la nuova gestione del durc interno

CLUB PREVIDENZA
NOVITA' NORMATIVE E PROCEDURALI
RASSEGNA DI RECENTI PROVVEDIMENTI INPS
DI MAGGIOR INTERESSE PER LE IMPRESE
6 ottobre 2014
Paolo Torazza
INQUADRAMENTO AZIENDA
Circolare INPS n. 80 del 25.06.2014
aggiornato il manuale di classificazione dei datori di lavoro ai
fini INPS alla codifica delle attività economiche ATECO 2007
introdotto una nuova procedura automatizzata di inquadramento
dei datori di lavoro
confermato l'obbligatorietà dell'unicità della
contributiva aziendale (previsto da circ. 172/2010)
posizione
NUOVO MANUALE CLASSIFICAZIONE DATORI DI LAVORO –
ADOZIONE DELLA CODIFICA ATECO 2007
INPS ha il potere di classificare i datori di lavoro a tutti i fini
previdenziali ed assistenziali (art 49 L. n. 88/1989)
Il nuovo manuale sostituisce quello allegato alla circ. INPS n. 65/96
Il Reg. (CE) n. 1893/2006 (modificato dal Reg. (CE) n. 295/2008)
prevede una nomenclatura unica delle attività economiche a livello
europeo.
INPS adegua standard adottando ATECO 2007 quale criterio di
catalogazione delle attività economiche su cui basare
l’inquadramento dei datori di lavoro.
.
NUOVO MANUALE CLASSIFICAZIONE DATORI DI LAVORO –
ADOZIONE DELLA CODIFICA ATECO 2007
Nuova posizione aziendale dipendenti
Le aziende devono indicare nella domanda iscrizione INPS il codice
dell'attività economica esercitata in base alla tabella ATECO 2007
Se il codice ATECO 2007 non coincide con quello risultante alla CCIAA
l'inquadramento viene attribuito in base all’attività economica dichiarata
e/o al codice ATECO indicato nella domanda d’iscrizione INPS
NUOVO MANUALE CLASSIFICAZIONE DATORI DI LAVORO –
ADOZIONE DELLA CODIFICA ATECO 2007
Attività plurime
Se le attività plurime (diversa classificazione ATECO 2007) non sono
connotate dai caratteri dell'autonomia funzionale e organizzativa, si indica il
codice dell'attività prevalente svolta con i dipendenti.
Le altre attività sono sussidiarie o ausiliarie di quella principale.
INPS ha il potere di inquadrare i datori di lavoro in uno dei settori
normativamente previsti in base all’attività svolta (indipendentemente dal
raggruppamento delle attività effettuato dall’ISTAT)
NUOVO MANUALE CLASSIFICAZIONE DATORI DI LAVORO –
ADOZIONE DELLA CODIFICA ATECO 2007
Posizione aziendale dipendenti
Deve essere sempre indicato un codice ATECO a 6 cifre nei confronti
dell'INPS.
INPS accetta esclusivamente la codifica presente nel nuovo manuale.
Per le attività non censite dall'ISTAT la classificazione ATECO 2007 è
stata integrata con codici di classificazione delle attività ad uso
esclusivo dell'INPS (Sezione "Attività dei datori di lavoro non censite
dall'ISTAT").
NUOVO MANUALE CLASSIFICAZIONE DATORI DI LAVORO –
ADOZIONE DELLA CODIFICA ATECO 2007
Struttura del Manuale di classificazione - CSC
Al codice ATECO corrisponde l’inquadramento col codice statistico
contributivo (CSC) è composto da cinque cifre:
La prima cifra indica il SETTORE di attività (ad es 1 Industria)
La seconda e la terza cifra indicano la CLASSE di attività (02 Estrazione
di minerali metalliferi e non metalliferi)
La quarta e la quinta cifra indicano la CATEGORIA, ossia la famiglia
delle attività di dettaglio esercitate nell'ambito della classe (1.02.01
Estrazione, preparazione di minerali ferrosi)
Per ogni attività catalogata dall'ISTAT, nel manuale è stato riportato il/i
codice/i statistico contributivo (CSC) corrispondente
NUOVO MANUALE CLASSIFICAZIONE DATORI DI LAVORO –
ADOZIONE DELLA CODIFICA ATECO 2007
Struttura del Manuale di classificazione - CA
Se vanno distinte, all’interno di un CSC, alcune situazioni particolari
che hanno una valenza contributiva, la posizione viene
contraddistinta anche da un codice di autorizzazione (CA).
Il CA ha lo scopo di individuare, all'interno di aziende aventi il
medesimo CSC, quelle soggette ad una particolarità contributiva o
beneficiarie di sgravi e riduzioni.
Alcuni CA hanno anche la caratteristica di determinare
l’inquadramento aziendale. Ad es. i codici 3N e 3P sono attribuiti ad
aziende inquadrate nel settore edile (1.13.XX), che svolgono attività
impiantistiche. La contribuzione è dovuta secondo le norme del
settore industria non edile.
Se nel manuale, in corrispondenza di un’attività economica, è
riportato oltre al CSC anche un CA, significa che, ai fini di un corretto
inquadramento, devono essere attribuiti entrambi.
NUOVO MANUALE CLASSIFICAZIONE DATORI DI LAVORO –
ADOZIONE DELLA CODIFICA ATECO 2007
Struttura del Manuale di classificazione
Il Manuale non raggruppa gli inquadramenti sulla base dei settori di attività
classificati dall'INPS (da 1XXXX a 7XXXX), ma adotta la struttura descrittiva
utilizzata dall’ISTAT con il rimando al CSC INPS
All’interno del manuale è riportato anche il dettaglio delle descrizioni delle
attività predisposto dall’ISTAT
Se per alcune attività sono previsti particolari criteri di inquadramento è
presente il riferimento a circolari e messaggi INPS
PROCEDURA AUTOMATIZZATA INQUADRAMENTO
Attività multiple
L'azienda è inquadrata automaticamente all'atto della
presentazione della domanda, in base all'autocertificazione
dell'attività dichiarata.
