Legge Provinciale 6_93 aggiornata al 09 luglio 2014

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
NORME SULLA ESPROPRIAZIONE
PER PUBBLICA UTILITÀ
Documentazione normativa
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
NORME SULLA ESPROPRIAZIONE
PER PUBBLICA UTILITÀ
- Testo della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6
coordinato con le modificazioni successive -
Regolamento concernente la determinazione dell'indennità espropriativa
delle aree edificabili
Delibere di attuazione
Aggiornato al 09 luglio 2014
a cura del Servizio Gestioni patrimoniali e Logistica
TESTI COORDINATI
Testo della L.P. 19 febbraio 1993, n. 6, concernente "Norme sulla espropriazione per pubblica
utilità", coordinato con le modificazioni ad essa apportate, da ultimo, dall’art. 13 della L.P. 3 aprile
2009, n. 4 e dal d.p.p. 26 ottobre 2009, n. 24-26/leg. per il regolamento di attuazione.
INDICE
TITOLO I: ESPROPRIAZIONI .......................................................................... pag.
5
CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI................................................................ pag.
Articolo 1
- Ambito di applicazione ...........................................................pag.
Articolo 2
- Accesso alla proprietà privata ...............................................pag.
Articolo 3
- Commissione provinciale per le espropriazioni .....................pag.
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6
CAPO II: PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO.............................................. pag.
Articolo 4
- Inizio della procedura espropriativa......................................pag.
Articolo 5
- Utilizzazione agricola delle aree............................................pag.
Articolo 6
- Autorizzazione alle espropriazioni e pubblica utilità.............pag.
Articolo 7
- Pagamento dell'indennità .......................................................pag.
Articolo 8
- Decreto di espropriazione ......................................................pag.
Articolo 9
- Rideterminazione dell’indennità e opposizione alla stima.....pag.
Articolo 10
- Procedura abbreviata.............................................................pag.
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CAPO III: INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE .............................................. pag.
Articolo 11
- Criteri di determinazione........................................................pag.
Articolo 12
- Definizioni ..............................................................................pag.
Articolo 13
- Indennità per le aree non edificabili ......................................pag.
Articolo 14
- Indennità per le aree edificabili .............................................pag.
Articolo 15
- Indennità per le aree edificate................................................pag.
Articolo 15 bis - Espropriazioni parziali...........................................................pag.
Articolo 16
- Indennità di asservimento.......................................................pag.
Articolo 17
- Omissis....................................................................................pag.
Articolo 18
- Omissis....................................................................................pag.
Articolo 19
- Omissis....................................................................................pag.
Articolo 20
- Maggiorazioni ed indennità aggiuntive..................................pag.
Articolo 20 bis - Indennità per attività commerciali..................................... pag.
Articolo 21
- Rimborsi..................................................................................pag.
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TITOLO II: RETROCESSIONI .......................................................................... pag.
Articolo 22
- Retrocessione parziale............................................................pag.
Articolo 23
- Procedura ...............................................................................pag.
Articolo 24
- Esclusioni................................................................................pag.
Articolo 25
- Retrocessione totale................................................................pag.
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TITOLO III: OCCUPAZIONI ............................................................................. pag.
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CAPO I: OCCUPAZIONE TEMPORANEA ..................................................... pag.
Articolo 26
- Interventi consentiti ................................................................pag.
Articolo 27
- Procedura ...............................................................................pag.
Articolo 28
- Decreto di occupazione temporanea ......................................pag.
17
17
17
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CAPO II: OCCUPAZIONE D'URGENZA ........................................................ pag.
Articolo 29
- Occupazione anticipata ..........................................................pag.
Articolo 29 bis - Occupazione a seguito di aggiudicazione dei lavori.......... pag.
Articolo 30
- Occupazione per forza maggiore e urgenza...........................pag.
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18
19
TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE...... pag.
19
Articolo 31
Articolo 31 bis
Articolo 32
19
20
Articolo 33
Articolo 33 bis
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
33 ter
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35
35 bis
Articolo 36
Articolo 37
NOTE
- Regolazione tavolare di vecchie pendenze .............................pag.
- Procedure espropriative decadute..........................................pag.
- Retrocessione di edifici espropriati ai sensi della legge
regionale 17 maggio 1956, n. 7 ..............................................pag.
- Commissione tecnica ..............................................................pag.
- Anticipazione dell’indennità di cui all’articolo 46 della
legge 25 giugno 1865, n. 2359 ...............................................pag.
- Indennizzo per il rilascio dell’immobile............................. pag.
- Abrogazioni ............................................................................pag.
- Disposizione transitoria .........................................................pag.
- Definizione delle procedure espropriative di cui alla
legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 ............................pag.
- Omissis....................................................................................pag.
- Omissis....................................................................................pag.
................................................................................................pag.
Regolamento concernente la determinazione dell'indennità espropriativa delle
aree edificabili (articolo 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 Norme sulla espropriazione per pubblica utilità)
pag.
Delibera n. 4695 del 13-04-1993 - L.P. 19 febbraio 1993, n. 6, art. 4. Ulteriore
documentazione da depositare per promuovere procedure di esproprio.
Delibera n. 923 del 11-04-2008 - Criteri determinati dalla Giunta provinciale
per la quantificazione dell'indennità per l'attività commerciale prevista
dall'articolo 20bis, comma 2, della L.P. 19 febbraio 1993, n. 6, in caso di
procedura espropriativa.
Delibera n. 1444 del 11-06-2001 - Criteri per l'individuazione delle opere in
relazione alle quali è applicabile l'occupazione a seguito di aggiudicazione
dei lavori ai sensi dell'articolo 29 bis della L.P. 19 febbraio 1993, n. 6 e s.m..
Delibera n. 3102 del 06-12-2002 - Criteri per la determinazione
dell'indennizzo per il rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 33 ter della Legge
Provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 e ss.mm.
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LEGGE PROVINCIALE 19 febbraio 1993, n. 6
Norme sulla espropriazione per pubblica utilità (1)
(b.u. 2 marzo 1993, n. 10)
TITOLO I
ESPROPRIAZIONI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla espropriazione della proprietà
di immobili o di altri diritti relativi ad immobili e alla costituzione coattiva di servitù,
occorrenti alla realizzazione di opere od interventi di pubblica utilità da parte della
Provincia, degli enti pubblici funzionali della Provincia, dei comuni, dei consorzi tra
comuni, dei comprensori, delle loro aziende e di ogni altro soggetto legittimato ad adire
la procedura espropriativa nelle materie nelle quali la Provincia esplica la propria
competenza legislativa od amministrativa.
2. Qualora l'espropriazione abbia per oggetto diritti reali diversi dalla proprietà i
riferimenti ai proprietari contenuti nella presente legge si intendono effettuati ai titolari
dei predetti diritti reali.
Art. 2
Accesso alla proprietà privata
1. I tecnici incaricati della redazione di progetti di opere o di interventi di interesse
pubblico e di indagini tecniche relative all'applicazione di leggi provinciali possono
entrare nelle proprietà private e procedere alle misurazioni, ai sondaggi ed alle altre
operazioni planimetriche dipendenti dall'incarico ricevuto, purché siano muniti di
autorizzazione nominativa e fatto salvo il diritto al risarcimento di qualsiasi danno
arrecato.
2. L'autorizzazione all'accesso è rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale.
Tuttavia, ove l'accesso debba essere effettuato per la realizzazione di un'opera comunale
ricadente nel territorio dello stesso comune, l'autorizzazione è rilasciata dal sindaco.
3. L'autorizzazione deve contenere i termini entro cui possono essere eseguite le
operazioni. A spese di chi richiede l'accesso, il provvedimento è notificato o comunicato
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al proprietario e, se conosciuto,
all'attuale possessore almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni.
4. I proprietari possono assistere alle operazioni o farsi rappresentare da persone di
fiducia.
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Art. 3
Commissione provinciale per le espropriazioni
1. E' istituita la commissione provinciale per le espropriazioni (CPE) composta da:
a) cinque dipendenti della Provincia esperti nelle materie tecniche, amministrative e
contabili;
b) un rappresentante per ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali agricole più
rappresentative nell'ambito provinciale, da esse designato;
c) quattro esperti di estimo urbano, designati dal comitato interprofessionale degli ordini
e dei collegi degli ingegneri, architetti, geometri, periti industriali e agronomi della
provincia di Trento, uno dei quali su proposta dell'associazione della proprietà edilizia;
d) un esperto in materie economiche, limitatamente alla trattazione dell'indennità per
attività commerciali di cui all'articolo 20 bis.
2. La CPE è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura; con il
medesimo provvedimento la Giunta provinciale nomina il presidente della CPE
scegliendolo tra i membri di cui al comma 1, lettera a). I componenti della CPE possono
essere riconfermati.
3. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, lettere a) e b), è nominato un
supplente che interviene alle riunioni in caso di assenza o impedimento del titolare.
4. Le riunioni della CPE sono valide con la presenza della maggioranza dei
componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità
prevale il voto di chi presiede.
5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente del servizio
espropriazioni.
6. Ai componenti della CPE sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa
provinciale in materia (2).
CAPO II
PROCEDIMENTO ESPOROPRIATIVO
Art. 4
Inizio della procedura espropriativa
1. La domanda diretta a promuovere il procedimento espropriativo è depositata nella
segreteria del comune nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare
corredata dal progetto esecutivo dell'opera o dal progetto definitivo dell'opera approvata
ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del provvedimento legislativo recante "Norme in
materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti",
ovvero dal piano urbanistico attuativo relativo all'intervento da realizzare, dal
provvedimento contenente l'assunzione dell'impegno della spesa presunta per
l'espropriazione e dal piano finanziario per l'esecuzione dell'opera. L'ulteriore
documentazione necessaria da allegare alla domanda è determinata dalla Giunta
provinciale (3).
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2. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il sindaco dà notizia dell'avvenuto
deposito al pubblico mediante avviso da affiggere nell'albo comunale e da comunicare ai
proprietari e, se conosciuti, agli eventuali possessori mediante notificazione nelle forme
di cui all'articolo 6, comma 5.
3. Entro il termine di quindici giorni dalla data della notifica, gli interessati possono
presentare osservazioni depositandole nella segreteria del comune. Entro lo stesso
termine i proprietari possono altresì chiedere che siano comprese tra i beni da espropriare
o da asservire le frazioni residue degli edifici o terreni qualora le medesime siano ridotte
in modo da non poter più avere per il proprietario un'utile destinazione o siano necessari
lavori considerevoli per conservarle od usarle in modo profittevole. Il sindaco, entro
successivi quindici giorni, trasmette tutti gli atti, con le eventuali
deduzioni+dell'espropriante e con le eventuali osservazioni del comune, al servizio
provinciale per le espropriazioni.
