legge - Il Frizzo

Alla REGIONE PUGLIA [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] Al COMUNE DI LUCERA [email protected]; [email protected] Alla PROVINCIA DI FOGGIA [email protected] e, per conoscenza: Alla CORTE DEI CONTI [email protected] Oggetto: Deliberazione del Consiglio Comunale di Lucera (FG) del 15‐05‐2014, n. 25 avente ad oggetto “ITER DI FORMAZIONE DEL PUG. ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L.R. PUGLIA N. 20 DEL27/07/2001” (pubblicata all’Albo Informatico dal 25‐05 al 10‐06‐2014).‐ Il sottoscritto Antonio CHIELLA, in qualità di <pubblico>, rappresenta quanto segue, visto e considerato che, nell’ambito della LEGGE REGIONALE recante “Norme generali di uso e governo del territorio”, il Consiglio Comunale di Lucera (FG) con l’allegata Deliberazione indicata in oggetto (all. n. 1) ha adottato il Piano Urbanistico Generale (PUG) proposto dalla Giunta Municipale sulla base del Documento Programmatico Preliminare (DPP) e delle osservazioni. 1) PREMESSA Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 14 ottobre 2005 è stato approvato il citato DPP riportante le seguenti direttrici: 1. “Riqualificare l’attuale tessuto urbano intervenendo sulla trasformazione di alcune aree per ridare funzioni, servizi e qualità a quelle parti oggi completamente separate e prive di qualità urbana; 2. Ridistribuire i servizi di quartiere per soddisfare i fabbisogni pregressi della popolazione insediata, utilizzando tutte le aree vincolate ed attualmente libere nel P.R.G. vigente, acquisendo le stesse con il principio della perequazione urbanistica, attraverso l’inclusione nei P.U.E.; 3. Delocalizzare alcune attività pubbliche per conseguire un miglioramento di alcune zone, un alleggerimento della pressione del traffico e per creare punti di attrazione, anche a nuove attività urbane e/o extraurbane, e di riaggregazione delle parti separate della città; 4. Salvaguardare il paesaggio urbano con il completamento del Piano particolareggiato del centro storico, integrato e contestualizzato agli obiettivi del P.U.G., con la previsione di 5.
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interventi sulle aree contermini alle notevoli emergenze architettoniche, quali il castello Svevo Angioino, Archeologiche quali l’Anfiteatro Augusteo; Valorizzare il paesaggio agricolo, attraverso un uso e compatibile delle sue potenzialità produttive e la salvaguardia degli elementi caratteristici ambientali, con particolare attuazione al recupero delle preesistenti emergenze architettoniche, costituite dalle “masserie”; Razionalizzare il sistema dei trasporti, integrando il Piano del Traffico e prevedendo interventi sulla viabilità urbana ed Extraurbana, al fine di consentire un flusso corretto di interscambio tra Lucera e titolo il bacino di utenza senza incidere negativamente sul livello di qualità nelle aree urbane, eliminando le cause di inquinamento ambientale, acustico, ecc.; favorire l’insediamento di industrie ed attività artigiane le per la trasformazione del prodotto agricolo, valorizzando e recuperando le aree interessate allo sviluppo; favorire lo sviluppo del turismo connesso alla valorizzazione delle emergenze storico architettoniche, quali il centro storico, il castello, l’anfiteatro, ecc., con previsioni di attrezzature compatibili con un coretto uso del territorio; definire un sistema normativo che sia celere nelle procedure chiaro e trasparente nelle prescrizioni, garante nel rispetto dell’ambiente e della eco sostenibilità, conforme alle legislazioni e alle regolamentazioni”. Innanzi tutto, il Consiglio Comunale di Lucera con la Deliberazione in oggetto indicata HA VIOLATO l’articolo 38, 5° comma, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. riportante che <<I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, LIMITANDOSI, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad ADOTTARE GLI ATTI URGENTI E IMPROROGABILI>>. Il CONSIGLIO DI STATO, infatti, ha da tempo chiarito che “i limiti alla potestà deliberativa del consiglio comunale durante la campagna elettorale per il rinnovo dei componenti del predetto