STUDIO GAMMA SERVIZI CONTABILI STUDIO GAMMA s.a.s. - 32014 Ponte nelle Alpi (BL) viale Dolomiti 21/B - tel (0437) 990539 - Fax (0437) 990571 Cod. Fisc., Part. IVA e Reg. Imprese BL: 00665490256 CCIAA (REA) BL N° 63616 www.studiogamma.net Ai Signori Clienti Loro Sedi Circolare n. 07/2015 Ponte nelle Alpi, 03/03/2015 “ALLERGENI ALIMENTARI” Dal 13 dicembre 2014 è entrata in vigore la normativa europea di etichettatura e informazioni ai consumatori in relazione agli ALLERGENI ALIMENTARI in ottemperanza al Regolamento No. 1169/2011 (o regolamento FIAC Fornitura di Informazioni sugli Alimenti ai Consumatori). Viene di fatto introdotto l’OBBLIGO da parte degli operatori del settore alimentare di informare il consumatore sulla presenza di allergeni negli alimenti elaborati e venduti. Le nuove disposizioni interessano “qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il consumo all’interno di una struttura, come ad esempio un ristorante, un bar, una mensa, una scuola o un ospedale, o anche attraverso un servizio di catering, o ancora per mezzo di un veicolo o di un supporto fisso o mobile. Il Ministero della Salute ha emanato nelle scorse settimane una Circolare nella quale vengono fornite alcune indicazioni sull e modalità operative e sul comportamento da tenere: in particolare, viene chiarito che è ormai da ritenersi superato il “vecchio” cartello unico degli ingredienti. Prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento – in assenza di modalità specifiche su come comunicare il rischio di contaminazione crociata – era stato tollerato l’impiego di diciture quali “Prodotto in uno stabilimento dove si lavorano” o “dove sono presenti” taluni allergeni: dal 2015 questo non sarà più possibile: ogni ingrediente che appartenga all’elenco o sia da questo derivato, ove impiegato nella preparazione prodotti alimentari e residuato nel prodotto finito – anche se in forma alterata – DEVE ESSERE INDICATO IN MODO CHIARO. Il regolamento UE 1169/11 riporta infatti l’elenco tassativo degli ingredienti allergenici che devono venire indicati con il loro nome specifico. Bisognerà perciò precisare, ad esempio, la presenza di mandorle, noci, nocciole, senza limitarsi a scrivere “frutta secca con guscio“. Lo stesso dicasi per i “cereali contenenti glutine”, che devono venire identificati. L’operatore potrà indicare la presenza degli allergeni nelle singole preparazioni evidenziando nella lista degli ingredienti delle singole preparazioni la presenza degli allergeni, predisponendo una tabella che riporti le 14 categorie di allergeni previste dal Reg olamento e che, contestualmente, individui le preparazioni che le contengono, o secondo altre e diverse modalità che garantiscano comunque l’informazione corretta al consumatore. Non è tuttavia richiesto di fornire una lista completa degli ingredienti ma solo degli allergeni, intesi per allergeni i 14 ingredienti cui fa riferimento il Regolamento FIAC. Nella nota il Ministero chiarisce che l’obbligo di informazione nei confronti dei clienti può essere assolto da parte del pub blico esercizio, sia che si tratti di ristorante, pizzeria bar o quant’altro, anche attraverso due metodi alternativi: - indicare per iscritto, in maniera chiara ed in luogo ben visibile, una dicitura del tipo “le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio”(VEDI PAGINA SUL RETRO); - riportare per iscritto sul menu, sul registro o su apposito cartello, una dicitura del tipo “per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare la documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio”. In entrambi i casi andrà fornita evidenza documentale dell’avvenuta formazione del personale incaricato di fornire le informazioni al consumatore. Secondo la circolare del Ministero è comunque necessario che le informazioni dovute dal regolamento “risultino da idonea documentazione scritta, facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale, di cui il personale avrà preventi vamente preso visione e conoscenza con contestuale approvazione per iscritto. Segnaliamo che le violazioni di tali obblighi possono venire già sanzionate, ai sensi degli artt. 16 e 18 del D.Lgs. 109/92 (da un minimo di 600 ad un massimo di 3.500 euro per ogni violazione). Abbiamo ritenuto importante segnalare questa novità nonostante tale normativa esuli dalle competenze dello Studio. Per ulteriori informazi oni e chiarimenti rivolgersi al proprio consulente in materia di igiene ambientale/HACCP. Cordiali saluti. L’amministrazione. Logo azienda PIANO DI AUTOCONTROLLO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE data FACSIMILE CARTELLO SI AVVISA LA GENTILE CLIENTELA CHE NEGLI ALIMENTI E NELLE BEVANDE PREPARATI E SOMMINISTRATI IN QUESTO ESERCIZIO, POSSONO ESSERE CONTENUTI INGREDIENTI O COADIUVANTI CONSIDERATI ALLERGENI Elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2001 – “Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze” 1 Cereali contenti glutine e prodotti derivati (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut) 2 Crostacei e prodotti a base di crostacei 3 Uova e prodotti a base di uova 4 Pesce e prodotti a base di pesce 5 Arachidi e prodotti a base di arachidi 6 Soia e prodotti a base di soia 7 Latte e prodotti a base di latte 8 Frutta a guscio e loro prodotti (mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, di pecan, del Brasile, pistacchi, noci macadamia) 9 Sedano e prodotti a base di sedano 10 Senape e prodotti a base di senape 11 Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo 12 Solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg 13 Lupini e prodotti a base di lupini 14 Molluschi e prodotti a base di molluschi Un nostro Responsabile incaricato è a vostra disposizione per fornire ogni supporto o informazione aggiuntiva, anche mediante l’esibizione di idonea documentazione, quali apposite istruzioni operative, ricettari, etichette originali delle materie prime. Firmato La Direzione
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