ITALIA UNIONE EUROPEA

ANNO VI - N.06 DAL 01 Giugno 2014 AL 30 Giugno 2014
Mensile di informazione giuridico-interpretativa sui comparti "Non Food" comprendenti prodotti per la casa,
giocattoli, cosmesi, detergenti, tessili, elettrodomestici, presidi medico-chirurgici e altri oggetti di uso comune in
vendita presso la Grande Distribuzione Organizzata.
ITALIA
Casalinghi e beni di consumo
Italia - Esempi di "imballaggio": recepita la direttiva europea
Pag.4
UNIONE EUROPEA
Giocattoli
Unione europea - Dichiarata la conformità delle norme EN alla direttiva Ce
sulla sicurezza
Giocattoli
Unione europea - Fissato a 5 mg/kg il limite massimo di utilizzo di TCEP,
TDCP e TCPP nei giocattoli
Giocattoli - Dispositivi Medici, DPI e Biocidi
Unione europea - Svizzera: reciproco riconoscimento in materia di
valutazione delle conformità
Abbigliamento
Pag.5
Pag.6
Pag.7
Unione europea - Stabiliti i criteri ecologici per il marchio Ecolabel dei prodotti
1/17
"Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente
pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l."
tessili
Giocattoli
Unione europea - Fissato a 0,1 mg/l il limite di migrazione del Bisfenolo A nei
giocattoli
Mobili - Elettrodomestici
Unione europea - Prorogati al 31.12.2015 la validità dei criteri ecologici per
tv, pc e mobili in legno
Pag.8
Pag.9
Pag.10
PAESI EUROPEI
MALTA
Giocattoli
Malta - Giocattoli: adeguamento alla Direttiva comunitaria n. 2009/48/UE
Pag.11
CROAZIA
Tutte le categorie NON FOOD
Croazia - Il recesso del consumatore nei contratti a distanza
Pag.12
PAESI EXTRA EUROPEI
USA
2/17
"Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente
pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l."
Cosmesi
USA - Pubblicata guida sulla sicurezza dei nanomateriali utilizzati nei
cosmetici
Pag.13
GIAPPONE
Cosmesi
Giappone - Modificato lo Standard sui cosmetici con due nuove precauzioni
da riportare in etichetta
Pag.14
CINA
Cosmesi
Cina - Pubblicata la II^ modifica all'Inventario degli ingredienti cosmetici.
Presto approvata la versione definitiva
Pag.15
3/17
"Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente
pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l."
Italia - Esempi di "imballaggio": recepita la direttiva
europea
FONTE
GAZZETTA UFFICIALE N. 136 - 14.06.2014
NOVITÀ LEGISLATIVA
Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 22.04.2014
PER
Controllo Qualità
PAESE
Italia
PARAMETRI DI CONFORMITA'
PRODOTTO: Caratteristiche merceologiche, Caratteristiche imballo
SISTEMA: Materiale a contatto con gli alimenti
CATEGORIA MERCEOLOGICA
INTERESSATA
Casalinghi e beni di consumo
COSA COMPORTA PER LA
PRODUZIONE
Con il decreto in esame è stata recepita la direttiva 2013/2/UE della Commissione
Europea riguardante gli imballaggi, e di sicura importanza per il responsabile di
produzione delle aziende interessate. La direttiva comunitaria in esame è stata
emanata al fine di dare una interpretazione armonizzata sulla definizione di
"imballaggio" in tutta l'Unione Europea .
In particolare il decreto in esame fornisce una serie di esempi illustrativi per stabilire
cosa è considerato imballaggio, da ciò che, invece, non è tale. Ad esempio rientrano
tra gli imballaggi, le scatole per dolci, i pizzi per torte venduti unitamente alle torte
stesse, capsule per sistemi erogatori di bevande (tipo caffè), rivestimenti di cera per
formaggi; non sono qualificati come imballaggi: sacchetti per panini, carta da
imballaggio venduta separatamente al prodotto e pizzi per torte venduti senza torte.
