ITALIA UNIONE EUROPEA

ANNO VI - N.05 DAL 01 Maggio 2014 AL 31 Maggio 2014
Mensile di informazione giuridico-interpretativa sui comparti "Non Food" comprendenti prodotti per la casa,
giocattoli, cosmesi, detergenti, tessili, elettrodomestici, presidi medico-chirurgici e altri oggetti di uso comune in
vendita presso la Grande Distribuzione Organizzata.
ITALIA
Tutte le categorie NON FOOD
Italia - A giugno in vigore nuove norme sulla vendita a distanza
Pag.4
UNIONE EUROPEA
Casalinghi e beni di consumo
Unione europea - Vietato il DCB in deodoranti per ambienti e tavolette per
WC se superiore all'1%
Dispositivi Medici, DPI e Biocidi
Unione europea - Dispositivi Medici: Pubblicazione delle norme armonizzate
in materia
Tutte le categorie NON FOOD
Unione europea - Approvazione del Parlamento Europeo sul "Made in": dal
2015 sarà una dicitura obbligatoria
Elettrodomestici
Pag.5
Pag.6
Pag.7
Unione europea - Definiti obblighi di produttori, distributori ed importatori di
1/15
"Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente
pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l."
apparecchiature radio
Pag.8
PAESI EUROPEI
FRANCIA
Casalinghi e beni di consumo
Francia - Dal 1° gennaio 2015 sarà vietato l'uso di bisfenolo A negli
imballaggi
Pag.9
LETTONIA
Tutte le categorie NON FOOD
Lettonia- Recepita la nuova disciplina sulla vendita a distanza
Pag.10
PAESI EXTRA EUROPEI
TAIWAN
Cosmesi
Taiwan - Previsti nuovi limiti di concentrazione per 2 conservanti nei
cosmetici e relative avvertenze in etichetta
Pag.11
2/15
"Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente
pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l."
CINA
Abbigliamento
Cina - Dal 1 maggio le istruzioni per l'uso sono obbligatorie anche per tutti i
prodotti tessili
Pag.12
PAESI EUROPEI EXTRA UE
NORVEGIA
Cosmesi
Norvegia - Sostanze vietate nei cosmetici: allineamento alla norma
comunitaria
Pag.13
3/15
"Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente
pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l."
Italia - A giugno in vigore nuove norme sulla vendita a
distanza
FONTE
GAZZETTA UFFICIALE ITALIANA N. 58 - 11.03.2014
NOVITÀ LEGISLATIVA
Decreto Legislativo n. 21- 21.02.2014
PER
Export manager
PAESE
Italia
PARAMETRI DI CONFORMITA'
MERCATO: Commercializzazione e vendita
CATEGORIA MERCEOLOGICA
INTERESSATA
Tutte le categorie NON FOOD
COSA COMPORTA PER LA
COMMERCIALIZZAZIONE
E' stato modificato il Capo I del Titolo III del Codice del Consumo relativo ai contratti
a distanza (al di fuori dei locali commerciali), le quali comprendono anche le vendite
on line. Tali norme si applicheranno a contratti conclusi dopo la data di entrata in
vigore. Le novità riguardano sia gli obblighi di informazione precontrattuali che il
professionista è tenuto a fornire al consumatore, quali ad esempio indirizzo, numero
di telefono, fax e posta elettronica, nonchè specifiche sul prezzo del prodotto,
comprese le spese aggiuntive di spedizione, le modalità di pagamento, di consegna e
le modalità di reclamo.
Altra novità concerne il diritto di recesso, il professionista deve indicare le modalità i
termini e le procedure per esercitare tale diritto, servendosi di moduli che sono stati
predisposti ed allegati al decreto in oggetto. Tale diritto potrà essere esercitato entro
14 giorni (rispetto ai 10 attuali), che saranno calcolati a partire dal giorno
dell’acquisto, se si sono acquistati servizi, mentre dovranno essere calcolati a partire
dal giorno in cui la merce è recapitata alla residenza del consumatore in caso di
acquisto di merci.
