Direzione Generale per gli Italiani all’estero e le Politiche migratorie La gestione del servizio visti: guida pratica per gli Uffici consolari Circolare n. 1 del 31 luglio 2014 NON CLASSIFICATO CONTROLLATO La presente Circolare è frutto di un lavoro di gruppo. Si ringraziano, in particolare, Giuseppe Capitanelli e Giovanni Grillo, insieme a Caterina Arena, Evanguido Ercole, Andrea Russo, Gianni Sabbieti e Alessandro Scortecci. INDICE DEFINIZIONI…………………………………………………………………………………… 5 PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO ..………………………………………………… 7 PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI I. - IL SISTEMA DEI VISTI A) I visti Schengen e i visti nazionali …………………..................................………… 10 B) Stranieri soggetti a visto ……………....……….............................……………….. 10 C) Tipologie di visti ……………………………………………………………………. 12 II. - DOCUMENTI DI VIAGGIO A) Criteri di validità dei documenti di viaggio ………………………………………… 14 B) Documenti di viaggio riconosciuti (all. n. 10 del Manuale pratico)………………… 14 C) Documenti di viaggio non riconosciuti e “lasciapassare” ..………………………… 15 III. - CATEGORIE SPECIALI DI RICHIEDENTI VISTO A) Familiari di cittadino italiano o di un altro Paese dell’UE ………………………….. B) Apolidi ............................................................................................…………….... C) Rifugiati ............................................................................................……………… D) Marittimi ........................................................................................……………….... E) Categorie soggette a deroga dall’obbligo di visto …………………………………… F) Minorenni …………………………………………………………………………… 16 16 16 17 18 18 IV. – IL VISA INFORMATION SYSTEM (VIS) …………………………………………….. 20 V. – COOPERAZIONE TRA STATI SCHENGEN …………………………………………… 21 PARTE SECONDA FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO VISTI I. - ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO A) Deleghe ed ordini di servizio ………………………………………………… B) Riunioni del personale ……………………………………….……………………... C) Coordinamento delle Ambasciate …….…………………………………………… D) Logistica dell’Ufficio ………………………………………………………… .. E) Abilitazioni L-VIS ………………………………………………………………… F) Collaborazione con l’Ufficio commerciale, Enti italiani ed agenzie turistiche ..…. G) Vigilanza del Titolare della Sede e gestione del rischio …………………………… H) Formazione ....................……………………………………………………………. I) Rilevamento degli organici e dei tempi di trattazione delle pratiche ……………… 23 24 24 24 25 26 26 27 28 II. - INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA DEL PUBBLICO A) Diffusione delle informazioni ..…………………………………………………… 29 2 B) Rapporti con il pubblico …………………………………………………………… 30 III. - FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI E INTERMEDIARI COMMERCIALI…………… 31 IV. - GESTIONE DELLE VIGNETTE VISTO A) Procedure di gestione………………………………………………………………… B) Ordinazione e ricezione delle vignette ……………………………………………. C) Ammanchi di vignette………………………………………………………………. D) Annullamento delle vignette dovuto ad errori materiali ……….……………………. 33 33 34 34 V. – PERCEZIONI CONSOLARI A) Procedure di gestione…...………………………………………………………… 35 B) Casi di gratuità ….…………………………………………………………………… 35 VI. – REGISTRI ED ARCHIVIAZIONE DELLE PRATICHE A) Registri e Raccolte .………………………………………………………… B) Archiviazione dei fascicoli ………………………………………………………… 37 37 PARTE TERZA GESTIONE DELLE PRATICHE I. - TRATTAZIONE DELLE DOMANDE A) Ricezione delle domande …………………………………………………………… B) Valutazione delle domande …….…………………………………………………… C) Assicurazione sanitaria ……………………………………………………………… D) Tempi di trattazione ………………………….……………………………………… E) Verifiche di sicurezza ………………………………………………………………. F) Rilascio del visto …………………………………………………………………… G) VTL MAE e a responsabilità di Sede ………………………………………….……. H) Avviso allo straniero …………………………………………………………… 40 41 43 43 44 44 45 46 II. - SCHEDE VISTI 1) Adozione …………………………………………………………………………… 2) Affari …………………………………………………………………………… 3) Cure mediche …………………………………………………………………… 4) Diplomatico …………………………………………………………………… 5) Gara sportiva …………………………………………………………………… 6) Invito …………………………………………………………………………… 7) Lavoro autonomo …………………………………………………………………… 8) Lavoro subordinato …………………………………………………………… 9) Missione …………………………………………………………………………… 10) Motivi familiari …………………………………………………………………… 11) Motivi religiosi …………………………………………………………………… 12) Reingresso …………………………………………………………………… 13) Residenza elettiva …………………………………………………………… 14) Ricerca …………………………………………………………………………… 15) Studio …………………………………………………………………………… 16) Transito aeroportuale …………………………………………………………… 47 48 50 52 54 55 56 62 65 68 72 73 75 76 78 83 3 17) Transito …………………………………………………………………………… 18) Trasporto …………………………………………………………………………… 19) Turismo …………………………………………………………………………… 20) Vacanze lavoro …………………………………………………………………… 21) Volontariato …………………………………………………………………… 85 86 87 90 91 III. - PROVVEDIMENTI DI DINIEGO A) Notifica e motivazione del diniego di visto ……………………………………………… B) Dinieghi per segnalazioni SIS o di sicurezza …………………………………………… C) Obbligo di denuncia per falsificazione di documenti …………………………………… D) I ricorsi contro i provvedimenti di diniego …………………………………………… 92 93 93 94 IV. – ANNULLAMENTO, REVOCA E PROROGA DI VISTI. RILASCI DI VISTI IN FRONTIERA………………………………………………………….. 95 V. – IRREGOLARITA’ NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE DI VISTO. OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA E RESPONSABILITA’ DISCIPLINARI………………………………………………………………………………... 96 PARTE QUARTA MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE I. – Formulari e modelli di frequente utilizzo per le Sedi ……………………………………… 98 II. – Documentazione ………………………………………………………………………….. 98 INDICE ANALITICO………………………………………………………………………… 99 4 DEFINIZIONI Stati Membri, ovvero Stati Schengen: i Paesi, membri dell’UE o associati, che hanno abolito i controlli alle frontiere interne e che applicano integralmente le decisioni contenute nell’acquis di Schengen per il rilascio di visti per soggiorni fino a 90 giorni. Attualmente gli Stati membri sono 26: Austria (UE), Belgio (UE), Repubblica ceca (UE), Danimarca (UE), Estonia (UE), Finlandia (UE), Francia (UE), Germania (UE), Grecia (UE), Islanda (associato), Italia (UE), Lettonia (UE), Liechtenstein (associato), Lituania (UE), Lussemburgo (UE), Malta (UE), Norvegia (associato), Paesi Bassi (UE), Polonia (UE), Portogallo (UE), Slovacchia (UE), Slovenia (UE), Spagna (UE), Svezia (UE), Svizzera (associato) e Ungheria (UE). Stati dell’UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Sei Stati dell’Unione Europea non sono attualmente in Schengen: la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania non applicano ancora integralmente l’Acquis di Schengen. Il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano all’attuazione delle norme suddette e non sono ad esse vincolate, ai sensi rispettivamente della decisione 2000/365/CE e della decisione 2002/192/CE del Consiglio dell’UE; Stati associati all’attuazione dell’Acquis di Schengen: Norvegia, Islanda, Liechtenstein (Paesi SEE) e Svizzera. L’Islanda e la Norvegia sono associate all’attuazione dell’Acquis di Schengen e al suo ulteriore sviluppo in base all’accordo firmato con il Consiglio dell’UE (18 maggio 1999) ed entrato in vigore il 26 giugno 2000. I due Paesi partecipano al Comitato Misto (Paesi UE + Islanda e Norvegia), così come alla cooperazione consolare a livello locale. La Svizzera è associata all’attuazione, all’applicazione ed allo sviluppo dell’Acquis di Schengen ed applica le relative procedure dal 12 dicembre 2008, a seguito della decisione 2008/146/CE del Consiglio dell’UE. Il 28 febbraio 2008 il Liechtenstein ha sottoscritto con l’UE e la Svizzera un protocollo di adesione all’Acquis di Schengen e dal 19 dicembre 2011 il suo territorio fa parte dello spazio Schengen; SEE: lo Spazio Economico Europeo, composto da tutti i Paesi dell’Unione Europea e da Islanda, Liechtenstein e Norvegia; Spazio Schengen: l'insieme dei territori nazionali di Austria, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria. Per la Francia ed i Paesi Bassi, la politica comune in materia di visti è applicabile soltanto ai loro territori europei. Per la Norvegia, la politica comune non è applicabile allo Svalbard (Spitzbergen); Accordi di Schengen: in senso generico, si intende l'insieme degli atti internazionali dai quali trae origine e disciplina il sistema di Schengen; Frontiere interne: le frontiere terrestri comuni, comprese le frontiere fluviali e lacustri, degli Stati membri, i loro aeroporti adibiti al traffico interno ed i porti marittimi, fluviali e lacustri per i collegamenti regolari di passeggeri in provenienza o a destinazione esclusiva di altri porti situati nel territorio degli Stati membri, senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori (art. 2 del codice 5 comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone [codice frontiere Schengen]; Frontiere esterne: le frontiere terrestri e marittime, nonché gli aeroporti ed i porti marittimi degli Stati membri, che non siano frontiere interne; Valico di frontiera: ogni valico - autorizzato dalle competenti Autorità – per il passaggio delle frontiere esterne; Cittadino di Paesi terzi, anche detto “straniero”: cittadino di Paese che non sia membro dell’UE né associato all’attuazione dell’Acquis di Schengen (Norvegia, Islanda, Liechtenstein (SEE) e Svizzera); VSU: Visto Schengen Uniforme (di tipo “C”), valido per il transito ed il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri, con durata massima di 90 giorni, ogni 180 giorni; VTA: Visto di Transito Aeroportuale (di tipo “A”), valido per il transito nelle zone internazionali di transito degli aeroporti degli Stati membri; VTL: Visto con Validità Territoriale Limitata, valido solo per il territorio dello Stato membro che lo ha rilasciato, o in casi particolari, anche per quello di altri Paesi membri specificatamente indicati nella vignetta visto, con durata massima di 90 giorni, ogni 180 giorni; VN: Visto Nazionale, o Visto per soggiorni di lunga durata (di tipo “D”) valido per soggiorni superiori a 90 giorni (commisurato alle caratteristiche di ciascuna tipologia di visto) fino a 365, con uno o più ingressi. E’ valido per soggiornare nel territorio dello Stato membro che lo rilascia ma consente al titolare di attraversare ovunque la frontiera esterna e di godere della libera circolazione all’interno del territorio degli altri Stati membri, fino a 90 giorni ogni 180; Giorni (gg.): indicano sempre giorni di calendario (compresi i giorni festivi); Titolo o permesso o carta di soggiorno: l'autorizzazione - di qualunque natura - rilasciata da uno Stato membro, che conferisca il diritto al soggiorno nel suo territorio. Autorità Consolare Centrale: per l’Italia il Centro Visti della DGIT (Ufficio VI). Il Centro Visti si occupa della gestione della intera materia dei visti d'ingresso (nazionali e Schengen). Presso il Centro sono attive diverse Sezioni che si occupano di assistenza agli uffici visti, questioni di carattere normativo, gestione delle vignette ed assistenza giuridica in materia di ricorsi; Straniero segnalato ai fini della non ammissione: cittadino di un Paese terzo segnalato ai fini della non ammissione nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) conformemente al disposto dell'articolo 96 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen; VIS (Visa Information System): sistema informatizzato di scambio di dati sui visti tra i Paesi Schengen; prevede il rilevamento dei dati biometrici dei richiedenti visti Schengen e la conservazione delle relative pratiche informatiche presso una banca dati comune a Strasburgo (CVIS). Questo sistema informatico rappresenta un aggiornamento della Rete Mondiale Visti e prevede una versione C-VIS in dotazione al Ministero, una versione L-VIS in dotazione ai Consolati e quella I-VIS presso le Polizie di Frontiera e le Questure, per la trattazione informatizzata delle singole pratiche di visto. Il Sistema d’Informazione Visti raccoglie tutti i dati sui visti per breve soggiorno o transito nello spazio Schengen. Questi dati comprendono anche la fotografia del richiedente e le dieci impronte digitali. Il sistema comporta un elevato livello di sicurezza e vi hanno accesso solo persone autorizzate e per scopi consentiti. 6 PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO Norme UE: - Accordo di Schengen: "Accordo tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica Francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni", firmato a Schengen (Lussemburgo) il 14 giugno 1985; l'Italia vi ha aderito con il "Protocollo di adesione" firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e ratificato con la Legge 30 settembre 1993, n. 388; - Convenzione di Schengen: "Convenzione di applicazione" dell’Accordo di Schengen, firmata a Schengen il 19 giugno 1990; l'Italia vi ha aderito con l' "Accordo di adesione" firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e ratificato con la Legge 30 settembre 1993, n. 388; - Trattato di Amsterdam: concluso tra tutti i Paesi dell’Unione Europea (UE), è entrato in vigore il 1° maggio 1999 ed ha compreso al Titolo IV anche le norme sui visti. Al Trattato è allegato un protocollo denominato “Acquis Schengen” che comprende tutte le norme e decisioni adottate dal Comitato Esecutivo Schengen dal 1993 all’aprile 1999; - Trattato sull'Unione europea (Trattato di Lisbona del 17 dicembre 2007), articolo 3 paragrafo 2.) e Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 77); - Regolamento (CE) n. 539 del 15.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo; - Regolamento (CE) n. 562 del 15.03.2006 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce il Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone; - Regolamento (CE) n. 767 del 9 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata; - Regolamento (CE) n. 810 del 13.07.2009 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce il Codice comunitario dei visti; - Decisione C(2010)1620 del 19.03.2010 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce il Manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati e relativi allegati; - Decisione C(2010) 3667 del 11.06.2010 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce il Manuale per l’organizzazione del servizio visti e la cooperazione locale Schengen. Norme nazionali: - Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, e successive modifiche ed integrazioni - "Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; - Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, e successive modifiche ed integrazioni – “Regolamento d'attuazione del Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; - Direttiva del Ministero dell’Interno dell’1 marzo 2000 sui mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato; 7 - Decreto Legislativo n. 30 del 6.2.2007 e successive modifiche ed integrazioni, - “Attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”; - Decreto interministeriale in materia di visti d’ingresso n. 850 dell’11 maggio 2011, che contiene l’elenco delle 21 tipologie di visto (di breve e/o lungo soggiorno), corrispondenti ai diversi motivi d’ingresso. 8 PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI 9 I. IL SISTEMA DEI VISTI A) I visti Schengen ed i visti nazionali. I visti d’ingresso rilasciati dalle nostre Rappresentanze all’estero possono essere preliminarmente suddivisi in due principali categorie: i visti Schengen, che sono di breve soggiorno, con una durata massima di 90 giorni, ogni 180 giorni ed i visti nazionali, di lungo soggiorno, con una durata da 91 a 365 giorni, finalizzati ad uno stabile trasferimento in Italia da parte del richiedente (visti per lavoro, studio, motivi familiari…), attraverso il successivo ottenimento di una Carta o un Permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura italiana competente per territorio. I visti Schengen consentono l’ingresso ed il soggiorno di breve periodo nei 26 Paesi che applicano integralmente l’acquis di Schengen. Tali Paesi non coincidono con tutti gli Stati dell’UE (cfr. sopra, “Definizioni”). L’elenco dei Paesi Schengen si trova nella parte I, punto 3 del Manuale per il trattamento delle domande (Decisione della Commissione europea n. 1620 del 19/03/2010 e successive modificazioni – d’ora in poi “Manuale pratico”). Le procedure per il rilascio dei visti Schengen sono regolate, in via esclusiva, da norme dell’Unione Europea, in particolare il Codice comunitario dei visti (Regolamento n. 810/2009) ed il Manuale pratico. La loro approfondita conoscenza è di fondamentale importanza per una corretta valutazione delle domande di visto di breve soggiorno. Il Manuale pratico ha le caratteristiche di una “guida” ed è imprescindibile per apprendere ogni aspetto concreto relativo ai visti Schengen (dalla competenza a ricevere le pratiche, all’esame e decisione sulle domande, alle procedure di annullamento o revoca dei visti; ogni questione è corredata da esempi concreti e da buone prassi che facilitano gli addetti ai lavori nell’espletamento delle loro attività). Si raccomanda dunque un attento studio del Codice e del Manuale pratico. Ogni aspetto legato alla trattazione dei visti Schengen affrontato nella presente Circolare è, infatti, completato dai pertinenti riferimenti al Codice e al Manuale, per i necessari approfondimenti del caso. I visti nazionali sono regolati dalla normativa italiana, in particolare dal Testo Unico sull’Immigrazione (Decreto Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni), dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche e integrazioni) e dal Decreto Interministeriale sulle condizioni e tipologie dei visti d’ingresso (D.I. 11 maggio 2011, n. 850). Anche in questo ambito vi è peraltro una competenza concorrente da parte dell’UE, che adotta Direttive in vari settori (dal ricongiungimento familiare dei familiari di cittadini UE e extra UE, ai lavoratori altamente qualificati, ai ricercatori, per citare alcuni esempi), che vengono poi attuate in Italia con decreti legislativi ovvero attraverso integrazioni al Testo Unico. Per soggiorni fino a 90 giorni, nell’arco di 180 giorni, vengono quindi rilasciati visti Schengen; per soggiorni superiori ai 90 giorni, visti nazionali. B) Stranieri soggetti a visto. L’elenco dei Paesi i cui cittadini sono soggetti ad obbligo di visto di breve soggiorno e quello dei Paesi i cui cittadini ne sono esenti sono allegati al Regolamento n. 539/2001. Anche i titolari di un visto nazionale di lunga durata o di un permesso di soggiorno rilasciato dai 26 Paesi che aderiscono a Schengen hanno diritto a circolare negli altri Stati membri, per periodi non superiori a 90 giorni ogni 180, così come i familiari di cittadini UE in possesso di apposita Carta di soggiorno per familiare UE rilasciata ai sensi dell’art. 10 della Direttiva 2004/38/CE. Ulteriori categorie soggette a deroghe in base a norme UE (ad esempio i rifugiati e apolidi titolari 10 di un valido documento di viaggio rilasciato da uno Stato membro) o da parte di singoli Stati membri sono indicate nella parte II, punto 1 del Manuale pratico e specificate, per le deroghe nazionali, nell’allegato n. 5 del Manuale pratico. Per soggiorni superiori a 90 giorni, gli stranieri devono invece fare richiesta di visto d’ingresso nazionale, ad eccezione dei cittadini dei Paesi UE o appartenenti allo spazio Schengen, nonché della Città del Vaticano e San Marino, e di particolari categorie di stranieri previste da specifiche disposizioni UE o nazionali, generalmente riferite a situazioni in cui lo straniero si trova già in Italia o in Schengen e può richiedere direttamente alla Questura un permesso di soggiorno. Qui di seguito uno schema riepilogativo: Visti Schengen (fino a 90 giorni) Chi è soggetto all'obbligo di visto? Cittadini stranieri dei Paesi elencati nell'allegato 1 del regolamento 539/2001 I cittadini dei Paesi indicati nell’allegato IV del Codice visti/Allegato 7A del Manuale pratico (lista comune) e Chi è soggetto all’obbligo di Visto nell’allegato 7B del Manuale pratico (liste nazionali di ogni Stato di transito aeroportuale? membro), ad eccezione di coloro che sono in possesso di uno dei permessi di soggiorno elencati nell’allegato 7C del Manuale pratico Cittadini stranieri dei Paesi elencati nell'allegato 2 del regolamento 539/2001 Stranieri titolari di visto nazionale di lunga durata o di permesso di soggiorno rilasciato da uno dei Paesi che aderiscono al sistema Schengen Familiari di cittadini UE in possesso di apposita carta di soggiorno (direttiva 2004/38/CE) quando viaggiano con, o raggiungono, il familiare Le categorie in deroga valide per tutti i paesi Schengen elencate Chi non è soggetto all'obbligo di nella parte II, punto 1.1.1 del Manuale pratico (stranieri in visto? possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro, allievi stranieri di istituti scolastici che partecipino ad un viaggio scolastico di gruppo, titolari di un lasciapassare per traffico frontaliero locale, i rifugiati e gli apolidi residenti e titolari di un documento di viaggio rilasciato da uno Stato membro, alcune categorie di familiari UE (parte III, punto 2 del Manuale pratico) e i titolari di passaporto diplomatico e/o di servizio previsti da accordi bilaterali di facilitazione dei visti conclusi dall’UE Alcuni titolari di passaporto diplomatico e /o di servizio di Paesi terzi (v. allegato 5 al Manuale Pratico) 11 Visti nazionali (per soggiorni superiori a 90 giorni) Chi è soggetto all'obbligo di Tutti gli stranieri visto? Cittadini dei Paesi UE o appartenenti allo spazio Schengen Cittadini della Città del Vaticano e San Marino Chi non è soggetto all'obbligo di visto? Alcuni casi di stranieri che si trovano già in Italia o in area Schengen e possono richiedere direttamente alla Questura un permesso di soggiorno C) Tipologie di visti. Norme europee e nazionali disciplinano i visti di ingresso. Le norme europee valgono solo per i visti brevi, mentre le norme italiane sono valide sia per alcuni aspetti dei visti brevi che per i visti nazionali (di lunga durata). La normativa UE non prevede una formale suddivisione in tipologie legate ai motivi del viaggio, anche se contempla comunque differenziazioni nella documentazione da allegare alla domanda, secondo lo scopo principale del soggiorno. Il Codice visti prevede invece tre categorie di visti Schengen che si differenziano in base alla loro validità territoriale: Visti Schengen Uniformi (VSU), di tipo “C”, Visti con Validità Territoriale Limitata (VTL), di tipo “C”, e Visti di Transito Aeroportuale (VTA), di tipo “A”1. Il Visto Schengen Uniforme (VSU) consente l’ingresso nello spazio Schengen attraverso qualsiasi valico di frontiera autorizzato – indipendentemente dallo Stato membro che ha emesso il visto – e la circolazione all’interno di tutto lo spazio per il periodo, il numero d’ingressi e la validità indicati sulla vignetta adesiva. La durata massima del soggiorno è di 90 giorni ogni 180, calcolati a partire dalla data di primo ingresso (vedi parte II, punto 7.9 del Manuale pratico); gli ingressi possono essere uno, due o multipli, la validità massima del visto è di cinque anni. Il Visto a Validità Territoriale Limitata (VTL) consente l’ingresso e la circolazione solo nello Stato che lo ha emesso o – nei casi previsti – anche negli altri Stati indicati nell’apposito spazio sulla vignetta. Se il rilascio di un VTL non è determinato dal fatto che il documento di viaggio del richiedente non è riconosciuto da alcuni Stati membri (cd. VTL tecnico), ma dalle ragioni espressamente previste dall’art. 25 del Codice visti (per maggiori dettagli vedi oltre, punto II. C e la parte Terza, punto I. G), la sua validità può essere estesa ad altri Stati membri soltanto se si è acquisito il loro esplicito consenso. Valgono le stesse regole illustrate sopra per quanto riguarda durata, numero di ingressi e validità del visto. I Visti di Transito Aeroportuale (VTA) servono esclusivamente per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri e non consentono al titolare di entrare nello spazio Schengen. Questo visto va rilasciato soltanto ai cittadini dei Paesi indicati nell’allegato IV del Codice visti/Allegato 7A del Manuale pratico (lista comune) e nell’allegato 7B del Manuale pratico (liste nazionali di ogni Stato membro). Il Codice visti elenca (art. 3, comma 5) le categorie di cittadini di tali paesi che sono esentati dal possesso del visto di transito aeroportuale (tra le quali i titolari di passaporti diplomatici e i familiari di cittadini UE). Una maggiore specifica 1 Il visto di "tipo B" era previsto dalla "Istruzione consolare comune - ICC, diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria degli Stati parte della Convenzione di Schengen" (1999), e dava diritto al transito, con validità massima di cinque giorni, in area Schengen. Non è più previsto dalle norme in vigore. 12 dei documenti che esentano dall’obbligo di VTA è presente nell’allegato 7C del Manuale pratico (Elenco dei titoli di soggiorno che esentano i detentori dall’obbligo del visto di transito aeroportuale per il transito dagli aeroporti degli Stati membri). Numero di transiti e validità sono commisurati alle esigenze del richiedente e in ogni caso la validità massima è di sei mesi (parte II, punto 9.2.3 del Manuale pratico). La durata, impostata automaticamente dal sistema informatico al momento dell’emissione del visto, è 0 (zero) giorni, poiché l’utilizzo del visto non comporta comunque un vero e proprio ingresso nello spazio Schengen, autorizzando il titolare al solo transito nella zona internazionale dell’aeroporto. Secondo la classificazione europea, il Visto nazionale è denominato di tipo “D”. Esso è destinato al soggiorno di lungo periodo nello Stato che emette il visto, ma consente al titolare di utilizzarlo anche per l’ingresso e la circolazione nello spazio Schengen, per un periodo massimo di 90 giorni ogni 180. Il Decreto interministeriale n. 850/2011 elenca 21 tipologie di visto, classificate in base allo scopo principale del soggiorno (affari, turismo, studio, lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari…). Alcune tipologie sono riservate esclusivamente ai visti di breve soggiorno, alcune ai visti di lungo soggiorno, altre ad entrambi, a seconda se la durata del soggiorno superi o meno i 90 giorni. 13 II. DOCUMENTI DI VIAGGIO A) Criteri di validità dei documenti di viaggio. La presentazione di un documento di viaggio valido è un elemento essenziale per poter ricevere una domanda di visto. L’operatore deve quindi verificare che il documento rispetti le indicazioni previste dall’art. 12 del Codice visti e dalla parte II, punto 4.1 del Manuale pratico, in tema di validità minima e di data di emissione del documento: validità di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati Schengen o, in caso di più viaggi, dopo l’ultima data prevista per la partenza dal territorio degli Stati Schengen (condizione derogabile in giustificati casi di emergenza); almeno due pagine bianche; rilascio nei dieci anni precedenti (condizione non applicabile ai familiari stranieri di cittadini UE che viaggiano assieme o raggiungono questi ultimi - parte III del Manuale pratico; è inoltre prevista la possibilità di eccezioni al limite di validità per motivi umanitari o di interesse nazionale). Occorre inoltre verificare, per quanto possibile, che il documento non sia falso, contraffatto o alterato, secondo le migliori prassi indicate nella parte II, punto 7.4 del Manuale pratico. Si segnala che i due requisiti relativi alla validità residua (almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri) e alla data di emissione del documento (rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti) sono previsti anche dal Codice delle Frontiere (Reg. 562/2006) e quindi si applicano, in sede di controlli di polizia all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne, per tutti gli stranieri, anche se esenti dall’obbligo di visto per corto soggiorno. I menzionati due requisiti non si applicano invece per la trattazione delle domande di visto nazionale, poiché non vi è alcuna norma italiana che imponga dette condizioni. B) Documenti di viaggio riconosciuti (all. 10 del Manuale pratico). Per poter procedere all’apposizione della vignetta adesiva sul passaporto del richiedente occorre che il documento di viaggio sia riconosciuto dall’Italia. L’allegato n. 10 del Manuale pratico (“Inventario dei documenti di viaggio che autorizzano il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto”) contiene l’elenco dei documenti di viaggio stranieri riconosciuti dal nostro Paese e dagli altri Stati membri. Il riconoscimento della validità dei documenti di viaggio rimane di competenza nazionale, pertanto l’Inventario è aggiornato, a cura della Commissione Europea, a scopo conoscitivo, in base alle decisioni adottate da ciascuno Stato membro. Qualora il documento di viaggio del richiedente non sia riconosciuto o il richiedente, di cui sia stato possibile identificare le generalità, sia del tutto sprovvisto di un documento di viaggio e si ritenga comunque necessario procedere al rilascio del visto, si dovrà ricorrere al foglio separato di viaggio (vedi paragrafo successivo). Per gli adempimenti connessi al riconoscimento dei documenti di viaggio ed al relativo aggiornamento dell’Inventario, le Rappresentanze dovranno trasmettere al Centro Visti gli specimen degli eventuali nuovi documenti di viaggio adottati dalle autorità dei Paesi di accreditamento, fornendo con essi eventuali informazioni sulle condizioni del loro rilascio da parte delle autorità locali. 14 C) Documenti di viaggio non riconosciuti e “lasciapassare”. Qualora il documento di viaggio non sia riconosciuto da tutti gli altri Stati membri, il sistema informatico emette automaticamente un VTL “tecnico” (art. 24, paragrafo 3 del Codice visti), con l’indicazione dei soli paesi che lo riconoscono (oltre all’Italia). Il richiedente, come per tutti i VTL, dovrà quindi necessariamente entrare nello spazio Schengen attraverso un varco di frontiera dei soli Stati che riconoscono il documento e in nessun caso potrà transitare o soggiornare nel territorio degli Stati che non lo riconoscono. Se il documento non è riconosciuto dall’Italia (o se l’interessato non dispone di alcun documento di viaggio – previa identificazione certa del richiedente), può essergli rilasciato un visto solo sull’apposito foglio separato per l’apposizione del visto (art. 29, paragrafi 2 e 5 del Codice visti, e allegato n. 24 del Manuale pratico), il cd. lasciapassare, che viene predisposto attraverso una specifica funzione del sistema informatico L-VIS. Il visto, in questo caso, sarà un VTL valido solo per l’Italia. 15 III. CATEGORIE SPECIALI DI RICHIEDENTI VISTO Nella trattazione delle pratiche di visto, occorre porre attenzione ad alcune particolari categorie di richiedenti, in virtù dello speciale trattamento ad esse garantite dalla normativa UE e nazionale. A) Familiari di un cittadino italiano o di un altro Paese dell’UE. Lo status di familiare di cittadino UE attribuisce al titolare un trattamento di particolare favore per le sue richieste di visto. Disposizioni specifiche al riguardo sono contenute nella normativa nazionale (Decreto legislativo n. 30/2007, emanato in recepimento della Direttiva 2004/38/CE) e dell’Unione Europea (art. 2, paragrafo 2, lettera a) e b) del Codice visti e l’intera parte III del Manuale pratico). I familiari individuati dall’art. 2 del Decreto Legislativo 30/2007 (coniuge, ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge, discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge) che accompagnano o raggiungono un cittadino dell’UE hanno diritto ad ottenere il visto d’ingresso in via prioritaria rispetto alle altre richieste e a titolo gratuito. Gli altri familiari, indicati nell’art. 3 del Decreto (ad esempio i fratelli del cittadino UE o del coniuge) hanno invece diritto non al rilascio del visto ma ad un trattamento agevolato delle loro richieste (sempre se accompagnano o raggiungono il cittadino UE); il Decreto interministeriale n. 850/2011 sulla tipologia dei visti d’ingresso prevede inoltre, per le richieste di visti turistici avanzate da cittadini italiani o UE residenti in Italia in favore di parenti stranieri entro il II grado, che il visto venga loro rilasciato, se in possesso dei requisiti previsti, prescindendo dalla valutazione del rischio migratorio. Il Decreto Legislativo n. 30/2007 non prevede l’obbligo di visto per i familiari dei cittadini UE ai fini degli adempimenti previsti dagli artt. 9, comma 5 (iscrizione anagrafica) e 10 (ottenimento della Carta di soggiorno). Di conseguenza, i cittadini stranieri esenti da obbligo di visto per corto soggiorno (ad es. statunitensi, argentini,…) che intendano ricongiungersi con familiari UE residenti in Italia potranno recarvisi senza richiedere il visto per motivi familiari. Ai familiari stranieri di cittadini UE che sono invece soggetti ad obbligo di visto per corto soggiorno potrà essere rilasciato un visto turistico, per consentire loro l’attraversamento delle frontiere esterne. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla Comunicazione della Commissione COM (2009) 313, concernente gli orientamenti per un miglior recepimento e una migliore applicazione della Direttiva 38, e alla Terza parte della presente Circolare (schede sui visti “turismo” e “motivi familiari”). B) Apolidi. Ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli Apolidi firmata a New York il 28 settembre 1954, gli apolidi sono persone prive di qualsiasi cittadinanza, “che nessuno Stato considera proprio cittadino agli effetti della sua legislazione”. La Convenzione di New York prevede che a tali persone venga rilasciato un Titolo di viaggio per apolidi. Per verificare se tale documento, rilasciato da uno Stato terzo, è riconosciuto dall’Italia occorre consultare l’Inventario dei documenti di viaggio (allegato n. 10 del Manuale pratico); in caso positivo è possibile apporvi un visto d’ingresso. Gli apolidi in possesso del previsto titolo di viaggio, rilasciato da un Paese terzo, sono sempre soggetti ad obbligo di visto, salvo deroghe di singoli Stati membri (attualmente non previste dall’Italia), per i soli titoli di viaggio per apolidi rilasciati da uno degli Stati terzi i cui cittadini sono esenti da visto. Tali deroghe sono indicate nell’allegato 5 del Manuale pratico. Il titolare di un titolo di viaggio per apolidi rilasciato da un Paese Schengen, se riconosciuto dall’Italia (allegato n. 10 del Manuale pratico, seconda parte) può invece soggiornare nel nostro 16 Paese fino a 90 giorni ogni 180 senza obbligo di visto. C) Rifugiati. La legislazione nazionale attribuisce una particolare tutela ai titolari di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria). Per i visti, la questione riguarda in particolare le richieste di ricongiungimento familiare avanzate dai rifugiati residenti in Italia in favore dei loro familiari. La materia è regolata dall’art. 29 bis del Decreto Lgs. n. 286/1998, che stabilisce che i rifugiati richiedono il previsto nulla osta allo Sportello Unico per l’immigrazione senza dover dimostrare i requisiti di reddito ed alloggio previsti per tutti gli altri cittadini stranieri residenti in Italia. Le verifiche, a carico delle Sedi all’estero, dell’effettivo legame di parentela devono inoltre tener conto del fatto che, in ragione del loro status, i rifugiati potrebbero non essere in grado di fornire documenti ufficiali e che è quindi possibile ricorrere ad altri mezzi di prova, tra i quali eventuali documenti rilasciati da Organismi internazionali. In ogni caso, provvedimenti di diniego nei loro confronti non possono essere motivati unicamente dall’assenza di documenti probatori. Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Terza parte (scheda sui visti “motivi familiari”). La Convenzione sullo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 prevede che ad essi venga rilasciato un Titolo di viaggio per rifugiati. Per verificare se tale documento, rilasciato da uno Stato terzo, è riconosciuto dall’Italia occorre consultare l’Inventario dei documenti di viaggio (allegato n. 10 del Manuale pratico); in caso positivo è possibile apporvi un visto d’ingresso. I rifugiati in possesso del previsto titolo di viaggio, rilasciato da un Paese terzo, sono sempre soggetti ad obbligo di visto, salvo deroghe di singoli Stati membri (attualmente non previste dall’Italia), per i soli titoli di viaggio per apolidi rilasciati da uno degli Stati terzi i cui cittadini sono esenti da visto. Tali deroghe sono indicate nell’allegato 5 del Manuale pratico. Il titolare di un titolo di viaggio per rifugiati rilasciato dai Paesi Schengen, se riconosciuto dall’Italia (allegato n. 10, parte II), può invece soggiornare nel nostro Paese fino a 90 giorni ogni 180 senza obbligo di visto. Ai rifugiati si applica anche l’esenzione reciproca dall’obbligo di visto fra gli Stati che hanno ratificato l’Accordo europeo relativo alla soppressione dei visti per i rifugiati, firmato a Strasburgo il 20 aprile 1959 (allo stato attuale delle ratifiche, l’esenzione si applica, oltre ai titolari di un documento di viaggio per rifugiati rilasciati dagli altri Paesi Schengen, ai titolari dei documenti di viaggio concessi ai rifugiati da Irlanda e Romania). D) Marittimi. Tenuto conto delle particolari necessità di mobilità e rapidità di spostamenti imposte dalle esigenze del traffico commerciale marittimo, i marittimi hanno spesso necessità di ottenere visti che consentano di essere imbarcati o sbarcati da navi italiane o straniere, presso porti italiani o nello spazio Schengen. A questa categoria di lavoratori potrà essere rilasciato un visto di transito (fino a 90 giorni), a fronte di conferma della presenza in porto della nave rilasciata dalla competente Capitaneria di porto italiana (Decreto interministeriale n. 850/2011). Per validi motivi che hanno impedito di richiedere il visto in anticipo ad un Consolato degli Stati membri, i marittimi possono inoltre fare richiesta di un visto di transito direttamente alla Polizia di frontiera (art 36 e allegato IX del Codice visti; parte IV, punto 2 del Manuale pratico). Per gli approfondimenti e le differenze tra marittimi e altro personale di bordo si rimanda alla Terza parte (schede sui visti per “lavoro subordinato” e “transito”). 17 E) Categorie soggette a deroga dall’obbligo di visto. Il Regolamento n. 539/2001 prevede una serie di categorie per le quali sono previste deroghe, a livello UE o dei singoli Stati membri, all’obbligo di essere in possesso di un visto d’ingresso per attraversare le frontiere esterne. Le categorie in deroga valide per tutti i paesi Schengen sono elencate nella parte II, punto 1.1.1 del Manuale pratico e riguardano in particolare gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro (allegato n. 2 al Manuale Pratico), gli allievi stranieri di istituti scolastici che partecipino ad un viaggio scolastico di gruppo (allegato n. 3 al Manuale Pratico), i titolari di un lasciapassare per traffico frontaliero locale (allegato n. 4 al Manuale Pratico), i rifugiati e gli apolidi residenti e titolari di un documento di viaggio rilasciato da uno Stato membro, alcune categorie di familiari UE (parte III, punto 2 del Manuale pratico) e i titolari di passaporto diplomatico e/o di servizio previsti da accordi bilaterali di facilitazione dei visti conclusi dall’UE. L’elenco degli accordi di facilitazione UE (che prevedono anche agevolazioni procedurali, riduzione dei tempi di trattazione e riduzione del costo dei visti) è contenuto nella parte I, punto 5 del Manuale pratico, con ulteriori precisazioni contenute nell’allegato n. 8 del Manuale pratico. Le deroghe facoltative dei singoli Stati membri sono invece previste dall’art. 4 del Regolamento n. 539/2001 e il relativo elenco si trova nella parte II, punto 1.2.1 del Manuale pratico. A parte le deroghe per i rifugiati e gli apolidi (cfr. paragrafi B e C) e per i titolari di lasciapassare delle Nazioni Unite, la principale categoria per la quale sono possibili deroghe all’obbligo di visto riguarda i titolari di passaporto diplomatico, di servizio/ufficiale o speciale. L’Italia attua questa previsione attraverso la stipula di accordi bilaterali di esenzione con singoli Stati terzi, in regime di reciprocità. I titolari dei passaporti oggetto dell’accordo possono entrare e soggiornare, per il periodo indicato nel testo dell’accordo e comunque non oltre 90 giorni ogni 180, in Italia (e negli altri Paesi Schengen con cui hanno eventualmente stipulato analoghi accordi) senza munirsi di un visto. Come per i possessori di un VTL, gli interessati dovranno entrare nello spazio Schengen esclusivamente attraverso un valico di frontiera degli Stati con cui hanno un accordo di esenzione, e non potranno in ogni caso transitare o soggiornare negli altri Stati Schengen, a meno che anche questi non prevedano analoga esenzione. Per verificare chi ha diritto all’esenzione dal visto, si deve consultare l’elenco delle deroghe nazionali nell’allegato n. 5 del Manuale pratico. F) Minorenni. La trattazione di pratiche di visto di minori stranieri, per le necessarie tutele che devono essere garantite a questa categoria di richiedenti, deve avvenire con particolare attenzione e scrupolo. L’art. 3 del Decreto interministeriale n. 850/2011 stabilisce che l’ingresso in territorio nazionale è subordinato all’acquisizione, da parte della Sede, dell’atto di assenso all’espatrio sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potestà genitoriale che non accompagnino il minore nel viaggio o, in loro assenza, dal tutore legale. L’assenso va fornito secondo le norme vigenti nel paese di residenza del minore. L’ingresso di minori stranieri nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza è subordinato all’esplicita autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Ufficio Minori stranieri della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione), a cui sono state trasferite le competenze del Comitato Minori stranieri, soppresso dalla Legge n. 135/2012. Pertanto, in caso di richieste di visto di ingresso da parte di associazioni italiane a favore 18 di minori stranieri che configurano la realizzazione di un programma solidaristico di accoglienza e per il quale non vi è la prevista autorizzazione occorrerà procedere ad un motivato provvedimento di diniego, invitando al contempo tali associazioni ad avviare le procedure previste presso il competente Ufficio del Ministero del Lavoro per ottenere l’autorizzazione, in caso di eventuali future domande di visto (cfr. la Terza parte, scheda visto per turismo). Per quanto riguarda l’adozione internazionale di minori stranieri si rimanda alla Terza parte (scheda sul visto per “adozione”). 19 IV. IL VISA INFORMATION SYSTEM (VIS) Con la Decisione 2004/512/CE è stato istituito il Visa Information System (VIS), successivamente disciplinato dal Regolamento n. 767/2008. Il VIS, che consiste nella creazione di un sistema informatizzato di condivisione di dati sui visti tra i Paesi Schengen, prevede il rilevamento dei dati biometrici dei richiedenti visti Schengen e la conservazione delle relative pratiche informatiche presso una banca dati comune (denominata C-VIS). L’effettiva presa dei dati biometrici è stata avviata nell’ottobre 2011 nel nord Africa e diventerà progressivamente operativa in tutto il mondo, secondo un calendario di volta in volta stabilito dalla Commissione europea con apposite Decisioni. Il materiale informativo sul VIS, predisposto dalla Commissione Europea, può essere esposto all’interno dei locali di ricevimento del pubblico delle Sedi e degli eventuali fornitori esterni di servizi, adattandolo alla situazione locale. Nelle Sedi in cui il VIS è già attivo, vanno pertanto rilevati, anche ricorrendo a fornitori esterni di servizio, i dati biometrici dei richiedenti visti Schengen, secondo le modalità previste dall’art. 13 del Codice visti e dalla parte II, punto 5, del Manuale Pratico. Le sole eccezioni previste all’obbligo della raccolta delle impronte sono quelle tassativamente indicate nell’art. 13 (bambini di età inferiore a dodici anni; impossibilità fisica anche temporanea; Capi di Stato e di Governo e membri dei governi stranieri con le loro delegazioni in missione ufficiale; sovrani e altri importanti membri di famiglie reali in missione ufficiale). Una volta acquisite le impronte ad un richiedente, non è necessario prenderle nuovamente, in caso di ulteriori domande di visto, per i successivi 59 mesi (si procederà a copiare quelle già registrate nel VIS). Non devono in ogni caso essere rilevate le impronte per le pratiche relative a visti nazionali di lungo soggiorno, dato che la normativa nazionale italiana in materia di immigrazione non prevede – allo stato attuale – tale adempimento in fase di rilascio del visto. Sebbene il Codice visti (artt. 13 e 42) non lo escluda, i Consoli onorari, considerata la complessità tecnica delle procedure, non possono essere impiegati per il rilevamento delle impronte digitali; se previsto dal loro decreto di limitazione delle funzioni consolari, essi potranno occuparsi della raccolta e trasmissione delle domande di visto alla Rappresentanza, anche nelle Sedi in cui il VIS è già operativo (limitatamente, in tal caso, ai richiedenti le cui impronte siano state rilevate nei 59 mesi precedenti, oltre che per i visti nazionali di lungo soggiorno). E’ inoltre espressamente escluso che la raccolta dei dati biometrici venga fatta da intermediari commerciali (operatori turistici, agenzie viaggio) eventualmente accreditati dalla Sede (art. 45 del Codice visti). L’introduzione del VIS ha comportato la predisposizione di un’aggiornata versione (L-VIS) del programma informatico della Rete Mondiale Visti. Per l’utilizzazione del programma la DGAI ha predisposto un manuale per gli utenti. Tutte le domande di visto ricevibili vanno inserite in L-VIS e il suo accesso va limitato, ai fini dell’inserimento, della modifica, della cancellazione e della consultazione dei dati, al personale debitamente autorizzato. Ogni pratica informatica viene automaticamente inviata alla banca dati comune, C-VIS, ed è pertanto consultabile da parte di tutti gli Stati Schengen. Il programma comprende anche un sistema di messaggistica per lo scambio di informazioni tra i membri dello spazio Schengen (VISMAIL); anche per questo sistema la DGAI ha elaborato un apposito manuale. 20 V. COOPERAZIONE TRA STATI SCHENGEN Il Codice visti ha previsto diverse disposizioni al fine di rafforzare la cooperazione tra gli Stati Schengen, con una serie di strumenti operativi volti a facilitare ai richiedenti la presentazione delle domande e a garantire loro un trattamento uniforme delle pratiche. In primo luogo, l’art. 8 prevede che uno Stato Schengen possa accettare di raccogliere le domande e di rilasciare i visti in rappresentanza di un altro Stato Schengen. Il Codice visti incoraggia questi accordi di rappresentanza per favorire i richiedenti, consentendo loro per quanto possibile di presentare domanda nel proprio Paese di residenza. Tale strumento, però, non può essere utilizzato per i visti nazionali. Gli accordi di rappresentanza in vigore tra gli Stati Schengen sono elencati nell’allegato n. 28 del Manuale pratico. Il Codice visti prevede inoltre la cooperazione tra Stati Schengen sotto forma di co-ubicazione o di centri comuni per la presentazione delle domande (artt. 40 e 41). Appare infine centrale il ruolo della cooperazione locale Schengen (art. 48 del Codice visti e parte II del Manuale per l’organizzazione del servizio visti e la cooperazione locale Schengen), con l’obiettivo di agevolare lo scambio di informazioni e statistiche tra Stati membri e di pervenire ad un approccio armonizzato nelle procedure seguite per la trattazione delle domande ed il rilascio di visti Schengen. La sua finalità è quella di garantire una cooperazione tra i consolati degli Stati membri e le Delegazioni UE, per applicare le disposizioni giuridiche generali sui visti in modo armonizzato, tenendo conto delle circostanze locali. Si tratta di una questione di notevole importanza, soprattutto per le Sedi che operano in paesi caratterizzati da una forte pressione migratoria, al fine di evitare fenomeni di visa shopping, garantendo uniformità nella prassi dei vari uffici visti Schengen accreditati in loco, con particolare riferimento alla documentazione richiesta agli utenti in sede di presentazione delle domande (che può anche essere formalizzata con liste uniformi approvate a Bruxelles e pubblicate in apposite Decisioni della Commissione). Le relazioni sintetiche delle riunioni periodiche di cooperazione locale Schengen (di norma presiedute dalla Delegazione UE) vanno inoltrate, per opportuna informazione, al Centro Visti. 21 PARTE SECONDA FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO VISTI 22 I. ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO Al fine di garantire un servizio visti efficiente e conforme alle norme è necessario seguire alcune fondamentali procedure, codificate sulla base dell’esperienza pratica acquisita nel tempo e delle indicazioni contenute nel Manuale per l’organizzazione del servizio visti e negli artt. 37-39 del Codice visti. A) Deleghe ed ordini di servizio. Il Capo dell’Ufficio consolare, come individuato dall’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, responsabile, pur in presenza di decreti di delega di funzioni consolari, del corretto funzionamento del servizio visti, dovrà procedere ad emanare un ordine di servizio2 relativo agli incarichi conferiti al personale di ruolo in servizio presso l’Ufficio visti ed uno relativo alle modalità di esercizio degli incarichi e alla ripartizione delle competenze. Con il primo ordine di servizio, il Capo dell’Ufficio consolare nomina le seguenti figure tra il personale di ruolo MAE in servizio (appartenente alla carriera diplomatica, alla dirigenza amministrativa o alle aree funzionali, senza particolari vincoli di grado): - il Responsabile dell’Ufficio visti e il suo sostituto; - il Responsabile di L-VIS (che potrà coincidere con il Responsabile dell’Ufficio visti o con il responsabile informatico di Sede, che in tal caso opererà su indicazione del Responsabile dell’Ufficio visti) e il suo sostituto; - il risk manager di Sede (vedi pag. 27). Il Capo dell’Ufficio consolare (di I prima categoria) conferisce altresì al responsabile dell’Ufficio visti e, in sua assenza, al suo sostituto, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e con apposito decreto delega di funzioni consolari, il potere di firma dei visti e dei provvedimenti di diniego (e degli altri atti amministrativi destinati ad avere efficacia esterna). Per particolari esigenze organizzative, la delega alla firma dei visti di ingresso potrà essere attribuita anche ad altro personale di ruolo del MAE in servizio presso la Sede (appartenente alla carriera diplomatica, alla dirigenza amministrativa o alle aree funzionali); tale ulteriore delega potrà essere eventualmente limitata, mediante apposito ordine di servizio, a specifiche tipologie di visto (ad esempio studio, affari, ecc.). Le modalità di esercizio delle deleghe e la ripartizione delle competenze sono oggetto dell’ordine di servizio volto a specificare dettagliatamente il funzionamento dell’Ufficio visti. Con esso vengono ad esempio specificate: - le diverse mansioni assegnate a tutto il personale interessato, di ruolo e non, interno ed eventualmente esterno (digitatori, personale ENIT); - il personale autorizzato ad accedere nei locali di back office dell’Ufficio; - le modalità d’accesso del pubblico all’Ufficio; 2 Si ricorda che l’ordine di servizio è un atto amministrativo di valenza meramente interna, con finalità esclusivamente volte a disciplinare l’organizzazione dell’Ufficio, precisare i termini, le modalità ed i limiti di esercizio delle funzionai consolari, assegnare la responsabilità del procedimento al personale, ecc., ma resta privo di efficacia esterna. 23 - le condizioni di accettazione e trattazione di pratiche al di fuori del normale flusso lavorativo e le tipologie da trattare con priorità (richieste avanzate da Autorità locali, casi urgenti non previsti nell’agenda giornaliera degli appuntamenti, affari, cure mediche, familiari UE…); - le eventuali modalità di ritiro e controllo delle percezioni da parte dell’Ufficio Contabile della Sede; - le modalità con cui vengono gestiti i rapporti con l’eventuale fornitore di servizi esterni (outsourcing). Per la formalizzazione delle procedure di gestione delle vignette visto si rimanda al punto IV. B) Riunioni del personale. Con cadenza regolare e comunque ogni volta che intervengano significative modifiche normative o procedurali che debbano essere apprese ed applicate dagli operatori, il Responsabile del Settore Visti organizza riunioni del personale a cui partecipano tutti gli addetti dell’Ufficio. All'occorrenza e periodicamente a tali riunioni partecipano anche il Capo dell'Ufficio/Sezione consolare e il Capo Missione. E’ consigliabile indire riunioni su temi specifici di particolare interesse della Sede (determinate tipologie di visto, falsi, ecc.), al fine di approfondirne gli aspetti normativi, chiarire dubbi e perplessità, favorire una trattazione armonizzata delle richieste da parte degli addetti, anche sulla base degli orientamenti comuni assunti sulle specifiche tematiche in sede di cooperazione locale Schengen. Nel corso delle riunioni il responsabile - d'intesa con il Risk manager (ved. infra) ribadirà le norme che riguardano le responsabilità degli addetti al settore visti, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella normativa anti-corruzione (Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche) e nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n. 62). In caso di necessità, chiarimenti ed assistenza potranno essere richiesti al MAE sia per questioni informatiche (all’Help Desk della DGAI, attivo h. 24) sia per ogni altra questione (rivolgendosi alle Sezioni del Centro Visti della DGIT – assistenza alla rete, normativa, contenzioso sui dinieghi). C) Coordinamento delle Ambasciate. Nel quadro delle attività di coordinamento della dipendente rete consolare da parte delle Ambasciate, sarà cura dei responsabili per le questioni consolari di quest’ultime effettuare una costante funzione di monitoraggio degli Uffici visti, per garantire la corretta erogazione del servizio visti, un’applicazione uniforme della normativa e una gestione armonizzata delle procedure. D) Logistica dell’Ufficio. Nei limiti del possibile, si deve fare in modo che l’ufficio del Responsabile sia situato nelle immediate vicinanze degli sportelli, in modo da facilitare a quest’ultimo il compito di trattare egli stesso direttamente con i richiedenti il visto durante l’orario di apertura al pubblico, oppure, se l’oggettiva difficoltà della lingua locale non lo consente, di agevolargli il diretto monitoraggio del lavoro svolto dagli operatori impiegati con l’utenza. Per le attività di back-office, i locali dovranno, compatibilmente con le strutture della Sede, consentire di lavorare in un ambiente protetto e riservato. Sulla porta d’accesso va apposto l’elenco 24 del personale autorizzato all’ingresso, indicato nell’ordine di servizio sul funzionamento dell’Ufficio. Tale porta deve rimanere chiusa. La sala d’attesa per il pubblico, adeguata ad accogliere il numero medio giornaliero di richiedenti, dovrebbe essere separata da quella degli utenti di altri servizi consolari e non dovrebbe esserci la possibilità di accedere direttamente ai locali di back office. E’ inoltre consigliabile una separazione tra la sala d’aspetto e gli sportelli, che vanno predisposti in modo da consentire la consegna di documenti, la presa delle impronte biometriche ed un’agevole comunicazione, garantendo il massimo rispetto possibile della riservatezza dei richiedenti. Se le esigenze di sicurezza in loco lo richiedono, gli sportelli dovrebbero essere dotati di pannelli divisori e se del caso equipaggiati con schermi in vetro di sicurezza. Inoltre, dovrebbero essere predisposti sportelli dedicati (o un locale separato) per il ricevimento di categorie da trattare con priorità (familiari UE, visti affari, personalità e delegazioni ufficiali locali...). E) Abilitazioni L-VIS. A ciascun operatore addetto al Settore Visti, sia interno che esterno (digitatori, personale Enit), a seconda delle mansioni che gli sono attribuite, deve essere assegnato un profilo d’utenza individuale al sistema informatico di gestione dei visti d’ingresso L-VIS. I profili d’accesso al sistema informatico sono assegnati dal Responsabile di L-VIS, su istruzioni del Responsabile dell’Ufficio visti (nel caso in cui le due figure non coincidano). I singoli profili dovranno essere attentamente commisurati alle mansioni che gli operatori sono chiamati a svolgere, in base all’ordine di servizio sulle mansioni del personale dell’Ufficio. I profili relativi all’autorizzazione al rilascio del visto e alla gestione del magazzino informatico delle vignette vanno riservate esclusivamente al personale di ruolo del MAE (il Responsabile dell’ufficio, il suo sostituto e gli eventuali altri operatori di ruolo formalmente delegati al rilascio dei visti). Si indicano qui di seguito, in linea di massima, i diversi profili che dovrebbero essere assegnati agli operatori del Settore: - il profilo “FO” (Front Office), al personale locale addetto al ricevimento delle domande allo sportello; - il profilo “FO + BO” (Front Office più Back Office), al personale, locale o di ruolo, addetto alla prima trattazione delle domande ed eventualmente alla stampa delle vignette; - il profilo “BOP” (Back Office Plus), al personale incaricato della più ampia trattazione delle domande; - il profilo “BA” (Back Office Avanzato), al Responsabile del Settore Visti, al suo sostituto ed agli altri operatori di ruolo formalmente delegati al rilascio dei visti; - il profilo “AS”, di amministratore di sistema, è assegnato ad un operatore di ruolo che può coincidere con quelli sopra citati; - al funzionario contabile della Rappresentanza sarà assegnato il profilo “CO” (Contabile), che consente la consultazione e la stampa del registro delle percezioni, e le variazioni del cambio trimestrale. Altri particolari profili d’utenza, o combinazioni di più profili, sono modulabili a seconda delle diverse esigenze lavorative delle Sedi, sulla base della tabella dei profili di utenza contenuta nel Manuale Utente V.I.S. Si ricorda e si sottolinea che le password di accesso al sistema sono strettamente personali e vanno modificate con regolare periodicità. Non vi devono essere profili di utenza del sistema conosciuti da più persone. 25 E’ vietato accedere al sistema per trattarvi pratiche di visti con eventuali profili di “manutenzione” tecnica del sistema, o non riconducibili a nominativi presenti nell’organico dell’Ufficio. Qualora, per qualunque motivo ed in qualunque fase del procedimento di trattazione di una pratica, gli operatori si allontanino dalla postazione di lavoro, è necessario che provvedano all’oscuramento dello schermo (Control+Alt+Canc - blocco work-station); l’accesso viene nuovamente consentito mediante inserimento della password. I supporti elettronici su cui si effettua il salvataggio dei dati inseriti devono essere sostituiti giornalmente e custoditi in armadio corazzato. F) Collaborazione con l’Ufficio commerciale, Enti italiani ed agenzie turistiche. L’attività di rilascio dei visti ha un impatto positivo sull’economia del Paese sia in termini di percezioni sia – soprattutto – in considerazione del potenziale di attrazione dei flussi per turismo e affari. Per quanto riguarda il turismo, occorre agevolare il più possibile il flusso turistico, definendo una strategia in collaborazione con l’ENIT, ove presente in loco. Sarà opportuno sfruttare gli spazi, anche dei fornitori esterni, per mostrare materiale promozionale. Particolare attenzione va dedicata ai tempi di attesa ed all’efficienza del servizio. Nei limiti della normativa (art. 25.2 del Codice visti), si incoraggiano le Sedi a fare uso di visti multipli a lunga durata (da sei mesi a cinque anni) come misura di facilitazione per i turisti. Nei paesi con un basso profilo di rischio migratorio in cui si registra un’elevata richiesta di domande di turismo, è opportuno procedere all’accreditamento di intermediari commerciali (operatori turistici, agenzie di viaggio), dopo aver svolto le verifiche previste dall’art. 45 del Codice visti e con le accortezze indicate nella parte I, punto 3 del Manuale per l’organizzazione del servizio visti). Si rammenta, però, che gli intermediari commerciali non sono abilitati a raccogliere i dati biometrici (vedi sopra, parte prima - punto IV). Nel settore affari, appare opportuno stabilire (fermo restando che la decisione sulle richieste di visti spetta al Responsabile dell’Ufficio visti) una collaborazione con l’Ufficio commerciale della Sede e con gli altri enti italiani presenti in loco (ICE, Camere di commercio), al fine di favorire e agevolare le richieste legittime di uomini d’affari stranieri interessati a sviluppare rapporti economici e commerciali con l’Italia, ai quali, se hanno necessità di viaggiare frequentemente e hanno utilizzato correttamente precedenti visti, potranno essere concessi visti con ingressi multipli a lunga validità (da 6 mesi a 5 anni). Tale collaborazione potrà riguardare, ad esempio, i seguenti aspetti: - redazione di elenchi regolarmente aggiornati di operatori ed aziende locali ritenuti affidabili; - valutazioni sull’opportunità di concedere a personale di tali ditte visti multipli a lunga validità; - cooperazione nelle verifiche sull’affidabilità di aziende e operatori invitati in Italia e sulla fondatezza degli inviti di ditte italiane presentati dai richiedenti a sostegno delle loro domande di visto. G) Vigilanza del Titolare della Sede e gestione del rischio. Nelle Sedi in cui l’attività di trattazione dei visti assume particolare rilevanza, è molto importante che il titolare della Sede - nel quadro dei suoi obblighi di vigilanza e anche in presenza di deleghe - verifichi periodicamente e di persona le procedure organizzative e il funzionamento 26 dell’Ufficio, recandosi nell’Ufficio visti durante le operazioni di “front office” per verificarne l’attività e la corretta tenuta degli archivi, effettuando verifiche a campione delle pratiche conservate, con la frequenza suggerita dall’importanza che la materia dei visti riveste nell’attività complessiva della Sede. La gestione degli Uffici visti è infatti un’attività soggetta a rischi di varia natura, sia di cattiva gestione che di vera e propria corruzione, in particolare in contesti locali caratterizzati da una forte pressione migratoria e/o dall’esistenza di fenomeni illegali legati alla frode documentale e all’esistenza di organizzazioni dedite allo sfruttamento dell’immigrazione illegale. Il ripetersi, periodicamente, di episodi di cattivo funzionamento e di corruzione rende quindi necessario un costante monitoraggio del settore da parte dei Capi Missione. A questo proposito, il personale in servizio deve inoltre segnalare tempestivamente ai propri superiori, al Risk manager di Sede o al Ministero eventuali pressioni indebite (interne o esterne all’ufficio) per il rilascio di visti in assenza dei requisiti di legge, fatto salvo l’obbligo di denuncia per i fatti più gravi che abbiano rilevanza penale. Nel quadro dei programmi per la trasparenza e l’integrità del MAE, sono stati redatti, sulla base dei più moderni standard di controllo, delle Linee Guida per la gestione del rischio nella trattazione delle pratiche di visto, di cui si raccomanda un’attenta lettura, e un Questionario di autovalutazione, strumento operativo per la valutazione dei rischi nel contesto locale in cui opera ciascuna Sede. Le Linee guida prevedono la nomina in ogni Sede di un Risk manager che ha il compito di verificare la concreta attuazione delle misure di contrasto, sulla base del contesto locale. Il Questionario, strutturato come una check list che consente di tenere sotto controllo tutti gli aspetti legati alle procedure di trattazione delle pratiche, deve essere compilato con cadenza annuale. La compilazione spetta al Capo Missione o ad altra persona da esso nominata che non sia il Responsabile dell’Ufficio visti o il suo sostituto. Si raccomanda, compatibilmente con le risorse umane disponibili in Sede, di disporre periodicamente la rotazione del personale addetto ai visti, soprattutto di quello che abbia una proiezione esterna o il contatto diretto con l’utenza (art. 37, paragrafo 1 del Codice visti). Il Responsabile del Settore Visti deve effettuare periodicamente un controllo a campione delle pratiche archiviate, accertandosi che sia presente la documentazione necessaria per la richiesta di visto e che siano stati rispettati i criteri e le formalità previsti dalla normativa in vigore per la concessione o il diniego dello specifico visto. Si devono inoltre compiere frequenti verifiche dell’effettivo stato del magazzino delle vignette visto dell’Ufficio (vedi oltre, punto IV). H) Formazione. La complessità della normativa e la necessità di seguire procedure precise e codificate nella trattazione delle pratiche rendono necessario curare al meglio la preparazione professionale degli addetti al settore visti. I Capi Missione, nell’attribuzione delle deleghe per la trattazione delle pratiche di visto, avranno cura di verificare che il personale (in primis il Responsabile dell’Ufficio visti ed il suo sostituto) abbia un’adeguata preparazione. Nel quadro dei corsi pre-posting e dei corsi consolari organizzati dalla Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione (DGRI) vengono regolarmente svolte lezioni di apprendimento ed aggiornamento della materia, curate dagli esperti del Centro Visti. E’ inoltre possibile frequentare corsi di aggiornamento specifici on-line, periodicamente organizzati dalla DGRI per consentire il perfezionamento professionale anche agli operatori (di ruolo e a contratto) all’estero, con attestati di frequenza rilasciati dopo il superamento del corso. 27 Allo svolgimento dei corsi deve accompagnarsi, nella trattazione quotidiana delle pratiche, l’assidua consultazione dei testi normativi e delle disposizioni diramate in materia. Particolare attenzione andrà posta, a cura del Titolare della Sede e del Responsabile dell’Ufficio, alla diffusione presso tutto il personale degli aggiornamenti normativi e procedurali di volta in volta comunicati agli Uffici dal Centro Visti, e alla loro corretta applicazione nella trattazione delle pratiche di visto. Per le Sedi che si avvalgono della collaborazione di fornitori esterni di servizi, il Responsabile dell’Ufficio visti avrà inoltre cura di curare e verificare assiduamente la preparazione del personale della ditta esterna. I) Rilevamento degli organici e dei tempi di trattazione delle pratiche. Al fine di disporre di un quadro aggiornato degli organici degli Uffici visti e dei tempi di trattazione delle domande, il Responsabile dell’Ufficio o, in assenza, il suo sostituto, provvedono, con cadenza semestrale, ad aggiornare nel programma AMPERE la scheda contenente l’organico dell’Ufficio, i recapiti telefonici del personale in servizio ed i tempi medi di trattazione delle pratiche di visto. Occorre particolare accuratezza nell'inserimento dei dati, che verranno utilizzati anche per rilevamenti statistici, e sulla necessità di una stretta aderenza alle effettive funzioni svolte nella scelta, per il personale sia di ruolo che a contratto, tra le opzioni 'impiegato a tempo pieno', 'parzialmente impiegato', 'solo abilitato', nonché sulla differenza, in merito ai tempi di attesa, tra il campo relativo ai tempi per la ricezione della domanda dal primo contatto dell'utente, anche eventualmente con un fornitore esterno di servizi, e quello relativo ai tempi di lavorazione della domanda a partire dalla sua consegna all’Ufficio. 28 II. INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA DEL PUBBLICO A) Diffusione delle informazioni. Per garantire la massima trasparenza dell’Amministrazione e permettere agli utenti di presentare domande complete e corrette, l’Ufficio visti, in conformità all’art. 47 del Codice visti, deve porre grande attenzione alla diffusione delle informazioni rilevanti in merito alle richieste di visto, sia per via telematica (sito web) che all’esterno della Sede e nei locali di ricevimento del pubblico. La pagina visti del sito internet della Sede deve riportare il link al database sui visti (pubblicato in italiano ed inglese sul sito del MAE, consente agli utenti di verificare se hanno necessità di un visto, dove richiederlo, scaricare il modulo di domanda e consultare la lista dei documenti richiesti a corredo della domanda) e contenere informazioni pratiche su orari di apertura, recapiti telefonici e mail, modalità per ottenere un appuntamento, pubblicazione di eventuali liste armonizzate dei documenti da presentare per le varie tipologie di visti (approvate con apposite decisioni della Commissione Europea), eventuale traduzione in lingua locale delle informazioni disponibili sul database. In caso ci si avvalga di un fornitore esterno di servizi, vanno indicati, oltre ai recapiti, agli orari di apertura e al collegamento al loro sito internet, i costi del servizio e il carattere opzionale del servizio, potendo in ogni caso i richiedenti rivolgersi direttamente alla Sede per presentare domanda di visto. La bacheca all’esterno della Sede deve contenere, in italiano e nella lingua locale, gli orari di apertura e le modalità per prendere appuntamento (incluse le indicazioni relative all’eventuale fornitore esterno di servizi), le liste dei requisiti e condizioni generali per ottenere il visto e quelli specifici per le principali tipologie di visto richieste in loco e una comunicazione sull’inesistenza di diritti d’urgenza (salvo in quei paesi dove tali diritti siano previsti da specifici accordi di facilitazione conclusi con la UE). Analoghe informazioni vanno collocate nella bacheca nella sala d’attesa, integrate con la seguente documentazione: - esempi di moduli di domanda correttamente compilati; - schede informative, impostate secondo i criteri della Banca Dati dei visti, sulle condizioni ed i requisiti richiesti per le tipologie di visto più comuni e ricorrenti per la Sede. I requisiti contenuti nelle schede potranno eventualmente essere integrati da specifica documentazione locale prevista dalla Sede, nel quadro dell’armonizzazione della documentazione stabilita in sede di cooperazione consolare locale; - la tabella prevista dalla Direttiva del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2000 sui mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato; - una comunicazione sull’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria italiana in caso di presentazione di documentazione falsa; - i diversi importi dei diritti, non rimborsabili, da corrispondere per l’esame delle domande di visto; - l’avviso sui diritti/doveri dello straniero relativi all’ingresso ed al soggiorno in Italia, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Testo Unico sull’immigrazione; - il “Registro delle osservazioni e suggerimenti”, ben visibile e di facile accessibilità al pubblico. Al fine di evitare la presentazione di domande di visto incomplete e visite ripetute da parte degli interessati, è importante dare massima diffusione alle corrette informazioni sui visti. Sono pertanto raccomandate iniziative mirate da parte della Sede per fornire informazioni sulle modalità e la documentazione necessaria per la richiesta di visto a determinati gruppi di interesse (Camere di Commercio e associazioni di operatori economici locali per i visti d’affari, Istituzioni ed Autorità 29 locali, ONG per i visti per lavoro subordinato o per motivi familiari; Istituzioni culturali, scientifiche ed accademiche per i visti per studio ecc...). B) Rapporti con il pubblico. L’art. 39 del Codice visti stabilisce che i Consolati garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente. Si tratta di una previsione particolarmente rilevante: occorre essere rigorosi nell’analisi delle pratiche, ma accoglienti con le persone che chiedono – nella maggior parte dei casi legittimamente – di soggiornare nel nostro Paese. L’Ufficio visti è molto spesso il “biglietto da visita” con cui l’Italia e l’Unione europea si presentano ai cittadini stranieri, considerato che nella maggior parte dei casi si tratta del primo contatto diretto che essi hanno con un’Istituzione italiana. E’ quindi necessaria una costante attenzione del Titolare della Sede, al fine di assicurare la massima qualità nei rapporti con il pubblico. Sia il Capo Missione che il Responsabile dell’Ufficio visti dovranno quindi vigilare con continuità sul grado di professionalità e cortesia con il quale viene accolta l’utenza. L’orario di apertura al pubblico deve essere adeguato a ricevere il numero medio di richieste giornaliere. L’accesso dell’utenza deve tendere ad evitare la formazione di code all’esterno della struttura, mediante l’uso di strumenti per le prenotazioni degli appuntamenti (telefono, internet, posta elettronica, fornitori esterni, distribuzione di biglietti numerici...). Occorre, infatti, gestire l’accesso in modo da attuare un’adeguata vigilanza, all’esterno e all’interno della Sede, al fine di evitare tensioni, disagi e qualunque forma di intermediazione impropria; regolari controlli di sicurezza dei visitatori devono essere effettuati, con la massima cortesia, al loro ingresso nella Sede. Per la logistica della sala d’attesa, si rimanda a quanto illustrato in precedenza, punto I. D). I richiedenti verranno ricevuti secondo l’elenco di prenotazione o in ordine di arrivo, tenuto conto delle priorità e dei canali di accesso privilegiato per alcune categorie di richiedenti o tipologie di visti (cure mediche, familiari di cittadini UE, delegazioni ufficiali che si recano in Italia, visti per affari…), da precisare nell’ordine di servizio sul funzionamento dell’Ufficio. Il Responsabile deve verificare che il personale allo sportello sia adeguatamente istruito, in grado di rispondere correttamente alle richieste di informazioni e di individuare e assicurare tempestivamente la ricezione delle domande più urgenti o sensibili. Il personale a contatto con il pubblico deve essere identificabile mediante un tesserino di riconoscimento. Qualora ragioni di sicurezza in loco lo rendano opportuno, il tesserino potrà indicare, al posto del nominativo dell’operatore, una sigla o un codice alfanumerico (es. Operatore Visti n. 1, n. 2 ecc…) che renda comunque identificabile il personale allo sportello quando ciò si rendesse necessario in relazione alle esigenze dell’utenza. Inoltre, tutta la corrispondenza scritta, anche via e-mail, deve essere firmata nominativamente. 