Durc interno - ODCEC Torino

Novara, 7 luglio 2014
NUOVA GESTIONE
DURC INTERNO
Messaggio INPS N. 2889 del 27 febbraio 2014
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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Legge n. 296/2006 , articolo 1, comma 1175 : subordina i benefici
normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento
Unico di regolarità Contributiva
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Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 24/10/2007:
art. 3, comma 4: prevede che l’Istituto Previdenziale, per i benefici di propria
competenza, verifichi i presupposti per il rilascio del DURC, senza emettere un
documento formale (art. 4 del decreto stesso).
articolo 7, comma 3: prevede che, in mancanza dei requisiti di regolarità,
venga emesso DURC negativo, solo dopo aver inutilmente invitato il datore
di lavoro a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni.
MESSAGGI INPS 2014
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Messaggio N. 2889 del 27 febbraio 2014: Nuovo sistema di gestione del
“DURC interno”, per l’individuazione e la contestazione delle situazioni di
irregolarità incompatibili con i benefici normativi e contributivi, previsti dalla
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Emissione delle note di
rettifica con la nuova procedura di Gestione contributiva (DM2013).
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Messaggio N. 4069 del 14/04/2014: preavviso DURC interno rinviato al
15/05/2014 - invio alle sole aziende per le quali risultino delle irregolarità
incidenti sul diritto al riconoscimento dei benefici, ovvero per le quali sono state
emesse note di rettifica con causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge
27 dicembre 2006, n. 296”.
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Messaggio N. 5192 del 06/06/2014:
Modifiche e integrazioni al messaggio 2889/2014 riguardanti le modalità di
invio
del
preavviso
e
la
gestione
delle
istanze
di
dilazione.
LA RICHIESTA DI DURC
Prima del nuovo sistema
di gestione:
Nuovo sistema di gestione
(messaggio 2889/2014):
Richiesta effettuata dal datore di
lavoro attraverso la denuncia
contributiva
(denuncia
come
idonea
manifestazione
di
volontà. circolare INPS 51/2008)
Richiesta effettuata dall’Istituto
in qualità di Ente tenuto a
riconoscere i benefici di legge
subordinati
alla
regolarità
contributiva.
COME AVVIENE IL CONTROLLO:
Con frequenza mensile i sistemi informativi centrali interrogano gli
archivi elettronici dell’Istituto per rilevare eventuali situazioni di
irregolarità incompatibili con i benefici.
Il DURC interno viene quindi elaborato periodicamente
prescindendo dall’eventuale esposizione di una agevolazione
contributiva all’interno della denuncia Uniemens.
SEMAFORI
VERDE = azienda regolare - DURC interno regolare - SI BENEFICI
GIALLO = situazione da accertare a seguito di preavviso di DURC interno
negativo
ROSSO = azienda NON regolare – DURC interno NON regolare - NO BENEFICI
IMMEDIATA REGOLARITÀ
Assenza di irregolarità: viene immediatamente attivata all’interno del
Cassetto previdenziale una segnalazione positiva (Semaforo verde) che
assume il significato di DURC interno positivo.
Il datore di lavoro può godere dei benefici che competerebbero – in base alle
norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici – per il mese in relazione al
quale è attivato il semaforo verde.
In attuazione dell’articolo 31, comma 8 ter, del decreto legge 21 giugno
2013, n. 69 – semplificazione in materia di DURC (convertito, con
modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98) il DURC interno positivo
consente anche il godimento dei benefici che competerebbero per i tre
mesi successivi, a prescindere dall’insorgere di successive situazioni di
irregolarità.
La validità quadrimestrale del DURC interno positivo rispetto ai benefici è
rappresentata dalla immediata contemporanea accensione del semaforo verde
per quattro mesi consecutivi.
RILEVAZIONE INIZIALE DI IRREGOLARITÀ
Preavviso di DURC INTERNO NEGATIVO
Nell’ipotesi in cui vengano rilevate situazioni di irregolarità, si attiva
all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione di allarme
temporaneo (Semaforo giallo), contemporaneamente viene inviata
al datore di lavoro una comunicazione (detta “preavviso di DURC
interno negativo”) - mediante posta elettronica certificata (PEC) -,
recante:
l’indicazione delle irregolarità riscontrate;
l’invito a regolarizzarle entro 15 giorni;
l’avvertenza che, decorso inutilmente il termine indicato, verrà generato
un DURC interno negativo (TERMINE PERENTORIO)
MESSAGGIO INPS N. 5192 del 06/06/2014 (INTEGRA E MODIFICA
IL MESSAGGIO 2889/2014)
il preavviso di Durc interno negativo viene inviato tramite PEC
all’intermediario.
