ANNO VI - N.05 DAL 01 Maggio 2014 AL 31 Maggio 2014 Mensile di informazione giuridico-interpretativa sui comparti "Non Food" comprendenti prodotti per la casa, giocattoli, cosmesi, detergenti, tessili, elettrodomestici, presidi medico-chirurgici e altri oggetti di uso comune in vendita presso la Grande Distribuzione Organizzata. ITALIA Tutte le categorie NON FOOD Italia - A giugno in vigore nuove norme sulla vendita a distanza Pag.4 UNIONE EUROPEA Casalinghi e beni di consumo Unione europea - Vietato il DCB in deodoranti per ambienti e tavolette per WC se superiore all'1% Dispositivi Medici, DPI e Biocidi Unione europea - Dispositivi Medici: Pubblicazione delle norme armonizzate in materia Tutte le categorie NON FOOD Unione europea - Approvazione del Parlamento Europeo sul "Made in": dal 2015 sarà una dicitura obbligatoria Elettrodomestici Pag.5 Pag.6 Pag.7 Unione europea - Definiti obblighi di produttori, distributori ed importatori di 1/15 "Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l." apparecchiature radio Pag.8 PAESI EUROPEI FRANCIA Casalinghi e beni di consumo Francia - Dal 1° gennaio 2015 sarà vietato l'uso di bisfenolo A negli imballaggi Pag.9 LETTONIA Tutte le categorie NON FOOD Lettonia- Recepita la nuova disciplina sulla vendita a distanza Pag.10 PAESI EXTRA EUROPEI TAIWAN Cosmesi Taiwan - Previsti nuovi limiti di concentrazione per 2 conservanti nei cosmetici e relative avvertenze in etichetta Pag.11 2/15 "Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l." CINA Abbigliamento Cina - Dal 1 maggio le istruzioni per l'uso sono obbligatorie anche per tutti i prodotti tessili Pag.12 PAESI EUROPEI EXTRA UE NORVEGIA Cosmesi Norvegia - Sostanze vietate nei cosmetici: allineamento alla norma comunitaria Pag.13 3/15 "Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l." Italia - A giugno in vigore nuove norme sulla vendita a distanza FONTE GAZZETTA UFFICIALE ITALIANA N. 58 - 11.03.2014 NOVITÀ LEGISLATIVA Decreto Legislativo n. 21- 21.02.2014 PER Export manager PAESE Italia PARAMETRI DI CONFORMITA' MERCATO: Commercializzazione e vendita CATEGORIA MERCEOLOGICA INTERESSATA Tutte le categorie NON FOOD COSA COMPORTA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE E' stato modificato il Capo I del Titolo III del Codice del Consumo relativo ai contratti a distanza (al di fuori dei locali commerciali), le quali comprendono anche le vendite on line. Tali norme si applicheranno a contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore. Le novità riguardano sia gli obblighi di informazione precontrattuali che il professionista è tenuto a fornire al consumatore, quali ad esempio indirizzo, numero di telefono, fax e posta elettronica, nonchè specifiche sul prezzo del prodotto, comprese le spese aggiuntive di spedizione, le modalità di pagamento, di consegna e le modalità di reclamo. Altra novità concerne il diritto di recesso, il professionista deve indicare le modalità i termini e le procedure per esercitare tale diritto, servendosi di moduli che sono stati predisposti ed allegati al decreto in oggetto. Tale diritto potrà essere esercitato entro 14 giorni (rispetto ai 10 attuali), che saranno calcolati a partire dal giorno dell’acquisto, se si sono acquistati servizi, mentre dovranno essere calcolati a partire dal giorno in cui la merce è recapitata alla residenza del consumatore in caso di acquisto di merci. ENTRATA IN VIGORE QUADRO SANZIONATORIO RIFERIMENTO 13/06/2014 E' previsto che per pratica commerciale scorretta, l'Autorità possa disporre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 5.000.000 euro (invece dei 500.000 euro della normativa previgente), tenuto conto della gravità e della durata della violazione. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro (invece dei 150.000 euro della normativa previgente). Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Non Food Law n.05 (Maggio 2014) 4/15 "Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l." Unione europea - Vietato il DCB in deodoranti per ambienti e tavolette per WC se superiore all'1% FONTE Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L136 - 09.05.2014 NOVITÀ LEGISLATIVA REGOLAMENTO N. 474/2014 - 08.09.2014 PER Controllo Qualità Ricerca e Sviluppo PAESE Unione europea PARAMETRI DI CONFORMITA' PRODOTTO: Caratteristiche ingredientistiche (additivi inclusi) CATEGORIA MERCEOLOGICA INTERESSATA Casalinghi e beni di consumo COSA COMPORTA PER LA PRODUZIONE ENTRATA IN VIGORE DATA DI APPLICAZIONE QUADRO SANZIONATORIO RIFERIMENTO La commissione europea ha rinvenuto la necessità di imporre restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso di deodoranti per ambienti e tavolette per WC a base di 1,4-diclorobenzene (DCB), destinato sia per usi sia domestici sia professionali, in quanto i rischi ad essi associati non sono adeguatamente controllati. Attualmente infatti il 1,4-diclorobenzene è giuridicamente classificato come sostanza cancerogena appartenente alla categoria di pericolo 2, nonché fonte di irritazione oculare e avente tossicità elevata a danno degli organismi acquatici, con effetti di lunga durata. 29/05/2014 01/06/2015 I prodotti in questione che contengono un quantitativo di 1,4-diclorobenzene pari o superiore al limite dell'1% saranno ritirati dal commercio in quanto considerati cancerogeni e pericolosi per la salute umana. non Food Law n. 05 (Maggio 2015) 5/15 "Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l." Unione europea - Dispositivi Medici: Pubblicazione delle norme armonizzate in materia FONTE Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C/149 - 16.05.2014 NOVITÀ LEGISLATIVA Comunicazione n. 2014/C 149/02 PER Controllo Qualità PAESE Unione europea PARAMETRI DI CONFORMITA' PRODOTTO: Caratteristiche ingredientistiche (additivi inclusi) CATEGORIA MERCEOLOGICA INTERESSATA Dispositivi Medici, DPI e Biocidi COSA COMPORTA PER LA PRODUZIONE Viene riproposto in un unico atto normativo l'elenco completo di riferimento di tutte le norme standard applicabili ai singoli Dispositivi Medici. in particolare si tratta della lista armonizzata, che quindi consente agli operatori di settore di correlare la vecchia norma giunta alla scadenza (quella concerne la data di presunzione di conformità del prodotto ai requisiti essenziali previsti dalla norma pertinente ) con la nuova disciplina di settore per la produzione dei dispositivi medici. Viene inoltre precisato, per ciascuna normativa in vigore citata, se il campo di applicazione è uguale, più esteso o più limitato rispetto alla nroma che viene sostiuita. L'elenco aggiornato delle norme armonizzate sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. ENTRATA IN VIGORE QUADRO SANZIONATORIO 16/05/2014 Trattandosi di norme armonizzate, la Comunicazione della Commissione europea non entra nel merito del quadro sanzionatorio. Non Food Law n. 05 (Maggio 2014) RIFERIMENTO 6/15 "Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l." Unione europea - Approvazione del Parlamento Europeo sul "Made in": dal 2015 sarà una dicitura obbligatoria FONTE Sito ufficiale Commissione europea - 01.05.2014 NOVITÀ LEGISLATIVA Risoluzione 15.04.2014- Parlamento europeo PER Export manager Responsabile Marketing PAESE Unione europea PARAMETRI DI CONFORMITA' MERCATO: Etichettatura Non Food CATEGORIA MERCEOLOGICA INTERESSATA Tutte le categorie NON FOOD COSA COMPORTA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE Ad esclusione dei prodotti alimentari e farmaceutici e se arriverà l'apporvazione definitiva del consiglio europeo entro la fine di quest'anno, dal 2015 l'etichettatura di tutti i prodotti non food dovrà riportare l'indicazione obbligatoria "Made in...", che attesta l'origine del prodotto. Attualemnte tale indicazione è facoltativa, ma l'obbligatorietà della stesa renderà il sistema di tracciabilità delle merci e la garanzia per la sicurezza dei consumatori molto più concreta e controllata. Infatti, sulle etichette dei prodotti dovrà comparire o la dicitura “Made in EU” oppure lo specifico Paese di provenienza. Per i prodotti fabbricati in Stati extra UE il progetto di legge sottoposto ad approvazione precisa che s'intende per “Paese di origine” quello in cui il prodotto ha subito “l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata”, e che abbia portatoalla “fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”. ENTRATA IN VIGORE QUADRO SANZIONATORIO RIFERIMENTO 15/04/2014 Trattandosi ancora di