Costi Amministrativi, nei quali vanno ricompresi la quota parte del personale impiegato dall’Ente nel servizio (fatturazione, gestione utenti) nonché i Costi Comuni Diversi, comprensivi dell’accantonamento per i crediti non riscossi nell’anno precedente (0.5% del valore nominale del credito esigibile non riscosso) e l’importo delle variazioni operate sulle posizioni dei contribuenti in relazione al PEF 2013. La struttura dei costi risulta quindi articolata nelle seguenti macrocategorie: a) CG => Costi operativi di gestione b) CC => Costi comuni c) CK => Costo d'uso del capitale ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. COSTI DI GESTIONE (CG) Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; possono esser divisi in: Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata CGID = CSL + CRT + CTS + AC dove CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) CRT = costi di raccolta e trasporto CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) AC = altri costi CRT - COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI CSL - COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE CTS - COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI Ecotassa (COSTI DETERMINATI ASSEMBREA ATO) *(sul totale di € 881.490,00 da Piano Finanziario ATS, € 400.000,00 vengono allocati nei Costi Generali di Gestione poiché riferibili a spese di personale ; 2.060 Euro quali oneri di gara all’interno dei CCD ed 7.138,00 remunerazione capitale voce CK € 474.352,00* AC - ALTRI COSTI (Gestione Post Mortem Discarica Loc. Tafone – Determinazione associazione consortile ) TOTALE CG € 46.200,00 € 520.552,00 COSTI COMUNI Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti CC = CARC + CGG + CCD dove CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso CGG CCD = costi generali di gestione = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK) CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso CGG = costi generali di gestione * *nella voce vengono computati i costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati ed indifferenziati CCD = costi comuni diversi (Linee Guida ATS) - Fondo rischio crediti TIA (0,5% non riscosso) (+ €. 1.326,12) - Variazione PEF 2013 (differenza sgravi - aumenti) (+ €. 4.595,78) - Diminuzione PEF – Contributo Stato smaltimento rifiuti istituti scolastici (- €. 1.639,99) Oneri procedure di gara ( + €. 2060,00) - TOTALE CC € 36.000,00 € 400.000,00* € 6.341,91 €. 442.341,91 Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito (R), calcolata in base alla formula ivi riportata: Rn = rn(Kn1 +In + Fn ) Non sono previsti costi di questa tipologia. COSTO COMPLESSIVO Il Costo complessivo da coprire con la tariffa è, infine, determinato secondo la seguente formula: ∑Tn = (CG + CC)n-1(1+IPn-Xn)+CKn Dove CG, CC sono i costi sopra specificati mente CK per l’anno 2014 ammonta ad Euro 7.158,00 IPn = Tasso inflazione programmata per l’anno di riferimento = 1,5 % Xn = recupero produttività per l’anno di riferimento = 0.2% Quindi: ∑Tn = (€.520.552,00 +€.442.341,91)*(1+1,5%-0,5%) + 7.138,00 = 979.660,85 6. Determinazione del Costo del Servizio Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani. Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento al periodo 2014 - 2015 necessari al calcolo della tariffa. Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la componente variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo normalizzato. COSTI FISSI E VARIABILI Stabiliti i costi complessivi di gestione del servizio di igiene urbana pari a €. 979.660,85 il passaggio successivo è l’individuazione della natura di tali valori: a) fissi b) variabili : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK (compreso ISTAT) : CRT + CTS +CRD + CTR La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. Si riporta nella tabella che segue il complessivo dei costi del servizio. DATI GENERALI Costi fissi no K n-1 CKn Costi variab n-1 Riduz. Rd Ud € Totale RSU kg Tasso inflaz. Ip Recup. Prod. Xn inserire 442.341,91 7.138,00 520.552,00 % 1,00% 0% 1,00% Costi da coprire 446.765,33 Costi fissi no K 7.138,00 CKn 525.757,52 Costi variabili 979.660,85 TOTALE 2.895.740,00 1,50% 0,50% RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE I costi fissi e variabili, come sopra determinati, devono essere ripartiti tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche. All’interno di questa ripartizione di base sussistono ulteriori sotto articolazioni in quanto: - le utenze domestiche sono suddistinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999); - le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 21 tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore (Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999). Ai fini della ripartizione dei costi tra le due macro categorie di utenze deve essere utilizzato un criterio razionale ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del DPR 158/99. Il metodo utilizzato consente di determinare Qnd (e per differenza Qd) sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, i quali esprimono non solo un mero “peso” in proporzione al quale vanno ripartiti i costi del servizio (come invece avviene per i parametri Kc), ma “coefficienti potenziali di produzione in kg/m2 anno”. Dal punto di vista operativo, quindi, se si moltiplica il valore attribuito a ciascun coefficiente Kd (si rinvia in ordine alle problematiche inerenti alla determinazione dei coefficienti nei range individuati dal D.P.R. n. 158 del 1999 al punto 15) o per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività, si ottiene la quantità di rifiuti presuntivamente attribuibile a ciascuna categoria di utenza. La sommatoria di tutti questi prodotti esprime così la quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze non domestiche, dando luogo per differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche. In formule: Qnd = Σ Kd(ap) . Stot(ap) Qd = QT – Qnd dove: Qnd = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze non domestiche; Kd(ap) = coefficiente di produttività attribuito a una determinata tipologia di attività (tab. 4a e 4b) parte variabile (La parte fissa non concorre alla quantificazione dei rifiuti prodotti) Stot(ap) = superficie complessiva imponibile relativa a una determinata tipologia di attività Qd = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze domestiche; QT = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta da tutte le utenze, domestiche e non. Si procede pertanto a determinare la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze non domestiche secondo i dati in possesso dell’ente al momento della predisposizione del presente piano, per le diverse tipologie di attività con applicazione del coefficiente di produttività Kd minimo per il tipo di Ente (Centro – inferiore a 5000 abitanti). Tale quantità risulta essere di Kg. 1.170.578 Quindi si procede a determinare la quantità di rifiuti prodotti per le utenze domestiche (Qd) applicando la seguente formula: Qd = QT – Qnd = kg. 2.895.740 – kg. 1.035.194 = Kg. 1.725.162 E la quadriripartizione delle spese in costi fissi e variabili applicando le percentuali relative alle produzioni così come indicato nella seguente tabella. DISTRIBUZIONE DATI RIFIUTI Utenze Ud Und Totale kg 1.725.162 1.170.578 2.895.740 COSTI % 59,58 € 40,42 € 100,00 € Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud 270.416,80 € 313.224,55 € 183.486,53 € 212.532,97 € 453.903,33 € 525.757,52 € - Costi var. corr. € 313.224,55 € 212.532,97 € 525.757,52 Vengono successivamente determinate le tariffe a copertura dei costi fissi e variabili delle Utenze non domestiche e di quelle domestiche secondo le indicazioni delle linee guida; I dati che vengono presi a riferimento ai fini dell’elaborazione delle tariffe hanno carattere di variabilità e sono soggetti ad aggiornamento sulla base delle nuove occupazioni/cessazioni/variazioni che intervengano successivamente. Mentre per la parte fissa della tariffa riferita alle utenze domestiche il coefficiente ka è individuato in misura fissa in ragione dell’ubicazione e della popolazione, la scelta dei coefficienti Kb (parte variabile – utenze domestiche), kc e kd (parte fissa/variabile – utenze non domestiche) è avvenuta (in relazione alla scelta tra minimo-mediomassimo) ispirandosi alla logica della potenziale produzione dei rifiuti mitigando, però, tali effetti attraverso una diversa scelta dei coefficienti, nell’ottica di rendere per quanto possibile equo il riparto dell’aggravio, al fine di evitare che l’applicazione rigida del principio “chi inquina paga” possa generare effetti troppo pesanti su talune categorie di attività con