30 III. FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI E INTERMEDIARI COMMERCIALI Ai sensi dell’articolo 43 del Codice visti, i seguenti compiti preliminari e successivi alla trattazione delle pratiche possono essere affidati a società esterne (cd. Outsourcing): fornire informazioni sui requisiti per presentare domanda di visto e sui moduli di domanda; informare il richiedente dei documenti giustificativi richiesti; raccogliere la documentazione e le domande (inclusi gli identificatori biometrici) e trasmetterle al consolato; riscuotere i diritti per i visti; gestire gli appuntamenti dei richiedenti che devono presentarsi di persona in Consolato; ritirare presso l’Ufficio visti i documenti di viaggio e restituirli al richiedente (provvedendo, se del caso, alla notifica del provvedimento di diniego). Sebbene la società esterna sia tenuta ad attirare l’attenzione del richiedente nel caso la documentazione presentata non fosse completa, essa non dovrà comunque mai rifiutarsi di trasmetterla successivamente al Consolato. La società esterna ed il suo personale non possono in alcun modo partecipare al processo decisionale di merito sulla domanda di visto. I costi di utilizzo del servizio esterno sono a carico dell’utenza e non possono superare la metà del costo di un visto Schengen (attualmente 30 euro, art. 17 del Codice visti). Il ricorso alla società esterna non può essere obbligatorio per l’utente, che deve avere sempre la possibilità, se lo desidera, di rivolgersi direttamente all’Ufficio consolare. Indicazioni sull’esistenza di un fornitore esterno, sulla non obbligatorietà dell’utilizzo del servizio da parte dell’utenza, sui recapiti ed indirizzo internet di tale fornitore vanno inseriti nella pagina dei visti del sito web, all’esterno della Sede e nella bacheca in sala d’attesa. Nelle procedure di selezione della società esterna vanno rispettati i principi fondamentali in materia di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento, al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’operato della Pubblica Amministrazione. La selezione è effettuata dalle singole Sedi sotto la loro responsabilità; non vengono seguite le disposizioni europee in materia di appalti pubblici. Dettagliate indicazioni sulle modalità e le procedure per la selezione delle società esterne, e per la gestione dei rapporti con tali società, sono contenute nel vademecum allegato al messaggio n. 43563 del 24 febbraio 2014. Il contratto stipulato con il fornitore esterno deve contenere i requisiti minimi stabiliti nell’allegato X del Codice visti e vanno evitate clausole di rinnovo automatico. Copia del contratto deve essere trasmessa al Centro Visti, per il successivo invio alla Commissione Europea in adempimento di quanto previsto dal Codice Visti. Per quanto riguarda la raccolta dei dati biometrici, le agenzie esterne avranno accesso ad un apposito programma informatico elaborato dalla DGAI che consente il trasferimento protetto dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal punto A dell’allegato X. Le ditte dovranno dotarsi delle apparecchiature informatiche necessarie, secondo le specifiche tecniche indicate dalla DGAI. Nei rapporti con il fornitore esterno, il Responsabile dell’Ufficio visti ed il Risk manager della Sede avranno cura di svolgere ogni opportuna attività di sorveglianza e verifica (incluse visite non annunciate ai locali dell’agenzia) volta a garantire la correttezza delle procedure e della condotta del personale della ditta, con particolare riferimento ai punti B, C e D dell’allegato X, tra i quali si segnalano in particolare: l’adeguata formazione del personale, l’adozione di misure anticorruzione, gli accessi al sistema di organizzazione degli appuntamenti e alle registrazioni di sorveglianza. E’ bene sottolineare che un’efficace cooperazione con un fornitore esterno di servizi esige un’accurata preparazione (formazione del personale della ditta, dettagliata messa a punto delle procedure, divulgazione delle nuove procedure presso gli ambienti interessati), seguita da un 31 costante monitoraggio dell’attività da parte della Sede, per correggere gli eventuali difetti e mantenere elevato lo standard di qualità del servizio offerto. L’articolo 45 del Codice visti prevede che gli Stati membri possono cooperare con intermediari commerciali (ad esempio: agenzie di viaggio, agenzie amministrative private, società di trasporto) per la presentazione delle domande di visto. Tale tipologia di cooperazione è elencata dal Codice visti come l’ultima forma di gestione del servizio, ed è generalmente considerata quella meno diretta (sebbene non poco diffusa) di collaborazione con enti esterni. Difatti, l’intermediario è generalmente ritenuto un agente al servizio del richiedente visto, piuttosto che un’emanazione dell’Ufficio consolare come avviene per i fornitori esterni di servizi ex art. 43 (outsourcing); per questo motivo non è previsto un vero e proprio contratto fra l’Ufficio consolare e l’intermediario ma la più semplice concessione di un accreditamento, e la collaborazione è limitata ad alcuni servizi escludendo, in particolare, la raccolta degli identificatori biometrici. Il Manuale pratico per l’organizzazione del servizio visti e la cooperazione locale Schengen fornisce alcune indicazioni utili sulle procedure e sulla gestione dei rapporti con gli intermediari commerciali. In particolare, va tenuta distinta la cooperazione con gli intermediari commerciali da quella con i fornitori esterni di servizi. Difatti, il servizio e il rapporto con l’utenza sono organizzati di modo che l’assistenza per i visti avvenga all’interno di un pacchetto (ad esempio l’acquisto di un viaggio) per il quale il richiedente è già in contatto con l’intermediario; non si acquista dunque, come avviene nel caso dell’outsourcing, un servizio esclusivamente dedicato ai visti ma si tratta, piuttosto, di una prestazione che rientra nel rapporto commerciali fra gli intermediari e i loro clienti. I punti principali da tenere presenti, e che sono elencati dal Manuale (Parte I, par. 3), riguardano: - - - le procedure per l’accreditamento, che si concede per iscritto (ad esempio con uno scambio di lettere fra il Capo dell’Ufficio consolare e il responsabile dell’agenzia) e che contiene i principali riferimenti per regolare il rapporto, sulla base di quanto previsto dalla normativa; il monitoraggio, che si basa sia su controlli sul livello del servizio offerto, sia sull’affidabilità nel tempo dell’intermediario (in particolare sull’effettivo rientro dei viaggiatori); lo scambio di informazioni con gli altri partner, in sede di cooperazione locale Schengen. Nei casi in cui gli Uffici consolari, per motivi di carattere gestionale, abbiano la possibilità di accreditare solo un numero limitato di intermediari commerciali, va operata una selezione quanto più efficace possibile, possibilmente ricorrendo anche alla collaborazione dell’ENIT, per individuare gli operatori che hanno maggiori e più qualificati contatti con l’Italia. La lista degli intermediari accreditati va, poi, inserita all’interno di un elenco da rendere pubblico agli utenti (eventualmente anche tramite la pagina web della Sede). La lista è inviata per informazione anche al Centro Visti del Ministero. Si raccomanda di aggiornare la lista almeno una volta all’anno, e ogni volta che sia necessario per inserire o eliminare alcuni intermediari. Per le Sedi dove è operativo il VIS – poiché gli intermediari non possono essere incaricati di raccogliere i dati biometrici dei richiedenti – è opportuno specificare, a beneficio dei richiedenti, che in occasione della prima domanda l’interessato dovrà presentarsi di persona all’Ufficio consolare (o, eventualmente, presso la sede dell’outsourcing) per la rilevazione delle impronte digitali. Per le volte successive, considerato che le impronte digitali vengono conservate sul VIS per un periodo di 59 mesi, gli intermediari potranno presentare le pratiche direttamente all’Ufficio consolare. 32 IV. GESTIONE DELLE VIGNETTE VISTO A) Procedure di gestione. L’art. 37, paragrafo 2 del Codice visti prevede che la conservazione e l’uso delle vignette adesive siano soggette ad adeguate misure di sicurezza per evitare frodi o perdite e che ogni Consolato tenga una contabilità delle scorte, registrando l’utilizzo di ciascun visto adesivo. La gestione delle vignette va regolata con un ordine di servizio nel quale va indicato il responsabile della loro custodia (normalmente il Responsabile dell’Ufficio visti o il Capo della Cancelleria consolare e in ogni caso un funzionario di ruolo MAE) e le modalità di conservazione (in cassaforte o armadio corazzato, posto in un locale adeguatamente protetto, applicando rigorosamente le norme di sicurezza che disciplinano l’uso delle chiavi), le procedure di distribuzione agli operatori (mettendo a disposizione solo quei quantitativi di vignette per le esigenze giornaliere o, se ritenuto opportuno, settimanali, con presa in carico da parte degli assegnatari) e le procedure per la verifica delle scorte (controllandone periodicamente la coincidenza con quanto risulta nel magazzino informatico). Per una verifica accurata delle scorte - che includa tutte le etichette ricevute dalla Sede fin dall’entrata in vigore del sistema Schengen - si consiglia di inserire come date di ricerca nella giacenza magazzino il periodo di tempo che va dal 01/01/1997 alla data attuale. Qualora, a seguito di tale verifica, non vi fosse coincidenza tra le vignette disponibili e i dati del magazzino informatico, occorre tempestivamente contattare il Centro Visti per le verifiche del caso. Va inoltre istituito un registro di presa in carico e passaggio di consegne, in cui annotare le vignette pervenute alla Sede con il corriere diplomatico e i passaggi di consegna fra funzionari responsabili della loro custodia. B) Ordinazione e ricezione delle vignette. Le vignette vanno richieste al MAE attraverso L-VIS, con il dovuto anticipo per evitare l’esaurirsi delle scorte, tenendo conto dei tempi tecnici di spedizione (legati al calendario di Sede per le spedizioni del corriere diplomatico). Non è necessario inviare una formale comunicazione per messaggistica, essendo sufficiente indicare direttamente nel sistema un numero di protocollo interno per la richiesta. Poiché ogni scatola contiene 4.000 vignette (otto confezioni singolarmente sigillate, contenenti, ciascuna, 500 esemplari) si suggerisce di ordinare, in base alle proprie esigenze, scatole intere, mentre le sedi che ne fanno un uso più limitato possono richiedere quantitativi minori, comunque non inferiori alle 500 unità. All’arrivo in Sede delle vignette, verificata l’integrità delle confezioni, la loro ricezione andrà confermata in L-VIS, operazione che ne determina il caricamento automatico nel magazzino informatico. Al momento dell’utilizzo delle singole confezioni, si dovrà verificare l’integrità delle vignette ed il loro numero. Prima dell’utilizzo di una nuova dotazione di vignette registrate nel VIS, è opportuno avere esaurito la dotazione precedente. Eventuali irregolarità riscontrate nelle confezioni ricevute dovranno essere tempestivamente comunicate al Centro Visti. Le vignette eventualmente pervenute deteriorate, o che rechino anomalie nella stampa o, comunque, ritenute non utilizzabili dovranno essere restituite al MAE con plico sigillato, sulla base delle indicazioni ricevute dal Centro Visti. In ogni caso, non vanno distrutte in loco. 33 In caso di evacuazione in emergenza dalla Sede, si ricorda che le vignette vanno se possibile rimosse e trasportate a Roma ovvero devono essere distrutte o comunque rese inservibili. C) Ammanchi di vignette. Qualora dovesse risultare un ammanco di vignette, la Sede dovrà tempestivamente segnalarlo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e alla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell’Interno (informandone per conoscenza anche il Centro Visti, l’Ispettorato Generale e la Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Ministero dell’Interno). E’ inoltre necessario informare dell’accaduto gli altri partner Schengen in loco e, se opportuno, le competenti autorità del Paese di accreditamento. Nella segnalazione vanno indicati con precisione il quantitativo e i numeri di serie delle vignette, fornendo ogni utile informazione in merito all’accaduto. D) Annullamento delle vignette dovuto ad errori materiali. Le vignette adesive non possono recare correzioni o cancellature, neppure quelle compilate a mano in caso di forza maggiore dovuta a problemi tecnici (art. 27 del Codice visti). Nell’ipotesi in cui siano stati commessi errori materiali nella compilazione o errori di stampa, il visto deve essere annullato (art. 28 del Codice visti). Se l’errore è individuato prima di applicare la vignetta sul documento di viaggio, occorre barrarla con una croce decussata (X) in inchiostro indelebile ed incollarla in ordine numerico in una raccolta dei visti annullati; se l’errore viene individuato dopo che la vignetta è stata apposta sul documento di viaggio del richiedente, il visto viene annullato barrandolo con una croce decussata (X) in inchiostro indelebile e la pagina sarà fotocopiata in due esemplari (una da incollare nella raccolta dei visti annullati ed una da archiviare nella pratica di richiesta del visto) e firmata in calce, in modo leggibile, dal funzionario o dall’impiegato di ruolo che ha proceduto all’annullamento. Per maggiore sicurezza, si potrà anche procedere a “grattare”, con un oggetto a punta o con delle forbici, parte del kinegramma (ologramma) presente in alto a destra della vignetta. Gli annullamenti dovuti ad errori materiali o di stampa vanno sempre inseriti in L-VIS. 34 V. PERCEZIONI CONSOLARI A) Procedure di gestione. L’ammontare dei diritti per la trattazione delle domande di visto è stabilito dall’art. 16 del Codice visti (per i visti Schengen) e dall’articolo 64 del Decreto Lgs. n. 71/2011 e relativa tabella dei diritti consolari (per i visti nazionali). Si tratta di percezioni che vanno riscosse al momento della presentazione della domanda, indipendentemente dal fatto che il procedimento si concluda con il rilascio del visto ovvero con un provvedimento di diniego (cd. frais de dossier). Di norma i diritti non sono rimborsabili, salvo i casi in cui, successivamente alla riscossione, venga appurato che la domanda è irricevibile (art. 19 del Codice) o che non vi è la competenza a trattare la richiesta (art. 18 del Codice); in tali casi si provvede a restituire all’interessato la percezione consolare attraverso uno storno. Salvo quanto eventualmente previsto da alcuni accordi di facilitazione (cfr. sopra, parte I, punto E), non sono previsti diritti d’urgenza per le pratiche di visto. La ricevuta di pagamento va stampata in duplice copia, una da consegnare all’interessato, una da conservare agli atti nel fascicolo della domanda. Le percezioni consolari andranno consegnate all’Ufficio contabilità con cadenza quanto più ravvicinata possibile; presso le Sedi ove si rilasci ogni giorno un elevato numero di visti, con un significativo ammontare di percezioni consolari, è consigliabile che il Cancelliere contabile provveda a ritirare le percezioni consolari con periodicità giornaliera. Qualora ci si avvalga di un fornitore esterno di servizi che provvede a riscuotere i diritti per conto della Sede, particolare cura andrà posta nel concordare le procedure di consegna delle percezioni alla Sede, anche in questo caso con cadenza il più possibile ravvicinata. Il responsabile dell’Ufficio contabile dispone di un profilo d’utenza a lui dedicato (“CO”) per accedere al programma L-VIS, che gli consente di consultare i dati, procedere alla stampa del registro delle percezioni relative alle pratiche di visto trattate e apportare le eventuali variazioni al tasso trimestrale di cambio (tasso di ragguaglio). B) Casi di gratuità. Per i visti Schengen, l’articolo 16 del Codice visti, nello stabilire il costo dei diritti per la trattazione delle pratiche di visto, prevede anche, al paragrafo 4, i quattro casi di gratuità obbligatoria (minori di sei anni; alunni, studenti e insegnanti accompagnatori per soggiorni di studio; ricercatori; rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai 25 anni che partecipino a seminari, conferenze ed eventi sportivi e culturali). Il successivo paragrafo 5 indica le tre categorie per le quali si possono prevedere esenzioni facoltative dal pagamento dei diritti (minori tra i sei e i 12 anni; titolari di passaporto diplomatico e di servizio, partecipanti a seminari, conferenze ed eventi sportivi e culturali di età non superiore ai 25 anni). Per l’applicazione di queste esenzioni è opportuno coordinarsi con i partner in loco, nell’ambito della cooperazione locale Schengen, e procedere a richiedere apposita autorizzazione al MAE. Il paragrafo 6 prevede infine le ipotesi in cui, in singoli casi, è possibile derogare alla riscossione o ridurre l’importo dei diritti per i visti (si tratta di visti di cortesia, per i quali la sussistenza della promozione degli interessi culturali, sportivi, di politica estera, ecc. o l’esistenza di 35 motivi umanitari è rimessa alla valutazione delle Sedi o a specifiche comunicazioni del Centro Visti per eventi di particolare rilevanza). La parte II punto 4.4 del Manuale pratico contiene una tabella esplicativa e dettagliate spiegazioni sulle procedure di riscossione dei visti. Riduzioni dei diritti ed estensioni della gratuità sono inoltre previsti per i cittadini stranieri degli Stati con i quali l’Unione europea ha concluso appositi accordi di facilitazione (vedi parte I, punto 5 del Manuale pratico e l’allegato n. 8). Va infine ricordato che non possono essere chiesti diritti per i visti ai cittadini stranieri che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2004/38/CE (applicata in Italia con il Decreto Legislativo n. 30/2007) in quanto cittadini stranieri che accompagnano o raggiungono un familiare UE (parte III, punto 3.1 del Manuale pratico). Quanto ai motivi di gratuità per i visti nazionali, gli articoli 66 e 67 del Decreto Lgs. 71/2011 ne disciplinano i casi, che sono riassumibili nel cosiddetto visto di cortesia per eminenti personalità straniere (nella maggior parte dei casi, si tratta di visti di lungo soggiorno per missione o diplomatici) e nella trattazione dei visti nazionali per studio. Il programma informatico prevede già in automatico la gratuità per i casi obbligatori; negli altri casi, l’operatore dovrà prestare particolare attenzione ad indicare, tra le opzioni possibili, il corretto riferimento normativo, tenendo conto che per i visti inferiori ai 90 giorni si applicano le esenzioni del Codice visti e per quelle nazionali il Decreto Lgs. 71/2011. 36 VI. REGISTRI ED ARCHIVIAZIONE DELLE PRATICHE A) Registri e raccolte. Il sistema informatico di gestione dei visti L-VIS registra ed immagazzina nella propria banca dati tutte le operazioni in esso compiute, e consente, in ogni momento, secondo necessità, la stampa dei dati inseriti. Rimane necessario conservare in formato cartaceo i seguenti registri: - registro trimestrale delle percezioni, per uso amministrativo-contabile, la cui stampa viene effettuata direttamente dal Cancelliere contabile mediante il proprio profilo d’accesso al sistema; - registro di presa in carico e passaggio di consegne delle vignette visto (cfr. sopra, punto IV A). Occorre inoltre curare e conservare le raccolte di seguito elencate: - raccolta dei visti annullati (vedi sopra, punto IV D); - raccolta dei provvedimenti di diniego, nella quale inserire, in ordine cronologico, un originale del diniego notificato all’interessato (cfr. parte terza, punto III A). I predetti registri e raccolte devono essere conservati in cassaforte o armadio corazzato. B) Archiviazione dei fascicoli. I fascicoli delle singole richieste di visto accolte, contenenti il formulario, la documentazione di supporto, le verifiche ed annotazioni relative all'iter decisionale vengono archiviati con regolarità in base al numero progressivo di riferimento assegnato dal sistema L-VIS a ciascuna richiesta, ovvero in base al numero della vignetta visto a cui la pratica corrisponde. Le Sedi nei paesi terzi i cui cittadini sono sottoposti a consultazione preliminare (i paesi di cui all’allegato 16 al Manuale pratico) dovranno inserire nella pratica di visto archiviata pure la fotocopia del visto concesso. Allo stesso modo vengono archiviati i fascicoli delle singole domande di visto non accolte, per le quali sia stato emesso un provvedimento di diniego che va unito alla relativa pratica. Anche queste domande potranno essere conservate in base al numero progressivo assegnato dall’L-VIS ovvero in ordine alfabetico. Una seconda copia del provvedimento di diniego va inserita, in ordine cronologico, nella raccolta dei provvedimenti di diniego. Il Responsabile dell’Ufficio deve effettuare periodicamente controlli a campione delle pratiche archiviate, per verificare la correttezza della loro custodia e la completezza della documentazione relativa ai singoli fascicoli. Tutti i fascicoli sono conservati agli atti per almeno due anni (art. 37, paragrafo 3 del Codice visti). Si attira l’attenzione sul fatto che tale termine è il periodo minimo previsto dalla normativa Schengen e che, ove le condizioni logistiche della Sede lo consentano, è opportuno conservare i fascicoli per un periodo superiore. Fanno sempre eccezione le pratiche relative a dinieghi impugnati o quelle sulle quali l'autorità giudiziaria sia stata interessata a qualsiasi titolo, nonché quelle correlate a procedimenti disciplinari: in tali casi, gli atti andranno conservati per il tempo sufficiente a garantirne la reperibilità per tutta la durata dell'eventuale contenzioso o accertamento, e comunque previa informativa al Centro Visti. 37 Compatibilmente con le strutture disponibili, è inoltre consigliabile conservare comunque, per il periodo più lungo possibile, le pratiche di dinieghi di domande per motivi familiari, che possono essere impugnate dagli interessati senza limiti di tempo. Le Sedi nei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale al passaggio dalla zona internazionale di transito degli aeroporti situati sul territorio di uno o più Stati membri (allegato 7B al Manuale pratico) dovranno chiedere una specifica autorizzazione al Centro Visti per la distruzione delle pratiche anteriori agli ultimi due anni. Della distruzione delle pratiche di visto va fatto stato con apposito verbale, firmato dal Responsabile dell’Ufficio visti. 38 PARTE TERZA GESTIONE DELLE PRATICHE 39 I. TRATTAZIONE DELLE DOMANDE A) Ricezione delle domande. Le domande di visto vanno presentate di persona all’Ufficio visti o tramite l’eventuale fornitore esterno di servizi. Le domande possono anche essere presentate tramite agenzie commerciali accreditate (operatori turistici) e Consoli onorari, se previsto nel Decreto di limitazione delle funzioni consolari, con l’avvertenza però che entrambi non sono abilitati a raccogliere le impronte digitali. Eccezioni possono essere fatte (salvo l’obbligo della raccolta delle impronte, che devono essere rilevate una volta ogni 59 mesi) per i richiedenti noti per integrità ed affidabilità (art. 24, paragrafo 2 del Codice visti). Informazioni dettagliate sulla presentazione della domanda sono contenute nell’art. 10 del Codice visti e nella parte II, punto 3 del Manuale pratico. Per poter esaminare una richiesta di visto, l’Ufficio deve preliminarmente verificare se è competente a trattarla e se la domanda è ricevibile. La competenza a trattare la domanda riguarda due aspetti: - la competenza territoriale: l’art. 6 del Codice visti prevede che i richiedenti debbano essere residenti nella circoscrizione consolare o esservi legalmente presenti (in tal caso dovranno giustificare i motivi per cui non hanno potuto presentare domanda presso il Consolato dove risiedono abitualmente, e spetta all’Ufficio valutare la fondatezza di tali giustificazioni). Analoghe disposizioni sono previste, per i visti nazionali, dall’art. 4 del Decreto Lgs. 286/1998 e dall’art. 5 del D.P.R. n. 399/1994, che prevedono la competenza delle nostre Rappresentanze che si trovano nello stato di origine o di stabile residenza del richiedente straniero, salvo casi particolari che vanno valutati a cura dell’Ufficio visti; - la destinazione principale del viaggio: l’art. 5 del Codice visti prevede, se il viaggio comprende più destinazioni, che la competenza spetti allo Stato membro il cui territorio costituisce la destinazione principale, in termini di durata o di finalità del soggiorno. Su questo aspetto, esempi concreti si trovano nella parte II, punto 2 del Manuale pratico. Ai fini invece della ricevibilità della domanda, occorre che essa venga presentata nei termini previsti dall’art. 9, paragrafo 1 del Codice visti (non prima di tre mesi dall’inizio del viaggio) e contenga almeno gli elementi minimi previsti dall’art. 19 (modulo di domanda compilato e firmato, documento di viaggio valido – vedi sopra, Prima parte, II A), una fotografia, pagamento dei diritti per il visto e, se applicabile, rilevazione dei dati biometrici). Dettagli ed esempi concreti sugli elementi principali della domanda e la sua ricevibilità si trovano nella parte II, punto 4, del Manuale pratico, che prevede al punto 4.7 la possibilità di esaminare domande irricevibili, in casi eccezionali dovuti a motivi umanitari o di interesse nazionale. Se il Consolato non è competente (art. 18 del Codice visti) o la domanda è irricevibile (art. 19), questa va restituita al richiedente con i documenti ad essa allegati (rimborsando se del caso i diritti per i visti ed eliminando i dati biometrici raccolti), notificandogli un provvedimento scritto di irricevibilità con i motivi di rifiuto della trattazione della sua richiesta ed indicandogli il luogo dove presentare domanda (in caso di incompetenza). La domanda va presentata utilizzando l’apposito modulo uniforme per i visti Schengen (allegato I del Codice visti e allegato n. 9 del Manuale pratico) o quello predisposto dal Centro Visti per i visti nazionali. Il visto è individuale: in caso di familiari iscritti sul medesimo passaporto, ogni richiedente dovrà presentare il proprio formulario (art. 11 del Codice visti) e sul documento di viaggio verrà 40 rilasciato, se ne ricorrono le condizioni, un visto ad ognuno. Per i minori, l’art. 3 del Decreto interministeriale n. 850/2011 prevede l’acquisizione dell’atto di assenso all’espatrio sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potestà genitoriale che non accompagnino il minore nel viaggio, o in loro assenza del tutore legale (vedi sopra, Parte prima, III F; vedi anche la parte II, punto 7.14 del Manuale pratico). Verificata la competenza e ricevibilità della domanda, l’Ufficio consolare procede all’immediata apertura della pratica nel sistema informatico con l’inserimento dei dati personali e degli identificativi biometrici del richiedente; provvede alla riscossione dei diritti e alla consegna all’interessato della relativa ricevuta e appone sulla prima pagina utile del suo documento di viaggio - tranne che per i passaporti diplomatici, di servizio e speciali - un timbro conforme al modello dell’allegato III del Codice visti e dell’allegato n. 13 del Manuale pratico, per i visti di breve soggiorno. Avendo per solo scopo di rendere noto ad altri Uffici consolari di Stati Schengen che la domanda è stata presentata, il timbro non ha alcun effetto giuridico e quando sarà in funzione in tutte le aree geografiche il Visa Information System, tale adempimento non sarà più necessario (art. 20 del Codice visti). B) Valutazione delle domande. La domanda di visto va corredata dalla documentazione giustificativa prescritta con riferimento allo scopo ed alla durata del viaggio, in relazione alle diverse tipologie di visto, e deve comprendere anche tra i documenti presentati – per i visti Schengen – l’assicurazione di viaggio (cfr. paragrafo successivo). L’esame della domanda mira ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per il rilascio del visto. La decisione deve essere presa sulla base della documentazione presentata, delle informazioni raccolte nel corso dell’eventuale colloquio con il richiedente e delle verifiche svolte dall’Ufficio. Dettagliate informazioni sui documenti giustificativi (art. 14 del Codice visti), che consentono di valutare sia lo scopo del viaggio che la situazione socio-economica dei richiedenti, si trovano nella parte II, punto 6 del Manuale pratico. La documentazione richiesta va armonizzata in sede di cooperazione locale Schengen. L’elenco dei documenti giustificativi va reso pubblico (parte II, punto 7.10 del Manuale pratico), tuttavia nel corso dell’esame della domanda, per giustificati motivi, possono essere richiesti documenti supplementari non menzionati negli elenchi armonizzati a livello locale. Il colloquio consolare, che è cosa distinta rispetto all’obbligo di presentare di persona la domanda (parte II, punto 7.11 del Manuale pratico), serve a chiarire aspetti che non risultino chiari sulla base delle informazioni disponibili e della documentazione presentata. Può essere svolto al momento della presentazione della domanda ma anche successivamente e nuovamente (anche con strumenti di comunicazione a distanza), in sede di valutazione della pratica, unicamente da personale di ruolo MAE. Il colloquio ai sensi della normativa attuale è in principio obbligatorio, ma si potrà derogare in casi giustificati, sulla base delle singole pratiche ed in riferimento al contesto locale; è particolarmente raccomandato per le Sedi che operano in Paesi in cui è presente una notevole pressione migratoria, l’utilizzo frequente di documentazione falsa o di falsi ideologici e dove sono attive organizzazioni criminali dedite allo sfruttamento dell’immigrazione illegale. I criteri e le modalità di valutazione delle domande sono dettagliatamente illustrati nella parte II, punto 7 del Manuale pratico. Elemento centrale è valutare se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale e se intenda quindi lasciare lo spazio Schengen entro la scadenza del visto richiesto (art. 21 del Codice visti) e verificare la veridicità dello scopo del viaggio addotta dall’interessato. La valutazione del rischio migratorio avviene sulla base della condizione socioeconomica del richiedente, nel contesto locale (per i documenti giustificativi, si veda la parte II, 41 punto 6.2.1 B del Manuale pratico) e delle motivazioni addotte per il motivo del viaggio, anche in base ai risultati dell’intervista consolare. La valutazione sul reale scopo del viaggio è prevista anche per i visti nazionali di lungo soggiorno (art. 4 del Decreto Lgs. 286/1998), per i quali sono inoltre previste espresse disposizioni in tema di verifica del rischio di immigrazione illegale per le richieste di visto per studio (art. 4 del Decreto Interministeriale 850/2011). Per quanto riguarda invece i mezzi di sostentamento, il richiedente deve dimostrare di possedere risorse economiche sufficienti per il soggiorno (che potranno poi essergli richieste anche in sede di controlli alla frontiera), sulla base degli importi previsti nella tabella allegata alla Direttiva sulla definizione dei mezzi di sostentamento del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2000. Gli operatori dovranno annotare nelle pratiche le osservazioni sintetiche che permettano di ricostruire le varie fasi di trattazione (ricezione allo sportello, esame della documentazione, esiti dell’eventuale colloquio e delle verifiche svolte) e l’iter decisionale che ha portato al rilascio o al diniego del visto; tali osservazioni dovranno essere “tracciabili”, ovvero ricondotte ai vari operatori che hanno trattato la pratica, anche attraverso un timbro con nome e cognome degli operatori, o altro sistema che serva ad identificarli. Ugualmente, occorre compilare tutti i campi pertinenti (e non solo quelli obbligatori) su LVIS (compresi i riferimenti agli eventuali invitanti). Qualora ritenuto opportuno, si potrà procedere ad una verifica dell’effettivo rientro, invitando l’interessato per iscritto, attraverso il rilascio di apposito avviso, a ripresentarsi fisicamente all’Ufficio visti al termine del soggiorno previsto, in un termine da concordare, notificando altresì che la mancata presentazione potrebbe influire negativamente su future richieste di visto. Si tratta di una precauzione da attuare nei casi in cui, pur presentando la richiesta qualche perplessità nel profilo di rischio migratorio, i motivi del viaggio appaiono comunque ragionevoli e meritevoli di favorevole apprezzamento (ad esempio, visti turistici per visite a familiari residenti in Italia o visti d’affari su invito di ditte italiane). Questo strumento è particolarmente utile per consentire alla Sede una miglior individuazione delle categorie soggette a rischio migratorio. Qualora si verificassero numerosi casi di mancato rientro riferibili al medesimo invitante in Italia, è opportuno segnalare il fatto – per le verifiche di competenza – alla competente Questura italiana del luogo di residenza dell’invitante. E’ importante tenere presente che ogni pratica di visto deve essere valutata singolarmente, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti (documentali e risultanti da dichiarazioni del richiedente) al fine di giungere ad una valutazione nel merito. Devono, quindi, essere evitate impostazioni meramente burocratiche, perché la materia richiede sempre uno sforzo di valutazione e di comprensione per ogni singolo caso. La richiesta di documenti, salvo naturalmente quelli che sono necessariamente prescritti dalla normativa, in base al visto richiesto, non deve configurarsi come un esercizio formale fine a se stesso, ma essere finalizzata (e giustificata) dal fine di acquisire un quadro completo della situazione, prima di concludere il procedimento con il rilascio o il diniego del visto. Per lo stesso motivo, ai richiedenti vanno sempre fornite informazioni chiare e semplici, invitandoli ad integrare la documentazione, spiegandone le ragioni, quando questo possa essere decisivo per la valutazione della richiesta. 