CLUB PREVIDENZA NOVITA' NORMATIVE E PROCEDURALI RASSEGNA DI RECENTI PROVVEDIMENTI INPS DI MAGGIOR INTERESSE PER LE IMPRESE 6 ottobre 2014 Paolo Torazza INQUADRAMENTO AZIENDA Circolare INPS n. 80 del 25.06.2014 aggiornato il manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini INPS alla codifica delle attività economiche ATECO 2007 introdotto una nuova procedura automatizzata di inquadramento dei datori di lavoro confermato l'obbligatorietà dell'unicità della contributiva aziendale (previsto da circ. 172/2010) posizione NUOVO MANUALE CLASSIFICAZIONE DATORI DI LAVORO – ADOZIONE DELLA CODIFICA ATECO 2007 INPS ha il potere di classificare i datori di lavoro a tutti i fini previdenziali ed assistenziali (art 49 L. n. 88/1989) Il nuovo manuale sostituisce quello allegato alla circ. INPS n. 65/96 Il Reg. (CE) n. 1893/2006 (modificato dal Reg. (CE) n. 295/2008) prevede una nomenclatura unica delle attività economiche a livello europeo. INPS adegua standard adottando ATECO 2007 quale criterio di catalogazione delle attività economiche su cui basare l’inquadramento dei datori di lavoro. . NUOVO MANUALE CLASSIFICAZIONE DATORI DI LAVORO – ADOZIONE DELLA CODIFICA ATECO 2007 Nuova posizione aziendale dipendenti Le aziende devono indicare nella domanda iscrizione INPS il codice dell'attività economica esercitata in base alla tabella ATECO 2007 Se il codice ATECO 2007 non coincide con quello risultante alla CCIAA l'inquadramento viene attribuito in base all’attività economica dichiarata e/o al codice ATECO indicato nella domanda d’iscrizione INPS NUOVO MANUALE CLASSIFICAZIONE DATORI DI LAVORO – ADOZIONE DELLA CODIFICA ATECO 2007 Attività plurime Se le attività plurime (diversa classificazione ATECO 2007) non sono connotate dai caratteri dell'autonomia funzionale e organizzativa, si indica il codice dell'attività prevalente svolta con i dipendenti. Le altre attività sono sussidiarie o ausiliarie di quella principale. INPS ha il potere di inquadrare i datori di lavoro in uno dei settori normativamente previsti in base all’attività svolta (indipendentemente dal raggruppamento delle attività effettuato dall’ISTAT) NUOVO MANUALE CLASSIFICAZIONE DATORI DI LAVORO – ADOZIONE DELLA CODIFICA ATECO 2007 Posizione aziendale dipendenti Deve essere sempre indicato un codice ATECO a 6 cifre nei confronti dell'INPS. INPS accetta esclusivamente la codifica presente nel nuovo manuale. Per le attività non censite dall'ISTAT la classificazione ATECO 2007 è stata integrata con codici di classificazione delle attività ad uso esclusivo dell'INPS (Sezione "Attività dei datori di lavoro non censite dall'ISTAT"). NUOVO MANUALE CLASSIFICAZIONE DATORI DI LAVORO – ADOZIONE DELLA CODIFICA ATECO 2007 Struttura del Manuale di classificazione - CSC Al codice ATECO corrisponde l’inquadramento col codice statistico contributivo (CSC) è composto da cinque cifre: La prima cifra indica il SETTORE di attività (ad es 1 Industria) La seconda e la terza cifra indicano la CLASSE di attività (02 Estrazione di minerali metalliferi e non metalliferi) La quarta e la quinta cifra indicano la CATEGORIA, ossia la famiglia delle attività di dettaglio esercitate nell'ambito della classe (1.02.01 Estrazione, preparazione di minerali ferrosi) Per ogni attività catalogata dall'ISTAT, nel manuale è stato riportato il/i codice/i statistico contributivo (CSC) corrispondente NUOVO MANUALE CLASSIFICAZIONE DATORI DI LAVORO – ADOZIONE DELLA CODIFICA ATECO 2007 Struttura del Manuale di classificazione - CA Se vanno distinte, all’interno di un CSC, alcune situazioni particolari che hanno una valenza contributiva, la posizione viene contraddistinta anche da un codice di autorizzazione (CA). Il CA ha lo scopo di individuare, all'interno di aziende aventi il medesimo CSC, quelle soggette ad una particolarità contributiva o beneficiarie di sgravi e riduzioni. Alcuni CA hanno anche la caratteristica di determinare l’inquadramento aziendale. Ad es. i codici 3N e 3P sono attribuiti ad aziende inquadrate nel settore edile (1.13.XX), che svolgono attività impiantistiche. La contribuzione è dovuta secondo le norme del settore industria non edile. Se nel manuale, in corrispondenza di un’attività economica, è riportato oltre al CSC anche un CA, significa che, ai fini di un corretto inquadramento, devono essere attribuiti entrambi. NUOVO MANUALE CLASSIFICAZIONE DATORI DI LAVORO – ADOZIONE DELLA CODIFICA ATECO 2007 Struttura del Manuale di classificazione Il Manuale non raggruppa gli inquadramenti sulla base dei settori di attività classificati dall'INPS (da 1XXXX a 7XXXX), ma adotta la struttura descrittiva utilizzata dall’ISTAT con il rimando al CSC INPS All’interno del manuale è riportato anche il dettaglio delle descrizioni delle attività predisposto dall’ISTAT Se per alcune attività sono previsti particolari criteri di inquadramento è presente il riferimento a circolari e messaggi INPS PROCEDURA AUTOMATIZZATA INQUADRAMENTO Attività multiple L'azienda è inquadrata automaticamente all'atto della presentazione della domanda, in base all'autocertificazione dell'attività dichiarata. INPS attribuisce in tempo reale: matricola, CSC e eventuali CA. La classificazione aziendale continua ad avvenire con riferimento all'attività effettivamente esercitata con i dipendenti assunti, permanendo le particolarità riservate ai casi di attività plurime In caso di attività multiple, non connotate da autonomia funzionale e organizzativa, l’oggetto dell'azienda va valutato unitariamente