ENTRATA IN VIGORE
QUADRO SANZIONATORIO
RIFERIMENTO
13/06/2014
E' previsto che per pratica commerciale scorretta, l'Autorità possa disporre
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a
5.000.000 euro (invece dei 500.000 euro della normativa previgente), tenuto conto
della gravità e della durata della violazione. In caso di inottemperanza ai
provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti ed in caso di
mancato rispetto degli impegni assunti l'Autorità applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro (invece dei 150.000 euro della normativa
previgente). Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la
sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Non Food Law n.05 (Maggio 2014)
4/15
"Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente
pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l."
Unione europea - Vietato il DCB in deodoranti per
ambienti e tavolette per WC se superiore all'1%
FONTE
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L136 - 09.05.2014
NOVITÀ LEGISLATIVA
REGOLAMENTO N. 474/2014 - 08.09.2014
PER
Controllo Qualità
Ricerca e Sviluppo
PAESE
Unione europea
PARAMETRI DI CONFORMITA'
PRODOTTO: Caratteristiche ingredientistiche (additivi inclusi)
CATEGORIA MERCEOLOGICA
INTERESSATA
Casalinghi e beni di consumo
COSA COMPORTA PER LA
PRODUZIONE
ENTRATA IN VIGORE
DATA DI APPLICAZIONE
QUADRO SANZIONATORIO
RIFERIMENTO
La commissione europea ha rinvenuto la necessità di imporre restrizioni
all'immissione sul mercato e all'uso di deodoranti per ambienti e tavolette per WC a
base di 1,4-diclorobenzene (DCB), destinato sia per usi sia domestici sia
professionali, in quanto i rischi ad essi associati non sono adeguatamente controllati.
Attualmente infatti il 1,4-diclorobenzene è giuridicamente classificato come sostanza
cancerogena appartenente alla categoria di pericolo 2, nonché fonte di irritazione
oculare e avente tossicità elevata a danno degli organismi acquatici, con effetti di
lunga durata.
29/05/2014
01/06/2015
I prodotti in questione che contengono un quantitativo di 1,4-diclorobenzene pari o
superiore al limite dell'1% saranno ritirati dal commercio in quanto considerati
cancerogeni e pericolosi per la salute umana.
non Food Law n. 05 (Maggio 2015)
5/15
"Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente
pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l."
Unione europea - Dispositivi Medici: Pubblicazione delle
norme armonizzate in materia
FONTE
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C/149 - 16.05.2014
NOVITÀ LEGISLATIVA
Comunicazione n. 2014/C 149/02
PER
Controllo Qualità
PAESE
Unione europea
PARAMETRI DI CONFORMITA'
PRODOTTO: Caratteristiche ingredientistiche (additivi inclusi)
CATEGORIA MERCEOLOGICA
INTERESSATA
Dispositivi Medici, DPI e Biocidi
COSA COMPORTA PER LA
PRODUZIONE
Viene riproposto in un unico atto normativo l'elenco completo di riferimento di tutte le
norme standard applicabili ai singoli Dispositivi Medici. in particolare si tratta della
lista armonizzata, che quindi consente agli operatori di settore di correlare la vecchia
norma giunta alla scadenza (quella concerne la data di presunzione di conformità del
prodotto ai requisiti essenziali previsti dalla norma pertinente ) con la nuova disciplina
di settore per la produzione dei dispositivi medici. Viene inoltre precisato, per
ciascuna normativa in vigore citata, se il campo di applicazione è uguale, più esteso o
più limitato rispetto alla nroma che viene sostiuita.
L'elenco aggiornato delle norme armonizzate sostituisce tutti gli elenchi precedenti
pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ENTRATA IN VIGORE
QUADRO SANZIONATORIO
16/05/2014
Trattandosi di norme armonizzate, la Comunicazione della Commissione europea
non entra nel merito del quadro sanzionatorio.
Non Food Law n. 05 (Maggio 2014)
RIFERIMENTO
6/15
"Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente
pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l."
