ANTIRICICLAGGIO: I CONTROLLI E LE ISPEZIONI DELLA GDF NEGLI STUDI PROFESSIONALI A cura di: Dott. Davide Giampietri – Commercialista in Padova Maggiore Marco Molle – Ufficiale addetto presso il Nucleo di Polizia Tributaria Padova della Guardia di Finanza 1 LE FONTI NORMATIVE NORME COMUNITARIE I° - Direttiva n. 91/308/CE NORME NAZIONALI DL 143/1991 conv. L. 5/7/1991, n. 197 D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374 II° - Direttiva n. 2001/97/CE D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 Decreto MEF 3 febbraio 2006, n. 141 In vigore dal 22/4/2006 III° - Direttiva n. 2005/60/CE D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 In vigore dal 29/12/2007 D.Lgs. 25/09/2009, n. 151 In vigore dal 04/11/2009 2 EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA Decreto Legge n. 130 del 13 Agosto 2011 LIMITI CONTANTE 2.500 € In vigore dal 13/08/2011 Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 LIMITI CONTANTE 1.000 € In vigore dal 06/12/2011 Decreto MEF 4 maggio 2012 S.O.S. In attuazione art. 43 comma 2 D.Lgs 231/07 D.Lgs 169 del 19 settembre 2012 INTERRUZIONE E RESTITUZIONE FONDI Nuovo comma 1 bis art. 23 D.Lgs 231/07 3 Principi Generali ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA VALUTAZIONE RISCHIO SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE COLLABORAZIONE ATTIVA CONTROLLO INTERNO CONSERVAZIONE DOCUMENTI 4 IL FENOMENO DEL RICICLAGGIO ATTIVITÀ LEGALE ATTIVITÀ LEGALE PROVENTI ATTIVITÀ CRIMINOSA ATTIVITÀ LEGALE ATTIVITÀ LEGALE 5 DEFINIZIONE DEFINIZIONE DI DI RICICLAGGIO RICICLAGGIO BENI DA ATTIVITÀ CRIMINOSA LA CONVERSIONE O IL TRASFERIMENTO L’OCCULTAMENTO O LA DISSIMULAZIONE L’ACQUISTO, LA DETENZIONE O L’UTILIZZAZIONE LA PARTECIPAZIONE A UNO DEGLI ATTI PRECEDENTI L’ASSOCIAZIONE PER COMMETTERE TALE ATTO 6 FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO QUALSIASI ATTIVITÀ DIRETTA DI FONDI O DI RISORSE ECONOMICHE, IN QUALUNQUE MODO REALIZZATI, DESTINATI AD ESSERE, IN TUTTO O IN PARTE, UTILIZZATI AL FINE DI COMPIERE UNO O PIÙ DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O IN OGNI CASO DIRETTI A FAVORIRE IL COMPIMENTO DI UNO O PIÙ DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO PREVISTI DAL CODICE PENALE E CIÒ INDIPENDENTEMENTE DALL’EFFETTIVO UTILIZZO DEI FONDI E DELLE RISORSE ECONOMICHE PER LA COMMISSIONE DEI DELITTI ANZIDETTI 7 LE FORZE DI POLIZIA FORZE DI POLIZIA NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA DELLA G.d.F. EFFETTUA CONTROLLI NEI CONFRONTI DEI PROFESSIONISTI EFFETTUA APPROFONDIMENTI INVESTIGATIVI DELLE SEGNALAZIONI TRASMESSE D.I.A. SVOLGE GLI APPROFONDIMENTI INVESTIGATIVI DELLE SEGNALAZIONI TRASMESSE ALL’UIF 8 NUCLEO DI POLIZIA VALUTARIA G.D.F. NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA G.D.F. ACCESSO ANAGRAFE RAPPORTI BANCARI ACCESSO LIBRI CONTABILI DOCUMENTI, CORRISPONDENZA ED ESTRAZIONE DI COPIA POTERI DELEGARE A TUTTI I REPARTI G.d.F ISPEZIONI E APPROFONDIMENTI ANTIRICICLAGGIO DOPPIA QUALIFICA DI POLIZIA TRIBUTARIA E VALUTARIA 9 CIRCOLARE N.N.83607/2012 CIRCOLARE 83607/2012 10 CONTROLLI E VERIFICHE G.D.F. CONTROLLI E VERIFICHE G.D.F. A SEGUITO DI INDAGINI SU CLIENTE DELLO STUDIO A SEGUITO DI SEGNALAZIONE EFFETTUATA DAL PROFESSIONISTA A SEGUITO DI OMISSIONE DI UNA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA A SEGUITO DI VIOLAZIONE LIMITAZIONE USO DEL CONTANTE DI CLIENTE DELLO STUDIO ISPEZIONI A CAMPIONE 11 CONSEGUENZA DELLE VERIFICHE CONSEGUENZE DELLE VERIFICHE 12 ISPEZIONI A CAMPIONE CONSEGUENZE DELLE VERIFICHE 13 ISPEZIONI A CAMPIONE CONSEGUENZE DELLE VERIFICHE 14 ISPEZIONI A CAMPIONE CONSEGUENZE DELLE VERIFICHE 15 FOGLIO DI SERVIZIO CONSEGUENZE DELLE VERIFICHE 16 OBIETTIVIISPEZIONI DELLE ISPEZIONI OBIETTIVI G.D.F L’ATTIVITÀ MIRA A VERIFICARE: • LA CORRETTA ESECUZIONE DELL’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA; • LA CONSERVAZIONE DEI DATI CON L’ISTITUZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE; • L’ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLA CLIENTELA O DELL’ARCHIVIO INFORMATICO; • LA REGISTRAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI; • IL RISPETTO DELL’OBBLIGO DI SEGNALARE LE OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO; • LA COMUNICAZIONE AL MEF DELLE VIOLAZIONI DELLA LIMITAZIONE DELL’USO DEL CONTANTE. 