ripercussioni sul tessuto sociale ed economico. La stessa finalità ha dettato la scelta di rimodulare ulteriormente i coefficienti attraverso l’applicazione della facoltà concessa, per l’anno 2014, dall’art. 2 comma 1 lett. e ter) del D.L. n. 16/2014, convertito nella L. n. 68/2014; in particolare, anche per giungere ad un risultato di più equa distribuzione del carico tariffario, si è agito attraverso il lieve aumento del coefficiente massimo, kd, in relazione all’attività classificata al n. 9 (Banche); ciò in un’ottica perequativa (si ottiene infatti un seppur lieve decremento tariffario per le categorie di attività più gravate) che, tuttavia, va a anche a correggere un risultato tariffario che, per la categoria in questione, non andava a fotografare l’effettiva potenzialità alla produzione di rifiuti. Si procede, pertanto, ad illustrare i dati che conducono alla determinazione della tariffa, come riportato nelle singole tabelle, al fine di garantire la copertura complessiva dei costi, evidenziando che la colonna PS descrive la misura del coefficiente applicato nel range minimo (0%), medio (50%) o massimo (100%). UTENZE DOMESTICHE – PARTE FISSA TFd n 1 2 3 4 5 6 o più Ka Sot(n) 0,82 0,92 1,03 1,10 1,17 1,21 83565 97858 56904 62149 52996 1884 Ka.Stot(n) 68.523,30 90.029,36 58.611,12 68.363,90 62.005,32 2.279,64 Quf Quf.Ka(n) 0,772 0,772 0,772 0,772 0,772 0,772 0,633 0,710 0,795 0,849 0,903 0,934 UTENZE DOMESTICHE – PARTE VARIABILE n 1 2 3 4 5 6 o più Kb min Kb max Ps Kb(n) N(n) Kb(n).N(n) 0,60 1,40 1,80 2,20 2,90 3,40 1,00 1,80 2,30 3,00 3,60 4,10 100% 50% 50% 50% 50% 0% 1,00 1,60 2,05 2,60 3,25 3,40 1277 1053 525 414 184 19 1277 1684,8 1076,25 1076,4 598 64,6 Quv 54,15 86,64 111,01 140,80 175,99 184,12 UTENZE NON DOMESTICHE – PARTE FISSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Attività Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi Stabilimenti balneari Esposizioni, autosaloni Alberghi con ristorante Alberghi senza ristorante Case di cura e riposo Uffici, agenzie, studi professionali Banche ed istituti di credito Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli - idem utenze giornaliere Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. Carrozzeria, autofficina, elettrauto Attività industriali con capannoni di produzione Attività artigianali di produzione beni specifici Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie - idem utenze giornaliere Bar, caffè, pasticceria Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari Plurilicenze alimentari e/o miste Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - idem utenze giornaliere Discoteche, night-club Kc min. 0,34 0,70 0,43 0,23 1,02 0,65 0,93 0,76 0,48 Kc max. 0,66 0,85 0,62 0,49 1,49 0,85 0,96 1,09 0,53 0,86 1,10 1,72 0,86 2,20 1,20 0,68 1,00 0,92 0,42 0,53 5,01 10,02 3,83 1,19 0,88 1,00 9,29 18,58 7,33 1,91 2,66 1,13 6,58 13,16 1,00 2,39 10,89 21,78 1,58 Ps 50% 0% 0% 50% 50% 50% 50% 100% 100% Kc 0,500 0,700 0,430 0,360 1,255 0,750 0,945 1,090 0,530 50% 50% 50% 0,980 1,960 1,030 Stot(ap) Stot(ap).Kc 2.830,00 1415,00 62.493,00 43745,10 11.054,00 4753,22 23.492,00 8457,12 3.334,00 4184,17 7.519,00 5639,25 0,00 0,00 2.669,00 2909,21 936,00 496,08 3.516,00 0,00 368,00 3445,68 0,00 379,04 50% 50% 50% 50% 0% 50% 0% 0,840 1.200,00 1,055 1.762,00 0,650 2.448,00 0,765 14.321,00 5,010 6.095,00 14,300 0,00 3,830 2.757,00 1008,00 1858,91 1591,20 10955,57 30535,95 0,00 10559,31 50% 50% 0% 50% 50% 2,285 1,760 6,580 17,470 1,290 1.876,00 813,00 20,00 0,00 0,00 4286,66 1430,88 131,60 0,00 0,00 UTENZE NON DOMESTICHE – PARTE VARIABILE Attività 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto Kd min. Kd max. 2,93 5,62 2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,95 7,20 3 Stabilimenti balneari 3,65 5,31 4 Esposizioni, autosaloni 1,95 4,16 5 Alberghi con ristorante 8,66 12,65 6 Alberghi senza ristorante 5,52 7,23 7 Case di cura e riposo 7,88 8,20 8 Uffici, agenzie, studi professionali 6,48 9,25 9 Banche ed istituti di credito 4,10 6,78 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 7,28 9,38 - idem utenze giornaliere 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 14,56 18,76 7,31 10,19 12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 5,75 8,54 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,82 10,10 14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,57 