INPS attribuisce in tempo reale: matricola, CSC e eventuali CA.
La classificazione aziendale continua ad avvenire con riferimento
all'attività effettivamente esercitata con i dipendenti assunti,
permanendo le particolarità riservate ai casi di attività plurime
In caso di attività multiple, non connotate da autonomia
funzionale e organizzativa, l’oggetto dell'azienda va valutato
unitariamente sulla base dell’attività prevalente (quella primaria)
L’inquadramento è di regola unico, determinato dall’attività
prevalente; le altre attività sono considerate accessorie e, di
conseguenza, assimilate all’attività principale, della quale seguono
il regime giuridico e contributivo.
PROCEDURA AUTOMATIZZATA INQUADRAMENTO
Posizione per attività secondaria
L’apertura di una posizione per l’attività secondaria, diversa da quella
principale, può avvenire quando:
- l’attività secondaria rientra in un diverso settore
e
- presenta i caratteri dell'autonomia funzionale ed organizzativa.
Ciò legittima l’attribuzione di distinti inquadramenti previdenziali
PROCEDURA AUTOMATIZZATA INQUADRAMENTO
Processo
Nella generalità dei casi, l'inquadramento avviene automaticamente al
momento di presentazione della domanda.
Alcune attività possono non essere suscettibili di inquadramento
automatizzato; in questi casi è necessario l'intervento della sede INPS.
Oltre all'autocertificazione dell'attività dichiarata è necessario procedere
alla compilazione di un questionario personalizzato in base all'attività
indicata.
Le iscrizioni effettuate col sistema automatizzato di inquadramento sono
sottoposte a verifica per il riscontro di quanto dichiarato.
In caso di esito positivo, l'inquadramento automatizzato attribuito si
consolida
PROCEDURA AUTOMATIZZATA INQUADRAMENTO
Istruttoria INPS
Se l'esito dei controlli evidenzia difformità rispetto a quanto dichiarato,
INPS contatta il datore di lavoro/intermediario per evidenziare le
anomalie riscontrate.
Se l’inquadramento è stato attribuito sulla base di un’autocertificazione
che non ha trovato riscontro, la sede modifica l’inquadramento sulla
base delle risultanze dell’istruttoria con decorrenza retroattiva.
PROCEDURA AUTOMATIZZATA INQUADRAMENTO
Attività particolari
Alcune
attività
non
sono suscettibili
automatizzato
di
inquadramento
per la loro specificità,
per la necessità di maggiori approfondimenti sulle modalità di
svolgimento dell’attività con dipendenti
In questi casi, l’inquadramento viene effettuato dalla sede INPS
PROCEDURA AUTOMATIZZATA INQUADRAMENTO
Termini per l'inquadramento automatizzato
La nuova iscrizione va compiuta entro 45 giorni dalla data di inizio
dell'attività con dipendenti.
Oltre i 45 giorni, l’inquadramento sarà effettuato dalla sede INPS, previa
verifica amministrativa, ovvero ispettiva.
Il nuovo sistema, nella maggioranza dei casi, consente l’immediata
classificazione previdenziale dei datori di lavoro, rendendo possibile il
tempestivo assolvimento degli obblighi contributivi
OBBLIGO UNICITA' POSIZIONE CONTRIBUTIVA AZIENDALE
INPS ribadisce l'obbligo dell'unicità della posizione contributiva
aziendale (circ. n. 172/2010).
Le imprese, pur in presenza di una pluralità di U.O., tendono a una
gestione unitaria degli adempimenti previdenziali (paghe e
contributi, invio flussi informativi, versamenti).
E' dunque opportuno che la gestione degli adempimenti INPS si
concentri su un’unica posizione contributiva.
OBBLIGO UNICITA' POSIZIONE CONTRIBUTIVA AZIENDALE
L'azienda deve chiedere la costituzione di una posizione
contributiva unica (con rilascio di un numero di matricola)
esclusivamente in fase di inizio di attività con dipendenti.
L'adempimento va effettuato, esclusivamente con modalità
telematica:
A) in caso di avvio dell’attività dell’impresa con contemporanea
assunzione di dipendenti, mediante Com.Unica al Registro
Imprese (circ. n. 41/2010);
B) in caso di assunzione di dipendenti in un momento successivo
mediante Com.Unica ovvero con la procedura telematica
disponibile nei servizi online INPS (circ. n. 2/2007).
OBBLIGO UNICITA' POSIZIONE CONTRIBUTIVA AZIENDALE
Nuove Unità Operative
La posizione contributiva costituita all’inizio dell’attività con
dipendenti sarà di regola unica.
Se l'azienda, in futuro, si trovasse a costituire nuove U.O. (luoghi
ove viene svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di uno o più
dipendenti) non dovrà chiedere l’apertura di una nuova posizione
contributiva, ma comunicare i dati identificativi della nuova U.O..
OBBLIGO UNICITA' POSIZIONE CONTRIBUTIVA AZIENDALE
Distinte posizioni contributive
Restano ferme le norme che regolano l’apertura di distinte
posizioni aziendali in ragione delle quali sono previsti obblighi
contributivi differenziati in capo al medesimo datore di lavoro e
dalle quali possono discendere anche diversità di classificazione ai
fini previdenziali e assistenziali.
Continuano ad avere distinte posizioni aziendali :
A) DdL che, in relazione alla diversa tipologia di personale, è
tenuto al versamento della contribuzione secondo obblighi e
misura diversi.
B) DdL che svolge attività caratterizzate da autonomia
organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche.
C) Imprese armatoriali.
OBBLIGO UNICITA' POSIZIONE CONTRIBUTIVA AZIENDALE
Obblighi dettati dalla circolare n. 80/2014
Il principio dell’unicità della posizione contributiva aziendale non è
discrezionale ma obbligatorio.
E' previsto un periodo transitorio, fino al 31/12/2014, entro cui le aziende
devono:
1) registrare nella procedura "Iscrizioni e Variazioni" le U.O. alle quali abbinare i
lavoratori che attualmente fanno capo a matricole aziendali diverse;
2) chiedere la chiusura delle posizioni contributive (matricole) secondarie.
