CO.PRO.VI. Società Cooperativa CONDIFESA di PAVIA Piazza

CO.PRO.VI.
Società Cooperativa
CONDIFESA di PAVIA
Piazza Vittorio Veneto 1 - 27045 Casteggio
tel. 0383.82392/804067
fax 0383.805509
[email protected]
[email protected]
www.coprovi.it
Campagna Assicurativa
2014
CO.PRO.VI.
CONDIFESA di PAVIA
Indicazioni operative per la campagna assicurativa 2014
FASCICOLO AZIENDALE
E’ il documento di riferimento per la compilazione del certificato di assicurazione e della successiva verifica
di rispondenza dei dati (superfici , dati catastali , rese ecc.);
riporta le superfici aziendali delle quali l’impresa agricola ha titolo di possesso o conduzione nonché il loro
utilizzo e localizzazione.
Il fascicolo deve essere aggiornato da parte del produttore agricolo, con i piani colturali 2014 (seminativi ) o
con i nuovi impianti (vigneti / frutteti / piante) prima della stipula del certificato di assicurazione, se il
fascicolo sarà aggiornato successivamente è necessario verificare la coerenza con quanto è stato indicato
precedentemente in polizza.
Aggiornamento fascicolo superfici vitate ai fini dell’ assicurazione agevolata: entro il 30 marzo 2014
N.B. non utilizzare i dati della “domanda unica” per la stesura dei certificati.
COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE (produzioni vegetali)
Dati anagrafici:
I dati anagrafici sul certificato devono corrispondere esattamente con quelli presenti sul fascicolo aziendale,
in particolare la Ragione Sociale Impresa e il CUAA Impresa (da indicare sempre).
Nuove iscrizioni:
L’ iscrizione a Co.Pro.Vi. – Condifesa di Pavia è subordinata, alla presentazione della domanda di iscrizione
allegando la documentazione prevista, e al versamento della quota di iscrizione.
Subentri:
In caso di subentri aziendali, verrà attribuito un n° nuovo numero di Socio.
Il numero di Socio può essere mantenuto solamente nel caso in cui il “CUAA” rimane invariato (informarsi
preventivamente ai ns. uffici ).
Obbligo di assicurare l’ intera produzione per prodotto / comune
L’ assicurato ha l’ obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale per prodotto/ comune, calcolata come
risultato della superficie utilizzata per la resa aziendale per quel prodotto.
(quindi bisogna indicare sul certificato di assicurazione tutte le particelle e le relative superfici, accorpate per
partita, di uno stesso prodotto in uno stesso Comune)
Superfici assicurate
Le superfici (espresse in ettari 00.00.00) da indicare sui certificati di assicurazione si intendono quelle
presenti nei Fascicoli aziendali alla colonna “superficie utilizzata” (no colonna superficie catastale);
qualora si rendessero necessari arrotondamenti dovuti alle procedure informatiche questi , pur tenendo
conto dei limiti di tolleranza consentiti dalla normativa comunitaria e nazionale non devono essere effettuati
per eccesso.
Uva da vino
La superficie assicurabile per ciascuna particella è quella indicata nell’ allegato “H” (colonna Superficie
utilizzata) del Fascicolo aziendale.
Al fine però di avere il dettaglio per varietà e per verificare l’ eventuale presenza di vigneti non ancora in
produzione, si utilizza quella riportata nell’allegato “H2-DATI VITIVINICOLO” (Unità Arboree presenti sul
sistema GIS) del Fascicolo aziendale .
Esempio di superfici da utilizzare, dettagliate per varietà .
Superfici vitate - casi particolari
Particelle dichiarate da più soggetti (particelle condivise)
In alcuni casi è possibile trovare nell’ allegato H2 del fascicolo aziendale medesime particelle dichiarate da
più soggetti.
In questo caso per verificare esattamente qual’ è il vigneto di effettiva competenza è necessario controllare
la superficie riportata nell’ allegato H della particella condivisa (l’ allegato H riporta l’ effettiva superficie
aziendale in conduzione)
Es. due aziende hanno indicata all’ allegato H2, dei rispettivi fascicoli aziendali la medesima particella che
riporta in entrambi i fascicoli un vigneto di varietà barbera per 01.00.00 ha e un vigneto di varietà croatina
per 01.20.00 ha .