4. Ove dagli atti di notificazione risulti il decesso, l'assenza, la morte presunta o
l'irreperibilità del proprietario iscritto nel libro fondiario, la notificazione degli ulteriori
atti della procedura espropriativa è sostituita da avviso da affiggersi per venti giorni
consecutivi nell'albo del comune nel cui territorio è sita la realità da espropriare.
Art. 5
Utilizzazione agricola delle aree
1. Qualora vi siano osservazioni attinenti la localizzazione dell'opera o dell'intervento
da realizzare in riferimento alla utilizzazione agricola in atto delle aree, entro venti giorni
dal ricevimento, il Presidente della Giunta provinciale o suo delegato può invitare il
soggetto cui compete l'individuazione delle aree da espropriare a riconsiderare, nel
quadro degli strumenti urbanistici in vigore, la propria scelta. Qualora la scelta sia
confermata, il Presidente provvede a' sensi dell'articolo 6.
Art. 6
Autorizzazione alle espropriazioni e pubblica utilità
1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 4, comma 3, ovvero la conferma di cui all'articolo
5, comma 1, il Presidente della Giunta provinciale, accertata la regolarità della procedura
e la sussistenza dei presupposti di legge, autorizza l'esecuzione delle espropriazioni. Con
lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati e sulle deduzioni
del promotore dell'espropriazione previo parere, se le osservazioni sono di carattere
tecnico, del servizio provinciale competente, da esprimere entro il termine di trenta giorni
dalla ricezione della richiesta.
2. Se la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere e degli
interventi discende da norma di legge, ne è fatta espressa menzione nel decreto di cui al
comma 1. In caso contrario, ove motivatamente richiesto, il Presidente della Giunta
provinciale con Io stesso decreto dichiara la pubblica utilità e, qualora necessario,
l'urgenza e l'indifferibilità delle opere e degli interventi.
3. Il decreto stabilisce i termini entro i quali devono essere iniziati e compiuti le
espropriazioni ed i lavori. Detti termini possono essere prorogati per casi di forza
maggiore.
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4. Con il decreto di cui al comma 1 il Presidente della Giunta provinciale indica la
misura delle indennità, determinate dal servizio espropriazioni a norma del capo III, da
corrispondere agli aventi diritto dal promotore delle espropriazioni.
5. Il decreto reca menzione delle modalità di pagamento delle indennità ed è notificato
ai proprietari e al promotore dell'espropriazione, nelle forme previste per la notificazione
degli atti processuali civili ovvero a mezzo del messo comunale.
6. Qualora l'immobile da espropriare sia gravato da ipoteca o da usufrutto, il decreto
viene notificato anche ai titolari dei predetti diritti reali.
7. Nel termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di cui al comma 1 i proprietari
possono convenire con il promotore dell'espropriazione la cessione volontaria degli
immobili per un prezzo pari all'indennità aumentata della maggiorazione di cui al comma
1 dell'articolo 20. La cessione volontaria ha efficacia sostitutiva del decreto di
espropriazione. La registrazione e l'intavolazione sono eseguite a cura e a spese del
promotore dell'espropriazione nei modi e termini di legge.
Art. 7
Pagamento dell'indennità
1. L'indennità di espropriazione è corrisposta a seguito della notificazione del decreto
di cui all'articolo 6. A tal fine i proprietari devono produrre una dichiarazione resa a' sensi
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 attestante la proprietà e la piena
disponibilità e libertà dell'immobile oggetto di espropriazione o di asservimento nonché
una dichiarazione, con firma autenticata, contenente l'obbligo di non effettuare sullo
stesso bene alcun atto di disposizione o di costituzione di diritti a favore di terzi.
2. Qualora l'immobile sia gravato da ipoteca o da usufrutto, per ottenere il pagamento
dell'indennità i proprietari allegano una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
la proprietà, la dichiarazione con l'obbligo di cui al comma 1 nonché, in caso di ipoteca,
l'autorizzazione dell'ipotecante alla riscossione delle somme.
3. Il promotore dell'espropriazione provvede al pagamento dell'indennità di
espropriazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione prodotta a'
sensi dei commi 1 o 2, anche in pendenza di rideterminazione dell'indennità o di
opposizione alla stima ai sensi dell'articolo 9. Quando le espropriazioni sono promosse da
soggetti diversi dagli enti pubblici o quando l'ente promotore si avvale di altri soggetti ai
sensi del comma 4 bis, le indennità non pagate devono essere depositate presso un istituto
di credito.
4. Qualora il promotore dell'espropriazione sia la Provincia, al pagamento delle
indennità e relative maggiorazioni può provvedere un funzionario delegato individuato
dalla Giunta provinciale tra il personale assegnato al servizio espropriazioni, in base
all'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato da ultimo
con l'articolo 3 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.
4 bis. La Provincia può pagare le indennità di espropriazione e le relative
maggiorazioni anche tramite le proprie società partecipate, elencate nell'allegato A della
legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del
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Trentino), nell'ambito dei rapporti convenzionali con queste società. La stessa facoltà
spetta agli enti locali, con riferimento alle proprie società controllate.
5. La mancata presentazione della documentazione di cui ai commi 1 o 2 non sospende
la procedura espropriativa e comunque nessun interesse viene calcolato sull'indennità da
corrispondere.
6. Esistendo vincoli reali sui beni od opposizioni al pagamento delle indennità e non
essendosi le parti accordate sul modo di distribuirle, il pagamento si effettua in base alla
pronuncia dell'autorità giudiziaria competente adita ad istanza della parte più diligente
(4).
Art. 8
Decreto di espropriazione
1. Il Presidente della Giunta provinciale, qualora il promotore dell'espropriazione sia un
ente pubblico, ad esclusione dei casi di pagamento a mezzo delle società partecipate
previste dall'articolo 7, comma 4 bis, pronuncia l'espropriazione o la costituzione di
servitù decorsi sessanta giorni dalla notificazione del decreto di cui all'articolo 6 ovvero,
nel caso in cui venga chiesta la rideterminazione dell'indennità ai sensi dell'articolo 9,
successivamente all'eventuale integrazione dell'impegno di spesa di cui al medesimo
articolo 9, comma 5, sulla base, ove necessario, del tipo di frazionamento. Negli altri casi
il Presidente della Giunta provinciale pronuncia l'espropriazione o la costituzione di
servitù dopo aver accertato l'avvenuto pagamento dell'indennità, eventualmente
rideterminata ai sensi dell'articolo 9, o il deposito della medesima o la costituzione in
mora del creditore, sulla base, ove necessario, del tipo di frazionamento (5).
2. Il decreto è notificato ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 5 nelle forme ivi
previste.
3. Pronunciata la costituzione coattiva di servitù o l'espropriazione, che comporta di
diritto l'estinzione degli altri diritti reali eventualmente esistenti sul bene ed intavolato il
relativo provvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti
valere esclusivamente sull'indennità.
Art. 9
Rideterminazione dell'indennità e opposizione alla stima
1. Entro trenta giorni dalla notificazione del decreto di cui all'articolo 6, il promotore
dell'espropriazione ed i soggetti interessati al pagamento dell'indennità possono chiedere
la rideterminazione dell'indennità alla CPE mediante ricorso da notificare, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, al Presidente della Giunta provinciale.
2. Entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso la CPE ridetermina la misura
dell'indennità a norma del capo III.
3. Il servizio espropriazioni notifica al ricorrente e agli altri interessati, nelle forme
previste per la notificazione degli atti processuali civili ovvero a mezzo del messo
comunale, le determinazioni effettuate dalla CPE.
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4. Gli interessati possono proporre all'autorità giudiziaria competente opposizione alla
stima risultante dal decreto di cui all'articolo 6 o dalla rideterminazione dell'indennità di
cui al presente articolo, ai sensi della normativa statale. In caso di opposizione alla stima
risultante dal decreto di cui all'articolo 6 è tuttavia preclusa la proponibilità della richiesta
di rideterminazione dell'indennità ai sensi del comma 1.
5. Entro novanta giorni dalla notifica di cui al comma 3, l'ente promotore integra
l'impegno di spesa per le espropriazioni nella misura necessaria a seguito della
rideterminazione dell'indennità (6).
Art. 10
Procedura abbreviata
1. Ove sia approvato un progetto esecutivo di un'opera pubblica o un intervento
conforme agli strumenti urbanistici in vigore e dichiarato per legge di pubblica utilità, gli
enti pubblici competenti all'esecuzione dei lavori possono chiedere al servizio
espropriazioni la determinazione, a' sensi della presente legge, dell'indennità di
espropriazione o di costituzione coattiva di servitù spettante agli aventi diritto.
2. Il Presidente della Giunta provinciale pronuncia l'espropriazione o la costituzione
coattiva di servitù previo accertamento dell'avvenuto pagamento e su richiesta del
promotore dell'espropriazione, dei proprietari e degli altri aventi diritto, che dichiarano
l'intervenuta accettazione delle indennità determinate in loro favore ai sensi del comma 1.
Tale richiesta è corredata, in quanto necessario, dagli atti di cui all'articolo 7, commi 1 e
2.
2 bis. Il decreto di espropriazione deve fare espressa menzione della norma di legge da
cui discende la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere e
degli interventi nonché riportare i termini entro i quali devono essere iniziati e compiuti i
lavori, prorogabili ai sensi dell'articolo 6, comma 3 (7).
Capo III
INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE
Art. 11
Criteri di determinazione
1. L'indennità di espropriazione è determinata in ragione di parametri diversificati a
seconda che l'espropriazione interessi aree edificabili, aree non edificabili, aree
edificate.
2. La distinzione fra aree non edificabili, edificabili ed edificate di cui alla presente
legge vale esclusivamente ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione
ed è ininfluente sulla disciplina legislativa ed amministrativa degli interventi sul
territorio.
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Art. 12
Definizioni
1. Sono considerare aree non edificabili:
a) quelle vincolate dai piani urbanistici in vigore al mantenimento in via principale
della destinazione agricola, silvo-pastorale e improduttiva;
b) quelle soggette a particolari vincoli connessi alla sicurezza idrogeologica del
territorio ed alla tutela dei beni storico-artistici, archeologici e paesaggisticoambientali;
c) quelle di rispetto cimiteriale;
d) la viabilità nonché le aree destinate agli impianti di risalita e alle piste da sci,
insistenti sulle aree sopra definite;
e) omissis
2. Sono considerate aree edificabili quelle aventi una destinazione urbanistica diversa
da quella indicata dal comma 1, lettere a) e d), nonché quelle diverse dalle aree soggette
ai vincoli indicati dal comma 1, lettere b) e c).