In caso di mancato adempimento, le Sedi INPS cesseranno d'ufficio le posizioni
contributive secondarie aventi il medesimo inquadramento previdenziale della
posizione primaria.
Non potranno più essere riattivate le posizioni contributive secondarie che siano
state sospese durante il periodo transitorio.
AGEVOLAZIONI NORMATIVE E CONTRIBUTIVE
Nuovo Modello “de minimis” - Reg. UE 1407/2013
Nuova gestione del DURC interno
Emissione note di rettifica con la nuova procedura di Gestione
(DM2013)
IL NUOVO MODELLO DE MINIMIS
Circolare INPS n. 102 del 03.09.2014
Il regime “de minimis” è regolato dall'UE e prevede che gli aiuti
alle imprese siano erogati nei limiti di un importo non idoneo a
falsare la concorrenza.
Gli aiuti di stato che non superano determinati limiti di importo e
di durata sono soggetti ad una disciplina comunitaria particolare.
IL NUOVO MODELLO DE MINIMIS
In materia di aiuti di importanza minore è intervenuto il
Regolamento (UE) n. 1407/2013 in sostituzione del Regolamento
(UE) n. 1998/2006.
Il nuovo regolamento in vigore per il settennato 2014 - 2020 è
sostanzialmente identico a quello rimasto in vigore per il periodo
2007-2013
Tra gli elementi di novità:
inclusione delle imprese in difficoltà tra i soggetti cui è
applicabile la disciplina sugli aiuti “de minimis”;
introduzione del criterio di impresa unica che riveste molta
importanza per le realtà appartenenti a un gruppo aziendale.
IL NUOVO MODELLO DE MINIMIS
Impresa Unica
Il massimale di aiuto concedibile viene a determinarsi con
riferimento all’insieme delle imprese tra le quali sussista una
relazione nei termini indicati dall’art. 2, paragr. 2, del Reg. n.
1407/2013.
Nel calcolo del plafond deve essere presa in considerazione sia
l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle
imprese collegate a questa (metodo utilizzato per il calcolo della
dimensione di PMI).
IL NUOVO MODELLO DE MINIMIS
Nozione di Impresa Unica
Le imprese fra cui esiste almeno una di queste relazioni di collegamento,
da verificare sia a monte che a valle dell'impresa richiedente l'incentivo:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci
di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei
membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di
un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra
impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una
clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù
di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la
maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra cui intercorre una delle relazioni di cui sopra, per il tramite
di una o più altre imprese, sono considerate un’impresa unica.
IL NUOVO MODELLO DE MINIMIS
Plafond economico e periodo
Confermato l'importo complessivo degli aiuti “de minimis”
concedibili dalle P.A. in capo alla singola impresa, se indipendente,
o al gruppo di imprese collegate tra loro:
200.000 € nell'arco di tre esercizi finanziari;
100.000 € per le imprese che esercitano attività di trasporto di
merci su strada per conto terzi.
Per le imprese con esercizio finanziario corrispondente all'anno
solare gli anni per la verifica delle agevolazioni in “de minimis”
sono quindi: 2012, 2013, e 2014.
IL NUOVO MODELLO DE MINIMIS
Sgravi ed incentivi rientranti nel regime “de minimis”
Reg. UE 1407/2013 è in vigore dal 1/01/2014; INPS ha sostituito la
modulistica per le dichiarazioni “de minimis” da utilizzare ai fini fruizione
agevolazioni contributive erogate in conformità al predetto regime
comunitario.
Aiuti “de minimis” per cui trova applicazione il nuovo Reg. n. 1407/2013:
a) SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER APPRENDISTATO: previsto dall’art. 22 L. n.
183/2011 (circ. n. 128/2012 e n. 116/2013);
b) INCENTIVO PER FAVORIRE LA RICOLLOCAZIONE LAVORATIVA DI
SOGGETTI PRIVI DI OCCUPAZIONE E BENEFICIARI DELL'ASPI: previsto
dall’art. 2 comma 10 bis, L. n. 92/2012 (circ. n. 175/2013 e n. 81/2014);
c) INCENTIVO PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI ISCRITTI NELLA “BANCA
DATI PER L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI GENITORI”: previsto dal D. M.
19.11.2010 (circ. n. 115/2011).
d) INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE DEI GIOVANI AMMESSI AL “PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA EUROPEA PER
L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI” (in breve Programma “Garanzia Giovani”)
IL NUOVO MODELLO DE MINIMIS
Successione dei Regolamenti
si applica il regolamento previgente agli incentivi per i quali, al
30.06.2014, è stato adottato il provvedimento di concessione (art.
5 par. 3 del Reg. n. 1998/2006 e art. 6 parag. 3 del Reg. n.
1535/2007).
si applica il nuovo regolamento se le istanze relative agli
incentivi sono state accolte con provvedimento adottato dopo il
30.06.2014, ovvero se le stesse non sono state ancora definite
LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO
Messaggio n. 2889 del 27.02.2014
Messaggio n. 4069 del 14.04.2014
Messaggio n. 5192 del 06.06.2014
Messaggio n. 7119 del 19.09.2014
Normativa di riferimento:
Legge n. 296/2006 , art. 1, c 1175: subordina i benefici normativi e
contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale al possesso, da parte dei datori di lavoro, del
DURC;
Decreto del Ministero del Lavoro 24/10/2007
• art. 3, c 4: prevede che l’INPS, per i benefici di propria
competenza, verifichi i presupposti per il rilascio del DURC, senza
emettere un documento formale (art. 4 del decreto stesso);
• art. 7, c 3: prevede che, in mancanza dei requisiti di regolarità,
venga emesso DURC negativo, solo dopo aver inutilmente invitato il
datore di lavoro a regolarizzare la propria posizione entro quindici
giorni.
LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO
La richiesta di DURC interno
•prima del nuovo sistema di gestione veniva effettuata dal datore di
lavoro attraverso il DM (denuncia come idonea manifestazione di
volontà; circ. INPS 51/2008)
•Col nuovo sistema di gestione viene effettuata da INPS in qualità di
Ente tenuto a riconoscere i benefici di legge subordinati alla
regolarità contributiva (Mess. INPS n. 2889/2014)
LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO
Come avviene il controllo:
Con frequenza mensile i sistemi informativi centrali interrogano gli
archivi elettronici INPS per rilevare eventuali situazioni di
irregolarità incompatibili con i benefici.
Il DURC interno viene quindi elaborato periodicamente
prescindendo dall’eventuale esposizione di un’agevolazione
contributiva nell’Uniemens.
LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO
SEMAFORI
VERDE = azienda regolare - DURC interno regolare - SI BENEFICI
GIALLO = situazione da accertare a seguito di preavviso di DURC
interno negativo
ROSSO = azienda NON regolare – DURC interno NON regolare - NO
BENEFICI
LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO
Situazioni di irregolarità incompatibili col godimento dei benefici si trovano
nel Cassetto Previdenziale sezione Regolarità Contributiva e nella funzione
«Evidenze su posizioni»
CASSETTO
SIGNIFICATO PRINCIPALE
DM10 non trasmesso
mancato invio del DM10 o dell’Uniemens;
F24 non presente
omesso versamento della contribuzione dovuta
Importo minore del dovuto
versamento di parte della contribuzione dovuta
Inadempienza aperta
omissione contributiva
recupero crediti dell’INPS
registrata
nell’archivio
- per periodo corrispondente a congedo di maternità;
Inadempienza iscritta a ruolo non
-notificata
indipendentemente dal periodo
un rapporto di lavoro);
in
omissione contributiva registrata nell’archivio
recupero
dell’INPS,
iscritta a(prima
ruolo/ oggetto
di
cui
si è crediti
verificato
l’evento
o dopo
avviso di addebito ma non ancora notificata
- se lavoratore possiede almeno 5 anni di contributi versati per lavoro
Cartella non riscossa
omissione contributiva iscritta a ruolo/ oggetto di
subordinato al momento della domanda.
avviso di addebito e notificata
LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO
Verifica regolarità contributiva
LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO
IMMEDIATA REGOLARITÀ
Si attiva immediatamente all’interno del Cassetto previdenziale una
segnalazione positiva (semaforo verde) = DURC interno positivo.
L’azienda può godere degli incentivi che competerebbero, in base
alle norme che disciplinano i singoli benefici, per il mese in
relazione al quale è attivato il semaforo verde.
In base al D.L. 69/2013 il DURC interno positivo consente anche il
godimento dei benefici che competerebbero per i tre mesi
successivi, a prescindere dall’insorgere di successive situazioni di
irregolarità.
La validità quadrimestrale del DURC interno positivo è
rappresentata dalla immediata contemporanea accensione del
semaforo verde per quattro mesi consecutivi.
LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO
RILEVAZIONE INIZIALE DI IRREGOLARITÀ
PREAVVISO DI DURC INTERNO NEGATIVO
Se vengono rilevate situazioni di irregolarità, si attiva all’interno del
Cassetto Previdenziale una segnalazione di allarme temporaneo
(semaforo giallo)
Contemporaneamente viene inviata una comunicazione tramite
PEC (preavviso di DURC interno negativo) recante:
•indicazione delle irregolarità riscontrate;
•invito a regolarizzarle entro 15 giorni;
•avvertenza che, decorso inutilmente il termine, verrà generato un
DURC interno negativo (TERMINE PERENTORIO)
LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO
PREAVVISO DI DURC INTERNO NEGATIVO
LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO
PREAVVISO DI DURC INTERNO NEGATIVO - ELENCO IRREGOLARITA’
LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO
Mess. INPS n. 5192 del 06/06/2014 (integra e modifica Mess. 2889/2014)
• il preavviso di DURC interno negativo viene inviato tramite PEC
all’intermediario registrato negli archivi INPS;
• Qualora non sia disponibile l’indirizzo PEC dell’intermediario, il preavviso
viene inviato all’indirizzo PEC dell’azienda;
• in mancanza di indirizzo PEC, la comunicazione viene spedita all’azienda
con Raccomandata (art. 31, c 8, del D. L. 21 giugno 2013, n. 69);
• è considerato consegnato all’interessato nella procedura PEC, all’atto
della ricezione della relativa ricevuta. Qualora la procedura di recapito non
vada a buon fine l’INPS provvederà ad emettere una nuova comunicazione
sostitutiva della precedente;
• fa decorrere (data della ricevuta di avvenuta consegna) il periodo
temporale di 15 giorni utili alla regolarizzazione del debito contributivo.
LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO
RILEVAZIONE IRREGOLARITÀ
PREAVVISO DI DURC INTERNO NEGATIVO
IN CASO DI REGOLARIZZAZIONE ENTRO 15 GIORNI
Se l’azienda regolarizza la propria posizione o si accerta l’insussistenza
delle irregolarità, nel Cassetto Previdenziale Aziende si attiva il SEMAFORO
VERDE che sostituisce il precedente segnale di temporaneo allarme e
significa DURC interno POSITIVO (elaborazione tramite i sistemi
informativi centrali o con l’ intervento degli operatori di sede).
L’azienda potrà godere dei benefici per il mese in cui è stato attivato il
SEMAFORO VERDE e per i tre mesi successivi, a prescindere dall’insorgere
di una nuova situazione di irregolarità.
LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO
RILEVAZIONE IRREGOLARITÀ
PREAVVISO DI DURC INTERNO NEGATIVO
NON REGOLARIZZAZIONE ENTRO 15 GIORNI
Se l’azienda NON regolarizza la propria posizione i sistemi informativi centrali
attivano all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione negativa SEMAFORO ROSSO - che, sostituendosi al precedente semaforo giallo, significa
DURC interno NEGATIVO.
L’azienda per il mese in cui è stato attivato il semaforo rosso NON POTRA’ godere
dei benefici.
