VERBALE DI AC CORD O ex art. 22, parte terza, del e. c. n. l. 21 dicembre 201 2 per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Profession ali delle B CC/CRA Il giorno 1 ° aprile 20 1 4 in Ro ma, presso la sede della Federazione Italiana delle B anche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane - Federcasse tra la B anca di Credito Cooperativo del Veneziano - So c. Coop. in A. S . (di seguito anche la "BCC del Veneziano " o "B anca") con sede in Mira (Venezia), i n persona del Commissario Straordinario Mauro Boseolo , assist ito dalla Federazio ne Veneta delle B C/CRA e da Fed ercasse e Le Rappresentanze S indacali Aziendali costituite ai sensi dell' art . 1 9 legge 3 00/70 nell' ambito delle OO. SS . : DIRCREDITO-FD in persona di Emilio Dolcetta FABI i n persona di Pao lo Zatta FIBA/CISL in persona di Felice Tassetto FI SAC/CGIL in persona di Ernesto Ambrosi con l ' assistenza delle Segreterie Nazionali delle OO. SS . : DIRCREDITO-FD i n persona di Alberto Terracciano FABI i n persona di Luca B ertinotti, Wemer Pedoth FIBA!CISL i n persona di Gio vanni S ent imenti FISAC/CGIL i n persona di Fabrizio Petrolini S1NCRA/UGL-CREDITO in persona di Carlo Carcione, Gianluca Pernisco UILCA in persona di Giuseppe Dei Vecchio, Maurizio Gum'nieri degli Organismi locali delle Organizzazioni Si n dacali delle OO. S S . : FABI in persona di Delfo Azzolin FIBA/CISL i n persona di Massimo Fornasiero FISAC/CGIL i n persona di Riccardo Gresele DIRCREDITO-FD in persona di Piero Ancillotto SINCRA/UGL-CREDITO i n persona di Laura B issardella UILCA in persona di Gianromo lo Bazzo \ l a 7 Premes so che A. su propo sta della B anca d 'Italia, con Decreto Ministeriale n. 3 1 dell' l 1 marzo 20 1 3 , la B anca di Credito Cooperativo del Veneziano è stata posta in an nninistrazione straordinaria, ai sensi dell' art. 70, comma 1 , lettera a) del Testo Unico B ancario . Gli Organi dell' Ammi n istrazione straordi n aria si sono insediati il 1 4 marzo 20 1 3 ; B . la BCC del Veneziano ha attualmente alle sue dipendenze nr. 208 lavoratori; C. in data 2 gennaio 20 1 4 il Commissario Straordinario, in coeren za con gli obblighi preventivi di n formazione e confronto si i ndacale previsti dalla contrattazione collettiva di Categoria rispetto alle ricadute sui livelli o ccupazionali, avviava la procedura di cui all' art . 22, parte terza del c. c.n. 1. 2 1 . 1 2.20 1 2, con i nvio dell' ivi prevista i nformativa e relativa do cumentazione di si ntes i alle RR. S S .AA. costituite ed alle OO. S S . lo cali, da intendersi qui integralmente riportata, ove venivano illustrati i fattori di criticità dell' attuale fase andamentale della B anca, con i relativi impatti sull ' organizzazio ne, sui costi del lavoro e le conseguenze di ordi n e emergenziale sui livelli o ccupazionali, con la conseguente dichiarazione di esubero di 3 5 risorse; D . a seguito della richiesta dei rappresentant i delle Organizzazioni sindacali, le parti hanno avviato il conf ronto previsto dalla disposizione contrattuale sopra richiamata, incontrandosi in sede lo cale nelle giornate del 1 7 gen n aio , 3 1 gennaio, 1 3 e 28 febbraio 20 1 4. In tali o ccasioni si procedeva ad una illustrazione e disami n a di maggiore dettaglio delle informazioni di cui all' informativa ed alla documentazione di sintesi citate, c o n particolare riferimento agli element i di criticità che caratterizzano la situazione andamentale della B anca, ai relativi impatti sui livelli occupazionali, alle linee prospettiche che saranno attuate per il risanamento ed il rilancio della Banca, alle attività intraprese dall' Armninistrazione Straordi naria per la riduzione del costo del lavoro