ANNO VI - N.06 DAL 01 Giugno 2014 AL 30 Giugno 2014 Mensile di informazione giuridico-interpretativa sui comparti "Non Food" comprendenti prodotti per la casa, giocattoli, cosmesi, detergenti, tessili, elettrodomestici, presidi medico-chirurgici e altri oggetti di uso comune in vendita presso la Grande Distribuzione Organizzata. ITALIA Casalinghi e beni di consumo Italia - Esempi di "imballaggio": recepita la direttiva europea Pag.4 UNIONE EUROPEA Giocattoli Unione europea - Dichiarata la conformità delle norme EN alla direttiva Ce sulla sicurezza Giocattoli Unione europea - Fissato a 5 mg/kg il limite massimo di utilizzo di TCEP, TDCP e TCPP nei giocattoli Giocattoli - Dispositivi Medici, DPI e Biocidi Unione europea - Svizzera: reciproco riconoscimento in materia di valutazione delle conformità Abbigliamento Pag.5 Pag.6 Pag.7 Unione europea - Stabiliti i criteri ecologici per il marchio Ecolabel dei prodotti 1/17 "Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l." tessili Giocattoli Unione europea - Fissato a 0,1 mg/l il limite di migrazione del Bisfenolo A nei giocattoli Mobili - Elettrodomestici Unione europea - Prorogati al 31.12.2015 la validità dei criteri ecologici per tv, pc e mobili in legno Pag.8 Pag.9 Pag.10 PAESI EUROPEI MALTA Giocattoli Malta - Giocattoli: adeguamento alla Direttiva comunitaria n. 2009/48/UE Pag.11 CROAZIA Tutte le categorie NON FOOD Croazia - Il recesso del consumatore nei contratti a distanza Pag.12 PAESI EXTRA EUROPEI USA 2/17 "Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l." Cosmesi USA - Pubblicata guida sulla sicurezza dei nanomateriali utilizzati nei cosmetici Pag.13 GIAPPONE Cosmesi Giappone - Modificato lo Standard sui cosmetici con due nuove precauzioni da riportare in etichetta Pag.14 CINA Cosmesi Cina - Pubblicata la II^ modifica all'Inventario degli ingredienti cosmetici. Presto approvata la versione definitiva Pag.15 3/17 "Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l." Italia - Esempi di "imballaggio": recepita la direttiva europea FONTE GAZZETTA UFFICIALE N. 136 - 14.06.2014 NOVITÀ LEGISLATIVA Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 22.04.2014 PER Controllo Qualità PAESE Italia PARAMETRI DI CONFORMITA' PRODOTTO: Caratteristiche merceologiche, Caratteristiche imballo SISTEMA: Materiale a contatto con gli alimenti CATEGORIA MERCEOLOGICA INTERESSATA Casalinghi e beni di consumo COSA COMPORTA PER LA PRODUZIONE Con il decreto in esame è stata recepita la direttiva 2013/2/UE della Commissione Europea riguardante gli imballaggi, e di sicura importanza per il responsabile di produzione delle aziende interessate. La direttiva comunitaria in esame è stata emanata al fine di dare una interpretazione armonizzata sulla definizione di "imballaggio" in tutta l'Unione Europea . In particolare il decreto in esame fornisce una serie di esempi illustrativi per stabilire cosa è considerato imballaggio, da ciò che, invece, non è tale. Ad esempio rientrano tra gli imballaggi, le scatole per dolci, i pizzi per torte venduti unitamente alle torte stesse, capsule per sistemi erogatori di bevande (tipo caffè), rivestimenti di cera per formaggi; non sono qualificati come imballaggi: sacchetti per panini, carta da imballaggio venduta separatamente al prodotto e pizzi per torte venduti senza torte. ENTRATA IN VIGORE QUADRO SANZIONATORIO RIFERIMENTO 14/06/2014 Non contiene alcuna menzione al quadro sanzionatorio Non Food Law n. 06 (Giugno 2014) 4/17 "Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l." Unione europea - Dichiarata la conformità delle norme EN alla direttiva Ce sulla sicurezza FONTE GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA N. L175 - 14/06/204 NOVITÀ LEGISLATIVA DECISIONE DI ESECUZIONE N. 2014/359/UE - 13.0.2014 PER Controllo Qualità Ricerca e Sviluppo PAESE Unione europea