Unione europea - Approvazione del Parlamento Europeo
sul "Made in": dal 2015 sarà una dicitura obbligatoria
FONTE
Sito ufficiale Commissione europea - 01.05.2014
NOVITÀ LEGISLATIVA
Risoluzione 15.04.2014- Parlamento europeo
PER
Export manager
Responsabile Marketing
PAESE
Unione europea
PARAMETRI DI CONFORMITA'
MERCATO: Etichettatura Non Food
CATEGORIA MERCEOLOGICA
INTERESSATA
Tutte le categorie NON FOOD
COSA COMPORTA PER LA
COMMERCIALIZZAZIONE
Ad esclusione dei prodotti alimentari e farmaceutici e se arriverà l'apporvazione
definitiva del consiglio europeo entro la fine di quest'anno, dal 2015 l'etichettatura di
tutti i prodotti non food dovrà riportare l'indicazione obbligatoria "Made in...", che
attesta l'origine del prodotto.
Attualemnte tale indicazione è facoltativa, ma l'obbligatorietà della stesa renderà il
sistema di tracciabilità delle merci e la garanzia per la sicurezza dei consumatori
molto più concreta e controllata. Infatti, sulle etichette dei prodotti dovrà comparire o
la dicitura “Made in EU” oppure lo specifico Paese di provenienza. Per i prodotti
fabbricati in Stati extra UE il progetto di legge sottoposto ad approvazione precisa
che s'intende per “Paese di origine” quello in cui il prodotto ha subito “l’ultima
trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata”, e che abbia
portatoalla “fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase
importante del processo di fabbricazione”.
ENTRATA IN VIGORE
QUADRO SANZIONATORIO
RIFERIMENTO
15/04/2014
Trattandosi ancora di un progetto di legge non sono previste disposizioni
sanzionatorie
Non Food Law n. 05 (Maggio 2014)
7/15
"Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente
pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l."
Unione europea - Definiti obblighi di produttori,
distributori ed importatori di apparecchiature radio
FONTE
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L153 - 22.05.2014
NOVITÀ LEGISLATIVA
DIRETTIVA 2014/53/UE - 16.04.2014
PER
Controllo Qualità
Ricerca e Sviluppo
Export manager
PAESE
Unione europea
PARAMETRI DI CONFORMITA'
PRODOTTO: Caratteristiche ingredientistiche (additivi inclusi)
MERCATO: Etichettatura Non Food, Commercializzazione e vendita
CATEGORIA MERCEOLOGICA
INTERESSATA
Elettrodomestici
COSA COMPORTA PER LA
PRODUZIONE E LA
COMMERCIALIZZAZIONE
Con la presente Direttiva viene abolita la precedente norma base (Direttiva
1999/5/CE) e armonizzate in un unico documento tutte le altre disposizioni in materia
di produzione e commercializzazione di apparecchiatura radiofonica. Nella sostanza
viene stabilito un quadro normativo per la messa a disposizione sul mercato e la
messa in servizio delle apparecchiature radio nell'Unione in cui si riuniscono per le
Aziende produttrici i requisiti per la fabbricazione conforme e per la
Dichiarazione/valutazione di conformità, nonchè della documentazione tecnica da
presentare a supporto di essa. Per quanto riguarda la vendita, l'etichettadeve indicare
il nome del produttore e l'indirizzo per un eventuale contatto. I fabbricanti
garantiscono che l'apparecchiatura radio sia accompagnata dalle istruzioni e dalle
informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai
consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato
membro interessato. Le istruzioni contengono le informazioni necessarie per l'uso
dell'apparecchiatura e, se del caso, una descrizione degli accessori e componenti,
compreso il software, che consentono all'apparecchiatura radio di funzionare come
previsto. Istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura,
devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
ENTRATA IN VIGORE
QUADRO SANZIONATORIO
06/06/2014
La norma prevede che gli Stati membri stabiliscano le disposizioni in materia di
sanzioni applicabili alle infrazioni da parte degli operatori economici alla legislazione
nazionale adottata ai sensi della presente direttiva e prendano tutte le misure
necessarie a garantirne l'applicazione. Tali disposizioni possono includere sanzioni
penali in caso di violazioni gravi. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e
dissuasive.
Non Food Law n. 05 (Maggio 2014)
RIFERIMENTO
8/15
"Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente
pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l."