17 PRINCIPALI SANZIONI LELE PRINCIPALI SANZIONI VIOLAZIONE SANZIONE INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA MULTA DA 2.600 € A 13.000 € OMESSA, TARDIVA O INCOMPLETA REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL CLIENTE O DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE MULTA DA 2.600 € A 13.000 € OMESSA ISTITUZIONE DELL'ARCHIVIO INFORMATICO O DEL REGISTRO DELLA CLIENTELA SANZIONE PECUNIARIA DA 5.000 € A 50.000 € OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE SANZIONE PECUNIARIA DALL'1% AL 40% DELL'IMPORTO DELL'OPERAZIONE NON SEGNALATA 18 MODALITA’ DI ACCESSO DELLA G.D.F. 19 ACCESSO PRESSO LO STUDIO ACCESSO PRESSO LO STUDIO ART. 52 D.P.R. 633/72 LOCALI AD USO ESCLUSIVO PROFESSIONALE LOCALI AD USO PROFESSIONALE ED ABITATIVO PRESENZA DEL TITOLARE AUTORIZZAZIONE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESENZA DI UN SUO DELEGATO 20 ACCESSO PRESSO LO STUDIO ACCESSO PRESSO LO STUDIO ATTIVITA’ PRELIMINARE CONOSCENZA STRUTTURA DEL PROFESSIONISTA INDIVIDUAZIONE DEI RUOLI ASSEGNATI DAL PROFESSIONISTA PIU’ SEDI DELEGHE AL PERSONALE VERIFICA SE ESISTE PIU’ DI UN REGISTRO CONTROLLI FORMALI 21 I CONTROLLI SULL’ADEGUATA VERIFICA 22 L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL’IDENTITÀ OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ACQUISIZIONE DATI SU SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE CLIENTE TITOLARE EFFETTIVO RATING RISCHIO CONTROLLO COSTANTE CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE DATI 23 PRESTAZIONISOGGETTE SOGGETTE ALL’OBBLIGO PRESTAZIONI ALL’OBBLIGO QUANDO LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE HA AD OGGETTO MEZZI DI PAGAMENTO, BENI O UTILITÀ DI VALORE PARI O SUPERIORE A 15.000 EURO, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIANO EFFETTUATE CON UN’ OPERAZIONE UNICA O CON PIÙ OPERAZIONI CHE APPAIONO COLLEGATE O FRAZIONATE; QUANDO ESEGUONO PRESTAZIONI PROFESSIONALI OCCASIONALI CHE COMPORTINO LA TRASMISSIONE O LA MOVIMENTAZIONE DI MEZZI DI PAGAMENTO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 15.000 EURO; TUTTE LE VOLTE CHE L ’ OPERAZIONE SIA DI VALORE INDETERMINATO O NON DETERMINABILE. 24 PRESTAZIONI SOGGETTELE ALL’OBBLIGO ADEGUATA VERIFICA: PRESTAZIONI Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo Consulenze in materia di contabilità e bilanci Consulenze e servizi prestati per la costituzione e amministrazione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi Tenuta di contabilità per qualsiasi regime Revisione contabile Trasformazioni, fusioni, scissioni e liquidazioni societarie Consulenze in materia di concordati stragiudiziali 25 PRESTAZIONI SOGGETTE ALL’OBBLIGO ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 26 PRESTAZIONI SOGGETTE ALL’OBBLIGO ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 27 PRESTAZIONI ESCLUSE ESCLUSE PRESTAZIONI PRESTAZIONI NON SOGGETTE AGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ADEMPIMENTI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE ATTIVITÀ DI REDAZIONE TRASMISSIONE DICHIARAZIONI DERIVANTI DA OBBLIGHI FISCALI COMPRESI F24 28 PRESTAZIONI ESCLUSE ADEGUATA VERIFICA: ESCLUSIONI Adempimenti in materia di amministrazione del personale Redazione e/o trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali (dal 29/12/2007) Pagamenti di modelli F24 (dal 04/11/2009) Incarichi di collegio sindacale senza revisione legale Incarichi di revisione in enti pubblici Docenze a corsi, convegni e simili Incarichi ricevuti dall’autorità giudiziaria 29 ALLEGATO N.6 CIRC.GDF n. 83607 ALLEGATOOPERATIVO OPERATIVO N.6 CIRC.GDF n. 83607 FASE 1: SELEZIONE DEL CAMPIONE • La pattuglia operante ha cura di selezionare un idoneo e rappresentativo campione di operazioni e/o prestazioni professionali perfezionate nel contesto dell’attività istituzionale esercitata dal professionista, potenzialmente da assoggettare al preliminare obbligo di adeguata verifica COSA PUO’ ESSERE RICHIESTO • Elenco anagrafico dei clienti e la data di conferimento dell’incarico professionale • Elenco delle operazioni e delle prestazioni professionali distinte per importi • Le Parcelle del professionista 30 ALLEGATO OPERATIVO N.6 CIRC.GDF n.n.83607 ALLEGATO OPERATIVO N.6 CIRC.GDF 83607 FASE 2: RISCONTRI DOCUMENTALI • Acquisizione dei fascicoli dei clienti; • Acquisizione di tutta la documentazione conservata dal professionista ai fini antiriciclaggio, ma anche di quella detenuta ad altro titolo considerata rilevante ai fini della ricostruzione dell’effettiva operatività della clientela e del relativo profilo rischio • Incroci di dati ed informazioni, anche mediante l’esame degli strumenti informatici in uso nello studio e con il controllo delle email. 