3. Sono considerate aree edificate quelle sulle quali insistono costruzioni e le loro
strette pertinenze (8).
Art. 13
Indennità per le aree non edificabili
omissis (9)
Art. 14
Indennità per le aree edificabili
1. Per le aree edificabili l'indennità di espropriazione è determinata in misura pari al
valore venale del bene quantificato dalla struttura provinciale competente in materia di
espropriazioni. Il predetto valore è ridotto di un importo pari all'indennità
eventualmente corrisposta ai sensi del comma 3 dell'articolo 20.
2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 25 per cento quando l'espropriazione è
finalizzata alla realizzazione di opere o interventi di riforma economico-sociale
individuati dal regolamento di cui al comma 4. Rientrano comunque tra tali opere e
interventi quelli disposti in attuazione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15,
concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni
della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali
in materia di edilizia abitativa)", e del piano provinciale della mobilità, nonché le
attrezzature di livello provinciale e le altre infrastrutture e opere di riforma economica
previste dal piano urbanistico provinciale e individuate dal predetto regolamento.
3. Per le aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale il valore di
mercato è determinato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni, del loro
inserimento nel tessuto urbanistico, della destinazione urbanistica dei terreni circostanti.
4. Il regolamento di attuazione di questo articolo è approvato previo parere della
competente commissione permanente del Consiglio provinciale, reso entro trenta giorni
dalla richiesta, e disciplina in particolare:
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a) i criteri e le modalità, anche organizzative, per la quantificazione del valore venale
delle aree edificabili;
b) le disposizioni transitorie eventualmente necessarie.
4 bis. Anche ai fini del calcolo dell'indennità secondo quanto previsto dall'articolo 15,
nell'ambito dei criteri di cui al comma 4, lettera a), il regolamento definisce specifiche
modalità di calcolo per la determinazione del valore venale delle aree a ridotta
potenzialità edificatoria, quali la stretta pertinenza e le aree su cui sorgono costruzioni.
Il regolamento può inoltre prevedere forme di indennizzo legate alla diminuzione del
valore dell'area non espropriata per effetto dell'espropriazione (10).
Art. 15
Indennità per le aree edificate
1. Per le aree edificate l'indennità di espropriazione è determinata dalla somma
dell'indennità di espropriazione dell'area, valutata come edificabile secondo i criteri di
cui all'articolo 14, e del valore delle costruzioni interessate dall'espropriazione.
2. Per le costruzioni che alla data della notifica di cui all'articolo 4, comma 2, siano
realizzate senza concessione edilizia o in totale difformità dalla stessa, l'indennità di
espropriazione è corrisposta tenendo conto solo del valore dell'area eventualmente
eccedente quella soggetta ad acquisizione gratuita ai sensi degli articoli 121, comma 8 e
122, commi 3 e 4, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.
3. Per le costruzioni che risultino realizzate anteriormente al 30 gennaio 1977 in
assenza della licenza edilizia o in totale difformità dalla stessa, l'indennità di
espropriazione è corrisposta tenendo conto del solo valore dell'area. L'indennità di
espropriazione è altresì corrisposta tenendo conto del solo valore dell'area qualora alla
data della notificazione di cui all'articolo 4, comma 2, le costruzioni risultino realizzate
in base a licenza o concessione edilizia annullata.
4. Nel caso in cui sia stata presentata istanza di sanatoria ai sensi dell'articolo 31 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e della legge provinciale 2
settembre 1985, n. 16, l'indennità relativa alle costruzioni è determinata a seguito del
rilascio del relativo titolo in sanatoria (11).
Art. 15 bis
Espropriazioni parziali
1. Nel caso di espropriazioni parziali l'indennità è commisurata alla differenza tra il
valore dell'immobile prima dell'espropriazione e il valore della parte residua
dell'immobile medesimo, stabiliti ai sensi del presente capo (12).
Art. 16
Indennità di asservimento
1. Per il danno derivante dalla costituzione o estinzione coattiva di una servitù spetta
al proprietario una indennità proporzionale all'indennità di esproprio relativa alla
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superficie da asservire o asservita e alla perdita di valore che le realità subiscono o
hanno subito.
2. Per il danno derivante dall'imposizione della servitù di elettrodotto, per l'area su cui
si proiettano i conduttori e insiste la relativa fascia di rispetto viene corrisposto un terzo
dell'indennità di espropriazione della parte strettamente necessaria al transito per il
servizio delle condutture, e per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle
condutture o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da
un'adeguata zona di rispetto, è corrisposta l'indennità piena di espropriazione.
3. Non spetta alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate o
trasferite senza danno o senza grave incomodo del fondo dominante o servente. Sono
comunque rimborsate le spese necessarie per l'esecuzione delle opere occorrenti per la
conservazione o per la traslazione della servitù, salva la facoltà del promotore
dell'espropriazione di eseguirle direttamente.
Art. 17 - Art. 19
omissis (13)
Art. 20
Maggiorazioni ed indennità aggiuntive
1. Qualora i proprietari delle aree non edificabili non chiedano la rideterminazione
dell'indennità e non propongano l'opposizione alla stima ai sensi dell'articolo 9,
l'indennità di espropriazione e di asservimento è maggiorata del 30 per cento. Analoga
maggiorazione spetta nei casi di espropriazione eseguita tramite la procedura
abbreviata.
1 bis. Nei casi di espropriazione di aree edificabili, edificate e non edificabili eseguita
tramite la procedura abbreviata, qualora sia intervenuta l'aggiudicazione di lavori
pubblici ai sensi della normativa applicabile in materia e sussista il consenso degli
aventi diritto all'occupazione delle aree da espropriare ai fini dell'immediato inizio dei
lavori, è dovuta, altresì, una maggiorazione del 10 per cento dell'indennità della sola
area.
2. Se l'area da espropriare, classificata non edificabile, è coltivata o adibita ad attività
agricola dal proprietario o dall'usufruttuario, è corrisposta ad essi, oltre all'indennità di
espropriazione, un'indennità aggiuntiva pari all'importo del valore agricolo medio
determinato ai sensi dell'articolo 13, a condizione che il proprietario o l'usufruttuario
risulti iscritto da almeno un anno al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura), nella sezione speciale come imprenditore agricolo o
coltivatore diretto, o, se esonerato da tale iscrizione ai sensi dell'articolo 2, comma 3,
della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di
commercio), risulti comunque in possesso, da almeno un anno, di una partita IVA
relativa all'attività agricola esercitata. Per le aree edificate la maggiorazione è calcolata
sul valore agricolo medio attribuito all'orto.
3. L'indennità aggiuntiva prevista dal comma 2 spetta al fittavolo o al mezzadro a
condizione che essi coltivino o adibiscano ad attività agricola l'area da espropriare e
risultino iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge n. 580 del 1993,
- 13 -
nella sezione speciale come imprenditori agricoli o coltivatori diretti, da almeno un
anno, o, se esonerati da tale iscrizione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n.
77 del 1997, risultino comunque in possesso, da almeno un anno, di una partita IVA
relativa all'attività agricola esercitata. L'indennità spetta anche al titolare d'impresa
agricola o alla società agricola che, alle stesse condizioni, coltivi o adibisca ad attività
agricola i fondi di proprietà dei familiari conviventi o dei soci. L'indennità prevista da
questo comma è corrisposta anche nel caso di espropriazione di area classificata
edificabile o edificata; per quest'ultima la maggiorazione è calcolata sul valore agricolo
medio attribuito all'orto.
4. I requisiti previsti dai commi 2 e 3 devono sussistere sia alla data del deposito di
cui all'articolo 4 che alla data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità. La
documentazione comprovante la presenza dei requisiti deve essere recapitata al
promotore dell'espropriazione entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
notificazione al proprietario dei fondi del decreto di espropriazione disciplinato
dall'articolo 8.
5. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 4 si
provvede al pagamento dell'indennità aggiuntiva ovvero all'assunzione dell'impegno di
spesa, che è liquidata entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento
(14).
Art. 20 bis
Indennità per attività commerciali
1. Ove l'espropriazione riguardi immobili adibiti da almeno un anno a un pubblico
esercizio o a un'attività commerciale al dettaglio, il titolare dell'impresa iscritta nel
registro delle imprese può richiedere:
a) qualora proprietario dell'immobile, la corresponsione di un'indennità aggiuntiva pari
a diciotto volte il canone di locazione dell'immobile oggetto di espropriazione,
convenzionalmente calcolato sulla base dei valori medi riscontrabili sul mercato in
relazione alla zona in cui esso ricade e al tipo di attività esercitata;
b) qualora conduttore sulla base di un contratto di locazione di durata non inferiore a sei
anni, regolarmente registrato, un'indennità pari a 1,5 mensilità dell'ultimo canone
corrisposto, per ogni anno o frazione di anno di locazione prima della data di cui
all'articolo 4, fino ad un massimo di diciotto mensilità.
2. Ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, qualora i beni siano espropriati solo
parzialmente, l'indennità è proporzionalmente determinata sulla scorta di una perizia
tecnica asseverata a tal fine prodotta dall'interessato e sulla base dei criteri determinati
dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. In nessun caso l'indennità può
essere superiore a quella che spetterebbe ai sensi del comma 1.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono sussistere alla data della pubblicazione di
cui all'articolo 4. La documentazione che li comprova è trasmessa al promotore
dell'espropriazione entro il termine di decadenza di novanta giorni dalla notificazione al
proprietario del provvedimento di esproprio definitivo.
4. Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3 è
disposto il pagamento dell'indennità aggiuntiva o l'assunzione dell'impegno di spesa,
che è liquidata entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento.
- 14 -
5. Queste disposizioni si applicano anche ai procedimenti per i quali, alla data di
entrata in vigore del presente articolo, sia pendente opposizione alla stima ai sensi della
normativa statale, non ancora definita con sentenza passata in giudicato (15).
Art. 21
Rimborsi
1. Ai soggetti espropriati, su presentazione di idonea documentazione, oltre
all'indennità di esproprio spetta una somma pari a quella pagata dagli stessi per
qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente
all'espropriazione.
TITOLO II
RETROCESSIONI
Art. 22
Retrocessione parziale
1. Dopo l'esecuzione di un'opera o intervento di pubblica utilità, se un fondo a tale
fine espropriato non abbia avuto in tutto o in parte la destinazione prevista, gli
espropriati o gli aventi causa da essi, che abbiano la proprietà dei beni da cui fu
distaccato il fondo espropriato, hanno diritto di ottenere la retrocessione entro dieci anni
dal termine fissato per la fine dei lavori.