Nell’ allegato H dei rispettivi fascicoli sarà presente solamente la superficie di uno dei due vigneti (es.
01.00.00 ha oppure 01.20.00 ha) che è quella effettivamente condotta da un azienda.
In questo caso è possibile assicurare solamente il vigneto indicato nell’ allegato H2 la cui superficie è
presente anche nell’ allegato H .
Vigneti di nuovo impianto
Si possono assicurare solo i vigneti in produzione (almeno tre anni di impianto).
Verificare sul fascicolo la presenza di vigneti di “nuovo impianto” (è riportato l’ anno di impianto del
vigneto)
Deroga
Qualora i disciplinari di produzione lo consentissero possono essere assicurati anche i vigneti con meno di
tre anni ma per i quali è stata presentata dichiarazione vitivinicola che ne attesti la produzione.
(UTILIZZARE UN POTENZIALE PRODUTTIVO RIDOTTO ES. 50%)
Tale deroga non si può applicare alle superfici oggetto di domanda di reimpianto anticipato, quando l’
azienda non ha ancora provveduto all’estirpazione del vecchio vigneto.
Vendemmia verde
I vigneti oggetto di domanda di “vendemmia verde” presentata ed accettata possono non essere assicurati.
Vigneti oggetto di domanda di estirpo
I vigneti oggetto di domanda di estirpo possono essere assicurati se l’ estirpo sarà effettuato dopo la
vendemmia.
Frutteti
La superficie da utilizzare è quella indicata nell’ allegato “H” (colonna Superficie utilizzata) del Fascicolo
aziendale.
Macro uso* dei fruttiferi
Le piante da frutto presentano dei macro usi specifici:
cod. macro uso 320 PESCHE (valevole per pesche, pesche precoci, nettarine, nettarine precoci)
cod. macro uso 280 PERE (valevole per pere, pere precoci)
cod. macro uso 360 ALTRI FRUTTIFERI (valevole per actinidia, albicocche, ciliegie, mele, susine, ecc.)
Ad ogni specie fruttifera indicata nel fascicolo aziendale corrisponde uno specifico macro uso (vedi sopra)
per cui in fase di verifica della congruità di superficie (per macro uso), è possibile assicurare come
pesche/nettarine o pere solamente le particelle che indicano in fascicolo esattamente queste specie
frutticole.
Nei Fascicoli aziendali può essere presente la voce generica “Altre piante arboree da frutto”, tale tipologia
colturale fa riferimento al macrouso “ALTRI FRUTTIFERI” e non può essere pertanto abbinata ai prodotti
pesche/nettarine o pere .
Tutte le altre piante da frutto (actinidia, albicocco, ciliegie, mele, susine) hanno lo stesso “macrouso” (cod.
360-ALTRI FRUTTIFERI)
*la verifica della congruità delle superfici assicurate con quelle indicate nel fascicolo aziendale è calcolata da
parte degli organismi competenti per “macro uso”.
Colture art. 68 - (seminativi, altre colture)
La superficie da utilizzare è quella indicata nell’ allegato “H” (colonna Superficie utilizzata) del Fascicolo
aziendale.
Prodotti di II° raccolto
E’ possibile assicurare un prodotto di 2° raccolto anche se è stato assicurato il prodotto di 1° raccolto che lo
ha preceduto. (es. 1° raccolto orzo autunnale assicurato – 2° raccolto soia assicurata sulle stesse particelle
e con le medesime superfici)
I prodotti di secondo raccolto oggetto di assicurazione devono essere obbligatoriamente presenti nel
fascicolo aziendale (verificare);
Codice (2) che indica la coltura di 2° raccolto
Anche in questo caso vige l’ obbligo di assicurare, come per le colture di 1° raccolto, tutta la superficie per
prodotto/comune (è possibile eventualmente utilizzare una combinazione di garanzie diversa tra 1°e 2° raccolto)
Il certificato di assicurazione deve riportare la dicitura “prodotto di 2° raccolto” e deve riportare solamente
le particelle dove è presente la coltura di 2° raccolto. (no per es. mais di 1° e 2° raccolto sullo stesso
certificato).