sulla base dell’attività prevalente (quella primaria) L’inquadramento è di regola unico, determinato dall’attività prevalente; le altre attività sono considerate accessorie e, di conseguenza, assimilate all’attività principale, della quale seguono il regime giuridico e contributivo. PROCEDURA AUTOMATIZZATA INQUADRAMENTO Posizione per attività secondaria L’apertura di una posizione per l’attività secondaria, diversa da quella principale, può avvenire quando: - l’attività secondaria rientra in un diverso settore e - presenta i caratteri dell'autonomia funzionale ed organizzativa. Ciò legittima l’attribuzione di distinti inquadramenti previdenziali PROCEDURA AUTOMATIZZATA INQUADRAMENTO Processo Nella generalità dei casi, l'inquadramento avviene automaticamente al momento di presentazione della domanda. Alcune attività possono non essere suscettibili di inquadramento automatizzato; in questi casi è necessario l'intervento della sede INPS. Oltre all'autocertificazione dell'attività dichiarata è necessario procedere alla compilazione di un questionario personalizzato in base all'attività indicata. Le iscrizioni effettuate col sistema automatizzato di inquadramento sono sottoposte a verifica per il riscontro di quanto dichiarato. In caso di esito positivo, l'inquadramento automatizzato attribuito si consolida PROCEDURA AUTOMATIZZATA INQUADRAMENTO Istruttoria INPS Se l'esito dei controlli evidenzia difformità rispetto a quanto dichiarato, INPS contatta il datore di lavoro/intermediario per evidenziare le anomalie riscontrate. Se l’inquadramento è stato attribuito sulla base di un’autocertificazione che non ha trovato riscontro, la sede modifica l’inquadramento sulla base delle risultanze dell’istruttoria con decorrenza retroattiva. PROCEDURA AUTOMATIZZATA INQUADRAMENTO Attività particolari Alcune attività non sono suscettibili automatizzato di inquadramento per la loro specificità, per la necessità di maggiori approfondimenti sulle modalità di svolgimento dell’attività con dipendenti In questi casi, l’inquadramento viene effettuato dalla sede INPS PROCEDURA AUTOMATIZZATA INQUADRAMENTO Termini per l'inquadramento automatizzato La nuova iscrizione va compiuta entro 45 giorni dalla data di inizio dell'attività con dipendenti. Oltre i 45 giorni, l’inquadramento sarà effettuato dalla sede INPS, previa verifica amministrativa, ovvero ispettiva. Il nuovo sistema, nella maggioranza dei casi, consente l’immediata classificazione previdenziale dei datori di lavoro, rendendo possibile il tempestivo assolvimento degli obblighi contributivi OBBLIGO UNICITA' POSIZIONE CONTRIBUTIVA AZIENDALE INPS ribadisce l'obbligo dell'unicità della posizione contributiva aziendale (circ. n. 172/2010). Le imprese, pur in presenza di una pluralità di U.O., tendono a una gestione unitaria degli adempimenti previdenziali (paghe e contributi, invio flussi informativi, versamenti). E' dunque opportuno che la gestione degli adempimenti INPS si concentri su un’unica posizione contributiva. OBBLIGO UNICITA' POSIZIONE CONTRIBUTIVA AZIENDALE L'azienda deve chiedere la costituzione di una posizione contributiva unica (con rilascio di un numero di matricola) esclusivamente in fase di inizio di attività con dipendenti. L'adempimento va effettuato, esclusivamente con modalità telematica: A) in caso di avvio dell’attività dell’impresa con contemporanea assunzione di dipendenti, mediante Com.Unica al Registro Imprese (circ. n. 41/2010); B) in caso di assunzione di dipendenti in un momento successivo mediante Com.Unica ovvero con la procedura telematica disponibile nei servizi online INPS (circ. n. 2/2007). OBBLIGO UNICITA' POSIZIONE CONTRIBUTIVA AZIENDALE Nuove Unità Operative La posizione contributiva costituita all’inizio dell’attività con dipendenti sarà di regola unica. Se l'azienda, in futuro, si trovasse a costituire nuove U.O. (luoghi ove viene svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di uno o più dipendenti) non dovrà chiedere l’apertura di una nuova posizione contributiva, ma comunicare i dati identificativi della nuova U.O.. OBBLIGO UNICITA' POSIZIONE CONTRIBUTIVA AZIENDALE Distinte posizioni contributive Restano ferme le norme che regolano l’apertura di distinte posizioni aziendali in ragione delle quali sono previsti obblighi contributivi differenziati in capo al medesimo datore di lavoro e dalle quali possono discendere anche diversità di classificazione ai fini previdenziali e assistenziali. Continuano ad avere distinte posizioni aziendali : A) DdL che, in relazione alla diversa tipologia di personale, è tenuto al versamento della contribuzione secondo obblighi e misura diversi. B) DdL che svolge attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche. C) Imprese armatoriali. OBBLIGO UNICITA' POSIZIONE CONTRIBUTIVA AZIENDALE Obblighi dettati dalla circolare n. 80/2014 Il principio dell’unicità della posizione contributiva aziendale non è discrezionale ma obbligatorio. E' previsto un periodo transitorio, fino al 31/12/2014, entro cui le aziende devono: 1) registrare nella procedura "Iscrizioni e Variazioni" le U.O. alle quali abbinare i lavoratori che attualmente fanno capo a matricole aziendali diverse; 2) chiedere la chiusura delle posizioni contributive (matricole) secondarie. In caso di mancato adempimento, le Sedi INPS cesseranno d'ufficio le posizioni contributive secondarie aventi il medesimo inquadramento previdenziale della posizione primaria. Non potranno più essere riattivate le posizioni contributive