Unione CNA Alimentare Modena, 6 novembre 2014 Prot. n. 38/2014 Raggruppamento di interesse CNA.COM Prot. n. 50/2014 - ALLE IMPRESE ALIMENTARI IN INDIRIZZO e p.c. - Ai Direttori di filiale - Agli Uffici affari generali nelle sedi territoriali - Al Responsabile Divisione politiche settoriali - Al Responsabile Divisione politiche economiche - Al Responsabile Divisione pianificazione strategica - Al Direttore ASQ ------------------------------------------------------------------------- Oggetto: ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI. LE NUOVE NORME DEL REGOLAMENTO 1169/11 UE. DAL 13 DICEMBRE 2014 CHE COSA CAMBIA? Come già preannunciato in diversi comunicati precedenti il prossimo 13 dicembre 2014 entrerà in vigore il nuovo regolamento in materia di etichettatura degli alimenti. Tale regolamento verrà a sostituire l’attuale normativa in vigore ossia il D.Lgs. 109/92 e s.m.i. che d’altro canto continuerà a vivere nelle parti in cui il nuovo regolamento non legifera ovvero non dice assolutamente nulla. Al riguardo si attende un Decreto di armonizzazione tra la nuova normativa e quella previgente (attualmente in vigore fino al 13/12/2014) ove dovranno essere specificate anche LE SANZIONI in quanto il “Regolamento 1169/11” di cui in oggetto non le menziona. In merito è già stata emanata una circolare ministeriale il 31/7/2014 di cui è stata oggetto di nostri comunicati precedenti, ma si tratta solo di prime indicazioni che necessitano ulteriori integrazioni legislative. CHE COSA CAMBIA? Rispetto al D.Lgs. 109/92 e s.m.i. il nuovo regolamento alcune novità che vediamo or ora in sintesi. • CAMPO DI APPLICAZIONE L’obbligo dell’etichettatura dei prodotti alimentari si applica a tutti quelli destinati al consumatore finale nonché a ristoranti, mense, ospedali, catering pertanto al produttore, commercializzatore, distributore. Si applica anche a - PUBBLICI ESERCIZI (BAR E RISTORANTI); - ALLE VENDITE A DISTANZA. Infatti il regolamento precisa che si applica a tutti gli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti al consumatore. 1 N.B. Per l’etichettatura dei prodotti somministrati nei ristoranti si attende un provvedimento attuativo comunitario. • GLI ALLERGENI Il nuovo regolamento viene a disciplinare in modo ancora più incisivo l’utilizzo degli allergeni e la loro indicazione in etichetta attraverso una loro particolare evidenziazione grafica che li distingue dagli altri ingredienti. Vediamo in sintesi che cosa prevede la norma nello specifico. - Gli ingredienti che provocano allergie devono essere sempre indicati, anche per gli alimenti non preimballati ossia venduti allo stato sfuso; - Qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico derivato da un ingrediente deve essere: ▪ indicato nell’elenco degli ingredienti, con riferimento alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco sotto riportato; ▪ evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente istinto dagli altri ingredienti elencati; - se nell’elenco degli ingredienti non compare l’allergene, la sostanza o il prodotto che provoca allergie o intolleranze deve comunque essere indicata attraverso la dicitura “contiene” seguito dal nome dell’allergene; - quando il nome del prodotto alimentare si riferisce chiaramente alla sostanza o al prodotto che provoca allergie o intolleranze, non è necessario porre quest’ultima in etichetta; - la Commissione Europea riesamina sistematicamente, se necessario aggiornare, l’elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze. Elenco degli allergeni L’allegato II al Regolamento 1169/11 fornisce il seguente elenco di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze: 1) Cereali contenenti glutine, vale a dire grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena, o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: a) Sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ¹; b) Malto destrine a base di grano ¹; c) Sciroppi di glucosio a base di orzo; d) Cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; 2) Crostacei e prodotti a base di crostacei; 3) Uova e prodotti a base di uova; 4) Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: a) Gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) Gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. 5) Arachidi e prodotti a base di arachidi; 6) Soia e prodotti a base di socia, tranne: a) Olio e grasso di socia raffinato ¹; b) Tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di socia; 2 c) Oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) Estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. 7) Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a) Siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici incluso l’alcol etilico di origine agricola; b) Lattiolo; 8) Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Junglas regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch], noci del Brasile (Bartholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola. 9) Sedano e prodotti a base di sedano; 10)Senape e prodotti a base di senape; 11)Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo; 12)Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti; 13)Lupini e prodotti a base di lupini; 14)Molluschi e prodotti a base di molluschi (¹) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati. • L’INDICAZIONE DELL’ACQUA IN PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE L’acqua e altri ingredienti volatili devono essere obbligatoriamente indicati se aggiunti a: carni preparazioni di carne prodotti della pesca non processati molluschi bivalvi non processati Se il prodotto si identifica in un unico pezzo o taglio o fetta, va indicata se superiore al 5% del prodotto stesso la dicitura “con acqua aggiunta” accanto alla denominazione di vendita. Le linee guida comunitarie escludono codesta indicazione in una serie di alimenti tra i quali la salsiccia, l’hot dogs e simili. • INDICAZIONE DELL’ORIGINE Che cos’è il luogo o paese di origine? N.B. Il paese di origine o il luogo di provenienza è il paese o regione ove i prodotti o gli ingredienti agricoli sono interamente realizzati o dove ha avuto luogo l’ultima trasformazione sostanziale l’indicazione dell’origine rimane FACOLTATIVA a meno che qualcosa non venga indicato, possa indurre in errore il consumatore sul paese di origine o il luogo di provenienza del prodotto anche a causa dell’informazione complessiva che lo accompagna compreso eventuali disegni o figure. 3 Se l’origine del prodotto viene indicata e questa non coincida con l’origine del suo ingrediente base o primario (<50%), anche questo dovrà essere citato. Per le carni bovine fresche e congelate ed il pesce fresco, l’indicazione dell’origine in etichetta è obbligatoria. Dal 13 dicembre lo diventerà anche per le carni fresche, refrigerate, congelate - SUINE - OVINE - CAPRINE - POLLAME Entro il 13 dicembre 2014 stesso si attendono ancora (in quanto fino a tale momento non è stato fatto) ulteriori disposizioni circa l’indicazione del paese di origine. • ETICHETTATURA NUTRIZIONALE A partire dal 13 dicembre 2016 e quindi non da subito, entreranno in vigore gli obblighi relativi all’indicazione dell’etichetta nutrizionale. Qualora fosse presente in etichetta una dicitura nutrizionale (es. “senza zucchero”), diventa obbligatorio inserire la dichiarazione nutrizionale secondo gli schemi del nuovo regolamento di cui riportiamo la tabella generale. - VALORE ENERGETICO (K3, KCAL) - GRASSI TOTALI - ACIDI GRASSI SATURI - CARBOIDRATI - ZUCCHERI - PROTEINE - SALE E’ possibile indicare se è il caso, che il sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente nel prodotto. • SEDE DELLO STABILIMENTO Non è più obbligatorio indicare la sede dello stabilimento di produzione qualora sia diversa dal luogo di fabbricazione e naturalmente in tal caso la responsabilità dell’etichettatura grava sul commercializzatore che risulta comunque primo responsabile dell’etichettatura con ovviamente eventuale diritto di rivalsa. Il numero di riconoscimento comunitario in luogo dello stabilimento di produzione dovrà essere comunque sempre indicato ai sensi del Regolamento 853/04 (igiene prodotti di origine animale) che obbliga a sua volta la presenza in etichetta del numero di riconoscimento dello stabilimento in cui è effettuata l’ultima lavorazione. • LEGGIBILITÀ Questo lo schema ai sensi del nuovo regolamento in tema di leggibilità dell’etichetta. ▪ Altezza minima caratteri informazioni obbligatorie in etichetta = 1,2 mm (‘x’ minuscola) - piccole confezioni (superiore più ampia <80 cm²)=0,9 mm (‘x’ minuscola) - confezioni micro (superficie più ampia <25 cm²)= esenzione tabella nutrizionale obbligatoria ▪ Requisiti ulteriori di leggibilità – quali tipo e spessore del carattere, spaziatura tra parole, lettere e righe, proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, contrasto con lo sfondo – saranno definiti dalla CE 4 • INDICAZIONI ISCRIZIONI METROLOGICHE ▪ Quantità nominale, in g o ml <50 50-200 200-1000 ˃1000 Altezza minima, in mm 2 3 4 6 + il valore numerico deve venire seguito dal simbolo o dal nome dell’unità di misura + iscrizioni indelebili, ben visibili, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita + è vietato accompagnare l’iscrizione relativa alla quantità nominale con indicazioni comportanti imprecisione o ambiguità come “circa” o altri termini analoghi • ETICHETTATURA DEI PRODOTTI VENDUTI ALLO STATO SFUSO Per quanto concernono i prodotti venduti allo stato sfuso il nuovo regolamento dice solo che vanno indicati le sostanze alle geniche, lasciano spazio ad ogni stato membro di procedere ad ulteriori integrazioni. Rispetto all’eventuale disposizione non dovrebbe pertanto cambiare nulla riconfermando il registro unico degli ingredienti. • DISPOSIZIONI TRANSITORIE Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non soddisfano i requisiti del nuovo regolamento, possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. Il problema sarà per le imprese che hanno in magazzino le “vecchie” etichette da porre ancora sulle confezioni, che dovrebbero essere distrutte. Le Associazioni di categoria nazionali stanno cercando con il MISE di trovare una soluzione. In tale sede vi abbiamo riportato le novità principali del regolamento 1169/11 UE, ma saremo ulteriormente più specifici attraverso ulteriori circolari informative. Nel frattempo Vi rammentiamo ancora una volta che Giovedì 20 novembre 2014 ore 18,15 Presso la CNA Provinciale di Modena Avrà luogo un seminario formativo con il Dott. Giuseppe De Giovanni – Esperto di etichettatura dei prodotti alimentari. Restando a disposizione, cogliamo l’occasione per salutarVi cordialmente. Il Presidente provinciale Unione CNA Alimentare PRIMO BERTAGNI Il Presidente provinciale Raggr.to di interesse CNA.COM ROBERTO MASI Il Responsabile provinciale Unione CNA Alimentare e Raggr.to di interesse CNA.COM commercio alimentare e pubblici esercizi GIOVANNI FLORI 5
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