organo stabiliti dall’art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, trovano la loro ragion d’essere nell’esigenza di prevenire ogni interferenza dell’organo in carica con il libero svolgimento della competizione elettorale. La scelta degli elettori potrebbe, invero, restare condizionata da scelte di particolare rilievo politico nell’imminenza delle votazioni che, in alcuni casi, potrebbero per di più provenire da soggetti che a loro volta rivestano la qualità di candidati al rinnovo dell’organo” (CdS, I Sezione, 15 ottobre 2003, 2955). Al tal proposito l’osservante evidenzia che, successivamente all’adozione del PUG avvenuta il 15 maggio 2014, la Giunta Municipale con Deliberazione 23 maggio 2014 n. 199 avente ad oggetto “ITER DI FORMAZIONE DEL P.U.G.:(PIANO URBANISTICO GENERALE) MEMORIE SUL P.U.G. ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 15.05.2014‐ DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN FASE DI CONTRODEDUZIONE”, a due giorni dalle elezioni amministrative del 25 maggio 2014, ha deliberato di “prendere atto delle memorie/proposte rese da alcuni consiglieri (Ventrella – Marino e Petrucci) finalizzate a migliorare alcuni aspetti del P.U.G. ed esplicitate nella già richiamata nota prot. n. 24289 del 23.05.2014 che si allega al presente atto”; (all. n. 2); “Di rimettere le stesse memorie all’attenzione o valutazione da parte dell’Estensore del P.U.G. ing. Domenico De Salvia e del Dirigente del V Settore arch. Antonio Lucera, affinché gli stessi, previa loro verifica di legittimità e di compatibilità con i pareri già espressi dall’AdB, dall’ASL e dal Genio Civile, valutino il loro eventuale recepimento nell’ambito del P.U.G. da sottoporre alla successiva approvazione consiliare in fase di controdeduzioni”. 2
OSSERVAZIONI 2) PIANO DI EDILIZIA ECONOMIA E POPOLARE (PEEP) DEL COMUNE DI LUCERA (FG) INCIDENDO SUL DIMENSIONAMENTO GLOBALE E COMPORTANDO MODIFICHE AL PERIMETRO, AGLI INDICI DI FABBRICABILITÀ E ALLE DOTAZIONI DI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO DEL PEEP, e dunque NON CONFORME ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE, non RILEVA un benché minimo richiamo alla “INDAGINE CONOSCITIVA SULL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN PUGLIA” ‐ Relazione programmata per gli anni 2001‐2002 e 2003 ‐, svolta dalla CORTE DEI CONTI, riportante tra l’altro che: “Come è noto la legge n. 457 del 5 agosto 1978, nel disporre un piano decennale per la casa, attribuiva alle Regioni (art. 4) di individuare il fabbisogno abitativo nel territorio regionale e formare programmi quadriennali e progetti biennali di intervento per l’utilizzazione delle risorse disponibili. Per provvedere a tali adempienze, l’Ufficio ERP della regione Puglia, nel gennaio 1980, avviò un’indagine volta a conoscere il fabbisogno abitativo, i termini di fattibilità, gli orientamenti delle Amministrazioni. In pratica, detta indagine venne condotta su tre direttrici: ‐ accertamento del presumibile fabbisogno di vani abitativi; ‐ acquisizione di elementi conoscitivi delle realtà comunali; ‐ intenti delle Amministrazioni in ordine alla realizzazione nel proprio territorio dei possibili tipi di intervento attuabili. Ai fini della conoscenza dei fabbisogni abitativi, l’Ufficio ERP si avvalse, in primo luogo, delle risultanze del censimento ISTAT, ponendo in via orientativa come situazione ottimale da perseguire la corrispondenza di un vano per abitante, con riferimento alla popolazione residente in ciascun Comune. Per l’integrazione e l’elaborazione dei dati utilizzabili ai fini della programmazione, furono rimesse ai Comuni, per la compilazione, le schede di cui appresso: ‐∙ scheda conoscitiva a carattere generale (i dati relativi alla popolazione, ai nuclei familiari, indicazione delle priorità circa le tipologie di interventi realizzabili); ‐∙ scheda conoscitiva sui P.d.Z. “167” (indicazione P.d.Z. adottato o approvato, aree disponibile per la costruzione di nuovi alloggi di edilizia sovvenzionata e di edilizia agevolata; ‐∙ scheda conoscitiva recupero (dati sugli strumenti urbanistici e sul patrimonio comunale). Successivamente furono inviate ai Comuni schede di domande di finanziamento, al fine di conoscere gli orientamenti delle Amministrazioni sulle tipologie e le graduazioni degli interventi attuabili. Altri elementi furono acquisiti tramite gli IACP, cui furono richieste notizie sulle domande di assegnazione di alloggi risultate inevase, nonché dati sulle composizioni dei nuclei familiari. I dati raccolti con il procedimento suddescritto, opportunamente aggiornati, hanno costituito il riferimento per le successive programmazioni”. Ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e 2, della LEGGE REGIONALE 8 agosto 2011, n. 21, infatti, “…i piani attuativi, comunque denominati, …sono approvati in via definitiva con deliberazione della Giunta comunale SE CONFORMI ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE....A seguito di apposita richiesta scritta da parte della maggioranza dei consiglieri comunali, anche in forma cumulativa, il piano attuativo è adottato e approvato dal Consiglio comunale anziché dalla Giunta”. 3
La REGIONE PUGLIA, per tentare di “sanare” in sede di Conferenza di Servizi del 14 giugno 2012 siffatta illegittimità del PEEP, non prima però di aver espressamente ricordato ai partecipanti che “…all’attenzione della Conferenza di servizi del 28 ottobre 2009 non è stato portato il DPR 15 aprile 2009…”, ha stabilito che “…l’Amministrazione comunale deve operare secondo quanto dettato dal DPR 15 aprile 2009 VERIFICANDO NEL CONTEMPO LA COMPLESSIVA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA POSTA IN ESSERE, TENENDO A BASE DELLA STESSA ATTIVITÀ IL PEEP DI CUI AL DECRETO 1091/1979 E SUCCESSIVO ADEGUAMENTO DEL 1981…”. Il COMUNE DI LUCERA, con Deliberazione della Giunta Municipale n. 228 in data 12‐09‐2012 avente ad oggetto “Piano PEEP. Adempimenti di cui alle Determinazioni della Conferenza dei servizi del 14.06.2012. Adozione del Piano attuativo di adeguamento e verifica con rideterminazione del fabbisogno ai sensi dell'art. 3 della legge 167/1962”, SENZA ALMENO PRETEDENDERE che la maggioranza dei Consiglieri comunali si esprimesse (vero è che nella citata Delibera dell’Organo esecutivo viene impartito un generico ordine di invio dell’atto stesso a tutti i consiglieri comunali affinché “…possano esercitare la facoltà di cui all’art. 10, comma 2, della già citata Legge Regionale n. 21/2011”!), si è invece avvalsa della consulenza giuridica di un legale il cui PARERE affermò senza dubbio alcuno che “Nella specie, si è in presenza di un PEEP, CONFORME ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE, e, quindi, di un piano attuativo, PER CUI LA COMPETENZA È DELLA GIUNTA….Né si può pensare che, intervenendo su un PEEP del 1998/99, si debbano applicare le previgenti disposizioni sulla competenza perché è una regola organizzativa riguardante il procedimento (competenza) e vale, quindi, il principio del tempus regit actum.”). Ad avviso dell’osservante invece, rebus sic stantibus, la maggioranza dei Consiglieri comunali avrebbe dovuto esercitare non già la FACOLTA’ ma sentire il DOVERE DI RICHIEDERE UNA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO COMUNALE anziché quella più conveniente della Giunta Municipale!!! 3) PIANO COMUNALE DEI TRATTURI, OGGI “PIANO DI VALORIZZAZIONE DEI TRATTURI” I Tratturi, all’attualità, secondo le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO “PAESAGGIO” (PUTT/P) della Regione Puglia, sono previsti come “ZONE ARCHEOLOGICHE”, cioè "i beni culturali archeologici vincolati e quelli segnalati, di riconosciuto rilevante interesse scientifico, ai sensi del titolo I del D.vo n. 490/1999”. Nella loro"area di pertinenza" si applicano gli indirizzi di tutela salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica; va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro,vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione. Inoltre, sempre secondo le citate NTA, per i Tratturi si applicano le seguenti prescrizioni di base: “a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti: ‐ 1. ogni trasformazione del sito eccettuate le attivita' inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione dei reperti arheologici, e la normale utilizzazione agricola dei terreni; ‐ 2. escavazioni ed estrazioni di materiali e l'aratura profonda (maggiore di 50 centimetri); ‐ 3. discarica di rifiuti e di materiali di ogni tipo; 4
b. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione per la tutela dei reperti archeologici e per l'assetto ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni: ‐ 1. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attivita' connesse con i reperti arheologici (sorveglianza, protezione, ricerca scientifica, attivita' culturali e del tempo libero); costruzione di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità delle prescrizioni urbanistiche) se localizzate in modo da evitare compromissioni alla tutela e valorizzazione dei reperti; ‐ 2. infrastrutture a rete fuori terra e, per quelle interrate, se posizione e disposizione planimetrica non compromettano la tutela e la valorizzazione dei reperti”. Nella seduta del 2 settembre 2008, la Giunta Regionale ha preso atto degli Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP). Detti indirizzi, nell’ambito della pianificazione urbanistica generale ed esecutiva dei Comuni, prevedevano tra l’altro che “In virtù della tutela degli interessi sovralocali, CHE NON POSSONO ESSERE ADEGUATAMENTE GOVERNATI NELL’AMBITO DELLA SFERA DELLE COMPETENZE DEI SINGOLI COMUNI, il PTCP deve coordinare le azioni sul territorio dei comuni e favorire forme di collaborazione intercomunale che ne garantiscano l’effettività…”. Il 3 marzo del 2010, l’ UFFICIO VAS (’Autorità competente della Regione Puglia) intervenne sul PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) di Foggia per esprimere il proprio PARERE MOTIVATO (leggi), rilevando tra l’altro che “Nel Rapporto Ambientale è presente al capitolo 9 una breve Sintesi non Tecnica CHE DISATTENDE ALLO SCOPO DELLA STESSA”, prescrivendo nel contempo alla Provincia di Foggia di “… integrare il Rapporto Ambientale e i documenti di piano…”, sottolineando nel contempo “…la necessità di VERIFICARE L’ESISTENZA ….. di PIANI COMUNALI DEI TRATTURI…”. Già in data 27 maggio 2010, a seguito di specifiche osservazioni del sottoscritto, riguardanti particolarmente la mancata attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Comunale dei Tratturi (adottato a Lucera durante la fase di amministrazione del Commissario Straordinario), la medesima Autorità competente della Regione Puglia con l’allegata nota protocollo n. 7375 (all. n. 3) avente ad oggetto “PTCP di Foggia – Valutazione Ambientale Strategica” INVIATA ALLA PROVINCIA DI FOGGIA ‐ SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SIT E BENI CULTURALI, al Comune di Lucera, all’Assessorato Regionale all’Assetto del territorio ‐ Settore Assetto del territorio e, per conoscenza, al sottoscritto, ha comunicato quanto segue: “Si trasmette agli enti in indirizzo la nota (prot. n. 7362 del 27.05.2010) pervenuta a questo Ufficio, CON L’INVITO A TENERE IN DEBITO CONTO QUANTO ESPOSTO NELLA STESSA”. A seguito della Conferenza di Servizi del 5 marzo 2014 riguardante l’acquisizione dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, ai fini delle decisioni di assoggettamento del Piano Comunale dei Tratturi a VAS, il sottoscritto ha segnalato all’Autorità competente della Regione Puglia che l’invito del Comune di Lucera era carente nella parte in cui, nel richiamare solo la Legge Regionale che disciplina le funzioni amministrative in materia di Tratturi, trascurava completamente sia quella concernente la Valutazione Ambientale Strategica ed il relativo REGOLAMENTO REGIONALE di attuazione (n. 18 del 9 ottobre 2013), ma soprattutto disconosceva il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio in vigore dal 5 febbraio 2013, che tra l’altro demanda ai Comuni l’approvazione del PIANO LOCALE DI VALORIZZAZIONE nel rispetto della continuità comunale e intercomunale dei percorsi tratturali. 5