secondarie che siano state sospese durante il periodo transitorio. AGEVOLAZIONI NORMATIVE E CONTRIBUTIVE Nuovo Modello “de minimis” - Reg. UE 1407/2013 Nuova gestione del DURC interno Emissione note di rettifica con la nuova procedura di Gestione (DM2013) IL NUOVO MODELLO DE MINIMIS Circolare INPS n. 102 del 03.09.2014 Il regime “de minimis” è regolato dall'UE e prevede che gli aiuti alle imprese siano erogati nei limiti di un importo non idoneo a falsare la concorrenza. Gli aiuti di stato che non superano determinati limiti di importo e di durata sono soggetti ad una disciplina comunitaria particolare. IL NUOVO MODELLO DE MINIMIS In materia di aiuti di importanza minore è intervenuto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 in sostituzione del Regolamento (UE) n. 1998/2006. Il nuovo regolamento in vigore per il settennato 2014 - 2020 è sostanzialmente identico a quello rimasto in vigore per il periodo 2007-2013 Tra gli elementi di novità: inclusione delle imprese in difficoltà tra i soggetti cui è applicabile la disciplina sugli aiuti “de minimis”; introduzione del criterio di impresa unica che riveste molta importanza per le realtà appartenenti a un gruppo aziendale. IL NUOVO MODELLO DE MINIMIS Impresa Unica Il massimale di aiuto concedibile viene a determinarsi con riferimento all’insieme delle imprese tra le quali sussista una relazione nei termini indicati dall’art. 2, paragr. 2, del Reg. n. 1407/2013. Nel calcolo del plafond deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa (metodo utilizzato per il calcolo della dimensione di PMI). IL NUOVO MODELLO DE MINIMIS Nozione di Impresa Unica Le imprese fra cui esiste almeno una di queste relazioni di collegamento, da verificare sia a monte che a valle dell'impresa richiedente l'incentivo: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra cui intercorre una delle relazioni di cui sopra, per il tramite di una o più altre imprese, sono considerate un’impresa unica. IL NUOVO MODELLO DE MINIMIS Plafond economico e periodo Confermato l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concedibili dalle P.A. in capo alla singola impresa, se indipendente, o al gruppo di imprese collegate tra loro: 200.000 € nell'arco di tre esercizi finanziari; 100.000 € per le imprese che esercitano attività di trasporto di merci su strada per conto terzi. Per le imprese con esercizio finanziario corrispondente all'anno solare gli anni per la verifica delle agevolazioni in “de minimis” sono quindi: 2012, 2013, e 2014. IL NUOVO MODELLO DE MINIMIS Sgravi ed incentivi rientranti nel regime “de minimis” Reg. UE 1407/2013 è in vigore dal 1/01/2014; INPS ha sostituito la modulistica per le dichiarazioni “de minimis” da utilizzare ai fini fruizione agevolazioni contributive erogate in conformità al predetto regime comunitario. Aiuti “de minimis” per cui trova applicazione il nuovo Reg. n. 1407/2013: a) SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER APPRENDISTATO: previsto dall’art. 22 L. n. 183/2011 (circ. n. 128/2012 e n. 116/2013); b) INCENTIVO PER FAVORIRE LA RICOLLOCAZIONE LAVORATIVA DI SOGGETTI PRIVI DI OCCUPAZIONE E BENEFICIARI DELL'ASPI: previsto dall’art. 2 comma 10 bis, L. n. 92/2012 (circ. n. 175/2013 e n. 81/2014); c) INCENTIVO PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI ISCRITTI NELLA “BANCA DATI PER L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI GENITORI”: previsto dal D. M. 19.11.2010 (circ. n. 115/2011). d) INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE DEI GIOVANI AMMESSI AL “PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI” (in breve Programma “Garanzia Giovani”) IL NUOVO MODELLO DE MINIMIS Successione dei Regolamenti si applica il regolamento previgente agli incentivi per i quali, al 30.06.2014, è stato adottato il provvedimento di concessione (art. 5 par. 3 del Reg. n. 1998/2006 e art. 6 parag. 3 del Reg. n. 1535/2007). si applica il nuovo regolamento se le istanze relative agli incentivi sono state accolte con provvedimento adottato dopo il 30.06.2014, ovvero se le stesse non sono state ancora definite LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO Messaggio n. 2889 del 27.02.2014 Messaggio n. 4069 del 14.04.2014 Messaggio n. 5192 del 06.06.2014 Messaggio n. 7119 del 19.09.2014 Normativa di riferimento: Legge n. 296/2006 , art. 1, c 1175: subordina i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC; Decreto del Ministero del Lavoro 24/10/2007 • art. 3, c 4: prevede che l’INPS, per i benefici di propria competenza, verifichi i presupposti per il rilascio del DURC, senza emettere un documento formale (art. 4 del decreto stesso); • art. 7, c 3: prevede che, in mancanza dei requisiti di regolarità, venga emesso DURC negativo, solo dopo aver inutilmente invitato il datore di lavoro a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni. LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO La richiesta di DURC interno •prima del nuovo sistema di gestione veniva effettuata dal datore di lavoro attraverso il DM (denuncia come idonea manifestazione di volontà; circ. INPS 51/2008) •Col nuovo sistema di gestione viene effettuata da INPS in qualità di Ente tenuto a riconoscere i benefici di legge subordinati alla regolarità contributiva (Mess. INPS n. 2889/2014) LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO Come avviene il controllo: Con frequenza mensile i sistemi informativi centrali interrogano gli archivi elettronici INPS per rilevare eventuali situazioni