un progetto di legge non sono previste disposizioni sanzionatorie Non Food Law n. 05 (Maggio 2014) 7/15 "Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l." Unione europea - Definiti obblighi di produttori, distributori ed importatori di apparecchiature radio FONTE Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L153 - 22.05.2014 NOVITÀ LEGISLATIVA DIRETTIVA 2014/53/UE - 16.04.2014 PER Controllo Qualità Ricerca e Sviluppo Export manager PAESE Unione europea PARAMETRI DI CONFORMITA' PRODOTTO: Caratteristiche ingredientistiche (additivi inclusi) MERCATO: Etichettatura Non Food, Commercializzazione e vendita CATEGORIA MERCEOLOGICA INTERESSATA Elettrodomestici COSA COMPORTA PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE Con la presente Direttiva viene abolita la precedente norma base (Direttiva 1999/5/CE) e armonizzate in un unico documento tutte le altre disposizioni in materia di produzione e commercializzazione di apparecchiatura radiofonica. Nella sostanza viene stabilito un quadro normativo per la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio delle apparecchiature radio nell'Unione in cui si riuniscono per le Aziende produttrici i requisiti per la fabbricazione conforme e per la Dichiarazione/valutazione di conformità, nonchè della documentazione tecnica da presentare a supporto di essa. Per quanto riguarda la vendita, l'etichettadeve indicare il nome del produttore e l'indirizzo per un eventuale contatto. I fabbricanti garantiscono che l'apparecchiatura radio sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Le istruzioni contengono le informazioni necessarie per l'uso dell'apparecchiatura e, se del caso, una descrizione degli accessori e componenti, compreso il software, che consentono all'apparecchiatura radio di funzionare come previsto. Istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. ENTRATA IN VIGORE QUADRO SANZIONATORIO 06/06/2014 La norma prevede che gli Stati membri stabiliscano le disposizioni in materia di sanzioni applicabili alle infrazioni da parte degli operatori economici alla legislazione nazionale adottata ai sensi della presente direttiva e prendano tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione. Tali disposizioni possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Non Food Law n. 05 (Maggio 2014) RIFERIMENTO 8/15 "Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l." Francia - Dal 1° gennaio 2015 sarà vietato l'uso di bisfenolo A negli imballaggi FONTE JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-11.05.2014 NOVITÀ LEGISLATIVA COMMUNIQUE' DE PRESSE MINISTRE DE L' E'COLOGIE- 9.05.2014 PER Controllo Qualità Ricerca e Sviluppo Responsabile Marketing PAESE Francia PARAMETRI DI CONFORMITA' PRODOTTO: Caratteristiche imballo, Materiali ammessi SISTEMA: Materiale a contatto con gli alimenti MERCATO: Etichettatura Food CATEGORIA MERCEOLOGICA INTERESSATA Casalinghi e beni di consumo COSA COMPORTA PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE Con un comunicato, il Ministro dell'Ecologia francese ha ricordato che, in forza della Loi n. 2012-1442 del 24/12/2012, dal 1° gennaio 2015 sarà vietato l'impiego di bisfenolo A (BPA) anche in tutti gli imballaggi per cibi, bevande e dispositivi medici. Infatti la detta legge già dal primo gennaio 2013 aveva proibito l'uso di tale sostanza per i prodotti alimentari destinati ai bambini fino ai 3 anni. Durante il periodo transitorio, gli oggetti contenenti BPA dovranno riportare in etichetta apposite avvertenze destinate a donne in gravidanza e in allattamento. La legge ha modificato la loi n. 2010-729 del 30 giugno 2010. La novità interesserà dunque gli addetti a controllo qualità e food regulatory delle aziende alimentari francesi o che commercializzano sul territorio francese. ENTRATA IN VIGORE DATA DI APPLICAZIONE QUADRO SANZIONATORIO RIFERIMENTO 09/05/2014 01/01/2015 L'utilizzo del bisfenolo A (BPA) dal 1.01.2015 comporterà il ritiro del prodotto Non Food Law n. 05 (Maggio 2014) 9/15 "Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l." Lettonia- Recepita la nuova disciplina sulla vendita a distanza FONTE LATVIJIA VESTNESIS N. 102 - 28.05.2014 NOVITÀ LEGISLATIVA Noteikumi Ministru kabineta Nr.255 - 