2. Il prezzo di retrocessione di tali fondi è determinato in base agli stessi criteri
adottati per la valutazione fatta in precedenza durante la procedura di espropriazione,
tenuto conto dello stato dei fondi al momento della retrocessione. Ove più favorevole ai
soggetti interessati, il prezzo di retrocessione è determinato in misura pari all'indennità
corrisposta per l'espropriazione, comprensiva degli eventuali interessi maturati alla data
del pagamento dell'indennità medesima, rivalutata secondo l'indice nazionale dei prezzi
al consumo accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con riguardo al
periodo compreso tra la data del pagamento dell'indennità di espropriazione e la data di
determinazione del prezzo di retrocessione. Dal prezzo di retrocessione sono comunque
detratte, sulla base di idonea documentazione, le somme pagate a titolo di imposta in
relazione all'indennità percepita. Le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla
retrocessione sono a carico dell'ente espropriante salvo che sia diversamente disposto
da specifiche norme di legge (16).
Art. 23
Procedura
1. Il soggetto che ha promosso l'espropriazione indica, con avviso da comunicarsi ai
precedenti proprietari e da pubblicarsi all'albo del comune territorialmente competente
per la durata di sessanta giorni, i beni che, non dovendo più servire all'esecuzione
dell'opera o dell'intervento di pubblica utilità, possono essere rivenduti.
2. Entro i tre mesi successivi alla pubblicazione, i precedenti proprietari o gli aventi
causa da essi, se intendono riacquistare la proprietà dei terreni di cui al comma 1, fanno
- 15 -
espressa dichiarazione da notificare all'espropriante ed al Presidente della Giunta
provinciale. Nei trenta giorni successivi alla determinazione del prezzo devono
provvedere al pagamento sotto pena di decadenza.
3. Ove l'avviso di cui al comma 1 non venga pubblicato, i proprietari o gli aventi
causa da essi possono chiedere al Presidente della Giunta provinciale di dichiarare con
proprio decreto che i beni non servono più all'opera o all'intervento di pubblica utilità.
Art. 24
Esclusioni
1. Le disposizioni degli articoli 22 e 23 non sono applicabili alle frazioni dei fondi
che sono state acquistate dall'espropriante su richiesta del proprietario a' sensi
dell'articolo 4, comma 3, e che rimangono disponibili dopo l'esecuzione dei lavori.
Art. 25
Retrocessione totale
1. Compiuta l'espropriazione, se l'opera o l'intervento di pubblica utilità non siano
stati eseguiti o siano trascorsi i termini all'uopo concessi o prorogati, gli espropriati
possono domandare all'autorità giudiziaria competente la pronuncia di decadenza della
dichiarazione di pubblica utilità e la restituzione dei beni espropriati verso pagamento
del prezzo determinato a' sensi dell'articolo 22, comma 2.
2. Negli stessi casi sono sempre applicabili le disposizioni degli articoli 22 e 23.
- 16 -
TITOLO III
OCCUPAZIONI
Capo I
OCCUPAZIONE TEMPORANEA
Art. 26
Interventi consentiti
1. Le aree necessarie all'esecuzione di un'opera o di un intervento dichiarati di
pubblica utilità possono essere occupate temporaneamente per stabilire cantieri, per
deposito di materiale, per praticarvi passaggi provvisori e per altri usi necessari.
2. All'incaricato dell'esecuzione dell'opera o dell'intervento di pubblica utilità non è
consentito, durante l'occupazione temporanea, di avvalersi del terreno per usi non
indicati nel decreto di autorizzazione.
Art. 27
Procedura
1. Chi abbia interesse all'occupazione presenta domanda al Presidente della Giunta
provinciale con l'indicazione della durata dell'occupazione dei fondi, delle modalità di
utilizzo, nonché della facoltà di cui al comma 2.
2. La domanda è corredata della prova della sua notificazione ai proprietari interessati
i quali, entro il termine di venti giorni, hanno facoltà di presentare le loro osservazioni
al Presidente della Giunta provinciale.
Art. 28
Decreto di occupazione temporanea
1. Trascorso il termine per la presentazione delle osservazioni il Presidente della
Giunta provinciale, se ritiene fondata la domanda, autorizza con proprio decreto
l'occupazione fissandone la durata, le modalità, le eventuali limitazioni, nonché la
relativa indennità.
2. L'indennità, determinata dal servizio espropriazioni, è dovuta per ogni anno nella
misura del 12 per cento dell'indennità di espropriazione calcolata a norma del capo III
del titolo I e, per un mese o frazione di mese, nella misura di un dodicesimo
dell'importo annuo, a decorrere dalla data di emissione del decreto. Alla fine
dell'occupazione sono altresì quantificati eventuali danni derivati dalla medesima.
3. Il decreto è notificato al richiedente l'occupazione temporanea e ai proprietari
interessati nelle forme di cui all'articolo 6, comma 5.
4. L'indennità fissata con il decreto di occupazione temporanea è pagata dal
richiedente l'occupazione medesima a fine occupazione, ovvero semestralmente qualora
la stessa si protragga per più di sei mesi e per ogni semestre risulti dovuta una somma
superiore a lire 100.000 (17).
- 17 -
CAPO II
OCCUPAZIONI D’URGENZA
Art. 29
Occupazione anticipata
1. Esperiti gli adempimenti di cui agli articoli 4 e 6 ed autorizzate le espropriazioni,
su richiesta dei soggetti legittimati a promuovere il procedimento espropriativo il
Presidente della Giunta provinciale emette il decreto di occupazione anticipata delle
aree da espropriare per l'esecuzione di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili.
2. Il decreto perde efficacia ove l'occupazione non intervenga entro il termine di un
mese dalla data della sua emanazione. L'occupazione non può essere protratta oltre il
termine finale stabilito a' sensi dell'articolo 6, comma 3.
3. Per l'occupazione anticipata non è corrisposta alcuna indennità.
Art. 29 bis
Occupazione a seguito di aggiudicazione dei lavori
1. Esperiti gli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5, e purché sia intervenuta
l'aggiudicazione di lavori pubblici ai sensi della normativa applicabile in materia, su
richiesta dei soggetti legittimati a promuovere il procedimento espropriativo è emesso,
previo accertamento della regolarità della procedura e della sussistenza dei presupposti
di legge, il decreto che autorizza l'occupazione delle aree da espropriare occorrenti per
l'esecuzione dei lavori. Il decreto, menzionate espressamente le norme di legge da cui
discende la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere e degli interventi, si
pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati e sulle deduzioni dei promotori
presentate ai sensi dell'articolo 4, nonché sull'eventuale conferma di cui all'articolo 5,
comma 1. Il presente articolo si applica con riferimento alle tipologie di opere
individuate dalla Giunta provinciale in relazione alle caratteristiche delle stesse e alla
rilevanza dell'intervento da realizzare.
2. Ove sia data applicazione al presente articolo, il decreto di cui all'articolo 6 è
emanato esclusivamente ai fini dei commi 3 e seguenti del medesimo articolo; con il
medesimo decreto è autorizzata inoltre l'occupazione anticipata di cui all'articolo 29.
3. Per l'occupazione effettuata ai sensi del presente articolo unitamente all'indennità
di espropriazione determinata con il decreto assunto ai sensi dell'articolo 6, è dovuta per
ogni anno un'indennità del 12 per cento dell'indennità di espropriazione, da
corrispondere nella misura di un dodicesimo dell'importo annuo per ogni mese o
frazione di mese, a decorrere dalla data di emissione del decreto di cui al comma 1 e
fino all'emissione del decreto previsto dal medesimo articolo 6.
4. Il decreto di cui al comma 1 ha effetto per la durata di un anno dalla data della sua
emanazione, prorogabile di ulteriori sei mesi in caso di necessità e comunque non oltre
la data da cui è autorizzata l'occupazione anticipata con il decreto di cui all'articolo 6. Il
decreto di cui al comma 1 perde in ogni caso efficacia qualora l'occupazione non
intervenga entro il termine di un mese dalla data di emanazione (18)
- 18 -
Art. 30
Occupazione per forza maggiore e urgenza
1. Nei casi di forza maggiore o di assoluta necessità o urgenza, il Presidente della
Giunta provinciale, previa compilazione dello stato di consistenza dei fondi da
occupare, può ordinare, con decreto da notificare ai proprietari ed agli altri eventuali
aventi diritto, l'occupazione temporanea dei beni immobili che occorrono all'esecuzione
delle opere necessarie.
2. Con il decreto di cui al comma 1 o con successivo decreto, il Presidente della
Giunta provinciale stabilisce l'indennità da corrispondere ai proprietari ed agli altri
eventuali aventi diritto. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28,
commi 2, 3 e 4.
3. In caso di urgenza tale da non consentire l'intervento del Presidente della Giunta
provinciale, il sindaco può autorizzare l'occupazione temporanea dei beni indispensabili
per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 con l'obbligo di comunicare
immediatamente al Presidente della Giunta provinciale la concessa autorizzazione.
4. L'occupazione temporanea non può essere protratta oltre il termine di due anni
decorrenti dalla data di autorizzazione. Qualora occorra renderla definitiva si procede
secondo le norme della procedura espropriativa, restando sempre dovuta l'indennità per
l'occupazione temporanea.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 31
Regolazione tavolare di vecchie pendenze
1. A favore di enti pubblici o loro aziende o società è autorizzata, qualora ricorrano le
condizioni di cui al comma 2, l'emanazione del decreto di espropriazione o di
asservimento di immobili sui quali insistono opere pubbliche ovvero opere private di
interesse pubblico a prescindere dalla procedura prevista dalla presente legge e dal
pagamento dell'indennità.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 è richiesto che dette opere esistano da più di
venti anni ovvero, nel caso di opere realizzate da soggetti privati, ne risulti attestata la
destinazione ad uso pubblico da più di vent'anni.
3. Il decreto può essere emanato, su richiesta dei proprietari tavolari, anche prima del
decorso dei vent'anni, purché risultino prescritti i diritti al risarcimento del danno e
all'indennità di espropriazione.
4. I provvedimenti adottati in applicazione del presente articolo non pregiudicano i
diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria e sono notificati agli interessati secondo
quanto disposto dall'articolo 33 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
(Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione
amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo). Per i
- 19 -
beni oggetto di regolazione rappresentati da parti comuni di condomini, è sufficiente
che la notifica sia effettuata al solo amministratore condominiale, anziché a ciascuno
dei proprietari delle singole porzioni materiali (19).