di irregolarità incompatibili con i benefici. Il DURC interno viene quindi elaborato periodicamente prescindendo dall’eventuale esposizione di un’agevolazione contributiva nell’Uniemens. LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO SEMAFORI VERDE = azienda regolare - DURC interno regolare - SI BENEFICI GIALLO = situazione da accertare a seguito di preavviso di DURC interno negativo ROSSO = azienda NON regolare – DURC interno NON regolare - NO BENEFICI LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO Situazioni di irregolarità incompatibili col godimento dei benefici si trovano nel Cassetto Previdenziale sezione Regolarità Contributiva e nella funzione «Evidenze su posizioni» CASSETTO SIGNIFICATO PRINCIPALE DM10 non trasmesso mancato invio del DM10 o dell’Uniemens; F24 non presente omesso versamento della contribuzione dovuta Importo minore del dovuto versamento di parte della contribuzione dovuta Inadempienza aperta omissione contributiva recupero crediti dell’INPS registrata nell’archivio - per periodo corrispondente a congedo di maternità; Inadempienza iscritta a ruolo non -notificata indipendentemente dal periodo un rapporto di lavoro); in omissione contributiva registrata nell’archivio recupero dell’INPS, iscritta a(prima ruolo/ oggetto di cui si è crediti verificato l’evento o dopo avviso di addebito ma non ancora notificata - se lavoratore possiede almeno 5 anni di contributi versati per lavoro Cartella non riscossa omissione contributiva iscritta a ruolo/ oggetto di subordinato al momento della domanda. avviso di addebito e notificata LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO Verifica regolarità contributiva LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO IMMEDIATA REGOLARITÀ Si attiva immediatamente all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione positiva (semaforo verde) = DURC interno positivo. L’azienda può godere degli incentivi che competerebbero, in base alle norme che disciplinano i singoli benefici, per il mese in relazione al quale è attivato il semaforo verde. In base al D.L. 69/2013 il DURC interno positivo consente anche il godimento dei benefici che competerebbero per i tre mesi successivi, a prescindere dall’insorgere di successive situazioni di irregolarità. La validità quadrimestrale del DURC interno positivo è rappresentata dalla immediata contemporanea accensione del semaforo verde per quattro mesi consecutivi. LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO RILEVAZIONE INIZIALE DI IRREGOLARITÀ PREAVVISO DI DURC INTERNO NEGATIVO Se vengono rilevate situazioni di irregolarità, si attiva all’interno del Cassetto Previdenziale una segnalazione di allarme temporaneo (semaforo giallo) Contemporaneamente viene inviata una comunicazione tramite PEC (preavviso di DURC interno negativo) recante: •indicazione delle irregolarità riscontrate; •invito a regolarizzarle entro 15 giorni; •avvertenza che, decorso inutilmente il termine, verrà generato un DURC interno negativo (TERMINE PERENTORIO) LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO PREAVVISO DI DURC INTERNO NEGATIVO LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO PREAVVISO DI DURC INTERNO NEGATIVO - ELENCO IRREGOLARITA’ LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO Mess. INPS n. 5192 del 06/06/2014 (integra e modifica Mess. 2889/2014) • il preavviso di DURC interno negativo viene inviato tramite PEC all’intermediario registrato negli archivi INPS; • Qualora non sia disponibile l’indirizzo PEC dell’intermediario, il preavviso viene inviato all’indirizzo PEC dell’azienda; • in mancanza di indirizzo PEC, la comunicazione viene spedita all’azienda con Raccomandata (art. 31, c 8, del D. L. 21 giugno 2013, n. 69); • è considerato consegnato all’interessato nella procedura PEC, all’atto della ricezione della relativa ricevuta. Qualora la procedura di recapito non vada a buon fine l’INPS provvederà ad emettere una nuova comunicazione sostitutiva della precedente; • fa decorrere (data della ricevuta di avvenuta consegna) il periodo temporale di 15 giorni utili alla regolarizzazione del debito contributivo. LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO RILEVAZIONE IRREGOLARITÀ PREAVVISO DI DURC INTERNO NEGATIVO IN CASO DI REGOLARIZZAZIONE ENTRO 15 GIORNI Se l’azienda regolarizza la propria posizione o si accerta l’insussistenza delle irregolarità, nel Cassetto Previdenziale Aziende si attiva il SEMAFORO VERDE che sostituisce il precedente segnale di temporaneo allarme e significa DURC interno POSITIVO (elaborazione tramite i sistemi informativi centrali o con l’ intervento degli operatori di sede). L’azienda potrà godere dei benefici per il mese in cui è stato attivato il SEMAFORO VERDE e per i tre mesi successivi, a prescindere dall’insorgere di una nuova situazione di irregolarità. LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO RILEVAZIONE IRREGOLARITÀ PREAVVISO DI DURC INTERNO NEGATIVO NON REGOLARIZZAZIONE ENTRO 15 GIORNI Se l’azienda NON regolarizza la propria posizione i sistemi informativi centrali attivano all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione negativa SEMAFORO ROSSO - che, sostituendosi al precedente semaforo giallo, significa DURC interno NEGATIVO. L’azienda per il mese in cui è stato attivato il semaforo rosso NON POTRA’ godere dei benefici. Tale esclusione riguarda SOLO il mese in cui si è generato il semaforo rosso; il mese successivo viene nuovamente attivato il controllo sulla posizione