PARAMETRI DI CONFORMITA' PRODOTTO: Caratteristiche ingredientistiche (additivi inclusi) CATEGORIA MERCEOLOGICA INTERESSATA Giocattoli COSA COMPORTA PER LA PRODUZIONE Poichè la Direttiva 2001/95/CE stabilisce esplicitamente che un prodotto si presume sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti (Norme EN) che recepiscono le norme europee, con la presente Decisione di esecuzione la Commissione europea dichiara le norme EN applicabili ai fini della presunzione di sicurezza, per quanto riguarda i prodotti galleggianti utilizzati nel tempo libero su e in acqua. Nella fattispecie sono: 1) la "norma EN 15649-1:2009+A2:2013 -parte 1: Classificazione, materiali, requisiti generali e metodi di prova" e 2) EN 15649-6:2009+A1:2013 - parte 6: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe D». ENTRATA IN VIGORE QUADRO SANZIONATORIO RIFERIMENTO 04/07/2014 Datala presunzione di conformità alla Direttiva 2001/95/CE, gli articoli galleggianti che non rispettino i requisiti di sicurezza previsti dalle due norme EN sono considerati rischiosi e pericolosi per la saluter del consumatore che li utilizza e pertanto possono essere ritirati dal mercato. Non Food Law n. 06 (Luglio 2014) 5/17 "Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l." Unione europea - Fissato a 5 mg/kg il limite massimo di utilizzo di TCEP, TDCP e TCPP nei giocattoli FONTE GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA N. L182 - 21.06.2014 NOVITÀ LEGISLATIVA DIRETTIVA 2014/79/UE - 20.06.2014 PER Controllo Qualità Ricerca e Sviluppo PAESE Unione europea PARAMETRI DI CONFORMITA' PRODOTTO: Caratteristiche ingredientistiche (additivi inclusi), Materiali ammessi CATEGORIA MERCEOLOGICA INTERESSATA Giocattoli COSA COMPORTA PER LA PRODUZIONE A seguito di studi scientifici sui componenti TCEP, TDCP e TCPP utilizzati per la fabbricazione di giocattoli, emerge che : Il TCEP è classificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008 come cancerogeno di categoria 2; per quanto riguarda il TCPP, anche se non è stato classificato,ha constatato possibili effetti cancerogeni. Alla luce delle suddette considerazioni sul TCEP e del parere del CSRSA, la Commissione Europea prevede che, per rafforzare la protezione della salute dei bambini, debbano essere fissati, se opportuno, valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a tre anni o in altri giocattoli destinati a essere messi in bocca. Viene a tal scopo stabilito quindi che opportuno anche i valori limite per il TDCP e il TCPP siano fissati a 5 mg/kg. ENTRATA IN VIGORE QUADRO SANZIONATORIO RIFERIMENTO 11/07/2014 Il superamento dei valori limiti massimi consentiti e riscontrati come presenti nei giocattoli comporta il ritiro dei giocattoli dal mercato Non Food Law n. 06 (Giugno 2014) 6/17 "Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l." Unione europea - Svizzera: reciproco riconoscimento in materia di valutazione delle conformità FONTE GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA N. L182 - 21.06.2014 NOVITÀ LEGISLATIVA DECISIONE N. 1/2014 - 01.04.2014 PER Controllo Qualità Ricerca e Sviluppo PAESE Unione europea PARAMETRI DI CONFORMITA' PRODOTTO: Caratteristiche ingredientistiche (additivi inclusi) CATEGORIA MERCEOLOGICA INTERESSATA Giocattoli Dispositivi Medici, DPI e Biocidi COSA COMPORTA PER LA PRODUZIONE Visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, vengono pubblicati nella presente decisione del Comitato stesso le rispettive liste di norme applicabili in materia di composizione e garanzia della sicurezza in particolare per quanto riguarda prodotti quali giocattoli, dispositivi Medici e Dispositivi di Protezione Individuale. Dato l'ampliamento della regolamentazione rispetto alla conclusione degli accordi internazionali, specie quella comunitaria, le due liste sono state aggironate e