Pag. Il giorno 11 marzo 2014, alle ore 8,30, in Verona, Via dell’Artigliere n. 8, in Sala Terzian di Palazzo Giuliari, si riunisce il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Verona. Sono presenti: Componenti Prof. Prof. Prof.ssa Prof.ssa Prof.ssa Prof. Prof. Prof. Prof.ssa Prof. Prof.ssa Prof. Prof. Prof.ssa Prof.ssa Dott. Dott.ssa Dott. Dott.ssa Dott.ssa Dott. Dott. Dott.ssa Sig. Sig.ra Sig. Dott. Nicola SARTOR Diego LUBIAN Roberta FACCHINETTI Luigina MORTARI Marina BENTIVOGLIO Aldo SCARPA Giovanni VALLINI Giovanni ROSSI Luisa PRANDI Domenico GIRELLI Maria Paola BONACINA Giorgio MION Felice GAMBIN Flavia BAZZONI Francesca MONTI Ivan RUSSO Federica DE CORDOVA Donato ZIPETO Flavia GUZZO Giovanna BRENDOLAN Giorgio GUGOLE Mauro MARRELLA Debora OLIOSO Alberto BONOMI Mariagiovanna SANDRI Sergio CAU Andrea LA LUCE - Rettore - Direttore di Dipartimento Area Scienze Giuridiche ed Econ. - Direttore di Dipartimento Area Scienze Umane - Direttore di Dipartimento Area Scienze Umane (3) - Direttore di Dipartimento Area Scienze Vita e Salute (6) - Direttore di Dipartimento Area Scienze Vita e Salute (5) - Direttore di Dipartimento Area Scienze e Ingegneria - Rappr. Prof. Ordinari Area Scienze Giuridiche.ed Econ. - Rappr. Prof. Ordinari Area Scienze Umane - Rappr. Prof. Ordinari Area Scienze Vita e Salute - Rappr. Prof. Ordinari Area Scienze e Ingegneria - Rappr. Prof. Associati Area Scienze Giuridiche ed Econ. - Rappr. Prof. Associati Area Scienze Umane - Rappr. Prof. Associati Area Scienze Vita e Salute - Rappr. Prof. Associati Area Scienze e Ingegneria - Rappr. Ricercatori Area Scienze Giuridiche ed Econ. - Rappr. Ricercatori Area Scienze Umane (4) - Rappr. Ricercatori Area Scienze Vita e Salute - Rappr. Ricercatori Area Scienze e Ingegneria - Rappr. Personale Tecnico-Amministrativo - Rappr. Personale Tecnico-Amministrativo (8) - Rappr. Personale Tecnico-Amministrativo - Rappr. Personale Tecnico-Amministrativo - Rappresentante degli Studenti (2) - Rappresentante degli Studenti (7) - Rappresentante degli Studenti (1) - Rappresentante degli Studenti P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P AG P P P P Ai sensi dell’art. 16, comma 4 dello Statuto, partecipano alla riunione: - Pro Rettore Vicario - Presidente del Nucleo di Valutazione - Direttore Generale prof. Giancesare GUIDI prof. Emilio BARTEZZAGHI dott. Giulio COGGIOLA PITTONI P AG P P = presente; AG = assente giustificato A = assente. Presiede il Rettore, prof. Nicola SARTOR. Esercita le funzioni di Segretario il dott. Giulio COGGIOLA PITTONI, partecipa inoltre alla seduta la dott.ssa Barbara Caracciolo, Responsabile della Segreteria Organi di Ateneo e la dott.ssa Eliana Vantini della Segreteria Organi di Ateneo, ai fini di fornire al Direttore un supporto tecnico qualificato per la regolare redazione del verbale. Pag. Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta per trattare il seguente: ORDINE DEL GIORNO 1. Comunicazioni; 2. Approvazione verbale seduta del 28 gennaio 2014. 3. AREA RICERCA 3.1 Costituzione Spin Off di Ateneo: parere. 4. DIREZIONE GENERALE 4.1 Convenzione tra l’Università degli Studi di Verona e il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI) – Approvazione. 4.2 Convenzione tra l’Università degli Studi di Verona e l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio di Verona (ESU) per l’istituzione di un insegnamento di lingua cinese presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere. 4.3 Regolamento del Centro Interdipartimentale di Servizio alla Ricerca Sperimentale che utilizza Animali da Laboratorio (C.I.R.S.A.L.). Modifica – approvazione. 5. DIREZIONE PERSONALE 5.1 Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010. Modifica. 6. RATIFICA DECRETI RETTORALI 6.1 Decreto Rettorale “Tirocini Formativi Attivi e Percorsi Abilitanti Speciali – incompatibilità, contemporaneo iscrizione e sospensione” – Ratifica. 7. Varie ed eventuali (anche in previsione della definizione di procedure in corso) (1) Entra in seduta alle ore 9.00 all’inizio della discussione del punto n.4.2 odg e lascia la seduta alle ore 11.34 durante la pausa. (2) Lascia la seduta alle ore 11.34 durante la pausa. (3) Entra in seduta alle ore 12.10 durante la trattazione del punto n. 5.1. (4) Rientra dalla pausa alle ore 12.10 durante la trattazione del punto n. 5.1 e lascia la seduta alla fine della trattazione del punto n. 5.1. (5) Lascia temporaneamente la seduta alle 12.15 e rientra in seduta alle 12.20 durante la trattazione del punto n. 5.1. (6) Entra in seduta alle ore 12.10 durante la trattazione del punto n. 5.1. (7) Lascia la seduta alle ore 12.10 durante la trattazione del punto n. 5.1. (8) Lascia la seduta alle ore 12.30 durante la trattazione del punto n. 5.1. La seduta è stata tolta alle ore 13.25. Le decisioni adottate nella presente seduta hanno effetto immediato: il testo formale e definitivo del verbale sarà approvato in una seduta successiva. Pag. SENATO ACCADEMICO DELL’ 11/03/2014 Struttura proponente: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti e p.c.: tutte le Direzioni ed Aree in Staff OGGETTO: 1 a) - COMUNICAZIONI – Linee guida AQ processi dell’Offerta formativa dell’Ateneo di Verona. Il Rettore comunica che, al fine di adeguare le procedure di Ateneo relative alla progettazione, revisione e modifica dei corsi di studio alle direttive emanate dal Ministero e dall’ANVUR, sono state predisposte delle “Linee guida AQ processi dell’Offerta formativa dell’Ateneo di Verona”, che diventeranno operative a partire dall’a.a. 2014/2015. Le Linee Guida in oggetto sono state inviate in data 12 febbraio 2014 ai Direttori di Dipartimento, ai Presidenti dei Collegi Didattici, ai Referenti dei Corsi di Studio, al Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, al Presidio per l'Assicurazione della Qualità, e alle U.O. didattiche, che hanno fatto pervenire le proprie osservazioni non sostanziali in merito, che sono state pertanto recepite, come da allegato n.1 composto di n. 6 pagine. Il Rettore precisa che si tratta di un documento operativo, mirante a regolare i processi di istituzione, attivazione e modifica dei corsi di laurea e le relative tempistiche, senza incidere sui regolamenti vigenti, e in particolare, sul Regolamento Didattico di Ateneo. Il Rettore comunica altresì che a breve si renderà necessario disciplinare alcuni aspetti relativi alla didattica, con particolare riferimento ai docenti garanti, ai carichi didattici e alla stabilità dell’offerta formativa, che saranno pertanto oggetto di deliberazione da parte del Senato Accademico Il Senato Accademico prende atto. Pag. SENATO ACCADEMICO DELL’ 11/03/2014 Struttura competente: Segreteria Organi di Ateneo e p.c.: tutte le Direzioni ed Aree in Staff OGGETTO: 2 - Approvazione verbale seduta del 28 gennaio 2014. Il Rettore ricorda che è stato consegnato ai membri del Senato Accademico il verbale della seduta del 28 gennaio 2014. Il Rettore, dopo aver chiesto ai Signori Componenti se vi siano osservazioni in merito alla stesura del suddetto verbale, constata la mancanza di rilievi e lo pone all'approvazione. Il Senato Accademico all’unanimità, approva. Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. Pag. SENATO ACCADEMICO DELL’ 11/03/2014 Struttura proponente: Area Ricerca e p.c.: Tutte le Direzioni ed Aree in Staff OGGETTO: 3.1 – Costituzione Spin Off di Ateneo: parere. Il Rettore ricorda che il Senato Accademico del 25 febbraio 2014, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del 7 febbraio 2014, ha approvato il nuovo Regolamento Spin off dell’Università degli Studi di Verona e come previsto dall’art. 3 co.1 lett. c) del suddetto Regolamento, è stata costituita con D.R. 560/2014 del 4 marzo 2014, la Commissione Brevetti e Spin off . Il Rettore informa che alla data del 3 marzo u.s. è pervenuta al Liaison Office dell’Area Ricerca, la documentazione relativa alla costituzione di due spin off da parte rispettivamente di: Dott. Davide Zerbato, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Informatica, che ha già costituito la società “BBZ s.r.l.” e acquisito in data 18 febbraio 2014 il parere favorevole della struttura di afferenza, che viene proposto come “spin off accreditato presso l’Università di Verona”; Dott. Matteo Cristani, ricercatore per il settore scientifico disciplinare INF/01 – INFORMATICA presso il Dipartimento di Informatica, che acquisito in data 10 febbraio 2014 il parere favorevole della struttura di afferenza, che viene proposto come “spin off dell’Università di Verona”. Il Rettore rende noto che la Commissione Brevetti Spin Off, nella riunione del 5 marzo u.s., allegato 1 – Verbale n.1 composto da 07 pagine ha attentamente preso in esame la documentazione presentata dai proponenti gli spin off, evidenziando quanto segue: - per la società “BBZ srl”, proposta dal Dott. Davide Zerbato, allegato 2 composto da 61 pagine la Commissione esprime un giudizio complessivamente positivo sul progetto industriale, sulla presenza di un’analisi del mercato di sbocco in linea con i dati finanziari contenuti nel prospetto di bilancio, che risultano coerenti con le esigenze di sviluppo del progetto. Inoltre la Commissione, acquisita la disponibilità del Prof. Paolo Fiorini, ordinario del Dipartimento di Informatica, di entrare nella compagine sociale, come richiesto dall’art. 2 co. 1 lett. a) e b) del regolamento, divenendone pertanto proponente unitamente al Dott. Davide Zerbato, dopo aver verificato la completezza, pertinenza e congruenza della proposta di fruizione di spazi, attrezzature e servizi da parte dell’Ateneo, all’unanimità approva che la società “BBZ s.r.l.”, venga denominata “spin off accreditato presso l’Università degli Studi di Verona”, ai sensi rispettivamente dell’art. 2 co. 4 lett. c) penultimo punto; - per la proposta di spin off “D-Nest Web” del Dott. Matteo Cristani, la Commissione pur apprezzandone il progetto scientifico in essa contenuto, rileva alcune incertezze nella definizione del Business Plan e nel progetto imprenditoriale, che richiedono un necessario approfondimento attraverso l’audizione del referente. Pertanto la Commissione all’unanimità si riserva di esprimere in una successiva riunione la valutazione sul progetto di spin off e delibera di invitare il Dott. Matteo Cristani alla prossima riunione prevista per il giorno 24 marzo p.v. ore 15:30 per un supplemento di istruttoria ed in particolare per la verifica della sostenibilità finanziaria dell’iniziativa. Il Rettore, considerata l’importanza e l’innovatività dell’iniziativa “BBZ srl”, propone ai Signori Senatori di considerare l’impresa “BBZ s.r.l”, uno “Spin off accreditato presso l’Università degli Studi di Verona”, consentendone l’uso della relativa denominazione ai sensi del regolamento di Ateneo. Pag. Il Senato Accademico - udita la relazione del Rettore; - visto la documentazione presentata dal Dott. Davide Zerbato del Dipartimento di Informatica; - visto la delibera del Consiglio di Dipartimento di Informatica del 18 febbraio 2014; - visto il verbale della Commissione Brevetti Spin Off riunitasi in data 5 marzo 2014; all’unanimità, delibera di dare il proprio parere favorevole a considerare l’impresa BBZ s.r.l uno “Spin off accreditato presso l’Università degli Studi di Verona”. Pag. SENATO ACCADEMICO DELL’ 11/03/2014 Struttura proponente: Direzione Generale - Area Affari Generali ee p.c.: Tutte le Direzioni ed Aree in Staff Legali OGGETTO: 4.1 - Convenzione tra l’Università degli studi di Verona e il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI) - Approvazione. Il Rettore ricorda che l’Ateneo, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2009, ha aderito al Consorzio Interuniversitario Nazionale (CINI) al fine di sviluppare con le Università consorziate attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico nel settore dell’informatica. Il CINI, in data 29 novembre 2013, ha approvato l’attivazione di Laboratori Tematici Nazionali a Rete, in base alle previsioni dello Statuto e dei Regolamenti dello stesso. Il Rettore informa che la Commissione Tecnico-Scientifica del Centro di Biomedicina Computazionale (CBMC) dell’Ateneo, nella riunione del 29 gennaio 2014, ha approvato lo schema di convenzione con il CINI per la costituzione di una sede (“Nodo”) del Laboratorio InfoLife allegato n. 1 composto da n. 3 pagine. La convenzione prevede, in particolare: a) la messa a disposizione al CINI da parte del CBMC, in comodato d’uso gratuito, per la durata della convenzione (tre anni), dei locali situati nel Blocco Biologici e l’interconnessione della sede alle reti telefoniche e telematiche del CINI; b) l’installazione da parte del CINI di eventuali attrezzature di ricerca per i progetti che saranno sviluppati; c) la messa a disposizione a titolo gratuito di dette attrezzature a ricercatori dell’Ateneo; d) la possibilità per studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica e dottorato dell’Ateneo di frequentare la sede per attività di tesi, di formazione, di ricerca, di tirocinio, secondo i progetti formativi individuali concordati con i relativi Corsi di Studio; e) le spese per eventuali riadattamenti dei locali della sede e per gli arredi necessari nonché di traffico telefonico verso l’esterno della sede a carico del CINI. Il Rettore chiede pertanto al Senato Accademico di approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Verona e il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI), come