Francia - Dal 1° gennaio 2015 sarà vietato l'uso di
bisfenolo A negli imballaggi
FONTE
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-11.05.2014
NOVITÀ LEGISLATIVA
COMMUNIQUE' DE PRESSE MINISTRE DE L' E'COLOGIE- 9.05.2014
PER
Controllo Qualità
Ricerca e Sviluppo
Responsabile Marketing
PAESE
Francia
PARAMETRI DI CONFORMITA'
PRODOTTO: Caratteristiche imballo, Materiali ammessi
SISTEMA: Materiale a contatto con gli alimenti
MERCATO: Etichettatura Food
CATEGORIA MERCEOLOGICA
INTERESSATA
Casalinghi e beni di consumo
COSA COMPORTA PER LA
PRODUZIONE E LA
COMMERCIALIZZAZIONE
Con un comunicato, il Ministro dell'Ecologia francese ha ricordato che, in forza della
Loi n. 2012-1442 del 24/12/2012, dal 1° gennaio 2015 sarà vietato l'impiego
di bisfenolo A (BPA) anche in tutti gli imballaggi per cibi, bevande e dispositivi
medici.
Infatti la detta legge già dal primo gennaio 2013 aveva proibito l'uso di tale sostanza
per i prodotti alimentari destinati ai bambini fino ai 3 anni. Durante il periodo
transitorio, gli oggetti contenenti BPA dovranno riportare in etichetta apposite
avvertenze destinate a donne in gravidanza e in allattamento. La legge ha modificato
la loi n. 2010-729 del 30 giugno 2010. La novità interesserà dunque gli addetti a
controllo qualità e food regulatory delle aziende alimentari francesi o che
commercializzano sul territorio francese.
ENTRATA IN VIGORE
DATA DI APPLICAZIONE
QUADRO SANZIONATORIO
RIFERIMENTO
09/05/2014
01/01/2015
L'utilizzo del bisfenolo A (BPA) dal 1.01.2015 comporterà il ritiro del prodotto
Non Food Law n. 05 (Maggio 2014)
9/15
"Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente
pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l."
Lettonia- Recepita la nuova disciplina sulla vendita a
distanza
FONTE
LATVIJIA VESTNESIS N. 102 - 28.05.2014
NOVITÀ LEGISLATIVA
Noteikumi Ministru kabineta Nr.255 - 20.05.2014
PER
Export manager
PAESE
Lettonia
PARAMETRI DI CONFORMITA'
MERCATO: Commercializzazione e vendita
CATEGORIA MERCEOLOGICA
INTERESSATA
Tutte le categorie NON FOOD
COSA COMPORTA PER LA
COMMERCIALIZZAZIONE
Il Consiglio dei Ministri lettone ha recepito la nuova disciplina europea (direttiva
2011/83/UE) sui contratti a distanza, intendendosi per tali, anche quelli conclusi via
web.
La disciplina prevede una tutela più forte nei confronti del consumatore, poichè, da un
lato, il professionista deve fornire al consumatore molte più informazioni rispetto a
quanto accadeva prima e, dall'altro, le tempistiche e le modalità ed i casi con cui il
consumatore potrà essere esercitato il diritto di recesso. In particolare per quanto
riguarda quest'ultimo aspetto esso può essere esercitato entro 14 giorni che saranno
calcolati a partire dal giorno dell’acquisto, se si sono acquistati servizi, mentre
dovranno essere calcolati a partire dal giorno in cui la merce è recapitata alla
residenza del consumatore in caso di acquisto di merci.
La normativa, per agevolare il consumatore, fornisce anche in allegato il modulo col
quale esercitare tale diritto.
E' previsto che il professionista debba fornire indicazioni riguardo l' indirizzo, numero
di telefono, fax e posta elettronica, nonchè le specifiche sul prezzo del prodotto,
comprese le spese aggiuntive di spedizione, le modalità di pagamento, di consegna e
le modalità di reclamo.
ENTRATA IN VIGORE
QUADRO SANZIONATORIO
RIFERIMENTO
13/06/2014
La nuova normativa non menziona il quadro sanzionatorio
Non Food Law n. 05 (Maggio 2014)
10/15
"Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente
pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l."
