AUDIZIONE VI COMMISSIONE FINANZE CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N. 4 DEL 2014, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI EMERSIONE E RIENTRO DI CAPITALI DETENUTI ALL'ESTERO Documento riservato e confidenziale Roma, 06.03.2014 Documento strettamente riservato e confidenziale Indice Il ruolo delle società fiduciarie La c.d. «voluntary disclosure» Rivisitazione delle tempistiche per gli adempimenti fiscali Documento strettamente riservato e confidenziale 2 Le società fiduciarie Le fiduciarie in Italia e il contesto normativo Unione Fiduciaria Legge 1966/39: “Sono società fiduciarie e di revisione quelle che, comunque denominate, si propongono sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione di beni per conto di terzi, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.” Da questa definizione, per quanto riguarda l’attività fiduciaria, si evince che: la società fiduciaria svolge l’attività di amministrazione di beni; i beni amministrati sono e rimangono di proprietà dei terzi; la società fiduciaria normalmente si intesta i beni dei terzi ma potrebbe anche semplicemente ricevere incarico di amministrarli. Unione Fiduciaria S.p.A. (di seguito anche «UF») è una delle principali società del settore in Italia. Il grafico sotto riportato rappresenta le masse fiduciarie (in milioni di Euro) delle principali fiduciarie italiane riferite al 2012 (fonte: bilanci societari e Assofiduciaria). 14.000 12.000 Milioni 10.000 Gli obblighi delle fiduciarie 10.310 8.000 9.435 8.144 6.000 5.785 4.000 2.000 Nell’ambito della sua attività la fiduciaria deve: • adempiere gli obblighi antiriciclaggio ai sensi del d.lgs. 231/07 (identificazione clientela e titolare effettivo, registrazione dati in AUI, segnalazione operazioni sospette, ecc.); • svolgere l’attività di Sostituto di Imposta ed adempiere a tutte le obbligazioni in materia tributaria in nome e per conto del fiduciante; • con particolare riferimento ai Rimpatri Giuridici, derivanti dallo Scudo Ter, svolgere l’attività di Sostituto di Imposta sui conti all’estero. Documento strettamente riservato e confidenziale 11.981 0 Unione UBS Cordusio Fiduciaria Fiduciaria Fiduciaria S.p.A. S.p.A. (*) S.p.A. Sirefid S.p.A. CSSF srl (*) fonte report 2011 Ad oggi, le fiduciarie svolgono un ruolo di trasparenza, semplificazione e collezione dei tributi a vantaggio dello Stato e delle Amministrazioni Finanziarie. 3 L’esperienza di UF come sostituto d’imposta su posizioni all’estero Numerosità di depositari e mandati (31.12.2013) L’attività del sostituto d’imposta Masse amministrate: 12 miliardi di € Unione Fiduciaria grazie all’esperienza maturata negli anni di attività (fondata nel 1958), al suo standing (azionariato composto esclusivamente da banche), alla sua indipendenza (nessun azionista può detenere, per Statuto, oltre il 24% del capitale) unite all’assenza di conflitti di interesse è stata scelta dalla clientela di alcuni fra i maggiori intermediari internazionali. Numero di depositari esteri: > 100 Masse estere: > 6 miliardi di € Operazioni annue contabilizzate in sostituzione di imposta: > 350.000 Unione Fiduciaria nel corso degli ultimi 5 anni (20092013), nello svolgimento dell’attività di sostituto d’imposta, ha versato imposte, e quindi ha consentito la riscossione di un gettito fiscale, pari a: Euro 712,5 milioni Documento strettamente riservato e confidenziale 4 Indice Il ruolo delle società fiduciarie La c.d. «Voluntary Disclosure» Rivisitazione delle tempistiche per gli adempimenti fiscali Documento strettamente riservato e confidenziale 5 La c.d. «voluntary disclosure» Premessa Le procedure introdotte dalle norme dell’articolo 1 del Decreto legge n. 4 del 2014 risultano coerenti con le linee guida indicate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Nel Offshore Voluntary Disclosure – Comparative analysys, guidance and policy advice del settembre 2010 l’OCSE ha affermato l’efficacia dei programmi di voluntary compliance adottati dai diversi paesi, i quali hanno facilitato la collaborazione dei soggetti passivi coinvolti, conseguendo anche notevoli risparmi anche in termini di contenzioso. L’OCSE, in particolare, ha posto l’evidenza sul fatto che le norme devono fornire ai contribuenti incentivi sufficienti ad incoraggiare l’adesione ai programmi di collaborazione, ma allo stesso tempo non devono costituire misura di ricompensa o di incoraggiamento alla commissione di illeciti fiscali. L’OCSE ha inoltre suggerito che i programmi si rivelino chiari nelle finalità e nei termini di completamento al fine di consentire, fra l’altro, un maggior gettito fiscale. Il timing per l’introduzione di una procedura analoga a quelle avviate con successo in altri paesi europei (Germania, Francia, Belgio, per citare quelli europei) pare essere quello giusto. Si assiste ad una sostanziale convergenza di interessi. Le Banche estere premono sulla clientela italiana per la regolarizzazione e rilevano la volontà della clientela italiana di regolarizzare i patrimoni illecitamente detenuti all’estero. Il successo della procedura introdotta dal Decreto Legge n. 2 del 2014, così come verrà eventualmente convertito in legge, dipende in buona misura dal livello di «incentivi» che verranno proposti al contribuente. Documento strettamente riservato e confidenziale 6 La c.d. «voluntary disclosure» Premessa Si può ipotizzare (fonti Banca d’Italia) che il patrimonio offshore detenuto da soggetti italiani dovrebbe ammontare a 180-200 miliardi di euro (alcuni