da testo allegato. Il Senato Accademico - udita la relazione del Rettore; esaminato il testo della convenzione tra l’Università degli Studi di Verona e il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI) all’unanimità delibera di approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Verona e il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI) dando mandato al Rettore di sottoscrivere il relativo atto. Pag. SENATO ACCADEMICO DELL’ 11/03/2014 Struttura competente: Direzione Generale - Area Affari Generali e Legali e p.c.: A tutte le Direzioni ed Aree in Staff OGGETTO: 4.2 - Convenzione tra l’Università degli Studi di Verona e l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio di Verona (ESU) per l’istituzione di un insegnamento di lingua cinese presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere. Il Rettore informa che il Direttore del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Prof.ssa Roberta Facchinetti, con nota del 20 febbraio 2014, ha trasmesso il verbale del Consiglio di Dipartimento del 29 gennaio 2014, di approvazione della proposta di una “Convenzione per l’istituzione dell’insegnamento della lingua cinese presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Verona”. L’iniziativa nasce dalla volontà, manifestata nel corso di alcuni incontri svoltisi tra la Prof.ssa Facchinetti, il Presidente dell’Esu-Ardsu di Verona Prof. Domenico Francullo, e il Direttore dell’Esu-Ardsu di Verona Dott. Gabriele Verza, circa l’opportunità di strutturare forme di collaborazione reciproca per attivare insegnamenti universitari di carattere linguistico, nell’ottica e con la finalità di incrementare l’offerta didattica e formativa proposta dall’Ateneo. La convenzione allegato n. 1 composto da n. 7 pagine prevede di introdurre l’insegnamento della lingua cinese nell’ambito dell’offerta formativa di Ateneo per il tramite del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e, in particolare: - l’attivazione, in via sperimentale, di tre cicli annuali di insegnamento di lingua cinese nell’ambito dell’offerta formativa del Dipartimento, secondo le seguenti modalità: • n.1 corso di alfabetizzazione di lingua cinese della durata di sessanta ore (cinquanta di didattica frontale e dieci di e-learning) con un numero massimo di venticinque partecipanti ai fini dell’attribuzione di n. 5 CFU in ambito D/F quale attività formativa a scelta libera dello studente o terza lingua per i corsi della LM38 (Laurea in Lingue per la comunicazione turistica e commerciale) e L12 (Laurea in lingue e culture per il commercio internazionale). • n. 1 corso di post alfabetizzazione di lingua cinese della durata di quaranta ore di didattica frontale con un numero massimo di venticinque partecipanti ai fini dell’attribuzione di n. 4 CFU in ambito F per il corso della LM38. - l’organizzazione, per ogni ciclo di insegnamento, di uno stage di formazione linguistica in Cina in rapporto di funzionalità e complementarietà rispetto ai corsi attivati. Il docente del corso di lingua cinese viene individuato attraverso un concorso pubblico bandito dal Dipartimento proponente. L’Università si impegna a stipulare con il vincitore un contratto annuale di insegnamento per un impegno complessivo di 100 ore. L’incarico è rinnovabile annualmente, ai sensi della vigente normativa in materia, previa valutazione positiva sull’attività svolta l’anno precedente. I costi previsti per l’attività di insegnamento sono coperti dall’Esu-Ardsu di Verona che si impegna ad erogare al nostro Ateneo un contributo complessivo di € 21.000,00, sufficiente a coprire i costi complessivi dei tre cicli di insegnamento: € 7.000,00 per il 2014, € 7.000,00 per il 2015, € 7.000,00 per il 2016. Parimenti, i costi per la realizzazione dello stage di formazione linguistica in Cina sono sostenuti dall’EsuArdsu di Verona ed integrati da un contributo a carico dei partecipanti. Il Rettore informa, pertanto, che dalla Convenzione oggetto della presente delibera non deriva alcun onere di natura economico-finanziaria a carico dell’Ateneo. Il Rettore cede la parola alla Prof.ssa Facchinetti che illustra il progetto in esame. Pag. Si apre una breve discussione alla quale partecipano i Componenti Monti, Facchinetti, Cau, Bentivoglio ed il Rettore, al termine della quale emerge la richiesta relativa alla possibilità di estendere l’iniziativa anche agli studenti di altri corsi di laurea nonché ai docenti. La Prof.ssa Facchinetti, con riferimento alla prima richiesta, ritiene che l’estensione agli studenti di altri corsi di laurea sia possibile sia pure compatibilmente con il numero massimo degli iscritti. Perplessità emergono invece con riferimento alla estensione dell’iniziativa ai docenti, tenuto conto che l’ESU stanzia i propri fondi a favore degli studenti. In ogni caso la partecipazione alle lezioni da parte dei docenti può sempre avvenire in qualità di uditori. Il Rettore chiede al Senato Accademico di esprimersi in merito. Il Senato Accademico - udita la relazione del Rettore; - vista la nota del 20 febbraio 2014 del Direttore del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Prof.ssa Roberta Facchinetti; - visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere del 29 gennaio 2014; - esaminato il testo dell’atto convenzionale; all’unanimità, esprime parere favorevole al testo della “Convenzione per l’istituzione dell’insegnamento della lingua cinese presso il dipartimento di lingue e letterature straniere dell’Università degli Studi di Verona” e alla partecipazione di detta iniziativa estesa anche agli studenti di altri corsi di laurea, compatibilmente con il numero massimo degli iscritti. Il Senato Accademico esprime il proprio ringraziamento al Presidente e al Direttore dell’ESU per la bontà dell’iniziativa. Pag. SENATO ACCADEMICO DELL’ 11/03/2014 Struttura competente: Direzione Generale - Area Affari Generali e p.c.: A tutte le Direzioni ed Aree in Staff e Legali OGGETTO: 4.3 - Regolamento del Centro Interdipartimentale di Servizio alla Ricerca Sperimentale che utilizza Animali da Laboratorio (C.I.R.S.A.L.). Modifica - approvazione. Il Rettore informa che il Presidente del Centro Interdipartimentale di Servizio alla Ricerca Sperimentale che utilizza Animali da Laboratorio - C.I.R.S.A.L., Prof. Carlo Zancanaro, con nota pervenuta in data 24 ottobre 2013, ha trasmesso il verbale del Comitato Tecnico Scientifico del 17 ottobre 2013, relativo alle proposte di modifica degli articoli 3, 5, 7, 8, 9 e 10 del Regolamento del Centro come di seguito indicate. PROPOSTA MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGOLAMENTO IN VIGORE PROPOSTE DI MODIFICA Regolamento C.I.R.S.A.L. - Centro interdipartimentale di servizi alla ricerca sperimentale che utilizza animali da laboratorio Regolamento C.I.R.S.A.L. - Centro interdipartimentale di servizi alla ricerca sperimentale che utilizza animali da laboratorio TITOLO I - Costituzione e finalità TITOLO I - Costituzione e finalità …O M I S S I S… …O M I S S I S… Art. 3 Sede Lo stabilimento utilizzatore ed allevatore del CIRSAL si articola su due sedi ubicate presso il Policlinico “G. B. Rossi” - Istituti Biologici, blocco 1 e la Sezione di Farmacologia del Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica, in Strada Le Grazie 8 – 37134 Verona. La rappresentanza del CIRSAL è temporaneamente ubicata presso il Dipartimento del Presidente. Art. 3 Sede Lo stabilimento utilizzatore ed allevatore del CIRSAL si articola su due sedi ubicate presso gli Istituti Biologici dell’Università degli Studi di Verona, in Strada le Grazie 8 e nella palazzina 41 del Policlinico GB. Rossi, Piazzale L.A. Scuro 10. La rappresentanza del CIRSAL è ubicata presso il Dipartimento del Presidente. …O M I S S I S… …O M I S S I S… Art. 5 Autonomia Il CIRSAL ha autonomia gestionale, amministrativa, finanziaria e di spesa, nei limiti e alle condizioni previste dallo Statuto e delle disposizioni del Regolamento di Contabilità e Finanza dell’Ateneo. L’Università, mediante apposito finanziamento annuale, concorre insieme ai Dipartimenti interessati alle spese di funzionamento del CIRSAL. Al CIRSAL si applicano le stesse procedure di controllo previste per i Dipartimenti. Art. 5 Autonomia Il CIRSAL ha autonomia gestionale, amministrativa, finanziaria e di spesa, nei limiti e alle condizioni previste dallo Statuto e delle disposizioni del Regolamento di Contabilità e Finanza dell’Ateneo. L’Università, mediante apposito finanziamento annuale, concorre insieme ai dipartimenti interessati alle spese di funzionamento del CIRSAL. Al CIRSAL si applicano le stesse procedure di controllo previste per i Dipartimenti. Al Centro viene assegnato un Segretario amministrativo che partecipa alle riunioni degli organi con funzioni verbalizzanti e provvede agli adempimenti di carattere amministrativo e contabile. L’incarico al Segretario è attribuito dal Direttore Generale –sentito il Presidente del CIRSAL- al personale amministrativo che sia in possesso dei requisiti richiesti. …O M I S S I S… …O M I S S I S… Pag. Art. 7 Il Presidente Il Presidente eletto rappresenta il CIRSAL presso l’Ateneo e nei suoi rapporti con Enti pubblici e privati. Egli è il garante gestionale della struttura nei suoi aspetti amministrativi, organizzativi e sanitari. Il Presidente viene eletto dai componenti del CTS tra i docenti di ruolo facenti parte del Comitato suddetto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Anche al fine di garantire opportuna terzietà di valutazione da parte del Presidente, il Dipartimento interessato procede alla nomina di un proprio delegato al fine di sostituire quello eletto Presidente. Il Presidente rimane in carica tre anni accademici e può essere rieletto fino ad un massimo di tre mandati consecutivi. E’ compito del Presidente riunire il Comitato, redigere l’ordine del giorno, e trasmettere i verbali delle riunioni al Rettore e ai Direttori dei Dipartimenti coinvolti ed ai membri del CTS. Le riunioni del Comitato si terranno almeno ogni due mesi e, comunque, quando il Presidente lo ritenesse necessario. Il Presidente sarà comunque tenuto ad inserire all’ordine del giorno eventuali argomenti richiesti da almeno il trenta per cento dei componenti del CTS. Il Presidente predispone: a) il piano annuale delle attività e le richieste di spazi, personale e risorse finanziarie sulla base delle attività svolte o programmate; b) la relazione annuale sui risultati conseguiti, corredata di relativa documentazione; c) il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo corredati di una dettagliata relazione coadiuvato dal segretario; d) l’acquisto di attrezzature e di materiale anche bibliografico necessari al funzionamento del CIRSAL; e) l’uso delle attrezzature in dotazione al CIRSAL; f) la riparazione e la manutenzione di attrezzature di uso comune; g) il tariffario. Il Presidente assicura inoltre l’esecuzione delle delibere del CTS. Per gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile il Presidente si avvale del Segretario. Art. 8 Il Comitato Tecnico-Scientifico per la Cura e l’Utilizzo degli animali Il Comitato Tecnico-Scientifico per la Cura e l’Utilizzo degli animali (CTS) è l’organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento del CIRSAL. Esso è costituito da un rappresentante per ogni Dipartimento afferente al Centro o da un suo sostituto, nominato dal rispettivo Consiglio di Dipartimento e scelto fra il proprio personale docente e ricercatore. Tale rappresentanza può essere elevata a due Rappresentanti (ed un solo sostituto) Art. 7 Il Presidente Il Presidente viene eletto dai componenti del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) tra i docenti di ruolo facenti parte del Comitato suddetto. In prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, in seconda votazione il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, in terza votazione a maggioranza semplice dei votanti. Sarà eletto il candidato che riporterà il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo. A parità di anzianità in ruolo, prevarrà il più anziano anagraficamente. Può essere eletto Presidente un docente di prima fascia con esperienza di gestione in ambito accademico e adeguata esperienza di sperimentazione animale. Le candidature potranno essere formalizzate all’inizio della riunione del CTS convocata per l’elezione. Anche al fine di garantire l’opportuna terzietà del Presidente, il Dipartimento di afferenza provvede a sostituirlo nominando un nuovo delegato. Il Presidente rimane in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta. Il Presidente: - rappresenta il CIRSAL presso l’Ateneo e nei rapporti con Enti pubblici e privati; - convoca il CTS, predispone l’ordine del giorno, i verbali e ne dirige i lavori; - sottopone al CTS i bilanci; - cura l’attuazione delle delibere del CTS; - cura gli atti amministrativi finanziari e contabili della struttura; - è garante del corretto funzionamento della struttura; - il Presidente propone la nomina fra i membri del CTS di un Vice Presidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impossibilità o assenza. Art. 8 Il Comitato Tecnico Scientifico per la Cura e l’Utilizzo degli animali. Il Comitato Tecnico Scientifico per la Cura e l’Utilizzo degli animali (CTS) è l’organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento del CIRSAL. Il CTS è costituito da un rappresentante per ogni Dipartimento afferente al Centro