ENTRATA IN VIGORE
QUADRO SANZIONATORIO
RIFERIMENTO
14/06/2014
Non contiene alcuna menzione al quadro sanzionatorio
Non Food Law n. 06 (Giugno 2014)
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"Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente
pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l."
Unione europea - Dichiarata la conformità delle norme EN
alla direttiva Ce sulla sicurezza
FONTE
GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA N. L175 - 14/06/204
NOVITÀ LEGISLATIVA
DECISIONE DI ESECUZIONE N. 2014/359/UE - 13.0.2014
PER
Controllo Qualità
Ricerca e Sviluppo
PAESE
Unione europea
PARAMETRI DI CONFORMITA'
PRODOTTO: Caratteristiche ingredientistiche (additivi inclusi)
CATEGORIA MERCEOLOGICA
INTERESSATA
Giocattoli
COSA COMPORTA PER LA
PRODUZIONE
Poichè la Direttiva 2001/95/CE stabilisce esplicitamente che un prodotto si presume
sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla
pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti
(Norme EN) che recepiscono le norme europee, con la presente Decisione di
esecuzione la Commissione europea dichiara le norme EN applicabili ai fini della
presunzione di sicurezza, per quanto riguarda i prodotti galleggianti utilizzati nel
tempo libero su e in acqua.
Nella fattispecie sono: 1) la "norma EN 15649-1:2009+A2:2013 -parte 1:
Classificazione, materiali, requisiti generali e metodi di prova" e 2) EN
15649-6:2009+A1:2013 - parte 6: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi
di prova per i dispositivi di Classe D».
ENTRATA IN VIGORE
QUADRO SANZIONATORIO
RIFERIMENTO
04/07/2014
Datala presunzione di conformità alla Direttiva 2001/95/CE, gli articoli galleggianti che
non rispettino i requisiti di sicurezza previsti dalle due norme EN sono considerati
rischiosi e pericolosi per la saluter del consumatore che li utilizza e pertanto possono
essere ritirati dal mercato.
Non Food Law n. 06 (Luglio 2014)
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"Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente
pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l."
Unione europea - Fissato a 5 mg/kg il limite massimo di
utilizzo di TCEP, TDCP e TCPP nei giocattoli
FONTE
GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA N. L182 - 21.06.2014
NOVITÀ LEGISLATIVA
DIRETTIVA 2014/79/UE - 20.06.2014
PER
Controllo Qualità
Ricerca e Sviluppo
PAESE
Unione europea
PARAMETRI DI CONFORMITA'
PRODOTTO: Caratteristiche ingredientistiche (additivi inclusi), Materiali ammessi
CATEGORIA MERCEOLOGICA
INTERESSATA
Giocattoli
COSA COMPORTA PER LA
PRODUZIONE
A seguito di studi scientifici sui componenti TCEP, TDCP e TCPP utilizzati per la
fabbricazione di giocattoli, emerge che : Il TCEP è classificato nel regolamento (CE)
n. 1272/2008 come cancerogeno di categoria 2; per quanto riguarda il TCPP, anche
se non è stato classificato,ha constatato possibili effetti cancerogeni.
Alla luce delle suddette considerazioni sul TCEP e del parere del CSRSA, la
Commissione Europea prevede che, per rafforzare la protezione della salute dei
bambini, debbano essere fissati, se opportuno, valori limite specifici per i prodotti
chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a tre anni o in altri
giocattoli destinati a essere messi in bocca. Viene a tal scopo stabilito quindi che
opportuno anche i valori limite per il TDCP e il TCPP siano fissati a 5 mg/kg.
ENTRATA IN VIGORE
QUADRO SANZIONATORIO
RIFERIMENTO
11/07/2014
Il superamento dei valori limiti massimi consentiti e riscontrati come presenti nei
giocattoli comporta il ritiro dei giocattoli dal mercato
Non Food Law n. 06 (Giugno 2014)
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"Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente
pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l."