aziendale con lo stesso meccanismo di segnalazioni e preavvisi. LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO Primo avvio DURC interno (PEC - Maggio 2014) – Msg 4069/2014 Sono stati confermati o definitivamente esclusi i benefici pregressi, relativi ai mesi per i quali era stata sospesa la spedizione delle note di rettifica ex art. 1, c 1175, L. 296/2006 Nei confronti dei datori di lavoro che presentavano situazioni di irregolarità accertate da gennaio 2008 (entrata in vigore del “DURC interno”) e tuttora sussistenti, è stato acceso all’interno del Cassetto previdenziale aziende un semaforo giallo sul MAGGIO 2014 e contemporaneamente è stato inviato il preavviso di DURC interno negativo (p. 2 messaggio 2889/2014). LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO Primo avvio DURC interno (PEC - Maggio 2014) – Msg 4069/2014 IN CASO DI REGOLARIZZAZIONE NEI TERMINI Si accende il semaforo verde, che si sostituisce al precedente segnale di temporaneo allarme e assume il significato di DURC interno positivo. L’azienda può godere dei benefici che competerebbero – in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici – per il mese di maggio in relazione al quale è attivato il semaforo verde e per i tre mesi successivi. LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO Primo avvio DURC interno (PEC - Maggio 2014) – Msg 4069/2014 IN CASO DI MANCATA REGOLARIZZAZIONE Semaforo rosso sul mese di riferimento = DURC interno negativo su maggio 2014 L’azienda non ha potuto godere, per il mese in oggetto, dei benefici Si sono consolidati i semafori rossi precedentemente accesi, con le logiche elaborative pregresse, sui mesi precedenti per i quali non sono state spedite le note di rettifica recanti la causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”; in relazione a tali mesi rimarrà definitivamente preclusa la possibilità di godere dei benefici. LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO Note di rettifica causale “addebito art. 1, comma 1175, Legge 296/ 2006” Nella gestione precedente la nota di rettifica con la causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” svolgeva una duplice funzione: - avviso di irregolarità incompatibili con il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale; - quantificava l’addebito contributivo. LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO Note di rettifica causale “addebito art. 1, comma 1175, Legge 296/ 2006” Nel nuovo sistema di gestione del DURC interno queste note di rettifica cessano di svolgere la funzione di avviso di irregolarità, in quanto il compito di avvisare che sussistono delle irregolarità incompatibili con il godimento dei benefici compete al preavviso di DURC interno negativo. Le nuove note di rettifica con causale “addebito ex art. 1 …” contestano che non spetta il beneficio, che eventualmente l'azienda avesse esposto nel DM, per il mese a cui si riferiva il DURC interno negativo. LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO Presentazione domanda di dilazione di crediti in fase amministrativa o presso gli Agenti della riscossione Il mess. n. 5192 del 6 giugno 2014 ha precisato che • nel periodo di 15 gg assegnati dal preavviso di DURC interno negativo l’azienda può, ai fini della regolarizzazione, presentare istanza di dilazione dei debiti in fase amministrativa o presso AdR impedendo la trasformazione del semaforo giallo in rosso; • il semaforo giallo rimane sospeso fino al termine in cui deve essere definita l’istanza di dilazione ovvero, in caso di accoglimento dell’istanza, fino al termine per il versamento della 1^ rata. • scaduti tali termini, i sistemi informativi centrali verificheranno l’esito positivo/negativo del procedimento ed elaboreranno il DURC interno corrispondente, la cui validità è estesa anche ai mesi pregressi. LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO Presentazione domanda di dilazione debiti in fase amministrativa Un'unica domanda telematica, comprendente tutti i debiti contributivi in fase amministrativa, maturati in tutte le gestioni INPS (ad es. lav. dipendenti e parasubordinati). Prima dell'istanza, analisi della posizione debitoria attraverso il cassetto previdenziale. L'oggetto della dilazione è costituito dal debito contributivo, dalle sanzioni civili e dagli interessi di dilazione, pari a 6 punti oltre il tasso ufficiale di riferimento. Sono rateizzabili i debiti richiesti a mezzo avviso bonario e i debiti in fase amministrativa per cui non si ancora formato l'avviso di addebito. La rateazione può arrivare al massimo a 24 mesi, elevabili a 36 o 60 previa autorizzazione rispettivamente del Ministero del Lavoro e del MEF. Acquisita l’istanza, INPS comunica l'esito entro i successivi 15 giorni. LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO Note di rettifica causale “addebito art. 1, comma 1175, L. 296/2006” Con mess. n. 7119 del 19 settembre u.s., si precisa che in data 15 ottobre p.v. verranno notificate anche le RA recanti gli addebiti con causale “art. 1, comma 1175, della L. 296 del 2006”. Sono le RA emesse per mancato riconoscimento dei benefici contributivi conseguenti alla formazione del DURC interno negativo. Considerato che il preavviso di DURC interno negativo (poi consolidatosi in DURC negativo) ha riguardato i benefici di competenza fino a maggio 2014, non verranno notificate, anche se presenti nel Cassetto previdenziale, eventuali note di rettifica ex “art. 1” relative a mesi successivi a maggio 2014. Il