Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa Sede Nazionale 00162 Roma – Piazza M. Armellini, 9/a Tel. (06) 441881 – 44188 221 Fax (06) 44249 518 - e-mail: [email protected] ISB in Europe 36-38, Rue Joseph II B – 1000 Bruxelles Tel + 322 2307440 Fax + 322 2307219 e-mail: [email protected] www.isbineurope.eu www.cna.it Divisione Economica e Sociale Nota di approfondimento le novità in materia di Ambiente ed Energia del DL 91/2014 “Competitività” convertito con legge 116/2014 AMBIENTE: (in grassetto le modifiche rispetto al DL) Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni per imprese agricole (Art. 1bis): Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, non sono tenuti agli adempimenti previsti dalla normativa di prevenzione incendi (DPR 151/2011). Contributo per il recupero di pneumatici fuori uso (Art. 8bis): E’ modificato l’art. 228 del decreto 152/2006, sui pneumatici fuori uso (PFU), che prevede l’indicazione in fattura, in tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici, del contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri della gestione dei PFU. La legge di conversione precisa che il contributo è parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. La disposizione chiarisce che il produttore o l'importatore applicano contributo vigente alla data dell’immissione del il pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 2 fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto del suo acquisto. Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operatività del Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche, nonché parametri di verifica per gli impianti termici civili (Art. 11): L’articolo 11 contiene una serie di misure rilevanti, che poco hanno a che far l’una con l’altra; tra queste, risultano particolarmente rilevanti per le nostre imprese quelle relative agli impianti termici civili, alla disciplina sanzionatoria per gli impianti che contengono sostanze lesive dell’ozono e, con una disposizione inserita in sede di conversione, quelle relative alla commercializzazione degli shopper. Nello specifico, il comma 2 –bis dispone che le sanzioni per la commercializzazione di sacchetti di plastica per asporto di merci (shopper) non conformi alle caratteristiche della L. 128/2012 si applicano immediatamente dal 21/8/2014. Fino ad ora di fatto le sanzioni non erano operative perché dovevano scattare dopo 60 giorni dall’emanazione di un DM tecnico mai entrato in vigore. Fermo restando il divieto di commercializzazione di sacchetti non biodegradabili, dal 25/3/2012 possono essere commercializzati solo sacchetti conformi alla L. 128/2012, e cioè: - sacchetti monouso con polimeri rispondenti alla norma tecnica UNI EN 13432:2002 - sacchetti riutilizzabili realizzati con polimeri diversi con maniglia esterna di spessore superiore a 200 micron (se uso alimentare) e 100 micron (se altri usi) e con maniglia interna di spessore superiore a 100 micron (se uso alimentare) e 60 micron (se altri usi). I sacchi realizzati con polimeri non conformi alla predetta norma UNI devono contenere almeno il 30 % di plastica riciclata (se uso alimentare) e il 10 % di plastica riciclata (se altri usi). La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 3 sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 % del fatturato del trasgressore. L'accertamento della violazione è a carico della polizia amministrativa (es: vigili urbani, polizia locale, ecc.). Il comma 3 prevede disposizioni in difesa del mare (art. 12 L. 979/1982). Viene estesa la responsabilità anche al proprietario del carico, oltre all’armatore, al proprietario e comandante della nave, per sversamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, in caso di avarie o di incidenti, suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi. Il comma 5 interviene con una proroga sulle sanzioni per i detentori di sistemi antincendio previste dall’art. 5 co. 2 del D. Lgs. 108/2013 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.” In particolare, il termine del 12/4/2014 per eliminare i sistemi antincendio contenenti sostanze controllate (es. halon) che riducono lo strato di ozono è stato rinviato di ulteriori 9 mesi (entro il 12/1/2015) per i detentori che invieranno una comunicazione, entro il 30/9/2014, ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il formato contenuto nell'allegato I. Chi non rispetta l’obbligo è soggetto alla pena dell’arresto fino a 1 anno e dell’ammenda fino a 100.000 €. Tale proroga rappresenta una novità positiva, tenuto conto che i dati divulgati dal Ministero dell’ambiente avevano evidenziato nei mesi scorsi che il processo di eliminazione di tali dispositivi è ancora in una fase di ritardo. Non si comprende però la ratio di vincolare tale proroga ad una comunicazione che il detentore deve effettuare, comunicazione che rappresenta un adempimento inutile e non previsto dalla disciplina europea. Il comma 7 riguarda gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore a 0,035 MW (art. 284 co. 2 del D. Lgs. 152/06), riproponendo, in pratica senza sostanziali modifiche, gli adempimenti previsti dal dlgs 152/2006. Per questi impianti, in esercizio al 29/04/2006, il libretto di centrale doveva essere integrato da parte del responsabile dell’esercizio e della manutenzione entro il 31/12/2012 con: - una dichiarazione di rispetto delle caratteristiche tecniche e dei valori limite di emissione; Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 4 - l’elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di emissione. La scadenza del 31/12/2012, se gli adempimenti non sono già stati espletati, è stata