Pomodoro ed altre colture trapiantate
Indicare sul certificato la data di trapianto
Rese
In base alla normativa le quantità assicurabili (rese) devono essere determinate sulla scorta delle rese medie produttive
aziendali così come nelle modalità indicate nel Piano Assicurativo Agricolo Nazionale 2014.
Lo stesso Piano assicurativo prevede che ogni Regione determini le produzioni unitarie medie annuali per prodotto che
rappresentano le quantità massime assicurabili.
Regione Lombardia ha emanato il Decreto nel 2013, lo stesso Decreto ha validità anche per il 2014.
Extra resa:
Le imprese possono utilizzare la propria produzione media unitaria triennale (calcolata come previsto dal PAAN 2014)
per prodotto se sono in grado di attestarla con la opportuna documentazione contabile aziendale.
Per i prodotti regolamentati da disciplinari di produzione (es. uva da vino doc, docg, igt, igp ecc.) bisogna in ogni caso
rispettare i massimali previsti dagli stessi per ciascuna varietà (non è possibile in sostanza produrre qualsiasi
certificazione attestante l’ extra resa).
N.B. I quantitativi indicati nei disciplinari così come quelli previsti dal Decreto di Regione Lombardia
sono da intendere come massimi (da non applicare come tali e quali), inoltre l’ Organismo Pagatore
può verificare, tra le altre cose la coerenza tra dichiarazioni di produzione vendemmia/rivendicazione
delle produzioni delle uve e tipologia di produzioni assicurate.
Rispetto della resa massima – sanzioni (circolare Agea)
Il superamento della resa max. consentita, in assenza di autocertificazione attestante l’ extra resa, comporta già’
a partire dalla corrente campagna l’ annullamento totale del contributo.
In caso di presenza dell’ autocertificazione attestante l’ extra resa, qualora la relativa documentazione richiesta
non venga fornita o risulti non idonea ovvero non consenta alcun calcolo della resa la polizza oggetto di
verifica sarà ritenuta completamente inammissibile ai fini del contributo.
Lo stesso dicasi quando dal calcolo della resa autocertificata e documentata emerga una resa media aziendale
inferiore alla resa regionale/provinciale/comunale presente a sistema.
Occorre prestare la massima attenzione nel definire le quantità assicurate per non incorrere nella problematica sopra
descritta, infatti anche una piccola variazione di superficie eventualmente effettuata sul fascicolo aziendale (ricalcolo
superfici - refresh) successiva alla polizza comportare la variazione del dato di resa e l’eventuale anomalia.
Nel caso di utilizzo delle rese massime consentite l’ arrotondamento delle quantità assicurate deve essere effettuato
assolutamente per difetto;
esempio:
prodotto riso (resa max. 81.00 ql/ha) - superficie utilizzata su fascicolo 2.6900 ha
calcolo della quantità assicurata: 2,6900 ha x 81ql/ha = 217,89 ql. > arrotondare a 217,00 ql. (218 ql. generano un
anomalia di resa)
I sistemi informatici arrotondano automaticamente il risultato aritmetico in base al 1° decimale, è quindi consigliabile
usare una resa tale che non generi automaticamente una eventuale anomalia di questo tipo.
Verificare alla fine della stesura di un certificato o meglio ancora al momento della notifica del valore assicurato, il
rispetto della resa max.
Assicurazione con più Compagnie per lo stesso prodotto/comune
(POLIZZA AGEVOLATA UNICA PER AZIENDA / PRODOTTO / COMUNE)
Non e’ consentita la stipula di più polizze/certificati per la stessa tipologia colturale ricadente nello stesso territorio
comunale.
(prodotto / comune = 1 certificato)
qualora si rendesse necessario suddividere la produzione comunale su due Compagnie bisogna dichiarare l’ esistenza
della coassicurazione su entrambe le polizze. (coassicurazione palese)
N.B.
L’ assicurato deve informare le rispettive Compagnie che a loro volta devono indicare le Compagnie interessate sul
modello del certificato di assicurazione.