42 C) Assicurazione sanitaria. Gli stranieri che richiedono un visto Schengen devono dimostrare il possesso di una valida assicurazione sanitaria di viaggio. L’art. 15 del Codice visti e la parte II, punto 6.3 del Manuale pratico, forniscono chiarimenti sul tipo di assicurazione e sui soggetti esenti (art. 15, paragrafo 6 del Codice visti). Si ricorda, in particolare, che i titolari di visti con ingressi multipli di lunga validità (da sei mesi a cinque anni) devono dimostrare il possesso dell’assicurazione soltanto per il primo viaggio previsto, firmando la dichiarazione che figura nel modello di domanda uniforme con cui affermano di essere consapevoli della necessità di disporre di un’assicurazione valida per i soggiorni successivi (che potrà essere loro richiesta in occasione dei controlli all’arrivo presso le frontiere esterne dello spazio Schengen). Tra i soggetti esenti, si segnalano in particolare i titolari di passaporto diplomatico e i familiari UE. L’assicurazione non è, inoltre, richiesta per i richiedenti di un VTA, poiché i titolari di tale visto non fanno ingresso in Schengen ma transitano soltanto nelle aree aeroportuali internazionali. Si raccomanda, in sede di cooperazione locale Schengen (cfr. Parte prima, V.), di scambiare con i partner le informazioni sulle compagnie di assicurazione operanti in loco e sull’adeguatezza delle assicurazioni da loro fornite ai richiedenti un visto Schengen. Per i visti nazionali, in generale, il possesso di una polizza assicurativa, o l’iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, è un requisito indispensabile per la presentazione dell’istanza di permesso di soggiorno presso la competente Questura in Italia. D) Tempi di trattazione. La vigente normativa, sia UE che nazionale, prevede tempi vincolanti in merito alla trattazione delle domande di visto. Per i visti Schengen, nei casi in cui sia necessario prendere un appuntamento per la presentazione della domanda, questo deve aver luogo, di norma, entro due settimane dalla richiesta (art. 9 del Codice visti). La decisione va invece presa entro 15 giorni di calendario dalla data di ricevibilità della domanda, prorogabili in casi eccezionali a 30 e 60 (art. 23 del Codice visti e parte II, punto 8 del Manuale pratico). Negli accordi di facilitazione conclusi tra l’Unione Europea e alcuni Paesi terzi sono generalmente incluse previsioni che riducono ulteriormente i termini per i cittadini di quegli Stati (parte I, punto 5 del Manuale pratico). Per i visti nazionali, i termini di trattazione delle domande sono indicati dalla normativa nazionale, che prevede un termine generale di 90 giorni dalla richiesta (art. 5, comma 8 del D.P.R. n. 394/1999), con termini diversi per alcune tipologie di visto (30 giorni per motivi familiari e lavoro subordinato – art. 6, comma 5 e art. 31, comma 8 del D.P.R. 394/1999 – e 120 per lavoro autonomo – art. 26, comma 7 del Decreto Lgs. n. 286/1998). Si tratta di tempi massimi previsti dalla normativa, ma è obiettivo generale della DGIT accorciare il più possibile i tempi di trattazione delle domande di visto, in particolare in connessione a richieste per turismo e affari. Ove sia necessaria una sospensione dei termini di trattazione delle domande per lo svolgimento di verifiche ed accertamenti sulla documentazione presentata (Decreto ministeriale del 3 marzo 1995, n. 171, articolo 6), ne andrà data comunicazione scritta al richiedente. 43 E) Verifiche di sicurezza. A seguito della trasmissione nel sistema L-VIS delle richieste di visto, sia Schengen che nazionali, viene attivata, in forma automatizzata, una ricerca nel Sistema Informativo Schengen (SIS), che contiene la lista comune degli stranieri non ammissibili. L’art. 22 del Codice visti prevede inoltre che uno Stato membro possa chiedere che le proprie Autorità centrali siano consultate nel corso dell’esame di domande di visto Schengen (con esclusione di quelle per transito aeroportuale) presentate da cittadini - o specifiche categorie di cittadini, ad esempio i detentori di passaporti di servizio - di determinati Paesi terzi. Le procedure di consultazione preliminare si applicano quindi soltanto ai visti Schengen (esclusi i VTA, salvo quelle eventualmente richieste dalle proprie autorità centrali). I visti nazionali emessi dalla nostra rete consolare, invece, sono sottoposti soltanto ai controlli di sicurezza delle nostre Autorità centrali. In base al Codice, la procedura di consultazione si conclude entro un tempo massimo di sette giorni di calendario. La lista degli Stati terzi i cui cittadini sono soggetti a consultazione si trova nell’allegato n. 16 del Manuale pratico. Occorrerà pertanto gestire le richieste di visto di stranieri la cui cittadinanza figura in quell’allegato tenendo conto dei tempi tecnici legati allo svolgimento delle consultazioni di sicurezza. I controlli sono gestiti in maniera automatica dal sistema informatico; alla loro conclusione viene visualizzato l’esito sul terminale dell’operatore, autorizzando o meno il rilascio del visto. L’autorizzazione è relativa esclusivamente alle verifiche di sicurezza e non alla sussistenza dei requisiti per il rilascio del visto, la cui valutazione spetta alla Rappresentanza. Qualora ne ricorrano i motivi, è possibile – in casi eccezionali – ovviare alla mancata autorizzazione concedendo all’interessato un VTL (vedi oltre, paragrafo F). In caso contrario, va prestata attenzione a barrare nel provvedimento di diniego uniforme la pertinente casella relativa al motivo del rifiuto (la 5, con indicazione dello Stato membro – o della Questura italiana, in caso di segnalazione SIS e la 6, senza indicare il Paese membro interessato, in caso di esito negativo delle consultazioni di sicurezza). In caso di diniego per segnalazione SIS, l’interessato può esercitare il diritto di accesso al SIS per richiedere l’eventuale rettifica o cancellazione dei dati e tale informazione gli va comunicata con il diniego (vedi oltre, punto III, Provvedimenti di diniego). Per i “non autorizzasi” derivanti da segnalazioni SIS di cittadini stranieri in possesso di nulla osta per ricongiungimento familiare o di familiari stranieri di cittadini italiani o UE le Rappresentanze dovranno invece avviare direttamente una procedura di richiesta di cancellazione, interessando le competenti autorità nazionali (vedi oltre, punto II, schede visti per motivi familiari e turismo, e punto III). F) Rilascio del visto. Pur essendo il Centro Visti a disposizione delle Sedi per fornire, su un piano generale, ogni utile assistenza per inquadrare le problematiche relative a richieste di visti, la decisione sui singoli casi è di pertinenza della Rappresentanza, che non dovrà richiedere autorizzazioni al Ministero (fatti salvi i controlli automatizzati di sicurezza sopra descritti). Soltanto in circostanze particolari, il Centro Visti si riserva la possibilità di richiedere formalmente, per Messaggio, il rilascio di visti di ingresso, specificando nominativi dei beneficiari, tipologia e durata. In tali casi la Sede segnalerà con tempestività eventuali motivi ostativi al rilascio. Nel campo “riferimenti” in L-VIS andranno inseriti gli estremi del Messaggio ministeriale di autorizzazione, da conservare nella pratica di visto, senza alcuna altra annotazione. 44 Una volta deciso di concedere il visto, il funzionario di ruolo MAE ne autorizza l’emissione nel sistema informatico, in modo che si possa poi stampare e apporre la vignetta sul documento di viaggio, che egli provvederà poi a firmare. La vignetta adesiva, che comprende una sezione di diciture comuni e obbligatorie e uno spazio riservato alle annotazioni nazionali facoltative, viene predisposta dal sistema informatico in conformità alle disposizioni dell’art. 27 del Codice visti e dell’allegato n. 20 del Manuale pratico e viene apposta sul documento di viaggio seguendo le indicazioni dell’art. 29 e dell’allegato n. 23. In caso di errori, la vignetta va annullata seguendo le indicazioni dell’art. 28 (inserendo la vignetta annullata o la fotocopia nell’apposita raccolta – cfr. parte II, punto IV. D). La compilazione a mano è prevista solo in caso di forza maggiore, per problemi di natura tecnica. Per ulteriori indicazioni si rimanda alla parte II, punto 11 del Manuale pratico. Durata, validità e numero d’ingressi del visto dovranno corrispondere alle esigenze e motivazioni del soggiorno richiesto, la parte II, punto 9 del Manuale pratico fornisce dettagliate indicazioni al riguardo. Si rammenta che non ha alcuna utilità ridurre il soggiorno a titolo prudenziale, specie in presenza di rischio di immigrazione illegale, che, ai sensi dell’art. 21 del Codice visti, deve invece condurre ad un diniego. Per contro, l’art. 24, par. 2 prevede il rilascio di visti ad ingressi multipli e di lunga validità, fino a cinque anni, ai richiedenti che dimostrino integrità ed affidabilità, in particolare nell’utilizzo di precedenti visti, e che giustifichino la necessità o l’interesse a viaggiare con frequenza o regolarità. Si tratta di una previsione particolarmente importante per favorire l’accesso in Italia di richiedenti legittimi, che ha riflessi positivi sullo sviluppo economico nazionale, in particolare per noti uomini d’affari che hanno stabili rapporti economici con aziende del nostro Paese e che va applicato, per un’efficiente gestione del lavoro, a tutte le persone affidabili, che non presentano un rischio migratorio e che hanno necessità di viaggiare frequentemente (il visto a lunga validità consentirà agli interessati di soggiornare in Schengen per 90 giorni ogni 180 fino alla scadenza della validità del visto). G) VTL MAE e a responsabilità di Sede. Nei casi previsti dall’art. 25 par. 1, del Codice visti, l’Ufficio consolare può procedere al rilascio di un visto Schengen a validità territoriale limitata (VTL). Per il suo carattere eccezionale (salvo i cd. VTL tecnici – cfr. parte Prima, punto II. C), è opportuno verificare scrupolosamente la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 25. I VTL sono in genere validi solo per il territorio dello Stato Schengen che li emette; la loro validità può essere eccezionalmente estesa ad altri Stati Schengen solo dopo aver acquisito il loro espresso consenso. Le richieste di estensione del VTL vanno inviate al competente punto di contatto nazionale dello Stato partner a cui si intende chiedere l’estensione (per l’Italia il punto di contatto è l’Ambasciata o l’Ufficio consolare competente per residenza del richiedente; di conseguenza, oltre a poter chiedere ai partner - quando ritenuto opportuno - l'estensione di un VTL che si intende rilasciare, le Sedi potranno essere destinatarie di richieste di estensione all'Italia di un VTL in via di emissione da parte di altri Stati membri). Per tali richieste si potrà utilizzare il modello uniforme predisposto dal Comitato visti a Bruxelles. Per maggiori dettagli, vedi la parte II, punto 9.1.2 del Manuale pratico. Anche per i VTL è previsto che la richiesta sia inserita in L-VIS per l’effettuazione dei controlli SIS e dei controlli dell’Autorità centrale italiana (cd. VTL MAE). Per eccezionali motivi d’urgenza, si potrà procedere al rilascio di un VTL a responsabilità di sede, che viene emesso dal sistema informatico immediatamente, senza l’interrogazione del SIS e i controlli di sicurezza. Si rammenta che nel caso si decida di concedere un VTL a responsabilità di Sede ad un cittadino avente la nazionalità di uno dei paesi terzi soggetti a consultazione da parte delle nostre autorità di sicurezza, tale rilascio va comunicato immediatamente per messaggistica alla Segreteria Generale – Unità di Coordinamento, al Centro Visti e agli altri Uffici eventualmente interessati. 45 H) Avviso allo straniero. All’atto del rilascio del visto, allo straniero va consegnato (art. 4, comma 2 del Decreto Lgs. n. 286/1998), in una lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, una comunicazione sui diritti e i doveri relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Al riguardo, si ricorda che il possesso di un visto non conferisce un diritto automatico d’ingresso (art. 30 del Codice visti): alla frontiera lo straniero (in possesso di visto o esente dall’obbligo) viene sottoposto dalle autorità nazionali alla verifica delle condizioni previste per l’ingresso, fissate dall’articolo 5 del Codice delle frontiere (Regolamento n. 562/2006) e dall’art. 7 del D.P.R. n. 394/1999. E’ pertanto necessario che la comunicazione scritta specifichi in primo luogo tale circostanza, con l’avvertenza di portare con sé copia dei documenti – presentati al momento della richiesta di visto – che dimostrino lo scopo del viaggio, il possesso dei mezzi di sostentamento e, nei casi previsti, l’assicurazione sanitaria. Va inoltre fornita una sintetica informazione sugli obblighi di dichiarazione di presenza e sulle modalità di presentazione della richiesta di permesso di soggiorno, prevista per alcune tipologie di visto (in particolare, ma non esclusivamente, per i visti nazionali di lungo soggiorno). 46 II. SCHEDE VISTI Le seguenti schede corrispondono alle 21 tipologie di visto d’ingresso previste dal Decreto Interministeriale 850/2011, sia di breve (normativa UE) che lungo soggiorno (normativa nazionale). Per ognuna di esse sono fornite indicazioni sui requisiti e le condizioni per poter rilasciare il visto, oltre ad osservazioni su approfondimenti normativi ed indicazioni sulle principali casistiche. Scopo delle schede è fornire un ausilio pratico per facilitare l’operatore ad inquadrare le richieste nella corretta tipologia di visto d’ingresso. 1) Visto per “adozione” (VN) - Visto di tipo: “D” - Durata: 365 gg. - Ingressi: 1 - Tempo massimo di trattazione: 90 gg. - Diniego con provvedimento motivato: modello nazionale NORMATIVA DI RIFERIMENTO: - Legge n. 184/1983 (Titolo III – dell’adozione internazionale); - Legge n. 476/1998 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993; - Decreto Interministeriale 850/2011, Allegato A, punto 1. REQUISITI E CONDIZIONI: Autorizzazione nominativa rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, che autorizza l’ingresso ed il soggiorno del minore straniero; Nulla osta della Commissione per le Adozioni Internazionali per ogni eventuale altro caso di adozione al di fuori delle procedure previste dalla Legge 184/1983, anche in presenza di una sentenza di adozione di un Tribunale straniero delibata in Italia. OSSERVAZIONI: Il visto per adozione consente l’ingresso in Italia, al fine di un soggiorno di lunga durata e a tempo indeterminato, allo straniero destinatario di un provvedimento di adozione o di un provvedimento di affidamento pre-adottivo. L’art. 32, comma 4 della Legge 184/1983 prevede che gli Uffici consolari collaborino con gli Enti autorizzati per il buon esito della procedura di adozione internazionale. Il visto d’ingresso va rilasciato solo dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione per le Adozioni internazionali, che - ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera h) - autorizza l’ingresso ed il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione. L’art. 33, comma 2, fa divieto alle Autorità consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto d’ingresso a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge e senza la previa autorizzazione delle Commissione. In linea generale, alla presentazione del visto devono essere presenti entrambi i genitori adottandi; in caso contrario, la Rappresentanza avrà cura di acquisire una specifica procura sottoscritta dal genitore momentaneamente assente. 47 Per la sua evidente valenza umanitaria e stante l’obbligo di collaborazione con gli Enti autorizzati stabilito dalla legge, è necessario fornire ogni legittima agevolazione ai richiedenti, trattando con speditezza e gratuitamente le domande di visto per adozione. La pratica di visto per adozione, come tutti gli atti relativi alle procedure di adozione internazionale, va trattata gratuitamente, ai sensi dell’art. 82 della Legge 184/1983. Nel caso di adozione di cittadini stranieri maggiorenni da parte di cittadini italiani, ed in presenza di un provvedimento definitivo adottato in tal senso dall’Autorità giudiziaria italiana competente, sarà rilasciato un visto per turismo in favore di familiare UE, se necessario per l’attraversamento della frontiera esterna (v. visto per Turismo). 2) Visto per “affari” (VSU). - Visto di tipo: “C” - Durata: fino a 90 gg. - Ingressi: 1, 2 o multipli - Tempo massimo di trattazione: 15 gg. prorogabili nei casi previsti fino a 60 (art. 23 del Codice visti) - Diniego con provvedimento motivato: modello uniforme Schengen NORMATIVA DI RIFERIMENTO: - Art. 14 del Codice visti e allegato II del Codice visti; - Parte II, punto 6 del Manuale pratico e allegato 14 del Manuale pratico; - Decreto Interministeriale 850/2011, Allegato A, punto 2. REQUISITI E CONDIZIONI: Condizione di “operatore economico-commerciale” del richiedente, da verificare anche attraverso l’Ufficio commerciale della Sede e altri Enti italiani eventualmente presenti in loco (ICE, Camere di Commercio), consultando i dati disponibili in Sede (liste “bianche” di operatori e ditte affidabili) e quelli reperibili presso competenti Istituzioni locali, raccogliendo informazioni da ditte italiane o straniere di notorio rilievo ed affidabilità operanti in loco; Finalità economico-commerciale del viaggio, verificando se del caso l’effettiva attività economico-commerciale degli eventuali invitanti in Italia, o l’effettiva esistenza di fiere o manifestazioni a carattere commerciale-economico; Adeguati mezzi economici di sostentamento, in relazione al periodo di soggiorno richiesto, non inferiori a quelli previsti dalla “Tabella A” della Direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000; Titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione), ovvero la dimostrazione della disponibilità di mezzi di trasporto personali; Disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, dichiarazione di assunzione delle spese di alloggio da parte della ditta italiana, ecc.); Assicurazione sanitaria Schengen. 48 OSSERVAZIONI: Il visto per affari consente l’ingresso, per un soggiorno di breve periodo, per finalità economico-commerciali, per l’avvio o conclusione di trattative d’affari, l’apprendimento o la verifica di beni strumentali acquistati o venduti o per il relativo aggiornamento professionale, per partecipazione a mostre o fiere di settore. Nel caso di inviti da parte di imprese operanti in Italia, l’impresa utilizzerà, su carta intestata, l’apposito modello di invito per affari. L’invito deve indicare il motivo del soggiorno ed il periodo (con eventuale indicazione di esigenze di svolgere frequenti viaggi da parte degli invitati). All’invito la ditta potrà allegare ogni eventuale documentazione a corredo ritenuta utile ai fini dell’ottenimento del visto. Se ritenuto necessario, la Rappresentanza effettuerà le opportune verifiche sull’effettiva attività economico-commerciale dell’impresa operante in Italia, richiedendo eventuale documentazione supplementare (documentazione su precedenti intese commerciali con l’invitato, visura camerale o iscrizione alla CCIAA). Per una miglior trattazione delle pratiche è opportuna una fattiva collaborazione con l’Ufficio commerciale della Sede, fermo restando che le decisioni in merito al rilascio del visto sono di competenza dell’Ufficio visti. L’Ufficio commerciale potrà in particolare procedere alla redazione di elenchi aggiornati di aziende ed operatori locali affidabili, effettuare valutazioni sull’opportunità di concedere a personale di tali ditte visti multipli a lunga validità, fornire assistenza nelle verifiche sull’affidabilità di aziende e operatori invitati in Italia e sulla fondatezza degli inviti di ditte italiane presentati dai richiedenti a sostegno delle loro domande. Si ricorda che la normativa non prevede il rilascio di visti per affari di durata superiore ai 90 giorni: quando ricorrono i requisiti previsti dall’art. 24, paragrafo 2 del Codice visti (operatori favorevolmente noti che hanno utilizzato correttamente precedenti visti, non presentano alcun rischio migratorio e hanno necessità di viaggiare frequentemente), andrà rilasciato un visto per affari di lunga validità (da sei mesi a 5 anni) con ingressi multipli e durata di 90 giorni. In presenza dei requisiti previsti, verrà rilasciato analogo visto per affari anche alle persone che per documentate ragioni di lavoro accompagnino il richiedente (assistenti, collaboratori, consulenti…). A familiari o altre persone che eventualmente accompagnino lo straniero nel viaggio potrà essere rilasciato, qualora ne ricorrano le condizioni ed i requisiti previsti, un visto per turismo. Il visto potrà essere rilasciato anche in favore di stranieri liberi professionisti che desiderino recarsi in Italia - per brevi soggiorni - per ragioni connesse alla loro attività professionale: medici, avvocati, ingegneri, ecc. Ai componenti le troupe televisive, radiofoniche, cinematografiche, testate giornalistiche che dovranno recarsi in Italia per brevi soggiorni a carattere professionale, potrà essere rilasciato, qualora ne ricorrano le condizioni ed i requisiti richiesti, il visto per affari. Al cittadino straniero che svolga l’attività di “fotomodella/o” e “indossatrice/ore” e debba recarsi in Italia per brevi soggiorni finalizzati a contatti d’affari con agenzie di moda potrà essere concesso - ricorrendone i requisiti - un visto per affari. Le agenzie utilizzeranno, per l’invito, il modello di invito per affari che potrà essere vidimato dal Presidente pro tempore dell’ASSEM (associazione di categoria che riunisce le principali agenzie del settore moda) al fine di garanzia dell’effettivo status di aderente all’associazione da parte dell’agenzia invitante. 49 3) Visto per “cure mediche” (VSU o VN) - Visto di tipo: “C” o "D" - Durata: fino a 90 gg (tipo "C") - da 91 a 365 gg. (tipo "D") - Ingressi: 1, 2 o multipli - Tempo massimo di trattazione: 90 gg. - Diniego con provvedimento motivato: modello uniforme Schengen / modello nazionale NORMATIVA DI RIFERIMENTO: - Decreto Lgs. 286/1998, art. 36; - DPR 394/1999, art. 44; - Decreto Lgs. 502/1992, art. 12, comma 2, lett. C); - Legge 449/1997, art. 32, comma 15; - Decreto Interministeriale 850/2011, Allegato A, punto 3. REQUISITI E CONDIZIONI: Certificazione sanitaria che attesti la patologia, rilasciata da una struttura sanitaria italiana (pubblica o privata accreditata) ovvero straniera, se ritenuta idonea dalla Sede, corredata di traduzione in lingua italiana; Dichiarazione della struttura sanitaria italiana (pubblica o privata accreditata) che indichi il tipo di cura, data di inizio e durata presumibile della cura, durata della successiva eventuale degenza; Attestazione della struttura sanitaria italiana dell’avvenuto deposito cauzionale del 30% del costo complessivo previsto per le prestazioni sanitarie richieste; Documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per il pagamento del residuo delle spese sanitarie, nonché per le spese di vitto e di alloggio fuori della struttura sanitaria per l’assistito e l’eventuale accompagnatore; Titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione), ovvero la dimostrazione della disponibilità di mezzi di trasporto personali, anche per l’eventuale accompagnatore. Per i programmi umanitari previsti dall’articolo 12, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 502 e s.m.i., il visto viene rilasciato sulla base dell’autorizzazione del Ministero della Salute (tramite la Sezione distaccata presso il MAE), adottata d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell’articolo 36, comma 2 del T.U. 286/1998. Per i Programmi d’intervento umanitario delle Regioni, previsti dall’articolo 32, comma 15 della Legge 27.12.1997, n. 449, il visto viene rilasciato, sulla base di una specifica e nominativa attestazione rilasciata dalla competente Autorità regionale, che certifichi l’esistenza di apposita delibera di Giunta per lo stanziamento dei fondi per programmi assistenziali, con indicazione della copertura del singolo intervento sanitario. OSSERVAZIONI: Il visto per cure mediche consente l’ingresso, per un soggiorno di breve o lunga durata ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane pubbliche o private accreditate. 50 Le istituzioni sanitarie, ai fini della concessione del visto, possono essere esclusivamente pubbliche o private accreditate (in caso di dubbi, le Sedi potranno verificare, presso la competente Autorità regionale, l’effettivo accreditamento delle strutture sanitarie private). La concessione del visto, salvo i programmi umanitari specificamente autorizzati, è subordinato alla verifica che tutte le spese sanitarie non risultino a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli interventi finanziati nell’ambito dei programmi di intervento umanitario delle Regioni o nell'ambito dei programmi umanitari di cui all'art. 36, comma 2 del Testo Unico n. 286/1998 fanno riferimento esclusivamente alle attestazioni rilasciate dagli Enti pubblici autorizzanti sopra indicati. Non possono essere ricondotte a tali fattispecie generiche dichiarazioni di responsabili di Enti pubblici o privati, Assessorati, ASL, Ospedali, circa la disponibilità ad erogare gratuitamente le prestazioni sanitarie in favore di cittadini stranieri. Nel caso di impegno alla copertura delle spese mediche formalmente assunte da Enti privati di indubbia affidabilità, la Sede potrà soprassedere dal richiedere l’esibizione della documentazione relativa al deposito cauzionale e alla verifica delle disponibilità economiche per il pagamento del residuo delle spese sanitarie e degli altri costi relativi al soggiorno dell’interessato e dell’eventuale accompagnatore. In presenza di assunzione delle spese con impegno scritto da parte di cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (corredato da idonea documentazione comprovante il possesso delle disponibilità economiche per il pagamento del residuo delle spese sanitarie e degli altri costi relativi al soggiorno dell’interessato e dell’eventuale accompagnatore), la Sede avrà cura di inserire in L-VIS (funzione INVITANTE) anche i dati relativi a questi ultimi. Durata e validità del visto dovranno corrispondere alle esigenze mediche documentate nella dichiarazione della struttura sanitaria italiana. Nel caso di semplici visite mediche, sarà rilasciato - qualora ne ricorrano le condizioni ed i requisiti richiesti - un visto per turismo. Se il richiedente deve sottoporsi ad interventi o controlli medici saltuari, seppur programmati in un lungo arco di tempo, in presenza dei requisiti previsti, potrà essere rilasciato un visto turistico con ingressi multipli di breve durata e con validità adeguata alle documentate esigenze mediche. Se ritenuto necessario, la Rappresentanza potrà richiedere una certificazione redatta da un medico di fiducia della Sede (parte II, punto 6.2.1 del Manuale pratico – viaggi per motivi di salute), che attesti che le cure ritenute necessarie non sono disponibili nel Paese di origine (v. visto per Turismo). Il visto per cure mediche, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento, potrà essere rilasciato anche al personale specializzato che accompagni lo straniero infermo, o a familiari o altri accompagnatori che lo assistano. In caso di richieste di visto per trattamenti terapeutici sperimentali, occorrerà in ogni caso una dichiarazione a firma del responsabile della struttura sanitaria che attesti, sotto la propria responsabilità, che la sperimentazione rispetta tutte le norme ed i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia (Decreto Legislativo 211/2003 e legge 189/2012) e che le spese relative non sono a carico del sistema sanitario nazionale, indicando l’Ente che se ne assume l’onere finanziario. I trattamenti terapeutici in favore di stranieri tossicodipendenti, prestati da Comunità terapeutiche accreditate dalle Regioni, non rientrano nei programmi d’intervento umanitario. Lo straniero, quindi, che intenda ricevere tali cure in Italia – con spese a suo carico del costo delle prestazioni sanitarie – potrà accedere al visto per cure mediche solo se in possesso dei requisiti sopra richiamati. 51 4) Visto “diplomatico” (VN) - Visto di tipo: "D" - Durata: 365 gg. - Ingressi: multipli - Tempo massimo di trattazione: 90 gg. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: - Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961; - Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 1963; - Decreto Interministeriale 850/2011, Allegato A, punto 4. REQUISITI E CONDIZIONI: Richiesta ufficiale avanzata con Nota Verbale dal locale Ministero degli Affari Esteri o dalla competente Rappresentanza diplomatico-consolare che abbia sede nel Paese dove viene richiesto il visto; Preventivo nulla osta del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica (Ufficio II), che la Rappresentanza avrà cura di richiedere, indicando i dati anagrafici completi dell'interessato, i dati del relativo passaporto, la sua qualifica, il nominativo della persona che lo stesso andrà a sostituire, ovvero se si tratti di un posto di nuova istituzione. OSSERVAZIONI: Il visto diplomatico, per accreditamento o notifica, è finalizzato ad un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato, per lo straniero titolare di passaporto diplomatico o di servizio destinato a prestare servizio presso le Rappresentanze diplomatico-consolari del suo Paese in Italia o presso la Santa Sede e le Organizzazioni Internazionali accreditate. Tutte le richieste di visto diplomatico devono essere avanzate per le vie diplomatiche, con Nota Verbale, e la concessione del visto è sempre subordinata al preventivo nulla osta rilasciato dal Cerimoniale Diplomatico del MAE. Il nulla osta va richiesto tramite messaggistica, specificando anche il nominativo e le funzioni del funzionario o addetto che il richiedente visto va a sostituire, ovvero se si tratti di un posto di nuova istituzione. Tenuto conto delle disposizioni previste dalle Convenzioni di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche e Consolari del 1961 e del 1963 e dalle altre intese internazionali, multilaterali o bilaterali di cui l'Italia è parte - ed in ottemperanza alle specifiche istruzioni di competenza del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica - il visto può essere rilasciato anche agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente con il titolare (coniuge e figli fino ad un massimo di 21 anni d’età, fatta salva la condizione di reciprocità di trattamento), purché anche per questi venga avanzata formale richiesta di visto con Nota Verbale. Anche nel caso di richiesta di visto per i familiari di uno straniero che si trovi già in Italia munito di visto diplomatico, la Rappresentanza potrà procedere al rilascio solo previo nulla osta del Cerimoniale Diplomatico. Il visto diplomatico può essere concesso anche ad altri eventuali componenti il nucleo familiare del beneficiario principale, se con esso conviventi ed a suo carico, limitatamente ai figli maggiori di 21 anni ed ai genitori, verificata la condizione di reciprocità di trattamento a cura della Rappresentanza, che andrà comunicata al Cerimoniale Diplomatico nel richiedere il prescritto nulla osta. In tali casi, le richieste dovranno essere avanzate con Nota Verbale che faccia stato della condizione di parentela, di convivenza e di dipendenza economica con il 52 beneficiario principale, e dell’impegno che gli interessati lascino il territorio nazionale al termine del periodo di validità del visto. Il titolare del visto così concesso dovrà, una volta fatto ingresso in Italia, richiedere un Permesso di soggiorno presso la Questura competente. Sono esenti dal visto diplomatico di lungo soggiorno i titolari di passaporto diplomatico o di servizio, cittadini dei seguenti Paesi con i quali vigono regimi bilaterali di esenzione, derivanti da accordi o da prassi consolidata: ALGERIA, ARGENTINA, BRASILE, CANADA, CILE, COLOMBIA, EGITTO, FILIPPINE, GIAPPONE, HONDURAS, ISRAELE, MAROCCO, PANAMA, PARAGUAY, PERÙ, SVIZZERA, THAILANDIA, TUNISIA, TURCHIA, URUGUAY e VENEZUELA. Il visto diplomatico è rilasciato adottando una particolare procedura di speditezza e di riguardo e può essere concesso gratuitamente, a titolo di cortesia, verificata ove possibile la condizione di reciprocità. Al fine di contenere i tempi di rilascio del visto, in particolare quando siano previste le consultazioni di sicurezza, le Rappresentanze inseriranno la richiesta di autorizzazione in L-VIS contestualmente alla richiesta di nulla osta al Cerimoniale. In ogni caso, è opportuno non fornire alcuna anticipazione sull’esito dell’accreditamento, a seguito dell’avvenuto nulla osta del Cerimoniale, se nel frattempo non è ancora visibile nel sistema l’autorizzazione all’emissione del visto. Al momento dell’inserimento della pratica, va indicato nel sistema informatico (nella scheda “altri dati”, campo “riferimento”) anche il nominativo del funzionario o addetto che il richiedente visto va a sostituire; in caso si tratti di un nuovo posto, si inserirà la dicitura “posto di nuova istituzione”. Il visto diplomatico sarà successivamente convertito, in territorio nazionale, nella Carta d’Identità rilasciata dal Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana presso il Ministero degli Affari Esteri. Al momento del rilascio del visto dovrà essere ricordato che la richiesta di emissione della Carta d’Identità deve avvenire entro otto (8) giorni dall’ingresso nel territorio nazionale. Il visto diplomatico va apposto solo su passaporti diplomatici o di servizio. Qualora particolari situazioni locali richiedessero l’apposizione del visto su un passaporto ordinario, è necessario segnalarlo al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica nella richiesta di nulla osta, specificandone le ragioni. Nel caso di breve missione presso una Rappresentanza diplomatico-consolare estera in Italia, che non comporti il formale accreditamento o notifica, verrà rilasciato un visto per missione (v. visto per Missione). Ai funzionari degli Organismi Internazionali viene rilasciato il Visto per missione, che non prevede il previo nulla osta del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica (v. Visto per Missione). Verrà rilasciato il visto per lavoro subordinato fuori flussi al “personale domestico privato” al seguito dei funzionari diplomatici e del personale tecnico amministrativo (art. 1 lett. h della Convenzione di Vienna del 1961) e dei funzionari consolari (art. 1 lett. i della Convenzione di Vienna del 1963), sempre salva la condizione di reciprocità (v. Visto per lavoro subordinato). Per le persone che non fanno parte dello stretto nucleo familiare dello straniero titolare di visto diplomatico non è previsto il rilascio di un visto di lungo soggiorno; al fine di consentire brevi visite familiari potrà essere rilasciato un visto per turismo, in presenza dei requisiti previsti (v. visto per Turismo). 