Taiwan - Previsti nuovi limiti di concentrazione per 2
conservanti nei cosmetici e relative avvertenze in etichetta
FONTE
Food and Drug Administration ( TFDA ) - 15.05.2014
NOVITÀ LEGISLATIVA
TFDA Announcement- 15.05.2014
PER
Controllo Qualità
Ricerca e Sviluppo
Export manager
PAESE
Taiwan
PARAMETRI DI CONFORMITA'
PRODOTTO: Caratteristiche ingredientistiche (additivi inclusi)
MERCATO: Etichettatura Non Food
CATEGORIA MERCEOLOGICA
INTERESSATA
Cosmesi
COSA COMPORTA PER LA
PRODUZIONE E LA
COMMERCIALIZZAZIONE
I due conservanti utilizzati nei cosmetici "Methylisothiazolinone" e Ia Miscela di "
5-Cloro-2-metil-isotiazol-3(2H)-one e 2-metilisotiazol-3(2H)-one con cloruro di
magnesio e nitrato di magnesio" sono stati oggetto della presente modifica, sia per
quanto concerne il loro limite di concentrazione massima da rispettare (0,0015 % per
entrambi, che per quanto riguarda l'avvertenza da riportare in etichetta "Cautela sulle
pelli sensibili", nuova dicitura obbligatoria soltanto però quando gli ingredienti in
oggetto vengono usati per la produzione di cosmetici utilizzabili senza risciacquo.
Si precisa infine che, a far data dal 01.01.2015 anche le nuove notifiche dei
cosmetici, preventive alla loro immissione in commercio, dovranno ottemperare ai
requisiti di prodotto e di etichettatura qui specificati nella norma.
ENTRATA IN VIGORE
DATA DI APPLICAZIONE
QUADRO SANZIONATORIO
15/05/2014
01/01/2015
I prodotti contenenti i due conservanti che non rispettano i limiti e/o non riportino in
etichetta l'avvertenza richiesta, sono soggetti a sanzioni pecuniarie da parte delle
autorità competenti.
Non Food Law n. 05 (Maggio 20104)
RIFERIMENTO
11/15
"Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente
pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l."
Cina - Dal 1 maggio le istruzioni per l'uso sono
obbligatorie anche per tutti i prodotti tessili
FONTE
Standardization Administration of the People's Republic of China (SAC)- 01.05.2014
中国将执行纺织品和服装使用说明的强制性标准 - 自2014年5月1日起
PER
Export manager
Responsabile Marketing
PAESE
Cina
PARAMETRI DI CONFORMITA'
MERCATO: Etichettatura Non Food
CATEGORIA MERCEOLOGICA
INTERESSATA
Abbigliamento
COSA COMPORTA PER LA
COMMERCIALIZZAZIONE
La norma nazionale cinese obbligatoria GB 5.296,4-2012 "Istruzioni per l'uso di
prodotti di consumo interesse - Parte 4 : Tessile e abbigliamento " prevede che tutti i
prodotti tessili e di abbigliamento venduti in Cina rirechino in etichetta le sitruzioni per
una adeguata informazione al consumatore. Viene definito che con il termine "
istruzioni per l'uso " si intendono le informazioni trasmesse agli utenti per un utilizzo
corretto e sicuro utilizzo del prodotto, e informazioni relative alle funzioni, alle
proprietà di base e le caratteristiche dello stesso. Nella sostanza pertanto
l'etichettatura dei prodotti tessili, in lingua cinese, deve riportare: Nome e indirizzo del
fabbricante; Nome del prodotto; Dimensioni e tipo (vedi GB / T 1335 o GB / T 6411
per abbigliamento); Composizione delle fibre (FZ / T 01053, QB / T 2262 per
abbigliamento in pelle ); Metodo di manutenzione ( GB / T 8685); Classe di
valutazione della sicurezza (GB 18401 ); Note per l'uso e lo stoccaggio
ENTRATA IN VIGORE
QUADRO SANZIONATORIO
RIFERIMENTO
01/05/2014
La norma non entra nel merioto del quadro sanzionatorio
Non Food Law n. 05 (Maggio 2014)
12/15
"Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente
pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l."