20.05.2014 PER Export manager PAESE Lettonia PARAMETRI DI CONFORMITA' MERCATO: Commercializzazione e vendita CATEGORIA MERCEOLOGICA INTERESSATA Tutte le categorie NON FOOD COSA COMPORTA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE Il Consiglio dei Ministri lettone ha recepito la nuova disciplina europea (direttiva 2011/83/UE) sui contratti a distanza, intendendosi per tali, anche quelli conclusi via web. La disciplina prevede una tutela più forte nei confronti del consumatore, poichè, da un lato, il professionista deve fornire al consumatore molte più informazioni rispetto a quanto accadeva prima e, dall'altro, le tempistiche e le modalità ed i casi con cui il consumatore potrà essere esercitato il diritto di recesso. In particolare per quanto riguarda quest'ultimo aspetto esso può essere esercitato entro 14 giorni che saranno calcolati a partire dal giorno dell’acquisto, se si sono acquistati servizi, mentre dovranno essere calcolati a partire dal giorno in cui la merce è recapitata alla residenza del consumatore in caso di acquisto di merci. La normativa, per agevolare il consumatore, fornisce anche in allegato il modulo col quale esercitare tale diritto. E' previsto che il professionista debba fornire indicazioni riguardo l' indirizzo, numero di telefono, fax e posta elettronica, nonchè le specifiche sul prezzo del prodotto, comprese le spese aggiuntive di spedizione, le modalità di pagamento, di consegna e le modalità di reclamo. ENTRATA IN VIGORE QUADRO SANZIONATORIO RIFERIMENTO 13/06/2014 La nuova normativa non menziona il quadro sanzionatorio Non Food Law n. 05 (Maggio 2014) 10/15 "Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l." Taiwan - Previsti nuovi limiti di concentrazione per 2 conservanti nei cosmetici e relative avvertenze in etichetta FONTE Food and Drug Administration ( TFDA ) - 15.05.2014 NOVITÀ LEGISLATIVA TFDA Announcement- 15.05.2014 PER Controllo Qualità Ricerca e Sviluppo Export manager PAESE Taiwan PARAMETRI DI CONFORMITA' PRODOTTO: Caratteristiche ingredientistiche (additivi inclusi) MERCATO: Etichettatura Non Food CATEGORIA MERCEOLOGICA INTERESSATA Cosmesi COSA COMPORTA PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE I due conservanti utilizzati nei cosmetici "Methylisothiazolinone" e Ia Miscela di " 5-Cloro-2-metil-isotiazol-3(2H)-one e 2-metilisotiazol-3(2H)-one con cloruro di magnesio e nitrato di magnesio" sono stati oggetto della presente modifica, sia per quanto concerne il loro limite di concentrazione massima da rispettare (0,0015 % per entrambi, che per quanto riguarda l'avvertenza da riportare in etichetta "Cautela sulle pelli sensibili", nuova dicitura obbligatoria soltanto però quando gli ingredienti in oggetto vengono usati per la produzione di cosmetici utilizzabili senza risciacquo. Si precisa infine che, a far data dal 01.01.2015 anche le nuove notifiche dei cosmetici, preventive alla loro immissione in commercio, dovranno ottemperare ai requisiti di prodotto e di etichettatura qui specificati nella norma. ENTRATA IN VIGORE DATA DI APPLICAZIONE QUADRO SANZIONATORIO 15/05/2014 01/01/2015 I prodotti contenenti i due conservanti che non rispettano i limiti e/o non riportino in etichetta l'avvertenza richiesta, sono soggetti a sanzioni pecuniarie da parte delle autorità competenti. Non Food Law n. 05 (Maggio 20104) RIFERIMENTO 11/15 "Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l." Cina - Dal 1 maggio le istruzioni per l'uso sono obbligatorie anche per tutti i prodotti tessili FONTE Standardization Administration of the People's Republic of China (SAC)- 01.05.2014 中国将执行纺织品和服装使用说明的强制性标准 - 自2014年5月1日起 PER Export manager Responsabile Marketing PAESE Cina PARAMETRI DI CONFORMITA' MERCATO: Etichettatura Non Food CATEGORIA MERCEOLOGICA INTERESSATA Abbigliamento COSA COMPORTA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE La norma nazionale cinese obbligatoria GB 5.296,4-2012 "Istruzioni per l'uso di prodotti di consumo interesse - Parte 4 : Tessile e abbigliamento " prevede che tutti i prodotti tessili e di abbigliamento venduti in Cina rirechino in etichetta le sitruzioni per una adeguata informazione al consumatore. Viene definito che con il termine " istruzioni per l'uso " si intendono le informazioni trasmesse agli utenti per un utilizzo corretto e sicuro utilizzo del prodotto, e informazioni relative alle funzioni, alle proprietà di base e le caratteristiche dello stesso. Nella sostanza pertanto l'etichettatura dei prodotti tessili, in lingua cinese, deve riportare: Nome e indirizzo del fabbricante; Nome del prodotto; Dimensioni e tipo (vedi GB / T 1335 o GB / T 6411 per abbigliamento); Composizione delle fibre (FZ / T 01053, QB / T 2262 per abbigliamento in pelle ); Metodo di manutenzione ( GB / T 8685); Classe di valutazione della sicurezza (GB 18401 ); Note per l'uso e lo stoccaggio ENTRATA IN VIGORE QUADRO SANZIONATORIO RIFERIMENTO 01/05/2014 La norma non entra nel merioto del quadro sanzionatorio Non Food Law n. 05 (Maggio 2014) 12/15 "Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l." Norvegia - Sostanze vietate nei cosmetici: allineamento alla norma comunitaria FONTE Journalnr 2014-0301 NOVITÀ LEGISLATIVA FOR-2014-04-08-572 PER Controllo Qualità PAESE Norvegia PARAMETRI DI CONFORMITA' PRODOTTO: Caratteristiche ingredientistiche (additivi inclusi) MERCATO: Etichettatura Non Food CATEGORIA MERCEOLOGICA INTERESSATA Cosmesi COSA COMPORTA PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE Il forskrift 8. april 2013 nr. 391 si è adeguato alle recenti modifiche del Reg. UE 1223/2009 per quanto riguarda ingredienti vietati e condizioni di eccezione a tale non ammissibilità per quanto riguarda i prodotti cosmetici immessi sul mercato norvegese. Viene dunque modicato dal punto di vista produttivo sia l'elenco delle sostanze, integrate con nuovi ingredienti non più consentiti sia i casi di eccezione al divieto, ossia vengono disposte nuove condizioni e relativi limiti massimi in cui l'ingrediente seppur rientrante nella lista negativa, può se rispettoso dei requisiti richiesti, essere comunque utilizzato nella fabbricazione del prodotto. Correlativametne, per quanto concerne l'etichettatura, vengono aggiornate le avvertenze che rispetto a queste nuove sostanze devono essere riportate sui prodotti cosmetici per poter essere legalmente commercializzabili in Norvegia. ENTRATA IN VIGORE QUADRO SANZIONATORIO 06/05/2014 I prodotti che utilizzino ingredienti non ammessi o non rispettosi dei requisiti per i casi di eccezione previsti sono soggetti al ritiro dal mercato. Non food Law n. 05 (Maggio 2014) RIFERIMENTO 13/15 "Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l." SCADENZIARIO NORMATIVO Scadenza Paese e Oggetto Categoria Merceologica Novità legislativa Riferimento 01/05/2014 Cina - Dal 1 maggio le istruzioni per l'uso sono obbligatorie anche per tutti i prodotti tessili Norvegia - Sostanze vietate nei cosmetici: allineamento alla norma comunitaria Unione europea - Nuovo sistema di rintracciabilità degli articoli pirotecnici Francia - Dal 1° gennaio 2015 sarà vietato l'uso di bisfenolo A negli imballaggi Taiwan - Previsti nuovi limiti di concentrazione per 2 conservanti nei cosmetici e relative avvertenze in etichetta Unione europea Dispositivi Medici: Pubblicazione delle norme armonizzate in materia Abbigliamento 中国将执行纺织品和服装使用说明的强制性标准 - Non Food Law n.05 del 2014 06/05/2014 07/05/2014 09/05/2014 15/05/2014 16/05/2014 自2014年5月1日起 Cosmesi FOR-2014-04-08-572 Casalinghi e beni di consumo DIRETTIVA DI ESECUZIONE n. 2014/128 - 16.04.2014 COMMUNIQUE' DE PRESSE MINISTRE DE L' E'COLOGIE- 9.05.2014 TFDA Announcement15.05.2014 Non Food Law n.05 del 2014 Comunicazione n. 2014/C 149/02 Non Food Law n.05 del 2014 Casalinghi e beni di consumo Cosmesi Dispositivi Medici, DPI e Biocidi Non Food Law n.05 del 2014 Non Food Law n.05 del 2014 14/15 "Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l." Total Quality Food Consultants S.r.l. CONSULENTI E COMUNICATORI DELLA QUALITA' ALIMENTARE Via Albere, 8 - 37138 Verona, ITALY tel +39-045-8283361 - fax +39-045-8283345 [email protected] Orari (Office hours): Lun-Gio (Mon-Thu): 8.30-13.00 & 14.00-17.30 Ven (Fri): 8.30-13.00 & 13.30-17.00 15/15 "Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. - Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l." Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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