53 5) Visto per “gara sportiva” (VSU) - Visto di tipo: "C" - Durata: fino a 90 gg. - Ingressi: 1, 2 o multipli - Tempo massimo di trattazione: 15 gg. prorogabili nei casi previsti fino a 60 (art. 23 del Codice visti) - Diniego con provvedimento motivato: modello uniforme Schengen NORMATIVA DI RIFERIMENTO: - Decreto Interministeriale 850/2011, Allegato A, punto 5. REQUISITI E CONDIZIONI: Attestazione del C.O.N.I. contenente nulla osta al rilascio del visto d’ingresso; Adeguati mezzi economici di sostentamento, in relazione al periodo di soggiorno richiesto, non inferiori a quelli previsti dalla “Tabella A” della Direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000; Titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione), ovvero la dimostrazione della disponibilità di mezzi di trasporto personali; Disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, dichiarazione di assunzione delle spese di alloggio da parte della Federazione o Disciplina sportiva invitante, ecc.); Assicurazione sanitaria Schengen. OSSERVAZIONI: Il visto per gara sportiva consente l’ingresso, per un soggiorno di breve durata, ad atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici che intendano partecipare o siano invitati a partecipare, a carattere dilettantistico o professionistico, a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive organizzate in Italia da Federazioni sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Il visto per gara sportiva, in presenza degli altri requisiti previsti, può essere rilasciato soltanto se nella documentazione allegata alla domanda di visto è presente una comunicazione del CONI che confermi l’invito a partecipare rivolto al gruppo sportivo o al singolo atleta e richieda il rilascio del visto d’ingresso. Tale comunicazione può assumere la forma di un timbro di “nulla osta”, con protocollo e firma del Responsabile del CONI, apposto sulla dichiarazione di invito della Federazione o della Disciplina sportiva invitante. In presenza della comunicazione del CONI e degli altri requisiti previsti, il visto può essere rilasciato anche per richieste di stage di allenamento, periodi di acclimatamento, seminari ed incontri a carattere sportivo. In assenza della comunicazione del CONI potrà eventualmente essere concesso un visto per turismo, in presenza delle condizioni e dei requisiti previsti (v. visto per Turismo). Non è necessario che le lettere di invito redatte dalle Federazioni Sportive Nazionali e da quelle delle Discipline Associate riconosciute, provviste del nulla osta del CONI, siano corredate del documento di identità del legale rappresentante. In mancanza della comunicazione del CONI, anche per manifestazioni organizzate da Federazioni sportive non riconosciute dal Comitato olimpico o organizzate da altri Enti, o per 54 stage di allenamento, periodi di acclimatamento, seminari ed incontri a carattere sportivo, si potrà rilasciare un visto turistico, in presenza di un esplicito invito e dei requisiti previsti. In questi casi, se necessario, gli Uffici visti effettueranno anche opportune verifiche per accertare l’effettiva condizione di sportivo del richiedente (v. visto per Turismo). Al familiare che eventualmente accompagni lo straniero potrà essere concesso, qualora ne ricorrano le condizioni ed in presenza dei requisiti previsti, un visto per turismo. A giornalisti, fotografi, cameraman, operatori cinematografici che intendano seguire manifestazioni sportive in Italia, se non rientrano nei nulla osta rilasciati dal CONI, potrà essere concesso, se ne ricorrono le condizioni e i requisiti previsti, un visto per affari (v. visto per Affari). Agli stranieri che richiedano il visto per esercitare, su ingaggio, attività professionale in Italia in modo stagionale o continuativo, può essere concesso, se ne ricorrono le condizioni, unicamente un visto nazionale per lavoro subordinato/sport ovvero per lavoro autonomo/sport (v. visto per Lavoro subordinato e per Lavoro Autonomo). Per manifestazioni sportive organizzate in Italia la cui durata supera i 90 giorni potrà essere rilasciato, su espressa richiesta del CONI, un visto per missione (v. visto per Missione). Per i giochi olimpici e paralimpici si applicano le facilitazioni per i membri della famiglia olimpica contenute nell’allegato XI del Codice europeo dei visti e le specifiche disposizioni che verranno in tal caso diramate dal MAE. 6) Visto per “invito” (VSU) - Visto di tipo: "C" - Durata: fino a 90 gg. - Ingressi: 1, 2 o multipli - Tempo massimo di trattazione: 15 gg. prorogabili nei casi previsti fino a 60 (art. 23 del Codice visti) - Diniego con provvedimento motivato: modello uniforme Schengen NORMATIVA DI RIFERIMENTO: - Decreto Lgs. 286/1998, art. 17; - Decreto Interministeriale 850/2011, Allegato A, punto 6. REQUISITI E CONDIZIONI: Invito da parte di enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private notorie a eventi e manifestazioni a carattere politico, scientifico e culturale; Adeguati mezzi economici di sostentamento, in relazione al periodo di soggiorno richiesto, non inferiori a quelli previsti dalla “Tabella A” della Direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000, se le spese non sono a carico dell’Ente invitante; Titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione), ovvero la dimostrazione della disponibilità di mezzi di trasporto personali; Disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, dichiarazione di assunzione delle spese di alloggio da parte dell’Ente invitante); Assicurazione sanitaria Schengen. 55 OSSERVAZIONI: Il visto per invito consente l’ingresso, al fine di un soggiorno di breve durata, allo straniero invitato da enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private notorie, quale ospite di particolari eventi e manifestazioni a carattere politico, scientifico o culturale. Il possesso di personali mezzi di sostentamento e la disponibilità di un alloggio andranno verificati solo qualora tutte le spese di soggiorno non risultino a carico dell’ente invitante. Qualora necessario, andranno verificate l’attendibilità dell’invito e la qualificazione professionale del cittadino straniero. Su autorizzazione all’ingresso rilasciata dalla competente Questura, il visto per invito verrà concesso per il periodo strettamente necessario allo straniero, parte offesa o sottoposto a procedimento penale, che debba esercitare il proprio diritto alla difesa, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Lgs. 286/1998. Ad eventuali consulenti legali o avvocati di fiducia del richiedente potrà essere rilasciato, se ne ricorrono le condizioni ed i requisiti previsti, un visto per affari. Il visto per invito non va confuso con quello per missione, riservato a personalità straniere invitate in Italia per partecipare a particolari eventi legati allo loro funzione politica, governativa o di pubblica utilità (v. visto per Missione). Quando lo scopo del soggiorno sia riconducibile ad attività economico-commerciali andrà rilasciato un visto per affari. In caso di inviti per soggiorni di minorenni che siano inquadrabili in iniziative di accoglienza temporanea a carattere solidaristico, alla richiesta dovrà essere unita l’esplicita autorizzazione del competente Ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, in presenza dei requisiti previsti, si potrà rilasciare un visto per turismo (v. visto per Turismo). Ad eventuali accompagnatori dello straniero invitato potrà essere rilasciato, se ne ricorrono le condizioni ed i requisiti previsti, un visto per turismo. Il visto invito può essere concesso gratuitamente, a titolo di cortesia, verificata ove possibile la condizione di reciprocità. 7) Visto per “lavoro autonomo” (VSU o VN) - Visto di tipo: "C" o "D" - Durata: fino a 90 gg. (tipo "C") - da 91 a 365 gg. (tipo "D") - Ingressi: 1, 2 o multipli - Tempo massimo di trattazione: 120 gg. - Diniego con provvedimento motivato: modello uniforme Schengen / modello nazionale NORMATIVA DI RIFERIMENTO: - Decreto Lgs. 286/1998, artt. 3, 5, 21, 26 e 27; - DPR 394/1999, artt. 29, 39 e 40; - Decreto Interministeriale 850/2011, Allegato A, punto 7; - I Decreti sui flussi per lavoro non stagionale pubblicati a cadenza annuale. PREMESSA. L’immigrazione in Italia di cittadini stranieri per motivi di lavoro è regolata dal Testo Unico sull’immigrazione secondo il principio della programmazione dei flussi, salvo le eccezioni 56 previste dagli articoli 27 e 27 quater. Il principale strumento di gestione dei flussi è il decreto sui flussi previsto dall’art. 3, comma 4 del Testo Unico, nel quale viene stabilito il numero di stranieri che possono entrare nel nostro Paese per motivi di lavoro, inclusi gli ingressi per attività di lavoro autonomo. Assumono quindi particolare rilevanza la quota e le categorie definite nel decreto flussi. Le eccezioni per il lavoro autonomo, con ingressi fuori quota, sono riferite alle categorie previste dall’art. 27, comma 1, lettere a, b, c, d, del Decreto Lgs. 286/1998. Nel rilasciare il visto richiesto, previa verifica dei requisiti e delle condizioni previsti, va contestualmente consegnata al richiedente la certificazione dell’esistenza dei requisiti per il visto di lavoro autonomo. Il rilascio del visto deve essere comunicato alla competente Direzione territoriale del lavoro, Servizi ispezioni del lavoro, per le eventuali verifiche di competenza. A. INGRESSI NELL’AMBITO DELLE QUOTE FISSATE DAL DECRETO FLUSSI REQUISITI E CONDIZIONI: Dichiarazione di non sussistenza di motivi ostativi, rilasciata dalla competente Autorità amministrativa italiana, nel caso in cui sia richiesto il possesso di autorizzazioni o licenze, denunce di attività o iscrizioni in appositi registri o albi. La data della dichiarazione non deve essere inferiore a tre mesi; Attestazione dei parametri di riferimento riguardante le risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività lavorativa, anche per le attività che non richiedono abilitazioni od autorizzazioni, rilasciata dalla CCIAA (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) competente per il luogo in cui si svolgerà l’attività autonoma o dai competenti ordini professionali. Il reddito può considerarsi prodotto lecitamente anche ove non sia generato nel Paese di residenza, ma da fonti estere; in tal caso esso dovrà comunque essere attestato da idonea documentazione prodotta nel Paese di residenza. L’importo non può essere inferiore al triplo dell’assegno sociale annuo. La data della dichiarazione non deve essere inferiore a tre mesi; Nulla osta della Questura competente per il luogo in cui si svolgerà l’attività autonoma. La data del nulla osta non deve essere inferiore a tre mesi; Dimostrazione del possesso di idonea sistemazione alloggiativa; Dimostrazione di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Tale reddito non può essere dimostrato mediante il ricorso a fidejussione bancaria o polizza assicurativa. OSSERVAZIONI: Gli ingressi per lavoro autonomo nell’ambito delle quote sono ammessi solo ed esclusivamente a favore delle seguenti categorie, indicate nel decreto flussi vigente (attualmente il DCPM del 16.10.2012, art. 2): a) imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana; b) liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla Pubblica Amministrazione; c) figure societarie di società non cooperative, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti d’ingresso; d) artisti di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; 57 e) cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della Legge 17 dicembre 2012, n. 221. Per la categoria degli imprenditori il visto può essere rilasciato solo se l’attività prevista è di interesse per l’economia italiana. La valutazione dell’interesse per l’economia nazionale è di competenza della Rappresentanza che tratta la richiesta. In mancanza di parametri predefiniti, per effettuare tale valutazione si dovrà svolgere un’analisi di merito sulle attività imprenditoriali in essere del cittadino straniero che desidera avviare un’attività d’impresa in Italia e sulla sua situazione socio-economica. Avvalendosi anche dell’apporto dell’Ufficio commerciale e di altri enti italiani eventualmente presenti (ICE, Camere di commercio), si dovrà valutare la capacità economico-finanziaria complessiva del richiedente, il tipo di attività che intende avviare in Italia e, non da ultimo, le prospettive occupazionali in Italia che potrebbero derivare da tale attività. Il requisito dell’interesse per l’economia italiana ha, infatti, per scopo principale quello di consentire l’ingresso nel nostro Paese di qualificati imprenditori stranieri, al di là del rispetto dei requisiti formali e dei parametri finanziari minimi previsti dalla normativa. Si tratta, quindi, di un dispositivo volto ad evitare abusi e richieste riconducibili in realtà ad altre finalità, spesso di carattere subordinato ed esercitate in forma sommersa. La categoria dei liberi professionisti è circoscritta esclusivamente a quelli “riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla PA”. Sul sito del Ministero della Giustizia è disponibile sia l’elenco delle “associazioni delle professioni non regolamentate”, considerate rappresentative sulla base dei requisiti previsti dall’art. 26, comma 3 del Decreto Lgs. 206/2007, sia l’elenco delle “professioni vigilate”, dotate di un ordine o un collegio ed un albo professionale. Per l’elenco delle professioni sanitarie si rimanda al sito del Ministero della Salute. Per le professioni sanitarie, l’ingresso in Italia per lavoro autonomo o subordinato è, in ogni caso, condizionato al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della Salute. Ai cittadini stranieri di alta qualificazione professionale che non rientrano nelle due categorie sopra menzionate non potrà essere rilasciato un visto per lavoro autonomo. In presenza dei requisiti previsti per ottenere una “Blue Card”, essi potranno richiedere un visto per lavoro subordinato “fuori quota” (v. visto per Lavoro subordinato). Le figure societarie di società non cooperative sono esclusivamente quelle indicate nel Decreto Interministeriale 850/2011, riferite a società per azioni, a responsabilità limitata o in accomandita per azioni, già in attività da almeno tre anni: presidente, membro del Consiglio di amministrazione, amministratore delegato e revisore dei conti. In tali casi non è richiesta l’attestazione dei parametri di riferimento riguardante le risorse finanziarie, sostituita dalla seguente documentazione: - certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese; - copia di una formale dichiarazione del rappresentante legale della società alla Direzione territoriale del lavoro che attesti che con il richiedente non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato. Per il rilascio del visto per lavoro autonomo/spettacolo ad artisti di chiara fama o di alta qualificazione professionale devono invece essere verificati i seguenti requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 850/2011: - copia dell’atto contrattuale di lavoro autonomo che garantisca un compenso superiore a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili; - copia di una formale dichiarazione del rappresentante legale dell’ente alla Direzione territoriale del lavoro che attesti che con il richiedente non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato; per i lavoratori ingaggiati presso circhi o spettacoli itineranti la dichiarazione è rilasciata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 58 - nulla osta della Questura competente per il luogo in cui si svolgerà l’attività autonoma; - disponibilità di un alloggio (documentabile anche con prenotazione alberghiera o dichiarazione del committente che attesti di aver messo a disposizione del richiedente un idoneo alloggio); - i visti di lavoro autonomo/spettacolo di breve durata fino a 90 giorni, limitatamente agli artisti in questione, sono rilasciati al di fuori delle quote, con la sola esibizione di copia dell’atto contrattuale; - altri ingressi lavorativi nel settore dello spettacolo sono ricondotti alle procedure del lavoro subordinato di tipo artistico, fuori dalle quote (v. visto per Lavoro subordinato). Per il rilascio del visto per lavoro autonomo/startup a cittadini stranieri extra-UE che intendono costituire ed avviare sul territorio italiano un’impresa startup innovativa come definita all’art. 25, comma 2, della Legge 221/2012 – anche avvalendosi dei servizi di accoglienza offerti dagli incubatori certificati di cui all’art. 25, comma 5, della stessa, devono essere verificati i seguenti requisiti: - Nulla Osta concesso dal Comitato tecnico “Italia Startup Visa”, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, cui è assegnato il compito di valutare i progetti di startup innovative provenienti da cittadini di Paesi extra-UE e certificare la sussistenza dei requisiti in relazione ai parametri di riferimento richiesti ai nuovi ingressi di cittadini stranieri per la costituzioni di startup innovative. Ai fini della valutazione, i richiedenti saranno chiamati a compilare un modulo (scaricabile dal sito italiastartupvisa.mise.gov.it) elaborato dal Comitato, fornendo i propri curriculum accademici e professionali oltre a informazioni dettagliate riguardo a idea e modello di business, tipologia di prodotto o servizio da sviluppare, mercato di riferimento. - Documentazione attestante la disponibilità di risorse finanziarie, dedicate alla startup innovativa, accertate o certificate, non inferiori a 50.000 euro. Tali risorse possono comprendere finanziamenti concessi da fondi di venture capital o altri investitori, fondi propri dell’investitore, finanziamenti ottenuti tramite i portali per la raccolta di capitali di cui agli articoli 50-quinquies e 100-ter del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (portali di equity crowdfunding), altri finanziamenti rilasciati da enti governativi o non-governativi italiani o stranieri, o una combinazione delle predette categorie. - Nel caso in cui il cittadino straniero extra-UE abbia ricevuto la disponibilità di un incubatore certificato ad accoglierlo presso le proprie strutture per la costituzione di una startup innovativa, e tale disponibilità sia certificata ed attestata attraverso una dichiarazione d’impegno firmata dal legale rappresentante dell’incubatore certificato (modello scaricabile dal sito italiastartupvisa.mise.gov.it), tale dichiarazione, rilasciata dall’incubatore, è sufficiente per il rilascio del Nulla Osta del Comitato. In questa ipotesi di ingresso il Nulla Osta del Comitato assume un valore più propriamente di validazione e monitoraggio delle richieste di ingresso per la costituzione di imprese startup, essendo di fatto demandata la valutazione di merito all’incubatore certificato. Il richiedente è in ogni caso chiamato a fornire al Comitato la documentazione attestante la disponibilità di risorse finanziarie di cui sopra. - Dimostrazione di disporre di idonea sistemazione alloggiativa, ai sensi dell’articolo 26 del DPR 445 del 2000 (anche attraverso prenotazioni alberghiere o la disponibilità di terzi). - Dimostrazione di aver disposto nell’ultimo anno nel Paese d’origine di un reddito, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. 59 Agli sportivi stranieri chiamati in Italia per svolgere prestazioni di lavoro autonomo potrà essere rilasciato il visto d’ingresso solo previa esibizione della dichiarazione di assenso nominativa da parte del CONI, corredata di nulla osta della competente Questura, nella quale venga espressamente indicato che l’attività professionale rientra nel lavoro autonomo. In questo caso gli ingressi sono fuori quota, ma nell’ambito delle aliquote previste con decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (art. 27, comma 5 bis del Decreto Lgs. 286/1998). Non sono comprese nelle categorie delle quote i titolari di forme di contrattazione “autonoma” (CO.CO.CO., CO.CO.PRO., es. prestatori d’opera, collaboratori coordinati). Si rammenta che il nulla osta provvisorio della competente Questura, richiesto sia per gli ingressi in quota che fuori quota, è da intendersi soltanto come uno dei requisiti al fine del rilascio del visto, la cui concessione è subordinata alla presenza e verifica di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa. Gli eventuali provvedimenti di diniego, sia utilizzando il modello uniforme Schengen (per richieste fino a 90 giorni) che quello nazionale, devono essere sempre adeguatamente motivati. L’idonea sistemazione alloggiativa può essere documentata anche mediante presentazione di prenotazione alberghiera, ovvero una dichiarazione resa dallo straniero o dalla controparte contrattuale che attesti di aver messo a disposizione del richiedente un alloggio idoneo (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000). Il livello minino di reddito per l’esenzione alla partecipazione alle spese sanitarie è attualmente pari a circa 8.500 euro. B. INGRESSI AL DI FUORI DELLE QUOTE FISSATE DAL DECRETO FLUSSI Gli ingressi per lavoro autonomo al di fuori delle quote, a parte i due casi sopra richiamati (sportivi; artisti per soggiorni lavorativi inferiori ai 90 giorni), sono ricompresi negli ingressi per lavoro in casi particolari previsti dall’art 27, comma 1, lettere a, b, c, d, del Decreto Lgs. 286/1998, come previsto dall’art. 40, comma 22 del DPR 394/1999. REQUISITI E CONDIZIONI: Certificazione della Direzione Territoriale del Lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, che attesta che lo schema del contratto d’opera professionale non configura un rapporto di lavoro subordinato; Copia del contratto d’opera; Nulla osta della Questura competente per il luogo in cui si svolgerà l’attività autonoma. La data del nulla osta non deve essere inferiore a tre mesi; Dimostrazione del possesso di idonea sistemazione alloggiativa; Dimostrazione di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Tale reddito non può essere dimostrato mediante il ricorso a fidejussione bancaria o polizza assicurativa. OSSERVAZIONI: Gli ingressi per lavoro autonomo fuori quota sono ammessi a favore delle seguenti categorie (ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettere a, b, c, d, del Testo Unico): 60 a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione Europea; b) lettori universitari di scambio o di madre lingua; c) professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico; d) traduttori e interpreti. La competenza nella valutazione di merito sul contenuto e sulla forma contrattuale spetta alla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro). Verificata la sussistenza degli altri requisiti e condizioni previsti, il visto sarà rilasciato solo in presenza di parere favorevole sul contratto da parte della DTL, che attesta espressamente che lo schema contrattuale non configura un rapporto di lavoro subordinato. L’idonea sistemazione alloggiativa può essere documentata anche mediante presentazione di prenotazione alberghiera, ovvero una dichiarazione resa dallo straniero o dalla controparte contrattuale che attesti di aver messo a disposizione del richiedente un alloggio idoneo (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000). Si rammenta che il nulla osta provvisorio della competente Questura, richiesto sia per gli ingressi in quota che fuori quota, è da intendersi soltanto come uno dei requisiti al fine del rilascio del visto, la cui concessione è subordinata alla presenza e verifica di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa. Il livello minimo di reddito per l’esenzione alla partecipazione alle spese sanitarie è attualmente pari a circa 8.500 euro. ASPETTI TECNICO-INFORMATICI: I visti concessi nell’ambito delle quote (ex art. 26 del Testo Unico) dovranno sempre riportare nel campo “anno/flussi” l’anno al quale è riferito il Decreto flussi, anche se rilasciato in periodi di tempo successivi. Attualmente l’anno flussi è il 2012, fino ad esaurimento delle quote o finché non interverrà un nuovo Decreto flussi. Per i visti concessi al di fuori delle quote (ex art. 27 del Testo Unico) si dovrà procedere a selezionare il campo “fuori flussi” nella scheda “tipo visto” del programma L-VIS. La tipologia di visto stampato sulla vignetta sarà riferita generalmente al “lavoro autonomo”, nel sottostante campo annotazioni verrà stampata la pertinente sotto-categoria codificata nel sistema informatico (“DPR 394/1999 ART. 40, c. 22” per gli ingressi fuori quota; “ATTIVITA SPORTIVA”; “ARTISTA” e le quattro categorie attualmente previste per gli ingressi in quota). Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di queste indicazioni tecniche, per consentire il corretto monitoraggio delle quote e degli ingressi fuori quote e il loro utilizzo a fini statistici. 61 8) Visto per “lavoro subordinato” (V.S.U. o V.N.) - Visto di tipo: "C" o "D" - Durata: fino a 90 gg. (tipo "C") - da 91 a 365 gg. (tipo "D") - Ingressi: 1, 2 o multipli - Tempo massimo di trattazione: 90 gg. - Diniego con provvedimento motivato: modello uniforme Schengen / modello nazionale NORMATIVA DI RIFERIMENTO: - Decreto Lgs. 286/1998, artt. 3, 21, 22, 24, 27 e 27 quater; - DPR 394/1999, artt. 29, 31, 38, 38 bis , 40, 49 e 50; - Legge n. 103 del 24 maggio 2002, “Norme in materia di docenti di scuole e università straniere operanti in Italia”; - Decreto Interministeriale 850/2011, Allegato A, punto 8. REQUISITI E CONDIZIONI: L’immigrazione in Italia di cittadini stranieri per motivi di lavoro è regolata dal Testo Unico sull’immigrazione secondo il principio della programmazione dei flussi, salvo le eccezioni previste dall’art. 27 in favore di ingressi di lavoro per casi particolari e 27 quater (Blue Card, per lavoratori altamente qualificati). Il principale strumento di gestione dei flussi è il decreto sui flussi previsto dall’art. 3, comma 4 del Testo Unico, nel quale viene stabilito il numero di stranieri che possono entrare nel nostro Paese per motivi di lavoro, inclusi gli ingressi per attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o a carattere stagionale. La concessione dei visti per motivi di lavoro subordinato, sia nei casi rientranti nel decreto sui flussi che i casi particolari fuori flussi ex art. 27 e 27 quater e Legge 103/2002 sui docenti di scuole ed università straniere operanti in Italia, prevedono la previa concessione, da parte dello sportello unico per l’immigrazione (SUI) di un nulla osta al lavoro, successivamente trasmesso – con rare eccezioni – per via telematica alla Rappresentanza di residenza dell’interessato. Il nulla osta SUI non è previsto solo in alcuni casi: lavoratori marittimi e personale di bordo su navi da crociera, sportivi, “personale domestico privato” dei funzionari diplomatici e del personale tecnico amministrativo di cui all’art. 1 lett. h della Convenzione di Vienna del 1961, “membri del personale privato” dei funzionari consolari e del relativo personale tecnico amministrativo di cui all’art. 1 lett. i della Convenzione di Vienna del 1963, corrispondenti di media stranieri. OSSERVAZIONI: Il nulla osta al lavoro rilasciato dai SUI deve essere utilizzato dal richiedente, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione nel caso di richieste rientranti nelle quote dei decreti flussi (art. 22 e 24 del D. Lgs. 286/1998) ovvero entro quattro mesi per i casi particolari previsti dall’art. 27. Per calcolare la validità del loro utilizzo, si deve considerare il momento in cui il richiedente prende contatto con l’Ufficio visti per presentare la sua domanda. La data di riferimento è quella di rilascio del nulla osta indicata dal sistema telematico e visualizzabile dalle Sedi in L-VIS (applicativo SUI). Nel quadro del processo di de-materializzazione dei nulla osta rilasciati dai SUI, la loro trasmissione avviene per via telematica. Non andrà quindi richiesta all’interessato copia cartacea del nulla osta. Se necessario, per facilitare l’accesso dell’utenza o per le attività degli eventuali fornitori esterni di servizio, il richiedente potrà esibire la semplice copia della 62 comunicazione che il SUI consegna al richiedente in Italia per avvisarlo dell’avvenuto rilascio del nulla osta. Le eccezioni all’invio telematico, con nulla osta soltanto cartaceo, al momento, sono le seguenti: - i nulla osta della Provincia Autonoma di Bolzano, limitatamente agli ingressi fuori quote per casi particolari (art. 27) e Blue Card (art. 27 quater); - i nulla osta per lavoro subordinato/sport del CONI (dichiarazione nominativa d’assenso); - i nulla osta per lavoro subordinato/spettacolo della Direzione competente per lo spettacolo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Ufficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo (esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano la sede legale nella Regione Siciliana). Sono, inoltre, totalmente informatizzate le procedure relative ai seguenti casi: - i nulla osta per lavoro subordinato stagionale pluriennale e quelli di cui alla procedura di silenzio-assenso (sempre per lavoro stagionale, prevista dall’art. 24, comma 2 bis del Decreto Lgs. 286/1998). I nulla osta pluriennali sono evidenziati nel sistema con un asterisco (*). Per il silenzio-assenso, le pratiche telematiche saranno visibili ed evidenziate in L-VIS con una apposita icona “silenzio-assenso” ed è possibile selezionarle e produrne una lista da utilizzare per le procedure organizzative interne, al fine di favorire l’accesso agli Uffici visti per la presentazione delle richieste di visto; - i nulla osta per lavoro subordinato per lavoratori altamente qualificati (art. 27, comma 1, lettere a, c, g) del Decreto Lgs. 286/1998) per i quali sono stati stipulati protocolli d’intesa da parte di datori di lavoro e associazioni di categoria con il Ministero dell’Interno. In questi casi, gli interessati disporranno del solo numero di autorizzazione, mentre il nulla osta sarà visibile in L-VIS. Per questa categoria d’ingressi, come per i lavoratori altamente qualificati che hanno diritto alla Blue Card (art. 27 quater) le Rappresentanze tratteranno le loro richieste di visto con particolare speditezza. Per la soluzione di qualsiasi problematica di carattere tecnico e per le richieste di correzione dei dati anagrafici del lavoratore (discrepanze) inerenti la trattazione di pratiche di lavoro subordinato legate ai nulla osta degli sportelli unici, le Rappresentanze devono rivolgersi all’Help Desk della DGAI, ai recapiti di posta elettronica o alle utenze telefoniche riportate nella Maenet. Il visto d’ingresso per le professioni sanitarie è subordinato anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della Salute. Qualora non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario, alla richiesta di visto deve essere allegata anche una specifica dichiarazione in tal senso da parte del responsabile legale della struttura sanitaria ove verrà svolta l’attività lavorativa. Il visto per lavoro subordinato agli sportivi stranieri è rilasciato, naturalmente sempre in presenza della dichiarazione nominativa di assenso del CONI, anche per lo svolgimento di attività sportive presso società dilettantistiche. Qualora lo sportivo sia minorenne, oltre all’assenso all’espatrio di chi esercita la potestà genitoriale, obbligatoriamente previsto per ogni tipologia di ingresso di minori nel territorio nazionale, la dichiarazione di assenso deve anche essere corredata da un’autorizzazione rilasciata dalla competente DTL (Direzione Territoriale del Lavoro). Per i docenti stranieri di scuole ed università straniere operanti in Italia è richiesto il nulla osta del SUI (Legge n. 103 del 24 maggio 2002). I loro ingressi sono da considerarsi fuori quota flussi. 63 Per i lavoratori marittimi non è richiesto il nulla osta SUI. I marittimi stranieri destinati ad essere imbarcati su navi battenti bandiera italiana e gli stranieri addetti a servizi complementari di bordo (Legge n. 856 del 5 dicembre 1986) su navi italiane da crociera ottengono un visto per lavoro subordinato sulla base dei seguenti requisiti: - richiesta formale della società armatrice; - contratto di lavoro individuale; - copia del contratto d’appalto; - certificato d’iscrizione della nave nel Registro internazionale. Per il semplice transito nello spazio Schengen ai marittimi stranieri, in presenza delle condizioni e dei requisiti previsti, si procede al rilascio di visti di transito (v. visto per Transito). Le richieste di visto per lavoro subordinato fuori flussi in favore del “personale domestico privato” al seguito dei funzionari diplomatici e del personale tecnico amministrativo (art. 1 lett. h della Convenzione di Vienna del 1961) e dei funzionari consolari (art. 1 lett. i della Convenzione di Vienna del 1963), devono essere avanzate con Nota Verbale dal locale Ministero degli Affari Esteri o dalla competente Rappresentanza diplomatico-consolare che abbia sede nel Paese dove viene richiesto il visto già sede dell’individuo in via di accreditamento. Alla Nota Verbale di richiesta dovrà essere allegato: il contratto di lavoro conforme alla Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle “Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali e Organismi Internazionali in Italia” (v. messaggio n. 18106 del 23.01.2012). Per agevolare la procedura si allega un fac-simile di contratto utilizzabile. L’impegno del datore di lavoro a provvedere alla sicurezza sociale del lavoratore, all’assicurazione sanitaria, nonché a garantirne il rientro in patria al termine del contratto di lavoro. Si ricorda che la normativa nazionale prevede l’obbligo per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, non aventi titolo all’iscrizione obbligatoria al SSN, di optare - fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia - tra la sottoscrizione di una polizza privata e l’iscrizione al predetto SSN. La polizza privata dovrà, in ogni caso, essere conforme alla normativa vigente in Italia e dovrà, pertanto, includere prestazioni di assistenza farmaceutica, specialistica ambulatoriale e ospedaliera che garantiscano la copertura delle prestazioni sanitarie riconosciute in Italia secondo i livelli essenziali di assistenza (LEA) definiti dalla vigente legislazione italiana. Il rilascio del visto di lavoro, adottando procedure di speditezza e riguardo conformemente alle regole di cortesia internazionale, non prevede il nulla osta del SUI, ma occorre SEMPRE richiedere, in via preliminare, per messaggistica, il nulla osta del Cerimoniale Diplomatico – Ufficio II e attenderne il favorevole riscontro prima di procedere al rilascio del visto. Il visto di lavoro subordinato concesso in tale caso sarà ad ingresso singolo. Al momento del rilascio del visto al lavoratore dovrà essere consegnata personalmente la comunicazione dei diritti e dei doveri derivanti dal rapporto di lavoro instaurato in Italia. Il Cerimoniale Diplomatico presso il MAE rilascerà a tale personale la speciale carta d’identità sostitutiva del permesso di soggiorno da richiedere entro 8 (otto) giorni dall’ingresso in Italia. La carta d’identità non dà diritto al ricongiungimento familiare. Le richieste di visto per i giornalisti stranieri, corrispondenti ufficiali da accreditare in Italia, non prevedono il nulla osta SUI. In questi casi il visto per lavoro subordinato viene concesso, verificata da parte della Rappresentanza l’effettiva qualifica di giornalista e la 64 congruità della retribuzione prevista durante il soggiorno in Italia, esclusivamente dopo aver richiesto ed ottenuto, per messaggistica, il nulla osta del Servizio Stampa. All’atto della richiesta del visto, occorre informare il richiedente che egli dovrà, ai fini dell’ottenimento del nulla osta da parte del Servizio Stampa: accedere all’”Area giornalisti” del sito internet MAE; registrarsi, compilando il formulario interattivo e allegando una lettera del Direttore della testata (indirizzata al Ministero degli Affari Esteri – Servizio Stampa – ufficio accreditamento) con la quale si comunica la sua nomina a corrispondente dall’Italia, con indicazione della qualifica (giornalista, fotografo, operatore…) e la durata dell’incarico. Al termine della procedura viene rilasciato un numero identificativo; segnalare alla Rappresentanza straniera a Roma della nazionalità dell’organo di stampa interessato il numero identificativo della registrazione, chiedendo di inserire on-line una Nota verbale di richiesta di accreditamento. E’ inoltre opportuno segnalargli che, per eventuali chiarimenti, potrà consultare, sempre nell’”Area giornalisti” del sito MAE, la “Guida pratica per la stampa estera”. In alternativa, in presenza di familiari al seguito, ai sensi del Decreto Interministeriale 850/2011 sarà possibile rilasciare al richiedente e ai suoi stretti familiari, con le stesse procedure di accreditamento e previo nulla osta del Servizio Stampa, un visto per missione (v. visto per Missione). Ai componenti di troupe televisive, radiofoniche, cinematografiche e di testate giornalistiche che si recano in Italia per brevi soggiorni legati alle loro attività professionali verrà rilasciato, se ne ricorrono le condizioni ed i requisiti previsti, un visto per affari (v. visto per Affari). Agli stranieri chiamati a svolgere attività lavorativa presso Organismi o Dicasteri dello Stato del Vaticano dovrà essere rilasciato un visto per residenza elettiva, in presenza di un attestato rilasciato dal responsabile dell’Organismo o del Dicastero interessato, la cui firma verrà autenticata dalla Segreteria di Stato, nel quale vengono indicati l’Istituzione vaticana presso cui verrà prestata l’attività lavorativa, la disponibilità di un alloggio e l’inclusione del richiedente nel sistema sanitario vaticano (v. visto per Residenza elettiva). Si rammenta che anche per il personale domestico al seguito di un cittadino italiano in rientro dall’estero si applica la consueta procedura del nulla osta SUI. Il visto andrà quindi rilasciato solo a seguito dell’avvenuto invio telematico del nulla osta presso la Rappresentanza competente per residenza del richiedente. Nella documentazione che il cittadino italiano in rientro dovrà presentare al SUI andrà allegata anche copia del contratto di lavoro straniero dal quale risulti un rapporto lavorativo instaurato da almeno un anno, che deve essere autenticato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare competente. 