o da un suo sostituto, nominati dal rispettivo Consiglio di Dipartimento e scelto fra il proprio personale docente e ricercatore. Il numero di rappresentanti può essere elevato a due (più un solo Pag. per quei Dipartimenti che annoverano più di cinque Responsabili di progetti di ricerca attivi. Fanno inoltre parte del Comitato Tecnico Scientifico il Veterinario, il Direttore Tecnico dello stabilimento e il Segretario amministrativo (solo con funzioni di Segretario verbalizzante). Il CTS nella sua prima riunione elegge il Presidente; le riunioni del CTS sono valide in presenza del cinquanta per cento più uno degli aventi diritto. Le decisioni del CTS sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale la decisione del Presidente. Il CTS ha i seguenti compiti: a) approvare annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo; b) esprimere parere sui progetti di ricerca entro trenta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda. Il CTS comunica al responsabile del progetto le proprie decisioni con parere motivato. c) promuovere l’aggiornamento professionale del personale addetto all’utilizzo degli animali; d) redigere, a cadenza annuale, un rapporto complessivo sull’andamento dei propri lavori da trasmettere al Ministero della Salute. Nell’analisi dei progetti, il CTS deve considerare: a) la rilevanza tecnico-scientifica del progetto; b) la corretta applicazione delle leggi vigenti in materia; c) gli obblighi derivanti dalle normative europee e internazionali o dalle farmacopee ufficiali per lo sviluppo e la sicurezza dei farmaci e i saggi tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali; d) la possibilità di suggerire la sostituzione di una o più tecniche o procedure con metodi alternativi all’utilizzo degli animali; e) l’adeguata formazione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto. sostituto) per quei Dipartimenti che annoverano più di 5 responsabili di progetti di ricerca attivi nei due anni precedenti. Fanno parte del Comitato Tecnico Scientifico il Veterinario, il Direttore Tecnico dello stabilimento e il Segretario amministrativo (solo con funzioni di segretario verbalizzante). Le riunioni del CTS sono valide in presenza del cinquanta per cento più uno degli aventi diritto. Le decisioni del CTS sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale la decisione del Presidente. IL CTS ha i seguenti compiti: - elegge il Presidente; - approva annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo; - delibera le spese eccedenti il 10% dell’FFO; - delibera le modifiche del presente Regolamento da sottoporre al controllo del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni statuarie relative ai regolamenti delle strutture scientifiche; - approva le variazioni al regolamento interno; - approva il tariffario; - elabora e presenta proposte all’Ateneo per lo sviluppo e il miglioramento dei propri servizi; - valuta eventuali richieste di utilizzo dello stabilimento da parte di enti pubblici o privati e stipula le relative convenzioni e contratti; - esprime parere sui progetti di ricerca entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda. Il CTS comunica al responsabile di progetto le proprie decisioni con parere motivato. Nell’analisi dei progetti, il CTS deve considerare: a) la rilevanza tecnico-scientifica del progetto; b) la corretta applicazione delle leggi vigenti in materia; c) gli obblighi derivanti dalle normative europee e internazionali o dalle farmacopee ufficiali per lo sviluppo e la sicurezza dei farmaci e i saggi tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali; d) la possibilità di suggerire la sostituzione di una o più tecniche o procedure con metodi alternativi all’utilizzo degli animali; e) l’adeguata formazione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto. Il CTS valuterà eventuali richieste di utilizzo dello stabilimento da parte di enti pubblici o privati e potrà stipulare convenzioni. Art. 9 Il Direttore Tecnico dello Stabilimento Il Direttore tecnico dello stabilimento utilizzatoreallevatore viene nominato dal Rettore tra le persone in possesso della formazione professionale specifica con attribuzione di un incarico triennale, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico. Art. 9 Il Direttore Tecnico dello Stabilimento Il Direttore Tecnico dello stabilimento utilizzatoreallevatore viene nominato dal Rettore su proposta del CTS ed è scelto tra il personale tecnico con contratto a tempo indeterminato dell’Università di Verona –almeno di categoria D- che sia in possesso di formazione Pag. Egli garantisce l’uso corretto delle attrezzature in conformità ai regolamenti interni e le modalità di sistemazione e le condizioni di permanenza degli animali nello stabilimento secondo gli standard qualitativi previsti dalle leggi vigenti; attesta la conformità della formazione del personale alle disposizioni di legge; relaziona al CTS sull’attività del personale da lui coordinato. scientifica e professionale adeguata. Nel caso non fosse identificabile tra i personale di Ateneo una figura con caratteristiche adeguate si ricorre ad un esterno mediante contratto di collaborazione nelle forme previste dalla legge. L’incarico è quadriennale e rinnovabile, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico. E’ compito del Direttore: - garantire le modalità di sistemazione e le condizioni di permanenza degli animali nello stabilimento secondo gli standard qualitativi previsti dalle leggi vigenti; - coordinare il funzionamento dei servizi e delle apparecchiature a disposizione del CIRSAL, garantendone l’efficienza in conformità ai regolamenti interni; - formulare proposte per l’aggiornamento tecnologico del Centro e collaborare alla predisposizione del piano e dei programmi di sviluppo da sottoporre all’approvazione del CTS; - coordinare la gestione amministrativa e il personale assegnato al CIRSAL, facendone relazione almeno annuale al CTS; - vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti al veterinario; - curare la custodia, la compilazione e la vidimazione dei registri obbligatori previsti dalla normativa vigente per la firma del Presidente; - redigere e trasmette la relazione annuale prevista per legge al Ministero della Sanità per la firma del Presidente; - collaborare con il veterinario per la stesura del piano di monitoraggio sanitario, per la gestione dello stato sanitario dello stabulario e per l’organizzazione di corsi ed eventi formativi per gli utenti del CIRSAL; - promuovere la formazione e l’aggiornamento del personale tecnico in servizio presso il Centro; - curare l’esecuzione delle delibere del Comitato Tecnico Scientifico; - proporre al Comitato Tecnico Scientifico variazioni al regolamento del Centro e l’acquisto di nuove attrezzature al fine di ottimizzarne la funzionalità in base alle esigenze dell’utenza; - collaborare con gli uffici dell’Ateneo nell’istruzione delle pratiche che riguardano la situazione strutturale e organizzativa, e l’attività del CIRSAL. Art. 10 Il veterinario Il medico veterinario è responsabile del controllo sanitario degli animali; controlla la corretta esecuzione delle procedure e delle tecniche allo scopo di evitare agli stessi danni e sofferenze inutili. Il Veterinario prescrive inoltre i trattamenti terapeutici necessari. Art. 10 Il veterinario Il medico veterinario viene reperito tramite contratto di collaborazione nelle forme previste dalla legge. Egli è responsabile del benessere degli animali e controlla la corretta esecuzione delle procedure e delle tecniche sperimentali allo scopo di evitare agli stessi danni e sofferenze inutili in conformità alla legge vigente. Collabora con il Direttore Tecnico per la stesura del piano di monitoraggio sanitario, per la gestione dello stato sanitario dello stabulario e per l’organizzazione di corsi Pag. ed eventi formativi per gli utenti del CIRSAL. Coadiuva i ricercatori nella stesura e nella gestione dei protocolli di ricerca. Cura gli aspetti legislativi e i rapporti con le Autorità competenti. Riferisce del suo operato al CTS annualmente e ogniqualvolta richiesto. Il Rettore riassume brevemente le motivazioni a supporto delle citate modifiche ed in particolare: art. 5: viene introdotta la figura del Segretario Amministrativo avente il compito di partecipare, con funzione di verbalizzante, alle riunioni degli organi e di provvedere agli adempimenti di carattere amministrativo e contabile del Centro. L’incarico è attribuito dal Direttore Generale, sentito il Presidente del CIRSAL, al personale amministrativo in possesso dei requisiti richiesti; art. 7: viene perfezionata la modalità di elezione del Presidente con la previsione di tre possibili votazioni (maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione, maggioranza assoluta dei votanti in seconda, maggioranza semplice dei votanti in terza). Viene, inoltre, introdotto il limite dei due mandati consecutivi, anziché i tre previsti dal precedente regolamento; artt. 8, 9 e 10: vengono rivisti, implementati ed ulteriormente specificati compiti e funzioni del Comitato Tecnico Scientifico, del Direttore Tecnico dello stabilimento e del Veterinario competente. Il Rettore ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 febbraio 2014, ha espresso parere favorevole alle proposte di modifica illustrate. Il Rettore chiede al Senato Accademico di deliberare in merito. Il Senato Accademico - udita la relazione del Rettore; visto il Regolamento del C.I.R.S.A.L. emanato con Decreto Rettorale 22 marzo 2001 n. 12087 e s.m.i.; visto il verbale della Comitato Tecnico Scientifico del Cirsal del 17 ottobre 2013; visto il parere espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 febbraio 2014; all’unanimità delibera di approvare le proposte di modifica al Regolamento del Centro Interdipartimentale di servizi C.I.R.S.AL. nel testo di seguito riportato: Regolamento C.I.R.S.A.L. - Centro interdipartimentale di servizi alla ricerca sperimentale che utilizza animali da laboratorio TITOLO I Costituzione e finalità Art. 1 Costituzione del Centro Il Centro Interdipartimentale di Servizi per la Ricerca Sperimentale che utilizza Animali da Laboratorio, d’ora innanzi denominato C.I.R.S.A.L., viene costituito con Decreto del Rettore n. 12087 del 22 marzo 2001. Ai fini del D.L.vo 27.1.1992 n. 116, l’Università degli Studi di Verona si configura come stabilimento utilizzatore e allevatore unico. Il Centro è costituito attualmente dai Dipartimenti di cui all’allegato 1) del presente Regolamento. I Dipartimenti che all’atto dell’istituzione non hanno aderito al CIRSAL possono chiedere di afferire ad esso. Pag. La richiesta in tal senso, motivata da esigenze dei ricercatori di utilizzare animali da laboratorio, dovrà essere approvata dal Consiglio di Dipartimento ed inviata, completa dei nomi del Rappresentante e del sostituto ufficialmente designati, al Presidente del CIRSAL affinché la sottoponga all’esame del Comitato TecnicoScientifico, che si pronuncerà in merito. La delibera adottata dovrà essere inviata per conoscenza al Rettore dal Presidente del CIRSAL. I Dipartimenti, con delibera motivata dei loro Consigli, qualora ritengano che siano esaurite le esigenze di afferenza al CIRSAL, inviano al Presidente – e per conoscenza al Rettore – comunicazione scritta di recesso. Art. 2 Finalità IL CIRSAL ha lo scopo di agevolare lo sviluppo della ricerca scientifica che necessita dell’uso di animali da laboratorio. Tale attività si svolge nel rispetto rigoroso delle norme e delle procedure che tutelano il benessere degli animali. Il CIRSAL coordina e gestisce le strutture destinate alla stabulazione degli animali da laboratorio, garantisce la sicurezza degli ambienti e organizza il personale operante nello stabilimento. Il CIRSAL collabora con i Responsabili dei progetti di Ricerca creando le condizioni necessarie affinché tali ricerche si possano svolgere. Art. 3 Sede Lo stabilimento utilizzatore ed allevatore del CIRSAL si articola su due sedi ubicate presso gli Istituti Biologici dell’Università degli Studi di Verona, in Strada le Grazie 8 e nella palazzina 41 del Policlinico GB. Rossi, Piazzale L.A. Scuro 10. La rappresentanza del CIRSAL è ubicata presso il Dipartimento del Presidente. Art.4 Risorse Umane Per l’adempimento dei propri fini istituzionali il Centro si avvale delle risorse umane messe a disposizione dall’Amministrazione Universitaria. TITOLO II Organizzazione Art. 5 Autonomia Il CIRSAL ha autonomia gestionale, amministrativa, finanziaria e di spesa, nei limiti e alle condizioni previste dallo Statuto e delle disposizioni del Regolamento di Contabilità e Finanza dell’Ateneo. L’Università, mediante apposito finanziamento annuale, concorre insieme ai dipartimenti interessati alle spese di funzionamento del CIRSAL. Al CIRSAL si applicano le stesse procedure di controllo previste per i Dipartimenti. Al Centro viene assegnato un Segretario amministrativo che partecipa alle riunioni degli organi con funzioni verbalizzanti e provvede agli adempimenti di carattere amministrativo e contabile. L’incarico al Segretario è attribuito dal Direttore Generale –sentito il Presidente del CIRSAL- al personale amministrativo che sia in possesso dei requisiti richiesti. Art. 6 Organi Sono organi del CIRSAL: 1. Il Presidente; 2. Il Comitato Tecnico Scientifico per la Cura e l’Utilizzo degli animali (d’ora innanzi CTS); 3. Il Direttore tecnico dello Stabilimento. Pag. Art. 