Tale esclusione riguarda SOLO il mese in cui si è generato il semaforo rosso; il mese
successivo viene nuovamente attivato il controllo sulla posizione aziendale con lo
stesso meccanismo di segnalazioni e preavvisi.
LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO
Primo avvio DURC interno (PEC - Maggio 2014) – Msg 4069/2014
Sono stati confermati o definitivamente esclusi i benefici pregressi,
relativi ai mesi per i quali era stata sospesa la spedizione delle note di
rettifica ex art. 1, c 1175, L. 296/2006
Nei confronti dei datori di lavoro che presentavano situazioni di
irregolarità accertate da gennaio 2008 (entrata in vigore del “DURC
interno”) e tuttora sussistenti, è stato acceso all’interno del Cassetto
previdenziale aziende un semaforo giallo sul MAGGIO 2014 e
contemporaneamente è stato inviato il preavviso di DURC interno negativo
(p. 2 messaggio 2889/2014).
LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO
Primo avvio DURC interno (PEC - Maggio 2014) – Msg 4069/2014
IN CASO DI REGOLARIZZAZIONE NEI TERMINI
Si accende il semaforo verde, che si sostituisce al precedente segnale di
temporaneo allarme e assume il significato di DURC interno positivo.
L’azienda può godere dei benefici che competerebbero – in base alle
norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici – per il mese di maggio
in relazione al quale è attivato il semaforo verde e per i tre mesi
successivi.
LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO
Primo avvio DURC interno (PEC - Maggio 2014) – Msg 4069/2014
IN CASO DI MANCATA REGOLARIZZAZIONE
Semaforo rosso sul mese di riferimento = DURC interno negativo su
maggio 2014
L’azienda non ha potuto godere, per il mese in oggetto, dei benefici
Si sono consolidati i semafori rossi precedentemente accesi, con le
logiche elaborative pregresse, sui mesi precedenti per i quali non sono
state spedite le note di rettifica recanti la causale “addebito art. 1,
comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”; in relazione a tali
mesi rimarrà definitivamente preclusa la possibilità di godere dei
benefici.
LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO
Note di rettifica causale “addebito art. 1, comma 1175, Legge 296/ 2006”
Nella gestione precedente la nota di rettifica con la causale “addebito art.
1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” svolgeva una
duplice funzione:
- avviso di irregolarità incompatibili con il godimento dei benefici
normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale;
- quantificava l’addebito contributivo.
LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO
Note di rettifica causale “addebito art. 1, comma 1175, Legge 296/ 2006”
Nel nuovo sistema di gestione del DURC interno queste note di rettifica
cessano di svolgere la funzione di avviso di irregolarità, in quanto il
compito di avvisare che sussistono delle irregolarità incompatibili con il
godimento dei benefici compete al preavviso di DURC interno negativo.
Le nuove note di rettifica con causale “addebito ex art. 1 …” contestano
che non spetta il beneficio, che eventualmente l'azienda avesse esposto
nel DM, per il mese a cui si riferiva il DURC interno negativo.
LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO
Presentazione domanda di dilazione di crediti in fase amministrativa o
presso gli Agenti della riscossione
Il mess. n. 5192 del 6 giugno 2014 ha precisato che
• nel periodo di 15 gg assegnati dal preavviso di DURC interno
negativo l’azienda può, ai fini della regolarizzazione, presentare
istanza di dilazione dei debiti in fase amministrativa o presso AdR
impedendo la trasformazione del semaforo giallo in rosso;
• il semaforo giallo rimane sospeso fino al termine in cui deve essere
definita l’istanza di dilazione ovvero, in caso di accoglimento
dell’istanza, fino al termine per il versamento della 1^ rata.
• scaduti tali termini, i sistemi informativi centrali verificheranno
l’esito positivo/negativo del procedimento ed elaboreranno il DURC
interno corrispondente, la cui validità è estesa anche ai mesi
pregressi.
LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO
Presentazione domanda di dilazione debiti in fase amministrativa
Un'unica domanda telematica, comprendente tutti i debiti contributivi in
fase amministrativa, maturati in tutte le gestioni INPS (ad es. lav.
dipendenti e parasubordinati).
Prima dell'istanza, analisi della posizione debitoria attraverso il cassetto
previdenziale.
L'oggetto della dilazione è costituito dal debito contributivo, dalle sanzioni
civili e dagli interessi di dilazione, pari a 6 punti oltre il tasso ufficiale di
riferimento.
Sono rateizzabili i debiti richiesti a mezzo avviso bonario e i debiti in fase
amministrativa per cui non si ancora formato l'avviso di addebito.
La rateazione può arrivare al massimo a 24 mesi, elevabili a 36 o 60 previa
autorizzazione rispettivamente del Ministero del Lavoro e del MEF.
Acquisita l’istanza, INPS comunica l'esito entro i successivi 15 giorni.
LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO
Note di rettifica causale “addebito art. 1, comma 1175, L. 296/2006”
Con mess. n. 7119 del 19 settembre u.s., si precisa che in data 15 ottobre
p.v. verranno notificate anche le RA recanti gli addebiti con causale “art. 1,
comma 1175, della L. 296 del 2006”.
Sono le RA emesse per mancato riconoscimento dei benefici contributivi
conseguenti alla formazione del DURC interno negativo.
Considerato che il preavviso di DURC interno negativo (poi consolidatosi
in DURC negativo) ha riguardato i benefici di competenza fino a maggio
2014, non verranno notificate, anche se presenti nel Cassetto
previdenziale, eventuali note di rettifica ex “art. 1” relative a mesi
successivi a maggio 2014.
Il mess. precisa che INPS può annullare il DURC interno negativo (forzando
il semaforo rosso con lucchetto chiuso), se le irregolarità contestate col
preavviso sono apparenti o sono state sanate nei termini.
LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO
Calendario spedizione preavvisi DURC interno negativo
Sempre il mess. n. 7119 del 19 settembre u.s. informa che nel mese di
ottobre i sistemi informativi riavvieranno le operazioni di spedizione dei
preavvisi di DURC interno negativo.