9) Visto per “missione” (VSU o VN) - Visto di tipo: "C" o "D" - Durata: fino a 90 gg. (tipo "C") - da 91 a 365 gg. (tipo "D") - Ingressi: 1, 2 o multipli - Tempo massimo di trattazione: 90 gg. (15 gg. prorogabili fino a 60 per i visti Schengen) - Diniego con provvedimento motivato: modello uniforme Schengen / modello nazionale. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: - Decreto Interministeriale 850/2011, Allegato A, punto 9. 65 REQUISITI E CONDIZIONI: Funzionari pubblici o di organismi internazionali inviati in Italia nell’espletamento delle loro funzioni; Privati cittadini la cui attività o lo scopo del soggiorno sia di pubblica utilità per le relazioni tra l’Italia e il loro Stato di appartenenza; Idonea documentazione comprovante i requisiti sopra richiamati. OSSERVAZIONI: Il visto per missione consente l’ingresso in Italia, per soggiorni di breve o lunga durata, al cittadino straniero che per ragioni legate alla sua funzione pubblica o di pubblica utilità debba recarsi nel territorio nazionale. Il visto è concesso a stranieri che rivestono cariche governative o siano dipendenti di una pubblica amministrazione, di Enti pubblici o di Organismi internazionali inviati in Italia per espletare le loro funzioni. Il visto è concesso anche a privati cittadini qualora lo scopo del loro viaggio o l’importanza delle loro attività possano ritenersi di pubblica utilità per le relazioni tra il loro Stato di appartenenza e l’Italia. Il visto andrà rilasciato in presenza di documentazione giudicata consona a ritenere che il richiedente e i motivi del soggiorno rientrino tra i requisiti previsti (in particolare, ove applicabile, tramite note verbali e/o ordini di missione delle Autorità locali o degli Organismi internazionali interessati). Non è richiesta la dimostrazione di mezzi di sussistenza per l’ottenimento del visto e per il successivo ingresso in territorio nazionale. Si rammenta, in particolare, che il visto per missione può essere rilasciato a: funzionari dipendenti di amministrazioni di Paesi stranieri in missione di lavoro in Italia; personale delle Organizzazioni internazionali con le quali sono in vigore degli Accordi di Sede. In questo caso il visto di missione sarà successivamente convertito, in territorio nazionale, nella carta d’identità rilasciata dal Cerimoniale Diplomatico presso il Ministero degli Affari Esteri. Al momento del rilascio del visto dovrà essere ricordato che la richiesta di emissione della carta di identità deve avvenire entro otto (8) giorni dall’ingresso nel territorio. Il visto di missione può essere ugualmente concesso al coniuge e ai figli fino ai 21 anni di tale personale, salvo quanto diversamente disposto dai singoli Accordi di Sede. Anche per il coniuge e i figli dovrà essere ricordato che la richiesta di emissione della carta d’identità deve avvenire entro otto (8) giorni dall’ingresso nel territorio; personale con contratti a termine delle Organizzazioni internazionali con le quali sono in vigore degli Accordi di Sede, e a personalità e membri di delegazioni da loro ufficialmente invitati in Italia per partecipare a conferenze, riunioni, convegni e manifestazioni; personale civile destinato a prestare servizio presso le basi miliari NATO (il personale militare è esente da visto), che riguardano sia la “civilian component” (impiegati non militari direttamente dipendenti dal Dipartimento di difesa USA e al seguito delle loro Forze armate) che la “civilian personnel” (tecnici e contractors di ditte private, impiegati di altri Dipartimenti americani e altro personale). Il visto verrà rilasciato dietro richiesta del Dipartimento della Difesa americana o del Dipartimento in cui lavora l’interessato, per i richiedenti che si trovano negli Stati Uniti. Per i richiedenti al di fuori degli Stati Uniti, la richiesta perverrà alle Rappresentanze con una lettera dell’U.S.S.S.O. (ufficio diplomaticolegale che si occupa del personale militare e civile destinato in Italia) su carta intestata 66 dell’Ambasciata americana a Roma; personalità e stranieri che rivestono alte cariche civili e religiose; personalità e membri di delegazioni ufficialmente invitate dal Governo italiano; partecipanti a manifestazioni ed incontri previsti da accordi bilaterali o multilaterali di cui l’Italia è parte contraente. Ai familiari, componenti lo stretto nucleo familiare convivente del richiedente che eventualmente accompagnino lo straniero, può essere concesso un analogo visto per missione, anche nei casi in cui l’interessato sia esente dall’obbligo di visto e i suoi familiari siano invece cittadini di un Paese soggetto a regime di visto. Ad eventuali altri accompagnatori che avessero bisogno di un visto potrà essere rilasciato, in presenza delle condizioni e dei requisiti previsti, un visto per turismo di breve soggiorno. Il personale militare NATO in possesso di passaporto e di ordine di missione è esente dal visto. I familiari del militare al seguito devono munirsi di visto per missione di durata pari a quella stabilita nell’ordine di missione. Di norma, i familiari risultano già ricompresi nell'ordine di missione del militare stesso, ma possono esserci casi di familiari non presenti sull'ordine di missione, come ad esempio in casi di legami familiari verificatesi o originati successivamente alla predisposizione dell'ordine di missione del militare. In tali ipotesi la richiesta di visto per i familiari sarà successivamente avanzata, presso il competente Consolato, con apposita nota delle competenti Autorità militari. Il visto per missione potrà esser rilasciato anche ai giornalisti stranieri, corrispondenti ufficiali da accreditare in Italia, emanazione di istituzioni pubbliche straniere e spesso titolari di passaporti di servizio, previa verifica da parte della Rappresentanza dell’effettiva qualifica di giornalista del richiedente e la congruità della retribuzione prevista durante il soggiorno in Italia, esclusivamente dopo aver richiesto ed ottenuto, per messaggistica, il nulla osta del Servizio Stampa. Analogo visto potrà essere rilasciato agli eventuali componenti lo stretto nucleo familiare del giornalista. All’atto della richiesta del visto, occorre informare il richiedente che egli dovrà, ai fini dell’ottenimento del nulla osta da parte del Servizio Stampa: accedere all’”Area giornalisti” del sito internet MAE; registrarsi, compilando il formulario interattivo e allegando una lettera del Direttore della testata (indirizzata al Ministero degli Affari Esteri – Servizio Stampa – ufficio accreditamento) con la quale si comunica la sua nomina a corrispondente dall’Italia, con indicazione della qualifica (giornalista, fotografo, operatore…) e la durata dell’incarico. Al termine della procedura viene rilasciato un numero identificativo; segnalare alla Rappresentanza straniera a Roma della nazionalità dell’organo di stampa interessato il numero identificativo della registrazione, chiedendo di inserire on-line una Nota verbale di richiesta di accreditamento. E’ inoltre opportuno segnalargli che, per eventuali chiarimenti, potrà consultare, sempre nell’”Area giornalisti” del sito MAE, la “Guida pratica per la stampa estera”. In alternativa, sarà possibile rilasciare, al solo richiedente, un visto per lavoro subordinato, sempre previo nulla osta del Servizio Stampa (v. visto per Lavoro subordinato). In tal caso, eventuali familiari dovranno seguire le procedure ordinariamente previste per il visto per motivi familiari, con richiesta di nulla osta al competente SUI. Si rammenta che ai giornalisti, ai componenti di troupe televisive, radiofoniche o cinematografiche che si recano in Italia per brevi soggiorni legati alla loro attività professionale andrà rilasciato, in presenza delle condizioni e dei requisiti previsti, un visto per affari (v. visto per Affari). Qualora siano dipendenti di Enti pubblici o i loro nominativi rientrino in liste di richieste di visto per delegazioni governative ufficialmente invitate in Italia, potrà essere rilasciato un visto per missione in loro favore. 67 Su richiesta del CONI, accertata la disponibilità di alloggio e mezzi di sostentamento per il periodo di soggiorno richiesto, potrà essere rilasciato un visto per missione, esclusivamente quando il soggiorno previsto superi i 90 giorni, anche a sportivi che partecipano a manifestazioni sportive o intendano soggiornare per lunghi periodi di allenamento. Per soggiorni inferiori ai 90 giorni, in presenza delle condizioni e dei requisiti previsti, va invece rilasciato un visto per gara sportiva o turismo (v. visto per Gara sportiva e visto per Turismo). Il visto per missione potrà essere rilasciato anche a funzionari diplomatici stranieri, per brevi soggiorni ufficiali in Italia, purché non comportino il formale accreditamento o notifica, per i quali è necessario il nulla osta del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, Ufficio II, ed il rilascio di un visto diplomatico (v. visto Diplomatico). Ai cittadini stranieri che si rechino presso Organismi internazionali per attività culturali o di ricerca, salvo particolari disposizioni previste da accordi di sede (ad esempio per quanto riguarda i ricercatori e studenti dell’Istituto Universitario di Studi Europei, ai quali va rilasciato il visto per missione ai sensi dell’art. 10 dell’accordo di sede) andrà rilasciato, se ne ricorrono i requisiti e le condizioni, un visto per studio o per ricerca. Il visto per missione può essere apposto anche su passaporti ordinari. Il visto per missione è rilasciato adottando una particolare procedura di speditezza e di riguardo e può essere concesso gratuitamente, a titolo di cortesia, verificata - ove possibile - la condizione di reciprocità e, in singoli casi, quando ciò sia utile per la promozione di interessi di politica estera, in particolare nei settori economico e culturale (articolo 16, comma 6 del Codice europeo dei visti). La gratuità andrà invece obbligatoriamente applicata nei casi in cui sia previsto, come normalmente accade, da specifici accordi di sede, in favore del personale indicato in tali accordi. 10) Visto per “motivi familiari” (VN) - Visto di tipo: "D" - Durata: 365 gg. - Ingressi: multipli - Tempo massimo di trattazione: 30 gg. - Diniego con provvedimento motivato: modello nazionale NORMATIVA DI RIFERIMENTO: - Decreto Lgs. 286/1998, artt. 28, 29 e 29 bis; - DPR 394/1999, artt. 2 e 6; - Decreto Lgs. n. 30/2007; - Decreto Interministeriale 850/2011, Allegato A, punto 10. REQUISITI E CONDIZIONI: Nulla osta, ricevuto per via telematica dalla Rappresentanza e rilasciato dal SUI (Sportello unico per l’immigrazione) per “ricongiungimento familiare” o “familiare al seguito”; Documentazione comprovante lo status di familiare o coniuge del cittadino straniero residente in Italia. 68 OSSERVAZIONI: Il visto per motivi familiari consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, in favore dei familiari del cittadino straniero residente in Italia, che ha ottenuto il nulla osta da parte del competente SUI (Sportello Unico per l’immigrazione) e che intenda esercitare il proprio diritto all’unità familiare. Le richieste di nulla osta al SUI possono essere avanzate dagli stranieri titolari di Carta o Permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, ricerca, asilo, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi e motivi familiari. Agli stranieri che hanno un permesso di soggiorno rilasciato in base all’art. 27 ter del Decreto Lgs. 286/1998 (ricerca), il nulla osta viene rilasciato indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno. Il nulla osta deve essere utilizzato entro sei mesi dal rilascio. Per calcolare la validità del suo utilizzo, si deve considerare il momento in cui il richiedente prende contatto con l’Ufficio visti per presentare domanda. La data di riferimento è quella di rilascio del nulla osta indicata dal sistema telematico e visualizzabile dalle Sedi in L-VIS (applicativo SUI). La Rappresentanza ha il compito di verificare che i familiari inseriti nel nulla osta rientrino tra le seguenti categorie stabilite dall’art. 29 del Decreto Lgs. 286/1998: coniuge non legalmente separato di età non inferiore ai 18 anni; figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, previo assenso dell’altro genitore, se esistente. Si considerano minori i figli che non hanno compiuto i 18 anni al momento della presentazione della richiesta di nulla osta al SUI; figli maggiorenni a carico, se non possono provvedere alle loro indispensabili esigenze di vita a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale; genitori a carico infrasessantacinquenni, se non hanno altri figli nel paese di origine o di provenienza; genitori a carico ultrasessantacinquenni, quando gli altri figli presenti nel paese di origine o di provenienza non possano occuparsi del loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. I minori di cittadini stranieri adottati, affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. In questi casi, il visto potrà essere rilasciato, senza necessità che le relative sentenze vengano delibate in Italia, solo a condizione che: siano emesse dall’Autorità competente in base alla legislazione locale; siano conformi all’ordine pubblico italiano. Per verificarne la conformità all’ordine pubblico italiano, occorre verificare che gli atti di affidamento contengano i seguenti aspetti essenziali: - periodo di presumibile durata dell’affidamento; - indicazione dei motivi di inidoneità temporanea della famiglia di origine; - indicazione dei doveri dell’affidatario nei confronti del minore; - modalità con cui vengono mantenuti i contatti con la famiglia di origine; - deve risultare che sia stato sentito il minore, se ha già compiuto i dodici anni. Per gli atti di adozione: - accertamento dello stato di abbandono del minore; - indicazione di una previa indagine sull’idoneità della persona o della coppia adottiva; - instaurazione di un vincolo parentale tra adottato e adottante. Per gli atti di sottoposizione a tutela: - decesso di entrambi i genitori, ovvero i genitori sono impossibilitati per gravi cause (artt. 49 e 330 del Codice civile) ad esercitare la loro potestà; 69 - pubblicità dell’atto (ad esempio tramite annotazione nei registri di stato civile). In mancanza degli aspetti sopra richiamati, si procederà a notificare un provvedimento di diniego motivato, precisando l’eventuale incompetenza, in base alla legislazione nazionale, dell’autorità che ha emesso l’atto, ovvero specificando i motivi di contrarietà dell’atto all’ordine pubblico italiano. Non essendo ammessa in Italia la poligamia, istituto legalmente previsto da alcuni Stati esteri, non può essere concesso il visto, su richiesta presentata dal coniuge o da un figlio residenti in Italia, al richiedente il visto che risulti coniugato con uno straniero soggiornante in Italia con un altro coniuge. Qualora la Rappresentanza ne sia a conoscenza (ad esempio perché risulta nel sistema informatico che lo straniero residente in Italia ha già ottenuto un visto per motivi familiari a favore di un altro coniuge e non viene prodotta una sentenza di divorzio passata in giudicato), o ne venga a conoscenza successivamente a qualsiasi titolo, il visto andrà negato e, se già emesso, annullato, dandone comunicazione al SUI e alla Questura territorialmente competenti. Anche in favore del genitore del minore straniero regolarmente residente in Italia con l’altro genitore può essere esercitato il diritto all’unità familiare; per i requisiti di reddito ed alloggio richiesti in sede di domanda di nulla osta al SUI si considerano quelli in possesso dell’altro genitore residente in Italia. La Rappresentanza, ove sussistano fondati dubbi, ha il compito di verificare l’autenticità degli atti di stato civile e degli altri documenti presentati dai richiedenti per dimostrare l’esistenza dei rapporti di coniugio, parentela, minore età, stato di salute, dimostrazione del carico. Qualora le verifiche dovessero comportare un allungamento dei tempi di trattazione, occorrerà notificare al richiedente un provvedimento motivato di sospensione dei termini per la conclusione del procedimento, ai sensi del Decreto Lgs. 171/1995. Gli atti di stato civile stranieri devono essere tradotti e legalizzati da parte della Rappresentanza, salvo l’apposizione dell’apostille e l’uso di modelli plurilingue, previsti da accordi internazionali (art. 6, comma 2 del DPR 394/1999). In mancanza di un’autorità locale in grado di farlo, le Rappresentanze provvedono direttamente a rilasciare agli interessati le certificazioni e attestazioni previste, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, a spese degli interessati, compreso il ricorso all’esame del DNA (qualora non risulti possibile ricorrere ad altre fonti di prova). Spetta ai richiedenti, nei casi in cui sia previsto, documentare l’assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza, gli stati di salute e lo status di familiare a carico, che può essere dimostrato con ogni elemento di prova (bonifici, ricevute di trasferimenti di denaro, messa a disposizione di alloggi, pagamenti di canoni d’affitto, documentazioni che attestano che il richiedente non dispone di redditi derivanti da vitalizi o pensioni, ovvero che si tratti di fonti di reddito insufficienti per il proprio mantenimento nel contesto economico e sociale locale, dimostrazione che il richiedente è sprovvisto di qualsiasi fonte di reddito…). Spetta alla Rappresentanza valutare tali elementi di prova, che devono tendere a dimostrare che il richiedente riceve, in maniera continuativa e prolungata nel tempo, l’assistenza economica che gli è necessaria per vivere, tenuto conto dei parametri locali sul costo della vita, ovvero che risulta sprovvisto di qualsiasi fonte di reddito. Per lo stato di salute, può essere verificato dalla Rappresentanza con un’attestazione, rilasciata a spese del richiedente, da un medico nominato con decreto consolare. Qualora risulti accertato, in base alla documentazione presentata e ai risultati di un’approfondita intervista consolare, che un’adozione o un matrimonio hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire al richiedente di entrare o soggiornare nel territorio nazionale, il visto deve essere negato e va emesso un provvedimento di diniego. In tali casi è opportuno redigere un 70 verbale dell’intervista, con tutte le pertinenti dichiarazioni dell’interessato, da conservare agli atti e far valere nella relazione difensiva richiesta in caso di eventuale ricorso giurisdizionale. La Comunicazione della Commissione COM(2009) 313 del 2 luglio 2009 concernente gli orientamenti per una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE contiene una serie di utili criteri indicativi per identificare i matrimoni fittizi e in generale l'intenzione di abusare dei diritti conferiti dalla direttiva al solo scopo di eludere la normativa nazionale in materia di immigrazione. Il rilascio del visto per motivi familiari, senza il nulla osta del SUI, è previsto in favore dei genitori di minori stranieri in Italia, per gravi motivi e a loro tutela, sulla base di un’espressa autorizzazione del Tribunale per i minorenni, emessa ai sensi dell’art. 31, comma 3 del Decreto Lgs. 286/1998. Il visto è rilasciato per la durata indicata nell’autorizzazione del Tribunale. Disposizioni di particolare favore in tema di unità familiare sono previste, dall’art. 29 bis del Decreto Lgs. 286/1998, per i cittadini stranieri che godono in Italia dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. In particolare: la richiesta di nulla osta al SUI prescinde dai requisiti (in particolare, idoneità dell’alloggio e livello minimo di reddito) normalmente richiesti agli altri cittadini stranieri; se gli interessati non possono fornire documenti ufficiali per dimostrare il vincolo familiare o di coniugio, in ragione dell’inaffidabilità o della mancanza di un’autorità locale riconosciuta tenuto inoltre conto che evidenti ragioni impongono l’inopportunità che essi richiedano tali documenti alle Autorità del loro Paese, le Rappresentanze provvedono a rilasciare certificazioni sulla base delle verifiche ritenute necessarie, a spese degli interessati. Si può al riguardo utilizzare ogni opportuno mezzo di prova, compresi elementi tratti da documenti rilasciati da organismi internazionali ritenuti idonei. Si potrà anche ricorrere, in ultima istanza, al test del DNA, qualora non risulti possibile rinvenire altre fonti di prova. In ogni caso, il diniego non può essere motivato unicamente dalla mancanza di documenti probatori. Va applicata la previsione dell’art. 5 del DPR 394/1999 che deroga, per casi particolari, al principio in base al quale la competenza a trattare la domanda di visti nazionali spetta alla Rappresentanza nel paese di origine o di stabile residenza dei richiedenti, considerato che in molti casi il familiare dello straniero rifugiato in Italia potrebbe essersi trovato nella necessità di lasciare a sua volta il paese di origine e a trovare rifugio, anche temporaneamente e non legalmente, presso un altro Stato. Qualora, a seguito di un NON AUTORIZZASI da parte del sistema informatico, dovesse risultare che il richiedente, in possesso del nulla osta e dei requisiti di parentela/coniugio previsti, è inammissibile nello spazio Schengen perché segnalato SIS, la Rappresentanza non dovrà procedere con un diniego, ma richiedere la cancellazione dal SIS dell’interessato, qualora non sussistano i motivi ostativi (minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato) previsti dall’art. 4, comma 3, ultimo periodo del Decreto Lgs. 286/1998. La richiesta va inoltrata alla competente Questura italiana (o al Ministero dell’Interno, Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, qualora il nominativo del richiedente sia stato inserito in SIS da un altro Stato membro), precisando che sono stati positivamente verificati i requisiti previsti per il rilascio del visto per motivi familiari. Nell’attesa delle verifiche, occorre notificare all’interessato la sospensione dei termini di trattazione della sua richiesta, specificandone i motivi, ai sensi del D.M. 171/1995. In caso di avvenuta cancellazione dal SIS, si procederà al rilascio del visto. In caso di comunicazione della competente Questura di sussistenza dei motivi ostativi, si dovrà notificare all’interessato un provvedimento di diniego adeguatamente motivato. I familiari stranieri di cittadini italiani e UE (coniuge, discendenti diretti fino a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge) non hanno necessità né di nulla osta SUI né di un visto d’ingresso per motivi familiari, ai fini di un soggiorno di 71 lungo periodo nel territorio nazionale. Ai richiedenti soggetti ad obbligo di visto, verificato il loro status di familiare UE, si dovrà quindi rilasciare un visto per turismo, ai soli fini dell’attraversamento delle frontiere esterne (v. visto per Turismo). Se la loro cittadinanza rientra invece tra quelle dei Paesi indicati nell’allegato I del Regolamento 539/2001, esenti da obbligo di visto Schengen, possono viaggiare senza necessità di alcun visto. Gli interessati potranno poi procedere, nei tre mesi dall’ingresso in territorio nazionale, all’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza e alla richiesta, alla competente Questura, della Carta di soggiorno per familiari UE, presentando i documenti richiesti dall’art. 10 del Decreto Lgs. 30/2007 (passaporto in corso di validità, fotografia, attestato di iscrizione anagrafica e documentazione che attesti lo status di familiare di cittadino UE e, se richiesto, di familiare a carico). Contro un provvedimento di diniego per motivi familiari, il cittadino straniero residente in Italia potrà far ricorso, senza limiti di tempo, presso il Tribunale ordinario del luogo in cui risiede; Ai cittadini stranieri che intendano rendere visita per brevi periodi, inferiori ai 90 giorni, a familiari residenti in Italia andrà rilasciato, in presenza delle condizioni e dei requisiti previsti, un visto per turismo (v. visto per Turismo). 11) Visto per “motivi religiosi” (VSU o VN) - Visto di tipo: "C" o "D" - Durata: fino a 90 gg. (tipo "C") - da 91 a 365 gg. (tipo "D") - Ingressi: 1, 2 o multipli - Tempo massimo di trattazione: 90 gg. - Diniego con provvedimento motivato: modello uniforme Schengen / modello nazionale NORMATIVA DI RIFERIMENTO: - Decreto Interministeriale 850/2011, Allegato A, punto 11. REQUISITI E CONDIZIONI: Condizione di “religioso” o di ministro di culto della propria organizzazione confessionale di appartenenza; Carattere religioso dell’iniziativa o delle attività che il richiedente svolgerà nel territorio nazionale; Adeguati mezzi economici di sostentamento, in relazione al periodo di soggiorno richiesto, non inferiori a quelli previsti dalla “Tabella A” della Direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000, se le spese non sono a carico dell’Ente religioso; Assicurazione sanitaria; Titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione), ovvero la dimostrazione della disponibilità di mezzi di trasporto personali, per soggiorni inferiori ai 90 giorni; Verifica da parte del Ministero dell’Interno sulla natura dell’Ente invitante, quando esso non appartenga ad una confessione che ha stipulato un’intesa con lo Stato italiano. OSSERVAZIONI: Il visto per motivi religiosi consente l’ingresso, per soggiorni di breve o lunga durata, ai religiosi o ai ministri di culto stranieri per la partecipazione a manifestazioni di culto o per 72 svolgere attività ecclesiastica, religiosa o pastorale. La qualifica di religioso del richiedente e il carattere religioso dell’iniziativa o delle attività vanno verificate, acquisendo - se necessario - dichiarazioni formali da parte del responsabile dell’Organizzazione religiosa, se possibile autenticate dagli eventuali superiori a livello nazionale presenti nel Paese. Per i religiosi appartenenti ad organizzazioni di culto cattoliche, ad esempio, le dichiarazioni devono essere rilasciate dal responsabile dell’Ordine di appartenenza, con firma autenticata dalla Curia vescovile (o da equivalente personalità ecclesiastica presente nel Paese o dalla Nunziatura apostolica). Le verifiche sulla natura di culto dell’Ente invitante da parte del Ministero dell’Interno vanno sempre richieste tramite il Centro Visti, per messaggistica, se ricorrono entrambe le seguenti circostanze: - esiste un invito formale (che andrà sempre allegato al messaggio di richiesta) da parte di un’associazione di culto avente sede in Italia; - si tratta di una confessione non dotata di intesa con lo Stato italiano, ovvero di un ente non elencato nell’apposita lista degli enti di culto dotati di personalità giuridica, curata dal Ministero dell’Interno. Gli elenchi di queste due categorie sono disponibili nei seguenti siti: - Intese: www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/religioni/sottotema002.html; - Personalità giuridica: www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/25/2013_04_16_RELIGIONI.pdf Se non ricorrono entrambe queste condizioni, la Rappresentanza si asterrà dal richiedere la verifica e valuterà la richiesta di visto sulla base delle condizioni e dei requisiti sopra indicati. Per i religiosi che rivestano dignità episcopale o per le personalità religiose di alto rango in visita alla Santa Sede o ai suoi Organi centrali (Università e Collegi Pontifici, Case Generalizie di Congregazioni Religiose, ecc.) la Rappresentanza procederà al rilascio di un visto per missione (v. visto per Missione). Ai richiedenti che intendano (o siano chiamati a) frequentare corsi di noviziato, studi religiosi o formazione religiosa sarà concesso - qualora ne ricorrano le condizioni ed in presenza dei requisiti richiesti - un visto per studio (v. visto per Studio). Ai richiedenti che intendano (o siano chiamati a) svolgere mansioni riconducibili ad attività lavorativa sarà concesso - qualora ne ricorrano le condizioni ed in presenza dei requisiti richiesti - un idoneo visto per lavoro, al fine anche di consentire l’adeguata copertura assicurativa e sanitaria del lavoratore, secondo le modalità stabilite per la specifica tipologia di visto (v. visto per Lavoro autonomo e Lavoro subordinato). Ai richiedenti “non religiosi" che intendano partecipare a pellegrinaggi o ad altre manifestazioni di culto sarà concesso, se ne ricorrono le condizioni, un visto per turismo. Agli stranieri chiamati a svolgere attività lavorativa presso Enti od Organizzazioni dello Stato Vaticano, dovrà essere rilasciato un visto per residenza elettiva, in presenza del previsto attestato dell’organismo vaticano competente (v. visto per Residenza elettiva). 12) Visto per “reingresso” (VN) - Visto di tipo: "D" - Durata: 99 gg. - Ingressi: 1 - Tempo massimo di trattazione: 90 gg. - Diniego con provvedimento motivato: modello nazionale 73 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: - Decreto Lgs. 286/1998, art. 8; - Decreto Interministeriale 850/2011, Allegato A, punto 12. REQUISITI E CONDIZIONI: Straniero titolare di una carta o di un permesso di soggiorno scaduti o in corso di validità ma sprovvisto del documento per furto o smarrimento; Nulla osta della Questura italiana che ha rilasciato il documento di soggiorno, nei casi previsti. OSSERVAZIONI: Il visto per reingresso consente l’ingresso nel territorio nazionale agli stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno la cui validità risulti scaduta o che siano incidentalmente sprovvisti di tale documento ed intendano rientrare in Italia. Il visto per reingresso viene rilasciato per un solo ingresso ed una durata convenzionale di 99 giorni. Il visto per reingresso va rilasciato previo nulla osta da parte della Questura che ha rilasciato il documento di soggiorno esclusivamente nei seguenti casi: documento di soggiorno scaduto da non oltre 60 giorni per il quale sia stato comunque a suo tempo chiesto il rinnovo; documento di soggiorno in corso di validità che sia stato smarrito o sottratto, previa esibizione da parte del richiedente della denuncia di furto o smarrimento resa alle competenti autorità locali; documento di soggiorno scaduto da oltre sei mesi e senza limiti di tempo, per il quale era stato richiesto il rinnovo entro i termini, se il richiedente si era allontanato dal territorio nazionale per adempiere gli obblighi militari (previa dichiarazione del periodo di avvenuto assolvimento degli obblighi militari da parte delle competenti autorità locali). Il visto per reingresso va rilasciato senza richiedere il nulla osta della Questura esclusivamente nei seguenti casi: documento di soggiorno scaduto da non oltre 60 giorni (da estendere fino a sei mesi in caso di comprovati motivi di salute del richiedente, del coniuge o dei suoi parenti di primo grado - genitori e figli - previa esibizione di certificazione medica ritenuta idonea dalla Rappresentanza) per il quale è stato chiesto il rinnovo nei termini; documento di soggiorno scaduto da non oltre sei mesi, per il quale era stato richiesto il rinnovo entro i termini, se il richiedente si era allontanato dal territorio nazionale per adempiere gli obblighi militari (previa dichiarazione del periodo di avvenuto assolvimento degli obblighi militari da parte delle competenti autorità locali). Il visto per reingresso non va rilasciato, con conseguente notifica al richiedente di un motivato provvedimento di diniego, nei seguenti casi: documento di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni, senza che sia stato richiesto il rinnovo nei termini. In questi casi, il richiedente potrà fare ingresso in Italia soltanto ripresentando una nuova domanda di visto, qualora sussistano i requisiti e le condizioni previsti per la specifica tipologia di visto richiesta. Tenuto conto degli orientamenti in merito della giurisprudenza amministrativa, il termine non può considerarsi perentorio, in presenza di cause di forza maggiore debitamente provate, da segnalare alla competente Questura in sede di richiesta di nulla osta. 74 Qualora il documento di soggiorno smarrito o scaduto fosse una carta d’identità MAE andrà sempre ed in ogni caso richiesto il preventivo nulla osta, tramite messaggistica, del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, Ufficio II. Per i cittadini stranieri che godono in Italia dello status di rifugiati o di protezione internazionale o umanitaria, qualora non vi fossero le condizioni per il rilascio del visto di reingresso (a seguito di risposta negativa della competente Questura o per mancanza dei requisiti soprarichiamati), prima dell’eventuale emanazione di un provvedimento di diniego occorre segnalare il caso alla DGIT per gli opportuni accertamenti e le successive istruzioni in merito. Ai sensi delle vigenti disposizioni del Ministero dell’Interno, possono inoltre rientrare in Italia, senza necessità di visto di reingresso, tutti gli stranieri in possesso della ricevuta di rinnovo del loro documento di soggiorno, purché: - utilizzino per rientrare esclusivamente un varco di frontiera esterna in Italia, senza passare per altri Paesi Schengen; - esibiscano ai controlli di frontiera in Italia, oltre alla ricevuta debitamente timbrata dalla Polizia italiana al momento dell’uscita dall’Italia, il documento di viaggio e copia del titolo di soggiorno scaduto. Alle stesse condizioni, possono fare reingresso senza visto anche gli stranieri che hanno fatto rientro nel Paese di origine con la ricevuta di richiesta di primo permesso di soggiorno per motivi familiari, lavoro subordinato e lavoro autonomo, anch’essa timbrata. Gli studenti che hanno fatto rientro nel Paese di origine con la ricevuta di richiesta di primo permesso potranno, invece, ottenere un visto di reingresso, ma solo previo nulla osta della Questura. 