Polizze integrative non agevolate
Al fine di consentire le attività di monitoraggio e controllo sul contributo pubblico le eventuali coperture integrative non
agevolate (abbassamento franchigia, integrazione prezzo, integrazione quantità, ecc.) riferite al bene assicurato in
forma agevolata devono riportare il medesimo contraente (condifesa) delle coperture agevolate.
N.B.
Obbligo di comunicazione da parte della Compagnia/Agenzia
Produzioni “biologiche” e “da seme”
In caso di produzioni biologiche o da seme è obbligatorio fornire, contestualmente all’ invio della polizza, la
documentazione relativa a tali produzioni (certificazione di conduzione biologica o copia contratto di
moltiplicazione).
Riportare sul certificato rispettivamente la dicitura “PRODUZIONE BIOLOGICA” o “PRODUZIONE DA SEME”.
Termine sottoscrizione certificati
Ai fini dell’ ammissibilità a contributo i certificati devono essere sottoscritti entro i seguenti termini
dell’ anno a cui si riferisce la campagna assicurativa
31 marzo 2014 per le colture a ciclo autunno-primverile (es. grano, orzo, colza, ecc.) e per le colture
permanenti (es. vigneti, frutteti, pioppeti ed altre piante pluriennali).
30 maggio 2014 per le colture a ciclo (semina) primaverile (es. mais, sorgo, soia, orticole seminate ecc.).
15 luglio 2014 per le colture trapiantate (es. pomodoro, tabacco, orticole trapiantate, vivai) e le colture di 2°
raccolto.
Il Mipaaf in un chiarimento del Piano assicurativo 2014 ha stabilito che il prodotto RISO ha come termine di
sottoscrizione il 15 luglio 2014.
Le produzioni da seme seguono i termini di sottoscrizione del prodotto principale. (es. orzo da seme come
orzo)
CONTRIBUTI
Beneficiari contributi (qualifica di imprenditore agricolo):
Tutti i Soci, per beneficiare dei contributi comunitari e statali, devono essere imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135
del codice civile ed essere iscritti al registro delle imprese agricole (REA) presso la Camera di Commercio
PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande di aiuto si presentano presso i C.A.A. (Centro Assistenza Agricola).
Occorre presentare una domanda per le produzioni vegetali “Art.68” (esclusa uva vino) e/o una domanda specifica per il
prodotto uva vino.
Le Imprese Agricole che hanno sia seminativi ecc. che uva da vino devono presentare due domande distinte e
riceveranno due contributi distinti.
N.B. Le aziende che presentano domanda di aiuto per le superfici vitate (ocm vino) devono avere presentato la
DICHIARAZIONE VITIVINICOLA per la campagna precedente.
DATE PRESENTAZIONE DOMANDA di CONTRIBUTO
Produzioni vegetali: entro il 15 Maggio 2014
Uva da vino: entro 31 Luglio 2014 con domanda specifica (OCM VINO – REG. CE 1234/2007)
PAGAMENTO CONTRIBUTI
entro 15 ottobre 2014 per uva vino ed entro 30 giugno 2015
Zootecnia;
per altre produzioni vegetali Art. 68 e
I contributi* relativi all’ Art. 68 sono erogati dall’ organismo pagatore della Regione dove ha la sede legale
l’azienda beneficiaria.
I contributi relativi alla domanda OCM VINO sono erogati da O.P.R. – Regione Lombardia
*I contributi relativi all’ Art.68 - Assicurazione dei raccolti, sono soggetti alla “modulazione”
Contributi (differenziati): produzioni vegetali e uva vino - polizze con soglia di danno
pluririschio con tre avversita’ : fino al 65% della spesa ammessa
pluririschio con almeno quattro avversita’: fino al 70% della spesa ammessa
multirischio : fino all’ 80% della spesa ammessa
La spesa ammessa a contributo e’ pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i
parametri contributivi calcolati dall’ ISMEA , e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.
Nuovi assicurati
il parametro contributivo dei certificati assicurativi con CUAA non presente nelle statistiche assicurative dei precedenti
cinque anni e’ pari alla tariffa (agevolata) effettiva per singolo certificato dell’ anno in corso