I preavvisi sono finalizzati a consolidare la spettanza dei benefici relativi,
per lo più, al periodo da giugno a ottobre 2014, laddove per tale periodo
già non operi la validità quadrimestrale di un precedente DURC interno
positivo (semaforo verde con BONUS).
Se il datore di lavoro, entro i termini illustrati, provvederà a sanare le
irregolarità contestate, non decadrà dai benefici che competerebbero per i
mesi citati.
DURC: SEMPLIFICAZIONE EX DL N. 34/2014 (L. N. 78/2014)
L'art. 4 del cd “Jobs act” ha previsto la semplificazione delle attuali regole
sul DURC contenute in particolare nell'art. 1, c 1175, L. n. 296/2006 e nel
relativo decreto attuativo 24 ottobre 2007, anche nelle disposizioni in
materia di pubblici appalti, puntando su due assi:
• smaterializzazione delle procedure
• modifica dei requisiti di regolarità
L'effettiva operatività è demandata ad un apposito decreto
interministeriale che doveva essere emanato entro 60 gg.
dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2014 (19 maggio scorso).
DURC: SEMPLIFICAZIONE EX DL N. 34/2014 (L. N. 78/2014)
Da impostazione attuale (richiesta di regolarità, istruttoria entro 30 gg.,
ottenimento del certificato di regolarità contributiva)
verifica telematica autoprodotta dal richiedente
Unica interrogazione presso archivi INPS, INAIL e Casse edili tramite il
codice fiscale del soggetto per cui è richiesta l'attestazione di regolarità.
Le banche dati di INPS, INAIL e Casse edili dovranno operare in piena
integrazione fra loro e con riconoscimento reciproco delle informazioni
disponibili.
Il certificato sarà costituito dall’esito dell’interrogazione e avrà durata di
120 giorni dalla data di acquisizione.
DURC: SEMPLIFICAZIONE EX DL N. 34/2014 (L. N. 78/2014)
Il decreto interministeriale dovrà definire:
• requisiti di regolarità;
• contenuti e le modalità della verifica;
• ipotesi di esclusione dalla validità dell’interrogazione telematica
istantanea rispetto alla sostituzione del DURC.
Inoltre:
• la verifica deve riguardare i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del
2° mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata se è scaduta la
presentazione del DM.
• in caso di godimento di benefici normativi e contributivi ex art. 1 L.
296/2006 il decreto dovrà individuare le irregolarità pregresse da
considerarsi ostative alla regolarità.
NOTE DI RETTIFICA: NUOVA PROCEDURA DI GESTIONE (DM2013)
INPS ha rilasciato, a seguito del rinnovato processo di gestione dei DM, la
nuova procedura relativa alle RA-RP (Mess n. 2889 del 27 febbraio 2014).
Sono consultabili all’interno del Cassetto previdenziale aziende (la
visualizzazione era stata sospesa fino a marzo scorso).
Le note di rettifica eventualmente generatesi sono visualizzabili in
corrispondenza con la conclusione delle fasi elaborative centrali di calcolo
di DM.
Il DM è sottoposto alla fase di elaborazione interna per il calcolo nella
seconda decade del mese successivo al mese in cui scade il termine di
invio della denuncia stessa.
Il DM relativo al mese di agosto 2014 deve essere inviata entro il 30
settembre 2014 ed è presumibile che venga elaborato per il calcolo
intorno al 10 del mese di ottobre 2014.
NOTE DI RETTIFICA: NUOVA PROCEDURA DI GESTIONE (DM2013)
Calendario emissione note di rettifica:
Fino a Luglio 2013: data spedizione dal 15.6.2014
da Agosto 2013 a Maggio 2014: dovevano essere spedite 15.9.2014
A partire dal periodo di paga Giugno 2014 la spedizione avviene nei
termini normali, ovvero 60 giorni dopo la visualizzazione sul Cassetto
Previdenziale.
Il Mess. n. 7119 del 19 settembre u.s. dispone che la notifica della seconda
tranche di RA è rinviata al 15 ottobre p.v.
NOTE DI RETTIFICA: NUOVA PROCEDURA DI GESTIONE (DM2013)
Note di rettifica recanti addebiti per mancato rinnovo dei benefici
inerenti la cosiddetta piccola mobilità (Mess. 7119 del 19.09.2014)
Le RA per addebiti contributivi relativi all’assunzione di lavoratori iscritti
nelle liste di mobilità ai sensi della L. 236/93 (piccola mobilità) avrebbero
dovuto essere spedite il 15.9.2014.
La Legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012), contravvenendo ad una prassi
ventennale, non ha prorogato la possibilità di iscrizione nelle liste di
mobilità per i lavoratori licenziati per G.M. da aziende con meno di 15
dipendenti, né rifinanziato gli incentivi in favore dei rapporti di lavoro
riferiti a questi lavoratori.
Pertanto, le agevolazioni sono venute meno anche se l'iscrizione dei
lavoratori in “piccola mobilità” era avvenuta entro il 31 dicembre 2012.
A seguito della risoluzione parlamentare del 31.07.2014, sono sospese le
iniziative per il recupero degli addebiti contributivi corrispondenti e la
spedizione delle relative RA è rinviata alla terza decade di novembre 2014.
NOTE DI RETTIFICA E DURC INTERNO
Comunicazioni con INPS
Tutte le comunicazioni inerenti le RA e il DURC interno devono essere
inviate tramite la funzione «contatti» del Cassetto indicando come
oggetto:
«DURC interno» presente all’interno della macro area «assunzioni
agevolate e sgravi» per problematiche del DURC interno e RA con causale
addebito ex art.1, comma 1175, L. 296/2006 ;
«Note rettifica» presente all’interno della macro area «Uniemens» per
tutte le altre tipologie di RA.