sostituiscono pertanto gli elenchi normativi di riferimento originariamente previsti. ENTRATA IN VIGORE QUADRO SANZIONATORIO RIFERIMENTO 21/06/2014 Non sono previste disposizioni sanzionatorie Non Food Law n. 06 (Giugnio 2014) 7/17 "Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l." Unione europea - Stabiliti i criteri ecologici per il marchio Ecolabel dei prodotti tessili FONTE GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA N. L174 - 13.06.2014 NOVITÀ LEGISLATIVA DECISIONE N. 2014/350/UE - 13.06.2014 PER Controllo Qualità Responsabile Marketing PAESE Unione europea PARAMETRI DI CONFORMITA' PRODOTTO: Caratteristiche ingredientistiche (additivi inclusi) MERCATO: Etichettatura Non Food, Certificazioni CATEGORIA MERCEOLOGICA INTERESSATA Abbigliamento COSA COMPORTA PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE Dopo aver fornito un dettagliato quadro della tipologia di prodotti compresi nella definizione di "prodotto tessile", la Decisione esplicita i criteri per assegnare il marchio di Qualità Ecologica tessuti e le relative sottocategorie: Fibre tessili, Componenti e accessori, Sostanze e processi chimici, Idoneità all'uso, Responsabilità sociale delle imprese, Informazioni di supporto. La precedente Decisione 2009/567/CE è abrogata; tuttavia marchi Ecolabel UE assegnati conformemente ai criteri stabiliti nella decisione 2009/567/CE possono essere fruiti durante i dodici mesi successivi alla data di adozione della presente decisione, ossia fino al 13.06.2015 ENTRATA IN VIGORE QUADRO SANZIONATORIO RIFERIMENTO 13/06/2015 Il mancato rispetto dei requisiti richiesti per l'assegnazione del marchiio Ecolabel comporta l'impossibilità di ottenere la Certificazione e di riportare pertanto il logo in etichetta Non Food Law n. 06 (Giugno 2014) 8/17 "Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l." Unione europea - Fissato a 0,1 mg/l il limite di migrazione del Bisfenolo A nei giocattoli FONTE GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA N. L183 - 24/06/2014 NOVITÀ LEGISLATIVA DIRETTIVA n. 2014/81/UE - 23.06.2014 PER Controllo Qualità Ricerca e Sviluppo PAESE Unione europea PARAMETRI DI CONFORMITA' PRODOTTO: Caratteristiche ingredientistiche (additivi inclusi), Materiali ammessi CATEGORIA MERCEOLOGICA INTERESSATA Giocattoli COSA COMPORTA PER LA PRODUZIONE ENTRATA IN VIGORE QUADRO SANZIONATORIO RIFERIMENTO La norma europea EN 71-9:2005+A1:2007 prevede già un limite di migrazione di 0,1 mg/l per il bisfenolo A. Le norme europee EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005 indicano i metodi di prova pertinenti. I limiti e i metodi per il bisfenolo A indicati nelle norme EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005 sono utilizzati dall'industria dei giocattoli come riferimento per evitare un'esposizione rischiosa al bisfenolo A dei giocattoli. Non si tratta tuttavia di norme armonizzate.In assenza di disposizioni specifiche, il bisfenolo A può essere contenuto nei giocattoli in concentrazioni pari o inferiori al 5 % dal 20 luglio 2013 e il 3 % dal 1o giugno 2015. Non può essere escluso tuttavia che tale concentrazione possa comportare una maggiore esposizione dei bambini al bisfenolo A rispetto al limite di migrazione di 0,1 mg/l per il bisfenolo A fissato dalle norme europee EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005. Ecco la ratio di inserire nella Direttiva 2009/48/Ce (norma sulla sicureza dei giocattoli ) espressamente tale limite dello 0,1 mg/l. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 21 dicembre 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. 