e dei costi ammi n istrativi. I rappresentanti delle Organizzazioni si nd nel corso dei hanno richiesto ed acquisito ulteriori nalleformazioni rel. l;at mdi ---W-w' al costo del suddetti lavoro, incontri, agli indicatori economici della B anca ed i politichee dati generali risanamento che i ntende perseguire l ' Ammi n istrazione Straordinaria; E. nel corso degli incontri si prendevano i n considerazione altresì gli aspetti relativi alle pro spettive di rilancio aziendale, cui risulta propédeutica ed essenziale l' attività formativa al personale. Le parti hanno congiuntamente esaminato il "Piano formativo " predisposto dalla B anca per il triennio 20 1 4/20 1 6. Il piano formativo 20 1 4/20 1 6, i n si ntesi, si concentra sulle seg u enti di r ettrici: analisi del merito credit i z io ; nuovi ruo li rete cormnerc iale; tecniche di vendita e negoziazione commerciale; gestione e sviluppo del por t afoglio commerciale retail; normativa bancaria ; normativa Privacy. - gestione del rischio e monitoraggio del rappor to ; gestione e sviluppo del por t afoglio commerciale PMI e corporate; riorgani z zazione e innovazione di pro cesso ; F. i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, a seguito dell' illustrazione del piano, formulavano proprie considerazioni e propo ste, anche vo lte ad n itegrare il piano in esame ed af inchè lo stesso risultasse informato ai canoni delle pari oppor f t unità per tutti i lavoratori e 2 a7 fi n alizzato a garantire lo sviluppo delle capacità professionali e la riqualif icazione, riconversione delle singole risorse. All' esito del conf ronto sul predetto piano, si conveniva sulla n anziamento delle possibilità di accedere agli strumenti dei Fondi bilaterali di Categoria per il fi attività formative, con particolm'e riferimento alle prestazioni ordi narie di cui al "Fondo per il sostegno del reddito , dell'o ccupazione e della riconversione e riqualif icazio ne professionale del personale dipendente dalle imprese del Credito Cooperativo " di cui al DM 1 57/2000 e successive mo dif i che e/o intega'azioni; G. esaurita la fase lo cale di conf ronto , constatate le distanze tra le parti relativamente alla eondivisio ne di strumenti negoziali, e relative misure, utili al superamento della criticità o ccupazionale dichiarata dalla BCC del Veneziano, in data 2 8 febbraio la fase lo cale di cui all' art. 22 parte terza veniva dichiarata c o nclusa; H. le S egreterie Nazionali delle OO. S S . i n intestazione, con lettera i n viata a Federcasse i n data 4 marzo 20 1 4, hanno chiesto l' attivazione della fase nazionale di conf r onto, ai sensi della procedura di cui all' art. 22, parte terza, più volte citato ; I. in o ccasione dell' incontro del 20 marzo 20 1 4, di avvio della "fase nazionale", le parti nel comune intento di def inire so luzio ni fmalizzate alla gestione sostenibile dell' esubero di personale, proseguivano il conf ronto sugli strumenti legali e negoziali utili al contenimento del costo del lavoro, secondo la gradualità prevista e per le ipotesi di marcata emergenzialità sui livelli occupazio nali deli n eata dalle previsio ni di cui all' art. 22, parte terza, del c. c.n. l. ; J. le parti, a riguardo , in o ccasione dell ' i ncontro del 2 8 mm'zo proseguivano il confronto e convenivano sulla possib ilità di avvalersi anche delle prestazioni straordinm'ie di cui al "Fondo per il sostegno del reddito, dell 'occupazione e della riconversione e riqualiJìeazione professionale del personale dipendente dalle bnprese del Credito Cooperativo "" di cui al DM 1 57/2000 e successive modif i cazioni e/o i ntegrazioni; K. in data odierna, le parti, all' esito dell' esperimento della fase nazionale della norma di contrattazione co llettiva in i ntestazione, han no portato a si ntesi le rispettive valutazioni ed analisi, nella condivisione della necessità di i nterventi da realizzare attraverso una plurali strumenti di natura economica, normativa ed organizzativa, con cm'atteristiche di solidarietà proporzionalita, nella fi n alità del mantenimento dei livelli o ccupazionali della B CC d Veneziano e del sostegno ai pro cessi organizzativi, di risanamento e rilancio della B anca. Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue: u2 1 ) La premessa forma parte i nteg r ante del presente accordo , le clausole dello stesso formano na discipli n a unitaria ed i n scindibile i n vista del complessivo obiettivo della riduzione del costo del lavoro, alternativo all' esubero di personale. Quanto c o nvenuto c o n il presente accordo si applica a tutto il personale di tempo n i tempo dipendente della B CC del Veneziano . Le parti si danno reciprocamente atto che gli ef fetti applicativi del presente accordo verran no meno , limitatamente ai lavoratori coi nvo lti, in caso di successivi accordi conseguenti alla eventuale t e seconda e par t e terza, del vigente c. c.n. 1. attivazione delle procedure di cui all' artico lo 22, par 2) ") C ONTENIM] NTO DEL COSTO DEL LAVORO a) Con ef fetti dal 1 ° aprile 20 1 4 e sino al 3 1 marzo 20 1 7, il trattamento economico ' dei lavoratori dipendenti della B CC del Veneziano è defi n ito secondo i criteri convènut i nella tabella allegato "A" al presente accordo, che forma parte i nteg rante ed essenziale dello stesso . L' applicazione del trattamento econom i co di cui alla tabella "A" ver rà realizzata operando sulle buste paga dei lavoratori una specif ica trattenuta mensile deno mi n ata "trattenuta ex intesa del 1 ° aprilé 201 4. ". Le voci retributive considerate ai fini della trattenuta sono le voci f i sse cor risposte in via continuativa. La riduzione della RAL riveniente dall ' applicazione dei criteri di cui alla tabella allegata, per ogni singolo dipendente, sarà suddivisa per 1 3 mensilità. Nel mese di dicembre di ciascun anno di applicazione del presente accordo, nonché alla scadenza dello stesso, verranno effettuate eventuali operazioni di conguaglio . Resta inteso per coloro i quali hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale e per coloro i quali trasformeranno il loro rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, o viceversa nell' arco di vigenza del presente accordo, la "'O'attenuta ex intesa del 1 ° aprile 201 4 " sarà parametrata di conseguenza o terrà a riferimento la nuova retribuzione. A1 termine del perio do di applicazione dei trattamenti di cui al presente punto, torneranno ad applicarsi i trattamenti retributivi in essere nel mese di marzo 20 1 4. A riguardo, le parti precisano che la B CC del Veneziano, a dec o r ere dal 1 ° gen n aio 20 1 4, con riferimento alle norme di contrattazione collettiva, riconosce ed applica unicamente i trattamenti economici e nor mativi previsti dalla contrattazione co llettiva di lavoro di Categoria, nazionale e di secon d o livello, stipulata tra le OO . SS di cui al presente accordo e Federcasse/Federveneta. b) Con ef fetti dal 1 ° giugno 20 1 4 e sino al 3 1 marzo 20 1 7, secondo le mo dalità di seguito specificate, a ciascun dipendente della B CC del Veneziano con rappor t o di lavoro a tempo pieno sarà applicata una riduzione dell 'orario di lavoro, con corrispondente riduzione del trattamento ec o nomico, pari a 8 giornate lavoratiye an nue (ore 60,00); per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale tale contributo sarà proporzionale all' orario osservato . La riduzione