CONTROLLI INTERNI SULLA DENUNCIA DM2013 GENERATA DAL
FLUSSO UNIEMENS
Le informazioni contenute nella denuncia DM2013 sono sottoposte da
parte delle procedure interne di gestione a un controllo al fine di
appurare:
• se i codici utilizzati per esporre le particolari tipologie di lavoratori
• il versamento dei contributi o il conguaglio di quote a credito
dell’azienda
siano compatibili, alla luce delle disposizioni normative vigenti, con
l’inquadramento aziendale o siano ammessi per periodo o siano ad altro
titolo fruibili.
In presenza di anomalie, il DM2013 virtuale non viene sottoposto alle
successive lavorazioni ma viene temporaneamente bloccato; in tal caso, si
attiva la fase di ricerca e definizione dell’anomalia al fine di consentire il
transito del modello alle successive fasi.
SISTEMA UNIEMENS – Variazioni
Le variazioni UNIEMENS trasmesse non sempre producono VIG/
Regolarizzazioni
PRODUCONO VIG
Quando c’è variazione del saldo
In presenza di DM quadrato
In presenza di DM quadrato con RA o RP (saldo comprensivo della
variazione da RA o RP) con conseguente ricalcolo effettivo della RA o RP
In presenza di DM quadrato con variazione di inquadramento di
lavoratori con valenza contributiva(operaio/apprendista)
In presenza di DM quadrato se viene aggiunto un lavoratore /codice
fiscale rispetto al DM originario
SISTEMA UNIEMENS – Variazioni
Le variazioni UNIEMENS trasmesse NON PRODUCONO VIG
Quando non c'è variazione del saldo
In presenza di DM errati (ex ricicli Azienda): il DM iniziale viene ricostruito
sulla base delle nuove informazioni trasmesse (es. variazione CTC non a
valenza contributiva)
Nel caso di DM quadrato con RA o RP quando la variazione trasmessa non
va oltre il nuovo saldo comprensivo di RA o RP
In presenza di DM trasmesso in ritardo: i nuovi dati trasmessi
contribuiscono alla virtualizzazione del DM
In presenza di DM anomalo (somma algebrica debiti/crediti superiore al
dichiarato): i nuovi dati trasmessi contribuiscono alla virtualizzazione del
DM e quindi al passaggio alle fasi successive sino alla quadratura
In presenza di DM provvisorio (somma algebrica debiti/crediti inferiore al
dichiarato): i nuovi dati trasmessi contribuiscono alla virtualizzazione del
DM e quindi al passaggio alle fasi successive sino alla quadratura
SISTEMA UNIEMENS – Variazioni
ATTENZIONE PERO’: pur non essendoci variazione nel saldo del DM
Quadrato la variazione trasmessa produce sempre VIG quando si VARIA LA
MATRICOLA.
RICICLO AZIENDA o DM ERRATO: incompatibilità tra C.S.C. /C.A. e C.T.C.
utilizzati - il DM risulta trasmesso ma non può passare alle fasi successive
(quadratura, calcolo, emissione RA o RP)
RA: nota di rettifica attiva (per l’INPS) cioè a debito dell’Azienda
RP: nota di rettifica passiva (per l’INPS) cioè a credito dell’Azienda
PER VEDERE SE IL DM è QUADRATO, ERRATO, ANOMALO o
PROVVISORIO: Servizi per le Aziende ed i Consulenti - Consultazione
Denunce individuali
ASPETTI PENSIONISTICI
Contribuzione utile per la non riduzione della pensione anticipata in
regime misto
Estratto conto certificativo ex ENPALS
CONTRIBUZIONE UTILE PER LA NON RIDUZIONE DELLA PENSIONE
ANTICIPATA IN REGIME MISTO
Messaggio n. 5280 del 11.06.2014
La riforma Monti - Fornero (L. 214/2011 – art. 24 comma 10) ha previsto nei
confronti dei soggetti che:
possiedono contributi anteriori al 31/12/1995
accedono alla pensione anticipata «mista» con un’età inferiore a 62 anni
una riduzione
sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate
al 31/12/2011
pari ad
1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento
rispetto all’età di 62 anni
2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni
CONTRIBUZIONE UTILE PER LA NON RIDUZIONE DELLA PENSIONE
ANTICIPATA IN REGIME MISTO
La disciplina «a regime» sarà applicabile solo per coloro che matureranno i
requisiti per il pensionamento anticipato dal 2018.
I principi:
- il diritto al pensionamento anticipato matura con la sola anzianità
contributiva prevista dalla riforma senza alcuna decurtazione per le
assenze dal lavoro coperte figurativamente;
- la quota di pensione retributiva maturata sarà decurtata dalla
percentuale prevista in relazione alla differenza tra il limite di 62 anni e
l’età effettiva al momento del pensionamento.
CONTRIBUZIONE UTILE PER LA NON RIDUZIONE DELLA PENSIONE
ANTICIPATA IN REGIME MISTO
Lavoratori precoci
Il comma 2-quater dell’art. 6 della L. n. 14/2012 ha cercato di attenuare
gli effetti di tale penalizzazione limitatamente ad un certo periodo
temporale.
Le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti
pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che
maturano il previsto requisito entro il 31 dicembre 2017, qualora la
predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da:
- prestazione effettiva di lavoro;
- periodi di astensione obbligatoria per maternità;
- assenze per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per
malattia e di Cassa integrazione guadagni ordinaria.
CONTRIBUZIONE UTILE PER LA NON RIDUZIONE DELLA PENSIONE
ANTICIPATA IN REGIME MISTO
Le ultime novità legislative
A seguito di polemiche e contestazioni, il legislatore è intervenuto a fine
2013 con due norme dirette ad aggiungere ulteriori causali di assenza al
predetto elenco.
L. n. 125/2013 ha aggiunto alle cause di assenza che consentono di
maturare la pensione anticipata senza penalizzazioni
donazione sangue e emocomponenti (art. 8, c 1, L. n. 219/2005)
congedi parentali di maternità e paternità (T. U. - D.Lgs. n. 151/2001).
L. n. 147/2013 ha incluso inoltre alle predette assenze
permessi e congedi handicap ex art. 33 L n. 104/1992 ossia i permessi
orari e mensili per l’assistenza dei portatori di handicap, sia quelli fruiti
direttamente dal lavoratore dipendente sia quelli utilizzati dai familiari.