31 ALLEGATO OPERATIVO N.6 CIRC.GDF n.n.83607 ALLEGATO OPERATIVO N.6 CIRC.GDF 83607 FASE 3: ELABORAZIONE DEGLI ELEMENTI ACQUISITI • Accertamento della procedura antiriciclaggio posta in essere dal professionista, verificando se sia stata concretamente svolta l’adeguata verifica dei clienti e se la stessa sia stata effettuata secondo criteri “ordinari” (art. 18 e 19 d.lgs. 231/07) oppure “semplificati” (art. 25), “rafforzati” (art. 28) o con modalità “indiretta” (art. 28, co.3), o infine con “esecuzione da parte di terzi” (art. 30). PARTICOLARE ATTENZIONE: • all’identificazione e la verifica del cliente e del titolare effettivo sotto il profilo della tempistica, modalità di esecuzione ed acquisizione delle informazioni sullo scopo e la natura dell’operazione o della prestazione professionale. 32 L’ ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL’IDENTITÀ OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ACQUISIZIONE DATI SU SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE CLIENTE TITOLARE EFFETTIVO RATING RISCHIO CONTROLLO COSTANTE CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE DATI 33 IDENTIFICHIAMO IL TITOLARE EFFETTIVO 34 IL TITOLARE EFFETTIVO IN BASE ALL’ART.1, LETT. U DEL DLGS. 231/07 E ALL’ART.1, CO. 2 DELL’ALLEGATO TECNICO • IL TITOLARE EFFETTIVO È RAPPRESENTATO: • DALLA PERSONA FISICA PER CONTO DELLA QUALE È REALIZZATA UN’OPERAZIONE O UN’ATTIVITÀ; • NEL CASO DI ENTITÀ GIURIDICA, DALLA PERSONA O DALLE PERSONE FISICHE CHE IN ULTIMA ISTANZA: A) POSSIEDONO O CONTROLLANO TALE ENTITÀ B) NE RISULTANO BENEFICIARI SECONDO I CRITERI DI CUI ALL’ALLEGATO TECNICO 35 IL TITOLARE EFFETTIVO ALLEGATO TECNICO • In caso di società: • 1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 36 IL TITOLARE EFFETTIVO ALLEGATO TECNICO • In caso di società: • 2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica; 37 TITOLARE EFFETTIVO SOCIETÀ CLIENTE SOCI “B” PF 5% SOCIETÀ “C” PF 25% “D” PF 70% Titolare effettivo 38 TITOLARE EFFETTIVO SOCIETÀ CLIENTE SOCIETÀ SOCI “B” PF 33,34% Titolare effettivo “C” PF 33,33% Titolare effettivo “D” PF 33,33% Titolare effettivo 39 TITOLARE EFFETTIVO SOCIETÀ CLIENTE SOCI “B” PF 25% Titolare effettivo “C” PF 25% Titolare effettivo “D” PF 25% Titolare effettivo “E” PF 25% Titolare effettivo SOCIETÀ 40 CATENA DI CONTROLLO CLIENTE SOCI DI 1° LIVELLO “B” PF 5% “C” PG 25% SOCIETÀ “D” PG 70% SOCI DI 2° LIVELLO “E” PF 50% “F” PF 50% “G” PF 50% Titolare effettivo ”H” PF 40% Titolare effettivo “I” PF 10% 41 VERIFICA IDENTITÀ TITOLARE EFFETTIVO PUBBLICI REGISTRI INFORMAZIONI IN ALTRO MODO IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO ELENCHI ATTI E DOCUMENTI CONOSCIBILI DATI PERTINENTI DAI CLIENTI 42 DICHIARAZIONE CLIENTE TITOLARE EFFETTIVO Modello B.2 DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL’ART. 21 D.LGS. N. 231/2007 Il sottoscritto .............................................................................................., ai fini dell’identificazione del “TITOLARE EFFETTIVO” di cui all’articolo 21, del d.lgs. n. 231/2007 e dell’articolo 2 dell’Allegato tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 55 del d.lgs. n. 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l’operazione per cui è richiesta la prestazione professionale, DICHIARO n DI AGIRE IN PROPRIO E, QUINDI, L’INESISTENZA DI UN DIVERSO TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO E DEFINITO DAL D.LGS. n 231/2007. DI AGIRE PER CONTO DEI SEGUENTI TITOLARI EFFETTIVI COGNOME E NOME .................................................................................................................... LUOGO E DATA DI NASCITA .................................................................................................................... INDIRIZZO DI RESIDENZA .................................................................................................................... CODICE FISCALE .................................................................................................................... ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO ……………………………………………………………………………………………………… COGNOME E NOME .................................................................................................................... LUOGO E DATA DI NASCITA .................................................................................................................... INDIRIZZO DI RESIDENZA ..................................................................................................................... CODICE FISCALE ..................................................................................................................... ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO ……………………………………………………………………………………………………… 43 TITOLARE EFFETTIVO SOCIETA’ FIDUCIARIE • SOCIETA’ FIDUCIARIA SIM E/O A MATRICE BANCARIE = NO TITOLARE EFFETTIVO • ALTRE SOCIETA’ SI TITOLARE EFFETTIVO FIDUCIARIE = OBBLIGO DI RACCOGLIERE GENERALITA’ FIDUCIANTE LA FIDUCIARIA DOVRÀ FORNIRE PER ISCRITTO TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE 44 NON OBBLIGO IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO SOCIETA’ QUOTATE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO ENTE CREDITIZIO O FINANZIARIO COMUNITARIO SOGGETTO ALLA DIRETTIVA UFFICIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 45 TITOLARE EFFETTIVO RISPOSTA MEF 20/05/2010 • Il MEF ha chiarito che non è obbligatorio inserire i dati del titolare effettivo in A.U., poiché mancano le disposizioni attuative dell’art. 38, co.7 e di conseguenza è sufficiente conservare i dati del titolare effettivo nel fascicolo del cliente. 46 IDENTIFICAZIONE CLIENTELA TRAMITE ALTRO PROFESSIONISTA EX ART. 30 Dichiarazioni del professionista per verifica della clientela da parte di terzi (ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. 231/2007) Il sottoscritto .....................................professionista di cui all’art. 12, c. 1, D. Lgs. 231/2007, Attesta ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 231/2007 che: cognome e nome .......................................luogo e data di nascita .......................... indirizzo di residenza ...........................................nazionalità ................................... ha conferito al sottoscritto incarico a svolgere una prestazione professionale. Nei confronti del sopraindicato cliente il sottoscritto dichiara di aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica previsti dall’art. 18, c. 1, lett. a) b) e c) del D.Lgs. 231/2007. A tal fine si allega la documentazione relativa. ...................................., lì .................................... Firma del dichiarante...................... 47 L’ ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL’IDENTITÀ OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ACQUISIZIONE DATI SU SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE CLIENTE TITOLARE EFFETTIVO RATING RISCHIO CONTROLLO COSTANTE CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE DATI 48 INFORMAZIONI SULLO SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE MODALITÀ DI ADEMPIMENTO COLLOQUIO CON IL CLIENTE ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI PRESSO PUBBLICI REGISTRI LINEE GUIDA CNDEC INFORMAZIONI ACQUISITE NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DICHIARAZIONE SCRITTA CLIENTE 49 L’ ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL’IDENTITÀ OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ACQUISIZIONE DATI SU SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE CLIENTE TITOLARE EFFETTIVO RATING RISCHIO CONTROLLO COSTANTE CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE DATI 50 APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO MISURE ADOTTATE ADEGUATE ALL’ENTITÀ RISCHIO RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO AL TERRORISMO 51 INDICE DI RISCHIO ELEMENTI CONNESSI AL CLIENTE RISCHIO