Unione europea - Svizzera: reciproco riconoscimento in
materia di valutazione delle conformità
FONTE
GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA N. L182 - 21.06.2014
NOVITÀ LEGISLATIVA
DECISIONE N. 1/2014 - 01.04.2014
PER
Controllo Qualità
Ricerca e Sviluppo
PAESE
Unione europea
PARAMETRI DI CONFORMITA'
PRODOTTO: Caratteristiche ingredientistiche (additivi inclusi)
CATEGORIA MERCEOLOGICA
INTERESSATA
Giocattoli
Dispositivi Medici, DPI e Biocidi
COSA COMPORTA PER LA
PRODUZIONE
Visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco
riconoscimento in materia di valutazione della conformità, vengono pubblicati nella
presente decisione del Comitato stesso le rispettive liste di norme applicabili in
materia di composizione e garanzia della sicurezza in particolare per quanto riguarda
prodotti quali giocattoli, dispositivi Medici e Dispositivi di Protezione Individuale.
Dato l'ampliamento della regolamentazione rispetto alla conclusione degli accordi
internazionali, specie quella comunitaria, le due liste sono state aggironate e
sostituiscono pertanto gli elenchi normativi di riferimento originariamente previsti.
ENTRATA IN VIGORE
QUADRO SANZIONATORIO
RIFERIMENTO
21/06/2014
Non sono previste disposizioni sanzionatorie
Non Food Law n. 06 (Giugnio 2014)
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"Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente
pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l."
Unione europea - Stabiliti i criteri ecologici per il marchio
Ecolabel dei prodotti tessili
FONTE
GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA N. L174 - 13.06.2014
NOVITÀ LEGISLATIVA
DECISIONE N. 2014/350/UE - 13.06.2014
PER
Controllo Qualità
Responsabile Marketing
PAESE
Unione europea
PARAMETRI DI CONFORMITA'
PRODOTTO: Caratteristiche ingredientistiche (additivi inclusi)
MERCATO: Etichettatura Non Food, Certificazioni
CATEGORIA MERCEOLOGICA
INTERESSATA
Abbigliamento
COSA COMPORTA PER LA
PRODUZIONE E LA
COMMERCIALIZZAZIONE
Dopo aver fornito un dettagliato quadro della tipologia di prodotti compresi nella
definizione di "prodotto tessile", la Decisione esplicita i criteri per assegnare il
marchio di Qualità Ecologica tessuti e le relative sottocategorie: Fibre tessili,
Componenti e accessori, Sostanze e processi chimici, Idoneità all'uso,
Responsabilità sociale delle imprese, Informazioni di supporto.
La precedente Decisione 2009/567/CE è abrogata; tuttavia marchi Ecolabel UE
assegnati conformemente ai criteri stabiliti nella decisione 2009/567/CE possono
essere fruiti durante i dodici mesi successivi alla data di adozione della presente
decisione, ossia fino al 13.06.2015
ENTRATA IN VIGORE
QUADRO SANZIONATORIO
RIFERIMENTO
13/06/2015
Il mancato rispetto dei requisiti richiesti per l'assegnazione del marchiio Ecolabel
comporta l'impossibilità di ottenere la Certificazione e di riportare pertanto il logo in
etichetta
Non Food Law n. 06 (Giugno 2014)
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"Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente
pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l."