14/07/2014 Immissione in commercio di giocattoli contenenti sostanze CMR oltre il limte consentito comprota il ritiro del prodotto dal mercato Non Food Law n. 06 (Giugno 2014) 9/17 "Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l." Unione europea - Prorogati al 31.12.2015 la validità dei criteri ecologici per tv, pc e mobili in legno FONTE GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA N. L178 - 07.06.2014 NOVITÀ LEGISLATIVA DECISIONE N.2014/336/UE - 05.06.2014 PER Responsabile Marketing PAESE Unione europea PARAMETRI DI CONFORMITA' MERCATO: Certificazioni CATEGORIA MERCEOLOGICA INTERESSATA Mobili Elettrodomestici COSA COMPORTA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE È stata condotta una valutazione al fine di esaminare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici per l'ottenimento del marchio Ecolabel, fissati dalle Decisioni UE 2009/300/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE. Poiché gli attuali criteri ecologici e i relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati nelle decisioni di cui sopra sono ancora in fase di revisione, è opportuno prorogarne il periodo di validità fino al 31 dicembre 2015. Pertanto tale nuova scadenza sostituirà per quanto riguarda i televisori la data del 31.10.2014; per quanto concerne i personal computer la data del 06.06.2014 e per quanto concerne i mobili di legno la data del 31.12.2014. A seguito della presente Decisione pertanto, le suddette rispettive Direttive vengono modificate riportando la nuova scadenza. ENTRATA IN VIGORE QUADRO SANZIONATORIO RIFERIMENTO 07/06/2014 Trattandosi di proroghe relative a certificazioni volontarie, non sono pre Non Food Law n. 06 (Giugno 2014) 10/17 "Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l." Malta - Giocattoli: adeguamento alla Direttiva comunitaria n. 2009/48/UE FONTE Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta, Nru. 19,262 - 03.06.2014 NOVITÀ LEGISLATIVA L.N. 188 of 2014 - 03.06.2014 PER Controllo Qualità Ricerca e Sviluppo Responsabile Marketing PAESE Malta PARAMETRI DI CONFORMITA' PRODOTTO: Caratteristiche ingredientistiche (additivi inclusi) MERCATO: Commercializzazione e vendita CATEGORIA MERCEOLOGICA INTERESSATA Giocattoli COSA COMPORTA PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE Il presente Regolamento, ora denominato "Safety of Toys(Amendment) Regulations, 2014" va a modificare la normativa maltese sulla sicurezza dei giocattoli e la loro commercializzazione. In particolare, oltre a definire che la norma nazionale traspone esattamente la norma comunitaria, va a specificare per la prima volta quali sono gli articoli per i quali è escluso il campo di applicazione della normativa ion oggetto, in quanto non sono da considerare "giocattoli". A titolo di esempio vi sono: i puzzle con più di 500 pezzi, i giochi funzionali, gli articoli di collezionismo, i pattini e gli skateboard. Viene inoltre dichiarato che la nuova normativa modificata rappresenta i "prinicipi generali" sulla sicurezza dei giocattoli. ENTRATA IN VIGORE QUADRO SANZIONATORIO RIFERIMENTO 03/06/2014 Le modifiche non riguardano le disposizioni sanzionatorie Non Food Law n. 06 (Giugno 2014) 11/17 "Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l." Croazia - Il recesso del consumatore nei contratti a distanza FONTE NARODNE NOVINE N. 72 - 13.06.2014 NOVITÀ LEGISLATIVA Pravilnik n. 1354 -11.06.2014 PER Responsabile Marketing PAESE Croazia PARAMETRI DI CONFORMITA' MERCATO: Commercializzazione e vendita CATEGORIA MERCEOLOGICA INTERESSATA Tutte le categorie NON FOOD COSA COMPORTA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE E' stata recepita la nuova disciplina europea (direttiva 2011/83/UE) sui contratti a distanza, intendendosi per tali, anche quelli conclusi via web. La disciplina prevede una tutela più forte nei confronti del consumatore, poichè, da un lato, il professionista deve fornire al consumatore molte più informazioni rispetto a quanto accadeva prima e, dall'altro, le tempistiche e le modalità ed i casi con cui il consumatore potrà