mess. precisa che INPS può annullare il DURC interno negativo (forzando il semaforo rosso con lucchetto chiuso), se le irregolarità contestate col preavviso sono apparenti o sono state sanate nei termini. LA NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO Calendario spedizione preavvisi DURC interno negativo Sempre il mess. n. 7119 del 19 settembre u.s. informa che nel mese di ottobre i sistemi informativi riavvieranno le operazioni di spedizione dei preavvisi di DURC interno negativo. I preavvisi sono finalizzati a consolidare la spettanza dei benefici relativi, per lo più, al periodo da giugno a ottobre 2014, laddove per tale periodo già non operi la validità quadrimestrale di un precedente DURC interno positivo (semaforo verde con BONUS). Se il datore di lavoro, entro i termini illustrati, provvederà a sanare le irregolarità contestate, non decadrà dai benefici che competerebbero per i mesi citati. DURC: SEMPLIFICAZIONE EX DL N. 34/2014 (L. N. 78/2014) L'art. 4 del cd “Jobs act” ha previsto la semplificazione delle attuali regole sul DURC contenute in particolare nell'art. 1, c 1175, L. n. 296/2006 e nel relativo decreto attuativo 24 ottobre 2007, anche nelle disposizioni in materia di pubblici appalti, puntando su due assi: • smaterializzazione delle procedure • modifica dei requisiti di regolarità L'effettiva operatività è demandata ad un apposito decreto interministeriale che doveva essere emanato entro 60 gg. dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2014 (19 maggio scorso). DURC: SEMPLIFICAZIONE EX DL N. 34/2014 (L. N. 78/2014) Da impostazione attuale (richiesta di regolarità, istruttoria entro 30 gg., ottenimento del certificato di regolarità contributiva) verifica telematica autoprodotta dal richiedente Unica interrogazione presso archivi INPS, INAIL e Casse edili tramite il codice fiscale del soggetto per cui è richiesta l'attestazione di regolarità. Le banche dati di INPS, INAIL e Casse edili dovranno operare in piena integrazione fra loro e con riconoscimento reciproco delle informazioni disponibili. Il certificato sarà costituito dall’esito dell’interrogazione e avrà durata di 120 giorni dalla data di acquisizione. DURC: SEMPLIFICAZIONE EX DL N. 34/2014 (L. N. 78/2014) Il decreto interministeriale dovrà definire: • requisiti di regolarità; • contenuti e le modalità della verifica; • ipotesi di esclusione dalla validità dell’interrogazione telematica istantanea rispetto alla sostituzione del DURC. Inoltre: • la verifica deve riguardare i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del 2° mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata se è scaduta la presentazione del DM. • in caso di godimento di benefici normativi e contributivi ex art. 1 L. 296/2006 il decreto dovrà individuare le irregolarità pregresse da considerarsi ostative alla regolarità. NOTE DI RETTIFICA: NUOVA PROCEDURA DI GESTIONE (DM2013) INPS ha rilasciato, a seguito del rinnovato processo di gestione dei DM, la nuova procedura relativa alle RA-RP (Mess n. 2889 del 27 febbraio 2014). Sono consultabili all’interno del Cassetto previdenziale aziende (la visualizzazione era stata sospesa fino a marzo scorso). Le note di rettifica eventualmente generatesi sono visualizzabili in corrispondenza con la conclusione delle fasi elaborative centrali di calcolo di DM. Il DM è sottoposto alla fase di elaborazione interna per il calcolo nella seconda decade del mese successivo al mese in cui scade il termine di invio della denuncia stessa. Il DM relativo al mese di agosto 2014 deve essere inviata entro il 30 settembre 2014 ed è presumibile che venga elaborato per il calcolo intorno al 10 del mese di ottobre 2014. NOTE DI RETTIFICA: NUOVA PROCEDURA DI GESTIONE (DM2013) Calendario emissione note di rettifica: Fino a Luglio 2013: data spedizione dal 15.6.2014 da Agosto 2013 a Maggio 2014: dovevano essere spedite 15.9.2014 A partire dal periodo di paga Giugno 2014 la spedizione avviene nei termini normali, ovvero 60 giorni dopo la visualizzazione sul Cassetto Previdenziale. Il Mess. n. 7119 del 19 settembre u.s. dispone che la notifica della seconda tranche di RA è rinviata al 15 ottobre p.v. NOTE DI RETTIFICA: NUOVA PROCEDURA DI GESTIONE (DM2013) Note di rettifica recanti addebiti per mancato rinnovo dei benefici inerenti la cosiddetta piccola mobilità (Mess. 7119 del 19.09.2014) Le RA per addebiti contributivi relativi all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della L. 236/93 (piccola mobilità) avrebbero dovuto essere spedite il 15.9.2014. La Legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012), contravvenendo ad una prassi ventennale, non ha prorogato la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per G.M. da aziende con meno di 15 dipendenti, né rifinanziato gli incentivi in favore dei rapporti di lavoro riferiti a questi lavoratori. Pertanto, le agevolazioni sono venute meno anche se l'iscrizione dei lavoratori in “piccola mobilità” era avvenuta entro il 31 dicembre 2012. A seguito della risoluzione parlamentare del 31.07.2014, sono sospese le iniziative per il recupero degli addebiti contributivi corrispondenti e la spedizione delle relative RA è rinviata alla terza decade di novembre 2014. NOTE DI RETTIFICA E DURC INTERNO Comunicazioni con INPS Tutte le comunicazioni inerenti le RA e il DURC interno devono essere inviate tramite la funzione «contatti» del Cassetto indicando come oggetto: «DURC interno» presente all’interno della macro area «assunzioni