Art. 31 bis
Procedure espropriative decadute
1. Nel caso in cui la Provincia, nell'esercizio delle funzioni delegate dal decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino - Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province autonome di
Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità), rinnovi
le procedure espropriative attivate dall'ANAS e successivamente decadute a causa della
mancata conclusione nei termini, il calcolo dell'indennità di espropriazione per i terreni
edificabili e non edificabili si effettua con riferimento alla situazione dei luoghi
esistente al momento dell'avvio della procedura da parte dell'ANAS e descritta da
quest'ultima negli stati di consistenza, sempre che all'avvio delle procedure
espropriative provinciali i terreni interessati risultino incolti, fermo restando che non è
dovuta l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 20. In tal caso al titolare del fondo o al
suo erede che risulti ancora proprietario del fondo spetta, con le modalità stabilite
dall'articolo 6, un indennizzo determinato sulla base del mancato beneficio fondiario
derivante dal cambio di coltura nel periodo intercorso tra le due procedure, per un
massimo di cinque anni. A tal fine l'interessato presenta, entro il termine previsto
dall'articolo 20, comma 4, un'istanza corredata da una perizia tecnica asseverata.
2. Il comma 1 si applica anche nel caso in cui il progetto di opera viaria predisposto
dall'ANAS e utilizzato per l'avvio delle procedure espropriative sia stato modificato
dopo il subentro della Provincia nelle funzioni descritte dal decreto legislativo n. 320
del 1997.
3. Dall'indennità spettante ai sensi di questa legge sono detratte la somma ricevuta dai
proprietari a titolo di indennità di espropriazione e l'eventuale maggiorazione per
accettazione corrisposta sulla base della procedura attivata dall'ANAS. Per i terreni in
corso di coltivazione all'avvio delle procedure provinciali, dall'indennità aggiuntiva di
cui all'articolo 20 ed entro i limiti del suo ammontare, se riconosciuta, è detratta inoltre
la maggiore indennità eventualmente corrisposta da parte dell'ANAS per la coltivazione
del fondo. Nel caso sia intervenuto, per qualunque causa, il trasferimento della
proprietà, sull'indennità spettante all'ultimo proprietario sono operate le medesime
detrazioni; qualora il terreno sia stato diviso la detrazione è effettuata in rapporto alla
superficie dei nuovi fondi.
4. In relazione ai rapporti tra l'ANAS e i proprietari dei fondi di cui al presente
articolo, rimane fermo quanto previsto dall'articolo 29, ottavo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere
pubbliche) (20).
- 20 -
Art. 32
Retrocessione di edifici espropriati ai sensi
della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7
1. Per gli edifici e relative pertinenze, espropriati per la realizzazione di insediamenti
produttivi e non utilizzati al fine per il quale si era provveduto all'espropriazione
medesima e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata
avviata la procedura di cui all'articolo 45 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7 ma
non sia ancora stato determinato il prezzo di retrocessione, tale prezzo è pari
all'indennità risultante dal decreto di espropriazione o dalla sentenza qualora l'indennità
sia stata determinata dall'autorità giudiziaria. Al prezzo così stabilito sono aggiunti gli
interessi legali per il periodo compreso tra la data del pagamento dell'indennità di
espropriazione e la data di determinazione del prezzo di retrocessione (21).
2. Qualora non sia stata pagata l'indennità di espropriazione non è dovuto alcun
prezzo di retrocessione.
3. La retrocessione è attuata con decreto del Presidente della Giunta provinciale e tutti
gli oneri relativi, compresa la sua intavolazione, sono a carico dell'ente a favore del
quale era stata pronunciata l'espropriazione.
Art. 33
Commissione tecnica
1. La Giunta provinciale provvede alla formazione della CPE nella composizione di
cui all'articolo 3 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La CPE si sostituisce a far tempo dal suo insediamento nell'esercizio delle funzioni
già attribuite alla commissione prevista dall'articolo 28 della legge provinciale 30
dicembre 1972, n. 31, così come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 2
maggio 1983, n. 14.
Art. 33 bis
Anticipazione dell'indennità di cui all'articolo 46 della
legge 25 giugno 1865, n. 2359
1. La Provincia è autorizzata ad anticipare l'onere finanziario per la corresponsione
delle indennità di cui all'articolo 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359
(Espropriazioni per causa di utilità pubblica) a ristoro di pregiudizi arrecati a terzi nella
realizzazione di opere pubbliche finanziate in tutto od in parte dalla Provincia, salvo
rivalsa nei riguardi del promotore dell'espropriazione, previa stipulazione di apposita
convenzione.
2. La Giunta provinciale con propria deliberazione determina criteri e modalità per la
corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 (22).
Art. 33 ter
Indennizzo per il rilascio dell'immobile
1. Qualora l'espropriazione richieda il rilascio dell'immobile, l'ente promotore
dell'espropriazione provvede, su richiesta di chi utilizza l'immobile sulla base di titolo
- 21 -
idoneo, a corrispondere ad esso un indennizzo a copertura delle spese sostenute per il
trasferimento, nella misura massima calcolata secondo criteri determinati con
deliberazione della Giunta provinciale; con la medesima deliberazione è definita la
documentazione per comprovare le spese sostenute e sono stabiliti i termini per la
presentazione della documentazione, comunque anteriori a quello di fine lavori di cui
all'articolo 6 (23).
Art. 34
Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35, commi 2 e 3, sono abrogate le
disposizioni seguenti:
a) titolo III della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31;
b) legge provinciale 28 luglio 1973, n. 20;
c) legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 33;
d) legge provinciale 9 ottobre 1978, n. 41;
e) legge provinciale 2 giugno 1980, n. 16;
f) legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14;
g) articolo 18 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4;
h) legge provinciale 24 novembre 1988, n. 43.
2. Cessa inoltre di applicarsi la legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.
3. Eventuali rinvii previsti in altre disposizioni provinciali alle norme di cui al comma 1
si intendono effettuati alle corrispondenti norme della presente legge.
Art. 35
Disposizione transitoria
1. Gli atti della procedura espropriativa compiuti fino alla data di entrata in vigore
della presente legge conservano la loro efficacia.
2. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato emesso il
decreto di cui al primo comma dell'articolo 23 della legge provinciale 30 dicembre
1972, n. 31, la procedura espropriativa continua ad essere svolta in osservanza delle
leggi provinciali di cui all'articolo 34, commi 1 e 2. Tuttavia si procede alla
determinazione dell'indennità da parte del servizio espropriazioni secondo quanto
previsto dalla presente legge qualora l'indennità non sia ancora stata determinata,
nonché nei casi in cui, successivamente all'entrata in vigore, venga presentata nei
termini prescritti opposizione alla stima di cui al primo comma dell'articolo 26 della
legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 così come sostituito dall'articolo 1 della
legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14 ovvero la medesima non sia stata ancora decisa.
Avverso tale determinazione dell'indennità non è ammessa opposizione amministrativa.
3. Nei casi di opposizione alla stima pendenti avanti all'autorità giudiziaria e non
ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della
presente legge, si procede al pagamento dell'indennità già determinata, alla medesima
data, in via amministrativa.
4. In sede di prima applicazione la CPE provvede entro sessanta giorni agli
adempimenti di cui agli articoli 13, 18 e 19 per l'anno solare in corso.
- 22 -
5. In sede di prima applicazione la Giunta provinciale determina la documentazione
di cui all'articolo 4, comma 1 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
5 bis. Nei comuni nel cui territorio sia in corso la procedura di ripristino del libro
fondiario, il pagamento delle indennità di espropriazione determinate ai sensi degli
articoli 27 e 28 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 ovvero rideterminate ai
sensi del comma 2 del presente articolo, ha luogo anche prima del trasferimento
tavolare dell'immobile dipendente dal decreto definitivo di espropriazione (24).
Art. 35 bis
Definizione delle procedure espropriative di cui
alla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31
1. Al fine di agevolare l'iscrizione nei libri fondiari della proprietà e degli altri diritti
reali oggetto di procedure espropriative soggette, ai sensi dell'articolo 35, alla disciplina
di cui alla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, che siano state avviate e non
concluse da parte di enti locali, il Presidente della Giunta provinciale invita l'ente locale
interessato a predisporre o ad adottare gli atti necessari non ancora compiuti, fissando
un congruo termine.
2. In caso di inosservanza del termine la Giunta provinciale esercita il potere
sostitutivo di cui all'articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo
ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige). In tal caso gli oneri
derivanti dallo specifico atto che dovrà essere adottato sono a carico dell'ente
inadempiente (25).
Art. 36 - Art. 37
omissis (26)
- 23 -
NOTE
(1) In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata
usando solo il titolo breve "legge provinciale sugli espropri", individuato dall'allegato A
della l.p. n. 16 del 2008.
(2) Articolo già modificato dall'art. 7 della l.p. 12 febbraio 1996, n. 3, e così sostituito
dall'art. 39 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3.
(3) Comma così sostituito dall'art. 60 della l.p. 10 settembre 1993, n. 26, che è il citato
provvedimento legislativo recante "Norme in materia di lavori pubblici di interesse
provinciale e per la trasparenza negli appalti", e modificato dall'art. 27 della l.p. 27
agosto 1999, n. 3. Per l'ulteriore documentazione da allegare alla domanda vedi le
deliberazioni della Giunta provinciale 13 aprile 1993, n. 4695 (b.u. 18 maggio 1993, n.
22), 6 febbraio 1998, n. 714 (b.u. 23 giugno 1998, n. 26) e 12 novembre 2004, n. 2599
(b.u. 23 novembre 2004, n. 47).
(4) Articolo così modificato dall'art. 41 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10 e dall'art. 37
della l.p. 12 settembre 2008, n. 16.
(5) Comma così sostituito dall'art. 41 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10, e modificato
dall'art. 37 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16.
(6) Articolo così sostituito dall'art. 41 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.
(7) Articolo così modificato dall'art. 41 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.
(8) Articolo così sostituito dall'art. 41 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10, e modificato
dall'art. 27 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3.
(9) Con sentenza 2 luglio 2014, n. 187 (g.u. 9 luglio 2014, I serie speciale, n. 29) la
corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'articolo.
(10) Articolo già modificato dall'art. 23 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1, sostituito
dall'art. 41 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10, modificato dall'art. 58 della l.p. 29
dicembre 2006, n. 11, così sostituito dall'art. 154, comma 1 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1
(per una disposizione transitoria connessa a questa sostituzione vedi il comma 3 dello
stesso art. 154) e modificato dall'art. 13 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4. Per il regolamento
d'attuazione vedi il d.p.p. 26 ottobre 2009, n. 24-26/Leg.
(11) Articolo così modificato dall'art. 41 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.
(12) Articolo aggiunto dall'art. 41 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.
(13) Articoli abrogati dall'art. 41 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.
(14) Articolo così modificato dall'art. 41 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10, dall'art. 39
della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, dall'art. 65, comma 1 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1
(per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi il comma 3 dello
stesso art. 65), dall'art. 58, comma 3 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 (per una
disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi il comma 6 dello stesso
- 24 -
art. 58), dall'art. 37 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 e dall'art. 154, comma 2 della l.p.