essere esercitato il diritto di recesso. In particolare per quanto riguarda quest'ultimo aspetto esso può essere esercitato entro 14 giorni che saranno calcolati a partire dal giorno dell’acquisto, se si sono acquistati servizi, mentre dovranno essere calcolati a partire dal giorno in cui la merce è recapitata alla residenza del consumatore in caso di acquisto di merci. Per agevolare il consumatore, fornisce anche in allegato il modulo col quale esercitare tale diritto. ENTRATA IN VIGORE QUADRO SANZIONATORIO RIFERIMENTO 13/06/2014 La normativa non tratta del quadro sanzionatorio. Non food Law n. 06 (Giugno 2014) 12/17 "Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l." USA - Pubblicata guida sulla sicurezza dei nanomateriali utilizzati nei cosmetici FONTE FDA Website - 27.06.2014 NOVITÀ LEGISLATIVA FDA 2011-d-0489 U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration PER Controllo Qualità Ricerca e Sviluppo PAESE Usa PARAMETRI DI CONFORMITA' PRODOTTO: Caratteristiche ingredientistiche (additivi inclusi) CATEGORIA MERCEOLOGICA INTERESSATA Cosmesi COSA COMPORTA PER LA PRODUZIONE Questo documento fornisce le linee guida per le aziende cosmetiche e altre parti interessate relativamente alla corrente di pensiero della FDA sulla valutazione della sicurezza dei nanomateriali nei prodotti cosmetici. Il documento di orientamento ha lo scopo di aiutare l'industria per identificare i potenziali problemi di sicurezza dei nanomateriali nei prodotti cosmetici e di sviluppare un quadro per la loro valutazione. L'FDA precisa che i documenti di orientamento, come questa guida, non prevedono indicazioni e responsabilità giuridicamente vincolanti, ma devono essere visti come raccomandazioni, salvo disposizioni regolamentari o statutarie specifiche sono citati. La pubblicazione in lingua originale è a disposizione degli abbonati che ne avessero interesse. ENTRATA IN VIGORE QUADRO SANZIONATORIO RIFERIMENTO 27/06/2014 Trattandosi di una Linea Guida non sonopreviste disposizioni sanzionatorie Non Food Law n. 06 (Giungo 2014) 13/17 "Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l." Giappone - Modificato lo Standard sui cosmetici con due nuove precauzioni da riportare in etichetta FONTE 厚生労働省医薬食品局長 - 06.06.2014 NOVITÀ LEGISLATIVA 化粧品等の使用上の注意について- 06.06.2014 PER Export manager Responsabile Marketing PAESE Giappone PARAMETRI DI CONFORMITA' MERCATO: Etichettatura Non Food CATEGORIA MERCEOLOGICA INTERESSATA Cosmesi COSA COMPORTA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE ENTRATA IN VIGORE DATA DI APPLICAZIONE QUADRO SANZIONATORIO RIFERIMENTO Entro il 25 novembre 2017 è previsto un adeguamento delle avvertenze da riportare sull'etichettatura dei cosmetici. Due sono le precauzioni che l' (AJCI) , l'Associazione dei produttori cosmetici giapponesi prevede come novità sulla base delle esperienze dell'ultimo periodo e che sono state accolte dal governo giapponese: 1) l'avvertenza di prestare molta attenzione alla reazione della pelle a seguito dell'utilizzo del prodotto e 2) l'inclusione di macchie bianche o scure nella lista dei sintomi la cui comparsa dovrebbe portare il consumatore a smettere l'utilizzo del cosmetico per la pelle 25/11/2017 25/11/2017 Non sono èpreviste disposizioni sanzionatorie Non Food Law n. 06 (Giugno 2014) 14/17 "Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l." Cina - Pubblicata la II^ modifica all'Inventario degli ingredienti cosmetici. Presto approvata la versione definitiva FONTE CFDA - 01.06.2014 NOVITÀ LEGISLATIVA 食药监药化管便函〔2014〕122号 IECIC 2014 - 30.05.2014 PER Controllo Qualità Ricerca e Sviluppo Responsabile Produzione PAESE Cina PARAMETRI DI CONFORMITA' PRODOTTO: Caratteristiche ingredientistiche (additivi inclusi) CATEGORIA MERCEOLOGICA INTERESSATA Cosmesi COSA COMPORTA PER LA PRODUZIONE Il CFDA ha pubblicato la seconda