agevolate e sgravi» per problematiche del DURC interno e RA con causale addebito ex art.1, comma 1175, L. 296/2006 ; «Note rettifica» presente all’interno della macro area «Uniemens» per tutte le altre tipologie di RA. CONTROLLI INTERNI SULLA DENUNCIA DM2013 GENERATA DAL FLUSSO UNIEMENS Le informazioni contenute nella denuncia DM2013 sono sottoposte da parte delle procedure interne di gestione a un controllo al fine di appurare: • se i codici utilizzati per esporre le particolari tipologie di lavoratori • il versamento dei contributi o il conguaglio di quote a credito dell’azienda siano compatibili, alla luce delle disposizioni normative vigenti, con l’inquadramento aziendale o siano ammessi per periodo o siano ad altro titolo fruibili. In presenza di anomalie, il DM2013 virtuale non viene sottoposto alle successive lavorazioni ma viene temporaneamente bloccato; in tal caso, si attiva la fase di ricerca e definizione dell’anomalia al fine di consentire il transito del modello alle successive fasi. SISTEMA UNIEMENS – Variazioni Le variazioni UNIEMENS trasmesse non sempre producono VIG/ Regolarizzazioni PRODUCONO VIG Quando c’è variazione del saldo In presenza di DM quadrato In presenza di DM quadrato con RA o RP (saldo comprensivo della variazione da RA o RP) con conseguente ricalcolo effettivo della RA o RP In presenza di DM quadrato con variazione di inquadramento di lavoratori con valenza contributiva(operaio/apprendista) In presenza di DM quadrato se viene aggiunto un lavoratore /codice fiscale rispetto al DM originario SISTEMA UNIEMENS – Variazioni Le variazioni UNIEMENS trasmesse NON PRODUCONO VIG Quando non c'è variazione del saldo In presenza di DM errati (ex ricicli Azienda): il DM iniziale viene ricostruito sulla base delle nuove informazioni trasmesse (es. variazione CTC non a valenza contributiva) Nel caso di DM quadrato con RA o RP quando la variazione trasmessa non va oltre il nuovo saldo comprensivo di RA o RP In presenza di DM trasmesso in ritardo: i nuovi dati trasmessi contribuiscono alla virtualizzazione del DM In presenza di DM anomalo (somma algebrica debiti/crediti superiore al dichiarato): i nuovi dati trasmessi contribuiscono alla virtualizzazione del DM e quindi al passaggio alle fasi successive sino alla quadratura In presenza di DM provvisorio (somma algebrica debiti/crediti inferiore al dichiarato): i nuovi dati trasmessi contribuiscono alla virtualizzazione del DM e quindi al passaggio alle fasi successive sino alla quadratura SISTEMA UNIEMENS – Variazioni ATTENZIONE PERO’: pur non essendoci variazione nel saldo del DM Quadrato la variazione trasmessa produce sempre VIG quando si VARIA LA MATRICOLA. RICICLO AZIENDA o DM ERRATO: incompatibilità tra C.S.C. /C.A. e C.T.C. utilizzati - il DM risulta trasmesso ma non può passare alle fasi successive (quadratura, calcolo, emissione RA o RP) RA: nota di rettifica attiva (per l’INPS) cioè a debito dell’Azienda RP: nota di rettifica passiva (per l’INPS) cioè a credito dell’Azienda PER VEDERE SE IL DM è QUADRATO, ERRATO, ANOMALO o PROVVISORIO: Servizi per le Aziende ed i Consulenti - Consultazione Denunce individuali ASPETTI PENSIONISTICI Contribuzione utile per la non riduzione della pensione anticipata in regime misto Estratto conto certificativo ex ENPALS CONTRIBUZIONE UTILE PER LA NON RIDUZIONE DELLA PENSIONE ANTICIPATA IN REGIME MISTO Messaggio n. 5280 del 11.06.2014 La riforma Monti - Fornero (L. 214/2011 – art. 24 comma 10) ha previsto nei confronti dei soggetti che: possiedono contributi anteriori al 31/12/1995 accedono alla pensione anticipata «mista» con un’età inferiore a 62 anni una riduzione sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31/12/2011 pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni CONTRIBUZIONE UTILE PER LA NON RIDUZIONE DELLA PENSIONE ANTICIPATA IN REGIME MISTO La disciplina «a regime» sarà applicabile solo per coloro che matureranno i requisiti per il pensionamento anticipato dal 2018. I principi: - il diritto al pensionamento anticipato matura con la sola anzianità contributiva prevista dalla riforma senza alcuna decurtazione per le assenze dal lavoro coperte figurativamente; - la quota di pensione retributiva maturata sarà decurtata dalla percentuale prevista in relazione alla differenza tra il limite di 62 anni e l’età effettiva al momento del pensionamento. CONTRIBUZIONE UTILE PER LA NON RIDUZIONE DELLA PENSIONE ANTICIPATA IN REGIME MISTO Lavoratori precoci Il comma 2-quater dell’art. 6 della L. n. 14/2012 ha cercato di attenuare gli effetti di tale penalizzazione limitatamente ad un certo periodo temporale. Le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da: - prestazione effettiva di lavoro; - periodi di astensione obbligatoria per maternità; - assenze per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di Cassa integrazione guadagni ordinaria. CONTRIBUZIONE UTILE PER LA NON RIDUZIONE DELLA PENSIONE ANTICIPATA IN REGIME MISTO Le ultime novità legislative A seguito di polemiche e contestazioni, il legislatore è intervenuto a fine 2013 con due norme dirette ad aggiungere ulteriori causali di assenza al predetto elenco. L. n. 125/2013 ha aggiunto alle cause di assenza che consentono di maturare la pensione anticipata senza penalizzazioni donazione sangue e emocomponenti (art. 8, c 1, L. n. 219/2005) congedi parentali di maternità e paternità (T. U. - D.Lgs. n. 151/2001). L. n. 147/2013 ha incluso inoltre alle predette assenze permessi e congedi handicap ex art. 33 