Norvegia - Sostanze vietate nei cosmetici: allineamento
alla norma comunitaria
FONTE
Journalnr 2014-0301
NOVITÀ LEGISLATIVA
FOR-2014-04-08-572
PER
Controllo Qualità
PAESE
Norvegia
PARAMETRI DI CONFORMITA'
PRODOTTO: Caratteristiche ingredientistiche (additivi inclusi)
MERCATO: Etichettatura Non Food
CATEGORIA MERCEOLOGICA
INTERESSATA
Cosmesi
COSA COMPORTA PER LA
PRODUZIONE E LA
COMMERCIALIZZAZIONE
Il forskrift 8. april 2013 nr. 391 si è adeguato alle recenti modifiche del Reg. UE
1223/2009 per quanto riguarda ingredienti vietati e condizioni di eccezione a tale non
ammissibilità per quanto riguarda i prodotti cosmetici immessi sul mercato norvegese.
Viene dunque modicato dal punto di vista produttivo sia l'elenco delle sostanze,
integrate con nuovi ingredienti non più consentiti sia i casi di eccezione al divieto,
ossia vengono disposte nuove condizioni e relativi limiti massimi in cui l'ingrediente
seppur rientrante nella lista negativa, può se rispettoso dei requisiti richiesti, essere
comunque utilizzato nella fabbricazione del prodotto. Correlativametne, per quanto
concerne l'etichettatura, vengono aggiornate le avvertenze che rispetto a queste
nuove sostanze devono essere riportate sui prodotti cosmetici per poter essere
legalmente commercializzabili in Norvegia.
ENTRATA IN VIGORE
QUADRO SANZIONATORIO
06/05/2014
I prodotti che utilizzino ingredienti non ammessi o non rispettosi dei requisiti per i casi
di eccezione previsti sono soggetti al ritiro dal mercato.
Non food Law n. 05 (Maggio 2014)
RIFERIMENTO
13/15
"Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente
pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l."
SCADENZIARIO NORMATIVO
Scadenza
Paese e Oggetto
Categoria
Merceologica
Novità legislativa
Riferimento
01/05/2014
Cina - Dal 1 maggio le
istruzioni per l'uso sono
obbligatorie anche per tutti i
prodotti tessili
Norvegia - Sostanze vietate
nei cosmetici: allineamento
alla norma comunitaria
Unione europea - Nuovo
sistema di rintracciabilità
degli articoli pirotecnici
Francia - Dal 1° gennaio
2015 sarà vietato l'uso di
bisfenolo A negli imballaggi
Taiwan - Previsti nuovi limiti
di concentrazione per 2
conservanti nei cosmetici e
relative avvertenze in
etichetta
Unione europea Dispositivi Medici:
Pubblicazione delle norme
armonizzate in materia
Abbigliamento
中国将执行纺织品和服装使用说明的强制性标准 -
Non Food Law n.05 del
2014
06/05/2014
07/05/2014
09/05/2014
15/05/2014
16/05/2014
自2014年5月1日起
Cosmesi
FOR-2014-04-08-572
Casalinghi e beni di
consumo
DIRETTIVA DI
ESECUZIONE n. 2014/128
- 16.04.2014
COMMUNIQUE' DE
PRESSE MINISTRE DE L'
E'COLOGIE- 9.05.2014
TFDA Announcement15.05.2014
Non Food Law n.05 del
2014
Comunicazione n. 2014/C
149/02
Non Food Law n.05 del
2014
Casalinghi e beni di
consumo
Cosmesi
Dispositivi Medici, DPI e
Biocidi
Non Food Law n.05 del
2014
Non Food Law n.05 del
2014
14/15
"Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente
pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l."
Total Quality Food Consultants S.r.l.
CONSULENTI E COMUNICATORI DELLA QUALITA' ALIMENTARE
Via Albere, 8 - 37138 Verona, ITALY
tel +39-045-8283361 - fax +39-045-8283345
[email protected]
Orari (Office hours):
Lun-Gio (Mon-Thu): 8.30-13.00 & 14.00-17.30
Ven (Fri): 8.30-13.00 & 13.30-17.00
15/15
"Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente
pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l."
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)