4 marzo 2008, n. 1 (per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione
vedi il comma 3 dello stesso art. 154).
(15) Articolo aggiunto dall'art. 39 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3.
(16) Articolo così modificato dall'art. 41, comma 1 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1 (per
una disposizione transitoria connessa alla modificazione vedi il comma 2 dello stesso
art. 41) e dall'art. 58 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11.
(17) Comma così sostituito dall'art. 41 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.
(18) Articolo aggiunto dall'art. 39 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3.
(19) Articolo già modificato dall'art. 27 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3, e così sostituito
dall'art. 15 della l.p. 1 agosto 2003, n. 5.
(20) Articolo aggiunto dall'art. 65 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, così modificato
dall'art. 17 della l.p. 25 luglio 2002, n. 9 e dall'art. 58, comma 5 della l.p. 29 dicembre
2006, n. 11 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi
il comma 7 dello stesso art. 58).
(21) Per la l.r. 17 maggio 1956, n. 7, concernente "Espropriazioni per causa di pubblica
utilità non riguardanti opere a carico dello Stato, da eseguirsi nella regione Trentino Alto Adige", vedi b.u. 20 maggio 1956, n. 10. Questa legge è stata modificata dalle
leggi regionali 14 maggio 1963, n. 16 (b.u. 21 maggio 1963, n. 21), 23 luglio 1964, n. 2
(b.u. 28 luglio 1964, n. 31), 17 febbraio 1966, n. 5 (b.u. 22 febbraio 1966, n. 8) e 4
agosto 1971, n. 25 (b.u. 17 agosto 1971, n. 33, suppl. ord.); inoltre la Corte
costituzionale, con sentenza 30 aprile 1999, n. 147 (g.u. 5 maggio 1999, I serie speciale,
n. 18), ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 25 della legge.
(22) Articolo aggiunto dall'art. 41 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.
(23) Articolo aggiunto dall'art. 39 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3.
(24) Comma aggiunto dall'art. 41 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.
(25) Articolo aggiunto dall'art. 41 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10. Per la l.r. 4
gennaio 1993, n. 1 vedi b.u. 19 gennaio 1993, n. 3, suppl. ord. n. 1.
(26) Disposizioni finanziarie.
- 25 -
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 ottobre 2009, n. 2426/ Leg
Approvazione del regolamento concernente la determinazione dell'indennità
espropriativa delle aree edificabili (articolo 14 della legge provinciale 19 febbraio
1993, n. 6 - Norme sulla espropriazione per pubblica utilità)
(b.u. 22 dicembre 2009, n. 52, suppl. n. 2)
Art. 1
Oggetto
1. In attuazione dell'articolo 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993 n. 6 (Norme
sull'espropriazione per pubblica utilità) questo regolamento detta le norme relative alla
determinazione del valore venale delle aree definite dall'articolo 12, commi 2 e 3, della
legge provinciale 19 febbraio 1993 n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica
utilità).
Art. 2
Valore venale del bene
1. Ai fini di questo regolamento per valore venale del bene si intende il valore che il
bene ha in comune commercio.
2. Il valore venale del bene è determinato in riferimento ad elementi oggettivi e
stabili, in applicazione dei criteri individuati dall'articolo 3.
Art. 3
Criteri di quantificazione del valore venale delle aree edificabili ed edificate
1. Il valore venale delle aree edificabili è determinato tenendo conto:
a) della destinazione urbanistica dell'area alla data del decreto, previsto dall'articolo 6
della legge provinciale n. 6 del 1993, che autorizza le espropriazioni;
b) dell'incidenza di costruzioni sull'area soggetta ad espropriazione o parzialmente
espropriata.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge provinciale n. 6 del 1993, se la
destinazione urbanistica dell'area oggetto di espropriazione è quella di aree destinate a
servizi e attrezzature di interesse generale il valore venale del bene è determinato
tenendo conto delle caratteristiche dei terreni, del loro inserimento nel tessuto
urbanistico, della destinazione urbanistica dei terreni circostanti.
3. Ai fini del calcolo dell'indennità di espropriazione per le aree edificate secondo
quanto previsto dall'articolo 15 della legge provinciale n. 6 del 1993, il valore venale
dell'area è calcolato secondo il criterio dell'effettiva edificabilità dell'area espropriata, in
particolare:
a) se la superficie da espropriare è parte di un'area edificata satura, sulla quale quindi
non residua potenzialità edificatoria in base ai parametri previsti dagli strumenti
urbanistici vigenti, il valore venale di essa è calcolato ai sensi del comma 4;
b) se la superficie da espropriare è parte di un'area non satura il valore venale di essa è
dato dalla somma del valore venale della superficie strettamente correlata alla
volumetria esistente, considerata come area sulla quale non residua alcuna capacità
- 26 -
edificatoria, calcolato ai sensi della lettera a) e del valore venale, correlato alla
rimanente potenzialità edificatoria, calcolato ai sensi del comma 1.
4. Il valore venale della stretta pertinenza non può superare il 50 per cento del valore
venale calcolato per la medesima area edificabile, libera e con cubatura pari all'indice
medio della zona edificata circostante, se al momento della valutazione estimativa l'area
oggetto di espropriazione è compresa in un'area edificata.
5. Qualora all'area della stretta pertinenza permanga una residua potenzialità
edificatoria il calcolo dell'indennità seguirà i criteri previsti dal comma 3, lettera b).
6. Nelle zone prive di un mercato immobiliare di riferimento, il valore venale delle
aree edificabili è fissato al 15 per cento dei prezzi medi commerciali degli immobili,
riportati nelle pubblicazioni specializzate a diffusione provinciale, rapportato ad un
lotto avente un indice medio di edificabilità pari a 1,5 metri cubi su metro quadro e
considerando un interpiano pari a 3 metri.
7. Ove il piano regolatore generale (PRG) preveda la demolizione delle costruzioni
presenti sull'area oggetto di espropriazione e le stesse non risultino utilizzabili
anteriormente alla data di emanazione del decreto previsto dall'articolo 6 della legge
provinciale n. 6 del 1993, l'indennità di espropriazione è costituita dal valore venale
dell'area libera, valutata come edificabile, decurtato del costo di demolizione.
Art. 4
Riduzione dell'indennità di espropriazione
1. La riduzione del 25 per cento dell'indennità di espropriazione, prevista dall'articolo
14 della legge provinciale n. 6 del 1993, si applica quando l'espropriazione è volta alla
realizzazione dei seguenti interventi ed opere:
a) interventi previsti in attuazione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15
(Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge
provinciale 13 novembre 1992 n. 21);
b) interventi previsti nel piano provinciale della mobilità, di cui all'articolo 52 della
legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 (Misure collegate con la manovra di finanza
pubblica per l'anno 2000);
c) attrezzature di livello provinciale e altre infrastrutture e opere di riforma economica
previste dal piano urbanistico provinciale, individuate dall'articolo 5, comma 1.
2. L'indennità di espropriazione è inoltre ridotta del 25 per cento ai sensi dell'articolo
14 della legge provinciale 19 febbraio 1993 n. 6, quando l'espropriazione è prevista
dagli accordi di programma quadro o da intese fra Stato, Provincia ed altri enti
territoriali.
Art. 5
Infrastrutture ed opere di riforma economico sociale
1. Le attrezzature di livello provinciale e le altre infrastrutture e opere di riforma
economica previste dal piano urbanistico provinciale per la cui realizzazione si applica
la riduzione prevista dall'articolo 4 sono le scuole medie superiori e di formazione
professionale, le strutture universitarie, le strutture ospedaliere, il carcere provinciale,
gli impianti e le attività di recupero e di smaltimento di rifiuti e gli impianti di
- 27 -
depurazione delle acque reflue urbane, previsti dall'articolo 31, commi 1 e 3 delle
norme di attuazione di cui all'allegato B al piano urbanistico provinciale, approvato con
legge provinciale 28 maggio 2008, n. 5.
Art. 6
Norme transitorie
1. Fino all'entrata in vigore del piano provinciale della mobilità previsto dall'articolo
52 della legge provinciale n. 3 del 2000, la riduzione prevista dall'articolo 4, comma 1,
lettera b), si applica alle opere individuate dal piano generale degli interventi per la
viabilità, approvato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera
a), della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione
di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate).
2. In esito alla rideterminazione dell'indennità di espropriazione nelle ipotesi previste
dal terzo periodo del comma 3 dell'articolo 154 della legge urbanistica provinciale, gli
interessi sono dovuti al tasso legale solo sulla maggiore somma eventualmente spettante
all'espropriato.
- 28 -
Delibera n. 4695 del 13-04-1993 proposta da BAZZANELLA
L.P. 19 febbraio 1993, n. 6, art. 4. Ulteriore documentazione da depositare per
promuovere procedure di esproprio.
Il relatore comunica:
In data 17 marzo 1993 è entrata in vigore la Legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6
"Norme sulla espropriazione per pubblica utilità". La citata legge, all'art. 4, comma 1,
prevede quanto segue.
"La domanda diretta a promuovere il procedimento espropriativo è depositata nella
segreteria del Comune nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare
corredata dal progetto esecutivo dell'opera o dal piano urbanistico attuativo relativo
all'intervento da realizzare, dal provvedimento contenente l'assunzione dell'impegno di
spesa previsto per l'espropriazione e dal piano finanziario per l'esecuzione dell'opera.
L'ulteriore documentazione necessaria da allegare alla domanda è determinata dalla
Giunta provinciale."
L'art. 35 (norma transitoria) prevede altresì che la deliberazione della Giunta
provinciale di cui all'articolo sopra riportato sia adottata entro 30 giorni dall'entrata in
vigore della legge stessa.
Si ritiene pertanto di dover, con la presente deliberazione, individuare la
documentazione da depositare nella Segreteria del Comune interessato per iniziare la
procedura espropriativa così come previsto dall'art. 4, tenendo presente che sulla base
delle disposizioni della legge e con riferimento a tale documentazione l'Ente promotore
delle espropriazioni è tenuto a predisporre, nei termini di legge:
- il pagamento dell'indennità di espropriazione nella sua totalità così come è stata
stimata sulla base della documentazione che si stabilisce con la presente deliberazione,
entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione prodotta dagli aventi diritto (art.