Unione europea - Fissato a 0,1 mg/l il limite di migrazione
del Bisfenolo A nei giocattoli
FONTE
GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA N. L183 - 24/06/2014
NOVITÀ LEGISLATIVA
DIRETTIVA n. 2014/81/UE - 23.06.2014
PER
Controllo Qualità
Ricerca e Sviluppo
PAESE
Unione europea
PARAMETRI DI CONFORMITA'
PRODOTTO: Caratteristiche ingredientistiche (additivi inclusi), Materiali ammessi
CATEGORIA MERCEOLOGICA
INTERESSATA
Giocattoli
COSA COMPORTA PER LA
PRODUZIONE
ENTRATA IN VIGORE
QUADRO SANZIONATORIO
RIFERIMENTO
La norma europea EN 71-9:2005+A1:2007 prevede già un limite di migrazione di 0,1
mg/l per il bisfenolo A. Le norme europee EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005 indicano
i metodi di prova pertinenti. I limiti e i metodi per il bisfenolo A indicati nelle norme EN
71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005 sono utilizzati dall'industria
dei giocattoli come riferimento per evitare un'esposizione rischiosa al bisfenolo A dei
giocattoli. Non si tratta tuttavia di norme armonizzate.In assenza di disposizioni
specifiche, il bisfenolo A può essere contenuto nei giocattoli in concentrazioni pari o
inferiori al 5 % dal 20 luglio 2013 e il 3 % dal 1o giugno 2015. Non può essere
escluso tuttavia che tale concentrazione possa comportare una maggiore
esposizione dei bambini al bisfenolo A rispetto al limite di migrazione di 0,1 mg/l per il
bisfenolo A fissato dalle norme europee EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 ed
EN 71-11:2005. Ecco la ratio di inserire nella Direttiva 2009/48/Ce (norma sulla
sicureza dei giocattoli ) espressamente tale limite dello 0,1 mg/l. Gli Stati membri
adottano e pubblicano, entro il 21 dicembre 2015, le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
14/07/2014
Immissione in commercio di giocattoli contenenti sostanze CMR oltre il limte
consentito comprota il ritiro del prodotto dal mercato
Non Food Law n. 06 (Giugno 2014)
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"Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente
pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l."
Unione europea - Prorogati al 31.12.2015 la validità dei
criteri ecologici per tv, pc e mobili in legno
FONTE
GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA N. L178 - 07.06.2014
NOVITÀ LEGISLATIVA
DECISIONE N.2014/336/UE - 05.06.2014
PER
Responsabile Marketing
PAESE
Unione europea
PARAMETRI DI CONFORMITA'
MERCATO: Certificazioni
CATEGORIA MERCEOLOGICA
INTERESSATA
Mobili
Elettrodomestici
COSA COMPORTA PER LA
COMMERCIALIZZAZIONE
È stata condotta una valutazione al fine di esaminare la pertinenza e l'adeguatezza
degli attuali criteri ecologici per l'ottenimento del marchio Ecolabel, fissati dalle
Decisioni UE 2009/300/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE. Poiché gli attuali criteri
ecologici e i relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati nelle decisioni di cui
sopra sono ancora in fase di revisione, è opportuno prorogarne il periodo di validità
fino al 31 dicembre 2015. Pertanto tale nuova scadenza sostituirà per quanto
riguarda i televisori la data del 31.10.2014; per quanto concerne i personal computer
la data del 06.06.2014 e per quanto concerne i mobili di legno la data del 31.12.2014.
A seguito della presente Decisione pertanto, le suddette rispettive Direttive vengono
modificate riportando la nuova scadenza.
ENTRATA IN VIGORE
QUADRO SANZIONATORIO
RIFERIMENTO
07/06/2014
Trattandosi di proroghe relative a certificazioni volontarie, non sono pre
Non Food Law n. 06 (Giugno 2014)
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"Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente
pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l."