7,50 15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,47 8,52 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 42,56 78,93 85,12 157,86 32,52 16,20 62,31 22,57 19 Plurilicenze alimentari e/o miste 9,60 20,35 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 55,94 92,55 111,88 185,10 8,51 13,42 - idem utenze giornaliere 17 Bar, caffè, pasticceria 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari - idem utenze giornaliere 21 Discoteche, night-club Ps 50% 0% 0% 50% 50% 50% 50% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 0% 50% 0% 50% 50% 0% 50% 50% Kd Stot(ap) 4,275 2.830 5,950 62.493 3,650 11.054 3,055 23.492 10,655 3.334 6,375 7.519 8,040 0 9,250 2.669 6,780 936 8,330 3.516 16,660 0 8,750 368 7,145 1.200 8,960 1.762 5,535 2.448 6,495 14.321 42,560 6.095 121,490 0 32,520 2.757 19,385 1.876 14,975 813 55,940 20 148,490 0 10,965 0 Qnd 12.098 371.833 40.347 71.768 35.524 47.934 0 24.688 6.346 29.288 0 3.220 8.574 15.788 13.550 93.015 259.403 0 89.658 36.366 12.175 1.119 0 0 Ne segue la seguente determinazione tariffaria per l’anno 2014: TARI 2014 - TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - Comune di Capalbio n 1 2 3 4 5 6o più Descrizione Componente nucleo familiare Componente nucleo familiare Componente nucleo familiare Componente nucleo familiare Componente nucleo familiare Componente nucleo familiare Quota Fissa €/mq anno Quota Variabile €/cad anno 0,63 54,15 0,71 86,64 0,80 111,01 0,85 140,80 0,90 175,99 0,93 184,12 2014 - TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - Comune di Capalbio Tariffa Parte Fissa Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,67 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,93 Stabilimenti balneari 0,57 Esposizioni, autosaloni 0,48 Alberghi con ristorante 1,67 Alberghi senza ristorante 1,00 Case di cura e riposo 1,26 Uffici, agenzie, studi professionali 1,45 Banche ed istituti di credito 0,71 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 1,31 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,37 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 1,12 elettricista, parrucc. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 Attività industriali con capannoni di produzione 0,87 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,02 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 6,68 Bar, caffè, pasticceria 5,11 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 3,05 generi alimentari Plurilicenze alimentari e/o miste 2,35 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 8,78 Discoteche, night-club 1,72 Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tariffa Parte Variabile 0,78 1,08 0,66 0,55 1,93 1,16 1,46 1,68 1,23 1,51 1,59 1,30 Totale tariffa 1,63 1,00 1,18 7,73 5,90 3,52 3,03 1,87 2,20 14,41 11,01 2,72 10,16 1,99 5,07 18,94 3,71 Parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere Favorevole Capalbio, lì 09-05-2014 Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO Dr.ssa Manuela Verdone 1,44 2,01 1,24 1,03 3,61 2,16 2,72 3,13 1,94 2,82 2,96 2,42 6,57 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE (CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) N° 24 DEL 09-05-2014 Settore: SETTORE FINANZIARIO Oggetto: Servizio: Tributi APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TASSA SUI RIFIUTI TARI - E TARIFFE 2014 Parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere Favorevole Capalbio, lì 16-05-2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Manuela Verdone Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto. Il Commissario Straordinario Dott.ssa Erminia Ocello Il Segretario Comunale Dott.ssa Marra Antonella DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE (CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) Numero Registro Generale del Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TASSA SUI RIFIUTI TARI - E TARIFFE 2014 Attestato di Pubblicazione Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all’Albo Pretorio Online di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dal . Capalbio, lì Il Responsabile della Pubblicazione Dott.ssa Marra Antonella Esecutività La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il Capalbio, lì Il Segretario Comunale Dott.ssa Marra Antonella
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