retributiva sarà effettuata in modo li neare, applicando la percentuale di riduzione sui valori retributivi tempo per tempo applicati a ciascun dipendente avendo come riferimento di parten z a la retribuzione del mese di giugno 20 1 4 sulle medesime vo ci retributive di cui ai punto 2. a che precede, a valere come "trattenuta di solidarietà ex intesa del 1 ° aprile 201 4 ". Con riferimento al primo anno di applicazione la complessiva riduzione prevista per la durata di 1 2 mesi verrà ef fettuata nell' arco temporale di 1 0 mes i (giugno 2014 - mm'zo 2015). cifíc Per le condizioni applicative della riduzione dell 'orario di lavoro si rinvia a spe disposizioni predisposte dalla B CC del Veneziano, che terrà conto di partico lari esigen ze segnalate dai dipendenti nella co mpat ibilità con le esigenze organizzative e produttive aziendali. : Ferma la dec o rrenza e gli effetti stabiliti al presente punto 2.b, le parti convengono che lo (/ \ I strumento della riduzione oraria sara oggetto di domanda di accesso alle prestazioni del "Fondo per il sostegno del reddito, dell 'occupazione e della riconversione e riqualif i cazione professionale del personale dipendente dalle imprese del Credito Cooperativo "' il cui rego lamento attuativo, oggetto delle modif i che ex" Accordo nazionale del 3 0 ottobre 20 1 3 , è attualmente in corso di approvazione. Le parti provvederanno anche i ne di accedere alle prestazioni i n parola, ad integrare le disposizio ni del presente punto al f nell' eventualità ciò dovesse risultare necessario per accedere alle citate prestazioni alla luce dei provvedimenti attuativi ed applicativi emanandi. c) Con effetti dal 1 ° aprile 20 1 4 e si no al 3 1 dicembre 20 1 6 tutte le ore di prestazioni aggiuntive di lavoro svo lte dal personale inquadrato nelle Aree Professionali saranno recuperate mediante secondo il meccanismo della banca ore, esclusa la monetizzazione; le prestazioni aggiuntive di cui all ' artico lo 9 8 del CCNL ef fettuate dal personale inquadrato nella categoria dei Quadri Direttivi verranno recuperate mediante l' auto gestione n d ividuale. i ? ag. 4 a 7 --#\t d) Le ferie maturate nel perio do dal 1 ° gennaio 20 1 4 sino al 3 1 dicembre 20 1 6 dovranno essere f l uite entro i rispettivi an n i di maturazione. Le ferie residue maturate e non f l uite al 3 1 / 1 2/20 1 3 saran no o ggetto di un piano di fruizione predisposto dalla Banca che porterà ad un completo esaurimento del mo nte ferie residuo nel triennio 20 1 4/20 1 5/20 1 6. Nella predisposizione del suddetto piano si terrà conto , per quanto compatibile con le necessità organizzative e produttive, di partico lari esigenze segnalate dai dipendenti. e) Con ef fetti dal 1 ° gennaio 20 1 4 e sino a tutto il 3 1 dicembre 20 1 6, esclusa la monetizzazione, i permessi di cui all' art. 53 del c. c.n. 1. 2 1 dicembre 20 1 2 spettanti al personale della categoria dei Quadri Di r ettivi ed al personale appartenente alle Aree professionali, st o'anno fruiti entro i rispettivi an n i di maturazione. I permessi ex art . 5 3 del c. c. n. 1. 2 t dicembre 20 1 2, relativi all' an no 20 1 3 non fruiti alla data di stipula del presente accordo, saran n o oggetto del piano di fruizione di cui all' ali n ea che precede e pertanto non saran no monetizzati. í) Si n o al 3 1 dicembre 20 1 7 la Banca non adotterà alcun sistema i n centivante, ai sens i dell' art . 5 0, del vigente c. e.n. l. . Inoltre la B anca non erogherà alcun emo lumento a titolo di Premio di Risultato (art . 48 ed Allegato "F" al c. c.n. 1. 2 t . 1 2.20 1 2) relativo agli an n i di erogazione 20 1 4, 20 1 5 e 20 1 6 con riferimento agli esercizi 20 1 3 , 20 1 4 e 20 1 5. 