In particolare, infatti, il Piano Locale di valorizzazione deve contenere: “a) l’individuazione delle aree da destinare ad attrezzature o infrastrutture a uso collettivo per la migliore fruibilità e valorizzazione del Parco; b) il censimento dei manufatti che costituiscono testimonianza del fenomeno della transumanza; c) gli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione e i modi e le forme di utilizzazione e gestione a scopi sociali delle aree e dei manufatti di cui alle lettere a) e b); d) i modi e le forme di utilizzazione a scopi sociali; e) l’indicazione delle attività compatibili con le finalità di conservazione e valorizzazione del Parco e delle modalità di promozione delle stesse; f) gli interventi di carattere educativo per la diffusione della cultura della tutela ambientale e della conservazione degli elementi tipici della transumanza; g) la quantificazione delle risorse necessarie all’attuazione dei suddetti interventi”. Successivamente, con l’allegata nota n. 5024 (all. n. 4), sempre della stessa Autorità competente regionale, arrivata al Comune di Lucera in data 28 maggio 2014, assunta al protocollo n. 25078, il medesimo Ente veniva nuovamente invitato ad avviare, prima dell’approvazione del Piano Comunale dei Tratturi, “...il relativo procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, stante la disposizione di cui al comma 14 dell’art. 3 della legge regionale in oggetto: “I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previo VAS, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge” ED A TENERE IN CONSIDERAZIONE LA SEGNALAZIONE DEL SIG. CHIELLA, eventualmente integrando la consultazione di cui al comma 2 dell’art. 8 con i Soggetti Competenti in materia Ambientale e gli enti territoriali interessati SEGNALATI, anche includendo per conoscenza questo Ufficio”. Tra le Norme Tecniche di Attuazione del PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE DELLA PUGLIA (PPTR), per il quale si stanno valutando le innumerevoli osservazioni, tra cui anche quelle del sottoscritto presentate in data 3 settembre 2013 al Sig. Presidente della Giunta Regionale per il tramite del Servizio Assetto del Territorio, allegate parti integranti delle presenti osservazioni in quanto pertinenti (all. n. 5), è previsto anche che, tra gli ulteriori contesti riguardanti le componenti culturali e insediative da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione, vi siano anche quelle riguardanti le “Testimonianze della stratificazione insediativa”, cioè quelle “…aree appartenenti alla rete dei tratturi e alle loro diramazioni minori in quanto monumento della storia economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca. Tali tratturi sono classificati in reintegrati o non reintegrati come indicato nella Carta redatta a cura del Commissariato per la reintegra dei Tratturi di Foggia del 1959”. 4) "DEROGHE ALLE VOLUMETRIE EDILIZIE PREVISTE DAGLI INDICI DI ZONA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE" Nella Delibera in oggetto non vi è accenno alla LEGGE REGIONALE 23 novembre 2005, n. 5 che detta disposizioni finalizzate a dotare gli edifici di spazi e strutture adeguati alle esigenze abitative dei portatori di handicap grave ivi residenti. Detta Legge prevede infatti che “…anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 120 mc. e una superficie massima di 45 mq, al fine di creare servizi indispensabili alle esigenze di vita del portatore di handicap quali: bagno, doccia a pavimento, spogliatoio, spazio per l'installazione di apparecchiature per la riabilitazione fisioterapica e infermieristica”, lasciando 6
fermi, per i suddetti ampliamenti, “le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, quelle previste dalla normativa vigente sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli igienico ‐ sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione”. Come pure non esiste cenno alla LEGGE REGIONALE n. 5 recante “Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse”, riportante, ai medesimi fini di cui sopra, che “ Nei piani terra e negli interrati degli immobili destinati alla residenza, ricompresi nei centri storici e nelle zone di interesse ambientale, non è possibile il cambio di destinazione d’uso per l’esercizio di attività a carattere commerciale, produttivo e artigianale, salvo che l’ASL accerti la dotazione dei sistemi per l’abbattimento delle emissioni di fumi di qualsiasi genere, di calore, di odori e di rumori, quando ai piani superiori degli stessi immobili viva una persona con disabilità grave ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge ‐ quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)”. 