CONNESSO AL CLIENTE ELEMENTI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE INDICE DI RISCHIO RISCHIO CONNESSO ALLA PRESTAZIONE 52 ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN BASE AL RISCHIO BASSO MEDIO ALTO MODALITÀ ORDINARIA MODALITÀ ORDINARIA MODALITÀ RAFFORZATE CONTROLLO COSTANTE CASO PER CASO CONTROLLO COSTANTE PREFISSATO CONTROLLO COSTANTE RIGOROSO E FREQUENTE 53 SCHEDE PER VALUTAZIONE RISCHIO 54 INDICEDIDIRISCHIO RISCHIO INDICE AGGIORNAMENTO DELL’INDICE DI RISCHIO MODIFICA DEL PUNTEGGIO IN RELAZIONE ALL’EVOLUZIONE DELLE CARATTERISTICHE SOGGETTIVE DEL CLIENTE OGNI PRESTAZIONE SUCCESSIVA DEVE ESSERE OGGETTO DI SPECIFICA NUOVA VALUTAZIONE CONSERVARE LE CARTE DI LAVORO 55 INDICEDIDIRISCHIO RISCHIO INDICE 56 OBBLIGHI OBBLIGHIRAFFORZATI RAFFORZATI CONTROLLO DELLE INFORMAZIONI E RISCONTRI DOCUMENTALI VERIFICA DEL TITOLARE EFFETTIVO IN PRESENZA DEL MEDESIMO ANALISI DELLE INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE CONTROLLO COSTANTE PIÙ APPROFONDITO E FREQUENTE 57 L’ ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL’IDENTITÀ OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ACQUISIZIONE DATI SU SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE CLIENTE TITOLARE EFFETTIVO RATING RISCHIO CONTROLLO COSTANTE CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE DATI 58 CHE LE TRANSAZIONI SIANO COMPATIBILI: con la conoscenza del cliente; con le sue attività commerciali; avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi AGGIORNARE ANALISI DELLE TRANSAZIONI CONCLUSE DURANTE TUTTA LA DURATA DEL RAPPORTO VERIFICARE ANALIZZARE CONTROLLO COSTANTE IL CONTROLLO COSTANTE DOCUMENTI DATI INFORMAZIONI DETENUTE 59 GLI OBBLIGHI SEMPLIFICATI REQUISITI SOGGETTIVI INTERMEDIARIO FINANZIARIO (art. 11, co. 1 e 2 lett. b) e c) ENTE CREDITIZIO O ENTE CREDITIZIO O FINANZIARIO FINANZIARIO COMUNITARIO EXTRACOMUNITARIO soggetto alla con pari obblighi direttiva PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI OBBLIGO DI RACCOLTA INFORMAZIONI MINIME 60 I CONTROLLI SUL FASCICOLO E ARCHVIO ANTIRICICLAGGIO 61 L’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI OBBLIGO DI CONSERVARE COPIA O RIFERIMENTI DEI DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA DIECI ANNI dalla fine della prestazione professionale I DOCUMENTI ORIGINALI O LE COPIE DI OPERAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIECI ANNI dall’esecuzione dell’operazione o dalla cessazione della prestazione professionale ISTITUZIONE DI APPOSITI FASCICOLI 62 CONTENUTO FASCICOLO LINEE GUIDA CNDCEC • FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO ALLA DATA DELL’IDENTIFICAZIONE • FOTOCOPIA CODICE FISCALE • FOTOCOPIA PARTITA IVA • VISURA CAMERALE (CONSIGLIATO PER LE DITTE INDIVIDUALI, OBBLIGATORIO PER I SOGGETTI DIVERSI DA PERSONA FISICA PER VERIFICARE IL SOGGETTO O I SOGGETTI CHE HANNO IL POTERE DI RAPPRESENTANZA) E/O VERBALE NOMINA CDA • SCHEDE VALUTAZIONE RISCHIO • EVENTUALE ATTESTAZIONE EX ART. 30 (VERIFICA DA PARTE DI TERZI) • DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL PROFESSIONISTA PER INDIVIDUARE IL TITOLARE EFFETTIVO • EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL PROFESSIONISTA PER INDIVIDUARE IL TITOLARE EFFETTIVO 63 CONTENUTO FASCICOLO LINEE GUIDA CNDCEC • COPIA DEL MANDATO PROFESSIONALE (IN CASO DI CONFERIMENTO VERBALE DELL’INCARICO, É CONSIGLIABILE L’ACCETTAZIONE SCRITTA PER INDIVIDUARE LA DATA D’INIZIO E L’OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE) • DICHIARAZIONE DA PARTE DEL CLIENTE SULLO SCOPO E SULL’OGGETTO DELL’ATTIVITÀ O DELL’OPERAZIONE PER LA QUALE È RICHIESTA LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE • DOCUMENTI DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE • SE NECESSARIO, DICHIARAZIONE DA PARTE DEL CLIENTE SUI MEZZI ECONOMICI E FINANZIARI PER ATTUARE L’OPERAZIONE O ISTAURARE L’ATTIVITÀ E, NEL CASO DI UNA NON ADEGUATA COPERTURA FINANZIARIA, LA PROVENIENZA DEI CAPITALI NECESSARI 64 CONTENUTO FASCICOLO LINEE GUIDA CNDCEC • EVENTUALI BREVI APPUNTI SULLA RAGIONEVOLEZZA DELL’OPERAZIONE RISPETTO ALL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL CLIENTE, E SU COMPORTAMENTI ANOMALI DEL CLIENTE • DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CESSAZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE O DELL’OPERAZIONE (LETTERA DI REVOCA DEL MANDATO O DI RINUNCIA ALL’INCARICO, CESSAZIONE PARTITA IVA, ECC.) COSTANTEMENTE AGGIORNATO PRESENTATO SU RICHIESTA ORGANI DI CONTROLLO PROTETTO CON MISURE PRIVACY 65 UTILIZZO DATI PER FINI DIVERSI LOTTA RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO TERRORISMO PEP 66 REGISTRAZIONE DEI DATI REGISTRARE (E CONSERVARE PER 10 ANNI) CON RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI • Data instaurazione e dati identificativi cliente • Tipologia prestazione CON RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI DI IMPORTO PARI O > A 15.000,00 EURO • • • • • • Data Causale Importo Tipologia operazione Mezzi di pagamento Dati identificativi soggetto che effettua l’operazione • Dati identificativi soggetto per conto del quale eventualmente opera ENTRO 30 GIORNI 67 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE POSSIBILITÀ DI OPTARE ARCHIVIO INFORMATICO REGISTRO CLIENTELA - NUMERATO PROGRESSIVAMENTE CON L’AUSILIO DEL PROFESSIONISTA O DEL PERSONALE INCARICATO VERRA’ ACCERTATA LA CORRETTA IMPUTAZIONE DEI DATI TRAMITE UNA CONSULTAZIONE A CAMPIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI IVI REGISTRATE - SIGLATO PAGINA PER PAGINA - INDICAZIONE NELL’ULTIMO FOGLIO NUMERO PAGINE COMPLESSIVE - TENUTO IN MODO ORDINATO - SENZA SPAZI BIANCHI - SENZA ABRASIONI 68 REGISTRO DELLA CLIENTELA CARTACEO PRECISAZIONI SI UTILIZZO “VECCHIO REGISTRO” PEP NO FOGLI MOBILI NO FOGLI AD ANELLI 69 ARCHIVIO/REGISTRO STUDIO ASSOCIATO PRECISAZIONI PEP UN ARCHIVIO PER OGNI PROFESSIONSITA POSSIBILITA’ DI OPTARE PER UN SOLO ARCHIVIO UNICO ACCENTRATO 70 SANZIONI SU ARCHIVIO/REGISTRO VIOLAZIONE SANZIONE OMESSA, TARDIVA O INCOMPLETA REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL CLIENTE O DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE MULTA DA 2.600 € A 13.000 € OMESSA ISTITUZIONE DELL'ARCHIVIO INFORMATICO O DEL REGISTRO DELLA CLIENTELA SANZIONE PECUNIARIA DA 5.000 € A 50.000 € 71 ALCUNI RILIEVI GDF 72 ALCUNI RILIEVI GDF 73 LE SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE E I CONTROLLI DELLA GDF 74 SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE ALL’UIF QUANDO I PROFESSIONSTI SANNO SOSPETTANO STATE COMPIUTE TENTATE OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 75 REATI TRIBUTARI SONO OPERAZIONI DA SEGNALARE? Sì: REATO PRESUPPOSTO AL REATO DI RICICLAGGIO AL SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI PUNIBILITÀ PEP D.Lgs. 74/2000 D.L. 138 del 13/08/2011 ha abbassato le soglie UTILIZZO DELLA DISPONIBILITÀ ILLECITA 76 D.LGS 74/2000 REATI TRIBUTARI PEP 77 REATI TRIBUTARI REATI TRIBUTARI ESEMPIO UN IMPRENDITORE INSERISCE IN CONTABILITA’ COSTI FITTIZI PER 300.000 EURO OTTENENDO INDEBITAMENTE IL RIMBORSO DELLA RELATIVA IVA SUCCESSIVAMENTE IL FIGLIO DELL’IMPRENDITORE CHE PEP NON HA ALCUNA DISPONIBILITA’ ECONOMICA ACQUISTA UN IMMOBILE DEL VALORE DI 200.000 EURO E’ UN’OPERAZIONE SOSPETTA DA SEGNALARE? SI 78 REATI TRIBUTARI REATI TRIBUTARI ESEMPIO UN IMPRENDITORE INSERISCE IN CONTABILITA’ COSTI FITTIZI PER 300.000 EURO OTTENENDO INDEBITAMENTE IL RIMBORSO DELLA RELATIVA IVA SUCCESSIVAMENTE LO STESSO IMPRENDITORE PEP ACQUISTA UN IMMOBILE DEL VALORE DI 200.000 EURO E’ UN’OPERAZIONE SOSPETTA DA SEGNALARE? SI 79 IL REATO DI RICICLAGGIO ANTE 29/12/2007 • Art. 648-bis, c.p. • Art. 648-ter, c.p. DAL 29/12/2007 • Art. 2, D.Lgs. 231/2007 80 DEFINIZIONE DEFINIZIONE DI DI RICICLAGGIO RICICLAGGIO BENI DA ATTIVITÀ CRIMINOSA LA CONVERSIONE O IL TRASFERIMENTO L’OCCULTAMENTO O LA DISSIMULAZIONE L’ACQUISTO, LA DETENZIONE O L’UTILIZZAZIONE LA PARTECIPAZIONE A UNO DEGLI ATTI PRECEDENTI L’ASSOCIAZIONE PER COMMETTERE TALE ATTO 81 RICICLAGGIO CIRCOLARE GDF N. 83607 DEL 19 MARZO 2012 DA SEGNALARE ANCHE I CASI DI AUTORICICLAGGIO, CIOÈ QUANDO IL REATO EX ART. 648-BIS C.C. È COMMESSO DAGLI STESSI SOGGETTI RESPONSABILI E/O CONCORRENTI NEL REATO PRESUPPOSTO PEP LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA NON È “PIÙ STRETTAMENTE LEGATA AL CONCETTO PENALE DI RICICLAGGIO O DI REIMPIEGO DI DENARO O DI BENI AI SENSI DEGLI ARTT. 648 BIS E TER DEL C.P., BENSÌ A TUTTI I CASI PREVISTI, AI FINI AMMINISTRATIVI DALL’ART. 2 DEL D.LGS 231/07. 