7 Il Presidente Il Presidente viene eletto dai componenti del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) tra i docenti di ruolo facenti parte del Comitato suddetto. In prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, in seconda votazione il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, in terza votazione a maggioranza semplice dei votanti. Sarà eletto il candidato che riporterà il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo. A parità di anzianità in ruolo, prevarrà il più anziano anagraficamente. Può essere eletto Presidente un docente di prima fascia con esperienza di gestione in ambito accademico e adeguata esperienza di sperimentazione animale. Le candidature potranno essere formalizzate all’inizio della riunione del CTS convocata per l’elezione. Anche al fine di garantire l’opportuna terzietà del Presidente, il Dipartimento di afferenza provvede a sostituirlo nominando un nuovo delegato. Il Presidente rimane in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta. Il Presidente: - rappresenta il CIRSAL presso l’Ateneo e nei rapporti con Enti pubblici e privati; - convoca il CTS, predispone l’ordine del giorno, i verbali e ne dirige i lavori; - sottopone al CTS i bilanci; - cura l’attuazione delle delibere del CTS; - cura gli atti amministrativi finanziari e contabili della struttura; - è garante del corretto funzionamento della struttura; - il Presidente propone la nomina fra i membri del CTS di un Vice Presidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impossibilità o assenza. Art. 8 Il Comitato Tecnico-Scientifico per la Cura e l’Utilizzo degli animali Il Comitato Tecnico Scientifico per la Cura e l’Utilizzo degli animali (CTS) è l’organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento del CIRSAL. Il CTS è costituito da un rappresentante per ogni Dipartimento afferente al Centro o da un suo sostituto, nominati dal rispettivo Consiglio di Dipartimento e scelto fra il proprio personale docente e ricercatore. Il numero di rappresentanti può essere elevato a due (più un solo sostituto) per quei Dipartimenti che annoverano più di 5 responsabili di progetti di ricerca attivi nei due anni precedenti. Fanno parte del Comitato Tecnico Scientifico il Veterinario, il Direttore Tecnico dello stabilimento e il Segretario amministrativo (solo con funzioni di segretario verbalizzante). Le riunioni del CTS sono valide in presenza del cinquanta per cento più uno degli aventi diritto. Le decisioni del CTS sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale la decisione del Presidente. IL CTS ha i seguenti compiti: - elegge il Presidente; - approva annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo; - delibera le spese eccedenti il 10% dell’FFO; - delibera le modifiche del presente Regolamento da sottoporre al controllo del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni statuarie relative ai regolamenti delle strutture scientifiche; - approva le variazioni al regolamento interno; - approva il tariffario; - elabora e presenta proposte all’Ateneo per lo sviluppo e il miglioramento dei propri servizi; - valuta eventuali richieste di utilizzo dello stabilimento da parte di enti pubblici o privati e stipula le relative convenzioni e contratti; - esprime parere sui progetti di ricerca entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda. Il CTS comunica al responsabile di progetto le proprie decisioni con parere motivato. Pag. Nell’analisi dei progetti, il CTS deve considerare: a) la rilevanza tecnico-scientifica del progetto; b) la corretta applicazione delle leggi vigenti in materia; c) gli obblighi derivanti dalle normative europee e internazionali o dalle farmacopee ufficiali per lo sviluppo e la sicurezza dei farmaci e i saggi tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali; d) la possibilità di suggerire la sostituzione di una o più tecniche o procedure con metodi alternativi all’utilizzo degli animali; e) l’adeguata formazione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto. Art. 9 Il Direttore Tecnico dello Stabilimento Il Direttore Tecnico dello stabilimento utilizzatore-allevatore viene nominato dal Rettore su proposta del CTS ed è scelto tra il personale tecnico con contratto a tempo indeterminato dell’Università di Verona –almeno di categoria D- che sia in possesso di formazione scientifica e professionale adeguata. Nel caso non fosse identificabile tra i personale di Ateneo una figura con caratteristiche adeguate si ricorre ad un esterno mediante contratto di collaborazione nelle forme previste dalla legge. L’incarico è quadriennale e rinnovabile, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico. E’ compito del Direttore: - garantire le modalità di sistemazione e le condizioni di permanenza degli animali nello stabilimento secondo gli standard qualitativi previsti dalle leggi vigenti; - coordinare il funzionamento dei servizi e delle apparecchiature a disposizione del CIRSAL, garantendone l’efficienza in conformità ai regolamenti interni; - formulare proposte per l’aggiornamento tecnologico del Centro e collaborare alla predisposizione del piano e dei programmi di sviluppo da sottoporre all’approvazione del CTS; - coordinare la gestione amministrativa e il personale assegnato al CIRSAL, facendone relazione almeno annuale al CTS; - vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti al veterinario; - curare la custodia, la compilazione e la vidimazione dei registri obbligatori previsti dalla normativa vigente per la firma del Presidente; - redigere e trasmette la relazione annuale prevista per legge al Ministero della Sanità per la firma del Presidente; - collaborare con il veterinario per la stesura del piano di monitoraggio sanitario, per la gestione dello stato sanitario dello stabulario e per l’organizzazione di corsi ed eventi formativi per gli utenti del CIRSAL; - promuovere la formazione e l’aggiornamento del personale tecnico in servizio presso il Centro; - curare l’esecuzione delle delibere del Comitato Tecnico Scientifico; - proporre al Comitato Tecnico Scientifico variazioni al regolamento del Centro e l’acquisto di nuove attrezzature al fine di ottimizzarne la funzionalità in base alle esigenze dell’utenza; - collaborare con gli uffici dell’Ateneo nell’istruzione delle pratiche che riguardano la situazione strutturale e organizzativa, e l’attività del CIRSAL. Art. 10 Il veterinario Il medico veterinario viene reperito tramite contratto di collaborazione nelle forme previste dalla legge. Egli è responsabile del benessere degli animali e controlla la corretta esecuzione delle procedure e delle tecniche sperimentali allo scopo di evitare agli stessi danni e sofferenze inutili in conformità alla legge vigente. Collabora con il Direttore Tecnico per la stesura del piano di monitoraggio sanitario, per la gestione dello stato sanitario dello stabulario e per l’organizzazione di corsi ed eventi formativi per gli utenti del CIRSAL. Coadiuva i ricercatori nella stesura e nella gestione dei protocolli di ricerca. Cura gli aspetti legislativi e i rapporti con le Autorità competenti. Riferisce del suo operato al CTS annualmente e ogniqualvolta richiesto. Pag. Art. 11 Utenti del CIRSAL Il personale dell’Università degli Studi di Verona, docente, ricercatore e tecnico, in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi vigenti, può divenire utente interno del CIRSAL e usufruire delle sue risorse, nei modi e nei limiti di cui ai successivi commi e nel rispetto del regolamento degli stabilimenti e della normativa vigente. Possono altresì accedere al CIRSAL, in qualità di collaboratori, tutti coloro che siano stati autorizzati a svolgere un lavoro di ricerca presso l’Università degli Studi di Verona; essi possono accedere al CIRSAL solo sotto la responsabilità di un utente interno che ne dà comunicazione al Presidente del CIRSAL. Detti collaboratori sono tenuti al pieno rispetto del regolamento degli stabilimenti e della normativa vigente. Art. 12 Partecipazione alle spese e finanziamento Le spese di consumo per la stabulazione e la cura degli animali ospitati sono a carico degli utilizzatori, responsabili delle ricerche, in relazione all’utilizzo e sulla base del tariffario vigente. Per gli “utenti interni” l’addebito delle spese di consumo è fissato con cadenza trimestrale. Alle spese di funzionamento contribuiscono: 1. L’Università, mediante apposito finanziamento annuale; essa inoltre può finanziare interventi straordinari finalizzati; 2. I Dipartimenti con specifici fondi per la Ricerca da essi indicati. L’Azienda Ospedaliera può collaborare con il CIRSAL attraverso apposita convenzione. Il CIRSAL può ricevere altri contributi da enti pubblici e privati previa accettazione del CTS per la Cura e l’Utilizzo degli animali nel rispetto del Regolamento di Contabilità e Finanza dell’Ateneo. Art.13 Modifiche di regolamento Le modifiche al presente Regolamento devono essere proposte dal CTS ed approvate dagli Organi Accademici dell’Ateneo. ALLEGATO 1) Il Centro interdipartimentale di servizi alla ricerca sperimentale che utilizza animali da laboratorio (C.I.R.S.A.L.), è attualmente costituito dai seguenti Dipartimenti: - Dipartimento di Biotecnologie; Dipartimento di Chirurgia; Dipartimento di Medicina; Dipartimento di Patologia e Diagnostica; Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità; Dipartimento di Scienze della Vita e della Riproduzione; Dipartimento di Scienze Neurologiche e del Movimento; Dipartimento di Informatica. Pag. SENATO ACCADEMICO DELL’ 11/03/2014 Struttura proponente: Direzione Personale e p.c.: Tutte le Direzioni ed Aree in Staff OGGETTO: 5.1 - Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010. Modifica. Il Rettore ricorda che il Legislatore, con l’emanazione della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, ha dettato le norme che disciplinano l’istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale (art. 16) e i criteri sulla base dei quali le Università sono tenute a disciplinare la chiamata dei professori universitari con propri regolamenti adottati ai sensi della Legge 9 maggio 1989, n. 168 (art. 18). Il Rettore fa presente che il Senato Accademico in composizione allargata, nella seduta del 22 novembre 2011, ha deliberato il “Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010”, emanato con D.R. n. 3468/2011 del 30 dicembre 2011 e successivamente modificato con D.R. n. 2/2012 del 9 gennaio 2012. Il Rettore rammenta altresì di aver informato il Senato Accademico, nella seduta del 28 gennaio 2014, della necessità di nominare un Gruppo di lavoro tecnico per la revisione del regolamento in argomento, con il compito di approfondire, in particolare, la disciplina delle chiamate all’esito di procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010, e l’eventuale estensione al rapporto di coniugio della impossibilità di partecipazione alle procedure di chiamata di cui all’art. 18 della citata Legge, nonché al conferimento di assegni di ricerca, alla stipulazione di contratti per ricercatore a tempo determinato e per contratti a qualsiasi titolo erogati dall’Ateneo, per i parenti e affini fino al 4° grado con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione. La Dottoressa Federica de Cordova interviene a nome dei rappresentanti RU richiamando la seduta del Senato del 12.11.2013, in cui erano state discusse le modalità di reclutamento secondo procedura selettiva e valutativa; ricorda che in quella circostanza era emersa la volontà, da parte del Rettore, di utilizzare lo strumento delle chiamate valutative nella quota del 50% delle risorse disponibili. La dottoressa chiede adesso conferma che quella volontà sussista a tutt'oggi e che vengano messe in atto tutte le azioni necessarie affinché tale scelta possa essere portata a compimento, in considerazione che le scadenze per l'espletamento delle procedure di reclutamento ministeriali sono fissate, ad oggi, al 30.10.2014 per i P.O. 2013. Il Rettore riferisce che il Gruppo di lavoro tecnico, con la consulenza del Prof. Giovanni Sala, ha approfondito la disciplina delle predette procedure valutative e in particolare le parti del regolamento relative alle commissioni, all’oggetto della valutazione, ai criteri di valutazione, al termine di conclusione del procedimento e la proposta di chiamata del candidato valutato, nonché alle incompatibilità previste dalla legge per i rapporti di parentela e affinità fino al quarto grado compreso. Nel rilevare come il legislatore, menzionando i rapporti di parentela e di affinità, non abbia espressamente fatto riferimento a quello di coniugio (nella disciplina del codice civile distinto da parentela e affinità), il Prof. Sala, pur riscontrando l’esistenza di un primo orientamento giurisprudenziale favorevole all’estensione in via analogica dell’incompatibilità riferita al coniugio, ritiene che le norme – come quella della incompatibilità - che limitano il diritto al lavoro ed all’accesso ai pubblici uffici non siano suscettibili di interpretazione analogica o comunque estensiva. L’adeguamento a tale orientamento giurisprudenziale appare, poi, particolarmente pregiudizievole per i coniugi che abbiano contratto matrimonio prima della entrata in vigore della Legge 240/2010 e che prestano servizio presso il medesimo Dipartimento, vedendosi entrambi penalizzati nelle legittime aspettative di crescita professionale. Tale interpretazione