Malta - Giocattoli: adeguamento alla Direttiva comunitaria
n. 2009/48/UE
FONTE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta, Nru. 19,262 - 03.06.2014
NOVITÀ LEGISLATIVA
L.N. 188 of 2014 - 03.06.2014
PER
Controllo Qualità
Ricerca e Sviluppo
Responsabile Marketing
PAESE
Malta
PARAMETRI DI CONFORMITA'
PRODOTTO: Caratteristiche ingredientistiche (additivi inclusi)
MERCATO: Commercializzazione e vendita
CATEGORIA MERCEOLOGICA
INTERESSATA
Giocattoli
COSA COMPORTA PER LA
PRODUZIONE E LA
COMMERCIALIZZAZIONE
Il presente Regolamento, ora denominato "Safety of Toys(Amendment) Regulations,
2014" va a modificare la normativa maltese sulla sicurezza dei giocattoli e la loro
commercializzazione.
In particolare, oltre a definire che la norma nazionale traspone esattamente la norma
comunitaria, va a specificare per la prima volta quali sono gli articoli per i quali è
escluso il campo di applicazione della normativa ion oggetto, in quanto non sono da
considerare "giocattoli". A titolo di esempio vi sono: i puzzle con più di 500 pezzi, i
giochi funzionali, gli articoli di collezionismo, i pattini e gli skateboard.
Viene inoltre dichiarato che la nuova normativa modificata rappresenta i "prinicipi
generali" sulla sicurezza dei giocattoli.
ENTRATA IN VIGORE
QUADRO SANZIONATORIO
RIFERIMENTO
03/06/2014
Le modifiche non riguardano le disposizioni sanzionatorie
Non Food Law n. 06 (Giugno 2014)
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"Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente
pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l."
Croazia - Il recesso del consumatore nei contratti a
distanza
FONTE
NARODNE NOVINE N. 72 - 13.06.2014
NOVITÀ LEGISLATIVA
Pravilnik n. 1354 -11.06.2014
PER
Responsabile Marketing
PAESE
Croazia
PARAMETRI DI CONFORMITA'
MERCATO: Commercializzazione e vendita
CATEGORIA MERCEOLOGICA
INTERESSATA
Tutte le categorie NON FOOD
COSA COMPORTA PER LA
COMMERCIALIZZAZIONE
E' stata recepita la nuova disciplina europea (direttiva 2011/83/UE) sui contratti a
distanza, intendendosi per tali, anche quelli conclusi via web.
La disciplina prevede una tutela più forte nei confronti del consumatore, poichè, da un
lato, il professionista deve fornire al consumatore molte più informazioni rispetto a
quanto accadeva prima e, dall'altro, le tempistiche e le modalità ed i casi con cui il
consumatore potrà essere esercitato il diritto di recesso. In particolare per quanto
riguarda quest'ultimo aspetto esso può essere esercitato entro 14 giorni che saranno
calcolati a partire dal giorno dell’acquisto, se si sono acquistati servizi, mentre
dovranno essere calcolati a partire dal giorno in cui la merce è recapitata alla
residenza del consumatore in caso di acquisto di merci.
Per agevolare il consumatore, fornisce anche in allegato il modulo col quale
esercitare tale diritto.
ENTRATA IN VIGORE
QUADRO SANZIONATORIO
RIFERIMENTO
13/06/2014
La normativa non tratta del quadro sanzionatorio.
Non food Law n. 06 (Giugno 2014)
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"Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente
pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l."
USA - Pubblicata guida sulla sicurezza dei nanomateriali
utilizzati nei cosmetici
FONTE
FDA Website - 27.06.2014
NOVITÀ LEGISLATIVA
FDA 2011-d-0489 U.S. Department of Health and Human Services Food and
Drug Administration
PER
Controllo Qualità
Ricerca e Sviluppo
PAESE
Usa
PARAMETRI DI CONFORMITA'
PRODOTTO: Caratteristiche ingredientistiche (additivi inclusi)
CATEGORIA MERCEOLOGICA
INTERESSATA
Cosmesi
COSA COMPORTA PER LA
PRODUZIONE
Questo documento fornisce le linee guida per le aziende cosmetiche e altre parti
interessate relativamente alla corrente di pensiero della FDA sulla valutazione della
sicurezza dei nanomateriali nei prodotti cosmetici. Il documento di orientamento ha lo
scopo di aiutare l'industria per identificare i potenziali problemi di sicurezza dei
nanomateriali nei prodotti cosmetici e di sviluppare un quadro per la loro valutazione.