13) Visto per “residenza elettiva” (VN) - Visto di tipo: "D" - Durata: da 91 a 365 gg. - Ingressi: multipli - Tempo massimo di trattazione: 90 gg. - Diniego con provvedimento motivato: modello nazionale NORMATIVA DI RIFERIMENTO: - Decreto Interministeriale 850/2011, Allegato A, punto 13. REQUISITI E CONDIZIONI: Disponibilità di un alloggio da eleggere a residenza, di proprietà o in affitto con contratto già stipulato; Documentate ed ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel tempo, provenienti da fonti diverse da attività di lavoro subordinato. OSSERVAZIONI: Il visto per residenza elettiva consente l’ingresso nel territorio nazionale, ai fini di un soggiorno di lunga durata, agli stranieri che intendano stabilirsi in Italia e siano in grado di mantenersi autonomamente. 75 Il visto per residenza elettiva ed il successivo ottenimento di un permesso di soggiorno non consentono lo svolgimento di attività lavorativa in Italia. Le risorse economiche non possono essere inferiori al triplo dell’importo annuo previsto dalla “Tabella A” della Direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000 (circa 31.000 euro) e devono provenire dal possesso di cospicue rendite, derivanti da vitalizi, pensioni, rendite di titoli mobiliari ed immobiliari, proventi derivanti da stabili attività imprenditoriali e commerciali; non possono essere prese in considerazione fonti di reddito derivanti da lavoro subordinato. Il rilascio di un visto per residenza elettiva, ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni previste, è rimesso ad una valutazione della Rappresentanza che tenga conto delle esigenze del richiedente. Qualora l’interessato non abbia reali ed effettive necessità di risiedere stabilmente nel territorio nazionale ma abbia, invece, necessità di viaggiare frequentemente per brevi soggiorni, è più opportuno rilasciare (in presenza dei requisiti previsti dall’art. 24, paragrafo 2 del Codice visti) un visto Schengen con durata 90 giorni, ad ingressi multipli e validità fino a cinque anni. Il visto per residenza elettiva potrà essere rilasciato anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi e a carico, a condizione che le previste disponibilità finanziarie siano giudicate adeguate anche per loro. Il visto per residenza elettiva va rilasciato anche agli stranieri chiamati a svolgere attività lavorativa presso Organismi o Dicasteri dello Stato del Vaticano, in presenza di un attestato rilasciato dal responsabile dell’Organismo o del Dicastero interessato, la cui firma deve essere autenticata dalla Segreteria di Stato, nel quale vengono indicati l’Istituzione vaticana presso cui verrà prestata l’attività lavorativa, la disponibilità di un alloggio e l’inclusione del richiedente nel sistema sanitario vaticano. 14) Visto per “ricerca” (VSU o VN) - Visto di tipo: "C" o "D" - Durata: fino a 90 gg. (tipo "C") - da 91 a 365 gg. (tipo "D") - Ingressi: 1, 2 o multipli - Tempo massimo di trattazione: 90 gg. - Diniego con provvedimento motivato: modello uniforme Schengen / modello nazionale NORMATIVA DI RIFERIMENTO: - Decreto Lgs. 286/1998, art. 27 ter; - Raccomandazione del PE e del Consiglio del 28.09.2005 (allegato n. 12 al Manuale pratico); - Decreto Interministeriale 850/2011, Allegato A, punto 14. REQUISITI E CONDIZIONI: Per soggiorni superiori ai tre mesi: - nulla osta per ricerca rilasciato dal SUI (Sportello unico per l’immigrazione), ricevuto per via telematica dalla Rappresentanza; Per soggiorni brevi: - documentazione che attesti che il richiedente sia un ricercatore dipendente da Università o Ente di ricerca straniero; - convenzione di accoglienza stipulata con il richiedente dall’Università o dall’Istituto di ricerca italiano accreditato. 76 OSSERVAZIONI: Il visto per ricerca consente l’ingresso, per un periodo di breve o lunga durata, allo straniero in possesso di un titolo di studio superiore che nel Paese in cui è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato, per lo svolgimento di un’attività di ricerca presso Università o Istituti di ricerca iscritti in un apposito elenco tenuto dal MIUR, sulla base di una convenzione di accoglienza stipulata tra l’Ente e il cittadino straniero. L’attività, a seconda della convenzione di accoglienza stipulata, viene svolta nelle forme di lavoro subordinato, lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. Il nulla osta del SUI viene rilasciato al di fuori delle quote d’ingresso previste dall’art. 3, comma 4 del Decreto Lgs. 286/1998. Il visto per ricerca per soggiorni superiori ai tre mesi viene rilasciato a seguito della concessione del nulla osta SUI, inviato alla Rappresentanza per via telematica. Il nulla osta deve essere utilizzato entro sei mesi dal rilascio. Per calcolare la validità del suo utilizzo, si deve considerare il momento in cui il richiedente prende contatto con l’Ufficio visti per presentare la sua domanda. La data di riferimento è quella di rilascio del nulla osta indicata dal sistema telematico e visualizzabile dalle Sedi in L-VIS (applicativo SUI). E’ espressamente previsto dalla norma, in ragione dell’interesse a far entrare in Italia qualificati ricercatori stranieri, che il visto per ricerca venga rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto. Non è prevista alcuna verifica su mezzi di sostentamento e assicurazioni sanitarie, previste dalla convenzione di accoglienza presentata dagli Enti di ricerca al SUI. Lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione europea può fare ingresso in Italia senza visto (salvo sia necessario per l’attraversamento delle frontiere esterne allo spazio Schengen), per proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno ed il nulla osta è sostituito da una comunicazione al SUI della provincia in cui è svolta l'attività di ricerca, entro otto giorni dall'ingresso, corredata da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che preveda un periodo di ricerca in Italia e la disponibilità di risorse, nonché una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attività. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno è subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza. Per soggiorni inferiori ai tre mesi non è previsto il nulla osta SUI. La Rappresentanza rilascerà il visto dopo aver verificato lo status di ricercatore del richiedente ed aver controllato che nella convenzione di accoglienza siano previste risorse adeguate per l’alloggio e il sostentamento del richiedente, oltre all’assicurazione sanitaria. Il visto per lo svolgimento in Italia di attività di ricerca nel campo delle professioni sanitarie è subordinato anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della Salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario, alla richiesta di visto dovrà essere allegata una dichiarazione in tal senso del responsabile legale della struttura sanitaria dove viene svolta l’attività di ricerca. Ai cittadini stranieri che si rechino presso Organismi internazionali per attività culturali o di ricerca, in presenza di specifiche disposizioni previste da accordi di sede (ad esempio per quanto riguarda i ricercatori e studenti dell’Istituto Universitario di Studi Europei, ai sensi dell’art. 10 dell’accordo di sede) andrà rilasciato, se ne ricorrono i requisiti e le condizioni, un visto per missione (v. visto per Missione). 77 Ai familiari del ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, andrà rilasciato un visto per motivi familiari sulla base delle condizioni e dei requisiti previsti per quella tipologia di visto (v. visto per Motivi familiari). L’articolo 5, comma 8 del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 ha abolito l’obbligo della cosiddetta “idoneità alloggiativa” (la dimostrazione della disponibilità - da parte dei familiari dei ricercatori stranieri provenienti da Paesi extra UE - di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica) come condizione per ottenere il ricongiungimento dei familiare con il ricercatore straniero in Italia. Le richieste di visto per ricerca per soggiorni fino a 90 giorni (visto Schengen) sono trattate a titolo gratuito ai sensi dell’art. 16 del Codice visti. 15) Visto per “studio” (VSU o VN) - Visto di tipo: "C" o "D" - Durata: fino a 90 gg. (tipo "C") - da 91 a 365 gg. (tipo "D") - Ingressi: 1, 2 o multipli - Tempo massimo di trattazione: 90 gg. - Diniego con provvedimento motivato: modello uniforme Schengen / modello nazionale NORMATIVA DI RIFERIMENTO: - Decreto Lgs. 286/1998, artt. 39 e 39 bis; - DPR 394/1999, artt. 40, comma 9 lettera a), 44 bis, 46 e 47; - Decreto Interministeriale 850/2011, Allegato A, punto 11. REQUISITI E CONDIZIONI: Iscrizione o pre-iscrizione al corso da seguire in Italia; Adeguati mezzi economici di sostentamento, in relazione al periodo di soggiorno richiesto, non inferiori a quelli previsti dalla “Tabella A” della Direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000; Assicurazione sanitaria, se lo straniero non ha diritto all’assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese; Titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione), ovvero la dimostrazione della disponibilità di mezzi di trasporto personali, per soggiorni inferiori ai 90 giorni; Disponibilità di un alloggio, prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità. OSSERVAZIONI: Il visto per studio consente l’ingresso in Italia, per soggiorni di breve o lungo periodo, finalizzati ad attività di studio, formazione professionale o tirocinio formativo. La trattazione delle pratiche, come per tutti i procedimenti amministrativi per motivi di studio, va fatta a titolo gratuito ai sensi dell’art. 66, comma 1, punto c) del Decreto Lgs. 71/2011. Il visto è concesso in favore di studenti stranieri. Ai cittadini stranieri destinati a svolgere attività lavorativa a finalità formativa presso datori di lavoro italiani (art. 40, comma 9 lettera a) del DPR 394/1999) andrà rilasciato un visto per lavoro subordinato, previo nulla osta del 78 competente sportello unico per l’immigrazione (v. visto per Lavoro subordinato) o un visto per affari per brevi soggiorni finalizzati all’apprendimento di beni strumentali acquistati o venduti (v. visto per Affari). Ai familiari degli studenti, se ne ricorrono le condizioni ed in presenza dei requisiti previsti, potrà essere rilasciato un visto per motivi familiari, o un visto turistico in caso di visite per brevi soggiorni. La partecipazione ad attività o corsi di studio o formazione professionale di argomento medico-sanitario che comportino l’esercizio di attività sanitaria è subordinato anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della Salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario su pazienti, alla richiesta di visto dovrà essere allegata una dichiarazione del responsabile legale della struttura sanitaria dove viene svolta l’attività di studio, in cui si confermi che l’interessato non svolgerà tale tipo di attività. L’assicurazione sanitaria è sempre richiesta per la concessione di visti di corto soggiorno, fino a 90 giorni. Per soggiorni di studio di più lunga durata, la Rappresentanza valuterà la possibilità di prescindere da tale requisito, fondamentale per il ritiro del permesso di soggiorno per studio. L’interessato dovrà quindi esibire alla Questura la documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi in materia sanitaria (possesso di idonea polizza assicurativa; dichiarazione consolare attestante il diritto all’assistenza sanitaria derivante da accordi o convenzioni in vigore con il proprio Paese di origine, iscrizione volontaria al sistema sanitario nazionale). Lo studente, quindi, potrà se del caso sottoscrivere la polizza assicurativa in Italia, specialmente nei casi in cui risulti meno onerosa rispetto alla stipula di polizze in loco. Si rammenta che la valutazione del rischio di immigrazione illegale è espressamente prevista, anche per i visti di studio di lungo soggiorno, dall’art. 4 del D.I. 850/2011. All’atto del rilascio del visto, la Rappresentanza rilascerà all’interessato la prevista attestazione sulla documentazione presentata al momento del rilascio del visto, che dovrà poi essere allegata dall’interessato alla richiesta di permesso di soggiorno, una volta fatto ingresso nel territorio nazionale. Immatricolazione all’Università: Il visto per studio, con l’annotazione “Immatricolazione Università” viene rilasciato al cittadino straniero regolarmente preiscritto – anche se con riserva – per lo svolgimento delle procedure relative all’immatricolazione presso Università e Istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM), statali o privati, autorizzate a rilasciare titoli avente valore legale. I requisiti e le procedure per il rilascio del visto, come previsto dall’art. 46 del DPR 394/1999, sono indicati da un apposito provvedimento: le norme per l’accesso degli stranieri ai corsi universitari, pubblicate annualmente dal MIUR, d’intesa con il MAE ed il Ministero dell’Interno. Nel rimandare a tale provvedimento per il dettaglio dei requisiti necessari per l’ottenimento del visto, si segnalano le seguenti osservazioni di carattere generale: Il visto per studio “immatricolazione universitaria” è rilasciato soltanto per consentire agli studenti stranieri l’ingresso in Italia al fine dell’immatricolazione all’Università. Non può essere concesso a studenti iscritti ad anni accademici successivi a quello d’immatricolazione. In presenza delle condizioni e dei requisiti previsti, va rilasciato un visto per studio, con annotazione “immatricolazione universitaria”, di tipo “D”, con ingressi multipli e validità superiore ai 90 giorni. Andranno verificati i mezzi economici di sostentamento in Italia, secondo gli importi e le modalità previste dalle Norme MIUR, solitamente inferiori a quelli ordinariamente previsti per 79 le altre tipologie di studio, e di un idoneo alloggio. La valutazione del rischio di immigrazione illegale si estende anche all’accertamento dell’adeguata conoscenza dell’italiano, tramite l’esibizione di attestazioni di conoscenza della lingua ritenute idonee dalla Rappresentanza o, in mancanza, attraverso un colloquio o con altre modalità, eventualmente avvalendosi della collaborazione dell’IIC, se presente in loco. La verifica della conoscenza dell’italiano, in particolare per i richiedenti che presentano un profilo di rischio migratorio, rappresenta un elemento decisivo di valutazione circa il reale scopo del viaggio. Per corsi universitari svolti in lingua straniera si prescinde dalla verifica della conoscenza della lingua italiana, salvo che singoli atenei, nell’ambito dell’autonomia universitaria, abbiano previsto il possesso di specifica certificazione di conoscenza della nostra lingua. Alle medesime condizioni ed in presenza di analoghi requisiti, il visto di studio per l’immatricolazione all’Università è concesso anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi universitari di Università vaticane e altre Università straniere operanti in Italia o comunque non comprese nelle norme MIUR. In questi casi, oltre alla verifica dei previsti requisiti, le Rappresentanze dovranno richiedere, con messaggistica, apposito nulla osta da parte della DGSP – Ufficio VII. Perfezionamento e formazione post laurea: Il visto per studio, di breve o lungo soggiorno e con annotazione “Post-laurea” viene concesso allo studente straniero iscritto a corsi post-universitari (master, dottorati, specializzazioni, perfezionamenti…) presso Università italiane pubbliche o private, autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. Corso singolo universitario: Il visto per studio, di breve o lungo soggiorno e con annotazione “Corso singolo Universitario” viene concesso allo studente straniero iscritto (secondo la tempistica stabilita dalle norme MIUR) a uno o più corsi singoli o “stage” universitari presso Università italiane statali o private autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. Programma di scambio e di mobilità: Il visto per studio, in presenza dei requisiti previsti, va rilasciato con l’annotazione “Programma di scambio e di mobilità” quando riguarda studenti stranieri che partecipano a programmi riconosciuti/autorizzati di scambio/mobilità/partenariato derivanti da programmi europei (tra i quali Erasmus Plus) o nazionali e da collaborazioni tra istituzioni accademiche, scientifiche, scolastiche, e nel quadro di accordi, convenzioni e protocolli attuativi con Università straniere (è possibile consultare la banca dati di questi accordi sulla piattaforma MAE/MIUR/CRUI - http://accordi-internazionali.cineca.it/). La mobilità degli studenti all’interno dell’Unione Europea, regolata dalla Direttiva 2004/114/CE e recepita con i commi 4 bis e 4 ter dell’art. 39 del Decreto Lgs. 286/1998, prevede che lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato UE in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore può far ingresso in Italia per periodi superiori a tre mesi senza necessità del visto. Tale previsione si applica però esclusivamente se ricorrono congiuntamente i seguenti due requisiti: l’interessato partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine, ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato UE per almeno due anni, ovvero il programma di studi preveda obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia; disponga di una dichiarazione delle autorità accademiche dello Stato UE nel quale ha svolto il corso di studi che attesti che il nuovo programma da svolgere in Italia è complementare al programma di studi già svolti. Si rammenta che in questi casi l’esenzione dal visto si applica agli stranieri che risiedono in Paesi UE che applicano integralmente l’acquis di Schengen, essendo comunque necessario, negli altri casi, il visto d’ingresso per studio, ai fini dell’attraversamento delle frontiere 80 esterne. Qualora, per mancanza dei requisiti sopra richiamati, sia necessario il rilascio di un visto “D”, la sua durata dovrà coprire soltanto la durata del soggiorno in Italia, non potendo coprire anche soggiorni nazionali presso altri Stati membri. Formazione professionale: Il visto per studio, in presenza dei requisiti generali sopra indicati, va rilasciato con l’annotazione “Formazione” quando riguarda la partecipazione a corsi di studio e formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore ai 24 mesi, organizzati da Enti di formazione accreditati secondo le norme regionali. Oltre ai requisiti generali previsti, si segnala che: Il corso di formazione deve risultare coerente con la precedente formazione acquisita dallo studente straniero nel suo Paese di provenienza. Il corso deve essere organizzato esclusivamente da Enti di formazione accreditati secondo le norme regionali. Spetta all’Ente interessato dichiarare la propria legittimazione all’organizzazione del corso. L’accreditamento è l’atto con il quale le Regioni – sulla base delle loro norme regionali e delle linee di indirizzo fissate nell’Intesa Stato-Regioni del 20.03.2008 – riconoscono alle sedi operative di organismi pubblici o privati la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione finanziati con fondi pubblici o di corsi di cui viene richiesto il riconoscimento. Gli enti accreditati sono inseriti in appositi elenchi regionali. Le Rappresentanze potranno consultarli nei siti istituzionali delle Regioni ed effettuare le opportune verifiche, in caso di necessità. Il visto per studio avrà durata pari a quella del corso, nell’ambito del contingente triennale fissato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Interno e il MAE. L’eventuale esaurimento delle quote verrà comunicato alle Rappresentanze dal Centro Visti. Tirocini formativi: Il visto per studio, in presenza dei requisiti generali sopra indicati, va rilasciato con l’annotazione “Tirocinio” quando riguarda attività nell’ambito di un tirocinio funzionale al completamento di un percorso professionale. I progetti di tirocinio formativo e di orientamento sono promossi dai soggetti individuati dalle discipline regionali in materia di tirocini extracurriculari e di orientamento. Alla richiesta di visto deve essere unito il progetto formativo, espressamente vistato dall’Assessorato competente della Regione interessata (che in tal modo si fa carico della legittimazione dell’Ente e della valutazione del progetto). Il visto per studio avrà durata commisurata a quella del corso, nell’ambito del contingente triennale fissato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Interno e il MAE. L’eventuale esaurimento delle quote verrà comunicato alle Rappresentanze dal Centro Visti. Corso di lingua: Il visto per studio, in presenza dei requisiti generali sopra indicati, va rilasciato con l’annotazione “Corso di lingua” quando riguarda soggiorni di breve o lungo periodo per la frequenza di corsi per l’apprendimento o il perfezionamento della lingua e della cultura italiana presso Università italiane o altre Istituzioni pubbliche o private. I visti di studio di lungo soggiorno a favore di cittadini di Paesi inseriti nell’allegato II del Regolamento CE n. 539/2001, esenti dall’obbligo del visto per soggiorni nello spazio Schengen fino a 90 giorni, potranno essere concessi con speditezza, in presenza dei requisiti previsti, essendo generalmente escluso in questi casi un rischio di immigrazione illegale; Per i cittadini di paesi inseriti nell’allegato I, ad obbligo di visto per corto soggiorno, dovrà essere valutata, caso per caso, la presenza di un rischio migratorio e verificato il reale scopo del 81 viaggio. ALTRE TIPOLOGIE di ingresso per studio: Selezionando nel sistema informatico la voce “Altro” (che non apparirà nella vignetta del visto) andranno inserite le richieste di visto relative alle altre motivazioni d’ingresso per studio: Corsi superiori di studio, corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore. Per questi ingressi, oltre ai requisiti generali previsti, si segnala che: I richiedenti devono essere maggiorenni; I corsi debbono essere superiori, e quindi non riconducibili ad un’istruzione di base; Occorre verificare la coerenza degli studi con la precedente formazione acquisita nel Paese di provenienza. Cittadini stranieri chiamati a partecipare ad attività previste da programmi di assistenza e cooperazione del Governo italiano: In presenza dei requisiti previsti, il visto è rilasciato previa verifica che gli interessati sono destinatari di specifica comunicazione da parte delle Autorità nazionali (in particolare la DGCS). Cittadini stranieri che usufruiscono di borse di studio da parte delle amministrazioni pubbliche italiane (individuate all’art. 1, comma 2 del Decreto Lgs. 165/2001), da Governi stranieri, da Organismi internazionali e da fondazioni ed istituzioni culturali italiane di chiara fama: In presenza dei requisiti previsti, il visto è rilasciato previa verifica che l’Ente erogatore della borsa di studio rientri tra i soggetti previsti dalla normativa (art. 44 bis, comma 3 del Decreto Lgs. 286/1998). La borsa di studio deve essere di importo non inferiore a quanto stabilito, in rapporto alla durata prevista del soggiorno, dalla “Tabella A” della Direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000. Cittadini stranieri che partecipano ad attività di ricerca avanzata o di alta cultura: Il visto viene rilasciato su richiesta degli Enti sopra indicati, esclusivamente nei casi in cui l’ingresso del cittadino straniero non possa avvenire con le modalità previste dall’art. 27 ter del Decreto Lgs 286/1998 per i ricercatori e sussistano preminenti interessi nazionali (v. visto per Ricerca); Analogo visto per studio è accordato al coniuge ed ai figli minori al seguito. Cittadini stranieri che devono partecipare ad esami di abilitazione all’esercizio professionale: Il visto viene rilasciato ai cittadini stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso un’Università italiana, per l’espletamento degli esami di abilitazione. Corsi di noviziato/formazione religiosa: Il visto viene rilasciato, in presenza dei requisiti previsti, allo straniero che partecipa a corsi di studio per formazione religiosa organizzati da Enti cattolici o da altri enti inclusi negli elenchi del Ministero dell’Interno. Oltre ai requisiti generali previsti per il rilascio del visto di studio, è necessario acquisire una specifica dichiarazione dell’Ente religioso di destinazione, vistata dalla locale Nunziatura Apostolica (o accompagnata da una nota verbale della Nunziatura) o dalle Autorità vaticane (o, per i culti diversi, da equivalente personalità ecclesiastica centrale). 82 Studenti stranieri MINORI di età: Il visto di studio per minorenni stranieri, in presenza dei requisiti previsti, è previsto nei due seguenti casi: Minorenni di età maggiore di 14 anni che partecipino a programmi di scambio o ad iniziative culturali per la frequenza di istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche, che abbiano ottenuto la preventiva ed esplicita approvazione della DGSP, del MIUR o del MIBAC. In presenza di una documentata e verificata iscrizione del minore a tali programmi, si prescinde dalla valutazione del rischio migratorio. Minorenni di età maggiore di 15 anni, per la frequenza di istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche, a condizione che siano verificate: La coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza. La rispondenza del programma scolastico alle effettive esigenze formative e culturali del minore. L’esistenza di misure di adeguata tutela, che andrà valutata a cura della Rappresentanza, tenendo conto del preminente interesse del minore, sulla base di documentate e verificate garanzie circa l’effettiva e costante custodia e protezione del minore durante il soggiorno richiesto. In entrambi i casi, come per ogni richiesta di visto riguardanti i minori, è necessaria l’acquisizione, fornita secondo le norme vigenti nel Paese di residenza, dell’atto di assenso all’espatrio sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potestà genitoriale che non accompagnano il minore nel viaggio, o in loro assenza dal tutore legale (art. 3, D.I. 850/2011). 16) Visto per “transito aeroportuale” (VTA) - Visto di tipo: "A" - Durata: 0 gg. - Ingressi: 1, 2 o multipli - Tempo massimo di trattazione: 15 gg. prorogabili nei casi previsti fino a 60 (art. 23 del Codice visti) - Validità: massimo 180 gg. - Diniego con provvedimento motivato: modello uniforme Schengen NORMATIVA DI RIFERIMENTO: - Artt. 3 e 21, paragrafo 6, del Codice visti; - Parte II, punti 6.2.4, 7.13 e 9.2 del Manuale pratico; allegati 7A e 7B del Manuale pratico; - Decreto Interministeriale 850/2011, Allegato A, punto 16. REQUISITI E CONDIZIONI: Titolo di viaggio o prenotazione aerea con indicazione della destinazione finale e del punto di transito aeroportuale nello spazio Schengen; Possesso dell’autorizzazione ad entrare nel Paese terzo di destinazione finale del viaggio 83 (documento di viaggio del richiedente munito del visto d’ingresso per il Paese di destinazione finale, se previsto); Valutazione positiva del rischio di immigrazione illegale durante il transito aeroportuale. OSSERVAZIONI: Il visto per transito aeroportuale (VTA) consente il transito nell’area internazionale degli aeroporti degli Stati membri ai cittadini stranieri la cui destinazione finale è il territorio di uno stato terzo. Il VTA dà diritto esclusivamente al transito nelle zone internazionali degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri e non consente al titolare di entrare nello spazio Schengen. Il VTA va rilasciato soltanto ai cittadini dei Paesi indicati nell’allegato IV del Codice visti/Allegato 7A del Manuale pratico (lista comune) e nell’allegato 7B del Manuale pratico (liste nazionali dei singoli Stato membro). Sono in ogni caso esentate dall’obbligo del VTA tutte le categorie di persone indicate nell’art. 3, comma 5 del Codice visti (tra queste, chi possiede già un VSU - visto Schengen uniforme - o un titolo di soggiorno di lunga durata rilasciato da uno Stato UE e da altri paesi quali Giappone, Stati Uniti e Canada, i familiari di cittadini UE, i titolari di passaporto diplomatico, i membri di equipaggi aerei che sono cittadini di una parte contraente della Convenzione ICAO di Chicago). Il rilascio del visto è subordinato alla verifica che il documento di viaggio non sia falso o contraffatto, alla coerenza dell’itinerario e del transito aeroportuale previsto rispetto alla destinazione finale e alla verifica della situazione socio-economica del richiedente, per valutare la sua intenzione di non entrare nello spazio Schengen (parte II, punto 6.2.4 del Manuale pratico). Il numero di ingressi e il periodo di validità sono commisurati alle esigenze del richiedente. Se l’interessato transita negli aeroporti di due stati membri diversi nel viaggio di andata e ritorno gli deve essere rilasciato un visto con due ingressi. Ai richiedenti che non presentano profili di rischio di immigrazione illegale e hanno necessità di frequenti transiti aeroportuali potrà essere rilasciato un visto ad ingressi multipli, la cui validità massima non può comunque superare i 180 giorni (parte II, punto 9.2.3 del Manuale pratico). La durata, impostata automaticamente dal sistema informatico al momento dell’emissione del visto, è 0 (zero) giorni. Qualora l’itinerario di viaggio del richiedente preveda degli scali “intra-Schengen”, vuol dire che egli entra nello spazio Schengen, anche se si limita a transitare negli aeroporti. Di conseguenza, in questi casi non va rilasciato un VTL ma un visto “C” di transito (v. visto per Transito). Non essendo un visto che consente l’ingresso in Schengen, il sistema informatico non procederà alla consultazione SIS e alle consultazioni preliminari di sicurezza degli altri Stati Schengen. La consultazione avrà luogo solo da parte delle nostre Autorità di sicurezza per i cittadini inseriti, per l’Italia, nell’allegato 7B del Manuale pratico e soggetti a consultazione preliminare. Apolidi e rifugiati sono soggetti ad obbligo di VTA se il loro documento di viaggio è stato emesso da uno dei Paesi indicati negli allegati 7A e 7B del Manuale pratico. 84 17) Visto per “transito” (VSU) - Visto di tipo: "C" - Durata: fino a 90 gg. - Ingressi: 1, 2 o multipli - Tempo massimo di trattazione: 15 gg. prorogabili nei casi previsti fino a 60 (art. 23 del Codice visti) - Diniego con provvedimento motivato: modello uniforme Schengen NORMATIVA DI RIFERIMENTO: - Parte II, punto 6.2.1 del Manuale pratico; - Decreto Interministeriale 850/2011, Allegato A, punto 17. REQUISITI E CONDIZIONI: Titolo di viaggio o prenotazione aerea con indicazione della destinazione finale, se viene utilizzato un mezzo di trasporto pubblico; Possesso dell’autorizzazione ad entrare nel Paese terzo di destinazione finale del viaggio (documento di viaggio del richiedente munito del visto d’ingresso per il Paese di destinazione finale, se previsto); Adeguati mezzi economici di sostentamento, in relazione al periodo di soggiorno richiesto, non inferiori a quelli previsti dalla “Tabella A” della Direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000; Disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità), se sono previste soste durante il transito; Assicurazione sanitaria Schengen. OSSERVAZIONI: Il visto per transito consente ad un cittadino straniero di attraversare lo spazio Schengen nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad un altro Stato terzo. Il visto è rilasciato in presenza dei generali requisiti previsti per il visto turistico. In particolare occorre verificare la coerenza dell’itinerario che prevede il transito in Schengen rispetto alla destinazione finale e verificare la situazione socio-economica del richiedente. Il visto per transito è rilasciato anche ai marittimi stranieri (cfr. sopra, Parte Prima, III.D) che hanno necessità di essere imbarcati o sbarcati da navi, battenti bandiera italiana o straniera, presso porti italiani, a fronte di conferma della presenza della nave rilasciata dalla competente Capitaneria di porto italiana. Per i lavoratori marittimi e il personale complementare di bordo impiegati su navi da crociera italiane si deve invece rilasciare un visto per lavoro subordinato, in presenza delle condizioni e dei requisiti previsti (v. visto per Lavoro subordinato). Ai richiedenti soggetti ad obbligo di VTA che transitano nelle aree internazionali degli aeroporti degli Stati Schengen durante un viaggio la cui destinazione finale è uno Stato terzo andrà rilasciato un visto di transito, in luogo di un visto di transito aeroportuale, se l’itinerario prevede più scali all’interno dello spazio Schengen (v. visto per Transito aeroportuale). 85 18) Visto per “trasporto” (VSU) - Visto di tipo: "C" - Durata: fino a 90 gg. - Ingressi: 1, 2 o multipli - Tempo massimo di trattazione: 15 gg. prorogabili nei casi previsti fino a 60 (art. 23 del Codice visti) - Diniego con provvedimento motivato: modello uniforme Schengen NORMATIVA DI RIFERIMENTO: - Parte II, punto 6.2.1 del Manuale pratico; - Decreto Interministeriale 850/2011, Allegato A, punto 18. REQUISITI E CONDIZIONI: Documentazione attestante la condizione professionale del richiedente (autotrasportatore, membro di equipaggio aereo); Documentazione inerente le attività professionali da svolgere durante il soggiorno richiesto; Adeguati mezzi economici di sostentamento, in relazione al periodo di soggiorno richiesto, non inferiori a quelli previsti dalla “Tabella A” della Direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000; Disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, dichiarazione di assunzione delle spese di alloggio da parte dell’invitante o del datore di lavoro); Assicurazione sanitaria Schengen. OSSERVAZIONI: Il visto per trasporto consente l’ingresso, per un soggiorno di breve durata, per lo svolgimento di attività professionali connesse al trasporto di merci o persone, per via terrestre (autotrasportatori) od aerea (piloti ed altri membri di equipaggi aerei). Il visto per trasporto agli equipaggi degli aeromobili è rilasciato limitatamente ai voli civili (privati o charter) diversi da quelli di linea, il cui status è regolato dalla Convenzione ICAO di Chicago (e per i quali non è richiesto un visto d’ingresso per entrare nello spazio Schengen per svolgere la loro attività professionale). Il visto per trasporto è rilasciato agli autotrasportatori di merci (autisti TIR) e di passeggeri, autonomi o subordinati, che debbano recarsi in Italia per ragioni connesse alla loro attività, escludendo l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro italiano. Gli autotrasportatori stranieri non sono autorizzati a condurre veicoli immatricolati in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea. Nel caso in cui il servizio di trasporto rientri in un accordo tra ditta italiana e ditta straniera (appalto) che metta a disposizione della prima mezzi e personale, retribuiti dalla ditta straniera, all’interno del territorio nazionale, si rilascerà un visto di lavoro subordinato in presenza di nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione (art. 27 lettera i) del Decreto legislativo n. 286/98 (v. visto per Lavoro subordinato). Qualora il richiedente dimostri di avere necessità di viaggiare frequentemente nello spazio Schengen e abbia i requisiti previsti dall’art. 24, paragrafo 2 del Codice visti, gli si potrà 86 rilasciare un visto ad ingressi multipli di lunga validità (il sistema informatico consente il rilascio di visti per trasporto con validità fino ad un anno). Nel caso in cui il servizio di trasposto abbia come destinazione finale uno Stato terzo si dovrà rilasciare un visto per transito (v. visto per Transito). Al familiare che eventualmente accompagni lo straniero titolare del visto per trasporto può essere rilasciato, qualora ne ricorrano le condizioni ed in presenza dei requisiti richiesti, un visto per turismo. 