L n. 104/1992 ossia i permessi orari e mensili per l’assistenza dei portatori di handicap, sia quelli fruiti direttamente dal lavoratore dipendente sia quelli utilizzati dai familiari. CONTRIBUZIONE UTILE PER LA NON RIDUZIONE DELLA PENSIONE ANTICIPATA IN REGIME MISTO Il mess. n. 5280/2014 precisa i periodi utili relativi alle nuove causali di assenza dal lavoro, che determinano l’erogazione dell’intera pensione senza decurtazione: 1) giornate di riposo fruite dai lavoratori donatori di sangue e di emocomponenti, ex art. 8, c 1, L. n. 219/2005; 2) congedi parentali di maternità e paternità previsti dal TU (astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore - artt. 32, e 36 d.lgs 151/2001) 3) tre giorni di permesso mensile (frazionabili anche in ore) fruiti dal lavoratore disabile grave, dai genitori, dal coniuge, dai parenti o affini del disabile in situazione di gravità ex art. 33, c 3, L. n. 104/1992; 4) periodi di prolungamento del congedo parentale fruiti entro 8° anno di vita del bambino disabile grave, ex art. 33, c 1, D. Lgs. n. 151/2001. CONTRIBUZIONE UTILE PER LA NON RIDUZIONE DELLA PENSIONE ANTICIPATA IN REGIME MISTO Decorrenza L’estensione delle tutele è applicata in relazione alla diversa entrata in vigore delle due norme. 1) per le assenze dovute a donazione sangue e congedi di parentali le disposizioni cui all’art 4-bis, c 1, L. n. 125/2013, sono vigore dal 31 ottobre 2013, ed esplicano effetto sulle pensioni anticipate nel regime misto, a decorrere dal 1° novembre 2013, a sia per le gestioni previdenziali che prevedono la decorrenza della pensione dal 1° giorno del mese successivo a quello della maturazione dei relativi requisiti, sia per le gestioni previdenziali nelle quali è prevista per il trattamento pensionistico la decorrenza inframensile 2) per le assenze dovute ad assistenza ai portatori di handicap la L. n. 147/2013 è in vigore dal 1° gennaio 2014 e esplica effetto sulle pensioni anticipate nel regime misto, a decorrere dal 1° febbraio 2014 a carico delle gestioni previdenziali che prevedono la decorrenza della pensione dal 1° giorno del mese successivo a quello della maturazione dei relativi requisiti. Relativamente alle pensioni anticipate nel regime misto a carico delle gestioni previdenziali nelle quali è prevista la decorrenza inframensile la decorrenza è il 2 gennaio 2014. CONTRIBUZIONE UTILE PER LA NON RIDUZIONE DELLA PENSIONE ANTICIPATA IN REGIME MISTO Il messaggio n. 5280/2014 ribadisce che le assenze indicate dal legislatore sono tassative e non possono essere allargate ad altri casi in via analogica. Le regole sull’accredito figurativo sono le stesse di prima della riforma Fornero. La valutazione delle assenze oggetto del messaggio INPS, in attuazione della legge Fornero, riguarda solo chi andrà in pensione anticipata fino al 31 dicembre 2017 con meno di 62 anni di età, per l’eventuale decurtazione della pensione in termini di importo maturato al 31 dicembre 2011. CONTRIBUZIONE UTILE PER LA NON RIDUZIONE DELLA PENSIONE ANTICIPATA IN REGIME MISTO La Pres. del Consiglio (nota 25.11.2013) precisa che l’espressione «prestazione effettiva di lavoro» si riferisce a tutti i periodi effettivamente lavorati, includendo nel concetto solo gli istituti esplicitamente citati dalla norma. A questi vanno aggiunte le ferie, istituto a fruizione obbligatoria per il lavoratore. La nota chiarisce che sono esclusi dal concetto di “prestazione effettiva” di lavoro: 1) periodi che si collocano al di fuori del rapporto di lavoro; 2) periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari benefici; 3) periodi di fruizione di istituti facoltativi non espressamente menzionati (congedo matrimoniale, congedo cure termali, l’astensione dal lavoro per sciopero ecc.); Ne consegue che le maggiorazioni dell’anzianità contributiva previste per le vittime del terrorismo e loro familiari, ai lavoratori non vedenti, ai lavoratori riconosciuti invalidi superiore al 74%, ai lavoratori esposti all’amianto ecc., comportano l’applicazione della decurtazione sulla pensione anticipata. CONTRIBUZIONE UTILE PER LA NON RIDUZIONE DELLA PENSIONE ANTICIPATA IN REGIME MISTO Fattispecie non chiarite Riscatto anni di laurea Versamenti volontari Si collocano fuori del rapporto di lavoro, ma è contribuzione versata e non figurativa ESTRATTO CONTO CERTIFICATIVO EX ENPALS Messaggio INPS n. 6058 del 17.07.2014 INPS comunica che dal 1 agosto 2014 anche gli iscritti al Fondo ex ENPALS possono richiedere l’estratto conto certificativo con le stesse modalità telematiche previste per gli iscritti alla gestione privata. L’Estratto conto certificativo (cd. ECOCERT) è il documento analitico della posizione assicurativa, ha valore certificativo e viene rilasciato dalle sedi INPS su richiesta degli assicurati vicini alla pensione. L’estensione è la diretta conseguenza dell’entrata in vigore del decreto D.L. n. 201/ 2011, che ha disposto la soppressione di INPDAP e ENPALS e l’attribuzione delle relative funzioni a INPS. ESTRATTO CONTO CERTIFICATIVO EX ENPALS Messaggio INPS n. 6058 del 17.07.2014 Le richieste di ECOCERT possono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali: WEB – accesso ai servizi telematici tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine”; Patronati, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi; Contact Center (numero verde 803164 da telefono fisso oppure da telefono cellulare il numero 06164164 a pagamento).
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