L'FDA precisa che i documenti di orientamento, come questa guida, non prevedono
indicazioni e responsabilità giuridicamente vincolanti, ma devono essere visti come
raccomandazioni, salvo disposizioni regolamentari o statutarie specifiche sono citati.
La pubblicazione in lingua originale è a disposizione degli abbonati che ne
avessero interesse.
ENTRATA IN VIGORE
QUADRO SANZIONATORIO
RIFERIMENTO
27/06/2014
Trattandosi di una Linea Guida non sonopreviste disposizioni sanzionatorie
Non Food Law n. 06 (Giungo 2014)
13/17
"Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente
pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l."
Giappone - Modificato lo Standard sui cosmetici con due
nuove precauzioni da riportare in etichetta
FONTE
厚生労働省医薬食品局長 - 06.06.2014
NOVITÀ LEGISLATIVA
化粧品等の使用上の注意について- 06.06.2014
PER
Export manager
Responsabile Marketing
PAESE
Giappone
PARAMETRI DI CONFORMITA'
MERCATO: Etichettatura Non Food
CATEGORIA MERCEOLOGICA
INTERESSATA
Cosmesi
COSA COMPORTA PER LA
COMMERCIALIZZAZIONE
ENTRATA IN VIGORE
DATA DI APPLICAZIONE
QUADRO SANZIONATORIO
RIFERIMENTO
Entro il 25 novembre 2017 è previsto un adeguamento delle avvertenze da riportare
sull'etichettatura dei cosmetici. Due sono le precauzioni che l' (AJCI) , l'Associazione
dei produttori cosmetici giapponesi prevede come novità sulla base delle esperienze
dell'ultimo periodo e che sono state accolte dal governo giapponese: 1) l'avvertenza
di prestare molta attenzione alla reazione della pelle a seguito dell'utilizzo del
prodotto e 2) l'inclusione di macchie bianche o scure nella lista dei sintomi la cui
comparsa dovrebbe portare il consumatore a smettere l'utilizzo del cosmetico per la
pelle
25/11/2017
25/11/2017
Non sono èpreviste disposizioni sanzionatorie
Non Food Law n. 06 (Giugno 2014)
14/17
"Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente
pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l."
Cina - Pubblicata la II^ modifica all'Inventario degli
ingredienti cosmetici. Presto approvata la versione
definitiva
FONTE
CFDA - 01.06.2014
NOVITÀ LEGISLATIVA
食药监药化管便函〔2014〕122号 IECIC 2014 - 30.05.2014
PER
Controllo Qualità
Ricerca e Sviluppo
Responsabile Produzione
PAESE
Cina
PARAMETRI DI CONFORMITA'
PRODOTTO: Caratteristiche ingredientistiche (additivi inclusi)
CATEGORIA MERCEOLOGICA
INTERESSATA
Cosmesi
COSA COMPORTA PER LA
PRODUZIONE
Il CFDA ha pubblicato la seconda bozza dell'inventario degli ingredienti cosmetici
ammessi in Cina (IECIC 2014), contenente 8.203 ingredienti. Tale nuovo documento
rappresenta la seconda versione del precedente catalogo pubblicato a febbraio 2014
(si veda Non Food Law n.02/2014). A seguito della consultazione pubblica
programmata infatti, sono emerse nuove modifiche rispetto alla prima bozza: la
nuova versione include un minor numero di ingredienti (non più 8641); ha soppresso
la colonna del livello massimo di utilizzo consentito nei prodotti già approvati; sono
stati aggiunti nuovi ingredienti cosmetici approvati tra cui nuovi conservanti, coloranti
per capelli, agenti di screening sole e coloranti.Separatamente il CFDA ha pubblicato
inoltre un elenco a parte con gli ingredienti cosmetici da
aggiungere temporaneamente su catalogo IECIC e questo elenco consta di 3.382
ingredienti.