prorogata al 25/12/2014. Queste integrazioni devono poi essere inviate, entro 30 giorni dalla loro redazione, da parte del responsabile dell’esercizio all’autorità competente, che sono definite da ogni Regione/Provincia autonoma. I commi 9, 10 e 11 intervengono sulle caratteristiche tecniche degli impianti di cui al punto precedente. In particolare: - Viene sostituito l’art. 285 del D. Lgs. 152/06 (Caratteristiche tecniche), prevendendo ora che “gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,035 MW devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla parte V del D. Lgs. 152/06 pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria”. - È previsto che gli impianti termici civili che sono stati autorizzati all'emissione in atmosfera ai sensi del titolo I, Parte V del D.Lgs. 152/06 (come gli impianti produttivi) prima del 25/6/2014 e che, a partire da questa data, ricadono nel successivo titolo II (impianti termici civili), devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2017, purché sui singoli terminali vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore e/o generatori con celle a combustibile con efficienza elettrica superiore al 48%. - Viene ribadito che le dichiarazioni di conformità alle caratteristiche tecniche e di rispetto dei valori limite, devono elaborate nei 90 giorni successivi all'adeguamento. Il titolare dell'autorizzazione è equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni. Il comma 12-ter modifica l’allegato II alla parte V del D. Lgs. 152/06 (Valori di emissione dei grandi impianti di combustione). In particolare alla lettera B-bis, della Sezione 4, della parte II, le parole: “CCGT usate per trasmissioni meccaniche” sono sostituite da: “Turbine a gas per trasmissione meccanica (comprese le CCGT)”. Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 5 Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale (Art. 12) Con riferimento alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS (L. 123/2008 art. 7 co. 1), viene disposta una riduzione dei commissari che la compongono da 50 a 40, inclusi il presidente e il segretario. Essi devono essere in possesso di laurea non triennale. Devono inoltre possedere un’adeguata esperienza professionale almeno quinquennale all’atto della nomina. Procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare (Art. 13) Il testo dell’intero articolo è stato riscritto dalla legge di conversione ed entra in vigore il 21/08/2014; nella riscrittura, restano quasi invariate rispetto al DL le disposizioni relative alle bonifiche, ai rifiuti militari, e agli scarichi idrici mentre sono stati introdotti, in maniera inattesa rispetto alla discussione sul provvedimento, nuovi commi contenenti misure rilevanti, evidenziate in grassetto. Commi da 1 a 3: Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza (Art. 242-bis. del D. Lgs. 152/06) Un nuovo articolo introduce una procedura semplificata che può essere attivata da “un operatore interessato” a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc). Tale semplificazione dovrebbe dare impulso in materia di bonifiche, favorendo l’attività delle piccole imprese che insistono su aree di siti contaminati, ma ha il limite di non essere accompagnate dalle risorse necessarie per sostenere gli investimenti. In particolare l’interessato può presentare: - alle amministrazioni competenti in materia di bonifica (previste dagli artt. 242 o 252), uno specifico progetto con gli interventi programmati e il cronoprogramma di svolgimento dei lavori; Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 6 - alla regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività previsti dal progetto di bonifica, gli elaborati tecnici esecutivi per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli stessi. Entro i successivi 120 giorni la Regione, approva e autorizza il progetto di bonifica, dopo apposita conferenza di servizi. Non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica alla P.A. titolare del procedimento di bonifica,(previsto dagli artt.242 o 252), e all’ARPA territorialmente competente la data di avvio dell’esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi 18 mesi, salva eventuale proroga non superiore a 6 mesi. decorso questo termine, salvo motivata sospensione, si adotta il procedimento ordinario. La strategia di intervento dovrà privilegiare modalità tecniche che minimizzino il ricorso allo smaltimento in discarica. Nel rispetto dei principi sulla gestione dei rifiuti (art.179 del decreto 152/2006), dovrà essere privilegiato il riutilizzo in situ dei materiali trattati. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione per verificare il conseguimento dei valori di Csc della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi 45 giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31/12/2017, il piano di caratterizzazione si intende approvato anche se decorre inutilmente il termine. La validazione da parte dell’Arpa, del piano di campionamento di collaudo finale, che conferma il conseguimento dei valori di Csc, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. Se i valori di Csc nella matrice suolo non sono rispettati, l'ARPA comunica le difformità riscontrate all’autorità titolare del procedimento di bonifica e all'operatore che deve presentare, entro i successivi 45 giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie. Se invece i valori di Csc del suolo sono conseguiti, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda. Infatti resta l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure ordinarie. Questo procedimento semplificato si applica anche ai procedimenti ordinari (artt. 242 o 252) in corso al 25/06/2014. Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 7 I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima 29/4/2006 (entrata in vigore del decreto 152/06) la cui istruttoria non sia conclusa al 25/06/2014, sono definiti secondo le procedure e i criteri della parte IV del Decreto. Comma 3-bis Questo comma introduce una modifica alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della Parte Quarta del decreto 152/06, “Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare”: al punto 13, la parola: «Stagno» è sostituita dalle parole: «Composti organo-stannici». Comma 3-ter Introduce il nuovo comma 13-bis all’articolo 242 del decreto 152/06 che regola le procedure operative ed amministrative per gli interventi di bonifica. Viene stabilito che alla rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate, previste per i siti di interesse nazionale, all'articolo 252, comma 4, del decreto, adottate dal Ministero dell’Ambiente. Comma 4 Viene introdotto un nuovo comma 8-quater dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 “Procedure semplificate di recupero”, al fine di coordinare le misure comunitarie in materia di “End of waste” (Cessazione della qualifica di rifiuto) con le procedure nazionali semplificate per il recupero dei rifiuti. In particolare è stabilito che le attività di trattamento di specifiche tipologie di rifiuti, individuate dalle norme UE “End of waste”, siano sottoposte alle procedure semplificate nazionali (artt. 214 e 216) a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni previsti dai regolamenti UE di attuazione (attualmente sono: Reg. UE 333/2011 per i rottami metallici di ferro, acciaio e alluminio; Reg. UE 1179/2012 per i rottami di vetro; Reg. UE 715/2013 per i rottami di rame), con particolare riferimento: a) alla qualità e caratteristiche dei rifiuti da trattare; b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività; c) alle prescrizioni necessarie per la salute dell'uomo e la tutela della dell'ambiente; d) alla destinazione agli utilizzi individuati dei rifiuti che cessano di essere tali. Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 8 La legge di conversione aggiunge nuovi commi (8 quinquies, 8 sexies, 8 septies) all’art. 216 “Procedure semplificate di recupero” del D. Lgs. 152/06: - L'operazione di recupero può consistere nel solo controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati per la cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto delle condizioni previste. Questa operazione è sottoposta, come le altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del decreto e dell’articolo 216, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai suddetti regolamenti UE, con particolare riferimento ai punti da a) a d) di cui sopra. - Sono previsti tempi di adeguamento in relazione a futuri regolamenti UE, per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di recupero di materia prima secondaria, ai sensi dei DM 5.2.1998, sui rifiuti non pericolosi, del 161/2002, sui rifiuti non pericolosi, del 269/2005, sui rifiuti provenienti dalle navi, e del DL 172/2008, sui rifiuti della regione Campania. Le imprese che effettuano operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti, a cui sono applicabili i regolamenti “end of waste”, adeguano le proprie attività ai suddetti regolamenti entro 6 mesi dalla loro entrata in vigore. Fino a questo termine è autorizzata la continuazione dell’attività in essere nel rispetto dei DM e del DL citati e con le quantità massime da questi stabilite. - Per un uso più efficiente delle risorse e di un'economia che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti della lista verde del regolamento (CE) n. 1013/2006 possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati nel rispetto della disciplina dell’AIA e del relativo “BAT References”, previa comunicazione all’autorità competente, 45 giorni prima dell'avvio dell'attività. In questo caso i rifiuti saranno assoggettati esclusivamente alle norme sul trasporto dei rifiuti e al formulario di identificazione. Comma 4 bis Introduce alcune integrazioni all’articolo 10 del D.lgs. 49/2014 che disciplina i RAEE: - al termine del comma 1, che prevede l’adesione obbligatoria ai sistemi collettivi per i produttori che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale, viene precisato che l'adesione ai sistemi collettivi è libera e non può essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza; Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 9 - al termine del comma 4, che prevede che tutti i sistemi collettivi debbano garantire il ritiro di RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di coordinamento, è aggiunto l’obbligo per i suddetti di stipulare i contratti inerenti la gestione dei RAEE in forma scritta, a pena di nullità; - è aggiunto il nuovo comma 4-bis: ogni sistema collettivo, prima dell’inizio dell’attività o, se esistente entro il prossimo 19.11.2014, dovrà dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di RAEE da gestire; - è aggiunto il nuovo comma 5-bis: lo statuto tipo deve assicurare che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo come il collegio sindacale, l’organismo di vigilanza del D. Lgs. 231/01 (responsabilità amministrativa degli enti e società), ed una società di revisione indipendente per verificarne periodicamente la regolarità contabile e fiscale; - al comma 9 è aggiunto l’obbligo per ciascun sistema collettivo di inoltrare al Comitato di vigilanza e controllo un’autocertificazione della regolarità fiscale e contributiva. Il Comitato e il Ministero dell’Ambiente