3) PRESTAZIONI DEL "FONDO DI SOLIDARIETÀ" (DM 157/2000 E succ. MODIFICHE) Le parti, nella condivisione che le prestazioni straordi n arie di sostegno al reddito costituiscono uno strumento essen z iale per il contenimento del costo del lavoro della B CC del Veneziano, ne stabiliscono di seguito le modalità di accesso : a) il Personale che maturerà entro la data del 3 0 giugno 20 1 7 i requisiti di tempo in tempo vigenti per il diritto alla pensione AG O di appartenenza può manifestare alla Banca l' i ntenzione di aderire alle prestazioni straordi n arie del "Fondo per il sostegno / del reddito, dell 'occupazione e della riconversione e riqualiJîcazione professionale ( del personale dipendente dalle imprese del Credito Cooperativo" (art. 5 , comma 1 , lettera b) del DM 1 5 7/2000 e successive mo dificazioni e/ n egrazioni) presentando alla Banca apposita domanda entro e non oltre ii giornÓ, " f prile 20 1 4. Le parti, il giorno 3 0 aprile 20 1 4, pro cederanno alla verifica del numero dei dipendenti che abbiano presentato la predetta domanda di adesione alle prestazioni. In caso di C f mancato raggiungimento del numero di 6 domande, il numero di risorse co llocate a carico delle predette prestazioni straordinarie sarà i ntegrato almeno sino al raggiunghnento della soglia minima di ó risorse, che la B anca i ndividuerà secondo il criterio della maggiore prossimita alla maturazione del dMtto alla pensione AGO. \ F L accesso alle prestazioni straordinarie di cui al presente punto avverra con x/ decorrenza dal 2 maggio 20 1 4. A1 Personale collo cato a carico delle prestazioni ^ straordinarie con le modalita sopra descritte non si applicano le disposizioni di cui al{ \ \ punto 2), lettere a) e b) del presente accordo; , ' \ \, ' b) il Personale che entro il 30 giugno 20 1 7 maturera i requisiti soggettivi per l 'accesso \ " alle "prestazioni straordinarie del sosteg no al reddito" (60 mesi dalla maturazione de! \ " di r itto alla pensione AGO) erogate dal Fondo di cui all' ali nea che precede, potra k essere collocato a carico delle suddette prestazioni del Fondo stesso, su richiesta presentata volontariamente. Resta i nteso che al personale suddetto, le previsioni di k, cui al punto 2), lettere cc) e b) del presente accordo non si applicheranno a dec o r ere dal mese precedente a quello dell' accesso alle prestazioni straordinarie. Con riferimento alle dispo sizioni previste al punto 3 , ciascun dipendente, ta cui età ica sia ritenuta compatibile con i requisiti di cui sopra, wesenterà, a richiesta della anagraf B anca, i do cument i certif i cativi della propria posizione contributiva/pensio nist ica (Ec o cert), ovvero formali zzerà specif ica delega alla Banca, sempre entro 5 giorni dalla richiesta, idonea a far rilevare la predetta posizio ne presso gli Enti competenti. La cessazione dal servizio per l' accesso alle prestazioni straordinarie del "Fondo di Solidarietà" sarà formalizzat a da lla B C C del Veneziano e dai lavo ratori i nt eressat i innanzi alla Co mmis s io ne di conciliazione costituita presso la DTL ovvero presso la Federazione Veneta delle B CC, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all ' art. 1 5 del c. c.n. 1. 2 1 . 1 2 . 20 1 2 ed all' art. 66 del c. c.n. 1. 22. 