bozza dell'inventario degli ingredienti cosmetici ammessi in Cina (IECIC 2014), contenente 8.203 ingredienti. Tale nuovo documento rappresenta la seconda versione del precedente catalogo pubblicato a febbraio 2014 (si veda Non Food Law n.02/2014). A seguito della consultazione pubblica programmata infatti, sono emerse nuove modifiche rispetto alla prima bozza: la nuova versione include un minor numero di ingredienti (non più 8641); ha soppresso la colonna del livello massimo di utilizzo consentito nei prodotti già approvati; sono stati aggiunti nuovi ingredienti cosmetici approvati tra cui nuovi conservanti, coloranti per capelli, agenti di screening sole e coloranti.Separatamente il CFDA ha pubblicato inoltre un elenco a parte con gli ingredienti cosmetici da aggiungere temporaneamente su catalogo IECIC e questo elenco consta di 3.382 ingredienti. E' a disposizione degli abbonati il Catalogo IECIC 2014 (II^versione) in lingua originale. Con scadenza 15 giugno, in ogni caso, è in corso una consultazione pubblica per l'esposizione di osservazioni dagli operatori del settore che ne avessero interesse. ENTRATA IN VIGORE QUADRO SANZIONATORIO RIFERIMENTO 15/06/2014 Le sostanze che non rientrano nell'elenco previsto dall' IECIC 2014 sono considerate non ammesse per l'utilizzo nei prodotti cosmetici distribuiti in cina e pertanto in quanto vietate, i prodotti che le contengono saranno ritirati dal mercato perchè irregolari. Non food Law n. 06 (Giugno 2014) 15/17 "Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l." SCADENZIARIO NORMATIVO Scadenza Paese e Oggetto Categoria Merceologica Novità legislativa Riferimento 03/06/2014 Malta - Giocattoli: adeguamento alla Direttiva comunitaria n. 2009/48/UE Unione europea - Definiti obblighi di produttori, distributori ed importatori di apparecchiature radio Unione europea - Prorogati al 31.12.2015 la validità dei criteri ecologici per tv, pc e mobili in legno Italia - A giugno in vigore nuove norme sulla vendita a distanza Lettonia- Recepita la nuova disciplina sulla vendita a distanza Croazia - Il recesso del consumatore nei contratti a distanza Italia - Esempi di "imballaggio": recepita la direttiva europea Giocattoli L.N. 188 of 2014 03.06.2014 Non Food Law n.06 del 2014 Elettrodomestici DIRETTIVA 2014/53/UE 16.04.2014 Non Food Law n.05 del 2014 Elettrodomestici, Mobili DECISIONE N.2014/336/UE 05.06.2014 Non Food Law n.06 del 2014 Tutte le categorie NON FOOD Decreto Legislativo n. 2121.02.2014 Non Food Law n.05 del 2014 Tutte le categorie NON FOOD Noteikumi Ministru kabineta Nr.255 20.05.2014 Pravilnik n. 1354 -11.06.2014 Non Food Law n.05 del 2014 Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare - 22.04.2014 食药监药化管便函〔2014〕 122号 IECIC 2014 30.05.2014 Non Food Law n.06 del 2014 Cosmesi, Detergenti NOTEIKUMOS NR.815 01.04.2014 Non Food Law n.04 del 2014 Dispositivi Medici, DPI e Biocidi, Giocattoli DECISIONE N. 1/2014 01.04.2014 Non Food Law n.06 del 2014 Cosmesi FDA 2011-d-0489 U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration Non Food Law n.06 del 2014 06/06/2014 07/06/2014 13/06/2014 13/06/2014 13/06/2014 14/06/2014 15/06/2014 18/06/2014 21/06/2014 27/06/2014 Cina - Pubblicata la II^ modifica all'Inventario degli ingredienti cosmetici. Presto approvata la versione definitiva Lettonia - Recepita la normativa sull'etichettatura per i prodotti in aerosol Unione europea - Svizzera: reciproco riconoscimento in materia di valutazione delle conformità USA - Pubblicata guida sulla sicurezza dei nanomateriali utilizzati nei cosmetici Tutte le categorie NON FOOD Casalinghi e beni di consumo Cosmesi Non Food Law n.06 del 2014 Non Food Law n.06 del 2014 16/17 "Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l." Total Quality Food Consultants S.r.l. 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