19) Visto per “turismo” (VSU) - Visto di tipo: "C" - Durata: fino a 90 gg. - Ingressi: 1, 2 o multipli - Tempo massimo di trattazione: 15 gg. prorogabili nei casi previsti fino a 60 (art. 23 del Codice visti) - Diniego con provvedimento motivato: modello uniforme Schengen NORMATIVA DI RIFERIMENTO: - Art. 14 del Codice visti e allegato II del Codice visti; - Parte II, punto 6 e parte III del Manuale pratico e allegato 14 del Manuale pratico; - Decreto Interministeriale 850/2011, Allegato A, punto 19. REQUISITI E CONDIZIONI: Adeguati mezzi economici di sostentamento, in relazione al periodo di soggiorno richiesto, non inferiori a quelli previsti dalla “Tabella A” della Direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000; Titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione), ovvero la dimostrazione della disponibilità di mezzi di trasporto personali; Disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, dichiarazione di assunzione delle spese di alloggio da parte dell’invitante); Assicurazione sanitaria Schengen; Documentazione relativa alla situazione socio-economica del richiedente. OSSERVAZIONI: Il visto per turismo consente l’ingresso in Italia, per un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per motivi turistici. Ove sussistano le condizioni previste dall’articolo 24 del Codice visti (il richiedente dimostri la necessità o giustifichi l’intenzione di viaggiare frequentemente e/o regolarmente, in particolare a motivo della sua situazione professionale o familiare, dimostri la propria integrità e affidabilità, in particolare per la correttezza nell’uso di precedenti visti uniformi o visti con validità territoriale limitata, la sua situazione economica nel paese d’origine e l’effettiva intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto) possono essere rilasciati visti per ingressi multipli con un periodo di validità compreso tra sei mesi e cinque anni. 87 Ove necessario, la Rappresentanza verificherà scrupolosamente l’autenticità e l’adeguatezza dei documenti giustificativi inerenti la condizione socio-economica del richiedente (art. 21 del Codice visti) e lo scopo del viaggio, anche tramite l’eventuale colloquio consolare (parte II, punto 7 del Manuale pratico), al fine di decidere nel merito sulla richiesta di visto. Il visto per turismo può essere rilasciato, in presenza delle condizioni e dei requisiti previsti, anche a stranieri che si rechino in Italia per visite di breve periodo a familiari stranieri regolarmente residenti. Il visto per turismo può essere rilasciato, in presenza delle condizioni e dei requisiti previsti, anche a stranieri che si rechino in Itala per visite mediche. Se ritenuto necessario, la Rappresentanza potrà richiedere una certificazione redatta da un medico di fiducia della Sede (parte II, punto 6.2.1 del Manuale pratico – viaggi per motivi di salute), che attesti che le cure ritenute necessarie non sono disponibili nel Paese di origine. Se il richiedente deve sottoporsi ad interventi o controlli medici saltuari, seppur programmati in un lungo arco di tempo, in presenza dei requisiti previsti, potrà essere rilasciato un visto turistico con ingressi multipli di breve durata e con validità adeguata alle documentate esigenze mediche. Nel caso invece di interventi presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, andrà rilasciato un visto per cure mediche, se ne ricorrono le condizioni ed i requisiti previsti (v. visto per Cure mediche). Il visto per turismo può essere rilasciato anche in favore di minorenni che rientrino in programmi temporanei di accoglienza solidaristica espressamente autorizzati dal competente Ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previo assenso di chi esercita la potestà genitoriale (cfr. sopra, Parte prima, III.F). In mancanza della comunicazione del CONI, anche per manifestazioni organizzate da Federazioni sportive non riconosciute dal Comitato olimpico o organizzate da altri Enti, o per periodi di allenamento o acclimatamento, seminari ed incontri a carattere sportivo, si potrà rilasciare un visto turistico, in presenza di un esplicito invito e dei requisiti previsti. In questi casi, se necessario, gli Uffici visti effettueranno anche opportune verifiche per accertare l’effettiva condizione di sportivo del richiedente. Di regola il visto per turismo può essere apposto anche su passaporti diplomatici o di servizio, nel rispetto della normativa locale in tema di rilascio dei passaporti. Per le richieste di visto turistico avanzate da cittadini italiani o di un altro Paese dell’UE residenti in Italia, in favore di parenti stranieri entro il II grado*, in presenza dei requisiti previsti, il visto viene rilasciato prescindendo dalla valutazione del rischio di immigrazione illegale. *La parentela unisce le persone che hanno una discendenza comune (capostipite). Il grado di parentela si conta risalendo al capostipite comune, sottraendolo: tra padre e figlio c’è parentela di primo grado; tra fratelli, c’è parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio = 3 – il capostipite = 2° grado); tra nonno e nipote, parentela di secondo grado; tra zio/zia e nipote, parentela di terzo grado (nipote, padre, nonno, zio = 4 – il capostipite = 3° grado…), tra cugini parentela di quarto grado e così via (articoli 74, 75 e 76 del Codice Civile). Familiari stranieri di cittadini italiani/UE che esercitano in diritto all’unità familiare. I familiari stranieri di cittadini UE hanno diritto ad un trattamento di particolare favore per le loro richieste di visto (cfr. sopra, Parte prima, III. A), se accompagnano o raggiungono il cittadino UE. Per la concessione di tali prerogative, occorre preliminarmente verificare che i richiedenti rientrino fra i familiari stranieri indicati dall’art. 2 del Decreto Lgs. 30/2007 (coniuge, partner con unione registrata in uno degli Stati membri, se equiparata al matrimonio dallo Stato ospitante, discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner; ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner; tra gli ascendenti diretti a carico rientra anche il genitore straniero di un minore italiano residente in Italia con l’altro genitore, poiché in tale circostanza la condizione di familiare a carico può essere desunta dalla situazione economica complessiva della famiglia). La parte III del Manuale pratico 88 fornisce precise indicazioni per svolgere tale verifica e per il trattamento da riservare a queste richieste. Si rammenta, in particolare, che i familiari stranieri di cittadini UE: hanno diritto ad un trattamento prioritario e gratuito delle loro pratiche; sono esentati dal presentare documentazione sulla loro situazione socio-economica e sul possesso di mezzi di sostentamento (sono esonerati, infatti, dal compilare le caselle 19, 20, 31, 32 e 33 del modulo uniforme di domanda); sono esentati dall’obbligo di possedere un’assicurazione sanitaria; può essere eccezionalmente accettato un loro documento di viaggio di durata superiore ai 10 anni. Gli altri familiari stranieri indicati nell’art. 3 del Decreto Lgs. 30/2007, sempre se accompagnano o raggiungono il cittadino UE, non hanno diritto al visto d’ingresso ma soltanto ad un trattamento agevolato delle loro richieste. Eventuali richieste di visto di familiari stranieri di cittadini UE per viaggi che non abbiano un legame diretto con gli spostamenti del cittadino UE (quindi che non accompagnano o raggiungono il familiare UE) vanno trattate come ordinarie richieste di visto, da rilasciare se sussistono i requisiti e le condizioni previste dalla specifica tipologia d’ingresso richiesta. I familiari stranieri di cittadini UE in possesso di una Carta di soggiorno per familiare UE rilasciata da uno degli Stati membri sono esonerati dall’obbligo di un visto d’ingresso in Schengen, nei casi in cui sarebbe normalmente richiesto (cioè per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno di uno degli Stati UE che non applica ancora integralmente l’acquis di Schengen). I familiari stranieri di cittadini UE che intendono recarsi in Italia per un soggiorno di lungo periodo ai fini di un ricongiungimento familiare non hanno bisogno del visto d’ingresso ai fini degli adempimenti previsti dagli artt. 9, comma 5 (iscrizione anagrafica) e 10 (ottenimento della Carta di soggiorno) del Decreto Legislativo n. 30/2007. Di conseguenza, i familiari UE con cittadinanza straniera esenti da obbligo di visto per corto soggiorno (ad es. Americani, Argentini,…) e che intendano ricongiungersi con familiari UE residenti in Italia potranno recarvisi senza richiedere il visto per motivi familiari. Ai familiari che sono invece soggetti ad obbligo di visto per corto soggiorno potrà essere rilasciato un visto turistico, al fine di consentire loro l’attraversamento delle frontiere esterne. Nei tre mesi successivi all’ingresso nel territorio nazionale potranno far richiesta di iscrizione anagrafica nel Comune dove risiede il loro familiare di cittadinanza italiana/UE e rivolgersi alla competente Questura per la richiesta della Carta di soggiorno per familiari UE, presentando la documentazione richiesta dall’art. 10 del Decreto Lgs. 30/2007 (passaporto in corso di validità, fotografia, attestato di iscrizione anagrafica e documentazione che attesti lo status di familiare di cittadino UE e, se previsto, di familiare a carico). Qualora, a seguito di un NON AUTORIZZASI da parte del sistema informatico, dovesse risultare che il familiare di cittadino italiano/UE, è inammissibile nello spazio Schengen perché segnalato SIS, la Rappresentanza non dovrà procedere con un diniego, ma richiedere la cancellazione dal SIS dell’interessato, qualora non sussistano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica previsti dall’art. 20 del Decreto Lgs. 30/2007. La richiesta va inoltrata al Ministero dell’Interno (Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere). Nell’attesa delle verifiche, occorre notificare all’interessato la sospensione dei termini di trattazione della sua richiesta, specificandone i motivi, ai sensi del D.M. 171/1995. In caso di avvenuta cancellazione dal SIS, si procederà al rilascio del visto. In caso di comunicazione del Ministero dell’Interno di sussistenza dei motivi ostativi, si dovrà notificare all’interessato un provvedimento di diniego adeguatamente motivato. 89 I provvedimenti di diniego adottati nei confronti dei cittadini stranieri che hanno presentato domanda di visto sulla base di una richiesta del loro familiare italiano/UE devono indicare come autorità competente per l’eventuale ricorso giurisdizionale il Tribunale ordinario. 20) Visto per “vacanze-lavoro” (VN) - Visto di tipo: "D" - Durata: fino a 365 gg. - Ingressi: multipli - Tempo massimo di trattazione: 90 gg. - Diniego con provvedimento motivato: modello nazionale NORMATIVA DI RIFERIMENTO: - Decreto Lgs. 286/1998, art. 27, comma 1, lettera r); - DPR 394/1999, art. 40, comma 20; - Decreto Interministeriale 850/2011, Allegato A, punto 20. REQUISITI E CONDIZIONI: Esistenza di uno specifico accordo bilaterale tra l’Italia ed uno Stato terzo. OSSERVAZIONI: Il visto per vacanze-lavoro è riservato ai cittadini dei Paesi con cui l’Italia ha stipulato degli specifici accordi bilaterali, al fine di trascorrere periodi di lungo soggiorno in Italia, per motivi di vacanza, permettendo agli interessati di integrare i mezzi di sostentamento durante il soggiorno con lo svolgimento di attività lavorative. Salvo che l’accordo preveda disposizioni in deroga, lo straniero non può lavorare per un periodo complessivo superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro. I requisiti e le condizioni per ottenere il visto per vacanze-lavoro sono specificati nel testo degli accordi bilaterali sottoscritti. Qualora non siano precisati nell’accordo bilaterale, i mezzi di sostentamento minimi necessari per il visto sono quelli indicati dalla Direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000, artt. 2 e 4 (metà dell’importo annuo dell’assegno sociale e del contributo previsto per l’iscrizione al sistema sanitario nazionale – o per la stipula di una polizza assicurativa – per la durata del soggiorno richiesto). Sono attualmente in vigore accordi bilaterali con i seguenti Stati: Australia, Nuova Zelanda, Canada e Corea del Sud. 90 21) Visto per “volontariato” (VSU o VN) - Visto di tipo: "C" o "D" - Durata: fino a 90 gg. (tipo "C") - da 91 a 365 gg. (tipo "D") - Ingressi: 1, 2 o multipli - Tempo massimo di trattazione: 90 gg. per visti nazionali / 15 prorogabili fino a 60 per i visti Schengen. - Diniego con provvedimento motivato: modello uniforme Schengen / modello nazionale NORMATIVA DI RIFERIMENTO: - Decreto Lgs. 286/1998, art. 27 bis; - Decreto Interministeriale 850/2011, Allegato A, punto 21. REQUISITI E CONDIZIONI: Nulla osta per volontariato rilasciato dal SUI (Sportello Unico per l’immigrazione) e trasmesso per via telematica alla Rappresentanza; Comunicazione dell’Agenzia nazionale per i giovani nell’ambito del Servizio Volontario Europeo. OSSERVAZIONI: Il visto consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata non superiore ad un anno allo straniero, di età compresa tra i 20 e 30 anni, per partecipare ad un programma di volontariato sulla base di una convenzione conclusa tra lo straniero e una delle organizzazioni indicate nell’art. 27 bis del Decreto Lgs. 286/1998. Il visto è rilasciato previo nulla osta ricevuto telematicamente dal SUI, che effettua tutte le verifiche previste dall’art. 27 bis, in merito alla legittimità dell’Organizzazione promotrice a presentare richiesta e al contenuto della Convenzione (che specifica anche la disponibilità delle risorse per le spese di viaggio, alloggio, sostentamento e assicurazione sanitaria). L’ingresso degli stranieri per volontariato è subordinato ad un contingente annuale fissato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il MAE e il Ministero dell’Interno. Non essendo ancora stato emanato il Decreto, l’art. 27 bis non trova attualmente attuazione pratica. Le Rappresentanze procedono al rilascio del visto per volontariato in favore dei partecipanti stranieri al Programma europeo “Gioventù in azione – Azione 2 – Servizio Volontario Europeo”, esclusivamente sulla base di una specifica comunicazione nominativa dell’Agenzia nazionale per i giovani. 91 III. PROVVEDIMENTI DI DINIEGO Qualora una domanda di visto ricevibile, a seguito delle valutazioni svolte sulla base della documentazione presentata, del colloquio e delle verifiche d’ufficio, non soddisfi le condizioni previste per il rilascio del visto in base alla tipologia richiesta, si dovrà procedere ad emettere un formale provvedimento di diniego (art. 32 del Codice visti; parte II, punto 12 del Manuale pratico; art. 4 del Decreto Lgs. 286/1998; art. 6 bis del D.P.R. n. 394/1999 e art. 58 del Decreto Lgs. 71/2011). In tal caso, occorre sempre annotare nel fascicolo cartaceo le ragioni sintetiche che hanno portato alla decisione di negare il visto (anche ai fini della redazione di una relazione difensiva, qualora il richiedente presenti ricorso al competente organo giurisdizionale). La pratica informatica dovrà essere chiusa in L-VIS con esito visto “RIFIUTATO”, avendo cura di inserire sinteticamente i motivi del diniego nel campo riservato alle note. A) Notifica e motivazione del diniego di visto. Il diniego va notificato all’interessato, in una lingua a lui comprensibile (o in mancanza in inglese, francese, spagnolo o arabo), con provvedimento scritto e motivato. Il provvedimento, timbrato, protocollato e firmato dal responsabile dell’Ufficio, va consegnato al richiedente entro i termini previsti per la trattazione della domanda. Una copia, firmata dall’interessato per ricevuta, dovrà rimanere agli atti (anche nei casi in cui l’Ufficio consolare faccia ricorso a società esterne per la restituzione ai richiedenti dei documenti di viaggio e degli eventuali provvedimenti di diniego) nella relativa pratica e una fotocopia nella raccolta dei dinieghi (cfr. Parte seconda, VI.A). Per le richieste di visti Schengen il diniego va notificato utilizzando il modulo uniforme per la notificazione e la motivazione del rifiuto, dell’annullamento o della revoca del visto (allegato VI del Codice visti / allegato n. 25 del Manuale pratico). Per la motivazione è sufficiente barrare la(e) pertinente(i) casella(e) tra le undici previste dal modulo uniforme. Qualora la richiesta di visto di breve soggiorno riguardi visti per studio, cure mediche, lavoro autonomo e subordinato, è obbligatorio indicare, nello spazio del modulo dedicato alle osservazioni, i motivi di fatto del diniego e i pertinenti riferimenti normativi. La semplice apposizione di una crocetta su una o più opzioni prestabilite nel modulo uniforme di cui sopra non è invece sufficiente in caso di rifiuto del visto a un familiare di cittadino dell’UE. Il rifiuto di rilasciare un visto a un familiare di un cittadino UE, infatti, deve essere sempre pienamente motivato ed indicare tutti gli specifici motivi di fatto e di diritto su cui è basato il provvedimento (parte III, punto 3.9 del Manuale pratico). Per le richieste di visti nazionali occorre invece redigere un provvedimento nel quale andranno sempre indicati i motivi di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, con riferimento alla documentazione prodotta, all’intervista ed agli accertamenti svolti nel caso concreto. I riferimenti normativi dovranno essere pertinenti al tipo di visto che è stato negato mentre i motivi di fatto dovranno riguardare la documentazione prodotta dal richiedente e le risultanze dell’intervista o di eventuali accertamenti esperiti dalla Rappresentanza. Al riguardo potrà essere utilizzato, adattandolo al caso specifico, il modello di diniego per visti nazionali predisposto dal Centro Visti. E’ particolarmente importante prestare la massima cura nella redazione dei provvedimenti di diniego. I motivi che hanno determinato il diniego del visto devono essere tali da poter essere sostenibili in giudizio nell’eventualità che l’interessato presenti ricorso; in tal caso, infatti, 92 l’Avvocatura dello Stato potrà difendere utilmente l’Amministrazione solo se le motivazioni del provvedimento impugnato sono giuridicamente valide. B) Dinieghi per segnalazioni SIS o di sicurezza. Nel caso in cui il rifiuto derivi da segnalazione SIS, nel provvedimento di diniego da notificare all’interessato andrà fornito anche l’indirizzo delle autorità competenti per il diritto di accesso, rettifica o cancellazione dei dati (Ministero dell’interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio coordinamento e pianificazione delle forze di polizia, Divisione NSIS, Polo Anagnina Palazzina B – via di Torre di Mezzavia, 9 – 00173 Roma e Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Montecitorio, 121 – 00186 Roma). Si consiglia di fornire agli interessati copia della scheda informativa per l’accesso al SIS, disponibile in lingua inglese nel sito del Ministero dell’Interno. Per gli stranieri segnalati SIS che abbiano fatto richiesta di visto per motivi familiari, si procede al diniego soltanto dopo aver richiesto alla competente Questura (quella sita nella provincia dello Sportello Unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta) la cancellazione del richiedente, previo accertamento dell’assenza dei motivi ostativi previsti dall’art. 4, comma 3 ultimo capoverso del Decreto Lgs. n. 286/1998 e aver ricevuto dalla Questura conferma scritta della sussistenza di tali motivi ostativi che ne impediscono la cancellazione (v. visto per Motivi familiari). Analoga procedura andrà seguita per gli stranieri familiari di cittadini italiani o UE. Il provvedimento di diniego andrà emesso solo dopo aver richiesto la cancellazione al Ministero dell’Interno (Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere) e nel caso in cui le autorità competenti (SIRENE per i segnalati da altro partner Schengen o la Questura italiana interessata) comunichino la sussistenza dei motivi ostativi all’ingresso di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 30/2007 (v. visto per Turismo). Se invece il diniego deriva da un “non autorizzasi” per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, occorre limitarsi a barrare la casella n. 6 del Modello Uniforme per la notificazione del rifiuto, senza fornire nessuna ulteriore informazione all’interessato, né indicazioni sullo Stato membro che ha opposto diniego all’ingresso. I motivi specifici di tali dinieghi sono protetti dall’articolo 2, punto 1 del D.M. n. 604/1994 (Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’articolo 24, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241), che indica fra i documenti inaccessibili anche quelli concernenti autorizzazione o diniego di visti nell’ambito e nei limiti in cui contengano informazioni connesse alla sicurezza, alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale e alla correttezza delle relazioni internazionali. C) Obbligo di denuncia per falsificazione di documenti. Qualora il diniego sia motivato dall’accertata presentazione di documentazione falsa o contraffatta (sia italiana che straniera), è obbligatorio segnalare la notizia di reato alla competente Procura della Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 331 del Codice di procedura penale. Il nominativo dello straniero denunciato dovrà essere inserito nell’elenco dei segnalati locali previsto dal programma informatico, informandone gli altri partner Schengen. Il relativo provvedimento di diniego del visto, che potrà essere motivato facendo riferimento all’art. 4, comma 2 del Decreto Lgs. 286/1998, dovrà specificare quali documenti sono risultati falsi e in base a quali elementi sono da ritenere tali. 93 E’ inoltre opportuno scambiare informazioni sull’impiego di documenti falsi o contraffatti nel quadro della cooperazione locale Schengen. Documenti di viaggio falsi, alterati o contraffatti non vanno riconsegnati ai richiedenti, ma alle competenti autorità locali (procedendo alla relativa denuncia del fatto, salvo che il reato non venga punito in loco con sanzioni sproporzionate, come indicato nella parte II, punto 7.4 del Manuale pratico). Sulla questione, vedi anche la Circolare ministeriale n. 4/2011 in tema di comunicazione alle competenti autorità nazionali delle notizie relative ad ipotesi e notizie di reati commessi all’estero. D) I ricorsi contro i provvedimenti di diniego. Il provvedimento di diniego, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., deve indicare obbligatoriamente modalità e termini per l’eventuale impugnazione e l’autorità a cui è possibile ricorrere (il TAR del Lazio, entro 60 giorni dalla notifica, per tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli relativi a richieste di visto per motivi familiari, per i quali il ricorso potrà essere presentato, senza termini di prescrizione, dal familiare che risiede in Italia, presso il Tribunale ordinario competente in base alla sua residenza). Esso deve inoltre precisare che l’eventuale ricorso dovrà essere notificato, a pena di nullità, all’Avvocatura dello Stato competente, che interverrà in difesa dell’Amministrazione. In caso di impugnazione del provvedimento, l’Avvocatura dello Stato ne informa il MAE e chiede una documentata relazione al fine di predisporre la difesa in giudizio dell’Amministrazione. Il Centro Visti provvede quindi a richiedere alla Sede competente una relazione, che deve illustrare in modo esauriente i motivi di fatto, giuridicamente fondati e sostenibili in giudizio, che hanno determinato il rifiuto del visto. Il Centro Visti comunica alla Rappresentanza l’esito del ricorso e le relative indicazioni operative, valutando, d’intesa con essa e con l’Avvocatura, l’eventualità di impugnazione in caso di soccombenza. Qualora le Sedi dovessero ricevere da Tribunali, Avvocature o direttamente dalla controparte o dal suo legale comunicazioni relative ad un contenzioso, dovranno informarne tempestivamente il Centro Visti ed attendere le relative indicazioni operative. 94 IV. ANNULLAMENTO, REVOCA E PROROGA DI VISTI. RILASCI DI VISTI IN FRONTIERA A parte gli errori materiali o di stampa (cfr. Parte seconda, IV.D) un visto va annullato qualora venga successivamente accertato che le prescritte condizioni non erano soddisfatte al momento del rilascio. Questa previsione ha particolare rilevanza soprattutto nel caso emerga che il visto era stato ottenuto in modo fraudolento. La revoca avviene invece quando le condizioni per la concessione del visto, esistenti al momento del rilascio, non sono più soddisfatte (art. 34 del Codice visti e parte V, punti 2 e 3 del Manuale pratico). L’annullamento e la revoca di un visto Schengen possono essere effettuati anche dalle competenti autorità di uno Stato membro che non lo ha emesso (è il caso, ad esempio, di un visto emesso dalla Spagna e annullato dalle autorità francesi in sede di controlli alla frontiera, per mancanza dei requisiti d’ingresso previsti dal Codice delle frontiere, o di un visto tedesco revocato, sempre alla frontiera francese, se dopo il rilascio l’interessato è stato inserito nel SIS). In tal caso, l’autorità che ha annullato o revocato il visto ne informa lo Stato membro di rilascio. L’annullamento e la revoca vanno annotati nella pratica informatica in L-VIS. La revoca può anche essere disposta su richiesta del titolare del visto. In entrambi i casi occorre notificare il provvedimento all’interessato, utilizzando l’apposito modulo uniforme (allegato VI del Codice visti / allegato n. 25 del Manuale pratico). Contro tale provvedimento è possibile presentare ricorso, con le stesse modalità illustrate nel precedente paragrafo, fatta ovviamente eccezione per il caso in cui la revoca sia stata effettuata su istanza del richiedente stesso. In questo ultimo caso, la Sede avrà cura di far sottoscrivere all’interessato il modello di diniego avendo barrato la casella n. 11. Non si tratta di un diniego vero e proprio, ma di una semplice notifica di avvenuta revoca che la Sede avrà cura di conservare agli atti per dimostrare che la revoca è stata richiesta dall’interessato. La proroga di un visto avviene su richiesta dello straniero, alle autorità competenti (per l’Italia, il Ministero dell’Interno, tramite le Questure, allegato n. 27 del Manuale pratico) dello Stato membro in cui si trova, anche se rilasciato da un altro Stato membro. Può essere concessa per motivi di forza maggiore, ragioni umanitarie o ragioni personali serie (art. 33 del Codice visti e parte V, punto 1 del Manuale pratico). In linea generale, la proroga non può essere estesa oltre un soggiorno complessivo superiore ai 90 giorni per un periodo di 180. Le autorità nazionali (nel caso dell’Italia, la Polizia delle frontiere), possono inoltre, in casi eccezionali, rilasciare un visto alla frontiera, per una durata massima di 15 giorni, ai richiedenti che soddisfino i criteri d’ingresso, non presentino un rischio migratorio e dimostrino giustificati ed imprevedibili motivi che non abbiano consentito di richiedere il visto, prima del viaggio, al Consolato competente (art. 35 del Codice visti e parte IV, punto 1 del Manuale pratico). Questa possibilità si applica anche ai marittimi (cfr. Parte prima, III.D e allegato n. 26 al Manuale pratico). 95 V. IRREGOLARITA’ NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE DI VISTO. OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA E RESPONSABILITA’ DISCIPLINARI Quando il Capo di una Rappresentanza diplomatico-consolare viene a conoscenza del verificarsi di una fattispecie di corruzione legata alla trattazione dei visti, o ha anche solo il sospetto fondato che si sia verificata (vi sia, cioè, il c.d. fumus boni iuris), è tenuto a denunciare la vicenda all’Autorità Giudiziaria competente. Al riguardo, trova applicazione l’articolo 331 del codice di procedura penale, in base al quale, “i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito”. Dalla formulazione della norma emerge che la denuncia non ha carattere facoltativo, ma si configura come un preciso obbligo, in capo al funzionario pubblico, tant’è vero che il codice penale prevede la corrispondente fattispecie di reato per omessa denuncia (art 361 c.p.). Quanto al “tempo” della denuncia, il comma 2 del medesimo articolo 331 c.p.p. precisa che “la denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria”. Il Capo Missione dovrà, pertanto, procedere “senza ritardo” a denunciare per iscritto il fatto alla competente Procura della Repubblica, che nella maggior parte dei casi è quella di Roma. Presso quest’ultima vengono infatti incardinate le competenze per quanto riguarda sia i fatti-reato presuntivamente commessi presso gli Uffici della Farnesina sia le fattispecie presuntivamente commesse presso gli Uffici all’estero. Circa i destinatari delle notizie di reato, rileva anche il punto 4 della Circolare n. 4 del 14 luglio 2011 (Comunicazione alle competenti Autorità nazionali delle notizie relative ad ipotesi di reati commessi all’estero). Ferme restando le responsabilità di altra natura (penale, amministrativo-contabile, dirigenziale e civile) che possono emergere per condotte illecite (colpose o dolose) di dipendenti degli uffici all’estero in relazione al settore visti, le responsabilità disciplinari a carico del personale coinvolto derivano dalla normativa applicabile a seconda della categoria di appartenenza: T.U. 3/57 per il personale della carriera diplomatica; CCNL Comparto Dirigenza per i dirigenti; CCNL Comparto Ministeri per il personale delle AA.FF.; DPR 18/67 per il personale a contratto. Si applica, altresì, il Codice di comportamento dei dipendenti della P.A. di cui al DPR 62/2013. Le sanzioni previste ed applicate – anche avuto riguardo ai casi concretamente trattati dall’Amministrazione nel corso del tempo – vanno dalle sanzioni conservative di minore entità (rimprovero verbale e censura) a quelle intermedie (sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a sei mesi), fino a quella espulsiva del licenziamento. La gravità della sanzione irrogata dipende dal tipo della condotta tenuta dal dipendente (negligenza lieve, grave o gravissima ovvero condotta dolosa, intenzionale) e dal tipo e grado di responsabilità del medesimo. Per condotta s’intende qualsiasi comportamento, attivo od omissivo, posto in essere dal dipendente in violazione di norme, regole o principi impostigli dai doveri ed obblighi stabiliti dalla legislazione vigente. 96 PARTE QUARTA MODULISTICA e DOCUMENTAZIONE 97 I. MODULISTICA - Formulario uniforme di domanda di visto Schengen - Formulario di domanda di visto Nazionale - Modulo uniforme di diniego/revoca/annullamento di visti Schengen - Modello di diniego di visti Nazionali - Modello uniforme per la richiesta di estensione dei VTL - Dichiarazione di ospitalità - Modello di invito per affari - Avviso su diritti e doveri dello straniero in Italia - Modello di certificazione da rilasciare con il visto per lavoro autonomo - Modello di contratto di lavoro per lavoratori stranieri impiegati come lavoratori domestici di funzionari diplomatici stranieri - Scheda informativa da consegnare ai segnalati SIS II. DOCUMENTAZIONE - Allegati al Manuale pratico - Outsourcing: procedure e modelli per la selezione di fornitori esteri di servizi - Risk management: Linee Guida e Questionario di auto-valutazione - Visa Information System (VIS) - Manuali tecnici per l’utilizzo di L-VIS - Elenco punti di contatto nazionali per l’estensione dei VTL - Istruzioni per la compilazione dei dati su Ampere (organici e tempi di trattazione) - Organizzazioni internazionali con le quali sono in vigore degli Accordi di Sede - Comunicazione della Commissione COM (2009) 313 sui familiari UE 98 INDICE ANALITICO "NON AUTORIZZASI"; 71; 89 (stranieri) tossicodipendenti; 51 abbandono del minore; 69 accordi bilaterali di esenzione; 18 adeguata tutela; 83 adozione; 3 adozione internazionale; 19 agenzie di viaggio; 26 AMPERE; 28 annullamento del visto; 10; 34; 92; 95; 98 apolidi; 2; 16; 84 artisti di chiara fama; 57; 58 assicurazione sanitaria; 43; 46; 48; 54; 55; 72; 77; 78; 79; 85; 86; 87; 89; 91 autotrasportatori; 86 bacheca (all'esterno della Sede); 29; 31 back office; 23; 25 Blue Card; 58; 62; 63 Camere di commercio; 26; 58 carta d’identità MAE; 75 Carta di soggiorno; 10; 16; 72; 89 cattiva gestione; 27 Centro Visti; 6; 14; 21; 24; 28; 31; 33; 34; 36; 37; 38; 40; 44; 45; 73; 92; 94 Cerimoniale Diplomatico; 52; 53; 68 CONI; 54; 55; 60; 63; 68; 88 Consoli onorari; 20; 40 cooperazione locale; 7; 21; 24; 35; 41; 43; 94 corruzione; 27 Corsi di noviziato; 82 Corso singolo universitario; 80 delegazioni governative; 67 deleghe; 2; 23 de-materializzazione; 62 destinazione finale; 83; 84; 85; 87 DGRI; 27 digitatori; 23; 25 diniego; 4; 17; 19; 23; 27; 31; 35; 37; 42; 44; 45; 60; 70; 71; 72; 74; 75; 89; 90; 92; 93; 94; 95; 98 Direzione Territoriale del Lavoro; 60; 61; 63 discrepanze; 63 disponibilità di un alloggio; 48; 54; 55; 56; 59; 65; 76; 78; 85; 86; 87 documento di viaggio; 2; 11; 12; 14; 15; 17; 18; 34; 40; 41; 45; 75; 84; 85; 89; 94 ENIT; 23; 26 errori materiali; 3; 34; 95 esame del DNA; 70; 71 familiari di cittadini UE; 10; 12; 30; 84 flussi (decreto sui); 57; 62 formazione professionale; 27; 30; 31; 73; 78; 79; 80; 81; 82; 83 giornalisti; 55; 64; 65; 67 gratuità; 16; 35; 78; 89 ICE; 26; 48; 58 idonea sistemazione alloggiativa; 57; 59; 60; 61 Immatricolazione Università; 79 imprenditori; 57; 58 ingressi multipli; 26; 43; 45; 49; 51; 76; 79; 84; 87; 88 interesse nazionale; 14; 40 interesse per l’economia italiana; 58 intermediari commerciali; 20; 26 Istituto Universitario di Studi Europei; 68; 77 lasciapassare; 2; 11; 15; 18 lavoratori altamente qualificati; 10; 62; 63 lavoro; 10; 30 lettori universitari; 61 liberi professionisti; 49; 57; 58 L-VIS; 6, 20 magazzino stickers; 25; 27; 33 marittimi; 2; 5; 6; 17; 62; 64; 85; 95 mezzi di sostentamento; 42; 46; 48; 51; 54; 55; 56; 68; 72; 77; 78; 79; 85; 86; 87; 89; 90 mezzi di sussistenza; 7; 29; 66 ministri di culto; 72 minorenni; 2; 18; 83 minori affidati; 69 mobilità (programmi di); 17; 80 motivi di forza maggiore; 95 motivi familiari; 10; 13; 16; 17; 30; 38; 43; 44; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 75; 78; 79; 89; 93; 94 NATO; 66 operatore economico-commerciale (condizione di); 48 operatori turistici; 20; 26; 40 ordini di servizio; 2; 23 outsourcing; 24 passaporto diplomatico; 11; 18; 35; 43; 52; 53; 84 99 password; 25; 26 periodo di validità (del visto); 53; 84; 87 permesso di soggiorno; 10; 11; 12; 18; 43; 46; 69; 74; 75; 76; 78; 79; 89 poligamia; 70 prenotazione aerea; 83; 85 Procura della Repubblica; 96 professioni sanitarie; 58; 63; 77 professioni vigilate; 57; 58 professori universitari; 61 profili d’utenza VIS; 25 Programma di scambio e di mobilità; 80 programmi di intervento umanitario; 51 programmi umanitari; 50; 51 proroga di un visto; 95 protezione sussidiaria; 17; 71 quote; 57; 59; 60; 61; 62; 63; 77; 81 registri; 37; 57; 70 Reingresso; 3 revoca del visto; 10; 92; 95; 98 ricorso contro un diniego di visto; 31; 57; 60; 70; 71; 72; 90; 92; 94; 95 rifugiato; 17; 71 rischio migratorio; 16; 26; 41; 42; 45; 49; 80; 81; 83; 95 risk manager; 27; 31 rotazione (del personale addetto ai visti); 27 sala d’attesa; 25; 29; 30; 31 scopo del viaggio; 41; 46; 80; 82; 88 SIS; 4; 6; 44; 45; 71; 84; 89; 93; 95; 98 sistema sanitario nazionale; 51; 79; 90 sito internet; 29; 65; 67 situazione socio-economica; 41; 58; 84; 85; 87; 89 sportivi (visto a); 35; 54; 60; 62; 63; 68 sportivi stranieri; 60; 63 stage di allenamento; 54; 55 startup (visto lavoro autonomo per); 59 Stati Schengen; 5; 14; 18; 20; 21; 41; 45; 84; 85 studio; 10; 13; 23; 30; 35; 36; 42; 58; 63; 68; 69; 73; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 92 SUI; 62; 63; 64; 65; 67; 68; 69; 70; 71; 76; 77; 91 TAR; 94 termini di prescrizione; 94 Tirocini formativi; 81 tirocinio formativo; 78; 81 titolo di viaggio; 16; 17; 48; 50; 54; 55; 72; 78; 83; 85; 87 traduttori e interpreti; 61 Tribunale ordinario; 72; 90; 94 turismo; 13; 16; 19; 26; 44; 48; 49; 51; 53; 54; 55; 56; 67; 68; 72; 73; 87; 88 Vaticano; 11; 12; 65; 73; 76 vignette; 3; 6; 24; 25; 27; 33; 34; 37 VIS; 2; 6; 7; 15; 20; 23; 25; 33; 34; 35; 37; 42; 44; 45; 51; 53; 61; 62; 63; 69; 77; 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3; 6; 12; 15; 18; 44; 45; 84; 98 100
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