CONTRIBUZIONE UTILE PER LA NON RIDUZIONE DELLA PENSIONE
ANTICIPATA IN REGIME MISTO
Il mess. n. 5280/2014 precisa i periodi utili relativi alle nuove causali di
assenza dal lavoro, che determinano l’erogazione dell’intera pensione
senza decurtazione:
1) giornate di riposo fruite dai lavoratori donatori di sangue e di
emocomponenti, ex art. 8, c 1, L. n. 219/2005;
2) congedi parentali di maternità e paternità previsti dal TU (astensione
facoltativa della lavoratrice o del lavoratore - artt. 32, e 36 d.lgs 151/2001)
3) tre giorni di permesso mensile (frazionabili anche in ore) fruiti dal
lavoratore disabile grave, dai genitori, dal coniuge, dai parenti o affini del
disabile in situazione di gravità ex art. 33, c 3, L. n. 104/1992;
4) periodi di prolungamento del congedo parentale fruiti entro 8° anno di
vita del bambino disabile grave, ex art. 33, c 1, D. Lgs. n. 151/2001.
CONTRIBUZIONE UTILE PER LA NON RIDUZIONE DELLA PENSIONE
ANTICIPATA IN REGIME MISTO
Decorrenza
L’estensione delle tutele è applicata in relazione alla diversa entrata in vigore delle
due norme.
1) per le assenze dovute a donazione sangue e congedi di parentali le disposizioni
cui all’art 4-bis, c 1, L. n. 125/2013, sono vigore dal 31 ottobre 2013, ed esplicano
effetto sulle pensioni anticipate nel regime misto, a decorrere dal 1° novembre
2013, a sia per le gestioni previdenziali che prevedono la decorrenza della pensione
dal 1° giorno del mese successivo a quello della maturazione dei relativi requisiti, sia
per le gestioni previdenziali nelle quali è prevista per il trattamento pensionistico la
decorrenza inframensile
2) per le assenze dovute ad assistenza ai portatori di handicap la L. n. 147/2013 è
in vigore dal 1° gennaio 2014 e esplica effetto sulle pensioni anticipate nel regime
misto, a decorrere dal 1° febbraio 2014 a carico delle gestioni previdenziali che
prevedono la decorrenza della pensione dal 1° giorno del mese successivo a quello
della maturazione dei relativi requisiti. Relativamente alle pensioni anticipate nel
regime misto a carico delle gestioni previdenziali nelle quali è prevista la decorrenza
inframensile la decorrenza è il 2 gennaio 2014.
CONTRIBUZIONE UTILE PER LA NON RIDUZIONE DELLA PENSIONE
ANTICIPATA IN REGIME MISTO
Il messaggio n. 5280/2014 ribadisce che le assenze indicate dal legislatore
sono tassative e non possono essere allargate ad altri casi in via analogica.
Le regole sull’accredito figurativo sono le stesse di prima della riforma
Fornero.
La valutazione delle assenze oggetto del messaggio INPS, in attuazione
della legge Fornero, riguarda solo chi andrà in pensione anticipata fino al
31 dicembre 2017 con meno di 62 anni di età, per l’eventuale
decurtazione della pensione in termini di importo maturato al 31 dicembre
2011.
CONTRIBUZIONE UTILE PER LA NON RIDUZIONE DELLA PENSIONE
ANTICIPATA IN REGIME MISTO
La Pres. del Consiglio (nota 25.11.2013) precisa che l’espressione «prestazione
effettiva di lavoro» si riferisce a tutti i periodi effettivamente lavorati, includendo
nel concetto solo gli istituti esplicitamente citati dalla norma.
A questi vanno aggiunte le ferie, istituto a fruizione obbligatoria per il lavoratore.
La nota chiarisce che sono esclusi dal concetto di “prestazione effettiva” di lavoro:
1) periodi che si collocano al di fuori del rapporto di lavoro;
2) periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari
benefici;
3) periodi di fruizione di istituti facoltativi non espressamente menzionati (congedo
matrimoniale, congedo cure termali, l’astensione dal lavoro per sciopero ecc.);
Ne consegue che le maggiorazioni dell’anzianità contributiva previste per le vittime
del terrorismo e loro familiari, ai lavoratori non vedenti, ai lavoratori riconosciuti
invalidi superiore al 74%, ai lavoratori esposti all’amianto ecc., comportano
l’applicazione della decurtazione sulla pensione anticipata.
CONTRIBUZIONE UTILE PER LA NON RIDUZIONE DELLA PENSIONE
ANTICIPATA IN REGIME MISTO
Fattispecie non chiarite
Riscatto anni di laurea
Versamenti volontari
Si collocano fuori del rapporto di lavoro, ma è contribuzione versata e non
figurativa
ESTRATTO CONTO CERTIFICATIVO EX ENPALS
Messaggio INPS n. 6058 del 17.07.2014
INPS comunica che dal 1 agosto 2014 anche gli iscritti al Fondo ex ENPALS
possono richiedere l’estratto conto certificativo con le stesse modalità
telematiche previste per gli iscritti alla gestione privata.
L’Estratto conto certificativo (cd. ECOCERT) è il documento analitico della
posizione assicurativa, ha valore certificativo e viene rilasciato dalle sedi
INPS su richiesta degli assicurati vicini alla pensione.
L’estensione è la diretta conseguenza dell’entrata in vigore del decreto D.L.
n. 201/ 2011, che ha disposto la soppressione di INPDAP e ENPALS e
l’attribuzione delle relative funzioni a INPS.
ESTRATTO CONTO CERTIFICATIVO EX ENPALS
Messaggio INPS n. 6058 del 17.07.2014
Le richieste di ECOCERT possono essere presentate attraverso uno dei
seguenti canali:
WEB – accesso ai servizi telematici tramite PIN attraverso il portale
dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine”;
Patronati, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi;
Contact Center (numero verde 803164 da telefono fisso oppure da
telefono cellulare il numero 06164164 a pagamento).