5 .2008 , con reciproca ri nunzia a qualsivogli a pretesa in ordi ne all ' i ntercorso rapporto di lavoro . Fermo restando quanto sopra stabilito, l ' accesso alle prestazioni straordinarie avver rà successivamente al completo esaurimento delle giornate di ferie maturate e non f l uite. Resta inteso che l ' accesso alle prestazioni straordi n arie di cui al presente punto 3 , lett. a) e b) avverrà senza corresponsione di alcun emolumento aggiuntivo (incentivo) rispetto alle normali spettan z e di f i ne rapporto . c) Prestazioni ordina r ie - Formazione Nell ' intento di accompagnare il pro cesso di riorganizzazione e risanamento delIa B anca, salvaguardando , per quanto po ssibile, le professionalità ed attitudini dei si ngo li, i lavoratori coi nvo lti st o'anno avviati a specif ici percorsi di riconversione e di riqualif icazione professionale. A riguardo, il "piano di i ntervento fonnativo 20 1 4/20 1 6" predisposto dalla B CC del Veneziano, di cui i n premessa, è idoneo a supporta re il processo di riorga nizzazione, riqualif icazione e riconversione del Personale della B anca. Detto piano , che dovrà essere attuato prevalentemente attraverso la formazione d' aula, ma anche con oppor tune attività di af i ancamento, concorre all' asso lvimento pro quota degli obblighi formativi di cui all' art. 63 f del c. c.n. l. 2 1 . 1 2.20 1 2 . Le par t i concordano che il piano formativo di riqualif i cazione e riconversione pro fessionale, collegato al presente accordo , potrà essere f inanziato, c o me previsto dall' ar t . 5 , comma 1 , lettera a) punto 1 del D .M. del 28 . 4.2000 n. 1 57 e successive modif i cazioni e/o integl'azioni, anche tramite l' utilizzo del "Fondo per il so stegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualif i cazione professionale del personale dipendente dalle imprese del Credito Cooperativo". In relazione a quanto previsto dalla delib eraz io ne n. 3 del 7 sett embre 2 0 0 1 assunta d al Comit ato Armni n istratore del Fo ndo d i Solidarietà, le parti dichiarano espressamente che quanto sopra previsto i n tema , formazione e riqualif i cazione del personale è strettamente fun z ionale alla realizzazione specif i ci obiettivi previst i dalle vigenti disposizioni. 4) Incontri di ve rif ic a Le parti si i ncontreranno og ni 6 mesi per verif icare lo stato di attuazione del presente accordo . La prima verif ica sarà ef fettuata nel mese di dicembre 20 1 4. Resta fermo che per 6 pmticolari esigen z e ciascuna delle parti potrà chiedere incontri di verif i ca da tenersi entro 1 5 giorni d alla richiesta . Le parti, nel convenire quanto sopra, con la sottoscrizione del presente accordo, ciascuna per quanto di propria competenza ed ef fetti, si danno atto di aver espletato e concluso la procedura di cui alt ' artico lo 22, parte terza del c. c.n.1. 2 1 dicembre 20 1 2 per i Quadri Dh'ettivi e per il personale delle Aree Professionali delle B CC/CRA. Banca di Credito Cooperativo del Veneziano in A. S . I l Commiss ario Straordinario Le Rappresentanze S indacali Aziendali della Banca di Credito Cooperativo del Veneziano i n A. S . FAB I , IBA{ Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sind(íacglî) pI Cr . TO CtC ,- EnIXO Le S egreterie Territoriali/Regionali delle Organizzazioni S indacali FAB I FIB A- CI S L FI SAC/CGI L DIRCREDIT O SINCRA/U GL- CRED IT O UILCA Allegato : Tabella "A" P ag. 7 a 7 A LLEGATO A Sca g l i o n i RA L % t ra tte n u ta < 30 . 00 0 7% 3 0 . 000 - 3 5 . 00 0 10% 3 5 . 000 - 40 . 00 0 13% 40. 000 - 45 . 00 0 i6% 45 . 000 - 50 . 000 1 9% 5 0 . 000 - 55 . 000 22% 5 5 . 0 00 - 60 . 000 25% 60 . 0 00 - 6 5 . 000 2 8% 6 5 . 000 - 70. 000 3 1% 70 . 000 - 7 5 . 000 34% 7 5 . 000 - 80 . 000 3 7% 80 00 0 .- 85 . 000 40% 8 5 . 00 0 - 90 . 000 4 2% 90 . 000 - 95 . 000 44% 95 . 000 - 100. 000 4 6% > 100 . 000 4 8% 1) La tratte n uta "ex i ntesa d e l 0 1 /04/2014" n on potrà superare il 25% d el l a singola retrib u zion e. 2 ) Al l e retri b uzion i i nferiori a i 30.000 e u ro, ve rrà app l icata u na tratten uta "fissa" pa ri a l 5%
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