garantiscono la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti; - è aggiunto il nuovo comma 10-bis, in base al quale, ogni sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente, dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3% in almeno un raggruppamento; - è aggiunto il nuovo comma 10-ter che prevede quanto segue: * i sistemi collettivi, esistenti al 21.8.2014, si adeguano alle disposizioni del comma 10-bis entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di approvazione dello statuto tipo; * se il sistema collettivo, dopo la sua costituzione scende per la prima volta sotto la quota di mercato lo comunica subito al Comitato di vigilanza e controllo e può proseguire l’attività fino al 31 dicembre dell’anno solare successivo; i casi successivi di mancato raggiungimento, fermo restando l’obbligo di comunicare l’evento da parte del sistema collettivo, sono valutati dal Comitato di vigilanza e controllo secondo le sue prerogative, previste all’articolo 35 del decreto 49/2014. Riteniamo che queste disposizioni in materia di RAEE non rispondono alle problematiche di tale disciplina, rimaste in piedi anche con l’approvazione del DM 49/2014, che rendono di fatto difficilmente attuabile la normativa specifica per tale Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 10 tipologia di rifiuti. Su tale materia da tempo abbiamo avanzato alcune proposte, anche riguardanti i sistemi collettivi, che al momento rimangono incompiute. Comma 5 (lett. a, b) e 6 Procedure speciali per la gestione dei rifiuti militari (artt. 184 e 241 bis del D. Lgs. 152/06) Viene sostituito il comma 5-bis dell’art. 184 (Classificazione dei rifiuti) che definiva le regole per la gestione dei rifiuti militari. E’ ora previsto che, con DM interministeriale, siano disciplinate le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, e per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dai sistemi dalle infrastrutture militari e per la sicurezza nazionale, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari. In attesa del Decreto Interministeriale si applicano le disposizioni del DM (difesa) 22/10/2009. Viene anche introdotto un articolo specifico (art. 241 bis) in materia di bonifica dei siti, che prevede le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica e l'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle forze armate per attività connesse alla difesa nazionale. Comma 5 (lett. b-bis) Classificazione dei rifiuti Questo comma, che fornisce nuovi dettagli nella procedura di classificazione dei rifiuti che riteniamo onerosi e ingiustificati, entrerà in vigore dal 17/02/2015 (180 giorni dopo l’entrata in vigore della legge di conversione). In particolare rispetto alla classificazione dei rifiuti (allegato D alla Parte IV del D.Lgs.152/06) è indicato che: - la classificazione è effettuata dal produttore, in base alle disposizioni della decisione 2000/532/CE, prima che sia allontanato dal luogo di produzione; - nel caso in cui per il rifiuto esiste unicamente un codice CER pericoloso, quindi non esiste la corrispondente “voce a specchio” non pericolosa, è classificato come pericoloso senza necessità di ulteriori verifiche se non quelle necessarie per determinarne le caratteristiche di pericolo definite da H1 ad H15. Analogamente, se un rifiuto è classificabile solo con un codice CER non Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 11 pericoloso, non sono necessarie ulteriori verifiche per attestarne la non pericolosità; - se un rifiuto è classificabile con codici speculari, per determinare le proprietà di pericolo di un rifiuto occorre effettuare le seguenti indagini: a) individuare i composti presenti tramite la scheda informativa del produttore, conoscenza del processo chimico, campionamento ed analisi del rifiuto; b) determinare i pericoli connessi a questi composti tramite le norme europee sulle etichettature delle sostanze, fonti informative europee ed internazionali, schede di sicurezza dei prodotti da cui derivano i rifiuti; c) stabilire se le concentrazioni dei composti presenti comportino la classificazione come pericoloso del rifiuto, tramite comparazione con i limite soglia delle frasi di rischio o tramite test di verifica. - Se non è possibile determinare in modo specifico i componenti che costituiscono il rifiuto ma solo i composti generici, per la classificazione del rifiuto occorre considerare i composti con le caratteristiche di pericolosità peggiori; - Se le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinabili con le modalità indicate, il rifiuto si classifica come pericoloso. Comma 7 Valori limite scarichi idrici in acque superficiali e in fognatura (Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III D. Lgs. 152/06) Il comma introduce una nota (2-bis) alla tabella 3 «Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura», al parametro n. 6 «solidi sospesi totali». La nota precisa che questi limiti non valgono per gli scarichi in mare delle installazioni soggette ad AIA. , per i quali i rispettivi documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili, prevedano livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite. in questo caso, le AIA rilasciate per l'esercizio di queste installazioni possono prevedere valori limite di emissione anche più elevati e proporzionati ai livelli di produzione, fermo restando l’obbligo di rispettare le direttive ed i regolamenti dell’Unione Europea, nonché i valori limite stabiliti dalle Bat – conclusion e le prestazioni ambientali fissate dai documenti BREF dell’Unione Europea per i singoli settori d’attività. Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 12 Comma 9 Finanziamenti di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali (L. 147/2013 art. 1 co. 7) Le risorse destinate dalla Legge di stabilità 2014 per questi interventi è ora estesa anche alle bonifiche di beni contenenti amianto. Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche urgenti per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Smaltimento rifiuti nella Regione Campania (Art. 14) Comma 1 Ordinanze contingibili e urgenti (art. 191 del D. Lgs. 152/06) Viene riscritta completamente la disposizione sulle ordinanze contingibili e urgenti, che ora riguarda solo la Regione Lazio. Non sono confermate le modifiche all’art. 191 previste dal D.L., ma ora è stabilito che “per prevenire procedure d'infrazione o condanne della Corte di giustizia UE, per motivi di eccezionale ed urgente necessità o di grave e concreto pericolo per la tutela presidente della regione Lazio della salute pubblica e dell'ambiente, il o il sindaco di uno dei comuni del Lazio possono adottare, in attuazione dell'art. 191, ordinanze contingibili e urgenti, con le quali disporre forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, compresa la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto, senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico”. Comma 2 e 2-bis Sistema di tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (art. 188-bis co. 4-bis del D. Lgs. 152/06 e modifiche all’art. 11 della L. 125/2013) Le disposizioni sul SISTRI risultano contraddittorie e ancora una volta non rispondono all’esigenza di superare questo sistema. Come sapete la discussione in parlamento del provvedimento di conversione ha visto la CNA impegnata in un’azione di contrasto al SISTRI, soprattutto alla luce della scadenza del 31 dicembre prossimo, che al momento però non ha portato ad ottenere le modifiche proposte, anche alla luce delle forti pressioni avanzate da Selex e Ministero dell’ambiente sulla scrittura dei commi in questione. Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 13 Di conseguenza ad oggi resta in vigore dal scadenza del doppio regime prevista al 31 dicembre prossimo e il conseguente avvio, dal 1° gennaio 2015, delle sanzioni SISTRI; su questa scadenza ovviamente proseguirà la nostra azione con Governo e Parlamento, anche in vista dei prossimi interventi legislativi che dovranno essere emanati (sbloccaItalia, legge di stabilità, collegato ambiente). Nello specifico, viene previsto che il DM che dovrebbe introdurre presunte semplificazioni al Sistri (previsto dall’art. 188-bis co. 4-bis del D. Lgs. 152/06), dovrà dare priorità all'applicazione dell'interoperabilità e alla sostituzione dei dispositivi token usb, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Viene introdotta una proroga al 31/12/2015 per l’efficacia dell’attuale contratto con Selex per la gestione del Sistri (la cui iniziale scadenza, ricordiamo, era prevista al 30 novembre 2014). Entro il 30/6/2015 il Ministero dell’Ambiente avvierà le procedure per l’affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei criteri di selezione previsti dal codice degli appalti pubblici (D. Lgs. 163/2006) e dalle norme UE di settore e anche nel rispetto dei principi di economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico. Alla Selex (attuale concessionaria del SISTRI) è garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati fino al 31/12/2015, se valutati congrui dall'Agenzia per l'Italia digitale e nei limiti dei contributi versati dagli operatori al 31/12/2015. Commi 3, 3-bis, 3-ter, 4 (5-7 abrogati) e 8-ter Emergenza Campania e Lazio Sono modificate alcune misure di emergenza, previste dal D.L., che riguardano la gestione dei rifiuti delle sole regioni Campania e Lazio. Tra queste segnaliamo come novità: - lo slittamento dal 30/6/2014 al 31/12/2015 della possibilità per gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale di aumentare la propria capacità ricettiva e di trattamento sino all'8%, in attesa del completamento di impianti di compostaggio in Campania; - la possibilità di aumentare per gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale fino al 31/12/2015 la propria capacità ricettiva e di trattamento dell’8% di rifiuti organici (il solo CER 20.01.08 “rifiuti di cucina e mense”), in attesa del completamento di impianti di compostaggio in Campania e nel Lazio. Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 14 Comma 8 lett. b) e b-sexies Combustione per paglia, sfalci e potature (artt. 182 co. 6-bis e 256 bis co.6 del D. Lgs. 152/06) E’ stata completamente riscritta anche la disposizione su paglia, sfalci e potature e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso. Viene ora inserita nell’articolo 182 (Smaltimento rifiuti) la previsione che: “Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro di questi materiali (indicati all’art. 185 co. 1 lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione di questo materiale all'aperto in tutti i casi di condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui possano derivare rischi per l’incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10). Non costituisce reato di combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis) l’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato. E’ stata eliminata la deroga prevista dal D.L. per reato di gestione illecita di rifiuti (art. 256) in coerenza con quanto sopra disposto (si tratta di normale pratica agricola e non di attività di gestione rifiuti). Comma 8 lett. b-bis Materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici (art. 183 co. 1 lett. n, del D. Lgs. 152/06) Una novità è l’esclusione dalla gestione dei rifiuti delle operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, incluse mareggiate e piene, anche se frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso lo stesso luogo nel quale questi eventi li hanno depositati. Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 15 Comma 8 lett. b-ter Utilizzo di materiali di dragaggio (art. 184 –quater del D. Lgs. 152/06) Inserito questo nuovo articolo al TU Ambiente. Cessano di essere rifiuti i materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero (che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione) in casse di colmata o in altri impianti autorizzati. Occorre che, all'esito delle operazioni di recupero, soddisfino e siano utilizzati rispettando determinati requisiti e condizioni, diversi a seconda che i materiali di dragaggio siano utilizzati in sito o siano utilizzati direttamente in un ciclo produttivo. Se utilizzo in sito a) non devono superare i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc), con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo b) deve essere certo il sito di destinazione e devono essere utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza contaminare le acque sotterranee e superficiali. c) per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, devono essere sottoposti a test di cessione dell'All. 3 del DM 5/2/1998. L'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di solfati, in casi particolari. Se utilizzo diretto in un ciclo produttivo a) devono rispettare: - i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, - la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, b) non devono determinare emissioni nell'ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto; In entrambi i casi, il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformità e un'attestazione che sono rispettati i criteri di questo articolo. La dichiarazione di conformità è presentata, 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di conferimento, all'autorità competente per il Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 16 procedimento di recupero e all'ARPA in cui è localizzato il sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo. Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano. Nei 30 giorni seguenti alla presentazione della dichiarazione, l'autorità competente verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure e se rileva difformità o violazioni ordina il divieto di utilizzo dei materiali che restano assoggettati al regime dei rifiuti. I materiali che cessano di essere rifiuti durante la movimentazione sono accompagnati dalla dichiarazione di conformità presentata e dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto del D. Lgs. 286/2005. Comma 8 lett. b-quater Spedizione transfrontaliere di rifiuti (art. 188 co. 3 lett. b, del D. Lgs. 152/06) Viene eliminato l’obbligo di comunicare alla Regione entro 6 mesi la mancata ricezione della copia del formulario datata e controfirmata dal destinatario in caso di spedizione transfrontaliera di rifiuti, al fine di escludere da responsabilità il detentore del rifiuto per il corretto recupero/smaltimento del rifiuto stesso. Questa eliminazione rende coerente il TU ambiente con il regolamento UE 1013/2006 che prevede altri documenti di trasporto e non il formulario. Comma 8 lett. b-quinquies Beni in polietilene - Consorzio Polieco (art. 234 co. 2 del D. Lgs. 152/06) E’ introdotta una novità che circoscrive sensibilmente l’ambito di applicazione del Polieco, definendo come “beni in polietilene” esclusivamente i beni composti interamente da polietilene, che saranno specificati con un successivo DM. L'elenco dei beni in polietilene verrà verificato con cadenza triennale dai Ministeri Ambiente e Sviluppo economico. In questa fase di prima attuazione e fino all'emanazione del DM, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione. Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 17 Tale disposizione appare estremamente limitativa e non apporta alcun beneficio alle attività delle nostre imprese ma, al contrario, sfavorirà una corretta gestione di tali beni. Comma 8-bis Registro di carico e scarico rifiuti – deroga per imprenditori agricoli (art. 190 co. 1-quinquies del D. Lgs. 152/06) Gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi possono sostituire il registro di c/s rifiuti con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inviata dal destinatario. L'archivio informatico è accessibile on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e password dedicati. Riteniamo che questa diposizione si applichi solo agli imprenditori agricoli non soggetti al Sistri (con meno di 10 dipendenti) e che decidono di aderirvi volontariamente. Comma 8-quater Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 co. 2-bis del D. Lgs. 152/06) Gli effetti delle autorizzazioni in essere per l'esercizio degli impianti di recupero/smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 e dall'allegato G alla parte IV del TU ambiente (nella versione vigente prima del 25/12/2010) restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni. Comma 8-quinquies Oli usati (art. 216-bis del D. Lgs. 152/06) E’ introdotta la possibilità di miscelare gli oli usati, in deroga al divieto di miscelare rifiuti pericolosi con differenti caratteristiche di pericolosità o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (art. 187 co. 1). Occorre però rispettare determinati requisiti (art. 187 co. 2: principi generali della parte IV sui rifiuti, la miscelazione sia effettuata da impresa autorizzata e in modo conforme a migliori tecniche disponibili). Resta comunque: Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 18 - l’obbligo di tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità, a processi di trattamento diversi fra loro, - il divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze. Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva in materia di VIA (valutazione di impatto ambientale) - (Art. 15) Il testo è stato riscritto dalla legge di conversione ed entra in vigore il 21/08/2014 ma, nella sostanza, non è modificato rispetto al DL in vigore dal 25/06/2014 tranne per la soppressione del comma 4 del DL. Comma 1 lett. a) Tra le disposizioni comuni, viene eliminata la definizione di “progetto preliminare” (art.5 co. 1 lett. g del D. Lgs. 152/06), che viene sostituita dalla definizione di “progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente agli appalti e per le concessioni di lavori previsti dal codice degli appalti pubblici (art. 93 co. 3 e 4, del D. Lgs. 163/2006)”. Comma 1 lett. b) Per coerenza con l’eliminazione di progetto preliminare, la definizione di progetto definitivo è abrogata (art.5 co. 1 lett. h del D. Lgs. 152/06). Comma 1 lett. c), d) e commi 2 e 3 (Le lettere c),d) del comma 1, saranno attuate con DM da emanarsi entro il 17/11/2014) In materia di VIA (art. 6 co. 7 lett. c del D. Lgs. 152/06), viene precisato che, per i progetti dell’allegato IV (di competenza delle Regioni) soggetti a “screening”, con successivo DM saranno definiti i criteri e le soglie da applicare alla procedura di screening sulla base dei criteri già stabiliti all'Allegato V. Queste disposizioni individueranno, anche, le modalità con cui le Regioni, adegueranno i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del DM che verrà adottato entro 90 gg dall'entrata in vigore della legge di conversione (17/11/2014), la procedura di screening è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri dell'Allegato V. Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 19 Quando entrerà in vigore questo DM: - le soglie previste dall’allegato IV saranno integrate con quelle contenute nel DM; - non si applicherà più l’abbattimento del 50% delle soglie dimensionali dei progetti sottoposti a VIA o a screening, se si trovano in aree protette. Comma 1 lett. e), f), g),h),i) In materia di VAS e di procedura di screening per la VIA, sono introdotte disposizioni per rendere più efficace la pubblicità di alcune procedure sui siti web delle autorità interessate. Comma 1 lett. l), m), n), o), p), q), r). Vengono anche modificati gli elenchi di progetti e interventi soggetti a VIA di competenza dello Stato (es. interventi su strade a 4 corsie ora anche urbane e non più solo extraurbane) e di competenza delle regioni (es. opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua). Vengono inoltre modificati i progetti soggetti a screening (es. sono sati aggiunti i depositi di fanghi, compresi quelli di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi). Comma 4 Per effetto di tutte le modifiche apportate è soppresso l’art. 23 della Legge Europea 2013 (L. 97/2013 “Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di VIA volte al recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011. Procedura di infrazione 2009/2086”). Modifiche alla norma per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (legge 11 febbraio 1992, n. 157). Modifiche alla norma che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea ( D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32) - (Art. 16) Il testo è stato riscritto dalla legge di conversione ed entra in vigore il 21/08/2014 ma, nella sostanza, le differenze rispetto al DL in vigore dal 25/06/2014 sono solo quelle in grassetto. I commi 1-3bis, in 157/92 risposta alla procedura d’infrazione 2014/2006, modificano la L. sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il venatorio. La legge di conversione ne modifica in parte i contenuti. Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa prelievo 20 I commi successivi modificano il decreto 32/2010, finalizzato alla realizzazione di una infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e del monitoraggio ambientale. L’infrastruttura deve consentire allo Stato italiano di partecipare all’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea, INSPIRE, per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull’ambiente. La legge di conversione aggiunge disposizioni per la partecipazione del pubblico all’elaborazione dell’infrastruttura mediante pubblicazione sul web dei piani e programmi dell’autorità. Modifiche alla norma quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino - D. Lgs. 13 ottobre 2010, n. 190 (Art. 17) L’Italia, per sanare le inadempienze oggetto della procedura di infrazione UE 2013/2290, modifica alcune parti del D. Lgs. 190/2010: “Attuazione della direttiva 2008/56/Ce che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino”. La legge di conversione ne modifica in parte il contenuto. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (Art. 18) Viene riconosciuto ai titolari di reddito d’impresa un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in beni strumentali nuovi, in eccedenza rispetto la media degli investimenti in beni strumentali sostenuta nei 5 periodi d’imposta precedenti (con facoltà di escludere quello con investimenti maggiori). I titolari delle attività soggette alla disciplina sui pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Seveso-ter) possono usufruire del credito di imposta solo se è documentato l’adempimento dei relativi obblighi e prescrizioni. Misure a favore del credito per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario e per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (Art. 22 quater) Per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario per motivi di tutela ambientale è data la possibilità di avere finanziamenti prededucibili e di trasferire somme sottoposte a sequestro. Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 21 Altre disposizioni riguardano in particolare l’Ilva S.p.A. ENERGIA: Efficientamento energetico degli edifici pubblici (articolo 9): Vengono stanziati 350milioni di Euro, nell’ambito delle risorse del Fondo Kyoto, per il finanziamento a tasso agevolato di interventi di efficientamento energetico di edifici scolasti e universitari pubblici. Taglia-bollette - articoli da 23 a 29: Vengono introdotte alcune misure per ridurre il peso della bolletta a favore dei clienti in media e bassa tensione con potenza non inferiore a 16.5 kW. Seppure tali misure potranno apportare un beneficio economico per una parte delle nostre imprese, riteniamo che concretamente tali disposizioni avranno un effetto limitato, sia per l’entità del risparmio conseguibile sia per l’ambito di applicazione limitato alle imprese oltre una certa potenza. La riduzione degli oneri in bolletta riguarda le seguenti misure: - Oneri di sistema per SEU e RIU (articolo 24): Ai sistemi efficienti di utenza e alle Reti interne di utenza entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014 verranno applicati gli oneri di sistema anche sulla parte di auto-consumo, nel limite inizialmente fissato al 5%. - Costi di funzionamento del GSE (articolo 25): I costi di attività del GSE vengono posti a carico dei beneficiari delle medesime attività; sono esclusi dall’applicazione di tali costi gli impianti FER fino a 3 kW destinati all’autoconsumo. - Revisione dello scambio sul posto (articolo 25bis): viene demandata all’Autorità per l’energia una revisione del meccanismo dello scambio sul posto. Tra i principi di delega è previsto: l’innalzamento della soglia di ammissione al meccanismo, per impianti fino a 500kW; la non applicabilità degli oneri generali di sistema per impianti FER al di sotto dei 20 kW e l’applicazione degli oneri nei limiti del 5% per impianti di potenza superiore. Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 22 - Rimodulazione degli incentivi al fotovoltaico: Questa misura è stata fortemente contrastata, dalla CNA e dalle altre Associazioni di settore, in sede di discussione del provvedimento, poiché interviene in maniera retroattiva modificando le condizioni di incentivazione di investimenti effettuati dalle imprese. La legge di conversione ha, come previsto, mantenuto ugualmente tale disposizione, modificandone in parte i criteri di scelta per i soggetti titolari degli impianti: la riduzione della componente A3 infatti rappresenta il canale principale mediante il quale il Ministero dello sviluppo economico intende recuperare le risorse per la riduzione delle bollette. Dal 1° gennaio 2015 dunque, gli impianti FV al di sopra dei 200 kW, subiranno una rimodulazione degli incentivi, sulla base di tre opzioni, da scegliere entro il 30 novembre. Ovvero: 1) tariffa erogata per 24 anni, ma ricalcolata secondo le percentuali di riduzione (tra il 17% e il 25% in base al periodo residuo di incentivazione) indicate nell'allegato 2 della legge; 2) tariffa ferma per 20 anni, ma rimodulata al ribasso per un primo periodo di fruizione e poi incrementata in uguale misura per un secondo periodo. Le percentuali di rimodulazione saranno definite con Dm Sviluppo economico; 3) tariffa ferma per 20 anni, ma ridotta del 6% per impianti sopra 200 e fino a 500 kW, del 7% per impianti sopra 500 e fino a 900 kW, del 8% per impianti sopra i 900 kW. Viene inoltre previsto che i beneficiari di incentivi da rinnovabili (non solo FV) possono cedere una quota di detti incentivi fino all'80% a un acquirente selezionato tra i principali operatori finanziari europei, attraverso un'asta al ribasso; l'operatore che si aggiudica l’asta subentra nel diritto a ricevere l'incentivo per gli impianti. Sugli incentivi acquistati, a decorrere dal momento della cessione non si applicano le norme sulla rimodulazione viste sopra. Le modalità operative per il funzionamento di questo meccanismo saranno definite dall'Authority per l'energia. - Ulteriori misure per ridurre le bollette (articoli da 27 a 29): sebbene la parte più consistente della riduzione del costo dell’energia derivi dalla rimodulazione degli incentivi al FV, il decreto interviene eliminando alcuni sussidi ingiustificati finora presenti in bolletta. In particolare viene eliminato lo sconto previsto per i dipendenti del settore elettrico e viene in parte rimodulato il sistema tariffario agevolato per le ferrovie dello stato. Viene inoltre definita una revisione della regolazione dei sistemi elettrici insulari basata sui criteri dei costi efficienti. Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 23 Semplificazione autorizzazione impianti FER – articolo 30: Per gli impianti autorizzati mediante semplice comunicazione al Comune, viene previsto un modello unico (dal 1° ottobre 2014) che verrà definito dal Ministero Sviluppo economico. La comunicazione al Comune viene prevista anche per le pompe di calore. Altre semplificazioni vengono previste per l’autorizzazione degli impianti a biometano. Il comma 2-novies introduce una proroga al 31 dicembre 2014 dell’attuale sistema per il calcolo della accisa agevolata per gli impianti a cogenerazione. In collaborazione con: CNA Interpreta Area Ambiente e Sicurezza Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa
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