7);
mentre il Servizio Espropriazioni a sua volta è tenuto ad:
- emettere il decreto di esproprio decorsi 60 giorni dalla notifica del decreto di cui
all'articolo 4; il decreto di espropriazione costituisce titolo per l'iscrizione tavolare della
proprietà a favore dell'Ente promotore dell'espropriazione.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- vista la Legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 "Norme sulla espropriazione per
pubblica utilità" in particolare gli artt. 4 e 35;
- ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge
- 29 -
delibera
1) L'ulteriore documentazione da allegare alla domanda diretta a promuovere il
procedimento espropriativo, è così determinata:
A) relazione illustrativa dell'opera o dell'intervento che si intende realizzare;
B) estratto mappa catastale con evidenziate le superfici da espropriare qualora si tratti
di espropriazione totale di particelle;
- tipo di frazionamento qualora si tratti di espropriazione parziale di particelle;
- tracciato o individuazione definitivi della superficie da asservire predisposti su estratto
mappa catastale nel caso di richiesta di imposizione di servitù;
- rilievo planivolumetrico dell'edificio con evidenziata la parte da acquisire nel caso di
espropriazione di edifici o di parte degli stessi;
C) elenco delle superfici da espropriare o da asservire.
Tale elenco dovrà contenere:
- indicazione delle singole realità;
- indicazione della superficie originaria per ogni realità;
- indicazione della superficie soggetta ad esproprio e/o asservimento per ogni realità;
- indicazione della partita tavolare;
- indicazione dei proprietari tavolari ed eventuali aggravi;
D) planimetria degli strumenti urbanistici vigenti ed eventualmente in salvaguardia con
le norme di attuazione relative alla superficie di cui si richiede l'esproprio e/o
l'asservimento. In alternativa certificazione urbanistica del Sindaco nel cui territorio si
trova l'immobile da espropriare/asservire;
E) descrizione particolareggiata dello stato degli immobili da espropriare e/o asservire
con evidenziati possibili eventuali danni alla parte residua.
La documentazione di cui sopra deve essere allegata alla domanda diretta a promuovere
il procedimento espropriativo, qualora la stessa non sia già parte integrante della
documentazione prevista dall'art. 4 della L.P. n. 6.
2) E' disposta la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino Alto Adige.
- 30 -
Reg.delib.n. 923
Prot. n. 3032/MISC-S146
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Criteri determinati dalla Giunta provinciale per la quantificazione dell'indennità per
l'attività commerciale prevista dall'articolo 20bis, comma 2, della L.P. 19 febbraio
1993, n. 6, in caso di procedura espropriativa.
Il giorno 11 Aprile 2008 ad ore 09:40 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione
disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
Presenti:
Assiste:
PRESIDENTE
Lorenzo Dellai
VICE PRESIDENTE
ASSESSORI
Margherita Cogo
Remo Andreolli
Marco Benedetti
Oliva Berasi
Ottorino Bressanini
Marta Dalmaso
Mauro Gilmozzi
Tiziano Mellarini
Franco Panizza
Gianluca Salvatori
LA DIRIGENTE
Patrizia Gentile
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Il Relatore espone quanto segue.
L'articolo 39 della Legge Provinciale 22 marzo 2001 n. 3 ha aggiunto, nella Legge
Provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, l’articolo 20bis rubricato: “indennità per l’attività
commerciale”.
Con tale disposizione il legislatore provinciale ha previsto e normato un’ulteriore
indennità aggiuntiva la cui corresponsione spetta al titolare d’impresa, iscritta nel
registro delle imprese, nell’ipotesi in cui l’espropriazione abbia ad oggetto beni
- 31 -
immobili “adibiti da almeno un anno a un pubblico esercizio o ad un’attività
commerciale al dettaglio”.
L’articolo in discussione da un lato disciplina compiutamente le modalità di calcolo
dell’indennità, per l’attività commerciale, dovuta in relazione all’espropriazione totale
dell’immobile dall’altro rinvia, qualora l’esproprio sia parziale, per la quantificazione
della stessa indennità ad una deliberazione della Giunta provinciale.
Sul punto recita, infatti, il II comma dell’articolo 20bis: “…qualora i beni siano
espropriati solo parzialmente, l’indennità è proporzionalmente determinata sulla scorta
di una perizia tecnica asseverata a tal fine prodotta dall’interessato e sulla base dei
criteri determinati dalla giunta provinciale con propria deliberazione. In nessun caso
l’indennità può essere superiore a quella che spetterebbe ai sensi del comma 1” (ovvero
quella prevista per l’esproprio totale).
La Giunta provinciale con l’adozione del presente provvedimento attuerà il dettato
normativo del II comma del nominato articolo 20bis.
Per il conseguimento di tale obiettivo la Giunta provinciale aveva già provveduto,
peraltro, con propria deliberazione di data 19 novembre 2001 n. 3025, ad affidare un
incarico di consulenza al dottor Claudio Toller, incarico avente ad oggetto - appunto l’individuazione dei criteri per la determinazione dell’indennità ex articolo 20bis nel
caso di espropriazione parziale.
Sulla base delle risultanze cui è pervenuto il dottor Claudio Toller a conclusione del
rapporto collaborativo di consulenza, si propone l’approvazione dell’allegato A),
recante i criteri per la determinazione dell’indennità ai sensi del comma 2 dell’articolo
20bis della L.P. 19 febbraio 1993 n. 6, costituente parte integrante a sostanziale della
presente deliberazione.
I criteri approvati con il presente provvedimento si applicano anche ai casi in cui nel
corso della procedura espropriativa, sia essa già conclusa o sia in corso di conclusione,
il titolare dell’impresa, avente diritto, abbia formalizzato nel termine (decadenziale) e
nei modi prescritti dal comma 3 dell’articolo 20bis L.P. 19 febbraio 1993 n. 6 la
richiesta di corresponsione dell’indennità per attività commerciali.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
· udito il relatore;
· vista la L. P. 19 febbraio 1993, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante
"Norme sulla espropriazione per pubblica utilità";
· visto l’articolo 39 della L.P. 22 marzo 2001 n. 3;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
delibera
1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, l’allegato A) recante i criteri per
la determinazione dell’indennità ai sensi del comma 2 dell’articolo 20bis della L.P. 19
- 32 -
febbraio 1993 n. 6, costituente parte integrante a sostanziale della presente
deliberazione;
2. di stabilire che i criteri approvati con il presente provvedimento si applicano anche
ai casi in cui nel corso della procedura espropriativa, sia essa già conclusa o sia in corso
di conclusione, il titolare dell’impresa, avente diritto, abbia formalizzato nel termine
(decadenziale) e nei modi prescritti dal comma 3 dell’articolo 20bis L.P. 19 febbraio
1993 n. 6 la richiesta di corresponsione dell’indennità per attività commerciali.
3.
di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
ALLEGATO A)
Criteri per la determinazione dell’indennità ai sensi del comma 2 dell’articolo 20bis
della L.P. 19 febbraio 1993 n. 6.
I criteri di calcolo dell’indennità prevista dal comma 2 dell’articolo 20bis della L.P. 19
febbraio 1993 n. 6 hanno esclusivo riguardo all’ipotesi di espropriazione parziale di
immobile – fondo e/o edificio – adibito da almeno un anno a un pubblico esercizio o ad
un’attività commerciale al dettaglio.
Per la definizione dei criteri di calcolo sono stati considerati:
1. la determinazione dell’indennità d’esproprio totale essendo essa il limite massimo
per l’indennità parziale poiché l’indennità parziale, a norma di legge, non può in
ogni caso essere superiore dell’indennità d’esproprio totale;
2. l’individuazione dei criteri di calcolo del deprezzamento dell’attività commerciale.
Elementi dell’azienda rilevanti ai fini del calcolo dell’indennità:
Gli immobili costituenti l’azienda, adibiti da almeno un anno a un pubblico esercizio o
ad un’attività commerciale al dettaglio, sono individuati in:
1. negozio o pubblico esercizio;
2. magazzini, depositi e parcheggi coperti (interni all’immobile);
3. cortili, parcheggi esterni e piazzali ad uso esclusivo dell’azienda.
La scomposizione dell’indennità presuppone la preventiva scomposizione del canone,
effettivo o convenzionale, da assegnare a ciascuno degli elementi aziendali a), b) e c).
Qualora i canoni non siano già stati suddivisi nel contratto (ipotesi questa che si verifica
necessariamente quando i proprietari degli elementi aziendali sono diversi) sono
attribuiti i seguenti pesi da collegare alle superfici di ciascuno degli elementi aziendali
a), b) e c).
- 33 -
ELEMENTI AZIENDALI
PESI
Negozio o pubblico esercizio
10
Magazzini, depositi annessi e commercio minuto
parcheggi
coperti
(interni
all’immobile);
pubblico esercizio
magazzini e depositi non annessi
commercio minuto
pubblico esercizio
Cortili, parcheggi esterni e piazzali senza altri spazi comuni idonei,
ad uso esclusivo
reperibili su superfici già di proprietà
con altri spazi comuni idonei,
reperibili su superfici già di proprietà
3
2
2
1
2
1
La superficie che si ottiene utilizzando i pesi numerici dati rappresenta la superficie
virtuale espropriata.
L’indennità da doversi corrispondere è data dal rapporto tra la superficie virtuale
espropriata e la superficie virtuale dell’intero affitto.
Casi di espropriazione e corresponsione dell’indennità per attività commerciale:
Esproprio per intero della sola superficie del negozio o pubblico esercizio.
Qualora sia espropriata solamente ma per intero la superficie del negozio o pubblico
esercizio, l’indennità sarà corrisposta integralmente ovvero indennizzando anche le aree
adibite a depositi o cortili posto che venendo meno la superficie del negozio o pubblico
esercizio viene a mancare il presupposto per la prosecuzione dell’attività commerciale.
Le aree adibite a depositi o cortili non saranno indennizzate nell’eventualità che esse
siano comunque suscettibili di un ulteriore, remunerativa, destinazione economica.
Esproprio di parte della superficie di uno o di più elementi aziendali a), b) e c).
Qualora sia espropriata parzialmente la superficie del negozio o pubblico esercizio, del
cortile o del piazzale ad uso esclusivo dell’azienda ovvero dei magazzini e depositi di
essa, l’indennità sarà, in applicazione del criterio equitativo, proporzionale alla
corrispondente parte di superficie espropriata.
nel caso in cui oggetto di espropriazione parziale sia il negozio o pubblico esercizio non
si applica il criterio equitativo dell’indennità proporzionale alla corrispondente parte di
superficie espropriata, quando:
1. la diminuzione della superficie per causa di esproprio non rende possibile la
prosecuzione dell’attività commerciale anche in relazione a disposizioni su superfici
minime.
In tale caso è corrisposta l’intera indennità.
- 34 -
2. la diminuzione della superficie per causa di esproprio non rende conveniente la
prosecuzione dell’attività commerciale ed il titolare di essa chiude l’esercizio.
In tale caso è corrisposto l’80% dell’intera indennità.
3. la diminuzione della superficie per causa di esproprio costringe il titolare
dell’impresa a rinunciare a tabelle merceologiche significative costituenti almeno il
30% del fatturato.