5) REGOLAMENTO EDILIZIO A siffatte ingiustificabili carenze e non solo avrebbe dovuto sopperire anche il REGOLAMENTO EDILIZIO, da approvarsi ai sensi della LEGGE REGIONALE 9 marzo 2009, n. 3, laddove riporta che “…i comuni si dotano di un regolamento edilizio che, in armonia con le previsioni di cui al comma 2 dell’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, disciplina le modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico‐estetiche, igienico ‐ sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi”. Il Comune di Lucera, quindi, NON HA INTESO FINO AD OGGI AVVALERSI DI PREVENTIVI PARERI DI UN ORGANO CONSULTIVO e, pertanto, l’attuale REGOLAMENTO EDILIZIO non è assolutamente “in armonia” con quanto previsto dal citato comma 2 dell’articolo 4 (“Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali”) del D.P.R. n. 380 del 2001 e s.m.i., laddove stabilisce che “Nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo”. A chiusura delle attività poste in essere dal Comune di Lucera correlate al Piano Urbanistico Generale e soprattutto a dimostrazione di quanto innanzi riferito, il Verbale della 1ª Commissione Consiliare Permanente (Urbanistica) di Lucera del 10 febbraio 2014 ‐ reso pubblico dalla stessa ‐ riporta tra l’altro quanto segue: «Il presidente ed i componenti, alla luce dell’ennesima scorrettezza da parte dell’amministrazione e da parte del dirigente arch. Antonio Lucera, non possono che esprimere il proprio totale disappunto su questo “modus agendi”, che prevarica e offende il ruolo istituzionale dei componenti della Commissione Urbanistica. Con tale affermazione e considerando soprattutto il lavoro che i componenti stessi stanno svolgendo quotidianamente con la presenza del dirigente del settore sulla delibera di Giunta Municipale nr. 389 del 30.12.2013 avente ad oggetto la “Redazione del PUG. Atto di indirizzo al progettista prof. Ing. Domenico De Salvia”, sul recepimento /rigetto di alcune osservazioni pervenute da ordini professionali e cittadini, dinanzi all’atteggiamento supponente ed irrispettoso della Giunta Municipale nei riguardi della Commissione stessa, il presidente ed i componenti, senza entrare nel merito del testo dell’elaborato, stigmatizzano tuttavia tale metodo di procedere per l’approvazione e per la condivisione di atti di così rilevante importanza per la collettività lucerina». 7
Anche il sottoscritto deve purtroppo, con amarezza, rilevare che le proprie osservazioni rese a seguito della 1^ Conferenza di Copianificazione indetta a Bari il 5 marzo 2012 (http://www.comune.lucera.fg.it/pdf/partecipazione_pug/RA_preliminare_Contributi_Chiella_Antonio.pdf), NON SONO STATE TENUTE IN CONSIDERAZIONE da quel Dirigente, né riportate nella Deliberazione di adozione del PUG (???); mentre ha rilevato che, dalla lettura della “Relazione sui Contributi scritti sulla proposta normativa” (Osservazioni e Suggerimenti) elaborata dal prof. Ing. Domenico De Salvia…”, a seguito del contributo dell’ANCE Foggia ‐ Sezione Costruttori Edili – riportante che “Non si hanno certezze circa la presenza di un regolamento edilizio aggiornato rispetto all’attuale, ormai vecchio di cinquant’anni”, i chiarimenti e pareri forniti al punto n. 1.12 (“Regolamento edilizio”), SI SONO LIMITATI ad evidenziare che “Ai sensi dell’art. 5 della l. regione Puglia n. 3/2009 su “Norme in materia di regolamento edilizio” lo stesso non fa più parte degli elaborati dello strumento urbanistico e, a differenza del passato, non contiene più norme di tipo urbanistico; allo stato segue una autonoma procedura di formazione e approvazione, sulla base di principi e criteri indicati dalla regione”. Lucera, addì 12 giugno 2014 Antonio Chiella 8