potrebbe, inoltre, innescare meccanismi di mobilità interna in contrasto con l’organizzazione della didattica e della Pag. ricerca dei Dipartimenti, attualmente costituiti secondo specifiche ed omogenee aree tematiche, al fine di eludere la norma. All’esito degli approfondimenti effettuati, il Rettore propone al Senato il testo del regolamento emendato con la precisazione che il regime delle incompatibilità non si applica ai rapporti di coniugio in virtù di matrimoni contratti prima dell’entrata in vigore della Legge 240/2010 di cui all’ allegato n. 1 composto di n. 15 pagine. Si apre un’ampia ed articolata discussione alla quale partecipano i Componenti Vallini, Bonacina, Monti, Gambin, Gugole, Guzzo, Girelli, Russo, Bazzoni, Rossi, De Cordova, Zipeto, Facchinetti, Mortari, Bentivoglio, Prandi, il Direttore Generale ed il Rettore. Chiede la parola il Prof. Vallini “il quale esordisce manifestando il proprio dissenso circa l’impostazione che il Magnifico Rettore ha voluto imprimere al problema del rapporto di coniugio quale possibile causa ostativa per la chiamata di professori da parte dei Dipartimenti nei quali sia attivo il coniuge del docente oggetto della chiamata medesima. Il Prof. Vallini, prima di procedere all’articolazione del proprio intervento, si dichiara ampiamente insoddisfatto del ricorso al Prof. Giovanni Sala da parte del Magnifico Rettore per un parere pro veritate relativamente alla corretta interpretazione dello spirito della Legge 240/2010 in materia di incompatibilità con riferimento al coniugio, ritenendo che tale parere avrebbe dovuto essere domandato a soggetto con caratteristiche quantomeno di maggiore terzietà in termini di appartenenza ad Ateneo od altra istituzione comunque diversi da quello del richiedente e, magari, di competenza dottrinale – nel merito - più specifica. Perciò - in mancanza di un ripensamento ai fini dell’estensione del rapporto di coniugio tra le incompatibilità citate all’interno del Regolamento di Ateneo per la Disciplina delle Chiamate di Professori – il Prof. Vallini anticipa che esprimerà voto contrario o di astensione a fronte della specifica delibera. Passando alle motivazioni del proprio dissenso, il Prof. Vallini – attraverso citazione di un’estesa casistica di atenei (tra gli altri Udine, Genova, Firenze, Palermo) presso i quali il rapporto di coniugio è stato inserito tra le cause di impedimento di chiamata di professori da parte di Dipartimenti al cui interno siano in organico i rispettivi coniugi – sottolinea come l’Università di Verona invece di dare un segno tangibile di contrasto al familismo – per altro coerentemente con lo spirito genuino della Riforma Gelmini – rischi di arroccarsi su posizioni di retroguardia. Viene fatto riferimento a recenti illuminanti sentenze sia del TAR [1] sia del Consiglio di Stato [2] circa l’interpretazione estensiva del coniugio tra le condizioni di impedimento di attribuzione di posizioni a tempo determinato o indeterminato a persone legate da rapporto coniugale con docenti/ricercatori del Dipartimento responsabile delle attribuzioni medesime. Il Prof. Vallini cita inoltre un articolato documento a cura dell’Ufficio Studi e validato dal Comitato Scientifico del CODAU (Convegno Permanente dei Direttori Amministrativi e Dirigenti delle Università Italiane) [3] in cui si afferma che “Il rapporto di parentela e coniugio devono essere considerati tra le incompatibilità di cui all’art. 18, comma 1, lett. b) e c) Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) e nella normativa vigente.” Viene infine data lettura di un passaggio del rapporto su Le Incompatibilità Familiari nel Diritto Pubblico [4] a cura del Gruppo di Pisa/Dibattito Aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale: “Di particolare interesse, infine, risultano pure i regolamenti emanati specificamente in attuazione dell’art. 18 della l. n. 240/2010 e che, in taluni casi, ampliandone ancora una volta la portata, prevedono, ad esempio, che non possano essere reclutati docenti, ricercatori e assegnisti che siano non solo parenti o affini, ma anche coniugi di professori afferenti al dipartimento che formula la proposta, ovvero del rettore, del direttore generale o di un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo [ ... ] “ e ancora “Da ultimo, anche sul versante [ ... ] della carriera accademica universitaria, come già in parte rilevato, il regime sanzionatorio apprestato non sembra potersi ritenere esente da profili di problematicità, visto che a occuparsi di verificare la sussistenza in concreto delle cause di incompatibilità familiare sono, sostanzialmente, organi di autogoverno che, di fatto, difficilmente sono sollecitati a intervenire dai diretti interessati, come sembrerebbe in prima battuta auspicare la normativa di riferimento.” Il Prof. Vallini conclude con la sollecitazione a che il Senato Accademico voglia darsi regole di schietto Pag. orientamento a contrasto del familismo universitario come tangibile segnale di incentivazione della trasparenza e del merito. [1] T.A.R. Abruzzo – L’Aquila – Sez. I – Sentenza 25 ottobre 2012, n. 703. [2] Consiglio di Stato - Sez. VI, n. 5284/2013 e Sez. VI, n. 1270/2013. [3] Ufficio Studi CODAU (2013). Rapporto su coniugio e incompatibilità parentale [file:///Volumes/Cruzer/UFFICIO_STUDI/rapporto_coniugio/incompatibilità parenti e coniuge.htm] [4] Bailo F. (2013). LE INCOMPATIBILITÀ FAMILIARI NEL DIRITTO PUBBLICO. Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa “La famiglia davanti ai suoi giudici”, Catania 7-8 giugno 2013”. La Prof.ssa Francesca Monti interviene per sottoporre all’attenzione del Senato Accademico alcune riflessioni: “1) In molti punti occorre sostituire idoneità con abilitazione, idoneo con abilitato, etc 2) Sulla locuzione “ruolo equivalente” riferita ai membri delle Commissioni: non sempre è previsto il riconoscimento automatico del ruolo equivalente; non ricordo se la presenza di un commissario non docente universitario inquadrato nel ruolo equivalente sia prevista dalla 240. Domandiamoci se vogliamo implementarlo (ancora, non ricordo se è rimasto nel decreto sulla incentivazione della programmazione triennale) e in quel caso teniamo presente che si può fare riferimento alle tabelle CUN solo in alcuni casi, esse devono ancora essere aggiornate in particolare per quanto attiene al personale di istituti di ricerca stranieri, pertanto in questi casi occorrerà’ far richiesta al CUN per il riconoscimento. 3) Sull’art. 22 comma 2: chiedo che ne valutiamo attentamente il significato. Esso implica che non faremo RUB se non dopo il primo gennaio 2015, che essi saranno valutati secondo la procedura prevista entro il 2017, e che potranno prendere servizio come associati nel 2018. Infatti i ricercatori B devono essere valutati entro il triennio ma possono prendere servizio solo allo scadere del triennio. Teniamo presente che dobbiamo sicuramente prevedere l’acquisizione di un RUB sui punti organico della programmazione triennale e che riteniamo che il triennio di riferimento sia il 2012-2013-2014. La previsione dell’articolo 22 mi sembra in sostanza nei fatti superflua perchè di fatto non fa altro che dire che non faremo ricercatori di tipo B nel 2014, e spero che questo sia possibile considerando la necessità’ che abbiamo del RUB da agganciato alla posizione di PO acquisita. Mi chiedo quindi se non sia meglio evitare rischi anche considerando che non siamo certi di quale sia il triennio di riferimento e se non sia meglio, invece che scrivere “sarà”, scrivere “può essere” o limitarsi piuttosto a precisare che le chiamate di abilitati interni ex art 24 si potranno fare solo entro la fine del 2017. 4) Sull’art. 15 comma 2: non mi è chiaro cosa si intenda dicendo che “l’assegnazione dei posti da coprire e’ deliberata dal CdD e approvata dal CdA”. Forse si intende che l’attivazione delle procedure e’ proposta con delibera del CdD e sottoposta all’approvazione del CdA previo parere del Senato? A mio avviso va riscritto. 5) Sull’art. 19 comma 1: non si può dire “chiamata del candidato idoneo”, dobbiamo modificare per più motivi: teniamo presente che precedentemente prevediamo di poter attivare un’unica procedura per più posizioni, e teniamo presente che i candidati fra i quali il dipartimento sceglie chi chiamare non sono “idonei” ma sono “valutati positivamente”. Il comma 1 dell’art. 19 va a mio avviso modificato. 6) Sull’art. 18 comma 3. Teniamo presente che stiamo dicendo che nel bando si indica il settore concorsuale con eventuale indicazione del settore disciplinare. Teniamo presente che possono partecipare per legge alle procedure ex art 18 della 240 gli abilitati in tutto il macrosettore, quindi dobbiamo pensare che questo si estenda anche alle procedure valutative. Primo punto: Se noi diciamo che il dipartimento può utilizzare l’elenco dei valutati positivamente in assenza di candidati in possesso dell’ “abilitazione scientifica nazionale” (non “idoneità“), di quale abilitazione stiamo parlando? nel SC o piuttosto a norma di legge nel macrosettore? Questo aspetto impatta anche sulla valutazione dei candidati fatta da parte della commissione che viene nominata pensando al SSD e qui mi aggancio al secondo punto: che ne è dei candidati valutati negativamente? Trovo questa previsione dell’art 18 comma 3 davvero iniqua. Supponiamo che tutti gli abilitati nel macrosettore abbiano fatto domanda, supponiamo che siano otto, che quattro siano valutati positivamente e quattro negativamente (sappiamo che ci può essere anche una questione sottile di differenziazione di competenze fra SSD e SC oltre che di macrosettore). Mettiamo che le posizioni coperte siano solo due e che per quattro anni dalla loro abilitazione non ci siano nuovi abilitati. Vuol dire che per i prossimi quattro anni solo gli altri due abilitati valutati positivamente avranno la possibilità di essere Pag. chiamati, mentre i quattro valutati negativamente non lo potranno essere. Dobbiamo invece prevedere che sia data la possibilità a tutti di ripresentarsi prevedendo di dover sempre ogni volta fare un nuovo bando. Prevedere un nuovo bando ogni volta secondo me è comunque più equo perché la valutazione va fatta in quel momento, a maggior ragione se si tiene presente la questione SSD, SC, macrosettore, per cui congelare una rosa di valutati positivamente è davvero una operazione estremamente critica, e quindi la mia proposta è di abolire completamente il comma 3 dell’art 18 del regolamento”. La Prof.ssa Maria Paola Bonacina fa la seguente dichiarazione: “Non parlo a difesa del matrimonio; non parlo a difesa della famiglia; parlo, come sempre, a difesa della libertà individuale, e, segnatamente, della libertà individuale femminile. La storia della libertà individuale femminile è stata diversa dalla storia della libertà individuale maschile, e questo non va mai dimenticato. Si sta discutendo se si debba proibire la promozione o assunzione come professoressa o professore di una persona che sia coniuge di una professoressa o professore nello stesso dipartimento, sulla base dell'articolo della Legge 240 che proibisce le chiamate di parenti e affini fino al quarto grado. Si vorrebbe estendere la proibizione ai coniugi, nonostante questi non siano nè parenti nè affini nel diritto civile. Si invoca il principio del "lex dixit minus quam voluit", ma questo è un principio da usarsi con cautela estrema, perchè altrimenti può aprire la strada all'arbitrio. Dal punto di vista pratico, non si considera che non si vive con il cognato o il figlio adulto, mentre si vive con il coniuge. Soffriamo già a causa di leggi autoritarie; perchè avere regolamenti ancora più autoritari? Guardiamo alla questione dal punto di vista della libertà individuale femminile. Chi abbraccia la carriera accademica, soprattutto nelle discipline scientifiche o ingegneristiche, lavora per anni fino a 80 ore la settimana in laboratorio/dipartimento, e spesso negli anni in cui è fisiologicamente più probabile innamorarsi e sposarsi, così che è probabile che il o la coniuge sia una persona nello stesso ramo. In teoria, questo dovrebbe toccare donne e uomini nello stesso modo, ma le statistiche dicono che non è così: un'accademica ha una probabilità molto più alta di un accademico di sposare una persona che è a sua volta in accademia, e questo è particolarmente vero nelle discipline scientifiche e ingegneristiche. Per esempio, negli Stati Uniti d'America, l'83% delle scienziate sposate è sposata a uno studioso o studiosa, mentre solo il 54% degli scienziati sposati lo è. Qui si misura la differenza di gradi di libertà: un uomo è di fatto più libero, nel senso che ne ha maggiori possibilità, di sposare qualcuno che fa un altro mestiere, o qualcuno con un titolo di studio inferiore. Inoltre, è un dato statistico che quando messe davanti alla scelta tra carriera dell'uomo e carriera della donna, le coppie scelgano la prima. Perchè? Perché a parità di capacità e qualificazioni, l'uomo guadagna mediamente di più, per il solo fatto di essere nato uomo. Dunque è razionale per la coppia, e ancor più per la famiglia, puntare sull'uomo. Giova ricordare che l'Italia è in fondo alle classifiche dell'Unione Europea a 28 per tutti e tre questi parametri: accesso delle donne al lavoro, possibilità di carriera per le donne, e differenziale salariale uomo-donna fatti uguali tutti gli altri fattori. Da questi elementi segue che una normativa che proibisca l'assunzione