82 INDICATORI DI ANOMALIA INDICATORI PER I PROFESSIONISTI DECRETO MIN. GIUSTIZIA DEL 16/4/2010 IN G.U. DEL 3/5/2010, N. 101 A. INDICATORI CONNESSI AL CLIENTE; B. INDICATORI CONNESSI ALLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI; C. INDICATORI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL’OPERAZIONE; D. INDICATORI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE ED AMMINISTRAZIONE DI IMPRESE, SOCIETÀ, TRUST ED ENTI ANALOGHI; E. INDICATORI RELATIVI AD OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO BENI IMMOBILI, O MOBILI REGISTRATI F. INDICATORI RELATIVI AD OPERAZIONI CONTABILI E FINANZIARIE 83 INDICATORI DI ANOMALIA INDICATORI CONNESSI AL CLIENTE • SCARSA CONOSCENZA DELLA NATURA, OGGETTO O SCOPO DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA; • PRESENZA CONTESTUALE DI ALTRI SOGGETTI ACCOMPAGNATORI DEL CLIENTE CON RUOLO NON ACCERTATO; • EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI IMPORTO RILEVANTE E CONTESTUALE SOTTOPOSIZIONE A PROCEDIMENTI PENALI, MISURE DI PREVENZIONE O SEQUESTRO PER IL CLIENTE O SOGGETTI CONTIGUI ALLO STESSO; • OPERATIVITÀ O CONTIGUITÀ CON SOGGETTI ATTIVI NEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO O CON PAESI A REGIME ANTIRICICLAGGIO NON EQUIVALENTE INDICATORI DI ANOMALIA INDICATORI CONNESSI ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI • RICHIESTA DI PRESTAZIONI NON COMPATIBILI CON IL PROFILO ECONOMICO-PATRIMONIALE DEL CLIENTE, O CON IL GRUPPO SOCIETARIO CUI LO STESSO APPARTIENE O NON COERENTI CON L’ATTIVITÀ SVOLTA; • PRESTAZIONI RICHIESTE DA ONLUS PER FINALITÀ INCOMPATIBILI CON QUELLE DICHIARATE O PROPRIE DELL’ENTE; • FREQUENTI ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI INGIUSTIFICATE AL PROFILO ECONOMICO, PATRIMONIALE DEL CLIENTE E DEL GRUPPO DI APPARTENENZA; • FREQUENTI RILASCI DI DELEGHE O PROCURE PER EVITARE CONTATTI DIRETTI CON IL PROFESSIONISTA; 85 MODALITA’ DI SEGNALAZIONE OBBLIGO DI SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO RICICLAGGIO SENZA RITARDO SEGNALAZIONE TELEMATICA OBBLIGATORIA DAL 01 NOVEMBRE 2011 86 SEGNALAZIONE ALL’UIF INVIO TELEMATICO DA MAGGIO 2011 SITO UIF http://uif.bancaditalia.it PEP POSSIBILITÀ DI CORREDARE CON DOCUMENTI ELETRTONICI LE SEGNALAZIONI NON COSTITUISCONO VIOLAZIONE DEL SEGRETO PROFESISONALE 87 SEGNALAZIONE ALL’ORDINE PROFESSIONALE DM 4 MAGGIO 2012 PEPIN ALTERNATIVA ALLA SEGNALAZIONE ALL’UIF NON ANCORA OPERATIVA: SI ATTENDE LA SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO TELEMATICO 88 ESENZIONI SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE Consulenza, assistenza e rappresentanza relative a procedimenti giudiziari siano questi civili, penali, amministrativi o tributari Consulenza, assistenza e rappresentanza relative ad arbitrati e conciliazioni L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE NON SI APPLICA A: PEP Incarichi affidati dall’autorità giudiziaria Ausiliari del giudice e quindi perito CTU amministratore e liquidatore nelle procedure giudiziali Consulenza tecnica di parte 89 LE SANZIONI VIOLAZIONE SANZIONE OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE SANZIONE PECUNIARIA DALL'1% AL 40% DELL'IMPORTO DELL'OPERAZIONE NON SEGNALATA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTA SEGNALAZIONE (ART. 55, COMMA 8) ARRESTO DA 6 MESI AD UN ANNO O AMMENDA DA 5.000 A 50.000 EURO (SANZIONE PREVISTA ANCHE PER IL FLUSSO DI RITORNO DELLE INFORMAZIONI) 90 LA SEGNALAZIONE DELLE INFRAZIONI SUI LIMITI DEL CONTANTE 91 INDAGINE SUL CONTANTE 92 LIMITAZIONE USO CONTANTE VIETATO TRASFERIMENTO DENARO CONTANTE, LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE TRA SOGGETTI DIVERSI COMPLESSIVAMENTE > = 1.000,00 EURO • PAGAMENTI/INCASSI FATTURE • FINANZIAMENTI SOCI • TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO FRA DIVERSE SOCIETÀ • DISTRIBUZIONE DI UTILI E DIVIDENDI • CONFERIMENTI IN SOCIETÀ ENTRO 30 GG RACCOMANDATA A/R 93 OPERAZIONE FRAZIONATA DEFINIZIONE: ART. 2 COMMA M • «OPERAZIONE FRAZIONATA»: UN'OPERAZIONE UNITARIA SOTTO IL PROFILO ECONOMICO, DI VALORE PARI O SUPERIORE AI LIMITI STABILITI DAL PRESENTE DECRETO, POSTA IN ESSERE ATTRAVERSO PIÙ OPERAZIONI, SINGOLARMENTE INFERIORI AI PREDETTI LIMITI, EFFETTUATE IN MOMENTI DIVERSI