ipotizzano fino a 250 miliardi di euro). Il numero di soggetti potenzialmente interessati dovrebbe superare le 100.000 unità. Il mutato scenario internazionale, l'adesione della Svizzera alle prescrizioni GAFI, il possibile accordo Svizzera-Italia in ambito di scambio di informazioni, le positive esperienze internazionali in analoghe procedure di voluntary disclosure suggeriscono che il momento sia particolarmente propizio per introdurre una procedura che consenta di ottenere quattro risultati: a) il rimpatrio (giuridico) delle masse detenute illecitamente all'estero; b) un adeguato gettito incrementale; c) l'irrogazione di sanzioni ridotte a coloro che si autodenunceranno entro i termini previsti dalla procedura; d) l’adeguato contrasto futuro dell’evasione fiscale. Si tratta di analizzare quali siano i punti «critici» del Decreto legge n. 4 del 2014 oggetto di possibili modifiche in sede di conversione posto che spetta esclusivamente alla politica definire quali siano i risultati prioritari da conseguire (ad esempio la massimizzazione del gettito) con la procedura di voluntary disclosure. Documento strettamente riservato e confidenziale 7 La c.d. «voluntary disclosure» Alcuni punti «critici» Posto che per il successo della procedura risiede nella chiarezza degli oneri e dei rischi posti a carico di ciascuno degli attori coinvolti abbiamo elencato alcuni punti particolarmente critici che meriterebbero di essere approfonditi in quanto sarebbe utile poter fornire al contribuente interessato una norma che gli possa consentire di stimare i «costi» dell’adesione alla citata procedura: Difficile determinazione del reddito prodotto dalle attività estere: calcoli complessi resi difficili dalla difficoltà a reperire la documentazione contabile; Applicazione degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti coinvolti e degli intermediari (es. fiduciaria); Oneri e rischi in capo a professionisti ed intermediari; Oneri e rischi in capo al contribuente nel caso detenga partecipazioni in società di capitali italiane; Tempi e modi del trasferimento, anche solo giuridico, delle attività oggetto di voluntary disclosure. Documento strettamente riservato e confidenziale 8 La c.d. «voluntary disclosure» Possibili proposte migliorative Semplificazione della procedura e della modulistica; Forfettizzazione di imposte e sanzioni dovute, in particolare per importi compresi entro una certa soglia (per esempio, sotto i 2 milioni di euro); Estensione della copertura penale (come nell’analogo provvedimento adottato sin dal 2012 dalla Germania) sia da un punto di vista oggettivo (e quindi per tutti i reati fiscali e non solo per omessa o infedele dichiarazione) che soggettivo (anche per gli eventuali concorrenti nel reato); Esonero da responsabilità per professionisti ed intermediari che, a vario titolo e con diversi ruoli, intervengono nella procedura di voluntary disclosure. Documento strettamente riservato e confidenziale 9 Indice Il ruolo delle società fiduciarie La c.d. «Voluntary Disclosure» Rivisitazione delle tempistiche per gli adempimenti fiscali Documento strettamente riservato e confidenziale 10 Rivisitazione delle tempistiche per gli adempimenti fiscali – premesse La proposta fiscale Contesto e premesse • L’attività del Sostituto di Imposta comporta l’obbligo a carico del soggetto che interviene nella riscossione del reddito (i.e. la società fiduciaria) di applicare una ritenuta a titolo d’imposta e/o d’acconto (ovvero di un’imposta sostitutiva) e di provvedere al suo versamento, generalmente entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta (articolo 8 e 3 del DPR 602/1973, art. 4 D. Lgs. n. 239/1996); • Il ritardato o l’omesso versamento delle ritenute comporta il pagamento di sanzioni; • Unione Fiduciaria svolge la gran parte della sua attività di Sostituto di Imposta per transazioni effettuate da numerosi intermediari esteri con conseguente complessità nel processo di calcolo e pagamento delle imposte. Le tempistiche previste dalla normativa per il calcolo e il versamento delle imposte sono particolarmente stringenti nel caso in cui si tratti di contabilizzare operazioni poste in essere da più intermediari terzi esteri. Con la voluntary disclosure ci si può attendere una crescita importante del volume di attività ed un aumento degli intermediari esteri con conseguente aumento dei rischi di possibili sanzioni per l’intermediario. Sarebbe pertanto auspicabile un intervento volto a consentire alle società fiduciarie, alle banche, alle SIM, ed agli altri intermediari finanziari, allorché svolgano l’attività di Sostituto di Imposta per operazioni effettuate da intermediari terzi residenti all’estero, di operare senza il rischio concreto di venire sanzionati per ritardi connessi ai tempi di trasmissione di documentazione contabile estera. Pertanto si suggerisce di valutare la modifica dell’articolo 8 del DPR 602/1973 (e dell’art. 4 del D.Lgs. n. 239/1996) prevedendo che il versamento dell’imposta avvenga entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello in cui la ritenuta è stata applicata analogamente a quanto previsto per il versamento delle ritenute sui redditi diversi (cfr. articolo 6, comma 9, DLgs 461/1997). Documento strettamente riservato e confidenziale 11 Contatti Segreteria di Direzione Generale Via Amedei 4 - 20123 Milano Tel. +39 02.72422.247/249 Fax +39 02.72422.220 [email protected] Documento strettamente riservato e confidenziale 12
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