o promozione di coniugi avrà mediamente molto più impatto negativo sulla carriera accademica di una donna, che non sulla carriera accademica di un uomo, e contribuirà a preservare e ad aumentare lo svantaggio femminile in termini di accesso al lavoro, possibilità di carriera, e differenziale salariale, e questo soprattutto nelle discipline dove le donne sono già sotto-rappresentate, come quelle scientifiche e ingegneristiche, e sotto-rappresentate soprattutto nelle fasce più alte della carriera”. Il Prof. Felice Gambin chiede che il testo del Regolamento in oggetto sia esaminato da parte del Senato Accademico nella seduta odierna articolo per articolo. Tale richiesta viene unanimemente condivisa dal Senato Accademico. Alle ore 11.34 il Rettore sospende la seduta per una breve pausa. Pag. La seduta riprende alle ore 11.54 con la presenza di tutti i Componenti ad eccezione delle Prof.sse Luigina Mortari e Marina Bentivoglio, della dott.ssa Federica De Cordova e degli studenti Sergio Cau ed Alberto Bonomi, risultando pertanto presenti n. 21 Componenti. Il Rettore si sofferma sugli articoli del Regolamento, oggetto di interventi e di discussione da parte dei Componenti, riepilogando le possibili modifiche da apportare al testo. In particolare: art. 2, comma 3 Testo proposto dal Gruppo di Lavoro Modifica proposta in Senato Accademico Art. 2 Presupposti e limiti Art. 2 Presupposti e limiti 3. Ai procedimenti per la chiamata di cui al presente regolamento, non possono partecipare i candidati aventi un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso o di coniugio per matrimonio contratto dopo l’entrata in vigore della Legge 240/2010 con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 3. Ai procedimenti per la chiamata di cui al presente regolamento, non possono partecipare ai sensi dell’art. 18, primo comma, lettere b) e c) della Legge n. 240/2010, i candidati aventi un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. art. 2, comma 4 Testo proposto dal Gruppo di Lavoro Modifica proposta in Senato Accademico Art. 2 Presupposti e limiti Art. 2 Presupposti e limiti 4. Il regime delle incompatibilità previsto dall’art. 18, primo comma lett. b) e c) non si applica alle chiamate disposte ai sensi dell’art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005 e successive modifiche. 4. Il regime delle incompatibilità previsto dal precedente comma non si applica ai rapporti di coniugio né alle chiamate disposte ai sensi dell’art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005 e successive modifiche. Il Rettore chiede al Senato Accademico di deliberare in merito alle modifiche proposte all’art. 3, commi 3 e 4, volte a sancire l’esclusione del rapporto di coniugio dal regime delle incompatibilità nei procedimenti per la chiamata di cui alla legge n. 240/2010. Il Senato Accademico con n. 14 voti favorevoli (Scarpa, Bonacina, Monti, Girelli, Guzzo, Bazzoni, Zipeto, Sandri, Facchinetti, Prandi, Russo, Mion, Lubian, Rettore), con n. 6 voti contrari (Vallini, Gugole, Brendolan, la Luce, Gambin, Rossi) ed n. 1 astenuto (Marrella) approva le modifiche introdotte all’articolo 3, commi 3 e 4. Alle ore 12.10 rientrano in seduta la Prof.ssa Luigina Mortari e la dott.ssa Federica de Cordova, risultando pertanto presenti n. 23 Componenti. Il Rettore, sulla base delle osservazioni emerse durante la discussione in tema di trasparenza della procedura Pag. di chiamata attivata dai Dipartimenti, propone di introdurre, dopo l’art. 2, un successivo articolo 3 a tal fine dedicato. Art. 3 Trasparenza degli atti dei Dipartimenti 1. I Dipartimenti, nell’effettuare la proposta di attivazione delle procedure selettive o valutative agli Organi Accademici, devono trasmettere l’estratto del verbale dei rispettivi Consigli, in cui si evinca la coerenza tra la richiesta di copertura del posto e le linee di sviluppo strategico del Dipartimento e l’esito della votazione. 2. I Dipartimenti nel designare la Commissione giudicatrice devono allegare i curriculum vitae dei commissari. 3. I Dipartimenti nell’effettuare la proposta di chiamata del candidato prescelto devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione l’estratto del verbale in cui si evidenzi la coerenza tra la chiamata e la caratterizzazione strategica del Dipartimento con l’esito della votazione. Il Senato Accademico, con la sola astensione del Prof. Giovanni Vallini, approva l’introduzione del predetto articolo. Alle ore 12.15 lascia temporaneamente la seduta il Prof. Aldo Scarpa, risultando pertanto presenti n. 22 Componenti. Il Rettore, con riferimento alla problematica emersa durante la discussione relativa alla asimmetria della composizione della Commissione giudicatrice nelle procedure selettive rispetto a quelle valutative, chiede al Senato Accademico di esprimersi se mantenere lo statu quo di cui all’art. 6, comma 1 del Regolamento vigente, o se aggiungere un componente esterno alla composizione della Commissione giudicatrice nelle procedure selettive. Il Rettore chiede al Senato Accademico di deliberare in merito al mantenimento della vigente composizione della Commissione giudicatrice nelle procedure selettive. Il Senato Accademico con n. 11 voti favorevoli (Bonacina, Monti, Guzzo, Zipeto, Marrella, Sandri, De Cordova, Prandi, Mortari, Lubian, Rettore), con n. 9 voti contrari (Bazzoni, Gugole, Brendolan, La Luce, Gambin, Facchinetti, Russo, Mion, Rossi) ed n. 2 astenuti (Vallini, Girelli), considerata la prevalenza del voto del Presidente in caso di parità di voti che porta a n. 12 voti favorevoli, delibera di mantenere lo statu quo di cui all’art. 6, comma 1 del Regolamento vigente, relativo alla composizione della Commissione giudicatrice nelle procedure selettive. Alle ore 12.20 entra in seduta il Prof. Aldo Scarpa e la Prof.ssa Marina Bentivoglio e lascia la seduta la studentessa Maria Giovanna Sandri, risultando pertanto presenti n. 23 Componenti. Il Rettore, sulla base delle osservazioni emerse durante la discussione in tema di eventuali requisiti in possesso dei componenti della Commissione giudicatrice, tanto per le procedure selettive che per le valutative, propone di introdurre negli articoli di riferimento (6, 10 e 15) i requisiti sotto indicati: “I componenti devono essere in possesso di comprovata competenza scientifica e dimostrare continuità nella produzione scientifica stessa. Al Dipartimento è data la discrezionalità nell’uso di ulteriori parametri quantitativi”. Il Senato Accademico con n. 21 voti favorevoli (Bentivoglio, Scarpa, Bonacina, Monti, Guzzo, Girelli, Bazzoni, Zipeto, Gugole, Marrella, Brendolan, La Luce, De Cordova, Gambin, Facchinetti, Prandi, Russo, Mion, Rossi, Mortari, Lubian, Rettore) e n. 2 astenuti (Vallini, Rossi) delibera di introdurre negli articoli di riferimento (6, 10 e 15) i requisiti sopra riportati. Alle ore 12.30 lascia la seduta il Dott. Giorgio Gugole, risultando pertanto presenti n.22 Componenti. Pag. Il Rettore, sulla base delle osservazioni emerse durante la discussione relative ai contenuti del bando per l’avvio della procedura valutativa, propone di modificare l’art. 15, commi 2, e 3 seconda alinea, come di seguito riportato: Testo proposto dal Gruppo di Lavoro Modifica proposta in Senato Accademico Art. 15 Avvio della procedura valutativa Art. 15 Avvio della procedura valutativa 2. L’assegnazione dei posti da coprire mediante la presente procedura è deliberata dal Dipartimento ed approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico. 2. L’assegnazione dei posti da coprire mediante la presente procedura è proposta dal Dipartimento e deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico. 3. Il bando è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo per quindici giorni consecutivi ed individua: - il settore concorsuale e l’eventuale l’indicazione del settore scientifico disciplinare; - le informazioni dettagliate sulla tipologia di impegno didattico e scientifico e l’eventuale attività in campo clinico per i settori scientifico disciplinari in cui sono richieste tali competenze; 3. Il bando è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo per quindici giorni consecutivi ed individua: - il settore concorsuale e l’eventuale indicazione del settore scientifico disciplinare; - eventuali riferimenti sulla tipologia di impegno scientifico e l’eventuale attività in campo clinico per i settori scientifico disciplinari in cui sono richieste tali competenze; Il Senato Accademico, con n. 19 voti favorevoli (Bentivoglio, Scarpa, Bonacina, Monti, Guzzo, Girelli, Bazzoni, Zipeto, Marrella, Brendolan, La Luce, De Cordova, Facchinetti, Prandi, Russo, Mion, Rossi, Mortari, Lubian, Rettore) e n. 3 astenuti (Bonacina, Vallini, Gambin) delibera di modificare l’art. 15, comma 3, seconda alinea, come sopra riportato. Il Rettore, sulla base delle osservazioni emerse durante la discussione relative al termine di conclusione del procedimento, propone di modificare l’art. 18, comma 1 e di eliminare il comma 3, come di seguito riportato: Testo proposto dal Gruppo di Lavoro Modifica proposta in Senato Accademico Art. 18 Termine di conclusione del procedimento Art. 18 Termine di conclusione del procedimento 1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro il termine massimo di sessanta giorni dalla designazione della stessa da parte del Dipartimento. 1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla designazione della stessa da parte del Dipartimento. 3.Il Dipartimento potrà utilizzare tale elenco per le successive proposte di chiamata in assenza di ulteriori candidati in possesso dell’idoneità scientifica nazionale in servizio nell’Ateneo. Pag. Il Senato Accademico, con la sola astensione del Prof. Giovanni Vallini delibera di modificare l’art. 18, comma 1 e di eliminare il comma 3, come sopra riportato. Il Rettore, sulla base delle osservazioni emerse durante la discussione relative alla proposta di chiamata del candidato valutato, propone di modificare l’art. 19, come di seguito riportato: Testo proposto dal Gruppo di Lavoro Modifica proposta in Senato Accademico Art. 19 Proposta di chiamata del candidato valutato Art. 19 Proposta di chiamata del candidato valutato 1. All’esito della procedura di valutazione, il Consiglio di Dipartimento formula la proposta di chiamata del candidato idoneo o in caso di più candidati valutati positivamente, di quello maggiormente rispondente alla tipologia di impegno didattico e scientifico indicata nel bando. La delibera viene assunta con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. 1. All’esito della procedura di valutazione, il Consiglio di Dipartimento formula la proposta di chiamata del candidato valutato positivamente o in caso di più candidati valutati positivamente, di quello maggiormente rispondente alle esigenze didattiche e di ricerca indicate nel bando. 2. Nel caso in cui l’Ateneo deliberi più di un posto in settori scientifici disciplinari oggetto di procedura valutativa, il Consiglio di Dipartimento può proporre la chiamata di più di un candidato valutato positivamente. 2. Dell’esito della procedura di valutazione viene data 3. La delibera viene assunta con voto favorevole della pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Ufficiale di maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per Ateneo e sul sito web di Ateneo. la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. 4. Dell’esito della procedura di valutazione viene data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo. Il Senato Accademico, con n. 19 voti favorevoli (Bentivoglio, Scarpa, Bonacina, Monti, Guzzo, Girelli, Bazzoni, Zipeto, Marrella, Brendolan, La Luce, De Cordova, Facchinetti, Prandi, Russo, Mion, Rossi, Mortari, Lubian, Rettore), n. 1 voto contrario (Bonacina) e n. 2 astenuti (Vallini, Gambin) delibera di modificare l’art. 19, come sopra riportato. Il Rettore, sulla base delle osservazioni emerse durante la discussione relative all’art. 22 “Finanziamento dei posti e quote di riserva“ propone di modificare il comma 2 del medesimo articolo, come di seguito riportato: Testo proposto dal Gruppo di Lavoro Modifica proposta in Senato Accademico 2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel periodo intercorrente tra il 29 gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2017, la procedura di cui al comma 5 dell’art. 24 della Legge 240/2010, disciplinata dal capo II del titolo III del presente regolamento sarà utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio 2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel periodo intercorrente tra il 29 gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2017, la procedura di cui al comma 5 dell’art. 24 della Legge 240/2010, disciplinata dal capo II del titolo III del presente regolamento potrà essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università di Verona, Pag. nell'università di Verona, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della medesima legge. A tal fine l’Università di Verona può utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Università di Verona potrà utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5 dell’art. 24 della Legge 240/2010. che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della medesima legge. A tal fine l’Università di Verona può utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Università di Verona potrà utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5 dell’art. 24 della Legge 240/2010. Il Senato Accademico, con la sola astensione del Prof. Giovanni Vallini, delibera di modificare l’art. 22, comma 2, come sopra riportato. Il Rettore, sulla base delle argomentazioni emerse durante l’intervento della Prof.ssa Francesca Monti e relative alla necessità di sostituire, all’art. 19, comma 1 del Regolamento, la dicitura “chiamata del candidato idoneo” con “chiamata del candidato valutato positivamente”, propone al Senato Accademico di modificare la dicitura in oggetto, sia all’interno dell’art. 19, comma 1, che all’interno di tutti gli articoli contenente la medesima dicitura (art.12 comma 4, art.16, comma 2). Il Prof. Felice Gambin interviene chiedendo un voto complessivo sul Regolamento, considerandolo necessario. Il Rettore ritiene che non sia necessaria una approvazione complessiva del Regolamento, essendo già intervenuta una approvazione articolo per articolo da parte del Senato Accademico. Il Senato Accademico all’unanimità si esprime favorevolmente a sostituire la dicitura “chiamata del candidato idoneo”, con “chiamata del candidato valutato positivamente”. Il Senato Accademico - vista la Legge n. 240/2010 - udita la relazione del Rettore approva il “Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/2010”che, a seguito delle modifiche apportate durante la discussione, risulta articolato nel seguente testo: Pag. TITOLO I PRINCIPI E NORME GENERALI Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 1.Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 168/1989 e delle disposizioni di cui all'articolo 18 della Legge 240/2010, nel rispetto del codice etico, disciplina la chiamata dei professori universitario di prima e di seconda fascia in ottemperanza dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee, n. 251 dell’11 marzo 2005. 2. A seguito della chiamata disposta secondo le procedure previste dal presente Regolamento (a condizione della disponibilità delle risorse necessarie e in ottemperanza alle disposizioni nel tempo vigenti), l’Università di Verona procede all’assunzione del professore universitario chiamato e costituisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Art. 2 Presupposti e limiti 1. L’Università di Verona, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della Programmazione triennale di cui all'articolo 1-ter del d.l. 7/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge 43/2005, nonché del Piano triennale di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della Legge 240/2010 e dell’art. 4 del d.lgs. 49/2012 attiva procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia. 2. La programmazione dovrà assicurare la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale docente. 3. Ai procedimenti per la chiamata di cui al presente regolamento, non possono partecipare ai sensi dell’art. 18, primo comma, lettere b) e c) della Legge n. 240/2010, i candidati aventi un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 4. Il regime delle incompatibilità previsto dal precedente comma non si applica ai rapporti di coniugio né alle chiamate disposte ai sensi dell’art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005 e successive modifiche. 5. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori potranno essere a totale carico di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale. Art. 3 Trasparenza degli atti dei Dipartimenti 1. I Dipartimenti, nell’effettuare la proposta di attivazione delle procedure selettive o valutative agli Organi Accademici, devono trasmettere l’estratto del verbale dei rispettivi Consigli, in cui si evinca la coerenza tra la richiesta di copertura del posto e le linee di sviluppo strategico del Dipartimento e l’esito della votazione. 2. I Dipartimenti nel designare la Commissione giudicatrice devono allegare i curriculum vitae dei commissari. 3. I Dipartimenti nell’effettuare la proposta di chiamata del candidato prescelto devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione l’estratto del verbale in cui si evidenzi la coerenza tra la chiamata e la caratterizzazione strategica del Dipartimento con l’esito della votazione. Pag. Art. 4 Richieste di posti di professori ordinari e associati. Procedimento di chiamata 1.Sulla base della Programmazione triennale del fabbisogno di personale e del Piano triennale di cui all’art. 5, lettera d) della Legge n. 240/2010, il Dipartimento a cui il Consiglio di Amministrazione ha assegnato il posto di professore attiva il procedimento di chiamata, deliberando: - la modalità di copertura del posto secondo le seguenti tipologie: - a) chiamata all’esito di procedura selettiva ai sensi del successivo art. 5 del presente regolamento; b) chiamata all’esito di procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010; c) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure previste di cui all’art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005; la fascia per la quale viene coperto il posto (prima o seconda fascia); - il relativo settore concorsuale e l’eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; - la composizione della Commissione secondo le disposizioni del presente Regolamento; - le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere con particolare riguardo alla tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto; - il trattamento economico stipendiale. TITOLO II CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010) Art. 5 Requisiti per la partecipazione 1. Al procedimento di chiamata possono partecipare: a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori; b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge n. 210/1998, limitatamente al periodo di durata della stessa (articolo 2, comma 1, lettera g della medesima legge, nonché all'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni), per la fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione; c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione; d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Pag. Art. 6 Procedimento selettivo 1. La chiamata ha luogo previo svolgimento di un procedimento selettivo che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. 2. Il procedimento di chiamata ha luogo previa emanazione di un apposito bando, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Il testo integrale del bando è affisso all’Albo ufficiale di Ateneo per almeno 30 giorni consecutivi con decorrenza dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicato sul sito web di Ateneo, sul sito web del MIUR, sul sito web dell’Unione Europea. 3. Il termine di presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 4. Il bando, predisposto dal Dipartimento cui è stato assegnato il posto, contiene i seguenti dati: a) il numero dei posti messi a bando e la fascia per la quale vengono richiesti i posti; b) il settore concorsuale e l’eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; c) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni (tipologia di impegno didattico e scientifico), sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; d) l’eventuale indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l’accertamento delle competenze linguistiche necessarie in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera, ove previsti; e) il trattamento economico e previdenziale; f) il dipartimento di afferenza; g) la sede prevalente di lavoro; h) la modalità di selezione, che può comprendere anche lo svolgimento di una prova didattica; i) i termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni; j) l’indicazione dei requisiti soggettivi per la partecipazione e dei titoli preferenziali; k) l’indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi; l) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l’indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l’indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività. Art. 7 Commissione di valutazione 1. Ai fini della formulazione della proposta di chiamata, il Dipartimento designa una Commissione di valutazione composta da cinque professori di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente, per i bandi di prima fascia; di cinque professori di cui tre di prima fascia e due di seconda fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente, per i bandi di seconda fascia. I componenti devono essere in possesso di comprovata competenza scientifica e dimostrare continuità nella produzione scientifica stessa. Al Dipartimento è data la discrezionalità nell’uso di ulteriori parametri quantitativi. Almeno due di questi componenti devono essere esterni all’Università di Verona ed essere individuati fra docenti, italiani o stranieri, in ambito corrispondente al settore concorsuale. 2. I componenti della Commissione provenienti da Atenei italiani sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale o a uno o più settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione. 3. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un segretario verbalizzante. 4. Le Commissioni effettuano i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti. 5. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai Pag. sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Art. 8 Procedura di valutazione delle candidature 1. La Commissione di valutazione di cui all’art. 6, procede alla valutazione comparativa delle candidature per la posizione del professore di prima fascia e di seconda fascia esprimendo un giudizio motivato relativamente alla valutazione di: 1. Pubblicazioni scientifiche 2. Curriculum 3. Attività Didattica Qualora il bando richieda lo svolgimento di una prova didattica, la valutazione dell’attività didattica tiene conto anche dell’esito di tale prova. 2. La Commissione formula una rosa di candidati all’interno della quale il Consiglio di Dipartimento sceglie quello o, in caso di più posti, quelli maggiormente qualificati, anche in relazione alle specifiche tipologie di impegno didattico e scientifico indicate nel bando. Art. 9 Termine del procedimento 1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro sessanta giorni dalla designazione da parte del Dipartimento. 2. Decorso inutilmente il termine per la conclusione dei lavori, il Consiglio di Dipartimento designerà una nuova Commissione in sostituzione della precedente. Art. 10 Proposta di chiamata del candidato selezionato 1. All’esito della procedura di selezione, il Consiglio di Dipartimento approva la proposta di chiamata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. TITOLO III CHIAMATA ALL’ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA (art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010) Art. 11 Equiparazione dell’idoneità scientifica 1. Ai fini delle procedure di cui all’art. 24 co. 5 e 6 della Legge 240/2010, è equiparata all’abilitazione scientifica nazionale l’idoneità scientifica conseguita ai sensi della Legge 210/98 limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all’art. 1 co. 6 della Legge 230/2005 e per la fascia corrispondente a quella oggetto di valutazione, come previsto dall’art. 29 co. 8 della menzionata Legge 240/2010. Capo I – Procedura valutativa ricercatori a tempo determinato di tipo b (senior)- art. 24 co. 5 Pag. Art. 12 Commissione di valutazione 1. Ai titolari dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera b) dell’art. 24 comma 3 della Legge 240/2010 (contratto senior), che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, il Dipartimento, nel corso del terzo anno di contratto, attiva la procedura valutativa mediante la nomina di una Commissione di valutazione, ai fini dell’inquadramento nel ruolo dei professori di seconda fascia. I componenti devono essere in possesso di comprovata competenza scientifica e dimostrare continuità nella produzione scientifica stessa. Al Dipartimento è data la discrezionalità nell’uso di ulteriori parametri quantitativi. La Commissione è composta da tre professori, di cui almeno due di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente; almeno due di questi dovranno essere esterni all’Università di Verona appartenenti ad un ambito corrispondente al settore concorsuale. 2. Le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall’art. 6 commi da 2 a 6 del presente Regolamento. Art. 13 Oggetto della valutazione 1. La Commissione valuta, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e ai criteri generali definiti dal Ministro dell’Università, dell’istruzione e della Ricerca: a) l’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti svolte dal candidato nell’ambito del contratto di cui all’art. 24, comma 1 lettera b) della Legge 240/2010, b) l’attività di ricerca svolta dal candidato nell’ambito del contratto di cui all’art. 24, comma 1 lettera b) della Legge 240/2010 e le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. c) attività in capo clinico per i settori scientifico disciplinari in cui sono richieste tali competenze. 2. La Commissione valuta anche l'attività che il candidato ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'articolo 29, comma 5, della legge n. 240 del 2010, il candidato ha avuto accesso al contratto. 3. Nell'ipotesi in cui il candidato è stato inquadrato ai sensi del comma 9 della Legge n. 230/2005, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione Europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, la Commissione tiene conto di tale valutazione. 