ED IN UN CIRCOSCRITTO PERIODO DI TEMPO FISSATO IN SETTE GIORNI FERMA RESTANDO LA SUSSISTENZA DELL'OPERAZIONE FRAZIONATA QUANDO RICORRANO ELEMENTI PER RITENERLA TALE. 94 OPERAZIONE FRAZIONATA PRECISAZIONI MEF • IL MINISTERO SI È PIÙ VOLTE ESPRESSO NEL SENSO DI NON CONSIDERARE ELUSIONE DELLA NORMATIVA, BENSÌ PRASSI COMMERCIALE, L’EFFETTUAZIONE DI UNA PLURALITÀ DI PAGAMENTI SE LA RATEIZZAZIONE È: • CONNATURATA ALLA TIPOLOGIA DEL CONTRATTO SOTTOSTANTE (ES. CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE) • OVVERO SE RISULTA DA UN ACCORDO SCRITTO TRA LE PARTI, STIPULATO PRIMA DELL’EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI OGGETTO DI ACCORDO (DA ULTIMO, CIRCOLARE MEF N. 2 DEL 16 GENNAIO 2012). IL MINISTERO HA SEMPRE FATTO SALVA, ANCHE IN PRESENZA DI ACCORDO TRA LE PARTI, LA FACOLTÀ PER L’AUTORITÀ AMMINISTRATIVA DI VALUTARE CASO PER CASO SE IL FRAZIONAMENTO SIA ARTIFICIOSO 95 PAGAMENTO FATTURE CONTANTI PAGAMENTO FATTURA 2.000 EURO IN 4 RATE DA 500 EURO A 30, 60, 90, 120 GG ORDINARIA DILAZIONE SCATURISCE DA PREVENTIVO ACCORDO COMMERCIALE PLURALITÀ DI PAGAMENTI A SCADENZE PREFISSATE È FRUTTO DI UN’ORDINARIA DILAZIONE DI PAGAMENTI NON COSTITUISCE VIOLAZIONE 96 STIPENDI CIRCOLARE GDF N. 83607 DEL 19 MARZO 2012 ESEMPI: IL PAGAMENTO DI STIPENDI A PROPRI DIPENDENTI EFFETTUATI CON DUE ACCONTI IN CONTANTI NELLO STESSO MESE, CIASCUNO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 1.000 EURO. COSTITUISCE VIOLAZIONE 97 IMPRESA FAMILIARE CIRCOLARE GDF N. 83607 DEL 19 MARZO 2012 ESEMPI: PAGAMENTO IN CONTANTI AL COLLABORATORE IMPRESA FAMILIARE PARI O SUPERIORE A 1.000 EURO COSTITUISCE VIOLAZIONE 98 DISTRIBUZIONI UTILI IN CONTANTI DISTRIBUZIONE UTILI SNC AI SOCI: 800 euro in gennaio, 800 a febbraio e 800 euro a marzo FRAZIONAMENTO NON APPARE CONNATURATO AL TIPO DI OPERAZIONE POSTA IN ESSERE SI DEVE VALUTARE CASO PER CASO PUÒ COSTITUIRE VIOLAZIONE 99 FAC SIMILE COMUNICAZIONE 100 LE COMUNICAZIONI Ragionerie territoriali di Stato competenti per infrazioni superiori a € 250.000 GENOVA LIGURIA-PIEMONTE-VALLE D'AOSTA BOLOGNA EMILIA ROMAGNA-TOSCANA-MARCHE ROMA LAZIO-SARDEGNA-ABRUZZO-UMBRIA NAPOLI CAMPANIA-CALABRIA-SICILIA-BASILICATA MILANO LOMBARDIA-VENETO-FVG-TRENTINO AA BARI PUGLIA-MOLISE 101 SANZIONI VIOLAZIONE LIMITI CONTANTE VIOLAZIONE per il cliente DISPOSIZIONE VIOLATA Violazione del divieto di trasferimento di denaro contante quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è pari o superiore a 2.500 euro (art. 58 co. 1) Art. 49 co. 1 PEP Emissione di assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 2.500 euro senza indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e clausola di non trasferibilità (art. 58 co. 1) Art. 49 co. 5 SANZIONE Sanzione pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo Trasferito con minimo 3.000 euro (se importi superiori a 50.000 euro sanzione quintuplicata) 102 SANZIONI VIOLAZIONE LIMITI CONTANTE VIOLAZIONE per il professionista Violazione dell’obbligo di riferire al MEF le violazioni di cui agli artt. 49 co. 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e 50 (art. 58 co. 7) PEP DISPOSIZIONE VIOLATA Art. 51 SANZIONE Sanzione pecuniaria dal 1% al 30% dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto o del conto con sanzione minima di 3.000 euro (se importi superiori a 50.000 euro sanzione quintuplicata) 103 SANZIONI A CONFRONTO PARTI CHE INTERVENGONO NELL’OPERAZIONE PROFESSIONISTA CHE NON SEGNALA Sanzione dall’1 al 40% con possibilità di oblazione: sanzione ridotta pari al 2% PEPdel minimo) (il doppio Sanzione dall’3 al 30% con un minimo di euro 3 000 senza alcun tipo di oblazione. 104 SANZIONI PER LE PARTI TRASFERIMENTO IN CONTANTI 1.000 SANZIONE MINIMA (1%) 3.000 2.500 5.000 PEP 10.000 (1%) 3.000 (1%) 3.000 (1%) 3.000 20.000 30.000 40.000 (1%) 3.000 (1%) 3.000 (1%) 3.000 50.000 100.000 (5%) 3.000 (5%) 5.000 OBLAZIONE 20 50 100 200 400 600 800 1.000 2.000 105 ALTRI OBBLIGHI • PERMETTE ADEGUATA CONOSCENZA DEL CLIENTE ADEGUATA PEP FORMAZIONE PERSONALE • CONTRIBUISCE A RILEVARE SITUAZIONI ANOMALE DA SOTTOPORRE AL PROFESSIONISTA • SI CONSIGLIA DI DOCUMENTARE L’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 106
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