E' a disposizione degli abbonati il Catalogo IECIC 2014 (II^versione) in lingua
originale.
Con scadenza 15 giugno, in ogni caso, è in corso una consultazione pubblica per
l'esposizione di osservazioni dagli operatori del settore che ne avessero interesse.
ENTRATA IN VIGORE
QUADRO SANZIONATORIO
RIFERIMENTO
15/06/2014
Le sostanze che non rientrano nell'elenco previsto dall' IECIC 2014 sono considerate
non ammesse per l'utilizzo nei prodotti cosmetici distribuiti in cina e pertanto in
quanto vietate, i prodotti che le contengono saranno ritirati dal mercato perchè
irregolari.
Non food Law n. 06 (Giugno 2014)
15/17
"Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente
pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l."
SCADENZIARIO NORMATIVO
Scadenza
Paese e Oggetto
Categoria
Merceologica
Novità legislativa
Riferimento
03/06/2014
Malta - Giocattoli:
adeguamento alla Direttiva
comunitaria n. 2009/48/UE
Unione europea - Definiti
obblighi di produttori,
distributori ed importatori di
apparecchiature radio
Unione europea - Prorogati
al 31.12.2015 la validità dei
criteri ecologici per tv, pc e
mobili in legno
Italia - A giugno in vigore
nuove norme sulla vendita
a distanza
Lettonia- Recepita la nuova
disciplina sulla vendita a
distanza
Croazia - Il recesso del
consumatore nei contratti a
distanza
Italia - Esempi di
"imballaggio": recepita la
direttiva europea
Giocattoli
L.N. 188 of 2014 03.06.2014
Non Food Law n.06 del
2014
Elettrodomestici
DIRETTIVA 2014/53/UE 16.04.2014
Non Food Law n.05 del
2014
Elettrodomestici, Mobili
DECISIONE
N.2014/336/UE 05.06.2014
Non Food Law n.06 del
2014
Tutte le categorie NON
FOOD
Decreto Legislativo n. 2121.02.2014
Non Food Law n.05 del
2014
Tutte le categorie NON
FOOD
Noteikumi Ministru
kabineta Nr.255 20.05.2014
Pravilnik n. 1354
-11.06.2014
Non Food Law n.05 del
2014
Decreto Ministero
dell'Ambiente e della
Tutela del territorio e del
Mare - 22.04.2014
食药监药化管便函〔2014〕
122号 IECIC 2014 30.05.2014
Non Food Law n.06 del
2014
Cosmesi, Detergenti
NOTEIKUMOS NR.815 01.04.2014
Non Food Law n.04 del
2014
Dispositivi Medici, DPI e
Biocidi, Giocattoli
DECISIONE N. 1/2014 01.04.2014
Non Food Law n.06 del
2014
Cosmesi
FDA 2011-d-0489 U.S.
Department of Health and
Human Services Food
and Drug Administration
Non Food Law n.06 del
2014
06/06/2014
07/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
14/06/2014
15/06/2014
18/06/2014
21/06/2014
27/06/2014
Cina - Pubblicata la II^
modifica all'Inventario degli
ingredienti cosmetici.
Presto approvata la
versione definitiva
Lettonia - Recepita la
normativa sull'etichettatura
per i prodotti in aerosol
Unione europea - Svizzera:
reciproco riconoscimento in
materia di valutazione delle
conformità
USA - Pubblicata guida
sulla sicurezza dei
nanomateriali utilizzati nei
cosmetici
Tutte le categorie NON
FOOD
Casalinghi e beni di
consumo
Cosmesi
Non Food Law n.06 del
2014
Non Food Law n.06 del
2014
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