Nell’ipotesi in cui non sia disponibile l’indirizzo PEC dell’intermediario, il
preavviso viene inviato all’indirizzo PEC dell’azienda ovvero del suo
titolare/legale rappresentante; in mancanza di indirizzo PEC, la
comunicazione viene spedita all’azienda con Raccomandata
(articolo 31, comma 8, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 ).
RILEVAZIONE INIZIALE DI IRREGOLARITÀ
Preavviso di DURC INTERNO NEGATIVO
IN CASO DI REGOLARIZZAZIONE ENTRO 15 GIORNI
SEMAFORO GIALLO
SEMAFORO VERDE
Se l’azienda regolarizza la propria posizione o viene accertata l’insussistenza
delle irregolarità, nel Cassetto previdenziale Aziende si attiva il SEMAFORO
VERDE che si sostituisce al precedente segnale di temporaneo allarme e
assume il significato di DURC interno POSITIVO (elaborazione tramite i
sistemi informativi centrali o con l’ intervento degli operatori di sede).
L’azienda potrà godere dei benefici per il mese in cui è stato attivato il
SEMAFORO VERDE e per i tre mesi successivi, a prescindere dall’insorgere
di una nuova situazione di irregolarità.
Nel Cassetto Previdenziale Aziende si accende immediatamente il
SEMAFORO VERDE per 4 mesi consecutivi
RILEVAZIONE INIZIALE DI IRREGOLARITÀ
Preavviso di DURC INTERNO NEGATIVO
IN CASO DI NON REGOLARIZZAZIONE ENTRO 15 GIORNI
SEMAFORO GIALLO
SEMAFORO ROSSO
Se l’azienda NON regolarizza la propria posizione i sistemi informativi
centrali attivano all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione
negativa - SEMAFORO ROSSO - che, sostituendosi al precedente
semaforo giallo, assume il significato di DURC interno NEGATIVO.
L’azienda per il mese nel quale è stato attivato il semaforo rosso
NON POTRA’ godere dei benefici.
Tale esclusione riguarda SOLO il mese in cui si è generato il semaforo
rosso poiché il mese successivo viene nuovamente attivato il controllo
sulla posizione aziendale con lo stesso meccanismo di segnalazioni e
preavvisi.
Le situazioni di irregolarità incompatibili con il godimento dei
benefici sono riepilogate all’interno del Cassetto previdenziale
aziende, nella sezione “Regolarità contributiva”.
CASSETTO
SIGNIFICATO PRINCIPALE
DM10 non trasmesso
mancato invio del DM10 o dell’Uniemens;
F24 non presente
omesso versamento della contribuzione dovuta
Importo minore del dovuto
versamento di parte della contribuzione dovuta
Inadempienza aperta
Inadempienza iscritta a ruolo non
notificata
Cartella non riscossa
omissione contributiva registrata nell’archivio recupero
crediti dell’INPS
omissione contributiva registrata nell’archivio recupero
crediti dell’INPS, iscritta a ruolo/ oggetto di avviso di
addebito ma non ancora notificata
omissione contributiva iscritta a ruolo/ oggetto di avviso di
addebito e notificata
PRIMO AVVIO DURC INTERNO (PEC - MAGGIO 2014)
Verranno confermati o definitivamente esclusi i benefici
pregressi, relativi ai mesi per i quali era stata sospesa la
spedizione delle note di rettifica ex art. 1, comma 1175,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Nei confronti dei datori di lavoro che presentano situazioni di
irregolarità accertate da gennaio 2008 (entrata in vigore del “DURC
interno”) e tuttora sussistenti, sarà acceso all’interno del Cassetto
previdenziale aziende un semaforo giallo sul MAGGIO 2014 e
contemporaneamente sarà inviato il preavviso di DURC interno
negativo mediante posta elettronica certificata (p. 2 messaggio
2889/2014).
IN CASO DI REGOLARIZZAZIONE NEI TERMINI:
Si accende il semaforo verde, che si sostituisce al precedente
segnale di temporaneo allarme e assume il significato di DURC
interno positivo.
Ne consegue che il datore di lavoro può godere dei benefici che
competerebbero – in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli
benefici – per il mese in relazione al quale è attivato il semaforo
verde; anche in questo caso il DURC interno positivo consente inoltre il
godimento dei benefici che competerebbero nei tre mesi
successivi, a prescindere se – nel frattempo - insorga una situazione di
irregolarità; anche in questo caso la validità quadrimestrale del DURC
interno positivo rispetto ai benefici è rappresentata dalla contemporanea
accensione del semaforo verde per quattro mesi consecutivi.
CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA REGOLARIZZAZIONE:
Semaforo rosso sul mese di riferimento (equivalente a DURC interno
negativo su maggio 2014); il datore di lavoro non potrà godere, per il
mese in oggetto, dei benefici che altrimenti gli competerebbero in base
alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici.
ATTENZIONE:
si consolideranno i semafori rossi precedentemente accesi, con le
logiche elaborative pregresse, sui mesi precedenti per i quali non
sono state spedite le note di rettifica recanti la causale “addebito
art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
in relazione a tali mesi rimarrà definitivamente preclusa la
possibilità di godere dei benefici.
NOTE DI RETTIFICA CON LA CAUSALE “ADDEBITO ART. 1,
COMMA 1175 - LEGGE 296 DEL 2006”
NELLA GESTIONE PRECEDENTE:
la nota di rettifica con la causale “addebito art. 1, comma 1175,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296” svolgeva una duplice
funzione:
-
Avviso di irregolarità incompatibili con il godimento
dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in
materia di lavoro e legislazione sociale
-
Quantificazione dell’addebito contributivo
NOTE DI RETTIFICA CON LA CAUSALE “ADDEBITO ART. 1,
COMMA 1175 - LEGGE 296 DEL 2006”
NEL NUOVO SISTEMA – MESSAGGIO 2889/2014 –
contestazione dell’addebito
Nel nuovo sistema di gestione del DURC interno le note di rettifica con la
suddetta causale cessano di svolgere la funzione di avviso di irregolarità, in
quanto il compito di avvisare che sussistono delle irregolarità incompatibili
con il godimento dei benefici è affidato ad una distinta comunicazione,
denominata “preavviso di DURC interno negativo”.
Le nuove note di rettifica con la causale “addebito art. 1 …”
svolgeranno il compito di contestare al datore di lavoro che non spetta
il beneficio, che il datore di lavoro abbia eventualmente esposto nella
denuncia contributiva per il mese cui si riferiva il nuovo DURC interno
negativo.
ESEMPIO NOTA DI RETTIFICA
Situazione aziendale Semafori Nuovo controllo
Mancato pagamento aprile 2014
GIALLO: ( giugno) Invio PEC del preavviso di DURC interno negativo
con invito a regolarizzare entro 15 gg
Se l’azienda NON regolarizza entro 15 gg:
ROSSO per giugno 2014
Se l’azienda espone un beneficio nella denuncia di giugno 2014:
- Viene emessa NDR con causale «addebito art. 1» per giugno 2014
- Se dopo l’emissione della NDR l’azienda paga l’insoluto di aprile, la
NDR con causale «addebito art.1» NON PUO’ ESSERE ANNULLATA
ed E’ DOVUTA
CALENDARIO EMISSIONE NOTE DI RETTIFICA:
Fino a Luglio 2013: data spedizione dal 15.6.2014
da Agosto 2013 a Maggio 2014: data spedizione 15.9.2014
A partire dal periodo di paga Giugno 2014 la spedizione avverrà nei termini
normali, ovvero 60 giorni dopo la visualizzazione sul Cassetto Previdenziale.
Le note di rettifica riferite ad addebiti contributivi relativi all’assunzione di
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della l. 236/93 ( piccola
mobilità) saranno spedite il 15.9.2014
Attenzione: le future note di rettifica per addebito ex art.1 comma
1175 legge 296/2006 saranno definitive, non sarà più possibile
chiederne l’annullamento in seguito a regolarizzazione tardiva.
FUNZIONI PER INTERMEDIARIO
All’interno del Cassetto Previdenziale Aziende è stata inserita
una funzionalità «EVIDENZE SU POSIZIONI»:
le singole situazioni di irregolarità sono aggregabili per codice
fiscale del contribuente, per posizione contributiva, per tipo di
irregolarità.
Tali informazioni sono comunque visualizzabili anche nelle
specifiche sezioni del Cassetto, individuate per oggetto.
COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni inerenti le note di rettifica e/o il DURC interno
devono essere inviate tramite la funzione «contatti» del Cassetto
indicando:
1) oggetto «DURC interno» presente all’interno della macro area
« assunzioni agevolate e sgravi» per problematiche del DURC interno
e NDR con causale addebito art.1;
2) oggetto « note rettifica» presente all’interno della macro area
«uniemens» per tutte le altre tipologie di NDR;
Per la consulenza su casi particolari è possibile prenotare un
appuntamento tramite la funzione «contatti» del Cassetto scegliendo
l’oggetto « DURC interno» e indicando nel testo «richiesta di
appuntamento»
Grazie per l’attenzione