4. I candidati sono valutati positivamente ai fini del procedimento di valutazione a condizione del raggiungimento del giudizio di “buono” per ogni ambito di attività oggetto di valutazione citato al comma 1. Art. 14 Criteri di valutazione 1. La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è svolta sulla base dei seguenti criteri: a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi; b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti; c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto; d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli Pag. studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato; e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo indicato nel bando. 2. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica è svolta sulla base dei seguenti criteri: a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; b) conseguimento della titolarità di brevetti; c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo indicato nel bando. 3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base della consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, nonché degli ulteriori seguenti criteri: a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo indicato nel bando; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, i seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) impact factor totale; 4) impact factor medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 5.La valutazione delle attività in campo clinico è svolta in relazione alla durata, alla specificità, alla continuità ed il grado di responsabilità della funzione. Art. 15 Proposta di chiamata del candidato valutato 1. All’esito della procedura di valutazione, il Consiglio di Dipartimento approva la proposta di chiamata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. 2. Dell’esito della procedura di valutazione viene data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo. Pag. Capo II – Procedura valutativa riservata ai professori di seconda fascia e ai indeterminato in servizio presso l’Università di Verona - ex art. 24 co. 6 ricercatori a tempo Art. 16 Avvio della procedura valutativa 1. Il presente capo disciplina le procedure valutative bandite per la copertura di uno o più posti di professore ordinario e/o professore associato, riservate ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli Studi di Verona ed in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della Legge n. 240/2010 o di titolo equiparato ai sensi dell’art. 10. 2. L’assegnazione dei posti da coprire mediante la presente procedura è proposta dal Dipartimento e deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. 3. Il bando è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo per quindici giorni consecutivi ed individua: - il settore concorsuale e l’eventuale indicazione del settore scientifico disciplinare; - eventuali riferimenti alla tipologia di impegno scientifico e all’eventuale attività in campo clinico per i settori scientifico disciplinari in cui sono richieste tali competenze; - il trattamento economico e previdenziale; - i termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, dei titoli e della pubblicazioni; - le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento che delibera il bando. 4. Il Dipartimento designa la Commissione giudicatrice composta da: tre professori di prima fascia (o appartenenti ad un ruolo equivalente) per la chiamata di professori di prima fascia; due professori di prima fascia ed un professore di seconda fascia (o appartenenti ad un ruolo equivalente) per la chiamata di professori di seconda fascia; 5. I componenti devono essere in possesso di comprovata competenza scientifica e dimostrare continuità nella produzione scientifica stessa. Al Dipartimento è data la discrezionalità nell’uso di ulteriori parametri quantitativi. 6. Almeno due dei componenti devono essere esterni all’Università di Verona ed appartenenti ad un ambito corrispondente al settore concorsuale. 7. Le modalità di funzionamento della Commissione di Valutazione sono disciplinate dall’art. 6 commi da 2 a 6 del presente Regolamento. Art. 17 Oggetto della valutazione 1.Le attività oggetto di valutazione sono le seguenti: didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti; attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche; attività in capo clinico, ove prevista dal bando. 2. I candidati sono valutati positivamente ai fini del procedimento di valutazione a condizione del raggiungimento del giudizio di “buono” per ogni ambito di attività oggetto di valutazione citato al comma 1. Pag. Art. 18 Criteri di valutazione applicati 1. In conformità a quanto previsto dagli art. 3 e 4 del D.M. 04/08/2011 n. 344, la Commissione valuterà i candidati secondo gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, in riferimento allo specifico settore concorsuale ovvero al settore scientifico disciplinare ove indicato nel bando. 2. La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è svolta sulla base dei seguenti criteri: a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi; b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti; c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto; d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato; e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo indicato nel bando. 3. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica è svolta sulla base dei seguenti criteri: a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; b) conseguimento della titolarità di brevetti; c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo indicato nel bando. 4. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base della consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, nonché degli ulteriori seguenti criteri: a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo indicato nel bando; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, i seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) impact factor totale; Pag. 4) impact factor medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 5.La valutazione delle attività in campo clinico è svolta in relazione alla durata, alla specificità, alla continuità ed il grado di responsabilità della funzione. Art. 19 Termine di conclusione del procedimento 1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla designazione della stessa da parte del Dipartimento. 2. La Commissione formula un dettagliato giudizio per ogni candidato dandone congrua e specifica motivazione sulla base dei criteri di cui all’art. 17 e redige l’elenco dei candidati valutati positivamente. Nell’ipotesi in cui il candidato sia unico la commissione formula un dettagliato giudizio sulla base dei criteri di cui all’art. 17 ed esprime una valutazione di sintesi positiva o negativa. Art. 20 Proposta di chiamata del candidato valutato 1. All’esito della procedura di valutazione, il Consiglio di Dipartimento formula la proposta di chiamata del candidato valutato positivamente o in caso di più candidati valutati positivamente, di quello maggiormente rispondente alle esigenze didattiche e di ricerca indicate nel bando. 2. Nel caso in cui l’Ateneo deliberi più di un posto in settori scientifici disciplinari oggetto della procedura valutativa, il Consiglio di Dipartimento può proporre la chiamata di più di un candidato valutato positivamente. 3. La delibera viene assunta con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. 4. Dell’esito della procedura di valutazione viene data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo. TITOLO IV NORME FINALI Art. 21 Professori straordinari ex art. 1 co. 12 legge 230/2005 1. Nell’ipotesi dell’istituzione temporanea di posti di professori straordinari ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 12, Legge 230/2005, qualora il conferimento degli incarichi riguardi soggetti che non sono in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ovvero dell’idoneità scientifica di cui alla legge 210/1998 e richiamata dalla Legge 230/2005, le modalità di accertamento della qualificazione scientifica devono avvenire sulla base dei criteri e parametri definiti per l’attribuzione dell’abilitazione delle funzioni di prima fascia da parte di un’apposita Commissione di valutazione designata dal Dipartimento e composta ai sensi dell’art. 6 del presente Regolamento. Pag. Art. 22 Chiamata del candidato 1. Il Direttore di Dipartimento trasmette la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa alla proposta di chiamata e tutti gli atti al Rettore per la verifica della regolarità degli stessi. 2. Nel caso in cui riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti al Dipartimento, assegnando un termine per provvedere ad eventuali modifiche. 3. Il Consiglio di Amministrazione approva a maggioranza la proposta di chiamata. Art. 23 Finanziamento dei posti e quote di riserva 1. L’Università di Verona, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa. 2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel periodo intercorrente tra il 29 gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2017, la procedura di cui al comma 5 dell’art. 24 della Legge 240/2010, disciplinata dal capo II del titolo III del presente regolamento potrà essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università di Verona, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della medesima legge. A tal fine l’Università di Verona può utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Università di Verona potrà utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5 dell’art. 24 della Legge 240/2010. Art. 24 Trasferimenti 1. Per i professori di prima e seconda fascia le procedure di trasferimento sono assorbite da quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera b), della Legge n. 240 del 2010, e pertanto disciplinate dal presente Regolamento. 2. Resta applicata ai ricercatori a tempo indeterminato la procedura di trasferimento di cui all’art. 29 co. 10 della Legge 240/2010. Alle ore 13.20 lascia la seduta la dott.ssa Federica de Cordova. Pag. SENATO ACCADEMICO DELL’ 11/03/2014 Struttura proponente: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti e p.c.: tutte le Direzioni ed Aree in Staff OGGETTO: 6.1 - Decreto Rettorale “Tirocini Formativi Attivi e Percorsi Abilitanti Speciali – incompatibilità, contemporanea iscrizione e sospensione” – Ratifica Il Rettore informa i Componenti che in seguito all’istituzione e attivazione dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado a.a. 2013/2014, deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013 con il parere favorevole del Senato Accademico, con Decreto Rettorale Rep. n. 141 del 23/01/2014 e successivo avviso, sono state aperte le iscrizioni ai PAS a.a. 2013/2014. Poiché ai sensi del D.D.G. per il Personale scolastico del MIUR n. 58/2013 la frequenza ai PAS non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, ivi compresi i corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), in seguito all’apertura delle procedure di iscrizione sono pervenute da parte di studenti aventi diritto all’iscrizione ai PAS, ma già iscritti a corsi universitari, richieste di sospensione della pregressa carriera universitaria. Al fine di permettere ai candidati definitivamente ammessi dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto l’iscrizione ai PAS e di non comprometterne la data di partenza, stabilita per tutti i 15 percorsi al giorno 1° marzo 2014, considerata l’urgenza di fissare dei criteri per definire incompatibilità, contemporanea iscrizione e sospensione sia per i PAS che per i TFA e che la prima seduta utile del Senato Accademico era successiva all’inizio delle lezioni è stato emanato il Decreto Rettorale Rep. n . 311 del 12 febbraio 2014 di cui all’ allegato n. 1 composto di n.3 pagine. In tale Decreto, denominato “Tirocini Formativi Attivi e Percorsi Abilitanti Speciali – incompatibilità, contemporanea iscrizione e sospensione”, si è recepito, tenendo in considerazione l’anno accademico ma anche l’effettiva sovrapposizione nello svolgimento delle attività formative, quanto dettato in tema di incompatibilità e sospensioni dal Decreto Ministeriale n. 249/2010 e dal successivo D.D.G. del Dipartimento per l’Istruzione del MIUR n. 58/2013. Il Rettore, dopo aver sottoposto all’attenzione dei componenti il testo del sopracitato provvedimento d’urgenza, chiede ora al Senato Accademico di voler ratificare il Decreto Rettorale Rep. n. 311 del 12 febbraio 2014 avente ad oggetto “Tirocini Formativi Attivi e Percorsi Abilitanti Speciali – incompatibilità, contemporanea iscrizione e sospensione”. Il Senato Accademico - udita la relazione del Rettore; visto lo Statuto dell’Università di Verona; visto il Decreto Ministeriale n. 249 del 2010; visto il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per l’Istruzione del MIUR n. 58 del 2013; visto il Decreto Rettorale Rep. n. 311 del 12 febbraio 2014 “Tirocini Formativi Attivi e Percorsi Abilitanti Speciali – incompatibilità, contemporanea iscrizione e sospensione”; all’unanimità delibera di ratificare il provvedimento di urgenza adottato con Decreto Rettorale Rep. n. 311 del 12 febbraio 2014 avente Pag. ad oggetto “Tirocini Formativi Attivi e Percorsi Abilitanti Speciali – incompatibilità, contemporanea iscrizione e sospensione”. La seduta è tolta alle ore 13.25 Il Presidente Prof. Nicola Sartor Il Segretario Dott. Giulio Coggiola Pittoni F.to Nicola Sartor F.to Giulio Coggiola Pittoni
© Copyright 2024 Paperzz