In tale caso è corrisposta la corrispondente percentuale all’intera indennità.
- 35 -
Delibera n. 1444 del 11-06-2001 proposta da CASAGRANDA
Criteri per l'individuazione delle opere in relazione alle quali è applicabile
l'occupazione a seguito di aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'articolo 29 bis della
L.P. 19 febbraio 1993, n. 6 e s.m..
Il relatore comunica:
Con il comma 5 dell'articolo 39 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 è stato
inserito nella legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 e s.m. l'art. 29 bis, disciplinante il
nuovo istituto dell'occupazione a seguito di aggiudicazione dei lavori.
Tale tipo di occupazione è stato introdotto per far fronte alle difficoltà che possono
derivare, in capo alle amministrazioni aggiudicatrici, laddove nelle more della
procedura espropriativa si addivenga all'aggiudicazione dei lavori senza che sia ancora
stata autorizzata l'esecuzione del piano delle espropriazioni.
Peraltro il legislatore ha previsto che l'articolo 29 bis sia applicabile solo con
riferimento alle tipologie di opere individuate dalla Giunta provinciale.
Il verificarsi della situazione ora descritta, infatti, dovrebbe rivestire il carattere
dell'eccezionalità derivante da particolari ragioni di urgenza nella realizzazione
dell'opera, in quanto, solo in questo caso troverebbe giustificazione, oltre che
l'appesantimento del procedimento, anche il maggior onere conseguente al pagamento
dell'indennità di occupazione.
Si ritiene pertanto che, alla luce della ratio della norma, la tipologia di opere per la
quale l'applicazione dell'istituto può apparire corretta sia rappresentata da sole opere
pubbliche, i lavori relativi alle quali siano stati dichiarati indifferibili ed urgenti,
appartenenti alle seguenti categorie:
- opere pubbliche, quali ad esempio strade, acquedotti e fognature, che per il loro
sviluppo lineare sono caratterizzate dall'elevato numero di soggetti passivi della
procedura di esproprio o d asservimento con conseguente dilatazione dei tempi di
istruttoria in relazione a tali procedimenti;
- opere pubbliche in relazione alle quali il mancato tempestivo inizio dei lavori
potrebbe comportare la revoca dei finanziamenti statali o comunitari connessi;
- opere pubbliche, quali ad esempio scuole, asili, ospedali ed interventi di edilizia
abitativa pubblica, la cui realizzazione risulti, sulla base di adeguata motivazione da
parte dell'ente promotore delle espropriazioni, assumere rilevanza prioritaria
nell'ambito dei servizi sociali.
Peraltro, pur così delimitato l'ambito oggettivo, si ritiene corretto, visti i rilevanti aspetti
di discrezionalità, subordinare il ricorso all'istituto dell'occupazione di cui all'articolo
29 bis, all'espressione di un parere positivo sull'opportunità della sua applicazione da
parte dell'esecutivo dell'ente promotore cui è demandato di individuare le priorità
nell'ambito dei singoli strumenti di programmazione. Sarà quindi cura del responsabile
del procedimento preordinato alla realizzazione di un'opera ricadente nelle categorie
sopra indicate, attivarsi per acquisire il parere suddetto.
Tutto ciò premesso:
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LA GIUNTA PROVINCIALE
-
udita la relazione;
vista la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 e s.m.;
visto il comma 5 dell'articolo 39 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
1. di individuare come opere pubbliche per le quali sono applicabili le disposizioni di
cui all'articolo 29 bis della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 e s.m., le opere
pubbliche di competenza della Provincia o dei Comuni, nonchè loro enti funzionali,
loro aziende e loro società, i cui lavori siano stati dichiarati indifferibili ed urgenti,
appartenenti alle seguenti tipologie:
- opere pubbliche a sviluppo lineare;
- opere pubbliche la cui realizzazione è finanziata dallo Stato o dalla Comunità Europea
ed è assoggettata a scadenze inderogabili, pena la revoca del finanziamento stesso;
- opere pubbliche, la cui realizzazione risulti, sulla base di adeguata motivazione da
parte dell'ente promotore delle espropriazioni, assumere rilevanza prioritaria
nell'ambito dei servizi sociali;
2. di dare atto che, qualora ricorrano le condizioni di cui al punto 1, l'attivazione del
procedimento di cui all'articolo 29 bis della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 è
subordinato all'acquisizione, da parte del responsabile del procedimento, del parere
favorevole dell'esecutivo dell'Ente promotore delle espropriazioni.
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
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Reg.delib.n. 3102
Prot. n. 780/RIS.-C5
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Criteri per la determinazione dell'indennizzo per il rilascio dell'immobile ai sensi
dell'art. 33 ter della Legge Provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 e ss.mm.
Il giorno 06 Dicembre 2002 ad ore 09:10 nella sala delle Sedute in seguito a
convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
Presenti:
PRESIDENTE
Lorenzo Dellai
ASSESSORE SOSTITUTO
ASSESSORI EFFETTIVI
Roberto Pinter
Remo Andreolli
Marco Benedetti
Oliva Berasi
Mauro Leveghi
Mario Magnani
Claudio Molinari
Sergio Muraro
Dario Pallaoro
Assenti:
Assiste:
Silvano Grisenti
IL DIRIGENTE
Marco Moreschini
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Il relatore comunica:
Con il comma 6 dell’art. 39 della Legge Provinciale 22 marzo 2001, n. 3, è stato
inserito l’art. 33 ter nella Legge Provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 e ss.mm,
disciplinante il riconoscimento di un indennizzo per il rilascio degli immobili
espropriati.
Tale tipo di indennizzo è stato introdotto per far fronte alle difficoltà che possono
derivare, in capo ai soggetti espropriati che occupano gli immobili, per il trasferimento
ed il successivo utilizzo dei beni mobili siti all’interno degli immobili espropriati.
- 38 -
Peraltro, il legislatore ha previsto di fissare con deliberazione della Giunta Provinciale
la misura massima di tale indennizzo, la documentazione comprovante le spese
sostenute, nonché la fissazione dei termini per la presentazione di tale documentazione.
Si ritiene pertanto che, alla luce della ratio della norma, la misura massima di tale
indennizzo non possa in alcun caso superare il 20% dell’indennità dovuta per
l’espropriazione degli immobili.
Si ritiene, inoltre, utile suddividere i criteri per il riconoscimento di tale indennizzo in
due fattispecie e precisamente: un criterio per il rilascio di immobili adibiti ad
abitazione ed un criterio per gli immobili adibiti ad attività commerciali, industriali e
produttive.
Nel caso di immobili destinati ad abitazione si ritiene di individuare l’indennizzo pari
alla spesa, sostenuta da colui che utilizza l’immobile sulla base di un idoneo titolo,
appositamente documentata con fattura debitamente quietanzata e rilasciata dalla ditta
che ha effettuato il trasloco dei beni.
Nel caso di immobili destinati ad altre attività quali commerciale, industriale e
produttive, oltre al criterio per indennizzo per immobili destinati ad abitazione, qualora
vi siano beni particolari quali ad esempio arredi o particolari attrezzature che non
possono essere spostate senza compromettere la funzionalità delle stesse, l’indennizzo è
fissato nella misura variabile fra il 50% e l’80% del costo dell’apparecchiatura
sostitutiva.
Tale spesa deve essere comprovata con la fattura rilasciata dalla ditta che ha fornito
l’attrezzatura sostitutiva, opportunamente quietanzata, mentre la percentuale variabile
dal 50% all’80% è determinata in base allo stato di obsolescenza dell’attrezzatura
esistente.
Al fine di ottenere tale indennità colui che utilizza l’immobile sulla base di idoneo
titolo deve fare apposita richiesta fornendo, se diverso dal proprietario, copia
dell’idoneo titolo per l’uso dell’immobile, nonché originale o copia conforme delle
fatture quietanzate.
Il termine per la presentazione della documentazione è fissato in due anni dall’effettivo
inizio dei lavori e comunque non oltre la scadenza del termine di fine lavori di cui
all’art. 6 della Legge Provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 e ss.mm..
Nel caso particolare di indennizzi per un importo superiore ad Euro 20.000,00, tale
indennizzo può essere provvisoriamente quantificato sulla base di un preventivo di
spesa e può essere liquidato un acconto pari alla misura massima del 50% del
preventivo stesso.
A tal fine gli interessati dovranno fare apposita richiesta con l’impegno di completare
entro un anno dal pagamento della documentazione richiesta pena la decadenza dal
godimento dell’indennità stessa.
Tutto ciò premesso:
LA GIUNTA PROVINCIALE
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-
udita la relazione;
vista la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 e ss.mm;
visto il comma 6 dell’art. 39 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
1. di fissare la misura massima dell’indennità dovuta per il rilascio dell’immobile
pari al 20% dell’indennità dovuta per l’espropriazione dell’immobile stesso con
l’esclusione di eventuali indennità aggiuntive;
2. di fissare il criterio per la determinazione dell’indennizzo relativo al trasferimento
di immobili adibiti ad abitazione pari alla spesa, sostenuta da colui che utilizza
l’immobile sulla base di idoneo titolo;
3. di fissare il criterio per la determinazione dell’indennizzo relativo al trasferimento
di immobili destinati ad altre attività quali commerciale, industriale e produttiva, oltre
al criterio già individuato per immobile ad uso abitativo e qualora vi siano beni
particolari quali ad esempio arredi o particolari attrezzature che non possono essere
spostate senza compromettere la funzionalità delle stesse, in misura variabile fra il 50%
e l’80% del costo dell’apparecchiatura sostitutiva; tale percentuale è determinata in
base allo stato di obsolescenza dell’attrezzatura esistente;
4. di prevedere la documentazione da presentare per l’ottenimento di tale indennità
sia costituita da apposita richiesta, con allegata copia del titolo idoneo per l’uso
dell’immobile qualora il richiedente sia diverso dal proprietario o usufruttuario, nonché
originali o copie conformi delle fatture quietanzate;
5. di fissare il termine per la presentazione della domanda in anni due dall’effettivo
inizio dei lavori e comunque non oltre la scadenza del termine di fine lavori di cui
all’art. 6 della Legge Provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 e ss.mm.;
6. nel caso particolare di indennizzi di importo superiore ad Euro 20.000,00, lo stesso
può essere provvisoriamente quantificato sulla base di un preventivo di spesa e può
essere liquidato un acconto pari al 50% del preventivo stesso. A tal fine gli interessati
dovranno impegnarsi ad inviare all’ente espropriante la documentazione completa entro
un anno dal pagamento dell’acconto, fornendo le fatture quietanzate, pena la decadenza
del godimento dello stesso e la restituzione dell’acconto ricevuto;
7.
di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
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